XIV Commissione - Giovedì 17 dicembre 2009


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ALLEGATO 1

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato per i profili di competenza il testo unificato delle proposte di legge C. 103 Angeli ed abb., recante norme in materia di cittadinanza, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente dalla I Commissione;
valutato positivamente l'inserimento del nuovo articolo 9-bis alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui all'articolo 3, riguardante la previsione di un percorso di cittadinanza incentrato sulla frequentazione di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;
valutata positivamente la modifica dell'art 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui all'articolo 4, riguardante l'obbligatorietà del giuramento alla Repubblica con la particolare formula che richiama la pari dignità sociale di tutte le persone,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo del provvedimento la previsione del rilascio di un attestato finale della frequenza con esito positivo del corso di cui alla lettera b) dell'articolo 9-bis, come introdotto dall'articolo 3 novellando la legge 5 febbraio 1992, n. 91.


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ALLEGATO 2

Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 103 Angeli e abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI GOZI E FARINONE

La XIV Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 103 Angeli ed abb., recante norme in materia di cittadinanza;
premesso che:
la risoluzione sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, adottata il 2 aprile 2009 dal Parlamento europeo, invita gli Stati membri a riesaminare le leggi nazionali sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di renderne più agevole l'acquisizione per i cittadini non nazionali e il godimento dei pieni diritti connaturati;
al fine di limitare le discriminazioni che i diversi regimi giuridici nazionali comportano, il Parlamento europeo auspica, inoltre, che sia favorito uno scambio di esperienze sui processi di naturalizzazione in essere nei diversi Stati membri, al fine di pervenire - sia pur nel rispetto della competenza dei singoli Stati membri nel determinare i modi di acquisto e perdita della cittadinanza - ad un maggior coordinamento quanto ai criteri e alle procedure di accesso alla cittadinanza dell'Unione;
l'esame del provvedimento presso la I Commissione ha evidenziato la presenza in Italia di circa 4 milioni e mezzo di stranieri regolari, dei quali solo circa 40.000 arrivano ad acquisire la cittadinanza; di questi, due terzi la acquisiscono attraverso il matrimonio con cittadini italiani e solamente un terzo attraverso la naturalizzazione ed altre modalità;
la necessità di rivedere i requisiti per rendere più agevole la procedura per l'acquisizione della cittadinanza, stabiliti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, discende sia dai recenti orientamenti politici espressi dal Parlamento europeo, sia dalla consapevolezza che l'attuale normativa non risponde più in modo adeguato alle esigenze della società contemporanea: in un mondo sempre più globalizzato è assolutamente necessario individuare un percorso che in tempi certi e secondo parametri equi consenta di riconoscere a coloro che risiedono stabilmente e regolarmente nel nostro paese, o che vi sono nati e vi frequentano i percorsi formativi e scolastici, la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana;
il testo base, adottato in I Commissione, contiene al contrario disposizioni che rendono ancora più gravoso per lo straniero regolarmente residente in Italia il percorso che può condurre alla concessione della cittadinanza;
in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, che consente allo straniero nato in Italia, e che vi risieda legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, di diventare cittadino se dichiara di volerlo fare entro un anno da tale data, viene modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'aggiunta di ulteriori requisiti, quale quello dell'aver frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, indebolendo così ulteriormente


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la tenue forma di ius soli già prevista nel nostro ordinamento;
non è chiaro, peraltro, il percorso da seguire per chi l'obbligo scolastico lo abbia assolto frequentando la scuola fino al raggiungimento della maggiore età, ma senza profitto, o per chi, a causa di invalidità psichica o fisica grave, non possa proprio accedere al percorso di istruzione e formazione;
appare grave la totale mancanza nel testo di ogni previsione normativa relativa ai minori stranieri, con il conseguente rischio di perdurante emarginazione tra ragazzi nati e cresciuti in Italia, già integrati socialmente nel territorio italiano, che frequentano gli stessi percorsi di studio dei minori di cittadinanza italiana e che una volta divenuti adulti, non potranno partecipare ad un concorso pubblico o avviare attività commerciali perché impossibilitati all'apertura di una semplice partita I.V.A, specie in considerazione del fatto che secondo i recenti dati Istat, gli stranieri nati in Italia sono oggi 520 mila;
viene altresì resa più difficile la naturalizzazione dello straniero che risieda legalmente per dieci anni in Italia, condizionata dal provvedimento in esame anche alla presenza di ulteriori requisiti: possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, e mantenimento dei requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio del permesso medesimo; frequentazione di un corso finalizzato all'approfondimento di storia e cultura italiana ed europea, educazione civica e principi della Costituzione; raggiungimento di un effettivo grado di integrazione sociale e rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione nonché svolgimento di unpercorso di cittadinanza, con modalità che dovranno essere definite con regolamento;
in luogo dei nuovi ostacoli che vengono legislativamente introdotti dal testo in esame nell'ambito del termine dei dieci anni previsti ai fini dell'acquisto della cittadinanza, sarebbe stato più opportuno prevedere una procedura maggiormente snella e rapida in favore di chi svolge un percorso di integrazione;
appare assolutamente imprescindibile, in tal senso, lavorare in Europa per giungere ad una diversa concezione della stessa cittadinanza europea, intesa non più e non solo come mero complemento o sommatoria della cittadinanza nazionale dei singoli Stati membri, ma come istituto ulteriore, dotato di una propria autonomia, capace di estendere anche ai soggiornanti di lungo periodo diritti fin qui riconosciuti ai soli cittadini europei, in primo luogo il diritto di voto alle elezioni amministrative e alle elezioni al Parlamento europeo; si realizzerebbe così uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sull'intero territorio dell'Unione europea, inteso come spazio di integrazione, riconoscimento di diritti e partecipazione alla vita civile e sociale;
contrariamente alle tendenze politico-giuridiche espresse in Europa, il testo base adottato dalla I Commissione non risponde all'esigenza di ammodernamento del nostro ordinamento, al fine di adeguarlo alle modifiche sempre più palesi della composizione demografica in atto in Italia che registra un numero sempre più elevato di stranieri di seconda generazione, nati in Italia e frequentanti regolarmente le nostre scuole;
in definitiva, il provvedimento in esame non riduce le discriminazioni e le ineguaglianze esistenti, né favorisce una più ampia integrazione, ma finisce per inasprire, emarginare e rendere ancora più difficile il percorso di accesso alla cittadinanza italiana, con effetti particolarmente gravi sui minori,
esprime

PARERE CONTRARIO.


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ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
COM(2009)154 def.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminata la «Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo» (COM(2009)154 def.);
rilevato che:
in base ai dati disponibili risulta che i casi di successioni transfrontaliere sono molto frequenti e tali da coinvolgere valori mobiliari e immobiliari di ingente entità;
l'esistenza di normative nazionali fortemente differenziate implica costi e adempimenti amministrativi gravosi per i cittadini dell'Unione;
apprezzata l'intenzione della Commissione europea di intervenire in materia in modo da definire un quadro giuridico meno frammentario e incerto attraverso la definizione di norme comuni in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici e istituzione di un certificato successorio europeo;
considerato che:
sotto il profilo del principio di sussidiarietà sembrano pertanto fondate le ragioni per l'adozione di una disciplina UE in materia;
la base giuridica della proposta, costituita, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dall'articolo 80, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, appare appropriata rispetto all'ambito e alle finalità dell'intervento prospettato;
l'adozione di una normativa a livello dell'Unione europea non deve tuttavia pregiudicare la tutela che l'ordinamento italiano garantisce, in primo luogo attraverso le disposizioni previste dalla Costituzione, nei confronti della famiglia;
anche l'ordinamento dell'Unione europea si preoccupa di tutelare il diritto di famiglia prevedendo in particolare all'articolo 81, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali siano adottate secondo una procedura legislativa speciale, in base alla quale il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e riconoscendo ai Parlamenti nazionali un diritto di opposizione in materia;
tenuto conto che, di norma, il criterio adottato nella proposta di regolamento per l'individuazione della legge applicabile è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte, in quanto regime più diffuso tra gli Stati membri, relativamente al quale tuttavia la stessa proposta di regolamento non provvede a fornire una definizione certa;


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fermo restando che la proposta di Regolamento in esame non influisce sul trattamento fiscale dell'eredità applicato dagli Stati membri e che in occasione della presentazione da parte della Commissione europea di una comunicazione in materia, prevista nel corso del 2010, sarà opportuno valutare l'adozione adozione di strumenti volti a risolvere le attuali discrepanze tra regimi nazionali, che possono generare situazioni di doppia imposizione ovvero, al contrario, di fenomeni elusivi;
tenuto conto che nella risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti, approvata il 16 novembre 2006, il Parlamento europeo, tra le altre cose, ha auspicato la creazione di una rete europea dei registri testamentari, attraverso la messa in rete dei registri testamentari nazionali;
rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) allo scopo di evitare che risulti pregiudicata la tutela riservata dall'ordinamento nazionale ai familiari, in quanto legittimari, si inseriscano nel testo del Regolamento disposizioni volte a garantire che gli stessi possano comunque far valere i diritti loro riconosciuti dal regime vigente nello Stato membro di cittadinanza del defunto, se più favorevole;
2) si inserisca nel testo del Regolamento una specifica disposizione volta a definire la nozione di residenza abituale, intesa quale residenza effettiva del de cuius, in modo da evitare eventuali incertezze e pronunce contraddittorie in sede di contenzioso;

e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di prevedere nel testo del Regolamento una disposizione relativa alla creazione di una rete europea dei registri testamentari, attraverso la messa in rete dei registri testamentari nazionali, al fine di agevolare la ricerca e l'accertamento delle disposizioni di ultima volontà del defunto.