Bollettino Ufficiale n. 46/I-II del 10.11.2009 - Amtsblatt Nr. 46/I-II vom 10.11.2009

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Leggi - Parte 1 - Anno 2009

 

Provincia Autonoma di Trento

 

LEGGE PROVINCIALE n. 12 del 29/10/2009 Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento

 

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Interventi per la residenzialit e il transito dei gruppi sinti e rom

Art. 3 - Campi di transito

Art. 4 - Caratteristiche delle aree residenziali di comunit e loro assegnazione

Art. 5 - Recupero abitativo di edifici pubblici e privati

Art. 6 - Vigilanza igienico-sanitaria

Art. 7 - Scolarizzazione per adulti e formazione professionale

Art. 8 - Promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom

Art. 9 - Sostegno dell'attivit lavorativa e valorizzazione dei mestieri tradizionali

Art. 10 - Consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom

Art. 11 - Compiti della consulta

Art. 12 - Deliberazioni attuative

Art. 13 - Clausola valutativa

Art. 14 - Disposizioni transitorie

Art. 15 - Abrogazioni

Art. 16 - Disposizioni finanziarie

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1 - Oggetto

1. La Provincia autonoma di Trento promuove l'integrazione dei gruppi tradizionalmente nomadi sinti e rom, residenti sul territorio provinciale, al fine di superare le loro condizioni di precariet di vita.

2. Questa legge individua soluzioni alloggiative e misure per l'integrazione scolastica e lavorativa e per favorire la sicurezza sociale prevenendo situazioni di illegalit.

3. Ai fini di questa legge per "clan familiare" si intende un gruppo di nuclei familiari che vivono in comune e che riconoscono come riferimento unitario di norma il capostipite.

 

Art. 2 - Interventi per la residenzialit e il transito dei gruppi sinti e rom

1. La Giunta provinciale, d'intesa con i comuni interessati, sentito il Consiglio delle autonomie

locali e acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approvail piano provinciale per la residenzialit e il transito dei gruppi sinti e rom, di seguito denominato "piano provinciale". Ai fini dell'adozione del piano provinciale sentita la consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom.

2. Il piano provinciale adottato sulla base di un censimento dei gruppi sinti e rom, presenti sul territorio provinciale, previa individuazione dei nuclei familiari appartenenti a ciascun clan familiare e previa elaborazione di criteri dedotti dagli elementi conoscitivi forniti dalla consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom.

3. Il piano provinciale individua in particolare:

a) il numero e la tipologia delle aree residenziali di comunit, il numero e la tipologia delle piazzole e delle eventuali unit abitative per ogni area residenziale di comunit;

b) il numero e la tipologia dei campi di transito;

c) i requisiti, i criteri e le modalit per l'assegnazione delle aree residenziali di comunit nonch delle piazzole e delle eventuali unit abitative;

d) il rapporto tra superficie dell'area residenziale di comunit, piazzole, unit abitative e numero di persone residenti.

4. La localizzazione delle aree residenziali spetta al comune individuato dal piano provinciale, nel rispetto delle norme in materia urbanistica. Alla realizzazione degli interventi previsti dal piano

provinciale provvedono le comunit istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), di seguito denominate "Comunit".

 

Art. 3 - Campi di transito

1. Il campo di transito consiste in una superficie dove possono sostare, per un periodo massimo di quattordici giorni continuativi e per non pi di trenta giorni l'anno, i sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino. Il campo dotato di recinzione, di acqua potabile, di servizi igienici e di spazi necessari per la sosta di roulotte o camper.

2. La Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, stabilisce i criteri di accesso e le modalit di funzionamento dei campi di transito.

3. La gestione e il controllo dei campi di transito possono essere affidati dalla Comunit a soggetti accreditati e individuati secondo le modalit previste dalla Giunta provinciale, nel rispetto degli articoli 20, commi 1 e 3, 22, commi da 3 a 9, e 53 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), in quanto compatibili.

4. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei campi di transito e le modalit per assicurare il coinvolgimento dei fruitori nella gestione del campo.

 

Art. 4 - Caratteristiche delle aree residenziali di comunit e loro assegnazione

1. L'area residenziale di comunit, dotata di recinzione perimetrale, ha una superficie non inferiore a 500 metri quadrati e non superiore a 2.000 metri quadrati in relazione alla numerosit dei componenti del clan familiare cui assegnata l'area ed ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione.

L'area dotata di rete fognaria, di impianto per l'allacciamento all'energia elettrica privata, di impianto idrico e di uno spazio per la raccolta dei rifiuti.

2. Le unit abitative e le piazzole sono assegnate ai nuclei familiari residenti in Trentino da almeno dieci anni.

3. Le unit abitative e le piazzole sono assegnate con provvedimento della Comunit ai nuclei familiari aventi i requisiti previsti dal piano provinciale, purch venga sottoscritto un disciplinare contenente gli impegni che il nucleo si assume a pena di revoca dell'assegnazione, anche con riguardo all'utilizzo delle parti comuni dell'area residenziale. Il disciplinare prevede inoltre il canone da corrispondere alla Comunit.

4. Ciascun nucleo familiare all'atto dell'assegnazione si assume l'obbligo di partecipare alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e a progetti di sostegno educativo, scolastico, di formazione nonch di inserimento lavorativo, compresi i percorsi inerenti ai lavori socialmente utili.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 3, al momento dell'assegnazione delle unit abitative e delle piazzole devono verificarsi le seguenti condizioni:

a) almeno due componenti del clan familiare svolgano un lavoro dipendente o autonomo oppure siano in possesso dei requisiti per la pensione di anzianit o di vecchiaia;

b) la met dei componenti del clan familiare sottoscrivano una dichiarazione di immediata disponibilit alle offerte formative e lavorative proposte dall'Agenzia del lavoro fino alla perdita dello stato di disoccupazione; a tal fine non sono considerate: le persone in possesso di una fonte di reddito prevista dalla lettera a), quelle che stanno seguendo un percorso di istruzione o formazione e quelle aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).

6. Se vengono meno i requisiti o non vengono rispettate le condizioni indicate nei commi 3, 4 e 5, il provvedimento di assegnazione revocato previa diffida a ripristinare i requisiti o le condizioni entro un congruo termine.

7. La responsabilit della gestione delle parti comuni dell'area affidata al capo del clan familiare individuato dal piano provinciale. Il capo del clan familiare e ciascun componente dei nuclei familiari assegnatari sottoscrivono un patto di comunit sulla base di uno schema elaborato dalla consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom. L'inadempimento degli impegni previsti da questo comma, senza giustificato motivo, comporta la revoca motivata dell'assegnazione dell'area residenziale di comunit.

8. Gli assegnatari di unit abitative e di piazzole in aree residenziali di comunit non hanno titolo per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa previsti dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15,

concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

 

Art. 5 - Recupero abitativo di edifici pubblici e privati

1. Il comune pu proporre alla Comunit la disponibilit di immobili da assegnare ai gruppi sinti e rom in alternativa o in aggiunta alla realizzazione di un'area residenziale, secondo i limiti e i criteri previsti dall'articolo 4. I beni immobili devono essere resi disponibili dal proprietario, ai fini della destinazione sociale.

2. La Comunit definisce mediante convenzione con i proprietari dell'immobile le condizioni e la durata della messa a disposizione. In tale ambito la Comunit pu prevedere con oneri a proprio carico gli interventi per il recupero dell'immobile a fini abitativi, fissando il vincolo di utilizzo sociale dell'immobile per un tempo adeguato all'investimento effettuato.

 

Art. 6 - Vigilanza igienico-sanitaria

1. Nei campi di transito e nelle aree residenziali di comunit la vigilanza igienico-sanitaria

garantita nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Nelle aree residenziali di comunit il capo del clan familiare o un suo delegato responsabile della cura dei beni e degli spazi comuni nonch della pulizia dell'area residenziale e delle sue adiacenze.

 

Art. 7 -Scolarizzazione per adulti e formazione professionale

1. La Comunit pu realizzare iniziative di scolarizzazione per adulti ed altre iniziative di educazione ricorrente in accordo con le istituzioni scolastiche e formative cui i familiari fanno riferimento.

2. La Provincia o gli enti gestori di attivit di formazione professionale possono realizzare iniziative di formazione professionale e riconversione professionale.

3. Le iniziative di scolarizzazione e di formazione sono realizzate nell'ambito delle norme vigenti in materia, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3.

 

Art. 8 - Promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom

1. La Comunit pu affidare attivit di promozione dell'integrazione sociale e lavorativa dei gruppi sinti e rom secondo le modalit previste dall'articolo 3. L'attivit svolta con il coinvolgimento e la valorizzazione dei saperi dei gruppi sinti e rom. La convenzione che affida l'attivit prevede in particolare:

a) la durata dell'attivit convenzionata e l'indicazione del personale di cui il soggetto intende avvalersi;

b) le modalit con cui garantito il collegamento con le attivit svolte dalla Provincia o da altri enti pubblici;

c) le progettualit attraverso le quali favorita la conoscenza e la valorizzazione della cultura dei gruppi sinti e rom, con particolare riferimento alla lingua, alle tradizioni, alla memoria storica;

d) le progettualit a sostegno dell'inserimento lavorativo e di valorizzazione dei mestieri tradizionali dei gruppi sinti e rom;

e) l'attuazione e la verifica degli impegni assunti dalla Comunit in ordine alla concessione e

all'erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione;

f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla Comunit di informazioni sull'attivit svolta e sull'utilizzazione dei finanziamenti.

 

Art. 9 - Sostegno dell'attivit lavorativa e valorizzazione dei mestieri tradizionali

1. La Provincia, sentita la consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, promuove l'inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro.

2. La Comunit pu elaborare, sentita la consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, specifici progetti concernenti iniziative di sostegno all'inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom.

3. La realizzazione degli interventi previsti da questo articolo pu essere effettuata secondo le modalit previste dall'articolo 3 sulla base di apposita convenzione che disciplina anche le modalit per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti.

 

Art. 10 - Consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom

1. istituita presso la Giunta provinciale la consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom.

2. La consulta nominata dalla Giunta provinciale ed composta da:

a) l'assessore provinciale competente in materia o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) due esperti designati dal Consiglio provinciale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze;

c) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

d) un rappresentante del Comune di Trento e un rappresentante del Comune di Rovereto;

e) due delegati dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3;

f) tre rappresentanti dei gruppi sinti e rom residenti in Trentino;

g) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro, di istruzione e di politiche sociali, o loro delegati.

3. La consulta resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

4. Ai componenti della consulta spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

 

Art. 11 -Compiti della consulta

1. La consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom ha i seguenti compiti:

a) svolge attivit e iniziative di approfondimento e di studio sulla cultura e memoria dei gruppi sinti e rom e del loro rapporto con il tessuto sociale e culturale della provincia, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro, alle esperienze di scolarizzazione e alla promozione della salute;

b) elabora gli elementi conoscitivi utili ai fini dell'adozione del piano provinciale e lo schema del patto di comunit previsto dall'articolo 4, comma 7;

c) esprime pareri sul piano provinciale, sui progetti di sostegno all'inserimento lavorativo e di valorizzazione dell'attivit artigiana ed artistica e sulle convenzioni previste da questa legge;

d) segnala alla Giunta provinciale ogni informazione utile per promuovere l'integrazione dei gruppi sinti e rom e per assicurare agli stessi l'esercizio dei diritti civili e politici.

 

Art. 12 - Deliberazioni attuative

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale attuative di questa legge previste dagli articoli 3 e 4 sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

Art. 13 - Clausola valutativa

1. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di migliorare la condizione dei gruppi sinti e rom e di favorire l'integrazione nel contesto sociale e culturale trentino.

2. A tal fine, la Giunta provinciale presenta dopo due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente ogni tre anni al Consiglio provinciale, per l'inoltro alla competente commissione permanente, una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione delle aree residenziali di comunit e dei campi di transito;

b) l'entit, i criteri di ripartizione dei fondi previsti per l'attuazione della legge;

c) quale l'entit delle aree e dei campi di transito disponibili, suddivise per tipologia e per

distribuzione territoriale, al momento dell'entrata in vigore della legge e al momento di presentazione della relazione;

d) quale l'entit della domanda di unit abitative soddisfatta dall'offerta per i nuclei familiari che chiedono di fissare la loro dimora nell'area residenziale di comunit, suddivisa per distribuzione territoriale delle aree, al momento di presentazione della relazione;

e) quali iniziative sono state promosse e attuate per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti, il sostegno dell'attivit lavorativa e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;

f) quali controlli sono stati attivati circa il rispetto del patto di comunit, la vigilanza igienico-sanitaria e il rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti convenzionati e i relativi risultati;

g) quali controlli sono stati effettuati per verificare la corretta fruizione dei campi di transito da parte dei sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino e i relativi risultati;

h) eventuali criticit riscontrate nell'attuazione di questa legge;

i) la nota dettagliata dei costi complessivi diretti ed indiretti, sostenuti dai diversi enti pubblici coinvolti nell'applicazione di questa legge;

j) la nota dettagliata dei risultati ottenuti in materia di scolarizzazione e accesso al lavoro dei

beneficiari di questa legge.

 

Art. 14 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di trasferimento a ciascuna Comunit delle funzioni previste da questa legge, ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006, le funzioni ad essa demandate da questa legge sono svolte secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulle politiche sociali.

2. I campi sosta istituiti ai sensi della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari), ove non riconvertiti nelle infrastrutture previste da questa legge, sono soppressi secondo criteri e modalit previsti dal piano provinciale. Fino a tale momento continua a rimanere applicabile la legge provinciale n. 15 del 1985, ancorch abrogata.

3. Fino alla nomina della consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom, continua a trovare applicazione la disciplina prevista per la consulta provinciale per la tutela degli zingari disciplinata dalla legge provinciale n. 15 del 1985.

 

Art. 15 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15;

b) la lettera j) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

c) l'articolo 19 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

 

Art. 16 - Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unit previsionale di base 25.30.210 (Interventi di formazione professionale).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unit previsionale di base 40.20.210 (Assegnazioni all'Agenzia del lavoro per il piano di politica del lavoro).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull'unit previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).

4. Alla copertura degli altri oneri derivanti da questa legge, relativamente agli interventi a carico dei comuni e delle Comunit, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per la finanza locale.

5. La Giunta provinciale autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilit).

 

La presente legge sar pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

Trento, 29 ottobre 2009

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

LORENZO DELLAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/ clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

 

Nota all'articolo 3

- Gli articoli 20, 22 e 53 della legge provinciale sulle politiche sociali - e cio della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) -, dispongono:

"Art. 20 - Accreditamento

1. L'accreditamento dei soggetti per i quali stato accertato il possesso di requisiti di qualit ulteriori rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 19 costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22.

Tali requisiti sono di carattere organizzativo, ivi compreso il rispetto della disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro, e, ove ricorrenti, di carattere strutturale e tecnologico. Salvo quanto previsto dal comma 2, la Provincia accredita tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta.

2. Per lo svolgimento di servizi residenziali o semiresidenziali erogati nell'ambito di strutture non messe a disposizione dall'ente affidante, l'accreditamento dei soggetti erogatori disposto nei limiti dei fabbisogni individuati in sede di programmazione, previo accordo tra la Provincia e gli enti competenti, e comunque secondo principi di trasparenza. In tal caso, all'accreditamento consegue l'affidamento diretto del servizio al soggetto accreditato alle condizioni concordate con l'ente competente e al venir meno dell'affidamento consegue la revoca dell'accreditamento ovvero la sua rideterminazione.

3. Il regolamento stabilisce:

a) i requisiti di cui al comma 1, comunque proporzionati alla finalit degli interventi;

b) le procedure per il rilascio dell'accreditamento, nonch i casi di sospensione, decadenza, revoca e le relative procedure;

c) le modalit per l'istituzione e la gestione del registro dei soggetti accreditati;

d) i criteri e le modalit con i quali la Provincia riconosce, per i fini di quest'articolo, le strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti.

4. Se l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 non gi in possesso del richiedente essa rilasciata contestualmente al

provvedimento di accreditamento.

5. I soggetti accreditati sono tenuti ad effettuare, sulla base di uno schema definito con deliberazione della Giunta provinciale, la rendicontazione sociale della propria attivit, dando atto nel bilancio sociale del valore e del capitale sociale prodotto. La valutazione di cui al capo IV tiene conto, ai sensi dell'articolo 27, dei risultati di tale autovalutazione. I soggetti accreditati sono altres tenuti ad adottare processi gestionali di qualificazione delle attivit prestate che garantiscono in particolare l'accessibilit dei servizi e la tutela delle posizioni soggettive degli utenti.

Art. 22 - Modalit di erogazione delle prestazioni

1. Le prestazioni sociali rese in base a questa legge sono erogate con le modalit previste da quest'articolo. Le prestazioni diverse da quelle sociali, se non erogate direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.

2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per prestazioni sociali quelle che, rispetto a un analogo servizio reso alla generalit degli utenti, presuppongono l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con un'utenza caratterizzata da speciali bisogni e peculiari condizioni personali o familiari.

3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione delle prestazioni sociali mediante:

a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalit previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalit non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;

c) l'affidamento del servizio a uno o pi tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 5.

4. I buoni di servizio di cui al comma 3, lettera b), possono essere utilizzati nei settori individuati come idonei dagli enti locali e dalla Provincia. Essi costituiscono titolo di acquisto spendibile dal beneficiario presso tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che si sono resi disponibili.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), l'ente competente affida il servizio a uno o pi soggetti accreditati individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dall'ente medesimo. Per la valutazione dell'offerta tali procedure assicurano un'importanza prevalente alla qualit della prestazione, escludendo comunque il metodo del massimo ribasso. In ogni caso l'incidenza del prezzo offerto sul punteggio totale attribuibile non pu superare il 30 per cento. L'ente affidante tiene altres conto delle valutazioni conseguite, ai sensi del capo IV, nel quinquennio precedente dai soggetti offerenti in relazione alla stessa tipologia di servizi oggetto di affidamento. La valutazione della qualit del servizio offerto tiene altres conto della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunit e del loro utilizzo, della qualificazione degli operatori, della capacit progettuale e organizzativa, nonch della capacit di coinvolgimento degli utenti e dei soggetti rappresentativi di interessi. E' vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali.

6. L'affidamento diretto del servizio a uno o pi tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, consentito:

a) nei casi di trattativa privata previsti dalla vigente normativa in materia di contratti;

b) nei casi disciplinati dall'articolo 38, comma 4;

c) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilit dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, gli enti locali e la Provincia possono affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato, purch autorizzato ai sensi dell'articolo 19.

7. L'ente locale pu comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:

a) il coinvolgimento del volontariato;

b) la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;

c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la

raccolta di suggerimenti e reclami;

d) l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto dei beneficiari.

8. In tutti in casi di affidamento del servizio ai sensi di quest'articolo, l'ente affidante tenuto a verificare l'assolvimento, da parte dell'affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento altres tenuto, nei limiti del corrispettivo dovuto all'affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonch a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.

9. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all'assunzione di nuovo personale, tenuto prioritariamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti gi impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente.

Art. 53 - Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, fino alla data di trasferimento alle comunit delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, mantengono efficacia la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), la legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilit), e la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

2. Le modifiche apportate dal capo VIII alla legge provinciale n. 6 del 1998 hanno efficacia a decorrere dalla data stabilita con regolamento di esecuzione, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 48, che hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)".

2 bis. I bandi per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti che hanno tra i propri fini l'erogazione dei servizi sociosanitari indicati dall'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998, adottati sulla base delle norme vigenti prima che fosse efficace l'articolo 19 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, possono essere integrati con quanto previsto da quest'ultimo articolo.

3. Gli interventi previsti da questa legge ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalle leggi provinciali indicate dal comma 1 possono comunque essere attuati, fino alla data prevista dal comma 1, con le modalit individuate con deliberazione della Giunta provinciale, assicurata l'informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

La deliberazione pu prevedere la cessazione degli analoghi interventi previsti dalla normativa previgente, con i relativi modalit e termini.

4. Il comitato previsto dall'articolo 11 costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. A decorrere dalla data di costituzione del comitato soppresso il comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 1991.

5. La disciplina concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalit di affidamento dei servizi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23 efficace a decorrere dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data i meccanismi di autorizzazione, affidamento e finanziamento continuano ad essere disciplinati dalla legge provinciale n. 14 del 1991 e dalla legge provinciale n. 35 del 1983, ancorch abrogate.

6. In sede di prima applicazione si considerano comunque autorizzati e accreditati, ai sensi degli articoli 19 e 20, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 5 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento. Resta fermo l'obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a due anni; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti entro questo termine l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati.

7. I rapporti in essere alla data di cui al comma 5 tra l'ente pubblico competente ed i soggetti accreditati ai sensi del comma 6 sono regolati con una convenzione stipulata, entro un termine previsto dal regolamento di esecuzione, in conformit all'articolo 23. Laddove

l'ente competente abbia deliberato, antecedentemente alla predetta data, l'avvio di una procedura concorsuale per l'affidamento di un servizio ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, la disciplina prevista dalla medesima legge continua ad applicarsi fino alla conclusione della procedura e la convezione di cui al periodo precedente stipulata tra l'ente pubblico competente ed il soggetto selezionato in base all'esito di tale procedura.

8. Gli interventi previsti dal piano pluriennale degli investimenti nel settore dell'assistenza per la XIII legislatura, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 1991, sono realizzati secondo i criteri e le modalit disciplinati dalla stessa legge provinciale n. 14 del 1991, anche successivamente alla data di cui al comma 1.

9. Il piano sociale provinciale previsto dall'articolo 10 adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge e ha efficacia a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alle comunit. In sede di prima applicazione il piano sociale provinciale contiene anche la programmazione degli interventi che la legge attribuisce al piano sociale di comunit, fino all'approvazione di tale piano da parte di ciascuna comunit; rispetto a tali previsioni la Provincia acquisisce il parere dei comuni territorialmente interessati che reso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Provincia provvede comunque.

10. Al fine di favorire l'omogenea prima applicazione di questa legge la Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali, approva gli atti di regolazione previsti da questa legge di competenza degli enti locali; tali atti rimangono in vigore fino a diversa determinazione degli enti medesimi.

11. Il regolamento pu prevedere ulteriori disposizioni transitorie per la prima applicazione di questa legge."

 

Nota all'articolo 14

- L'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 8 - Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni

1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie:

a) rapporti della Provincia con gli organi dello Stato italiano, dell'Unione europea, delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano nonch con altri stati;

b) cooperazione interregionale e transfrontaliera;

c) cooperazione allo sviluppo;

d) interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati;

e) vigilanza e tutela sugli enti locali;

f) libri fondiari e catasto;

g) camere di commercio;

h) tutela dell'ambiente e del paesaggio, demanio idrico e utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche;

i) parchi, foreste, foreste demaniali, caccia e pesca, corpo forestale, ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo-pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e alla loro gestione;

j) grandi reti di trasporto e comunicazione; infrastrutture d'interesse provinciale e sovraprovinciale quali autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie e interporti;

k) energia, salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di energia);

l) tutela della salute, assicurando comunque l'integrazione con le attivit socio-assistenziali;

m) previdenza complementare e integrativa;

n) tutela del lavoro e professioni;

o) istruzione e formazione professionale, esclusa l'assistenza scolastica e l'edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;

p) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione;

q) interventi di competenza della Provincia in materia di universit previsti dalle norme di attuazione e dalle altre normative statali;

r) credito regionale;

s) commercio con l'estero;

t) tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, attivit culturali e rete museale d'interesse provinciale;

u) elezione degli organi provinciali e referendum provinciali;

v) ordinamento contabile, finanziario e tributario della Provincia;

w) ordinamento degli uffici e del personale provinciale;

x) finanza provinciale e locale, fatte salve le intese previste dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione e dalla normativa provinciale e nel rispetto dell'autonomia impositiva dei comuni;

y) lavori pubblici della Provincia ed espropriazioni per opere e interventi d'interesse provinciale;

z) servizi antincendi, esclusi i corpi dei vigili del fuoco volontari;

aa) protezione civile, con riferimento alle attivit di previsione dei rischi, nonch opere e interventi d'interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamit pubbliche;

bb) salvo quanto attribuito ai comuni dalla legge o da accordi istituzionali, le politiche provinciali, gli interventi di livello provinciale nei settori economici, i rapporti a livello provinciale con le associazioni di categoria nonch gli albi e i registri provinciali con riferimento alle seguenti materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, ferme restando in capo ai proprietari pubblici e privati le competenze in materia di gestione dei rispettivi patrimoni agro-silvo-pastorali, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;

cc) patrimonio e demanio provinciali;

dd) motorizzazione civile;

ee) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

ff) statistica;

gg) volontariato sociale per i servizi d'interesse provinciale.

2. Nelle materie di cui al comma 1 la legge provinciale pu prevedere compiti o attivit da attribuire ai comuni; in tal caso la legge specifica anche l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attivit o compiti mediante la comunit. Rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci, salvo diversa espressa previsione di legge, i compiti e le attivit gi ad essi attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Nelle materie diverse da quelle riservate alla Provincia ai sensi del comma 1 le funzioni amministrative, comprese quelle gi attribuite o delegate ai comprensori, sono trasferite ai comuni ed esercitate secondo quanto disposto da quest'articolo. Anche con riferimento a tali materie rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci i compiti e le attivit gi loro attribuiti, senza l'obbligo di esercizio in forma associata, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. In sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunit, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;

b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonch il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attivit di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;

c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;

d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonch delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;

e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;

f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunit montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);

g) azioni e attivit d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 nelle materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;

h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;

i) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamit pubbliche;

j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non gi di competenza dei comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare:

1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

2) ciclo dei rifiuti;

3) trasporto locale;

4) distribuzione dell'energia.

5. Sono trasferite ai comuni, senza l'obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative relative alle seguenti materie:

a) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;

b) corpi dei vigili del fuoco volontari, opere e interventi di interesse locale a carattere comunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamit pubbliche;

c) espropriazioni per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuate le funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle dei commi 4 e 5 da trasferire ai comuni, nonch le conseguenti modifiche a quelle riservate alla Provincia in ciascuna materia.

7. Previa intesa con l'assemblea della comunit, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati specifici compiti o attivit, rientranti nelle funzioni trasferite ai comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata, che possono essere mantenuti in capo ai singoli comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualit delle prestazioni.

8. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali all'unanimit dei suoi componenti, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati compiti o attivit, gi dei comuni alla data di entrata in vigore di questa legge, da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunit, come previsto dall'articolo 11, comma 1. In questi casi il comune pu rifiutare l'attribuzione alla gestione associata di tali compiti o attivit, purch assicuri l'equivalenza dei costi e la qualit delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualit dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunit.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonch in relazione a quanto disposto dal comma 10, la Provincia, i comuni e le comunit stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonch per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attivit di loro competenza. Se le intese istituzionali e gli accordi di programma riguardano le attivit economiche acquisito il parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo che ne sia prevista la diretta partecipazione all'accordo; qualora il parere non sia rilasciato entro trenta giorni se ne pu prescindere. Alla definizione e sottoscrizione delle intese istituzionali e degli accordi di programma possono partecipare, in relazione alle loro competenze, gli enti strumentali della Provincia e dei comuni, le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonch la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

10. La conclusione delle intese e degli accordi di programma previsti dal comma 9 tra la Provincia e le singole comunit obbligatoria nelle materie relative al governo del territorio, ai servizi pubblici e alle attivit economiche. Per tale fine le intese e gli accordi sono definiti prima dell'adozione o dell'adeguamento degli strumenti di programmazione della Provincia e della comunit, e sono sottoscritti entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge; decorso inutilmente tale termine la Provincia e le comunit possono procedere all'approvazione degli strumenti di programmazione di loro competenza, tenendo conto delle posizioni emerse. Il regolamento di esecuzione di questa legge individua gli strumenti di programmazione interessati dall'applicazione di questo comma e, per le finalit previste da questo comma, pu integrare e modificare le loro procedure di formazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

11. Nell'organizzazione delle competenze amministrative concernenti la regolazione e il sostegno alle attivit produttive, gli enti previsti dal comma 9 ricorrono in via generale allo sportello unico disciplinato dall'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), prevedendo inoltre l'integrazione di tutte le strutture che presiedono l'attivit diretta alla concessione di aiuti di Stato, di contributi o altre agevolazioni.

12. omissis

13. I tempi e le modalit per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonch i criteri e le modalit per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni pu avvenire anche gradualmente, in pi fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti."

 

Nota all'articolo 16

- Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilit - e cio della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilit generale della Provincia autonoma di Trento) -, dispone: "Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le

conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20."

 

LAVORI PREPARATORI

 

- Disegno di legge 19 maggio 2009, n. 43, d'iniziativa dei consiglieri Mattia Civico, Margherita Cogo, Bruno Dorigatti, Sara Ferrari, Michele Nardelli, Luca Zeni (Partito Democratico del Trentino), concernente "Norme a tutela della popolazione nomade, sinta e rom".

- Assegnato alla quarta commissione permanente il 28 maggio 2009.

- Parere favorevole della quarta commissione permanente espresso il 18 settembre 2009, sul testo avente ad oggetto "Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento".

- Approvato dal consiglio provinciale il 22 ottobre 2009.