Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 143 del 05/02/2009


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

143a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2009

(Antimeridiana)

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Presidenza del vice presidente CHITI,

indi del presidente SCHIFANI

e della vice presidente MAURO

 

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

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RESOCONTO SOMMARIO

 

Presidenza del vice presidente CHITI

 

La seduta inizia alle ore 9,32.

 

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

Comunicazioni della Presidenza

 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

 

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine ad integrazioni al programma dei lavori al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 10 al 19 febbraio. (v. Resoconto stenografico).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 39. Per concludere l'esame degli articoli alle ore 12 e consentire così la trasmissione televisiva in diretta delle dichiarazioni di voto finale, la Presidenza ha armonizzato i tempi della discussione. In attesa che decorrano i termini regolamentari per il preavviso di votazioni elettroniche, passa alla fase di illustrazione degli emendamenti agli articoli successivi al 39. Passa all'esame dell'articolo 40 e dei relativi emendamenti e ordine del giorno.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 40.800 (testo corretto) e contrario sui restanti emendamenti. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno G40.100.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Condivide il parere del relatore sugli emendamenti e accoglie l'ordine del giorno G40.100.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 41 e dei relativi emendamenti.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 41.800 (testo corretto), si rimette al Governo sugli emendamenti 41.300 e 41.0.300, è contrario gli emendamenti 41.100, 41.101 e 41.102. Sollecita l'approvazione del 41.400.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. E' favorevole all'emendamento 41.400 e sollecita l'approvazione dell'emendamento 41.800 (testo corretto), invita a ritirare gli emendamenti 41.300 e 41.0.300, è contrario agli emendamenti 41.100, 41.101 e 41.102.

 

PRESIDENTE. All'articolo 42 non sono stati presentati emendamenti. Passa all'esame dell'articolo 43 e del relativo ordine del giorno.

 

BERSELLI, relatore. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno G43.100.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. E' contrario all'ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 44 e dei relativi emendamenti.

 

BERSELLI, relatore. Si rimette al Governo sull'emendamento 44.300. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 44. 500. E' favorevole all'emendamento 44.800 e contrario ai restanti emendamenti.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. E' favorevole all'emendamento 44.500, deposita una proposta di riformulazione dell'emendamento 44.300 che i proponenti hanno già accolto (v. testo 2 nell'Allegato A), sollecita l'approvazione dell'emendamento 44.800. E' contrario ai restanti emendamenti.

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 45, al quale sono riferiti un emendamento interamente soppressivo e un ordine del giorno.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario all'emendamento 45.100.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore. Il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G45.100 a patto che vengano apportate alcune modifiche al testo.

 

MAZZATORTA (LNP). Accetta le modifiche proposte dal sottosegretario Mantovano. Comunica inoltre che l'emendamento 41.300 viene ritirato e che il suo testo viene inserito nel dispositivo dello stesso ordine del giorno G45.100. (v. testo 2 nell'Allegato A).

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 46 e dei relativi emendamenti.

 

LI GOTTI (IdV). L'emendamento 46.100 chiede la soppressione dell'articolo. La norma è, infatti, inutile laddove prevede che gli enti locali possano avvalersi di associazioni di volontari per la segnalazione di reati o fatti nocivi alla sicurezza urbana, ed è pericolosa nella parte in cui prevede che tali associazioni possano cooperare nello svolgimento di attività di presidio del territorio. La funzione dell'ordine pubblico è affidata alle Forze di polizia e non può essere delegata a non meglio specificate associazioni di cittadini. (Diffuso brusio. Ripetuti richiami del Presidente)

 

ADAMO (PD). Il Partito Democratico è favorevole alla partecipazione democratica alla vita delle comunità, ma non può non preoccupare l'attribuzione di funzioni proprie delle Forze dell'ordine a gruppi di privati cittadini. (Brusio).

 

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 10,04.

 

PRESIDENTE. La Presidenza è molto amareggiata per aver dovuto interrompere l'intervento della senatrice Adamo e sospendere i lavori dell'Aula a causa del brusio e non intende proseguire i lavori se non vi sarà il dovuto silenzio.

 

ADAMO (PD).Ribadisce che, pur essendo in linea generale positiva ogni forma di partecipazione dei cittadini alla gestione dei problemi del loro territorio, l'articolo 46 del testo in esame suscita forti perplessità, in quanto autorizza di fatto la formazione di vere e proprie ronde di cittadini, ancora più pericolose nel caso in cui fossero realizzate da associazioni fortemente connotate politicamente.

 

DE SENA (PD). La norma che legittima gli enti locali di avvalersi di associazioni volontarie tra cittadini per l'attività di presidio del territorio è fortemente discutibile, in quanto l'inesperienza e l'emotività potrebbero condurre a situazioni di pericolo che metterebbero a rischio in primo luogo l'incolumità degli stessi membri di tali associazioni. È pertanto auspicabile la soppressione dell'articolo 46 o almeno una limitazione della sua portata, come prevedono gli emendamenti 46.101 e 46.103. Segnala inoltre che il compito di recepire segnalazioni ed istanze dei cittadini in materia di sicurezza è attualmente già svolto dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il quale, in conseguenza di tali segnalazioni, può disporre un diverso orientamento del piano coordinato di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Pardi).

 

VIZZINI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 46.103 e 46.500 e parere contrario sui restanti emendamenti.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 47 e dell'emendamento interamente soppressivo.

 

VIZZINI, relatore. Esprime parere contrario alla soppressione dell'articolo.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore.

 

PRESIDENTE. Essendo decorso il termine regolamentare dal preavviso per le votazioni mediante dispositivo elettronico, riprende l'esame degli articoli dove era stato interrotto nella seduta pomeridiana di ieri, cioè alle votazioni a partire dall'emendamento 39.801.

 

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e CASSON (PD), il Senato approva l'emendamento 39.801 e respinge l'emendamento 39.117.

 

DELLA MONICA (PD). Non accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 39.118.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 39.118 (identico all'emendamento 39.352).

 

SERAFINI Anna Maria (PD). Dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 39.303, segnala che è assolutamente necessario intervenire in modo organico, con un piano di azione nazionale e con adeguati stanziamenti di risorse, sul tema della tutela dei minori stranieri, in particolare di quelli non accompagnati o con genitori irregolari o vittime di tratta e sfruttamento. La Commissione bicamerale per l'infanzia ha lavorato al fine di presentare una mozione unitaria in tal senso. Il tema della sicurezza del Paese non può essere posto in contrasto con la tutela dei diritti dei minori, in quanto si tratta di due aspetti di uno stesso problema. Il disegno di legge in esame contiene alcune misure discutibili: si introducono gravi disparità di trattamento, si rischia di aumentare la clandestinità e, soprattutto, non si garantisce un'adeguata tutela dei minori stranieri, che spesso sono vittime di attività illecite quali sfruttamento, induzione alla prostituzione e traffico di organi. Estremamente rilevante è inoltre il tema del diritto alla salute dei minori stranieri. Per queste ragioni propone lo stralcio di tutte le norme del provvedimento che riguardano l'immigrazione minorile ed il rinvio ad un testo unico, che raccolga il contributo di tutte le forze politiche su temi e principi che vedono un'ampia convergenza. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori D'Alia, Pardi e Peterlini).

 

ALLEGRINI (PdL). Le osservazioni della senatrice Serafini sono il frutto di un'importante indagine conoscitiva svolta dalla Commissione bicamerale per l'infanzia. Un problema fondamentale ai fini della tutela dei minori stranieri è costituito dalla possibilità della loro identificazione, affinché non se ne perdano le tracce e il Governo si sta opportunamente muovendo in questa direzione. Sono senz'altro condivisibili gli obiettivi di garantire ai minori l'assistenza pediatrica e di sostenere economicamente i Comuni cui è attribuita la loro presa in carico; è tuttavia necessario reperire le necessarie risorse finanziarie. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Valuta positivamente la richiesta di stralcio di emendamenti accantonati avanzata dalla senatrice Serafini e condivide la necessità di effettuare una ricognizione organica su tutte le norme che riguardano i minori non accompagnati. Osserva inoltre che la lettera s) del comma 1 dell'articolo 39, che si propone di sopprimere con l'emendamento 39.303, non riguarda i bambini, ma i minori che si accostano alla maggiore età ed è volta ad impedire il formarsi di sacche di clandestinità in questa fascia di età.

 

PRESIDENTE. Ricorda che tecnicamente non è ammissibile lo stralcio di emendamenti, i quali possono essere posti ai voti, ritirati oppure trasformati in ordini del giorno.

 

Con votazioni a scrutinio segreto, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 39.303 e 39.304.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 39.305 è stato trasformato nell'ordine del giorno G39.305 (v. Allegato A), il quale, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

 

PROCACCI (PD). Chiede che venga ammesso, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il voto a scrutinio segreto dell'emendamento 39.306, il quale, poiché rischia di fatto di impedire agli immigrati irregolari di accedere alle cure sanitarie, è attinente al secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Le valutazioni espresse dal senatore Procacci sono opinabili e non possono essere fatte proprie dalla Presidenza, in quanto l'emendamento in questione non impedisce la possibilità di accedere alle cure sanitarie. Il voto a scrutinio segreto non è pertanto ammissibile.

 

BOSONE (PD). L'emendamento 39.306, sopprimendo la norma che solleva il medico dall'obbligo di denuncia della condizione di irregolarità del paziente, di fatto ostacolerà gravemente il ricorso alle cure mediche da parte degli stranieri irregolari, violando uno dei diritti fondamentali della persona. Si tratta di una norma che è contraria alla Costituzione, al codice deontologico dei medici e, soprattutto, al buon senso, in quanto metterà il medico in grave imbarazzo, causerà il formarsi di una medicina parallela ed illegale e porrà seri problemi di profilassi igienico-sanitaria. Il Gruppo Partito Democratico voterà contro un tale disumano emendamento e ne auspica la reiezione, facendo appello alla sensibilità e al senso di responsabilità di tutta l'Aula. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Autonomie. Congratulazioni).

 

TOMASSINI (PdL). L'emendamento 39.306 mette in discussione unicamente il divieto di denuncia del clandestino da parte del medico e non già il diritto alla salute e alle relative cure, posto che il Servizio sanitario nazionale non perde le sue caratteristiche di solidarietà e universalità. Il divieto di denuncia crea difficoltà nel garantire continuità di cura e può ingenerare gravi problemi igienico-sanitari in relazione alle malattie infettive e a quelle epidemiologicamente diffusive. (Vivi applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

 

LANNUTTI (IdV). Riporta le dichiarazioni rese stamani ad un quotidiano dal governatore Galan, il quale ha sottolineato i rischi insiti nella norma che la maggioranza si accinge ad approvare. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut).

 

RIZZI (LNP). L'emendamento 39.306 costituisce un atto dovuto in quanto ciascun cittadino - specie se pubblico ufficiale - ha il dovere civile di segnalare un reato all'autorità giudiziaria qualora ne venga a conoscenza. Inoltre, la proposta emendativa non intacca in alcun modo il diritto alla salute e all'assistenza, avendo come unica finalità quella di eliminare un vincolo che il medico ha nella propria coscienza e di non discriminare i cittadini italiani, i quali vengono segnalati all'autorità giudiziaria qualora si rechino al pronto soccorso con un sospetto di reato. Le dure critiche espresse dall'opposizione sono dunque incomprensibili, specie alla luce del fatto che in numerosi Paesi europei i medici sono obbligati a segnalare la presenza di clandestini e, in alcuni casi, addirittura a negare loro l'assistenza. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 39.306. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G39.100 non viene posto in votazione.

 

FINOCCHIARO (PD). Sull'articolo 39 del provvedimento, che attiene al concetto di umanità nella sua declinazione più rigorosa e nobile e non nella grottesca rappresentazione che il centrodestra ne dà quando accusa il centrosinistra di "buonismo", la maggioranza ha travalicato il crinale che distingue il rigore della legge dalla persecuzione. L'emendamento testé approvato, spingendo i clandestini a non recarsi in ospedale per paura di essere denunciati, rappresenta a tutti gli effetti una forma di persecuzione, la quale rischia di incoraggiare forme di discriminazione e violenza purtroppo sempre più diffuse all'interno della società e avvallate da alcune improvvide dichiarazioni del ministro Maroni. Per queste ragioni, nonostante i risultati positivi conseguiti con l'approvazione di alcuni emendamenti soppressivi nella seduta pomeridiana di ieri, l'articolo 39 rimane fortemente censurabile e il Gruppo esprimerà voto contrario. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Comunica che il Gruppo Partito Democratico ha esaurito i tempi a disposizione e invita i senatori a favorire un rapido svolgimento dei lavori.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Preannuncia il voto contrario all'articolo 39, il quale costituisce la causa principale dell'avversione all'intero provvedimento, in quanto fondato su un sostanziale stravolgimento dei diritti della persona, che la maggioranza erroneamente intende comprimere in diritti di cittadinanza. Nell'invitare la maggioranza e il Governo ad accantonare volontà persecutorie nei confronti dei clandestini e a promuovere invece discipline rigorose ma utili ed efficaci, esprime solidarietà ai colleghi della maggioranza che sono stati ingiustamente criticati per aver votato contro alcune disposizioni contenute nell'articolo 39. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).

 

PARDI (IdV). Il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro l'approvazione dell'articolo 39, non condividendo numerose disposizioni in esso contenute, tra le quali la cosiddetta tassa di ingresso, gli ostacoli all'accesso alle prestazioni sanitarie e ai ricongiungimenti familiari per i clandestini e la sazione spropositata per la permanenza illegale. La disciplina introdotta appare assai poco influente nei confronti degli immigrati che praticano forme di illegalità delinquenziale, avendo invece un carattere vessatorio nei confronti di coloro che sbarcano in Italia alla ricerca di un posto di lavoro, costringendoli di fatto a vivere nell'illegalità e a non poter mai regolarizzare la propria posizione. Dal momento che sono proprio i territori del Nord Est italiano ad avere più bisogno della manodopera degli immigrati, invita i senatori della Lega Nord ad abbandonare pregiudizi ed inutili quanto dannose ideologie e ad affrontare il tema dell'immigrazione in modo costruttivo ed efficace. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

 

QUAGLIARIELLO (PdL). L'articolo 39 rappresenta uno dei primi passi per affrontare l'annoso problema dell'integrazione, tanto più difficile da risolvere in un Paese di frontiera come l'Italia e specie in un contesto storico quale quello attuale, che ha visto il sostanziale fallimento dei principali modelli teorici elaborati nel secolo scorso, come quello dell'integrazionismo francese o del multiculturalismo inglese. La politica ha oggi il compito di affrontare questo problema globale, certo non sull'onda dell'emotività popolare, ma comunque tenendo in debita considerazione le legittime paure dei cittadini. In particolare, la maggioranza intende governare il fenomeno dell'immigrazione ripristinando gradualmente il nesso necessario e indissolubile tra diritti e doveri. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

 

MICHELONI (PD). Interviene in dissenso dal proprio Gruppo, posto che in occasione della votazione di una norma così vergognosa, che offende la storia dell'immigrazione italiana all'estero, i senatori dell'opposizione farebbero bene ad uscire dall'Aula. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo LNP).

 

Con votazione a scrutinio segreto, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il Senato approva l'articolo 39, nel testo emendato. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

PRESIDENTE. Comunica che la diretta televisiva non si terrà qualora l'esame degli articoli non venga concluso nei tempi previsti. (Applausi).

 

DELLA MONICA (PD). Non accoglie l'invito al ritiro formulato sull'emendamento 39.0.100, riguardante il grave fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare. Nel dichiarare la propria disponibilità a cancellare i commi 5 e 6 al fine di superare il parere contrario della Commissione bilancio, avanza inoltre la richiesta di voto segreto.

 

PRESIDENTE. Non è ammissibile il voto segreto sull'emendamento 39.0.100, così come formulato.

 

CASSON (PD). Riformula l'emendamento, espungendo i commi 5 e 6, così da consentire lo svolgimento della votazione a scrutinio segreto.

 

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 39.0.100 (testo 2).

 

Con votazione a scrutinio segreto, chiesto dal senatore CASSON (PD) ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 39.0.100 (testo 2).

Il Senato approva l'emendamento 40.800 (testo corretto) e respinge l'emendamento 40.101. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), viene quindi respinto l'emendamento 40.100.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G40.100 non viene posto in votazione.

 

Il Senato approva l'articolo 40, nel testo emendato, e respinge l'emendamento 40.0.100.

Il Senato respinge l'emendamento 41.100, identico agli emendamenti 41.101 e 41.102, e approva gli emendamenti 41.400 e 41.800 (testo corretto).

 

PRESIDENTE. L'emendamento 41.300 è stato ritirato.

 

Il Senato approva l'articolo 41 nel testo emendato.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 41.0.300 è stato trasformato nell'ordine del giorno G41.0.300 (v. Allegato A), accolto dal Governo e pertanto non posto ai voti.

 

Il Senato approva gli articoli 42 e 43 e respinge l'ordine del giorno G43.100.

Il Senato respinge l'emendamento 44.100, identico agli emendamenti 44.101 e 44.102.

 

BERSELLI, relatore. Si rimette al Governo sull'emendamento 44.300 (testo 2).

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere favorevole.

 

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 44.300 (testo 2), 44.500 e 44.800.

 

CASSON (PD). Preannuncia il voto contrario del Gruppo all'articolo 44, che istituisce il registro dei senza fissa dimora, una norma persecutoria nei confronti di persone che non creano alcun problema alla sicurezza. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Il Senato approva l'articolo 44, nel testo emendato.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G45.100 (testo 2) non viene posto in votazione. Poiché all'articolo 45 è stato presentato solo un emendamento interamente soppressivo, mette ai voti il mantenimento dell'articolo.

 

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 45.

Il Senato respinge l'emendamento 46.100, identico agli emendamenti 46.101 e 46.102, e approva gli emendamenti 46.103 e 46.500.

 

SERRA (PD). Dichiara il voto contrario del Gruppo sull'articolo 46, sulle cui insidie richiama l'attenzione dell'Assemblea. Nell'articolo si prevede che gli enti locali che decidano di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini per la segnalazione di eventi che minacciano la sicurezza urbana lo facciano previo parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Tale parere, però, non viene definito vincolante dalla norma, dal che si desume la sostanziale autonomia della scelta degli enti locali. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti ironici dai banchi della maggioranza).

 

Il Senato approva l'articolo 46 nel testo emendato.

 

PRESIDENTE. Passa alla votazione del mantenimento dell'articolo 47 sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo.

 

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 47.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 48 e dei relativi emendamenti. Ricorda che gli emendamenti 48.301 e 48.302 sono stati ritirati.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 48.800, 48.801, 48.0.600 (testo 3 corretto), 48.0.601 (testo 2) e 48.0.400. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 48.900. Per gli emendamenti 48.305, 48.306 e 48.0.108 si rimette al parere del rappresentante del Governo. Invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 48.0.300 e 48.0.107. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sollecitando l'approvazione degli emendamenti presentati dal Governo, esprime parere conforme a quello del relatore, tranne che per l'emendamento 48.0.601 (testo 2)/1 sul quale esprime parere favorevole. Invita al ritiro dell'emendamento 48.305 e della lettera b) dell'emendamento 48.306, mentre esprime parere favorevole sulla lettera c) dello stesso. Invita infine a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 48.0.108, ritenendo opportuno attendere che l'effettiva applicazione della vigente normativa sul codice della strada sortisca i suoi effetti, in modo da poterne effettuare un bilancio complessivo ed eventualmente formulare delle proposte organiche.

 

BERSELLI (PdL). Si adegua al parere favorevole del Governo sull'emendamento 48.0.601 (testo 2)/1.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. L'emendamento 48.0.107 istituisce una corte di appello in Caserta con giurisdizione sulle circoscrizioni di Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino e Nola. Tale proposta appare fondata, ma contrasta con il processo di accentramento di competenze sulla procura del capoluogo di distretto realizzata con gli ultimi provvedimenti legislativi e potrebbe legittimare analoghe richieste meno giustificate e dettate da interessi campanilistici. Pur comprendendo le gravi problematiche che insistono su quei territori e la loro specificità, il Governo si impegna a valutare la possibilità di una revisione generale, auspicabilmente condivisa, delle circoscrizioni giudiziarie e invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento.

 

GIULIANO (PdL). Le motivazioni dell'emendamento, peraltro condivise anche da senatori dell'opposizione, sono tutt'altro che campanilistiche, anzi definirle tali appare offensivo. È piuttosto la situazione emergenziale di quelle zone a rivelare l'inefficienza di una Corte d'appello centralizzata come quella di Napoli che per le sue stesse dimensioni è letteralmente paralizzata e non può in alcun modo fronteggiare i fenomeni criminali nel Casertano. Pur meravigliandosi del mutato parere del relatore e del Governo, inizialmente favorevoli, ascrivibile probabilmente alla reazione scomposta da parte di alcuni settori della magistratura, accetta di trasformare l'emendamento 48.0.107 nell'ordine del giorno G48.0.107 (v. Allegato A). (Applausi dal Gruppo PdL).

 

TOFANI (PdL). Il riferimento a presunti interessi campanilistici è quanto mai inappropriato: questi sarebbero insufficienti a motivare l'esigenza di una complessiva revisione e riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, che nasce piuttosto dalla condizione emergenziale in cui versano alcuni territori. Ne è un esempio il Lazio, dove l'unica corte d'appello è paralizzata dalla mole di procedimenti che su di essa ricadono.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). La proposta avanzata con l'emendamento 48.0.107 appariva ragionevole, data l'eccezionalità della situazione della provincia di Caserta e l'emergenza criminalità da cui quella zona è afflitta. Aggiunge pertanto la propria firma all'ordine del giorno G48.0.107. (Applausi dei senatori Giuliano e Coronella).

 

PRESIDENTE. Considerata la complessità e la delicatezza del disegno di legge all'esame dell'Aula, che richiedono attenta ponderazione e non un iter affrettato, propone di annullare la prevista diretta televisiva. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e del senatore Astore).

 

FINOCCHIARO (PD). Nell'assumere questa decisione occorre tener conto della necessità di assicurare un esame approfondito delle questioni in esame, ma anche garantire la trasparenza di fronte ai cittadini delle posizioni assunte dai Gruppi su argomenti tanto importanti. Proprio per contemperare queste esigenze il Gruppo PD ha contenuto i propri interventi per consentire di giungere nei tempi previsti alla fase della votazione finale.

 

BRICOLO (LNP). Ritira l'emendamento 48.305 e la lettera b) dell'emendamento 48.306.

 

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 48.100 e 48.800 (con conseguente preclusione degli emendamenti 48.303 e 48.304) e approva l'emendamento 48.306 (testo 2). Il Senato approva gli emendamenti 48.801 e 48.900. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE, il Senato approva l'articolo 48, nel testo emendato.

 

PRESIDENTE. Avverte che la diretta televisiva è stata spostata alle ore 13 per consentire lo svolgimento accurato dei lavori senza però rinunciare alla necessaria informazione ai cittadini sugli stessi.

 

Il Senato respinge l'emendamento 48.0.600 (testo 3)/1 ed approva gli emendamenti 48.0.600 (testo 3 corretto), 48.0.601 (testo 2)/1 e 48.0.601 (testo 2), nel testo emendato.

 

FLUTTERO (PdL). Trasforma l'emendamento 48.0.300 nell'ordine del giorno G48.0.300. (v. Allegato A)

 

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno G48.0.300 non viene posto ai voti.

 

COMPAGNA (PdL). Auspicando che il Governo non cessi di profondere i propri sforzi e di dimostrare la propria sensibilità rispetto al fenomeno delle stragi del sabato sera, da cui traeva origine l'emendamento 48.0.108, lo trasforma nell'ordine del giorno G48.0.108 (v. Allegato A).

 

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno G48.0.108 non viene posto ai voti.

 

Il Senato respinge gli emendamenti 48.0.105, 48.0.400/1, 48.0.400/2, 48.0.400/3 e approva l'emendamento 48.0.400.

 

INCOSTANTE (PD). In considerazione delle evidenti interconnessioni che esistono fra territori diversi nei fenomeni di criminalità organizzata, appare opportuno il processo di concentrazione delle competenze avviato dall'ordinamento. Per tali considerazioni il Gruppo non avrebbe votato l'emendamento 48.0.107, né è favorevole all'ordine del giorno sostitutivo.

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G48.0.107, accolto dal Governo, non viene posto ai voti. Passa all'esame dell'articolo 49 e dei relativi emendamenti.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 49.650. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Il Senato approva l'emendamento 49.650, interamente sostitutivo dell'articolo 49, con conseguente preclusione dell'emendamento 49.100 e assorbimento del 49.0.551. Risultano quindi respinti gli emendamenti 49.0.500 e 49.0.550.

Il Senato approva l'articolo 50.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo 50. Gli emendamenti 50.0.100/1 e 50.0.100/2 sono stati ritirati.

 

BERSELLI, relatore. Si rimette al parere del Governo sull'emendamento 50.0.100 (testo 3).

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento.

 

Il Senato approva l'emendamento 50.0.100 (testo 3) e l'articolo 51.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 52 e dei relativi emendamenti. L'emendamento 52.0.101 (testo corretto) è stato ritirato.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario all'emendamento 52.100.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore.

 

Il Senato respinge l'emendamento 52.100 e approva l'articolo 52.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 53 e dei relativi emendamenti.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 53.800 e 53.801.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sollecita l'approvazione degli emendamenti.

 

Il Senato approva gli emendamenti 53.800 e 53.801 e l'articolo 53 nel testo emendato.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 54 e dei relativi emendamenti, ricordando che sull'emendamento 54.0.302 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 54.650 e 54.0.300, nella nuova formulazione (v. testo 2 corretto nell'Allegato A). Invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 54.0.301 e si rimette al parere del Governo sull'emendamento 54.0.303.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore. Il parere sull'emendamento 54.0.303 sarebbe condizionato da una sua riformulazione da parte dei presentatori. Sottolinea l'attenzione del Governo per la situazione a Lampedusa, oggetto dell'emendamento 54.0.302, che ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio.

 

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 54.0.303 in attesa che la riformulazione pervenga agli Uffici.

 

Il Senato approva l'emendamento 54.650, interamente sostitutivo dell'articolo 54, con conseguente preclusione dell'emendamento 54.100. Risulta altresì approvato l'emendamento 54.0.300 (testo 2 corretto).

 

PRESIDENTE. I presentatori hanno trasformato l'emendamento 54.0.301 nell'ordine del giorno G54.0.301 (v. Allegato A), accolto dal Governo e quindi non posto ai voti. L'emendamento 54.0.302 è improcedibile.

Passa all'esame dell'articolo 55 e del relativo emendamento.

 

LI GOTTI (IdV). L'aggiunta dell'ipotesi di reato di soggiorno illegale oltre a quella di ingresso illegale ha naturalmente ampliato enormemente la platea dei possibili destinatari dei processi, comportando oneri ben maggiori di quelli previsti dalla norma vigente. Alla luce dei dati reali sull'immigrazione irregolare in Italia, appare sconcertante che la Commissione abbia dato parere favorevole ad una copertura a questo punto totalmente inadeguata al numero effettivo dei destinatari della misura. Lo stesso Presidente del Senato aveva sollevato il problema di tale incongruenza e confidando nel suo senso di responsabilità e nel suo rigore auspica un adeguamento della copertura, nel rispetto dovuto all'articolo 81 della Costituzione. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

 

AZZOLLINI (PdL). In replica alle osservazioni del senatore Li Gotti sottolinea che il provvedimento è regolarmente corredato di relazione tecnica del Governo, che ha fornito la base per la valutazione della Commissione bilancio. La quantificazione degli oneri si riferisce alla stima dei processi effettivi e non dei procedimenti potenziali.

 

LEGNINI (PD). La questione sollevata dal senatore Li Gotti è seria e la risposta fornita dal Presidente della Commissione bilancio appare insufficiente. A seguito dell'introduzione di una nuova figura di reato, il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, la Presidenza ha ritenuto di rinviare il testo in 5a Commissione per riesaminare la copertura finanziaria. Questa, infatti, nella versione originaria, si riferiva esclusivamente agli oneri per il gratuito patrocinio degli immigrati accusati di ingresso illegale. La relazione tecnica, inoltre, fa riferimento alla platea degli imputati astrattamente interessati e non ai procedimenti effettivi. Se gli immigrati presenti illegalmente nel territorio sono soltanto 3660, il disegno di legge è inutile; se gli immigrati processabili sono settecentomila, come stima lo stesso Governo, il provvedimento è privo di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Azzollini).

 

BELISARIO (IdV). Insiste nella richiesta di una copertura finanziaria adeguata e non truffaldina. (Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

 

PRESIDENTE. La Presidenza, dopo aver sollecitato un riesame su richiesta del Gruppo dell'Italia dei Valori, non può che prendere atto del nuovo parere espresso dalla Commissione bilancio.

 

LI GOTTI (IdV). Sollecita un chiarimento da parte del Governo.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Per motivi di tempo, non può dare lettura integrale della dettagliata relazione tecnica presentata dal Governo. In ogni caso la stima degli extracomunitari che non sono in regola con il permesso di soggiorno non coincide con la stima di coloro che saranno sottoposti a giudizio.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 55.500 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo 55.

 

PRESIDENTE. Avverte che l'emendamento accantonato 54.0.303 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G54.0.303 (v. Allegato A) che, accolto dal Governo, non è posto in votazione.

Riprende l'esame degli articoli ed emendamenti precedentemente accantonati, a partire dall'articolo 7 e dei relativi emendamenti. L'emendamento 7.650 (testo corretto) è stato ritirato.

 

VIZZINI, relatore. Invita a ritirare gli emendamenti 7.300 e 7.301. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.302 (testo 2), 7.303 e 7.304.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Condivide il parere del relatore.

 

MAZZATORTA (LNP). Ritira gli emendamenti 7.300 e 7.301.

 

Con distinte votazioni il Senato approva gli emendamenti 7.302 (testo 2), 7.303, 7.304 e l'articolo 7, nel testo emendato.

 

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

VIZZINI, relatore. Invita a ritirare l'emendamento 8.0.300 e si rimette al Governo sull'8.0.301 (testo 2).

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Invita a ritirare gli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301 (testo 2).

 

SALTAMARTINI (PdL). Ritira gli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301 (testo 2).

 

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

 

VIZZINI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Condivide il parere del relatore.

 

SERAFINI Anna Maria (PD). Dichiara voto favorevole sull'emendamento 12.0.100 (testo 2) che tutela la salute del minore straniero. La maggioranza e il Governo si assumono una responsabilità grave, sotto il profilo giuridico e umano, negando il pronto soccorso e le cure pediatriche ai figli di immigrati irregolari. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

 

RUTELLI (PD). Nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento 12.0.300 (testo 2), invita l'Assemblea ad un supplemento di riflessione: Dopo aver previsto la perdita di potestà genitoriale in caso di sfruttamento dei figli, il legislatore non può negare cure e assistenza pubbliche ai minori stranieri. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo non ha espresso parere contrario nel merito, ma ha invitato a ritirare gli emendamenti perché sussistono problemi in ordine alla copertura. Per garantire tutele effettive, occorre trovare una soluzione adeguata in altra sede. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 12.0.100 (testo 2) e 12.0.300 (testo 2).

 

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 30 e dei relativi emendamenti, ricordando che sul comma 4-ter dell'emendamento 30.500 (testo 2) la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

VIZZINI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 30.650 e contrario sugli emendamenti 30.100 e 30.101. Ricorda che l'approvazione dell'emendamento 30.501 è raccomandata dalla Commissione bilancio che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, chiede la soppressione dell'ultimo comma dell'emendamento 30.500 (testo 2).

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 30.500 (testo 2) e 30.501 e sollecita l'approvazione dell'emendamento 30.650. Non condivide il parere condizionato della Commissione bilancio sull'emendamento 30.500 (testo 2): mentre è logico che i debiti erariali di un'azienda sequestrata alla mafia siano sospesi al momento del sequestro per favorire la prosecuzione dell'attività e consentire allo Stato, laddove non scattasse la confisca, di riprendere a vantare i propri crediti, quando invece si realizza la confisca allora si applica l'istituto della confusione e i debiti si estinguono per il bene che va nella disponibilità dello Stato che vantava i crediti erariali. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

VIZZINI, relatore. Condivide le osservazioni del sottosegretario Mantovano, ma fa presente che il Governo in Commissione bilancio ha espresso un parere diverso.

 

Il Senato respinge l'emendamento 30.100. Con votazione nominale elettronica, chiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dal senatore CENTARO (PdL), è approvato l'emendamento 30.500 (testo 2). Con distinte votazioni sono altresì approvati gli emendamenti 30.501 e 30.650 (con preclusione dell'emendamento 30.101), nonché l'articolo 30, nel testo emendato.

 

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 32 e dei relativi emendamenti

 

VIZZINI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 32.800 (testo corretto) e contrario sugli altri.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Condivide il parere del relatore.

 

INCOSTANTE (PD). Trattandosi di misure in materia di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici chiede la votazione elettronica.

 

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 32.100, con preclusione della restante parte e dell'emendamento 32.500.

 

CARLONI (PD). Per errore ha votato contro anziché a favore dell'emendamento.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 32.101. Sono quindi approvati l'emendamento 32.800 (testo corretto) e l'articolo 32 nel testo emendato. Sono infine respinti gli emendamenti 32.0.102, 32.0.501 e 32.0.101.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 32.0.100 (testo 2 corretto) è improcedibile.

 

VALDITARA (PdL). Su autorizzazione della Presidenza consegna il testo della dichiarazione di voto sull'articolo 7 affinché sia pubblicata in allegato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B)

 

PRESIDENTE. In attesa dell'ora concordata per la trasmissione in diretta televisiva delle dichiarazioni di voto finali, sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle ore 12,38, è ripresa alle ore 13,01.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PISTORIO (Misto-MPA). Il provvedimento in esame rappresenta l'adempimento di un punto fondamentale del programma di Governo e quindi degli impegni assunti di fronte agli elettori. Il testo originario era più limitato e volto essenzialmente al contrasto all'immigrazione clandestina; grazie al lavoro parlamentare esso si è arricchito con l'inserimento di numerose ed importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata, la cui pervasiva presenza danneggia soprattutto il Sud del Paese e la sua economia. Il provvedimento appare ora meglio calibrato ed otterrà il voto favorevole del Movimento per l'Autonomia. Sarebbe auspicabile che l'Esecutivo si adoperasse con lo stesso zelo ad attuare un altro punto qualificante del programma, costituito dalle misure per favorire lo sviluppo economico nel Mezzogiorno, in considerazione anche dello straordinario consenso registrato in tale area nel corso delle ultime elezioni. (Applausi dal Gruppo Misto-MPA).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Il Gruppo UDC-SVP-Autonomie voterà contro il provvedimento in discussione, con l'amarezza e il rammarico di non aver potuto instaurare un confronto serio con la maggioranza, ma di aver dovuto assistere all'adozione di una serie di interventi puramente propagandistici, che non offrono risposte efficaci alle esigenze del Paese e dimostrano che il Governo è ostaggio della Lega Nord. È vero che il provvedimento contiene anche misure condivisibili, tra cui le norme per il contrasto alla criminalità organizzata, quelle per prevenire il preoccupante fenomeno dell'apologia di reato sui nuovi mezzi di comunicazione (in particolare Internet) e le norme contro lo stupro, queste ultime tuttavia adottate in modo disorganico e con finalità demagogiche. Nel complesso, però, l'azione del Governo e della maggioranza negli ultimi mesi denota la mancanza di una chiara strategia complessiva in materia di sicurezza, come dimostrano peraltro da un lato i tagli di risorse al comparto sicurezza e, dall'altro, il susseguirsi di dichiarazioni contraddittorie da parte di esponenti del Governo su argomenti quali il contrasto all'immigrazione clandestina e l'impiego dei militari nelle città; quest'ultima è stata una decisione sbagliata, costosa e di scarsa efficacia. Appare altresì inopportuna l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato; un atto odioso, inutile e dannoso, in quanto produrrà solo un intasamento degli uffici giudiziari. Non si è voluto invece dar seguito, più correttamente, al recepimento della recente direttiva europea in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).

LI GOTTI (IdV). Il Gruppo Italia dei Valori, pur condividendo alcune delle norme contenute nel testo in esame, non può tuttavia esprimere un voto favorevole sul provvedimento nel suo complesso. Quest'ultimo è infatti viziato dalla convinzione che la lotta alla criminalità diffusa coincida con il contrasto all'immigrazione irregolare e non tiene nella dovuta considerazione i reati commessi da stranieri comunitari, finendo per adottare misure inefficaci e dagli esiti risibili, quale l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. In riferimento a quest'ultima norma si pone anche un problema di copertura finanziaria, in quanto il numero di processi che si dovranno istruire, e le relative spese che essi comporteranno, non sembra essere stato correttamente valutato, in palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione. È inoltre criticabile il fatto che un provvedimento in materia di sicurezza pubblica non preveda stanziamenti di risorse per le Forze dell'ordine, che negli ultimi mesi hanno invece subito pesanti tagli di spesa, e che si pensi di risolvere il problema del presidio del territorio con l'impiego di associazioni volontarie tra cittadini. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Autonomie. Congratulazioni).

BRICOLO (LNP). Il Gruppo Lega Nord Padania voterà a favore del disegno di legge in esame, che costituisce un risultato di estrema rilevanza, con cui sarà possibile cambiare rotta in materia di sicurezza e venire incontro alle richieste dei cittadini e delle famiglie. D'ora in avanti, nell'ambito di un duro contrasto alla criminalità e alla clandestinità, gli stranieri che vogliono vivere in Italia dovranno avere un lavoro regolare e dovranno essere disposti a rispettare le leggi e la cultura italiane. Il Paese non è più disposto ad accogliere e ad aiutare chiunque indiscriminatamente, come è avvenuto in passato, con risultati tutt'altro che apprezzabili. In questo senso si muovono misure quali l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, che renderà più facile l'espulsione dei clandestini; il permesso di soggiorno a punti, che faciliterà l'integrazione; il pagamento di un contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto anche gli stranieri devono contribuire alle spese connesse all'immigrazione; le norme sull'abbigliamento che vietano di coprire il volto; la possibilità di bloccare il decreto flussi nei prossimi due anni in base all'andamento dell'economia e dell'occupazione nel Paese. Aver abrogato la norma che solleva il medico dall'obbligo di segnalazione della condizione di irregolarità del paziente permetterà un migliore funzionamento delle strutture sanitarie e faciliterà le procedure di identificazione di chi vi si rivolge. Il provvedimento inoltre inasprisce le sanzioni per reati quali la rapina, il furto in appartamento e, soprattutto, la violenza sessuale; in quest'ultimo caso viene anche prevista la custodia cautelare obbligatoria in carcere. La Lega, che si sente in piena sintonia con il provvedimento in esame non è razzista, al contrario di coloro che continuano a schierarsi solo dalla parte degli stranieri e non dei cittadini onesti. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Molte congratulazioni).

LATORRE (PD). Il Gruppo Partito Democratico è cosciente di quanto forte sia la domanda di sicurezza presente all'interno della società ed è proprio muovendo da tale assunto che ha contribuito all'esame del provvedimento, presentando emendamenti, alcuni dei quali accolti, che hanno certamente reso più adeguati gli strumenti di lotta alla criminalità, specie con riguardo all'applicazione del regime penitenziario del 41-bis e al contrasto al terrorismo. Ciò nonostante, esprimerà un voto negativo, non condividendo larghissima parte del provvedimento e, più in generale, l'intera politica del Governo in materia di sicurezza, la quale, più orientata a cavalcare le paure e l'emotività sociale che non a fornire risposte serie ed efficaci, ha fino ad oggi prodotto un aumento dei fenomeni di razzismo e degli atti di violenza. Particolarmente impressionante è il dato relativo all'aumento degli sbarchi di clandestini, a testimonianza del sostanziale fallimento della legge Bossi-Fini e dell'inutilità di affrontare il tema dell'immigrazione esclusivamente in termini repressivi. Il provvedimento è assai deludente specie laddove ostacola l'integrazione sociale, ad esempio sopprimendo il divieto di denuncia del clandestino da parte del medico attraverso una misura che finirà per intaccare il diritto fondamentale alla salute e all'assistenza, riconosciuto nella stessa Carta costituzionale. Conclude invitando il Governo e la maggioranza ad una politica più seria e rigorosa, visto che, ad esempio, l'estensione dell'istituto della custodia cautelare o l'aumento delle pene rischiano di essere misure inutili se non accompagnate da una riforma della giustizia che garantisca processi rapidi e certi. (Reiterati applausi dai Gruppi PD e IdV e della senatrice Giai. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo LNP).

GASPARRI (PdL). Il provvedimento è meritevole di un voto ampiamente favorevole in ragione delle numerose innovazioni in esso contenute e volte a contrastare con fermezza la criminalità organizzata e comune e quei reati che hanno creato un grave allarme sociale nel corso degli ultimi mesi. Pienamente condivisibili appaiono l'inasprimento delle norme del codice della strada e di diverse pene pecuniarie, il conferimento ai sindaci di maggiori poteri nel contrasto alle occupazioni abusive, la previsione dell'arresto obbligatorio per il furto aggravato, nonché l'introduzione di ulteriori aggravanti per i reati di criminalità predatoria. Con particolare riferimento alla criminalità organizzata, il disegno di legge introduce nuove misure sull'utilizzo dei beni sequestrati e nuove norme contro il riciclaggio e la criminalità finanziaria, riconoscendo al contempo maggiori poteri ai prefetti per il controllo dei lavori pubblici e dell'accesso ai cantieri e per prevenire eventuali infiltrazioni mafiose. Con riferimento al tema dell'immigrazione, il provvedimento muove dall'assunto per cui lo Stato è tenuto a dare precedenza ai diritti dei cittadini italiani e a tutelare ed integrare i soli immigrati che contribuiscono lealmente allo sviluppo del Paese ed è incomprensibile la contrarietà manifestata dall'opposizione nei confronti di misure giuste ed equilibrate, come ad esempio quella relativa alla tassa sul permesso di soggiorno, che gli stranieri sono tenuti a versare al pari di quanto richiesto ai cittadini italiani per molte pratiche amministrative di vario genere. Nel rivendicare con orgoglio il rafforzamento del regime penitenziario del 41-bis, il quale fu peraltro prorogato nel 1999 con la prima legge Gasparri, nonché la reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, rivolge un sentito ringraziamento a tutti i componenti delle Forze dell'ordine per l'impegno quotidianamente profuso nella lotta alla criminalità. (Vivi, reiterati applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni).

 

Il Senato approva la proposta la proposta di coordinamento C1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato. (Vivi prolungati applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo). La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Su argomenti specifici

(Vicenda Englaro - Votazioni - Trasmissione TV lavori Senato)

CECCANTI (PD). Notizie di stampa riportano la volontà del Governo di adottare un decreto-legge, palesemente incostituzionale, per bloccare una sentenza definitiva sul caso Englaro; ciò inciderebbe anche sui rapporti tra Governo e Parlamento, visto che il decreto anticiperebbe un provvedimento attualmente in fase di esame presso la Commissione sanità del Senato. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

 

Presidenza della vice presidente MAURO

NANIA (PdL). Per il malfunzionamento del sistema elettronico non ha potuto esprimere il proprio voto favorevole al disegno di legge n 733.

PERDUCA (PD). Invita la Presidenza ad attivarsi per garantire una più ampia trasmissione televisiva in chiaro dei lavori del Senato, non limitandola alla sola fase delle dichiarazioni di voto, così da consentire ai cittadini di avere una cognizione più approfondita dell'attività parlamentare. (Applausi dal Gruppo PD).

BOSONE (PD). Il voto contrario espresso sull'emendamento 12.0.100 voleva in realtà essere favorevole.

LEDDI (PD). In occasione della votazione finale ha erroneamente votato anche per il suo vicino assente.

QUAGLIARIELLO (PdL). Segnala l'inopportunità dell'intervento del senatore Ceccanti, il quale ha espresso delle considerazioni sulla base di notizie apprese dalla stampa e in riferimento a fatti che non si sono ancora verificati. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

 

La seduta termina alle ore 14,06.

  

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale. (Brusìo).

La lettura del processo verbale è sì un fatto formale, ma vi prego di limitare il brusìo, anche per rispetto del senatore Segretario che deve farsi ascoltare.

La decisione della Conferenza dei Capigruppo è di andare avanti con l'esame del provvedimento, affinché a mezzogiorno vi siano le dichiarazioni di voto finale; dipende però dall'Assemblea, perché in queste condizioni certamente tale scadenza non si può rispettare. I senatori prendano posto ognuno al proprio seggio.

BUTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Si intende andare avanti con la seduta o preferite che sia sospesa? Lo dico ai senatori e alle senatrici di ogni Gruppo.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,36).

 

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario della settimana prossima e il nuovo calendario dei lavori per la settimana successiva fino al 19 febbraio.

Nel corso della prossima settimana, a partire della seduta antimeridiana di martedì 10 febbraio - che si aggiunge rispetto al calendario precedentemente approvato - saranno esaminati i decreti-legge presentati in prima lettura al Senato, in materia di proroga termini legislativi e di protezione ambientale. Seguirà l'esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Il calendario prevede la possibilità di proseguire le votazioni anche nella seduta pomeridiana di giovedì 12 febbraio, in luogo delle interrogazioni a risposta immediata che sono pertanto differite al pomeriggio di giovedì 19.

Martedì 10 febbraio, in apertura della seduta pomeridiana, la Presidenza ricorderà la Giornata dei martiri delle foibe. Successivamente potranno intervenire i rappresentanti dei Gruppi per cinque minuti ciascuno.

Nella settimana successiva alla prossima, con inizio dalla seduta antimeridiana di martedì 17 febbraio, il calendario prevede, oltre all'eventuale seguito dei decreti-legge non conclusi, la discussione del decreto-legge in materia di semplificazione normativa, del disegno di legge di modifica della legge elettorale per il Parlamento europeo e del disegno di legge collegato in materia di semplificazione e processo civile, tutti approvati dalla Camera dei deputati. La ripartizione dei tempi per quest'ultimo provvedimento collegato e l'eventuale ripartizione per la legge elettorale europea saranno stabilite in una prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Si ricorda che il contingentamento dei tempi su base proporzionale per i tre decreti-legge previsti dal calendario potrà subire variazioni attraverso cessioni tra i Gruppi.

Infine è stata acquisita la disponibilità del Ministro dell'interno a rendere un'informativa al Senato - in una prossima data da concordare - sui recenti avvenimenti relativi al Centro di identificazione ed espulsione di Lampedusa, connessi anche al tema degli sbarchi clandestini.

 

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009:

- Disegno di legge n. 1360 - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).

 

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 19 febbraio 2009:

Giovedì

5

febbraio

ant.

h. 9.30

- Seguito disegno di legge n. 733 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

 

Giovedì

5

febbraio

pom.

h. 16

- Interpellanze e interrogazioni

 

Martedì

10

febbraio

ant.

h. 11-13,30

- Disegno di legge n. 1305 - Decreto-legge n. 207, recante proroga termini legislativi e disposizioni finanziarie urgenti (Presentato al Senato - scade il 1° marzo)

 

- Disegno di legge n. 1306 - Decreto-legge n. 208, in materia di risorse idriche e protezione ambientale (Presentato al Senato - scade il 1° marzo)

 

- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

"

"

"

pom.

h. 16,30-20,30

Mercoledì

11

"

ant.

h. 9,30-13,30

"

"

"

pom.

h. 16,30-20,30

Giovedì

12

"

ant.

h. 9,30-14

"

"

"

pom.

h. 16

 

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1342 (Decreto-legge in materia di semplificazione normativa) e 1360 (Elezione membri Parlamento europeo spettanti all'Italia) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 12 febbraio.

 

Martedì

17

febbraio

ant.

h. 11-13,30

- Eventuale seguito decreti-legge non conclusi

 

- Disegno di legge n. 1342 - Decreto-legge n. 200, in materia di semplificazione normativa (Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 20 febbraio)

 

- Disegno di legge n. 1360 - Elezione membri Parlamento europeo spettanti all'Italia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)

 

- Disegno di legge n. 1082 - Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria, voto finale con la presenza del numero legale)

"

"

"

pom.

h. 16.30-20,30

Mercoledì

18

"

ant.

h. 9,30-13.30

"

"

"

pom.

h. 16,30-20,30

Giovedì

19

"

ant.

h. 9,30-14

 

Giovedì

19

febbraio

pom.

h. 16

- Interrogazioni a risposta immediata ex articolo 151-bis del Regolamento

 

 

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1305
(Decreto-legge recante proroga di termini legislativi)
(9 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

 

45'

Governo

 

45'

Votazioni

2 h.

 

Gruppi 6 ore, di cui:

 

 

PdL

1 h.

52'

PD

1 h.

36'

LNP

 

45'

IdV

 

38'

UDC-SVP-Aut

 

36'

Misto

 

34'

Dissenzienti

 

5'

 

 

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1306
(Decreto-legge risorse idriche e protezione ambiente)
(7 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

 

30'

Governo

 

30'

Votazioni

1 h.

30'

Gruppi 5 ore, di cui:

 

 

PdL

1 h.

33'

PD

1 h.

20'

LNP

 

37'

IdV

 

31'

UDC-SVP-Aut

 

30'

Misto

 

28'

Dissenzienti

 

5'

 

 

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1342
(Decreto-legge in materia di semplificazione normativa)
(7 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

 

30'

Governo

 

30'

Votazioni

1 h.

30'

Gruppi 5 ore, di cui:

 

 

PdL

1 h.

33'

PD

1 h.

20'

LNP

 

37'

IdV

 

31'

UDC-SVP-Aut

 

30'

Misto

 

28'

Dissenzienti

 

5'

 

La ripartizione dei tempi su base proporzionale sui decreti-legge previsti dal calendario potrà subire variazioni attraverso cessioni tra i Gruppi.

 

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 733.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 39 fino all'emendamento 39.302, che è stato trasformato ed accolto come ordine del giorno.

Come anticipato nella seduta pomeridiana di ieri, la Presidenza ha armonizzato i tempi al fine di consentire l'inizio delle dichiarazioni di voto, in diretta televisiva, a partire dalle ore 12. Pertanto, in attesa del decorso dei venti minuti prescritto dal Regolamento, passiamo all'illustrazione degli emendamenti presentati ai successivi articoli e non alle votazioni a partire dall'emendamento 39.801.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono tutti illustrati.

Procediamo quindi all'esame dell'articolo 41, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, intendo intervenire sull'ordine dei lavori.

Siccome stiamo completando l'esame dell'articolo 39, che è particolarmente delicato ed importante, procedere con l'esame dei successivi articoli mi sembra...

 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Casson.

 

CASSON (PD). Possiamo chiedere la votazione sui precedenti emendamenti?

PRESIDENTE. Senatore Casson, probabilmente lei non ha inteso quello che ho detto: cerchiamo di ascoltare le comunicazioni della Presidenza.

Per poter arrivare alle dichiarazioni di voto finale, in diretta televisiva, alle ore 12, la Conferenza dei Capigruppo, per utilizzare i 20 minuti di preavviso previsto dal nostro Regolamento - perché in presenza di richieste di voto elettronico avremmo dovuto sospendere la seduta per 20 minuti - ha deciso di procedere con l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai successivi articoli e con i relativi pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Anzi, ho commesso un errore, quindi tornerò all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 40.

Una volta trascorsi i 20 minuti, riprenderemo l'esame degli emendamenti all'articolo 39 ed è ovvio che procederemo al voto degli emendamenti e degli articoli.

Invito dunque il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati all'articolo 40.

BERSELLI, relatore. La ringrazio, signor Presidente, le stavo appunto chiedendo di poter esprimere il parere.

 

PRESIDENTE. Per la fretta stavo procedendo oltre.

 

BERSELLI, relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento 40.800 e contrario agli emendamenti 40.100 e 40.101.

 

PRESIDENTE. La prego di esprimere il parere anche sull'ordine del giorno G40.100.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, mi scuso per il mio fraintendimento. Per quanto riguarda l'emendamento 39.0.100, che è particolarmente delicato e sul quale poi svolgerà una dichiarazione di voto la senatrice Della Monica, vorrei illustrarlo perché riguarda i casi di grave sfruttamento del lavoro. Dico che è particolarmente delicato perché in una materia come questa...

 

PRESIDENTE. Senatore Casson,quale emendamento vuole illustrare?

 

CASSON (PD). Vorrei illustrare l'emendamento 39.0.100, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 39. Ho chiesto scusa perché non avevo capito che eravamo passati oltre. Chiedo, comunque, di poterlo rapidamente illustrare.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, io avevo capito che il senatore Casson dovesse illustrare l'ordine del giorno G40.100, su cui il rappresentante del Governo ed io dobbiamo ancora esprimere il parere.

PRESIDENTE. Senatore Casson, la fase dell'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 39 è ormai conclusa. Eravamo già alla fase del voto, che però abbiamo rinviato. Lei potrà svolgere su quell'emendamento, tra breve, una dichiarazione di voto.

CASSON (PD). D'accordo, signor Presidente. Voglio segnalare soltanto il fatto che riguarda i casi di grave sfruttamento del lavoro.

 

PRESIDENTE. Invito dunque il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno G40.100.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G40.100 mi rimetto al Governo.

 

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 40 ed accoglie l'ordine del giorno G40.100.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 41, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, devo ancora esprimere il parere sull'emendamento 40.0.100, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 40. Su tale proposta emendativa esprimo parere contrario.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 41.100, 41.101 e 41.102 e favorevole sugli emendamenti 41.400 e 41.800.

Per quanto riguarda gli emendamenti 41.300 e 41.0.300, mi rimetto al parere del Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sull'emendamento 40.0.100 e sugli emendamenti 41.100, 41.101, 41.102, 41.400 e 41.800. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 41.300 e 41.0.300 e a trasformarli in ordini del giorno (i testi sono stati di massima concordati con i proponenti gli emendamenti).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G43.100, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Sull'ordine del giorno G43.100 mi rimetto al Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno G43.100.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 44, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 44.100, 44.101 e 44.102. Sull'emendamento 44.300 ci rimettiamo al Governo, che proporrà una riformulazione. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 44.500 e 44.800.

Anticipo il mio parere contrario sull'emendamento 45.100.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Sull'emendamento 44.300 c'è una proposta di riformulazione che i proponenti hanno già esaminato e il cui testo metto a disposizione.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 9,49)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 45, sul quale è stato presentato un emendamento, su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere, e un ordine del giorno, che si intende illustrato.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 46, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento soppressivo proposto... (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo lavorando. Il senatore Li Gotti ha iniziato ad illustrare l'emendamento 46.100. Tra cinque minuti inizieremo a votare. Pregherei i colleghi di fare silenzio, altrimenti sospendo la seduta.

 

LI GOTTI (IdV). Si tratta di un emendamento soppressivo dell'articolo 46. Questo articolo, proposto dalla Commissione, introduce nel nostro ordinamento una norma di particolare delicatezza, che prevede che gli enti locali possano avvalersi di associazioni di volontari ai fini della segnalazione di reati e di fatti che possono arrecare danno alla sicurezza urbana. Fin qui si tratta di una norma inutile, in quanto la possibilità per i cittadini di denunziare reati e segnalare danni per la sicurezza urbana è già prevista dal nostro ordinamento. L'aspetto estremamente significativo, sul quale invito alla riflessione, è contenuto nell'ultimo inciso, laddove si dice che le associazioni di volontari possono cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio. Quest'ultima è un'attività di ordine pubblico, non di denuncia di un fatto ma di controllo del territorio; una funzione tipicamente affidata dallo Stato alle forze di polizia. (Brusìo).

Le associazionivolontarie, peraltro non sono ben definite e regolamentate, e il loro ruolo non viene previsto attraverso una disciplina che riguardi anche i requisiti e le modalità di iscrizione nelle associazioni volontarie stesse. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, se non termina questo brusìo sospendo la seduta. Senatore Li Gotti, le chiedo scusa a nome dell'Assemblea.

 

LI GOTTI (IdV). Peraltro, prevedere una forma di svolgimento dell'attività di presidio del territorio significa, inevitabilmente, consentire alle associazioni volontarie - ovvero a questo qualcosa di non meglio definito - di esercitare, anche a fini difensivi, alcune forme di coazione nei confronti di criminali che possono agire sul territorio. Ebbene, se i Comuni, o meglio gli enti locali, possono avvalersi, per il presidio del territorio, del contributo fornito dalle associazioni volontarie, è inevitabile pensare che non si possa rifiutare che i componenti delle stesse possano fare ricorso, sia pure a scopo difensivo o dissuasivo, alle armi.

E allora mi chiedo se lo Stato possa delegare una funzione primaria, quale è la gestione dell'ordine pubblico, alle associazione volontarie. Rendiamoci conto di ciò che stiamo introducendo nel nostro ordinamento. Noi vogliamo che l'ordine pubblico venga gestito e tutelato da chi è preposto a farlo e non da associazioni volontarie non ben definite. Siamo un Paese di grandi tradizioni democratiche, crediamo nelle nostre forze dell'ordine e desideriamo il loro potenziamento, ma non possiamo ricorrere a queste forme di surroga attraverso i volontari. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sto per sospendere la seduta.

 

LI GOTTI (IdV). Invito pertanto l'Assemblea a riflettere sulla grande delicatezza di ciò che viene proposto e sottoposto al voto affinché si recuperino il senso dello Stato e la dignità delle nostre forze di polizia, che devono essere messe in grado di tutelare i cittadini senza dover ricorrere ad alleati sul territorio che dovrebbero svolgere gli stessi compiti in maniera non regolamentata e in forma incontrollata, quindi rischiosa per gli stessi volontari.

Ecco perché insisto per un sussulto di ragionevolezza e chiedo un voto favorevole sul nostro emendamento soppressivo dell'articolo 46.

ADAMO (PD). Signor Presidente, nel mio breve intervento intendo ribadire che siamo assolutamente favorevoli a tutte quelle forme di partecipazione democratica che hanno a che vedere con il riappropriarsi del territorio da parte dei cittadini. Da questo punto di vista vantiamo ottime esperienze in quei patti per la sicurezza organizzati insieme da sindaci, volontariato, forze dell'ordine, direzioni scolastiche e così via, cioè tutto quello che aiuta a far sentire la comunità padrona del proprio territorio.

Ciò che, invece, ci preoccupa vivamente è il fatto di delegare funzioni proprie delle forze dell'ordine ad altri. (Brusìo).

Signor Presidente, io parlo solo per mezzo minuto, ma vorrei che in questo mezzo minuto il relatore o il Sottosegretario mi ascoltassero.

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, le chiedo scusa.

Colleghi, questa mattina non si può lavorare. Mi state costringendo a sospendere la seduta. (Brusìo).

Sospendo la seduta per cinque minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,58 è ripresa alle ore 10,04).

 

Riprendiamo i nostri lavori.

Onorevoli colleghi, la Presidenza non intende proseguire i lavori d'Aula se non ci sarà silenzio ed è molto amareggiata per aver dovuto interrompere la seduta a causa del brusìo eccessivo che non consentiva ad una collega di intervenire liberamente, serenamente e correttamente.

Inoltre, è sacrosanto diritto di ogni parlamentare quello di poter ascoltare gli interventi dei senatori. Questa possibilità viene impedita da colleghi che si occupano di altro. Chi non è interessato ai lavori è pregato di non sostare in Aula e di non avvicinarsi ai banchi del Governo.

Ricordo all'Assemblea che vi è un impegno dei Capigruppo a finire i lavori entro le ore 12, in tempo per la prevista diretta televisiva, ma continuando così ho forti perplessità sulla possibilità di poter mantenere tale impegno. (Commenti del senatore Astore).

Prego, senatrice Adamo, può proseguire il suo intervento.

ADAMO (PD). Signor Presidente, non riprendo le considerazioni già svolte prima. Stavo dicendo che siamo favorevoli a tutte le forme di partecipazione popolare e democratica delle comunità alla gestione dei problemi del proprio territorio, mentre invece abbiamo forti perplessità sull'introduzione di quelle che in gergo vengono chiamate le ronde, novità che ci preoccupa fortemente.

A questo proposito, prima ho richiamato l'attenzione del Sottosegretario perché sono in attesa della risposta ad un'interrogazione su un bando del Comune di Milano in questo senso. Volevo sapere, infatti, se il Comune, senza una legge di sostegno, potesse devolvere le proprie funzioni, in questo caso quelle della polizia municipale, ad associazioni private. Nell'interrogazione si segnala anche il fatto che il bando non conteneva criteri particolari e che, casualmente, avevano vinto due associazioni. Il presidente della prima associazione era un membro di Forza Nuova mentre l'altra è un'associazione di ex poliziotti il cui presidente è uno stimatissimo collega, esponente del Popolo della Libertà in Consiglio comunale, peraltro poliziotto ancora servizio.

Queste commistioni e queste confusioni ci preoccupano sia dal punto di vista dei ruoli che della garanzia della terzietà di chi compie queste azioni.

DE SENA (PD). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 46.101, identico all'emendamento 46.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori. Condivido assolutamente la sottolineatura che la questione è di particolare complessità e delicatezza in quanto già il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è interprete delle esigenze, anche su istanza di tutti i cittadini, convocando all'uopo gli amministratori locali interessati. Su queste istanze, in modo sempre condiviso e tecnicamente ineccepibile, in sede di riunione di coordinamento delle forze di polizia, il comitato ha sempre disposto il riorientamento del piano coordinato di controllo del territorio proprio per adempiere alle istanze di sicurezza presentate dai cittadini. Il piano infatti ha una caratteristica particolare che è quella della flessibilità, che offre quindi la pratica attuazione di misure correttive a fronte di fenomeni di criminalità diffusa.

Inoltre, per me è arduo condividere lo spirito di tale innovazione sulla base di queste brevi considerazioni. Non si apprezza la caratteristica del "previo parere" che non solo dovrebbe essere obbligatorio ma anche vincolante. La stessa cooperazione attiva nell'ambito del presidio del territorio potrebbe condurre a valutazioni emotive o quantomeno non obiettive su episodi che si dovessero verificare nel corso dell'attività di cooperazione prevista. Conseguenzialmente si rileva il rischio per l'incolumità personale degli stessi membri di queste associazioni di volontari specialmente in contesti territoriali a notevole tasso di criminalità organizzata; rischio ancor più evidente se gli stessi partecipanti sono armati, seppure legittimamente.

In tale ultima direzione va l'emendamento 46.103 che è stato illustrato dalla collega Adamo, il quale, qualora non condiviso l'emendamento 46.101, è auspicabile possa essere accettato dal relatore e dal Governo in base ad una valutazione esperienziale che esige l'abbattimento delle esasperazioni e la coerenza della risposta alle legittime istanze della popolazione.

Pertanto ritengo che la norma sia assolutamente superflua e peraltro molto pericolosa. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Pardi).

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 45.100 il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G45.100.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole con una precisazione. Alla lettera c) della premessa, ai punti 2) e 3), le dizioni "illeciti amministrativi" e "illeciti tributari" dovrebbero essere precedute entrambe dalla parola "gravi", quindi tali punti reciterebbero: «2) gravi illeciti amministrativi» e «3) gravi illeciti tributari». In questi termini il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

 

PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, accetta la modifica proposta?

MAZZATORTA (LNP). Sì, signor Presidente.

Faccio inoltre presente che ritiriamo l'emendamento 41.300, il cui contenuto viene inserito nel dispositivo dell'ordine del giorno G45.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 47, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati agli articoli 46 e 47.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 46.100, 46.101 e 46.102 e parere favorevole sugli emendamenti 46.103 e 46.500.

Infine, il mio parere è contrario sull'emendamento 47.101.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli articoli e degli emendamenti precedentemente illustrati, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.801.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.801, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.117.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.117, presentato dal senatore Bianco a da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Sull'emendamento 39.118, identico all'emendamento 39.352, chiedo ai proponenti se accolgono l'invito al ritiro.

 

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, non posso accogliere tale invito.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.118, identico all'emendamento 39.352.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.118, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 39.352, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.303.

SERAFINI Anna Maria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, colleghi, abbiamo necessità assoluta di intervenire in modo organico sul tema della tutela dei minori stranieri e in particolare su quelli non accompagnati, con genitori irregolari e vittime di tratta e sfruttamento. Noi non sottovalutiamo il problema. I dati recenti sottolineano che l'87 per cento dei minori che sbarcano sono non accompagnati.

Il ministro Maroni in questi giorni ha affermato che nel 2008, secondo i dati del Viminale, su 1.320 minori approdati a Lampedusa, circa 400 sono spariti senza lasciare traccia. Egli sostiene, per quanto riguarda la situazione dei bambini migranti, che vi è evidenza di traffici di organi di minori sul territorio. La collega Sbarbati ha presentato un'interrogazione per chiedere al Ministro di venire in Aula a riferire al riguardo.

La questione fondamentale però - e vorrei richiamare le colleghe e i colleghi in tal senso - è che non si può mettere in contraddizione la sicurezza del Paese con quella dei diritti dei bambini; anzi, solo tenendole insieme si può fare in modo che la loro tutela sia anche uno strumento contro l'immigrazione clandestina. I bambini non possono essere considerati irregolari quanto piuttosto solo bambini invisibili.

È bene non guardare a responsabilità del passato ma cerchiamo di condividere il problema. Manca un piano di azione nazionale sull'infanzia, mancano i fondi e un piano nazionale, con normative certe e procedure standardizzate, per accertare l'età e fare una distinzione tra prima e seconda accoglienza, per verificare i criteri di comunità dell'alloggio e i diritti e i doveri dei bambini.

Il comitato stranieri non ha alcuna possibilità. La Commissione bicamerale per l'infanzia ha lavorato in questi mesi; noi siamo pronti per una mozione unitaria (Camera e Senato) perché ci sia una normativa organica per tutti i bambini stranieri, che ricomprenda le competenze, sostenga le Regioni e gli enti locali, preveda procedure e atti amministrativi chiari e si avvalga dei fondi europei.

Anche l'assessore per la famiglia della Regione Sicilia ha dichiarato che loro non ce la fanno più, sia dal punto vista economico che in termini di certezza.

La nostra via maestra deve essere quella di dare più sicurezza ai bambini per rendere più sicuro il Paese, altrimenti rimarranno contraddizioni infinite.

I nostri emendamenti entrano nel merito di violazioni gravi della normativa europea, internazionale ed italiana. Basta ricordare com'è andata a finire con la questione delle impronte digitali, cioè con la risoluzione dell'Unione europea secondo cui le impronte digitali non devono essere prese ai minori di dodici anni.

La mia dichiarazione di voto attiene anche all'emendamento riferito all'articolo 47 e a quelli presentati all'articolo 12, precedentemente accantonati, in materia sanitaria.

L'emendamento 39.303 fa riferimento ad una disparità certa di trattamento tra minori stranieri. Infatti, se non si rilascia il permesso di soggiorno ai minori stranieri che compiono diciotto anni, anche se iscritti a scuola o con un contratto di lavoro regolare, solo perché dopo i quindici anni, anche se affidati o sottoposti a tutela, non possono dimostrare un progetto di integrazione di almeno due anni, non soltanto si violano delle regole ma soprattutto, se si espellono a diciotto anni, si consegue una maggiore clandestinità e aumenterà il loro sfruttamento in attività illegali.

Quindi, non avremo una riduzione di minori non accompagnati ma, semmai un abbassamento dell'età media dei nuovi arrivi.

La seconda questione riguarda l'articolo 47, relativo al rimpatrio assistito dei minori comunitari, ragazzi e ragazze, coinvolti nella prostituzione.

Dobbiamo avere chiara la finalità del rimpatrio: esso è a tutela del minore per ricongiungerlo in luogo protetto alla sua famiglia. Questa norma è una violazione grave alle norme comunitarie: perché solo i minori comunitari? E perché solo un rientro assistito per coloro che sono coinvolti nella prostituzione e che sono vittime e non, ad esempio, per i minori coinvolti in attività di reato? Nel caso in cui non ci siano gravi violazioni dell'ordine pubblico, un minore che viene rimpatriato viola tutte le regole comunitarie sulla libera circolazione. Dei cittadini italiani, anche in assenza di ragioni di ordine pubblico e pericolosità sociale, non è possibile decretare l'espulsione: perché allora ciò vale per i cittadini comunitari?

Se non teniamo presente la finalità del rimpatrio, quale ricongiungimento e maggiore tutela, non avremo un criterio prioritario del rientro, quale è proprio il ricongiungimento del nucleo familiare. Colleghe e colleghi, parliamo di tratta di organi, ma non abbiamo norme che prevedano le modalità del rimpatrio, i criteri di esecuzione, norme che tengano conto della situazione del minore in Italia e della famiglia in cui dovrebbero i minori entrare e per cui è previsto il rimpatrio. Cosa succede? Se, per esempio, una famiglia è minacciata dal racket della prostituzione, essa va sostenuta; oppure, se il minore deve andare presso una famiglia che lo ha consegnato ad organizzazioni criminali, dobbiamo verificarlo. Su queste norme occorre avere delle certezze a tutela dei minori.

Così come non c'è nessun piano sulla identificazione e presa in carico dei minori. Chi identifica e come? Chi prende in carico il minore? Come, quando e fino a quando? E le risorse? Chi le ha? C'è un fondo? Gli enti locali secondo quale logica devono intervenire sia sui fondi sia sui criteri per cui i minori rimangono nella comunità? E se i minori se ne vanno, chi li trattiene? Quale processo di integrazione c'è?

Se noi siamo preoccupati che i minori possano cadere nella rete del traffico di organi o dello sfruttamento, dobbiamo avere chiaro quando il minore entra, accertarne l'età, dove va, stabilire come consentiamo a questo minore di andare magari in affidamento (eventualmente con la riforma dell'affidamento, come abbiamo previsto nella mozione). Dobbiamo sapere, da quando entra a quando ha diciotto anni, cosa fa questo minore. Questo è il punto principale.

Sulla salute, infine, l'emendamento è accantonato, ma saremmo disponibili anche ad uno stralcio di questo emendamento e a non votarlo perché, come si è detto, un minore non è mai irregolare per legge. Il decreto legislativo n. 286 del 1998 dice che il minore ha diritto alla migliore salute possibile, ma poi, anche per colpa nostra, certamente, non è intervenuta nessuna disposizione normativa o amministrativa per esercitare tale tutela.

Abbiamo già parlato della salute dei bambini. Il pediatra di famiglia consentirebbe vaccinazioni, anche tenendo conto delle epidemie ambientali dei Paesi di provenienza, a maggior tutela della salute dei bambini non accompagnati, di quelli i cui genitori non hanno in regola il permesso di soggiorno; ma questo vale anche per i bambini italiani, nel senso che comunque spendiamo per cure emergenziali solo quando scatta la malattia e non facciamo niente per la prevenzione. Lo chiedono tutti i pediatri italiani a maggiore tutela dei bambini italiani e non.

Concludo proponendo lo stralcio dell'emendamento. Non vogliamo un voto, se possibile. Per questo mi rivolgo al Governo e alla sensibilità del sottosegretario Mantovano e dei relatori che mi sono sembrati sensibili sull'argomento, anche parlandone con i colleghi. Stralciamo queste parti che riguardano i minori; facciamo un testo unico. Siamo disponibili a lavorarci insieme.

Vi propongo lo stralcio perché, vedete, non ci sono bambini irregolari: semmai potrebbero esserci bambini invisibili alla tutela, ma visibili alle organizzazioni criminali. Allora dobbiamo fare appello ad ognuno di noi perché tutti insieme riusciamo non solo a mostrare civiltà, ma a tenere insieme la sicurezza dei bambini e la sicurezza del Paese. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori D'Alia, Pardi e Peterlini).

ALLEGRINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALLEGRINI (PdL). Signor Presidente, vorrei brevemente rispondere alla senatrice Serafini. Quanto da lei evidenziato è il risultato di un'indagine conoscitiva che la Commissione bicamerale sull'infanzia sta svolgendo sul tema dei minori non accompagnati. In particolare, il Presidente del comitato dei minori stranieri presso il Ministero della salute e delle politiche sociali ha evidenziato come, degli oltre 8.000 minori non accompagnati ne siano stati identificati solo 2.400. Quindi, il vero problema è quello dell'identificazione; questo la dice lunga sulla scelta del Governo a proposito della necessità di identificare i bambini.

Lei sa che su molti argomenti da lei posti nel suo intervento noi siamo assolutamente d'accordo. Lei sa che, proprio in considerazione di quanto il ministro Maroni ha affermato recentemente, stiamo lavorando insieme ad una risoluzione che sarà esaminata nella Commissione bicamerale la prossima settimana e che verrà poi presentata in quest'Aula.

La Commissione bicamerale per l'infanzia ha svolto anche delle missioni ad Agrigento, dove abbiamo audito anche il prefetto, ed a Lampedusa. Siamo coscienti della possibilità, non di una sparizione, ma, ad un certo punto della procedura, di un abbandono dei centri di accoglienza da parte dei minori. Un commissario che siede qui in Senato (di cui non faccio il nome) ha anche avanzato l'ipotesi che, poiché il contributo per l'accoglienza è una tantum, una volta che i minori passano in carico ai Comuni se ne perdano le tracce. Peraltro, è un problema molto acuto in Sicilia: l'assessore alle politiche sociali ci ha parlato di circa 50 milioni di euro di deficit causati appunto da questa forte spesa. Ci vorrebbe quindi un sostegno da parte del Governo.

Lei sa, senatrice Serafini, che personalmente sono assolutamente favorevole all'assistenza pediatrica per i minori stranieri, in quanto ritengo che tale diritto derivi dall'essere bambini, e quindi dalla Convenzione ONU, non dall'essere cittadini. Lei converrà però con me che ci sono problemi generali di sforzo finanziario in questo momento.

Quindi, condivido la sua ipotesi di stralcio, lei sa bene quanto la Commissione bicamerale per l'infanzia sia impegnata in tale attività e come anche il Ministero dell'interno si stia adoperando in tale direzione. (Applausi dal Gruppo PdL).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo ovviamente non può che valutare positivamente l'ipotesi di uno stralcio degli emendamenti già accantonati; d'altra parte, aveva rivolto un invito all'accantonamento proprio per una considerazione di insieme della questione.

Vorrei precisare in merito all'emendamento specifico, perché ci sia piena contezza di ciò di cui stiamo parlando, che la norma che esso intende abrogare, cioè la modifica dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998, non riguarda i bambini, ma i minorenni che si approssimano alla maggiore età e, ovviamente, non riguarda neanche i minorenni già inseriti in un contesto familiare, ma minori per i quali tale disposizione prevede il permesso di soggiorno, se è documentata la permanenza in Italia da almeno tre anni (lo ricordava correttamente la senatrice Serafini), ovvero se stiano seguendo un percorso di integrazione sociale da almeno due anni.

Credo tutti condividiamo, il Governo per primo, l'intento di contrastare il traffico e lo sfruttamento dei minori. Questa disposizione va nella direzione di impedire fasce di clandestinità (ma più che impedire di prevenire), che portano a spingere nei confini italiani minori che si approssimano alla maggiore età, confidando su maglie troppo strette della legislazione attuale.

Condivido per intero l'esigenza di una ricognizione d'insieme di tutte le competenze e le disposizioni che riguardano i minori non accompagnati, che sono troppe e troppo sparse e necessitano di una visione organica.

Il Ministero dell'interno ha già avviato, per la parte di propria competenza, un lavoro di questo genere e intende confrontarsi con il Parlamento, e in particolare con la Commissione infanzia. Rinvierei, però, l'esame di tutte le questioni che interessano i minori non accompagnati a quel momento, lasciandoci la possibilità oggi di avere una minuscola norma che ci consenta di realizzare una fascia, sia pur ristretta, di prevenzione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, vorrei far presente, senatrice Serafini, che non è percorribile l'ipotesi dello stralcio di un emendamento, che o si vota o si ritira o si trasforma in ordine del giorno.

Lo stralcio è ipotizzabile per gli articoli dell'impianto legislativo, giammai per gli emendamenti: lo dico a lei e anche al sottosegretario Mantovano, che aveva manifestato interesse per l'ipotesi di stralcio, che però tecnicamente non è ammissibile.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, sull'emendamento 39.303 chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.303, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.304.

 

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.304, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. L'emendamento 39.305 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G39.305 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.306.

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PROCACCI (PD). Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori, perché la dichiarazione di voto su questo emendamento la farà il senatore Bosone.

Vorrei appellarmi alla sua disponibilità all'ascolto per chiedere il voce segreto su questo emendamento. Il comma 4 dell'articolo 113 del Regolamento del Senato prevede che l'articolo 32 della Costituzione sia fra quelli che possano consentire a venti senatori di richiedere il voto segreto. Adesso il Segretario generale le dirà che deve ricorrere la fattispecie di cui al secondo comma del suddetto articolo, non è vero? L'avevo capito, infatti.

Faccio appello, però, all'ultimo capoverso del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, che lei sicuramente manda a memoria, ma che io mi permetto di rileggere brevemente: «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Lei comprende bene che si tratta, di fatto, di negare le cure ad alcuni immigrati che potrebbero temere una denunzia da parte del medico. (Applausi del senatore Perduca).

Mi appello pertanto alla sua saggezza istituzionale per consentire il voto segreto. Guardi, signor Presidente, non è per una possibile imboscata, ma per consentire a quest'Aula di esprimersi su una questione così delicata in piena libertà di coscienza. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Procacci, ho ascoltato con attenzione il suo intervento. È stato da tempo distribuito ai Gruppi, come saprà, l'elenco degli emendamenti che sarebbero stati ammessi dalla Presidenza al voto segreto. Tra questi non vi è l'emendamento 39.306, perché - come ha anticipato lei - la richiesta di voto segreto è ammissibile, secondo il nostro Regolamento, solo per la seconda parte dell'articolo 32.

Sembrerebbe dal suo intervento che questo emendamento tocchi un aspetto relativo al rispetto per la persona umana. Queste sono valutazioni che sfuggono alla Presidenza, per il semplice motivo che è opinabile. Non sta alla Presidenza valutare se questa norma rispetti o meno la persona umana, perché così facendo anche altre proposte emendative che possono riguardare i diritti della persona, la capacità giuridica o di agire potrebbero essere considerate inerenti i diritti e il rispetto della persona umana.

Quindi, così come avevamo anticipato, se questo emendamento violasse, inibisse o impedisse la possibilità di accedere al Servizio sanitario nazionale in capo a qualunque soggetto che dovesse transitare nel nostro territorio, certamente creerebbe una limitazione e un mancato rispetto della persona umana. Questa norma però non impedisce allo straniero di accedere al Servizio sanitario nazionale.

Ecco perché la Presidenza, pur con il massimo degli sforzi, non può ammettere il voto segreto.

BOSONE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOSONE (PD). Signor Presidente, mi dispiace per l'interpretazione che viene fornita, perché, se c'è un articolo che tocca la dignità e il rispetto dell'uomo è proprio questo, a meno che non consideriamo che ci siano delle persone di serie A e altre di serie B. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Peterlini). Penso che questo sia comunque inaccettabile e bisogna assumersene la responsabilità.

Infatti, ci troviamo di fronte ad un emendamento che è forse tra i più controversi di questa legge, come lo è, in particolar modo, l'articolo 39. È un emendamento proposto dalla Lega Nord che è controverso non solo in ambito politico, ma anche nella società, e ha visto schierarsi in modo assolutamente contrario tutta la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi, proprio perché lede la dignità dell'uomo e la dignità professionale del medico e cozza con la deontologia medica. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut e del senatore De Toni). D'altra parte, l'emendamento 39.306 ha visto schierarsi contro anche associazioni umanitarie di ogni tendenza culturale, cattoliche e non cattoliche, perché è chiaro che con tale previsione si creano le condizioni evidenti dell'abbandono di una parte dell'umanità che approda clandestinamente nel nostro Paese, ma non per questo deve essere trattata come un oggetto da posizionare, dimenticare o scotomizzare all'interno del nostro contesto sociale.

Capisco che la Lega Nord, essendo un movimento prevalentemente ideologico, agisca suscitando emozioni nel Paese, ma non è detto che le implicazioni pratiche di queste emozioni le debbano sopportare tutti, perché talvolta la politica che procede suscitando emozioni provoca molti danni nell'applicazione pratica. Penso che ora ci troviamo in questa fattispecie.

Sappiamo che l'emendamento 39.306 della Lega Nord vuole sopprimere il comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che sollevava il medico dall'obbligo di denuncia del paziente immigrato illegale, eccetto nei casi in cui era previsto l'obbligo di referto. Ciò crea una situazione - badate - di incredibile incertezza, perché chiaramente l'immigrato clandestino non si rivolgerà più al pronto soccorso (perché non saprà se sarà denunciato o meno) e, tra l'altro, questo pone anche il medico in una condizione di estremo imbarazzo, nel momento in cui si troverà di fronte un paziente che ha commesso un reato. È una situazione assolutamente imbarazzante da tutti i punti di vista.

Inoltre, la soppressione del comma di questo articolo cozza oltretutto chiaramente anche con il secondo comma dell'articolo 365 del codice penale che tutela al massimo l'assistito anche se ha commesso reato. Siamo in aperta contraddizione con il codice penale e, per di più, anche con la Costituzione. È stato ricordato che l'articolo 32 della Costituzione garantisce l'universalità delle cure. Un sistema sanitario come il nostro affonda le sue radici nell'articolo 32 della Costituzione: le cure devono essere solidali, garantite a tutti i cittadini, in qualsiasi condizione essi si trovino. Altro che incostituzionalità, qui siamo veramente contro i princìpi di umanità, oltre che di costituzionalità!

Per quanto riguarda poi il problema deontologico cui ho accennato, secondo il codice di Ippocrate il medico - ed io sono un medico - deve garantire la cura a tutti i pazienti e i cittadini che a lui si presentano, non deve discriminare un cittadino di un tipo rispetto ad un altro. Dobbiamo, insomma, garantire la cura.

Oltretutto si rischierebbe di trasformare il medico zelante in una specie di medico delatore. Ecco, questa è una delle critiche che la Federazione dei medici ha portato avanti rispetto a questo emendamento.

Ma, al di là del codice penale, della Costituzione, del codice deontologico, questo emendamento cozza proprio con il buon senso, colleghi. Rivolgo davvero un appello a tutti, anche ai colleghi della Lega che, al di là delle posizioni ideologiche - li conosco - sono persone di buon senso, pratiche. Rischiamo di creare una sanità parallela, illegale: questo è evidente a tutti; nel momento in cui un immigrato ha paura a rivolgersi al pronto soccorso o alla medicina ufficiale si creerà una medicina illegale, una medicina che determinerà una nuova forma di criminalità ed illegalità nel nostro Paese. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut). Altro che sicurezza, colleghi! Avremo gli egiziani che andranno dal medico egiziano e così via, sappiamo che si determineranno situazioni di questo tipo che già parzialmente esistono. Vogliamo incentivarle? E facciamo un decreto sulla sicurezza?

Per non parlare dei problemi di profilassi igienico-sanitaria. Noi poniamo fuori dal sistema sanitario un gruppo di persone che potrebbero essere potenzialmente a rischio, ma non a rischio per se stessi ma per tutta la popolazione. Esiste un problema di igiene e profilassi nel nostro Paese e lo dobbiamo considerare, colleghi. (Applausi dal Gruppo PD).

Insomma, penso che questo emendamento tocchi aspetti molto delicati che riguardano le persone e, in particolare, il loro diritto alla cura ed una materia così sensibile avrebbe sicuramente meritato, signor Presidente, il voto segreto.

Noi voteremo contro, ma facciamo davvero appello alla sensibilità dei colleghi, alla sensibilità umana ma anche al loro senso di responsabilità pratico rispetto al Paese affinché questo emendamento venga ritirato, colleghi della Lega, oppure ci sia un voto contrario, perché è chiaramente un emendamento disumano e contrario al buon senso.

Cari colleghi, non facciamo pagare a questo Paese lo scotto di un populismo fine a se stesso: qui non può esistere, perché stiamo parlando non di ideologia ma del bene del Paese. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).

TOMASSINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TOMASSINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intendo fare una dichiarazione di voto perché ho sentito molti interventi e molte dichiarazioni fuorvianti su questo tema che si sono riferite a precedenti formulazioni, che qualche volta sono apparse nella stampa, ma che non sono l'oggetto dell'emendamento che noi ci accingiamo a votare.

In questo emendamento non è in discussione il diritto di cura, il diritto alla salute e le relative tutele che sono sancite dall'articolo 32 della nostra Costituzione, ... (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

MARITATI (PD). Che ipocrisia!

 

TOMASSINI (PdL). ...ribadite nel nostro Servizio sanitario nazionale (che rimane solidaristico e universalitistico) e contenute nel codice deontologico di Ippocrate (e che sicuramente, nell'ambito di questo emendamento, non attengono neanche all'esenzione di referto, così come previsto e nei casi di chi è sottoposto ad azione penale). Queste garanzie fanno parte non solo - ovviamente - delle regole, ma soprattutto della mia essenza di medico.

Qui è in discussione il divieto di denuncia, che è altra cosa. Voglio ricordare che l'obbligo di denuncia è stato in vigore fino al 1999 ed è stato eliminato, con l'assoluta contrarietà di tutti quelli che adesso fanno parte del Popolo della Libertà, perché allora vi era l'assunto teorico che, così protetti, i cittadini e i clandestini avrebbero ricevuto cure migliori. All'epoca sostenevamo e sosteniamo ancora - come d'altra parte è emerso nel precedente emendamento, testé votato, quando è intervenuta la collega Allegrini - che, viceversa, il divieto di denuncia provoca molti più problemi di salute: innanzi tutto, tale divieto espone proprio alla mancanza di cure i soggetti più deboli, visto che possono andare dal Servizio sanitario nazionale come vogliono, con i neonati e le persone più deboli e meno tutelate; inoltre, caro collega Bosone, espone ad una difficoltà di continuità di cure e a gravi problemi igienico-sanitari per tutte le malattie infettive ed epidemiologicamente diffusive. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Riteniamo dunque importante eliminare il divieto di denuncia e riaffidare alla scienza e coscienza del medico la decisione. (Vivi applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, io non sono un medico però faccio notare agli amici della Lega che si perde il senso della ragione (Commenti dai banchi del Gruppo LNP). Giancarlo Galan, governatore del Veneto, in un'intervista pubblicata oggi su «la Repubblica», ha affermato: «Medici contro i clandestini? Rischio di catastrofe sanitaria». Non aggiungo altro! (Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut).

RIZZI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RIZZI (LNP). Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto, ma soprattutto per fare un po' di chiarezza sull'emendamento 39.306, che mi vede cofirmatario insieme al presidente Bricolo e ad altri senatori, e che noi riteniamo estremamente importante.

Ringraziando il senatore Tomassini per l'accorato intervento, vorrei rafforzare alcuni concetti contenuti nella proposta emendativa in esame. Innanzi tutto, l'emendamento 39.306 deve essere interpretato come un atto dovuto. Infatti, visto che stiamo discutendo dell'introduzione del reato di clandestinità, nel momento in cui un individuo, a maggior ragione se pubblico ufficiale, viene a conoscenza dell'esistenza di un reato, ha l'obbligo, non professionale, ma civile e civico di segnalare il reato all'autorità giudiziaria.

Mi rivolgo direttamente al senatore Bosone per sottolineare che non è logico avere l'imbarazzo - noi non ne abbiamo alcuno - del rischio di ledere alcuni diritti dell'uomo o dell'individuo. Infatti, ribadisco quanto evidenziato dal collega Tomassini perché non viene minimamente negata l'assistenza sanitaria che individualmente, come medico, ma anche come Lega Nord, interpretando il pensiero del Gruppo che rappresento, ritengo essere un diritto assoluto di ogni individuo nel nome del principio indelebile che l'individuo sofferente deve essere assistito e curato nel migliore dei modi, come normalmente avviene grazie all'opera dei nostri medici e dei nostri infermieri in tutti gli ospedali d'Italia. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

MARITATI (PD). Come siete buoni!

RIZZI (LNP). Credo sia veramente doveroso sottolineare che l'emendamento in esame è finalizzato ad eliminare un vincolo che il medico ha nella propria coscienza. Come è già stato ricordato, tale vincolo è stato posto a tutela dei cittadini extracomunitari. Sono d'accordo con i senatori Bosone ed Adamo quando parlano di cittadini di serie A e di serie B: ciò è assolutamente vero, ma noi vogliamo evitare che, come al solito, vengano considerati di serie A e protetti in tutti i modi possibili ed immaginabili i clandestini (Applausi dal Gruppo LNP), mentre noi italiani, se andiamo alpronto soccorso con il sospetto di reato veniamo subito segnalati! Questa è vera e propria discriminazione, non quella che proponiamo con l'emendamento 39.306!

 

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo tempi abbastanza stringenti. Senatore Rizzi, la invito a concludere.

 

RIZZI (LNP). Del resto, non dimentichiamo che in tutta Europa, soprattutto nei Paesi più civilizzati ed avanzati a cui facciamo riferimento, ad esempio la Germania e la Francia, c'è una disciplina più rigorosa. Con questo emendamento lasciamo ai medici libertà di coscienza nel decidere se segnalare o meno il reato: i medici tedeschi, invece, sono obbligati alla segnalazione; i medici francesi sono obbligati a non prestare le cure in ospedale ai clandestini. (Applausi dal Gruppo LNP).

Colleghi, come Lega Nord, proponiamo un voto convinto per evitare la discriminazione nei nostri confronti da parte degli altri. È un emendamento che non lede minimamente il diritto alla salute, ma libera la coscienza dei medici che possono, da un lato, compiere il proprio ruolo assistenziale ma, dall'altro, possono essere considerati cittadini a tutti gli effetti, dando corso al loro senso civico con la possibilità di denunciare un reato in libertà di coscienza. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

 

MARINO Ignazio (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Marino?

 

MARINO Ignazio (PD). Vorrei intervenire dopo quello che ha detto il senatore Rizzi.

 

PRESIDENTE. No, senatore Marino, è già intervenuto il senatore Bosone in dichiarazione di voto per il suo Gruppo.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.306, presentato dal senatore Bricolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Mi viene da piangere vedendo che il Paese è così!

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G39.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 39, nel testo emendato.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi... (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, abbiamo meno di un'ora per concludere i lavori. Prego, senatrice Finocchiaro.

 

FINOCCHIARO (PD). Non si è ancora spenta l'eco delle parole pronunciate dal collega leghista - di cui non ricordo il nome, chiedo scusa - che ha introdotto nella nostra discussione sull'articolo 39 il tema della serie A e della serie B, e mi viene in mente il titolo di un libro famoso e caro alla nostra generazione e alla nostra cultura politica: «Se questo è un uomo».

L'articolo 39 attiene all'umano, e questo forse vale a spiegare in parte, comprendendone ovviamente anche le ragioni politiche di coalizione e di primazia, i motivi per cui nel voto segreto di ieri la maggioranza per tre volte è andata sotto. Tuttavia non attiene all'umano in una declinazione che troppe volte, in maniera grottesca, è stata rappresentata dai colleghi della maggioranza, della Lega e talvolta anche del Governo, come quel molliccio buonismo che non è capace di badare agli interessi del Paese, ma all'umano in una declinazione un po' più rigorosa e credo condivisa.

Abbiamo discusso di rapporti familiari, di bambini, di figli, di diritto alla salute. Ciò che mi stupisce è che non si colga subito, esaminando l'articolo 39 e in particolare ragionando sull'ultimo emendamento che abbiamo testé votato, che davvero si è superato il passo. Su una legislazione rigorosa, attenta, chiara, efficace infatti avremmo potuto trovarci, ma voi avete valicato il passo; quel passo sottile, quel crinale talvolta indistinguibile che distingue il rigore della legge dalla persecuzione. Credo che sia questo il punto. (Applausi dal Gruppo PD).

 

NESSA (PdL). Smettiamola!

 

FINOCCHIARO (PD). E lo dico perché proprio nella previsione che il medico non abbia più il divieto di denunciare sta quel germe della paura che spingerà a non andare a partorire in ospedale, a non portarvi i figli malati, a nascondere una malattia grave che magari si porta dal Paese d'origine. (Applausi dal Gruppo PD). E lì non è più il rigore della legge: è la persecuzione, il timore di essere perseguitati. E lo dico con la consapevolezza e con l'assunzione di responsabilità piena sulla necessità di una regolamentazione, perché non possiamo lasciare senza limite e senza strategia la regolazione del fenomeno immigratorio. Non dobbiamo però far entrare nella nostra legislazione quel germe, che purtroppo prolifera non soltanto discutendo qui, al Senato della Repubblica, ovvero nella sede più alta delle istituzioni, del disegno di legge sulla sicurezza - norma transeunte, come sono tutte le norme - ma nel Paese. Penso, ad esempio, che posso ritrovarlo - lasciatemelo dire - nell'espressione infelice, che probabilmente voleva dire altro, del ministro Maroni, che ha avuto ripercussioni sull'l'Italia. Il sottosegretario Mantovano l'ha tradotta bene; il ministro Maroni non voleva dire "cattivo", voleva dire "duro", "severo", "rigido", però quella parola ha, ancora una volta, dato ragione al timore che sto esprimendo in quest'Aula. E magari viene da chiedersi se sono abbastanza cattivi i ragazzi che hanno ridotto in fin di vita, dandogli fuoco, l'indiano sulla panchina di Nettuno. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini). Perché il ministro Maroni ha la razionalità per usare questo "rigore", come lo chiama il sottosegretario Mantovano, ma ha dato in pasto quella parola, fomentando lo spirito, l'istinto e la bestialità della persecuzione.

È per tutte queste ragioni che ancora più convinta, nonostante i risultati raggiunti ieri con il voto segreto, voteremo decisamente contro l'articolo 39. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che dopo questo intervento il Partito Democratico ha esaurito i suoi tempi, per cui la Presidenza si appella al senso di responsabilità di tutti i colleghi per fare in modo di concludere i lavori entro le ore 12.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, voteremo contro l'articolo 39 e l'approvazione da parte della maggioranza di questo articolo è la causa principale del nostro voto contrario sul provvedimento.

Onorevoli colleghi, state facendo, non so se consapevolmente o meno, una grande confusione tra i diritti di cittadinanza e i diritti della persona umana. I primi hanno un loro rilievo nella Carta costituzionale, i secondi ne hanno un altro e sono più generali: riguardano le persone che sono cittadine italiane e quelle che non lo sono. Quando immaginate di stravolgere questa linea che ha sempre contraddistinto la storia e la civiltà del nostro Paese commettete un errore grave, che non vi porta da nessuna parte.

L'altro giorno il ministro Maroni ha detto che bisogna essere cattivi con i clandestini. Credo che un Ministro, un Governo, una maggioranza, non debbano essere né buoni né cattivi con nessuno. Devono piuttosto essere giusti e devono introdurre norme efficaci e utili al contrasto all'immigrazione clandestina e alla criminalità; devono farlo con equilibrio e sapendo che quelle disposizioni hanno un senso, un significato e un'utilità collettiva. Quando questo non avviene - e con quest'articolo 39 non avviene - si scade nella barbarie e le norme contenute in questo articolo 39 sono la quintessenza della barbarie! (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV). Lo sono perché trasudano intolleranza, una intolleranza che voi vivete come una scorciatoia ai problemi della sicurezza. Poiché, sino ad oggi, non siete riusciti a dare una - dicasi una - risposta concreta al bisogno di sicurezza dei cittadini italiani, voi date sfogo all'istinto, date sfogo alla pancia e non alla testa degli italiani.

Signor Presidente, oggi ho anche letto qualche commento che certamente non è rispettoso del Parlamento. È il commento di chi ha parlato dei cosiddetti franchi tiratori come di persone opache, trasversali e - pensate un po' - democristiani. Quei colleghi, che hanno votato contro alcune barbarie riferite all'articolo 39, sono delle persone perbene che meritano rispetto da parte di tutti! Questo è il dato. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).

Quando finirà questa truffa che organizzate nei confronti dell'Italia e dei cittadini e quando finirà questo modo di stimolare le sensazioni, le pulsioni e gli istinti, allora il Paese vi darà carico della responsabilità che vi state assumendo approvando norme incivili come questa. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PARDI (IdV). Signor Presidente, noi dell'Italia dei Valori voteremo contro questo articolo per un motivo già ben illustrato da molti colleghi intervenuti, che hanno dimostrato come la sequenza degli elementi contenuti nell'articolo (la tassa di ingresso, la difficoltà di acceso alla sanità, l'arresto e l'ammenda per presenza irregolare, la durata insensata della permanenza nei centri di identificazione, la sanzione spropositata per la permanenza illegale, la difficoltà di ricongiungimento familiare) concorre a determinare una configurazione precisa dello stesso.

Questo articolo è assolutamente poco influente nei confronti degli immigrati che praticano le varie forme di illegalità volontaria di tipo delinquenziale ed è, invece, vessatorio nei confronti degli immigrati che sono richiamati dalla domanda di lavoro. Questi, per di più, sono richiamati proprio nei territori del Nord, che sono i più significativi dal punto di vista economico. Di fronte a questa domanda di lavoro, questo articolo e questa legge costringono il lavoro degli immigrati a una illegalità funzionale. Si tratta di un'illegalità funzionale in senso perverso nell'economia, perché indebolisce l'offerta e la mantiene nell'illegalità.

Dopo quanto detto dal senatore Rizzi, può sembrare qui intempestivo fare un appello allo spirito della Lega. Invece, io voglio sforzarmi di non sentire quanto detto dal collega Rizzi perché penso che nella Lega vi siano delle anime che possono affrontare l'argomento in una maniera diversa. La Lega ha una classe dirigente più giovane, è anche sperimentata ed ha una sua validità nell'amministrazione. La Lega ha una responsabilità maggiore nei suoi territori, perché è lei che ha la potestà per riuscire a dare un indirizzo diverso nel senso di una scelta politica di tipo più maturo. Gli imprenditori dei territori del Nord Est hanno un bisogno strutturale del lavoro degli immigrati e non si può determinare una situazione in cui questo lavoro sia costretto ad una illegalità funzionale obbligata.

Occorre saper distinguere, e sta a loro, sta soprattutto alla classe dirigente della Lega in quei territori, saper distinguere tra l'illegalità involontaria e coatta e l'illegalità volontaria e delinquenziale. Sta a loro perché sono lì perché è lì il problema di riuscire a costruire una dialettica sociale positiva.

Sono costretto a lasciare aperto il tema dell'alternativa tra il sistema francese dell'integrazione e il sistema inglese dell'autonomia culturale perché è troppo ampio. Voglio dire ai colleghi della Lega, che parlano continuamente delle loro radici culturali e dell'urto che l'immigrato determina nei confronti delle loro radici, che io voglio pescare nelle loro radici e, cercando in esse, trovo uno dei più grandi scrittori di quei territori, Giovanni Comisso, che rappresenta l'animo mite del popolo Veneto.

Io dico ai colleghi della Lega che se Giovanni Comisso potesse leggere l'articolo 39 di questo disegno di legge non ci si potrebbe ritrovare e avrebbe gravi difficoltà a ritrovarci il senso del popolo che è nato e vissuto nella dolce campagna veneta. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, signori del Governo, siamo assolutamente coscienti di trovarci di fronte ad un problema epocale, uno di quelli che nel XXI secolo è destinato a sconvolgere le nozioni più tipiche della politica, anche quelle di sinistra e di destra. Siamo assolutamente coscienti, come ha accennato ora il senatore Pardi, che ci troviamo di fronte al fallimento dei modelli che su questo tema hanno segnato il secolo che abbiamo alle spalle.

L'integrazionismo francese e il multiculturalismo inglese sono sistemi tragicamente falliti. Siamo anche coscienti che ci troviamo di fronte ad un problema globale per il quale non è possibile avere un approccio che consenta di lasciare soli, davanti a questo dramma, i Paesi di frontiera come l'Italia, laddove negli altri si pensa di poter risolvere il problema scaricandolo sugli "anelli deboli". (Applausi dal Gruppo PdL).

Noi siamo anche coscienti, collega Finocchiaro, che su questo tema vengono suscitate tante paure, quelle paure che sono molto spesso il motore dell'agire umano. Non si tratta solo delle paure dei clandestini, ma anche di quelle dei tanti cittadini onesti che pagano le tasse, vivono nelle banlieues delle grandi città e la sera non sanno come tornare a casa o temono per il destino dei loro figli. Anche queste paure vanno considerate e governate.

 

INCOSTANTE (PD). Non mandando all'ospedale la gente!

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Di fronte a queste paure quello che non si deve fare è reagire, per l'appunto, con la pancia, come molto spesso, troppo spesso, fa l'opposizione. (Commenti dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo PdL).

L'opposizione ci rimprovera - colleghi, leggete le vostre dichiarazioni sui giornali - ogni volta che avviene un episodio che vede i clandestini protagonisti di qualche azione negativa nei confronti dei cittadini del nostro Paese, di non essere in grado di agire; e poi dopo, nel momento in cui ipotizziamo una risposta, ci dà un contributo che è solamente di rifiuto ideologico e che non considera il problema. (Applausi dal Gruppo PdL).

Noi non vogliamo fare questo. Noi ci poniamo il problema di governare paure contrapposte. Sappiamo che non è facile, ma sappiamo anche che per riuscirci dobbiamo battere un costume radicato nella cultura di questo Paese: quello di ritenere, cioè, che esistono i diritti e i diritti soli che si autoriproducono senza un limite, e che a questi diritti non corrispondono dei doveri. Noi dobbiamo ripristinare un collegamento tra i diritti e i doveri. (Applausi dal Gruppo PdL).

Questi devono valere per tutti i cittadini italiani e anche per chi viene ospitato dal nostro Paese.

Su questa linea di ricerca non abbiamo soluzioni. Sappiamo che dobbiamo procedere con un metodo empirico ed approssimativo, e che questo articolo è anche il frutto di discussioni profonde al nostro interno. Sappiamo che non possiamo procedere con il criterio dei buoni e dei cattivi. Collega D'Alia, siamo stati troppo spesso catalogati tra i cattivi per non saperlo, e non abbiamo bisogno di chi difenda le forme di dissenso al nostro interno, perché è la nostra tolleranza, innanzitutto all'interno dei nostri ranghi, che ci porta ad avere rispetto e a considerare le forme di dissenso, comunque esse si esprimano. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

L'articolo in esame è un tentativo di ripristinare il nesso indissolubile tra diritti e doveri, per fare in modo che non siano le paure contrapposte, le paure di chi vorrebbe essere buono e le paure di chi viene catalogato come cattivo, a prendere il sopravvento. È un tentativo serio ed equilibrato e per questo motivo il Popolo della Libertà voterà a favore dell'articolo 39. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

MICHELONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola per un minuto, senatore Micheloni. Dovrebbe dire come vota.

 

INCOSTANTE (PD). Il voto è segreto, non si può dichiarare. (Commenti del senatore Garraffa).

 

MICHELONI (PD). Sono senatore del Gruppo del Partito Democratico, dunque penso che posso parlare, sono anche adulto e vaccinato.

Sono in dissenso dal mio Gruppo, che voterà contro l'articolo 39 - e di questo lo ringrazio - perché il voto contrario lo ritengo insufficiente. Infatti, credo che non dovremmo essere presenti in quest'Aula quando si voterà l'articolo 39 perché le discussioni che sono state fatte in questa sede mi hanno fatto rivivere anni neri e bui, quando noi accompagnavamo i nostri emigrati negli ospedali per farli curare e quando accompagnavamo i nostri bimbi nelle scuole! (Applausi dal Gruppo PD). Questo lavoro ha fatto anche la ricchezza del Nord-Est. (Commenti dal Gruppo LNP).

L'articolo in esame è una pura vergogna, è qualcosa che offende la nostra storia. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo LNP).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, come annunciato, chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 39, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

Si vota l'approvazione dell'articolo 39.

(Segue la votazione). (Brusìo).

 

MARITATI (PD). Presidente, sarebbe più corretto che lei dicesse che si vota l'articolo, non l'approvazione dell'articolo.

 

PRESIDENTE. Si vota l'approvazione o meno dell'articolo. Non do indicazioni su come votare. Ha ragione.

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

291

Senatori votanti

290

Maggioranza

146

Favorevoli

154

Contrari

135

Astenuti

1

 

 

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Colleghi, ho delle fondate perplessità, per quanto riguarda il prosieguo dei lavori, che si possa completare l'iter entro le ore 12 per la diretta televisiva.

Siccome a me sta a cuore il regolare svolgimento dei lavori d'Aula, la cui conclusione era prevista per le ore 14 (i tempi a disposizione sono quasi esauriti, ma non so se riusciremo a mantenere tale orario), l'orientamento della Presidenza è di consentire un regolare svolgimento dei lavori nel rispetto dei tempi contingentati. Ove dovessimo concludere, vi sarà la diretta; ove non dovessimo concludere, salterà la diretta televisiva e si andrà avanti per concludere entro le ore 13 o le ore 14. A me sta cuore il regolare svolgimento dei lavori dell'Assemblea, non tanto la diretta televisiva. (Applausi).

Sull'emendamento 39.0.100 c'è un invito al ritiro. Cosa intendono fare i presentatori?

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, non posso accogliere l'invito al ritiro. Vorrei richiamare i colleghi ad evitare proprio quelle contrapposizioni e guerre tra poveri che si scatenano nel nostro Paese. Durante l'esame del provvedimento in Commissione, la maggioranza ha accolto l'emendamento da me proposto insieme ad altri colleghi del Gruppo Partito Democratico diretto a contrastare il favoreggiamento e lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

Abbiamo sacrificato un disegno di legge proprio al fine di agire in maniera costruttiva. Ora, si sta parlando del contrasto allo sfruttamento del lavoro irregolare, con ciò andando a colmare una lacuna legislativa, considerato che notoriamente le norme riferite al caporalato ed altre non coprono assolutamente questa fattispecie. È altrettanto noto che i limiti posti dalla norma all'ipotesi di grave sfruttamento del lavoro, consentono di ottenere una valutazione da parte del giudice molto rigorosa e non ancorata a parametri discrezionali. Il grave sfruttamento del lavoro è ragione di contrapposizione e quindi di insicurezza pubblica dal momento che i cittadini italiani del Nord dichiarano che i lavoratori stranieri sottraggono loro il lavoro perché accettano lavori irregolari.

Se si vuole superare questa contrapposizione bisogna approvare una norma del genere. Per questo motivo chiedo che sia posto in votazione l'emendamento 39.0.100. Per superare il parere condizionato della Commissione bilancio ritiro i commi 5 e 6.

Chiedo alla Presidenza di valutare la possibilità di procedere al voto segreto sull'emendamento testé riformulato.

 

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, in questa fattispecie non è ammissibile il voto segreto.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, mi era stato segnalato che il voto segreto è ammissibile a patto che si fosse rinunciato ai commi 5 e 6. Poiché la senatrice Della Monica ha espunto i suddetti commi, relativi alla copertura, insistiamo per il voto segreto sul testo modificato dell'emendamento in esame.

 

PRESIDENTE. Con il ritiro dei commi relativi alla copertura tale richiesta può essere accolta.

BOLDI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOLDI (LNP). Signor Presidente, non ho ben compreso quale testo dell'emendamento viene posto in votazione.

PRESIDENTE. La senatrice Della Monica ha ritirato la parte dell'emendamento relativa alla copertura, che era stata censurata dalla Commissione bilancio.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.0.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.800 (testo corretto), presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.100.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.100, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.101, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G40.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 40, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 41.100, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico agli emendamenti 41.101, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, e 41.102, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.400, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 41.800 (testo corretto), presentato dal Governo.

È approvato.

 

L'emendamento 41.300 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 41, nel testo emendato.

È approvato.

Sull'emendamento 41.0.300 c'è un invito al ritiro.

 

MAZZATORTA (LNP). Lo ritiro e lo trasformo in ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.0.300 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G43.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico agli emendamenti 44.101, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, e 44.102, presentato dal senatore Perduca e d altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 44.300 è stato riformulato. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione.

 

BERSELLI, relatore. Mi rimetto al Governo.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere favorevole.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.300 (testo 2), presentato dal senatore Bricolo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.500, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 44.800, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 44, nel testo emendato.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, comprendo le esigenze televisive, ma ritengo che vada segnalato all'Assemblea che l'articolo 44 riguarda il registro dei cosiddetti clochards. Sarebbe fin troppo facile fare della ironia su tale assurda istituzione di un registro nei confronti di persone che non hanno fissa dimora e, tra l'altro, negli emendamenti proposti dalla maggioranza e dal Governo vi è una confusione anche tecnica sulle valutazioni (residenza, domicilio e dimora).

Si tratta ancora una volta di una misura persecutoria nei confronti di persone che non creano assolutamente problemi, sia che abbiano scelto questa condizione sia perché costrette a questa vita. Che rimanga agli atti che contro l'istituzione del registro dei clochards voteremo decisamente contro. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 44, nel testo emendato.

È approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G45.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Non essendo stati presentati all'articolo 45 altri emendamenti, oltre quello soppresso 45.100, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 45.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 46.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico agli emendamenti 46.101, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, e 46.102, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 46.103, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 46.500, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 46, nel testo emendato.

SERRA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se le faccio presente che sono esauriti i tempi a disposizione del suo Gruppo.

 

SERRA (PD). Il Partito Democratico voterà contro l'articolo 46, per due motivi: esso - richiamo l'attenzione di tutta l'Assemblea - prevede che gli enti locali, previo parere obbligatorio ma non vincolante (quindi anche negativo), coinvolgano associazioni di cittadini. Ma chi sono i cittadini che fanno parte di queste associazioni? Vorrei sapere chi sono, considerato che è sotto gli occhi di tutti quello che sta avvenendo nel nostro Paese.

È allora necessario che almeno il Comitato per l'ordine e la sicurezza esprima un parere favorevole. Se la parola "vincolante" è stata omessa per dimenticanza, credo, e mi appello al sottosegretario Mantovano, si possa fare una riflessione in merito; se invece è voluta, richiamo l'attenzione di tutta Aula sulle insidie che tale articolo potrebbe comportare. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti ironici dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46, nel testo emendato.

È approvato.

 

Non essendo stati presentati all'articolo 47 altri emendamenti oltre quello soppressivo 47.101, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 47.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 48.100 e favorevole all'emendamento 48.800.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 48.303 e 48.304 e parere favorevole all'emendamento 48.801 del Governo.

Mi rimetto al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 48.305 e 48.306.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 48.0.600 (testo 3)/1 e parere favorevole all'emendamento 48.0.600 (testo 3 corretto) del Governo.

Esprimo parere contrario all'emendamento 48.0.601/1(testo2) e parere favorevole all'emendamento 48.0.601 (testo2 ).

Invito quindi a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 48.0.300, del senatore Fluttero e mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 48.0.108.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 48.0.105, così come agli emendamenti 48.0.400/1, 48.0.400/2 e 48.0.400/3.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 48.0.400 e invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 48.0.107.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 48.100, nonché agli emendamenti 48.303 e 48.304. Il parere è ovviamente favorevole sugli emendamenti del Governo.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 48.305.

Per quanto riguarda l'emendamento 48.306, il Governo propone un esame per parti separate, distinguendo tra il primo capoverso, quello che inizia con la lettera "b)", ed il secondo, quello che inizia con la lettera "c)", invitando i presentatori a ritirare il primo capoverso ed esprimendo un parere favorevole sul secondo capoverso.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 4.8.0.600 (testo 3)/1.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 48.0.601 (testo 2)/1.

 

PRESIDENTE. Su tale emendamento il relatore si era espresso in senso contrario.

BERSELLI, relatore. Mi adeguo al parere del Governo, Presidente, ed esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 48.0.601/1 (testo 2)/1.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Poi vi sono l'emendamento 48.0.601 (testo 2), che è del Governo, ed il 48.0.300, a prima firma Fluttero, sul quale formulo un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno.

Sull'emendamento 48.0.108, signor Presidente, vorrei motivare il mio invito al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno. Parliamo di una questione abbastanza controversa, ma molto sentita; l'opinione del Governo è che le norme intervenute sul punto negli anni, e soprattutto negli ultimi mesi, abbiano necessità di essere pienamente applicate, perché se ne possa fare un bilancio compiuto. E allora, pur apprezzando certamente il contenuto di questo emendamento e la sollecitazione che ne viene, invito comunque il presentatore a ritirarlo per poter effettuare una riflessione specifica sul punto, che porti ad elaborare una proposta organica, senza procedere per strappi. Non è una contrarietà al merito della proposta emendativa, ma un invito ad approfondirla meglio ed in modo più completo.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 48.0.105, 48.0.400/1, 48.0.400/2 e 48.0.400/3. L'emendamento 48.0.400 è del Governo e sull'ultimo, il 48.0.107, lascio la parola al collega Caliendo.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 48.0.107, il Governo invita il presentatore a ritirarlo e riformularlo in un ordine del giorno. Ancorché sia stato sollecitato all'approvazione di questo emendamento da parte di senatori di tutti i Gruppi, anche con una lettera al Ministro della giustizia, il Governo non ritiene, allo stato, di poter adottare un provvedimento favorevole, per due ordini di ragioni.

La prima ragione è che vi è stata, negli ultimi provvedimenti legislativi, una serie di accentramenti di competenze sulla procura del capoluogo del distretto. La seconda è che intervengono sempre interessi campanilistici: mentre le ragioni che sostengono questo emendamento sono condivise dal Governo per i problemi della criminalità presenti nell'area casertana, non è possibile accoglierne il testo perché il provvedimento diventerebbe isolato e legittimerebbe quegli interessi campanilistici che sono già stati sollecitati. Ulteriori modifiche andrebbero viste in un contesto generale e il Governo si impegna a valutare la possibilità di una revisione delle circoscrizioni.

Mi auguro che si possa verificare quell'accordo che abbiamo trovato sull'articolo 41-bis anche in materia di revisione delle circoscrizioni, con accorpamento di uffici giudiziari, superando interessi campanilistici e tenendo presenti, invece, esigenze obiettive, come quelle rappresentate dall'emendamento.

Per tali ragioni, ribadisco l'invito ai presentatori a ritirare l'emendamento in esame e a trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Giuliano, intende accogliere l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 48.0.107 e a trasformarlo in un ordine del giorno?

GIULIANO (PdL). Signor Presidente, prendo atto con una certa amarezza delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo. Le motivazioni che sostenevano il mio emendamento, che intendeva istituire una corte d'appello con giurisdizione sulla provincia di Caserta, erano condivise da parte di moltissimi senatori che l'hanno sottoscritto e anche di settori dell'opposizione.

Queste ragioni, appunto, sono state illustrate: una corte d'appello mastodontica come quella di Napoli, che ha giurisdizione sulle province di Napoli, Caserta, Benevento e Avellino, con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, sicuramente non riesce a fronteggiare in maniera adeguata il fenomeno camorristico che ha un'altissima, massiccia presenza nella provincia di Caserta.

Eppure, questo emendamento prende corpo e spunto da un vecchio disegno di legge e non è legato a ragioni campanilistiche, ma esclusivamente di emergenza nazionale. Avere sul posto una presenza istituzionale così forte, che possa intervenire con immediatezza e combattere frontalmente la criminalità organizzata, ci era sembrato un motivo più che sufficiente per sostenere l'emendamento. Del resto, sia il Governo, sia i Capigruppo, sia i relatori in un primo momento erano stati favorevoli; c'è stata poi forse una reazione scomposta da parte di alcuni settori, seppur minimi, della magistratura, mentre vi è stato un silenzio composto da parte di quella di Santa Maria Capua Vetere.

Ad ogni modo, la disciplina di partito è un valore assolutamente irrinunciabile. Prendo atto della richiesta del Governo e del relatore e, sia a nome mio personale, sia di quanti hanno sottoscritto l'emendamento, dichiaro che non possiamo non accettare di trasformarlo nel seguente ordine del giorno: «Il Senato, preso atto delle particolari e pressanti esigenze degli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere che hanno giurisdizione su un territorio dove vi è una più che massiccia presenza della criminalità organizzata; tenuto conto del preannunziato accorpamento e razionalizzazione degli uffici giudiziari, impegna il Governo ad esaminare, con assoluta priorità, tali esigenze per l'istituzione di una sezione distaccata della corte di appello in provincia di Caserta». (Applausi dal Gruppo PdL).

TOFANI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TOFANI (PdL). Signor Presidente, sarò telegrafico. Desidero solo sottolineare un passaggio dell'intervento del sottosegretario Caliendo. Vede, signor Sottosegretario, non vi sono richieste campanilistiche ed esigenze: vi sono esigenze. Quindi, la inviterei a rispettare anche altre realtà, come il Lazio, dove vi è una sola corte di appello e dove non ci sono esigenze campanilistiche, perché vi è la paralisi di alcune attività amministrative. Mi auguro che al più presto si voglia rivedere l'intera divisione delle circoscrizioni e riorganizzare questa attività.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G48.0.107, a firma del collega Giuliano. Capisco che può sembrare strana una simile richiesta, ma vorrei segnalare che a fronte di un'eccezionalità della situazione campana che, peraltro, ha portato il Governo ad intervenire e stabilire una giurisdizione - per così dire - domestica per quanto riguarda alcuni reati e illeciti che occupano il territorio campano, mi sembra una proposta di buonsenso.

Vorrei quindi aggiungere la firma all'ordine del giorno G48.0.107. (Applausi dei senatori Giuliano e Coronella).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Colleghi, vorrei ora fare il punto della situazione: abbiamo ancora 66 votazioni da effettuare. Si tratta di un testo impegnativo e delicatissimo. È orientamento di questa Presidenza - ma voglio ascoltare il parere dei Capigruppo sia di maggioranza che di opposizione - concedere all'Aula un iter di lavori composto, attento e riflessivo, pur avendo quasi esaurito tutto il tempo a nostra disposizione.

Tuttavia, procedere con la tagliola delle ore 12 non consente né a questa Presidenza, né all'Assemblea quella dignità che dovremmo avere per riflettere attentamente ed evitare di lavorare male. Sottopongo a tutti i Capigruppo l'opportunità di annullare la diretta televisiva e di concludere i lavori rispettando l'orario predefinito dal calendario. (Applausi dai Gruppi PDL, LNP e del senatore Astore).

Non mi piace lavorare con la preoccupazione di commettere errori: lo faccio nell'interesse delle istituzioni e di quest'Aula.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Presidente Schifani, vorrei segnalare che, proprio avvertiti dalla sua preoccupazione, ci siamo astenuti, ad eccezione dell'intervento di un minuto concesso al senatore Serra.

 

PRESIDENTE. Ma non è una questione di Gruppo.

 

FINOCCHIARO (PD). Ci siamo astenuti dall'intervenire anche su voti delicati e sul voto segreto, in ragione del fatto che ritenevamo, essendo esauriti i termini, di non appesantire la discussione e arrivare alle ore 12 (orario concordato tra maggioranza e opposizione) alla diretta televisiva.

Lo dico perché credo che nella decisione finale si possa e si debba tenere conto, Presidente, del sacrificio che il mio Gruppo ha ritenuto di affrontare per garantire non soltanto il migliore svolgimento dei lavori, ma anche la diretta televisiva e, quindi, una maggiore trasparenza sulla posizione di tutti i Gruppi parlamentari su questo provvedimento così importante.

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, prendo atto delle sue considerazioni. È mio dovere mantenermi al di fuori delle posizioni dei singoli Gruppi. Ho però il dovere di prendere atto, senatrice Finocchiaro, che mancano venti minuti alle ore 12 e che vi sono ancora più di 60 votazioni da effettuare. Le responsabilità saranno poi oggetto di dibattito politico, ma non di quello parlamentare.

Credo che in questo momento l'interesse superiore della Presidenza e dell'Aula dovrebbe essere quello di lavorare con una certa celerità, ma evitando di lavorare male.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.100.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 48.301 e 48.302 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.800.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.800, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 48.303 e 48.304.

Metto ai voti l'emendamento 48.801, presentato dal Governo.

È approvato.

Sull'emendamento 48.305 vi è un invito al ritiro. Senatore Bricolo, intende accoglierlo?

 

BRICOLO (LNP). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Sul 48.306 è stato formulato un invito a ritirare la prima parte, mentre il parere è favorevole alla seconda parte dell'emendamento.

Senatore Bricolo, cosa intende fare?

 

BRICOLO (LNP). Ritiro la prima parte, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 48.306 (testo 2).

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.306 (testo 2), presentato dal senatore Bricolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.900, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 48, nel testo emendato.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 48, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo l'Aula che da intese congiunte dei Gruppi si è addivenuti alla decisione di iniziare le dichiarazioni di voto in diretta televisiva alle ore 13. Avremo quindi modo di salvare la compostezza e la serenità dei lavori d'Aula e il diritto di informazione politica attraverso la trasmissione televisione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.0.600 (testo 3)/1.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, forse ho inteso male il parere del relatore sull'emendamento 48.0.600 (testo 3)/1. Mi sembrava di aver capito che il parere del Governo fosse favorevole e che il relatore si fosse rimesso al Governo.

 

PRESIDENTE. Chiediamo subito la conferma al relatore.

 

BERSELLI, relatore. Sull'emendamento 48.0.600 (testo 3)/1 il parere è contrario.

 

PRESIDENTE. Ce n'è un altro su cui è stato espresso il parere favorevole, ma non è questo. Il parere favorevole è stato espresso sull'emendamento 48.0.601 (testo 2)/1.

Metto ai voti l'emendamento 48.0.600 (testo 3)/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 48.0.600 (testo 3 corretto), presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 48.0.601 (testo 2)/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.0.601 (testo 2), presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

 

È stato avanzato un invito a ritirare e a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 48.0.300. Senatore Fluttero, accoglie tale invito?

 

FLUTTERO (PdL). Sì, signor Presidente.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, vorrei rapidamente intervenire su questo emendamento rispetto al quale il rappresentante Governo ha avanzato un invito al ritiro. Infatti, come rappresentante del territorio e anche per le motivazioni addotte dalla stessa magistratura, mi sembra abbastanza evidente che vi sia una grande connessione nei fenomeni criminali.

Signor Presidente, mi scuso, ma credo di aver sbagliato emendamento. Chiedo, comunque, che il mio intervento venga considerato rispetto all'emendamento 48.0.107, su cui è intervenuto anche il sottosegretario Caliendo. Ritengo che sia stato molto utile e saggio avanzare un invito al ritiro. Se l'emendamento venisse posto in votazione, non esprimeremmo un voto favorevole, così come non siamo favorevoli al contenuto dell'ordine del giorno.

Lo affermo perché desidero che ciò rimanga agli atti. Credo, infatti, che le motivazioni siano molte serie, vista la connessione dei fenomeni criminali sul territorio e la possibilità che, indagando su un territorio, si scoprano connessioni ad un altro territorio. Per tale motivo, siamo sulla giusta linea della concentrazione su cui il rappresentante del Governo si è espresso.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G48.0.300 non verrà posto in votazione.

È stato avanzato un invito a ritirare e a trasformare in un ordine del giorno anche l'emendamento 48.0.108. Senatore Compagna, accoglie tale invito?

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, non posso che accettare la sollecitazione del Governo, anche perché sono molto affezionato e speranzoso nell'ulteriore corso del provvedimento. Il mio emendamento risale a prima dell'estate e riguarda le cosiddette stragi del sabato sera. Da allora sono stati raggiunti livelli ancora più preoccupanti. Non sono un massimalista e non sono un proibizionista; non sono neanche un persecutore delle discoteche. Ho notato, però, che nell'ambito della legislazione pattizia, da quando se ne occupava il collega Giovanardi con i gestori di discoteche della Romagna, la via pattizia, patteggiata e patteggiabile alla legalità non ha portato a nulla.

Lo Stato, nelle sue esigenze di autorità, è incalzato dai provvedimenti e dalle ordinanze assunti sul territorio dai sindaci. Lo Stato giungerebbe irrimediabilmente in ritardo se non inserisse - spero già in occasione dell'esame alla Camera dei deputati - questa modifica del codice con tutti i crismi di statualità che attengono alla disciplina codicistica, perché quella delle vite umane e dei ping-pong di umanità non sia soltanto retorica. Da qui nascono la mia gratitudine e la mia fiducia nella sensibilità del sottosegretario Mantovano.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G48.0.108 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 48.0.105, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 48.0.400/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 48.0.400/2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 48.0.400/3, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 48.0.400, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 48.0.107 (testo 2) è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G48.0.107 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi. (Brusìo).

Onorevoli colleghi, siamo ormai in fase di conclusione: vi chiedo di darci una migliore organizzazione.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 49.650 e parere contrario sugli emendamenti 49.100, 49.0.500, 49.0.550 e 49.0.551.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.650, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 49.

È approvato.

 

Risulta pertanto precluso l'emendamento 49.100.

Metto ai voti l'emendamento 49.0.500, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.0.550, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

L'emendamento 49.0.551 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 49.650.

Passiamo all'esame dell'articolo 50.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 50, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Comunico che gli emendamenti 50.0.100/1 e 50.0.100/2 sono stati ritirati.

BERSELLI, relatore. Mi rimetto al parere del Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sull'emendamento 50.0.100 del senatore D'Alia, il Governo aveva proposto al presentatore una riformulazione che mi pare sia stata accolta. Pertanto, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 50.0.100 (testo 3), presentato dal senatore D'Alia.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 51.

Lo metto ai voti.

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 52.100. L'emendamento 52.0.101 (testo corretto) risulta ritirato.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 52.100, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 52.

È approvato.

 

L'emendamento 52.0.101 (testo corretto) è ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 53, sul quale sono stati presentati due emendamenti dal Governo, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 53.800, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 53.801, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 53, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 54, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 54.650, del Governo. Il parere è invece contrario sull'emendamento 54.100. La riformulazione dell'emendamento 54.0.300 da parte della presentatrice, senatrice Allegrini, mi trova favorevole. Invito i presentatori dell'emendamento 54.0.301 a trasformarlo in un ordine del giorno. Sull'emendamento 54.0.302 esprimo parere contrario. Sull'emendamento 54.0.303 mi rimetto al Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme al relatore. Sull'emendamento 54.0.301 è stata concordata con i presentatori la trasformazione in un ordine del giorno.

Con riferimento all'emendamento 54.0.302, su cui la 5a Commissione ha manifestato la propria contrarietà, intendo sottolineare l'attenzione e l'impegno del Governo per Lampedusa, non soltanto per le attività di accoglienza e di contrasto, ma anche per tutto ciò che va a favore degli abitanti dell'isola, in senso reale e non demagogico, come proponeva la senatrice Maraventano.

Per quanto riguarda l'emendamento 54.0.303 è stata proposta una riformulazione che mi sembra sia stata accettata dai proponenti.

PRESIDENTE. La riformulazione dell'emendamento 54.0.303 non è ancora pervenuta agli uffici della Presidenza e pertanto lo accantoniamo momentaneamente.

Metto ai voti l'emendamento 54.650, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 54.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 54.100.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.300 (testo 2 corretto) presentato dalle senatrici Allegrini e Gallone.

È approvato.

 

Sull'emendamento 54.0.301 è stato avanzato un invito al ritiro e a trasformarlo in ordine del giorno ed il Governo si era dichiarato disponibile ad accoglierlo.

È d'accordo, senatore Bricolo?

 

BRICOLO (LNP). Sì.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G54.0.301 non verrà posto in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 54.0.302 è improcedibile.

Avendo temporaneamente accantonato l'emendamento 54.0.303, passiamo all'esame dell'articolo 55, sul quale è stato presentato un emendamento dei relatori, che si intende illustrato.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, il problema è stato da me già in precedenza esaminato e lei lo conosce benissimo. A seguito delle osservazioni che abbiamo avanzato sulla copertura finanziaria, determinate dal fatto che quella prevista riguardava il reato di ingresso illegale e non quello di soggiorno illegale, lei stesso, rilevando il diverso impatto che la norma contenuta nell'articolo 19 avrebbe avuto sulla platea dei destinatari, aveva invitato la 5a Commissione a rivedere la propria valutazione. E ciò che appare francamente sconcertante è il parere formulato dalla stessa. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, essa ha ritenuto che la platea dei destinatari del processo per il reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato ammonti a 3.660 persone. Sappiamo - perché il Governo ha fornito questi dati in altre occasioni - che gli irregolari presenti nel nostro territorio alla data del 1° luglio 2006 erano 760.000, come risulta dalla relazione sul Primo rapporto sugli immigrati in Italia.

Non riesco a capire, rispetto a questi numeri, come sia possibile che il Ministero dell'interno abbia fornito il dato di 3660 irregolari destinatari del processo; è chiaramente un dato inesatto. La 5a Commissione dice che questo non è il numero degli irregolari ma è il numero dei prevedibili processi. Io non riesco comprendere quale sia la ratio, né il Governo ha fornito chiarimenti.

L'unico dato di cui noi disponiamo è la relazione tecnica che il Governo ha fornito, nella quale si dice che i soggiorni illegali sono 3660. I dati relativi al numero di ingessi illegali, che sono 54.000, nonché quelli relativi al numero dei soggiorni irregolari sono stati comunicati dal Ministero dell'interno: ossia, si fa riferimento ai dati relativi ai soggiorni irregolari. Ora, tra la cifra di 760.000 soggiorni e quella di 3660 vi è un abisso. Se si dice che i soggiorni irregolari sono 3660, la copertura finanziaria è di 33 milioni di euro; se la platea dei processandi diventa di 500.000 persone, la copertura finanziaria deve essere moltiplicata almeno per dieci: ossia, servono oltre 400 milioni di euro per rispettare l'articolo 81 della Costituzione.

Signor Presidente, lei è una persona estremamente rigorosa e pone attenzione a questo profilo. Lei stesso si rese conto del problema ritenendolo fondato. Non è pensabile che l'articolo 81 della Costituzione possa essere raggirato in questi termini. Non è pensabile ritenere che gli irregolari improvvisamente diventino 3.660 persone: lo sappiamo che questo dato è falso! Come pensiamo di potere ritenere congrua una copertura finanziaria che asserisca questo dato? Ma come si è permesso il Governo di fornire al Parlamento questo dato, dal momento che ne aveva fornito un altro che indicava in 760.000 gli irregolari soggiornanti nel nostro Paese? È un problema di responsabilità che noi dobbiamo assumerci.

Signor Presidente, io mi appello al suo rigore, al rispetto puntuale dell'articolo 81 e al senso di responsabilità di quest'Aula. Si trovi la copertura finanziaria ma non si inganni fornendo dati che sono palesemente falsi. (Applausi dai Gruppi IdV e PD ).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, il senatore Li Gotti già un'altra volta aveva posto tale questione. Naturalmente, la Commissione bilancio l'ha presa in esame in maniera approfondita, così come l'obiezione avanzata dal senatore Li Gotti meritava.

Devo dire che in questo caso il lavoro parte da una circostanza molto precisa, perché tale questione è corredata da una regolare relazione tecnica con un conteggio assolutamente preciso. Quanto il senatore Li Gotti sostiene è che i dati della relazione tecnica non sono quelli corrispondenti al nuovo testo normativo. La Commissione bilancio, naturalmente, si attiene ai dati di fatto e questi dati concreti non possono che essere quelli forniti dal Governo e, in questo caso, il Governo ce li ha forniti con dovizia di particolari. Posso assicurare che il processo è stato non soltanto regolare, come al solito, ma anche particolarmente approfondito.

Posso fare un'ulteriore considerazione per tentare di chiarire quello che il senatore Li Gotti dice: egli parla, lo cito testualmente, di una platea di processandi. Il costo non si riferisce alla platea dei processandi, bensì a coloro che subiscono concretamente il processo e che per questo, naturalmente, causano un onere per la finanza pubblica, un onere che nella relazione tecnica viene puntualmente analizzato con il costo unitario e con il costo complessivo.

Quindi, siccome la stima non è relativa alla platea che il senatore Li Gotti ritiene forse 200 volte superiore a quella analizzata, è chiaro che non è questo il parametro di base che la Commissione bilancio deve considerare. Tale parametro è quello fornito dal Governo, corredato naturalmente della relazione tecnica, sulla base di un principio: i costi devono essere quelli che si stima saranno effettivamente sostenuti. Forse questo chiarisce perché non si può parlare di platea di processandi: la platea è una cosa, i processati sono un'altra. Evidentemente il Governo ha preso in esame esattamente questo parametro.

Ovviamente tutto quello che ho detto è stato adeguatamente diffuso e comunque posso assicurarle, senatore Li Gotti, che abbiamo seguito il processo che regolarmente avviene in Commissione bilancio. In questo caso, inoltre, sono state approfondite, come è giusto che sia, anche le sue osservazioni. La mia considerazione forse può aiutare a risolvere i problemi. È evidente che, se sulla scorta dei processi effettivamente sostenuti per il soggiorno illegale si dovesse arrivare a cifre assolutamente superiori, il bilancio dello Stato ne terrà conto negli anni successivi.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, la questione posta dal senatore Li Gotti è molto seria. I chiarimenti forniti dal presidente Azzollini non sono affatto sufficienti e li abbiamo già ampiamente confutati in Commissione bilancio.

Vorrei riepilogare molto sinteticamente, sollecitando l'attenzione del Governo, che cosa è accaduto nel dibattito sull'articolo 19. La formulazione originaria dell'articolo prevedeva una nuova fattispecie di reato, quella di ingresso illegale nel territorio dello Stato. A fronte di questa previsione, l'articolo 55 recava una copertura finanziaria di 16 milioni di euro circa per il 2008 e di 33 a partire dal 2009. Attenzione, la copertura è stata costruita non sulla base di una previsione dei processi, perché è noto l'orientamento della Commissione bilancio e della Ragioneria in base al quale non occorre una preventiva e certa copertura nel caso dell'introduzione di un nuovo reato, perché i magistrati restano quelli in attività, così come le cancellerie e quant'altro.

La copertura finanziaria è costruita per effetto della necessità di garantire ai cittadini extracomunitari il gratuito patrocinio; cioè vi sarà un esborso da parte dello Stato a fronte di nuovi processi, per il gratuito patrocinio. A seguito della modifica introdotta dalle Commissioni al testo dell'articolo 19, mediante l'introduzione dell'ulteriore fattispecie del soggiorno illegale, si rendeva necessario integrare la copertura finanziaria così che lei, molto opportunamente, chiamò la Commissione bilancio a riesaminare la questione. In realtà, presidente Azzollini, in Commissione la questione noi l'abbiamo affrontata e risolta (anzi non risolta) sbrigativamente, poiché il Governo non ha affatto integrato la propria relazione tecnica, non ha fornito chiarimenti e non ha fornito elementi ulteriori.

Sta accadendo che confermiamo sulla scorta di una formale relazione tecnica, nel senso che diceva il presidente Azzollini, e noi non vogliamo confermarlo ma vogliamo che il Governo ci spieghi come stanno le cose. È una questione che non attiene solo al dato contabile formalistico della copertura, ma al funzionamento del nostro ordinamento giuridico. (Richiami del Presidente).

Presidente, ho concluso. Non ce ne siamo occupati perché non è vero - mi dispiace affermarlo - quello che il presidente Azzollini ha detto poco fa, cioè che la copertura è stata costruita sulla base non dei processandi ma dei processati, perché la relazione tecnica, caro presidente Azzollini, parla invece di platea di 3.660...

AZZOLLINI (PdL). Platea di cosa?

LEGNINI (PD). Si legge testualmente che la norma comporta oneri connessi al patrocinio a spese dello Stato quantificabili in relazione alla platea degli imputati astrattamente interessati.

AZZOLLINI (PdL). Si parla di platea degli imputati.

LEGNINI (PD). Gli imputati astrattamente interessati sono 700.000, non 3.660.

 

AZZOLLINI (PdL). Ma cosa dice? Come possono essere 700.000 imputati? È assurdo!

 

LEGNINI (PD). Presidente Azzollini, non io, non l'opposizione, ma il Governo stima presenze illegali nel nostro Paese pari a 500.000 più 124.000. Altrimenti per quale motivo avete previsto questa norma? Per quale motivo avete introdotto questo reato? Per 3.000 persone? Ma stiamo scherzando?(Applausi dal Gruppo PD).

È una questione molto seria, Presidente. Siamo in presenza di una palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione, che mina l'intero provvedimento. Quindi la prego di invitare il Governo a provvedere integrando la copertura. (Applausi dal Gruppo PD).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, colleghi, il gioco delle tre carte è notoriamente un gioco d'azzardo ed è vietato, quindi nessuno lo può fare, da nessuna parte. Se il presidente Azzollini mi segue, cercherò di spiegarlo anche a lui. (Commenti dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che, continuando di questo passo, salta anche la diretta televisiva delle ore 13. Ma andiamo avanti e si chiude intorno alle ore 14. Prego, senatore Belisario, garantisco all'Aula il diritto di dibattito. (Commenti del senatore Astore).

BELISARIO (IdV). Il dato 760.000, ridotto al 10 per cento, fa 76.000; ridotto all'1 per cento fa 7.600. Qualcuno ci vuol dire che gli eventuali sotto processo sarebbero soltanto lo 0,5 per cento. Questi sono i numeri e questa è una truffa, un inganno ai danni degli italiani! (Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

Allora, posto che la norma è questa, chiediamo a gran voce - e lo segnaleremo agli organi che poi esamineranno questa norma - una copertura reale, non delle fantasie, perché oggi sono delle fantasie, cioè si approva una norma per espellere 3.660 persone. Questo è un trucco che dobbiamo smontare; oppure insieme, noi come Parlamento la approviamo e voi come Governo trovate la copertura integrale dei costi che questa legge comporterà allo Stato. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Colleghi, ho ascoltato il dibattito. La Presidenza aveva chiesto una rivisitazione della copertura dell'articolo 55 su sollecitazione del Gruppo Italia dei Valori e non può che prendere atto del fatto che la 5a Commissione ha riesaminato il proprio parere e ne ha confermato il contenuto. Nella seduta del 3 febbraio ha ribadito il parere espresso in data 14 gennaio.

Queste sono le valutazioni espresse dalla Commissione bilancio, di cui la Presidenza non può che prendere atto.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, considerato che il rappresentante del Governo è in Aula, non gli si può chiedere di darci chiarimenti al riguardo?

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, sono disponibile a dare tutti i chiarimenti che l'Aula chiede leggendo la relazione tecnica che è stata depositata presso la Commissione bilancio, che dà conto dettagliatamente di tutti i problemi sollevati. Faccio presente che si tratta di una relazione comprendente più pagine la cui mera lettura, e non il commento, sarebbe poco compatibile con i tempi celeri che la Presidenza ha imposto al provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo LNP).

Faccio soltanto presente nelle linee generali che la stima di extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno non coincide con quella di extracomunitari che saranno sottoposti a giudizio. Come la semplice lettura dell'articolo 39 permette di rilevare, il numero di coloro che incorrono nel reato di ingresso o permanenza nella clandestinità va determinato al netto dei richiedenti asilo, di coloro cui andrà riconosciuta la protezione umanitaria, dei ricongiungimenti familiari che sono avvenuti per vie traverse e non consuete.

La relazione agli atti della Commissione bilancio è stata redatta con particolare scrupolo dal Presidente e dai componenti della Commissione bilancio dando conto addirittura nei centesimi delle spese relative al gratuito patrocinio. Il rinvio alla lettura di questa relazione, che sono comunque disponibile a fare in questa sede se mi viene richiesto dal Presidente, consente, anche alla luce di quelle considerazioni generali, di dissipare qualsiasi dubbio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.500 (testo 3).

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 55.500 (testo 3), presentato dai relatori, interamente sostitutivo dell'articolo 55.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 54.0.303 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno. Il Governo intende accoglierlo?

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G54.0.303 non verrà posto in votazione.

Riprendiamo l'esame degli articoli e degli emendamenti precedentemente accantonati, motivo del fatto per cui non è stato materialmente possibile concludere entro le ore 12.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, relatore. Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 7.300 e 7.301. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.302 (testo 2). L'emendamento 7.650 è stato ritirato. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.303 e 7.304.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. I presentatori, accettano l'invito a ritirare gli emendamenti 7. 300 e 7.301?

MAZZATORTA (LNP). Sì, li ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.302 (testo 2), presentato dal senatore Bricolo e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 7.650 (testo corretto) è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.303, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.304, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, relatore. Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 8.0.300. Mi rimetto al Governo sull'emendamento 8.0.301 (testo 2).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme al relatore. Sull'emendamento 8.0.301 (testo 2) vi è bisogno di un ulteriore approfondimento dato che non riusciamo ad intenderci. Lo faremo nel seguito dell'iter del disegno di legge. Quindi, con un certo rammarico, invito al ritiro.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se intende ritirare gli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301 (testo 2).

 

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, li ritiro.

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.0.100 (testo 2) e 12.0.300 (testo 2).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme al relatore, con tutte le precisazioni fornite a suo tempo. Se mi ricordo bene, la senatrice Serafini ne aveva chiesto lo stralcio.

PRESIDENTE. Un emendamento non può essere stralciato, come avevo già chiarito all'Assemblea e alla senatrice Serafini.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.100 (testo 2).

SERAFINI Anna Maria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SERAFINI Anna Maria (PD). Non so se vi rendete conto di quello che avete fatto con l'articolo 39 e quali saranno le conseguenze sui bambini.

 

LONGO (PdL). Sì, sì.

 

SERAFINI Anna Maria (PD). Se ne rende conto, collega? Non credo se ne renda conto perché in questo emendamento noi parlavamo dei bambini che hanno bisogno di cure pediatriche e distinguevamo i bambini dai loro genitori e dal permesso di soggiorno. I bambini non potranno più andare al pronto soccorso, non avranno più cure pediatriche.

Vedo chi sorride sui banchi della Lega: che differenza c'è tra noi e quelli che bruciano l'indiano? Ci si rifà coi deboli, si travolge ogni diritto. Ma che conseguenze si saranno per questi bambini?

Il ministro Maroni ha parlato per due giorni sui media del traffico d'organi. Nel momento in cui i bambini non sono assicurati alla salute dove andranno? (Commenti dai banchi della maggioranza). Dove andranno? Non hanno nessuna possibilità di scelta. Non scelgono di venire nel nostro Paese, non scelgono di avere un permesso di soggiorno. Dipendono dai genitori che non andranno per loro e non porteranno i loro bambini. Quindi non solo non avremo le cure psichiatriche ma si andrà verso un peggioramento sostanziale.

Il nostro lavoro è serio. Abbiamo a che fare con la vita della gente. Vi è l'antipolitica, ma sappiamo che la politica è seria perché contribuisce alla vita della gente. Questo dicono i pediatri! Essi li volevano nei reparti pediatrici e non nel pronto soccorso perché il ritardo diagnostico e terapeutico pregiudica in modo irreversibile la loro salute e ne mette a rischio la vita. Stiamo parlando di questo!

Colleghe della Commissione bicamerale: non si può pensare di fare una risoluzione che dica che la salute dei bambini è a rischio. Abbiamo la possibilità di intervenire oggi sulla salute dei bambini. Oggi dobbiamo intervenire. (Commenti dal Gruppo PdL).

Altrimenti ci assumiamo una responsabilità grave, gravissima. Noi distinguiamo ciò che è degli adulti da ciò che è dei bambini. Le nostre leggi dicono che quando i genitori non sono in grado, o perché irregolari o perché in carcere, di pensare alla salute dei bambini, le leggi italiane devono pensarci perché abbiamo ratificato la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo. Noi la violiamo e, se permettete, violiamo la stessa umana pietà. Qui non c'è neanche una responsabilità minima nei confronti dei minori. Chiedo al Governo di ripensarci. Il mio non è un ragionamento che tende alla demagogia. Vi invito a stabilire una responsabilità: noi abbiamo una responsabilità giuridica e umana nei confronti di questi bambini. Altrimenti non sapremo mai se e come vengono curati. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

RUTELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se è già intervenuta la senatrice Serafini.

 

RUTELLI (PD). Signor Presidente, intervengo sul successivo emendamento 12.0.300 (testo 2). Invito il Senato ad una riflessione su quello che stiamo votando poiché abbiamo già - ricorda bene il senatore Mantovano - accantonato questa materia tre settimane fa quando la senatrice Serafini aveva illustrato questo emendamento.

Vorrei invitare i colleghi ad esaminare molto seriamente la materia che ha almeno due connessioni (considerati i tempi ristrettissimi di cui dispongo, richiamo solo i principi) con questo articolato di legge. In primo luogo, il Senato ha convenuto che si debba togliere la potestà genitoriale a quei genitori i quali riducano in schiavitù, o in ogni caso sfruttino in modo indecente, i loro figli. Sono personalmente favorevole a tale scelta. Allo stesso tempo dico però ai colleghi del Senato che dobbiamo dare a quei bambini l'assistenza indispensabile. Stiamo accantonando il problema di questi emendamenti, ma nel momento in cui si consente che il medico possa denunciare clandestini che hanno dei figli, si toglie alla tutela sanitaria ...

 

PRESIDENTE. Senatore Rutelli, la prego di concludere.

 

RUTELLI (PD). Presidente, mi faccia concludere. (Commenti dai banchi del centrodestra).

 

PRESIDENTE. La sto pregando di concludere.

 

RUTELLI (PD). Avrei già finito.

 

PRESIDENTE. Senatore Rutelli, ci mancherebbe, ho il massimo rispetto, il problema che conoscete è quello delle ore 13. Non negherò la parola a nessun collega di questo emiciclo.

 

RUTELLI (PD). Mi faccia terminare.

Sto segnalando al Governo che noi togliamo la patria potestà - ed è giusto - ai genitori che sfruttano i loro figli, ma quei bambini hanno il diritto-dovere di essere seguiti dal punto di vista delle loro condizioni di salute e psicologiche, di essere seguiti e assistiti, come ha detto la senatrice Serafini.

Invito quindi il Governo e l'Assemblea, nell'esame di questo disegno di legge, ad assumersi la responsabilità di trovare, evitando rinvii ad altri provvedimenti, una soluzione decente dal punto di vista della sicurezza, umanitario e del rispetto dei diritti fondamentali dei bambini nel nostro Paese. (Applausi del Gruppo PD e del senatore Astore).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, vorrei evidenziare, perché ci sia il massimo della chiarezza, che il Governo non ha espresso parere contrario agli emendamenti 12.0.100 (testo 2) e 12.0.300 (testo 2), ma ne ha chiesto il ritiro per una serie di ragioni, non ultima la necessità che quanto viene proposto sia poi effettivamente introdotto.

La copertura indicata da questi emendamenti, 12,5 milioni di euro, viene infatti ad incidere sulla riduzione (stiamo parlando di bambini, quindi c'è disagio ad esprimersi in termini tecnici, ma penso tutti noi vogliamo un risultato) di stanziamenti di spesa corrente della tabella C, le cui risorse sono già impegnate e comporterebbero una compressione delle esigenze di enti e istituti che si muovono su questo piano e che hanno già delle previsioni di spesa.

Il rinvio serve allora ad approfondire questa materia ed a pervenire ad una formulazione, non soltanto conforme alle intenzioni, ma anche in grado di reggere e di avere efficacia concreta. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.300 (testo 2).

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.300 (testo 2), presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 30.100 esprimo parere contrario, mentre sull'emendamento 30.500 (testo 2) esprimo parere favorevole.

 

PRESIDENTE. Sul comma 4-ter di questa proposta emendativa vi è un parere contrario della 5ª Commissione.

 

VIZZINI, relatore. Sì, signor Presidente, dobbiamo sopprimere questo comma.

Sugli emendamenti 30.501 e 30.650 esprimo parere favorevole, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 30.101.

 

PRESIDENTE. Quest'ultimo, senatore Vizzini, sarebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 30.650.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme al quello espresso dal relatore, con una sola precisazione.

Il Governo chiede che l'emendamento dei relatori 30.500 (testo 2) sia votato nella sua interezza, incluso il comma 4-ter, a proposito del quale, pur manifestando tutto il rispetto nei confronti dei lavori che ha svolto, continuo però a non capire la decisione della 5a Commissione.

Desidero quindi illustrare per pochi secondi la materia seguente, signor Presidente. Un bene o un'azienda viene sequestrato alla criminalità mafiosa: l'interesse di tutte le persone oneste è che - se non è soltanto una centrale per il riciclaggio - continui a produrre, nei limiti del possibile, e si mantenga il più possibile il livello occupazionale.

Questo spiega perché, durante la fase del sequestro, i crediti erariali vengono sospesi, ed è giusto che sia così, perché il sequestro potrebbe non portare alla confisca: in tal caso, l'erario riprenderebbe a vantare i propri crediti. Nel momento in cui, però, si realizza la confisca, il bene va nella disponibilità dello Stato e, in modo particolare, del Ministero dell'economia, cioè della stessa articolazione istituzionale che provvede a imporre i tributi.

Allora, la proposta contenuta nell'emendamento dei relatori è che, una volta che si vada alla confisca, vi sia l'applicazione di quell'istituto del codice civile che si chiama confusione, in base al quale i debiti si estinguono rispetto al bene che va nella disponibilità di chi vantava i corrispondenti crediti.

Questo, per evitare quella che, a mio avviso, è una follia, ossia che lo Stato confischi aziende che entrano nel proprio patrimonio gravate di tributi erariali, il che non comporta nulla di più in termini di entrate allo Stato stesso, ma comporta che quell'azienda, se è riuscita per miracolo a sopravvivere fino a quel momento, certamente venga precipitata dalla presenza di questi tributi.

Il ragionamento, che mi permetto di definire formalistico, è che non si quantifica il meno che entra allo Stato: ma che cosa deve entrare, nel momento in cui entra il bene, se non un debito, che porta semplicemente a rendere più gravosa - fino ai limiti dell'impossibilità - la gestione di quel bene?

Signor Presidente, mi permetto pertanto di sollecitare, con gli strumenti che il Regolamento del Senato mette a disposizione (non so se anche del Governo), un parere ed un voto favorevole all'intero emendamento, perché la soppressione della sua ultima parte - probabilmente per limiti soggettivi - sfugge a qualsiasi comprensione. (Applausi dal Gruppo PdL).

VIZZINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, le osservazioni mosse dal sottosegretario Mantovano sono esattamente quelle che io stesso avevo formulato e rappresentano il motivo per cui l'emendamento 30.500 (testo 2) era stato accantonato.

Tuttavia, avendo la massima stima del sottosegretario Mantovano, che considero persona preparata, debbo rilevare che - a seguito dell'accantonamento - la Commissione bilancio ha confermato il parere negativo, supportata non dalla propria scienza infusa, ma dalla presenza di un altro pezzo del Governo, che sostiene una tesi differente.

Quindi, ci troviamo in questa situazione perché il Governo, da un lato, ci dice che questa cosa va fatta così e ci invita a votarla, mentre la Commissione, dall'altro, ci dà un parere negativo, perché un altro rappresentante del Governo esprime opinioni diverse.

Non saprei più che cosa suggerire, pertanto, rispetto a questo punto.

 

PRESIDENTE. Senatore Vizzini, adesso vediamo cosa accadrà.

CENTARO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (PdL). Signor Presidente, accedendo alla tesi fin troppo ovvia e naturale espressa dal Sottosegretario, chiedo a quindici colleghi di supportare la mia richiesta di voto elettronico, ai sensi del Regolamento.

 

PRESIDENTE. Sull'intero emendamento 30.500 (testo 2)?

 

CENTARO (PdL). Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.500 (testo 2), sul cui ultimo capoverso - che introduce il comma 4-ter - è stato espresso il parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. È stata formulata dal senatore Centaro una richiesta di voto elettronico sull'intero emendamento.

Invito pertanto il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.500 (testo 2), presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.501, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 30.650, presentato dal Governo.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 30.101.

Metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 32, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 32 precedentemente accantonati, ad eccezione dell'emendamento 32.800 (testo corretto) sul quale esprimo parere favorevole. Esprimo parere contrario anche su tutti gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 32.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 32.100.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, trattandosi di misure in materia di infiltrazioni della criminalità organizzata in appalti pubblici, ci sembra molto importante richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo voto.

Pertanto, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 32.100, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «in quanto compatibili».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 32.100 e l'emendamento 32.500.

CARLONI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARLONI (PD). Signor Presidente, vorrei che restasse a verbale che ho sbagliato a votare nell'ultima votazione e che il mio voto era favorevole e non contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.101.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.101, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.800 (testo corretto), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 32.0.102, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 32.0.501, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Essendo stato espresso parere contrario dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituizione, l'emendamento 32.0.100 (testo 2 corretto) è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 32.0.101, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Colleghi, abbiamo così concluso le votazioni degli articoli e degli emendamenti.

VALDITARA (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (PdL). Signor Presidente, avrei voluto intervenire in occasione della votazione dell'articolo 7 per chiedere alla Presidenza di poter allegare agli atti la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

Colleghi, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 13 per la diretta televisiva.

 

(La seduta, sospesa alle ore 12,38, è ripresa alle ore 13,01).

 

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione finale.

PISTORIO (Misto-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, l'approvazione del provvedimento in esame costituisce l'adempimento puntuale di uno dei punti fondamentali del programma della coalizione (se non ricordo male, il punto 3). Si tratta, quindi, di un passaggio che qualifica l'azione dell'Esecutivo e della sua maggioranza parlamentare perché mantiene un impegno assunto con gli elettori su una parte fondamentale dell'iniziativa politica del centrodestra, che ha avuto grande riscontro nel Paese.

A me piacerebbe che il Governo rivolgesse la stessa puntualità negli adempimenti programmatici a tutti i punti di quel programma. In particolare, il sottosegretario Mantovano, uomo del Mezzogiorno, impegnato in quel territorio nella sfida alla criminalità anche per la sua competenza professionale, sa quanto possa essere importante il tema dello sviluppo di quelle Regioni per liberare le stesse dall'ipoteca della criminalità organizzata.

Quindi, nell'apprezzamento per l'azione del Governo e per la coesione della maggioranza parlamentare a sostegno di questo punto, utilizzo la mia dichiarazione di voto per ricordare che altri punti vanno evasi con la stessa sollecitudine, perché se c'è un pezzo del programma oggi disatteso è proprio quello a cui io sono molto legato, non solo personalmente, ma anche come Movimento per l'Autonomia, e che riguarda lo sviluppo del Sud (punto 5 di quel programma).

Vorrei ricordare al Governo, chiamando comprensibilmente in causa il senatore Mantovano, che oggi in Aula lo rappresenta, che la nostra coalizione in quelle aree ha conquistato un consenso straordinario perché ha ottenuto la fiducia dei cittadini. Ma non dobbiamo considerare quel consenso come una conquista stabile, duratura e garantita a prescindere da quale che sia l'azione del Governo. Quel consenso va rispettato, mantenuto e rafforzato, definendo politiche importanti che inneschino processi virtuosi di sviluppo.

In questo senso, signor Presidente del Senato, il già utile lavoro del Parlamento in questa occasione è stato utilissimo, perché il provvedimento nella sua stesura originaria, per come proveniva dal Governo, aveva una calibratura diversa, era meno ricco, meno consistente, portatore di una interpretazione che potrei definire limitata, perché metteva al centro della politica di sicurezza la sensazione che il fronte più caldo fosse quello del contrasto all'immigrazione clandestina, soprattutto per la sensibilità di alcune aree del Paese nei confronti di questo tema, perché in quell'ambito si sviluppano molti reati contro la persona e contro il patrimonio. Una questione certamente fondata, che in questi ultimi giorni è ancor di più all'attenzione, anche perché il circuito mediatico ne sviluppa la percezione nell'opinione pubblica. Anche se fosse rimasto tale, io avrei votato il provvedimento in modo disciplinato, così come fatto con tutti gli altri provvedimenti del Governo, perché lo ritenevo un modo per ottemperare correttamente al programma, che definiva le politiche di sicurezza con questo particolare punto di attacco.

Apprezzabilmente però il lavoro parlamentare, qualche volta anche in modo - come si dice - bipartisan, ha sviluppato in modo fortissimo, d'accordo con il Governo, che è stato aperto e sensibile nell'interpretare questo bisogno, le misure finalizzate al contrasto alla criminalità organizzata e al recupero di legalità in alcuni territori. Non perché la criminalità organizzata sia patrimonio esclusivo del Sud del Paese, visto che innerva anche altre zone, ma perché da noi, nel Mezzogiorno, esprime un'invasività ed un'aggressività intollerabili per la nostra convivenza civile.

È per questo che siamo convintamente favorevoli al provvedimento in esame, perché ha compreso la necessità di ben calibrare la misura dell'intervento rispondendo ad un'esigenza, ad un bisogno e ad una domanda di legalità che fortissimamente cresce nel Sud del Paese.

Ed io con un artifizio - ma mi serve di tutto per giustificare il mio consenso convinto al Governo - considero questo arricchimento del provvedimento in discussione una sorta di anticipazione sul perseguimento degli obiettivi relativi al Mezzogiorno. Infatti, per iniziativa del Movimento per l'Autonomia - ho contribuito alla stesura di quel pezzo del programma di coalizione - noi nelle politiche di sviluppo del Mezzogiorno al punto 5 abbiamo inserito il contrasto alla criminalità organizzata e un piano di emergenza per la sicurezza e legalità nel Sud. Questo perché riteniamo inscindibili le politiche di sicurezza e di contrasto nel Mezzogiorno e la possibilità di un processo di sviluppo autenticamente trasparente nelle sue iniziative economiche.

Consideriamo l'invasività della criminalità organizzata un pericolo, anzi un problema molteplice, perché essa intimidisce, deprime le attività economiche, dissuade chi ha voglia di intraprendere, sia che si tratti di ambienti imprenditoriali locali che di ambienti imprenditoriali che vogliono dall'esterno investire nel Mezzogiorno. Ma vi è un ulteriore pericolo: che l'invasività non si limiti all'attività di intimidazione e di estorsione, ma che essa infiltri direttamente l'attività economica, creando meccanismi distorsivi della concorrenza che uccidono il mercato.

Per queste ragioni, chiediamo al Governo di continuare su questa strada definendo ancora di più misure a sostegno degli imprenditori coraggiosi che denunciano le estorsioni attraverso benefici fiscali - il Governo su questo terreno è stato poco sensibile - e di tutoraggio.

Il tema del tutoraggio, del sostegno mirato a chi ha il coraggio civile di denunciare l'aggressione mafiosa è il meccanismo attivo attraverso cui si incoraggia questo processo. Sappiamo, signor Presidente, che nella nostra Regione questo fenomeno comincia a lievitare anche per l'iniziativa importante di Confindustria Sicilia che ha segnato un passo significativo di rottura con la cultura della omissione e del silenzio. Questo processo va accompagnato.

Per questa ragione il provvedimento ci convince. Per questa sua calibratura che lo ha arricchito e che ha guardato a tutto il Paese, non soltanto ad un'emergenza percepita in modo chiaro nel Nord e di cui si fanno legittimamente interpreti i colleghi della Lega che hanno una grande capacità di porre le questioni relative al loro territorio al Governo e al Parlamento. Li invidio e spero un giorno di essere capace come loro di porre le questioni del mio territorio con la stessa energia, la stessa autorevolezza e lo stesso grado di consenso. Perché il consenso in democrazia è indispensabile.

Ma talvolta anche l'essere in pochi, se si dicono cose giuste, può consentire ad un ambiente attento di cogliere delle opportunità. In questo senso, ho da far valere una piccola lamentela. Sul tema della destinazione dei beni confiscati alla criminalità, vi era una proposta di destinare tali beni anche agli enti locali che vengono aggrediti dalla mafia affinché non si realizzasse un doppio impoverimento. Vi era stato anche un incontro tra il ministro Maroni e il presidente della Regione siciliana, Lombardo, per definire la misura di tale destinazione ed era stato presentato anche un emendamento dei relatori, il 30.0.100. Ho dovuto prendere atto che anche quell'emendamento è venuto meno poiché è stato sostituito da un ordine del giorno dal contenuto molto generico. Me ne rammarico. Questo non toglie nulla al mio convincimento circa il voto favorevole sul provvedimento, ma mi lascia un po' di amarezza perché un'altra delle nostre proposte è stata disattesa. (Applausi dal Gruppo Misto-MPA).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, voteremo contro questo provvedimento e lo faremo con amarezza e profondo rammarico. Sei mesi fa, infatti, abbiamo aperto un confronto in Parlamento sul tema della sicurezza senza pregiudizi e, come è noto, sul decreto-legge che ha anticipato alcuni provvedimenti ci siamo astenuti. Ci saremmo aspettati in questo periodo un confronto serio, approfondito e soprattutto efficace su cosa fare per la sicurezza dei cittadini. Invece, ci siamo trovati di fronte ad una lunga serie di annunci, alla spicciola propaganda, a veri e propri spot elettorali. E tutto ciò proprio mentre è cresciuta l'emergenza clandestini, con il moltiplicarsi degli sbarchi e degli ingressi illegali, e numerosi ed intollerabili reati di violenza sessuale si sono moltiplicati, occupando incessantemente le pagine dei giornali.

Certamente, signor Presidente, non tutto è da buttare. In questo provvedimento vi sono norme che abbiamo votato, condiviso e concorso a scrivere. Vi sono tante nuove fattispecie di reato e tanti nuovi inasprimenti di sanzioni: le norme contro la mafia, l'inasprimento del carcere duro per i mafiosi, l'inasprimento delle sanzioni per l'associazione a delinquere di stampo mafioso, un regime più efficace per la confisca dei beni e dei patrimoni mafiosi e, ancora, le norme contro lo stupro.

Anche in questo caso, però, le norme approvate anche con il nostro concorso e che prevedono il carcere preventivo obbligatorio per una serie di reati sono state approvate in maniera disorganica e demagogica. Oggi, infatti, in base al testo che voi voterete, un soggetto indagato per frode informatica deve essere arrestato con la reclusione in carcere al pari di un soggetto indagato per stupro; invece, per un soggetto indagato per omicidio, per rapina aggravata o per strage la detenzione preventiva in carcere è affidata al libero apprezzamento del giudice. Non si legifera così perché, alla fine, questo crea un sistema penale disorganico che va contro gli interessi dei cittadini.

Ancora, mi riferisco alle norme che ha seguito in maniera particolare il sottosegretario Mantovano, che ringraziamo insieme a lei, signor Presidente. Non sono solo norme riguardanti la prevenzione sull'associazionismo contiguo ai fenomeni di terrorismo, ma anche quelle riguardanti forme di propaganda e di apologia sui nuovi mezzi di comunicazione, come Internet e come quei social network dove ancora oggi si inneggia in maniera volgare e violenta a Riina, a Provenzano, alle Brigate Rosse, a coloro i quali hanno compiuto stupri collettivi.

Riguardo a queste norme, che anche noi abbiamo concorso a scrivere e che sono importanti, non possiamo non dare atto al Governo e alla maggioranza di averle sostenute anche su nostra proposta. Tuttavia, signor Presidente, questo Governo e questa maggioranza hanno trasformato un tema fondamentale per la vita degli italiani, cioè la sicurezza, in un pasticcio demagogico e pericoloso. Per brevità, faccio solo qualche esempio.

Per quanto riguarda l'uso e l'impiego dei militari, cito testualmente: Roma, 24 gennaio, il presidente Berlusconi: 30.000 militari per combattere l'esercito del male; Roma, 24 gennaio, ministro La Russa: bene Berlusconi su aumento militari; Lodi, 26 gennaio, ministro Maroni: militari? Ne parleremo giovedì con Napolitano; Roma, 26 gennaio, ministro La Russa: cauto, non facile impiegare altri 30.000 soldati; Roma, 26 gennaio, Lega: no a 30.000 soldati. Bastano 6.000; Roma, 3 febbraio, ministro La Russa: prorogato impiego 3.000 militari fino a luglio. Allo studio ipotesi aumento uomini senza variare risorse; Roma, 4 febbraio, ministro La Russa: 30.000 soldati? Nelle città al massimo 10.000, ma solo se i militari vengono affiancati da altri corpi dello Stato.

Insomma, qual è la posizione del Governo su questa vicenda? Possiamo continuare a dare i numeri alle spalle dei cittadini? La verità sui militari, cari colleghi, è che questi costano di più di Polizia e Carabinieri e possono fare meno, perché non hanno le funzioni di polizia giudiziaria e non possono arrestare o fare fermi di polizia senza avere gli insegnanti di sostegno, che sono i poliziotti e i carabinieri che li affiancano quotidianamente nel pattugliamento. Questi militari costano più dei poliziotti e dei carabinieri e fanno di meno. Percepiscono un'indennità aggiuntiva di 26 euro al giorno contro i 6 euro di Polizia e Carabinieri.

Ma è possibile immaginare una strategia sulla sicurezza fatta solo di annunci, di chiacchiere, di numeri dati in libertà? Credo che ciò non sia più tollerabile nell'interesse dei cittadini. Sappiamo tutti bene che non si può parlare di 30.000 militari nelle strade perché, per il grado che hanno i militari, 30.000 sono tutti quelli a disposizione del Ministero della difesa. Sappiamo anche che nel triennio 2009-2011 è previsto un taglio alle risorse del comparto sicurezza di tre miliardi di euro. Sappiamo bene che è stato bloccato quasi del tutto il turnover delle forze di polizia e che è previsto che su 100 poliziotti che andranno in pensione solo 20 potranno essere rimpiazzati, dal 2012 addirittura solo 10 su 100. Io credo che sia finito il tempo degli annunci.

Vorrei fare un altro esempio, signor Presidente, cioè quello di Lampedusa. Cito testualmente: Roma, 8 gennaio, «Maroni: a Lampedusa solo turisti e niente più barconi»; Arzachena, 24 gennaio, «Berlusconi: a Lampedusa situazione sotto controllo»; Varese, 25 gennaio, «Bossi: a giorni una nave per le espulsioni»; Lampedusa, 3 febbraio, «Il sindaco di Lampedusa: contro di noi accanimento di Maroni». Con due voli, oggi, sono stati trasferiti a Roma 120 tunisini. Il primo volo ha portato all'aeroporto di Fiumicino 44 immigrati scortati da 40 poliziotti, mentre con il secondo volo, partito da Lampedusa alle ore 17,40 sempre per Fiumicino, ne sono stati trasferiti 75 con una scorta di 47 poliziotti. Poiché la matematica non è un'opinione, vorremmo sapere, e rivolgiamo la domanda al ministro Maroni, i 1.200 tunisini quando torneranno tutti nel loro Paese di origine? È una semplice operazione matematica.

Inoltre, signor Presidente, in tutto questo contesto, voi avete dato in venti anni, con il Trattato italo-libico, 4 miliardi di euro, pagati con l'aumento delle tasse ai cittadini italiani, al colonnello Gheddafi per far si che il nostro personale di polizia o militare potesse andare in Libia non a formare i poliziotti libici per il contrasto all'immigrazione clandestina ma a pattugliare al posto dei libici le frontiere con il deserto. Anche questo è un modo sbagliato di contrastare l'immigrazione clandestina.

Avete introdotto, in maniera odiosa ed inutile, il reato di immigrazione clandestina. È inutile, signor Presidente, perché servirà solo a rompere le scatole - mi si passi il termine - alle famiglie italiane con le colf e le badanti, diciamolo con chiarezza, e in aggiunta a questo servirà solo ad intasare gli uffici dei giudici di pace perché è noto che, siccome è un nuovo reato ed è difficile capire chi è entrato prima o dopo l'entrata in vigore della legge, il giudice di pace non potrà applicare questa norma, dunque intaseremo soltanto gli uffici giudiziari utilizzando personale in maniera impropria.

Avevate un'occasione, signor Presidente, lo abbiamo detto, vi abbiamo scongiurato di farlo e non avete voluto. Il 28 dicembre dello scorso anno l'Unione europea ha fatto entrare in vigore la direttiva rimpatri che disciplina, per la prima volta in tutto il territorio dell'Unione in maniera uniforme, la lotta all'immigrazione clandestina e all'irregolarità: quella era ed è la sede in cui confrontarsi per trovare soluzioni positive ai problemi dei cittadini italiani e ai problemi dell'immigrazione, non questo zibaldone di norme che servono solo a soddisfare la pancia degli italiani.

 

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, la invito a concludere.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Voglio aggiungere solo che con il voto di ieri sull'immigrazione, il Parlamento ha voluto dire che il Governo non deve essere né cattivo, come dice Maroni, né buono ma semplicemente giusto. Questo è lo stato di diritto, il resto è barbarie. Il contrasto alla criminalità è un impegno troppo grande per essere affrontato con approssimazione.

La verità, signor Presidente, è che la Lega è la vera padrona del Governo, ogni giorno stringe il suo cappio al collo della maggioranza e dopo il far west fiscale sul federalismo vi impone anche questo che dovremmo definire pacchetto insicurezza.

Questo mi porta a dire che gli operai italiani che lavorano onestamente in Inghilterra rubano il lavoro agli inglesi, per giustificare la vostra repulsione contro gli stranieri che lavorano in Italia. Siete come quel marito che per fare dispetto alla moglie si toglie la virilità. Noi votiamo no. Quando ci porterete provvedimenti seri saremo qui a confrontarci. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, sin dalla discussione generale del 18 novembre 2008, l'Italia dei Valori aveva espresso condivisione per alcune delle norme contenute nel testo licenziato dalla Commissione, che recepivano i contenuti dei nostri disegni di legge nn. 583 e 617. La condivisione di singole norme non significa però un voto favorevole sull'intero provvedimento.

La maggioranza e il Governo hanno voluto caratterizzare il disegno di legge in esame come di difesa dall'immigrazione irregolare intesa quale equivalente della criminalità diffusa e così rispondendo alla preoccupazione diffusa e certamente stimolata dei cittadini. È bene che i cittadini sappiano che ciò che si vuole contrastare è l'immigrazione degli stranieri, ma nessuna di queste norme che noi abbiamo votato riguarda i cittadini europei che vengono a delinquere nel nostro Paese.

Convivono nel provvedimento in esame l'inasprimento dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario per i mafiosi, modifica non concepita dal Governo ma espressione di accordo in sede parlamentare, con il reato di ingresso e soggiorno illegale degli immigrati, reato concepito dal Governo e voluto dalla maggioranza e punito con l'obbligo della residenza nella propria dimora nei giorni di sabato e domenica, per un complessivo numero di giorni non superiore a 45, ossia per un massimo di 20 week-end, peraltro neanche consecutivi (articolo 53 del decreto legislativo n. 274 del 2000). È una ridicola norma da applicare a coloro che sbarcano ad esempio a Lampedusa e alle badanti irregolari.

Oggi il Governo ci è venuto a dire che i soggiorni irregolari nel nostro Paese rappresentano una platea di processabili di 3.660 persone, così riducendo il tetto di 760.000, dato effettivamente confermato dal Governo in altre comunicazioni. È un trucco contabile e finanziario che noi denunziamo perché con questo trucco si è violato l'articolo 81 della Costituzione.

Tale ridicola cosa, ossia centinaia di migliaia di processi, costerà agli italiani almeno 1.000 miliardi di vecchie lire ed io vi sfido a dimostrare il contrario. Voi sprecherete il denaro dei cittadini mentre in un provvedimento che si intitola «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» non si prevede l'assunzione di un solo poliziotto, l'acquisto di una sola autovettura, la possibilità dello straordinario per i poliziotti o un solo litro di benzina in più per le macchine di servizio e di controllo del territorio. (Applausi dal Gruppo IdV).

Con il decreto-legge n. 112 del 2008 avete ridotto le risorse del comparto sicurezza e del comparto giustizia del 40 per cento, avete mortificato la polizia e la sicurezza, avete mortificato il ruolo primario dello Stato, ma avreste voluto che le ronde di volontari girassero armate e vegliassero su di noi.

Voi avete una scarsa dimestichezza con la concezione democratica e costituzionale dello Stato. Voi vorreste i bravi di don Rodrigo; noi vogliamo sicurezza, uomini in divisa, automezzi, Polizia e Carabinieri in una cornice democratica dello Stato. (Applausi dai Gruppi IdV e PD). Voi volete che, per accedere al pronto soccorso, si esibisca il permesso di soggiorno e poi siete indulgenti verso il modello sanità Angelucci. Questa è la verità della sanità che voi volete! (Applausi dai Gruppi IdV e PD). Voi negate la sanità ai bambini ma consentite, e consentirete attraverso quello che state approvando alla Camera dei deputati, nella riforma delle intercettazioni telefoniche, che non si perseguano e non si scoprano i reati tipo il modello Angelucci per la sanità: questo è quello che volete! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

Voi fate bassa propaganda; i cittadini chiedono sicurezza. L'Italia purtroppo si accorgerà dei vostri imbrogli politici e degli inutili, feroci vostri comizi. Toglietevi la grottesca maschera del feroce Saladino e da neofiti dell'antimafia: la sicurezza e la legalità sono cose serie! (Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, dopo l'approvazione due settimane fa del provvedimento sul federalismo fiscale, oggi quest'Aula vota il disegno di legge sulla sicurezza.

È grande, dunque, la soddisfazione per essere riusciti, dopo solo pochi mesi dall'inizio di questa legislatura, ad ottenere due così grandi risultati. Due grandi successi per la Lega Nord, per Umberto Bossi e - è giusto ricordarlo, anche a nome di tutti i senatori del mio Gruppo - per i tanti nostri militanti della Lega (Applausi dal Gruppo LNP), che da anni si battono quotidianamente sul territorio a difesa degli interessi della nostra gente. Questo provvedimento lo dedichiamo a loro.

Da oggi sulla sicurezza si cambia finalmente rotta. Abbandoneremo per sempre il buonismo del passato: d'ora in poi sarà lotta dura all'immigrazione clandestina e alla criminalità.

Lapriorità deve essere quella di aiutare la nostra gente, i nostri lavoratori, le famiglie che sempre con più difficoltà arrivano alla fine del mese. Dunque - voglio essere chiaro fin dall'inizio - non siamo più disposti ad accogliere tutti, a soccorrere tutti, ad aiutare tutti, a pagare per tutti. Sono finalmente finiti, onorevoli colleghi, i tempi in cui l'opinione pubblica subiva in silenzio, senza opporsi, le scelte del palazzo in materia di immigrazione. La gente oggi ci ferma per strada e ci dice che sono troppi gli stranieri presenti nel nostro Paese; ci chiedono di non farne entrare più; vogliono e pretendono regole e leggi più severe. È quello che faremo! (Applausi dal Gruppo LNP).

La base di partenza delle nostre proposte deriva da questo concetto: chi entra a casa nostra, finché non ottiene la cittadinanza, è un ospite. Gli ospiti vanno rispettati, ma anche loro devono fare altrettanto con noi. Chiediamo dunque loro il rispetto delle nostre regole, della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, del nostro modo di vivere. Non ci sarà più posto, in questo Paese, per gli immigrati che non rispettano le nostre leggi, che non si vogliono integrare e che vivono di criminalità. Siamo convinti che solo così si può arrivare alla vera integrazione, che deve avere comunque come presupposto la possibilità di garantire agli stranieri presenti sul nostro territorio un lavoro regolare, uno stipendio dignitoso, un tetto sotto cui vivere.

Ha sbagliato clamorosamente chi, in passato, ha fatto entrare tutti lasciandoli poi vivere sotto i ponti, di stenti, costringendoli per sopravvivere ad entrare nel mondo della criminalità. Hanno sbagliato clamorosamente i tanti e troppi Governi buonisti del passato; e la dimostrazione è che purtroppo oggi questi disagi ricadono sulle spalle di tanti cittadini e famiglie costretti a vivere nel disagio delle periferie delle nostre città.

Bene, dunque, l'introduzione del reato di immigrazione clandestina: in questo modo, andremo ad espellere dalle nostre città i tanti e troppi clandestini che vivono di criminalità, di spaccio di droga, di sfruttamento della prostituzione, di furti, di rapine.

Allo stesso tempo, abbiamo voluto regolare anche la presenza degli stranieri che hanno un permesso di soggiorno. Grazie ad un emendamento della Lega abbiamo introdotto il permesso di soggiorno a punti, che si basa sul modello della patente a punti: l'immigrato avrà dei crediti; chi viola le leggi li perderà e chi le rispetta li aumenterà; quando i crediti si azzereranno sarà ritirato il permesso di soggiorno e lo straniero sarà espulso. L'obiettivo è quello di identificare gli stranieri che non si vogliono integrare da quelli che invece lo vogliono: mentre questi ultimi non avranno nulla da temere, ma soltanto vantaggi, la norma servirà a colpire chi non ha alcuna intenzione di integrarsi.

Sempre con un emendamento della Lega abbiamo introdotto una tassa fino a 200 euro per il rinnovo ed il rilascio del permesso di soggiorno. Al Nord, in Padania, ma credo in tutto il Paese, la gente è stanca di dover pagare tasse, ticket, bolli e di vedere che invece per gli stranieri tutto è dovuto e gratis. Sono sempre loro i primi nelle graduatorie delle assegnazioni degli alloggi pubblici, per gli asili-nido, per i tanti servizi che sono stati da loro monopolizzati. (Applausi dal Gruppo LNP). I costi dell'immigrazione devono essere sostenuti anche dagli extracomunitari.

Abbiamo introdotto anche norme che daranno più potere agli uffici comunali di controllo sulle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi e degli immobili. Andremo ad evitare così i casi in cui si affittano appartamenti di pochi metri quadri ad un numero spropositato di persone, cosa che ha creato non pochi disagi in molti quartieri delle nostre città.

Per il rilascio della carta di soggiorno sarà obbligatorio, d'ora in poi, sostenere un test di lingua e cultura generale per verificare l'effettivo grado di integrazione dello straniero richiedente; cosa che peraltro avviene già in molti Paesi europei.

È stato introdotto anche il divieto di chiedere il ricongiungimento familiare per più di un coniuge. Sembra incredibile ma anche questo era possibile nel nostro Paese. Gli islamici capiranno così che da noi la poligamia non è accettata. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Caselli).

Siamo intervenuti anche sulle norme di accesso degli stranieri al pronto soccorso. Abbiamo tolto il divieto di segnalazione dei clandestini. Questo servirà a migliorare il servizio sanitario nei nostri pronto soccorso, ma anche a capire chi entra e chi viene curato nei nostri ospedali. A noi chiedono il tesserino sanitario e ci fanno pagare il ticket; a loro tutto gratis senza nessuna registrazione.

Sono stati accolti anche due ordini del giorno presentati dal nostro Gruppo. Il primo prevede il divieto assoluto di indossare abiti collegati a tradizioni religiose che vanno a nascondere il viso delle persone: in poche parole, non si vedranno più donne vestite con il burqa nelle nostre strade. Il secondo, molto importante, impegna il Governo a monitorare gli effetti che la crisi economica sta portando nel nostro Paese, collegati soprattutto alla perdita di posti di lavoro e di conseguenza bloccare il decreto flussi per i prossimi due anni, impedendo così l'entrata di nuovi lavoratori stranieri. (Applausi dal Gruppo LNP). Non è una richiesta razzista, come è stato detto dalla sinistra, ma una norma che già la Spagna ha adottato e servirà a tutelare il posto di lavoro della nostra gente. Noi, colleghi del Partito Democratico, dell'Italia dei Valori, dell'UDC, vogliamo difendere il posto di lavoro della gente che vive a casa nostra e non vogliamo creare nuovi disoccupati. Questo deve essere chiaro a tutti. (Applausi dal Gruppo LNP).

Siamo intervenuti non solo sull'immigrazione ma anche sul contrasto alla criminalità. È stato approvato un emendamento della Lega che permette le ronde, dunque permetterà ai Comuni di avvalersi di associazioni di cittadini con il compito di segnalare alle forze dell'ordine eventuali reati.

Sempre attraverso una nostra proposta siamo andati ad innalzare le sanzioni per le rapine e i furti negli appartamenti. Oggi la gente ha paura di uscire di casa ma anche a restare fra le mura domestiche, e questo, per quanto ci riguarda, è inaccettabile! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Nelle nostre case ci si entra dalla porta principale e con il consenso del proprietario. La finiremo così di vedere i responsabili di questi furti arrestati dalla polizia, rilasciati dopo poche ore dai magistrati per poi ricominciare indisturbati la loro attività criminosa.

Altro importante punto qualificante di questo provvedimento che abbiamo ottenuto attraverso l'approvazione di un emendamento della Lega Nord è quello di inasprire le pene per gli stupratori. Il nostro emendamento, votato dall'Assemblea, impedirà d'ora in poi ai magistrati di concedere gli arresti domiciliari a chi si macchia di questo vergognoso crimine. (Applausi dal Gruppo LNP). Chi stupra sconterà in galera tutta la pena, fino all'ultimo giorno.

 

LUSI (PD). Magari!

 

BRICOLO (LNP). Un grande lavoro è stato fatto. Questa legge, colleghi, la sentiamo nostra. E - lo voglio dire molto chiaramente - non ci sfiorano le critiche dell'opposizione; non ci sfiorano le vostre critiche: potete dire quello che volete; ci siamo abituati su questi temi, per giunta, ci fanno solo guadagnare consensi.

Ma una cosa la voglio dire: non siamo noi i razzisti, cari colleghi dell'opposizione; voi siete i razzisti. Siete voi che vi schierate, sempre e comunque, solo dalla parte degli stranieri: per voi, prima loro e poi i cittadini onesti che lavorano, pagano le tasse, chiedono rispetto e sicurezza. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Caselli). E votando contro questo provvedimento lo dimostrerete ancora una volta. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Molte congratulazioni).

LATORRE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LATORRE (PD). Siamo ben consapevoli, caro Presidente, signori del Governo, colleghi, di quanto forte sia la domanda di sicurezza che c'è nel nostro Paese, ancor più in presenza delle tante incertezze che portano con sé, inesorabilmente, un aumento del numero e delle entità delle paure nelle nostre società; è la ragione per cui, anche nella discussione che oggi si conclude, il nostro Gruppo ha seguito la rotta di chi vuole corrispondere nel modo più adeguato a questa domanda. Abbiamo avanzato le nostre proposte, i nostri emendamenti sempre in questo spirito e devo dire che le proposte che hanno registrato il consenso della maggioranza di quest'Aula rendono certamente più adeguati gli strumenti di lotta contro la criminalità organizzata, meglio definendo l'articolo 41‑bis dell'ordinamento penitenziario e più netta la lotta contro il terrorismo, pur nel rispetto dei diritti fondamentali.

Il giudizio che qui sentiamo di dare sul provvedimento che stiamo discutendo è però, senza alcun dubbio, fortemente negativo. Vedete, si sente riecheggiare spesso nel dibattito pubblico, lo abbiamo ascoltato anche in quest'Aula, che la sicurezza non è un tema di destra o di sinistra; in effetti, la sicurezza è un grande tema del Paese: il dovere di garantire la sicurezza dei cittadini va ben oltre gli schieramenti politici. Ma la vostra gestione di questi mesi e il contenuto di questo provvedimento, dimostra in realtà che ci sono molti modi, e molto diversi, nell'affrontare il problema, e il vostro si sta rivelando tanto inefficace quanto pericoloso.

Nove mesi sono sufficienti per trarre un primo bilancio sulle politiche della sicurezza da voi condotte. Il primo dato che emerge con grande forza è che cavalcare le paure può far vincere le elezioni, ma la propaganda mal si concilia con una politica seria ed efficace contro il crimine.

Questi mesi, in cui avete ostentato facce feroci, avete detto cose talvolta persino imbarazzanti, avete rilasciato proclami (in una spirale di chi la sparava più grossa) ci consegnano, nei fatti, più fenomeni di razzismo, più atti di violenza, più paure e soprattutto un aumento impressionante degli sbarchi degli immigrati clandestini. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Giai).

Ed è inutile che cercate di mettere la polvere sotto il tappeto, come avete fatto a Lampedusa con quel gigantesco sequestro di qualche migliaio di immigrati e di un'intera popolazione, un doppio sequestro per scaricare su una parte del Paese un problema che è di tutto il Paese, tra l'altro non perdendo l'occasione per dimostrare, ancora una volta, un disprezzo per il Mezzogiorno e per quella parte d'Italia. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Maraventano).

Sotto quel tappeto state cercando di nascondere il fallimento di una legge, la Bossi-Fini (Applausi dal Gruppo PD), che persino il suo promotore, oggi Presidente della Camera, ritiene sia giunto il momento di superare.

 

VOCE DAI BANCHI DELLA LEGA-NORD. E l'abbiamo superata!

 

LATORRE (PD). Del resto, non può che essere quello l'esito se si continua ad affrontare l'immigrazione esclusivamente come un tema di ordine pubblico.

Chiedo a me e a voi, sinceramente: cosa c'entrano con la lotta contro tutti i delinquenti (italiani e non), contro i quali bisogna essere durissimi, le misure contenute in questo disegno di legge, nel quale fate di tutta un'erba un fascio? Le migliaia di badanti e colf, che tanto aiuto e amore portano nelle nostre famiglie, cosa c'entrano con quei criminali che trafficano esseri umani e delinquono sul nostro territorio? Voi state contrastando l'integrazione e aumentando e incoraggiando la criminalità: questo è il saldo del vostro lavoro. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Maraventano).

Cosa c'entra la lotta al crimine con quella norma contenuta nell'articolo 39, che sopprime il divieto di denunciare l'irregolare che chiede cure? Su questo punto, molti colleghi sono intervenuti autorevolmente, perciò voglio solo aggiungere che il diritto alla salute per noi è pieno, incondizionato e della persona in sé: proprio per questo, è di tutte le persone presenti sul territorio, siano esse cittadini italiani, siano esse immigrati.

Negando di fatto questo diritto, con una norma che non esito a definire malvagia, si nega la medesima condizione di umanità, che tanto più deve essere presente e preservata dalla malattia e dal dolore. Tra l'altro, non vorrei si dimenticasse che quella norma, fino a quando è stata in vigore, ha consentito di portare molti immigrati a far emergere la loro condizione di irregolarità. (Reiterati commenti della senatrice Maraventano). Sottraendo una fetta consistente di popolazione che c'è sul nostro territorio ad ogni tutela sanitaria, si avranno ripercussioni sulla sicurezza collettiva del Paese. (Applausi dal Gruppo PD). Ma come si può solo pensare di schedare le persone per il solo fatto che non abbiano una fissa dimora, senza neanche specificare le ragioni di queste schedature?

Grazie al voto di quest'Aula, abbiamo cancellato altre norme inaccettabili. È emerso, come si è detto, un certo malessere nella maggioranza. A me non interessa ragionare qui in termini politici, tanto più quando si parla di cose così delicate. Quello che emerge è che, quando sono in gioco valori fondamentali, che hanno ispirato le culture costituzionali e fatto grande questo Paese (valori come la dignità, la centralità dell'uomo, la solidarietà), proprio questi possono piegare le barriere imposte da discipline di schieramento, soprattutto quando il voto è libero, come lo è stato quello effettuato a scrutinio segreto.

Vorrei dire al ministro Maroni - che ha talmente assunto la cattiveria come categoria dell'azione che in questi giorni la sta esercitando soprattutto contro qualche suo predecessore e i suoi alleati - di non insistere con il ricatto per ripristinare norme che non sono in sintonia con l'umore profondo della società italiana. (Proteste della senatrice Maraventano). È un appello che gli rivolgiamo: non saremo mai più sicuri nell'odio, nella diffidenza, nel rifiuto degli altri; saremo più sicuri nella legalità, nel rispetto delle regole e dei diritti, nell'accoglienza verso chi ha bisogno e nella fermezza contro chi delinque.(Applausi dal Gruppo PD). Questo è lo spirito che ispira la nostra idea di sicurezza.

Colleghi, l'estate scorsa, quando in quest'Aula abbiamo discusso del decreto sulla sicurezza, abbiamo insistito perché venissero prese in considerazione norme per tutelare le donne e i bambini dai fenomeni di violenza. Ci sono voluti gli stupri di questi mesi per costringervi a discutere di queste cose. (Vivi applausi dal Gruppo PD). E attenzione, perché non si deve confondere la custodia cautelare con le pene effettive. Quello che conta - non dimentichiamolo - è che, accertato il reato, dobbiamo fare in modo che quel reato venga scontato in maniera effettiva e non che, una volta spenti i riflettori, quelle canaglie la facciano franca e le vittime di quella violenze restino con il segno indelebile di quella violenza. (Applausi dai Gruppi PD e IDV).

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, senatore Latorre.

 

LATORRE (PD). Noi voteremo contro perché bisogna smetterla con gli spot, come quelli sui militari: i militari fanno onore a questo Paese per le funzioni alle quali sono preposti. (Applausi dei senatori Pegorer e Serra). Noi li stiamo utilizzando in funzioni che non spettano loro e nello stesso tempo tagliamo i fondi per la sicurezza, non consentendo alle forze dell'ordine di essere l'unico, vero presidio sul territorio e di contrasto alla criminalità.

La verità è che - come al solito - in una straordinaria commedia degli equivoci si scambiano i ruoli, come quelli di quei sindaci che si preoccupano più di appuntarsi le stelle di sceriffo che di illuminare le periferie.

 

PRESIDENTE. Senatore Latorre, la prego di concludere.

 

LATORRE (PD). Infatti, anche così si combatte la criminalità.

Per queste ragioni voteremo contro questo provvedimento, sapendo di essere in coscienza convinti di fare qualcosa di utile per il nostro Paese e per la sua sicurezza. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e della senatrice Giai. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo LNP).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, voglio in primo luogo ringraziare anch'io i membri del Governo che hanno dato un contributo decisivo: i Ministri, i sottosegretari Caliendo e Mantovano, i relatori Berselli e Vizzini e tutti i colleghi delle Commissioni (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Voglio anche ringraziare il Presidente del Senato che in alcuni passaggi importanti non ha mancato di sottolineare, come ad esempio nel caso della norma contro gli stupri, la sensibilità e l'impegno del Parlamento. Già ieri anche i senatori Berselli e Vizzini hanno sottolineato questi aspetti.

Cari colleghi, parliamo ai cittadini attraverso il Parlamento e anche attraverso le opportunità mediatiche, ma dobbiamo ricordare dei fatti: questa è una legge che prevede molte innovazioni importanti. Le potrei elencare, ma lo farò solo per titoli: si rendono più severe le norme sul codice delle strada; si tutela di più il decoro urbano e il patrimonio pubblico; si danno maggiori poteri ai sindaci per stroncare le occupazioni abusive; si inaspriscono le pene pecuniarie previste per tutta una serie di reati; si tutelano i minori, arrivando a proporre come delitto il loro impiego nell'accattonaggio e togliendo la patria potestà a chi invece di mandare i bambini a scuola li alleva al crimine e all'accattonaggio. (Applausi dal Gruppo PdL).

Questa è tutela dei minori: volerli nelle scuole e non delle strade, con l'impegno dello Stato, delle istituzioni e degli enti locali. Sono previste anche aggravanti in questa legge per chi commette reati nei confronti dei minori in prossimità di scuola e nei luoghi dove l'infanzia ha il diritto di crescere serena e non di essere molestata o minacciata.

Si introducono pene più severe per la violazione di domicilio; si prevede l'arresto obbligatorio per il furto aggravato; sono introdotte ulteriori aggravanti per i reati della criminalità predatoria; si colpiscono più severamente la truffa, il sequestro, e il porto abusivo di armi; si arriva a colpire con maggiore severità il terrorismo e i connessi reati associativi. Si introducono quindi misure che riguardano a 360 gradi la lotta all'illegalità: la criminalità organizzata, la criminalità comune e ‑ come ho detto prima ‑ anche quei reati che hanno creato un grave allarme.

Abbiamo introdotto molte norme importanti contro la criminalità organizzata. Questa è una legge che si occupa molto della lotta all'immigrazione clandestina, ma è una legge che si occupa - come non mai - della lotta alla mafia. Dovreste vergognarvi di non votare una legge che è un caposaldo della lotta alla mafia. (Applausi dal Gruppo PdL). Dovrete spiegarlo alle vittime, ai loro parenti e a chi subisce il pizzo.

In questa legge ci si occupa dei beni sequestrati e si introducono nuove misure che riguardano l'utilizzo di questi beni. Vi ricordo che per le forze dell'ordine e la giustizia con il decreto di luglio abbiamo creato un fondo che finalmente consente l'utilizzazione del patrimonio delle cosche per dare quei soldi ai Carabinieri, alla Polizia, alla magistratura. Questo noi lo abbiamo già fatto.

Abbiamo introdotto norme contro il riciclaggio, contro la criminalità finanziaria, abbiamo dato maggiori poteri alle autorità di garanzia nel campo dell'economia per stroncare reati finanziari che spesso proprio la criminalità organizzato ha imparato a compiere. Abbiamo introdotto, cari colleghi, altre norme che riguardano il potere dei prefetti per controllare i lavori pubblici, per l'accesso ai cantieri, per prevenire le infiltrazioni mafiose; si esaltano con misure specifiche, misure di prevenzione antimafia, il coordinamento della lotta alle cosche.

C'è anche la riforma del 41-bis, questa l'abbiamo condivisa. Ma siete un po' lenti perché, vedete, - l'ho già ricordato in quest'Aula - c'è una legge Gasparri che non vi piace, ma la prima legge Gasparri è stata approvata nel 1999 e fu la proroga del 41-bis che io dall'opposizione imposi all'approvazione del Governo D'Alema, che si era dimenticato di prorogare il 41-bis. Sono molto orgoglioso di quella legge; anche l'altra è ottima, ma quella ha un valore in termini morali e di contrasto alla mafia.

In questa legislatura con il collega Vizzini abbiamo per primi, e poi in una condivisione generale (di questo ve ne do atto), voluto rafforzare il 41-bis. Noi abbiamo rispetto per la magistratura, ma siamo rimasti sconcertati di fronte alla facilità con cui il carcere duro è stato revocato nei confronti di boss pericolosi. Le norme che portiamo all'approvazione riducono quel margine di discrezionalità e impediranno ai boss di poter proseguire dal carcere la loro attività criminale. Dall'Aula di Palazzo Madama viene un monito forte contro le mafie che con questo provvedimento avranno un carcere duro, ancor più duro, e di questo siamo orgogliosi. (Applausi dal Gruppo PdL).

Tutela dei minori, lotta alla criminalità diffusa, lotta alle mafie. Come vedete gli argomenti sono tanti e anche sulla questione delle ronde che è stata sollevata nel provvedimento è contenuta una norma. In quest'Aula qualche prefetto ha chiesto chi le autorizza. Ed io rispondo: le prefetture, il Comitato dell'ordine e della sicurezza - c'è scritto nella legge - presieduto dal prefetto. Stamattina ho sentito un prefetto che forse ha svolto male quel ruolo e non ricorda le sue competenze. (Applausi dal Gruppo PdL). A voi tutti devo dire che, quando la mattina accompagno mia figlia a scuola, preferisco trovare un anziano con un giubbetto colorato che uno spacciatore di droga. Ecco cosa intendiamo noi per maggiore vigilanza sui territorio! (Applausi dal Gruppo PdL).

 

SERRA (PD). Pagliaccio! Buffone!

 

GASPARRI (PdL). E già ci sono nei Comuni - di questo si tratta - e poi la Polizia, e poi i Carabinieri, e poi la Polizia municipale.

Mi dispiace, collega Latorre, che nelle sue parole sia quasi risuonata una sottovalutazione dell'impegno che, accanto alle forze dell'ordine, stanno profondendo i militari nelle città. Noi ringraziamo le Forze armate che aiutano le forze dell'ordine alla vigilanza, alla sicurezza, alla protezione delle nostre città - ringraziateli, invece di fare i causidici! - accettando un sacrificio ed un onere ulteriore, oltre quello che le nostre Forze armate in Patria e all'estero hanno sempre offerto. (Applausi dal Gruppo PdL).

E poi c'è l'immigrazione, sì. Non è la legge della Lega che è stata imposta al PdL o di quelli che nel PdL ... (Commenti dai banchi del centrosinistra). Noi siamo convinti tutti che occorre dare precedenza ai diritti degli italiani. Di questo siamo fermamente convinti tutti, in questa parte dell'emiciclo. Vengono prima gli italiani, certo! (Applausi dal Gruppo PdL).

Dopo di che noi siamo una Nazione di grande accoglienza; milioni di stranieri vivono nel nostro Paese, contribuiscono alla vita delle nostre famiglie, delle nostre industrie, sono nelle scuole accanto ai nostri figli e noi li consideriamo persone che vivono in pienezza di diritti nel nostro Paese.

È contro la illegalità, è contro la clandestinità, è contro il traffico di schiavi che questa legge si posiziona in maniera molto chiara e non si capisce perché voi non abbiate votato le norme contro il traffico di schiavi, che poi si collega allo sfruttamento della prostituzione e a vicende eclatanti. Nessun razzismo! (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Il razzismo è quello di certi sindaci progressisti che hanno lasciato prosperare favelas dove i bambini muoiono di notte se c'è un incendio in una tenda e in una baracca. Quegli insediamenti devono cessare. Devono cessare! (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Chi ha diritto di restare resti in condizioni civili, chi non ha diritto di restare non può essere abbandonato sotto i ponti o a rubare nelle metropolitane anche a 4 o 5 anni.

Quello è razzismo: l'indifferenza di chi, sotto la coltre di un'ipocrita tolleranza, abbandona migliaia di persone deboli e minori al loro drammatico destino. Quello è il vero razzismo che noi denunciamo!

Abbiamo introdotto il reato di immigrazione clandestina e abbiamo introdotto norme per cui il permesso di soggiorno si paga. I cittadini italiani pagano per ogni pratica; uno straniero che utilizza i nostri uffici paghi dunque un piccolo obolo per i costi che lo Stato affronta per le sue pratiche! Questo è quello che abbiamo detto! (Applausi dal Gruppo PdL).

Cari amici e cari colleghi, abbiamo fatto qualcosa di utile e saremo pronti a verificare sul campo le norme che funzioneranno e quelle da migliorare. Non c'è alcuna indulgenza a razzismi e ad intolleranze. C'è piena coesione nell'impegno per la legalità ed anche per le forze dell'ordine: abbiamo reintrodotto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale per la salvaguardia morale delle forze dell'ordine che, cari colleghi, quando agiscono, devono essere rispettate per il lavoro che svolgono! (Applausi dal Gruppo PdL). Leggete questo provvedimento: avete ancora qualche minuto di tempo, prima che io finisca il mio intervento e si passi alla votazione finale.

Signor Presidente, il provvedimento in esame costituisce uno dei punti principali del programma della coalizione di Governo, del Popolo della Libertà, della Lega Nord e delle altre formazioni che sostengono l'Esecutivo. Non sono soltanto annunci, ma sono fatti. Per tale motivo, affermiamo che con questo provvedimento arriva il tempo dei fatti, il tempo della sicurezza ed il tempo della legalità! (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, presentata dai relatori, che si intende illustrata.

La metto ai voti.

È approvata.

 

Procediamo ora alla votazione finale.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

271

Senatori votanti

268

Maggioranza

135

Favorevoli

154

Contrari

114

 

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PdL, LNP e dai banchi del Governo).

 

Su argomenti specifici
(Vicenda Englaro - Votazioni - Trasmissione TV lavori Senato)

CECCANTI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CECCANTI (PD). Signora Presidente, intervengo per segnalare una grave questione istituzionale. Da agenzie di stampa apprendiamo - spero di aver compreso male - che esponenti della maggioranza o del Governo sostengono la possibilità di varare un decreto-legge, palesemente incostituzionale, per bloccare una sentenza definitiva. In questa sede, mi preme soprattutto sottolineare l'idea, assolutamente aberrante dal punto di vista dei rapporti tra Governo e Parlamento, secondo la quale si vorrebbe anticipare per decreto un provvedimento già in discussione in 12a Commissione permanente, espropriando palesemente le prerogative del Senato.

Mi stupirebbe, se le dichiarazioni fossero vere, che persino dei parlamentari che siedono nel Senato e stanno discutendo, senza preclusioni da parte di alcuno ma in spirito di apertura, nella Commissione igiene e sanità quel provvedimento possano avallare preventivamente un simile comportamento. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 14)

NANIA (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NANIA (PdL). Signora Presidente, intervengo soltanto per dichiarare che il dispositivo non ha funzionato, ma che avrei espresso un voto favorevole sul disegno di legge n. 733.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. (Il senatore Quagliariello fa ripetuti cenni di voler intervenire).

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signora Presidente, solo per porre un problema relativamente alla pubblicità dei nostri lavori.

Avevamo previsto per le ore 12 una diretta radiotelevisiva, successivamente fatta slittare alle ore 13. Il problema non è far conoscere agli italiani la parte relativa alle dichiarazioni di voto in merito ad un determinato provvedimento, quanto - perché altrettanto importante - far vedere come lavorano le Camere, come lavora il nostro Senato.

A mezzogiorno gli italiani, se avessero potuto avere la diretta, avrebbero visto come in effetti la maggioranza, con delle argomentazioni che in francese potrebbero essere chiamate fasciste, si esprimeva relativamente a determinati emendamenti e come l'opposizione si opponeva. Mi domando, adesso che finalmente abbiamo la Commissione di vigilanza sulla RAI e che si sta per rinnovare il suo consiglio d'amministrazione, se non sia il caso di suggerire da parte della Presidenza almeno due ore di diretta in chiaro su RAI 1, RAI 2 o RAI 3 per far conoscere agli italiani chi hanno mandato in Parlamento, a fare che cosa e come. (Applausi dal Gruppo PD).

BOSONE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOSONE (PD). Signora Presidente, intervengo per dichiarare che sull'emendamento 12.0.100 il mio voto per errore è stato contrario, mentre voleva essere favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. La sua precisazione resterà a verbale.

LEDDI (PD). Domando di parlare. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). È da mezz'ora che chiedo di intervenire.

 

PRESIDENTE. Se faceste meno confusione, la Presidenza riuscirebbe a sentire le richieste di intervento.

Prego, senatrice Leddi.

 

LEDDI (PD). Signora Presidente, solo per segnalare che, pensando che la votazione fosse chiusa, ho toccato la tessera del mio vicino, che non c'era, e ho involontariamente votato. La prego di disporre affinché si dia atto che è un voto che non esiste.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, innanzitutto mi scuso. Ho alzato la voce per superare il brusìo. Non voleva essere un atto irriguardoso nei confronti della Presidenza, ma solo un modo efficace per richiamare la sua attenzione.

Pacatamente e serenamente volevo segnalare l'inopportunità dell'intervento del collega Ceccanti, perché in questo tema, dove vale anche un concorso di poteri e di volontà di figure istituzionali, sarebbe bene intervenire, primo, quando si conoscono i fatti e non sulla base di segnalazioni di stampa, secondo, quando i fatti avvengono e non prima. (Applausi dal Gruppo PdL). In quel momento tutte le argomentazioni saranno legittime. Io sono convinto che le nostre saranno diverse da quelle del collega Ceccanti, ma intervenire solo su voci di stampa mi pare inopportuno oltre che irriguardoso nei confronti del Governo e anche del Presidente della Repubblica. Applausi dal Gruppo PdL). Si tratta di cose esterne a questo Parlamento.

Forse sarebbe bene conservare questo tipo di politesse istituzionale. Mi scuso ancora per il tono iniziale. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto.

 

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 14,06).

 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733)

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

    1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;

        b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;

        c) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

    «Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi fino a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

    Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio».

EMENDAMENTI

7.300

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

7.301

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo periodo.

7.302 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Approvato

Al comma 1, lettera b),primo periodo, sostituire le parole: «e della multa» con le seguenti: «o della multa».

7.650 (testo corretto)

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1 capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «c) in caso di reiterazione del reato di cui al secondo comma, secondo periodo, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 1.500 a 10.000 euro».

7.303

VALDITARA, BALBONI, SALTAMARTINI, DI STEFANO, DE ECCHER, SCOTTI, ASCIUTTI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro».

7.304

VALDITARA, BALBONI, SALTAMARTINI, DI STEFANO, DE ECCHER, SCOTTI, ASCIUTTI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il numero "639", sono inserite le seguenti parole: "primo comma"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.300

SALTAMARTINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)

        1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

        2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in euro 5,1 milioni per l'anno 2009 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

8.0.301 (testo 2)

SALTAMARTINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al personale del Nucleo operativo di sicurezza NOCS)

        1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dallo gennaio 2009, con le stesse modalità, l'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, cumulabile nella misura del cinquanta per cento con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennità è corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. Agli oneri recati dal presente comma, pari ad euro 365.100 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.100 (testo 2)

SERAFINI ANNA MARIA, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

        1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

        "Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatriche a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale».

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.300 (testo 2)

SERAFINI ANNA MARIA, MARITATI, SBARBATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BAIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, PORETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

        1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

        "Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute) - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 , il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire, a parità con i minori italiani e in conformità con quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle prestazioni mediche pediatriche, urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuità delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 30.

Approvato nel testo emendato

(Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati)

        1. All'articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

    «4-bis. Nelle ipotesi di sequestro o confisca di beni, aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario, nessuna azione esecutiva esattoriale sui beni in sequestro o confisca può essere intrapresa o proseguita da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione, per tutta la durata della misura di prevenzione o del procedimento penale.

    4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.

    4-quater. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento nonché i provvedimenti cautelari già intrapresi da Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione tributi alla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal comma 4-bis sono sospesi in caso di sequestro e si estinguono in caso di confisca, perdendo efficacia fin dall'origine».

    2. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari».

    3. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 2 del presente articolo, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito con decreto legislativo da adottare entro il 30 novembre 2008, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:

        a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

        b) l'ambito delle attività oggetto della professione;

        c) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

        d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

    4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

    5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

    6. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento».

    7. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575».

EMENDAMENTI

30.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

        01. All'Articolo 2-quater della legge 31 marzo 1965, n. 575 dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

            «c-bis) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese.

            c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210».

30.500 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

        4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile"».

30.501

I RELATORI

Approvato

Al comma 3, dopo la parola: «istituito» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

30.650

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2008», con le seguenti: «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

30.101

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «30 novembre 2008» con le seguenti: «30 gennaio 2009».

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 32.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche all'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

    1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

        «m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. All'uopo il procuratore della Repubblica procedente comunica la avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;

        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».

EMENDAMENTI

32.100

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Le parole da: «Sostituire» a: «in quanto compatibili";» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 32. - (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici) - 1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

            b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e dell'interno";

                2) al comma 5, dopo la lettera s-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:

            "s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini";

            c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera) è inserita la seguente:

        "1-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili";

            d) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché";

            e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        d-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter);

            j) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

            "e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;

            e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub-affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento"».

32.500 (già 32.0.500)

D'ALIA

Precluso

Sostiutire l'articolo con il seguente:

        «Art. 48-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

                a) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "dell'interno";

                b) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis), è inserita la seguente:

        "s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini;";

            d) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

        "f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili;";

            e) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, nonché";

            j) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        "3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter)".;

            g) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        "e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori, indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.";

            h) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

        "e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento"».

32.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a)premettere la seguente:

        0a) al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

        «f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infIltrazione mafiosa fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili».

32.800 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

            "m-ter) di cui alla precedente letto b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 32

32.0.102

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato" inserire le seguenti: "per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/ Ce, nonché";

            b) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di inf1ltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter).";

            c) all'articolo 176, comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infùtrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività";

            d) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        "e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento"».

32.0.501 (già 31.0.100)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 32,aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il contrasto e la prevenzione delle infìltrazioni criminali nel settore degli appalti)

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" aggiungere le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

            b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti: "dell'interno";

            c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis), aggiungere la seguente:

        "s-ter) la prevenzione del rischio di infùtrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini"».

32.0.100 (testo 2 corretto)

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARRAFFA

Improcedibile

Dopo l'articolo 32,inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti)

        1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

            a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

            b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

        2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

        3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sè o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archivi azione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

        4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

        5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

        6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

        7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendo lo delle conseguenze a suo danno.

        8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

        9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

        10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

        11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

        12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

        13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, si provvede, nel limite massimo di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'interno disciplina con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 10».

32.0.101

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 32,inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio)

        1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        "c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, auto calunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale";

            b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

        2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudizi aria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa»;

            c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        d-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo».

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 39.

Approvato nel testo emendato. Cfr. seduta n. 142

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 4, comma 3:

            1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;

            2) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;

        b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

    «2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.»;

        c) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;

        d) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

    «5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter»;

        e) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto d'ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;

        f) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35»;

        g) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000».

        h) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

        i) all'articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.»;

        l) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.»;

        2) i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

    «5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

    5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

    5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»;

        m) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;

        n) all'articolo 26, comma 7-bis:

            1) dopo le parole: «del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero» sono inserite le seguenti: «, anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo,»;

            2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, e all'articolo 14.»;

        o) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

    «1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge;

        p) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.»;

        q) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:

    «8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»;

        r) all'articolo 30, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

    «1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.

    1-quater. Il gettito derivante dalle tasse di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e al comma 1-ter del presente articolo è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea.»;

        s) all'articolo 32:

            1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;

            2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,».

EMENDAMENTO 39.801 E SEGUENTI

39.801

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, alla lettera o), capoverso 1-ter, le parole: «nel territorio nazionale che abbia altro coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «con altro coniuge nel territorio nazionale».

39.117

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

39.118

DELLA MONICA, BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

39.352

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 39.118

Al comma, sopprimere la lettera r).

39.303

SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere la lettera s).

39.304

SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, la lettera s) è sostituita dalla seguente:

            «s)  al comma 1 dell'articolo 32, dopo le parole: «dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184», sono inserite le seguenti: «,  ovvero sottoposti a tutela».

39.305

BRICOLO, RIZZI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Ritirato e trasformato nell'odg G39.305

All'articolo 39, dopo la lettera s), inserire la seguente:

            «s-bis) all'articolo 35, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione all'autorità competente"».

39.306

BRICOLO, RIZZI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Approvato

Dopo la lettera s), inserire la seguente:

            «s-bis)  all'articolo 35, il comma 5 dell'articolo è soppresso».

ORDINI DEL GIORNO

G39.100

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell'AS 733

        impegna il Governo:

            a predisporre, in sede di attuazione di quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 39 del disegno di legge in esame e dalle altre norme che regolano le procedure di asilo, le necessarie misure affInché i richiedenti asilo che ne abbiano diritto non possano essere destinatari di provvedimento di respingimento o di espulsione prima di essere stati posti in condizione di presentare, secondo la normativa vigente, domanda di protezione internazionale, assicurando tutte le informazioni ed i servizi di interpretariato a tal fine necessari;

            ad assicurare e favorire l'accesso nei centri alle associazioni umanitarie e di soccorso sanitario, anche internazionali;

            ad assicurare l'apprestamento di idonee risorse, in termini di personale specializzato e di funzionalità delle strutture, al fIne di garantire l'adeguata assistenza sanitaria alle persone trattenute nei centri di assistenza ed identificazione.

________________

(*) Accolto dal Governo

G39.305 (già em. end. 39.305)

BRICOLO, RIZZI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 stabilisce che «l'assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, in quanto non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, è erogata senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di parteciapazione alla spesa a parità con i cittadinii italiani»;

            tale disposizione, in assenza di misure sanzionatorie per il mancato pagamento di quanto dovuto, è di regola evasa dagli stranieri beneficiari dell'assistenza sanitaria;

            tale situazione provoca un incremento non indifferente della spesa sanitaria a carico delle regioni, che si traduce spesso in un contenzioso tra le aziende sanitarie o ospedaliere erogatrici e lo Stato per il rimborso di tali oneri;

        impegna il Governo,

            a valutare la possibillità di adottare le misure più opportune per assicurare il rispetto dell'articolo 35, comma 4 del testo unico sull'immigrazione, verificando l'effettiva corresponsione da parte degli stranieri non iscritti al SSN delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, a parità con i cittadini italiani.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 39

39.0.100

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

V. testo 2

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

        1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

        "603-bis. - (Grave sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce tal uno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

        Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

            a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

            b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

            c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

        La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro".

        "603-ter. - (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici diretti vi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di forni tura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

        La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

        2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

        "12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il dato re di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

            b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

        12-bis). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

        3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

        4. All'articolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "sicurezza sul lavoro", sono inserite le seguenti: ", nonché al delitto di cui all'articolo 603-bis del medesimo codice" e, al secondo periodo, le parole: "condanna per il delitto" sono sostituite dalle seguenti: "condanna per i delitti".

        5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n.75," sono inserite le seguenti: "603-bis, terzo comma, del codice penale".

        6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

39.0.100 (testo 2)

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

        1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

        "603-bis. - (Grave sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce tal uno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

        Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

            a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

            b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

            c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

        La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro".

        "603-ter. - (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici diretti vi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di forni tura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

        La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

        2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

        "12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il dato re di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

            b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

        12-bis). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

        3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

        4. All'articolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "sicurezza sul lavoro", sono inserite le seguenti: ", nonché al delitto di cui all'articolo 603-bis del medesimo codice" e, al secondo periodo, le parole: "condanna per il delitto" sono sostituite dalle seguenti: "condanna per i delitti".

ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 40.

Approvato nel testo emendato

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali)

    1. Per la tutela della sicurezza urbana, gli enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

    2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

    3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.

EMENDAMENTI

40.800 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1 le parole: «gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni».

        Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: degli enti locali» con le seguenti: dei comuni».

40.100

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

        «2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di video sorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le speciali esigenze di ulteriore conservazione di cui al comma 3.

        3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o, su sua delega, della polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammessa la conservazione dei dati delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma l, fino a quattordici giorni. Ai fini dell'acquisizione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma l, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 234 del codice di procedura penale.

        4. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 1, è effettuato in conforità delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo».

40.101

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

        «3-bis. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 1, è effettuato in conforità delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo».

ORDINE DEL GIORNO

G40.100

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        rilevato che:

            l'articolo 40 del disegno di legge in esame autorizza gli enti locali ad avvalersi di sistemi di video sorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

            la norma prevede il termine e le finalità di conservazione dei dati, delle immagini e delle informazioni raccolti mediante tali sistemi, senza tuttavia disciplinare le modalità di conservazione di tali dati, volte a delineare - conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2004/68/CE in materia di data retention- un equo bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza da un lato e tutela del diritto all'autodeterminazione in ordine al controllo dei propri dati personali;

            la disposizione non richiama neppure, ai fini della disciplina della conservazione dei dati acquisiti mediante sistemi di video sorveglianza, le norme dettate in materia dal d.1gs. 30 giugno 2003, n. 196;

        impegna il Governo:

        a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali, prima della definitiva approvazione del disegno di legge in esame, il parere in ordine alla norma di cui all'articolo 40».

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 40

40.0.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Dopo l'articolo 40,inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. I corpi di polizia municipale possono essere dotati di armi solo in casi eccezionali decisi dal Prefetto.

        I sindaci possono assumere provvedimenti riguardanti la sicurezza pubblica incidenti sulla libertà personale solo dopo averne informato il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ed averne ottenuto il parere conforme».

ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 41.

Approvato nel testo emendato

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

    1. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

    «Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del presente testo unico».

EMENDAMENTI

41.100

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

41.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 41.100

Sopprimere l'articolo.

41.102

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 41.100

Sopprimere l'articolo.

41.400

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «impegnandosi reciprocamente» con le seguenti: «con il reciproco impegno».

41.800 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, capoverso «art. 4-bis - (Accordo di integrazione)», il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare».

41.300

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Con il regolamento di cui al comma 2, sono altresì definite le modalità di applicazione dell'Accordo di integrazione agli stranieri già in possesso di permesso di soggiorno».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 41

41.0.300

BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI ALBERTO, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

Ritirato e trasformato nell'odg G41.0.300

Dopo l'articolo 41,inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

        1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1º gennaio 2009, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

        2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

            a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiomo e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

            b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

            c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti dì lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

            d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

            e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

            f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

        3. Sono esclusi dalla disposizione dì cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

ORDINE DEL GIORNO

G41.0.300 (già em. 41.0.300)

BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI ALBERTO, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

        considerato che:

            la grave congiuntura economico-finanziaria che sta attraversando il nostro Paese ha determinato e determinerà ancora di più nei prossimi mesi rilevanti ricadute negative sull'occupazione;

            i lavoratori più a rischio - anche per la tipologia delle loro mansioni e dei relativi contratti - saranno sicuramente i lavoratori stranieri. Tale situazione creerà rilevanti problemi non solo sotto il profilo strettamente occupazionale, ma anche dal punto di vista della sicurezza pubblica;

        premesso che:

            è opportuno intervenire in via preventiva bloccando temporaneamente i flussi di ingresso per motivi di lavoro sul nostro territorio, al fine di favorire il reinserimento lavorativo degli stranieri interessati dai procedimenti di mobilità lavorativa;

            anche altri Paesi europei, prima fra tutti la Spagna, hanno adottato analoghe politiche di controllo dell'immigrazione.

        impegna il Governo a valutare la possibilità di sospendere, per il periodo di due anni, l'adozione di nuovi decreti di determinazione dei flussi di ingresso di cittadini stranieri, con particolare riguardo ai settori produttivi interessati dalla crisi economica in atto.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 42.

Approvato

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

        a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

        b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

        c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

        d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

        e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»;

    c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

    «3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;

    d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

    «3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

        a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

        b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

    e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

    f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

    «4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

    4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 43.

Approvato

(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale)

    1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

ORDINE DEL GIORNO

G43.100

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'AS 733-A,

            considerate le positive modifiche apportate ai procedimenti di sequestro e confisca dei beni di organizzazioni della criminalità organizzata;

            rilevata la necessità di razionalizzare e rendere ancor più efficace la gestione delle liquidità confiscate alle associazioni di stampo mafioso, evitando al contempo l'incertezza sul destino del bene derivante dalla possibilità di revoca della confisca;

        impegna il Governo:

            a promuovere le opportune iniziative al fine di unificare e coordinare le competenze in materia di assegnazione e destinazione dei beni confiscati, sulla linea di quanto previsto, all'unanimità, dalla Commissione Antimafia nella XV Legislatura;

            a rafforzare le capacità di gestione dei beni confiscati secondo principi di organicità e sistematicità delle procedure, assegnando personale qualificato e risorse adeguate ai soggetti chiamati a programmare e garantire l'inserimento dei beni confiscati in piani di sviluppo socio-economico;

            a dotare le autorità e di soggetti incaricati della gestione dei beni confiscati di competenze adeguate in termini di promozione d'impresa e analisi di mercato al fine di garantire per quanto possibile la continuità d'impresa ed i livelli occupazionali delle aziende che giungono a confisca.

ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 44.

Approvato nel testo emendato

(Modifica all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228)

    1. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:

    «È comunque istituito presso il Ministero dell'interno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA».

EMENDAMENTI

44.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

44.101

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 44.100

Sopprimere l'articolo.

44.102

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 44.100

Sopprimere l'articolo.

44.300

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

V. testo 2

Al comma 1, premettere il seguente:

        «0.1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è sostituito dal seguente:

        "2. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio. Il richiedente l'iscrizione anagrafica senza fissa dimora è tenuto a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli opportuni accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio"».

44.300 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente:

        «0.1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

        "Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La stessa al momento della richiesta di iscrizione è tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita"».

44.500

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «istituito» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

44.800

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «registro» aggiungere la seguente: «nazionale».

ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 45.

Approvato

(Modifica all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)

    1. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: « trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».

EMENDAMENTO

45.100

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G45.100

MAZZATORTA

V. testo 2

Il Senato della Repubblica,

        In sede di esame dell'AS 733, recante disposizioni in materia di sicurezza, pubblica;

        premesso che:

            l'articolo 45 contiene disposizioni volte a prevedere che la stipula del permesso di soggiorno sia subordinata alla sottoscrizione di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno;

            l'articolo 45, comma 2 stabilisce che, in caso di perdita integrale dei crediti, è disposta l'espulsione dello straniero;

            i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero, di tale Accordo di integrazione, sono demandati ad un regolamento del Consiglio dei Ministri;

            il regolamento attuativo di cui sopra dovrebbe, in particolare, prevedere che:

                a) la stipula dell'Accordo di integrazione e l'assegnazione dei crediti ad esso relativi siano subordinate al possesso dei seguenti requisiti:

                    1) livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa;

                    2) adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al Decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007;

                    3) conoscenza basilare delle regole fondamentali dell'ordinamento giuridico il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;

            b) all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero possa incrementare i crediti attribuiti ai sensi della lettera a), attestando:

                1) la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;

                2) il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti;

            3) un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della comunità nazionale e locale;

            c) i crediti assegnati a ciascun cittadino straniero subiscano decurtazioni, in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa, in caso di:

                1) condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta all'ordine di espulsione del giudice;

                2) illeciti amministrativi;

                3) illeciti tributari;

            d) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una riduzione dei crediti in numero inferiore alla metà, i cittadini stranieri, ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongano a corsi di integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attività socialmente utili.

        Impegna il Governo:

            In sede di adozione del regolamento attuativo dell'Accordo di integrazione di cui all'articolo 45, comma 2, ad adottare come parametri di riferimento i criteri di cui in premessa.

G45.100 (testo 2)

MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

        In sede di esame dell'AS 733, recante disposizioni in materia di sicurezza, pubblica;

        premesso che:

            l'articolo 45 contiene disposizioni volte a prevedere che la stipula del permesso di soggiorno sia subordinata alla sottoscrizione di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno;

            l'articolo 45, comma 2 stabilisce che, in caso di perdita integrale dei crediti, è disposta l'espulsione dello straniero;

            i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero, di tale Accordo di integrazione, sono demandati ad un regolamento del Consiglio dei Ministri;

            il regolamento attuativo di cui sopra dovrebbe, in particolare, prevedere che:

                a) la stipula dell'Accordo di integrazione e l'assegnazione dei crediti ad esso relativi siano subordinate al possesso dei seguenti requisiti:

                    1) livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa;

                    2) adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al Decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007;

                    3) conoscenza basilare delle regole fondamentali dell'ordinamento giuridico il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;

            b) all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero possa incrementare i crediti attribuiti ai sensi della lettera a), attestando:

                1) la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;

                2) il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti;

            3) un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della comunità nazionale e locale;

            c) i crediti assegnati a ciascun cittadino straniero subiscano decurtazioni, in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa, in caso di:

                1) condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta all'ordine di espulsione del giudice;

                2) gravi illeciti amministrativi;

                3) gravi illeciti tributari;

            d) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una riduzione dei crediti in numero inferiore alla metà, i cittadini stranieri, ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongano a corsi di integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attività socialmente utili.

        Impegna il Governo:

            In sede di adozione del regolamento attuativo dell'Accordo di integrazione di cui all'articolo 45, comma 2, ad adottare come parametri di riferimento i criteri di cui in premessa.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 46.

Approvato nel testo emendato

(Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)

    1. Gli enti locali, previo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio.

EMENDAMENTI

46.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.101

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 46.100

Sopprimere l'articolo.

46.102

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 46.100

Sopprimere l'articolo.

46.103

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «tra cittadini» inserire le seguenti: «non armati» e sopprimere le parole da: «e cooperare» sino a: «del territorio».

46.500

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 47.

Approvato

(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

    1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

EMENDAMENTO

47.101

DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 48.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

     1. All'articolo 128 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

    «1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

    1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida»;

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guida»;

        c) il comma 3 è abrogato.

    2. All'articolo 186 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

        b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

    «2-sexies. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, per i reati previsti dal comma 2, lettera c), del presente articolo quando il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, al momento dell'accertamento del reato, l'organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a fermo può essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo al tribunale. In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 214, comma 8».

    3. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

    «4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice».

    4. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

        «c-bis) al Ministero dell'interno, missione ''ordine pubblico e sicurezza'', nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale;

        c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia»;

        b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Le determinazioni della giunta e la relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'interno»;

        c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

    «4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, è destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, limitatamente al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale. Le determinazioni della giunta e la relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'interno».

    5. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

    «Art. 208-bis. - (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati). - 1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

    2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

    3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 301-bis del testo unico di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

    6. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la revoca della patente accede alla violazione degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni, decorrenti dall'epoca di accertamento del reato».

    7. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 219 è inserito il seguente:

    «Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.

    2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.

    3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128 commi 1-ter e 2».

    8. Nel titolo VI, capo II, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 224-bis è inserito il seguente:

    «Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

    3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

    4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

    5. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

    6. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3».

EMENDAMENTI

48.100

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un 'centro di guida sicura', riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso"».

48.301

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: "polizia o antincendio" sono inserite le seguenti: "o al soccorso subacqueo"».

48.302

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: "di plasma" sono inserite le seguenti: ",  prove di laboratorio"».

48.800

IL GOVERNO

Approvato

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)  all'articolo 186, comma 2, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata";

            b) all'articolo 187, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni del'articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonchè quelle di cui al comma 2.quinquies del medesimo articolo 186».

48.303

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, DIVINA

Precluso

Al comma 2, alla lettera b), premettere la seguente:

        «0-b) al comma 2, lettera c) dopo le parole: "sospensione condizionale della pena," inserire le seguenti: "in caso di recidiva"».

48.304

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, DIVINA

Precluso

Al comma 2, alla lettera b), premettere la seguente:

        «0-b) al comma 2-bis, dopo le parole: "del medesimo comma 2," inserire le seguenti: "in caso di recidiva"».

48.801

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 3, capoverso, il comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

        «4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente, sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213».

48.305

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Ritirato

Al comma 4, lettera a)premettera la seguente:

        «0a) al comma 2, lettera a) le parole: "Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: "delle Forze di polizia di cui all'articolo 12, commi 1, lettere a), b) e c)"».

48.306

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

V. testo 2

Al comma 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalla seguente:

            «b) al comma 4, la parola: "diecimila" è sostituita dalla seguente: "cinquantamila";

            c) al comma 4-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e alla sicurezza urbana"».

48.306 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Approvato

Al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            c) al comma 4-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e alla sicurezza urbana"».

48.900

I RELATORI

Approvato

Al comma 5, nell'alinea «Art. 208-bis», al comma 1, sostituire le parole: «della sicurezza della circolazione stradale» con le seguenti: «al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 48

48.0.600 testo 3/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 48.0.600 (testo 3), aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

48.0.600 (testo 3 corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 48,inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche agli articoli 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309)

        1. All'articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)  nell'alinea, dopo le parole: "non superiore a un anno," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dalla lettera a),";

            b)  la lettera a), è sostituita dalla seguente:

            "a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni".

        2. All'articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)  al comma 1, alinea, le parole: ", per la durata massima di due anni," sono soppresse;

            b)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:

            "1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d), ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f)».

48.0.601 testo2/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Approvato

All'emendamento 48.0.601 (testo 2), al comma 6, sopprimere la parola: «non».

48.0.601 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato nel testo emendato

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:

        "Art. 120. - (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116). -1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di moto veicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 309 del 1990.

        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.

        3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2, non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno 3 anni.

        4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

        5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma l e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

        6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi l e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000.

            b) al comma 2-bis dell'articolo 117, è aggiunto il seguente periodo: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida".

        2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

48.0.300

FLUTTERO, MENARDI, CARUSO, SAIA, BALBONI, SALTAMARTINI

Ritirato e trasformato nell'odg G48.0.300

Dopo l'articolo 48,aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Dispositivi automobilistici per la misurazione del tasso alcoolemico)

        1. Entro 12 mesi dall'approvazione della legge presente, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore».

48.0.108

COMPAGNA

Ritirato e trasformato nell'odg G48.0.108

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 2007, n. 160)

        All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2003, n. 214, in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 23 e le ore 6 del giorno successivo, è vietata, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in qualsiasi genere di contenitori;

        1-ter. Nei locali di cui al comma 1-bis sono vietate la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione tra le ore 2 e le ore 6 del giorno successivo".

            b) al comma 2 sostituire l'alinea con la seguente: "Qualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Inoltre, in tutti i locali di cui al comma 1-bis, i titolari devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano"».

48.0.105

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 48,inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

        1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: "devono interrompere" fino a: "alcolemico; inoltre" sono soppresse.

48.0.400/1 (già 51.0.400/1)

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 51.0.400, al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere il capoverso «2-septies».

48.0.400/2 (già 51.0.400/2)

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 51.0.400, al comma 2, lettera d), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «trimestrali del Ministero dell'interno», aggiungere, in fine, le seguenti: «, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

48.0.400/3 (già 51.0.400/3)

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 51.0.400, al comma 2, lettera d), capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «e dei trasporti», aggiungere, in fine, le seguenti: «, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

48.0.400 (già 51.0.400)

IL GOVERNO

Approvato

        Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo contro l'incidentalità notturna)

        1. All'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 2 è abrogato;

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti".

            c) il comma 4 è abrogato;

        2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 186:

                1) dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti:

        "2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

        2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

        2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e successive modificazioni";

                2) al comma 5, le parole: "I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144" sono soppresse;

            b) all'articolo 187:

                1) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies";

                2) al comma 5, le parole: "I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144" sono soppresse.

            c) all'articolo 195, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

                "2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e successive modificazioni";

            d) all'articolo 208, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma "2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186 comma 2-octies, 187 comma 1-quater destinata al fondo".».

48.0.107 (testo 2)

GIULIANO

Ritirato e trasformato nell'odg G48.0.107

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Caserta)

        1. È istituita in Caserta una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Presso la stessa sede è istituita la relativa sezione della corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Santa Maria Capua Vetere.

        2. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, presso la Procura della Repubblica del tribunale di Santa Maria Capua Vetere è istituita una autonoma sezione della direzione distrettuale antimafia di Napoli.

        3. Il Ministro della giustizia stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari. Entro il medesimo termine, il Ministro della giustizia determina il personale necessario per il funzionamento degli uffici, apportando le opportune modifiche alle piante organiche degli altri uffici giudiziari.

        4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni conseguenti all'approvazione della presente legge alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

        5. Per consentire la costituzione dei nuovi uffici giudiziari, la vigente Tabella B del ruolo organico della magistratura, prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla Tabella di cui all'allegato l della presente legge.

        6. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti rientranti nella competenza dei medesimi uffici sono devoluti agli stessi.

        7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle cause civili nelle quali alla data di cui al comma 3, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso in tale data.

        8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a due milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e quattro milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato 1

TABELLA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

 Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

 Presidente del Tribunale superiore delle acque Pubbliche

1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

60

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

375

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia

1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate, giudicanti e requirenti

54

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

368

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado

9.036

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

N. Magistrati ordinari in tirocinio

(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

 Totale

10.151

ORDINI DEL GIORNO

G48.0.300 (già em. 48.0.300)

FLUTTERO, MENARDI, CARUSO, SAIA, BALBONI, SALTAMARTINI, PISCITELLI, GALLONE, DE ANGELIS, VICARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'Atto Senato n. 733, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica e nello specifico dell'articolo 48,

            premesso che:

            il grave problema degli incidenti stradali legati alla guida in stato di ebbrezza causa purtroppo frequenti stragi sulle strade italiane ed allarma l'opinione pubblica;

            un recente studio della Commissione Europea ha stimato che in Italia il 30 per cento dei decessi per incidenti stradali, e il 50 per cento degli incidenti non mortali, ha una correlazione con l'uso di alcol;

            secondo i dati della Polizia di Stato tra gennaio e giugno del 2008, in Italia, 22.956 conducenti sono risultati positivi al test dell'etilometro e su 60.157 incidenti sulle strade ben 1.459 sono state le vittime;

            la gravità del problema è evidente ed è necessario trovare al più presto una soluzione che contrasti in modo radicale il ripetersi di questi tragici incidenti;

            le Forze dell'ordine, nonostante l'encomiabile impegno, non possono comunque essere sufficienti a controllare tutte le strade, mentre l'inasprimento delle pene, seppur opportuno, può non incidere come deterrente verso quei soggetti che hanno perso lucidità e capacità di valutazione a causa dello stato di ebbrezza;

            una soluzione realmente efficace potrebbe essere l'utilizzo di tecnologie integrate nell'auto in grado di impedire a chi ha bevuto troppo di mettersi alla guida;

            grazie agli sviluppi della ricerca nel settore delle nanotecnologie e dell'elettromedicale è possibile integrare nel sistema di messa in moto dei veicoli la tecnologia di un etilometro che impedisca l'avviamento del veicolo se il conducente ha un tasso di alcol nel sangue superiore al livello consentito per legge;

            qualora si rendesse disponibile, questa soluzione potrebbe gradualmente essere integrata tra gli accessori di sicurezza prescritti per gli autoveicoli, così come è stato in passato per dispositivi oggi considerati irrinunciabili quali, ad esempio, le cinture di sicurezza, gli airbags o i poggiatesta,

        impegna il Governo:

            ad invitare le case automobilistiche, ovvero le aziende del settore componentistica auto, a presentare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge, progetti o prototipi di apparecchiature o sistemi in grado di misurare il tasso alcolemico, integrabili negli apparati di avviamento delle autovetture;

            tali apparecchiature potranno impedire l'avviamento dell'autovettura o ridurne le prestazioni, nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcolemico consentito;

            gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore.

________________

(*) Accolto dal Governo

G48.0.108 (già em. 48.0.108)

COMPAGNA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 733,

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 48.0.108.

________________

(*) Accolto dal Governo

G48.0.107 (già em. 48.0.107 (testo 2))

IZZO, CENTARO, MUGNAI, DE GREGORIO, LONGO, BOSCETTO, ASCIUTTI, MORRA, POSSA, NESPOLI, CALABRO', GIULIANO, VETRELLA, SARRO, COMPAGNA, LAURO, ESPOSITO, COSTA, FASANO, CORONELLA, DIGILIO, CASTRO, CONTINI, PONTONE, SIBILIA, D'ALIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        preso atto delle particolari e pressanti esigenze degli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere che hanno giurisdizione su un territorio dove vi è una più che massiccia presenza della criminalità organizzata;

        tenuto conto del preannunciato accorpamento e razionalizzazione degli uffici giudiziari,

        impegna il Governo ad esaminare, con assoluta priorità, tali esigenze per l'istituzione di una sezione distaccata della Corte di Appello in Provincia di Caserta.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 49.

Non posto in votazione (*)

(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)

    1. Dopo l'articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è inserito il seguente:

    «Art. 4-bis. - (Circostanze attenuanti). - 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

________________

(*) Approvato l'emendamento 49.650 interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

49.650

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 49. - (Modifiche al codice penale in materia di circostanze attenuanti) - 1. All'articolo 600-sexies, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

        "4.bis. Nei casi previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti"».

49.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 13, comma 5, del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: "oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie" sono, in fine, aggiunte le seguenti: ", ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare".

        1-ter. Nell'articolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286"».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «nonché modifiche della disciplina in tema di repressione della tratta di persone».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 49

49.0.500 (già 37.0.101)

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Dopo l'articolo 37inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

        Sono abrogati gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 della legge 5 dicembre 2005, n. 251».

49.0.550 (già 48.0.104)

D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo 48,inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifica al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

        1. All'articolo 13, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: "oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare."».

49.0.551 (già 48.0.103)

D'ALIA

Assorbito dall'approvazione dell'em. 49.650

Dopo l'articolo 48,inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifica alla legge 11 agosto 2003, n 228)

        1. Dopo l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 è inserito il seguente:

        "Art. 10-bis. - 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6 del codice penale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati e per la sottrazione di riso2rse rilevanti alla consumazione dei delitti"».

ARTICOLO 50 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 50.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata)

    1. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

        «Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata) - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

    3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 50

50.0.100/1

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Ritirato

All'emendamento 50.0.100, al capoverso «Art. 50-bis» al comma 1, dopo le parole: «associazioni eversive e terroristiche,» aggiungere le parole: «anche internazionali,».

50.0.100/2

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Ritirato

All'emendamento 50.0.100, al capoverso «Art. 50-bis» al comma 3, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

50.0.100 (testo 2)

D'ALIA

V. testo 3

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)

        1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

        2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

        3. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell'interno con proprio provvedimento.

        4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.

        5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda".».

50.0.100 (testo 3)

D'ALIA

Approvato

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecitecompiuta a mezzo internet)

        1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

        2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

        3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce, ai fini dell'attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.

        4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.

        5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda".».

ARTICOLI 51 E 52 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 51.

Approvato

(Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

    1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2010.

    2. È riaperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, il termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    3. Sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, i termini previsti dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche di cui all'articolo 12, comma 2, della medesima legge n. 136 del 1999.

    4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 52.

Approvato

(Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

    1. L'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

    «Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

    2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

    3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

    4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

    5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

    6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

    7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

    8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

    9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

    10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono nella prima giornata domenicale successiva alla scadenza della durata dello scioglimento. La data delle elezioni è fissata dal prefetto con proprio decreto, d'intesa con il presidente della corte d'appello. Qualora la giornata domenicale coincida con la festività della Pasqua o cada in periodi compresi fra il 1º agosto e il 15 settembre e tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il prefetto fissa la data delle elezioni nella prima giornata domenicale successiva alla predetta festività o ai predetti periodi. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

    11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

    12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

    13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141».

EMENDAMENTO

52.100

DE SENA, INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 143», sostituire il comma 10 con il seguente:

        «10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dando ne comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi dell'articolo 143 si svolgono nella tornata elettorale successiva alla data di scadenza del periodo di commissariamento dell'ente. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 52

52.0.101 (già 52.101)

INCOSTANTE, DE SENA, CASSON, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 52-bis.

(Modifiche agli articoli 144, 145 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:

        "Art. 144. - (Commissari straordinari. Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio). - 1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, composta da tre membri scelti ai sensi del comma 2, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso.

        2. Il Ministro dell'interno sceglie i commissari tra i funzionari dello Stato in servizio e, subordinatamente, in quiescenza, avendo particolare cura:

            a) delle specifiche e comprovate attitudini, delle capacità e delle esperienze professionali in materia gestionale ed amministrativa;

            b) dell'inesistenza delle qualità di indagati, di imputati o di condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei delitti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 58, o per i quali sia pendente procedimento di applicazione di misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero che comunque versino in una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 58;

            c) dell'inesistenza di cause ostative alla candidabilità, alla eleggibilità o al mantenimento di cariche pubbliche;

            d) dell'inesistenza di procedimenti da parte della Corte dei conti.

        3. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'amministrazione, un Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

        4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché la modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato di cui al comma 3";

            b) l'articolo 145 è sostituito dal seguente:

        "Art. 145. - (Gestione straordinaria). - 1. Quando la relazione prefettizia di cui all'articolo 143, comma 3, riscontri la sussistenza di situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare connesse all'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, nonché al rilascio di permessi di costruire, di autorizzazioni amministrative in genere e di incarichi professionali, la Commissione straordinaria riesamina tali procedimenti, provvedendo alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la Commissione straordinaria adotta i provvedimenti necessari per rimuovere le situazioni di infiltrazione o di condizionamento, ivi inclusi l'annullamento d'ufficio o la revoca di provvedimenti adottati ed il recesso da contratti conclusi. La Commissione straordinaria acquisisce informazioni sul conto dei soggetti che risultino affidatari di incarichi per l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e di prestazioni professionali.

        2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Commissione straordinaria, per far fronte a situazioni di grave disservizio e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento approva una relazione programmatica con un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non ancora eseguiti, i cui atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla Commissione straordinaria. Nel piano è assicurata la precedenza ai provvedimenti necessari ad eliminare le anomalie segnalate nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 143, concernenti lo stato di appalti, contratti e servizi. Contestualmente, la Commissione straordinaria assume i provvedimenti di riorganizzazione del personale dell'ente, tenendo conto prioritariamente di quanto emerso nella relazione d'accesso, al fine anche di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, per l'adozione di eventuali procedimenti di rigore e, nelle more dell'adozione degli stessi, di provvedimenti urgenti di sospensione. La deliberazione della Commissione straordinaria, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentita la conferenza provinciale permanente, entro sessanta giorni dalla ricezione della citata deliberazione trasmette gli atti, con eventuali osservazioni, al comitato di cui al comma 3 dell'articolo 144 per l'individuazione delle pertinenti forme di finanziamento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

        3. Nei casi di urgenza e quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, la Commissione straordinaria può stipulare, nei limiti delle assegnazioni dell'ultimo bilancio approvato, con congrua motivazione, contratti di forniture di beni e servizi con il metodo della trattativa privata, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica. Per gli stessi motivi il prefetto, su richiesta della Commissione straordinaria, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento, elevato all'80 per cento nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, del compenso spettante a ciascuno dei componenti la Commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificati va, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 1º per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575. Alla scadenza del periodo di assegnazione la Commissione straordinaria può rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

        4. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la Commissione straordinaria, di cui al comma 3 dell'articolo 144, ispirandosi a princìpi di promozione della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica, ed allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

        5. Il prefetto vigila sul corretto esercizio del mandato da parte della commissione straordinaria. A tal fine, può convocare i commissari e richiedere relazioni sull'attività svolta. Qualora accerti gravi irregolarità, il prefetto propone al Ministro dell'interno la sostituzione della Commissione o di singoli commissari";

            c) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:

        "Art. 146. - (Campo di applicazione. Relazione al Parlamento). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144 e 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

        2. Qualora i collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 143, comma 1, siano riferibili a società a partecipazione pubblica locale:

            a) nel caso in cui non sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 143, comma 1, il Ministro dell'interno, sentito il sindaco ovvero il presidente della provincia, può procedere allo scioglimento dell'organo di amministrazione e dell'organo sociale incaricato della sorveglianza o del controllo della società partecipata e alla nomina di un commissario che svolga le funzioni dell'organo di amministrazione e di un commissario che svolga le funzioni dell'organo di sorveglianza o di controllo. I commissari restano in carica per un anno;

            b) nel caso in cui sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 143, comma 1, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 provvede alla revoca ed alla sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo sociale incaricato della sorveglianza o del controllo della società partecipata.

        3. Il decreto di scioglimento autorizza il commissario di cui alla lettera a) del comma 2 e la Commissione straordinaria di cui alla lettera b), ove lo ritenga opportuno: a) a disporre il recesso dell'ente pubblico socio dalla società anche fuori dai casi previsti dal codice civile:

            b) a disporre la decadenza dagli atti di affidamento dei servizi ed il recesso non indennizzato dai contratti stipulati;

            c) a disporre lo scioglimento della società e dei patti parasociali in deroga a quanto previsto dal codice civile.

        4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano agli enti di cui al comma 1 in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

        5. Con riguardo alle Aziende sanitarie locali, laddove all'esito dell'accesso consegua la necessità dello scioglimento, i vertici dell'ente sono sostituiti con il decreto di scioglimento stesso. I nuovi dirigenti sono nominati scegliendo tra professionisti di comprovata esperienza ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 144. Il decreto di scioglimento prevede anche la nomina di una Commissione di garanzia formata da dirigenti dell'amministrazione civile dei Ministeri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si affianca all'attività dei nuovi dirigenti dell'azienda per un periodo di dodici mesi, prorogabili di altri sei a seguito di richiesta dei vertici dell'Azienda stessa o del prefetto. La Commissione di garanzia, unitamente ai vertici aziendali, nei primi sessanta giorni dall'insediamento, approva un programma di attività per il risanamento dell'Azienda con particolare riguardo all'organigramma e dà avvio ai procedimenti disciplinari ritenuti necessari in esito agli accertamenti compiuti nei confronti dei dipendenti da parte della Commissione d'accesso. Il programma è sottoposto alla valutazione del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della regione. La Commissione di garanzia riferisce alla regione e al prefetto sullo stato delle procedure di risanamento con cadenza trimestrale.

        6. Con riferimento alle Aziende sanitarie locali, laddove dalla relazione d'accesso non emergano elementi tali da rendere necessari l'adozione del provvedimento di cui al comma 5 ma sussista comunque il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, su proposta del prefetto, è adottato, con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un programma, preventivamente approvato dal Consiglio regionale, che indichi un percorso utile a far cessare il rischio di pregiudizio riscontrato. Una Commissione di garanzia, individuata dal medesimo decreto interministeriale e composta secondo i criteri di cui al comma 5, accompagna l'attività della dirigenza dell'Azienda con i medesimi limiti temporali e modalità operative di cui al comma 5.

        7. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento del fenomeno delle infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso o similare nelle amministrazioni pubbliche e sui risultati conseguiti dalle gestioni commissariali».

ARTICOLO 53 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 53.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo regolamento di attuazione in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

    1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 208 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria».

    2. Al comma 3 dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «e della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria».

EMENDAMENTI

53.800

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, le parole: «e della Polizia penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

53.801

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 2, le parole: «,  della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

ARTICOLO 54 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 54.

Non posto in votazione (*)

(Modifica all'articolo 585 del codice penale)

    1. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dall'articolo 577» sono inserite le seguenti: «ed è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite».

________________

(*) Approvato l'emendamento 54.650 interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

54.650

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 54. - (Modifica all'articolo 585 del codice penale) - 1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persone travisata o da più persone riunite"».

54.100

DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «del codice penale», inserire le seguenti: «dopo il numero: "583", è inserito il seguente: , "583-bis" e».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 54

54.0.300

ALLEGRINI

V. testo 2 corretto

Dopo l'articolo 54,aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di pene pecuniarie)

        1. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale già aumentate per effetto della legge n.  689/1981 e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive sono moltiplicate per sei.

        2. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge n.  689/81 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive sono moltiplicate per tre.

        3. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore successivamente al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive, sono moltiplicate per due.

        4. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore successivamente al 31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive sono moltiplicate per 1,50.

        5. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore successivamente al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive, sono moltiplicate per 1,30.

        6. Le sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali sono aumentate secondo i coefficienti di moltiplicazione precedenti in base all'anno di entrata in vigore della legge che le introdusse o che ne abbia aggiornato gli importi.

        7. Al Comma 2, dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole: "a lire quattromila e a lire diecimila" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 12,39 e a euro 30,99".

        8. All'articolo 24, primo comma del codice penale, le parole: "né superiore a euro 5.164" sono sostituite dalle seguenti: "né superiore a euro 30.984", nonché al secondo comma le parole "a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 12.390".

        9. All'articolo 26, primo comma del codice penale, le parole; "né superiore a euro 1.032" sono sostituite dalle seguenti: "né superiore a euro 6.192".

        10. All'articolo 135, primo comma del codice penale, le parole: "calcolando euro 38 o frazione di euro 38" sono sostituite dalle seguenti: "calcolando euro 228 o frazione di euro 228"».

54.0.300 (testo 2 corretto)

ALLEGRINI, GALLONE

Approvato

Dopo l'articolo 54,aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di pene pecuniarie)

        1. All'articolo 24, primo comma del codice penale, le parole: "non inferiore ad euro 5" sono sostituite dalle altre: "non inferiore a euro 50" e le parole: "né superiore a euro 5.164" sono sostituite dalle altre: "né superiore a euro 50.000", nonché al secondo comma le parole: "da euro 5 a euro 2065", con le seguenti: "da euro 50 a euro 25.000".

        2. All'articolo 26, primo comma del codice penale, le parole: "non inferiore a euro 2" sono sostituite dalle altre: "non inferiore a euro 20" e le parole: "né superiore a euro 1.032" sono sostituite dalle altre: "né superiore a euro 10.000".

        3. All'articolo 135, primo comma del codice penale, le parole: "calcolando euro 38 o frazione di euro 38" sono sostituite dalle altre: "calcolando euro 250 o frazione di euro 250"».

        4. Al comma 1, dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "non inferiore a euro 6" sono sostituite dalle altre: "non inferiore a euro 10" e le parole: "non superiore a euro 10.329" sono sostituite dalle altre: "non superiore a euro 15.000".

        5. Al comma 2, dell'articolo 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "a euro 2 e a euro 5" sono sostituite dalle altre: "a euro 20 e a euro 50".

        6. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a rivalutare l'ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali attualmente vigenti. Fermi restando i limiti minimi e massimi delle multe e delle ammende previsti dal codice penale, nonché quelli previsti per le sanzioni amministrative dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie è stabilita nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.

1) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore anteriormente al 24 novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 6 e non superiore a 10;

2) le pene pecuniarie il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 3 e non superiore a 6;

3) le pene pecuniarie il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 2 e non superiore a 3;

4) le pene pecuniarie il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;

5) le pene pecuniarie il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50.

        7. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma precedente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro i 60 giorni successivi.

54.0.301

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Ritirato e trasformato nell'odg G54.0.301

Dopo l'articolo 54,aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

        1. È vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico l'uso di indumenti o di qualunque altro mezzo atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona o utilizzati in condizioni idonee a dissimulare o nascondere la propria persona e i suoi caratteri esteriori, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 85 del T.V.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.

        2 Gli indumenti imposti da motivi religiosi sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono nel loro insieme ad identificare chi li indossa, purché portati in modo tale da rendere i tratti del viso ben riconoscibili ai fini dell'identificazione della persona.

        3. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 3000».

54.0.302

MARAVENTANO, BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Improcedibile

Dopo l'articolo 54,inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni compensative per il Centro di primo soccorso ed assistenza)

        1. A titolo di compensazione dell'elevato impatto sociale e dei conseguenti disagi economici, anche in relazione all'andamento dell'attività turistica, connessi all'apertura ed al funzionamento del Centro di Primo Soccorso ed Assistenza di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2006, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2009, da destinarsi alla concessione di un contributo a favore del Comune ospitante.

        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma l si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        3. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1».

54.0.303

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Ritirato e trasformato nell'odg G54.0.303

Dopo l'articolo 54,inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

        1. Gli enti territoriali, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, possono prevedere, per gli immigrati regolari, nei bandi per la formazione delle graduatorie il requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione territorialmente competente».

ORDINI DEL GIORNO

G54.0.301 (già em. 54.0.301)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            il divieto di comparire mascherato in luogo pubblico, di cui all'articolo 85 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931), non comprende tutte le ipotesi di travisamento;

            il divieto di carattere generale di travisamento in luogo pubblico e aperto al pubblico, salvo giustificato motivo, ovvero in occasione di pubbliche manifestazioni, di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, si riduce alla sola partecipazione ad un evento di carattere sportivo che comporti necessariamente l'uso del casco o altro oggetto capace di rendere difficoltoso il riconoscimento della persona;

            per le persone che indossano il burqa non sono stati ritenuti pertinenti né il richiamo al citato articolo 85 del Regio Decreto n. 773/1931 - in quanto l'abbigliamento in questione è, come noto, un tradizionale indumento di alcune popolazioni, utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa - né, tanto meno, quello alla suddetta legge n. 152/1975, adottata per finalità collegate all'eversione e al terrorismo;

            la "Carta dei valori della cittadinanza e della integrazione" adottata con decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007, prevede espressamente (punto 26) che: "In Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, sia pure liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità", ma che "non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri",

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni idonea iniziativa volta a rendere possibile, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'applicazione del divieto all'uso di indumenti che, coprendo totalmente il volto di chi li indossa, siano perciò tali da non consentire di vedere i tratti del viso e rendere così assolutamente irriconoscibile la persona.

________________

(*) Accolto dal Governo

G54.0.303 (già em. 54.0.303 (testo 2))

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità che gli enti territoriali, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica possano prevedere, nei bandi per la formazione delle relative graduatorie, il requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ed apolidi regolarmente soggiornanti. Il requisito della residenza da almeno dieci anni non potrà essere richiesto per i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 55 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 55.

Non posto in votazione (*)

(Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri recati dall'articolo 19, valutati in euro 16.677.000 per l'anno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dall'anno 2009, e dall'articolo 39, valutati in euro 47.424.000 per l'anno 2008, in euro 104.385.000 per l'anno 2009, in euro 154.992.000 per l'anno 2010 e in euro 97.107.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 46.632.000 per l'anno 2008 ed euro 93.264.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

        a)  quanto a euro 64.101.000 per l'anno 2008, euro 137.739.000 per l'anno 2009 e euro 184.766.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

        b)  quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2.

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero  2), della citata legge n.  468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella 1

(articolo 55, comma 1, lettera a))

2008

2009

2010

Ministero dell'economia e delle finanze

1.946.000

9.742.000

5.403.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

-

    308.000

9.000

Ministero della giustizia

6.480.000

10.491.000

11.212.000

Ministero degli affari esteri

13.340.000

13.800.000

40.955.000

Ministero della pubblica istruzione

6.089.000

-    

-    

Ministero dell'interno

10.405.000

30.307.000

19.785.000

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

54.000

-    

-    

Ministero per i beni e le attività culturali

1.577.000

907.000

3.664.000

Ministero della salute

6.535.000

15.275.000

47.050.000

Ministero dei trasporti

289.000

38.000

968.000

Ministero dell'università e della ricerca

1.382.000

861.000

4.493.000

Ministero della solidarietà sociale

16.004.000

56.010.000

51.227.000

Totale .  .  .

64.101.000

137.739.000

184.766.000

.

Tabella 2

(articolo 55, comma 1, lettera b))

2010

Ministero dell'economia e delle finanze

500.000

Ministero degli affari esteri

3.000.000

Ministero per i beni e le attività culturali

80.000

Totale .  .  .

3.580.000

.

________________

(*) Approvato l'emendamento 55.500 (testo 3) interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTO

55.500 (testo 3)

I RELATORI

Approvato

Sostituire l'articolo 55 con il seguente:

        «1. Agli oneri recati dall'articolo 19, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 39, valutati in euro 52.000.000 per l'anno 2009, in euro 98.357.680 per l'anno 2010, in euro 53.474.880 per l'anno 2011 e in euro 77.031.400 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 52.000.000 per l'anno 2009, euro 92.000.000 per l'anno 2010 ed euro 11.160.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

            a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 ed 56.886.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

            b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

            c) quanto a euro 28.897.325 per l'anno 2009, euro 32.712.780 per l'anno 2010, euro 30.319.980 per l'anno 2011 e euro 53.876.500 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente, sostituire la tabella n.  1 con la seguente:

Tabella 1

(art. 55, comma 1, lettera a)

2009

2010

2011

Ministero dell'economia e delle finanze

7.742.000 

3.403.000 

3.403.000 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

35.401.000 

30.029.000 

23.374.000 

Ministero della giustizia

911.000 

        -

805.000 

Ministero degli affari esteri

3.300.000 

26.455.000 

24.455.000 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

499.000 

2.417.000 

2.388.000 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

22.000 

521.000 

514.000 

Ministero per i beni e le attività culturali

526.000 

1.971.000 

1.947.000 

Totale . . . 

48.401.000 

64.796.000 

56.886.000 

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

I Relatori

Approvata

1) All'articolo 1, 3-bis, (introdotto dall'emendamento 1.104 (testo 2) sostituire l'alinea con il seguente: «All'articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:» e al capoverso «Articolo 341-bis», secondo comma, sostituire la parola: «imputazione» con la seguente: «offesa»;

2) all'articolo 18 (come sostituito dall'emendamento 18.650), al comma 2, sostituire le parole: «la circostanza prevista» con le seguenti: «una delle circostanze previste»;

3) all'articolo 19-bis (introdotto dall'emendamento 19.0.800 (testo 2)), al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 20-ter», comma 2, sostituire le parole: «autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, altrimenti provvede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo» con le seguenti: «autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo»;

4) accorpare gli articoli 26 e 27 in un unico articolo;

5) all'articolo 29, comma 1, alinea, dopo le parole: «seguenti modificazioni:» inserire le seguenti: «a) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:»;

6) all'articolo 34, comma 1, lettera c), sostituire le parole:«dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;

7) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: «Modifiche al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale» .

Allegato B

 

Dichiarazione di voto del senatore Valditara sull'articolo 7 del disegno di legge n. 733

Finalmente si offre l'occasione per stroncare un fenomeno, quello del graffitismo in specie quello delle cosiddette Tags che ha effetti sempre più devastanti sulle nostre città. Cito come esempio solo la città di Milano particolarmente colpita da questo fenomeno.

Si è stimato un danno al patrimonio immobiliare privato pari a circa 60 milioni di euro l'anno.

D'altro canto le vernici spray rovinano talvolta in modo irreparabile il nostro patrimonio storico-artistico. I frati della Basilica di Santa Croce hanno denunciato pubblicamente che le vernici penetrano nel marmo rovinandolo irreparabilmente.

Si tratta in realtà di un grave pregiudizio alla libertà individuale oltre che alla proprietà privata e pubblica, la libertà che la nostra casa corrisponda a canoni estetici e di decoro decisi da noi in armonia con le prescrizioni della città in cui viviamo.

E' certamente anche un pregiudizio grave per il decoro delle nostre città, che sono spesso autentici gioielli d'arte e che costituiscono una ricchezza per lo sfruttamento turistico che ne può derivare. Ma certo un visitatore è invogliato ad andare là dove l'ambiente che lo accoglie è gradevole e stimolante, è scoraggiato laddove vi è degrado e trascuratezza.

L'emendamento presentato dal Governo in Commissione accoglie quasi alla lettera un mio emendamento, ma era tuttavia un passaggio fondamentale quello costituito dall'emendamento 7.304 a mia prima firma.

Oggi infatti per via del decreto legislativo n. 274 del 2000 il reato di imbrattamento previsto dall'articolo 639 del codice penale rientra nelle competenze del giudice di pace che non può comminare la sanzione della reclusione. Insomma ad oggi il graffitaro incallito sconta al massimo un fine settimana in casa.

Come hanno denunciato forze dell'ordine e magistrati l'attuale normativa non consente un contrasto efficace del fenomeno.

L'emendamento del Governo se non si approva l'emendamento 3.304 rischia di non cambiare la situazione attuale.

Infine è necessario scoraggiare la vendita ai minori delle vernici spray.

Mi auguro che oggi ci possa essere una svolta significativa nel contrasto a questo grave fenomeno.

 

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amoroso, Caliendo, Carrara, Castelli, Ciampi, Colli, Comincioli, Cutrufo, Davico, Dell'Utri, Delogu, Esposito, Fleres, Giordano, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Menardi, Palma, Pera, Pisanu, Poli Bortone, Stancanelli, Valentino e Viespoli.

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini e Livi Bacci, per attività della 3a Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Butti Alessio, Rusconi Antonio, Delogu Mariano, D'Alia Gianpiero, Caruso Antonino, Ranucci Raffaele, Grillo Luigi, Garavaglia Mariapia, Saia Maurizio, Ceruti Mauro, Menardi Giuseppe, Vita Vincenzo Maria, Bornacin Giorgio, Marcucci Andrea, Asciutti Franco, Franco Vittoria, Barelli Paolo, Serafini Anna Maria, De Eccher Cristano, Sibilia Cosimo, Valditara Giuseppe

Disposizioni a favore della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi (1361)

(presentato in data 04/2/2009 ).

Governo, trasmissione di atti

Negli scorsi mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell'ambiente e tutela del territorio, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'infrastrutture e trasporti, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, università e ricerca, dello sviluppo economico, per l'esercizio finanziario 2008, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

 

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

 

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

 

La senatrice Bianchi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00394 della senatrice Sbarbati.

   

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 29 gennaio al 4 febbraio 2009)

 

 

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 26

   

ADERENTI: sulla paventata chiusura di uno stabilimento di Mantova (4-00102) (risp. MARTINAT, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)

 

ASTORE: su un contributo regionale per un impianto funiviario a Subiaco (4-00869) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)

 

BOLDI: sui disagi per la chemioterapia in un ospedale di Alessandria (4-00674) (risp. FAZIO, sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali)

 

CARRARA ed altri: su un convegno a favore della somministrazione di psicofarmaci ai bambini (4-00831) (risp. FAZIO, sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali)

 

COMPAGNA ed altri: sulla realizzazione di un collegamento stradale nel salernitano (4-00629) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)

 

D'AMBROSIO LETTIERI, TOTARO: sulla legittimità di una forma legislativa della Regione Toscana istitutiva della proiezione di farmacie (4-00680) (risp. FAZIO, sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali)

 

DELLA SETA: sull'omologazione di un prototipo di scooter a metano (4-00875) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)

 

DI NARDO: sul conferimento di incarichi dirigenziali presso l'Agenzia del territorio (4-00829) (risp. CASERO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)

 

GIAI, MICHELONI: sulla riduzione dei finanziamenti al Museo delle migrazioni (4-00454) (risp. MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

 

LANNUTTI: sul rinvio e la modifica della normativa italiana sulla class action (4-00554) (risp. MARTINAT, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)

 

LANNUTTI ed altri: sul rinvio e la modifica della normativa italiana sulla class action (4-00177) (risp. MARTINAT, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)

 

PERDUCA, PORETTI: sulle modalità con cui è stato regolato il debito dello Stato per il servizio di tesoreria gestito dalla Banca d'Italia sino al Trattato di Maastricht (4-00515) (risp. COSENTINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)

 

POLI BORTONE: sulle associazioni antiracket e antiusura accreditate dal Ministero dell'economia (4-00839) (risp. COSENTINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)

 

PORETTI, PERDUCA: sui controlli di congruità dei prezzi dell'energia (4-00226) (risp. MARTINAT, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)

 

sull'utilizzo dell'anestesia nei parti naturali (4-00237) (risp. FAZIO, sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali)

 

sull'affissione di tabelle sugli effetti dell'alcool nelle discoteche (4-00568) (risp. FAZIO, sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali)

 

sulla messa in mora dell'Italia da parte della Commissione europea relativa al decreto ministeriale sulle modalità di registrazione di dispositivi medicali (4-00818) (risp. FAZIO, sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali)

 

SIBILIA: sull'istituzione dei distretti idrografici per macroaree (4-00224) (risp. MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare)

      

Mozioni

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, AMATI, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BRUNO, CARLONI, CERUTI, CHIURAZZI, CRISAFULLI, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIROLAMO Leopoldo, FINOCCHIARO, FIORONI, FISTAROL, FONTANA, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, GUSTAVINO, ICHINO, LEDDI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MOLINARI, MORRI, NEROZZI, PEGORER, PERDUCA, PORETTI, PROCACCI, RANUCCI, ROILO, ROSSI Nicola, ROSSI Paolo, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TREU, VIMERCATI, VITA - Il Senato,

premesso che:

l'agricoltura in Italia può contare su un tessuto produttivo di oltre un milione di imprese, pari al 16 per cento del totale delle imprese italiane, di cui circa 70.000 sono attive nell'ambito dell'industria alimentare;

la distribuzione e i servizi del settore agroalimentare, ivi inclusi quelli dell'industria alimentare, raggiungono un valore di oltre 220 miliardi di euro;

il made in Italy agroalimentare è il secondo comparto, dopo il manifatturiero, in termini di contributo all'economia nazionale con un incidenza circa pari al 15 per cento del prodotto interno lordo (PIL);

l'economia e le imprese agricole-alimentari sono sottoposte, al pari di ciò che sta accadendo al sistema economico nazionale, in modo diretto e indiretto alle gravissime conseguenze della crisi economico-finanziaria mondiale, i cui segnali sono ben manifesti:

i costi produttivi e gli oneri sociali sono raddoppiati. Nell'ultimo anno, per l'acquisto dei fattori produttivi (concimi, sementi, gasolio, energia elettrica) che incidono nella gestione aziendale per oltre il 70 per cento, si sono avuti aumenti medi del 7 per cento;

i prezzi all'origine, dopo una fase di rialzo della prima metà dell'anno 2008, sono scesi in media del 7 per cento con punte del 35-50 per cento per il mercato dei cereali;

i redditi degli agricoltori, dopo l'aumento fatto registrare nel 2008, sono ovunque in calo;

il clima di fiducia dell'industria alimentare misurato attraverso un indice predisposto dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), su un panel di circa 1.200 operatori, ha fatto segnare, nel quarto trimestre del 2008, un netto peggioramento, scendendo a meno 13,6, da meno 0,7 del trimestre precedente;

le imprese agricole, costrette sempre più spesso all'indebitamento, stanno incontrando difficoltà crescenti in termini occupazionali e di strumenti di accesso al credito;

durante i diversi cicli di audizioni che si sono svolti nelle Commissioni parlamentari competenti tutte le organizzazioni professionali produttive e sindacali del settore hanno espresso il forte disagio che, in seguito alla crisi internazionale, sta colpendo fortemente il comparto agroalimentare e della pesca;

la crisi internazionale ha avuto ripercussioni sull'intero sistema agricolo europeo, tanto da indurre la Commissione europea a pubblicare una comunicazione "a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" che consente agli Stati membri di attivare misure rilevanti ed urgenti nel contesto dell'allentamento pur parziale e inadeguato dei vincoli comunitari;

i principali Paesi europei hanno adottato manovre anticrisi includendo misure specifiche per il rilancio competitivo del comparto come accaduto in Francia, dove il Ministro dell'agricoltura Barnier ha varato un piano di 250 milioni di euro per sostenere i redditi degli agricoltori;

considerato che:

complessivamente, nei suoi primi nove mesi, il Governo si è contraddistinto esclusivamente per i vistosi tagli operati a sfavore del comparto agroalimentare e per la mancanza di misure efficaci necessarie per invertire la sfavorevole congiuntura economico-finanziaria, infatti:

la cosiddetta manovra estiva, di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e la legge finanziaria per il 2009 (legge 21 dicembre 2008, n. 203) hanno determinato complessivamente una riduzione di 682 milioni di euro a sostegno dell'agricoltura;

con il decreto "milleproroghe" il Governo ha abrogato e soppresso disposizioni a sostegno dell'agricoltura e della pesca approvate solo qualche ora prima in Parlamento;

la manovra anticrisi, di cui al decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non ha previsto al suo interno disposizioni esplicitamente riconducibili alla risoluzione della crisi che sta interessando il settore agroalimentare e della pesca né, tanto meno, misure specifiche per il suo rilancio competitivo;

valutato che in un momento in cui gli elementi di debolezza del settore sono amplificati dalla volatilità dei prezzi, dalle difficoltà di accesso al credito e da un ruolo sempre meno incisivo del sostegno pubblico, sono urgenti misure straordinarie che, da un lato, scongiurino un possibile arretramento del settore agroalimentare e della pesca e, dall'altro, sappiano rilanciarne la competitività,

impegna il Governo:

a) ad adottare i seguenti quattro interventi immediati necessari per la tenuta competitiva del settore agroalimentare e delle pesca all'interno della crisi internazionale economica e finanziaria:

attivazione ed utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali necessari per governare la crisi che sta interessando le imprese del settore e, nello specifico, quelle della pesca particolarmente esposte alla congiuntura sfavorevole;

conferma biennale degli sgravi contributivi al fine di contenere il costo del lavoro in agricoltura nelle zone svantaggiate e garantire stabilità fiscale per gli agricoltori anche attraverso la definitiva soluzione del contenzioso in materia di ICI sui fabbricati rurali;

conferma del sistema assicurativo al fine di dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura e di potenziare il ruolo delle polizze assicurative per far fronte alle crescenti emergenze climatiche;

incentivazione degli strumenti necessari per attuare una politica che favorisca l'accesso al credito degli imprenditori agricoli e ittici sempre più alle prese con problemi di liquidità,

b) ad adottare altresì con risolutezza quattro misure straordinarie per garantire al settore agroalimentare e della pesca il necessario rilancio produttivo perché la difficoltà diventi un'opportunità per attrarre e motivare l'ingresso di giovani figure imprenditoriali e quindi occasione per un ricambio generazionale attraverso:

l'incentivazione, anche mediante una rinegoziazione in sede comunitaria della normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, della concentrazione dell'offerta agricola prevedendo un rafforzamento dell'assetto dimensionale o di forme di aggregazione di funzioni, nonché dell'innovazione organizzativa dell'impresa di filiera affinché i produttori possano governare e accompagnare più in profondità le fasi della catena alimentare, riducendo le intermediazioni dalla fase produttiva alla vendita ai consumatori;

aiuti straordinari e mirati al processo di internazionalizzazione della rete distributiva del comparto perché l'agroalimentare italiano, fortemente caratterizzato da tipicità e valori territoriali, possa accelerare la sua capacità d'inserimento nei mercati esteri attraverso nuove partnership commerciali, nuove relazioni bilaterali, assetti societari volti al radicamento e al controllo del prodotto italiano nei Paesi esteri;

aiuti straordinari per l'innovazione mirati ad imprese impegnate in nuovi processi produttivi tesi, da un lato, all'autoriduzione dei costi di produzione attraverso il risparmio energetico, il risparmio idrico, le razionalizzazioni logistiche, le innovazioni gestionali, e, dall'altro, a creare incrementi di valore del prodotto attraverso strategie di rafforzamento identitario e territoriale e al valore aggiunto dato da contenuti di servizio più rispondenti alla domanda di mercato, a nuovi stili di vita, a nuove esigenze di tutela della salute alimentare, anche avviando concretamente l'insediamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare al pari degli altri Paesi europei;

il finanziamento di piani speciali di riconversione basati su rigorosi piani industriali pluriennali per il rilancio di alcune filiere produttive che nella sovrapposizione degli effetti della crisi economica generale e i recenti cambiamenti delle regole della politica agricola comunitaria, risultano particolarmente in sofferenza e, pur avendo potenzialità e valore, non hanno sufficienti possibilità immediate per affrontare l'urgenza della concorrenza internazionale.

(1-00085 p. a.)

Interrogazioni

SBARBATI - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

viviamo in una società che è portata a stabilire priorità e valori in base alle mode più che sulla responsabilità e il buon senso, in cui l'immagine ha una rilevanza tale da influire perfino sull'autostima dei soggetti psicologicamente vulnerabili. In questo contesto, l'aspetto e la forma fisica divengono imprescindibili per l'affermazione personale, per la carriera, per le relazioni con l'altro sesso;

i dati SWG sono allarmanti: una donna su tre non è soddisfatta del proprio aspetto fisico, il 36 per cento delle minorenni non si piace, e la metà di queste attribuisce lo scontento al proprio seno; ma il 60 per cento delle donne intervistate (fra i 16 e i 45 anni) ha dichiarato di non avere conoscenze sufficienti su impianti e protesi e non è informata sui reali rischi che si possono correre se gli interventi non vengono eseguiti con le dovute garanzie professionali e in ambienti congrui;

stime non ufficiali rilevano che nel nostro Paese, ogni anno, circa 180 mila persone ricorrono a interventi "correttivi" non suggeriti da reali esigenze mediche, ma a soli fini estetici, senza considerare le ricadute fisiche e psicologiche che questi comportano;

le dichiarazioni di donne che hanno subito gravi danni in conseguenza di interventi estetici, che in alcuni casi hanno rischiato perfino la vita, impongono una seria riflessione;

molti genitori cedono alle richieste delle minorenni che desiderano in dono un seno nuovo in buona fede con la convinzione che il sacrificio economico possa offrire loro una opportunità in più per il futuro;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

avviare una campagna di informazione affinché chi decide di far ricorso alla chirurgia estetica abbia la necessaria consapevolezza dei rischi e delle implicazioni fisiche e psicologiche che tale decisione comporta;

far sottoscrivere agli specialisti di questo settore della medicina un protocollo che li impegni a dissuadere con ogni mezzo a disposizione le pazienti minorenni che desiderassero modificare ai soli fini estetici il loro corpo e a spiegare il più chiaramente possibile ai genitori come questi interventi potrebbero non avere effetti durevoli nel tempo e provocare traumi e danni irreversibili;

che si debba superare il dato statistico e piuttosto che ottenere la tracciabilità degli interventi, pur assicurando la tutela della privacy, o imporre un divieto facilmente confuso con una limitazione della libertà dell'individuo, non debba puntare a impedire il far west della medicina estetica impedendo a operatori del settore senza troppi scrupoli di esercitare una professione per la quale - in alcuni casi - non hanno neppure i titoli.

(3-00527)

PEGORER, SCANU, DEL VECCHIO - Al Ministro della difesa - Premesso che:

il processo di adeguamento dello strumento militare nazionale alle esigenze dei moderni scenari di impiego, finalizzato a migliorare l'efficienza operativa, la capacità di proiezione e l'interoperabilità nelle missioni in attività congiunta con altri eserciti, è in via di definizione;

tale progetto non è stato al momento sottoposto, nelle sue linee generali e nelle sue articolazioni progressive, all'attenzione del Parlamento;

nella Regione Friuli-Venezia-Giulia ha sede la brigata alpina "Julia";

la comunità di Tolmezzo, in provincia di Udine, ha notizia della possibile prossima chiusura della caserma "Cantore" e del conseguente trasferimento ad Udine del Comando e dell'organico del 3° Reggimento artiglieria da montagna di stanza a Tolmezzo;

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo:

se la notizia dello spostamento del 3° Reggimento artiglieria da montagna corrisponda al vero;

se tale ventilato trasferimento faccia parte del più generale processo di adeguamento dello strumento militare nazionale;

se siano eventualmente previsti ulteriori spostamenti di truppe alpine dalle loro attuali sedi nell'ambito della Regione Friuli-Venezia-Giulia ovvero in località al di fuori di detto territorio regionale.

(3-00528)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SARO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

con ordinanza n. 3702 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia" del 5 settembre 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Commissario delegato;

gli interventi di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive chilometro 11+650 e chilometro 106+150 da Quarto d'Altino (Venezia) a Villesse (Gorizia) e Raccordo Villesse-Gorizia sono ricompresi nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 20 settembre 2002, e nell'Atto aggiuntivo, sottoscritto in data 17 dicembre 2007, all'Intesa generale quadro tra Governo e Regione-Veneto del 24 ottobre 2003;

considerato che:

Autovie Venete Spa è la concessionaria delle autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud e A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano;

l'Anas, gestore della rete stradale e autostradale italiana di interesse nazionale, è una società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze, le cui attività sono sottoposte al controllo ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

il rapporto tra Autovie Venete e Anas è disciplinato dalla Convenzione di concessione, sottoscritta nel novembre 2007, e dai suoi allegati fra cui il Piano economico finanziario;

tale Convenzione ridefinisce i rapporti tra la concessionaria autostradale e l'Anas fino al 2017 e riguarda l'affidamento della concessione per la A4, la A23 e la A28;

nel Piano economico finanziario inserito nella sopracitata Convenzione è previsto il costo di ciascuna opera da realizzare in base ai progetti approvati dall'Anas e la relativa copertura finanziaria;

detti importi possono subire delle variazioni (ad esempio, per un avanzamento del progetto), ma la copertura finanziaria dovrebbe comunque essere assicurata, in sede di approvazione del progetto, da un eventuale aggiornamento tariffario, deliberato dalla società Anas, tale da consentire il prosieguo e il completamento dell'opera;

visto che:

a seguito della nomina del Commissario si doveva procedere ad una riorganizzazione, suddividendo le opere da realizzare, e che resteranno a carico di Autovie Venete, da quelle che, comprese nelle competenze del Commissario, rientreranno nelle procedure d'urgenza;

l'eventuale aggiornamento delle tariffe rimane, comunque, in potere della società Anas;

l'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza riportata in premessa stabilisce che "agli oneri derivanti dalla applicazione della presente ordinanza si provvede a carico della Concessionaria Autovie spa nei limiti delle somme messe a disposizione nel quadro economico dei progetti (...) così come saranno adeguate ed integrate all'esito della approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario ovvero nel corso dell'opera (...)";

la realizzazione della terza corsia sull'autostrada A4 è di competenza della società concessionaria Autovie Venete;

il Commissario delegato, approvato il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera, potrà agire in deroga rispetto alla normativa ordinaria per giungere, con l'impegno congiunto della società Anas, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto, all'ultimazione dei lavori;

preso atto che:

la società Autovie Venete non ha la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per ultimare l'opera;

tutti gli atti, che concorrono alla determinazione del quadro economico delle opere di competenza del Commissario (approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi, eventuali varianti ecc.), dovrebbero avere l'approvazione implicita dell'Anas;

ritenuto che la realizzazione di tutta la terza corsia della A4 rappresenta un'opera strategica non solo per il futuro della Regione Friuli-Venezia Giulia ma per l'intero territorio nazionale, considerato che la maggior parte dei traffici provenienti dall'est Europa gravita essenzialmente proprio sulla rete autostradale del Nord Est,

l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio e al Ministro in indirizzo di sapere se ritengano che sia opportuno:

promuovere una modifica normativa tale da consentire che gli atti del Commissario delegato abbiano adeguata copertura finanziaria;

affidare al Commissario delegato la potestà di poter aumentare le tariffe autostradali o, in subordine, se ritengano di potergli garantire la facoltà di fare una richiesta vincolante alla società Anas;

intervenire inserendo tra i poteri del Commissario delegato la facoltà di poter aumentare le tariffe autostradali, oggi di esclusiva spettanza della società Anas.

(3-00529)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINOTTI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

la Olivicoltori Sestresi società cooperativa agricola rappresenta gli interessi di otre 1740 soci di 44 comuni e fornisce un importante servizio nel territorio del Tigullio e del suo entroterra;

a partire dal 22 ottobre fino alla metà di dicembre 2008 l'azienda in questione è rimasta completamente isolata a causa di un guasto sulle linee telefoniche gestite dalla società BT Italia SpA (ALBACOM) che hanno impedito il contatto con i soci e la clientela, nonché il collegamento internet e di posta elettronica;

il servizio telefonico, malgrado l'immediata segnalazione nonché varie sollecitazioni ed esposti nei confronti della Società telefonica BT Italia non è stato ripristinato, con grave pregiudizio per l'attività dell' azienda, proprio in coincidenza con l'avvio della campagna olivicola 2008/2009;

l'azienda si è trovata nell'impossibilità di comunicare con i punti vendita distribuiti sul territorio, di organizzare le prenotazioni per la molitura in frantoio, di effettuare ordini alle ditte fornitrici, avere rapporti con il magazzino, di svolgere l'attività contabile e di avere un rapporto con le banche anche legato agli adempimenti fiscali;

tale situazione ha comportato maggiori spese e mancati introiti per la cooperativa, mettendone a rischio l'equilibrio finanziario, la solvibilità e, conseguentemente, il mantenimento di parte del personale impiegato,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, sui fatti riportati in premessa;

se risulti che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) intenda adottare provvedimenti nei confronti della BT Italia anche al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni;

se intendano adottare nuovi e ulteriori provvedimenti al fine di salvaguardare con più efficacia gli utenti delle linee telefoniche a fronte di comportamenti vessatori da parte dei gestori delle medesime linee.

(4-01094)

CARLONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

nella notte tra il 20 e 21 gennaio 2009, ignoti hanno sparato cinque colpi di arma da fuoco contro il portone di ingresso dell'abitazione del sindaco di Pomigliano d'Arco (Napoli), dottor Antonio Della Ratta;

il grave episodio avvenuto è solo l'ultimo atto criminale e vandalico verificatosi sul territorio del comune di Pomigliano d'Arco dove negli ultimi tempi si sta registrando una preoccupante escalation di atti intimidatori, di aggressione e di minaccia nei confronti di amministratori locali, rappresentanti politici e operatori economici;

tali episodi sono il chiaro segnale di un clima di crescente tensione che punta a destabilizzare e ad influenzare l'azione politica ed amministrativa del Comune di Pomigliano d'Arco nonché a controllare e condizionare lo sviluppo economico e sociale di una vasta area della provincia di Napoli;

considerato che:

il moltiplicarsi di tali eventi intimidatori sta generando uno stato di incertezza e di allarme sociale che non può essere più sottaciuto e rispetto al quale è necessaria un'intensa azione di contrasto ad ogni forma di destabilizzazione democratica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all'atto criminale perpetrato nei confronti del sindaco di Pomigliano d'Arco, dottor Antonio Della Ratta;

quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire l'azione politica e la sicurezza del sindaco di Pomigliano d'Arco e dei suoi familiari ed accertare le responsabilità degli autori del grave episodio riportato in premessa;

quali azioni di contrasto, prevenzione e repressione intenda mettere in atto al fine di stroncare l'azione della criminalità nella provincia di Napoli e per garantire, in particolare nel territorio del comune di Pomigliano d'Arco, il ripristino delle condizioni per l'esercizio dei compiti istituzionali e per una civile convivenza in condizioni di sicurezza e di legalità;

se non ritenga necessario dotare le forze dell'ordine dei mezzi e degli strumenti adeguati e necessari a coprire i vuoti di organico delle forze di polizia nella provincia di Napoli al fine di migliorare e rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e garantire maggiore sicurezza e tranquillità a tutti i cittadini che vivono ed operano sul territorio.

(4-01095)

PORETTI, PERDUCA - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) nei giorni scorsi ha diffuso la notizia che l'Istituto nazionale del consumo (INC) francese in uno studio apparso il 28 gennaio 2009 sul mensile "60 millions de consommateurs", avverte che alcune T-shirt per bambini contengono un tasso elevato di ftalati, componenti chimici potenzialmente cancerogeni, e anche dei residui alcalini che possono causare irritazione;

l'indagine, basata sull'analisi di 40 magliette, rileva che nove contenevano un livello di ftalati superiore alla nuova regolamentazione europea Registration, evalutation, authorization of chemical, in vigore dalla fine del 2008, ossia più dello 0,1 per cento sull'insieme del capo. Le magliette erano state comprate in varie insegne commerciali: Gap, Okaidi, Auchan, La Halle, Babou, Kiabi e Gemo, alcune distribuite anche sul mercato italiano;

gli ftalati, usati per ammorbidire le plastiche, sono spesso presenti in disegni, scritte e decorazioni incollati sulla maglietta. Sono rischiosi solo se ingoiati, ma i bambini possono portare i disegni alla bocca, spiega l'INC;

lo studio ha evidenziato anche un alto tasso di residui chimici alcalini, potenzialmente irritanti, impiegati per ottenere un bianco immacolato;

l'INC raccomanda di lavare sistematicamente i capi d'abbigliamento per l'infanzia prima dell'uso, per evitare l'irritazione da residui chimici, ma per quanto riguarda gli ftalati, il lavaggio non ne elimina la presenza,

si chiede di sapere se il Ministero in indirizzo abbia svolto indagini approfondite sulla qualità e sull'innocuità dei materiali usati nel settore dell'abbigliamento per bambini, e con quali esiti.

(4-01096)

CASSON - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali -

(4-01097)

(Già 3-00327)

CABRAS, PASSONI, SANNA, SCANU, SBARBATI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

la crisi in atto nel mercato mondiale dell'alluminio ha avuto effetti significativamente sfavorevoli in particolare nel comparto produttivo della materia prima con conseguente diminuzione della produzione e caduta del prezzo;

dopo aver riscontrato un surplus della produzione causato dal drastico calo dei consumi, in particolare nel settore dell'auto, e un costo effettivo troppo elevato per il mantenimento "in marcia" dell'impianto, i vertici della società Eurallumina - raffineria sarda di allumina situata nel sito di Portovesme, frazione di Portoscuro (Carbonia-Iglesias), nata nel 1973, con all'attivo 1,1 milioni tonnellate annue di allumina prodotta, con 1.000 lavoratori impiegati direttamente e nell'indotto - hanno deciso di sospendere per dodici mesi l'attività produttiva a decorrere dal 1° marzo 2009, tempo tecnico necessario per svuotare gli impianti, predisporre le manutenzioni e allestire il presidio;

considerato che:

la chiusura dell'impianto a partire dal marzo 2009 comporterà l'avviamento delle procedure per la messa in cassa integrazione dei dipendenti diretti e dell'indotto con forti ricadute sociali;

il blocco della produzione, con conseguente fermo dell'impianto, comporterebbe l'intasamento delle condotte di sostanze incrostanti con il grave rischio della definitiva chiusura dell'impianto stesso,

l'Eurallumina è l'unico impianto del Mediterraneo che produce ossido di alluminio e la sua chiusura oggi temporanea, domani definitiva, porterebbe alla perdita di un'installazione industriale strategica all'interno del bacino mediterraneo, inoltre priverebbe l'adiacente impianto dell'Alcoa di alluminio primario da parte del suo fornitore privilegiato con grave pregiudizio per la sua continuità produttiva,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro in indirizzo ritengano opportuno, considerata la gravità della situazione in essere, promuovere l'apertura di una trattativa tra le parti interessate, affinché si scongiuri l'interruzione della produzione per evitare danni irreparabili;

se non valutino opportuno definire un pacchetto urgente di misure di sostegno all'attività produttiva con la stipula di un protocollo d'intesa tra azienda, Governo e Regione Sardegna che permetta ad Eurallumina di mantenere la produzione e rilanciare un piano di investimenti per potenziare gli impianti e consentirgli di utilizzare tutte le qualità di bauxite presenti sul mercato.

(4-01098)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

 

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

  

4a Commissione permanente (Difesa):

 

3-00528, dei senatori Pegorer ed altri, sul trasferimento del 3° Reggimento artiglieria da montagna di stanza a Tolmezzo.