Tar Lazio, Sez. I quater, Sent. n. 2085 del 27 febbraio 2009, Pres. Guerrieri, Rel. Francavilla. G.R.S.N. – Ministero degli Esteri, Ministero dellĠinterno, Consolato Generale dĠItalia in Alessandria dĠEgitto, Questura di Roma.


Sul ricorso n. 11030/05 R.G. proposto da G. R. S. N. elettivamente domiciliata in Roma, via Romeo Romei n. 35 presso lo studio dellĠavv. Mario De Marco che la rappresenta e difende nel presente giudizio
CONTRO
- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dellĠAvvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELLĠINTERNO, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio;
- CONSOLATO GENERALE DĠITALIA IN ALESSANDRIA DĠEGITTO, in persona del Console p.t. – non costituito in giudizio;
- QUESTORE DI ROMA – non costituito in giudizio 
per lĠannullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento prot. n. 1517 del 06/09/05 con cui il Consolato Generale dĠItalia in Alessandria dĠEgitto ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dalla ricorrente; 
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 5 febbraio 2009;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato lĠ11/11/05 e depositato il 01/12/05 G.R.S.N. ha impugnato il provvedimento prot. n. 1517 del 06/09/05 con cui il Consolato Generale dĠItalia in Alessandria dĠEgitto ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dalla predetta.
Il Ministero degli Esteri, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 14/12/05, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il Questore di Roma, il Ministero degli Interni ed il Consolato Generale dĠItalia in Alessandria dĠEgitto benchŽ ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza n. 4779/06 del 14 luglio 2006 il Tribunale ha accolto lĠistanza cautelare proposta dalla ricorrente.
AllĠudienza pubblica del 5 febbraio 2009 il ricorso  stato trattenuto in decisione. 
DIRITTO
Il ricorso  fondato e merita accoglimento.
G.R.S.N. impugna il provvedimento prot. n. 1517 del 06/09/05 con cui il Consolato Generale dĠItalia in Alessandria dĠEgitto ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dalla predetta.
Con le censure articolate nellĠatto introduttivo la ricorrente lamenta lĠesistenza dei vizi di carenza dĠistruttoria e di motivazione nonchŽ eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ed ingiustizia manifesta in quanto lĠamministrazione avrebbe sacrificato lĠinteresse della ricorrente sulla base di circostanze insussistenti o, comunque, non adeguatamente esplicitate.
I motivi in esame sono fondati.
DallĠesame dellĠatto impugnato risulta che lĠamministrazione ha respinto lĠistanza presentata dalla ricorrente limitandosi a richiamare nel corpo del provvedimento gli artt. 3, 5, 8 e 13 del D.P.R. n. 394/99 ed evidenziando che tale decisione  stata assunta Òin quanto la Questura di Roma ha espresso parere negativo per quanto concerne il Nulla Osta al reingressoÓ.
Dagli atti oggetto di causa risulta che  lĠesponente ha presentato il 9 febbraio 2004 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avente scadenza il 25/03/04.
La Questura di Roma, poi, ha convocato per il 24/06/04 la ricorrente la quale il successivo 6 luglio 2004 ha lasciato il territorio nazionale per chiedere di rientrarvi con istanza del 22/06/05.
Come risulta dalla nota del 30 agosto 2005, richiamata nel provvedimento impugnato, la Questura di Roma ha espresso parere negativo al reingresso in Italia della ricorrente evidenziando che questĠultima ha lasciato lĠItalia il 6 luglio 2004 e che il relativo permesso di soggiorno  stato rinnovato il 14 marzo 2005 ma  stato successivamente annullato non essendo stato ritirato dallĠinteressata.
LĠesame degli atti fin qui evidenziati palesa lĠesistenza del difetto di motivazione e dĠistruttoria dedotto dalla ricorrente in quanto nemmeno dalla documentazione versata in giudizio dallĠamministrazione (ivi compreso il parere richiamato nellĠatto impugnato) emergono le effettive ragioni poste a base del gravato diniego.
Ed, infatti, nellĠatto impugnato lĠamministrazione si  limitata a richiamare genericamente (e, per di pi, con un iter argomentativo che rinvia per relationem al parere espresso dalla Questura) lĠallontanamento della ricorrente dal territorio nazionale ed il mancato ritiro del permesso di soggiorno quali ragioni ostative al rilascio del visto.
Le circostanze in esame, per˜, non appaiono significative ai fini dellĠindividuazione delle effettive ragioni del diniego di visto in quanto lĠallontanamento dal territorio nazionale costituisce esercizio di una facoltˆ espressamente riconosciuta allo straniero dagli artt. 8 e 14 comma 4Ħ D.P.R. n. 394/99 che ne disciplinano limiti e modalitˆ.
NŽ il mancato ritiro del rinnovo del permesso di soggiorno da parte dellĠinteressata pu˜ giustificare lĠautomatico annullamento dello stesso avendo lĠamministrazione lĠonere di valutare le ragioni per cui tale evento si  verificato anche alla luce di eventuali Ògravi e comprovati motiviÓ che, ai sensi dellĠart. 13 comma 4Ħ D.P.R. n. 394/99, potrebbero essere invocati dalla ricorrente quale ragione giustificatrice della sua assenza dallĠItalia.
Sul punto va rilevato che nellĠatto introduttivo la ricorrente ha dedotto lĠesistenza di motivi di salute producendo documentazione (allegati 6 e 7) che non risulta valutata dallĠamministrazione in contraddittorio con lĠesponente come, invece, nella fattispecie – anche in relazione alla peculiaritˆ degli interessi coinvolti – sarebbe stato opportuno alla luce dei principi in materia di giusto procedimento previsti dalla legge n. 241/90.
Risultano, pertanto, sotto questo profilo, comprovati i vizi di difetto dĠistruttoria e motivazione nonchŽ eccesso di potere dedotti dalla ricorrente.
La fondatezza delle censure fin qui esaminate comporta lĠaccoglimento del ricorso e lĠannullamento dellĠatto impugnato.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del Ministero degli Esteri, in quanto soccombente, che provvederˆ al relativo pagamento direttamente in favore dello Stato, secondo quanto previsto dallĠart. 133 d. lgs. n. 113/02, che ha anticipato e liquidato le spese in questione in relazione al beneficio del gratuito patrocinio cui  stata ammessa la ricorrente.
Sussistono, poi, Ògiusti motiviÓ per disporre la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente e le altre parti non costituite;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:
1) accoglie il ricorso e, per lĠeffetto, annulla lĠatto impugnato;
2) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore dello Stato come previsto dallĠart. 133 d. lgs. n. 113/02, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro 2.486,00 (di cui euro 8,00 per spese, euro 423,00 per diritti ed euro 2055,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente e le altre parti costituite;
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ Amministrativa.
Cos“ deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2009.