III Commissione - Mercoledì 16 dicembre 2009


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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 (C. 2815 Governo)

EMENDAMENTO APPROVATO

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: Per l'attuazione fino a: relativo onere con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010,
3. 1.Il Relatore.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02246 Narducci: Sulla situazione amministrativa del Consolato d'Italia a Zurigo

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'attuale lista di legali indicati dal Consolato Generale di Zurigo comprende ben 48 nominativi. Come si può leggere nel sito dello stesso Consolato Generale, si tratta di Avvocati (quelli abilitati ad esercitare la professione sia in Italia che in Svizzera e quelli iscritti all'Albo svizzero) e Consulenti legali «che possono prestare i loro servizi in lingua italiana».
La lista ha quindi carattere meramente informativo. Non ha lo scopo di orientare i connazionali su una selezione di professionisti «consigliati».
Proprio per sottolineare tale aspetto, l'Ufficio consolare chiarisce a più riprese nello stesso sito che: «Il Consolato declina ogni responsabilità circa l'operato dei sottoelencati professionisti. Le indicazioni fornite potrebbero subire variazioni nel tempo e vanno pertanto verificate dall'utente.»
Si segnala peraltro che il Dottor Longo risulta ancora iscritto sia all'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme sia nella Lista degli Avvocati autorizzati a rappresentare in giudizio nel Cantone di Zurigo e quindi è abilitato ad esercitare in Italia e in Svizzera.
Per quanto riguarda i «Traduttori», l'elenco inserito nel sito comprende i nomi dei professionisti che dispongono di comprovate conoscenze linguistiche per tradurre testi dal tedesco all'italiano o viceversa, in particolare di natura giuridica, quali ad esempio sentenze di divorzio o altri atti. L'Avv. Longo - avendo in precedenza esercitato in Austria, Germania e Liechtenstein - risponde a tali requisiti.
Fatta questa doverosa premessa generale, va però rilevato che una condanna definitiva apre effettivamente un problema d'opportunità circa la permanenza del nome del legale in liste sia pure informative. Era stato, del resto, cancellato dall'elenco dei professionisti italofoni del Consolato Generale di Zurigo già nel 2007. La cancellazione era stata allora disposta a carattere prudenziale, a seguito di doglianze riferite al Console Generale. Successivamente, egli è stato reinserito in tale elenco, perché le doglianze in questione erano apparse insufficienti come presupposto di un provvedimento di esclusione.
Dopo tale reinserimento, l'Amministrazione è venuta a conoscenza, solo in forma ufficiosa, della condanna penale definitiva a carico dell'avvocato Longo, cui fa riferimento l'Onorevole interrogante. La verifica successiva non può non avere evidentemente conseguenze sfavorevoli all'interessato. Il Console Generale d'Italia a Zurigo provvederà dunque ad informarne l'Avvocato Longo, conformemente a quanto disposto dalle norme sulla trasparenza amministrativa (ai sensi dell'Articolo della Legge n. 241 del 1990).
Giova segnalare che il comportamento tenuto dal Ministero degli Esteri nella vicenda è stato sottoposto al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, in particolare proprio dall'Avvocato Longo, che aveva intentato causa contro l'esclusione prudenziale disposta nei


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suoi riguardi nel 2007. Una recente sentenza in primo grado è stata vinta dall'Amministrazione e ha condannato il ricorrente a risarcire anche le spese processuali.
Un'ultima annotazione sul sistema informatico del Consolato Generale di Zurigo, citato dall'onorevole Interrogante nelle premesse. Per migliorarne l'efficienza, la Farnesina ha disposto l'assegnazione alla Sede di un addetto informatico che ha assunto le sue funzioni in loco lo scorso ottobre.


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ALLEGATO 3

Norme in materia di cittadinanza (C. 103 Angeli e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato per i profili di competenza il testo unificato delle proposte di legge C. 103 Angeli ed abb., recante norme in materia di cittadinanza, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente dalla I Commissione;
valutata la rilevanza della norma, di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo, che subordina l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, tra l'altro, anche all'assolvimento con profitto dell'obbligo scolastico;
considerato analogamente positivo l'inserimento del nuovo articolo 9-bis alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla previsione di un percorso di cittadinanza incentrato sulla frequentazione di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, nonché sulla verifica dell'effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
richiamata la molteplicità di questioni attinenti al tema della cittadinanza che la III Commissione ha in più occasioni affrontato con riferimento agli italiani nel mondo e che attendono soluzione sul piano legislativo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un termine cronologico nel riconoscimento della cittadinanza secondo lo jus sanguinis;
valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di sanare le disparità di trattamento in materia di riacquisto della cittadinanza con particolare riferimento ai casi in cui la perdita ovvero la rinuncia sono state effetto del divieto di doppia cittadinanza.
valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il rilascio di un attestato finale della frequenza con esito positivo del corso di cui alla lettera b) dell'articolo 9-bis, come introdotto dall'articolo 3 novellando la legge 5 febbraio 1992, n. 91.