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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

30 novembre 2009 (*)

ÇVisti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno  irregolare – Art. 15, nn. 4-6 – Periodo di trattenimento – Considerazione del periodo durante il quale lĠesecuzione di una decisione di allontanamento  stata sospesa – Nozione di Òprospettiva ragionevole di allontanamentoÓÈ

Nel procedimento C357/09 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallĠAdministrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) con decisione 10 agosto 2009, pervenuta in cancelleria il 7 settembre 2009, nella causa

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, P. Kūris, E. Juh‡sz, G. Arestis, L. Bay Larsen (relatore), T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. J. Maz‡k

cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore

vista la domanda del giudice del rinvio 19 agosto 2009, pervenuta alla Corte il 7 settembre 2009 e integrata il 10 settembre 2009, di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento dĠurgenza ex art. 104 ter del regolamento di procedura,

vista la decisione 22 settembre 2009 della Seconda Sezione di accogliere detta domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito allĠudienza del 27 ottobre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Kadzoev, dagli avv.ti D. Daskalova e V. Ilareva, аdvokati;

–        per il governo bulgaro, dal sig. T. Ivanov e dalla sig.ra E. Petranova, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo lituano, dalla sig.ra R. Mackevičienė, in qualitˆ di agente;

–        per la Commissione delle Comunitˆ europee, dalle sig.re S. Petrova e M. Condou-Durande, in qualitˆ di agenti,

sentito lĠavvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullĠinterpretazione dellĠart. 15, nn. 4-6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno  irregolare (GU L 348, pag. 98).

2        Tale domanda  stata presentata nellĠambito di un procedimento amministrativo avviato su iniziativa del direttore della Direktsia ÇMigratsiaÈ pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (Direzione dellĠImmigrazione presso il Ministero dellĠInterno) e diretto ad ottenere una pronuncia dĠufficio da parte dellĠAdministrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) in merito al mantenimento del trattenimento del sig. Kadzoev (Huchbarov) presso il Centro speciale di permanenza temporanea degli stranieri della detta Direzione, situato a Busmantsi (in prosieguo: il ÇCentro di permanenza temporaneaÈ), nella circoscrizione di Sofia.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        La direttiva 2008/115  stata adottata sul fondamento, inter alia, dellĠart. 63, primo comma, punto 3, lett. b), CE. Ai sensi del suo nono ÔconsiderandoĠ:

ÇIn conformitˆ della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1Ħ dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [(GU L 326, pag. 13 e – rettifica – GU 2006, L 236, pag. 36)], il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finchŽ non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda dĠasilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asiloÈ.

4        LĠart. 15 della direttiva 2008/115, contenuto nel capitolo relativo al trattenimento ai fini dellĠallontanamento,  redatto nei seguenti termini:

Ç1.      Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare lĠallontanamento, in particolare quando:

a)      sussiste un rischio di fuga o

b)      il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dellĠallontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto pi breve possibile ed  mantenuto solo per il tempo necessario allĠespletamento diligente delle modalitˆ di rimpatrio.

2.      Il trattenimento  disposto dalle autoritˆ amministrative o giudiziarie.

Il trattenimento  disposto per iscritto ed  motivato in fatto e in diritto.

Quando il trattenimento  disposto dalle autoritˆ amministrative, gli Stati membri:

a)      prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimitˆ del trattenimento su cui decidere entro il pi breve tempo possibile dallĠinizio del trattenimento stesso,

b)      oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimitˆ del trattenimento su cui decidere entro il pi breve tempo possibile dallĠavvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilitˆ di presentare tale ricorso.

Il cittadino di un paese terzo interessato  liberato immediatamente se il trattenimento non  legittimo.

3.      In ogni caso, il trattenimento  riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o dĠufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame  sottoposto al controllo di unĠautoritˆ giudiziaria.

4.      Quando risulta che non esiste pi alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono pi le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non  pi giustificato e la persona interessata  immediatamente rilasciata.

5.      Il trattenimento  mantenuto finchŽ perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che lĠallontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non pu˜ superare i sei mesi.

6.      Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, lĠoperazione di allontanamento rischia di durare pi a lungo a causa:

a)      della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o

b)      dei ritardi nellĠottenimento della necessaria documentazione dai paesi terziÈ.

5        Secondo lĠart. 20 della direttiva 2008/115, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, fatto salvo lĠart. 13, n. 4, entro il 24 dicembre 2010.

6        Ai sensi dellĠart. 22 di tale direttiva, essa  entrata in vigore il 13 gennaio 2009.

 La normativa nazionale

7        Il recepimento della direttiva 2008/115 nellĠordinamento bulgaro  stato effettuato con la legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (DV n. 153 del 1998), modificata il 15 maggio 2009 (DV n. 36 del 2009; in prosieguo: la Çlegge sugli stranieriÈ).

8        Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, lĠart. 15, n. 4, di tale direttiva non  ancora stato recepito nella legislazione bulgara.

9        A norma dellĠart. 44, n. 6, della legge sugli stranieri, quando un provvedimento amministrativo coercitivo non pu˜ essere applicato ad uno straniero in quanto la sua identitˆ non  accertata o perchŽ sussiste un evidente rischio che si nasconda, lĠautoritˆ che ha adottato tale provvedimento pu˜ disporre il collocamento dello straniero in un Centro di permanenza temporanea degli stranieri al fine di organizzare il suo riaccompagnamento alla frontiera della Repubblica di Bulgaria o la sua espulsione.

10      Prima del recepimento della direttiva 2008/115, il trattenimento presso siffatto centro non era assoggettato ad alcun limite temporale.

11      Allo stato attuale, secondo lĠart. 44, n. 8, della legge sugli stranieri, Ç[i]l trattenimento dura fino a quando sussistono le circostanze indicate al n. 6, ma non pu˜ superare i sei mesi. In via eccezionale, quando la persona si rifiuta di cooperare con le competenti autoritˆ, oppure sussiste un ritardo nellĠottenimento dei documenti indispensabili per il riaccompagnamento o lĠespulsione, o ancora la persona costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale e lĠordine pubblico, il periodo di trattenimento pu˜ essere esteso a dodici mesiÈ.

12      LĠart. 46 a, nn. 3-5, della legge sugli stranieri cos“ recita:

Ç3)      Ogni sei mesi il direttore del Centro di permanenza temporanea degli stranieri presenta un elenco degli stranieri che vi hanno soggiornato per pi di sei mesi a causa di ostacoli che impediscono il loro allontanamento dal territorio. LĠelenco  inviato al Tribunale amministrativo del luogo del Centro di permanenza.

4)      Al termine di ogni periodo di sei mesi di collocamento in un Centro di permanenza temporanea, il Tribunale si pronuncia dĠufficio, in camera di consiglio, in ordine allĠestensione, alla sostituzione o alla fine del trattenimento. La decisione del Tribunale non  impugnabile.

5)      Quando il Tribunale annulla lĠordine di trattenimento impugnato o dispone il rilascio dello straniero, questĠultimo viene immediatamente liberato dal Centro di permanenza temporaneaÈ.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

13      Il 21 ottobre 2006 le forze dellĠordine bulgare arrestavano un individuo nei pressi della frontiera con la Turchia. Egli era privo di documenti dĠidentitˆ e si presentava con il nome di Said Shamilovic Huchbarov, nato lĠ11 febbraio 1979 a Grozny (Cecenia). Dichiarava di non volere che il Consolato di Russia fosse informato del suo arresto.

14      Il 22 ottobre 2006 i competenti servizi di polizia emanavano un provvedimento amministrativo coercitivo di riaccompagnamento alla frontiera nei confronti di questa persona.

15      Il 3 novembre 2006 lĠinteressato veniva trattenuto nel Centro di permanenza temporanea, nellĠattesa che divenisse possibile lĠesecuzione di tale decreto, ossia fino allĠottenimento di documenti che gli consentissero di viaggiare allĠestero e della garanzia delle risorse finanziarie sufficienti per lĠacquisto di un biglietto di viaggio per la Cecenia. Il detto decreto diveniva esecutivo il 17 aprile 2008, al termine di un controllo giurisdizionale.

16      Il 14 dicembre 2006 lĠinteressato dichiarava dinanzi alle autoritˆ del Centro di permanenza temporanea che il suo vero nome non era Huchbarov, bens“ Kadzoev.

17      Nel corso di due procedimenti amministrativi dinanzi allĠAdministrativen sad Sofia-grad veniva prodotto un atto di nascita dal quale risultava che il sig. Kadzoev  nato lĠ11 febbraio 1979 a Mosca (ex Unione sovietica), da padre ceceno, Shamil Kadzoev, e madre georgiana, Loli Elihvari. Veniva altres“ prodotta una carta dĠidentitˆ provvisoria di cittadino della Repubblica di Cecenia-Ichkeria, valida fino allĠ11 febbraio 2001, che era stata rilasciata a nome di Said Shamilovic Kadzoev, nato lĠ11 febbraio 1979 a Grozny. LĠinteressato continuava tuttavia a presentarsi dinanzi alle autoritˆ con i nomi di Kadzoev o di Huchbarov.

18      Nel corso del periodo compreso tra il gennaio 2007 e lĠaprile 2008 intercorreva uno scambio di corrispondenza tra le autoritˆ bulgare e quelle russe. Contrariamente a quanto credevano le autoritˆ bulgare, le autoritˆ russe dichiaravano che la carta dĠidentitˆ provvisoria rilasciata a nome del sig. Said Shamilovic Kadzoev era stata emanata da soggetti e da unĠautoritˆ ignoti alla Federazione russa e non poteva pertanto essere considerata un documento che dimostrasse la cittadinanza russa dellĠinteressato.

19      Il 31 maggio 2007, durante il suo soggiorno nel Centro di permanenza temporanea, il sig. Kadzoev presentava una domanda per lĠottenimento dello status di rifugiato. Il 9 ottobre 2007 lĠAdministrativen sad Sofia-grad respingeva il suo ricorso contro il rifiuto delle autoritˆ amministrative bulgare di accogliere tale domanda. Il 21 marzo 2008 lĠinteressato presentava una seconda richiesta dĠasilo, che ritirava per˜ il 2 aprile successivo. Il 24 marzo 2009 il sig. Kadzoev inoltrava una terza domanda in tal senso. Con decisione 10 luglio 2009, lĠAdministrativen sad Sofia-grad respingeva la domanda del sig. Kadzoev negandogli lĠasilo con decisione inoppugnabile.

20      Il 20 giugno 2008 lĠavvocato del sig. Kadzoev depositava una richiesta di sostituzione del provvedimento del trattenimento con una misura pi blanda, ossia lĠobbligo per il sig. Kadzoev di firmare periodicamente un registro tenuto dalle autoritˆ di polizia del suo luogo di soggiorno. Le autoritˆ competenti, ritenendo che lĠinteressato non disponesse di un effettivo indirizzo in Bulgaria, rigettavano tale istanza per insussistenza dei requisiti richiesti.

21      Il 22 ottobre 2008 veniva presentata una richiesta simile, che veniva a sua volta respinta.

22      Al termine di un procedimento amministrativo avviato su istanza del sig. Kadzoev dinanzi alla Commissione per la tutela contro le discriminazioni e sfociato in un procedimento presso il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), questĠultimo, alla stessa stregua della detta Commissione, con decisione 12 marzo 2009 riconosceva che era impossibile accertare con sicurezza lĠidentitˆ e la nazionalitˆ del sig. Kadzoev, e lo considerava quindi apolide.

23      Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo il Centro dĠassistenza alle persone sopravvissute alla tortura, lĠAlto Commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati e Amnesty International,  verosimile che il sig. Kadzoev sia stato vittima di torture e di trattamenti umilianti e disumani nel suo paese dĠorigine.

24      Nonostante gli sforzi sostenuti dalle autoritˆ bulgare, da talune organizzazioni non governative e dal sig. Kadzoev stesso per trovare un paese terzo sicuro che potesse accogliere questĠultimo, non  stato ottenuto alcun assenso e, fino ad ora, egli non ha ricevuto documenti di viaggio. Infatti, la Repubblica dĠAustria e la Georgia, alle quali le autoritˆ bulgare avevano fatto richiesta di accogliere il sig. Kadzoev, hanno opposto un rifiuto. La Repubblica di Turchia, cui le autoritˆ bulgare si erano altres“ rivolte, non ha fornito risposte.

25      LĠAdministrativen sad Sofia-grad precisa che il sig. Kadzoev  ancora trattenuto nel Centro di permanenza temporanea.

26      La causa principale  stata avviata con il deposito di un atto amministrativo del direttore della Direzione dellĠImmigrazione presso il Ministero dellĠInterno, il quale chiede a tale giudice di pronunciarsi dĠufficio, ai sensi dellĠart. 46 a, n. 3, della legge sugli stranieri, sul mantenimento del trattenimento del sig. Kadzoev.

27      Il detto giudice rileva che, prima della modifica della legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria per il recepimento della direttiva 2008/115, la durata del collocamento in un Centro di permanenza temporanea non era corredata da alcun termine. Esso osserva che non esistono regole transitorie che disciplinano situazioni in cui sono state adottate decisioni prima di tale modifica. Pertanto, la questione dellĠapplicabilitˆ delle nuove regole derivanti da tale direttiva ai termini e ai motivi di proroga di tali termini dovrebbe formare oggetto di interpretazione, soprattutto perchŽ, nella causa principale, la durata massima di trattenimento prescritta dalla direttiva era stata superata prima dellĠadozione di questĠultima.

28      Inoltre, nessuna disposizione espressa preciserebbe se, in una situazione come quella della causa principale, i termini indicati allĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 debbano intendersi nel senso che comprendono il periodo durante il quale lo straniero si trovava in stato di trattenimento, allorchŽ esisteva un divieto di legge di dare esecuzione ad un provvedimento amministrativo di Çriaccompagnamento coatto alla frontieraÈ in quanto il sig. Kadzoev aveva avviato un procedimento per lĠottenimento dello status umanitario e di rifugiato.

29      Infine, detto giudice spiega che, qualora fosse ammesso che non esiste alcuna Çprospettiva ragionevole di allontanamentoÈ ai sensi dellĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115, andrebbe chiarito se, in conformitˆ a tale disposizione, occorra disporre lĠimmediata liberazione del sig. Kadzoev.

30      Pertanto, lĠAdministrativen sad Sofia-grad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Ç1)      Se lĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 (É) vada interpretato nel senso che:

a)      qualora il diritto nazionale dello Stato membro prima del recepimento delle condizioni stabilite dalla detta direttiva non prescrivesse un periodo massimo di trattenimento nŽ i motivi per la sua proroga e qualora, in occasione della trasposizione della direttiva, non sia stato disposto che le nuove norme producessero effetto retroattivo, tali condizioni della detta direttiva si applichino e facciano decorrere tale periodo solo a partire dal loro recepimento nel diritto nazionale dello Stato membro;

b)      nei periodi di trattenimento in un centro specializzato ai fini dellĠallontanamento previsti dalla direttiva non si computi il periodo durante il quale lĠesecuzione di una decisione di allontanamento [dal territorio dello] Stato membro era sospesa in forza di una disposizione espressa, a causa dello svolgimento di un procedimento di richiesta del diritto dĠasilo su istanza di un cittadino di uno Stato terzo, sebbene egli, durante tale procedimento, abbia continuato a soggiornare presso detto centro specializzato di trattenimento, qualora la normativa nazionale dello Stato membro lo consenta.

2)      Se lĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 (É) vada interpretato nel senso che nei periodi di trattenimento in un centro specializzato ai fini dellĠallontanamento, ai sensi della direttiva, non si computi il periodo durante il quale lĠesecuzione di una decisione di allontanamento [dal territorio dello] Stato membro era sospesa in forza di una disposizione espressa, in quanto era pendente un procedimento giudiziario avverso la detta decisione, sebbene lĠinteressato, durante tale procedimento, abbia continuato a soggiornare presso detto centro specializzato di trattenimento, allorchŽ non possedeva alcun valido documento dĠidentitˆ e quindi esiste un dubbio sulla sua identitˆ, o non dispone di mezzi di sussistenza o, ancora, si comporta in maniera aggressiva.

3)      Se lĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 (É) vada interpretato nel senso che non sussiste una prospettiva ragionevole dĠallontanamento qualora:

a)      al momento del controllo del trattenimento da parte dellĠautoritˆ giudiziaria, lo Stato di cui lĠinteressato  cittadino si sia rifiutato di rilasciargli un documento di viaggio ai fini del suo rimpatrio e, fino a quel momento, non esista un accordo con un paese terzo sul suo accoglimento, nonostante le autoritˆ amministrative dello Stato membro proseguano i loro sforzi in tal senso;

b)      al momento del controllo del trattenimento da parte dellĠautoritˆ giudiziaria esistesse un accordo di riammissione tra lĠUnione europea e lo Stato di cui lĠinteressato  cittadino, ma, a causa dellĠesistenza di nuove prove – ossia un certificato di nascita dellĠinteressato –, lo Stato membro non abbia fatto riferimento alle disposizioni del detto accordo non volendo lĠinteressato essere rimpatriato;

c)      le possibilitˆ di proroga del periodo di trattenimento previste dallĠart. 15, n. 6, della direttiva [2008/15] siano esaurite, nellĠipotesi in cui non esiste alcun accordo di riammissione con il paese terzo al momento del controllo del trattenimento [dellĠinteressato] da parte dellĠautoritˆ giudiziaria, in considerazione dellĠart. 15, n. 6, lett. b), della detta direttiva.

4)      Se lĠart. 15, nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115 (É) vada interpretato nel senso che, qualora, in occasione del controllo del trattenimento destinato allĠallontanamento del cittadino di un paese terzo, risulti che non esistono prospettive ragionevoli per il suo allontanamento e che sono esaurite le possibilitˆ di prorogare il periodo di trattenimento:

a)      non si deve comunque disporre il suo immediato rilascio qualora siano cumulativamente presenti le seguenti condizioni: lĠinteressato non dispone di validi documenti dĠidentitˆ, a prescindere dalla durata della loro validitˆ, e pertanto esistono dubbi in merito alla sua identitˆ, egli tiene un comportamento aggressivo, non dispone di mezzi di sussistenza e non ci sono terzi che si siano impegnati a garantire la sua sussistenza;

b)      ai fini della decisione sul suo rilascio occorra valutare approfonditamente se il cittadino del paese terzo disponga, conformemente alle norme del diritto nazionale dello Stato membro, dei mezzi necessari per soggiornare nel territorio dello Stato membro nonchŽ di un indirizzo presso il quale possa risiedereÈ.

 Sul procedimento dĠurgenza

31      LĠAdministrativen sad Sofia-grad ha richiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento dĠurgenza previsto dallĠart. 104 ter del regolamento di procedura.

32      Il giudice del rinvio ha motivato tale richiesta affermando che la causa  diretta a chiarire se si debba mantenere il sig. Kadzoev in stato di trattenimento presso il Centro di permanenza temporanea ovvero se egli debba essere liberato. Considerata la situazione di questa persona, il detto giudice ha dichiarato che non  opportuno che il procedimento rimanga sospeso a lungo.

33      La Seconda Sezione della Corte, sentito lĠavvocato generale, ha deciso di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di assoggettare il rinvio pregiudiziale al procedimento dĠurgenza, e ha rinviato la causa dinanzi alla Corte affinchŽ fosse attribuita alla Grande Sezione.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione, sub a)

34      Con la prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede in sostanza se lĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 vada interpretato nel senso che la durata massima del trattenimento ivi prevista debba includere anche il periodo di trattenimento sub“to prima che divenisse applicabile il regime introdotto da tale direttiva. 

35      Occorre rilevare che lĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 stabilisce la durata massima del trattenimento ai fini dellĠallontanamento.

36      Se il periodo di trattenimento ai fini dellĠallontanamento sub“to prima che divenisse applicabile il regime previsto dalla direttiva 2008/115 non fosse preso in considerazione ai fini del calcolo della durata massima del trattenimento, le persone che si trovassero in una situazione come quella del sig. Kadzoev potrebbero formare oggetto di un trattenimento che supera i periodi massimi previsti dallĠart. 15, nn. 5 e 6, di tale direttiva.

37      Una situazione del genere non sarebbe conforme alla finalitˆ perseguita dalle citate disposizioni della direttiva 2008/115, che consiste nel garantire, in ogni caso, che il trattenimento ai fini dellĠallontanamento non ecceda i diciotto mesi.

38      Del resto, lĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la normativa precedente.

39      Si deve pertanto risolvere la prima questione, sub a), dichiarando che lĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che la durata massima del trattenimento ivi prevista deve includere il periodo di trattenimento sub“to nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile.

 Sulla prima questione, sub b)

40      Con la prima questione, sub b), il giudice del rinvio vuole chiarire se nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini dellĠallontanamento previsto dallĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 debba essere incluso il periodo durante il quale lĠesecuzione della decisione di allontanamento  rimasta sospesa a causa dellĠesame di una richiesta dĠasilo presentata dal cittadino di un paese terzo allorchŽ questi, per la durata della procedura relativa a tale richiesta, ha continuato a soggiornare nel Centro di permanenza temporanea.

41      Va ricordato che il nono ÔconsiderandoĠ della direttiva 2008/115 recita che, Ç[i]n conformitˆ della direttiva 2005/85 (É), il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finchŽ non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda dĠasilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asiloÈ.

42      In forza dellĠart. 7, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative allĠaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18), i richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nellĠarea loro assegnata da tale Stato membro ma, ove risultasse necessario, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale, ad esempio per motivi legali o di ordine pubblico.

43      LĠart. 21 della direttiva 2003/9 dispone che gli Stati membri garantiscono che le decisioni negative relative alla concessione di benefici ai sensi di tale direttiva o le decisioni adottate a norma dellĠart. 7 di questĠultima che riguardano individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo le modalitˆ stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado  garantita la possibilitˆ di ricorso o revisione dinanzi a un organo giudiziario.

44      Ai sensi dellĠart. 18, n. 1, della direttiva 2005/85, gli Stati membri non trattengono in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo e, a norma del n. 2 dello stesso articolo, qualora un richiedente asilo sia trattenuto in arresto, gli Stati membri provvedono affinchŽ sia possibile un rapido sindacato giurisdizionale.

45      Pertanto, il trattenimento ai fini dellĠallontanamento disciplinato dalla direttiva 2008/115 ed il trattenimento [in arresto] disposto nei confronti di un richiedente asilo, in particolare in forza delle direttive 2003/9 e 2005/85 e delle disposizioni nazionali applicabili, rientrano in distinti regimi giuridici.

46      Spetta al giudice nazionale chiarire se il soggiorno del sig. Kadzoev presso il Centro di permanenza temporanea nel periodo durante il quale egli era richiedente asilo fosse conforme alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie e nazionali relative allĠambito dellĠasilo.

47      Se dovesse risultare che non  stata adottata alcuna decisione sul collocamento del sig. Kadzoev presso il Centro di permanenza temporanea nel contesto dei procedimenti avviati in seguito alle sue richieste dĠasilo richiamate al punto 19 di questa sentenza, e che pertanto il suo trattenimento  rimasto fondato sullĠanteriore regime nazionale di trattenimento ai fini dellĠallontanamento o sul regime previsto dalla direttiva 2008/115, il periodo di trattenimento del sig. Kadzoev corrispondente al periodo durante il quale i detti procedimenti dĠasilo erano in corso dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini dellĠallontanamento contemplato allĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115.

48      Si deve pertanto risolvere la prima questione pregiudiziale, sub b), nel senso che il periodo durante il quale una persona  stata collocata in un Centro di permanenza temporanea in forza di una decisione adottata a norma delle disposizioni nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo non deve essere considerato un trattenimento ai fini dellĠallontanamento ai sensi dellĠart. 15 della direttiva 2008/115.

 Sulla seconda questione

49      Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se lĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che il periodo durante il quale lĠesecuzione del decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera  stata sospesa a causa di un procedimento giurisdizionale avviato dallĠinteressato avverso tale decreto  preso in considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini dellĠallontanamento quando, durante tale procedimento, lĠinteressato abbia continuato a soggiornare in un Centro di permanenza temporanea.

50      A questo proposito va rilevato che lĠart. 13, nn. 1 e 2, della direttiva 2008/115 dispone, tra lĠaltro, che al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio dinanzi ad unĠautoritˆ giudiziaria o amministrativa competente, o a un organo competente composto da membri imparziali che offrano garanzie di indipendenza. Tale autoritˆ o tale organo hanno la facoltˆ di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio, compresa la possibilitˆ di sospenderne temporaneamente lĠesecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia giˆ applicabile ai sensi del diritto interno.

51      Orbene, nŽ lĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 nŽ altre disposizioni di tale direttiva consentono di ritenere che periodi di trattenimento ai fini dellĠallontanamento non debbano essere inclusi nella durata massima di trattenimento definita al detto art. 15, nn. 5 e 6, a causa della sospensione dellĠesecuzione della decisione di allontanamento.

52      Occorre in particolare osservare che la sospensione della decisione di allontanamento a causa di un procedimento di ricorso giurisdizionale avviato avverso tale decisione non figura tra i motivi di proroga del periodo di trattenimento previsti allĠart. 15, n. 6, della direttiva 2008/115.

53      Pertanto, il periodo di trattenimento sub“to dalla persona interessata durante il procedimento di verifica giurisdizionale della legittimitˆ della decisione di allontanamento deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo della durata massima del trattenimento di cui allĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115.

54      Se cos“ non fosse, la durata del trattenimento ai fini dellĠallontanamento potrebbe variare, allĠoccorrenza anche considerevolmente, da un caso allĠaltro in uno stesso Stato membro oppure da uno Stato membro allĠaltro, a seconda delle particolaritˆ e delle specifiche circostanze delle procedure giudiziarie nazionali, il che contrasterebbe con la finalitˆ perseguita dallĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115, che consiste nel garantire una comune durata massima del trattenimento negli Stati membri.

55      Questa conclusione non  rimessa in discussione dalla sentenza 29 gennaio 2009 causa C19/08, Petrosian (non ancora pubblicata nella Raccolta), richiamata dal governo bulgaro. Infatti, in tale causa, vertente sullĠinterpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per lĠesame di una domanda dĠasilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1), la Corte ha dichiarato che, qualora, nel contesto della procedura di trasferimento del richiedente asilo, la normativa dello Stato membro ricorrente preveda lĠeffetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento di cui allĠart. 20, n. 1, lett. d), del citato regolamento decorre non giˆ a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende lĠesecuzione del procedimento di trasferimento, bens“ soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non pu˜ pi ostacolare detta esecuzione.

56      Una siffatta interpretazione dellĠart. 20, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003 non pu˜ essere applicata nel contesto dellĠinterpretazione dellĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115. Infatti, mentre il termine oggetto della citata sentenza Petrosian determina il tempo di cui dispone lo Stato membro ricorrente per eseguire il trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro che  tenuto a rimpatriarlo, le durate massime previste dallĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 mirano a limitare la privazione di libertˆ di un individuo. Inoltre, questi ultimi termini pongono un limite alla durata del trattenimento ai fini dellĠallontanamento e non allĠesecuzione della procedura di allontanamento in quanto tale.

57      Di conseguenza, la seconda questione va risolta dichiarando che lĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che il periodo durante il quale lĠesecuzione del decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera  stata sospesa a causa di un procedimento giurisdizionale avviato dallĠinteressato avverso tale decreto  preso in considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini dellĠallontanamento quando, durante tale procedimento, lĠinteressato abbia continuato a soggiornare in un Centro di permanenza temporanea.

 Sulla terza questione

58      Con tale questione il giudice del rinvio vuole chiarire, alla luce degli elementi di fatto specifici della fattispecie nella causa principale, il senso dellĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 e, in particolare, della nozione di Çprospettiva ragionevole di allontanamentoÈ.

 Sulla terza questione, sub c)

59      Con la terza questione, sub c), il giudice del rinvio domanda se lĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che non sussiste una prospettiva ragionevole di allontanamento quando le possibilitˆ di proroga dei periodi di trattenimento previsti dal n. 6 dello stesso articolo sono esaurite nellĠipotesi in cui non esiste alcun accordo di riammissione con il paese terzo al momento del controllo giurisdizionale sul trattenimento della persona interessata.

60      é giocoforza rilevare che, quando  raggiunta la durata massima di trattenimento prevista allĠart. 15, n. 6, della direttiva 2008/115, non si pone la questione se non esista pi una Çprospettiva ragionevole di allontanamentoÈ, a norma del n. 4 dello stesso articolo. In un caso del genere, infatti, la persona interessata deve comunque essere immediatamente rimessa in libertˆ.

61      Pertanto, lĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 pu˜ trovare applicazione unicamente nei limiti di cui le durate massime di trattenimento stabilite dallĠart. 15, nn. 5 e 6, di tale direttiva non sono state superate.

62      Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione, sub c), dichiarando che lĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che non si applica quando le possibilitˆ di proroga dei periodi di trattenimento previsti dallĠart. 15, n. 6, della direttiva 2008/115 sono esaurite al momento del controllo giurisdizionale sul trattenimento della persona interessata.

 Sulla terza questione, sub a) e b)

63      Per quanto concerne la terza questione, sub a) e b), occorre sottolineare che, secondo lĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115, il trattenimento non  pi giustificato e la persona interessata  immediatamente rilasciata quando risulta che non esiste pi alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi.

64      Come emerge dallĠart. 15, nn. 1 e 5, della direttiva 2008/115, il trattenimento ai fini dellĠallontanamento  mantenuto solo per il tempo necessario allĠespletamento diligente delle modalitˆ di rimpatrio, purchŽ sia necessario ad assicurare che lĠallontanamento sia eseguito.

65      Inoltre, per poter considerare che esiste una Çprospettiva ragionevole di allontanamentoÈ ai sensi dellĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115,  necessario che, al momento del riesame della legittimitˆ del trattenimento da parte del giudice nazionale, risulti che esiste una concreta prospettiva di esecuzione dellĠallontanamento, tenuto conto dei termini fissati allĠart. 15, nn. 5 e 6, di tale direttiva.

66      Pertanto, non esiste una prospettiva ragionevole di allontanamento quando sembra poco probabile che lĠinteressato sia accolto in un paese terzo tenuto conto dei detti termini.

67      Si deve pertanto risolvere la terza questione, sub a) e b), dichiarando che lĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che solo una concreta prospettiva di esecuzione dellĠallontanamento tenuto conto dei termini stabiliti ai nn. 5 e 6 dello stesso articolo corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e che questĠultima non sussiste quando risulta poco probabile che lĠinteressato sia accolto in un paese terzo tenuto conto dei detti termini.

 Sulla quarta questione

68      Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se lĠart. 15, nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115 consenta, sebbene il periodo massimo di trattenimento previsto dalla direttiva sia scaduto, di non liberare immediatamente lĠinteressato in quanto egli non  in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e non dispone di mezzi di sussistenza propri nŽ di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine. 

69      In proposito occorre sottolineare che, come emerge segnatamente dai punti 37, 54 e 61 di questa sentenza, lĠart. 15, n. 6, della direttiva 2008/115 non autorizza in nessun caso il superamento del periodo massimo definito in tale disposizione.

70      La possibilitˆ di collocare una persona in stato di trattenimento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza non pu˜ trovare fondamento nella direttiva 2008/115. Pertanto, nessuna delle circostanze richiamate dal giudice del rinvio pu˜ costituire, di per sŽ, un motivo di trattenimento ai sensi delle disposizioni di tale direttiva.

71      Conseguentemente, occorre risolvere la quarta questione dichiarando che lĠart. 15, nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che non consente, quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla direttiva sia scaduto, di non liberare immediatamente lĠinteressato in quanto egli non  in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e non dispone di mezzi di sussistenza propri nŽ di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine.

 Sulle spese

72      Nei confronti della parte nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      LĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno  irregolare, devĠessere interpretato nel senso che la durata massima del trattenimento ivi prevista deve includere il periodo di trattenimento sub“to nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile.

2)      Il periodo durante il quale una persona  stata collocata in un Centro di permanenza temporanea in forza di una decisione adottata a norma delle disposizioni nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo non deve essere considerato un trattenimento ai fini dellĠallontanamento ai sensi dellĠart. 15 della direttiva 2008/115.

3)      LĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che il periodo durante il quale lĠesecuzione del decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera  stata sospesa a causa di un procedimento giurisdizionale avviato dallĠinteressato avverso tale decreto  preso in considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini dellĠallontanamento quando, durante tale procedimento, lĠinteressato abbia continuato a soggiornare in un Centro di permanenza temporanea.

4)      LĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che non si applica quando le possibilitˆ di proroga dei periodi di trattenimento previsti dallĠart. 15, n. 6, della direttiva 2008/115 sono esaurite al momento del controllo giurisdizionale sul trattenimento della persona interessata.

5)      LĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che solo una concreta prospettiva di esecuzione dellĠallontanamento tenuto conto dei termini stabiliti ai nn. 5 e 6 dello stesso articolo corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e che questĠultima non sussiste quando risulta poco probabile che lĠinteressato sia accolto in un paese terzo tenuto conto dei detti termini.

6)      LĠart. 15, nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che non consente, quando il periodo massimo di trattenimento previsto da tale direttiva sia scaduto, di non liberare immediatamente lĠinteressato in quanto egli non  in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e non dispone di mezzi di sussistenza propri nŽ di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine.

Firme

 

* Lingua processuale: il bulgaro.