(Sergio Briguglio 6/12/2009)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI NORMATIVA IN MATERIA DI STRANIERI

 

Seminario tenuto a Roma, il 13/12/2009, nell'ambito di un corso organizzato dalla Croce Rossa

 

 

Sommario

á      l'ingresso in Italia

á      il soggiorno

á      i diritti

á      l'allontanamento

á      l'asilo

á      i cittadini comunitari

á      la cittadinanza

 

 

I. L'ingresso in Italia

 

1. Politica dei flussi

 

á      Ingressi per per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto"

á      Interesse legittimo all'inserimento concorrenziale (lavoro, studio): limiti numerici, requisiti

á      Interesse legittimo all'inserimento non concorrenziale (turismo, affari, motivi religiosi): nessun limite numerico, autosufficienza

á      Diritto: asilo e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti

á      Numeri:

á      Interferenze tra flussi:

 

 

2. In generale...

 

á      Visto: passaporto valido, condizione di alloggio, mezzi per soggiorno (direttiva Mininterno) o sponsorizzazione, mezi per viaggio; requisiti (decreto MAE)

á      Esonero dal visto:

á      Ingresso: non ammesso lo straniero

 

 

3. Lavoro subordinato

 

á      Uno o piu' decreti annuali

á      Richiesta di autorizzazione da parte del datore di lavoro (per via telematica) per lavoratore residente all'estero:

á      Ingressi extra-quota: traduttori, interpreti, ricercatori, lettori, professori universitari, dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi, dipendenti da appaltatore estero (per opere o servizi), colf di italiani allÕestero, giornalisti, dipendenti da imprese estere (per compiti specifici), lavoratori in addestramento, infermieri professionali, docenti di scuole straniere

á      Osservazioni:

 

 

4. Ricongiungimento familiare

 

á      Titolari del diritto: permesso CE slp, lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (rilasciato su richiesta della Commissione territoriale), studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata

á      Familiari:

á      Familiari di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007)

á      Richiesta di nulla-osta presso lo Sportello unico; termine ordinatorio per il rilascio: 180 gg.

á      Requisiti (non per rifugiato):

¤       assegno sociale per il richiedente + 0.5 assegno sociale x numero familiari a carico

¤       per figli di eta' < 14 anni, quota comunque limitata dall'assegno sociale

¤       per titolare di protezione sussidiaria, quota complessiva limitata da 2 x asegno sociale

 

 

II. Il soggiorno

 

1. Permesso di soggiorno

 

á      Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio entro 20 gg. (ordinatorio)

á      Sottoscrizione di accordo di integrazione ai fini del rilascio del permesso (esaurimento dei crediti per mancato raggiungimento degli obiettivi: espulsione, salvo destinatari di protezione ed esercizio del diritto allÕunitaÕ familiare)

á      Richiesta spedita tramite Poste (salvo alcuni permessi: in questura)

á      Ricevuta + passaporto: regolarita' del soggiorno

á      Possibilita' di avvio del rapporto lavorativo nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato

á      Turismo, visite, affari e studio < 3 mesi: solo dichiarazione di soggiorno (alla frontiera o in questura, anche mediante comunicazione albergo); copia dichiarazione + passaporto (con eventuale timbro Schengen): regolarita'

á      Durata massima: lavoro tempo indeterminato, 2 anni; lavoro tempo determinato, minimo tra durata rapporto e 1 anno; familiari, minimo tra durata familiare e 2 anni; lavoro autonomo, 2 anni; studio, 1 anno; lavoro stagionale, 9 mesi

á      Altri permessi rilasciabili: motivi umanitari, residenza elettiva, minore eta', integrazione minore, religiosi, assistenza minore (art. 31, co. 3), acquisto cittadinanza, asilo, etc.

á      Richiesta di rinnovo (tramite Poste): 60 gg. prima; non oltre 60 gg. dopo

á      Ricevuta + originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno; mantenimento di tutti i diritti nelle more del rinnovo (lavoro, ricongiungimento, reingresso, patente, iscrizione anagrafica, etc.)

á      Reddito (autocertificazione e salvo disoccupazione): come per ricongiungimento

á      Per lavoro subordinato: esistenza di contratto di soggiorno

á      Contributo 80-200 euro per rilascio e rinnovo del permesso

á      Licenziamento o dimissioni =>  > 6 mesi inserimento nelle liste di mobilita' o al Centro per l'impiego

á      Durata rinnovo < durata rilascio

á      Utilizzazione: subordinato, autonomo, famiglia, motivi umanitari: studio e lavoro; studio: lavoro subordinato (< 1040 ore annuali)

á      Conversione:

á      Rifiuto (mancanza requisiti o reati ostativi) => < 15 gg. per lasciare l'Italia

á      Revoca (venir meno requisiti; condanne per reati ostativi): espulsione

á      Rifiuto e revoca del permesso per straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o che abbia fatto ingresso per ricongiungimento adottati tenendo conto di legami familiari in Italia, legami socio-familiari in patria, durata pregressa del soggiorno in Italia

á      Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi quelli relativi a sanita' e prestazioni scolastiche obbligatorie (scuola dÕinfanzia?), noncheÕ dichiarazione di nascita e riconoscimento figlio naturale (circ. Mininterno 7/8/2009: provvedimenti nellÕinteresse del minore e della collettivitaÕ)

á      Esibizione del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al commissariato di P.S.

á      Per la celebrazione di matrimonio dello straniero in Italia, richiesta la dimostrazione di regolarita' del soggiorno

 

 

2. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno)

 

á      Requisiti:

á      La richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli ricongiungibili; requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento

á      Rifiuto, revoca ed espulsione in caso di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato

á      Revoca anche per assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?); rilascio di altro permesso

á      Durata del permesso CE slp: tempo indeterminato; rinnovo ogni 5 anni (dati e foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'

á      La richiesta puo' essere presentata in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti

á      Accesso a tutte le attivitaÕ lavorative non vietate allo straniero (pubblico impiego?) o riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri; tutela sicurezza nazionale); esonero dal contratto di soggiorno

á      Accesso a tutte le prestazioni assistenziali e all'edilizia popolare

á      Possibilita' di stabilirsi in altro Stato UE per studio, lavoro o altro motivo (purche' in possesso di mezzi e di assicurazione sanitaria)

 

 

III. I diritti

 

1. Assistenza sanitaria

 

á      Iscrizione obbligatoria per lavoratori regolari, detenuti, titolari di permesso per lavoro, familiari, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, minore eta', integrazione minore, cura (per gravidanza o puerperio), protezione temporanea, richiesta asilo, affidamento, attesa adozione, acquisto cittadinanza:

o      iscrizione alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di soggiorno)

o      lÕiscrizione permane in fase di rinnovo (cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento irrevocabili)

o      retroattivita' (diritto) dalla data di ingresso in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso

o      copertura per familiari a carico (esclusi, verosimilmente, genitori a carico ultra-65-enni ammessi previa stipula di assicurazione)

á      Iscrizione facoltativa:

o      altri regolarmente soggiornanti per > 3 mesi (studio, alla pari, residenza elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili); esclusi motivi di cura

o      contribuzione: proporzionale a reddito, ma > minimo; studio e alla pari: contribuzione forfetaria

o      dimora e parita' come per iscritti obbligatoriamente

o      durata: 1 anno, rinnovabile

o      assenza di retroattivita'

o      copertura per familiari a carico (salvo caso di contribuzione forfetaria)

á      Assicurazione obbligatoria (infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni < 3 mesi; es.: turismo, affari)

á      Prestazioni per i non iscritti:

á      Prestazioni per gli irregolari:

 

 

2. Previdenza

 

á      Parita' con italiani

á      In caso di rimpatrio:

á      Accordi o convenzioni con Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Turchia

 

 

3. Assistenza

 

á      Assegno sociale (L. 133/2008: richiesti dieci anni di soggiorno continuativo) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza sociale: riservati titolari di permesso CE slp (L. 388/00; per la pensione di invalidita' richiesta anche residenza) o rifugiati; accesso al permesso CE slp e alla pensione di invaliditaÕ per chi abbia separatamente i requisiti per entrambe (DPR 334/2004)

á      Parita' con gli italiani per le altre prestazioni (es.: reddito minimo di inserimento, assunzioni obbligatorie), per titolare di permesso CE slp o di permesso > 1 anno

á      Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui impongono un requisito di reddito ai fini del godimento di indennita' di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e di pensione di inabilita' (interpretazione estensiva della giurisprudenza?); legittimo il requisito di soggiorno legale pregresso

 

 

4. Alloggio

 

á      Accesso all'edilizia popolare (permesso CE slp; lavoro regolare e permesso > 2 anni)

á      Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o > 5 anni nella regione (L. 133/2008)

 

 

5. Minori

 

á      Deroga ingresso e soggiorno familiare del minore soggiornante (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza minore (lavoro; non convertibile; iscrizione al SSN se lavoratore)

á      Interesse superiore del fanciullo in tutti i provvedimenti relativi a unitaÕ familiare

á      Tutela delle unioni di fatto (ricongiungimento genitore naturale)

á      Conversione familiari ai 18 anni (ovvero rinnovo in caso di neo-maggiorenne ancora a carico di genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio), o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione affidamento ai 18 anni (entro quote anno successivo; anche affidamento di fatto o tutela)

á      Divieto di espulsione; rimpatrio col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso o permesso CE slp genitore o affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore etaÕ negli altri casi (incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari in patria); rimpatrio assistito minore non accompagnato deciso da Comitato minori

á      Nelle more dell'accertamento dell'eta' o in caso di dubbio, si presume la minore eta'

á      Permesso per integrazione minore al minore non accompagnato che non debba essere rimpatriato inserito in progetto gestito da ente autorizzato; utilizzabilitaÕ per lavoro e convertibilitaÕ ai 18 anni entro quote anno successivo (condizionata a 3 anni di presenza in Italia, 2 anni di inserimento e provvedimento di affidamento o tutela)

á      Minori, anche irregolari, titolari del diritto e soggetti allÕobbligo di istruzione e formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e grado (inclusi esami; sent. Cons. Stato 1734/2007: anche dopo il compimento dei 18 anni se ancora irregolari)

 

 

6. Protezione sociale e regime premiale per giustizia o sicurezza pubblica

 

á      Collaborazione o rischio (anche a seguito di eventuale rimpatrio) derivante dal tentativo di sottrarsi al condizionamento criminale (anche sul lavoro), o condanna per reato commesso in eta' minore; anche comunitari

á      Inserimento con associazione convenzionata

á      Rilascio di permesso Òper motivi umanitariÓ (distinguibile solo per gli uffici competenti), anche in mancanza di passaporto e altri requisiti

á      Revoca dell'eventuale espulsione pregressa

á      Durata: 6 mesi, rinnovabile per 1 anno (o piuÕ, per esigenze giudiziarie)

á      Revoca del permesso in caso di sottrazione agli impegni

á      Permesso utilizzabile per lavoro subordinato o studio

á      Conversione del permesso in permesso per studio o lavoro (entro quote anno successivo)

á      In caso di rischio, non richiesta denuncia ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa alla Procura (parere possibile ma non obbligatorio)

á      Rilascio di permesso di 1 anno, rinnovabile, o permesso CE slp (per collaborazione eccezionale in indagini o procedimenti relativi a delitti di natura terroristica); su iniziativa del questore o su richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o del Procuratore della Repubblica; revoca in caso di condotta incompatibile o di cessazione delle condizioni

 

 

IV. Immigrazione illegale: sanzioni e allontanamento

 

1. Sanzioni

 

á      Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:

á      Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per chi dia alloggio a titolo oneroso lo straniero irregolare (al momento della stipula o del rinnovo del contratto) al fine di trarne un ingiusto profitto

á      Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato

á      Il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune

 

 

2. Respingimento

 

á      Adottato per straniero

á      Oneri (rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancanza documenti o mancata segnalazione) per il vettore che trasporti stranieri da respingere

á      Deroga protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di reddito, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore (nota: il vettore non sa se verra' presentata domanda d'asilo)

á      Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in caso di respingimento differito per meno di 48 ore

 

 

3. Espulsione

 

á      Accompagnamento immediato

á      Intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg.

á      Ai fini dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto si tiene conto dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami socio-familiari con il paese d'origine

á      Convalida sospensiva del giudice di pace entro 48 ore per lÕaccompagnamento immediato

á      Trattenimento nel CIE

-       eÕ impossibile eseguire immediatamente lÕespulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento

-       in attesa della convalida dellÕaccompagnamento (se eÕ impossibile il trattenimento in questura)

-       in caso di mancato rispetto dellÕordine di lasciare lÕItalia entro 5 gg.

¤       30 gg. per difficoltaÕ negli accertamenti o nellÕottenimento dei documenti

¤       ulteriori 60 gg. in caso di mancata cooperazione dello straniero o di ritardo nellÕottenimento dei documenti

¤       ulteriori 60 gg. se tali condizioni persistono, nonostante sia stato compiuto ogni tragionevole sforzo

á      Divieto di reingresso 5-10 anni, salvo autorizzazione del Ministro dellÕinterno; al termine, lo straniero deve documentare lÕeffettivo rispetto del divieto; niente divieto per l'espulso per soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento

á      Reato di reingresso non autorizzato dellÕespulso: reclusione 1-4 anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni

á      Reato di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg.:

á      Divieto di espulsione

¤       minori

¤       gravide e puerpere (che provvedono al figlio < 6 mesi), e marito convivente (Corte Cost. 376/00)

¤       coniuge e familiari di italiani < II grado conviventi (revoca dell'espulsione in seguito a successivo matrimonio; ulteriore rispetto al diritto di soggiorno; giurisprudenza contrastante su convivenza con minore italiano)

¤       permesso CE slp

 

 

V. L'asilo

 

1. Destinatari

 

á      Protezione internazionale:

 

 

2. Procedura

 

á      Domanda presentata alla polizia di frontiera o alla questura; esaminata dalla Commissione territoriale

á      Deroga alle disposizioni sul respingimento quando si applichino quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di reddito, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore

á      Nota: il vettore non sa se verra' presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai trafficanti

á      Trattenimento in CIE per il richiedente che abbia commesso determinati crimini o che sia destinatario di espulsione o respingimento

á      Ospitalita' obbligatoria in CARA (con uscita nelle ore diurne) per il richiedente per il quale debbano essere accertate identita' o nazionalita' (< 20 gg) o che abbia presentato domanda dopo essere stato intercettato in condizioni di ingresso o soggiorno illegale (< 35 gg); allontanamento ingiustificato: decisione dulla domanda sulla base degli elementi in possesso della Commissione

á      Permesso per richiesta asilo negli altri casi (possibile limitazione della circolazione)

á      Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa dalla Commissione) se il richiedente e' gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato o se la domanda e' reiterata senza fatti nuovi

á      Decisione (entro 9 gg per trattenuti in CIE, 33 gg per gli altri):

á      Nel 2007

á      Il ricorso (al giudice ordinario) sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:

á      In mancanza di effetto sospensivo automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione del provvedimento al Tribunale competente per il ricorso; nelle more della decisione del Tribunale sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nel centro (CIE o CARA) in cui si trova

á      Possibile il reclamo  in Corte d'Appello (con possibile istanza di sospensione) e, successivamente, il ricorso in Cassazione (senza possibilita' di sospensione)

á      Residuo meccanismo elusivo (solo parzialmente efficace):

á      Sent. Cass. 19393/2009: competenza del giudice ordinario in merito al rilascio di permesso umanitario ex art. 5, co. 6

 

 

VI. I cittadini comunitari

 

1. Diritto di ingresso e di soggiorno fino a tre mesi

 

á      Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del comunitario o del coniuge, a carico)

á      Requisiti: documento di identita' valido per l'espatrio (comunitario); passaporto valido con visto, se richiesto (per familiare straniero)

á      Il diritto di soggiorno viene meno in caso di onere eccessivo per l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da disponibilita' di mezzi inferiore a quella prevista per il ricongiungimento) o per pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza pubblica

 

 

2. Diritto di soggiorno oltre i tre mesi

 

á      Requisiti: una delle condizioni seguenti

á      Il diritto di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni (salvo, entro certi limiti, casi di disoccupazione, invalidita', divorzio, morte o partenza del familiare comunitario) o per pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza

á      Dopo 3 mesi di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica; il familiare straniero, la carta di soggiorno

á      Superamento della soglia dei 3 mesi presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e non disciplinata)

á      Il cittadino comunitario in fase di prima ricerca di lavoro e i suoi familiari non sono allontanabili se il cittadino ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa e non eÕ stato escluso dallo stato di disoccupazione

á      Diritto di soggiorno permanente:

á      Il diritto di soggiorno permanente si perde per assenze di durata > 2 anni consecutivi

 

 

3. Diritti

 

á      I titolari di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che non sia riservata per legge al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)

á      Il cittadino comunitario con diritto di soggiorno gode di parita' di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale diritto si estende (indirettamente: solo se essi sono a carico del lavoratore) ai familiari stranieri con diritto di soggiorno

á      In deroga al principio di parita' trattamento, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge

á      Assistenza sanitaria:

¤       iscrizione al SSN: stagionali e titolari di E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati)

¤       prestazioni programmate per titolari di E112

o      soggiorni > 3 mesi:

¤       iscrizione al SSN:

-       lavoratori e loro familiari

-       disoccupati e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno

-       titolari di E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121 (pensionati in altro Stato UE)

-       titolare di diritto di soggiorno permanente

-       vittime di tratta e destinatari di protezione sociale

-       familiari di cittadino italiano

¤       assicurazione sanitaria per i titolari di diritto di soggiorno non lavoratori (iscrizione facoltativa al SSN?)

¤       prestazioni urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori, gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive; altre prestazioni essenziali?), gratuite (salvo partecipazione alla spesa?), per comunitari presenti irregolarmente e non assistiti dal Paese di provenienza; rilascio di codice ENI; nota: disposizione a rischio in base a modifica art. 1, co. 2 T.U. (L. 133/2008)

 

 

4. Allontanamento

 

á      Presupposti:

á      In caso di allontanamento per pericolositaÕ,

¤       per  motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza

¤       in caso di violazione del termine per lasciare l'Italia

á      In caso di allontanamento per mancanza di requisiti,

 

 

VII. La cittadinanza

 

á      Cittadino per nascita:

á      Riconoscimento o acquisto della cittadinanza:

¤       essere stato legalmente residente in Italia per 2 anni successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni; termini dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi

¤       assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato

¤       assenza di condanne (o successiva riabilitazione) per determinati reati

¤       assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio al momento dellÕadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza

¤       avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

¤       essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni

¤       dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

¤       essere nato in Italia

¤       essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

¤       dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

á      Concessione della cittadinanza per naturalizzazione: