Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 1569 del 17 marzo 2009, Pres. Barbagallo, Rel. Caracciolo. Ministero dellĠinterno, Questura di Roma – A.S..


Sul ricorso in appello proposto da Ministero dellĠinterno -Questura di Roma- in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato presso cui  ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;
contro
A. S., non costituito;
per lĠannullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. I, n. 9042 del 27 ottobre 2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.
Udito lĠavv. dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal sig. A. S. per lĠannullamento del decreto del Questore di Roma in data 27 febbraio 2002, che aveva respinto lĠistanza di rinnovo di permesso di soggiorno dallo stesso presentata.
NellĠaccogliere il ricorso, il Tribunale osservava che il provvedimento era stato adottato in data anteriore alle innovazioni ex lege n. 1892002, che non era condivisibile la Circolare ministeriale 300 del 2000 di interpretazione restrittiva dellĠart. 32 del D.lgs. 28698, che se risultava giustificato il trattamento differenziato assegnato dalla normativa sugli stranieri ai minori conviventi con genitori titolari di regolare permesso di soggiorno rispetto ai minori entrati da soli nel territorio nazionale, non altrettanto giustificata era la discriminazione tra minori stranieri Òcomunque affidatiÓ e minori soggetti a tutela; che lĠart. 32 consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro Òai minori comunque affidati ai sensi dellĠart. 2 della legge n. 184 del 1983Ó, onde tale espresso riferimento legislativo, non solo al primo comma della norma, consentiva di superare il dato letterale del richiamo alla procedura di affidamento e di ritenere applicabile lo stesso art. 32 anche ai soggetti individuati dal comma 2 dellĠart. 2 l. n. 18483, cio a quelli che, nellĠimpossibilitˆ dellĠaffidamento, siano inseriti in una comunitˆ di tipo familiare o in istituto di assistenza pubblico o privato; che lĠart. 29 del DPR n. 394 del 1999, lettera a), prevedendo il rilascio di permesso di soggiorno per minore etˆ non distingueva tra minori stranieri affidati o sottoposti a tutela, essendo anche la Corte costituzionale pervenuta ad analoghe conclusioni.
Appella lĠAmministrazione deducendo i seguenti motivi:
I minori stranieri non accompagnati possono essere soggetti ad un rimpatrio assistito, a seguito dellĠindividuazione dei familiari nel paese dĠorigine, ovvero il Tribunale per i minorenni pu˜ disporne lĠaffidamento ai sensi della legge 18493, o nominare un tutore. In tali ipotesi, il potere di espulsione  sospeso fino al raggiungimento della maggiore etˆ ed ai minori, sia affidati che soggetti a tutela,  accordato un permesso di soggiorno per minore etˆ, come dispone lĠart. 27 del DPR n. 394 del 1999, atto adottato in vista dellĠuscita dal territorio dello Stato senza costituire alcuna aspettativa di stabilimento e senza dare titolo alla conversione del permesso di soggiorno a sensi dellĠart. 32 del D.lgs. 28698. Questo disciplina la distinta ipotesi di rilascio di un ulteriore permesso di soggiorno, al compimento della maggiore etˆ, allo straniero cui, in applicazione dellĠart. 31, sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari o sia iscritto in quello del genitore o dello straniero affidatario, ovvero a seguito dellĠemanazione di un provvedimento ex art. 4 l. n. 18483, sia titolare di un permesso di soggiorno per affidamento.
LĠaffermazione del Tar contrasta con il quadro normativo e con le stesse disposizioni della richiamata circolare, che escludono la conversione del permesso di soggiorno per minore etˆ a prescindere dalla condizione di fatto del minore. NŽ giova il richiamo ai provvedimenti di affidamento di minori non titolari di permesso temporaneo per minore etˆ di cui allĠart. 32 D.lgs. 28698 (minori accompagnati e dati in affido), la cui posizione  disciplinata dallĠart. 2, comma 1, l. n. 184 del 1983. Il generico richiamo allĠart. 2, e non solo al primo comma della l. 4 maggio 1983, n. 184, operato dal Tar non  sufficiente a sorreggerne lĠinterpretazione
Nessuno si  costituito per lĠoriginario ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LĠappello va respinto.
Il dato normativo letterale cui fa riferimento lĠimpugnazione dellĠAmministrazione, lĠart. 32 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in effetti, consente il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore etˆ, soltanto allo straniero nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui allĠart. 31, commi 1 e 2, stesso D.lgs., nonchŽ ai minori comunque affidati ai sensi dellĠart. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, (si tratta, nel complesso, dei minori conviventi con i genitori stranieri o con affidatario straniero ex art. 4 l. n. 1841983, comunque regolarmente soggiornanti, ovvero con affidatario cittadino ai sensi del predetto art. 2, comma 1, s.l.); tale riferimento normativo risulta tuttavia superabile, in senso favorevole allĠoriginario ricorrente in primo grado, in forza della pronuncia della Corte costituzionale 5 giugno 2003, n. 198.
QuestĠultima, infatti, ha chiarito che nonostante lĠart. 32 D.lgs. n. 28698 sia lacunoso sul punto dei minori extracomunitari sottoposti a tutela-  tale  il caso che ci occupa- la disposizione medesima pu˜ essere, se non interpretata estensivamente, comunque integrata in via analogica, sulla base della comparazione tra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela e del rapporto di affidamento dei minori, nel senso di ammettere anche a favore dei minori, appunto, sottoposti a tutela, il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore etˆ; in proposito, la Corte ha sottolineato che, Òcos“ interpretata la norma non contrasta con lĠart. 3 CostÓ.
La Corte ha preso le mosse dal ruolo Òanalogo a quello dei genitori, che ha il tutore nella legislazione sullĠaffidamento familiare, conformemente alla funzione sostitutiva dei genitori che al tutore  assegnata dallĠordinamento
Ó, concludendo che sarebbe del tutto incongruente far rientrare nella formulazione dellĠart. 32 in questione, (vigente al tempo dei fatti di causa), il minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno del genitore, il minore comunque affidato, ed escluderne il solo minore straniero sottoposto a tutela, cio Òad un istituto giuridico assimilato dalla stessa legislazione in parola al vincolo familiare e spesso originato da situazioni di bisogno anche pi gravi di quelle che originano lĠaffidamento familiareÓ.
Per la Corte, lĠesigenza della suggerita interpretazione nasce dal rilievo che Òuna interpretazione meramente letterale dellĠart. 32É, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dallĠart. 30, comma 2 e dallĠart. 31, comma 2, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza
Ó.
In applicazione della lettura estensiva imposta dal giudice delle leggi, dunque, va respinto lĠappello in esame, fondato appunto sulla disattesa interpretazione letterale della norma in parola, che si deve ritenere cos“ illegittimamente operata anche nel provvedimento impugnato, conseguendo da ci˜ la conferma dellĠaccoglimento del ricorso di primo grado.
Nulla va disposto in ordine alle spese di questo grado del giudizio attesa la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando per lĠeffetto la sentenza impugnata.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.
Cos“ deciso in Roma, il 27.1.2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio.