Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Norme in materia di cittadinanza - A.C. 103 e abb. - Nuovo testo - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 2904/XVI   AC N. 2910/XVI
AC N. 103/XVI   AC N. 104/XVI
AC N. 457/XVI   AC N. 566/XVI
AC N. 718/XVI   AC N. 995/XVI
AC N. 1048/XVI   AC N. 1592/XVI
AC N. 2006/XVI   AC N. 2035/XVI
AC N. 2431/XVI   AC N. 2670/XVI
AC N. 2684/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 28
Data: 16/12/2009
Descrittori:
CITTADINANZA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

16 dicembre 2009

 

n. 28

Norme in materia di cittadinanza

A.C. 103 e abb.- Nuovo testo

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 103 e abb.

Titolo

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che hanno riacquistato la cittadinanza medesima

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

Commissioni I (Affari costituzionali)

Pareri previsti

II Giustizia, III Affari esteri, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La I Commissione Affari costituzionali ha avviato l’esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 103 e abb. nella seduta del 30 settembre 2008. In data 11 dicembre 2009 la stessa Commissione ha adottato come testo base il testo unificato proposto dal relatore.

Il progetto consta di 5 articoli che recano alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza.

L’articolo 1 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 4, comma 2, della legge 91, aggiunge ai requisiti già richiesti dalla legislazione vigente allo straniero, che sia nato in Italia e voglia divenire cittadino italiano (residenza legale e ininterrotta fino al raggiungimento della maggiore età), quello dell’aver frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano e di aver assolto il diritto-dovere all’istruzione. Come attualmente previsto, la dichiarazione di volontà deve essere espressa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

L’articolo 2 - sostituendo all’articolo 9, comma 1, la lettera f) – subordina la concessione della cittadinanza allo straniero, che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano, allo svolgimento del percorso di cittadinanza come definito nel successivo articolo 3.

Il percorso di cittadinanza (articolo 3) comprende:

§           il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

 

Il «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», prima del 2007 denominato «carta di soggiorno», è il titolo di soggiorno riservato agli stranieri non comunitari presenti stabilmente nel nostro Paese. È rilasciato a richiesta dell’interessato ed è condizionato dal possesso del permesso di soggiorno, da almeno cinque anni, e di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo. A differenza del permesso di soggiorno che dura al massimo due anni, è a tempo indeterminato. La disciplina normativa del permesso di soggiorno CE è di fonte comunitaria. La direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo è stata recepita dal decreto legislativo 3/2007 che ha modificato il testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo 286/1998, art. 9 e 9-bis).

 

§           la frequentazione di un corso di formazione di 12 mesi volto ad approfondire la conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell’educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;

§           l’effettivo grado di integrazione sociale e rispetto delle leggi statali e dei principi della Costituzione;

§           il rispetto degli obblighi fiscali,

§           i requisiti di reddito, alloggio ed assenza di carichi pendenti, come previsto dal permesso di soggiorno. In particolare il reddito non deve essere inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

 

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 richiede, per la concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso richiesta ai familiari, di un reddito sufficiente per il rispetto dei parametri indicati dall’articolo 29 in materia di ricongiungimenti familiari (reddito minimo annuo derivanti da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere).

 

L'accesso al corso annuale, funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, può avvenire dopo otto anni di permanenza in Italia e, alla richiesta dello straniero di accedere al corso, l’amministrazione competente deve dare risposta entro 120 giorni. Il relativo procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso annuale stesso, fermo restando il requisito dei dieci anni di permanenza in Italia per l'ottenimento della cittadinanza.

È previsto inoltre che il Governo attui, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a sostenere il percorso di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero. Con apposito regolamento verranno stabilite le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza e gli eventuali casi di esonero dalla frequentazione L’articolo 4, modificando l’art. 10 della legge n. 91/1992, prevede che il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquisti efficacia con il giuramento che deve essere prestato dinanzi al prefetto della provincia di residenza. La disposizione indica la formula del giuramento (“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone”) e prevede che in occasione del giuramento venga consegnata all’interessato una copia della Costituzione italiana. Attualmente si prevede invece che il decreto di concessione della cittadinanza non abbia effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di essere fedele alla Costituzione e le leggi dello Stato. Le modalità di prestazione del giuramento sono poi previste dall’articolo 7 del decreto del Ministero dell’interno del 27 febbraio 2001 (in materia di tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici).

L’articolo 5 dispone infine sull’entrata in vigore del provvedimento, che sarà efficace dopo sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il Trattato di Lisbona, all’articolo 8 (ex-articolo 9) del Trattato sull’Unione europea rileva che la cittadinanza dell’Unione europea si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce; il medesimo Trattato all’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex- articolo 20 del Trattato della Comunità europea) precisa che “E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea fa riferimento alla cittadinanza dell’Unione senza recarne però una definizione.

 

Per i cittadini dell’Unione vengono poi indicati, nell’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, alcuni specifici diritti quali il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di godere, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

I medesimi diritti sono disciplinati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articoli 39, 40, 41, comma 4, e da 43 a 46). La Carta prevede altresì il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41) e il diritto di accesso ai documenti (articolo 42).

 

Nei documenti sopra richiamati si indica come unico requisito per l’accesso alla cittadinanza dell’Unione europea quello della cittadinanza di uno degli Stati membri, senza peraltro intervenire e prevedere alcunché per quel che concerne l’accesso a quest’ultima. In tal senso il provvedimento in esame non appare presentare profili di diretto interesse per quel che concerne la compatibilità comunitaria.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nella risoluzione adottata il 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, il Parlamento europeo, tra l’altro, ha  invitato gli Stati membri a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l’acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni  diritti. Il Parlamento europeo ha altresì auspicato che sia favorito lo scambio di esperienze sui sistemi di naturalizzazione in essere nei diversi Stati membri, al fine di pervenire, pur nel rispetto della competenza dei singoli Stati membri nel determinare i modi di acquisto e perdita della cittadinanza, ad un maggiore coordinamento quanto ai criteri ed alle procedure di accesso alla cittadinanza dell'Unione, in maniera tale da limitare le discriminazioni che i diversi regimi giuridici comportano.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: NOTST028.doc