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PDL 2035

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2035



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SBAI

Modifiche all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza

Presentata il 19 dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri deve comportare il rispetto sia della Costituzione sia dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento e, quindi, delle regole della convivenza civile e del rispetto della personalità dello Stato. Lo spirito della presente proposta di legge è proprio quello di valorizzare l'importanza nel nostro ordinamento del riconoscimento della cittadinanza agli stranieri, introducendo, con una modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza», la revoca della cittadinanza, quale grave violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di formazione di atti pubblici falsi, ovvero di uso degli stessi in violazione delle norme di legge.
      Sono state emanate e sono tuttora in atto, infatti, misure molto rigide del Governo (cosiddetto «pacchetto sicurezza») in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, che prevedono l'espulsione e l'allontanamento dello straniero ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di falsità e di mendacio nelle dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale sull'identità o nelle qualità personali o di altri, anche in atti dello stato civile o che riguardano qualità personali, in caso di acquisto di cittadinanza e di ricongiungimento familiare.
      Inoltre, come dispone il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - che all'articolo 46, comma 1, alinea e lettere e) e f), prevede che «Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
 

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certificazioni: (...) e) lo stato di celibe, coniugato o vedovo o stato libero; (...) f) stato di famiglia» - le dichiarazioni rese, secondo il medesimo articolo 46, sotto la diretta responsabilità del dichiarante, sono considerate dalla legge come fatte a un pubblico ufficiale. È ben vero che lo stesso testo unico prevede - all'articolo 76 recante «Norme penali» - sanzioni penali contro il mendacio, tra cui la decadenza dai benefìci dell'utilizzo di tali dichiarazioni semplificate, qualora dal controllo delle amministrazioni procedenti (in questo caso l'amministrazione che concede la cittadinanza) risultino dichiarazioni non conformi a veridicità.
      Spesso, però, i cittadini stranieri omettono, in caso di richiesta della cittadinanza italiana, di dichiarare precedenti matrimoni contratti nel Paese di origine ovvero in altri Paesi, e, pertanto, qualora contraggano un nuovo matrimonio con una cittadina italiana, essi perpetrano la fattispecie di bigamia, non ammessa dallo Stato italiano (articolo 86 del codice civile, recante «Libertà di stato») incorrendo nelle azioni previste dal codice per l'impugnazione da parte dell'altro coniuge. Quale Presidente dell'Associazione delle donne marocchine in Italia e componente della Consulta per l'Islam italiano, sono a conoscenza di innumerevoli casi di improprio utilizzo dell'istituto della ricongiunzione familiare e dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri. Per cui, a integrazione di quanto sta già facendo il Governo in materia di immigrazione e in linea con esso, con la presente proposta di legge intendo tutelare le donne di origine extracomunitaria presenti in Italia anche in base ai princìpi della Costituzione (articoli 2 e 3), in quanto i casi di abusi e di discriminazioni contro di esse si moltiplicano e rendono necessario un intervento normativo. Con la presente proposta di legge si intende assicurare un maggiore rispetto dei diritti fondamentali della persona nei confronti dei componenti di nuclei familiari di origine extracomunitaria, abolendo le discriminazioni per cause etniche, ideologiche o religiose. Quando si parla di diritti fondamentali della persona ci si riferisce a quelli contenuti nella parte prima della Costituzione, e in particolare alla libertà personale, alla libertà di circolazione, alla libertà religiosa, alla libertà di contrarre matrimonio e alla libertà di educazione. Con la presente proposta di legge anche al fine di tutelare queste donne, in analogia all'orientamento restrittivo del Governo, ormai in via di completamento al parlamento e tenuto conto dei princìpi fondamentali della citata legge n. 91 del 1992, si vuole, quindi, una disciplina che abbia alla sua base il rispetto del patto etico tra il cittadino e lo Stato e tra l'uomo e la donna. Peraltro, già l'articolo 12 della stessa legge n. 91 del 1992, prevede che il cittadino italiano che accetti un pubblico impiego o una carica pubblica da uno Stato o da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero che presti servizio militare per uno Stato estero, possa perdere la cittadinanza italiana e la perda sicuramente se lo Stato estero è in guerra con l'Italia. È ben evidente che tali fattispecie, comunque anacronistiche, non sono certamente esaustive; tanto che nella precedente legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge «bipartisan» per la modifica della legge, in particolare dell'articolo 5 (acquisto della cittadinanza) e dell'articolo 12 (revoca della cittadinanza), e anche in questa legislatura sono in corso di esame, presso il Parlamento, molti progetti di legge in materia di cittadinanza. In tali progetti di legge sono previsti diversi motivi per la revoca della cittadinanza, tra i quali il fatto che il cittadino che abbia acquisito la cittadinanza sia coinvolto in organizzazioni terroristiche o che si sia reso colpevole di reati gravi, contro la personalità dello Stato e contro i diritti politici del cittadino previsti dal codice penale o che possa avere commesso uno dei delitti previsti da determinate norme del codice penale (associazione di tipo mafioso, strage, attentati alla sicurezza nei trasporti, omicidio, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte alla prostituzione
 

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minorile, plagio, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione) e del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Certamente, i miei illustri predecessori hanno ben calcolato quanto sia rischioso per la sicurezza del nostro Paese che i traditori del patto di fedeltà con lo Stato continuino a godere dello status di cittadino, prevedendo, appunto, tale estensione dei casi di perdita della cittadinanza.
      Una tutela, anche se non pienamente efficace, è peraltro già prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 91 del 1992, che prevede, tra le cause di preclusione all'acquisto della cittadinanza, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. La presente proposta di legge, invece, a tutela delle donne all'interno di nuclei familiari o di comunità di origine extracomunitaria, e a integrazione dei casi già previsti dalla legge, vuole sanzionare colui che, avendo già ottenuta la cittadinanza italiana, non dia affidamento sulla sua fedeltà allo Stato, avendo dichiarato il falso in atto pubblico per acquisire la cittadinanza stessa, magari tacendo sul suo stato di coniugato in altri Paesi. Tutto ciò, ovviamente, nel pieno rispetto dell'articolo 22 della Costituzione, dal momento che i gravi motivi della presente proposta di legge per la revoca della cittadinanza non comprendono motivi politici.
      L'articolo unico della presente proposta di legge introduce due commi nell'articolo 12 della citata legge n. 91 del 1992, di cui uno dispone la revoca della cittadinanza per lo straniero (uomo) che, nell'istanza per l'acquisto o per la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 e all'articolo 9 della stessa legge, presentata al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare (regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, di cui al decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362) renda dichiarazioni mendaci o produca false certificazioni o faccia uso di esse in violazione delle norme di legge. Tali disposizioni, lo si ripete, sono introdotte per scongiurare eventuali situazioni di poligamia, ovvero l'improprio utilizzo dell'istituto dei ricongiungimenti familiari richiesto, spesso appositamente, prima o dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e contro l'ordinamento dello Stato italiano, nonché le false attestazioni rilasciate all'anagrafe italiana relative a un matrimonio contratto con una cittadina italiana e nelle quali vengono inclusi i figli nati da precedenti matrimoni. Le donne di origine extracomunitaria e i loro figli legittimi devono essere difesi per quanto riguarda la loro condivisione di mogli con figli nati da un matrimonio contratto nei loro Paesi di origine, considerato che esse sono vittime di costumi disumani e in contrasto con i princìpi costituzionali, e che devono spesso vivere in condizioni di debolezza e di inferiorità.
      Inoltre, in linea con l'orientamento del Governo espresso nel decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, («misure urgenti in materia di sicurezza pubblica») che, con l'articolo 1, comma 1, lettera a), ha sostituito con il seguente l'articolo 235 del codice penale: «Art. 235. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un periodo superiore ai due anni (...)», si prevede che il trasgressore dell'ordine di espulsione o di allontanamento pronunciato dal giudice sia punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tale caso è obbligatorio
 

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l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo. Per questo, a maggior rafforzamento della tutela dell'ordine pubblico nazionale e della fedeltà alla Costituzione e alla personalità dello Stato, è opportuno che la cittadinanza sia revocata in caso di condanna passata in giudicato dello straniero ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per reati di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. In pratica, per alcuni dei più gravi delitti contro la personalità internazionale dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
      2-ter. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dello straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».


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