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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 novembre 2007 (*)

ÇDirettiva 98/34/CE – Procedura dĠinformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche – Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche – Legge nazionale che impone lĠobbligo di apporre il contrassegno dellĠente nazionale incaricato della riscossione dei diritti dĠautore su compact disc commercializzati – Nozione di Òregola tecnicaÓÈ

Nel procedimento C20/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellĠart. 234 CE, dal Tribunale civile e penale di Forl“, con ordinanza 14 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2005, nel procedimento penale a carico di

Karl Josef Wilhelm Schwibbert,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. L›hmus (relatore), J. Klučka, A. î Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig.ra V Trstenjak

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 aprile 2007,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Schwibbert, dallĠavv. A. Sirotti Gaudenzi;

–        per la Societˆ Italiana degli Autori ed Editori, dagli avv.ti M. Mandel e M. Siragusa;

–        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualitˆ di agente, assistito dai sigg. S. Fiorentino e M. Massella Ducci Teri, avvocati dello Stato;

–        per la Commissione delle Comunitˆ europee, dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig. W. Wils, in qualitˆ di agenti,

sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 28 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullĠinterpretazione degli artt. 3 CE, 23 CE-27 CE, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura dĠinformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societˆ dellĠinformazione (GU L 204, pag. 37), come modificata con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18; in prosieguo: la Çdirettiva 98/34È), della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietˆ intellettuale (GU L 346, pag. 61), nonchŽ della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sullĠarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dĠautore e dei diritti connessi nella societˆ dellĠinformazione (GU L 167, pag. 10).

2        La domanda  stata presentata nellĠambito di un procedimento penale promosso in Italia a carico del sig. Schwibbert per detenzione di compact disc (in prosieguo: i ÇCDÈ) che non recavano il contrassegno dellĠente nazionale incaricato della riscossione dei diritti dĠautore.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        La direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE (GU L 109, pag. 8) ha istituito in diritto comunitario una procedura dĠinformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

4        LĠart. 12 della direttiva 83/189 recita:

Ç1.      Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2.      Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttivaÈ.

5        La direttiva 83/189 ha subito varie modifiche sostanziali. La direttiva 98/34 ne ha effettuato la codificazione.

6        LĠart. 1 della direttiva 98/34 dispone quanto segue:

ÇAi sensi della presente direttiva si intende per:

1)      ÒprodottoÓ: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

(É)

3)      Òspecificazione tecnicaÓ: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualitˆ o di proprietˆ di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, lĠimballaggio, la marcatura e lĠetichettatura, nonchŽ le procedure di valutazione della conformitˆ.

(É)

4)      Òaltro requisitoÓ: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dellĠambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

(É)

11)      Òregola tecnicaÓ: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza  obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o lĠutilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonchŽ, fatte salve quelle di cui allĠarticolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, lĠimportazione, la commercializzazione o lĠutilizzo di un prodotto oppure la prestazione o lĠutilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

(É)È

7        Gli artt. 8 e 9 della direttiva 98/34 impongono agli Stati membri, da un lato, di comunicare alla Commissione delle Comunitˆ europee i progetti di regole tecniche che rientrano nellĠambito di applicazione della direttiva in parola, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso  sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa, e, dallĠaltro, di rinviare di vari mesi lĠadozione di tali progetti al fine di consentire alla Commissione di verificare se sono compatibili con il diritto comunitario, segnatamente con la libera circolazione delle merci, o di proporre, nel settore di cui trattasi, une direttiva, un regolamento o una decisione.

8        La direttiva 92/100 ha per oggetto lĠarmonizzazione della protezione giuridica delle opere protette dal diritto dĠautore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi. Essa  diretta a garantire agli autori e artisti interpreti o esecutori un reddito adeguato. A tal fine, la direttiva 92/100 stabilisce che gli Stati membri prevedono il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito di originali, di copie di opere protette dal diritto dĠautore e di altre realizzazioni indicate allĠart. 2, n. 1, della direttiva in parola. NellĠambito del capo II della direttiva 92/100, relativo ai diritti connessi al diritto di autore, lĠart. 9 stabilisce che gli Stati membri prevedono un diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico, per la vendita o altro, delle realizzazioni elencate al detto articolo.

 La normativa nazionale

9        Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto dĠautore (GURI 16 luglio 1941, n. 166; in prosieguo: la Çlegge del 1941È), lĠobbligo di apposizione del contrassegno su qualunque supporto contenente opere protette  uno strumento di autenticazione e di garanzia che permette di distinguere il prodotto legittimo da quello pirata. La Societˆ Italiana Autori ed Editori, ente pubblico ad hoc, svolge funzioni di protezione, intermediazione e certificazione. Il contrassegno cos“ previsto dalla legge reca le iniziali ÇSIAEÈ.

10      La legge 27 marzo 1987, n. 121 (GURI 28 marzo 1987, n. 73), ha esteso lĠobbligo di apposizione del contrassegno ÇSIAEÈ ad altri supporti contenenti opere dellĠingegno.

11      NellĠambito del recepimento della direttiva 92/100, il legislatore italiano, in forza del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 (GURI 16 dicembre 1994, n. 293), che ha abrogato la legge n. 121/87, ha inserito in particolare nella legge del 1941 una disposizione, lĠart. 171 ter, n. 1, lett. c), che commina sanzioni penali specifiche e dispone quanto segue:

Ç1.      é punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:

(...)

c)      vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla societˆ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.

(É)È.

 Causa principale e questione pregiudiziale

12      Il 12 febbraio 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale civile e penale di Forl“ ha avviato unĠindagine preliminare nei confronti del sig. Schwibbert, residente in Italia, legale rappresentante della societˆ K.J.W.S. Srl, e ha confermato che, il 9 e il 10 febbraio 2000, questĠultimo deteneva per la vendita presso i magazzini di tale societˆ un certo numero di CD contenenti riproduzioni di opere dei pittori Giorgio De Chirico e Mario Schifano. I CD, importati dalla Germania per conto di altre societˆ in vista della loro commercializzazione nellĠambito di iniziative culturali, erano privi del contrassegno ÇSIAEÈ.

13      Nel corso di indagini effettuate il 9 e il 10 febbraio 2000 da agenti della Guardia di Finanza – Comando Tenenza di Cesena, veniva redatto un verbale di sequestro dei CD di cui  causa, conformemente al codice di procedura penale, nel quale veniva indicato che, ad un primo esame, tale merce appariva contraffatta.

14      Il 23 maggio 2001 la Procura della Repubblica presso il Tribunale civile e penale di Forl“ ha rinviato a giudizio il sig. Schwibbert, imputato del delitto di cui allĠart. 171 ter, n. 1, lett. c), della legge del 1941, dinanzi al medesimo Tribunale.

15      LĠudienza dinanzi al Tribunale civile e penale di Forl“ si  svolta il 14 dicembre 2004. Nel verbale dĠudienza il giudice del rinvio sottolinea che  posto a carico del sig. Schwibbert non giˆ il fatto di avere riprodotto abusivamente le opere, dato che questĠultimo era in possesso delle necessarie autorizzazioni, bens“ esclusivamente la circostanza che i CD fossero privi del contrassegno ÇSIAEÈ.

16      Nel corso di tale udienza, il difensore del sig. Schwibbert ha chiesto al giudice a quo di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte. Il Tribunale civile e penale di Forl“ ha accolto tale istanza, ma, nellĠordinanza di rinvio, ha semplicemente incluso in allegato la memoria dellĠavvocato, senza formulare quesiti precisi.

17      Conformemente allĠart. 104, n. 5, del regolamento di procedura, il 17 luglio 2006 la Corte ha chiesto chiarimenti al giudice del rinvio. La risposta del giudice in parola  pervenuta alla Corte il 31 ottobre 2006.

18      Da tale risposta risulta che la questione formulata dal Tribunale civile e penale di Forl“  la seguente:

ÇSe le norme nazionali in tema di contrassegno SIAE siano compatibili con gli artt. 3 CE, 23 CE-27 CE, 1, 8, 10 e 11 della direttiva 22 giugno 1998, 98/34/CE, e con le direttive 92/100 e 2001/29È.

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilitˆ

19      Il governo italiano, sia nellĠambito delle osservazioni scritte sia in udienza, fa valere che la domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe essere dichiarata irricevibile. Secondo detto governo, infatti, la domanda di cui trattasi non contiene tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di risolvere utilmente la questione sottoposta. A tale proposito, il governo italiano sostiene che, contrariamente a quanto richiesto dallĠart. 20 dello Statuto della Corte di giustizia, la domanda in parola non precisa i motivi per cui lĠinterpretazione delle norme di diritto comunitario sarebbe necessaria e non evidenzia chiaramente le disposizioni nazionali che si applicano effettivamente alla causa principale. In ogni caso, detta domanda sarebbe irrilevante rispetto alla soluzione del giudizio di cui trattasi.

20      Quanto alla Commissione, nelle sue osservazioni scritte essa rileva che la questione pregiudiziale, laddove concerne lĠinterpretazione degli artt. 3 CE, 23 CE-27 CE e la direttiva 92/100, va dichiarata irricevibile poichŽ lĠordinanza di rinvio non contiene sufficienti indicazioni.

21      Va rammentato che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altres“ dare ai governi degli Stati membri nonchŽ alle altre parti interessate la possibilitˆ di presentare osservazioni ai sensi dellĠart. 20 dello Statuto della Corte di giustizia (ordinanza 2 marzo 1999, causa C422/98, Colonia Versicherung e a., Racc. pag. I1279, punto 5). Compete alla Corte vigilare affinchŽ tale possibilitˆ sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della disposizione citata, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (sentenza 1Ħ aprile 1982, cause riunite 141/81-143/81, Holdijk e a., Racc pag. 1299, punto 6; ordinanza 13 marzo 1996, causa C326/95, Banco de Fomento e Exterior, Racc. pag. I1385, punto 7, nonchŽ sentenza 13 aprile 2000, causa C176/96, Lehtonen e Castors Braine, Racc. pag. I2681, punto 23). Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte,  indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sulle ragioni della scelta delle norme comunitarie di cui chiede lĠinterpretazione e sul rapporto che egli ritiene esista fra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia (v., in particolare, ordinanza 28 giugno 2000, causa C116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I4979, punto 16, nonchŽ sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C94/04 e C202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I11421, punto 38).

22      Nel caso di specie, come risulta dal punto 17 della presente sentenza, il giudice del rinvio, su richiesta della Corte, ha fornito chiarimenti relativamente ai fatti oggetto della causa principale cos“ come in merito al contesto giuridico nazionale e comunitario. Inoltre, la Societˆ Italiana degli Autori ed Editori, il governo italiano e la Commissione hanno ritenuto possibile, sulla base delle informazioni fornite da tale giudice, presentare osservazioni alla Corte.

23      Per quanto riguarda la direttiva 98/34, la posizione delle parti interessate  divergente relativamente al punto se lĠobbligo di apposizione del contrassegno ÇSIAEÈ valga anche per i CD in questione nella causa principale e, eventualmente, in che momento tale obbligo sia stato esteso a detti supporti, e cio se anteriormente o successivamente allĠintroduzione nel diritto comunitario dellĠobbligo di comunicazione dei progetti di regole tecniche. Nel caso di specie, non  in discussione che fosse stato promosso un procedimento penale a carico del sig. Schwibbert per non aver apposto il contrassegno ÇSIAEÈ in parola. Tuttavia, stabilire il momento in cui lĠobbligo di apposizione  stato effettivamente introdotto nella normativa italiana concerne lĠinterpretazione del diritto nazionale, per la quale la Corte non  competente. In ogni caso, lĠincertezza su tale punto non  tale da privare di utilitˆ la soluzione chiesta alla Corte relativamente alla questione sottoposta cos“ come precisata dal giudice del rinvio nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti.

24      La Corte ritiene pertanto di essere stata sufficientemente informata per poter risolvere la questione relativamente alla direttiva 98/34.

25      Per quanto riguarda, invece, lĠinterpretazione degli artt. 3 CE, 23 CE-27 CE e della direttiva 92/100,  giocoforza constatare che lĠordinanza di rinvio non fornisce le informazioni necessarie per consentire alla Corte di fornire al giudice a quo una risposta utile.

26      Si deve infatti ricordare che le disposizioni del Trattato CE vietano, fra gli Stati membri, i dazi doganali allĠimportazione e allĠesportazione e tutte le altre misure di effetto equivalente. Quanto alla direttiva 92/100, essa armonizza le norme sul diritto di noleggio e di prestito, nonchŽ su taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietˆ intellettuale.

27      Orbene, le indicazioni relative alla ricostruzione dei fatti della causa principale fornite dal giudice a quo non consentono di stabilire con certezza il luogo di fabbricazione dei CD nŽ che siano stati effettivamente importati in Italia. Quanto alle informazioni relative al contesto normativo nazionale, esse non consentono alla Corte di conoscere sufficientemente le caratteristiche del corrispettivo economico per la concessione del contrassegno ÇSIAEÈ al fine di stabilire se si tratti di un dazio doganale o di una tassa di effetto equivalente ai sensi dei menzionati articoli del Trattato CE. Infine, le indicazioni di cui trattasi non consentono nemmeno di valutare se la direttiva 92/100 osti a tali disposizioni nazionali.

28      Alla luce di quanto precede, non  possibile pronunciarsi sul punto se se gli artt. 3 CE, 23 CE-27 CE e la direttiva 92/100 ostino ad un obbligo come quello in discussione nella causa principale.

29      Occorre inoltre precisare che la questione pregiudiziale riguarda altres“ lĠinterpretazione della direttiva 2001/29. Questa direttiva  fondata sui principi e le norme giˆ fissati, in particolare, dalla direttiva 92/100, da essa modificata. La direttiva 2001/29  stata adottata il 22 maggio 2001 e il suo art. 13 prevede che gli Stati membri devono conformarvisi anteriormente al 22 dicembre 2002. Orbene, i fatti allĠorigine della causa principale si sono svolti nel corso del febbraio 2000, data in cui la direttiva di cui trattasi non era ancora stata adottata. Pertanto, la questione pregiudiziale, laddove concerne lĠinterpretazione della direttiva 2001/29,  irricevibile.

30      Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale va considerata ricevibile solamente nella parte in cui riguarda lĠinterpretazione della direttiva 98/34.

 Nel merito

31      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 1, 8, 10 e 11 della direttiva 98/34 ostino a disposizioni nazionali come quelle della causa principale, laddove esse prevedano, in occasione della riproduzione di opere dellĠingegno, lĠapposizione sul supporto in cui queste ultime sono contenute della sigla della Societˆ Italiana degli Autori ed Editori.

32      A tale riguardo, dagli atti depositati dinanzi alla Corte emerge che, nella causa principale,  stato promosso un procedimento penale a carico del sig. Schwibbert per non aver apposto il contrassegno in parola su CD contenenti opere dĠarte figurativa. Occorre pertanto accertare se le norme di diritto comunitario richiamate dal giudice del rinvio ostino a disposizioni nazionali che prevedono tale obbligo.

33      In primo luogo, si deve verificare se lĠobbligo di apporre detta sigla possa essere qualificato come Çregola tecnicaÈ ai sensi dellĠart. 1 della direttiva 98/34. In caso di soluzione affermativa, andrˆ accertato se il progetto di regola tecnica sia stato notificato alla Commissione dalle autoritˆ italiane, dato che in mancanza di tale notifica esso sarebbe inoppobinile al sig. Schwibbert (v., in particolare, sentenze 30 aprile 1996, causa C194/94, CIA Security International, Racc. pag. I2201, punti 48 e 54; 16 giugno 1998, causa C226/97, Lemmens, Racc. pag. I3711, punto 33, nonchŽ 6 giugno 2002, causa C-159/00, Sapod Audic, Racc. pag. I5031, punto 49).

34      DallĠart. 1, punto 11, della direttiva 98/34 discende che la nozione di Çregola tecnicaÈ  scomponibile in tre categorie, vale a dire, in primo luogo, la Çspecificazione tecnicaÈ ai sensi dellĠart. 1, punto 3, della detta direttiva, in secondo luogo, Çaltri requisiti È come definiti allĠart. 1, punto 4, della direttiva in parola e, in terzo luogo, il divieto di fabbricazione, importazione, commercializzazione o utilizzo di un prodotto di cui allĠart. 1, punto 11, della medesima direttiva (v., in particolare, sentenza 21 aprile 2005, causa C267/03, Lindberg, Racc. pag. I3247, punto 54).

35      Come giˆ affermato dalla Corte, la nozione di Çspecificazione tecnicaÈ presuppone che la misura nazionale si riferisca necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali, e che definisca quindi una delle caratteristiche richieste di un prodotto (v., in tal senso, sentenze 8 marzo 2001, causa C278/99, Van der Burg, Racc. pag. I2015, punto 20; 22 gennaio 2002, causa C390/99, Canal SatŽlite Digital, Racc. pag. I607, punto 45, nonchŽ Sapod Audic, punto 30, e Lindberg, punto 57, giˆ citate).

36      Nel caso di specie,  giocoforza constatare, come osservato dallĠavvocato generale ai paragrafi 46 e 48 delle sue conclusioni, che lĠapposizione del contrassegno ÇSIAEÈ, diretta ad informare i consumatori e le autoritˆ nazionali che le copie sono legali, si effettua sul supporto stesso che contiene lĠopera dellĠingegno, quindi sul prodotto stesso. Non  pertanto esatto sostenere, come asserito dalla Societˆ Italiana degli Autori ed Editori e dal governo italiano, che tale contrassegno riguarderebbe solamente lĠopera dellĠingegno.

37      Orbene, tale contrassegno costituisce una Çspecificazione tecnicaÈ ai sensi dellĠart. 1, punto 3, della direttiva 98/34, poichŽ rientra nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati per quanto riguarda la marcatura e lĠetichettatura. Pertanto, dal momento che lĠosservanza di detta specificazione  obbligatoria de iure per la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, la specificazione in parola costituisce una Çregola tecnicaÈ ai sensi dellĠart. 1, punto 11, primo comma, della direttiva in questione (v., in questo senso, sentenza 20 marzo 1997, causa C13/96, Bic Benelux, Racc. pag. I1753, punto 23).

38      Conformemente allĠart. 8 della direttiva 98/34, Çgli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnicaÈ. Se tale obbligo non  stato rispettato, la regola tecnica non pu˜ essere opposta ai singoli, come ricordato al punto 33 della presente sentenza. Va dunque verificato se, nel caso di specie, lo Stato membro abbia rispettato gli obblighi che discendono dallĠart. 8 della direttiva 98/34. In caso negativo, la regola tecnica in discussione sarebbe inopponibile al sig. Schwibbert.

39      La Societˆ Italiana degli Autori ed Editori ed il governo italiano fanno valere che lĠobbligo di apposizione del contrassegno ÇSIAEÈ ai supporti contenenti opere dellĠingegno era giˆ previsto, ben prima dellĠentrata in vigore delle pertinenti direttive comunitarie, nella legge del 1941 per i supporti cartacei, e che le modifiche legislative apportate, successivamente allĠentrata in vigore delle direttive menzionate, rispettivamente, nel 1987 e nel 1994, hanno costituito semplicemente adeguamenti ai progressi tecnologici che hanno unicamente incluso nuovi supporti nellĠambito dĠapplicazione dellĠobbligo di cui trattasi. Di conseguenza, non risultava necessario notificare alla Commissione le modifiche in parola.

40      Nel caso in esame, dal fascicolo presentato alla Corte sembra evincersi che, per quanto riguarda i supporti oggetto della causa principale, vale a dire i CD contenenti opere dĠarte figurativa, lĠobbligo di apposizione del contrassegno ÇSIAEÈ  stato reso ad essi applicabile nel 1994 in forza del decreto legislativo n. 685. In tale contesto, lĠobbligo di cui trattasi avrebbe dovuto essere comunicato alla Commissione dalla Repubblica italiana, dal momento che esso  stato stabilito successivamente allĠistituzione, ad opera della direttiva 83/189, della procedura dĠinformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Tuttavia, come ricordato al punto 23 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio accertare se lĠobbligo di cui trattasi sia stato effettivamente introdotto nel diritto italiano in tale momento.

41      In quanto lĠobbligo di apposizione del contrassegno distintivo ÇSIAEÈ sia stato esteso ai prodotti, come quelli che costituiscono oggetto della causa principale, successivamente allĠentrata in vigore della direttiva 83/189, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, la finalitˆ perseguita con lĠart. 8, n. 1, primo comma, seconda frase, della direttiva 98/34  quella di consentire alla Commissione di disporre di informazioni quanto pi possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica quanto al suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto generale onde consentirle di esercitare, nel modo pi efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva (v., in particolare, le sentenze CIA Security International, cit., punto 50; 16 settembre 1997, causa C279/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I4743, punto 40, e 7 maggio 1998, causa C145/97, Commissione/Belgio, Racc. pag. I2643, punto 12).

42      Analogamente, conformemente al n. 1, terzo comma, del menzionato art. 8, gli ÇStati membri procedono ad una nuova comunicazione (É) qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione (É)È. Orbene, lĠinclusione di nuovi supporti, quali i CD, nellĠambito dellĠobbligo di apposizione del contrassegno ÇSIAEÈ devĠessere considerata come una modifica di tal genere (v., in questo senso, sentenze 1ĵ giugno 1994, causa C317/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I2039, punto 25, e Lindberg, cit., punti 84 e 85).

43      Nelle sue osservazioni scritte ed in udienza, la Commissione ha affermato, senza essere contraddetta in proposito dallo Stato membro, che la Repubblica italiana non le aveva comunicato la modifica in parola.

44      Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte, lĠinadempimento dellĠobbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale nellĠadozione delle regole tecniche di cui  causa e comporta lĠinapplicabilitˆ delle regole tecniche considerate, di modo che esse non possono essere opposte ai privati (v., in particolare, le citate sentenze CIA Security International, punto 54, e Lemmens, punto 33). I privati possono avvalersene dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva 98/34 (v., in particolare, le citate sentenze CIA Security International, punto 55, e Sapod Audic, punto 50).

45      Alla luce di tali elementi, occorre dichiarare che la direttiva 98/34 devĠessere interpretata nel senso che disposizioni nazionali come quelle in discussione nella causa principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente allĠentrata in vigore della direttiva 83/189, lĠobbligo di apporre su CD contenenti opere dĠarte figurativa il contrassegno ÇSIAEÈ in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non pu˜ essere fatta valere nei confronti di un privato.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura dĠinformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societˆ dellĠinformazione, come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, devĠessere interpretata nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente allĠentrata in vigore della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura dĠinformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, lĠobbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere dĠarte figurativa il contrassegno ÇSIAEÈ in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non pu˜ essere fatta valere nei confronti di un privato.

Firme

 

* Lingua processuale: l'italiano.