Tar Lazio,
Sez. I quater, Sent. n. 2085 del 27 febbraio 2009, Pres. Guerrieri, Rel.
Francavilla. G.R.S.N. – Ministero degli Esteri, Ministero dellĠinterno,
Consolato Generale dĠItalia in Alessandria dĠEgitto, Questura di Roma.
Sul ricorso n. 11030/05 R.G. proposto da G. R. S. N. elettivamente domiciliata
in Roma, via Romeo Romei n. 35 presso lo studio dellĠavv. Mario De Marco che la
rappresenta e difende nel presente giudizio
CONTRO
- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dellĠAvvocatura Generale dello Stato
che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELLĠINTERNO, in persona del Ministro p.t. – non costituito
in giudizio;
- CONSOLATO GENERALE DĠITALIA IN ALESSANDRIA DĠEGITTO, in persona del Console
p.t. – non costituito in giudizio;
- QUESTORE DI ROMA – non costituito in giudizio
per lĠannullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento prot.
n. 1517 del 06/09/05 con cui il Consolato Generale dĠItalia in Alessandria
dĠEgitto ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dalla
ricorrente;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza
del 5 febbraio 2009;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato lĠ11/11/05 e depositato il 01/12/05 G.R.S.N. ha
impugnato il provvedimento prot. n. 1517 del 06/09/05 con cui il Consolato
Generale dĠItalia in Alessandria dĠEgitto ha respinto la richiesta di visto di
reingresso presentata dalla predetta.
Il Ministero degli Esteri, costituitosi in giudizio con memoria depositata il
14/12/05, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il Questore di Roma, il Ministero degli Interni ed il Consolato Generale
dĠItalia in Alessandria dĠEgitto bench ritualmente intimati, non si sono
costituiti in giudizio.
Con ordinanza n. 4779/06 del 14 luglio 2006 il Tribunale ha accolto lĠistanza
cautelare proposta dalla ricorrente.
AllĠudienza pubblica del 5 febbraio 2009 il ricorso stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso fondato e merita accoglimento.
G.R.S.N. impugna il provvedimento prot. n. 1517 del 06/09/05 con cui il
Consolato Generale dĠItalia in Alessandria dĠEgitto ha respinto la richiesta di
visto di reingresso presentata dalla predetta.
Con le censure articolate nellĠatto introduttivo la ricorrente lamenta
lĠesistenza dei vizi di carenza dĠistruttoria e di motivazione nonch eccesso
di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ed ingiustizia
manifesta in quanto lĠamministrazione avrebbe sacrificato lĠinteresse della
ricorrente sulla base di circostanze insussistenti o, comunque, non adeguatamente
esplicitate.
I motivi in esame sono fondati.
DallĠesame dellĠatto impugnato risulta che lĠamministrazione ha respinto
lĠistanza presentata dalla ricorrente limitandosi a richiamare nel corpo del
provvedimento gli artt. 3, 5, 8 e 13 del D.P.R. n. 394/99 ed evidenziando che
tale decisione stata assunta Òin quanto la Questura di Roma ha espresso
parere negativo per quanto concerne il Nulla Osta al reingressoÓ.
Dagli atti oggetto di causa risulta che lĠesponente ha presentato il 9
febbraio 2004 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avente scadenza il
25/03/04.
La Questura di Roma, poi, ha convocato per il 24/06/04 la ricorrente la quale
il successivo 6 luglio 2004 ha lasciato il territorio nazionale per chiedere di
rientrarvi con istanza del 22/06/05.
Come risulta dalla nota del 30 agosto 2005, richiamata nel provvedimento
impugnato, la Questura di Roma ha espresso parere negativo al reingresso in
Italia della ricorrente evidenziando che questĠultima ha lasciato lĠItalia il 6
luglio 2004 e che il relativo permesso di soggiorno stato rinnovato il 14
marzo 2005 ma stato successivamente annullato non essendo stato ritirato
dallĠinteressata.
LĠesame degli atti fin qui evidenziati palesa lĠesistenza del difetto di
motivazione e dĠistruttoria dedotto dalla ricorrente in quanto nemmeno dalla
documentazione versata in giudizio dallĠamministrazione (ivi compreso il parere
richiamato nellĠatto impugnato) emergono le effettive ragioni poste a base del
gravato diniego.
Ed, infatti, nellĠatto impugnato lĠamministrazione si limitata a richiamare
genericamente (e, per di pi, con un iter argomentativo che rinvia per
relationem al parere espresso dalla Questura) lĠallontanamento della ricorrente
dal territorio nazionale ed il mancato ritiro del permesso di soggiorno quali
ragioni ostative al rilascio del visto.
Le circostanze in esame, per, non appaiono significative ai fini
dellĠindividuazione delle effettive ragioni del diniego di visto in quanto
lĠallontanamento dal territorio nazionale costituisce esercizio di una facolt
espressamente riconosciuta allo straniero dagli artt. 8 e 14 comma 4Ħ D.P.R. n.
394/99 che ne disciplinano limiti e modalit.
N il mancato ritiro del rinnovo del permesso di soggiorno da parte
dellĠinteressata pu giustificare lĠautomatico annullamento dello stesso avendo
lĠamministrazione lĠonere di valutare le ragioni per cui tale evento si
verificato anche alla luce di eventuali Ògravi e comprovati motiviÓ che, ai
sensi dellĠart. 13 comma 4Ħ D.P.R. n. 394/99, potrebbero essere invocati dalla
ricorrente quale ragione giustificatrice della sua assenza dallĠItalia.
Sul punto va rilevato che nellĠatto introduttivo la ricorrente ha dedotto
lĠesistenza di motivi di salute producendo documentazione (allegati 6 e 7) che
non risulta valutata dallĠamministrazione in contraddittorio con lĠesponente
come, invece, nella fattispecie – anche in relazione alla peculiarit
degli interessi coinvolti – sarebbe stato opportuno alla luce dei
principi in materia di giusto procedimento previsti dalla legge n. 241/90.
Risultano, pertanto, sotto questo profilo, comprovati i vizi di difetto
dĠistruttoria e motivazione nonch eccesso di potere dedotti dalla ricorrente.
La fondatezza delle censure fin qui esaminate comporta lĠaccoglimento del
ricorso e lĠannullamento dellĠatto impugnato.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da
dispositivo, debbono essere poste a carico del Ministero degli Esteri, in
quanto soccombente, che provveder al relativo pagamento direttamente in favore
dello Stato, secondo quanto previsto dallĠart. 133 d. lgs. n. 113/02, che ha
anticipato e liquidato le spese in questione in relazione al beneficio del
gratuito patrocinio cui stata ammessa la ricorrente.
Sussistono, poi, Ògiusti motiviÓ per disporre la compensazione delle spese
relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente e le
altre parti non costituite;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione
Interna I Quater:
1) accoglie il ricorso e, per lĠeffetto, annulla lĠatto impugnato;
2) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore dello Stato come
previsto dallĠart. 133 d. lgs. n. 113/02, le spese del presente giudizio il cui
importo si liquida in complessivi euro 2.486,00 (di cui euro 8,00 per spese,
euro 423,00 per diritti ed euro 2055,00 per onorari), oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico
processuale instauratosi tra la ricorrente e le altre parti costituite;
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit Amministrativa.
Cos deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2009.