DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA PUBBLICA (AS 733) |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA PUBBLICA (AS 733) |
Testo licenziato dalle
Commissioni affari costituzionali e giustizia riunite del Senato il 6
novembre 2008 |
Testo approvato dallAula
del Senato il 5 febbraio 2009 Testo non ufficiale |
Art. 1. (Modifiche al codice penale) 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale,
il numero 5) sostituito dal seguente: 5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di
luogo o di persona, anche in riferimento all'et avanzata, tali da ostacolare
la pubblica o privata difesa;. 2. All'articolo 416, sesto comma, del codice
penale, le parole: 600, 601 e 602 sono sostituite dalle seguenti: 600, 601
e 602, nonch all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286,. 3. All'articolo 576, primo comma, del codice
penale, il numero 5) sostituito dal seguente: 5) in occasione della commissione di taluno dei
delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies. 4. All'articolo 648-bis del codice penale: a) al primo comma, le parole: Fuori dei casi di
concorso nel reato, sono soppresse; b) dopo il quarto comma aggiunto il seguente: Le disposizioni di cui ai commi che precedono si
applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato
presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei
beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del
denaro, dei beni o delle altre utilit provento del reato presupposto per
finalit non speculative, imprenditoriali o commerciali. 5. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale,
le parole: dei casi di concorso nel reato e sono soppresse. |
Art. 1. (Modifiche al codice penale e
alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di
procedura penale) 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale,
il numero 5) sostituito dal seguente: 5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di
luogo o di persona, anche in riferimento all'et avanzata, tali da ostacolare
la pubblica o privata difesa;. 1-bis. La disposizione di cui
all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis, del codice penale si intende
riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli
apolidi 1-ter. All'articolo 235 del
codice penale abrogato il secondo comma; 1-quater. All'articolo 312 del
codice penale abrogato il secondo comma; 1-quinquies. Dopo l'articolo 183
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: "Articolo 183-bis. -
(Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno
Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del
cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal
territorio dello Stato eseguita dal questore secondo le modalit di cui
all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Articolo 183-ter - (Esecuzione della
misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea disposto in conformit ai criteri e con le modalit
fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30". 1-sexies. All'articolo 376,
primo comma, del codice penale dopo le parole: "e 373" sono
inserite le seguenti. ", nonch dall'articolo 378, limitatamente ai casi
in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 del codice
penale". 2. All'articolo 416, sesto comma, del codice
penale, le parole: 600, 601 e 602 sono sostituite dalle seguenti: 600, 601
e 602, nonch all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286,. 3. All'articolo 576, primo comma, del codice
penale, il numero 5) sostituito dal seguente: 5) in occasione della commissione di taluno dei
delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies. 3-bis. All'articolo 342 del
codice penale premesso il seguente: "341-bis. - (Oltraggio a
pubblico ufficiale). Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in
presenza di pi persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico
ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle
sue funzioni, punito con la reclusione fino a tre anni. La pena aumentata se l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verit del fatto
provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto attribuito condannato
dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non
punibile. 3-ter. All'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, la parola
"341" sostituita dalla seguente: "341-bis". 4. All'articolo 648-bis del codice penale: a) al primo comma, le parole: Fuori dei casi di
concorso nel reato, sono soppresse; b) dopo il quarto comma aggiunto il seguente: Le disposizioni di cui ai commi che precedono si
applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato
presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei
beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del
denaro, dei beni o delle altre utilit provento del reato presupposto per
finalit non speculative, imprenditoriali o commerciali. 5. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale,
le parole: dei casi di concorso nel reato e sono soppresse. |
Art. 2. (Modifiche agli articoli 117
e 371-bis
del codice di procedura penale) 1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: notizie di reato sono inserite le seguenti: , ai
registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,. 2. All'articolo 371-bis, comma 1, primo periodo,
del codice di procedura penale, dopo le parole: e in relazione ai
procedimenti di prevenzione antimafia sono aggiunte le seguenti: avviati a
seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali. |
Art. 2. (Modifiche agli articoli 117
e 371-bis
del codice di procedura penale) Identico |
(Modifica alla legge 5
febbraio 1992, n. 104) 1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, il comma 1 sostituito dal seguente: 1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice
penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del
codice penale, nonch i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75,
sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica
o sensoriale, la pena aumentata da un terzo alla met. |
Art. 3. (Modifica alla legge 5
febbraio 1992, n. 104) Identico |
(Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 91) 1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91 sostituito dal seguente: Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide,
di cittadino italiano pu acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il
matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente
all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo
7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione
personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della met in
presenza di figli nati dai coniugi. 3. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9
sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200. 4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3
attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo
destina per la met al finanziamento di progetti del Dipartimento per le
libert civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione
anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione
europea. 2. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, inserito il seguente: Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o
dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la
certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. |
Art. 4. (Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 91) Identico |
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Art. 4-bis. (Modifiche al decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008 n. 25, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 sostituito dal
seguente: "5. Entro cinque giorni dal deposito del
ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa
l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione
dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'Interno,
presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione
territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero."; b) i commi 9, 10 e 11 sono
sostituiti dai seguenti: "9. Il Ministero dell'Interno,
limitatamente al giudizio di primo grado, pu stare in giudizio avvalendosi
direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o
territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata pu
in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la
documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in
quanto compatibile, l'art. 4l7-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile. 10. Il tribunale, sentite le parti e assunti
tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione
del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo
status di rifugiato o di persona cui accordata la protezione sussidiaria;
la sentenza viene notificata al ricorrente e al Ministero dell'Interno,
presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione
territoriale, ed comunicata al pubblico ministero. 11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del
comma 10 il ricorrente, il Ministero dell''Interno e il pubblico ministero
possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi
nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci
giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza". c) il comma 14 sostituito dal
seguente: "14. Avverso la sentenza pronunciata dalla
corte d'appello pu essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve
essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione
della sentenza. Esso viene notificato alle parti assieme al decreto di
fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La
Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi
dell'articolo 375 del codice di procedura civile.". |
Art. 5. (Modifica all'articolo 116
del codice civile) 1. All'articolo 116, primo comma, del codice
civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonch un documento
attestante la regolarit del soggiorno nel territorio italiano. |
Art. 5. (Modifica all'articolo 116
del codice civile) Identico |
(Disposizioni concernenti il
reato di danneggiamento) 1. All'articolo 635 del codice penale, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo il numero 3), inserito il
seguente: 3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o
ambientale;; b) dopo il secondo comma aggiunto il seguente: Per i reati di cui al secondo comma, la
sospensione condizionale della pena sempre subordinata all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato
non si oppone, alla prestazione di attivit non retribuita a favore della
collettivit per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalit indicate dal giudice nella sentenza
di condanna. |
Art. 6. (Disposizioni concernenti il
reato di danneggiamento) Identico |
(Disposizioni concernenti il
reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui) 1. All'articolo 639 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: o immobili sono
soppresse; b) il secondo comma sostituito dal seguente: Se il fatto commesso su beni immobili o su mezzi
di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a
sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto commesso su cose di
interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre
mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro; c) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al
secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi fino a due anni
e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede
d'ufficio. |
Art. 7. (Disposizioni concernenti il
reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui) 1. All'articolo 639 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: o immobili sono
soppresse; b) il secondo comma sostituito dal seguente: Se il fatto commesso su beni immobili o su mezzi
di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a
sei mesi o della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto commesso su cose di
interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre
mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro; c) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al
secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi fino a due anni
e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede
d'ufficio. 1-bis. Chiunque vende bombolette
spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni, punito
con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro". 1-ter. All'articolo 4, primo comma, lettera a) del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il numero "639", sono
inserite le seguenti parole: "primo comma. |
Art. 8. (Decoro delle pubbliche vie) 1. Le sanzioni amministrative previste dai
regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non
possono essere inferiori all'importo di euro 500. |
Art. 8. (Decoro delle pubbliche vie) Identico |
Art. 9. (Introduzione dell'articolo
34-bis
nel nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285) 1. Nel titolo II, capo I del nuovo codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo
34, inserito il seguente: Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le
pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in
sosta, punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000. |
Art. 9. (Introduzione dell'articolo
34-bis
nel nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285) Identico |
(Responsabilit delle
persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori) 1. All'articolo 112 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 4), dopo le parole:
avvalso degli stessi sono inserite le seguenti: o con gli stessi ha
partecipato; b) al secondo comma, dopo le parole: si avvalso di
persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualit
personale, sono inserite le seguenti: o con la stessa ha partecipato; c) al terzo comma, dopo le parole: Se chi ha
determinato altri a commettere il reato o si avvalso di altri sono
inserite le seguenti: o con questi ha partecipato. |
Art. 10. (Responsabilit delle
persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori) Identico |
(Disposizioni in tema di
occupazione di suolo pubblico) 1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorit per
motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico
previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del nuovo
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e
il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di
commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e
del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque,
per un periodo non inferiore a cinque giorni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti
alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. 3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio,
copia del relativo verbale di accertamento trasmessa, a cura dell'ufficio
accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio,
ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. |
Art. 11. (Disposizioni in tema di
occupazione di suolo pubblico) Identico |
(Contrasto all'impiego dei
minori nell'accattonaggio) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo l'articolo 600-septies inserito il seguente: Art. 600-octies. - (Impiego di minori
nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque
si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o,
comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta
alla sua autorit o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che
altri se ne avvalga per mendicare, punito con la reclusione fino a tre
anni; b) dopo l'articolo 602 inserito il seguente: Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i
reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti
dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore,
rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potest del
genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura; c) l'articolo 671 abrogato. |
Art. 12. (Contrasto all'impiego dei
minori nell'accattonaggio) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo l'articolo 600-septies inserito il seguente: Art. 600-octies. - (Impiego di minori
nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque
si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o,
comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta
alla sua autorit o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che
altri se ne avvalga per mendicare, punito con la reclusione fino a tre
anni; b) dopo l'articolo 602 inserito il seguente: Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i
reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti
dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore,
rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potest del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura; c) l'articolo 671 abrogato. d) all'articolo 609-decies, dopo le parole:
"600-quinquies," sono aggiunte le seguenti: "600-octies. |
Art. 13. (Ulteriori modifiche al
codice penale) 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale,
dopo il numero 11-bis), aggiunto il seguente: 11-ter) l'aver commesso il fatto ai danni
di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per
l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado. 2. All'articolo 527 del codice penale, dopo il
primo comma inserito il seguente: La pena aumentata da un terzo alla met, se il
fatto commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi
abitualmente frequentati da minori e se da ci deriva il pericolo che essi vi
assistano. 3. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale,
dopo il numero 5) aggiunto il seguente: 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze
di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. |
Art. 13. (Ulteriori modifiche al
codice penale) Identico |
Art. 14. Modifiche all'articolo 614
del codice penale e agli articoli 380 e 381del codice di procedura penale) 1. All'articolo 614, primo comma, del codice
penale, le parole fino a tre anni sono sostituite dalle seguenti: da sei
mesi a tre anni. 2. Al codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) sostituita dalla
seguente: e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o
taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma,
numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in
questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo
comma, numero 4), del codice penale; b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) inserita la seguente: f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo
614, primo comma, del codice penale. |
Art. 14. Modifiche all'articolo 614
del codice penale e agli articoli 380 e 381del codice di procedura penale) 1. All'articolo 614, primo comma, del codice
penale, le parole fino a tre anni sono sostituite dalle seguenti: da sei
mesi a tre anni. 2. Al codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) sostituita dalla
seguente: e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o
taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma,
numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in
questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo
comma, numero 4), del codice penale; b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) inserita la seguente: f-bis) violazione di domicilio
prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale. |
Art. 15. (Modifiche agli articoli 625
e 628 del codice penale) 1. All'articolo 625, primo comma, del codice
penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti: 8-bis) se il fatto commesso all'interno di mezzi di
pubblico trasporto; 8-ter) se il fatto commesso nei confronti di
persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei
servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro. 2. All'articolo 628, terzo comma, del codice
penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti: 3-bis) se il fatto commesso nei luoghi di cui
all'articolo 624-bis; 3-ter) se il fatto commesso all'interno di mezzi di
pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto commesso nei confronti di
persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei
servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro. |
Art. 15. (Modifiche agli articoli 625
e 628 del codice penale) Identico |
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Art. 15-bis. (Norme di attuazione
dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 in materia di controllo
delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) 1. Il Ministro dell'interno definisce con
regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche degli strumenti
di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975,
n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin
capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona. |
Art. 16. (Modifica all'articolo 640
del codice penale) 1. All'articolo 640, secondo comma, del codice
penale, dopo il numero 2) aggiunto il seguente: 2-bis) se il fatto commesso in presenza della
circostanza di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5). |
Art. 16. (Modifica all'articolo 640
del codice penale) Identico |
Art. 17. (Modifiche al codice penale
in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 605, dopo il secondo comma sono
aggiunti i seguenti: Se il fatto di cui al primo comma commesso in
danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.
Se il fatto commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al
secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore
sequestrato condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della
reclusione da tre a quindici anni. Le pene previste dal terzo comma sono altres
diminuite fino alla met nei confronti dell'imputato che si adopera
concretamente: 1) affinch il minore riacquisti la propria
libert; 2) per evitare che l'attivit delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorit di polizia
o l'autorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o pi
autori di reati; 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di
sequestro di minore; b) nel libro II, titolo IX, capo IV, dopo l'articolo
574 inserito il seguente: Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di
minore all'estero). - Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque
sottrae un minore al genitore esercente la potest dei genitori o al tutore,
conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volont del medesimo
genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio
della potest genitoriale, punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma commesso nei
confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo
consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono
commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la
sospensione dall'esercizio della potest dei genitori. |
Art. 17. (Modifiche al codice penale
in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci) Identico |
Art. 18. (Modifiche alla legge 2
ottobre 1967, n. 895, e alla legge 18 aprile 1975, n. 110) 1. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n.
895, il secondo comma sostituito dal seguente: La pena prevista dal primo comma raddoppiata, se
le armi sono utilizzate per commettere un reato: a) quando il fatto commesso da persone travisate o
da pi persone riunite; b) quando il fatto commesso nei luoghi di cui
all'articolo 61, primo comma, numero 11-ter), del codice penale; c) quando il fatto commesso di notte in luogo
abitato, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o
sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini
pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e
luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. 2. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.
110, l'ultimo comma sostituito dal seguente: La pena prevista dal primo comma raddoppiata
quando ricorre la circostanza prevista dall'articolo 4 della legge 2 ottobre
1967, n. 895. |
Art. 18 (Modifiche alla legge 2
ottobre 1967, n. 895, e alla legge 18 aprile 1975, n. 110) 1. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967,
n. 895, il secondo comma sostituito dal seguente: "Salvo
che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante
specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma aumentata
da un terzo alla met: a) quando il fatto commesso da
persone travisate o da pi persone riunite; b) quando il fatto commesso nei
luoghi di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-ter del codice penale; c) quando il fatto commesso di
notte in luogo abitato, nella immediate vicinanze di istituti di credito,
uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e
giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche
metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di
pubblico trasporto". 2. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.
110, il sesto comma sostituito dal seguente: "La pena prevista dal terzo comma
raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4,
secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso
costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il
reato commesso". |
Art. 19. (Ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato) 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo l'articolo 10 inserito il seguente: Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo
straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di
cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con l'ammenda
da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica
l'articolo 162 del codice penale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 1. 3. Al procedimento penale per il reato di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274. 4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi del comma 1 non richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorit
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore
comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di
cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria competente
all'accertamento del reato. 5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale. 6. Nel caso di presentazione di una domanda di
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, il procedimento sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento
della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di
cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere; b) all'articolo 16, comma 1, le parole: sentenza di
condanna per un reato non colposo sono sostituite dalle seguenti: sentenza
di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis ovvero sentenza di
condanna per un reato non colposo. |
Art. 19. (Ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato) 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo l'articolo 10 inserito il seguente: Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo
straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di
cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con l'ammenda
da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica
l'articolo 162 del codice penale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 1. 3. Al procedimento penale per il reato di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274. 4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi del comma 1 non richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorit
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore
comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di
cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria competente
all'accertamento del reato. 5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale. 6. Nel caso di presentazione di una domanda di
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, il procedimento sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento
della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di
cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere; b) all'articolo 16, comma 1, le
parole: "n le cause ostative" sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative. |
|
Art. 19-bis. (Modifiche al decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274) 1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 2, dopo
la lettera s), inserire la seguente: "s-bis) articolo 10-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante 'Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione giuridica dello straniero".; b) dopo l'articolo 20, sono
inseriti i seguenti: "Articolo 20-bis. - (Presentazione
immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari) - 1. Per i reati
procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova
evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero
l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al
giudice di pace. 2. La richiesta di cui al comma
1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene: a) le generalit dell'imputato e
del suo difensore, ove nominato; b) l'indicazione delle persone
offese dal reato; c) la descrizione, in forma
chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione
degli articoli di legge che si assumono violati; d) l'indicazione delle fonti di
prova a sostegno della richiesta, nonch le generalit dei testimoni e dei
consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve
vertere l'esame; e) la richiesta di fissazione
dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. 3. Salvo che ritenga di
richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione
immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del
giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio
all'imputato che ne privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la
presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata
ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio,
il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2. 4. L'ufficiale giudiziario, notifica senza
ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma
2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero. "Articolo 20-ter. - (Citazione
contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti
dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni
di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai
sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a
qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della
libert personale, la polizia giudiziaria formula altres richiesta di
citazione contestuale per l'udienza. 2. Se ritiene sussistere i
presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato
direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza
contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo
periodo, altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del
medesimo articolo. 3. Quando il pubblico ministero
dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce
l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione
o privazione della libert personale direttamente dinanzi al giudice di pace
per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a
partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di
limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria
notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il
provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del
provvedimento del pubblico ministero sono altres comunicati immediatamente
al difensore". c) dopo l'articolo 32, inserito
il seguente: "Articolo 32-bis. - (Svolgimento del
giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a
presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le
posizioni dell'articolo 32. 2. La persona offesa e i
testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario
nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del
giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i
testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario
ovvero dalla polizia giudiziaria. 3. Il pubblico ministero,
l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri
testimoni e consulenti tecnici. 4. Il pubblico ministero
contesta l'imputazione all'imputato presente. 5. L'imputato avvisato della
facolt di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando
l'imputato si avvale di tale facolt, il dibattimento sospeso fino
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso
previsto dall'articolo 20-ter, il termine non pu essere
superiore a quarantotto ore". d) dopo l'articolo 62, inserito
il seguente: "Articolo 62-bis. - (Espulsione a titolo
di sanzione sostitutiva). - Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di
pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
giuridica dello straniero". |
(Poteri di accesso e
accertamento del prefetto) 1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490, recante: Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n.
47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: , nonch disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia
di contrasto alla criminalit organizzata; b) dopo l'articolo 5 inserito il seguente: Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento
del prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire
infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto pu disporre accessi
ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di
lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004. 2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della
giustizia ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definite, nel quadro
delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalit di rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti
effettuati presso i cantieri di cui al comma 1. |
Art. 20. (Poteri di accesso e
accertamento del prefetto) Identico |
Art. 21. (Modifica al decreto-legge 6
giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726) 1. Al quarto comma dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: banche, istituti di credito
pubblici e privati, societ fiduciarie e presso ogni altro istituto o societ
che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria sono
sostituite dalle seguenti: e i soggetti di cui al capo III del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. |
Art. 21. (Modifica al decreto-legge 6
giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726) Identico |
(Modifiche all'articolo 1 e
al titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575) 1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero del delitto di cui
all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 2. Il titolo della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sostituito dal seguente: Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere. |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 1 e
al titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575) Identico |
Art. 23. (Modifica alle disposizioni
del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali) 1. All'articolo 275, comma 3, del codice di
procedura penale, le parole: all'articolo 416-bis del codice penale o ai
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivit delle associazioni previste dallo
stesso articolo sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies. |
Art. 23. (Modifica alle disposizioni
del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali) 1. All'articolo 275, comma 3, del codice di
procedura penale, le parole: all'articolo 416-bis del codice penale o ai
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivit delle associazioni previste dallo
stesso articolo sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies limitatamente alle
fattispecie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del
codice penale. |
Art. 24. (Modifica alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423) 1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, al quarto comma, dopo le parole: sottrarsi ai controlli di polizia,
sono inserite le seguenti: armi a modesta capacit offensiva, riproduzioni
di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre
armi o strumenti comunque denominati in grado di emettere scariche
elettriche, tra i quali gli storditori, ovvero di nebulizzare liquidi o
miscele irritanti, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,. |
Art. 24. (Modifiche alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423) All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, al quarto comma, dopo le parole: "sottrarsi ai controlli di
polizia," sono inserite le seguenti: "armi a modesta capacit
offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli
riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di
nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle
persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonch sostanze infiammabili
e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle
fiamme,". |
Art. 25. (Modifiche alla legge 31
maggio 1965 n. 575) 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, le parole: con la
notificazione della proposta sono soppresse; b) all'articolo 2-bis: 1) al comma 1, dopo le parole: Il procuratore
della Repubblica sono inserite le seguenti: di cui all'articolo 2, comma
1; 2) al comma 4, dopo le parole: il procuratore
della Repubblica sono inserite le seguenti: , il direttore della Direzione
investigativa antimafia; 3) al comma 6, dopo le parole: Il procuratore
della Repubblica sono inserite le seguenti: , il direttore della Direzione
investigativa antimafia; c) all'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo,
dopo le parole: del procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti:
di cui all'articolo 2, comma 1; d) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole:
su richiesta del procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti:
di cui all'articolo 2, comma 1; e) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole:
su richiesta del procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti:
di cui all'articolo 2, comma 1. |
Art. 25. (Modifiche alla legge 31
maggio 1965 n. 575) Identico |
Art. 26. (Modifica all'articolo 12-sexies, comma 2-ter, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) 1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, il comma 2-ter sostituito dal seguente: 2-ter. Nel caso previsto dal comma 2,
quando non possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle
altre utilit di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme
di denaro, di beni e altre utilit per un valore equivalente, delle quali il
reo ha la disponibilit, anche per interposta persona. |
Art. 26. (Modifiche all'articolo 12-sexies, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) 1.
Identico |
(Modifica all'articolo 12-sexies, comma 4-bis, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) 1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, al comma 4-bis, le parole: dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti:
dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni. |
2. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, al comma 4-bis, le parole: dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti:
dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni. |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 34
della legge 19 marzo 1990, n. 55) 1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo
1990, n. 55, primo periodo, dopo le parole: appositi registri sono inserite
le seguenti: , anche informatici, e dopo le parole: procedimenti di
prevenzione. sono inseriti i seguenti periodi: Nei registri viene curata
l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui
confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte
dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente
competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono
a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per
territorio degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di
proposta di misura personale e patrimoniale loro spettante. |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 34
della legge 19 marzo 1990, n. 55) 1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo
1990, n. 55, primo periodo, dopo le parole: appositi registri sono inserite
le seguenti: , anche informatici, e dopo le parole: procedimenti di
prevenzione. sono inseriti i seguenti periodi: Nei registri viene curata
l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui
confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte
dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente
competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono
a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per
territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare
al Tribunale competente. |
(Sequestri) 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 104. - (Esecuzione del sequestro
preventivo). - 1. Il sequestro preventivo eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme
prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il
debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati con la
trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di
un'impresa, oltre che con le modalit previste per i singoli beni
sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con
l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale
iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con
l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle
imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi
compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito
conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 2. Si applica altres la disposizione dell'articolo
92.; b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 inserito il
seguente: Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni
sottoposti a sequestro preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro
preventivo abbia per oggetto aziende, societ ovvero beni di cui sia
necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire
nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorit giudiziaria nomina un amministratore
giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31
maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorit giudiziaria la
custodia dei beni suddetti pu tuttavia essere affidata a soggetti diversi da
quelli indicati al periodo precedente. |
Art. 29. (Sequestri) 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 104 sostituito dal seguente: Art. 104. - (Esecuzione del sequestro
preventivo). - 1. Il sequestro preventivo eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme
prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il
debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati con la
trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di
un'impresa, oltre che con le modalit previste per i singoli beni
sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con
l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale
iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con
l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle
imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi
compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito
conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 2. Si applica altres la disposizione dell'articolo
92.; b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 inserito il
seguente: Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni
sottoposti a sequestro preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro
preventivo abbia per oggetto aziende, societ ovvero beni di cui sia necessario
assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo
unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, l'autorit giudiziaria nomina un amministratore giudiziario
scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio
1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorit giudiziaria la custodia dei
beni suddetti pu tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli
indicati al periodo precedente. |
Art. 30. (Conservazione e
amministrazione dei beni sequestrati) 1. All'articolo 2-septies della legge 31 maggio
1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 4-bis. Nelle ipotesi di sequestro o confisca
di beni, aziende o societ disposto ai sensi della presente legge con nomina
di un amministratore giudiziario, nessuna azione esecutiva esattoriale sui
beni in sequestro o confisca pu essere intrapresa o proseguita da parte di
Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione, per tutta la durata
della misura di prevenzione o del procedimento penale. 4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o
societ sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi
dell'articolo 1253 del codice civile. 4-quater. Le procedure esecutive, gli atti
di pignoramento nonch i provvedimenti cautelari gi intrapresi da Equitalia
S.p.A. o da altri concessionari di riscossione tributi alla data di entrata
in vigore delle disposizioni recate dal comma 4-bis sono sospesi in caso di
sequestro e si estinguono in caso di confisca, perdendo efficacia fin
dall'origine. 2. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31
maggio 1965, n. 575, le parole: negli albi degli avvocati, dei procuratori
legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonch tra
persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano
comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli
sequestrati sono sostituite dalle seguenti: nell'Albo nazionale degli
amministratori giudiziari. 3. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31
maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 2 del presente articolo,
tenuto presso il Ministero della giustizia, istituito con decreto
legislativo da adottare entro il 30 novembre 2008, su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e
delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono
definiti: a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per
l'iscrizione all'Albo; b) l'ambito delle attivit oggetto della professione; c) le norme transitorie che disciplinano
l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero
di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali,
abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di
quelli sequestrati; d) i criteri di liquidazione dei compensi
professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del
valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per
la gestione dell'attivit, delle tariffe professionali o locali e degli usi. 4. Lo schema del decreto legislativo di cui al
comma 3 trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza il decreto legislativo pu essere comunque adottato. 5. Con decreto del Ministro della giustizia, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalit di tenuta e
pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonch i
rapporti con le autorit giudiziarie che procedono alla nomina. 6. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31
maggio 1965, n. 575, dopo le parole: a qualunque titolo sono aggiunte le
seguenti: ovvero sequestrate o comunque nella disponibilit del
procedimento. 7. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto, in fine,
il seguente periodo: La presente disposizione non si applica alle aziende o
societ per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31
maggio 1965, n. 575. |
Art. 30. (Conservazione e
amministrazione dei beni sequestrati) 1. All'articolo 2-septies della legge 31 maggio
1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Le procedure
esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da
parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica
sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o societ disposto ai
sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario.
conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione. 4-ter. Nelle ipotesi di
confisca dei beni, aziende o societ sequestrati i crediti erariali si
estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice
civile". 2. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31
maggio 1965, n. 575, le parole: negli albi degli avvocati, dei procuratori
legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonch tra
persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano
comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli
sequestrati sono sostituite dalle seguenti: nell'Albo nazionale degli
amministratori giudiziari. 3. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31
maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 2 del presente articolo,
tenuto presso il Ministero della giustizia, istituito senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con decreto legislativo da
adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con
il decreto legislativo sono definiti: a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per
l'iscrizione all'Albo; b) l'ambito delle attivit oggetto della professione; c) le norme transitorie che disciplinano
l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero
di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali,
abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di
quelli sequestrati; d) i criteri di liquidazione dei compensi
professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del
valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per
la gestione dell'attivit, delle tariffe professionali o locali e degli usi. 4. Lo schema del decreto legislativo di cui al
comma 3 trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.
Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza il decreto legislativo pu essere comunque adottato. 5. Con decreto del Ministro della giustizia, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalit di tenuta e
pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonch i
rapporti con le autorit giudiziarie che procedono alla nomina. 6. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31
maggio 1965, n. 575, dopo le parole: a qualunque titolo sono aggiunte le
seguenti: ovvero sequestrate o comunque nella disponibilit del
procedimento. 7. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto, in fine,
il seguente periodo: La presente disposizione non si applica alle aziende o
societ per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31
maggio 1965, n. 575. |
(Custodia di beni mobili
registrati) 1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, dopo il comma 3 inserito il seguente: 3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati,
sono affidati dall'autorit giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di
polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano
richiesta per l'impiego in attivit di polizia, ovvero possono essere
affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici,
per finalit di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se
stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non pu
essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo. |
Art. 31. (Custodia di beni mobili
registrati) Identico |
(Modifiche all'articolo 38
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163) 1. All'articolo 38 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) aggiunta la seguente: m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati
vittime dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti alla autorit giudiziaria. Tale circostanza
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione
del bando. All'uopo il procuratore della Repubblica procedente comunica la
avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autorit di cui all'articolo 6,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio; b) dopo il comma 1 inserito il seguente: 1-bis. I casi di esclusione previsti dal
presente articolo non si applicano alle aziende o societ sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario. |
Art. 32. (Modifiche all'articolo 38
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163) 1. All'articolo 38 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) aggiunta la
seguente: "m-ter) di cui alla precedente
letto b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991 n.152 convertito, con modificazioni, nella legge
12 luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla
autorit giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalit del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorit di cui
all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio; b) dopo il comma 1 inserito il seguente: 1-bis. I casi di esclusione previsti dal
presente articolo non si applicano alle aziende o societ sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario. |
(Assegnazione dei beni
confiscati alle organizzazioni criminali mafiose) 1. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965,
n.575, sostituito dal seguente: Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia
del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali
di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della presente legge e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, la destinazione dei beni
immobili e dei beni aziendali effettuata con provvedimento del prefetto
dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede
l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia
del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti
giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima,
sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge
interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonch i
soggetti di cui devoluta la gestione dei beni. 2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di
cui al comma 1 non formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies. 3. Il provvedimento del prefetto emanato entro
novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di
cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni
particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di
destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma
dell'articolo 823 del codice civile. |
Art. 33. (Assegnazione dei beni confiscati
alle organizzazioni criminali mafiose) 1. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965,
n.575, sostituito dal seguente: Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia
del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali
di cui agli articoli di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, la destinazione dei beni
immobili e dei beni aziendali effettuata con provvedimento del prefetto
dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede
l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia
del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti
giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima,
sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge
interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonch i
soggetti di cui devoluta la gestione dei beni. 2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di
cui al comma 1 non formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies. 3. Il provvedimento del prefetto emanato entro
novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di
cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni
particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di
destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma
dell'articolo 823 del codice civile. |
|
Art. 33-bis. (Modifica al decreto-legge 2
ottobre 2008 n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
2008 n. 186) 1. All'art. 2-quinquies comma 1, lettera a) del decreto-legge 2
ottobre 2008 n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 2008, n. 186, le parole: "affine o convivente" sono
sostituite dalle seguenti: "convivente, parente o affine entro il quarto
grado". |
|
Art. 33-ter. (Modifica alla legge 22
dicembre 1999, n. 512) 1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4 della
legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli Enti" sono
soppresse e la parola: "costituiti" sostituita dalla seguente:
"costituite". Dopo il medesimo comma 1, inserito il seguente: "1-bis. Gli Enti costituiti parte
civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilit finanziarie annuali
dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali". 2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 22
dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli Enti" sono soppresse, e la
parola: "costituiti" sostituita dalla seguente:
"costituite". Dopo il medesimo comma 2, inserito il seguente: "2-bis. Gli Enti costituiti in un
giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno
diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilit finanziarie
annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese
processuali". |
|
Art. 33-quater. (Sospensione cautelativa e
scioglimento) 1. Quando si procede per un delitto consumato o
tentato con finalit di terrorismo anche internazionale ovvero per un reato
aggravato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 e
successive modificazioni, e sussistono concreti e specifici elementi che
consentano di ritenere che l'attivit di organizzazioni, di associazioni,
movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, pu essere
disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio
1982, n. 17, la sospensione di ogni attivit associativa. La richiesta
presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati,
il quale decide entro 10 giorni. Avverso il provvedimento ammesso ricorso
ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 revocato
in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo
comma. 3. Quando con sentenza irrevocabile sia
accertato che l'attivit di organizzazioni, di associazioni, movimenti o
gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati di cui al comma 1,
il Ministro dell'interno ordina con decreto lo scioglimento
dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca
dei beni, ove non sia gi disposta in sentenza. |
Art. 34. (Modifiche all'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354) 1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) comma 1, le parole: il Ministro di grazia e
giustizia sono sostituite dalle seguenti: il Ministro della giustizia; b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: 4-bis sono inserite le
seguenti: o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso; c) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiunto il
seguente: In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di
pi titoli di custodia cautelare, la sospensione pu essere disposta anche
quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai
delitti indicati nell'articolo 4-bis.; d) il comma 2-bis sostituito dal seguente: 2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi
del comma 2 adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico
ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il
giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la
Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli
specializzati nell'azione di contrasto alla criminalit organizzata, terroristica
o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento
medesimo ha durata pari a quattro anni ed prorogabile nelle stesse forme
per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga disposta
quando risulta che la capacit di mantenere collegamenti con l'associazione
criminale, terroristica o eversiva non venuta meno, tenuto conto anche del
profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno
all'associazione, della perdurante operativit del sodalizio criminale, della
sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli
esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del
sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per s, elemento
sufficiente per escludere la capacit di mantenere i collegamenti con
l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operativit della stessa.; e) il comma 2-ter abrogato; f) al comma 2-quater: 1) all'alinea, al primo periodo premesso il
seguente: I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono
essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati,
collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di
sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e
custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria e nel primo
periodo le parole: pu comportare sono sostituite dalla seguente:
prevede; 2) alla lettera b): 2.1) nel primo periodo, le parole: in un numero
non inferiore a uno e non superiore a due sono sostituite dalle seguenti:
nel numero di uno; 2.2) nel terzo periodo le parole: I colloqui
possono essere sono sostituite dalle seguenti: I colloqui vengono e alle
parole: pu essere autorizzato sono premesse le seguenti: solo per coloro
che non effettuano colloqui; 2.3) dopo il terzo periodo inserito il seguente:
I colloqui sono comunque videoregistrati; 2.4) all'ultimo periodo, dopo le parole: non si
applicano ai colloqui con i difensori sono aggiunte le seguenti: con i
quali potr effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una
telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i
familiari; 3) nella lettera f), le parole: cinque persone sono
sostituite dalle seguenti: quattro persone, le parole: quattro ore sono
sostituite dalle seguenti: due ore ed aggiunto, in fine, il seguente
periodo: Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza
anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione,
volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilit di comunicare
tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialit, scambiare oggetti e
cuocere cibi; g) il comma 2-quinquies sostituito dal seguente: 2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei
confronti del quale stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di
cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il
procedimento applicativo. Il reclamo presentato nel termine di venti giorni
dalla comunicazione del provvedimento e su di esso competente a decidere il
tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del
provvedimento; h) il comma 2-sexies sostituito dal seguente: 2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni
dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di
consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di
procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del
provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere
altres svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della
Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore nazionale antimafia. Il
procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale
presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono
proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione
avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento ed trasmesso senza ritardo alla
Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della
giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2,
deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza,
evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo; i) dopo il comma 2-sexies aggiunto il seguente: 2-septies. Per la partecipazione del
detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271. |
Art. 34. (Modifiche all'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354) 1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) comma 1, le parole: il Ministro di grazia e
giustizia sono sostituite dalle seguenti: il Ministro della giustizia; b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: 4-bis sono inserite le
seguenti: o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso; c) al comma 2, aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di pi titoli
di custodia cautelare, la sospensione pu essere disposta anche quando sia
stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti
indicati nell'articolo 4-bis.; d) il comma 2-bis sostituito dal seguente: 2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi
del comma 2 adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico
ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il
giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la
Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli
specializzati nell'azione di contrasto alla criminalit organizzata,
terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il
provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed prorogabile nelle
stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga
disposta quando risulta che la capacit di mantenere collegamenti con
l'associazione criminale, terroristica o eversiva non venuta meno, tenuto
conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in
seno all'associazione, della perdurante operativit del sodalizio criminale,
della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate,
degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari
del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per s,
elemento sufficiente per escludere la capacit di mantenere i collegamenti
con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operativit della
stessa.; e) il comma 2-ter abrogato; f) al comma 2-quater: 1) all'alinea, al primo periodo premesso il
seguente: I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono
essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati,
collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di
sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e
custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria e nel primo
periodo le parole: pu comportare sono sostituite dalla seguente:
prevede; 2) alla lettera b): 2.1) nel primo periodo, le parole: in un numero
non inferiore a uno e non superiore a due sono sostituite dalle seguenti:
nel numero di uno; 2.2) nel terzo periodo le parole: I colloqui
possono essere sono sostituite dalle seguenti: I colloqui vengono e alle
parole: pu essere autorizzato sono premesse le seguenti: solo per coloro
che non effettuano colloqui; 2.3) dopo il terzo periodo inserito il seguente:
I colloqui sono comunque videoregistrati; 2.4) all'ultimo periodo, dopo le parole: non si
applicano ai colloqui con i difensori sono aggiunte le seguenti: con i
quali potr effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una
telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i
familiari; 3) nella lettera f), le parole: cinque persone sono
sostituite dalle seguenti: quattro persone, le parole: quattro ore sono
sostituite dalle seguenti: due ore ed aggiunto, in fine, il seguente
periodo: Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza
anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione,
volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilit di comunicare
tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialit, scambiare oggetti e
cuocere cibi; g) il comma 2-quinquies sostituito dal seguente: 2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei
confronti del quale stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di
cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il
procedimento applicativo. Il reclamo presentato nel termine di venti giorni
dalla comunicazione del provvedimento e su di esso competente a decidere il
tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del
provvedimento; h) il comma 2-sexies sostituito dal seguente: 2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni
dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di
consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di
procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del
provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altres
svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di
cui al comma 2-bis o del Procuratore nazionale antimafia. Il procuratore
nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale
presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono
proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione
avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento ed trasmesso senza ritardo alla
Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della
giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2,
deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza,
evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo; i) dopo il comma 2-sexies aggiunto il seguente: 2-septies. Per la partecipazione
del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271. |
Art. 35. (Introduzione dell'articolo
391-bis
del codice penale) 1. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice
penale, dopo l'articolo 391 inserito il seguente: Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e
internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e
degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario). - Chiunque consente a un
detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni
all'uopo imposte, punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto commesso da un pubblico ufficiale, da
un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la
professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque
anni. |
Art. 35. (Introduzione dell'articolo
391-bis
del codice penale) Identico |
|
Art. 35-bis. (Modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia) 1. Dopo l'articolo 76, comma 4-bis. del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. inserito il
seguente: "4-ter. La persona offesa dai reati
di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale pu
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti
dal presente decreto". 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del
presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio. 3-bis. All'articolo 275, comma 3,
del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 23 della
presente legge, dopo le parole: "all'articolo 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, limitatamente alla
fatti specie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice
penale" sono aggiunte le seguenti: "nonch in ordine ai delitti di
cui all'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater, secondo comma e 609-octies del codice
penale"; 3-ter. All'articolo 380, comma 2,
dopo la lettera d) inserita la seguente: "d-bis) delitto di violenza
sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal
terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'articolo
609-octies ". 3-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo la
parola: "600" sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo
comma", e dopo le parole: "602", sono inserite le seguenti:
"609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma e 609-octies del codice
penale"; b) al quarto periodo, le parole:
"600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies", sono sostituite
dalle seguenti: "600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma 600-quinquis, 609-bis, terzo comma, e 609-quater, secondo comma". |
(Modifiche alla legge 24
dicembre 1954, n. 1228 e al testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286) 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, dopo il primo comma inserito il seguente: 1-bis. L'iscrizione e la richiesta di
variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti
uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il
richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti
norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non
compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione,
quest'ultima effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facolt di
successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo. 2. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) sostituita dalla
seguente: a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai competenti
uffici comunali. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni quattordici
al seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer. |
Art. 36. (Modifiche alla legge 24
dicembre 1954, n. 1228 e al testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286) Identico |
Art. 37. (Attivit di trasferimento
di fondi Money transfer) 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivit finanziaria
che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di
fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo
di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione un cittadino
extracomunitario. Il documento conservato con le modalit previste con
decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti
effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorit locale di
pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il
mancato rispetto di tale disposizione sanzionato con la cancellazione
dall'elenco degli agenti in attivit finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno
efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. |
Art. 37. (Attivit di trasferimento
di fondi Money transfer) Identico |
Art. 38. (Modifiche al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6 aggiunto, in fine, il seguente
comma: 7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica
l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262; b) all'articolo 48, il comma 1 sostituito dal
seguente: 1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione
comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini
professionali di cui all'articolo 43, comma 2; c) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole: ai
sensi degli articoli 7, comma 2, sono inserite le seguenti: 37, commi 7 e
8,; d) all'articolo 56, il comma 2 sostituito dal
seguente: 2. L'autorit di vigilanza di settore dei soggetti
indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di
cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi
imposti dal presente decreto. |
Art. 38. (Modifiche al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231) Identico |
Art. 39. (Modifiche al testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 1. Al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 4, comma 3: 1) nel terzo periodo, dopo le parole: o che
risulti condannato, anche sono inserite le seguenti: con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata; 2) dopo il terzo periodo, inserito il seguente:
Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con
sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del
titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del
codice penale; b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis aggiunto il seguente: 2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo
fissato in 200 euro.; c) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: per i reati
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
sono sostituite dalle seguenti: per i reati previsti dagli articoli 380,
commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale,; d) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il seguente: 5-ter. Il permesso di soggiorno rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter; e) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: ovvero
contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto
d'ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno sono inserite le seguenti: oppure
utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati; f) all'articolo 6, comma 2, le parole: e per quelli
inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi sono
sostituite dalle seguenti: e per quelli inerenti all'accesso alle
prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35; g) all'articolo 6, il comma 3 sostituito dal
seguente: 3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo,
all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante
la regolare presenza nel territorio dello Stato punito con l'arresto fino
ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. h) all'articolo 9, dopo il comma 2 inserito il
seguente: 2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca. i) all'articolo 9, comma 5, dopo
il primo periodo, aggiunto il seguente: Nel caso di richiesta relativa ai
familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno
quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto
dal comma 6.; l) all'articolo 14 sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) il comma 5 sostituito dal seguente: 5. La convalida comporta la
permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identit e della nazionalit, ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti difficolt, il giudice, su richiesta del
questore, pu prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto
trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla
sua identificazione, il questore pu chiedere al giudice la proroga del
periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni.
La durata complessiva della permanenza nel centro non pu, in ogni caso,
essere superiore a diciotto mesi.; 2) i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai
seguenti: 5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con
l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale,
anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore pu essere
accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria
per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se onoraria, nonch per rientrare nello Stato di appartenenza
ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza. 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo
permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito con la reclusione da
uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per
ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma
2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver
dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine
prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il
permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei
mesi ad un anno se l'espulsione stata disposta perch il permesso di
soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il
rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata,
ovvero se lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in
violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68.
In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione
all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch,
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. 5-quater. Lo straniero destinatario del
provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di
allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere
illegalmente nel territorio dello Stato, punito con la reclusione da uno a
cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito
direttissimo ed obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto; m) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: n le
cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,
sono inserite le seguenti: che impediscono l'esecuzione immediata
dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica,; n) all'articolo 26, comma 7-bis: 1) dopo le parole: del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero sono inserite le seguenti: , anche se per motivi
diversi dal lavoro autonomo,; 2) aggiunto, in fine, il seguente periodo: Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, e all'articolo
14.; o) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il seguente: 1-ter. Non consentito il ricongiungimento dei
familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede
il ricongiungimento coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge; p) all'articolo 29, il comma 5 sostituito dal
seguente: 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6,
consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gi
regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore
naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti
si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.; q) all'articolo 29, il comma 8 sostituito dal
seguente: 8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato
entro centottanta giorni dalla richiesta; r) all'articolo 30, dopo il comma
1-bis sono inseriti i seguenti: 1-ter. La richiesta di rilascio e di
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sottoposta al
pagamento di una tassa, il cui importo fissato in 200 euro. 1-quater. Il gettito derivante dalle
tasse di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e al comma 1-ter del presente articolo
attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo
destina per la met al finanziamento di progetti del Dipartimento per le
libert civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione
anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione
europea.; s) all'articolo 32: 1) al comma 1, le parole: e ai minori comunque
affidati sono sostituite dalle seguenti: e, fermo restando quanto previsto
dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati; 2) al comma 1-bis, dopo le parole: ai minori
stranieri non accompagnati sono inserite le seguenti: , affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a
tutela,. |
Art. 39. (Modifiche al testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 1. Al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 4, comma 3: 1) nel terzo periodo, dopo le parole: o che
risulti condannato, anche sono inserite le seguenti: con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata; 2) dopo il terzo periodo, inserito il seguente:
Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con
sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del
titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del
codice penale; b) all'articolo 5, dopo
il comma 2-bis aggiunto il seguente: "2-ter. La richiesta di
rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno sottoposta al versamento di
un contributo, il cui importo fissato fra un minimo di 80 e un massimo di
200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, che stabilisce altres le modalit del
versamento nonch di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria,
per motivi umanitari" c) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: per i reati
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
sono sostituite dalle seguenti: per i reati previsti dagli articoli 380,
commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale,; d) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il seguente: 5-ter. Il permesso di soggiorno rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter; e) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: ovvero
contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto
d'ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno sono inserite le seguenti: oppure
utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati; f) all'articolo 6, comma 2, le parole: e per quelli
inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi sono
sostituite dalle seguenti: e per quelli inerenti all'accesso alle
prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35; g) all'articolo 6, il comma 3 sostituito dal
seguente: 3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo,
all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante
la regolare presenza nel territorio dello Stato punito con l'arresto fino
ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. h) all'articolo 9, dopo il comma 2 inserito il
seguente: 2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca. i) soppressa l) all'articolo 14 sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) soppresso 2) i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai
seguenti: 5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con
l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale,
anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore pu essere
accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria
per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se onoraria, nonch per rientrare nello Stato di appartenenza
ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza. 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo
permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito con la reclusione da
uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per
ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma
2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver
dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine
prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il
permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei
mesi ad un anno se l'espulsione stata disposta perch il permesso di
soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il
rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata,
ovvero se lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in
violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68.
In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione
all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch,
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. 5-quater. Lo straniero destinatario del
provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di
allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere
illegalmente nel territorio dello Stato, punito con la reclusione da uno a
cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito
direttissimo ed obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto; l-bis) dopo l'articolo
14, inserito il seguente: 'Art. 14-bis. - (Fondo
rimpatri) - 1. istituito, presso il Ministero dell'interno, un
Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 2. Nel Fondo di cui al comma 1
confluisce la met del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter nonch i contributi
eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalit del Fondo
medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5,
comma 2-ter assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno,
per gli oneri connessi alle attivit istruttorie inerenti il rilascio e il
rinnovo del permesso di soggiorno.; m) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: n le
cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,
sono inserite le seguenti: che impediscono l'esecuzione immediata
dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica,; m-bis) all'articolo 22,
dopo il comma 11 inserito il seguente: "11-bis. Lo straniero che ha
conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo
livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, pu
essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei
requisiti previsti dal presente testo unico, pu chiedere la conversione in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro."; n) soppressa n-bis) all'articolo 27,
dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: "1-ter. Il nulla osta al
lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c), g) sostituito da una
comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione
presentata con modalit informatiche allo sportello unico per l'immigrazione
della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico
trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia,
con le medesime modalit informatiche, alla rappresentanza diplomatica o
consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso
in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione,
unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di
soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. 1-quater. Le disposizioni di cui
al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno
sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con
cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacit economica richiesta
e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di
categoria"; o) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il seguente: 1-ter. Non consentito il ricongiungimento dei
familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede
il ricongiungimento coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale; p) all'articolo 29, il comma 5 sostituito dal
seguente: 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6,
consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gi
regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore
naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti
si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.; q) all'articolo 29, il comma 8 sostituito dal
seguente: 8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare
rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta; r) soppressa s) all'articolo 32: 1) al comma 1, le parole: e ai minori comunque
affidati sono sostituite dalle seguenti: e, fermo restando quanto previsto
dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati; 2) al comma 1-bis, dopo le parole: ai minori
stranieri non accompagnati sono inserite le seguenti: , affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a
tutela,; s-bis) all'articolo 35, il comma
5 dell'articolo soppresso. 1-bis. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui alla lettera n-bis) del comma 1, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le
Amministrazioni interessate provvedono alle attivit ivi previste con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Art. 40. (Utilizzo dei sistemi di
videosorveglianza da parte degli enti locali) 1. Per la tutela della sicurezza urbana, gli enti
locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o
aperti al pubblico. 2. La conservazione dei dati, delle informazioni e
delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza
limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione. 3. In presenza di una specifica richiesta
dell'autorit giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una
attivit investigativa in corso, ammesso un tempo pi ampio di
conservazione dei dati, che non pu comunque superare i quattordici giorni. |
Art. 40. (Utilizzo dei sistemi di
videosorveglianza da parte degli enti locali) 1. Per la tutela della sicurezza urbana, i
comuni
possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti
al pubblico. 2. La conservazione dei dati, delle informazioni e
delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza
limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione. 3. In presenza di una specifica richiesta
dell'autorit giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una
attivit investigativa in corso, ammesso un tempo pi ampio di
conservazione dei dati, che non pu comunque superare i quattordici giorni. |
Art. 41. (Accordo di integrazione per
il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno) 1. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente: Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al
presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a
promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel
rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi
reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della
societ. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universit e
della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalit
per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con
l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire
nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di
integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso
di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del
permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello
Stato, eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13,
comma 4, del presente testo unico. |
Art. 41. (Accordo di integrazione per
il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno) 1. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente: Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al
presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a
promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel
rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana con il reciproco
impegno a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ. 2. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e
della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalit per la sottoscrizione, da
parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di
integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici
obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso
di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione
necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale
dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione
dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le
modalit di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero
titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea nonch
dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare. |
Art. 42. (Modifiche all'articolo 12
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 1. All'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 1 sostituito dal seguente: 1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri
nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona; b) il comma 3 sostituito dal seguente: 3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri
nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone; b) la persona trasportata stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumit per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale; c) la persona trasportata stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza
illegale; d) il fatto commesso da tre o pi persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilit di
armi o materie esplodenti; c) il comma 3-bis sostituito dal seguente: 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono
commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b),
c), d) ed
e) del
medesimo comma, la pena ivi prevista aumentata; d) il comma 3-ter sostituito dal seguente: 3-ter. La pena detentiva aumentata da
un terzo alla met e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i
fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o
lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivit
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto; e) il comma 4 sostituito dal seguente: 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio
l'arresto in flagranza; f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari. 4-ter. Nei casi previsti dai
commi 1 e 3 sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato
per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti. |
Art. 42. (Modifiche all'articolo 12
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Identico |
(Modifica all'articolo 407
del codice di procedura penale) 1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura
penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonch dei delitti
previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. |
Art. 43. (Modifica all'articolo 407
del codice di procedura penale) Identico |
Art. 44. (Modifica all'articolo 2
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228) 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, inserito il seguente: comunque istituito presso il Ministero
dell'interno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora.
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalit di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del
sistema INA-SAIA. |
Art. 44. (Modifica all'articolo 2
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228) 0.1. Il comma 3 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sostituito dal seguente: "Ai fini dell'obbligo di
cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente
nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La stessa al momento della
richiesta di iscrizione tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari
allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza
del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di
nascita.". 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, inserito il seguente: comunque istituito senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Ministero dell'interno
un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalit di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del
sistema INA-SAIA. |
Art. 45. (Modifica all'articolo 11
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223) 1. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le
parole: trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno sono
sostituite dalle seguenti: trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di
soggiorno. |
Art. 45. (Modifica all'articolo 11
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223) Identico |
Art. 46. (Concorso delle associazioni
volontarie al presidio del territorio) 1. Gli enti locali, previo parere del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad
avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di
segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello
Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero
situazioni di disagio sociale e cooperare nello svolgimento dell'attivit
di presidio del territorio. |
Art. 46. (Concorso delle associazioni
volontarie al presidio del territorio) 1. Gli enti locali, previo parere del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad
avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli
organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi
che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio
sociale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. |
Art. 47. (Rimpatrio assistito di
minore cittadino dell'Unione europea) 1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate
al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al
rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori
cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello
Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse
del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176. |
Art. 47. (Rimpatrio assistito di
minore cittadino dell'Unione europea) Identico |
Art. 48. (Modifiche al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. All'articolo 128 del nuovo codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 1-bis. sempre disposta la revisione
della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in
un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di
una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 1-ter. sempre disposta la revisione della patente di
cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale
di una violazione delle norme del presente codice da cui previsto che
consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti
dalla patente di guida; b) il comma 2 sostituito dal seguente: 2. Nei confronti del titolare di patente di guida
che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai
commi 1, 1-bis ed 1-ter sempre disposta la sospensione della patente di guida
fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La
sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato
nell'invito a sottoporsi a revisione senza necessit di emissione di un
ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a
tempo indeterminato soggetto alle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia
stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi
dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guida; c) il comma 3 abrogato. 2. All'articolo 186 del nuovo codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni: b) dopo il comma 2-quinquies inserito il seguente: 2-sexies. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se stata applicata
la sospensione condizionale della pena, per i reati previsti dal comma 2,
lettera c), del presente articolo quando il veicolo con il quale stato commesso
il reato appartiene a persona estranea al reato disposto il fermo
amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, al momento
dell'accertamento del reato, l'organo accertatore dispone il fermo
amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la
procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. Il veicolo
sottoposto a fermo pu essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il
fermo amministrativo provvisorio ammesso il reclamo al tribunale. In caso
di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 214, comma 8. 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto il seguente: 4-bis. Salvo che debba essere disposta
confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, sempre disposta la
confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa
quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti
intestati al conducente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del
presente codice. 4. All'articolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti: c-bis) al Ministero dell'interno,
missione ''ordine pubblico e sicurezza'', nella misura del 7,5 per cento del
totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze
di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della
circolazione stradale; c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5
per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui
agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli
organi di polizia; b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti
dal seguente: Le determinazioni della giunta e la relazione annuale
sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa giunta sono comunicate al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'interno; c) il comma 4-bis sostituito dal seguente: 4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice,
annualmente destinata con delibera di giunta al miglioramento della
circolazione sulle strade, destinata ad assunzioni stagionali a progetto
nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro,
limitatamente al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza stradale, nonch a progetti di potenziamento dei servizi notturni e
di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed
all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza della circolazione stradale. Le determinazioni della giunta e la
relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa giunta
sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al
Ministro dell'interno. 5. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, inserito il seguente: Art. 208-bis. - (Destinazione dei veicoli
sequestrati o confiscati). - 1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186,
commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati
dall'autorit giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia,
anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivit di polizia, prioritariamente per la
prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono
essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non
economici, per finalit di giustizia, di protezione civile o di tutela
ambientale. 2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato
a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a
richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od
organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in
vendita. Se la procedura di vendita antieconomica, con provvedimento del
dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero dell'economia e
delle finanze disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'articolo 301-bis del testo unico di cui al del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei
beni mobili registrati. 6. All'articolo 219 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, comma 3-bis, aggiunto, in fine, il seguente
periodo: Quando la revoca della patente accede alla violazione degli
articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, non possibile conseguire
una nuova patente di guida prima di 5 anni, decorrenti dall'epoca di
accertamento del reato. 7. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 219 inserito il
seguente: Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca
del certificato di idoneit alla guida). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del
presente codice, disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro,
della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da
cui discende commessa da un conducente munito di certificato di idoneit
alla guida di cui all'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni
amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneit alla guida
secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione
durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le
sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altres,
le disposizioni dell'articolo 126-bis. 2. Se il conducente persona munita di patente di
guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le
sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della
revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si
applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo
per il quale non richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano,
altres, le disposizioni dell'articolo 126-bis. 3. Quando il conducente minorenne si applicano le disposizioni
dell'articolo 128 commi 1-ter e 2. 8. Nel titolo VI, capo II, sezione II, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 224-bis inserito il seguente: Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del
fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato
per le quali prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al
sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili.
Copia del verbale di sequestro trasmessa, unitamente al rapporto, entro
dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo del luogo della commessa violazione. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del
giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai
sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di
quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinch disponga
la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del
presente codice, in quanto compatibili. 3. Nelle ipotesi di reato per le quali prevista la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od
organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo
provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui
all'articolo 214, in quanto compatibile. 4. Quando la sentenza penale o il decreto di
accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se stata
applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha
pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette
copia autentica all'organo di polizia competente affinch disponga il fermo
amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in
quanto compatibili. 5. La declaratoria di estinzione del reato per morte
dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria.
Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in
caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore
della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi
degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena
successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto
sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 6. Nel caso di sentenza irrevocabile di
proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o
il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la
comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo
all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo
amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3. |
Art. 48. (Modifiche al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. All'articolo 128 del nuovo codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 1-bis. sempre disposta la revisione
della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in
un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di
una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 1-ter. sempre disposta la revisione della patente di
cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale
di una violazione delle norme del presente codice da cui previsto che
consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti
dalla patente di guida; b) il comma 2 sostituito dal seguente: 2. Nei confronti del titolare di patente di guida
che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai
commi 1, 1-bis ed 1-ter sempre disposta la sospensione della patente di guida
fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La
sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato
nell'invito a sottoporsi a revisione senza necessit di emissione di un
ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a
tempo indeterminato soggetto alle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia
stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi
dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guida; c) il comma 3 abrogato. 2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 186, comma 2,
lettera c), dopo il secondo periodo inserito il seguente: "Se il
veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione
della patente raddoppiata"; b) all'articolo 187, comma 1,
l'ultimo periodo sostituito dal seguente: "Si applicano le
disposizioni del'articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e
settimo periodo, nonch quelle di cui al comma 2.quinquies del medesimo articolo
186. 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto il seguente: 4-bis. Salvo che debba essere
disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, sempre
disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente,
sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti
assicurativi falsi o contraffatti. Si applicano le disposizioni dell'articolo
213. 4. All'articolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti: c-bis) al Ministero dell'interno,
missione ''ordine pubblico e sicurezza'', nella misura del 7,5 per cento del
totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze
di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della
circolazione stradale; c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5
per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui
agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli
organi di polizia; b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti
dal seguente: Le determinazioni della giunta e la relazione annuale
sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa giunta sono comunicate al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'interno; c) al comma 4-bis, aggiungere in fine le
seguenti parole: ", ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento
dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale, nonch a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di
prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto
di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della
circolazione stradale e alla sicurezza urbana". 5. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, inserito il seguente: Art. 208-bis. - (Destinazione dei veicoli
sequestrati o confiscati). - 1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186,
commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati
dall'autorit giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia,
anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivit di polizia, prioritariamente per la
prevenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere
affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici,
per finalit di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato
a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a
richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od
organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in
vendita. Se la procedura di vendita antieconomica, con provvedimento del
dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero dell'economia e
delle finanze disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 301-bis del testo unico di cui al del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la
gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati. 6. All'articolo 219 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, comma 3-bis, aggiunto, in fine, il seguente
periodo: Quando la revoca della patente accede alla violazione degli
articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, non possibile conseguire
una nuova patente di guida prima di 5 anni, decorrenti dall'epoca di
accertamento del reato. 7. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 219 inserito il
seguente: Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca
del certificato di idoneit alla guida). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del
presente codice, disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro,
della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da
cui discende commessa da un conducente munito di certificato di idoneit
alla guida di cui all'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni
amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneit alla guida
secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione
durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le
sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altres,
le disposizioni dell'articolo 126-bis. 2. Se il conducente persona munita di patente di
guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le
sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della
revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie
si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un
veicolo per il quale non richiesta la patente di guida. In tali casi si
applicano, altres, le disposizioni dell'articolo 126-bis. 3. Quando il conducente minorenne si applicano le
disposizioni dell'articolo 128 commi 1-ter e 2. 8. Nel titolo VI, capo II, sezione II, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 224-bis inserito il seguente: Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del
fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato
per le quali prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al
sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili.
Copia del verbale di sequestro trasmessa, unitamente al rapporto, entro
dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del
giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai
sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di
quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinch disponga
la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del
presente codice, in quanto compatibili. 3. Nelle ipotesi di reato per le quali prevista la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo
accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del
veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in
quanto compatibile. 4. Quando la sentenza penale o il decreto di
accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se stata
applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha
pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinch disponga
il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo
214, in quanto compatibili. 5. La declaratoria di estinzione del reato per morte
dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria.
Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in
caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore
della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi
degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena
successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto
sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 6. Nel caso di sentenza irrevocabile di
proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o
il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la
comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo
all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo
amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3. |
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Art. 48-bis. (Modifiche agli articoli 75
e 75-bis
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309) 1. All'articolo 75, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, dopo le
parole: "non superiore a un anno," sono inserite le seguenti:
"salvo quanto previsto dalla lettera a),"; b)la lettera a), sostituita dalla
seguente: "a) sospensione della
patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida
di motoveicoli e del certificato di idoneit alla guida di ciclomotori o
divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni". 2. All'articolo 75-bis del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le
parole: ", per la durata massima di due anni," sono soppresse; b) dopo il comma 1
inserito il seguente: "1-bis. La durata massima delle misure
di cui al comma 1 fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a),
b), c), d), ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f). |
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48-ter. (Ulteriori modifiche al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 120
sostituito dal seguente: "Art. 120. - (Requisiti
morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo
116). -1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di
abilitazione professionale per la guida di moto veicoli e il certificato di
idoneit alla guida di ciclomotori, i delinquenti abituali, professionali o
per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli
73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonch i soggetti
destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo decreto
n. 309 del 1990. 2. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo decreto
n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 intervengono
in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della
patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida
di motoveicoli e del certificato di idoneit alla guida di ciclomotori. La
revoca non pu essere disposta se sono trascorsi pi di tre anni dalla data
di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma
1. 3. La persona
destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2, non pu
conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno 3
anni. 4. Avverso i
provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma
2 ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro
sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. 5. Con decreto del
Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le modalit necessarie per l'adeguamento del collegamento
telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti
terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le
politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie in modo da consentire la trasmissione delle
informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui
al comma l e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli
intervenuta ai sensi del comma 2. 6. Salvo che il fatto non
costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi
l e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000. b) al comma 2-bis dell'articolo 117,
aggiunto il seguente periodo: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
120, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
anni dal rilascio della patente di guida". 2. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad applicarsi le modalit di interscambio
informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo decreto
legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge. |
Art. 49. (Modifiche alla legge 11
agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti) 1. Dopo l'articolo 4 della legge 11 agosto 2003,
n. 228, inserito il seguente: Art. 4-bis. - (Circostanze attenuanti). - 1. Per i delitti previsti
dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, le pene
sono diminuite fino alla met nei confronti dell'imputato che si adopera per
evitare che l'attivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
aiutando concretamente l'autorit di polizia o l'autorit giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
l'individuazione e la cattura di uno o pi autori dei reati ovvero per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
Art. 49 (Modifiche al codice penale
in materia di circostanze attenuanti) 1.
All'articolo 600-sexies, dopo il quarto comma inserito il seguente: "4.bis. Nei casi previsti dagli
articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla
met nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivit
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente
l'autorit di polizia o l'autorit giudiziaria nella raccolta di elementi di
prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la
cattura di uno o pi autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti". |
Art. 50. (Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilit degli enti per
delitti di criminalit organizzata) 1. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, inserito il seguente: Art. 24-ter. - (Delitti di criminalit organizzata)
- 1. In
relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416,
sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivit delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonch ai
delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei
delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto
comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di
procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unit organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la
sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivit ai sensi
dell'articolo 16, comma 3. |
Art. 50. (Modifiche al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilit degli
enti per delitti di criminalit organizzata) Identico |
|
Art. 50-bis. (Repressione di attivit di
apologia o incitamento di associazioni criminose o di attivit illecite
compiuta a mezzo internet) 1. Quando si procede per
delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per
delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre
disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di
ritenere che alcuno compia detta attivit di apologia o di istigazione in via
telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in
seguito a comunicazione dell'autorit giudiziaria, pu disporre con proprio
decreto l'interruzione della attivit indicata, ordinando ai fornitori di
connettivit alla rete internet di utilizzare gli appositi
strumenti di filtraggio necessari a tal fine. 2. Il Ministro dell'interno si
avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al
comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il
provvedimento di interruzione ammesso ricorso all'autorit giudiziaria. Il
provvedimento di cui al comma 1 revocato in ogni momento quando vengano
meno i presupposti indicati nel medesimo comma. 3. Entro 60 giorni dalla
pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con quello della
pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce, ai fini
dell'attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di
filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche. 4. I fornitori dei servizi di
connettivit alla rete internet, per l'effetto del decreto di
cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attivit di filtraggio
imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla
cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico. 5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice
penale, il numero 1) cos sostituito: "col mezzo della stampa, in via
telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di
propaganda". |
(Programmi integrati di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) 1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2010. 2. riaperto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, il termine previsto
dall'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la
ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, i termini previsti
dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, rispettivamente per la ratifica
degli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, e per la
sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche di cui all'articolo 12, comma
2, della medesima legge n. 136 del 1999. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo
11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al
31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice
amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 51. (Programmi integrati di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) Identico |
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Art. 51-bis. (Fondo contro
l'incidentalit notturna) 1. All'articolo 6-bis del decreto legge 3
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre
2007, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 abrogato; b) il comma 3 sostituito dal
seguente: "3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per
l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attivit di contrasto
dell'incidentalit notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo
12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di
sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il
finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore
di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze
stupefacenti". c) il comma 4 abrogato; 2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 186: 1) dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i
seguenti: "2-sexies. L'ammenda prevista dal comma
2 aumentata da un terzo alla met quando il reato commesso dopo le ore 22
e prima delle ore 7. 2-septies. Le circostanze attenuanti
concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena
si operano sulla quantit della stessa risultante dall'aumento conseguente
alla predetta aggravante. 2-octies. Una quota pari al venti per
cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto
sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies destinata ad
alimentare il Fondo contro l'incidentalit notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160 e successive modificazioni"; 2) al comma 5, le parole: "I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono
reperiti nell'ambito dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144"
sono soppresse; b) all'articolo 187: 1) dopo il comma 1-ter inserito il
seguente: "1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 aumentata da
un terzo alla met quando il reato commesso dopo le ore 22 e prima delle
ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies"; 2) al comma 5, le parole: "I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al piano nazionale
della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144" sono soppresse. c) all'articolo 195, dopo il
comma 2, inserito il seguente: "2-bis. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176,
commi 19 e 20, e 178, sono aumentate di un terzo quando la violazione
commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione
quando la violazione accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208,
comma 1, primo periodo, destinato ad alimentare il Fondo di cui
all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e
successive modificazioni"; d) all'articolo 208, dopo il
comma 2, inserito il seguente comma "2-bis. Gli incrementi delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione,
per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalit notturna di cui
all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base
delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni
sono effettuate con le modalit fissate con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze,
della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalit di trasferimento della percentuale di ammenda di
cui agli articoli 186 comma 2-octies, 187 comma 1-quater destinata al
fondo". |
Art. 52. (Modifica dell'articolo 143
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 1. L'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituito dal seguente: Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali
e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di
tipo mafioso o similare. Responsabilit dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti
dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando,
anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7,
emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o
indiretti con la criminalit organizzata di tipo mafioso o similare degli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di
condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del
procedimento di formazione della volont degli organi elettivi ed
amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialit delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonch il regolare funzionamento dei
servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e
perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. 2. Al fine di verificare la sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o
provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente
locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno
accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre
funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i
poteri di accesso e di accertamento di cui titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili
una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni. 3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia
comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in
ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del
procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si d conto della eventuale
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al
segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai
dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altres, indicati gli
appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o
interferenza con la criminalit organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti
oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi
sia pendente procedimento penale, il prefetto pu richiedere preventivamente
informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga
all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del
procedimento. 4. Lo scioglimento di cui al comma 1 disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi
dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed immediatamente
trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo
analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere
tempestivamente gli effetti pi gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altres, gli amministratori ritenuti
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo
scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione
dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso
alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in
materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o
provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque
titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta
del prefetto, adottato ogni provvedimento utile a far cessare
immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalit la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del
dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con
obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorit
competente. 6. A decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui
all'articolo 110, nonch gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di
consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati
rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro
quarantacinque giorni dal suo insediamento. 7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per
lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il
Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di
cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in
cui d conto degli esiti dell'attivit di accertamento. Le modalit di
pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei
presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro
dell'interno con proprio decreto. 8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la
criminalit organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette
la relazione di cui al comma 3 all'autorit giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575. 9. Il decreto di scioglimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione
del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la
riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo
ritenga strettamente necessario. 10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo
di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento
dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princpi di
imparzialit e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni dei
consigli sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono nella prima
giornata domenicale successiva alla scadenza della durata dello scioglimento.
La data delle elezioni fissata dal prefetto con proprio decreto, d'intesa
con il presidente della corte d'appello. Qualora la giornata domenicale
coincida con la festivit della Pasqua o cada in periodi compresi fra il 1
agosto e il 15 settembre e tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il prefetto
fissa la data delle elezioni nella prima giornata domenicale successiva alla
predetta festivit o ai predetti periodi. L'eventuale provvedimento di
proroga della durata dello scioglimento adottato non oltre il cinquantesimo
giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento
stesso, osservando le procedure e le modalit stabilite nel comma 4. 11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria
eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che
hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono
essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova
l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno
elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro
incandidabilit sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione
d'incandidabilit il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che
valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli
amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice
di procedura civile. 12. Quando ricorrono motivi di urgente necessit, il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla
carica ricoperta, nonch da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando
la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non pu eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto
di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. 13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni
indicate nel comma 1, ancorch ricorrano le situazioni previste dall'articolo
141. |
Art. 52. (Modifica dell'articolo 143
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Identico |
Art. 53. (Modifiche al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo regolamento di
attuazione in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie) 1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 208 del
nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, le parole: e della Guardia di finanza sono sostituite dalle
seguenti: , della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria. 2. Al comma 3 dell'articolo 393 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
le parole: e della Guardia di Finanza sono sostituite dalle seguenti: ,
della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria. |
Art. 53. (Modifiche al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo regolamento di
attuazione in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie) 1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 208 del
nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, le parole: e della Guardia di finanza sono sostituite dalle
seguenti: , della Guardia di finanza,della Polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato. 2. Al comma 3 dell'articolo 393 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
le parole: e della Guardia di Finanza sono sostituite dalle seguenti: della
Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato. |
Art. 54. (Modifica all'articolo 585
del codice penale) 1. All'articolo 585, primo comma, del codice
penale, dopo le parole: dall'articolo 577 sono inserite le seguenti: ed
aumentata dalla met a due terzi se il fatto commesso da persona travisata
o da pi persone riunite. |
Art. 54. (Modifica all'articolo 585
del codice penale) 1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice
penale sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 582, 583,
583-bis e 584, la pena aumentata da un terzo alla met, se concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ed aumentata
fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo
577, ovvero se il fatto commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero
da persone travisata o da pi persone riunite". |
|
Art. 54-bis. (Disposizioni in materia di
pene pecuniarie) 1. All'articolo 24, primo comma
del codice penale, le parole: "non inferiore ad euro 5" sono
sostituite dalle altre: "non inferiore a euro 50" e le parole:
"n superiore a euro 5.164" sono sostituite dalle altre: "n
superiore a euro 50.000", nonch al secondo comma le parole: "da
euro 5 a euro 2065", con le seguenti: "da euro 50 a euro
25.000". 2. All'articolo 26, primo comma
del codice penale, le parole: "non inferiore a euro 2" sono
sostituite dalle altre: "non inferiore a euro 20" e le parole:
"n superiore a euro 1.032" sono sostituite dalle altre: "n
superiore a euro 10.000". 3. All'articolo 135, primo
comma del codice penale, le parole: "calcolando euro 38 o frazione di
euro 38" sono sostituite dalle altre: "calcolando euro 250 o
frazione di euro 250". 4. Al comma 1, dell'articolo 10
della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "non inferiore a euro
6" sono sostituite dalle altre: "non inferiore a euro 10" e le
parole: "non superiore a euro 10.329" sono sostituite dalle altre:
"non superiore a euro 15.000". 5. Al comma 2, dell'articolo
114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "a euro 2 e a euro
5" sono sostituite dalle altre: "a euro 20 e a euro 50". 6. Entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Governo delegato ad emanare
uno o pi decreti legislativi diretti a rivalutare l'ammontare delle multe,
delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come
sanzioni penali attualmente vigenti. Fermi restando i limiti minimi e massimi
delle multe e delle ammende previsti dal codice penale, nonch quelli
previsti per le sanzioni amministrative dall'articolo 10 della legge 24
novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie stabilita
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi. 1) le pene pecuniarie, il cui
attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore
anteriormente al 24 novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto conto della
serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un
coefficiente non inferiore a 6 e non superiore a 10; 2) le pene pecuniarie il cui
attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore
successivamente al 24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre 1986, ad
eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte
indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non
inferiore a 3 e non superiore a 6; 3) le pene pecuniarie il cui
attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore
successivamente al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad
eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte
indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non
inferiore a 2 e non superiore a 3; 4) le pene pecuniarie il cui
attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore
successivamente al 31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad
eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte
indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non
inferiore a 1,50 e non superiore a 2; 5) le pene pecuniarie il cui
attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore
successivamente al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad
eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte
indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica
degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non
inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50. 7. Il Governo predispone gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma precedente entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari
che esprimono il loro parere entro i 60 giorni successivi. |
Art. 55. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri recati dall'articolo 19, valutati in
euro 16.677.000 per l'anno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dall'anno
2009, e dall'articolo 39, valutati in euro 47.424.000 per l'anno 2008, in
euro 104.385.000 per l'anno 2009, in euro 154.992.000 per l'anno 2010 e in
euro 97.107.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 46.632.000 per l'anno
2008 ed euro 93.264.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla
costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione,
si provvede: a)quanto a euro 64.101.000 per l'anno 2008, euro
137.739.000 per l'anno 2009 e euro 184.766.000 per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui
alla tabella 1; b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui
alla tabella 2. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata
legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
Art. 55. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri recati dall'articolo 19, valutati
in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno
2010, e dall'articolo 39, valutati in euro 52.000.000 per l'anno 2009, in
euro 98.357.680 per l'anno 2010, in euro 53.474.880 per l'anno 2011 e in euro
77.031.400 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 52.000.000 per l'anno
2009, euro 92.000.000 per l'anno 2010 ed euro 11.160.000 per l'anno 2011
destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione
ed espulsione, si provvede: a) quanto a 48.401.000 euro per
l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 ed 56.886.000 euro a decorrere
dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1; b) quanto a euro 3.580.000 per
l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2; c) quanto a euro 28.897.325 per
l'anno 2009, euro 32.712.780 per l'anno 2010, euro 30.319.980 per l'anno 2011
e euro 53.876.500 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307; d) quanto a euro 31.000.000 per
l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come
integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai
fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge
n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti
di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |