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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
30 novembre 2009 (*)
ÇVisti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la
libera circolazione delle persone – Direttiva 2008/115/CE –
Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolare –
Art. 15, nn. 4-6 – Periodo di trattenimento –
Considerazione del periodo durante il quale lĠesecuzione di una decisione di
allontanamento stata sospesa – Nozione di Òprospettiva ragionevole di
allontanamentoÓÈ
Nel
procedimento C‑357/09 PPU,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
degli artt. 68 CE e 234 CE, dallĠAdministrativen sad Sofia-grad
(Bulgaria) con decisione 10 agosto 2009, pervenuta in cancelleria il 7
settembre 2009, nella causa
Said
Shamilovich Kadzoev (Huchbarov),
LA CORTE (Grande Sezione),
composta
dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha
Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalla sig.ra C. Toader, presidenti
di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, P. Kūris, E. Juhsz, G.
Arestis, L. Bay Larsen (relatore), T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato
generale: sig. J. Mazk
cancelliere:
sig. N. Nanchev, amministratore
vista
la domanda del giudice del rinvio 19 agosto 2009, pervenuta alla
Corte il 7 settembre 2009 e integrata il 10 settembre 2009,
di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento dĠurgenza ex
art. 104 ter del regolamento di procedura,
vista
la decisione 22 settembre 2009 della Seconda Sezione di accogliere
detta domanda,
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito allĠudienza del
27 ottobre 2009,
considerate
le osservazioni presentate:
– per il
sig. Kadzoev, dagli avv.ti D. Daskalova e V. Ilareva, аdvokati;
– per il
governo bulgaro, dal sig. T. Ivanov e dalla sig.ra E. Petranova, in
qualit di agenti;
– per il
governo lituano, dalla sig.ra R. Mackevičienė, in qualit di
agente;
– per la
Commissione delle Comunit europee, dalle sig.re S. Petrova e
M. Condou-Durande, in qualit di agenti,
sentito
lĠavvocato generale,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sullĠinterpretazione dellĠart. 15, nn. 4-6,
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008,
2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolare
(GU L 348, pag. 98).
2 Tale domanda
stata presentata nellĠambito di un procedimento amministrativo avviato su
iniziativa del direttore della Direktsia ÇMigratsiaÈ pri Ministerstvo na
vatreshnite raboti (Direzione dellĠImmigrazione presso il Ministero
dellĠInterno) e diretto ad ottenere una pronuncia dĠufficio da parte
dellĠAdministrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) in
merito al mantenimento del trattenimento del sig. Kadzoev (Huchbarov) presso il
Centro speciale di permanenza temporanea degli stranieri della detta Direzione,
situato a Busmantsi (in prosieguo: il ÇCentro di permanenza temporaneaÈ), nella
circoscrizione di Sofia.
Contesto
normativo
La
normativa comunitaria
3 La direttiva
2008/115 stata adottata sul fondamento, inter alia, dellĠart. 63, primo
comma, punto 3, lett. b), CE. Ai sensi del suo nono ÔconsiderandoĠ:
ÇIn
conformit della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1Ħ dicembre 2005,
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [(GU L 326,
pag. 13 e – rettifica – GU 2006, L 236, pag. 36)], il
soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo in uno
Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale
Stato membro finch non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito
alla sua domanda dĠasilo o una decisione che pone fine al suo diritto di
soggiorno quale richiedente asiloÈ.
4 LĠart. 15
della direttiva 2008/115, contenuto nel capitolo relativo al trattenimento ai
fini dellĠallontanamento, redatto nei seguenti termini:
Ç1. Salvo
se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure
sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino
di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il
rimpatrio e/o effettuare lĠallontanamento, in particolare quando:
a) sussiste un rischio di
fuga o
b) il cittadino del paese
terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dellĠallontanamento.
Il
trattenimento ha durata quanto pi breve possibile ed mantenuto solo per il
tempo necessario allĠespletamento diligente delle modalit di rimpatrio.
2. Il
trattenimento disposto dalle autorit amministrative o giudiziarie.
Il
trattenimento disposto per iscritto ed motivato in fatto e in diritto.
Quando
il trattenimento disposto dalle autorit amministrative, gli Stati membri:
a) prevedono un pronto
riesame giudiziario della legittimit del trattenimento su cui decidere entro
il pi breve tempo possibile dallĠinizio del trattenimento stesso,
b) oppure accordano al
cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per
sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimit del trattenimento su
cui decidere entro il pi breve tempo possibile dallĠavvio del relativo
procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il
cittadino del paese terzo in merito alla possibilit di presentare tale
ricorso.
Il
cittadino di un paese terzo interessato liberato immediatamente se il
trattenimento non legittimo.
3. In
ogni caso, il trattenimento riesaminato ad intervalli ragionevoli su
richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o dĠufficio. Nel caso di
periodi di trattenimento prolungati il riesame sottoposto al controllo di
unĠautorit giudiziaria.
4. Quando
risulta che non esiste pi alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per
motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono pi le
condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non pi giustificato e la
persona interessata immediatamente rilasciata.
5. Il
trattenimento mantenuto finch perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1
e per il periodo necessario ad assicurare che lĠallontanamento sia eseguito.
Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non
pu superare i sei mesi.
6. Gli
Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per
un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla
legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, lĠoperazione di allontanamento rischia di durare pi a
lungo a causa:
a) della mancata cooperazione
da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o
b) dei ritardi
nellĠottenimento della necessaria documentazione dai paesi terziÈ.
5 Secondo
lĠart. 20 della direttiva 2008/115, gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi ad essa, fatto salvo lĠart. 13, n. 4, entro il 24
dicembre 2010.
6 Ai sensi
dellĠart. 22 di tale direttiva, essa entrata in vigore il 13 gennaio
2009.
La
normativa nazionale
7 Il recepimento
della direttiva 2008/115 nellĠordinamento bulgaro stato effettuato con la
legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (DV n. 153 del 1998),
modificata il 15 maggio 2009 (DV n. 36 del 2009; in prosieguo: la Çlegge
sugli stranieriÈ).
8 Secondo il
giudice del rinvio, tuttavia, lĠart. 15, n. 4, di tale direttiva non
ancora stato recepito nella legislazione bulgara.
9 A norma
dellĠart. 44, n. 6, della legge sugli stranieri, quando un provvedimento
amministrativo coercitivo non pu essere applicato ad uno straniero in quanto
la sua identit non accertata o perch sussiste un evidente rischio che si
nasconda, lĠautorit che ha adottato tale provvedimento pu disporre il
collocamento dello straniero in un Centro di permanenza temporanea degli
stranieri al fine di organizzare il suo riaccompagnamento alla frontiera della
Repubblica di Bulgaria o la sua espulsione.
10 Prima del recepimento
della direttiva 2008/115, il trattenimento presso siffatto centro non era
assoggettato ad alcun limite temporale.
11 Allo stato attuale,
secondo lĠart. 44, n. 8, della legge sugli stranieri, Ç[i]l
trattenimento dura fino a quando sussistono le circostanze indicate al
n. 6, ma non pu superare i sei mesi. In via eccezionale, quando la
persona si rifiuta di cooperare con le competenti autorit, oppure sussiste un
ritardo nellĠottenimento dei documenti indispensabili per il riaccompagnamento
o lĠespulsione, o ancora la persona costituisce una minaccia per la sicurezza
nazionale e lĠordine pubblico, il periodo di trattenimento pu essere esteso a
dodici mesiÈ.
12 LĠart. 46 a,
nn. 3-5, della legge sugli stranieri cos recita:
Ç3) Ogni
sei mesi il direttore del Centro di permanenza temporanea degli stranieri
presenta un elenco degli stranieri che vi hanno soggiornato per pi di sei mesi
a causa di ostacoli che impediscono il loro allontanamento dal territorio.
LĠelenco inviato al Tribunale amministrativo del luogo del Centro di
permanenza.
4) Al
termine di ogni periodo di sei mesi di collocamento in un Centro di permanenza
temporanea, il Tribunale si pronuncia dĠufficio, in camera di consiglio, in
ordine allĠestensione, alla sostituzione o alla fine del trattenimento. La
decisione del Tribunale non impugnabile.
5) Quando
il Tribunale annulla lĠordine di trattenimento impugnato o dispone il rilascio
dello straniero, questĠultimo viene immediatamente liberato dal Centro di
permanenza temporaneaÈ.
Causa
principale e questioni pregiudiziali
13 Il 21 ottobre 2006 le
forze dellĠordine bulgare arrestavano un individuo nei pressi della frontiera
con la Turchia. Egli era privo di documenti dĠidentit e si presentava con il
nome di Said Shamilovic Huchbarov, nato lĠ11 febbraio 1979 a Grozny (Cecenia).
Dichiarava di non volere che il Consolato di Russia fosse informato del suo
arresto.
14 Il 22 ottobre 2006 i
competenti servizi di polizia emanavano un provvedimento amministrativo
coercitivo di riaccompagnamento alla frontiera nei confronti di questa persona.
15 Il 3 novembre 2006
lĠinteressato veniva trattenuto nel Centro di permanenza temporanea,
nellĠattesa che divenisse possibile lĠesecuzione di tale decreto, ossia fino
allĠottenimento di documenti che gli consentissero di viaggiare allĠestero e
della garanzia delle risorse finanziarie sufficienti per lĠacquisto di un
biglietto di viaggio per la Cecenia. Il detto decreto diveniva esecutivo il 17
aprile 2008, al termine di un controllo giurisdizionale.
16 Il 14 dicembre 2006 lĠinteressato
dichiarava dinanzi alle autorit del Centro di permanenza temporanea che il suo
vero nome non era Huchbarov, bens Kadzoev.
17 Nel corso di due
procedimenti amministrativi dinanzi allĠAdministrativen sad Sofia-grad veniva
prodotto un atto di nascita dal quale risultava che il sig. Kadzoev nato
lĠ11 febbraio 1979 a Mosca (ex Unione sovietica), da padre ceceno, Shamil
Kadzoev, e madre georgiana, Loli Elihvari. Veniva altres prodotta una carta
dĠidentit provvisoria di cittadino della Repubblica di Cecenia-Ichkeria,
valida fino allĠ11 febbraio 2001, che era stata rilasciata a nome di Said
Shamilovic Kadzoev, nato lĠ11 febbraio 1979 a Grozny. LĠinteressato
continuava tuttavia a presentarsi dinanzi alle autorit con i nomi di Kadzoev o
di Huchbarov.
18 Nel corso del periodo
compreso tra il gennaio 2007 e lĠaprile 2008 intercorreva uno scambio di
corrispondenza tra le autorit bulgare e quelle russe. Contrariamente a quanto
credevano le autorit bulgare, le autorit russe dichiaravano che la carta
dĠidentit provvisoria rilasciata a nome del sig. Said Shamilovic Kadzoev era
stata emanata da soggetti e da unĠautorit ignoti alla Federazione russa e non
poteva pertanto essere considerata un documento che dimostrasse la cittadinanza
russa dellĠinteressato.
19 Il 31 maggio 2007, durante
il suo soggiorno nel Centro di permanenza temporanea, il sig. Kadzoev
presentava una domanda per lĠottenimento dello status di rifugiato. Il 9
ottobre 2007 lĠAdministrativen sad Sofia-grad respingeva il suo ricorso contro
il rifiuto delle autorit amministrative bulgare di accogliere tale domanda. Il
21 marzo 2008 lĠinteressato presentava una seconda richiesta dĠasilo, che
ritirava per il 2 aprile successivo. Il 24 marzo 2009 il sig. Kadzoev
inoltrava una terza domanda in tal senso. Con decisione 10 luglio 2009,
lĠAdministrativen sad Sofia-grad respingeva la domanda del sig. Kadzoev
negandogli lĠasilo con decisione inoppugnabile.
20 Il 20 giugno 2008
lĠavvocato del sig. Kadzoev depositava una richiesta di sostituzione del
provvedimento del trattenimento con una misura pi blanda, ossia lĠobbligo per
il sig. Kadzoev di firmare periodicamente un registro tenuto dalle autorit di
polizia del suo luogo di soggiorno. Le autorit competenti, ritenendo che lĠinteressato
non disponesse di un effettivo indirizzo in Bulgaria, rigettavano tale istanza
per insussistenza dei requisiti richiesti.
21 Il 22 ottobre 2008 veniva
presentata una richiesta simile, che veniva a sua volta respinta.
22 Al termine di un procedimento
amministrativo avviato su istanza del sig. Kadzoev dinanzi alla Commissione per
la tutela contro le discriminazioni e sfociato in un procedimento presso il
Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), questĠultimo, alla
stessa stregua della detta Commissione, con decisione 12 marzo 2009 riconosceva
che era impossibile accertare con sicurezza lĠidentit e la nazionalit del
sig. Kadzoev, e lo considerava quindi apolide.
23 Dalla decisione di rinvio
risulta che, secondo il Centro dĠassistenza alle persone sopravvissute alla
tortura, lĠAlto Commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati e Amnesty
International, verosimile che il sig. Kadzoev sia stato vittima di
torture e di trattamenti umilianti e disumani nel suo paese dĠorigine.
24 Nonostante gli sforzi
sostenuti dalle autorit bulgare, da talune organizzazioni non governative e
dal sig. Kadzoev stesso per trovare un paese terzo sicuro che potesse
accogliere questĠultimo, non stato ottenuto alcun assenso e, fino ad ora,
egli non ha ricevuto documenti di viaggio. Infatti, la Repubblica dĠAustria e
la Georgia, alle quali le autorit bulgare avevano fatto richiesta di
accogliere il sig. Kadzoev, hanno opposto un rifiuto. La Repubblica di
Turchia, cui le autorit bulgare si erano altres rivolte, non ha fornito
risposte.
25 LĠAdministrativen sad
Sofia-grad precisa che il sig. Kadzoev ancora trattenuto nel Centro di
permanenza temporanea.
26 La causa principale
stata avviata con il deposito di un atto amministrativo del direttore della
Direzione dellĠImmigrazione presso il Ministero dellĠInterno, il quale chiede a
tale giudice di pronunciarsi dĠufficio, ai sensi dellĠart. 46 a,
n. 3, della legge sugli stranieri, sul mantenimento del trattenimento del
sig. Kadzoev.
27 Il detto giudice rileva
che, prima della modifica della legge sugli stranieri nella Repubblica di
Bulgaria per il recepimento della direttiva 2008/115, la durata del
collocamento in un Centro di permanenza temporanea non era corredata da alcun
termine. Esso osserva che non esistono regole transitorie che disciplinano
situazioni in cui sono state adottate decisioni prima di tale modifica.
Pertanto, la questione dellĠapplicabilit delle nuove regole derivanti da tale
direttiva ai termini e ai motivi di proroga di tali termini dovrebbe formare
oggetto di interpretazione, soprattutto perch, nella causa principale, la
durata massima di trattenimento prescritta dalla direttiva era stata superata
prima dellĠadozione di questĠultima.
28 Inoltre, nessuna
disposizione espressa preciserebbe se, in una situazione come quella della
causa principale, i termini indicati allĠart. 15, nn. 5 e 6, della
direttiva 2008/115 debbano intendersi nel senso che comprendono il periodo
durante il quale lo straniero si trovava in stato di trattenimento, allorch
esisteva un divieto di legge di dare esecuzione ad un provvedimento
amministrativo di Çriaccompagnamento coatto alla frontieraÈ in quanto il sig.
Kadzoev aveva avviato un procedimento per lĠottenimento dello status umanitario
e di rifugiato.
29 Infine, detto giudice
spiega che, qualora fosse ammesso che non esiste alcuna Çprospettiva
ragionevole di allontanamentoÈ ai sensi dellĠart. 15, n. 4, della
direttiva 2008/115, andrebbe chiarito se, in conformit a tale disposizione,
occorra disporre lĠimmediata liberazione del sig. Kadzoev.
30 Pertanto,
lĠAdministrativen sad Sofia-grad ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
Ç1) Se lĠart. 15, nn. 5
e 6, della direttiva 2008/115 (É) vada interpretato nel senso che:
a) qualora il diritto
nazionale dello Stato membro prima del recepimento delle condizioni stabilite
dalla detta direttiva non prescrivesse un periodo massimo di trattenimento n i
motivi per la sua proroga e qualora, in occasione della trasposizione della
direttiva, non sia stato disposto che le nuove norme producessero effetto
retroattivo, tali condizioni della detta direttiva si applichino e facciano
decorrere tale periodo solo a partire dal loro recepimento nel diritto
nazionale dello Stato membro;
b) nei periodi di
trattenimento in un centro specializzato ai fini dellĠallontanamento previsti
dalla direttiva non si computi il periodo durante il quale lĠesecuzione di una
decisione di allontanamento [dal territorio dello] Stato membro era sospesa in
forza di una disposizione espressa, a causa dello svolgimento di un
procedimento di richiesta del diritto dĠasilo su istanza di un cittadino di uno
Stato terzo, sebbene egli, durante tale procedimento, abbia continuato a
soggiornare presso detto centro specializzato di trattenimento, qualora la
normativa nazionale dello Stato membro lo consenta.
2) Se lĠart. 15, nn. 5 e 6,
della direttiva 2008/115 (É) vada interpretato nel senso che nei periodi di
trattenimento in un centro specializzato ai fini dellĠallontanamento, ai sensi
della direttiva, non si computi il periodo durante il quale lĠesecuzione di una
decisione di allontanamento [dal territorio dello] Stato membro era sospesa in
forza di una disposizione espressa, in quanto era pendente un procedimento
giudiziario avverso la detta decisione, sebbene lĠinteressato, durante tale
procedimento, abbia continuato a soggiornare presso detto centro specializzato
di trattenimento, allorch non possedeva alcun valido documento dĠidentit e
quindi esiste un dubbio sulla sua identit, o non dispone di mezzi di
sussistenza o, ancora, si comporta in maniera aggressiva.
3) Se lĠart. 15,
n. 4, della direttiva 2008/115 (É) vada interpretato nel senso che non
sussiste una prospettiva ragionevole dĠallontanamento qualora:
a) al momento del controllo
del trattenimento da parte dellĠautorit giudiziaria, lo Stato di cui
lĠinteressato cittadino si sia rifiutato di rilasciargli un documento di
viaggio ai fini del suo rimpatrio e, fino a quel momento, non esista un accordo
con un paese terzo sul suo accoglimento, nonostante le autorit amministrative
dello Stato membro proseguano i loro sforzi in tal senso;
b) al momento del controllo
del trattenimento da parte dellĠautorit giudiziaria esistesse un accordo di
riammissione tra lĠUnione europea e lo Stato di cui lĠinteressato cittadino,
ma, a causa dellĠesistenza di nuove prove – ossia un certificato di
nascita dellĠinteressato –, lo Stato membro non abbia fatto riferimento
alle disposizioni del detto accordo non volendo lĠinteressato essere
rimpatriato;
c) le possibilit di proroga
del periodo di trattenimento previste dallĠart. 15, n. 6, della direttiva
[2008/15] siano esaurite, nellĠipotesi in cui non esiste alcun accordo di
riammissione con il paese terzo al momento del controllo del trattenimento
[dellĠinteressato] da parte dellĠautorit giudiziaria, in considerazione
dellĠart. 15, n. 6, lett. b), della detta direttiva.
4) Se lĠart. 15,
nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115 (É) vada interpretato nel senso che,
qualora, in occasione del controllo del trattenimento destinato
allĠallontanamento del cittadino di un paese terzo, risulti che non esistono
prospettive ragionevoli per il suo allontanamento e che sono esaurite le
possibilit di prorogare il periodo di trattenimento:
a) non si deve comunque
disporre il suo immediato rilascio qualora siano cumulativamente presenti le
seguenti condizioni: lĠinteressato non dispone di validi documenti dĠidentit,
a prescindere dalla durata della loro validit, e pertanto esistono dubbi in
merito alla sua identit, egli tiene un comportamento aggressivo, non dispone
di mezzi di sussistenza e non ci sono terzi che si siano impegnati a garantire
la sua sussistenza;
b) ai fini della decisione
sul suo rilascio occorra valutare approfonditamente se il cittadino del paese
terzo disponga, conformemente alle norme del diritto nazionale dello Stato
membro, dei mezzi necessari per soggiornare nel territorio dello Stato membro
nonch di un indirizzo presso il quale possa risiedereÈ.
Sul
procedimento dĠurgenza
31 LĠAdministrativen sad
Sofia-grad ha richiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto
al procedimento dĠurgenza previsto dallĠart. 104 ter del regolamento
di procedura.
32 Il giudice del rinvio ha
motivato tale richiesta affermando che la causa diretta a chiarire se si
debba mantenere il sig. Kadzoev in stato di trattenimento presso il Centro di
permanenza temporanea ovvero se egli debba essere liberato. Considerata la
situazione di questa persona, il detto giudice ha dichiarato che non
opportuno che il procedimento rimanga sospeso a lungo.
33 La Seconda Sezione della
Corte, sentito lĠavvocato generale, ha deciso di accogliere la richiesta del
giudice del rinvio di assoggettare il rinvio pregiudiziale al procedimento
dĠurgenza, e ha rinviato la causa dinanzi alla Corte affinch fosse attribuita
alla Grande Sezione.
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla
prima questione, sub a)
34 Con la prima questione,
sub a), il giudice del rinvio chiede in sostanza se lĠart. 15, nn. 5
e 6, della direttiva 2008/115 vada interpretato nel senso che la durata massima
del trattenimento ivi prevista debba includere anche il periodo di
trattenimento subto prima che divenisse applicabile il regime introdotto da
tale direttiva.
35 Occorre rilevare che
lĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 stabilisce la durata
massima del trattenimento ai fini dellĠallontanamento.
36 Se il periodo di
trattenimento ai fini dellĠallontanamento subto prima che divenisse
applicabile il regime previsto dalla direttiva 2008/115 non fosse preso in
considerazione ai fini del calcolo della durata massima del trattenimento, le
persone che si trovassero in una situazione come quella del sig. Kadzoev
potrebbero formare oggetto di un trattenimento che supera i periodi massimi
previsti dallĠart. 15, nn. 5 e 6, di tale direttiva.
37 Una situazione del genere
non sarebbe conforme alla finalit perseguita dalle citate disposizioni della
direttiva 2008/115, che consiste nel garantire, in ogni caso, che il
trattenimento ai fini dellĠallontanamento non ecceda i diciotto mesi.
38 Del resto, lĠart. 15,
nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 si applica immediatamente agli effetti
futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la normativa precedente.
39 Si deve pertanto risolvere
la prima questione, sub a), dichiarando che lĠart. 15, nn. 5 e
6, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che la durata
massima del trattenimento ivi prevista deve includere il periodo di
trattenimento subto nel contesto di una procedura di allontanamento avviata
prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile.
Sulla
prima questione, sub b)
40 Con la prima questione,
sub b), il giudice del rinvio vuole chiarire se nel calcolo del periodo di
trattenimento ai fini dellĠallontanamento previsto dallĠart. 15, nn. 5
e 6, della direttiva 2008/115 debba essere incluso il periodo durante il quale
lĠesecuzione della decisione di allontanamento rimasta sospesa a causa
dellĠesame di una richiesta dĠasilo presentata dal cittadino di un paese terzo
allorch questi, per la durata della procedura relativa a tale richiesta, ha
continuato a soggiornare nel Centro di permanenza temporanea.
41 Va ricordato che il nono
ÔconsiderandoĠ della direttiva 2008/115 recita che, Ç[i]n conformit della
direttiva 2005/85 (É), il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia
chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare
nel territorio di tale Stato membro finch non sia entrata in vigore una
decisione negativa in merito alla sua domanda dĠasilo o una decisione che pone
fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asiloÈ.
42 In forza dellĠart. 7,
nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE,
recante norme minime relative allĠaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
membri (GU L 31, pag. 18), i richiedenti asilo possono circolare
liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nellĠarea loro
assegnata da tale Stato membro ma, ove risultasse necessario, gli Stati membri
possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto
della legislazione nazionale, ad esempio per motivi legali o di ordine
pubblico.
43 LĠart. 21 della
direttiva 2003/9 dispone che gli Stati membri garantiscono che le decisioni
negative relative alla concessione di benefici ai sensi di tale direttiva o le
decisioni adottate a norma dellĠart. 7 di questĠultima che riguardano
individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo le
modalit stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado garantita la
possibilit di ricorso o revisione dinanzi a un organo giudiziario.
44 Ai sensi
dellĠart. 18, n. 1, della direttiva 2005/85, gli Stati membri non
trattengono in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un
richiedente asilo e, a norma del n. 2 dello stesso articolo, qualora un
richiedente asilo sia trattenuto in arresto, gli Stati membri provvedono
affinch sia possibile un rapido sindacato giurisdizionale.
45 Pertanto, il trattenimento
ai fini dellĠallontanamento disciplinato dalla direttiva 2008/115 ed il
trattenimento [in arresto] disposto nei confronti di un richiedente asilo, in
particolare in forza delle direttive 2003/9 e 2005/85 e delle disposizioni
nazionali applicabili, rientrano in distinti regimi giuridici.
46 Spetta al giudice
nazionale chiarire se il soggiorno del sig. Kadzoev presso il Centro di
permanenza temporanea nel periodo durante il quale egli era richiedente asilo
fosse conforme alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie e
nazionali relative allĠambito dellĠasilo.
47 Se dovesse risultare che
non stata adottata alcuna decisione sul collocamento del sig. Kadzoev presso
il Centro di permanenza temporanea nel contesto dei procedimenti avviati in
seguito alle sue richieste dĠasilo richiamate al punto 19 di questa sentenza, e
che pertanto il suo trattenimento rimasto fondato sullĠanteriore regime
nazionale di trattenimento ai fini dellĠallontanamento o sul regime previsto
dalla direttiva 2008/115, il periodo di trattenimento del sig. Kadzoev
corrispondente al periodo durante il quale i detti procedimenti dĠasilo erano
in corso dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo del periodo di
trattenimento ai fini dellĠallontanamento contemplato allĠart. 15,
nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115.
48 Si deve pertanto risolvere
la prima questione pregiudiziale, sub b), nel senso che il periodo durante
il quale una persona stata collocata in un Centro di permanenza temporanea in
forza di una decisione adottata a norma delle disposizioni nazionali e
comunitarie relative ai richiedenti asilo non deve essere considerato un
trattenimento ai fini dellĠallontanamento ai sensi dellĠart. 15 della
direttiva 2008/115.
Sulla
seconda questione
49 Con tale questione il
giudice del rinvio chiede in sostanza se lĠart. 15, nn. 5 e 6, della
direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che il periodo durante
il quale lĠesecuzione del decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera
stata sospesa a causa di un procedimento giurisdizionale avviato
dallĠinteressato avverso tale decreto preso in considerazione nel calcolo del
periodo di trattenimento ai fini dellĠallontanamento quando, durante tale
procedimento, lĠinteressato abbia continuato a soggiornare in un Centro di
permanenza temporanea.
50 A questo proposito va
rilevato che lĠart. 13, nn. 1 e 2, della direttiva 2008/115 dispone,
tra lĠaltro, che al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi
di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio dinanzi ad
unĠautorit giudiziaria o amministrativa competente, o a un organo competente
composto da membri imparziali che offrano garanzie di indipendenza. Tale
autorit o tale organo hanno la facolt di rivedere le decisioni connesse al
rimpatrio, compresa la possibilit di sospenderne temporaneamente lĠesecuzione,
a meno che la sospensione temporanea sia gi applicabile ai sensi del diritto
interno.
51 Orbene, n lĠart. 15,
nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 n altre disposizioni di tale
direttiva consentono di ritenere che periodi di trattenimento ai fini
dellĠallontanamento non debbano essere inclusi nella durata massima di trattenimento
definita al detto art. 15, nn. 5 e 6, a causa della sospensione
dellĠesecuzione della decisione di allontanamento.
52 Occorre in particolare
osservare che la sospensione della decisione di allontanamento a causa di un
procedimento di ricorso giurisdizionale avviato avverso tale decisione non
figura tra i motivi di proroga del periodo di trattenimento previsti
allĠart. 15, n. 6, della direttiva 2008/115.
53 Pertanto, il periodo di
trattenimento subto dalla persona interessata durante il procedimento di
verifica giurisdizionale della legittimit della decisione di allontanamento
deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo della durata massima
del trattenimento di cui allĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva
2008/115.
54 Se cos non fosse, la
durata del trattenimento ai fini dellĠallontanamento potrebbe variare,
allĠoccorrenza anche considerevolmente, da un caso allĠaltro in uno stesso
Stato membro oppure da uno Stato membro allĠaltro, a seconda delle
particolarit e delle specifiche circostanze delle procedure giudiziarie
nazionali, il che contrasterebbe con la finalit perseguita dallĠart. 15,
nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115, che consiste nel garantire una comune
durata massima del trattenimento negli Stati membri.
55 Questa conclusione non
rimessa in discussione dalla sentenza 29 gennaio 2009 causa C‑19/08, Petrosian (non ancora
pubblicata nella Raccolta), richiamata dal governo bulgaro. Infatti, in tale
causa, vertente sullĠinterpretazione del regolamento (CE) del Consiglio
18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per lĠesame di una
domanda dĠasilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo (GU L 50, pag. 1), la Corte ha dichiarato che,
qualora, nel contesto della procedura di trasferimento del richiedente asilo,
la normativa dello Stato membro ricorrente preveda lĠeffetto sospensivo di un
ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento di cui allĠart. 20, n. 1,
lett. d), del citato regolamento decorre non gi a partire dalla decisione
giurisdizionale provvisoria che sospende lĠesecuzione del procedimento di
trasferimento, bens soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che
statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non pu pi ostacolare detta
esecuzione.
56 Una siffatta
interpretazione dellĠart. 20, n. 1, lett. d), del regolamento
n. 343/2003 non pu essere applicata nel contesto dellĠinterpretazione
dellĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115. Infatti, mentre il
termine oggetto della citata sentenza Petrosian determina il tempo di cui
dispone lo Stato membro ricorrente per eseguire il trasferimento del
richiedente asilo verso lo Stato membro che tenuto a rimpatriarlo, le durate
massime previste dallĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115
mirano a limitare la privazione di libert di un individuo. Inoltre, questi
ultimi termini pongono un limite alla durata del trattenimento ai fini
dellĠallontanamento e non allĠesecuzione della procedura di allontanamento in
quanto tale.
57 Di conseguenza, la seconda
questione va risolta dichiarando che lĠart. 15, nn. 5 e 6, della
direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che il periodo durante il
quale lĠesecuzione del decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera
stata sospesa a causa di un procedimento giurisdizionale avviato
dallĠinteressato avverso tale decreto preso in considerazione nel calcolo del
periodo di trattenimento ai fini dellĠallontanamento quando, durante tale
procedimento, lĠinteressato abbia continuato a soggiornare in un Centro di
permanenza temporanea.
Sulla
terza questione
58 Con tale questione il
giudice del rinvio vuole chiarire, alla luce degli elementi di fatto specifici
della fattispecie nella causa principale, il senso dellĠart. 15,
n. 4, della direttiva 2008/115 e, in particolare, della nozione di
Çprospettiva ragionevole di allontanamentoÈ.
Sulla
terza questione, sub c)
59 Con la terza questione,
sub c), il giudice del rinvio domanda se lĠart. 15, n. 4, della
direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che non sussiste una
prospettiva ragionevole di allontanamento quando le possibilit di proroga dei
periodi di trattenimento previsti dal n. 6 dello stesso articolo sono
esaurite nellĠipotesi in cui non esiste alcun accordo di riammissione con il
paese terzo al momento del controllo giurisdizionale sul trattenimento della
persona interessata.
60 é giocoforza rilevare che,
quando raggiunta la durata massima di trattenimento prevista
allĠart. 15, n. 6, della direttiva 2008/115, non si pone la questione
se non esista pi una Çprospettiva ragionevole di allontanamentoÈ, a norma del
n. 4 dello stesso articolo. In un caso del genere, infatti, la persona
interessata deve comunque essere immediatamente rimessa in libert.
61 Pertanto, lĠart. 15,
n. 4, della direttiva 2008/115 pu trovare applicazione unicamente nei
limiti di cui le durate massime di trattenimento stabilite dallĠart. 15,
nn. 5 e 6, di tale direttiva non sono state superate.
62 Di conseguenza, occorre
risolvere la terza questione, sub c), dichiarando che lĠart. 15,
n. 4, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che non
si applica quando le possibilit di proroga dei periodi di trattenimento
previsti dallĠart. 15, n. 6, della direttiva 2008/115 sono esaurite
al momento del controllo giurisdizionale sul trattenimento della persona
interessata.
Sulla
terza questione, sub a) e b)
63 Per quanto concerne la
terza questione, sub a) e b), occorre sottolineare che, secondo
lĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115, il trattenimento non pi
giustificato e la persona interessata immediatamente rilasciata quando
risulta che non esiste pi alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per
motivi di ordine giuridico o per altri motivi.
64 Come emerge
dallĠart. 15, nn. 1 e 5, della direttiva 2008/115, il trattenimento
ai fini dellĠallontanamento mantenuto solo per il tempo necessario
allĠespletamento diligente delle modalit di rimpatrio, purch sia necessario
ad assicurare che lĠallontanamento sia eseguito.
65 Inoltre, per poter
considerare che esiste una Çprospettiva ragionevole di allontanamentoÈ ai sensi
dellĠart. 15, n. 4, della direttiva 2008/115, necessario che, al
momento del riesame della legittimit del trattenimento da parte del giudice
nazionale, risulti che esiste una concreta prospettiva di esecuzione
dellĠallontanamento, tenuto conto dei termini fissati allĠart. 15,
nn. 5 e 6, di tale direttiva.
66 Pertanto, non esiste una
prospettiva ragionevole di allontanamento quando sembra poco probabile che
lĠinteressato sia accolto in un paese terzo tenuto conto dei detti termini.
67 Si deve pertanto risolvere
la terza questione, sub a) e b), dichiarando che lĠart. 15,
n. 4, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che solo
una concreta prospettiva di esecuzione dellĠallontanamento tenuto conto dei
termini stabiliti ai nn. 5 e 6 dello stesso articolo corrisponde ad una
prospettiva ragionevole di allontanamento e che questĠultima non sussiste
quando risulta poco probabile che lĠinteressato sia accolto in un paese terzo
tenuto conto dei detti termini.
Sulla
quarta questione
68 Con tale questione il
giudice del rinvio chiede in sostanza se lĠart. 15, nn. 4 e 6, della
direttiva 2008/115 consenta, sebbene il periodo massimo di trattenimento
previsto dalla direttiva sia scaduto, di non liberare immediatamente
lĠinteressato in quanto egli non in possesso di validi documenti, tiene un
comportamento aggressivo e non dispone di mezzi di sussistenza propri n di un
alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine.
69 In proposito occorre
sottolineare che, come emerge segnatamente dai punti 37, 54 e 61 di questa
sentenza, lĠart. 15, n. 6, della direttiva 2008/115 non autorizza in
nessun caso il superamento del periodo massimo definito in tale disposizione.
70 La possibilit di
collocare una persona in stato di trattenimento per motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza non pu trovare fondamento nella direttiva 2008/115.
Pertanto, nessuna delle circostanze richiamate dal giudice del rinvio pu
costituire, di per s, un motivo di trattenimento ai sensi delle disposizioni
di tale direttiva.
71 Conseguentemente, occorre
risolvere la quarta questione dichiarando che lĠart. 15, nn. 4 e 6,
della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che non consente,
quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla direttiva sia
scaduto, di non liberare immediatamente lĠinteressato in quanto egli non in
possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e non dispone
di mezzi di sussistenza propri n di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato
membro a tale fine.
Sulle
spese
72 Nei confronti della parte
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) LĠart. 15,
nn. 5 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16
dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli
Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
irregolare, devĠessere interpretato nel senso che la durata massima del
trattenimento ivi prevista deve includere il periodo di trattenimento subto
nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime
introdotto da tale direttiva divenisse applicabile.
2) Il periodo durante il
quale una persona stata collocata in un Centro di permanenza temporanea in
forza di una decisione adottata a norma delle disposizioni nazionali e
comunitarie relative ai richiedenti asilo non deve essere considerato un
trattenimento ai fini dellĠallontanamento ai sensi dellĠart. 15 della direttiva
2008/115.
3) LĠart. 15,
nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che
il periodo durante il quale lĠesecuzione del decreto di riaccompagnamento
coattivo alla frontiera stata sospesa a causa di un procedimento
giurisdizionale avviato dallĠinteressato avverso tale decreto preso in
considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini
dellĠallontanamento quando, durante tale procedimento, lĠinteressato abbia
continuato a soggiornare in un Centro di permanenza temporanea.
4) LĠart. 15,
n. 4, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che non
si applica quando le possibilit di proroga dei periodi di trattenimento
previsti dallĠart. 15, n. 6, della direttiva 2008/115 sono esaurite al momento
del controllo giurisdizionale sul trattenimento della persona interessata.
5) LĠart. 15,
n. 4, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che solo
una concreta prospettiva di esecuzione dellĠallontanamento tenuto conto dei
termini stabiliti ai nn. 5 e 6 dello stesso articolo corrisponde ad una
prospettiva ragionevole di allontanamento e che questĠultima non sussiste
quando risulta poco probabile che lĠinteressato sia accolto in un paese terzo
tenuto conto dei detti termini.
6) LĠart. 15,
nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115 devĠessere interpretato nel senso che
non consente, quando il periodo massimo di trattenimento previsto da tale
direttiva sia scaduto, di non liberare immediatamente lĠinteressato in quanto
egli non in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e
non dispone di mezzi di sussistenza propri n di un alloggio o di mezzi forniti
dallo Stato membro a tale fine.
Firme
* Lingua processuale: il bulgaro.