Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 141 del 04/02/2009


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

141a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2009

(Antimeridiana)

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Presidenza del vice presidente CHITI,

indi della vice presidente MAURO

e del presidente SCHIFANI

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

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RESOCONTO SOMMARIO

 

Presidenza del vice presidente CHITI

 

La seduta inizia alle ore 9,34.

Sul processo verbale

BAIO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

INCOSTANTE (PD). Ne chiede la votazione, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

 

La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,58.

 

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

Comunicazioni della Presidenza

 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

 

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,59 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sul Resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 3 febbraio

PERDUCA (PD). Si complimenta per la qualità del resoconto stenografico della seduta di ieri mattina che, riportando anche lo scambio di battute fuori microfono verificatosi nell'ultima parte della seduta, ha dato piena contezza del dibattito svoltosi in Aula.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Ricorda che nella seduta del 15 gennaio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 33. Restano peraltro accantonati gli emendamenti agli articoli 7, 30, 32, nonché gli aggiuntivi agli articoli 8 e 12.

 

BAIO, segretario. Dà lettura degli ulteriori pareri che la 5a Commissione permanente ha espresso sugli emendamenti rinviati in Commissione dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta del 15 gennaio, nonché sugli articoli 30 e 55 e sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. (v. Resoconto stenografico)

 

LI GOTTI (IdV). L'introduzione all'articolo 19 del reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato, che si aggiunge al reato di ingresso illegale, provocherà un aumento dei processi. Ribadisce pertanto i rilievi circa l'idoneità della copertura finanziaria originariamente prevista, invitando la Commissione bilancio a pronunciarsi.

 

PRESIDENTE. Chiede al senatore Li Gotti di rinviare l'intervento alla trattazione dell'articolo 55 che riguarda proprio la copertura finanziaria del provvedimento. Nelle more della trattazione degli altri articoli, la Commissione bilancio potrà affrontare la questione.

 

LEGNINI (PD). L'articolo 19 è stato rinviato alla Commissione bilancio, che ha ribadito a maggioranza parere di nulla osta. L'opposizione insiste tuttavia sulla necessità di una diversa valutazione perché il numero degli immigrati che soggiornano irregolarmente nel territorio è palesemente sottostimato.

 

PRESIDENTE. Il Governo ha a disposizione il tempo necessario per valutare la fondatezza del rilievo.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Consegna alla Presidenza una proposta di riformulazione dell'emendamento 8.0.301, che interviene sulle modalità di copertura dell'indennità per gli agenti dei NOCS.

 

PRESIDENTE. Riprende quindi l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 33, ricordando che sugli emendamenti 33.0305 e 33.0.306 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere nuovamente il parere sugli emendamenti in esame.

 

VIZZINI, relatore. Si rimette al Governo sull'emendamento 33.0.102 (testo 2). E' favorevole agli emendamenti 33.0.600/5 e 33.0.600 ed è contrario alle restanti proposte di modifica.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Invita a ritirare l'emendamento 33.0.102 (testo 2) e a presentare un ordine del giorno sostitutivo, diversamente il parere è contrario. Invita a ritirare anche gli emendamenti 33.0.305 e 33.0.306, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. E' favorevole agli emendamenti 33.0.600/1, 33.0.600/2 e 33.0.600/6, nonché al 33.0.600/5 a condizione che sia accolta una modifica. Chiede sia approvato il 33.0.600. (v. Resoconto stenografico).

 

VIZZINI, relatore. Rettifica il parere, uniformandosi alle valutazioni del Governo.

 

LUMIA (PD). Insiste per la votazione dell'emendamento 33.0.102 (testo 2), che prevede la possibilità di assumere i testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione. Il testo, peraltro, è stato riformulato per superare un'obiezione del Governo in ordine al rispetto di adeguati standard di sicurezza.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 33.0.102 (testo 2).

 

CASSON (PD). Dichiara voto favorevole agli emendamenti 33.0.600/1 e seguenti. Si tratta di ristabilire, per la sospensione cautelativa e lo scioglimento delle organizzazioni con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico, la procedura prevista dalla legge Mancino.

 

Con distinte votazioni il Senato approva gli emendamenti 33.0.600/1 e 33.0.600/2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinto l'emendamento 33.0.600/3.

Saluto ad una rappresentanza di studenti dell'istituto professionale "Don Tonino Bello" di Molfetta

PRESIDENTE. Saluta gli studenti e gli insegnanti dell'istituto professionale "Don Tonino Bello" di Molfetta, presenti in tribuna. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione l'emendamento 33.0.600/4, su richiesta del senatore PEGORER (PD), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

 

La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 10,45.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 33.0.600/4.

 

CASSON (PD). Accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 33.0.600/5 avanzata dal rappresentante del Governo.

 

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 33.0.600/5 (testo 2) e 33.0.600/6. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), viene respinto l'emendamento 33.0.600/7. Il Senato respinge quindi l'emendamento 33.0.600/8.

 

D'AMBROSIO (PD). Esprimerà voto contrario sull'emendamento 33.0.600, il quale sottrae all'autorità giudiziaria la facoltà di disporre la sospensione delle organizzazioni, associazioni e gruppi sospettate di favorire la commissione di reati con finalità di terrorismo, trasferendola al Ministro dell'interno e ciò è assolutamente incomprensibile, trattandosi di provvedimenti di natura cautelativa e di indagini della magistratura.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Segnala che è stato testé approvato un emendamento che va nella direzione segnalata dal senatore D'Ambrosio.

 

Il Senato approva l'emendamento 33.0.600, nel testo emendato.

 

LI GOTTI (IdV). Sostiene l'emendamento 33.0.103, volto ad attribuire alla Procura nazionale antimafia, destinata ad assumere la nuova denominazione di Direzione nazionale criminalità organizzata, le funzioni relative ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato. Attraverso tale misura l'ordinamento italiano verrebbe adeguato a quello degli altri Paesi europei, che nell'accezione di crimine organizzato ricomprendono ormai da tempo sia la criminalità organizzata che il terrorismo, e si creerebbe inoltre un unico interlocutore nei rapporti con gli altri Paesi nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 33.0.103.

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 33.0.305 e 33.0.306 sono improcedibili. Passa quindi all'esame dell'articolo 34 e dei relativi emendamenti.

 

PERDUCA (PD). Illustra l'emendamento 34.100, volto a sopprimere integralmente l'articolo 34, il quale reca alcuni interventi irragionevoli e palesemente incostituzionali, quali l'allungamento fino a 4 anni del regime speciale di detenzione introdotto con l'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'inversione dell'onere della prova della pericolosità, facendola gravare sul detenuto, e il contingentamento dei tempi di colloquio tra il detenuto e i suoi difensori. L'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime pesantissimo: l'isolamento prolungato cui i detenuti sono sottoposti produce infatti effetti irreversibili di desocializzazione e delocalizzazione e la Corte costituzionale ha affermato che esso deve essere necessariamente temporaneo proprio a causa della sua estrema durezza. Nel dare lettura di uno scritto di Marco Pannella in relazione al regime del 41-bis, rimarca come esso non abbia mai dato i risultati sperati nella lotta alla mafia e che spesso le dure condizioni di detenzione rispondono esclusivamente ad una logica di rivalsa e ritorsione. (Applausi della senatrice Poretti).

 

LI GOTTI (IdV). Illustra il contenuto dell'emendamento 34.101 il quale, recependo la proposta presentata dalla Procura nazionale antimafia in Commissione giustizia, contiene una disciplina interamente sostitutiva dell'articolo 34, riguardante l'inasprimento del regime penitenziario del 41-bis. Malgrado il testo licenziato dalla Commissione sia condivisibile nel suo impianto complessivo, non convince l'attribuzione in via esclusiva al Tribunale di sorveglianza di Roma della competenza relativa ai reclami sull'applicazione del regime del 41-bis, costituendo ciò una palese violazione del principio del giudice naturale contenuto nell'articolo 25 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Illustra l'emendamento 34.200, anch'esso tendente a sostituire integralmente l'articolo 34, correggendo gli effetti negativi registrati nel corso degli ultimi anni in relazione all'applicazione del regime carcerario del 41-bis. Tale forma di regime penitenziario è infatti efficace solo nella misura in cui riesca ad eliminare ogni possibilità di collegamento tra il detenuto e le organizzazioni criminali, riducendosi in caso contrario ad un'inutile compressione dei diritti di libertà. Sono pertanto auspicabili un rafforzamento del ruolo della Procura nazionale antimafia e una più certa interpretazione delle norme, posto che ad oggi si registra un'applicazione diversa del regime a seconda del Tribunale di sorveglianza competente. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

LUMIA (PD). Alla base dell'emendamento 34.102 vi è l'intento di rendere più rigorosa l'applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, che rappresenta uno strumento prezioso nella lotta alla criminalità mafiosa in quanto, senza lesione dei diritti umani né della dignità personale, concorre a limitare al massimo grado i contatti dei detenuti con l'esterno. È ormai acclarato, infatti, che le organizzazioni mafiose non perdono la loro capacità di funzionamento quando i loro vertici vengono sottoposti a detenzione, in quanto questi ultimi, evidentemente per una interpretazione lassista della norma che regola il regime carcerario duro, non hanno difficoltà a trasmettere comandi e dare istruzioni dal carcere. La detenzione, per quanto lunga, non intacca la gerarchia delle organizzazioni mafiose ed il boss, una volta scarcerato, riprende la sua posizione al vertice che era stata fino a quel momento coperta da un reggente. Con tale consapevolezza, nelle Commissioni 1a e 2a riunite si è realizzata una buona intesa sulla necessità di prevedere tempi più lunghi per il regime carcerario duro e di prevedere la riapertura di strutture carcerarie come quelle di Pianosa e dell'Asinara che, essendo ubicate su isole, risultano particolarmente adatte ad impedire la comunicazione con il mondo esterno. La stessa convergenza non si è avuta, nei lavori delle Commissioni, in relazione all'affidamento al tribunale di sorveglianza di Roma della competenza a decidere sui reclami avverso il procedimento applicativo del regime carcerario duro. Pur essendo comprensibile il fine di semplificazione organizzativa della previsione, apparirebbe più opportuno attribuire tale decisione al giudice del tribunale del distretto di appartenenza del detenuto, il quale ha una conoscenza diretta e più profonda dell'effettiva pericolosità del soggetto e dei suoi contatti con il territorio. (Applausi dal Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti dell'istituto tecnico commerciale "San Giuseppe" di Grottaferrata

 

PRESIDENTE. Rivolge un saluto agli studenti dell'Istituto tecnico commerciale "San Giuseppe" di Grottaferrata ed ai loro insegnati che sono presenti in tribuna. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PORETTI (PD). L'emendamento 34.0.100 introduce nel codice penale il reato di tortura, a garanzia e tutela dei detenuti e degli arrestati. A più di venti anni dall'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, non si è ancora provveduto ad introdurre tale fattispecie criminosa nell'ordinamento italiano. Nella definizione che della tortura danno la dottrina ed il primo articolo della Convenzione ONU si fa riferimento a tutti quegli atti di violenza fisica e psichica volti ad estorcere informazioni e confessioni, intimidendo ed umiliando il soggetto detenuto o arrestato. La Convenzione contiene anche il riferimento alla responsabilità di pubblici ufficiali che tali atti possano istigare o tollerare. I radicali hanno redatto l'emendamento con il contributo delle associazioni che da anni operano nel campo dei diritti umani: con esso intendono dare un contributo al disegno di legge sulla sicurezza, il quale peraltro modifica in modo rilevante il codice penale. L'urgenza dell'adeguamento della normativaitaliana in materia è condivisa da molti senatori, dell'opposizione ma anche della maggioranza, i quali hanno voluto sottoscrivere l'emendamento 34.0.100. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Presidenza della vice presidente MAURO

VIZZINI, relatore. L'articolo 34, frutto dello sforzo comune di tutti i componenti delle Commissioni riunite prevede un inasprimento del regime carcerario duro ex articolo 41-bis. Ad oggi, indagini e processi hanno disvelato l'indecorosa contraddizione per cui il carcere duro è diventata un'occasione di sfoggio della potenza dei boss mafiosi, i quali sfruttano ogni falla del sistema per proseguire quasi indisturbati la loro attività criminale. Il soggetto sottoposto al 41-bis non è esposto a soprusi o torture, né le immagini diffuse dai media di sanguinosi boss detenuti intenti in letture religiose devono far dimenticare la bestialità dei reati commessi. Occorre dare un segnale forte che nelle carceri l'autorità dello Stato è solida e l'approvazione dell'articolo 34 sarebbe una vittoria in tal senso. Per tali motivi esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Invita invece alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 34.0.100. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere conforme a quello del relatore, ma invita i senatori D'Alia e Lumia a ritirare gli emendamenti a loro firma per mantenere l'unità di intenti per un'azione efficace di contrasto alla mafia che ha condotto in Commissione all'approvazione del testo dell'articolo 34. Ricorda infine al senatore Li Gotti che la precostituzione del giudice prevista dal disegno di legge nel tribunale di Roma non contrasta con l'articolo 25 della Costituzione. (Applausi dei senatori Ferrara e Pastore).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è certamente sensibile alla tematica della garanzia dei diritti dei detenuti e degli arrestati ed è opportuno ricordare che l'ordinamento italiano contiene già una serie di previsioni punitive di atti legati all'abuso di potere da parte di pubblici ufficiali, la cui posizione è anzi aggravata dalla carica ricoperta. Occorre semmai stabilire fino a che punto la normativa italiana già recepisca la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura: invita pertanto alla trasformazione dell'emendamento 34.0.100 in un ordine del giorno che impegni il Governo a verificare le eventuali lacune esistenti.

BIANCO (PD). Dichiara il voto contrario del Gruppo sull'emendamento 34.100, soppressivo del nuovo articolo 34. Pur comprendendo la coerenza dei senatori radicali con il loro orientamento ipergarantista, bisogna ricordare che la mafia è un fenomeno ben lontano dall'aver trovato soluzione e benché dalla parte sana della società siciliana provengano segnali positivi di reazione, vi è ancora la necessità di inviare messaggi forti circa la determinazione dello Stato nella lotta alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. L'interpretazione lassista del 41-bis non può più essere tollerata e per questi motivi, la norma varata dalle Commissioni deve essere accolta. (Applausi dal Gruppo PD).

 

LI GOTTI (IdV). Annuncia il voto contrario sull'emendamento 34.100 e ritira l'emendamento 34.101, ritenendo che, in un momento così delicato, le distinzioni puramente tecniche potrebbero essere male interpretate.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Annuncia il voto contrario sull'emendamento 34.100 e favorevole sull'articolo 34. Ritira contestualmente gli emendamenti 34.200 e 34.20, ribadendo l'importanza dell'unità di tutte le forze politiche sul terreno del contrasto alla criminalità organizzata e giudicando utile ed efficace il testo dell'articolo 34 proposto dalle Commissioni riunite.

 

CENTARO (PdL). Il Gruppo Il Popolo della Libertà voterà contro l'emendamento 34.100, nella convinzione che il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario sia assolutamente necessario in un Paese, come l'Italia, caratterizzato da una presenza forte e radicata sul territorio della criminalità organizzata e non sia in alcun modo configurabile come una forma di tortura. Le modifiche proposte nell'articolo 34 si inseriscono nel solco delle decisioni assunte dalla Corte costituzionale e cercano di contemperare una detenzione rispettosa dei diritti umani con la necessità di impedire ai detenuti di continuare a dirigere le loro attività criminali dal carcere; si è inteso inoltre porre rimedio alla non uniforme giurisprudenza in materia da parte dei tribunali di sorveglianza. (Applausi dal Gruppo PdL, dai banchi del Governo e del senatore D'Ambrosio).

 

PERDUCA (PD). Interviene in dissenso dal proprio Gruppo per annunciare il voto favorevole sull'emendamento 34.100, osservando che la criminalità organizzata andrebbe combattuta con strumenti completamente diversi rispetto a quelli di cui si sta discutendo, ad esempio attraverso la legalizzazione delle droghe e della prostituzione e attraverso una profonda modifica delle leggi sull'immigrazione, il che assesterebbe un duro colpo alle attività di tali organizzazioni. (Applausi dei senatori Poretti, Di Giovan Paolo e Granaiola).

 

PORETTI (PD). Annuncia che voterà a favore dell'emendamento 34.100, in dissenso dal proprio Gruppo. Osserva in proposito che alcune misure recate dall'articolo 34, come la riduzione delle ore d'aria da quattro a due, non appaiono in alcun modo finalizzate allo scopo dichiarato di impedire la comunicazione del detenuto con l'esterno e sono in palese contrasto con l'articolo 27 della Costituzione.

 

FLERES (PdL). Annuncia il voto di astensione sull'emendamento 34.100, in dissenso dal Gruppo, osservando che l'esigenza della certezza della pena non può in alcun modo porsi in contrasto con il rispetto della dignità della persona e che le complesse problematiche poste dal regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis richiedono una più ampia discussione, anche in considerazione del diritto di visita da parte dei familiari del detenuto. Tuttavia, poiché in determinati momenti i diritti di tutta la collettività devono prevalere sui diritti di alcuni, preannuncia il voto favorevole sull'articolo 34. Preannuncia altresì il voto favorevole sull'emendamento 34.0.100, che introduce il reato di tortura. (Applausi dei senatori Perduca, Poretti e Sbarbati).

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

AMATI (PD).Annuncia che voterà a favore dell'emendamento 34.100, in dissenso dal proprio Gruppo, rilevando che lo Stato dovrebbe tener conto di tutti gli aspetti del delicato tema in discussione, compresi i diritti del detenuto e dei suoi familiari. (Applausi della senatrice Poretti).

 

LIVI BACCI (PD). In dissenso dal Gruppo, annuncia il voto di astensione sull'emendamento 34.100.

 

DI GIOVAN PAOLO (PD). Nel condividere le parole dei senatori Fleres e Livi Bacci, osserva che lo Stato deve avere la forza e la capacità di contemperare la necessità di affrontare le emergenze con il rispetto dei valori della civiltà. (Applausi dei senatori Perduca e Poretti).

 

MARITATI (PD). Il rigore del regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis, strumento assolutamente utile ed irrinunciabile, deve essere sempre contemperato con le esigenze reali. Per questo motivo non appaiono condivisibili alcune delle modifiche introdotte dall'articolo 34 del testo in esame, in particolar modo il trasferimento delle competenze al tribunale di Roma, che rischia di incidere negativamente sul sistema democratico del giudice naturale. Annuncia pertanto il proprio voto di astensione sull'emendamento 34.100. (Applausi dei senatori Perduca e Poretti).

 

D'AMBROSIO (PD). Sottolinea l'importanza della previsione del reato di tortura, di cui all'emendamento 34.0.100, al fine di dare un segnale forte e preciso di recepimento dell'invito formulato in tal senso dalle Nazioni Unite, cui peraltro si era cercato di provvedere già nella passata legislatura. Osserva che l'introduzione di tale reato nell'ordinamento non ha niente a che vedere con il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis, strumento importante e pienamente condivisibile di lotta alla criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo PD).

 

SBARBATI (PD). A nome anche della senatrice Chiaromonte, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 34.100, in dissenso dal Gruppo, non ritenendo condivisibile l'inserimento nell'ordinamento di norme restrittive che non servono alla lotta alla criminalità organizzata. Osserva inoltre che la previsione del reato di tortura è una conquista di tutte le democrazie più avanzate ed è in linea con i trattati internazionali sul rispetto dei diritti umani; un voto contrario del centrodestra sull'emendamento 34.0.100 apparirebbe pertanto in contrasto con i principi liberali e democratici cui tale parte politica dice di ispirarsi. (Applausi dei senatori D'Ambrosio, Marinaro e Poretti).

 

DELLA SETA (PD). Annuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 34.100 e sull'articolo 34, ritenendo inaccettabili misure quali il dimezzamento delle ore d'aria e la riapertura degli istituti penitenziari speciali nelle piccole isole. (Applausi della senatrice Poretti).

 

VALDITARA (PdL). Preannuncia che voterà contro l'emendamento 34.0.100.

 

SALTAMARTINI (PdL). Chiede di intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 34.0.100.

 

PRESIDENTE. Il senatore Saltamartini potrà svolgere il suo intervento quando l'emendamento 34.0.100 sarà posto ai voti.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato respinge l'emendamento 34.100.

 

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 34.102 del senatore Lumia è stato ritirato.

 

PERDUCA (PD). A nome anche della senatrice Poretti, annuncia il voto contrario sull'articolo 34. Con tale voto non si intende offrire un appoggio alla criminalità organizzata o privare del sostegno le Forze dell'ordine, ma segnalare che la criminalità organizzata si sconfigge non con un continuo inasprimento delle pene, ma con l'osservanza dei principi e delle norme dello Stato di diritto. (Applausi della senatrice Poretti).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 34. (Applausi dai Gruppi PDL, PD e del senatore D'Alia).

 

PRESIDENTE. Esprime apprezzamento per il consenso quasi unanime dell'Aula sull'articolo 34, che invia al Paese un forte segnale di unità di tutte le forze politiche nel contrasto alla criminalità organizzata.

 

PORETTI (PD). Chiede al sottosegretario Mantovano di chiarire se la richiesta di trasformazione dell'emendamento 34.0.100 in ordine del giorno è volta ad impegnare il Governo ad introdurre a breve termine in Italia il reato di tortura o semplicemente a prevedere lo svolgimento di ulteriori riflessioni ed approfondimenti in materia, di cui non si avverte il bisogno.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo ritiene che il protocollo aggiuntivo alla Convenzione ONU sulla tortura trovi già attuazione nell'ordinamento italiano in un ampio spettro di norme, che vanno dalle lesioni personali alle minacce e alle violenze private. L'eventuale ordine del giorno proposto impegnerebbe il Governo a verificare se nell'ordinamento c'è ancora qualche sezione che non è coperta dalle norme vigenti in termini di repressione degli abusi dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio.

 

DI GIOVAN PAOLO (PD). Potrebbe essere accettabile un ordine del giorno che impegnasse il Governo ad introdurre il reato di tortura entro un termine preciso e recasse l'indicazione che tale reato non riguarda solo i pubblici ufficiali, ma chiunque lo commetta.

 

MARCENARO (PD). Ricorda all'Aula che si sta discutendo di un atto dovuto, cioè del recepimento nell'ordinamento di un trattato internazionale, cui è molto grave che non si sia ancora provveduto. Chi considera l'introduzione del reato di tortura come un'aggressione verso le Forze dell'ordine ha una concezione aberrante e poco rispettosa, in primo luogo, delle stesse Forze dell'ordine. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

 

SALTAMARTINI (PdL). La tortura in Italia è già vietata dall'articolo 13 della Costituzione, laddove si specifica che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà; dunque l'Italia vanta una lunga tradizione giuridica in materia. Introdurre ora un reato i cui destinatari sono specificamente gli appartenenti alle Forze di polizia appare non solo inopportuno, in un momento di grave allarme sui temi della sicurezza, ma soprattutto indicativo di una cultura politica ostile e denigratoria nei confronti delle Forze dell'ordine, i cui meriti nell'assicurare giustizia e legalità al Paese sono indiscutibili. Si tratta evidentemente di una norma di carattere demagogico, in considerazione anche dell'entità irrisoria delle pene previste. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Dichiara l'astensione del Gruppo sull'emendamento 34.0.100 che pone un problema serio, ma lo fa in un modo tecnicamente sbagliato, trasformando responsabilità individuali (peraltro già ampiamente sanzionate dall'ordinamento, come dimostrano le condanne giudiziarie sui fatti del G8 di Genova) in una tutela più generale rispetto all'operato delle Forze dell'ordine. L'introduzione nel codice penale di una norma ad hoc in relazione al reato di tortura richiederebbe una formulazione più equilibrata e una ricognizione attenta delle fattispecie affini già contemplate dall'ordinamento.

 

MARITATI (PD). L'introduzione del reato di tortura rappresenta una conquista di civiltà: è dunque falsa ed illogica l'ipotesi secondo cui la misura sarebbe diretta a colpire le Forze di polizia, che anzi saranno chiamate a perseguire i singoli che, dentro o fuori dagli apparati dello Stato, si rendessero responsabili di questo crimine contro la civiltà. (Applausi dal Gruppo PD).

 

LI GOTTI (IdV). Nella scorsa legislatura il tema della tortura è stato sufficientemente approfondito ed è stata riscontrata una lacuna nell'ordinamento per cui manca allo stato una sanzione adeguata. La tutela delle Forze dell'ordine è argomento privo di attinenza con la proposta in esame la quale prevede espressamente che, qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale, l'autore non è punibile. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

 

PERDUCA (PD). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 34.0.100 per valutare la possibilità di ritirarlo e presentare un ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Dal dibattito sin qui svolto emerge l'opportunità di votare l'emendamento.

 

Con votazione a scrutinio segreto, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), ai sensi dell'articolo 113, comma 4 del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 34.0.100. Il Senato approva l'articolo 35.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 35, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 35.0.800/2, 35.0.800/6, 35.0.800/7 e 35.0.800/8 e parere condizionato sull'emendamento 35.0.800.

 

PORETTI (PD). Illustra l'emendamento 35.0.100 che, in attuazione del dettato costituzionale, secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, limita nel tempo l'interdizione dai pubblici uffici ed elimina dal novero delle pene accessorie la privazione del diritto di elettorato attivo. (Applausi del senatore Perduca).

 

CASSON (PD). Illustra l'emendamento 35.0.800/7 che estende alle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali la previsione del patrocinio a carico dello Stato. L'approvazione della proposta costituirebbe un segnale di attenzione al drammatico fenomeno delle morti sul lavoro. (Applausi dei senatori Pegorer e Biondelli).

 

ADAMO (PD). Illustra gli emendamenti 35.0.800/2 e 35.0.800/4 che estendono alle vittime dei reati di prostituzione minorile e riduzione in schiavitù la previsione del pubblico patrocinio, che offre un sostegno psicologico oltre che materiale. (Applausi dal Gruppo PD).

 

INCOSTANTE (PD). Illustra l'emendamento 35.0.800/3 che prevede anche per le vittime del reato di tratta, che sono soprattutto donne e bambini, il gratuito patrocinio. Per contrastare il reato di cui all'articolo 601 del codice penale occorre infatti incoraggiare la denuncia.

 

CHIURAZZI (PD). L'emendamento 35.0.800/8 estende il patrocinio pubblico alle vittime del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

 

BERSELLI, relatore. Dà lettura di una formulazione più snella dell'emendamento 35.0.800 dei relatori, che pone a carico dello Stato il patrocinio per le vittime dei reati di violenza sessuale, anche in deroga dai limiti di reddito previsti dalla legge. (v. testo 2 nell'Allegato A)

 

MAURO (LNP). L'emendamento 35.0.800 (testo 2)/9 prevede la custodia cautelare in carcere per gli imputati di reati di violenza sessuale ed esclude i condannati per gli stessi reati dalla concessione delle misure alternative alla detenzione. Si tratta di un segnale concreto di attenzione alle donne, che sono vittime in misura crescente di violenze fisiche e psicologiche. La gravità dei reati e il rispetto della dignità delle vittime impongono interventi sanzionatori capaci di restituire all'intera società fiducia nella giustizia. (Applausi dai Gruppi LNP e PDL).

 

Presidenza della vice presidente MAURO

 

TOFANI (PdL). Sottoscrive l'emendamento 35.0.800/7, di cui auspica l'accoglimento, in quanto rappresenta un atto di civiltà e di vicinanza a coloro che perdono la vita sui luoghi di lavoro.

 

BONFRISCO (PdL). Il tema della violenza sulle donne, drammaticamente sottovalutato in passato, è di estrema importanza e attualità ed impone un intervento tempestivo del Parlamento per un inasprimento delle pene, oltre ad una più generale riflessione a livello culturale e sociale. I gravi episodi avvenuti nel corso degli ultimi giorni testimoniano infatti l'esistenza di una preoccupante carenza di valori nelle giovani generazioni, di cui l'intera società è responsabile e tenuta a farsi carico. Richiama infine l'attenzione dell'Aula sull'esigenza di riflettere sulla crisi in cui versa l'intero sistema giudiziario italiano, posta la cattiva interpretazione del ruolo della magistratura che ha caratterizzato alcune delle vicende di violenza accadute nei giorni scorsi. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Zavoli).

 

CASSON (PD). Preannuncia la riformulazione dei subemendamenti proposti dal Gruppo del Partito Democratico all'emendamento 35.0.800, a seguito della presentazione di un nuovo testo di quest'ultimo da parte del relatore.

 

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Per la calendarizzazione della mozione 1-00033

 

LANNUTTI (IdV). Sollecita la rapida calendarizzazione della mozione 1-00033, analoga a quelle presentate da tutti i Gruppi parlamentari, sulla crisi finanziaria e sulla necessità della costituzione di un nuovo ordine monetario. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Fosson).

 

PRESIDENTE. Solleverà la questione in occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo.

Su affermazioni rese dal Presidente del Consiglio nei confronti del candidato alla Presidenza della Regione Sardegna Renato Soru

SCANU (PD). Le parole ingiuriose rivolte, dalle reti televisive di sua proprietà, dal Presidente del Consiglio al presidente Soru nei giorni scorsi sono assai gravi e testimoniano l'arroganza e l'inadeguatezza istituzionale del Capo dell'Esecutivo, oltre a compromettere il regolare e sereno svolgimento delle elezioni regionali in Sardegna. Invita quindi la Presidenza a sollecitare il Ministro dell'interno affinché assuma tutte le iniziative necessarie per garantire il normale svolgimento delle elezioni. (Applausi dai senatori Perduca e Fioroni).

Sulla normativa in materia di raccolta di cellule staminali da cordone ombelicale

PORETTI (PD). Nella scorsa legislatura è stata approvata una legge sulla raccolta e conservazione di cellule staminali da cordone ombelicale, la cui attuazione, demandata ad un apposito decreto governativo, non è ancora stata realizzata, nonostante la scadenza del termine previsto. Censura quindi la condotta del Governo, il quale ha presentato in questi giorni un emendamento al cosiddetto decreto mille proroghe per rinviare ulteriormente il termine di adozione del decreto, con ciò dimostrando assenza di rispetto per la volontà e le prerogative del Parlamento. (Applausi del senatore Perduca).

 

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

 

La seduta termina alle ore 13,39.

  

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

 

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

Sul processo verbale

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Naturalmente, essendo la prima votazione, prego i senatori presenti in Aula di ritirare la loro scheda.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Prego i senatori di ritirare la scheda rapidamente, non posso tenere aperta la votazione a vita. Vi prego altresì di prendere posto e votare. (Commenti dai banchi del centrosinistra).

Colleghi, si sa che la seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,58).

 

Ripresa della discussione del processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,59).

 

Sul Resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 3 febbraio

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo solamente per ringraziare i nostri stenografi che ieri sono riusciti a captare tutti i commenti fuori microfono durante lo scambio di battute che si è svolto al termine della seduta, consentendo agli italiani di conoscere anche ciò che avviene nella parte conclusiva delle nostre riunioni, quando siamo in pochi, ma si continua a parlare di politica.

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (ore 10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 733. (Brusìo). Prego i colleghi di seguire in modo ordinato e attento i lavori.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta del 15 gennaio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 33.

Restano peraltro accantonati gli emendamenti agli articoli 7, 30, 32, nonché gli aggiuntivi agli articoli 8 e 12 riportati nel fascicolo 4. (Brusìo).

Colleghi, o si prende posto e si cessa questo brusìo e questa disattenzione quando si deve riferire sui pareri delle Commissioni oppure, se vogliamo procedere su un tema così importante a successivi rinvii e a successive sospensioni della seduta, basta mettersi d'accordo. Senatore Ghigo, per favore.

Invito il senatore Segretario a dare lettura degli ulteriori pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti rinviati in Commissione dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta del 15 gennaio, sugli articoli 30 e 55, e sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

BAIO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli articoli 30 e 55 rinviati dall'Assemblea in Commissione, ribadisce il parere espresso in data 14 gennaio 2009. Ritiene pertanto necessaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'approvazione dell'emendamento 30.500 (testo 2), dal quale deve essere espunto il comma 4-ter - su cui si ribadisce la contrarietà, ai sensi della medesima norma costituzionale - e dell'emendamento 55.500 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo di copertura».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di proprio competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 35.0.800/2, 35.0.800/6, 35.0.800/7 e 35.0.800/8. In ordine alla proposta 35.0.800 il parere è non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano inserite, in fine, la parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio". Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative».

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, in una scorsa seduta avevo sollevato dei problemi di copertura in relazione al fatto che l'articolo 19, così come votato dall'Assemblea, che aveva sostituito l'originario articolo 9 del disegno di legge, introduce un duplice profilo di reato: il reato di ingresso illegale e il reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Segnalai che la copertura finanziaria per la modifica delle ipotesi di reità, che aveva aumentato la platea dei destinatari dei processi penali, non poteva più essere quella riguardante l'originario articolo 9 - che introduceva esclusivamente il reato di ingresso illegale - e doveva essere adeguata all'ulteriore fattispecie del reato di soggiorno illegale.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, faccio solo una considerazione. Non voglio assolutamente togliere la parola a nessuno su questo argomento, ma le chiederei, per dare ordine alla discussione, di fare il suo intervento sull'articolo 55, che prevede la copertura finanziaria ed è quello specifico che riguarda i problemi che sta sollevando, in modo che in quel momento possa aprirsi questo confronto e questa discussione, che non interessa solo lei.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, raccolgo il suo suggerimento. Mi ero permesso, così come la volta scorsa, di anticipare l'intervento proprio per consentire, nelle more, il lavoro della 5a Commissione permanente.

 

PRESIDENTE. Questo obiettivo lo ha raggiunto. Il senatore Li Gotti ha posto una questione - lo dico per tutti i senatori, per il Governo e per la 5a Commissione - che riguarda la copertura finanziaria che, a suo giudizio, nell'ampliarsi degli interventi previsti dalla legge, non è più sufficiente; da qui a quando arriveremo all'articolo 55 c'è il tempo e la necessità di compiere questo approfondimento, fermo restando che il suo intervento specifico potrà farlo su questo aspetto.

 

LI GOTTI (IdV). Quindi devo sviluppare le osservazioni o no?

 

PRESIDENTE. Direi di no, senatore. Lei ha posto la questione, quindi ha ottenuto l'intento costruttivo che muoveva il suo intervento, dopodiché l'affronteremo quando arriveremo all'esame dell'articolo 55. La Commissione e il Governo, se lo riterranno opportuno, avranno tempo per fare delle valutazioni in merito.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, lei, correttamente, per ragioni legate all'economia del nostro lavoro, ha rinviato l'esame di questo tema all'articolo 55. Tuttavia, siamo in presenza di un rilievo, quello del senatore Li Gotti, già formulato diffusamente in una precedente seduta e che ha già avuto un suo iter. Il Presidente del Senato, infatti, allorquando il senatore Li Gotti sollevò un serio problema di copertura relativamente all'articolo 19, ebbe ad accantonare tale articolo, rinviando la questione in Commissione bilancio e sollecitando un riesame dei profili di copertura.

La Commissione bilancio in data di ieri ha esaminato nuovamente tale questione e a maggioranza ha ritenuto di dover confermare il parere favorevole. I Gruppi di opposizione in quella sede hanno formulato pesanti rilievi su questo punto; io adesso non voglio affrontare il merito, però il tema che si pone è se la Commissione bilancio, ma soprattutto il Governo, vogliano nuovamente esaminare o meno la questione che - le assicuro - è di estremo e fondato rilievo.

Parliamo infatti di profili di copertura, legati all'introduzione di questa nuova fattispecie di reato, che si basano su un dato fornito dalla Ragioneria generale dello Stato palesemente falso. Non esito a fare quest'affermazione perché ciò è riscontrabilissimo: la Ragioneria generale dello Stato ha scritto alla Commissione bilancio che in Italia ci sarebbero immigrati che soggiornano illegalmente in numero pari a 3.660, e sottolineo tale cifra. Poiché il dato è chiaramente sottostimato, si pone un problema serio e quindi, nell'accogliere la sua decisione, signor Presidente, le proporrei però di integrarla, nel senso di invitare il Governo a fornire all'Assemblea e alla Commissione un chiarimento preciso su questo punto, altrimenti si rischia di dover bloccare i lavori nel momento in cui si arriverà all'esame dell'ultimo articolo del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, il punto del mio intervento, rispondendo al senatore Li Gotti, era proprio questo. Il presidente Schifani aveva già rinviato tale aspetto alla Commissione e proprio questa mattina è stato letto il parere della Commissione, a cui lei faceva riferimento, che ribadisce la giustezza della copertura. Tale aspetto riguarda l'articolo 55 e il confronto che a quel punto si avrà. Dopodiché, ho detto che il senatore Li Gotti - l'ho ringraziato dell'intento costruttivo e adesso lo dico a lei - ha posto delle questioni di non convinzione nel merito della risposta che ieri la 5a Commissione ha fornito.

Ho quindi detto - la Presidenza del Senato non può fare altro - che soprattutto il Governo ha il tempo, da qui a quando si arriverà alla trattazione dell'articolo 55, di valutare i rilievi avanzati e, se li riterrà fondati, di intervenire per richiedere un lavoro di ulteriore approfondimento da parte della 5a Commissione in modo che, allorquando si arriverà all'ultimo articolo del provvedimento, il problema sia superato.

Oltre a questa sottolineatura la Presidenza non può fare, in aggiunta a quello che già è stato fatto.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, preso atto del dibattito che c'è stato fino ad ora, vorrei far presente, ai fini di una eventuale riflessione da parte della Commissione bilancio, quanto segue: l'emendamento accantonato 8.0.301, a firma del senatore Saltamartini, riguarda le indennità da attribuire ai NOCS della Polizia di Stato; indennità per le quali, a seguito dei contatti intercorsi tra i vari Ministeri, soprattutto con quello dell'economia, è stata prevista una nuova copertura finanziaria e, di conseguenza, l'emendamento deve essere riformulato.

Pertanto per non ostacolare i lavori nel momento in cui si riprenderà con l'esame degli emendamenti accantonati, vorrei depositare la proposta di riformulazione per dare il tempo alla Commissione bilancio, quando lo riterrà opportuno, di poterla esaminare.

PRESIDENTE. Prendiamo atto dell'intervento del sottosegretario Mantovano e di questo approfondimento che il Governo mette a disposizione della Commissione bilancio.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 33.

Alla luce del dibattito svoltosi nella seduta del 15 gennaio, invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere nuovamente il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 33. (Brusìo).

Onorevoli senatori, chiedo davvero a sinistra, a destra, al centro, a tutta l'Aula di fare silenzio perché si sta discutendo di un provvedimento importante, che riguarda il Paese. Il relatore ed il rappresentante del Governo devono esprimere il parere sugli emendamenti e mi sembra che andrebbero ascoltati. Non vorrei arrivare a dover sospendere la seduta per cinque minuti per via del rumore che impedisce l'ascolto.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 33.0.102 (testo 2) c'era la remissione al parere del Governo ed era stato formulato il suggerimento di trasformarlo in un ordine del giorno.

Sugli emendamenti 33.0.600/1, 33.0.600/2, 33.0.600/3, 33.0.600/4, 33.0.600/6, 33.0.600/7, 33.0.600/8 e 33.0.103 il parere è contrario.

È favorevole invece sugli emendamenti 33.0.600/5 e 33.0.600.

Sugli emendamenti 33.0.305 e 33.0.306 la 5a Commissione ha espresso parere contrario, al quale mi uniformo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, sull'emendamento 33.0.102 (testo 2) il parere è contrario, ma rivolgo un invito al ritiro e alla presentazione di un ordine del giorno che confermi gli impegni assunti dal Governo nella precedente seduta sul punto specifico.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 33.0.600/1 e 33.0.600/2 e contrario sugli emendamenti 33.0.600/3 e 33.0.600/4.

Per quanto riguarda l'emendamento 33.0.600/5, il parere è favorevole, ma chiedo ai presentatori, in particolare al senatore Casson, primo firmatario, di inserire, dopo la frase: «La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati», la seguente: «, il quale decide entro dieci giorni». Infine, per uniformare la norma alle previsioni della legge Mancino a cui ci si richiama, chiedo di inserire alla fine dell'emendamento la frase: «Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 33.0.600/6; contrario sugli emendamenti 33.0.600/7, 33.0.600/8 e 33.0.103, nonché, ovviamente, favorevole al 33.0.600.

Infine, in presenza del parere contrario della 5a Commissione, invito a ritirare gli emendamenti 33.0.305 e 33.0.306.

VIZZINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, poiché il Governo ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 33.0.600/6, 33.0.600/1 e 33.0.600/2 ne prendo atto e mi uniformo.

PRESIDENTE. Riassumendo, il parere del relatore e del Governo è quindi favorevole agli emendamenti 33.0.600/1, 33.0.600/2 e 33.0.600/6.

Chiedo al primo firmatario, senatore Lumia, se intende trasformare il suo emendamento 33.0.102 (testo 2) in ordine del giorno, pena parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

LUMIA (PD). Signor Presidente, nella seduta in cui abbiamo trattato il tema dei testimoni di giustizia abbiamo affrontato un argomento molto delicato ed abbiamo avanzato una proposta circa quella esigua parte dei testimoni di giustizia (che, lo ripeto, non sono i collaboratori di giustizia) che deve essere inserita nel mercato del lavoro senza avere la qualifica o l'abilità di imprenditore o la competenza ad esserlo.

Abbiamo quindi avanzato la proposta di valutare la possibilità - lo sottolineo - di utilizzare l'inserimento, ad alcune condizioni, nella pubblica amministrazione. È stato sollevato dal Governo il problema serio della sicurezza; è un tema che non deve essere trascurato e con cui naturalmente dobbiamo fare i conti.

Ecco perché abbiamo proposto, nella discussione svolta in questi giorni, di fare una ulteriore correzione al testo che prevedeva l'assunzione nella pubblica amministrazione, così come formulato da parte del Partito Democratico. Abbiamo pensato che quella legittima preoccupazione sulla sicurezza potesse essere recepita, prevedendo la possibilità - e non quindi un diritto soggettivo - di un inserimento, tenuto conto del cambio di generalità che può soddisfare le esigenze di riservatezza e di protezione del testimone, nella pubblica amministrazione, presso il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici, dove è possibile organizzare con un decreto apposito il tema della sicurezza e garantire quindi questo aspetto. È una preoccupazione comune e condivisa.

Ecco perché invitiamo il Governo ad accettare questa riformulazione in modo da poter così condividere un percorso tanto atteso, che ci mette nelle condizioni di risolvere casi che stanno diventando molto preoccupanti e, nello stesso tempo, di non violare quel principio di sicurezza a cui il Governo si rifà. Chiedo al Governo di valutare questa opportunità. Diversamente, il nostro Gruppo insisterà per la votazione dell'emendamento 33.0.102 (testo 2) sui testimoni di giustizia, non accettando la trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 33.0.102 (testo 2).

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.0.102 (testo 2), presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.0.600/1.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 33.0.600 e sull'insieme dei subemendamenti ad esso riferiti. Vorrei segnalare all'Aula, affinché rimanga agli atti, che si tratta di una materia molto delicata concernente l'attività di organizzazioni, associazioni o movimenti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'impostazione preannunciata e seguita dal Governo nella passata seduta concerneva il riferimento alla legge n. 205 del 1993, la cosiddetta legge Mancino, della quale veniva ripercorsa la struttura. Ricordo che la legge Mancino, in particolare all'articolo 3, prevedeva che dopo una sentenza irrevocabile di accertamento della natura terroristica o eversiva dell'associazione o del movimento potesse intervenire un provvedimento del Ministro dell'interno per stabilirne lo scioglimento.

La legge Mancino prevedeva su questa linea che nei casi particolarmente gravi, in via cautelativa, potesse essere segnalato alla magistratura dagli organi del Ministero dell'interno, e dal Ministro dell'interno in particolare, la necessità o l'opportunità di sciogliere queste organizzazioni eversive; allo scopo sarebbe dovuto intervenire il giudice competente entro dieci giorni ed entro dieci giorni sarebbe stato possibile presentare ricorso in Cassazione. L'impostazione originaria dell'emendamento 33.0.600 invertiva in questo secondo caso l'ordine degli interventi, nel senso che sarebbe stata la magistratura a segnalare al Ministro, anche in via cautelare e preventiva, tale esigenza; quindi doveva essere un provvedimento del Ministro a decidere della questione.

Questa pausa è stata sicuramente utile per una riflessione da parte di tutti noi, sia nelle Commissioni che anche con il Governo, per fare in modo che venga riprodotta tale e quale in questo testo e nei subemendamenti la struttura della legge Mancino, a favore della quale, ricordo, nel 1993 votò, quasi all'unanimità, tutto il Parlamento, cioè sia la Camera che il Senato.

Riteniamo quindi di dover ribadire tale impostazione, assolutamente rispettosa dei princìpi e degli interessi costituzionalmente protetti cui fa riferimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.0.600/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.600/2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.0.600/3.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.0.600/3, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.0.600/4.

 

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti

dell'istituto professionale «Don Tonino Bello» di Molfetta

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna e assistono ai nostri lavori gli studenti dell'istituto professionale «Don Tonino Bello» di Molfetta, in provincia di Bari. A loro, alle studentesse, agli studenti e agli insegnanti, rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per le loro attività di studio. (Applausi).

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 10,45).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733 (ore 10,45)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.0.600/4.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.0.600/4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Senatore Casson, sull'emendamento 33.0.600/5 il sottosegretario Mantovano ha espresso parere positivo, chiedendo però di accettare due modifiche, o meglio due inserimenti. È d'accordo sulle variazioni proposte?

CASSON (PD). Sì, Presidente, sono d'accordo perché si tratta di modifiche che ripercorrono la struttura della citata legge n. 17 del 1982, quindi corrispondono esattamente alla nostra impostazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 33.0.600/5 è quindi riformulato con le aggiunte richieste dal sottosegretario Mantovano, che il senatore Casson ha accettato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.600/5 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.600/6, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.0.600/7.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.0.600/7, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.0.600/8, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.0.600.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, volevo far notare al signor Sottosegretario che la materia su cui verte l'emendamento 33.0.600 era già trattata ampiamente dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito poi nella legge n. 205 del 1993. In questa disciplina si stabiliva che la sospensione cautelativa di queste associazioni, anche su istanza del Ministero, venisse decisa dall'autorità giudiziaria. Inoltre si stabiliva che il provvedimento dell'autorità giudiziaria, cioè del tribunale competente per i reati per cui si procedeva, fosse sottoposto a ricorso in Cassazione. Adesso, con l'emendamento 33.0.600, la competenza sulla disposizione della sospensione cautelativa viene sottratta alla magistratura e trasferita al Ministero.

Vorrei sapere per quale ragione, ancora una volta, si toglie potere alla magistratura per darlo al Ministero, tenendo presente che comunque, quando c'è una sentenza passata in giudicato, già prima si prevedeva che fosse il Ministero a stabilire lo scioglimento definitivo dell'associazione. Trattandosi di un provvedimento cautelativo e trattandosi di indagini della magistratura, credo che sarebbe stato più corretto affidare il potere cautelativo di sospensione prima alla magistratura anziché direttamente al Ministero, anche perché esiste il diritto fondamentale di associazione, tutelato dalla Costituzione, che può essere certamente posto in discussione da un provvedimento della magistratura per ragioni naturalmente ben precise e garantite, mentre così si affida esclusivamente al Ministero tale potestà sospensiva e di scioglimento.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Intervengo soltanto per informare il senatore D'Ambrosio che, pochi minuti fa, il Senato ha approvato un emendamento, che reca anche la sua firma, che va esattamente nella direzione dell'intervento da lui testé pronunciato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.0.600, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.0.103.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, con l'emendamento 33.0.103 si intende fornire risposta ad un'esigenza massimamente avvertita. Tradizionalmente i fenomeni criminali riferibili al crimine organizzato e quelli riferibili al terrorismo sono differenti tra loro. Sempre più frequentemente, però, i gruppi terroristici ricorrono, per il proprio finanziamento, a metodi tipici della criminalità organizzata e alcune indagini hanno portato proprio in questa direzione: basti pensare all'indagine sulla 'ndrangheta e sui rapporti che essa aveva con i cartelli colombiani del narcotraffico. A livello europeo, è ormai totalmente acquisito il fatto che nell'ampia accezione di crimine organizzato si intendano sia la criminalità organizzata tipica sia il terrorismo. Vi sono diversi provvedimenti delle autorità europee che vanno in questa direzione.

Allo stesso modo, diversi organi e strumenti a livello europeo hanno dato vita ad un modello europeo che comprende in modo indistinto i fenomeni criminali di terrorismo e quelli riferibili alla criminalità organizzata. Rispetto a questa comune accezione di trattamento di fenomeni criminali congiunti, è rimasto soltanto il nostro Paese ad avere un organo centralizzato per la criminalità organizzata rappresentato dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Procura nazionale antimafia, cosa che invece non esiste per i reati di terrorismo. Ciò crea grandi problemi.

In questo senso, la Commissione giustizia ha discusso e recepito un documento presentato dalla Procura nazionale antimafia nel quale viene segnalata la difficoltà di indagine e di rapporto con gli altri Paesi europei quando si tratta di fenomeni così strettamente connessi.

Con l'emendamento 33.0.103 proponiamo dunque che la Procura nazionale antimafia e quindi la Direzione nazionale antimafia - con il cambio di denominazione da noi proposto - diventino organo centrale di investigazione anche sui fenomeni terroristici. Questo intervento è totalmente a costo zero in quanto si tratta di sfruttare competenze, conoscenze e strutturazioni già esistenti nel nostro Paese. In tal modo, quindi, si dota l'Italia di un organo centrale, così come avviene per i fenomeni di criminalità organizzata, affidato al medesimo organo che già cura questi affari, anche se in modo estremamente complesso. Basti pensare che nel momento in cui ci si rapporta con l'Europa per i problemi di terrorismo non esiste un unico interlocutore italiano, ma esistono 26 procure distrettuali.

Di qui la necessità, invece, di un accorpamento in un unico organismo che faciliterebbe il lavoro e metterebbe l'Italia in linea con gli altri Paesi. Ecco perché sollecito sull'emendamento una valutazione favorevole da parte dell'Assemblea.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE.Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.0.103, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 33.0.305 e 33.0.306, sostanzialmente identici, sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, l'emendamento 34.100 da noi presentato è volto a sopprimere l'articolo 34. La norma proposta, infatti, vuole modificare l'impianto dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e, a nostro avviso, tale modifica è palesemente incostituzionale.

Poche settimane fa, nel 2008, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura è venuto in Italia per accertare le condizioni di detenzione dei reclusi sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis. La modifica che ci è stata proposta dalle Commissioni vuole allungare il regime duro sino a quattro anni, prorogabili all'infinito; riaprire carceri quali l'Asinara e Pianosa, chiuse tra l'altro per gli enormi costi di gestione; invertire l'onere della prova della pericolosità, facendola gravare sul detenuto. Essa inoltre riduce il diritto alla difesa: vengono infatti contingentati i colloqui con i difensori, dando la competenza sui reclami al solo tribunale di sorveglianza di Roma, violando con ciò palesemente il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

Alcuni mesi fa un giudice americano della California, Sitgraves, era intervenuto per dire che in Italia vi è un rischio di tortura a causa del tanto venerato articolo 41-bis. Quello del 41-bis è un regime penitenziario pesantissimo e proprio a causa della sua estrema durezza la Corte costituzionale ha affermato che esso deve essere necessariamente temporaneo. L'isolamento prolungato cui i detenuti sono sottoposti produce infatti effetti irreversibili di desocializzazione e delocalizzazione; i vetri divisori ai colloqui, la negazione di ogni forma di socialità, la chiusura di ogni rapporto con l'esterno, sono giuridicamente e costituzionalmente tollerabili solo se limitati nel tempo. Eppure, purtroppo, tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra ci si indigna quando dopo 16 anni di regime un detenuto viene derubricato - questa è la terminologia carceraria utilizzata - a detenuto "Alta sicurezza" (AS): un regime poco meno duro del 41-bis. Pare quindi che il 41-bis sia l'unica arma del diritto a disposizione delle forze investigative contro la mafia.

Agli inizi degli anni Novanta, cioè a pochi anni dalla sua introduzione, un funzionario dell'amministrazione penitenziaria italiana nel rispondere agli ispettori del Comitato europeo per la prevenzione della tortura di Strasburgo affermava che il regime del 41-bis serviva a far parlare i detenuti; una pratica che assomigliava, disse, alla tortura, una tortura che però in Italia non è reato.

Siccome non ci sono i tempi contingentati e mi pare che quella che stiamo trattando sia una questione piuttosto grave, poiché nelle scorse ore sono state fatte affermazioni particolarmente lesive della dignità di alcuni politici italiani che si sono recati in carcere non già per dare solidarietà a chi ha commesso un crimine, ma per far emergere la realtà delle nostre carceri italiane, avvalendosi della prerogativa di effettuare visite ispettive che abbiamo noi parlamentari, vorrei riprendere quanto è stato scritto ormai sette anni fa nella prefazione di un libro, scritto dall'ex deputato della Rosa nel Pugno Sergio D'Elia e dall'attuale deputato radicale nella delegazione del Partito Democratico alla Camera Maurizio Turco, intitolato «Tortura democratica» e sottotitolato «Inchiesta su "la comunità del 41bis reale"».

La prefazione è stata scritta da Marco Pannella, che nella scorsa legislatura non ha potuto essere proclamato senatore, mentre sono convinto che sicuramente avrebbe recuperato molti degli argomenti che include nella prefazione a questo libro, pubblicato nel 2002.

Cito da tale prefazione: «(...) Le dure condizioni di detenzione rispondono solo ad una logica di rivalsa e a un primordiale senso di vindice giustizia. Si è risposto con Pianosa e l'Asinara alle stragi di Capaci e via D'Amelio. Il dolore dei parenti delle vittime contro le vessazioni nei confronti dei detenuti. Questo è stato messo a confronto! (...) È giunto il momento» - ed eravamo nel 2002 - «di chiedersi che cosa è avvenuto in questi ultimi dieci anni e cosa continua ad accadere. A questo punto, non si tratta di chiedersi se le norme vigenti siano state rispettate o no, se le procedure siano più o meno corrette; si tratta di chiedersi che cosa Antimafia e Mafia stiano mutualmente facendosi fra di loro e, attraverso quella che è definita una guerra, a noi tutti. È incredibile che nessuno si preoccupi che nei confronti di, ormai vecchi, "mafiosi" i magistrati continuino a usare l'arma della tortura, dell'infamia che colpisce non solo i "mafiosi" ma sta schiacciando tutto e tutti verso la demagogia e il conformismo politico e sociale. Nessuno che consideri la gravità del fatto che i magistrati, spesso per propria impostazione ma anche per investitura pubblica e politica, più che reati di mafia, stiano perseguendo la Mafia-istituzione, sicché invece di investigare reati specifici, produrre prove e fare i processi, stiano in realtà producendo (assieme alla mafia, com'era naturale prevedere) pentiti e offrendo esempi alla pubblica riprovazione.

Il conformismo dell'Antimafia, quella parlamentare e quella della cosiddetta "società civile", sta facendo strame di stato e di diritto, di legalità e di umanità, di società e di persone. Eppure, il 41 bis non si discute. Chi ne tocca i fili, le corde cui si impiccano detenuti così come la legalità, muore? Questa estate,» - nell'estate del 2002, appunto - «nei giorni della loro "protesta pacifica e civile",» - e forse alcuni di voi ricorderanno cosa avvenne quell'anno all'interno di molte carceri italiane - «i detenuti in 41 bis si sono rivolti alle più alte cariche dello Stato, in questi termini:» e qui cito un documento che fu fatto circolare allora: «"Stiamo mettendo in atto un Satyagraha che non mira certo alla abolizione del regime del "carcere duro" (compito questo, in una società democratica, di esclusiva competenza del Legislatore), bensì al rispetto delle regole, delle norme vigenti, nonché al rispetto della dignità umana che quotidianamente viene calpestata e umiliata". Loro, i fuorilegge, hanno manifestato nelle carceri per il rispetto della legalità; nel frattempo, nessun tutore della legge si è manifestato contro fuorvianti applicazioni, nessun legislatore si è levato in Parlamento per dire che il "41 bis reale" è una barbarie e che questa - non chissà quale altra - si vuole eternizzare. In Commissione giustizia al Senato» per l'appunto in quella estate «la sua stabilizzazione è stata approvata all'unanimità!».

L'iniziativa dei carcerati citata da Pannella non riguardava, in effetti, esclusivamente le condizioni delle carceri, ma qualcosa che il Parlamento non aveva voluto, potuto o saputo affrontare, e cioè il fatto che gli eletti di 11 o 12 seggi non erano mai stati proclamati. Solo dopo una lunga lotta non violenta, condotta con uno sciopero della sete di 7 giorni di Pannella e uno sciopero della fame di centinaia di detenuti che, con le parole che ho appena citato, lo sostenevano, si arrivò ad una decisione adottata dalla Camera dei deputati in cui si prese atto dell'impossibilità di ratificare l'elezione di 12 parlamentari della Repubblica.

Concludo l'illustrazione del perché riteniamo che non si debba insistere non soltanto con il 41-bis, ma sicuramente nel proporre come misura di lotta alla mafia l'indurimento di un qualcosa che negli ultimi anni non ha dato i risultati sperati, con quest'ultima citazione, sempre dalla menzionata prefazione al libro: «L'opera, l'inchiesta, la fatica e la tenacia di Maurizio Turco e di Sergio D'Elia» - che all'epoca non erano parlamentari - «costituiscono un evento, approdo e sintesi di uno dei percorsi radicali nelle caienne delle istituzioni e della società italiana.

Ora ciascuno» questo libro può essere scaricato dal sito nessunotocchicaino.it, perché non è più stato ristampato «potrà meglio intendere la continuità, l'intimità profonda e attualissima della "comunità reale del 41 bis reale" con i luoghi, che si ritenevano e ritengono scomparsi, delle "deportazioni" di veri o presunti criminali, condannati alla "morte (per intanto) civile"». (Applausi della senatrice Poretti).

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 34.101 è sostitutivo dell'articolo approvato in sede di Commissioni riunite che ha inasprito il regime di cui all'articolo 41-bis. Non siamo pregiudizialmente contrari al testo licenziato dalle Commissioni. Il testo che abbiamo ritenuto di proporre con il nostro emendamento ricalca alla lettera quello elaborato dagli uffici della Procura nazionale antimafia così come ci è stato consegnato in Commissione giustizia, in cui vengono affrontati i punti critici dell'attuale sistema. Il testo che ci è stato affidato per la valutazione dalla Procura nazionale è stato certamente preso in considerazione prima dalla Commissione giustizia e poi dalle Commissioni ed è stato ulteriormente inasprito.

Mi permetto di fare due osservazioni critiche. È certo che il nostro Paese non può non dotarsi di un sistema rigido di applicazione dell'articolo 41-bis, anche se sappiamo perfettamente, per le conoscenze che nel corso degli anni si sono accumulate, che esiste una mafia dietro le sbarre che soffre per il 41-bis ed esiste una mafia fuori dal carcere che tifa per l'irrigidimento del 41-bis, perché la mafia libera vuole avere maggiore agibilità e non essere subalterna ai mafiosi in carcere. È sempre stato così, vi è sempre stata questa insofferenza della mafia libera che gradisce una maggiore durezza nei confronti dei mafiosi in carcere.

Il testo licenziato dalle Commissioni è sicuramente nella direzione di una maggiore durezza: ben venga; però il rischio che corriamo è che quando si vuole essere troppo duri si commettano poi degli errori. L'articolo 25 della Costituzione fissa un principio insuperabile qual è quello del giudice naturale. L'ordinamento penitenziario, che prevede l'articolo 41-bis, individua anche il giudice competente a decidere sui provvedimenti applicativi e sulle proroghe. Il giudice competente è individuato nel tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto internato è assegnato. Questo nel rispetto dell'articolo 25 della Costituzione.

Nel testo proposto, che noi vorremo sostituire con il nostro emendamento, si dice invece che la competenza per decidere sul particolare regime e, quindi, sui reclami avverso i provvedimenti applicativi - che sono presentati nel termine di 20 giorni - è del tribunale di sorveglianza di Roma. Questo significa che con questa norma, in deroga al principio di cui all'articolo 25 della Costituzione, si attribuisce una competenza esclusiva per il regime dell'articolo 41-bis al tribunale di sorveglianza di Roma.

È vero che per altre fattispecie vi è una norma analoga. Per esempio, per i collaboratori di giustizia in materia di benefici penitenziari la competenza esclusiva è del tribunale di Roma, ma quella deroga all'articolo 25 ha una ratio derivante dalla segretezza del luogo di detenzione del collaboratore di giustizia, determinata dalla pericolosità della rilevazione del luogo di detenzione e dal fatto che i collaboratori di giustizia per legge hanno il loro domicilio in Roma. Questo prevede la normativa sui collaboratori di giustizia.

Estendere, invece, anche per l'applicazione e per il reclamo avverso il regime del 41-bis, ad un unico giudice derogando al principio costituzionale dell'articolo 25 espone la norma così proposta a profili di radicale incostituzionalità. Noi dobbiamo essere attenti: essere duri e rigorosi è una cosa, essere rispettosi del nostro ordinamento è un'altra, perché essere troppo duri significa inserire un vulnus nell'articolo 41-bis che potrebbe essere dichiarato incostituzionale per violazione dell'articolo 25 della Costituzione.

Io richiamo alla delicatezza di questo passaggio. Facciamo le norme dure, ma evitiamo che le stesse possano incorrere in una violazione di un precetto costituzionale perché, diversamente, dall'esistenza di una norma ci troveremmo con un vuoto normativo. Ecco perché abbiamo sollecitato quel nostro testo, pur apprezzando il testo licenziato dalle Commissioni, anche se non per la parte che assegna ad un unico giudice, ossia a quello di Roma, tutta la competenza per i reclami provenienti da qualsiasi parte d'Italia.

Sollecito, quindi, una riflessione del Governo e dei proponenti di quel testo perché riteniamo valide le intenzioni, ma pericolosi gli effetti della norma così come proposta. Insistiamo, quindi, per l'accoglimento del nostro emendamento sostitutivo o comunque, qualora il signor Presidente dovesse cogliere segnali in questo senso, per la possibilità di arrivare ad un testo condiviso che rimedi ai rischi di incostituzionalità. (Applausi dal Gruppo IdV).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, anche noi abbiamo proposto un'ipotesi di sostituzione del testo dell'attuale articolo 41-bis, che ovviamente è in sintonia con quanto detto in precedenza dal collega Li Gotti e che tiene conto del confronto che si è avuto in Commissione con tutti i soggetti che si occupano di prevenzione e contrasto al crimine organizzato e, in modo particolare, con la Procura nazionale antimafia.

La proposta che noi facciamo, e sulla quale insistiamo, tende sostanzialmente a correggere gli effetti negativi che sono stati monitorati in questi anni e che sono legati a quella giusta decisione che il Parlamento assunse di stabilizzare il regime carcerario del 41-bis. Quindi, il tema da affrontare oggi è come sia possibile, e in che termini sia possibile, rendere più efficace questo regime carcerario. Infatti, è efficace se e in quanto elimina ogni forma di collegamento tra il detenuto mafioso e le organizzazioni criminali sul territorio: se non produce questo effetto determina un'inutile compressione dei diritti di libertà e, quindi, espone ad un rischio di incostituzionalità superiore una norma che oggettivamente prevede un regime di sicurezza molto stretto. Pertanto, noi dobbiamo farci carico dell'esigenza di contemperare l'interesse generale a che questo regime restrittivo sia funzionale a estirpare ogni tipo di collegamento, di leadership interna alle carceri nei confronti delle organizzazioni criminali.

Allo stesso modo, dobbiamo verificare come ciò in concreto sia avvenuto in questi anni e quali possono essere i correttivi. Tra questi ne abbiamo segnalato alcuni, faccio qualche esempio perché non voglio ripetere cose già dette che condivido: anzitutto rafforzare il ruolo della Procura nazionale antimafia, perché è chiaro che non è sufficiente il compito di coordinamento e di conoscenza che la Procura ha nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata. Si avverte la necessità di un intervento più efficace e penetrante anche nel potere di iniziativa, di proposta e di verifica del regime carcerario, così come la necessità di intervenire nella fase che riguarda l'interpretazione delle disposizioni. Vi è infatti un contrasto tra l'orientamento della Corte di cassazione su questa materia e l'orientamento che, viceversa, hanno diversi tribunali di sorveglianza, con la inevitabile ulteriore conseguenza negativa dell'applicazione di una giurisdizione diversa a seconda del tribunale di sorveglianza competente per quel determinato carcere o detenuto.

Vi è poi la necessità di intervenire anche sul sistema di controllo del detenuto e sulla valutazione del pericolo del collegamento. Il riferimento che viene fatto alla cosiddetta capacità di mantenere i contatti ha prodotto dei risultati anche sotto il profilo di alcune decisioni dei tribunali di sorveglianza, che sono in controtendenza rispetto allo spirito della norma. La necessità che si pone, viceversa, è quella di verificare costantemente se sussista in concreto il pericolo di possibili collegamenti tra il detenuto e le associazioni criminali. Queste sono alcune delle ragioni che ci portano, pur apprezzando lo sforzo che è stato fatto in Commissione per migliorare il testo, a chiedere anche noi un voto favorevole ai nostri emendamenti, che vanno nella direzione di fornire agli organi preposti alla prevenzione, al contrasto e al controllo maggiori strumenti e di rendere più effettiva, a fronte di una grande compressione dei diritti di libertà che impone il regime carcerario del 41-bis, la norma sotto il profilo della deterrenza e delle interruzioni dei rapporti tra chi sta in carcere e le organizzazioni criminali che operano sul territorio. Insistiamo pertanto per l'accoglimento dei nostri emendamenti. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

LUMIA (PD). Signor Presidente, affrontiamo adesso con il 41-bis un punto prezioso e delicato della lotta alle mafie. Il 41-bis - i colleghi lo sanno - è stata una grande intuizione di Giovanni Falcone, una grande intuizione su cui non penso possa valere quella infausta distinzione che in altri anni abbiamo utilizzato nella lotta al terrorismo, cioè il principio dell'equidistanza, mafia - in questo caso - e antimafia, perché in un Paese democratico come il nostro non può esserci un'impostazione equidistante.

Il Partito Democratico sta con tutte le formazioni politiche democratiche nell'antimafia e il 41-bis è una grande risorsa della nostra democrazia, così come lo pensò Falcone e come poi è stato attuato. E' una grande risorsa della nostra democrazia perché le organizzazioni mafiose sono le uniche organizzazioni criminali in grado di esercitare il loro dominio, le loro attività, anche le più terribili, drammatiche e violente, anche quando i loro boss si trovano all'interno del sistema carcerario.

Lo intuì Falcone: i boss mafiosi considerano il carcere una porzione del loro territorio da controllare, su cui esercitare il loro dominio e in cui imporre una gerarchia di comando nell'ambito della quale essi devono prevalere. Inoltre, signor Presidente, i boss mafiosi sono sempre riusciti, dal carcere, a non sospendere mai la loro attività criminale, a stabilire chi bisogna uccidere, a partecipare alle scelte sulle stragi da compiere, a stabilire quale operatore economico estorcere, quale appalto o subappalto truccare e - perché no - quale politico votare.

Questo perché la mafia è l'unica organizzazione che non sospende mai la propria gerarchia, la propria linea di comando - se così possiamo definirla - anche quando i boss stanno in carcere. Tanto è vero che le organizzazioni mafiose non mettono in sospensione il capo, il boss, quando viene catturato. Egli rimane in testa a quell'organizzazione (alla famiglia se è Cosa nostra, alla 'ndrina o alla famiglia camorrista) e viene sostituito temporaneamente da reggenti. In sostanza, dal carcere essi continuano a esercitare la loro funzione di comando e quando poi escono immediatamente riprendono, anche formalmente, la funzione di vertice dell'organizzazione mafiosa.

Falcone intuì queste due dimensioni: le organizzazioni mafiose considerano il carcere una porzione del loro territorio su cui imporre il loro dominio e, dal carcere, continuano ad esercitare la loro violenta e drammatica funzione di comando verso l'esterno. Ecco perché l'intuizione del 41-bis è una grande risorsa: perché non lede nessun diritto umano, non torce un capello ai detenuti ed impedisce solo la comunicazione e la possibilità di esercitare dal carcere, la funzione di boss.

In Commissione è stata raggiunta una buona intesa ed il Partito Democratico si ritrova in quell'intesa. Le nostre proposte vanno nella direzione di dare più rigore al 41-bis, in coerenza con l'intuizione che ebbe Falcone, con le pronunce della Corte costituzionale, che mai sono state contro il 41-bis, e con la necessità, che ci viene dall'esperienza di questi anni, di impedire che questo articolo così normato venga aggirato. Infatti, onorevoli colleghi, dobbiamo intervenire proprio per questo: il 41-bis così come è organizzato viene violato costantemente. Pensate, onorevoli colleghi, che questi uomini anche quando si trovano di fronte ai propri figli, anziché utilizzare i minuti di colloquio per conoscere le loro condizioni di vita o, ad esempio, come vanno a scuola, li usano per trasmettere un comando verso l'esterno.

Ecco perché, colleghi, vi è bisogno di intervenire e di rendere più rigoroso il 41-bis. Le proposte che abbiano avanzato vanno in questa direzione e la sintesi che è stata trovata in Commissione va in tale direzione.

Abbiamo proposto un periodo di tempo più lungo proprio perché l'appartenenza è totale e l'organizzazione non sospende mai la propria attività.

Abbiamo proposto anche di utilizzare delle particolari carceri che non sono speciali. Pensate un po', colleghi: nelle isole minori ci sono delle carceri per detenuti comuni. Perché non debbono esserci per quelli sottoposti al 41-bis, per i boss mafiosi? È una contraddizione stridente, quasi a significare che bisogna essere più accondiscendenti, più remissivi nei confronti dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis, più rigorosi e più rigidi nei confronti dei detenuti comuni.

Ecco perché nella proposta si avanza l'ipotesi di riaprire Pianosa e l'Asinara dove i costi sono inferiori e dove la funzione rieducativa prevista dalla nostra Costituzione può diventare realtà, dove naturalmente è più semplice per lo Stato impedire la comunicazione devastante verso l'esterno.

Vi è un punto, cari colleghi, accanto all'insieme di norme che rendono più rigorosa la norma, alla luce delle violazioni costanti e continue che le organizzazioni mafiose esercitano all'interno delle carceri, ed è quello relativo al giudice del reclamo, argomento ripreso dal senatore Li Gotti. Nella nostra proposta, che per il 90 per cento è stata fatta propria dalla Commissione, prevedevamo un'altra soluzione, quella del giudice della misura di prevenzione personale nel distretto in cui è stato giudicato il boss mafioso, perché coerente con l'impostazione che abbiamo dato della misura di prevenzione, coerente con l'inversione dell'onere della prova, con la conoscenza che quel giudice ha del boss mafioso, della sua caratura e della sua permanente attività di collegamento verso il territorio.

Il Governo ha fatto un'altra scelta: ha pensato di indicare il giudice di sorveglianza del tribunale di Roma. Abbiamo segnalato più volte al Governo che questa scelta potrebbe incorrere in alcuni problemi - è vero - anche di rilievo costituzionale, anche di tipo funzionale, anche di efficacia di gestione del 41-bis. Abbiamo invitato il Governo in questi giorni a rivedere questo aspetto; il Governo lo ha mantenuto. Comunque, è un'ipotesi che non va demonizzata, con cui ci dobbiamo confrontare. Naturalmente, nell'insieme della sintesi trovata in Commissione, prevalgono - lo ripeto - per il 90 per cento gli aspetti positivi, che sono il frutto della nostra proposta e di quelle che i relatori hanno avanzato in Commissione e che ci mettono in condizione di avere finalmente, intorno al 41-bis, una soluzione efficace e seria, duratura, in grado di superare quel limite che abbiamo riscontrato in questi anni nell'attuazione del 41-bis.

Colleghi, è un momento questo molto importante. Bisogna avere il coraggio di colpire al cuore le organizzazioni mafiose, di non limitarsi a contenere la loro portata criminale, ma di provare a dotarci nella nostra democrazia, con le regole e le garanzie previste nella Costituzione e nelle norme della nostra democrazia, ad eliminare le organizzazioni mafiose e cancellarle come tali. Ed il sistema del 41-bis, anche se non l'unico, è uno strumento importante, visto che, come non è mai accaduto nella storia del nostro Paese, oggi abbiamo, grazie a Dio, un numero elevato di boss con sentenze passate in giudicato.

Semmai, cari colleghi, ci dovremmo interrogare sulla durata delle pene, che oggi sono estremamente al di sotto della portata della minaccia delle organizzazioni mafiose. Avanzeremo a tal proposito delle proposte in modo tale da evitare quello che tutte le indagini di mafia ci dicono, cioè che dopo pochi anni - cinque, sei anni di detenzione - appena escono, a conferma dell'utilità del 41-bis nel periodo carcerario, ritornano, anche formalmente, ai vertici dell'organizzazione mafiosa.

Ecco perché su questo punto ci siamo: dobbiamo apprezzare la scelta che in Commissione è stata compiuta, la convergenza che è stata realizzata. Ne siamo fieri, perché siamo in sintonia, tranne per quanto riguarda la misura concernente il giudice del tribunale di sorveglianza, ed in coerenza con le nostre proposte. Ne avanzeremo altre, sia nel corso dell'esame di questo testo che successivamente, affinché nel nostro Paese non ci sia equidistanza, ma si compia una scelta chiara e netta, forte e qualificata dello Stato contro le mafie, per eliminare le mafie, per cancellarle ed evitare che possano continuare a costituire una minaccia per la società, la democrazia e molti territori del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti dell'istituto tecnico commerciale
«San Giuseppe» di Grottaferrata

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono presenti ad assistere ai lavori del Senato ragazze e ragazzi che frequentano l'istituto tecnico commerciale «San Giuseppe» di Grottaferrata. Rivolgiamo il nostro saluto, insieme agli auguri, ad essi ed ai loro insegnanti, per la loro attività. (Applausi).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733 (ore 11,33)

PORETTI (PD). Signor Presidente, illustro l'emendamento 34.0.100, sottoscritto da moltissimi senatori di cui poi leggerò i nomi, perché penso sia utile lasciarne traccia, non soltanto nel Resoconto stenografico ma anche nella registrazione audio (non so se in questo momento siamo in onda su «Radio Radicale» o se ci andremo in un secondo momento).

Questo emendamento intende introdurre un articolo aggiuntivo che prevede un nuovo reato nel nostro codice penale. Può sembrare singolare il fatto che dei radicali propongano un nuovo reato, ma credo sarebbe utile disporre di un codice penale minimo, ma chiaro, con pochi e chiari reati, che dovrebbero essere utili all'esercizio del diritto ed anche, quindi, alla magistratura. La norma introduce appunto il crimine di tortura. Si tratta di una norma che dovrebbe creare maggiore sicurezza per le persone arrestate o comunque detenute.

Intendo ora leggere una citazione di Antonio Cassese, contenuta nelle sue memorie di presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti. È una dichiarazione che dovrebbe spiegare cosa si intenda anzitutto per tortura e perché c'è la necessità di introdurre questo reato in Italia: «È stato facile stabilire un primo punto fermo, cosa debba intendersi per tortura. Su questo punto ci soccorrevano la storia, gli scritti dei grandi illuministi (Verri, Beccaria, Voltaire, Manzoni), le letture recenti (ad esempio, "La Question" di Henri Alleg, sulla guerra di Algeria o "La Confessione" di Artur London, in cui il dirigente politico cecoslovacco descrive gli orribili metodi con cui i servizi di sicurezza del suo Paese torturavano i dissidenti politici negli anni Cinquanta); ci sono state di grande aiuto anche le sentenze della Corte europea sui diritti dell'uomo (ad esempio quelle sulle cosiddetti tecniche di aiuto all'interrogatorio, usate dagli inglesi nell'Irlanda del Nord) o il rapporto della Commissione europea sui diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli. Senza nemmeno discuterne tra noi, ci è sembrato evidente che la tortura fosse qualunque violenza o coercizione, fisica o psichica, esercitata su una persona per estorcerle una confessione o informazioni, o per umiliarla, punirla o intimidirla. Nella tortura la disumanità è deliberata: una persona compie volontariamente contro un'altra atti che non solo feriscono questa ultima nel corpo o nell'anima, ma ne offendono la dignità umana. Nella tortura c'è insomma l'intenzione di umiliare, offendere e degradare l'altro, di ridurlo a cosa...». Così si esprimeva Antonio Cassese.

Ebbene, l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, del 1984, ha definito chiaramente cosa si debba intendere per tortura, ovvero: ogni atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze gravi, fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o sottoporla a coercizione, per qualunque ragione basata su una discriminazione di qualsiasi tipo, a condizione che il dolore o la sofferenza siano inflitti da un pubblico ufficiale o da altra persona che svolga una funzione ufficiale, o su sua istigazione, oppure con il suo consenso o con la sua acquiescenza.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,37)

 

(Segue PORETTI) La tortura viene ancora praticata nel mondo e sono migliaia gli uomini che continuano ad esercitarla. Secondo stime di Amnesty International negli ultimi tre anni, in oltre 150 Paesi le Forze di polizia locali hanno commesso torture e maltrattamenti e, in più di 80 casi, tali pratiche hanno provocato decessi. In 50 Paesi nel mondo vengono torturati minori e non deve sorprendere che la tortura avvenga anche laddove vige la democrazia. Essa è praticata nelle carceri così come nelle abitazioni private e colpisce persone di tutte le estrazioni sociali.

Ebbene, dal 1984, da quando cioè la Convenzione delle Nazioni Unite ha stabilito che cos'è la tortura, in Italia si aspetta di introdurre nel codice penale il reato di tortura. Dunque, anche grazie al sostegno e al supporto di associazioni che si occupano di diritti umani, quali "Antigone" e "Nessuno tocchi Caino", abbiamo tradotto nell'emendamento in esame l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite e abbiamo ripreso il lavoro compiuto nelle scorse legislature da Camera dei deputati e Senato, attraverso il quale però non si è mai riusciti da parte del Parlamento ad introdurre in via definitiva questo reato nel codice penale.

Abbiamo trasformato questo lavoro in un emendamento al disegno di legge sulla sicurezza, con cui davvero tanto si interviene per creare nuovi articoli del codice penale, ma che guarda caso non si occupa di tale reato. Considerate dunque questo emendamento come una sorta di nostro contributo, di nostro regalo ad un disegno di legge sulla sicurezza che non ci piace: a noi radicali non piace neanche la modifica dell'articolo 41 bis, di cui parleremo nuovamente dopo. Speriamo che il Governo accetti con spirito costruttivo il regalo che stiamo offrendo. Abbiamo pensato infatti che, attraverso un emendamento, si sarebbe forse riusciti a risolvere un questione che si dibatte da oltre 20 anni nelle Aula parlamentari e nelle Commissioni, senza che si sia mai riusciti ad approdare ad un voto definitivo.

Sono molti i senatori che hanno sottoscritto l'emendamento: leggo i nomi dei firmatari anche a beneficio dei rappresentanti del Governo, che dovranno esprimere un parere, che mi auguro sia positivo. L'emendamento traduce infatti, lo ripeto, l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite e quei testi che erano già stati valutati nelle scorse legislature e anche in parte approvati in alcune Commissioni: non si potrebbe davvero comprendere, dunque, l'espressione di un parere non positivo, anche considerato che sono molto i senatori che lo hanno sottoscritto.

Alla prima firma, che è la mia, si aggiungono quelle degli altri senatori radicali, Marco Perduca ed Emma Bonino. Vi do lettura degli altri firmatari, in ordine alfabetico: Marilena Adamo, Benedetto Adragna, Silvana Amati, Alfonso Andria, Giuseppe Astore, Fiorenza Bassoli, Dorina Bianchi, Enzo Bianco, Tamara Blazina, Emanuela Baio, Daniele Bosone, Anna Maria Carloni, Gianrico Carofiglio, Felice Casson, Franca Chiaromonte, Vannino Chiti, Ombretta Colli, Gerardo D'Ambrosio, Silvia Della Monica... (Commenti e brusìo dai banchi della maggioranza).

Colleghi, mi sembra davvero terribile che stiate facendo la "ola". (Richiami del Presidente). Non so che luoghi frequentiate il sabato e la domenica, ma se andate allo stadio siete ben liberi di fare la "ola" da stadio. Se considerate l'argomento della tortura come un argomento da stadio e da tifoseria e non di confronto tra maggioranza ed opposizione - tra l'altro sto leggendo nomi anche della maggioranza - davvero si potrebbe anche chiudere baracca e burattini! Ognuno poi dal lunedì alla domenica è libero di andare allo stadio piuttosto che parlare di questioni altre, forse troppo elevate considerate le reazioni.

Continuo a dar lettura dell'elenco dei senatori che hanno sottoscritto l'emendamento: Roberto Della Seta, Vincenzo De Luca, Mauro Del Vecchio, Luigi De Sena, Roberto Di Giovan Paolo, Cecilia Donaggio, Lucio D'Ubaldo, Giuseppe Esposito, Anna Finocchiaro, Anna Rita Fioroni, Salvo Fleres, Maria Pia Garavaglia, Rita Ghedini, Mirella Giai, Manuela Granaiola, Claudio Gustavino, Pietro Ichino, Maria Fortuna Incostante, Maria Leddi, Massimo Livi Bacci, Franco Marini, Pietro Marcenaro, Andrea Marcucci, Francesca Maria Marinaro, Ignazio Marino, Alberto Maritati, Daniela Mazzuconi, Rita Levi-Montalcini, Claudio Micheloni, Colomba Mongiello, Fabrizio Morri, Magda Negri, Francesco Pardi, Achille Passoni, Stefano Pedica, Carlo Pegorer, Oskar Peterlini, Roberta Pinotti, Nino Randazzo, Francesco Rutelli, Gian Carlo Sangalli, Luciana Sbarbati, Anna Maria Serafini, Achille Serra, Silvio Sircana, Albertina Soliani, Luigi Vimercati, Vincenzo Vita e Luigi Zanda. (Il senatore Musso si avvicina al banco in cui siede la senatrice Porettti). Da ultimo, il senatore Enrico Musso, che ringrazio per l'adesione.

Rivolgo un ultimo appello al Governo affinché tenga conto dei tanti senatori che chiedono che sia espresso un parere favorevole su questo emendamento. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VIZZINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 34.100, 34.101, 34.200, 34.20 e 34.102 per le circostanze che passo ad illustrare.

Signora Presidente, il testo al nostro esame, relativo all'articolo 34 nella formulazione delle Commissioni riunite, è il frutto di un lavoro svoltosi in quella sede che ha tratto spunto da alcuni emendamenti dei relatori e di altri Gruppi parlamentari fino ad arrivare all'attuale stesura del testo in esame.

Anch'io vorrei cercare di dare una spiegazione del lavoro che si sta facendo, poiché si tratta di un inasprimento del carcere duro per i reati di mafia e terrorismo. Tale lavoro ha visto impegnato nel tempo il Gruppo al quale appartengo, con iniziative assunte sin dalla fine degli anni Novanta dall'attuale presidente del Gruppo, senatore Maurizio Gasparri, e che ha visto alcuni di noi impegnati anche in Commissione parlamentare antimafia. Con ciò intendo dire che nessuno pensa di torturare chicchessia, né lo Stato pensa che la carcerazione sia una vendetta, ma siamo di fronte ad un fenomeno che è ormai chiaro a tutti, che risulta da atti investigativi e da processi in corso.

Vi sono soggetti che, reclusi secondo il regime del 41-bis, trasformano la loro sottoposizione al carcere duro in dimostrazione di potenza, continuando a colloquiare con l'esterno e soprattutto ad impartire ordini sul territorio ai loro accoliti di cosa nostra, della camorra, della 'ndrangheta. Il problema di fondo, quindi, è impedire una beffa enorme allo Stato che da un lato cattura i mafiosi e dall'altro si trova spesso di fronte alla circostanza che costoro continuino a mantenere il controllo del territorio. È uno sforzo necessario non soltanto per chi si trova in carcere adesso, ma per tutti i latitanti o i mafiosi in senso lato ancora in attività che, prima o poi, saranno ospitati nelle patrie galere e sottoposti al carcere duro che, ripeto, sarà comminato a tutti i mafiosi che saranno arrestati e per i quali ne ricorreranno le condizioni.

Lo sforzo che abbiamo compiuto non serve solo a punire il singolo soggetto, ma deve dare la certezza che dalle carceri non si comanda perché nelle carceri comanda lo Stato e chi è stato condannato, se vuole evitare il carcere duro, ha un altro strumento: non fare più il mafioso e collaborare con lo Stato, dare il proprio contributo a far sì che il cancro terribile delle mafie, che ancora affligge il nostro territorio, venga finalmente sgominato. Questa è la battaglia che proponiamo, il segnale che vogliamo mandare all'esterno.

Vedete, colleghi senatori, in queste settimane talvolta le cronache ci hanno consegnato un'immagine distorta di superlatitanti arrestati; mi riferisco, ad esempio, al boss Bernardo Provenzano, che starebbe nella sua celletta del 41-bis con la Bibbia in mano quasi in atteggiamento ascetico. Di fronte a queste presentazioni probabilmente qualcuno dimentica che questa è gente che ha sciolto altri uomini nell'acido, che ha le mani grondanti di sangue per avere ucciso poliziotti, magistrati, politici come Piersanti Mattarella e Pio La Torre. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Bianco e Garraffa). Questa gente ha cercato di portare un attacco frontale alle nostre istituzioni, sino alla stagione delle stragi, che vide saltare in aria, con metodi da commando terroristico, magistrati come Falcone e Borsellino. E, ancora, si tratta di soggetti che hanno partecipato alle stragi di recente sono stati graziati dall'applicazione del 41-bis e consegnati alla detenzione ordinaria. Qualcuno di loro, prima che il ministro Alfano firmasse per confermare il regime del 41-bis, ha passato il Capodanno insieme agli altri detenuti!

Quando i colloqui con i propri congiunti e con i propri avvocati non servono né per difendersi né per abbracciare o baciare un figlio, ma esclusivamente per portare ordini all'esterno, lo Stato ha il dovere di intervenire perché questa usanza cessi. Questo ci stiamo proponendo di fare, con gli errori che fa chi può legiferare, ma con la buona fede e la voglia di liberare il Paese da una ferita terribile per la democrazia.

Mi sarei aspettato dal collega radicale che, invece di parlare della tortura inflitta ai mafiosi, oggi avesse voluto ricordare che un consigliere comunale di Castellammare di Stabia ieri è stato barbaramente assassinato dalla camorra. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

SBARBATI (PD). Che cosa c'entrano i mafiosi?

 

VIZZINI, relatore. Di fronte ad avvenimenti come questo bisogna reagire. Probabilmente chi ha compiuto quel delitto cammina libero e tranquillo, perché tanto l'omertà continua a permeare pezzi importanti del territorio.

Questo, dunque, è lo sforzo che abbiamo voluto fare, trovando un'intesa la più larga possibile e riconoscendo che, accanto alla nostra iniziativa, c'è stata quella importante dell'opposizione e che si è potuto lavorare senza pregiudiziali rispetto al raggiungimento di un obiettivo che diventa oggi una vittoria del nostro Parlamento, una vittoria dello Stato contro la criminalità organizzata.

Per queste ragioni il mio parere è contrario sugli emendamenti presentati. Invito tutti a votare il testo che è stato presentato e preparato nelle Commissioni riunite. Per quanto riguarda l'emendamento sulla tortura testé illustrato dalla senatrice Poretti, invito la collega a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno che consenta al Governo di assumere un impegno di fronte all'Aula, in modo tale che venga premiato anche lo sforzo legislativo che è stato fatto.

In conclusione, l'approvazione dell'articolo 34 rappresenta, secondo me, per l'attività del nostro Parlamento, un fatto da salutare come una vittoria perché ci consente di dare al Paese uno strumento migliore per tenere le persone al loro posto, non per tenerle isolate dai loro affetti, ma isolate dal crimine. Badate bene che per vincere questa battaglia possiamo fare due cose: non farli più comunicare con l'esterno e sequestrare e confiscare - a loro e ai loro eredi - tutte le sostanze illecitamente accumulate con i delitti mafiosi. (Applausi dal Gruppo PdL). Quando lo avremo fatto vinceremo con facilità questa battaglia! (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, anche se invito i senatori Lumia e D'Alia a ritirare gli emendamenti a loro firma. Infatti, in Commissione il Governo non ha ritenuto di apportare modifiche, ma ha favorito un'intesa tra tutti i Gruppi sulla base degli emendamenti presentati dai senatori Vizzini, Berselli, D'Alia e Lumia, al fine di verificare la possibilità di un accordo complessivo del Parlamento su una serie di norme che completano l'azione di contrasto dello Stato nei confronti della mafia, inserite nel cosiddetto decreto sicurezza e nel disegno di legge oggi al nostro esame. Credo che sarebbe veramente un peccato non compiere uno sforzo complessivo per mantenere quell'unità di azione che ha caratterizzato la formazione dell'articolo 34 nelle Commissioni riunite e avere un unico testo che si concretizzi in una effettiva azione di contrasto nei confronti della mafia. Ciò significherebbe tentare di rompere definitivamente qualsiasi collegamento tra il mafioso, il capomafia, ed il mondo esterno. Questa è la realtà!

Al senatore Li Gotti, a proposito della precostituzione del giudice prevista dalla legge nel tribunale di Roma, sottolineo che tale disposizione non contrasta con l'articolo 25 della Costituzione.

Per tale motivo ribadisco il parere conforme a quello del relatore e l'invito ai senatori D'Alia e Lumia a ritirare i propri emendamenti. (Applausi dei senatori Ferrara e Pastore).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signora Presidente, vorrei aggiungere il parere sull'emendamento 34.0.100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

IlGoverno, che è certamente sensibile alla materia, si permette di ricordare che nel nostro ordinamento non mancano le norme incriminatrici di comportamenti di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi lesivi dei diritti delle persone (dalle percosse alle lesioni variamente aggravate, dalla violenza privata alla minaccia); anzi, vi è anche - mi sembra, però, quasi offensivo ricordarlo in quest'Aula - un'aggravante derivante dall'avere questa posizione.

Vi è certamente una convenzione delle Nazioni Unite, ma si deve verificare se e fino a che punto questo atto pattizio trovi puntuale e coerente riscontro all'interno del nostro ordinamento. Allora, la proposta che mi sento di rivolgere ai presentatori così numerosi è quella di ritirare l'emendamento 34.0.100 e presentare un ordine del giorno che vada nella direzione di verificare quanto la tutela a cui punta l'emendamento 34.0.100 sia già contenuta nell'ordinamento e colmare le eventuali lacune che possono sussistere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.100.

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, i senatori del Gruppo del Partito Democratico esprimeranno un voto contrario sull'emendamento 34.100, soppressivo del nuovo articolo 34, così come approvato con voto unanime dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Comprendiamo le ragioni che hanno spinto i colleghi radicali a presentare tale emendamento. Del resto, la loro posizione fa seguito ad una tradizione di impegno del Partito radicale sulle tematiche della giustizia anche in Sicilia: nel passato, quando si sono trovati a scegliere tra l'esigenza di rafforzare l'azione dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata mafiosa e quella di mantenere fede ad una tradizionale posizione ipergarantista, i colleghi radicali non hanno mai avuto dubbi ed hanno scelto la seconda strada. Ciò naturalmente ha dato loro una grande visibilità, anche in quella terra.

Vorrei ricordare però ai colleghi che il fenomeno mafioso in Sicilia è tutt'altro che sconfitto. Ancora in queste ultime settimane, nonostante i segnali positivi ed importanti che si registrano (vorrei ricordare, tra tutti, la posizione coraggiosa assunta da molti imprenditori siciliani e segnatamente da quelli aderenti alla Confindustria siciliana in una battaglia di prima linea contro il pizzo e le estorsioni), sentiamo che il rischio mafioso è tuttora molto forte.

Questa battaglia si vince e si combatte sulla base di segnali importanti. Il primo e il più importante di essi consiste nel dare alla coscienza civile dei siciliani la sensazione che lo Stato vuole combattere in modo serio la sua battaglia contro la mafia. Troppe volte abbiamo dato segnali in senso contrario: da un canto leggi ed interventi legislativi che andavano in quella direzione, dall'altro comportamenti di fatto che hanno consentito alla mafia di farla franca nel momento in cui controllavano il territorio, a partire dal presupposto fondamentale, che cioè dava la sensazione della capacità di comando anche alla fine, mentre i mafiosi erano in carcere. Sono troppo frequenti - lo hanno ricordato assai opportunamente poco fa i colleghi Vizzini e Lumia - i casi in cui dalle carceri, anche in regime di 41-bis, sono partiti in questi anni ordini per il compimento di azioni delittuose. Tutt'altro, quindi, che una situazione di isolamento totale o addirittura di tortura, come qualcuno vorrebbe far credere. Noi vogliamo, allora, che la normativa che è stata varata dalle Commissioni sia accolta e che sia respinto l'emendamento soppressivo. Chiediamo, anzi, che vi sia un'azione efficace nell'interpretazione quotidiana che consenta di evitare quello che oggi è un fenomeno assolutamente inaccettabile.

Per queste ragioni, ricordando anche qui l'insegnamento molto forte che Giovanni Falcone consegnò a chi ebbe la ventura di conoscerlo e di stargli vicino, cioè che occorre che i segnali siano fermi e incontrovertibili, voteremo contro l'emendamento 34.100 dei colleghi Perduca, Poretti, Bonino e Amati. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, intervengo per esprimere il voto contrario all'emendamento 34.100 e per ritirare l'emendamento 34.101, presentato dal Gruppo dell'IdV, di cui sono primo firmatario. Pur permanendo le nostre perplessità sul testo proposto dalle Commissioni, riteniamo che in un momento così delicato e su un tema così importante i distinguo particolarmente tecnici e di puro diritto possano essere male interpretati. Anche noi, quindi, converremo sul testo dell'articolo 34 proposto dalle Commissioni.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, intervengo sia per dichiarare il nostro voto contrario all'emendamento soppressivo sia per accogliere l'invito formulato dal Governo a ritirare i nostri emendamenti. Lo facciamo per due ragioni fondamentali: in primo luogo, perché intendiamo, con il ritiro degli emendamenti e il voto favorevole sul testo così come licenziato dalle Commissioni, sottolineare l'unità delle forze politiche nel contrasto alla criminalità organizzata, in particolar modo in un ambito controverso ma strategico, quale è quello del regime carcerario del 41-bis. In secondo luogo, perché abbiamo inteso non polemizzare sul testo licenziato dalle Commissioni, alla cui stesura abbiamo concorso, ma sottolineare comunque l'importanza del dibattito su questa materia, in particolare sulle competenze della Procura nazionale antimafia e sulla necessità di rendere sempre più stretto il rapporto tra il contrasto alla criminalità organizzata e il contrasto al terrorismo.

Si tratta di due fenomeni che hanno sempre più punti di connessione e di affari in comune; mi riferisco soprattutto al traffico degli immigranti e all'immigrazione clandestina. Segnalare la necessità di avere una centrale unica, in capo alla Procura nazionale, che si occupi anche della materia della prevenzione, della conoscenza e del contrasto al terrorismo è il senso della nostra proposta sul 41-bis.

Abbiamo inteso segnalare questo tema e riteniamo che il dibattito debba proseguire con lo stesso spirito. Per queste ragioni non intendiamo essere rigidi su alcune proposte, perché riteniamo che già quello approvato in Commissione sia un testo utile ed efficace. Per questo ringraziamo i Presidenti delle Commissioni, relatori sul provvedimento.

CENTARO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (PdL). Signora Presidente, colleghi, a me piacerebbe vivere in un Paese senza 41-bis, senza 416-bis, perché questo significherebbe vivere in un Paese senza mafia, senza organizzazioni criminali radicate nel territorio, con forti capacità militari. Purtroppo non è così: proprio ieri un consigliere comunale del Partito Democratico ha perso la vita e la lista delle vittime della mafia e del terrorismo mafioso è veramente lunga.

Allora la politica non deve guardare solo all'utopia, ma anche alla realtà su cui incide. Da presidente della Commissione antimafia fui promotore della stabilizzazione nell'ordinamento penitenziario del regime previsto dall'articolo 41-bis, affidando al collega senatore Maritati la relazione in quella sede, nella certezza che questa normativa dovesse far parte stabilmente del nostro ordinamento giuridico in relazione a quella che era ed è, purtroppo, ancora pesantemente la realtà del nostro Paese.

Nessuna forma di tortura e, per cortesia, non citate Paesi dell'Unione europea che hanno un sistema penitenziario che vede il nostro paragonabile ad un albergo a cinque stelle! (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori Perduca e Poretti).

 

PERDUCA (PD). Ma quando?

 

CENTARO (PdL). E, per cortesia, non citate gli Stati Uniti, che hanno in Guantanamo una vicenda veramente deprecabile e priva di possibilità di criticare il nostro sistema!

Abbiamo pensato ad una norma che, nel solco delle decisioni pronunciate dalla Corte costituzionale, riuscisse a contemperare la possibilità di una detenzione rispettosa della dignità umana con quello che era un imperativo categorico, perché la realtà ci ha parlato di omicidi commissionati dal carcere e di organizzazioni criminali che continuavano ad essere dirette in maniera assolutamente esclusiva e totale dal carcere. La realtà ci ha parlato di una caduta verticale di tutto ciò dopo l'introduzione dell'articolo 41-bis e dico anche, ai colleghi che parlano della possibilità oggi di comunicare comunque dal carcere, che in ogni caso vi sono clausole di salvaguardia che consentono le registrazioni dei colloqui e danno la possibilità di seguire il percorso dei messaggi e tante operazioni delle procure distrettuali antimafia sono state realizzate attraverso questi meccanismi.

Allora, oggi il 41-bis è e non può che essere una norma assolutamente presente nel nostro ordinamento. Le modifiche, che sono state realizzate in maniera assolutamente bipartisan con un dibattito costruttivo, mirano anche a far sì che non vi siano giurisprudenze alternative tra i diversi tribunali di sorveglianza italiani e ad avere pertanto una giurisprudenza univoca, che possa far diminuire sensibilità diverse che hanno condotto a pronunce perlomeno sconcertanti.

Èchiaro che ogni norma è perfettibile e può essere migliorata: si verificheranno sul campo i perfezionamenti introdotti in questa occasione. Tuttavia parliamo di una norma che oggi, purtroppo, continuaad essere indispensabile e che dovrebbe anche essere esportata in altri Paesi dell'Unione europea, infettati anch'essi dalle organizzazioni mafiose, ma che continuano a non voler adottare strumenti in grado di recidere i legami tra detenuti e organizzazioni che rimangono all'esterno e a non voler adottare una legislazione antimafia italiana, frutto delle intuizioni di Giovanni Falcone, che è all'avanguardia nel panorama mondiale.

Il Partito della Libertà voterà convintamente contro l'emendamento in esame. (Applausi dal Gruppo PdL, dai banchi del Governo e del senatore D'Ambrosio).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

PERDUCA (PD). Signora Presidente, preannuncio che voterò a favore dell'emendamento 34.100. Ringrazio il presidente Bianco per la sua onestà intellettuale e per aver ricordato ciò che i radicali hanno sempre fatto anche in terra di Sicilia portando Leonardo Sciascia in Parlamento.

Non so quali alberghi a cinque stelle frequenti il senatore Centaro; di certo capisco da quel che ha detto che non è mai stato in un carcere in Italia, altrimenti si renderebbe conto che non ci sarebbe neanche mezza stella.

Non vorrei però che chi si oppone all'inasprimento del regime dell'articolo 41-bis o semplicemente all'articolo 41-bis venisse considerato privo di preoccupazioni relativamente alla mafia o alla criminalità organizzata, tant'è vero che da sempre i radicali parlano di partitocrazia, consociativismo, corrotti e corruttori.

È stato detto che si vuole colpire al cuore la mafia. Benissimo: non si può colpire al cuore qualcosa con uno strumento che - dite voi - ha dimostrato la sua inefficacia. Iniziamo con legalizzare le droghe, legalizzare e regolamentare la prostituzione, modificare le nostre leggi relativamente all'immigrazione, di modo da dare un colpo al traffico di esseri umani. Tutto questo va contro la vostra visione- che purtroppo è condivisa anche da molti colleghi del Partito Democratico - di punizionismo e panpenalismo. Ciò che occorre è regolamentare fenomeni enormi per non far diventare le nostre proibizioni qualcosa di criminogeno. (Applausi dei senatori Poretti, Di Giovan Paolo e Granaiola).

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

PORETTI (PD). Signora Presidente, l'articolo 27 della Costituzione recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità».

L'articolo 41-bis - da quello che ho capito - viene utilizzato per allontanare il detenuto condannato per reati mafiosi dall'organizzazione criminale. Allora mi dovete spiegare per quale motivo la modifica dell'articolo 41-bis prevede che le ore d'aria per un detenuto sottoposto a tale regime devono passare da quattro a due. Che cosa c'entra? Che cos'è questo se non un andare contro l'articolo 27 della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»? Per quale motivo riducete le ore d'aria da quattro a due?

FLERES (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

FLERES (PdL). Signora Presidente, desidero esprimere il mio voto di astensione rispetto a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 34 e vorrei brevemente argomentare tale mia posizione.

Gli sforzi che bisogna compiere per dare certezza alla pena non possono mai travalicare la dignità della persona. Gli sforzi che le Commissioni hanno compiuto per scrivere una norma che contemperasse il diritto di alcuni con il diritto di tutti sono notevoli e apprezzabili, ma certamente sul regime di cui all'articolo 41-bis bisognerà molto discutere. Gli sforzi compiuti dai firmatari degli emendamenti in questo senso sono altrettanto apprezzabili ed importanti, ma nessuno - né nel caso della formulazione del testo dell'articolo, né nel caso della formulazione del testo degli emendamenti - ha tenuto conto di un dettaglio, che non riguarda i diritti o i doveri di quanti sono sottoposti al regime del 41-bis, ma chi - familiari, figli, mogli - ha il diritto di avere un padre, una madre, un fratello, una sorella.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,12)

 

(Segue FLERES). Intendo dire che la problematica è assai complessa. Probabilmente meriterebbe un'attenzione e uno studio specifico, ma in questo momento non c'è dubbio che dobbiamo far prevalere i diritti di tutti prima di far prevalere i diritti di qualcuno.

In questo momento, pertanto, pur non volendo esprimermi in maniera ostile nell'uno o nell'altro senso, mi astengo sugli emendamenti riferiti all'articolo in questione; voterò a favore, invece, dell'articolo 34 e dell'emendamento 34.0.100, che prevede l'introduzione del reato di tortura. Infatti, sono primo firmatario di un analogo disegno di legge, che si rifà al testo sottoscritto dal Governo italiano già più di venti anni fa.

Credo che la tortura non sia solo quella fisica e che lo Stato non debba mai avere paura di se stesso. Credo che lo Stato non possa permettere a qualche deficiente o delinquente, che esiste in divisa come con il camice o con la toga, di far prevalere le sue ragioni rispetto alle ragioni del diritto, soprattutto quando questo diritto è contenuto in un trattato internazionale. (Applausi dei senatori Perduca, Poretti e Sbarbati).

AMATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

AMATI (PD). Signor Presidente, ho sottoscritto l'emendamento 34.100 e lo voterò come quello sulla tortura. Anch'io sono presentatrice di un disegno di legge sulla tortura; sottoscrivo le dichiarazioni sia della collega Poretti che del collega Fleres.

Credo che questa tematica complessa e delicata debba tener conto del ruolo dello Stato al di sopra delle questioni e dovrebbe tener conto di una serie di problematiche che toccano l'aspetto umano che non è solo proprio della persona carcerata, ma dei familiari e di altri. (Applausi della senatrice Poretti).

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, vorrei dire che mi riconosco al 100 per cento nelle dichiarazioni che ha fatto il senatore Fleres e, diciamo, all'80 per cento nelle dichiarazioni che hanno fatto i colleghi radicali Poretti e Perduca. Pertanto, il mio voto è di astensione.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che condivido le cose che hanno detto i colleghi Livi Bacci e Fleres. Ritengo che debba arrivare il momento, pur condividendo ora il modo in cui si voterà, di porci il problema della fine dell'emergenza, così come accadde per il terrorismo. Lo Stato deve avere la forza di trovare il modo di contemperare le sue esigenze di sicurezza con una civiltà più alta di quella di questi criminali. (Applausi dei senatori Perduca e Poretti).

Ritengo che sulla questione della tortura possa pure essere presentato un ordine del giorno, ma poi bisogna essere operativi perché non si può avere solo la forza di trovare la soluzione della punizione e della sanzione e poi non trovare quella per garantire i detenuti e i diritti delle famiglie estranee ai reati commessi. La forza dimostrata quando abbiamo battuto il terrorismo e quando siamo stati capaci di dire «no» alle persone come Battisti si registra nel fatto che, dopo la fine dell'emergenza, questo Stato ha trovato nuovamente le condizioni di civiltà. Noi siamo più forti di Battisti e di quelli che la pensano come lui per queste condizioni di civiltà e dobbiamo e possiamo esserlo anche contro la mafia e le criminalità. (Applausi dei senatori Perduca e Poretti).

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

MARITATI (PD). Signor Presidente, ho dedicato gran parte della mia vita, anche dal punto di vista professionale, alla lotta e al contrasto al crimine organizzato. Continuerò a farlo fino alla fine dei miei giorni.

Il collega Centaro ha ricordato che sono stato relatore nella Commissione antimafia sulle questioni emerse in sede di applicazione dell'articolo 41-bis. Non ho nessun pentimento e nessuna esitazione sull'articolo 41-bis, che è uno strumento indispensabile e che va applicato, ovviamente nel rispetto delle norme. Il suo rigore deve essere contemperato rispetto alle esigenze reali.

Ferma restando tutta l'impostazione, nella quale mi ritrovo, non posso però condividere la modifica della competenza perché non solo non serve, ma rischia di incidere negativamente sul sistema democratico del giudice naturale. Non possiamo dire - proprio la motivazione del collega Centaro mi ha messo ulteriormente in allarme - che, poiché c'è il pericolo di sentenze diverse e diversificate (ovvero la pluralità e la diversità delle motivazioni), concentriamo tutto sul tribunale di Roma. Questo è un vulnus e può costituire un precedente gravissimo.

Inoltre, non posso accettare la riduzione dalle quattro alle due ore d'aria, perché questo non serve assolutamente a difenderci dal crimine organizzato nei confronti del quale poniamo tutti i paletti possibili.

 

PORETTI (PD). È vero, non serve.

 

MARITATI (PD). Per queste ragioni io mi asterrò. (Applausi dei senatori Perduca e Poretti).

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, prendo la parola perché sono uno dei sottoscrittori dell'emendamento 34.0.100, volto all'introduzione del reato di tortura, che - lo voglio dire - non ha nulla a che fare con il 41-bis. Vorrei precisare che da parte nostra siamo perfettamente d'accordo e abbiamo anche condiviso quasi interamente il testo proposto in Commissione per il 41-bis e lo condividiamo con le tutte le forze, perché siamo assolutamente convinti che la mafia va combattuta senza alcuna esitazione. Soprattutto essa va combattuta in tutte le sue forme e il 41-bis si è rivelato uno degli elementi fondamentali per la lotta.

Siamo però anche particolarmente convinti che non ci sarà mai la possibilità da parte del Sud di riprendere una propria vitalità e di dare il proprio contributo alla rinascita economica del nostro Paese se prima non si intraprende una lotta seria, decisiva e determinante nei confronti di tutte le forme di criminalità organizzata. Ben venga quindi tutto ciò che serve alla lotta alla criminalità organizzata. E noi siamo felici di votare in questo senso.

Per quanto riguarda la tortura, vorrei dire al senatore Mantovano che questo reato, così com'è stato individuato in questo emendamento, proprio perché c'era stato un invito da parte delle Nazioni Unite, era stato già preso in considerazione nella scorsa legislatura; il relativo provvedimento era stato già approvato in sede di Commissione al Senato e il relatore allora era il senatore Buccico, che appartiene non certo al centrosinistra ma al centrodestra. Noi abbiamo preso in considerazione, e molto seriamente, il fatto che già fossero puniti tali atteggiamenti - così come lei, signor Sottosegretario, ha accennato - nei confronti di chiunque. Anche il senatore Centaro ricorderà, perché fu oggetto di una discussione di tono molto elevato in sede di Commissione, che tutti fummo concordi nel dire che se era vero che... (Il microfono si disattiva automaticamente).

 

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, la invito a concludere.

 

D'AMBROSIO (PD). Dicevo che fummo concordi nel dire che era opportuno stabilire un reato tipico per dare un segnale forte e preciso. A tale proposito vorrei ricordare che in sede di Commissione questa previsione, così come è stata anche in questa occasione formulata, fu votata all'unanimità. Non vi fu nessun voto contrario. Tenevo a fare queste precisazioni, Presidente, e la ringrazio per avermi dato la parola. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. È un suo sacrosanto diritto, senatore.

SBARBATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

SBARBATI (PD). Signor Presidente, anche a nome della collega Chiaromonte, esprimo voto contrario rispetto a quanto già dichiarato dal senatore Bianco per il Gruppo.

A tale proposito vorrei riprendere le parole pronunciate poco fa dal collega D'Ambrosio: siamo disponibili a che si faccia tutto ciò che serve per il contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia, ma certamente, come ha già detto qualcuno, ciò che non serve dovrebbe comunque essere cancellato. E ciò che non serve è l'abuso dei mezzi di costrizione fatto nel momento in cui si è già rilevato che lo stesso 41-bis non ha dato i risultati sperati.

Al senatore Centaro faccio rilevare che l'emendamento 34.0.100, di cui sono anch'io firmataria, non ha nulla a che vedere con la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Il delitto di tortura che con questo emendamento si vuole introdurre è effettivamente una conquista di tutte le democrazie più avanzate e fa riferimento a testi internazionali riguardanti la tutela dei diritti umani, contro la loro violazione.

Ritengo che per una parte politica che si vanta di puntare e credere in uno Stato liberale e in uno Stato di diritto l'aver reintrodotto poco tempo fa il reato di oltraggio al pubblico ufficiale rappresenti una presa di posizione antistorica rispetto alle conquiste del diritto e all'evoluzione che, in materia, la giurisprudenza aveva raggiunto. Peraltro, votare oggi contro la previsione del reato di tortura, che tutti i Paesi civili hanno introdotto, mi sembra sia una contraddizione veramente grave, che mette in discussione la nobiltà di intenti politici liberali o liberistici che il Popolo della Libertà o il centrodestra stanno contrabbandando nel Paese.

Volete uno Stato liberale o volete uno Stato di polizia? Volete uno Stato liberale che garantisca i diritti civili e umani e pene adeguate in linea con una giustizia severa e giusta o volete un inasprimento tanto per far bella la faccia di chi pretende di difendere la giustizia e i cittadini attraverso comportamenti veramente offensivi e lesivi della dignità umana e dei diritti di ciascuno? (Applausi dei senatori D'Ambrosio, Marinaro e Poretti).

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo mi asterrò sia sulla votazione dell'articolo 34 che sull'emendamento 34.100, presentato dai colleghi radicali.

Condivido l'ispirazione e le finalità del 41-bis e condivido l'opinione espressa poc'anzi dal senatore D'Ambrosio, cioè che il 41-bis non abbia nulla a che fare con il tema della tortura. Ma per quanti sforzi faccia non riesco a trovare accettabile e giustificabile, per come intendo uno Stato di diritto, alcune disposizioni contenute nell'articolo 34, a cominciare dalla previsione del dimezzamento delle ore d'aria. Ritengo, inoltre, inaccettabile il riferimento alla possibilità di riaprire istituti penitenziari speciali nelle piccole isole, a Pianosa come all'Asinara. Per queste ragioni mi asterrò. (Applausi della senatrice Poretti).

VALDITARA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. In dissenso, senatore Valditara?

 

VALDITARA (PdL). Signor Presidente, vorrei solo anticipare che voterò contro l'emendamento 34.0.100, che istituisce il reato di tortura.

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, intervengo per annunciare la mia astensione dal voto perché trovo davvero pittoresco che nel momento in cui nel Paese c'è un grande allarme per la criminalità vi sia un numero così elevato di parlamentari che avvertono l'esigenza di introdurre un reato proprio nei riguardi delle Forze di polizia: il reato di tortura.

 

INCOSTANTE (PD). È un altro emendamento!

 

PRESIDENTE. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando del regime del 41-bis.

 

SALTAMARTINI (PdL). Io sto parlando dell'emendamento 34.0.100.

 

PRESIDENTE. Per ora stiamo parlando dell'emendamento 34.100, volto a sopprimere la proposta delle Commissioni sul 41-bis. Interverrà, quindi, al momento opportuno.

 

SALTAMARTINI (PdL). D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci sono stati parecchi interventi in dissenso. Mi sembra si sia giunti al momento del voto.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 34.100.

 

PORETTI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34.100, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 34.101, 34.200 e 34.20 sono stati ritirati.

Comunico che da parte del senatore Lumia è stato ritirato l'emendamento 34.102.

Passiamo alla votazione dell'articolo 34.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo in dissenso dal Gruppo, anche a nome della senatrice Poretti.

L'argomento centrale che ci ha portati a proporre l'emendamento soppressivo dell'articolo 34, che non è il sostegno alla criminalità organizzata, che non è una denuncia sull'operato delle forze dell'ordine, ma che è il tentativo di recuperare un minimo di dignità, di civiltà e di speranza nella possibilità che, attraverso lo Stato di diritto, si possa sconfiggere la criminalità e non attraverso la punizione sistematica.

Dall'inizio di questa legislatura ci sono state proposte esclusivamente delle misure che vanno nella direzione dell'inasprimento della pena per qualsiasi cosa, in un contesto in cui la certezza del diritto è denunciata quotidianamente dalla Corte di Strasburgo dei diritti umani.

Tutto questo, secondo noi, non è il modo con cui si può combattere la criminalità organizzata tant'è vero che dopo 17 anni di 41-bis ci è stato detto da più parti che non si è riusciti ad arrivare al cuore della mafia.

Concludo ricordando ai compagni del Gruppo del Partito Democratico che nella scorsa legislatura si era tentato di chiudere le due carceri minori nelle isole con tutta una serie di motivazioni che andavano dall'economico al civile fino all'ambientalista. Ecco, con questo articolo, voi le farete riaprire. Quindi, il voto è contrario. (Applausi della senatrice Poretti). (Brusìo).

PRESIDENTE. Richiamerei l'Assemblea alla dovuta attenzione.

 

PERDUCA (PD). Si vede che non interessa!

 

PRESIDENTE. Mi auguro che non sia così, senatore Perduca. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla significatività di questa votazione. Stiamo votando delle sostanziali e direi importanti modifiche del regime di carcere duro: se siano valutabili in senso positivo o negativo, questo sta alla libera coscienza di molti interventi, ma personalmente ritengo strategiche tali modifiche.

Inviterei quindi l'Assemblea ad un momento di maggiore concentrazione sulla delicatezza e sull'assunzione di responsabilità di questo voto, al quale la Presidenza riconosce grande importanza ai fini del contrasto contro la criminalità organizzata.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 34.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

269

Senatori votanti

268

Maggioranza

135

Favorevoli

249

Contrari

5

Astenuti

14

 

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e PD e del senatore D'Alia).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Credo che con questo voto il Parlamento abbia dato un fortissimo segnale al Paese di come il contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata postuli l'esigenza di una convergenza di tutte le forze politiche o, quantomeno, di una stragrande maggioranza di forze politiche. La Presidenza non può che compiacersi della quasi unanimità di tale voto. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e PD).

In merito all'emendamento 34.0.100 vi è una richiesta di trasformazione in ordine del giorno. Senatrice Poretti, cosa intende fare?

PORETTI (PD). Signor Presidente, vorrei anzitutto capire che tipo di ordine del giorno proporrebbe il sottosegretario Mantovano, visto che, come ha ricordato il senatore D'Ambrosio, la materia è stata sviscerata nel corso di più legislature.

Se il sottosegretario Mantovano mi chiede di impegnare il Governo a portare a termine il processo di ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura entro un brevissimo tempo (potremmo, ad esempio, stabilire la data della Giornata internazionale contro la tortura, il 26 giugno 2009, per introdurre in Italia il reato di tortura), allora si potrebbe anche pensare, dopo averne letto il testo, a trasformare tale emendamento in ordine del giorno.

Ho però capito che il Sottosegretario chiede di impegnare il Governo a valutare se c'è o meno bisogno in Italia di introdurre il reato di tortura: non capisco allora di cosa stiamo parlando, perché questa materia, come ricordava bene prima il senatore D'Ambrosio, è già stata sviscerata; è già stato approvato all'unanimità dalla maggioranza di allora e dall'opposizione di allora (oggi a parti invertite) esattamente quell'articolo del codice penale che prevede l'introduzione del reato di tortura.

Quindi, vorrei chiedere anzitutto lumi al Sottosegretario.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, ripetendo quanto già riferito in precedenza, la posizione del Governo è la seguente. Il Governo ritiene che il protocollo aggiuntivo alla Convenzione ONU sulla tortura trovi già ampia attuazione nell'ordinamento italiano. Non si tratta di una sola norma che reprime fatti qualificabili come tortura, ma di uno spettro di norme che vanno, come prima si ricordava, dalle lesioni personali alle minacce, alle violenze private, per le quali, se commesse dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico, è prevista anche una specifica aggravante.

L'ordine del giorno (che non chiedo, evidentemente: invito chi ha formulato questo emendamento, se lo ritiene, a presentarlo in sua vece) va nella direzione di verificare - e il Governo si impegna attraverso i propri uffici a farlo - se nelle maglie dell'ordinamento c'è qualche sezione che ancora non è coperta dalle norme vigenti in termini di repressione degli abusi dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, su tale questione, vorrei aiutare il ragionamento del sottosegretario Mantovano, ma anche quello, che immagino, del collega Saltamartini, perché è evidente che la preoccupazione riguarda la circostanza che tale reato venga immaginato solo come relativo al pubblico ufficiale. Voi sapete che nelle proposte che sono state avanzate in merito all'introduzione del reato di tortura sono presenti due orientamenti: il primo si collega solo al discorso del pubblico ufficiale, o dell'incaricato di pubblico servizio, e l'altro, contenuto in alcune proposte (ve ne fu una alla Camera dell'onorevole Pisicchio), che si collegava all'introduzione di un articolo successivo al 613 del codice penale, che invitava a prendere in considerazione chiunque commettesse tale reato, quindi non immaginando che questo dovesse solo riguardare chi è pubblico ufficiale, perché il reato di tortura può essere commesso da chiunque.

Penso allora che, se vi fosse un ordine del giorno che prevedesse un termine preciso e l'indicazione che il reato di tortura non riguarda il pubblico ufficiale ma chiunque lo commetta, questo sarebbe un modo per garantire che non c'è un'indicazione specifica e che è la tortura che vogliamo estirpare e non semplicemente colpire chi eventualmente sbaglia in un settore.

MARCENARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARCENARO (PD). Signor Presidente, vorrei solo dire al Governo, in particolare al sottosegretario Mantovano, che stiamo discutendo di un atto dovuto: la ratifica di un Trattato internazionale è un atto il cui rispetto è dovuto per il Governo. (Applausi dal Gruppo PD).

Considero che l'introduzione del reato di tortura avvenga, in primo luogo, in difesa delle Forze di polizia. Chi teme l'introduzione di tale reato e la considera come un'aggressione alle Forze di polizia ha una concezione aberrante, insultante in primo luogo per gli agenti di pubblica sicurezza ed i Carabinieri che sono fedeli alla Costituzione e alle leggi dello Stato. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Per questo, a mio parere, rifiutare l'introduzione di questo reato e la ratifica di questo Protocollo opzionale è una cosa molto seria: non c'è argomentazione che tenga. È grave che ci sia una responsabilità del Governo attuale e di quelli che lo hanno preceduto. Il fatto che i diversi Governi che si sono alternati non abbiano avuto la responsabilità di portare alla ratifica parlamentare un atto così importante è un segno che, secondo me, indebolisce il valore della nostra istituzione (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, vorrei intervenire con grande pacatezza per portare i presentatori di questo emendamento ad un ragionamento che sia anche logico e razionale. Dobbiamo rammentare che prima della Convenzione dell'ONU furono i Padri costituenti ad inserire nell'articolo 13 della Costituzione un comma secondo cui: «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Il nostro Paese vanta cioè delle tradizioni di civiltà giuridica tali per cui sicuramente non aveva bisogno di aspettare il Trattato dell'ONU.

In seconda analisi, ritengo che costruire un reato proprio per autori che siano appartenenti alle Forze di polizia, in un momento in cui nel nostro Paese registriamo la commissione di gravissimi reati, sia non solo ingiusto e improprio, ma gravemente indicativo di una cultura che va contro le Forze di polizia e che una parte politica del nostro Paese ha sempre avuto. Lo sottolineo: contro le Forze di polizia e non per la giustizia e la legalità! (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

GRAMAZIO (PdL). Bravo!

 

SALTAMARTINI (PdL). Questo emendamento sottintende una grande demagogia, perché si prevede la punizione con delle pene irrisorie anche fatti gravissimi. Oggi l'abuso contro le persone arrestate, quello che voi chiamate tortura, è punito con sanzioni severissime, per reati che vanno dal sequestro di persona, alle lesioni, all'abuso di ufficio: altro che quattro anni! Voi fate demagogia, attaccando le Forze di polizia come se fossero responsabili di gravissimi reati e prevedete delle pena irrisorie. Fate demagogia, perché se la persona arrestata viene uccisa, la pena in quel caso deve essere massima. (Proteste dai banchi dell'opposizione).

 

PORETTI (PD). Sei tu che fai demagogia! (Vivaci commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).

SALTAMARTINI (PdL). E soprattutto lanciate nei confronti delle Forze di polizia delle accuse che sono assolutamente ingiuste!

 

PORETTI (PD). Sei tu che fai demagogia!

 

GRAMAZIO (PdL). Basta!

 

BERSELLI (PdL). Lascialo parlare!

 

SALTAMARTINI (PdL). Cari colleghi della sinistra, noi approviamo delle norme contro la criminalità, perché abbiamo fiducia negli uomini delle Forze di polizia, che hanno sconfitto il terrorismo, la mafia e la criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

CIARRAPICO (PdL). Bravo!

 

PORETTI (PD). Fai demagogia!

 

SALTAMARTINI (PdL). Se vi sarà la possibilità daremo corso alla Convenzione dell'ONU, integrando il codice penale, verificando la congruenza del Trattato con il nostro sistema giuridico e penale. Però deve essere chiaro a tutti che il precetto secondo cui è bandita ogni violenza fisica e morale contro le persone arrestate è nella nostra Costituzione e noi onoriamo la Costituzione del nostro Paese, cari colleghi. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, ci asterremo sulla votazione di questo emendamento: credo che sarebbe il caso, poiché stiamo affrontando un tema particolarmente delicato, che implica anche impegni internazionali del nostro Paese, dimostrare buonsenso.

A tale proposito, ritengo che l'intervento introduttivo del sottosegretario Mantovano rappresenti un buon viatico. Non sopporto però che si trasformi il dibattito su un tema serio come quello della tortura. Essa non riguarda, come diceva correttamente il collega Di Giovan Paolo, solo una categoria di soggetti: tra l'altro, per tali soggetti l'ordinamento già prevede alcune forme di sanzione. Lo testimonia - così evitiamo di girare attorno alla questione - la vicenda del G8 di Genova, per cui singole persone sono state oggetto di condanna per delitti che hanno commesso abusando della loro funzione di pubblico ufficiale. Ciò che non è consentito è trasformare responsabilità individuali in un ragionamento più generale che si traduca in un processo alle Forze di polizia, alle quali però non si rende un buon servizio quando si pensa che qualsiasi tema debba essere affrontato al di sopra delle righe. E qui mi fermo.

Credo che la formulazione dell'emendamento proposto dai colleghi Poretti ed altri sia sbagliata tecnicamente e nel merito. Credo sia opportuno che tale tema sia affrontato invece facendo una ricognizione preventiva di ciò che l'ordinamento penale già prevede nel nostro Paese per predisporre una norma che sia equilibrata e che persegua il fine per il quale è stata proposta. La formulazione al nostro esame rischia invece, dal punto di vista soggettivo, di colpire solo ed esclusivamente alcune categorie di soggetti e, dal punto di vista oggettivo, di non essere in equilibrio all'interno dell'ordinamento.

Per queste ragioni riteniamo che sarebbe opportuno un ritiro dell'emendamento 34.0.100 ed un riesame dell'intera questione in Commissione con la presentazione di una proposta ad hoc. Qualora i colleghi insistessero nella votazione dell'emendamento, il voto del nostro Gruppo sarà ovviamente di astensione, proprio in considerazione del fatto che il tema è serio e i colleghi hanno fatto bene a porlo.

Credo che non sia il caso di alzare il livello del confronto oltre il limite di ciò che il confronto stesso merita solo per rivendicare paternità o maternità che in questo caso ci portano lontano da una discussione sul merito della questione alla quale dovremmo tutti strettamente e con serietà attenerci.

PRESIDENTE. Poiché ancora altri senatori hanno chiesto di parlare, per una questione di economia dei lavori dell'Aula invito tutti i colleghi a mantenersi nell'ambito di due minuti rispetto ai loro interventi e comunque a moderare i tempi, anche in considerazione del fatto che la maggior parte di coloro che hanno chiesto la parola appartiene al Gruppo del Partito Democratico e che già molti componenti del suddetto Gruppo hanno parlato.

MARITATI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARITATI (PD). Signor Presidente, due minuti sono sufficienti perché mi limito a dire all'Aula che mi ribello alla sola idea che passi un messaggio che sarebbe devastante quanto falso secondo cui chi vota in favore di questo emendamento e vuole introdurre il delitto di tortura sarebbe contro le Forze di polizia. (Applausi dal Gruppo PD). Questo è un assurdo logico. È come dire che, avendo votato il legislatore ed introdotto il delitto di atti di corruzione giudiziaria, si è voluto andare contro i magistrati. Quindi, mettiamo da parte questo argomento.

Votare a favore dell'introduzione di questo delitto significa far fare al Paese un passo avanti in termini di civiltà, fermi restando l'utilità e il rispetto totale verso le Forze di polizia. Non è un emendamento che va contro le Forze di polizia, ma contro coloro i quali, nell'ambito delle Forze di polizia o fuori, dovessero commettere siffatti delitti. Saranno proprio i poliziotti onesti a procedere contro i poliziotti disonesti. (E spero che ve ne siano sempre di meno nel nostro Paese). (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, vorrei rammentare che nella scorsa legislatura la Camera lavorò molto su questa ratifica ed il recepimento della Convenzione di New York. All'epoca, nella scorsa legislatura, la Camera ritenne di individuare il reato di tortura colmando un cono d'ombra presente nel nostro sistema penale, che non prevede il reato di tortura.

Nella scorsa legislatura si ritenne che il reato di tortura fosse un reato comune, aggravato se commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Rammento che esiste un gran numero di episodi ascrivibili a tutti coloro che nel nostro Paese commettono reati di tortura e che, per questa condotta ulteriore rispetto ad altri fatti, non vengono sanzionati.

Poi, il Senato, sempre nella scorsa legislatura, ritenne invece, anche se la discussione alla fine si arenò, di tornare al testo originario previsto nella Convenzione di New York, che riguardava espressamente il reato di tortura commesso dall'incaricato di pubblico servizio o dal pubblico ufficiale.

La norma così proposta colma un vuoto che esiste nel nostro ordinamento e non c'entrano nulla le considerazioni del collega Saltamartini. (Applausi dal Gruppo PD).

Voglio soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sull'ultimo incipit della norma proposta: «Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile». Questa è la manifestazione più evidente che la norma è fatta a tutela delle nostre forze dell'ordine e contro coloro che, approfittando della divisa e del ruolo si allontanano dalla Costituzione. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, siccome è stata avanzata una richiesta di ritirare l'emendamento per trasformarlo in ordine del giorno che ha suscitato ampio, diffuso e approfondito dibattito, chiederei di accantonare la questione, se fosse possibile, perché dovremmo formulare un ordine del giorno che non mi pare sia emerso in tutto il suo contorno a seguito del dibattito.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, alla Presidenza appare molto chiaro lo stato della situazione su questo delicatissimo argomento. Ritengo di dover prendere atto del fatto che non avete accettato di trasformare l'emendamento in ordine del giorno e dunque si insiste sulla votazione dell'emendamento, anche perché dal dibattito emerge l'opportunità di un voto, sul quale mi pare sia già stato chiesto il voto segreto.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 34.0.100.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, dato il numero dei firmatari, dato l'orientamento che si è creato in Aula nel corso della discussione e anche ascoltato il suo intervento, sembra che emerga un orientamento per il voto. Come annunciato, chiediamo la votazione a scrutinio segreto, perché credo che l'argomento trattato sia davvero molto importante e su di esso c'è tanta demagogia che va forse eliminata.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34.0.100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

268

Senatori votanti

267

Maggioranza

134

Favorevoli

123

Contrari

129

Astenuti

15

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 35.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 35, che invito i presentatori ad illustrare.

PORETTI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei ripartire nuovamente dall'articolo 27 della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». È sulla rieducazione del condannato che ci siamo concentrati nel proporre questo articolo aggiuntivo che tratta dell'interdizione dai pubblici uffici.

Crediamo che la sicurezza richieda politiche di integrazione. I diritti civili e politici sono universali. Fra i diritti politici, in primo luogo vi è il diritto all'elettorato attivo. L'esclusione di coloro che sono in esecuzione penale, a volte anche dopo molti anni dal fine pena, ossia sino a che non interviene la riabilitazione, configura un'ingiustificata preclusione all'esercizio di uno dei diritti fondamentali dell'individuo.

L'emendamento 35.0.100 prevede l'eliminazione della privazione del diritto di elettorato attivo dall'elenco delle pene accessorie. La complessiva serie di effetti che consegue alla condanna continua a rispecchiare un'ottica di esclusione dal contesto sociale e democratico e comunque non di aiuto al recupero sociale della persona che, pur avendo sbagliato e scontato la sua pena, si trova privata di importanti diritti quali, ad esempio, quello dell'elettorato attivo. Tale limitazione non può che costituire uno scoglio insormontabile ai fini di un effettivo reinserimento sociale. Per tale motivo, dunque, è auspicabile l'intervento legislativo con l'approvazione di questo emendamento in un campo che da tempo non subisce modifiche migliorative e che invece registrerebbe effetti positivi proprio nell'ottica di quanto previsto dalla terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione.

L'emendamento in esame, dunque, tende ad eliminare la privazione del diritto di elettorato attivo dal novero delle pene accessorie e, in particolare, dalle limitazioni attualmente riconducibili all'interdizione dai pubblici uffici previste all'articolo 28 del codice penale.

A margine, devo registrare che purtroppo alcune dichiarazioni, rese anche in quest'Aula, in realtà tenderebbero davvero a distruggere l'articolo 27 della Costituzione: secondo alcuni componenti di questa istituzione, le persone che hanno pagato il conto con la giustizia, che hanno scontato la pena non dovrebbero fare più nulla, neppure partecipare alla vita sociale. Mi auguro, invece, che l'approvazione dell'emendamento 35.0.100 rimetta questo punto in discussione dando così maggiore attuazione all'articolo 27 della Costituzione. (Applausi del senatore Perduca).

CASSON (PD). Signor Presidente, desidero illustrare in sintesi la serie di subemendamenti che riguardano l'emendamento 35.0.800, presentato dai relatori. Tale emendamento concerne il patrocinio delle vittime dei reati di violenza sessuale, che è posto - come preannunciato anche pubblicamente sulla stampa - a carico dello Stato. Noi abbiamo predisposto una serie di subemendamenti analizzando la questione sotto un duplice profilo, il primo dei quali riguarda il fatto che le fattispecie di reato che concernono la violenza sessuale, in particolare a danno delle donne e dei minori, non sono complete.

Inoltre, l'emendamento 35.0.800/7 (che illustrerò un po' più diffusamente) riguarda il patrocinio delle vittime di reati molto particolari, cioè dei morti a causa di infortunio sul lavoro e per malattia professionale: si tratta di una piaga sociale che tutti i giorni colpisce il nostro Paese. Riteniamo sarebbe un segnale estremamente positivo se tutta l'Assemblea del Senato volesse intervenire, per la prima volta in modo concreto e tangibile, a favore delle vittime e di coloro che muoiono a causa del lavoro per infortunio o per malattia professionale, come ad esempio per l'amianto. Al riguardo rappresento in particolare il fatto che le vittime di questi reati, per la grandissima parte e forse anche per la totalità, sono sicuramente persone a basso reddito, lavoratori, e quando si tratta di morti da amianto sono addirittura pensionati o comunque persone al di fuori del mondo del lavoro. Credo quindi che il gesto del Parlamento, e del Senato in particolare, sarebbe un segnale molto forte.

Concludo segnalando che di questo emendamento in particolare ho già parlato con rappresentanti della maggioranza e, in particolare, con i Presidenti della Commissione lavoro e previdenza sociale e della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche", e quindi con il presidente Giuliano e il presidente Tofani, e penso sia possibile arrivare al consenso, quanto meno su questa parte che concerne i morti a causa del lavoro. (Applausi dei senatori Pegorer e Biondelli).

ADAMO (PD). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 35.0.800/2, che fa parte dei subemendamenti che, come già evidenziato dal collega Casson, si riferiscono all'emendamento 35.0.800 dei relatori, volto ad introdurre il pubblico patrocinio per una serie di reati, tra cui quelli di violenza sessuale, cosa che credo in queste giornate non debba che vederci tutti assolutamente favorevoli.

Non vorrei riaprire la polemica con il sottosegretario Mantovano, ma va da sé che l'ultima volta... (Brusìo). Però, Presidente, faccio fatica ad ascoltarmi io, si figuri un po'! Il Sottosegretario non ascolta, il relatore non ascolta.

 

PRESIDENTE. Su questo lei ha pienamente ragione.

Colleghi, la senatrice Adamo ha il diritto di poter esprimere le sue opinioni ed illustrare le sue proposte di modifica in un'Assemblea che sia quanto meno attenta. Chi non è attento è invitato a lasciare l'Aula. Prego, senatrice.

 

ADAMO (PD). Grazie, Presidente. Come dicevo, non vorrei approfittare per riaprire la polemica con il sottosegretario Mantovano; però, come abbiamo visto, positivamente, è stato bensì approvato il provvedimento sullo stalking, che aspettiamo di esaminare in Senato e sul quale sicuramente riprenderemo l'atteggiamento costruttivo e unitario che ha caratterizzato i lavori della Camera, ma in sede di esame di quel provvedimento il Governo ha respinto, influenzando naturalmente l'orientamento della maggioranza, anche le norme che avevamo proposto con i nostri emendamenti sulla violenza sessuale. Se, per una volta, il Governo ci avesse dato ascolto, oggi staremmo per varare una legge che anche su questi argomenti darebbe immediatamente risposta alle attese della popolazione.

Detto questo, e chiudendo la polemica, l'emendamento 35.0.800 dei relatori non può che vedere il nostro favore, però, visto che affrontiamo una casistica particolare, mi permetto, con il subemendamento 35.0.800/2, di fare riferimento anche all'articolo 600-bis del codice penale, relativo alla prostituzione minorile. Potremmo ritenere tale emendamento assorbito dal subemendamento 35.0.800/1, cioè nella fattispecie della riduzione in schiavitù, ma non sempre la prostituzione minorile è in modo eclatante riduzione in schiavitù. Peraltro, poiché l'obiettivo del pubblico patrocinio è quello di avere qualcuno che non solo paga, ma prende le difese della vittima e ne tutela il diritto non solo alla giustizia, ma anche a risarcimenti, al reinserimento, all'aiuto ad uscire dalla situazione in cui si è venuta a trovare a causa del colpevole, gli altri nostri subemendamenti cercano di inserire altri reati i quali, sia che si riferiscano alle donne, sia che si riferiscano ai minori, hanno la stessa caratteristica dell'emendamento del relatore, che si riferisce solo ed esclusivamente al reato di violenza sessuale. Vi sono altri reati in cui il pubblico patrocinio per la vittima è garanzia non solo di possibilità economiche, ovviamente, e quindi diritto a tutti gli effetti ad esercitare l'accusa e quant'altro (ci capiamo), ma anche a godere di tutta una serie di interventi di sostegno perché questo suo diritto non sia solo formale ma venga esercitato a pieno.

Ci sono altri subemendamenti analoghi che illustrerò successivamente. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 35.0.800/3, relativo al tema del gratuito patrocinio delle vittime della tratta. Il fenomeno della tratta è molto forte nel suo complesso ed è legato alle organizzazioni criminali. Si tratta di un fenomeno relativamente al quale forme e misure di prevenzione sono importantissime, quanto anche forme di sostegno soprattutto a chi decide di denunciare.

Pertanto, il gratuito patrocinio ci sembra un elemento importante e fondamentale che può servire ad incoraggiare e a sostenere tutte le persone che decidono, eventualmente siano incorse in questo tipo di legami o in questo tipo di fenomeni dal punto di vista dell'abuso delle organizzazioni criminali rispetto alla tratta di esseri umani, di denunciare. Sappiamo anche quale sia la debolezza dei soggetti coinvolti. Tante misure come quelle che furono attuate per l'articolo 18 andrebbero fortemente finanziate e riguardano anche i programmi di prevenzione e protezione per chi denuncia gli sfruttatori e i soggetti che fanno uso di questo reato, cioè della tratta degli esseri umani, in particolare praticata sulle donne e sui bambini. Sono forme di prevenzione importantissime perché consentono anche di proteggere le vittime che denunciano e quindi permettono anche di incentivare la collaborazione nei confronti dello Stato.

Un'altra incentivazione importante è rappresentata dal gratuito patrocinio. Per questo motivo ci permettiamo di insistere sull'emendamento in esame ritenendolo anche di valore simbolico. Comprendiamo il tema economico, ma non crediamo peraltro che questo emendamento richieda un apporto molto rilevante di risorse economiche. Ci troveremmo di fronte ad una collaborazione molto forte da parte di questi soggetti e in tal caso forse varrebbe la pena appostare delle risorse consistenti. Per il momento non ci sembra che queste risorse siano così consistenti da impedire, con parere contrario da parte del Governo, l'approvazione dell'emendamento che abbiamo proposto.

ADAMO (PD). Signor Presidente, considerazioni analoghe a quelle svolte da me in precedenza sull'emendamento 35.0.800/2 e dalla collega Incostante sull'emendamento 35.0.800/3 possono essere svolte anche a proposito dell'emendamento 35.0.800/4, di cui è prima firmataria la senatrice Della Monica, che fa riferimento all'articolo 602 del codice penale, ossia allo schiavismo non nel senso dell'emendamento che si riferiva all'articolo 600, ma specificatamente all'acquisto e alla vendita di esseri umani.

Non possiamo fingere che queste realtà, che pensavamo remote, isolate in qualche parte del mondo e che non ci toccassero minimamente, non siano presenti anche nel nostro territorio, sia perché connesse ad alcuni fenomeni migratori di cui non abbiamo tempo di sviluppare in questa sede le caratteristiche, sia perché comunque sopravvivenze orribili di pratiche mai completamente sradicate anche nel nostro territorio nazionale e tra cittadini italiani. Il fenomeno più massicciamente vistoso da questo punto di vista è quello relativo alla tratta degli esseri umani collegato o alla prostituzione minorile e non, o alla produzione pornografica e soprattutto pedopornografica.

Sappiamo che la persona che viene aiutata a uscire da questo giro in questi casi si ritrova in un vero e proprio incubo. Non ci sono distinguo, come in altre situazioni, perché parliamo dell'acquisto e della vendita di esseri umani, dai neonati, nella zona grigio-nera delle adozioni internazionali, fino ai fenomeni di cui parlavo prima.

Quando ci si trova di fronte a questi fenomeni e quando la vittima é stata individuata dalle forze dell'ordine e, a seconda dell'età, è in grado personalmente o tramite un tutore (il sindaco o qualunque altra persona) di costituirsi parte civile in un procedimento, questa fattispecie deve essere, a nostro avviso, compresa tra quelle previste dall'emendamento del relatore. (Applausi dal Gruppo PD).

CHIURAZZI (PD). Signor Presidente, il subemendamento 35.0.800/8 all'emendamento 35.0.800 dei relatori estende il patrocinio a carico dello Stato alle vittime per i reati di cui all'articolo 630 del codice penale che disciplina la fattispecie del sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione.

La ragione di questo emendamento sta nelle considerazioni che il collega Casson e gli altri hanno presentato per tutti gli altri emendamenti. Nel caso specifico si comprenderà come questo sia un reato fortemente limitativo della libertà della persona; quindi, per questa ragione, ne individueremmo una forma di sostegno alla vittima attraverso il patrocinio gratuito.

MAURO (LNP). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, desidero illustrare l'emendamento 35.0.800/9, che si intende riferito al nuovo testo dell'emendamento 35.0.800 che i relatori presenteranno.

Purtroppo la cronaca quotidiana riporta notizie di violenze sessuali soprattutto nei confronti delle donne. Basta guardare i dati per rendersi conto che si tratta di un fenomeno che anziché diminuire continua giorno dopo giorno a crescere. Non ultimo, in questi due giorni, si sono verificate altre violenze sessuali.

Come già ricordavo la settimana scorsa, in occasione del mio intervento sul fenomeno della violenza contro le donne, secondo il rapporto ISTAT del 2006, erano 6.743.000 le donne dai 16 ai 70 anni ad aver dichiarato di essere rimaste vittime di molestie o violenze fisiche, psichiche o sessuali nel corso della propria vita. Di queste circa un milione ha subito stupri o tentati stupri. Purtroppo, nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate. Ciò che possiamo definire come il sommerso è tuttora elevatissimo. La violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenni, la violenza sessuale di gruppo sono reati aberranti che scuotono le coscienze personali e provocano un senso diffuso di paura e di insicurezza nella cittadinanza.

Si tratta di reati che, se pure da un lato violano la sfera più personale ed intima, dall'altro lato colpiscono in modo indiscriminato l'intera comunità cittadina, provocando sdegno e un sentimento diffuso di ingiustizia.

Nel momento in cui un balordo violenta una donna o un bambino, o peggio ancora un gruppo di sciacalli si accanisce su una vittima indifesa violandola o provocandole ferite, che soltanto Dio sa come e quando potranno essere riemarginate, qualunque pena appare lieve e sproporzionata al reato.

Gli ultimi fatti di cronaca confermano quindi che la violenza fisica e sessuale rappresenta ancora oggi una delle forme di violazione dei diritti umani più grave e diffusa nel mondo e nel nostro Paese, che produce effetti devastanti sulla vita di tutti. Spetta quindi a tutti i Governi nazionali adottare misure rigorose per arginare tale fenomeno e per tutelare i diritti degli individui, come chiede anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La gravità del fatto e il rispetto della dignità delle vittime impongono interventi sanzionatori capaci di restituire all'intera società credibilità nella giustizia.

Noi politici abbiamo il dovere di dare una risposta concreta; non possiamo e non dobbiamo limitarci esclusivamente a criticare l'operato della magistratura che, seppur nell'esercizio discrezionale, è obbligata al rispetto della legge. Se di fatto la normativa vigente permette di concedere la custodia cautelare agli arresti domiciliari ad un reo confesso di violenza sessuale, che trova come uniche giustificazioni e scusanti quelle di avere agito sotto l'effetto di alcool, droga o quanto altro, noi legislatori non possiamo fare altro che apportare le giuste modifiche anche perché tanti colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, hanno dichiarato che non bisogna concedere la libertà provvisoria o forme di detenzione alternativa nei casi di gravi reati come la violenza sessuale. Inoltre, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha dichiarato ieri che lo stupro è un delitto imperdonabile ed esecrabile e scarcerare gli autori, come deciso dal GIP di Roma e Guidonia, è da considerarsi un errore.

Qualche giorno fa gli stessi magistrati hanno ritenuto di prevedere la custodia cautelare agli arresti domiciliari per Davide Franceschini, indagato nella inchiesta sullo stupro, avvenuto nella notte di Capodanno a Roma; hanno dichiarato che quando il legislatore restringerà il potere del giudice questi agirà di conseguenza.

La nostra proposta emendativa, nella nuova formulazione, va in questo senso, onorevoli rappresentanti del Governo, mirando ad escludere la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni e la violenza sessuale di gruppo dalle fattispecie di reati per i quali agli imputati possono essere concesse misure alternative alla detenzione.

Inoltre, la nostra proposta prevede che per i reati di violenza sessuale sia sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere, in tal modo eliminando lo scandalo degli arresti domiciliari per gli imputati di tali gravissimi fatti. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Saltamartini). Infine, con la nostra proposta prevediamo l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di violenza sessuale.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, credo che questa non sia una soluzione, però penso che abbiamo il dovere, una volta tanto, di essere vicini a tutte le donne, a tutti i bambini, a tutte le famiglie colpite da questi gravi fatti non solo moralmente, con le parole e con la demagogia delle dichiarazioni e delle trasmissioni televisive che si fanno su questi argomenti, bensì intervenendo con la legge in modo che anche la magistratura non possa dire che sono i legislatori a dover intervenire. Noi lo chiediamo con forza. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. Vorrei informare l'Assemblea, ai fini dell'economia della gestione dei lavori, che, essendoci altri interventi di illustrazione degli emendamenti, sicuramente entro le ore 13,30 non avrà luogo alcuna votazione.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, tutti i subemendamenti fin qui illustrati, dal 35.0.800/1 al 35.0.800/9, si riferiscono all'emendamento 35.0.800 dei relatori. Si tratta di un emendamento di grandissima attualità che credo possa trovare la condivisione dell'intera Aula del Senato. Con questo emendamento i relatori propongono che i soggetti vittime dei reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni e di violenza sessuale di gruppo possano sempre chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche qualora i propri redditi superino le soglie previste dalla legislazione vigente, in considerazione della particolare efferatezza delle fattispecie criminose in oggetto e della evidente influenza nel tessuto sociale delle relative condotte lesive a cui ogni giorno la carta stampata e la televisioni danno ampio risalto.

Questo nostro emendamento viene riformulato dai relatori (e, conseguentemente, tutti i subemendamenti dovranno essere ricollocati sulla nuova riformulazione) per esigenze di copertura finanziaria. L'emendamento 35.0.800 dei relatori si intende così riformulato: «1. Dopo l'articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente: "4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto."» L'aggiunta che proponiamo in un emendamento più asciutto rispetto a quello precedente è la seguente: «2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio». Ciò - ripeto - in riferimento solo agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies. Conseguentemente, ripeto, tutti i subemendamenti presentati alla precedente formulazione devono ragionevolmente essere riportati al nuovo testo che ho appena esposto e che, mi auguro, trovi la più ampia condivisione da parte dell'Aula.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 13,18)

 

TOFANI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TOFANI (PdL). Signora Presidente, condivido il contenuto dell'emendamento 35.0.800/7 e, se il primo firmatario, senatore Casson, lo consente, desidero sottoscriverlo. Esso estende il pubblico patrocinio anche a quei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Mi auguro che l'Aula voglia accogliere l'emendamento e spero che il mio auspicio si trasformi presto nei fatti.

Sono convinto che l'intera Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche" sosterrà questa iniziativa, che è un atto di grande civiltà e di vicinanza soprattutto nei confronti di quelle persone che, tragicamente, muoiono in un momento in cui la vita dovrebbe essere invocata, cioè quando si recano al lavoro per svolgere la loro puntuale attività e per dare risposte a sé stessi e alle loro famiglie.

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, il tema che lei stessa ha sollevato qualche minuto fa con tanta forza credo che obblighi ciascuno di noi ad una riflessione nella doppia veste di cittadini e di legislatori, ma forse ancor di più di genitori, di fratelli, di sorelle, di figli di donne che possono trovarsi nella drammatica situazione di subire una violenza spesso inaudita. A questo fenomeno assistiamo, purtroppo inermi, da troppo tempo ma è innegabile che l'allarme sociale che si sta determinando nel Paese riguardo a questo tipo di reati ci obbliga ad una riflessione tempestiva. Non voglio entrare necessariamente nell'ambito difficile, complesso e sottile del diritto perché le discussioni sarebbero lunghe. Il presidente Berselli prima ci ha intrattenuto in modo assai interessante su alcune sue considerazioni.

Chiedo ai colleghi per un momento di mettersi una mano sulla coscienza e di rispondere da legislatori, cittadini, genitori, figli, fratelli, sorelle a questa emergenza che si va determinando nel Paese per due motivi fondamentali, a mio modesto avviso: innanzitutto, una cattiva interpretazione del ruolo della magistratura in queste vicende che mette in luce, insieme ad altri aspetti, il fallimento del nostro sistema giudiziario, perché là sta il vero e grande problema. Ormai il tema della giustizia è una vera e propria emergenza nel Paese, sia che esso riguardi la giustizia civile come quella penale e tutti lo vivono sulla propria pelle, dai cittadini innanzitutto alle imprese ed alle istituzioni. Quanti enti locali sono bloccati e rallentati nei processi civili ed amministrativi? Quante imprese subiscono danni da una giustizia civile che non funziona e, ahimè, quanti cittadini pagano sulla propria pelle una giustizia che ormai in questo Paese è diventata un sepolcro imbiancato?

Il secondo aspetto che a me interessa mettere in evidenza, forse ancora di più nell'ambito di questa discussione, è che c'è dietro questo fenomeno una preoccupante deriva culturale, che deve farci interrogare sui vuoti che abbiamo contribuito a determinare nel sistema dei valori, nella trasmissione dei nostri valori alle giovani generazioni, a quelli che poi improvvisamente conosciamo come dei ragazzi normali ed improvvisamente scopriamo essere un branco o dare vita ad un branco.

C'è un grande lavoro che tutti noi dobbiamo poter fare a partire da qui, senza aspettare che lo facciano altri, senza aspettare che altri cerchino di difendere come possono ciò che hanno e soprattutto facendo in modo che non si ingeneri nella coscienza civile di questo Paese la certezza che lo Stato non dà certezza, e non solo della pena, ma nemmeno dell'intervento, e la certezza ancor più pericolosa per tutti noi che ci dobbiamo arrangiare e farci giustizia da soli.

Le reazioni che in questi giorni abbiamo visto verificarsi in alcune situazioni (Guidonia per esempio, ma ve ne sono molte altre che non cito e che non è così importante citare) segnalano però che i cittadini sono stanchi di sopportare mille vessazioni, di non veder riconosciuti i propri fondamentali diritti - e la sicurezza è un fondamentale diritto dei cittadini che si uniscono in una società, in uno Stato, in una comunità - e sono ormai determinati a farsi giustizia da soli.

Se non vogliamo da domani dover affrontare anche altri drammatici problemi, abbiamo l'obbligo, senza necessariamente rincorrere l'emotività suscitata dai mass media, di sapere, di conoscere che questo fenomeno sta determinando un allarme vero, culturale e sociale, nel nostro Paese. Se noi siamo legislatori responsabili, abbiamo il dovere di anticipare per una volta e non di rincorrere sempre: l'inasprimento delle pene rispetto a questo tipo di violenze ormai non è più rinviabile.

Così come non è più rinviabile una discussione approfondita, non solo da parte nostra ma di tutti i protagonisti di questa società, sempre più malata e che necessita di un intervento culturale prima ancora che normativo, rispetto al dialogo con i genitori e con la scuola, con gli attori protagonisti che sono alla base della vicenda umana della nostra società.

Se ci dimentichiamo questo allora le nostre leggi, le nostre norme, anche se buonissime, resteranno scritte sulla carta e basta. Faremo ottime leggi per la carta. La realtà non sta però nella carta, sta fuori di qui: e fuori di qui, questo Paese non vive più bene. Non vivono più bene le donne di questo Paese, costrette a fare i conti con un problema di sicurezza che condiziona pesantemente la loro vita, e ancora troppo spesso costrette a fare i conti con un'arretratezza culturale che ci ha portato finora a sottovalutare in modo colpevole (voglio dire criminale) tale dramma, che pensiamo sempre appartenga ad altri. Ormai i dati statistici ci dimostrano però che gli altri cominciamo ad essere noi e che in ogni nostra famiglia può verificarsi un evento così drammatico, dentro e fuori le mura domestiche.

L'appello alla coscienza di tutti noi forse servirà oggi a farci votare non una norma in più, non solo un inasprimento, ma una svolta culturale in tema di rispetto delle donne, che non costituisca solo una stigmatizzazione di quel segnale che ci viene richiesto di forte punizione di chi mette in discussione la sacralità del corpo e dell'animo femminile. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Zavoli).

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signora Presidente, mi corre l'obbligo, vista la riformulazione che è stata fatta dai relatori dell'emendamento 35.0.800, di indicare che tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 35.0.800, a firma dei senatori del Partito Democratico, quindi dall'emendamento 35.800/1 fino al 35.800/8, vengono riformulati nel senso di proporre l'inserimento, all'emendamento 35.0.800 (testo 2), dopo le parole «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies», di tutti i riferimenti alle altre norme del codice penale in essi originariamente previsti.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. È la stessa cosa.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Casson.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

Per la calendarizzazione della mozione 1-00033

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, vorrei tornare ancora una volta sulla mozione 1-00033 e sulle altre analoghe, presentate da tutti i Gruppi al Senato, che riguardano una nuova Bretton Woods e la creazione di un nuovo ordine monetario, visto che l'Italia è oggi Presidente di turno del G8.

Signora Presidente e onorevoli colleghi, considerato il numero delle firme apposte sotto quella mozione, ritengo che lo stesso Regolamento del Senato avrebbe dovuto portare ad una discussione che invece si continua a rimandare, forse perché non c'è la consapevolezza di una crisi. Ho chiesto anche al mio Capogruppo che la questione venga portata alla Conferenza dei Capigruppo, perché era stata già calendarizzata. Più di una volta, abbiamo riproposto che venisse messa in discussione e ci auguriamo che ciò avvenga.

Signora Presidente, pensiamo agli effetti della crisi dei subprime e della creazione del denaro dal nulla, che in America sta mangiando l'economia reale. Ci sono industrie che stanno chiudendo, lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro, famiglie indebitate. Ci sono società finanziarie che stanno spuntando come funghi (140.000 mediatori creditizi) e pubblicità che istigano le famiglie ad indebitarsi, con slogan del tipo: «Troppe rate? È nato il prestito che ti libera. Chiama subito». Come se fosse facile liberarsi con un prestito da quattro o cinque prestiti.

Quindi, signora Presidente, la ringrazio e ringrazio i colleghi per l'attenzione. Ci auguriamo che sia la volta buona per calendarizzare le mozioni presentate dalla Lega Nord Padania, dal Popolo della Libertà, dal Partito Democratico e dall'Italia dei Valori: insomma praticamente da tutti. Ci auguriamo dunque che esse vengano unificate: questa discussione non può continuare ad essere rimandata ulteriormente (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Fosson).

PRESIDENTE. Porteremo la questione all'attenzione della prossima Conferenza dei Capigruppo.

 

Sulle affermazioni rese dal Presidente del Consiglio nei confronti del candidato alla Presidenza della Regione Sardegna Renato Soru

SCANU (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCANU (PD). Signora Presidente, mi permetto di richiamare la sua attenzione perché, alla stregua di quanto hanno fatto finora gli altri colleghi, vorrei dire qualcosa che a mio giudizio è importante.

In questi giorni, in particolare ieri e questa mattina, il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi, ha ritenuto di dover interferire in maniera gravissima sullo svolgimento delle elezioni regionali in Sardegna. Lo ha fatto assumendosi la gravissima responsabilità di proferire parole a dir poco ingiuriose nei confronti del candidato del centrosinistra, l'onorevole Renato Soru. Basta leggere i giornali di oggi, ma ciò sarà possibile anche guardando i giornali di domani, o ancora meglio guardando le registrazioni di una trasmissione andata in onda ieri su "Rete4" e quelle di un'altra che andrà in onda oggi su "Canale5", per rendersi conto di quale tasso di impudenza, di arroganza e di inadeguatezza istituzionale il Presidente del Consiglio abbia saputo esprimere, permettendosi di valutare, sia dal punto di vista politico che da quello etico e morale, il candidato del centrosinistra.

Mi rendo conto che apparentemente, signora Presidente, in una società in cui conta la comunicazione - e io sto parlando con grande piacere a lei e ai pochi intimi rimasti in Aula - è importante la quantità dei destinatari dell'informazione. Figuriamoci dunque se intendo competere con un Presidente del Consiglio che possiede delle reti televisive e che in due di esse ha potuto scorrazzare senza alcun rispetto della par condicio.

Tuttavia, per essere fedele e leale al significato di questo intervento, la prego, signora Presidente, di intervenire sul Ministro dell'interno per chiedergli di considerare la necessità di sviluppare le opportune iniziative per eliminare, o quantomeno contenere, i pericoli di tipo politico ed elettorale che la protervia e l'arroganza del Presidente del Consiglio stanno determinando. Ciò al fine di favorire un normale, regolare, serio svolgimento delle consultazioni elettorali, che anche in Sardegna debbono potersi svolgere come altrove. (Applausi dei senatori Perduca e Fioroni).

 

Sulla normativa in materia di raccolta di cellule staminali da cordone ombelicale

PORETTI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PORETTI (PD). Quella relativa al cordone ombelicale è una materia disciplinata da anni con ordinanze del Governo, perché mancava una legge. In sostanza, si diceva che il cordone ombelicale può essere donato e che, se proprio qualcuno lo vuole conservare, si deve individuare una modalità per farlo all'estero. Sono seguite poi ordinanze e continue proroghe di anno in anno.

Nel corso della scorsa legislatura il Parlamento, in malo modo, anche se sembra che ormai tenda a legiferare solo in malo modo, esaminò ed approvò nel mese di febbraio - e all'epoca nella mia veste di deputata lavorai proprio al fine di trovare la massima intesa tra maggioranza ed opposizione - una legge in tal senso. Nel mese di giugno sarebbe poi dovuto intervenire un decreto di attuazione di quella legge in base alla quale si prevedeva che il cordone ombelicale si può donare, si può conservare e, in caso di necessità, metterlo a disposizione per un trapianto.

Come dicevo, il termine di scadenza previsto per tale decreto era indicato nel mese di giugno 2008. Nel mese di giugno dello scorso anno il Governo ha poi riesaminato la materia, presentando un apposito provvedimento in cui si indicava una ulteriore dilazione fino al mese di febbraio 2009 al fine di dare attuazione al provvedimento. In quest'Aula il ministro Sacconi e il sottosegretario Roccella assicurarono che vi era soltanto necessità di tempo per predisporre il decreto ministeriale, il cui testo in realtà era già stato scritto dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue.

Ora, siccome siamo ormai pienamente entrati nel mese di febbraio e siccome sono particolarmente puntigliosa, mi sarei aspettata un nuovo intervento da parte delrappresentante del Governo. In realtà, il Governo è intervenuto, ma lo ha fatto nel modo peggiore possibile rispetto alle istituzioni, presentando un emendamento al cosiddetto decreto-legge milleproroghe. Invece di prevedere tale questione all'interno del suddetto decreto-legge, si è limitato a presentare un emendamento, che non è neanche stato esaminato dalla competente Commissione sanità, pur essendo già scaduti i termini - certo, può farlo - per la presentazione di ulteriori emendamenti.

Dal momento che quel testo dovrebbe essere votato in Aula, ma comunque non sarà possibile presentare ulteriori emendamenti al riguardo, mi domando: cosa si può fare? Ha ancora un senso che il Parlamento si riunisca per approvare le leggi quando poi un Governo, a termini scaduti, ha la possibilità di rimettere in discussione l'intera materia, una materia che da anni le donne e le mamme italiane aspettano?

Si vuole solo impedire che le preziose cellule del cordone ombelicale vengano buttate nella spazzatura e rendere possibile la loro conservazione allo scopo di metterle a disposizione per futuri trapianti. (Applausi del senatore Perduca).

 

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE.Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,39).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733)

EMENDAMENTO 33.0.102 (TESTO 2) E SEGUENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 33

33.0.102 (testo 2)

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

        1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

        "e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;";

            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "1-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

33.0.600/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Approvato

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, dopo le parole: «di terrorismo» inserire le seguenti: «anche internazionale».

33.0.600/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Approvato

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, dopo la parola: «concreti» inserire le seguenti: «e specifici».

33.0.600/3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, dopo la parola: «favorisca» inserire le seguenti: «, in ragione di collegamenti con l'imputato o con la persona sottoposta alle indagini, ovvero con l'associazione terroristica o eversiva cui questi appartengano».

33.0.600/4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, sostituire le parole: «la commissione dei medesimi reati» con le seguenti: «l'attività delle associazioni per cui si procede».

33.0.600/5

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

V. testo 2

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, sostituire le parole da: «il Ministro dell'interno» sino alla fine del comma, con le seguenti: «può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.».

33.0.600/5 (testo 2)

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Approvato

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, sostituire le parole da: «il Ministro dell'interno» sino alla fine del comma, con le seguenti: «può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.».

33.0.600/6

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Approvato

All'emendamento 33.0.600, al comma 3, alla parola: «reati» premettere le seguenti: «taluno dei».

33.0.600/7

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 33.0.600, al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'interno» inserire le seguenti: «, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ».

33.0.600/8

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 33.0.600, al comma 3, dopo le parole: «in sentenza.» aggiungere, in fine, le seguenti: «Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

33.0.600

IL GOVERNO

Approvato nel testo emendato

Dopo l'articolo 33,inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Sospensione cautelativa e scioglimento)

        1. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo ovvero per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 e successive modificazioni, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto, cautelativamente, la sospensione di ogni attività associativa secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in quanto applicabili.

        2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

        3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di reati di cui al comma 1, il Ministro dell'interno ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza».

33.0.103

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Attribuzione al procuratore antimafia di funzioni in materia di terrorismo)

        1. A far data dal 1 marzo 2009, al procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con fmalità di terrorismo e di prevenzione del crimine orgamzzato.

        2. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nel primo comma, sostituire le parole «nell'articolo 51 comma 3-bis» con le seguenti: «negli articoli 51 commi 3-bis e 3-quater».

        3. Dal 1º marzo 2009, la Direzione Nazionale Antimafia assume la denominazione di Direzione Nazionale Criminalità Organizzata.

33.0.305 (già 33.300)

SALTAMARTINI

Improcedibile

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità)

        1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con funzioni di impulso, ispettive e sostitutive nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di organizzazione della struttura.

        2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

        3. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stazionamenti di bilancio.».

33.0.306 (già 33.106)

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Improcedibile

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità)

        1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le autorità giudizi arie e con le Autonomie Regionali e territoriali. La definizione funzionale, organizzati va, organica e strumentale della struttura è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

        2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

        3. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stazionamenti di bilancio.».

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 34.

Approvato

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

    1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;

        b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso»;

        c) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis.»;

        d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

    «2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.»;

        e) il comma 2-ter è abrogato;

        f) al comma 2-quater:

            1) all'alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria» e nel primo periodo le parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;

            2) alla lettera b):

                2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di uno»;

                2.2) nel terzo periodo le parole: «I colloqui possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo per coloro che non effettuano colloqui»;

                2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui sono comunque videoregistrati»;

                2.4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti: «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»;

            3) nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

        g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

    «2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento»;

        h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

    «2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo»;

        i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:

    «2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di cordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

EMENDAMENTI

34.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, AMATI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

34.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

            b) al comma 2, le parole: "al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis,", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione", e le parole: "associazione criminale, terroristica o eversiva", sono sostituite dalle seguenti: "associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo";

            c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'Interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno dei reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa";

            d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: "e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2", sono soppresse;

            e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia";

            f) al comma 2-sexies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge".

            g) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

        2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

        «Art. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis). Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

        Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

34.200 (già 34.0.500)

D'ALIA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

            b) al comma 2, le parole: "al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione", e le parole: "associazione criminale, terroristica o eversiva", sono sostituite dalle seguenti: "associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo";

            c) il comma 2-bis è sostituito dai seguente:

        "2-bis. il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato dei Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a tal uno del reati di cui al comma 2, ovvero dei Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, dei codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa";

            d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: "e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui ai comma 2" sono soppresse;

            e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia.";

            j) al comma 2-sexies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.";

            g) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.";

        2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

        "Art. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis). - 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni."».

34.20 (già 34.0.501)

D'ALIA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della giustizia, anche a richiesta del Ministro dell'interno e del procuratore nazionale antimafia, ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dal presente comma, il procuratore nazionale antimafia riceve periodicamente segnaI azioni dai procuratori distrettuali antimafia ed assume le necessarie informazioni dalla Direzione nazionale antimafia, dagli organi di polizia centrali e da quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva.»;

            b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentiti nell'ambito delle rispettive competenze il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale che procede alle indagini, la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ed il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre e sono prorogabili per periodi successivi entro i medesimi limiti temporali, purché non risultino cessate in concreto le esigenze di prevenzione e venuto meno il concreto pericolo che il detenuto o l'internato mantenga contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. Il mero decorso del tempo non può essere valutato ai fini della dichiarazione di cessazione delle esigenze di prevenzione.";

            c) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modifiche:

                1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "a tal fine, i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui al presente articolo sono ristretti all'interno di istituti penitenziari a loro esclusivamente dedicati ovvero, in mancanza o in caso di insufficienza di dette strutture, comunque all'interno di sezioni speciali degli ordinari istituti, e sono sempre custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria";

                2) alla lettera f) le parole: "cinque persone" sono sostituite dalle seguenti: "tre persone", le parole: "quattro ore" sono sostituite dalle seguenti: "due ore";

            d) al comma 2-sexies, le parole: "entro dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni";

            e) dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente comma:

        "2-septies. Quando il detenuto o l'internato stia scontando una pena relativa anche a delitti diversi da quelli dì cui all'articolo 4-bis, la completa espiazione della parte di pena relativa ai reati indicati nell'articolo 4-bis non comporta l'inapplicabilità del presente articolo in relazione alla residua parte di pena da scontare per delitti diversi, ove sussistano tutti gli altri presupposti di applicazione dei provvedimenti previsti dal presente articolo."».

34.102

LUMIA

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire il comma 2-bis con il seguente:

        «2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della Giustizia sentiti sempre il procuratore distrettuale ed il procuratore nazionale antimafia. È onere degli organi di polizia centrali e di quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, fornire le necessarie informazioni utili all'istruttoria, anche attraverso uffici interforze appositamente costituiti con la partecipazione della polizia penitenziaria. I provvedimenti medesimi hanno vigore fino a quattro anni e sono prorogabili per periodi successivi pari a due, salvo che non siano cessate le esigenze di prevenzione ovvero non risulti, da concreti elementi, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con l'organizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluenze in altre compagini criminali. Il decorso del tempo non può considerarsi elemento da cui desumere l'interruzione o la cessazione».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 34

34.0.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO, DELLA SETA, GRANAIOLA, VITA, MARINARO, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, SIRCANA, GARAVAGLIA MARIAPIA, BIANCO, INCOSTANTE, MARITATI, MONGIELLO, CHIAROMONTE, SBARBATI, GHEDINI, PETERLINI, ZANDA, SERRA, DE SENA, FINOCCHIARO, CAROFIGLIO, DI GIOVAN PAOLO, MARINO IGNAZIO, MICHELONI, DEL VECCHIO, GIAI, PINOTTI, GUSTAVINO, FLERES, ADRAGNA, PEGORER, ICHINO, PASSONI, MARCUCCI, CHITI, D'UBALDO, BLAZINA, CARLONI, SERAFINI ANNA MARIA, CASSON, PARDI, COLLI, ESPOSITO, RUTELLI, SANGALLI, FIORONI, DE LUCA, MORRI, ADAMO, BOSONE, DONAGGIO, MARINI, AMATI, ASTORE, BASSOLI, BIANCHI, BAIO, MARCENARO, LIVI BACCI, MAZZUCONI, LEVI-MONTALCINI, NEGRI, RANDAZZO, PEDICA, SOLIANI, VIMERCATI

Respinto

Dopo l'articolo 34inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

        Dopo l'articolo 593 del codice penale é inserito il seguente:

        "Art. 593-bis. - (Tortura) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile"».

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 35.

Approvato

(Introduzione dell'articolo 391-bis del codice penale)

    1. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l'articolo 391 è inserito il seguente:

    «Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario). - Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 35

35.0.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo 35inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 28. - (Interdizione dai pubblici uffici). - L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

            1) del diritto di elettorato passivo o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale;

            2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

            3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

            4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

            5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

            6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque ufficio, servizio, grado, o titolo e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

            7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

        L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità , gradi, titoli e onorificenze.

        Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

        La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi."».

35.0.800/1

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «600».

35.0.800/2

ADAMO, CASSON, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «600-bis».

35.0.800/3

INCOSTANTE, CASSON, ADAMO, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «601».

35.0.800/4

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «602».

35.0.800/5

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «600-ter, comma 1».

35.0.800/6

GALPERTI, CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «575».

35.0.800/7

CASSON, PEGORER, ROILO, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «589 comma 2, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, e 3».

35.0.800/8

CHIURAZZI, CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «609-octiesi» aggiungere le seguenti: «630».

35.0.800/9

MAURO, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI ALBERTO, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, LEONI, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

V. testo 2

All'emendamento 35.0.800, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, inserire il seguente:

        "3-bis. È sempre disposta la custodia cautelare, in presenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, quando si proceda nei confronti di persona sottoposta ad indagini o imputata per i reati di cui al comma 1".

        4-bis. I condannati per i reati di cui al comma 1 sono esclusi dalla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-bis, 47-ter, 48 e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

35.0.800 testo 2/9

MAURO, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI ALBERTO, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, LEONI, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, dopo le parole: "all'articolo 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, limitatamente alle fattispecie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonché in ordine ai delitti di cui all'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater, secondo comma e 609-octies del codice penale";

        3-ter. All'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'articolo 609-octies del codice penale".

        3-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

         a) al primo periodo, dopo la parola: "600", sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma", e dopo le parole: "602", sono inserite le seguenti: "609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma e 609-octies del codice penale";

         b) al quarto periodo, le parole: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies", sono sostituite dalle seguenti: "600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 609-bis, fuori dai casi previsti dal primo periodo, e 609-quater, secondo comma".

35.0.800

I RELATORI

V. testo 2

Dopo l'articolo 35inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. Il patrocinio delle vittime dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies del codice penale, è posto, indipendentemente dalle condizioni di reddito, a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

        2. L'onorario e le spese spettanti al difensore per i delitti di cui al comma 1 sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale relativa ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

        3. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

35.0.800 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 35inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

        1. Dopo l'articolo 76, comma 4 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amoruso, Caliendo, Carrara, Castelli, Ciampi, Cutrufo, Davico, De Feo, Dell'Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Menardi, Palma, Pera, Poli, Stancanelli, Vicari e Viespoli.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 14 gennaio 2009, ha inviato il testo di ventuno risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 15 al 18 dicembre 2008:

 

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (Doc. XII, n. 199). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14 Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all' Unione europea (Doc. XII, n. 200). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (Doc. XII, n. 201). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (Doc. XII, n. 202). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sugli aspetti di sviluppo regionale dell'impatto del turismo sulle regioni costiere (Doc. XII, n. 203). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale (Doc. XII, n. 204). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7a, alla 8a alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di direttiva della Commissione che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (Doc. XII, n. 205). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione inerente alle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007,0444/2007, 0562/2007 e altre) (Doc. XII, n. 206). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità europea della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (Doc. XII, n. 207). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, all'8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007- 2010) (Doc. XII, n. 208). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione-attuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" (Doc. XII, n. 209). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX e del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (Doc. XII, n. 210). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale (Doc. XII, n. 211). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sull'atto autentico europeo (Doc. XII, n. 212). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (Doc. XII, n. 213). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti: implicazioni transfrontaliere (Doc. XII, n. 214). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali (Doc. XII, n. 215). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione nello Zimbabwe (Doc. XII, n. 216). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sugli attacchi contro i difensori dei diritti umani, la libertà e la democrazia in Nicaragua (Doc. XII, n. 217). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sugli attacchi a difensori dei diritti umani in Russia e il processo per l'assassinio di Anna Politkovskaya (Doc. XII, n. 218). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sull'approccio del Consiglio alla revisione del regolamento OLAF (Doc. XII, n. 219). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente.

 

 

Interrogazioni

FIORONI, DI GIROLAMO Leopoldo, AGOSTINI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

secondo quanto previsto dai programmi di Trenitalia, avallati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, a decorrere dal 2009-2010 i treni Intercity che partiranno dall'Umbria rischiano di non poter più usufruire della linea "direttissima" Orte-Roma, in quanto tale tracciato verrà occupato esclusivamente dall'Alta velocità;

in Umbria l'offerta di servizi per lavoratori, studenti e pensionati è basata essenzialmente sul trasporto pubblico regionale ferroviario; ciò significa che l'utilizzo dei treni Intercity da parte di oltre un terzo dei residenti in tale regione rappresenta l'unico mezzo per raggiungere il luogo di lavoro, la scuola, nonché i servizi essenziali come ospedali e distretti sanitari;

i nuovi programmi di Trenitalia comporteranno dunque un significativo peggioramento delle condizioni del servizio ferroviario per le migliaia di pendolari del centro Italia, e particolarmente in Umbria, dove studenti e lavoratori si vedrebbero dirottati sulla vecchia linea Orte-Roma, già occupata da treni merci e metropolitani, con evidenti e pesanti ripercussioni sulla qualità e puntualità del servizio regionale; inoltre, il territorio umbro-marchigiano si troverebbe a vivere il paradosso di non poter usufruire delle proprie infrastrutture; ciò rappresenterebbe, di fatto, un balzo all'indietro di 30 anni non solo per i pendolari, la cui vita verrebbe stravolta, ma per tutti i cittadini dei territori coinvolti, che subirebbero inevitabili ripercussioni negative rispetto alle prospettive di sviluppo;

con l'avvio del nuovo orario invernale risulta essere stato ridotto il numero delle fermate dei convogli Eurostar, con conseguente consistente diminuzione della qualità del servizio fornito all'utenza da Trenitalia e, in particolare, a grave danno di talune comunità locali, le quali hanno manifestato forti segnali di disagio;

i comitati dei pendolari hanno recentemente richiesto un tavolo urgente con Regione, Governo e Ferrovie dello Stato, segnalando forte preoccupazione per i gravi segnali di ridimensionamento del servizio ferroviario sul territorio (tra cui il rischio di soppressione a partire dal mese di giugno 2009 di due coppie di Eurostar Roma-Perugia e viceversa) con conseguente paradossale aggravio dello storico e già ora insostenibile isolamento ferroviario dell'Umbria, proprio nel momento in cui il costo degli abbonamenti aumenta del 10 per cento;

l'aggravio dell'isolamento ferroviario non danneggerà soltanto i cittadini pendolari ma anche le imprese ricettive, in un'area a forte vocazione turistica, nonché in generale lo sviluppo economico e il tessuto regionale di piccole e medie imprese in termini di accessibilità, logistica e attrattività;

tale isolamento risulta, già di per sé, accentuato dal mancato potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, in particolare il completamento del raddoppio della linea Orte-Falconara;

la Regione Umbria ha previsto una spesa di 120 milioni di euro in tre anni per migliorare le condizioni dei pendolari della tratta da Perugia a Roma ed ha incontrato recentemente i vertici di Trenitalia per rappresentare i disagi e le preoccupazioni appena descritte;

i Sindaci di Terni ed Ancona hanno assunto un'iniziativa congiunta nei confronti di Trenitalia per scongiurare il ridimensionamento del servizio, soprattutto in considerazione della domanda sempre crescente - che vede un aumento tendenziale del numero dei pendolari pari a circa il 3 per cento annuo - e del valore strategico della mobilità ferroviaria in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale;

permangono i problemi relativi alla puntualità e alla pulizia dei convogli, nonché allo stato di conservazione di alcune stazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intraprendere, con urgenza, tutte le iniziative di competenza atte ad assicurare il ripristino delle fermate recentemente soppresse presso le stazioni ferroviarie di Spoleto, Fossato di Vico-Gubbio e Orvieto, al fine di tutelare il diritto alla mobilità di migliaia di cittadini pendolari, garantito dall'articolo 16 della Costituzione;

quali provvedimenti intenda adottare per risolvere lo storico isolamento ferroviario dell'Umbria;

quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per garantire la salvaguardia dei collegamenti ferroviari sulla linea Orte-Roma nell'ottica dell'efficienza e della qualità del servizio, e se in particolare non ritenga di prevedere tracce disponibili per le fasce orarie dei pendolari sulla linea direttissima Orte-Roma dai nodi di Orte, Orvieto, Terontola e di riequilibrare la frequenza dei treni ad alta velocità con quella dei convogli destinati al trasporto dei pendolari;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di scongiurare che l'introduzione dei treni ad Alta velocità, anziché apportare all'intero sistema dei trasporti i promessi benefici, finisca, al contrario, per causare ulteriori rallentamenti e allungamenti dei tempi di percorrenza, nonché sensibili aggravi tariffari dovuti alla soppressione delle IC Pass e all'inibizione per i possessori di biglietti e di abbonamenti Intercity di poter usufruire anche dei treni regionali;

se non ritenga utile adoperarsi affinché il Governo garantisca la detraibilità degli abbonamenti di trasporto pubblico locale;

se non intenda adoperarsi affinché i 430 milioni di euro stanziati con il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, rimangano interamente destinati al trasporto pubblico locale;

se sia vero quanto risulta da un'indagine svolta nei mesi scorsi dalle associazioni dei consumatori secondo cui, a fronte di una crescita esponenziale delle tariffe dei treni Intercity, oggi, rispetto a 20 anni fa, gli stessi treni impiegano mediamente un tempo maggiore per compiere le medesime tratte;

se, in generale, non ritenga che la nascita di un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenti un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere sviluppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso.

(3-00518)

BAIO, RIZZOTTI, MARCENARO, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, BONFRISCO, IZZO, BUGNANO, LONGO, ALLEGRINI, NESSA, PALMIZIO, BETTAMIO, DI GIOVAN PAOLO, SANNA, ADAMO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, degli affari esteri e per le pari opportunità - Premesso che i diritti del bambino costituiscono parte integrante del diritto comunitario, come stabilito dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e sono tutelati dalla Costituzione italiana, quali principi fondamentali della cultura e del diritto italiano, il quale persegue l'interesse del minore, quale priorità dello Stato;

considerato che:

la madre di Nicolò, 6 anni, e Leonardo, 10 anni, è costretta a nasconderli senza poter avere una vita sociale, l'educazione scolastica, senza serenità;

la signora Colombo, cittadina italiana, madre dei bambini Leonardo e Nicolò, a lei affidati dal tribunale tedesco durante la causa di separazione coniugale, aventi la doppia cittadinanza italo-tedesca, è fuggita dalla Germania, dove risiedeva, e si è trasferita in Italia, a quanto consta agli interroganti a seguito di pesanti ingerenze, discriminazioni e vessazioni da parte dei funzionari dello Jugendamt, istituto pubblico, di fatto "terzo genitore" amministrativo, con tutti i poteri annessi;

nel caso in cui i minori tornassero in Germania sarebbero affidati ad un istituto pubblico, in quanto il padre, nella sentenza di separazione, non è stato ritenuto idoneo ad occuparsi dei figli, a seguito di perizie psicologiche;

la signora Colombo vive a Milano, su di lei vigeva un mandato d'arresto internazionale per sottrazione dei minori, a seguito del quale la stessa si è costituita presso la Questura di Milano, e nasconde i propri figli per evitare che siano rimpatriati in Germania, in ottemperanza anche della sentenza del 9 dicembre 2008 del Tribunale dei minori di Milano;

la signora Colombo è detentrice del diritto di custodia sui suoi figli, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera;

il Tribunale di Milano e le autorità italiane si sono limitate a trasmettere ed eseguire quanto disposto dalla sentenza e dalla denuncia delle autorità di riferimento tedesche, senza verificare, come disposto dal Trattato di Schengen, articolo 95, capitolo II, la veridicità della traduzione non giurata, la quale appare distaccarsi molto dalla realtà dei fatti addotti;

il 26 gennaio 2009, la Corte d'appello di Milano, V sezione penale, ha respinto la richiesta di estradizione nei confronti della signora Colombo, in quanto il reato di sottrazione di minori è stato perpetuato maggiormente nel territorio italiano, facendo perdere la competenza a riguardo dello Stato tedesco;

tuttavia sussiste ancora il procedimento di rimpatrio per i minori Leonardo e Nicolò, così come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano del 9 dicembre 2008, per cui detti minori sono ancora nascosti, non adempiono all'obbligo scolastico e non hanno una vita sociale;

dal documento di lavoro, del 22 dicembre 2008, "sulle presunte misure discriminatorie e arbitrarie adottate dalle autorità preposte alla tutela dei giovani in alcuni Stati membri, in particolare dallo Jugendamt in Germania", presso la Commissione europea per le petizioni, si evince che la Commissione europea ha ricevuto: "numerosissime petizioni e lettere di sostegno in merito a presunte misure discriminatorie e arbitrarie compiute dalle autorità preposte alla tutela dei giovani in alcuni Stati membri, in particolare dallo Jugendamt in Germania";

nelle conclusioni e raccomandazioni dello stesso atto si legge: "Risulterebbe tuttavia del tutto inopportuno non riconoscere il fatto che a quanto pare si sono verificati numerosi abusi dei diritti genitoriali a causa di discriminazioni basate su criteri etnici, nazionali o linguistici, che sono stati attuati non regolarmente e, a quanto risulta, non sono stati controllati. Ciò ha nuociuto agli interessi del minore in quasi tutti i casi esaminati dalla commissione per le petizioni." E ancora si legge: "Tutti gli Stati membri dovrebbero favorire una maggiore vigilanza democratica o parlamentare a livello nazionale e regionale sugli enti preposti alla tutela dei minori e offrire quindi ai cittadini la possibilità di cercare soluzioni efficaci più vicine al loro luogo di interesse",

preso atto che:

nel 2008 sono pervenute 34 nuove petizioni sullo Jugendamt e dal 2006 sono state presentate centinaia di petizioni cumulative;

i cittadini europei, firmatari delle petizioni, affermano che il problema della discriminazione sulla base della cittadinanza deriva dalla procedura adottata dallo Jugendamt tedesco che discrimina il coniuge non tedesco a seguito della separazione nell'ambito di matrimoni misti, rendendo impossibile per quel coniuge avere contatti con il proprio figlio e nei casi in cui siano stati concessi incontri con il genitore, questi avvengono solo alla presenza di un supervisore, il quale durante gli incontri controlla se il genitore parla al figlio in tedesco e, nel caso in cui il figlio o il genitore parli una lingua che egli non comprende, interrompe bruscamente la conversazione;

Gilla Schindler, del Ministero federale della famiglia, degli anziani, delle donne e dei giovani, si è pronunciata a favore dell'integrità del sistema del diritto di famiglia tedesco per quanto riguarda i diritti dei bambini e dei genitori senza discriminazione basata sulla cittadinanza, pur riconoscendo che, in alcuni casi specifici, i funzionari dello Jugendamt erano venuti meno ai necessari requisiti di professionalità;

uno dei casi di denuncia dello Jugendamt era stato deferito alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha giudicato all'unanimità che vi era stata violazione dell'articolo 8, recante diritto di rispettare la vita familiare, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, relativa all'equa soddisfazione, ha concesso agli attori la compensazione per i danni subiti, i costi e le spese. La Corte ha invitato le autorità tedesche a restituire immediatamente i figli alla famiglia, ma finora solo due dei sette bambini sono ritornati a casa;

in una petizione al Parlamento europeo i firmatari hanno denunciato il caso di un bambino cui era stato detto dallo Jugendamt che i suoi genitori erano morti e, in seguito a questa comunicazione, il minore si è suicidato,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza e in attesa dei risultati della discussione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che si terrà nel mese di febbraio 2009, relativa alla richiamata istituzione, non intendano promuovere iniziative finalizzate ad evitare il rimpatrio dei minori Nicolò e Leonardo, garantendo loro i diritti fondamentali quali l'educazione scolastica e la serenità sociale;

se il Ministro della giustizia, attraverso la predisposizione di apposite ispezioni, non intenda verificare le notizie riferite, prima di valutare se i minori debbano o meno tornare in Germania, sulla base dei principi di garanzia, di precauzione e di prevenzione;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo non ritengano, in quanto rappresentanti dello Stato italiano, atto doveroso tutelare i bambini coinvolti in questa vicenda, ponendo in essere un'azione diplomatica con lo Stato tedesco, al fine di perseguire l'interesse dei minori e garantire i loro diritti;

se non ritengano che lo Stato italiano, nel rispetto degli accordi comunitari e internazionali, debba agire sempre e comunque nell'interesse dei minori, qualunque sia la loro cittadinanza, e a fortiori se italiani.

(3-00519)

LATRONICO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

il sito Intenet dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Dipartimento per la competitività, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (UNMIG), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, fornisce le informazioni relative alle concessioni di coltivazione e ai permessi di ricerca di idrocarburi al fine di rendere visibili e facilmente accessibili i dati afferenti all'attività di esplorazione petrolifera in Italia;

detto sito web dell'UNMIG forniva correttamente e in maniera immediata le informazioni sui titoli minerari presenti nelle varie regioni, le mappe del territorio interessato dalle concessioni di coltivazione, una tabella informativa sui provvedimenti in atto (domande presentate, stato della concessione, eventuale via o dinieghi);

il predetto sito internet, di recente, è stato aggiornato;

nella nuova versione detto sito internet ha opzioni più limitate in merito alle mappe e alle tabelle riguardanti le concessioni di coltivazione e i permessi di ricerca; non contiene più i link dei singoli titoli minerari, ma solo il loro numero totale con la suddivisione in concessioni di coltivazione e in permessi di ricerca; l'accesso alle pagine web delle singole concessioni è consentito solo con il nome della concessione; la tabella dei provvedimenti in corso è ora scritta in un linguaggio più tecnico e stringato;

considerato che:

l'attività di ricerca, di sviluppo e di sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi ritrovati nel territorio nazionale è oggetto di sempre maggiore interesse;

sarebbe opportuno, pertanto, fornire una chiara informazione sia dei meccanismi amministrativi che regolano il settore che degli aspetti tecnico - minerari;

tutti i cittadini dovrebbero avere la possibilità di accedere alle informazioni inerenti le singole concessioni, le mappe del territorio interessato, i provvedimenti in atto nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza,

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se ritenga opportuno intervenire, al fine di restituire al portale sopra citato la precedente versione, sia per quanto attiene la veste grafica che quella dei contenuti.

(3-00520)

LATRONICO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni - Premesso che:

la legge 24 dicembre 2003, n. 368 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi, al comma 1, dell'articolo 4 stabilisce misure per la compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;

la citata legge prevede la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini al fine di tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato;

in attesa della realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 314 del 2003 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha ritenuto opportuno inquadrare le misure previste dall'articolo 4 del decreto-legge medesimo nell'ottica di compensare i disagi derivanti dall'effettiva esecuzione delle attività di messa in sicurezza e lo smantellamento degli impianti dismessi e per lo stoccaggio dei rifiuti pregressi nonché dei rifiuti che verranno prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari;

considerato che:

con deliberazione n. 101 del 2007 del 28 settembre 2007 il CIPE ha ripartito le indennità compensative per gli anni 2004, 2005 e 2006 tra i Comuni e le Province che ospitano gli impianti di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003;

l'ammontare del contributo dei fondi di compensazione viene suddiviso in parti uguali tra la Provincia e il Comune che ospita il sito;

la deliberazione di riparto sopra citata ha assegnato per il triennio 2004-2006 alla Provincia di Matera un contributo di 2.840.800 euro, per la presenza nel territorio provinciale del Centro Itrec di Rotondella (Matera);

considerato, infine, che:

sulla base dei fondi annuali 2005 e 2006 (ripartiti con la citata deliberazione del CIPE), è ragionevole desumere che per le annualità 2007-2008 l'Amministrazione provinciale di Matera riceverà, a breve, l'ulteriore contributo di 1.280.000 euro e probabilmente potrà beneficiare di ulteriori contributi fino alla costruzione del deposito nazionale o l'allontanamento delle scorie presenti nel Centro ITREC di Rotondella;

la Giunta provinciale, come da proposta formulata dall'Assessorato all'ambiente dell'amministrazione provinciale di Matera, con deliberazione n. 336 del 21 novembre 2008 ha proceduto alla ripartizione del fondo di compensazione per la somma già incamerata pari a 2.840.000 euro e per la somma previsionale di 1.280.000 euro, approvando un programma specifico di utilizzo dei fondi compensativi e attribuendo all'Agenzia provinciale per l'energia e l'ambiente (APEA) l'attuazione concreta dei progetti autorizzati,

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di sapere se e in che modo siano stati utilizzati dalla Provincia di Matera i fondi di compensazione di cui alla delibera CIPE n. 101 del 2007, e, in caso affermativo, se intendano accertare la coerenza del programma previsto dalla Provincia con le finalità della legge n. 368 del 2003.

(3-00521)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PINOTTI, GUSTAVINO, LUSI, INCOSTANTE, CECCANTI, ADAMO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che:

nella giornata di martedì 3 febbraio 2009 il Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, si è recato in visita nella città di Genova per sostenere un referendum cittadino sulla costruzione di una moschea e muovere critiche al Sindaco sulle modalità di decisione che stanno riguardando tale scelta;

si suppone che tale visita sia avvenuta in qualità di esponente politico, non essendo il tema della libertà di culto inerente alle sue deleghe e non essendo state interessate le autorità cittadine della sua visita;

tenuto conto che la conferenza stampa del Ministro non è avvenuta in una sede privata o di partito ma nella sala del Consiglio del Municipio Centro Est, a tutti gli effetti una sede istituzionale decentrata del Comune di Genova,

si chiede di sapere se si ritenga corretto che un Ministro utilizzi una sede ufficiale di altra istituzione per rappresentare il punto di vista di una parte politica.

(3-00517)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PORETTI, PERDUCA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

l'11 dicembre 2008, a seguito di una visita ispettiva della prima interrogante e di Bruno Mellano (Presidente di Radicali italiani) effettuata presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario (Opg) di Montelupo Fiorentino, si presentava un'interrogazione al Ministro della giustizia perché fossero verificate le notizie, già denunciate anche dal Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Firenze Franco Corleone, riguardo alle notizie di avvenuti pestaggi da parte della Polizia penitenziaria ai danni degli ospiti internati nell'Opg;

il testo di tale interrogazione veniva commentato sul sito Internet www.donatellaporetti.it con un messaggio da parte di una persona che si firma con il nome di Ilaria Bologna, che dichiara di essere stata medico di guardia in servizio per più di un anno presso il carcere Lorusso Cutugno di Torino;

il testo di tale messaggio è di seguito riportato:

«Onorevole Senatrice Donatella Poretti,

mi chiamo Ilaria Bologna e per più di un anno ho lavorato come medico di guardia presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, meglio conosciuta come "Le Vallette".

Non conosco per esperienza diretta la realtà dell'OPG. Leggere dei pestaggi e capire che non sono un'eventualità remota ed eccezionale, ma una realtà tanto grave quanto comune non richiede del resto una conoscenza approfondita: un'esperienza che non sia di solamente un paio di visite di mezz'ora all'interno di un'istituzione totale consente di capire immediatamente di cosa si sta parlando.

Al signor Maurizio Parenti cui preme che "il buon nome della Polizia Penitenziaria non sia infangato" mi sento di sottolineare che all'interno delle strutture carcerarie, e gli OPG nei fatti lo sono, i pestaggi da parte degli agenti (addirittura organizzati in apposite "squadrette") sono all'ordine del giorno, sono l'ovvietà di fronte a cui si trovano tutti i detenuti e tutto il personale che all'interno della struttura lavora. Medici in prima linea, è il caso di dire. Occorre una specificazione per quanto riguarda il ruolo del medico in carcere: nella maggior parte delle Case Circondariali di dimensioni medio-grandi il medico, fisicamente presente 24 ore su 24 all'interno dei padiglioni o delle sezioni, volente o nolente a stretto contatto con gli agenti, ha primariamente un ruolo da "manutentore". Deve garantire il benessere psico-fisico del detenuto non perché abbia la possibilità reale di approcciarsi a lui come a un suo paziente vero e proprio, ma perché l'istituzione per cui lavora esige ordine, e non esiste ordine se non attraverso "la salute" del detenuto. Automaticamente il medico assume anche poteri custodiali, e spesso non solo secondariamente. Il pestaggio raramente avviene nella totale ignoranza del medico: è piuttosto frequente che il detenuto picchiato venga poi portato in infermeria per "un controllo" e che siano palesi segni che rendono possibile, e francamente non solo al cosiddetto "occhio clinico", risalire all'accaduto. A seconda di quanta complicità/connivenza esista tra il medico e gli agenti, e dunque di quanto questi ultimi ritengano di dover temere, gli agenti stessi sono più o meno espliciti nel riconoscere cosa è effettivamente successo: potranno sostenere che "sono stati costretti", che "il detenuto era agitato e aggressivo", o addirittura apertamente compiacersi di "aver dato una lezione". A volte viene finta una rissa tra detenuti (il detenuto facilmente non parla per paura di un ulteriore pestaggio). In alcuni casi il detenuto non viene nemmeno portato in infermeria, e questo avviene soprattutto se gli agenti temono che il medico in turno possa refertare in cartella clinica le prove indiscutibili di ciò che è successo.

Una questione a parte sono poi le violenze praticate nei cosiddetti Reparti di Osservazione Psichiatrica, sezioni speciali in cui soggiornano, su richiesta della magistratura o a seguito di segnalazione del personale carcerario, i detenuti che potenzialmente "affetti da patologia psichiatrica" sono candidati al percorso dell'ospedale psichiatrico giudiziario. In tali sezioni la contenzione a mezzo di manette, la sedazione non consensuale con iniezioni di psicofarmaci, la rimozione degli oggetti personali e di abiti, lenzuola e coperte "a scopo precauzionale" sono comuni ed "automatiche", e anche quando sono iniziative autonome degli agenti di Polizia Penitenziaria devono comunque essere confermate ed autorizzate in cartella clinica dal medico (quasi sempre uno psichiatra).

La domanda immediata dovrebbe essere: perché allora non esistono denunce di pestaggi da parte del personale sanitario in primis? La risposta è duplice. Per la mia esperienza i medici penitenziari si dividono grossolanamente in due categorie. Alcuni, sia per convinzione, comodità o quieto vivere, assumono totalmente il ruolo dei garanti dell'ordine e nella pratica sono spesso quasi indistinguibili dagli agenti, se non perché rispetto a loro hanno più potere. Certamente non saranno loro a denunciare i pestaggi. Altri, la minoranza, pur riconoscendo la realtà della sistematica violenza di Stato, arrivano comunque presto a considerarla la "tragica quotidianità" con cui devono avere a che fare, che disapprovano con lo scuotere la testa ma che "bisogna accettare, questo posto è così". I pochi che condannano e tentano di denunciare sono voci sole facilmente zittite, anche con la perdita del posto di lavoro: un medico "disallineato" crea diseconomia nel sistema.

Non lavoro più in carcere e la mia scelta, francamente in parte anche indotta, deriva dalla definitiva presa di coscienza di chi, dopo aver ingenuamente tentato di "fare bene il proprio lavoro perché meglio di niente", realizza irreversibilmente l'enormità dell'aberrante meccanismo cui deve sottostare, e come tale meccanismo gli impedirà sempre di ricoprire eticamente il proprio ruolo: perchè gli impedisce di curare per prima cosa gli interessi del paziente che è sempre prima di tutto un detenuto; gli impedisce di tutelare la relazione medico-paziente e con essa la confidenzialità e la segretezza delle informazioni scambiate; gli impone, più o meno sottilmente, di assumere ruoli educativo-disciplinari che non devono competergli.

Leggendo dei pestaggi nell'OPG di Montelupo tristemente non posso stupirmi, come non posso credere che infermieri e medici, psichiatri e non, ne fossero e ne siano all'oscuro. Come non potrò stupirmi se durante la sua visita a Montelupo, accompagnata dal signor Maurizio Parenti, nulla dovesse sembrare particolarmente fuori posto, se non, forse, qualche crepa nel muro.

La ringrazio dello spazio concessomi.

Ilaria Bologna»;

in data 3 febbraio 2009, è pubblicata sul quotidiano "la Stampa", nella cronaca di Torino (anche pubblicata sul sito Internet del quotidiano) un'intervista al dottor Remo Urani, che afferma che lo scritto della dottoressa Bologna è "del tutto privo di fondamento", e di averla denunciata per diffamazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non intenda aprire un'indagine al fine di verificare l'autenticità dello scritto in oggetto e la sussistenza delle denunce in esso riportate;

se non intenda, più in generale, intervenire sulla situazione posta in essere dagli ospedali psichiatrici giudiziari, istituti che pur rispondendo a funzioni di ordine prioritariamente sanitario, dipendono dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e sono vigilati da agenti di Polizia penitenziaria, soggetti ai regolamenti degli istituti di pena.

(4-01082)

BIANCHI, BRUNO, DE SENA, MAZZUCONI - Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

con il decreto ministeriale 13 novembre 2008, riguardante l'individuazione delle regioni del Sud in cui le imprese hanno diritto agli incentivi per l'assunzione di donne con contratti di inserimento, si prevede tra le regioni individuate per l'anno 2008 il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Sicilia, la Sardegna, con esclusione della sola Calabria;

tali contratti di inserimento lavorativo sono previsti dall'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che fa riferimento a quelle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti di inserimento lavorativo con i lavoratori residenti nei territori di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e definiti "svantaggiati" dall'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002;

per "lavoratore svantaggiato" si intende qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ed in particolare "qualsiasi donna di qualsiasi età di un'area geografica al livello NUTS II, nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti";

le aree territoriali finora individuate dai quattro decreti emanati dal 2004 al 2008 hanno escluso dal novero delle regioni svantaggiate la Calabria e, a seguito di ciò, nel caso in cui sia stato richiesto il credito d'imposta, per una lavoratrice assunta in Calabria nell'anno 2008, per un importo mensile di 416 euro come previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 2008, detto importo dovrà essere ridotto ad 333 euro (come previsto per la generalità dei lavoratori) restituendo all'erario la maggior quota eventualmente fruita comprensiva di sanzioni ed interessi;

a seguito del decreto ministeriale 13 novembre 2008 (articolo 2) le lavoratrici assunte in Calabria non vengono più considerate come "lavoratrici svantaggiate" e, qualora non dovessero possedere i requisiti dei normali lavoratori (lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati che non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), vi sarebbe il regime di revoca dal credito d'imposta e quindi il datore di lavoro dovrà restituire con sanzioni ed interessi tutto il credito finora fruito,

si chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, intendano adottare per evitare che la regione Calabria, con così elevati livelli di disoccupazione femminile, venendo equiparata alle regioni ricche non usufruisca, al pari delle altri regioni del Sud, dei benefici previsti per l'inserimento lavorativo, creando una situazione di grave disparità ed un freno notevole al rilancio del lavoro femminile e a quei datori di lavoro che, operando nei settori del commercio, terziario e dei servizi, che maggiormente usufruiscono del contratto di inserimento donne e del credito d'imposta "maggiorato", si troverebbero, a causa di questa esclusione dai benefici, fortemente penalizzati.

(4-01083)

DIVINA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

in data 18 gennaio 2009 si sono svolte nel quartiere Piani di Bolzano due manifestazioni politiche regolarmente autorizzate: la prima, promossa dalla Lega Nord, di protesta per la ventilata costruzione di un centro di preghiera islamico nella zona; la seconda, organizzata dagli «ecosociali» del centro sociale autogestito «Bruno» di Trento, per contestare la manifestazione leghista;

il Questore di Bolzano ha permesso che le due manifestazioni si svolgessero ad una distanza minima di cinquanta metri, ben inferiore a giudizio dell'interrogante a quella di sicurezza per prevenire incidenti e disordini;

i partecipanti ai due raduni si sono conseguentemente trovati immediatamente in contatto visivo e fisico, ai lati opposti della medesima strada;

erano presenti alla manifestazione leghista anche europarlamentari e membri dei due rami del Parlamento nazionale;

durante il corso della protesta leghista la prossimità della contromanifestazione no global ha determinato forti elementi di tensione, dai quali sarebbero potute scaturire gravi conseguenze sul piano dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti,

si chiede di sapere di quali elementi disponga il Governo in relazione alle circostanze richiamate in premessa e, in particolare, se reputi congrue le scelte adottate dal Questore di Bolzano in rapporto all'obiettivo istituzionale di assicurare, al contempo, la libertà di manifestare liberamente ed il mantenimento dell'ordine pubblico e di adeguate condizioni di sicurezza.

(4-01084)

FASANO, COMPAGNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il maltempo della scorsa settimana ha provocato danni ingenti su tutto il territorio della provincia di Salerno: le frane hanno reso inagibili strade provinciali ed urbane; gli smottamenti e i movimenti franosi hanno interessato numerosi comuni del salernitano;

la situazione che desta maggiori preoccupazioni per il grande valore naturalistico è quella dell'Arco naturale di Palinuro, patrimonio dell'Unesco, grande attrazione turistica, transennato da circa un anno dopo il crollo della facciata interna; la Regione ha stanziato due milioni e mezzo di euro dando incarico all'Autorità di bacino sinistra Sele ed alla Comunità montana Lambro Mingardo di porre in essere uno studio di fattibilità, che ad un anno di distanza non è stato ancora avviato. Nel frattempo l'Arco naturale continua a sgretolarsi giorno dopo giorno, anche a seguito del brutto tempo che ha interessato pesantemente il Cilento;

in seguito alle avverse condizioni atmosferiche tutto il Cilento è interessato da gravi dissesti geologici del territorio, e si sono registrati ingenti danni con sgomberi di case anche nei comuni di Perdifùmo, Centola e Pisciotta, dove addirittura fu sfiorata la tragedia per lo sfondamento di una casa a seguito della caduta di massi staccatisi da un costone,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per salvare dallo sgretolamento uno dei monumenti naturali più belli al mondo, vanto dell'Italia e visitato ogni anno da migliaia di turisti provenienti da tutte le nazioni;

se, alla luce dei gravi danni subiti dalla provincia di Salerno, non si ritenga di dichiarare lo stato di calamità per i comuni interessati.

(4-01085)

D'ALIA - Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Premesso che:

l'art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni della legge n. 133 del 2008, ha previsto che le amministrazioni possono collocare i pubblici dipendenti in pensione al raggiungimento dei 40 anni di servizio a prescindere dall'età anagrafica;

l'art. 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e successive modificazioni ha sancito il diritto del lavoratore a proseguire il rapporto di lavoro fino al raggiungimento dell'età anagrafica di 65 anni, anche nel caso che abbia raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni;

a seguito della privatizzazione del pubblico impiego avvenuta con decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attualmente recepito nel decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è stata uniformata a quella dell'area del diritto privato, compresa la disciplina previdenziale;

l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992 ha uniformato i requisiti di pensionamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici "fermi restando, se più elevati, i limiti d'età (…) per il collocamento al riposo");

al contrario, l'art. 72, comma 11, ha ora indicato una netta differenziazione nel trattamento pensionistico tra i dipendenti pubblici, che sono collocati in pensione dopo 40 anni di lavoro, ed i lavori privati, che possono continuare a lavorare fino al raggiungimento della massima età anagrafica;

tale differenziazione tra lavoratori configura una disparità di trattamento tra lavoratori in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Cassazione 13 aprile 2004, n. 7043), il lavoro costituisce una delle attività realizzatrici della persona e delle forme di esplicazione della personalità che l'art. 2 della Costituzione salvaguarda;

l'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 limita il diritto costituzionale a realizzare la personalità sul luogo di lavoro esclusivamente rispetto ai dipendenti pubblici, mentre nessun vincolo è dettato per i lavoratori privati,

si chiede di sapere:

se, per le parti di propria competenza, il Governo intenda assumere iniziative normative modificative della norma epigrafata al fine di evitare un'ingiustificata difformità di trattamento di fine rapporto tra lavoratori pubblici e privati;

se non intendano a tal proposito riconsiderare quanto proposto dall'art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 23 agosto 2004 (cosiddetta legge Maroni) che favoriva il posticipo del pensionamento del personale privato che aveva maturato il diritto alla quiescenza attraverso bonus contributivi;

se non ritengano che la soluzione prospettata contribuisca alla riduzione della spesa previdenziale e concorra quindi al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

(4-01086)

D'ALIA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Premesso che:

il decreto legislativo n. 300, del 30 luglio del 1999, finalizzato al riordino della organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato a seguito della delega di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha operato un intervento di rilevante impatto sull'amministrazione finanziaria con l'introduzione di quattro agenzie fiscali (entrate, territorio, dogane e demanio);

il capo II, titolo V, del citato decreto legislativo ha dettato regole certe, chiare ed inequivocabili riguardo all'articolazione degli uffici, all'organizzazione ed al funzionamento delle medesime agenzie;

la configurazione delle agenzie come enti strumentali di strutture ministeriali, e la conseguente gestione "privatistica" delle stesse, non comporta l'uso indiscriminato e discrezionale della gestione delle risorse umane, rientrando le stesse nella disciplina prevista per le amministrazioni statali così come risulta dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001;

per particolari esigenze di servizio, le agenzie possono stipulare, previa specifica valutazione comparativa delle idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'obbligo di avviare rapidamente le procedure concorsuali;

l'opportunità di procedere alla stipula di contratti per il conferimento di incarichi che comportino avanzamenti di carriera, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato deve rispondere a principi e regole certe, "onde evitare disparità di trattamento tra lavoratori anche laddove il dirigente opera con gli strumenti del datore di lavoro privato, valendo un diverso principio nell'impiego privato, nel quale il datore di lavoro, quando dispone lo svolgimento di mansioni superiori e se ne avvale, dispone del proprio";

in particolare, per quanto riguarda l'Agenzia del territorio, a quanto consta all'interrogante, si registrano anomalie procedurali nell'assegnazione di incarichi a personale direttivo e dirigente, effettuati in difformità a norme regolamentari o di legge, sulla base di accordi stipulati con il Direttore del personale e le organizzazioni sindacali rappresentative;

ugualmente arbitrari appaiono i conferimenti di posizioni organizzative al personale direttivo, con conseguenti ingiustificati avanzamenti di carriera di personale riqualificato diplomato a scapito di personale direttivo laureato, in virtù di decisioni non supportate da valutazioni di merito,

si chiede di sapere:

se risulta ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, che la Direzione centrale dell'Agenzia del territorio abbia conferito eventuali incarichi, anche ad interim,omettendo qualsivoglia valutazione comparativa e senza tenere in debita considerazione le conseguenze in termini economici e di rendimento di tale decisione;

se corrisponda al vero che l'incarico di capo reparto di II fascia è stato attribuito ad interim ad un funzionario direttivo già titolare nella regione Liguria di incarico dirigenziale;

se corrisponda al vero che gli incarichi di livello dirigenziale così come le posizioni organizzative vengono attribuiti solo sulla base di accordi sindacali tra la direzione del personale e le organizzazioni sindacali, contravvenendo ai principi dettati in materia dalle norme di legge vigenti, con danno per l'erario e per l'immagine di imparzialità e trasparenza dei pubblici uffici;

in caso affermativo, cosa intendano fare per eliminare tutte le situazioni di evidente illegittimità denunciate.

(4-01087)

COSTA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha istituito il credito d'imposta per gli investimenti per le imprese delle regioni meridionali;

tale misura di incentivazione, divenuta operativa nel corso del 2008, con effetti retroattivi al 2007, avrebbe dovuto rappresentare un importante sostegno alle imprese dell'Area obiettivo 1 che intendono realizzare programmi di investimento;

tuttavia l'esiguità delle risorse stanziate ha fortemente limitato l'efficacia del provvedimento. In gran parte dei casi, infatti, le imprese che hanno ottenuto il beneficio del credito d'imposta, per investimenti effettuati nel corso degli anni 2007-2008, potranno effettuare la compensazione tra cinque o sei anni, mentre molte altre sono state del tutto escluse dal beneficio a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie;

sono diversi i casi di imprese che hanno avanzato richiesta di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 271-279, della citata legge, tramite invio del formulario nel mese di novembre 2008, alle quali l'Agenzia delle entrate non ha poi rilasciato il nulla osta per esaurimento delle risorse finanziarie;

molte sono le imprese che, malgrado il periodo congiunturale sfavorevole, hanno scelto di investire contando anche su un'importante misura di incentivazione quale il credito d'imposta per gli investimenti;

anche Confindustria si è attivata a più riprese per porre rimedio a questa situazione così penalizzante per le imprese meridionali, ma senza successi significativi;

si era tentato anche con l'area del Mezzogiorno, sin dalle fasi preliminari dei decreto legge n. 97 del 2008, di contenere gli effetti negativi del sistema di prenotazione che si era reso necessario per rispettare la decisione della Commissione europea e per consentire all'amministrazione finanziaria il monitoraggio e la trasparenza del raggiungimento dei tetti di spesa pubblica;

in fase di conversione del decreto, da più parti si era chiesto che almeno la dotazione prevista per il 2008 fosse incrementata fino ad un importo di 120 -150 milioni di euro, rispetto ai 63,9 milioni di euro previsti, e che la copertura del fabbisogno aggiuntivo fosse assicurata dalle risorse rese disponibili dal mancato utilizzo di vecchi crediti d'imposta e da eventuali somme disponibili nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate;

nell'agosto 2008 si è avuta notizia che le prenotazioni relative agli investimenti avviati prima del 2 giugno 2008 avevano esaurito i fondi stanziati fino al 2014, pari e circa 4 miliardi di euro,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza sia attraverso lo stanziamento di ulteriori somme, sia attraverso l'introduzione di un meccanismo a "scorrimento" delle prenotazioni volto a monitorare e recuperare i fondi che si dovessero liberare per la mancata realizzazione degli investimenti programmati comunicati all'Agenzia delle entrate, in modo da consentire a tutte quelle imprese che hanno avanzato richiesta, nel pieno rispetto dei dettami normativi, di poter fruire delle relative compensazioni fiscali.

(4-01088)

COSTA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che:

nel 2007 senza alcuna comunicazione ufficiale venne chiusa la caserma dei Vigili del fuoco di Casarano (Lecce);

la caserma risultò essere improvvisamente deserta;

la cittadinanza e le stesse istituzioni locali rimasero sbigottite per l'accaduto;

negli ultimi anni era maturato il generale convincimento della assoluta necessità di potenziare la caserma dei Vigili del fuoco di Casarano con personale effettivo in aggiunta al personale volontario esistente;

in questo senso si erano espressi ed erano concordi tutti i rappresentanti istituzionali;

Casarano con la sua peculiare concentrazione industriale non può dipendere, in caso di emergenza, dalle troppo distanti caserme di Lecce, Maglie e Gallipoli;

in questi anni la caserma di Casarano, inaugurata nel novembre del 2004, ha effettuato 1.800 interventi con una media di 600 l'anno, sia spegnendo incendi che portando soccorso a persone in difficoltà;

i limitrofi Comuni hanno già espressamente manifestato la necessità di un rafforzamento della caserma;

nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione, la materia della protezione civile è stata inclusa tra quelle di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. A seguito di ciò, sono state avviate una serie di iniziative di collaborazione con le Regioni nel campo della protezione civile: l'ordinamento attuale del sistema di protezione civile vede ormai le regioni sempre più autonome;

il processo di decentramento di alcune importanti funzioni istituzionali, in precedenza attribuite e garantite dal Governo centrale, ha interessato il coinvolgimento e la responsabilizzazione non solo delle Regioni ma anche di tutti gli enti locali, che cominciano a rivestire un ruolo sempre più partecipe e centrale anche per quanto concerne le necessità direttamente correlate al soccorso tecnico urgente, tanto si evince a titolo d'esempio dal disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 439, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) che così recita: "Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";

analoga forma di partecipazione diretta delle Regioni, seppure circoscritta all'ambito degli incendi boschivi, si è avuta con la legge n. 353 del 2000;

non cogliere l'essenza, al contrario di quello che invece accade nelle altre realtà territoriali del nord Italia, di questa radicale inversione di tendenza, significa condannare la regione Puglia all'ennesimo incolmabile divario che andrà a gravare negativamente anche sulle generazioni future;

infatti è ormai risaputo come, livelli di sicurezza bassi fungano da elementi dissuasori dell'investimento economico, con conseguente perdita di capitale non solo economico e produttivo, ma anche umano. Compito delle realtà territoriali è dunque quello di cogliere il cambiamento e di agire di conseguenza, garantendo quella realizzazione di programmi impropriamente definiti "straordinari" (data la quotidiana necessità di dotarsene), volti all'incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente e di sicurezza per i cittadini e per tutto il complesso produttivo;

Regioni ed enti locali possono pertanto attivare in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, un contributo che può essere di natura sia logistica che strumentale e finanziaria attraverso lo strumento della convenzione;

ravvisata, a tale proposito, l'assoluta ed ormai comprovata impossibilità di perseguire tali finalità ricorrendo allo strumento del "volontariato" retribuito ed il basso profilo professionale dello stesso, l'unica via da percorrere è invece quella di dotarsi di un efficiente sistema di soccorso professionale, nella fattispecie composto da un capo squadra professionista, tre vigili permanenti ed un vigile discontinuo, ciò ad avviso dell'interrogante offrirebbe innanzitutto un servizio altamente professionale, qualificato e specializzato, operativo 24 ore su 24 (non circoscritto al sabato, alla domenica, ai giorni festivi e prefestivi, come ormai accade con i distaccamenti volontari, meno se ne sente il bisogno essendo ridotte al minimo tulle le attività soggette a pericoli di incidente), con gli stessi costi, se non addirittura inferiori rispetto alla gestione di un distaccamento volontario (si veda ad esempio la disposizione di servizio n. 192 del 19 ottobre 2007 del comandante di Milano, con la quale lo stesso ha provveduto a disporre la razionalizzazione degli interventi, ricorrendo in prevalenza al personale professionista);

occorre pertanto uno sforzo comune per fare del distaccamento di Casarano un esempio da applicare ad altre realtà territoriali, di come si possano realmente innalzare i livelli di sicurezza del territorio con risposte serie e concrete, ovvero mediante il ricorso alla componente permanente ed altamente professionale dei Vigili del fuoco,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza ripristinando l'operatività della Caserma dei Vigili del fuoco di Casarano ed altresì potenziandola con personale effettivo, così come promesso da anni, attraverso la stipula con il Ministero dell'interno, Dipartimento vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, di un'apposita convenzione mediante lo sforzo congiunto di tutte le istituzioni coinvolte e dei Vigili del fuoco professionisti che offriranno la propria disponibilità, al fine di rendere operativo il distaccamento Vigili del fuoco di Casarano, anche ricorrendo al cofinanziamento da parte della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Casarano.

(4-01089)

ANTEZZA, BUBBICO, CHIURAZZI - Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

Trenitalia S.p.A. ha comunicato la decisione di dimezzare la commessa di revanping di 901 carrozze per il trasporto passeggeri già affidata al Raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) di cui fa parte la Ferrosud di Matera;

tale unilaterale decisione determina gravi ricadute in termini produttivi ed occupazionali in tutte le aziende della RTI ed in particolare rischia di provocare il collasso e quindi la chiusura della Ferrosud, azienda storica ed altamente professionalizzata operante nell'ambito del settore ferroviario;

il segno del danno economico e sociale si è reso evidente, nella giornata del 2 febbraio 2009, con la decisione di avviare la cassa integrazione ordinaria, per dieci settimane, nei confronti di quarataquattro dipendenti della Ferrosud;

il rischio concreto che escano dal settore produttivo i lavoratori della Ferrosud, oltre alle decine di unità dell'indotto, comprometterebbe ulteriormente la grave crisi occupazionale già in atto sull'intero territorio nazionale;

considerato inoltre che la decisione adottata da Trenitalia potrebbe creare serie ricadute sull'intero comparto a livello nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le loro valutazioni in merito e se non ritengano opportuno, intervenire presso Trenitalia affinché riconsideri la decisione di dimezzare la commessa di revanping di 901 carrozze per il trasporto passeggeri già affidata al RTI;

se, in particolare, non ritengano opportuno convocare con urgenza un incontro a cui prendano parte tutti i soggetti coinvolti dalla decisione assunta da Trenitalia, al fine di salvaguardare l'occupazione delle attuali unità lavorative occupate nello stabilimento della Ferrosud, nonché di evitare un'ulteriore contrazione del tessuto imprenditoriale e produttivo sull'intero territorio nazionale.

(4-01090)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

 

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

  

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

 

3-00518, dei senatori Fioroni ed altri, sui trasporti ferroviari in Umbria e Marche.