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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
8 novembre 2007 (*)
ÇDirettiva 98/34/CE – Procedura dĠinformazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche – Obbligo di comunicare i
progetti di regole tecniche – Legge nazionale che impone lĠobbligo di
apporre il contrassegno dellĠente nazionale incaricato della riscossione dei
diritti dĠautore su compact disc commercializzati – Nozione di Òregola
tecnicaÓÈ
Nel
procedimento C‑20/05,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dellĠart. 234 CE, dal Tribunale civile e penale di Forl, con ordinanza 14
dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2005, nel procedimento
penale a carico di
Karl
Josef Wilhelm Schwibbert,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta
dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai
sigg. U. Lhmus (relatore), J. Klučka,
A. î Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato
generale: sig.ra V Trstenjak
cancelliere:
sig. J. Swedenborg, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25
aprile 2007,
considerate
le osservazioni presentate:
– per il
sig. Schwibbert, dallĠavv. A. Sirotti Gaudenzi;
– per la
Societ Italiana degli Autori ed Editori, dagli avv.ti M. Mandel e
M. Siragusa;
– per il
governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualit di agente,
assistito dai sigg. S. Fiorentino e
M. Massella Ducci Teri, avvocati dello Stato;
– per la
Commissione delle Comunit europee, dalla sig.ra L. Pignataro e dal
sig. W. Wils, in qualit di agenti,
sentite
le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 28 giugno
2007,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sullĠinterpretazione degli artt. 3 CE,
23 CE-27 CE, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura dĠinformazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societ dellĠinformazione (GU L 204, pag. 37),
come modificata con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20
luglio 1998 (GU L 217, pag. 18; in prosieguo: la Çdirettiva
98/34È), della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE,
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti
connessi al diritto di autore in materia di propriet intellettuale
(GU L 346, pag. 61), nonch della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sullĠarmonizzazione di
taluni aspetti del diritto dĠautore e dei diritti connessi nella societ
dellĠinformazione (GU L 167, pag. 10).
2 La domanda
stata presentata nellĠambito di un procedimento penale promosso in Italia a
carico del sig. Schwibbert per detenzione di compact disc (in prosieguo: i
ÇCDÈ) che non recavano il contrassegno dellĠente nazionale incaricato della
riscossione dei diritti dĠautore.
Contesto
normativo
La
normativa comunitaria
3 La direttiva
del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE (GU L 109, pag. 8) ha
istituito in diritto comunitario una procedura dĠinformazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche.
4 LĠart. 12
della direttiva 83/189 recita:
Ç1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano
immediatamente la Commissione.
2. Gli
Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato
dalla presente direttivaÈ.
5 La direttiva
83/189 ha subito varie modifiche sostanziali. La direttiva 98/34 ne ha
effettuato la codificazione.
6 LĠart. 1
della direttiva 98/34 dispone quanto segue:
ÇAi
sensi della presente direttiva si intende per:
1) ÒprodottoÓ: i prodotti di
fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della
pesca;
(É)
3) Òspecificazione tecnicaÓ:
una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche
richieste di un prodotto, quali i livelli di qualit o di propriet di
utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni
applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la
terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, lĠimballaggio, la
marcatura e lĠetichettatura, nonch le procedure di valutazione della
conformit.
(É)
4) Òaltro requisitoÓ: un
requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per
motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dellĠambiente, e concernente
il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di
utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni
possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del
prodotto o la sua commercializzazione;
(É)
11) Òregola tecnicaÓ: una
specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi,
comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui
osservanza obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la
prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o lĠutilizzo
degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonch,
fatte salve quelle di cui allĠarticolo 10, le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la
fabbricazione, lĠimportazione, la commercializzazione o lĠutilizzo di un
prodotto oppure la prestazione o lĠutilizzo di un servizio o lo stabilimento
come fornitore di servizi.
(É)È
7 Gli
artt. 8 e 9 della direttiva 98/34 impongono agli Stati membri, da un lato,
di comunicare alla Commissione delle Comunit europee i progetti di regole
tecniche che rientrano nellĠambito di applicazione della direttiva in parola,
salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma
internazionale o europea, nel qual caso sufficiente una semplice informazione
sulla norma stessa, e, dallĠaltro, di rinviare di vari mesi lĠadozione di tali
progetti al fine di consentire alla Commissione di verificare se sono
compatibili con il diritto comunitario, segnatamente con la libera circolazione
delle merci, o di proporre, nel settore di cui trattasi, une direttiva, un
regolamento o una decisione.
8 La direttiva
92/100 ha per oggetto lĠarmonizzazione della protezione giuridica delle opere
protette dal diritto dĠautore e delle realizzazioni protette dai diritti
connessi. Essa diretta a garantire agli autori e artisti interpreti o
esecutori un reddito adeguato. A tal fine, la direttiva 92/100 stabilisce che
gli Stati membri prevedono il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed
il prestito di originali, di copie di opere protette dal diritto dĠautore e di
altre realizzazioni indicate allĠart. 2, n. 1, della direttiva in
parola. NellĠambito del capo II della direttiva 92/100, relativo ai diritti
connessi al diritto di autore, lĠart. 9 stabilisce che gli Stati membri
prevedono un diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico, per la
vendita o altro, delle realizzazioni elencate al detto articolo.
La
normativa nazionale
9 Ai sensi della
legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto dĠautore (GURI 16
luglio 1941, n. 166; in prosieguo: la Çlegge del 1941È), lĠobbligo di
apposizione del contrassegno su qualunque supporto contenente opere protette
uno strumento di autenticazione e di garanzia che permette di distinguere il
prodotto legittimo da quello pirata. La Societ Italiana Autori ed Editori,
ente pubblico ad hoc, svolge funzioni di protezione, intermediazione e
certificazione. Il contrassegno cos previsto dalla legge reca le iniziali
ÇSIAEÈ.
10 La legge 27 marzo 1987,
n. 121 (GURI 28 marzo 1987, n. 73), ha esteso lĠobbligo di
apposizione del contrassegno ÇSIAEÈ ad altri supporti contenenti opere
dellĠingegno.
11 NellĠambito del
recepimento della direttiva 92/100, il legislatore italiano, in forza del
decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 (GURI 16 dicembre 1994,
n. 293), che ha abrogato la legge n. 121/87, ha inserito in
particolare nella legge del 1941 una disposizione, lĠart. 171 ter,
n. 1, lett. c), che commina sanzioni penali specifiche e dispone
quanto segue:
Ç1. é
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire
cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:
(...)
c) vende
o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, non contrassegnati dalla societ italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.
(É)È.
Causa
principale e questione pregiudiziale
12 Il 12 febbraio 2000 la
Procura della Repubblica presso il Tribunale civile e penale di Forl ha
avviato unĠindagine preliminare nei confronti del sig. Schwibbert,
residente in Italia, legale rappresentante della societ K.J.W.S. Srl, e ha
confermato che, il 9 e il 10 febbraio 2000, questĠultimo deteneva per la
vendita presso i magazzini di tale societ un certo numero di CD contenenti
riproduzioni di opere dei pittori Giorgio De Chirico e Mario Schifano. I CD,
importati dalla Germania per conto di altre societ in vista della loro
commercializzazione nellĠambito di iniziative culturali, erano privi del
contrassegno ÇSIAEÈ.
13 Nel corso di indagini
effettuate il 9 e il 10 febbraio 2000 da agenti della Guardia di Finanza
– Comando Tenenza di Cesena, veniva redatto un verbale di sequestro dei
CD di cui causa, conformemente al codice di procedura penale, nel quale
veniva indicato che, ad un primo esame, tale merce appariva contraffatta.
14 Il 23 maggio 2001 la
Procura della Repubblica presso il Tribunale civile e penale di Forl ha
rinviato a giudizio il sig. Schwibbert, imputato del delitto di cui
allĠart. 171 ter, n. 1, lett. c), della legge del 1941,
dinanzi al medesimo Tribunale.
15 LĠudienza dinanzi al
Tribunale civile e penale di Forl si svolta il 14 dicembre 2004. Nel verbale
dĠudienza il giudice del rinvio sottolinea che posto a carico del sig.
Schwibbert non gi il fatto di avere riprodotto abusivamente le opere, dato che
questĠultimo era in possesso delle necessarie autorizzazioni, bens
esclusivamente la circostanza che i CD fossero privi del contrassegno ÇSIAEÈ.
16 Nel corso di tale udienza,
il difensore del sig. Schwibbert ha chiesto al giudice a quo di sottoporre
una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte. Il Tribunale civile e penale
di Forl ha accolto tale istanza, ma, nellĠordinanza di rinvio, ha
semplicemente incluso in allegato la memoria dellĠavvocato, senza formulare
quesiti precisi.
17 Conformemente
allĠart. 104, n. 5, del regolamento di procedura, il 17 luglio 2006
la Corte ha chiesto chiarimenti al giudice del rinvio. La risposta del giudice
in parola pervenuta alla Corte il 31 ottobre 2006.
18 Da tale risposta risulta
che la questione formulata dal Tribunale civile e penale di Forl la
seguente:
ÇSe
le norme nazionali in tema di contrassegno SIAE siano compatibili con gli
artt. 3 CE, 23 CE-27 CE, 1, 8, 10 e 11 della direttiva 22
giugno 1998, 98/34/CE, e con le direttive 92/100 e 2001/29È.
Sulla
questione pregiudiziale
Sulla
ricevibilit
19 Il governo italiano, sia
nellĠambito delle osservazioni scritte sia in udienza, fa valere che la domanda
di pronuncia pregiudiziale dovrebbe essere dichiarata irricevibile. Secondo
detto governo, infatti, la domanda di cui trattasi non contiene tutte le
informazioni necessarie per consentire alla Corte di risolvere utilmente la
questione sottoposta. A tale proposito, il governo italiano sostiene che,
contrariamente a quanto richiesto dallĠart. 20 dello Statuto della Corte
di giustizia, la domanda in parola non precisa i motivi per cui lĠinterpretazione
delle norme di diritto comunitario sarebbe necessaria e non evidenzia
chiaramente le disposizioni nazionali che si applicano effettivamente alla
causa principale. In ogni caso, detta domanda sarebbe irrilevante rispetto alla
soluzione del giudizio di cui trattasi.
20 Quanto alla Commissione,
nelle sue osservazioni scritte essa rileva che la questione pregiudiziale,
laddove concerne lĠinterpretazione degli artt. 3 CE,
23 CE-27 CE e la direttiva 92/100, va dichiarata irricevibile poich
lĠordinanza di rinvio non contiene sufficienti indicazioni.
21 Va rammentato che le
informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo
consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altres dare ai governi
degli Stati membri nonch alle altre parti interessate la possibilit di
presentare osservazioni ai sensi dellĠart. 20 dello Statuto della Corte di
giustizia (ordinanza 2 marzo 1999, causa C‑422/98,
Colonia Versicherung e a., Racc. pag. I‑1279, punto 5). Compete alla
Corte vigilare affinch tale possibilit sia salvaguardata, tenuto conto del
fatto che, a norma della disposizione citata, alle parti interessate vengono
notificate solo le decisioni di rinvio (sentenza 1Ħ aprile 1982, cause riunite
141/81-143/81, Holdijk e a., Racc pag. 1299, punto 6;
ordinanza 13 marzo 1996, causa C‑326/95,
Banco de Fomento e Exterior, Racc. pag. I‑1385, punto 7, nonch sentenza 13
aprile 2000, causa C‑176/96, Lehtonen e Castors Braine,
Racc. pag. I‑2681,
punto 23). Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte,
indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sulle
ragioni della scelta delle norme comunitarie di cui chiede lĠinterpretazione e
sul rapporto che egli ritiene esista fra tali disposizioni e la normativa
nazionale applicabile alla controversia (v., in particolare, ordinanza 28
giugno 2000, causa C‑116/00, Laguillaumie,
Racc. pag. I‑4979,
punto 16, nonch sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C‑94/04 e C‑202/04, Cipolla e a.,
Racc. pag. I‑11421,
punto 38).
22 Nel caso di specie, come
risulta dal punto 17 della presente sentenza, il giudice del rinvio, su
richiesta della Corte, ha fornito chiarimenti relativamente ai fatti oggetto
della causa principale cos come in merito al contesto giuridico nazionale e
comunitario. Inoltre, la Societ Italiana degli Autori ed Editori, il governo
italiano e la Commissione hanno ritenuto possibile, sulla base delle
informazioni fornite da tale giudice, presentare osservazioni alla Corte.
23 Per quanto riguarda la
direttiva 98/34, la posizione delle parti interessate divergente
relativamente al punto se lĠobbligo di apposizione del contrassegno ÇSIAEÈ
valga anche per i CD in questione nella causa principale e, eventualmente, in
che momento tale obbligo sia stato esteso a detti supporti, e cio se
anteriormente o successivamente allĠintroduzione nel diritto comunitario
dellĠobbligo di comunicazione dei progetti di regole tecniche. Nel caso di
specie, non in discussione che fosse stato promosso un procedimento penale a carico
del sig. Schwibbert per non aver apposto il contrassegno ÇSIAEÈ in parola.
Tuttavia, stabilire il momento in cui lĠobbligo di apposizione stato
effettivamente introdotto nella normativa italiana concerne lĠinterpretazione
del diritto nazionale, per la quale la Corte non competente. In ogni caso,
lĠincertezza su tale punto non tale da privare di utilit la soluzione
chiesta alla Corte relativamente alla questione sottoposta cos come precisata
dal giudice del rinvio nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti.
24 La Corte ritiene pertanto
di essere stata sufficientemente informata per poter risolvere la questione
relativamente alla direttiva 98/34.
25 Per quanto riguarda,
invece, lĠinterpretazione degli artt. 3 CE, 23 CE-27 CE e
della direttiva 92/100, giocoforza constatare che lĠordinanza di rinvio non
fornisce le informazioni necessarie per consentire alla Corte di fornire al
giudice a quo una risposta utile.
26 Si deve infatti ricordare
che le disposizioni del Trattato CE vietano, fra gli Stati membri, i dazi
doganali allĠimportazione e allĠesportazione e tutte le altre misure di effetto
equivalente. Quanto alla direttiva 92/100, essa armonizza le norme sul diritto
di noleggio e di prestito, nonch su taluni diritti connessi al diritto di
autore in materia di propriet intellettuale.
27 Orbene, le indicazioni
relative alla ricostruzione dei fatti della causa principale fornite dal
giudice a quo non consentono di stabilire con certezza il luogo di
fabbricazione dei CD n che siano stati effettivamente importati in Italia.
Quanto alle informazioni relative al contesto normativo nazionale, esse non
consentono alla Corte di conoscere sufficientemente le caratteristiche del
corrispettivo economico per la concessione del contrassegno ÇSIAEÈ al fine di
stabilire se si tratti di un dazio doganale o di una tassa di effetto
equivalente ai sensi dei menzionati articoli del Trattato CE. Infine, le
indicazioni di cui trattasi non consentono nemmeno di valutare se la direttiva
92/100 osti a tali disposizioni nazionali.
28 Alla luce di quanto
precede, non possibile pronunciarsi sul punto se se gli artt. 3 CE,
23 CE-27 CE e la direttiva 92/100 ostino ad un obbligo come quello in
discussione nella causa principale.
29 Occorre inoltre precisare
che la questione pregiudiziale riguarda altres lĠinterpretazione della
direttiva 2001/29. Questa direttiva fondata sui principi e le norme gi
fissati, in particolare, dalla direttiva 92/100, da essa modificata. La
direttiva 2001/29 stata adottata il 22 maggio 2001 e il suo art. 13
prevede che gli Stati membri devono conformarvisi anteriormente al 22 dicembre
2002. Orbene, i fatti allĠorigine della causa principale si sono svolti nel
corso del febbraio 2000, data in cui la direttiva di cui trattasi non era
ancora stata adottata. Pertanto, la questione pregiudiziale, laddove concerne
lĠinterpretazione della direttiva 2001/29, irricevibile.
30 Di conseguenza, la domanda
di pronuncia pregiudiziale va considerata ricevibile solamente nella parte in
cui riguarda lĠinterpretazione della direttiva 98/34.
Nel
merito
31 Con la sua questione il
giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 1, 8, 10 e 11 della
direttiva 98/34 ostino a disposizioni nazionali come quelle della causa principale,
laddove esse prevedano, in occasione della riproduzione di opere dellĠingegno,
lĠapposizione sul supporto in cui queste ultime sono contenute della sigla
della Societ Italiana degli Autori ed Editori.
32 A tale riguardo, dagli
atti depositati dinanzi alla Corte emerge che, nella causa principale, stato
promosso un procedimento penale a carico del sig. Schwibbert per non aver
apposto il contrassegno in parola su CD contenenti opere dĠarte figurativa.
Occorre pertanto accertare se le norme di diritto comunitario richiamate dal
giudice del rinvio ostino a disposizioni nazionali che prevedono tale obbligo.
33 In primo luogo, si deve
verificare se lĠobbligo di apporre detta sigla possa essere qualificato come
Çregola tecnicaÈ ai sensi dellĠart. 1 della direttiva 98/34. In caso di
soluzione affermativa, andr accertato se il progetto di regola tecnica sia
stato notificato alla Commissione dalle autorit italiane, dato che in mancanza
di tale notifica esso sarebbe inoppobinile al sig. Schwibbert (v., in
particolare, sentenze 30 aprile 1996, causa C‑194/94, CIA Security International, Racc. pag. I‑2201, punti 48 e 54; 16 giugno 1998,
causa C‑226/97, Lemmens,
Racc. pag. I‑3711,
punto 33, nonch 6 giugno 2002, causa C-159/00, Sapod Audic, Racc. pag. I‑5031, punto 49).
34 DallĠart. 1, punto
11, della direttiva 98/34 discende che la nozione di Çregola tecnicaÈ
scomponibile in tre categorie, vale a dire, in primo luogo, la Çspecificazione
tecnicaÈ ai sensi dellĠart. 1, punto 3, della detta direttiva, in secondo
luogo, Çaltri requisiti È come definiti allĠart. 1, punto 4, della
direttiva in parola e, in terzo luogo, il divieto di fabbricazione,
importazione, commercializzazione o utilizzo di un prodotto di cui
allĠart. 1, punto 11, della medesima direttiva (v., in particolare,
sentenza 21 aprile 2005, causa C‑267/03,
Lindberg, Racc. pag. I‑3247,
punto 54).
35 Come gi affermato dalla
Corte, la nozione di Çspecificazione tecnicaÈ presuppone che la misura
nazionale si riferisca necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in
quanto tali, e che definisca quindi una delle caratteristiche richieste di un
prodotto (v., in tal senso, sentenze 8 marzo 2001, causa C‑278/99, Van der Burg, Racc.
pag. I‑2015, punto 20; 22 gennaio 2002,
causa C‑390/99, Canal Satlite Digital,
Racc. pag. I‑607,
punto 45, nonch Sapod Audic, punto 30, e Lindberg, punto 57, gi citate).
36 Nel caso di specie,
giocoforza constatare, come osservato dallĠavvocato generale ai paragrafi 46 e
48 delle sue conclusioni, che lĠapposizione del contrassegno ÇSIAEÈ, diretta ad
informare i consumatori e le autorit nazionali che le copie sono legali, si
effettua sul supporto stesso che contiene lĠopera dellĠingegno, quindi sul
prodotto stesso. Non pertanto esatto sostenere, come asserito dalla Societ
Italiana degli Autori ed Editori e dal governo italiano, che tale contrassegno
riguarderebbe solamente lĠopera dellĠingegno.
37 Orbene, tale contrassegno
costituisce una Çspecificazione tecnicaÈ ai sensi dellĠart. 1, punto 3,
della direttiva 98/34, poich rientra nelle prescrizioni applicabili ai
prodotti considerati per quanto riguarda la marcatura e lĠetichettatura.
Pertanto, dal momento che lĠosservanza di detta specificazione obbligatoria
de iure per la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, la
specificazione in parola costituisce una Çregola tecnicaÈ ai sensi
dellĠart. 1, punto 11, primo comma, della direttiva in questione (v., in
questo senso, sentenza 20 marzo 1997, causa C‑13/96, Bic Benelux, Racc. pag. I‑1753, punto 23).
38 Conformemente
allĠart. 8 della direttiva 98/34, Çgli Stati membri comunicano
immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnicaÈ. Se tale
obbligo non stato rispettato, la regola tecnica non pu essere opposta ai
singoli, come ricordato al punto 33 della presente sentenza. Va dunque
verificato se, nel caso di specie, lo Stato membro abbia rispettato gli
obblighi che discendono dallĠart. 8 della direttiva 98/34. In caso
negativo, la regola tecnica in discussione sarebbe inopponibile al
sig. Schwibbert.
39 La Societ Italiana degli
Autori ed Editori ed il governo italiano fanno valere che lĠobbligo di
apposizione del contrassegno ÇSIAEÈ ai supporti contenenti opere dellĠingegno
era gi previsto, ben prima dellĠentrata in vigore delle pertinenti direttive
comunitarie, nella legge del 1941 per i supporti cartacei, e che le modifiche
legislative apportate, successivamente allĠentrata in vigore delle direttive
menzionate, rispettivamente, nel 1987 e nel 1994, hanno costituito
semplicemente adeguamenti ai progressi tecnologici che hanno unicamente incluso
nuovi supporti nellĠambito dĠapplicazione dellĠobbligo di cui trattasi. Di
conseguenza, non risultava necessario notificare alla Commissione le modifiche
in parola.
40 Nel caso in esame, dal
fascicolo presentato alla Corte sembra evincersi che, per quanto riguarda i
supporti oggetto della causa principale, vale a dire i CD contenenti opere
dĠarte figurativa, lĠobbligo di apposizione del contrassegno ÇSIAEÈ stato
reso ad essi applicabile nel 1994 in forza del decreto legislativo n. 685.
In tale contesto, lĠobbligo di cui trattasi avrebbe dovuto essere comunicato
alla Commissione dalla Repubblica italiana, dal momento che esso stato
stabilito successivamente allĠistituzione, ad opera della direttiva 83/189,
della procedura dĠinformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche. Tuttavia, come ricordato al punto 23 della presente sentenza, spetta
al giudice del rinvio accertare se lĠobbligo di cui trattasi sia stato
effettivamente introdotto nel diritto italiano in tale momento.
41 In quanto lĠobbligo di
apposizione del contrassegno distintivo ÇSIAEÈ sia stato esteso ai prodotti,
come quelli che costituiscono oggetto della causa principale, successivamente
allĠentrata in vigore della direttiva 83/189, si deve ricordare che, per
giurisprudenza costante, la finalit perseguita con lĠart. 8, n. 1,
primo comma, seconda frase, della direttiva 98/34 quella di consentire alla
Commissione di disporre di informazioni quanto pi possibile complete su tutto
il progetto di regola tecnica quanto al suo contenuto, alla sua portata e al
suo contesto generale onde consentirle di esercitare, nel modo pi efficace
possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva (v., in particolare,
le sentenze CIA Security International, cit., punto 50; 16 settembre 1997,
causa C‑279/94, Commissione/Italia,
Racc. pag. I‑4743,
punto 40, e 7 maggio 1998, causa C‑145/97,
Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑2643,
punto 12).
42 Analogamente,
conformemente al n. 1, terzo comma, del menzionato art. 8, gli ÇStati
membri procedono ad una nuova comunicazione (É) qualora essi apportino al
progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di
applicazione (É)È. Orbene, lĠinclusione di nuovi supporti, quali i CD,
nellĠambito dellĠobbligo di apposizione del contrassegno ÇSIAEÈ devĠessere
considerata come una modifica di tal genere (v., in questo senso, sentenze 1ĵ
giugno 1994, causa C‑317/92, Commissione/Germania,
Racc. pag. I‑2039,
punto 25, e Lindberg, cit., punti 84 e 85).
43 Nelle sue osservazioni
scritte ed in udienza, la Commissione ha affermato, senza essere contraddetta
in proposito dallo Stato membro, che la Repubblica italiana non le aveva
comunicato la modifica in parola.
44 Orbene, conformemente alla
giurisprudenza della Corte, lĠinadempimento dellĠobbligo di comunicazione
costituisce un vizio procedurale nellĠadozione delle regole tecniche di cui
causa e comporta lĠinapplicabilit delle regole tecniche considerate, di modo
che esse non possono essere opposte ai privati (v., in particolare, le citate
sentenze CIA Security International, punto 54, e Lemmens, punto 33). I privati
possono avvalersene dinanzi al giudice nazionale, cui compete la
disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata
conformemente alla direttiva 98/34 (v., in particolare, le citate sentenze CIA
Security International, punto 55, e Sapod Audic, punto 50).
45 Alla luce di tali
elementi, occorre dichiarare che la direttiva 98/34 devĠessere interpretata nel
senso che disposizioni nazionali come quelle in discussione nella causa
principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente allĠentrata in vigore
della direttiva 83/189, lĠobbligo di apporre su CD contenenti opere dĠarte
figurativa il contrassegno ÇSIAEÈ in vista della loro commercializzazione nello
Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia
stata notificata alla Commissione, non pu essere fatta valere nei confronti di
un privato.
Sulle
spese
46 Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno
1998, 98/34/CE, che prevede una procedura dĠinformazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della societ dellĠinformazione, come modificata con direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, devĠessere interpretata nel
senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa
principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente allĠentrata in vigore
della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una
procedura dĠinformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche, lĠobbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere dĠarte
figurativa il contrassegno ÇSIAEÈ in vista della loro commercializzazione nello
Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia
stata notificata alla Commissione, non pu essere fatta valere nei confronti di
un privato.
Firme
* Lingua processuale: l'italiano.