Consiglio
di Stato, Sez. VI, Decisione n. 1569 del 17 marzo 2009, Pres. Barbagallo, Rel.
Caracciolo. Ministero dellĠinterno, Questura di Roma – A.S..
Sul ricorso in appello proposto da Ministero dellĠinterno -Questura di Roma- in
persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dallĠAvvocatura
generale dello Stato presso cui ope legis domiciliato in Roma via dei
Portoghesi 12;
contro
A. S., non costituito;
per lĠannullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. I, n.
9042 del 27 ottobre 2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 relatore il Consigliere Luciano Barra
Caracciolo.
Udito lĠavv. dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal
sig. A. S. per lĠannullamento del decreto del Questore di Roma in data 27
febbraio 2002, che aveva respinto lĠistanza di rinnovo di permesso di soggiorno
dallo stesso presentata.
NellĠaccogliere il ricorso, il Tribunale osservava che il provvedimento era
stato adottato in data anteriore alle innovazioni ex lege n. 1892002, che non
era condivisibile la Circolare ministeriale 300 del 2000 di interpretazione
restrittiva dellĠart. 32 del D.lgs. 28698, che se risultava giustificato il
trattamento differenziato assegnato dalla normativa sugli stranieri ai minori
conviventi con genitori titolari di regolare permesso di soggiorno rispetto ai
minori entrati da soli nel territorio nazionale, non altrettanto giustificata
era la discriminazione tra minori stranieri Òcomunque affidatiÓ e minori
soggetti a tutela; che lĠart. 32 consentiva il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di studio o di lavoro Òai minori comunque affidati ai
sensi dellĠart. 2 della legge n. 184 del 1983Ó, onde tale espresso riferimento
legislativo, non solo al primo comma della norma, consentiva di superare il
dato letterale del richiamo alla procedura di affidamento e di ritenere
applicabile lo stesso art. 32 anche ai soggetti individuati dal comma 2
dellĠart. 2 l. n. 18483, cio a quelli che, nellĠimpossibilit
dellĠaffidamento, siano inseriti in una comunit di tipo familiare o in
istituto di assistenza pubblico o privato; che lĠart. 29 del DPR n. 394 del
1999, lettera a), prevedendo il rilascio di permesso di soggiorno per minore
et non distingueva tra minori stranieri affidati o sottoposti a tutela,
essendo anche la Corte costituzionale pervenuta ad analoghe conclusioni.
Appella lĠAmministrazione deducendo i seguenti motivi:
I minori stranieri non accompagnati possono essere soggetti ad un rimpatrio
assistito, a seguito dellĠindividuazione dei familiari nel paese dĠorigine,
ovvero il Tribunale per i minorenni pu disporne lĠaffidamento ai sensi della
legge 18493, o nominare un tutore. In tali ipotesi, il potere di espulsione
sospeso fino al raggiungimento della maggiore et ed ai minori, sia affidati
che soggetti a tutela, accordato un permesso di soggiorno per minore et,
come dispone lĠart. 27 del DPR n. 394 del 1999, atto adottato in vista
dellĠuscita dal territorio dello Stato senza costituire alcuna aspettativa di
stabilimento e senza dare titolo alla conversione del permesso di soggiorno a sensi
dellĠart. 32 del D.lgs. 28698. Questo disciplina la distinta ipotesi di
rilascio di un ulteriore permesso di soggiorno, al compimento della maggiore
et, allo straniero cui, in applicazione dellĠart. 31, sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari o sia iscritto in quello del
genitore o dello straniero affidatario, ovvero a seguito dellĠemanazione di un
provvedimento ex art. 4 l. n. 18483, sia titolare di un permesso di soggiorno
per affidamento.
LĠaffermazione del Tar contrasta con il quadro normativo e con le stesse
disposizioni della richiamata circolare, che escludono la conversione del
permesso di soggiorno per minore et a prescindere dalla condizione di fatto
del minore. N giova il richiamo ai provvedimenti di affidamento di minori non
titolari di permesso temporaneo per minore et di cui allĠart. 32 D.lgs. 28698
(minori accompagnati e dati in affido), la cui posizione disciplinata
dallĠart. 2, comma 1, l. n. 184 del 1983. Il generico richiamo allĠart. 2, e
non solo al primo comma della l. 4 maggio 1983, n. 184, operato dal Tar non
sufficiente a sorreggerne lĠinterpretazione
Nessuno si costituito per lĠoriginario ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LĠappello va respinto.
Il dato normativo letterale cui fa riferimento lĠimpugnazione
dellĠAmministrazione, lĠart. 32 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in effetti,
consente il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore
et, soltanto allo straniero nei cui confronti siano state applicate le
disposizioni di cui allĠart. 31, commi 1 e 2, stesso D.lgs., nonch ai minori
comunque affidati ai sensi dellĠart. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, (si
tratta, nel complesso, dei minori conviventi con i genitori stranieri o con
affidatario straniero ex art. 4 l. n. 1841983, comunque regolarmente
soggiornanti, ovvero con affidatario cittadino ai sensi del predetto art. 2,
comma 1, s.l.); tale riferimento normativo risulta tuttavia superabile, in
senso favorevole allĠoriginario ricorrente in primo grado, in forza della
pronuncia della Corte costituzionale 5 giugno 2003, n. 198.
QuestĠultima, infatti, ha chiarito che nonostante lĠart. 32 D.lgs. n. 28698 sia
lacunoso sul punto dei minori extracomunitari sottoposti a tutela- tale il
caso che ci occupa- la disposizione medesima pu essere, se non interpretata
estensivamente, comunque integrata in via analogica, sulla base della
comparazione tra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela e
del rapporto di affidamento dei minori, nel senso di ammettere anche a favore
dei minori, appunto, sottoposti a tutela, il rilascio del permesso di soggiorno
al compimento della maggiore et; in proposito, la Corte ha sottolineato che,
Òcos interpretata la norma non contrasta con lĠart. 3 CostÓ.
La Corte ha preso le mosse dal ruolo Òanalogo a quello dei genitori, che ha
il tutore nella legislazione sullĠaffidamento familiare, conformemente alla
funzione sostitutiva dei genitori che al tutore assegnata dallĠordinamentoÓ, concludendo che sarebbe del tutto incongruente far rientrare nella
formulazione dellĠart. 32 in questione, (vigente al tempo dei fatti di causa),
il minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno del genitore, il minore
comunque affidato, ed escluderne il solo minore straniero sottoposto a tutela,
cio Òad un istituto giuridico assimilato dalla stessa legislazione in
parola al vincolo familiare e spesso originato da situazioni di bisogno anche
pi gravi di quelle che originano lĠaffidamento familiareÓ.
Per la Corte, lĠesigenza della suggerita interpretazione nasce dal rilievo che
Òuna interpretazione meramente letterale dellĠart. 32É, condurrebbe ad un
sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra
Costituzione ed in particolare con quanto previsto dallĠart. 30, comma 2 e dallĠart.
31, comma 2, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezzaÓ.
In applicazione della lettura estensiva imposta dal giudice delle leggi,
dunque, va respinto lĠappello in esame, fondato appunto sulla disattesa
interpretazione letterale della norma in parola, che si deve ritenere cos
illegittimamente operata anche nel provvedimento impugnato, conseguendo da ci
la conferma dellĠaccoglimento del ricorso di primo grado.
Nulla va disposto in ordine alle spese di questo grado del giudizio attesa la
mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando per lĠeffetto la sentenza
impugnata.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 27.1.2009 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio.