(Sergio Briguglio 6/12/2009)
PRINCIPALI
ELEMENTI DI NORMATIVA IN MATERIA DI STRANIERI
Seminario tenuto a Roma, il 13/12/2009,
nell'ambito di un corso organizzato dalla Croce Rossa
Sommario
á
l'ingresso
in Italia
á
il
soggiorno
á
i diritti
á
l'allontanamento
á
l'asilo
á
i cittadini
comunitari
á
la
cittadinanza
I.
L'ingresso in Italia
1.
Politica dei flussi
á
Ingressi
per per "interesse legittimo"
all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto"
á
Interesse
legittimo all'inserimento concorrenziale (lavoro, studio): limiti numerici, requisiti
á
Interesse
legittimo all'inserimento non concorrenziale (turismo, affari, motivi religiosi):
nessun limite numerico, autosufficienza
á
Diritto: asilo e protezione sussidiaria, unita'
familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti
á
Numeri:
á
Interferenze tra flussi:
2.
In generale...
á
Visto: passaporto valido, condizione di alloggio, mezzi per soggiorno (direttiva Mininterno) o
sponsorizzazione, mezi per viaggio;
requisiti (decreto
MAE)
á
Esonero dal visto:
á
Ingresso: non ammesso lo straniero
3.
Lavoro subordinato
á
Uno o piu' decreti annuali
á
Richiesta
di autorizzazione da
parte del datore di lavoro (per via telematica) per lavoratore residente
all'estero:
á
Ingressi extra-quota: traduttori, interpreti, ricercatori, lettori, professori universitari,
dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi, dipendenti da appaltatore estero
(per opere o servizi), colf di italiani allÕestero, giornalisti, dipendenti da
imprese estere (per compiti specifici), lavoratori in addestramento, infermieri professionali, docenti di scuole
straniere
á
Osservazioni:
4.
Ricongiungimento familiare
á
Titolari
del diritto: permesso CE slp,
lavoro subordinato o
autonomo, asilo, protezione
sussidiaria, motivi
umanitari (rilasciato su
richiesta della Commissione territoriale), studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata
á
Familiari:
á
Familiari
di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007)
á
Richiesta
di nulla-osta presso
lo Sportello unico; termine ordinatorio per il rilascio: 180 gg.
á
Requisiti
(non per rifugiato):
¤
assegno
sociale per il
richiedente + 0.5 assegno sociale x numero familiari a carico
¤
per figli
di eta' < 14 anni,
quota comunque limitata dall'assegno sociale
¤
per
titolare di protezione sussidiaria,
quota complessiva limitata da 2 x asegno sociale
II.
Il soggiorno
1.
Permesso di soggiorno
á
Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio entro 20 gg. (ordinatorio)
á
Sottoscrizione
di accordo di integrazione ai
fini del rilascio del permesso (esaurimento dei crediti per mancato
raggiungimento degli obiettivi: espulsione, salvo destinatari di protezione ed
esercizio del diritto allÕunitaÕ familiare)
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(salvo alcuni permessi: in questura)
á
Ricevuta + passaporto: regolarita' del soggiorno
á
Possibilita'
di avvio del rapporto lavorativo
nelle more del rilascio
di permesso per lavoro
subordinato
á
Turismo,
visite, affari e studio < 3 mesi:
solo dichiarazione di
soggiorno (alla frontiera o in questura, anche mediante comunicazione albergo);
copia dichiarazione + passaporto (con eventuale timbro Schengen): regolarita'
á
Durata massima: lavoro tempo indeterminato, 2 anni; lavoro tempo determinato, minimo tra durata rapporto e 1 anno;
familiari, minimo tra durata familiare e 2 anni; lavoro autonomo, 2 anni; studio,
1 anno; lavoro stagionale, 9 mesi
á
Altri
permessi rilasciabili: motivi umanitari, residenza elettiva, minore eta', integrazione minore, religiosi, assistenza minore (art. 31, co. 3), acquisto cittadinanza,
asilo, etc.
á
Richiesta
di rinnovo (tramite Poste): 60 gg. prima; non oltre 60 gg. dopo
á
Ricevuta + originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno;
mantenimento di tutti i diritti
nelle more del
rinnovo (lavoro, ricongiungimento, reingresso, patente, iscrizione anagrafica,
etc.)
á
Reddito (autocertificazione e salvo
disoccupazione): come per ricongiungimento
á
Per lavoro
subordinato: esistenza di contratto di soggiorno
á
Contributo 80-200
euro per rilascio e
rinnovo del permesso
á
Licenziamento
o dimissioni => > 6 mesi inserimento nelle liste di mobilita' o
al Centro per l'impiego
á
Durata
rinnovo < durata rilascio
á
Utilizzazione: subordinato, autonomo, famiglia, motivi umanitari: studio e
lavoro; studio: lavoro subordinato (< 1040 ore annuali)
á
Conversione:
á
Rifiuto (mancanza requisiti o reati ostativi)
=> < 15 gg. per lasciare l'Italia
á
Revoca (venir meno requisiti; condanne per
reati ostativi): espulsione
á
Rifiuto e revoca del permesso per straniero che abbia
esercitato il diritto al ricongiungimento o che abbia fatto ingresso per ricongiungimento adottati tenendo conto di legami familiari in Italia, legami
socio-familiari in patria, durata pregressa del soggiorno in Italia
á
Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi
quelli relativi a sanita'
e prestazioni scolastiche obbligatorie (scuola dÕinfanzia?),
noncheÕ dichiarazione di nascita
e riconoscimento figlio naturale
(circ. Mininterno 7/8/2009: provvedimenti nellÕinteresse del minore e della collettivitaÕ)
á
Esibizione
del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al
commissariato di P.S.
á
Per la
celebrazione di matrimonio dello
straniero in Italia,
richiesta la dimostrazione di regolarita' del soggiorno
2.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno)
á
Requisiti:
á
La
richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli
ricongiungibili; requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento
á
Rifiuto, revoca ed espulsione in caso di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato
á
Revoca anche per assenza dalla UE >
12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?); rilascio
di altro permesso
á
Durata del permesso CE slp: tempo
indeterminato; rinnovo
ogni 5 anni (dati e foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'
á
La richiesta puo' essere presentata in qualunque
momento successivo alla
maturazione dei requisiti
á
Accesso a
tutte le attivitaÕ lavorative non vietate allo straniero (pubblico impiego?) o
riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri; tutela sicurezza
nazionale); esonero dal contratto di soggiorno
á
Accesso a
tutte le prestazioni assistenziali
e all'edilizia popolare
á
Possibilita'
di stabilirsi in altro
Stato UE per studio,
lavoro o altro motivo (purche' in possesso di mezzi e di assicurazione
sanitaria)
III.
I diritti
1.
Assistenza sanitaria
á
Iscrizione
obbligatoria per lavoratori
regolari, detenuti,
titolari di permesso
per lavoro, familiari, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, minore
eta', integrazione minore, cura (per gravidanza o puerperio), protezione
temporanea, richiesta asilo, affidamento, attesa adozione, acquisto
cittadinanza:
o
iscrizione
alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di
soggiorno)
o
lÕiscrizione
permane in fase di rinnovo (cessa per mancato rinnovo, revoca o
annullamento irrevocabili)
o
retroattivita' (diritto) dalla data
di ingresso
in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso
o
copertura
per familiari a
carico (esclusi, verosimilmente, genitori a carico ultra-65-enni ammessi previa
stipula di assicurazione)
á
Iscrizione facoltativa:
o
altri
regolarmente soggiornanti per > 3 mesi (studio, alla pari, residenza
elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili); esclusi motivi di cura
o
contribuzione:
proporzionale a reddito, ma > minimo; studio e alla pari:
contribuzione forfetaria
o
dimora
e parita'
come per iscritti obbligatoriamente
o
durata: 1 anno, rinnovabile
o
assenza
di retroattivita'
o
copertura
per familiari a
carico (salvo caso di contribuzione forfetaria)
á
Assicurazione
obbligatoria
(infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni <
3 mesi; es.: turismo, affari)
á
Prestazioni
per i non iscritti:
á
Prestazioni
per gli irregolari:
2.
Previdenza
á
Parita' con italiani
á
In caso di rimpatrio:
á
Accordi o convenzioni con Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole
di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Macedonia,
Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia,
Uruguay, Venezuela, Turchia
3.
Assistenza
á
Assegno
sociale (L. 133/2008:
richiesti dieci anni
di soggiorno continuativo) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza
sociale: riservati titolari di permesso CE slp (L. 388/00; per la pensione di
invalidita' richiesta anche residenza) o rifugiati; accesso al permesso CE slp
e alla pensione di invaliditaÕ
per chi abbia separatamente i requisiti per entrambe (DPR 334/2004)
á
Parita' con
gli italiani per le altre prestazioni (es.: reddito minimo di inserimento, assunzioni
obbligatorie), per titolare di permesso CE slp o di permesso > 1 anno
á
Sent.
Corte Cost. 306/2008 e 11/2009:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella
parte in cui impongono un requisito di reddito ai fini del godimento di indennita' di
accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e di pensione di
inabilita' (interpretazione estensiva della giurisprudenza?); legittimo il
requisito di soggiorno legale pregresso
á
Accesso
all'edilizia popolare
(permesso CE slp; lavoro regolare e permesso > 2 anni)
á
Ai
fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in
Italia o > 5 anni nella regione (L.
133/2008)
á
Deroga ingresso e soggiorno familiare del
minore soggiornante (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza minore (lavoro; non convertibile; iscrizione al
SSN se lavoratore)
á
Interesse
superiore del fanciullo
in tutti i provvedimenti relativi a unitaÕ familiare
á
Tutela
delle unioni di fatto
(ricongiungimento genitore naturale)
á
Conversione familiari ai 18 anni (ovvero rinnovo in caso di neo-maggiorenne ancora a
carico di genitore in
possesso dei requisiti di reddito e alloggio), o in caso di cessazione vincoli
o morte familiare; conversione
affidamento ai 18 anni (entro quote anno successivo; anche affidamento di fatto
o tutela)
á
Divieto
di espulsione; rimpatrio
col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni
permesso o permesso CE slp genitore o affidatario (o permesso per motivi
familiari per > 14 anni); permesso per minore etaÕ negli altri casi (incluso minore non
accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari in patria); rimpatrio
assistito minore non
accompagnato deciso da Comitato minori
á
Nelle more
dell'accertamento
dell'eta' o in caso di dubbio,
si presume la minore
eta'
á
Permesso
per integrazione minore al minore non accompagnato che non debba essere rimpatriato
inserito in progetto gestito da ente autorizzato; utilizzabilitaÕ per lavoro e convertibilitaÕ ai 18 anni entro quote anno successivo
(condizionata a 3 anni di presenza in Italia, 2 anni di inserimento e
provvedimento di affidamento
o tutela)
á
Minori,
anche irregolari,
titolari del diritto e soggetti allÕobbligo di istruzione e formazione, e
ammessi alla scuola di ogni ordine e grado (inclusi esami; sent. Cons. Stato 1734/2007: anche dopo il compimento dei 18 anni se
ancora irregolari)
á
Collaborazione o rischio (anche a seguito di eventuale rimpatrio)
derivante dal tentativo di sottrarsi al condizionamento criminale (anche sul
lavoro), o condanna per
reato commesso in eta' minore;
anche comunitari
á
Inserimento con associazione convenzionata
á
Rilascio di
permesso Òper motivi umanitariÓ
(distinguibile solo per gli uffici competenti), anche in mancanza di passaporto
e altri requisiti
á
Revoca
dell'eventuale espulsione pregressa
á
Durata: 6
mesi, rinnovabile per 1 anno (o piuÕ, per esigenze giudiziarie)
á
Revoca del permesso in caso di sottrazione agli
impegni
á
Permesso
utilizzabile per lavoro
subordinato o studio
á
Conversione
del permesso in permesso
per studio o lavoro (entro quote anno successivo)
á
In caso di
rischio, non richiesta denuncia
ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa alla Procura (parere possibile ma non
obbligatorio)
á
Rilascio di
permesso di 1 anno,
rinnovabile, o permesso CE slp
(per collaborazione eccezionale in indagini o procedimenti relativi a delitti
di natura terroristica);
su iniziativa del questore o su richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o
del Procuratore della Repubblica; revoca in caso di condotta incompatibile o di cessazione delle
condizioni
IV.
Immigrazione illegale: sanzioni e allontanamento
1.
Sanzioni
á
Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per
chi dia alloggio a
titolo oneroso lo straniero irregolare (al momento della stipula o del rinnovo
del contratto) al fine di trarne un ingiusto profitto
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore per il datore di
lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato
á
Il
soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune
2.
Respingimento
á
Adottato
per straniero
á
Oneri
(rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancanza documenti o mancata segnalazione)
per il vettore che
trasporti stranieri da respingere
á
Deroga
protezione temporanea o
asilo: non contano i
requisiti di reddito, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero
privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore (nota: il vettore non sa
se verra' presentata domanda d'asilo)
á
Non
prevista convalida
per il respingimento: possibile assenza di controllo giurisdizionale effettivo
su misure limitative della liberta' in caso di respingimento differito per meno
di 48 ore
3.
Espulsione
á
Accompagnamento immediato
á
Intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg.
á
Ai fini
dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto si tiene conto dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e
dei legami socio-familiari con il paese d'origine
á
Convalida sospensiva del giudice di pace entro 48 ore per lÕaccompagnamento immediato
á
Trattenimento nel CIE
-
eÕ
impossibile eseguire immediatamente lÕespulsione con accompagnamento alla
frontiera o il respingimento
-
in attesa
della convalida dellÕaccompagnamento (se eÕ impossibile il trattenimento in
questura)
-
in caso di
mancato rispetto dellÕordine di lasciare lÕItalia entro 5 gg.
¤
30 gg. per difficoltaÕ negli accertamenti o
nellÕottenimento dei documenti
¤
ulteriori 60 gg. in caso di mancata cooperazione
dello straniero o di ritardo nellÕottenimento dei documenti
¤
ulteriori 60
gg. se tali condizioni
persistono, nonostante sia stato compiuto ogni tragionevole sforzo
á
Divieto
di reingresso 5-10 anni,
salvo autorizzazione del Ministro dellÕinterno; al termine, lo straniero deve
documentare lÕeffettivo rispetto del divieto; niente divieto per l'espulso per soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta
al ricongiungimento
á
Reato di reingresso non autorizzato dellÕespulso: reclusione
1-4 anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni
á
Reato di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg.:
á
Divieto
di espulsione
¤
minori
¤
gravide e puerpere (che provvedono al figlio <
6 mesi), e marito
convivente (Corte Cost. 376/00)
¤
coniuge e familiari
di italiani <
II grado conviventi (revoca dell'espulsione in seguito a successivo matrimonio;
ulteriore rispetto al diritto di soggiorno; giurisprudenza contrastante su convivenza
con minore italiano)
¤
permesso
CE slp
V.
L'asilo
1.
Destinatari
á
Protezione
internazionale:
2.
Procedura
á
Domanda
presentata alla polizia di frontiera o alla questura; esaminata dalla
Commissione territoriale
á
Deroga alle disposizioni sul respingimento
quando si applichino quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di reddito, ne'
i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti; non si
applicano oneri al vettore
á
Nota: il
vettore non sa se verra'
presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che
fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai
trafficanti
á
Trattenimento
in CIE per il richiedente che abbia commesso
determinati crimini o
che sia destinatario di espulsione
o respingimento
á
Ospitalita'
obbligatoria in CARA (con uscita nelle ore diurne) per il
richiedente per il quale debbano essere accertate identita' o nazionalita' (<
20 gg) o che abbia presentato domanda dopo essere stato intercettato in condizioni di ingresso o soggiorno
illegale (< 35
gg); allontanamento ingiustificato:
decisione dulla domanda sulla base degli elementi in possesso della Commissione
á
Permesso
per richiesta asilo negli altri casi (possibile limitazione
della circolazione)
á
Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa
dalla Commissione) se il richiedente e' gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato o se la domanda
e' reiterata senza
fatti nuovi
á
Decisione (entro 9 gg per trattenuti in CIE, 33 gg
per gli altri):
á
Nel 2007
á
Il
ricorso (al giudice
ordinario) sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:
á
In mancanza
di effetto sospensivo
automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione
del provvedimento al Tribunale competente
per il ricorso; nelle more della decisione del Tribunale sull'istanza di
sospensione, il ricorrente rimane nel centro (CIE o CARA) in cui si trova
á
Possibile
il reclamo in Corte d'Appello (con possibile istanza di sospensione)
e, successivamente, il ricorso in Cassazione (senza possibilita' di sospensione)
á
Residuo meccanismo
elusivo (solo
parzialmente efficace):
á
Sent.
Cass. 19393/2009:
competenza del giudice ordinario
in merito al rilascio di permesso umanitario ex art. 5, co. 6
VI.
I cittadini comunitari
á
Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o
del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del
comunitario o del coniuge, a carico)
á
Requisiti: documento di identita' valido per
l'espatrio (comunitario); passaporto valido con visto, se richiesto (per
familiare straniero)
á
Il diritto
di soggiorno viene meno
in caso di onere eccessivo
per l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da
disponibilita' di mezzi inferiore a quella prevista per il ricongiungimento) o
per pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza pubblica
á
Requisiti: una delle condizioni seguenti
á
Il diritto
di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni (salvo, entro certi limiti, casi di
disoccupazione, invalidita', divorzio, morte o partenza del familiare
comunitario) o per pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato
o pubblica sicurezza
á
Dopo 3 mesi
di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica; il familiare straniero, la carta di
soggiorno
á
Superamento
della soglia dei 3 mesi
presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e
non disciplinata)
á
Il
cittadino comunitario in fase di prima ricerca di lavoro e i suoi familiari non sono allontanabili se il cittadino ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa e non eÕ
stato escluso dallo
stato di disoccupazione
á
Diritto
di soggiorno permanente:
á
Il
diritto di soggiorno permanente si perde per assenze di durata > 2 anni
consecutivi
á
I titolari
di diritto di soggiorno
(temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque
attivita' economica, in
forma autonoma o subordinata, che non sia riservata
per legge al cittadino italiano
(attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla
tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al
cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di
avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)
á
Il cittadino
comunitario con diritto
di soggiorno gode di parita'
di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto
derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso
Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale diritto si estende (indirettamente: solo se essi sono a
carico del lavoratore) ai familiari stranieri con diritto di soggiorno
á
In deroga al principio di parita' trattamento, il
cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza
sociale durante i primi
3 mesi di soggiorno in
Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di
lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro
autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge
á
Assistenza
sanitaria:
¤
iscrizione
al SSN: stagionali e
titolari di E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro
familiari, studenti, familiari di disoccupati)
¤
prestazioni
programmate per titolari
di E112
o
soggiorni
> 3 mesi:
¤
iscrizione
al SSN:
-
lavoratori
e loro familiari
-
disoccupati
e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno
-
titolari di
E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121
(pensionati in altro Stato UE)
-
titolare di
diritto di soggiorno permanente
-
vittime di
tratta e destinatari di protezione sociale
-
familiari
di cittadino italiano
¤
assicurazione
sanitaria per i titolari
di diritto di soggiorno non lavoratori (iscrizione facoltativa al SSN?)
¤
prestazioni
urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori,
gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi,
diagnosi e cura di malattie infettive; altre prestazioni essenziali?), gratuite
(salvo partecipazione alla spesa?), per comunitari presenti irregolarmente e non assistiti dal Paese di
provenienza; rilascio di codice ENI; nota: disposizione a rischio in base a modifica art. 1, co. 2 T.U. (L. 133/2008)
á
Presupposti:
á
In caso di
allontanamento per pericolositaÕ,
¤
per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica
sicurezza
¤
in caso di violazione
del termine per lasciare
l'Italia
á
In caso di
allontanamento per mancanza di requisiti,
VII.
La cittadinanza
á
Cittadino per
nascita:
á
Riconoscimento o acquisto della cittadinanza:
¤
essere
stato legalmente residente in Italia per 2 anni successivamente al matrimonio,
ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni; termini dimezzati in
presenza di figli nati o adottati dai coniugi
¤
assenza di
motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato
¤
assenza di
condanne (o successiva riabilitazione) per determinati reati
¤
assenza di
separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio al momento dellÕadozione del decreto di riconoscimento
della cittadinanza
¤
avere un
genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita
¤
essere, al
compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni
¤
dichiarare
di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
¤
essere nato
in Italia
¤
essere
stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei
18 anni
¤
dichiarare
di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
á
Concessione della cittadinanza per naturalizzazione: