Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno

allĠistruzione, alla formazione e allĠaccesso ai servizi socio-educativi

dopo lĠentrata in vigore della legge n. 94/09[1]

 

Elena Rozzi[2]

15 dicembre 2009

 

 

La legge n. 94/09 ha modificato lĠart. 6, co. 2 del Testo Unico delle leggi sull'immigrazione d.lgs. n. 286/98 (dĠora in poi T.U. 286/98), che disciplina i casi in cui il cittadino straniero extracomunitario deve esibire il permesso di soggiorno ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di suo interesse. La normativa previgente escludeva dallĠonere di esibizione del permesso di soggiorno tutti i provvedimenti inerenti allĠaccesso a pubblici servizi. La legge 94/09 ha eliminato tale ampia eccezione, introducendo, con riferimento al diritto allĠistruzione, una pi limitata eccezione riguardante i Òprovvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorieÓ.

LĠart. 6, co. 2 (come modificato dalla legge 94/09) stabilisce infatti che: ÒFatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivitˆ sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.Ó

In seguito alla modifica introdotta dalla legge 94/09, sono stati da alcune parti sollevati dubbi in merito al diritto, per i minori stranieri privi di permesso di soggiorno[3] e/o i cui genitori siano irregolarmente soggiornanti[4], ad accedere:

-       alla scuola dellĠinfanzia;

-       alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale dopo i 16 anni;

-       ai servizi e alle provvidenze finalizzati a promuovere il diritto allĠistruzione e alla formazione (libri, mense, trasporto ecc.);

-       allĠasilo nido.

A nostro avviso, tali dubbi sono ingiustificati. LĠart. 6, co. 2 (come modificato dalla legge 94/09), infatti, se correttamente interpretato, garantisce il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno allĠistruzione, alla formazione e allĠaccesso ai servizi socio-educativi anche rispetto agli ambiti sopra citati. Vediamo di seguito perchŽ.

 

Come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza costituzionale, tra pi interpretazioni possibili di qualsiasi disposizione normativa  necessario che si privilegi sempre soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica[5].

Ora, la Costituzione, lĠordinamento comunitario e le Convenzioni internazionali ratificate dallĠItalia garantiscono il diritto allĠistruzione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla regolaritˆ del soggiorno, dunque anche ai minori stranieri privi di permesso di soggiorno. Tra le enunciazioni pi importanti di tale principio, ci limitiamo a ricordare:

a)     Costituzione, art. 34: ÒLa scuola  aperta a tutti. LĠistruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,  obbligatoria e gratuitaÓ;

b)    Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata e resa esecutiva con legge 176/91):

-       lĠart. 28 afferma che: ÒGli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilitˆ: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuitˆ dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessitˆ;[É]Ó;

-       lĠart. 2 stabilisce che i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza discriminazioni, il che significa, come ha chiarito il Comitato ONU sui diritti del fanciullo, anche Òindipendentemente dalla loro nazionalitˆ, status dĠimmigrazione o apolidiaÓ[6];

-       lĠart. 3 della Convenzione, infine, stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori, il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente;

c)     I Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dellĠuomo, art. 2: ÒIl diritto allĠistruzione non pu˜ essere rifiutato a nessunoÓ;

d)    Carta di Nizza, art. 14: ÒOgni individuo ha diritto allĠistruzioneÓ[7].

Va inoltre ricordato che lĠart. 2, co. 1 del T.U. 286/98 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante Òi diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princ“pi di diritto internazionale generalmente riconosciutiÓ, tra i quali rientra sicuramente il diritto allĠistruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali sopra citate.

Dunque, nei casi in cui siano possibili diverse interpretazioni dellĠart. 6 co. 2 del T.U. 286/98 (come ad es. con riferimento allĠaccesso allĠasilo nido o alla scuola dellĠinfanzia), si dovrˆ adottare quella che risulti conforme ai principi costituzionali, comunitari e internazionali che garantiscono a tutti i minori il diritto allĠistruzione, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla regolaritˆ del soggiorno, dunque anche ai minori stranieri privi di permesso di soggiorno.

Chiarita questa premessa fondamentale, vediamo ora come si applica lĠart. 6, co. 2 con riferimento ai diversi ambiti sopra citati (scuola dellĠinfanzia; scuola secondaria superiore e formazione professionale dopo i 16 anni; servizi e provvidenze finalizzati a promuovere il diritto allĠistruzione e alla formazione quali libri, mense, trasporto ecc.; asilo nido).

 

 

1. La scuola dellĠinfanzia

 

é innanzitutto necessario sottolineare che la scuola dellĠinfanzia, pur non obbligatoria, rientra nel complessivo sistema educativo di istruzione e formazione (legge 53/03, art. 2, co. 1)[8]: dunque i sopra citati principi costituzionali, comunitari e internazionali che garantiscono a tutti i minori il diritto allĠistruzione si applicano pienamente anche alla scuola dellĠinfanzia.

Ci˜ premesso, vediamo le motivazioni per cui, anche in seguito alla modifica apportata dalla legge 94/09 allĠart. 6, co. 2 del T.U. 286/98, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno continuano ad avere diritto di accedere alla scuola dellĠinfanzia.

a)     LĠart. 6, co. 2 esclude esplicitamente dallĠonere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le Òprestazioni scolastiche obbligatorieÓ. Ora, la legge stabilisce chiaramente che la scuola dellĠinfanzia, ancorchŽ non obbligatoria,  in diretta connessione funzionale alla scuola dellĠobbligo, stabilendo che essa Òrealizza la continuitˆ educativa con la scuola primariaÓ, nonchŽ prevedendo la possibilitˆ che le scuole dellĠinfanzia possono essere aggregate con le scuole primarie e secondarie di primo grado nellĠambito degli istituti comprensivi (D.lgs. 59/04, art. 1, co. 1 e art. 4, co. 6; in tal senso, si veda lĠordinanza del Tribunale di Milano dellĠ11.2.2008)[9]. Considerata tale connessione funzionale della scuola dellĠinfanzia alla scuola dellĠobbligo, si pu˜ sostenere che la nozione di Òprestazioni scolastiche obbligatorieÓ debba essere estesa fino a ricomprendere anche la scuola dellĠinfanzia.

 

b)    In secondo luogo, la locuzione Òprestazioni scolastiche obbligatorieÓ pu˜ essere interpretata anche in un altro senso, ovvero come Òprestazioni scolastiche che lo Stato  obbligato a fornireÓ. Si consideri, infatti, che la nozione di ÒprestazioniÓ, nella Costituzione cos“ come nella normativa vigente in materia scolastica, non fa mai riferimento allĠadempimento dellĠobbligo scolastico da parte del minore[10], bens“ definisce quanto lo Stato (nelle sue diverse articolazioni)  tenuto a fornire per rendere effettivo il diritto allĠistruzione cos“ come gli altri diritti civili e sociali (Costituzione, art. 117, co. 2, lett. m); D.lgs. n. 76/2005, art. 1, co. 3)[11]. Nel contesto dellĠart. 6, co. 2 T.U. 286/98, il concetto di Òprestazioni scolastiche obbligatorieÓ va dunque inteso come quellĠinsieme di prestazioni che lo Stato  tenuto a fornire (edifici scolastici, insegnanti ecc.) affinchŽ sia garantito il diritto costituzionalmente sancito allĠistruzione.

Se adottiamo tale interpretazione,  indubbio che la scuola dellĠinfanzia rientri nellĠambito delle Òprestazioni scolastiche obbligatorieÓ. Come detto sopra, infatti, la scuola dellĠinfanzia rientra nel complessivo sistema educativo di istruzione e formazione che lo Stato ha il dovere di predisporre per garantire il diritto allĠistruzione. Inoltre, con specifico riferimento alla scuola dellĠinfanzia, la legge chiarisce che lo Stato ha il dovere di assicurare Òla generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilitˆ di frequenza della scuola dell'infanziaÓ (d.lgs. 59/04, art. 1, co. 2). La constatazione che, di fatto, la possibilitˆ di frequentare la scuola dellĠinfanzia non sia sempre garantita su tutto il territorio nazionale, non ha alcuna rilevanza rispetto alla considerazione che, per legge, lo Stato  obbligato a garantire tali prestazioni.

In conclusione, se la scuola dellĠinfanzia  inclusa nellĠambito delle Òprestazioni scolastiche obbligatorieÓ, lĠaccesso ad essa non dovrˆ essere condizionata allĠesibizione del permesso di soggiorno, secondo quanto previsto dallĠart. 6, co. 2.

 

c)     Si consideri inoltre che lĠart. 6, c. 2 del T.U. 286/98 fa riferimento esclusivamente alle iscrizioni ed altri provvedimenti Òdi interesse dello stranieroÓ.

Ora, lĠiscrizione alla scuola dellĠinfanzia  senzĠaltro unĠiscrizione non di interesse esclusivo dello straniero richiedente (ovvero il genitore), come potrebbe essere ad es. lĠiscrizione a un albo o il rilascio di una licenza commerciale. Essa  evidentemente, in primis, di interesse del minore e di interesse pubblico (con riferimento alla tutela del diritto costituzionalmente sancito allĠistruzione, nonchŽ alla protezione dellĠinfanzia di cui allĠart. 31 della Costituzione).

Di conseguenza, lĠiscrizione alla scuola dellĠinfanzia, in quanto provvedimento non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, deve comunque ritenersi esclusa dallĠonere di esibizione del permesso di soggiorno.

Si ricorda che tale interpretazione  stata adottata dal Ministero dellĠInterno con riferimento alla dichiarazione di nascita[12]: essa pu˜ quindi essere estesa, per analogia, allĠaccesso alla scuola dellĠinfanzia.

 

d)    Si ricorda, infine, che lĠart. 38 del T.U. 286/98 e lĠart. 45 del D.P.R. 394/99 – che non sono stati modificati dal c.d. Òpacchetto sicurezzaÓ – stabiliscono che i minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolaritˆ di un permesso di soggiorno, hanno diritto allĠistruzione, a paritˆ con i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado (dunque anche nella scuola dellĠinfanzia), specificando che ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione e di accesso ai servizi educativi[13].

Come ricordato sopra, anche la normativa che disciplina specificamente la scuola dellĠinfanzia stabilisce chiaramente che  Òassicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilitˆ di frequenza della scuola dell'infanziaÓ (d.lgs. 59/04, art. 1, co. 2), con ci˜ escludendo ogni possibile limitazione, inclusa quella fondata sulla titolaritˆ di un permesso di soggiorno.

Coerentemente con tali disposizioni, diverse leggi regionali in materia di integrazione dei cittadini stranieri stabiliscono che ai minori stranieri presenti sul territorio regionale Òsono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per lĠinfanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studioÓ[14].

 

 

 

2. Dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale

 

Come abbiamo visto, lĠart. 6, co. 2 del T.U. 286/98 esclude esplicitamente dallĠonere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le Òprestazioni scolastiche obbligatorieÓ. Ora, mentre non viene posto in dubbio che lĠaccesso alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado rientri nellĠambito di tale nozione, da alcuni sono stati sollevati dubbi rispetto alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale.

Si consideri che, in seguito alla riforma del sistema educativo realizzata a partire dalla legge-delega 53/03, lĠobbligo scolastico di cui allĠart. 34 della Costituzione e lĠobbligo formativo introdotto dalla legge 144/99 sono stati Òridefiniti ed ampliati come diritto allĠistruzione e formazione e correlativo dovereÓ, da assolversi con Òil conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di etˆÓ (D.lgs. n. 76/2005, art. 1, co. 2-3; Legge 296/2006, art. 1, co. 622; D.lgs. 226/2005, art. 1, co. 1; Decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 139/2007)[15].

Il dovere di istruzione e formazione, cos“ ridefinito in modo unitario, non si assolve dunque con la conclusione di 10 anni di scolarizzazione o con il compimento dei 16 anni, ma solo con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale (nel sistema dei licei o nel sistema dell'istruzione e formazione professionale, anche attraverso lĠapprendistato) oppure con il compimento del diciottesimo anno di etˆ.

Il limite dei 16 anni  posto come etˆ minima per lĠaccesso al lavoro[16], ma non implica lĠassolvimento del dovere di istruzione e formazione.

Si noti che, in caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione cos“ definito, adempimento di cui sono responsabili i genitori del minore, si applicano le sanzioni giˆ previste dalla normativa relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico[17].

Deve dunque essere senzĠaltro incluso nellĠambito delle Òprestazioni scolastiche obbligatorieÓ, per le quali non  richiesta lĠesibizione del permesso di soggiorno, non solo lĠaccesso dei minori alla scuola primaria e secondaria per i primi 10 anni di scolarizzazione e fino ai 16 anni di etˆ, ma anche il successivo accesso alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale fino allĠadempimento del diritto-dovere allĠistruzione e formazione, cio fino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale.

Naturalmente alla medesima conclusione si giunge se si adotta lĠinterpretazione della nozione di Òprestazioni scolastiche obbligatoriÓ come Òprestazioni scolastiche che lo Stato  obbligato a fornireÓ: la scuola secondaria superiore e la formazione professionale, infatti, sono parte del complessivo sistema educativo di istruzione e formazione che lo Stato (nelle sue diverse articolazioni) ha il dovere di predisporre per garantire il diritto costituzionalmente sancito allĠistruzione.

Si ricorda, infine, che lĠart. 38 del T.U. 286/98 e lĠart. 45 del D.P.R. 394/99 – che non sono stati modificati dal c.d. Òpacchetto sicurezzaÓ – stabiliscono che i minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolaritˆ di un permesso di soggiorno e della documentazione anagrafica, hanno diritto allĠistruzione, a paritˆ con i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado (dunque anche oltre i primi 10 anni di scolarizzazione), specificando che ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione e di accesso ai servizi educativi e che essi hanno diritto al conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado[18]. Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno alla fruizione dellĠofferta di istruzione e formazione fino ai 18 anni  inoltre ribadito dal D.lgs. n. 76/2005[19].

 

 

 

3. La conclusione degli studi oltre i 18 anni[20]

 

Nel sistema scolastico italiano, il titolo di studi conclusivo della scuola secondaria superiore si consegue ordinariamente dopo il compimento della maggiore etˆ. Naturalmente, oltre i 18 anni non sussiste pi il dovere di istruzione e formazione. Ci˜ tuttavia non implica che, al compimento della maggiore etˆ, lo studente straniero irregolarmente soggiornante debba bruscamente interrompere il percorso di studi iniziato durante la minore etˆ e non ancora concluso.

a)     Si consideri, in primo luogo, che i principi costituzionali, comunitari e internazionali che garantiscono a tutti il diritto fondamentale allĠistruzione non sono limitati ai minorenni. Come abbiamo visto, lĠart. 34 della Costituzione garantisce tale diritto Òa tuttiÓ (senza limitarlo ai ÒminorenniÓ), lĠart. 14 della Carta di Nizza lo riconosce a Òogni individuoÓ, e lĠart. 2 del I Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dellĠuomo afferma che tale diritto Ònon pu˜ essere rifiutato a nessunoÓ.

A tal proposito,  utile ricordare che lĠart. 2, co. 1 del T.U. 286/98 riconosce allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) Òi diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princ“pi di diritto internazionale generalmente riconosciutiÓ, tra i quali rientra sicuramente il diritto allĠistruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali sopra citate.

 

b)    In secondo luogo, va ricordato che la Corte europea dei diritti dellĠuomo ha affermato che il diritto allĠistruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nellĠaccesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilitˆ di trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti[21]. Ora, nel sistema italiano di studi secondari superiori, il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti si ha soltanto con il conseguimento del titolo di studio al termine di un ciclo di studi quinquennale. Ad esso, pertanto, deve continuare ad avere accesso anche dopo il compimento della maggiore etˆ lo studente straniero privo di titolo di soggiorno.

Infine, come osservato dal Consiglio di Stato nella sentenza 1734 del 27.2.2007 (sia pure in una fattispecie differente), negare lĠaccesso allĠesame di maturitˆ al termine di un percorso di studi Òconduce a risultati irragionevoliÓ, avendo ÒlĠinaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che  diventato maggiorenneÓ[22].

 

 

 

4. Servizi e provvidenze finalizzati a promuovere il diritto allĠistruzione e alla formazione

 

LĠaccesso ai servizi e alle provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto allĠistruzione e alla formazione – quali le misure di sostegno per lĠacquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto ecc. – non pu˜ essere condizionato allĠesibizione del permesso di soggiorno previsto dallĠart. 6, co. 2 del T.U. 286/98, e deve dunque essere garantito anche ai minori stranieri privi di permesso di soggiorno, in quanto:

a)     LĠart. 6, co. 2 esclude esplicitamente dallĠonere di esibizione del permesso di soggiorno le Òprestazioni scolastiche obbligatorieÓ, facendo riferimento non alla mera iscrizione a scuola, ma pi ampiamente alle Òprestazioni scolasticheÓ, nellĠambito delle quali devono senzĠaltro includersi tutti i servizi e le provvidenze finalizzati a promuovere il diritto allĠistruzione e alla formazione (diritto da intendersi nellĠaccezione ampia sopra delineata).

 

b)    Si consideri, in secondo luogo, che lĠart. 6, co. 2 stabilisce lĠonere di esibizione del permesso di soggiorno esclusivamente Òai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominatiÓ. LĠaccesso alle prestazioni finalizzate a rendere effettivo il diritto allĠistruzione quali le misure di sostegno per lĠacquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto ecc. certamente non rientra nellĠambito delle Òlicenze, autorizzazioni, iscrizioniÓ ed  invece prevalentemente configurabile come Òerogazione di serviziÓ.

 

c)     In terzo luogo, vale qui lo stesso argomento citato con riferimento alla scuola dellĠinfanzia, richiamando lĠinterpretazione adottata dal Ministero dellĠInterno in relazione alla dichiarazione di nascita[23]: lĠaccesso alle prestazioni finalizzate a promuovere il diritto allĠistruzione non  nellĠinteresse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), trattandosi invece evidentemente di misure di interesse del minore e di interesse pubblico (con riferimento alla tutela del diritto costituzionalmente sancito allĠistruzione e alla protezione dellĠinfanzia).

Posto che lĠart. 6, c. 2 del T.U. 286/98 fa riferimento esclusivamente alle iscrizioni e altri provvedimenti Òdi interesse dello stranieroÓ, lĠaccesso a tali misure deve dunque ritenersi escluso dallĠonere di esibizione del permesso di soggiorno.

 

d)    Si ricorda, infine, che lĠart. 38 del T.U. 286/98 (che non  stato modificato dalla legge 94/09) stabilisce che ai Òminori stranieri presenti sul territorio [dunque indipendentemente dalla titolaritˆ di un permesso di soggiorno] si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunitˆ scolasticaÓ (tra le quali rientrano senzĠaltro quelle relative alle misure sopra citate quali sostegno per lĠacquisto di libri, mensa, trasporto ecc.), specificando che Òl'effettivitˆ del diritto allo studio  garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti localiÓ. Come visto sopra, la paritˆ di accesso dei minori stranieri presenti sul territorio agli interventi previsti in materia di diritto allo studio  prevista anche da diverse leggi regionali riguardanti lĠintegrazione dei cittadini stranieri[24].

Tale paritˆ di accesso deriva anche dalle norme statali e regionali che destinano gli interventi in materia di diritto allo studio agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado (inclusa la scuola dellĠinfanzia) e del sistema di istruzione e formazione, senza discriminazioni fondate sulla nazionalitˆ o sulla titolaritˆ di un permesso di soggiorno[25].

 

 

 

5. LĠasilo nido

 

Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno ad accedere allĠasilo nido  una questione particolarmente complessa e controversa. Si propone di seguito unĠinterpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente.

In primo luogo,  necessario considerare che gli asili nido, pur non strettamente ricompresi nellĠambito del sistema educativo di istruzione e formazione e sicuramente non rientranti nellĠobbligo scolastico, rappresentano un sistema pre-scolare finalizzato non solo a sostenere i genitori, ma anche alla socializzazione e alla formazione dei bambini (finalitˆ assimilate, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche), sistema nel quale tutti i minori devono avere le medesime opportunitˆ.

Si consideri, infatti, che gli asili nido sono definiti dalla normativa vigente come Òstrutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di etˆ compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitoriÓ (legge 448/2001, art. 70).

Da tale definizione discende, come chiarito dalla Corte Costituzionale, che Òil servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalitˆ formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialitˆ cognitive, affettive e relazionali del bambinoÓ. La Corte rileva Òla assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalitˆ di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche – che peraltro non implica di per sŽ l'inserimento delle suddette strutture nell'ordinamento scolasticoÓ, affermando inoltre che, Òin relazione alle finalitˆ educative e formative riconosciute [agli asili nido], [É] la relativa disciplina non possa che ricadere nellĠambito della materia dellĠistruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino)Ó. La giurisprudenza della Corte Costituzionale, infine, ha pi volte affermato che gli asili nido sono Òspeciali servizi sociali di interesse pubblicoÓ.[26]

I principi disposti dalla legge 448/2001 e affermati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale sono stati inoltre recepiti da alcune leggi regionali in materia di asili nido[27].

 

Dunque, in considerazione delle Òfinalitˆ educative e formativeÓ riconosciute agli asili nido, deve ritenersi pienamente applicabile il principio sancito dallĠart. 28 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, in combinato disposto con lĠart. 2, che riconosce a ogni minore, indipendentemente dalla titolaritˆ di un permesso di soggiorno, il Òdiritto allĠeducazioneÓ.

Oltre al principio generale di Ònon discriminazioneÓ previsto dallĠart. 2 della Convenzione, va poi richiamato il principio sancito dallĠart. 3, secondo cui in tutte le decisioni riguardanti i minori, il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente.

 

Ci˜ premesso, vediamo di seguito in che modo si applica lĠart. 6, co. 2 del T.U. 286/98. Per le considerazioni sopra esposte, risulta evidente come lĠiscrizione del minore allĠasilo nido non sia di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (con riferimento alla tutela del diritto costituzionalmente sancito allĠistruzione, nonchŽ alla protezione dellĠinfanzia).

Vale dunque lo stesso argomento giˆ citato con riferimento alla scuola dellĠinfanzia e ai servizi quali la mensa, il trasporto ecc.: posto che lĠart. 6, c. 2 del T.U. 286/98 fa riferimento esclusivamente alle iscrizioni ed altri provvedimenti Òdi interesse dello stranieroÓ e non anche a quelli di interesse del minore e di interesse pubblico, lĠaccesso allĠasilo nido non deve ritenersi condizionato allĠesibizione del permesso di soggiorno.

Si ricorda che tale lĠinterpretazione  stata adottata dal Ministero dellĠInterno in relazione alla dichiarazione di nascita[28]: essa pu˜ quindi essere estesa, per analogia, allĠaccesso allĠasilo nido.

 

Si ricorda, infine, che lĠ38 T.U. 286/98 (che non  stato modificato dalla legge 94/09) stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolaritˆ di un permesso di soggiorno, si applicano Òtutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativiÓ, tra le quali rientrano senzĠaltro le disposizioni che disciplinano gli asili nido.

Come visto sopra, diverse leggi regionali stabiliscono, coerentemente con tale disposizione, che ai minori stranieri presenti sul territorio regionale Òsono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per lĠinfanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studioÓ[29].

 

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che, in base a unĠinterpretazione costituzionalmente orientata dalla normativa vigente, lĠaccesso agli asili nido non possa essere condizionato allĠesibizione del permesso di soggiorno previsto dallĠart. 6, co. 2, e debba dunque essere garantito anche ai minori stranieri privi di permesso di soggiorno.

 

 

 

Ż    In conclusione:

 

In base a unĠinterpretazione costituzionalmente orientata dalla normativa vigente, non pu˜ essere richiesta lĠesibizione del permesso di soggiorno nŽ del minore nŽ del genitore (o di chi ne fa le veci) per lĠaccesso, oltre che alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, anche:

1.     alla scuola dellĠinfanzia;

2.     alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale, anche oltre i 10 anni di scolarizzazione e i 16 anni di etˆ, fino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale (consentendo anche dopo il compimento della maggiore etˆ, lĠeventuale conclusione del percorso di studi intrapreso durante la minore etˆ);

3.     ai servizi e alle provvidenze finalizzati a promuovere il diritto allĠistruzione e alla formazione (libri, mense, trasporto ecc.);

4.     allĠasilo nido.

Ogni diversa interpretazione, che limiti il diritto allĠistruzione e alla formazione dei minori privi di permesso di soggiorno e violi il principio di non discriminazione e il principio del Òsuperiore interesse del minore, si porrebbe in contrasto con la Costituzione e con gli obblighi comunitari e internazionali assunti dallo Stato italiano, e deve dunque essere respinta.

 

Si ricorda che lĠeventuale richiesta di esibizione del permesso di soggiorno come condizione per lĠesercizio del diritto allĠistruzione e alla formazione, nei casi in cui la normativa vigente escluda tale onere, potrebbe configurare il reato di abuso dĠufficio (art. 323 c.p.), in quanto si tratterebbe di un atto, in violazione di norme di legge, che procurerebbe al minore un ingiusto danno, impedendogli lĠesercizio di un diritto fondamentale.

é utile sottolineare, infine, che i pubblici ufficiali che non siano agenti o ufficiali di pubblica sicurezza possono richiedere lĠesibizione del permesso di soggiorno solo per lĠadozione di provvedimenti nei casi previsti dalla legge, ma non possono svolgere attivitˆ accertative volte alla verifica della regolaritˆ del soggiorno del minore e/o del genitore[30].

Da ci˜ consegue che, nella maggior parte dei casi, essi non verranno a conoscenza, nellĠambito delle loro funzioni, del fatto che il minore e/o il genitore siano privi di permesso di soggiorno, e dunque non dovranno neanche porsi il problema della sussistenza o meno dellĠobbligo di denuncia del reato di soggiorno illegale[31].



[1] Nella presente nota si affronta esclusivamente la questione dellĠonere di esibizione del permesso di soggiorno ai fini dellĠiscrizione a scuola, ai corsi di formazione professionale ecc., mentre non viene trattata – se non con un accenno finale – la problematica della sussistenza o meno dellĠobbligo di denuncia del reato di ingresso e soggiorno illegale, rispetto alla quale si rimanda al documento dellĠ ASGI ÒI minori stranieri extracomunitari e il diritto allĠistruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009Ó (disponibile sul sito www.asgi.it).

[2] Socia ASGI e collaboratrice presso il Dipartimento di Scienze Sociali dellĠUniversitˆ degli Studi di Torino.

La presente nota, elaborata in occasione del convegno ÒIn-sicurezza – I nuovi provvedimenti sullĠimmigrazione, welfare e comunitˆÓ tenutosi a Bologna il 4.12.2009, fa ampiamente riferimento alle analisi contenute nel documento dellĠASGI ÒI minori stranieri extracomunitari e il diritto allĠistruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009Ó e nellĠarticolo di Giulia Perin e Lorenzo Miazzi, ÒLegge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieriÓ, di prossima pubblicazione sul n. 4/09 della rivista Diritto, immigrazione e cittadinanza. Ringrazio inoltre per la preziosa collaborazione Nazzarena Zorzella, Sergio Briguglio e Angela Rodano.

[3] Si utilizza qui il termine Òprivi di permesso di soggiornoÓ in quanto, a rigore, i minori stranieri non possono mai essere considerati Òirregolarmente soggiornantiÓ: al divieto di espulsione del minore straniero previsto dallĠart. 19 co. 2, lett. a) T.U. 286/98, infatti, corrisponde il diritto del minore stesso ad ottenere un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della maggiore etˆ (art. 28, co. 1, lett. a) Dpr. 394/99) e dunque, indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori, non  possibile ritenere un minore straniero in stato di irregolaritˆ quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato (si veda in tal senso, ad esempio, lĠordinanza del Tribunale di Milano dellĠ11.2.2008).

Si noti, per inciso, che da tale considerazione discende che i minori stranieri non possono commettere il reato di soggiorno illegale previsto dallĠart. 10-bis T.U. 286/98 (per un approfondimento, si veda il citato articolo di Lorenzo Miazzi e Giulia Perin), con la conseguenza che nei loro confronti non sussiste, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, lĠobbligo di denuncia per tale reato.

[4] Di seguito si indica sinteticamente Òminori privi di permesso di soggiornoÓ intendendo Òminori privi di permesso di soggiorno e/o i cui genitori siano irregolarmente soggiornantiÓ.

[5] Si ricorda che lĠart. 117 della Costituzione impone allo Stato e alle Regioni di legiferare nel rispetto, oltre che della Costituzione, anche dei vincoli derivanti dallĠordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

[6] Comitato ONU sui diritti dellĠinfanzia, Commento generale n. 6, CRC/GC/2005/6, par. 12

[7] In seguito allĠentrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009), la Carta di Nizza  giuridicamente vincolante per lĠItalia.

[8] Legge 53/03, art. 2, co. 1 lett. c): Òil sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionaleÓ

[9] D.lgs. 59/04, art. 1, co. 1 e 3: ÒLa scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialitˆ di relazione, autonomia, creativitˆ, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunitˆ educative; [É] realizza il profilo educativo e la continuitˆ educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. [É] 3. Al fine di realizzare la continuitˆ educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.Ó; art. 4, co. 6 ÒLe scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.Ó

Sulla natura della scuola dellĠinfanzia in quanto parte integrante dellĠunitario sistema educativo e sulla sua connessione funzionale alla scuola dellĠobbligo, si veda lĠordinanza del Tribunale di Milano dellĠ11.2.2008 (est. Marangoni), che ha ritenuto discriminatorio il comportamento del Comune di Milano che subordinava lĠiscrizione alla scuola dellĠinfanzia al permesso di soggiorno: ÒLa scuola dellĠinfanzia, pur non obbligatoria e non indirizzata direttamente allĠistruzione del minore in senso stretto,  comunque pienamente inserita nellĠambito del pi complessivo sistema scolastico nazionale tanto che essa Ònella sua autonomia e unitarietˆ didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuitˆ educativa con il complesso dei servizi allÔinfanzia e con la scuola primariaÓ (art. 1 D.Lgsvo 59/04, in attuazione del principio di cui alla lett. d) dellĠart. 1 L. 53/03), con ci˜ ponendosi esplicitamente in diretta connessione funzionale alla scuola dellĠobbligo e cos“ rientrando a pieno titolo nel pi complesso sistema dellĠistruzione scolastica ancorchŽ la scelta se usufruirne o meno sia lasciata alla decisione dei genitori.Ó

[10] NŽ sembra qui potersi far riferimento alla nozione di ÒprestazioneÓ, propria del diritto civile, come comportamento che il debitore deve tenere in vista del soddisfacimento dell'interesse del creditore.

[11] Costituzione, art. 117, co. 2: ÒLo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [É] m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;Ó

D.lgs. n. 76/2005, art. 1, co. 3 ÒLa Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di etˆ. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione[É] , secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.Ó

[12] La circolare del Ministero dellĠInterno n. 19 del 7.8.2009 ha escluso lĠonere di esibizione del permesso di soggiorno per la dichiarazione di nascita e il riconoscimento di filiazione Òtrattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fattoÓ. Pu˜ inoltre essere utile ricordare che il Sottosegretario allĠInterno Alfredo Mantovano, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28 aprile 2009, ha affermato che la disposizione di cui allĠart. 6, co. 2 Òpreclude all'immigrato irregolare soltanto la possibilitˆ di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nellĠinteresse del bambinoÓ, sostenendo inoltre che tale norma Òha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della normaÓ.

[13] T.U. 286/98, art. 38: Ò1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunitˆ scolastica. 2. L'effettivitˆ del diritto allo studio  garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali [É]Ó

D.P.R. 394/99, art. 45: Ò1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolaritˆ della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa pu˜ essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 2. LĠiscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identitˆ dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.Ó

[14] L.r. Emilia Romagna n. 5/04, art. 14, co. 1 e l.r. Marche n. 13/09, art. 10, co. 2. Analoghe disposizioni sono previste dalla l.r. Liguria n. 7/07, art. 20, co. 1 e dalla l.r. Toscana, art. 6, co. 41.

[15] D.lgs. n. 76/2005, art. 1: Ò2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonchŽ l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere. 3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di etˆ. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute [É]Ó.

Legge 296/2006, art. 1, co. 622 (modificato dalla legge 133/08): ÒL'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di etˆ. [É] LĠobbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 [É]Ó.

D.lgs. 226/2005 (modificato dalla legge 40/07), art. 1, co. 1: ÒIl secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione  costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Assolto lĠobbligo di istruzione di cui allĠarticolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76Ó.

Decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 139/2007: ÒL'adempimento dell'obbligo di istruzione e' finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di etˆ, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76Ó.

[16] Legge 296/06, art. 1, co. 622

[17] D.lgs. 76/2005, art. 5, c. 3: ÒIn caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgentiÓ. Tra le norme in materia di mancato adempimento dellĠobbligo scolastico/diritto-dovere allĠistruzione e formazione, nonchŽ di vigilanza su tale adempimento, ricordiamo (oltre allo stesso art. 5 del D.lgs. 76/2005): c.p., art. 731; d.lgs. 297/94, artt. 111 e ss.; D.M. 489/2001.

[18] Vedi nota precedente n. 13. Si ricorda che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1734 del 27.2.2007 ha riconosciuto che lĠart. 45 del D.P.R. 394/99 garantisce ai minori privi di permesso di soggiorno anche lĠaccesso alle scuole medie superiori.

[19] D.lgs. n. 76/2005, art. 1, co. 3: ÒLa Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di etˆ. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione [É]; art. 1, co. 6: ÒLa fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.Ó

[20] I contenuti di questo paragrafo sono interamente ripresi dal giˆ citato articolo di Lorenzo Miazzi e Giulia Perin.

[21] Decisione della Corte europea dei diritti dellĠuomo Affaire RŽgime linguistique belge, 23.7.1968.

[22] Si ricorda, per inciso, che il Ministero dellĠIstruzione, con una nota del 7.6.2009, ha escluso che ad una studentessa non in regola con le norme sul soggiorno potesse essere preclusa la possibilitˆ di sostenere lĠesame di maturitˆ in quanto priva di codice fiscale.

[23] Si veda nota n. 12.

[24] Si veda nota n. 14

[25] Si vedano ad esempio, tra le norme statali: D.p.r. 616/77, art. 42; D. Lgs. n. 297/94, art. 327; tra le norme regionali: l.r. Emilia Romagna 26/2001, art. 6; l.r. Umbria 28/2002, art. 3; l.r. Liguria 15/2006 art. 4.

[26] Le affermazioni citate sono tratte dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 467/2002 e n. 370/2003.

[27] Si veda ad es. la legge regionale Emilia Romagna n. 1/2000, art. 2: Ò1. Il nido d'infanzia  un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in etˆ compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identitˆ individuale, culturale e religiosa. 2. Il nido ha finalitˆ di: a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialitˆ cognitive, affettive, relazionali e sociali; b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare; c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.Ó

[28] Si veda nota n. 12.

[29] Si veda nota n. 14

[30] Si ricorda che, in tali casi, lĠesibizione del permesso di soggiorno  un onere, non un obbligo: la mancata esibizione impedisce cio l'adozione del provvedimento, ma non  sanzionata in alcun modo. Ci˜ rappresenta una fondamentale differenza rispetto ai casi in cui lĠesibizione del permesso  richiesta da parte degli agenti o ufficiali di pubblica sicurezza ai sensi dellĠart. 6, co. 3 del T.U. 286/98, situazioni nelle quali il cittadino straniero  obbligato a esibire il permesso di soggiorno e la mancata esibizione  sanzionata.

[31] Per la trattazione della problematica della sussistenza o meno dellĠobbligo di denuncia del reato di ingresso e soggiorno illegale, si rimanda ancora una volta al documento ÒI minori stranieri extracomunitari e il diritto allĠistruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009Ó.