ARTICOLI NON ANCORA APPROVATI DALLĠASSEMBLEA DEL SENATO ( si riporta il testo presentato dalle Commissioni riunite  )

EMENDAMENTI  PRESENTATI CHE  SONO IMPORTANTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E ADOLESCENTI STRANIERI

EMENDAMENTI PRESENTATI CHE PREGIUDICANO I DIITTI DEI BAMBINI E ADOLESCENTI STRANIERI

OSSERVAZIONI DEL TAVOLO DI LAVORO

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Accantonato

(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

    1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole: Ço immobiliÈ sono soppresse;

        b) il secondo comma  sostituito dal seguente:

    ÇSe il fatto  commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto  commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euroÈ;

        c) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

    ÇNei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi fino a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

    Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficioÈ.

 

 

 

La norma consente a Sindaci e Prefetti di ordinare lo sgombero e lĠimmediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

 

Si osserva:

- particolare attenzione va posta ai minori facenti parte di minoranze etniche, come Rom e Sinti, alcuni dei quali comunitari.

Le modifiche apportate al Codice penale dallĠart. 7 riguardano sicuramente questi  gruppi che spesso non sono collocati in campi organizzati, ma si sistemano autonomamente in zone individuate ai margini delle cittˆ.

 

Proposte

 

Si richiede pertanto che il Governo centrale sostenga economicamente le amministrazioni locali affinchŽ, in un quadro strategico nazionale, siano assicurate condizioni abitative idonee. Sistemazioni adeguate garantiranno anche il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie che in base allĠart.16 delle stesso Disegno di legge, condizionano lĠiscrizione anagrafica.

 

Art. 36

 

Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 

1. AllĠarticolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma  inserito il seguente:

 Ç1-bis. LĠiscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non  compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questĠultima  effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltˆ di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativoÈ.

  1. AllĠarticolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a)  sostituita dalla seguente:

Ça) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchŽ di idoneitˆ abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di etˆ inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori,  sufficiente il consenso del titolare dellĠalloggio nel quale il minore effettivamente dimorerˆÈ.

 

 

 

LĠart. 36 del disegno di legge introduce una modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - ÒStato civile e anagrafeÓ-  stabilendo che non solo lĠiscrizione ma anche la variazione anagrafica siano subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

 La norma prevede che se  la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non  compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questĠultima  effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltˆ di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.

 

La norma, sebbene abbia portata e carattere generale, produce effetti negativi diretti sui diritti di tutti quei minori stranieri e comunitari che sono costretti a vivere in abitazioni caratterizzate da condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Questi verrebbero in tal modo o privati in partenza o successivamente (al momento della verifica delle condizioni igienico sanitarie con esito negativo) dei diritti connessi alla residenza (diritto di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel caso di cittadini comunitari, accesso allĠassistenza sociale, sanitaria), in violazione del principio di non discriminazione di cui allĠart. 2 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza e del diritto allĠassistenza sociale e sanitaria di cui allĠarticolo 26 CRC, riconosciuti dalla stessa Convenzione a tutti i minorenni.

 

Proposte

 

Eliminare la previsione di cui allĠart. 36

 

 

Art. 39 (  ART. 18 nella formulazione iniziale del testo del ddl)

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 


Art. 18. formul.inziale ddl S 733



Art. 39.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. Identico:

 

        a) allĠarticolo 4, comma 3:

 

            1) nel terzo periodo, dopo le parole: Ço che risulti condannato, ancheÈ sono inserite le seguenti: Çcon sentenza non definitiva, compresa quella adottataÈ;

 

            2) dopo il terzo periodo,  inserito il seguente: ÇImpedisce lĠingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penaleÈ;

 

        b) allĠarticolo 5, dopo il comma 2-bis  aggiunto il seguente:

 

    Ç2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno  sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo  fissato in 200 euro.È;

        a) allĠarticolo 5, comma 5-bis, le parole: Çper i reati previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,È sono sostituite dalle seguenti: Çper i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,È;

        c)  identica;

 

        d) allĠarticolo 5, dopo il comma 5-bis  inserito il seguente:

 

    Ç5-ter. Il permesso di soggiorno  rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui allĠarticolo 29, comma 1-terÈ;

 

        e) allĠarticolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: Çovvero contraffˆ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto dĠingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiornoÈ sono inserite le seguenti: Çoppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alteratiÈ;

 

        f) allĠarticolo 6, comma 2, le parole: Çe per quelli inerenti agli atti di stato civile o allĠaccesso a pubblici serviziÈ sono sostituite dalle seguenti: Çe per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35È;

 

        g) allĠarticolo 6, il comma 3  sostituito dal seguente:

 

    Ç3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, allĠordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato  punito con lĠarresto fino ad un anno e con lĠammenda fino ad euro 2.000È.

 

        h) allĠarticolo 9, dopo il comma 2  inserito il seguente:

 

    Ç2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalitˆ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dellĠinterno di concerto con il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricercaÈ.

 

        i) allĠarticolo 9, comma 5, dopo il primo periodo,  aggiunto il seguente: ÇNel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.È;

        b) allĠarticolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

        l) identico:

        1) il comma 5  sostituito dal seguente:

    1)  identico;

    Ç5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltˆ, il giudice, su richiesta del questore, pu˜ prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore pu˜ chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non pu˜, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.È;

 

        2) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: Çda uno a cinque anniÈ sono sostituite dalle seguenti: Çda due a sei anniÈ.

        2) i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

    Ç5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito lĠesecuzione con lĠaccompagnamento alla frontiera dellĠespulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. LĠordine  dato con provvedimento scritto, recante lĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. LĠordine del questore pu˜ essere accompagnato dalla consegna allĠinteressato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonchŽ per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci˜ non sia possibile, nello Stato di provenienza.

 

    5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis,  punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se lĠespulsione  stata disposta perchŽ il permesso di soggiorno  scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno  stata rifiutata, ovvero se lo straniero si  trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dellĠarticolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione allĠordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere allĠaccompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonchŽ, ricorrendone i presupposti, quelle di cui allĠarticolo 13, comma 3.

 

    5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato,  punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

 

    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fattoÈ;

 

        m) allĠarticolo 16, comma 1, dopo le parole: ÇnŽ le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico,È sono inserite le seguenti: Çche impediscono lĠesecuzione immediata dellĠespulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,È;

 

        n) allĠarticolo 26, comma 7-bis:

 

            1) dopo le parole: Çdel permesso di soggiorno rilasciato allo stranieroÈ sono inserite le seguenti: Ç, anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo,È;

 

            2)  aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÇSi applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 13, comma 3, e allĠarticolo 14.È;

 

        o) allĠarticolo 29, dopo il comma 1-bis  inserito il seguente:

 

    Ç1-ter. Non  consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento  coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge;

 

        p) allĠarticolo 29, il comma 5  sostituito dal seguente:

 

    Ç5. Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6,  consentito lĠingresso per ricongiungimento al figlio minore, giˆ regolarmente soggiornante in Italia con lĠaltro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dellĠaltro genitore.È;

 

        q) allĠarticolo 29, il comma 8  sostituito dal seguente:

 

    Ç8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare  rilasciato entro centottanta giorni dalla richiestaÈ;

 

        r) allĠarticolo 30, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

 

    Ç1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari  sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo  fissato in 200 euro.

 

    1-quater. Il gettito derivante dalle tasse di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter, e al comma 1-ter del presente articolo  attribuito allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno che lo destina per la metˆ al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dallĠUnione europea.È;

 

        s) allĠarticolo 32:

 

            1) al comma 1, le parole: Çe ai minori comunque affidatiÈ sono sostituite dalle seguenti: Çe, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidatiÈ;

 

            2) al comma 1-bis, dopo le parole: Çai minori stranieri non accompagnatiÈ sono inserite le seguenti: Ç, affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,È.

 

 

 

 

 

 

EMENDAMENTO 39.305

All'articolo 39, dopo la lettera s), inserire la seguente:

            Çs-bis) all'articolo 35, il comma 4  sostituito dal seguente:

        "Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a paritˆ con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione  posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione all'autoritˆ competente"È.

 

 

EMENDAMENTO 39.306

Dopo la lettera s), inserire la seguente:

            Çs-bis)  all'articolo 35, il comma 5 dell'articolo  soppressoÈ.

 

LĠarticolo 39 modifica in pi punti il testo unico sullĠimmigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

In particolare si osserva che :

 

al comma 1, la lettera b) interviene per modificare lĠart. 5 del T.U  in materia di permesso di soggiorno, subordinando sia la richiesta del rilascio di permesso di soggiorno sia del rinnovo al pagamento di una tassa.

Non si comprende la ratio della tassazione, non sussistendo i presupposti legali per la sua introduzione.

 

 

al comma 1, la lettera f) modifica lĠart. 6 del T.U richiedendo allo straniero che vuole ottenere provvedimenti di suo interesse, lĠesibizione del permesso di soggiorno, normale o  CE di lungo periodo,  o della carta di soggiorno anche per ottenere il rilascio di atti dello stato civile.

La norma crea un sistema indistinto di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente presenti, perchŽ  si impedisce tout court, non solo di contrarre matrimonio, limitando cos“ il diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, ma

anche di riconoscere i propri figli, con  un grave svantaggio ed una discriminazione per i minori stranieri. La norma sarebbe quindi contraria al perseguimento del diritto dei bambini e degli adolescenti allĠunitˆ familiare, violerebbe il principio di non discriminazione di cui allĠarticolo 2 della CRC allĠart. 3 della Costituzione, e in generale risulterebbe lesiva del  superiore interesse ex art. 3 CRC.

 

 

- al comma 1, la lettera i) modifica lĠart. 9 del T.U  prevedendo che la richiesta di permesso di soggiorno CE di lungo periodo relativa a familiari richiede il regolare soggiorno nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno 5 anni. Questa disposizione limita il diritto del figlio di uno straniero titolare di permesso di soggiorno CE di lungo periodo di godere dello stesso titolo di soggiorno del genitore,  contravvenendo allĠart. 31 T.U. per cui il minore segue la condizione giuridica del genitore. Ci˜ comporterebbe inoltre una destabilizzazione emotiva e sociale per il minore che appare ingiustificata.

 

- al comma 1, lett. l) si modifica lĠart. 14 del T.U , prevedendo lĠaumento della durata del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione fino a 18 mesi (dai 30+30 giorni previsti attualmente dal T.U.).

Ci˜ aggraverebbe ulteriormente le violazioni dei diritti dei minori. Si tratta, infatti di una disposizione che se attuata andrebbe ad incidere fortemente sui diritti sia dei minori che  giungono sul territorio italiano allĠinterno di nuclei familiari, sia dei minori non accompagnati erroneamente identificati come maggiorenni.

Nel caso in cui il minore sia trattenuto al seguito del genitore o affidatario, infatti, vi sarebbe unĠulteriore violazione del principio della detenzione/privazione della libertˆ come ultima risorsa sancito dallĠart. 37 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza (art. 37 lett. B) nessun fanciullo deve essere privato della libertˆ in maniera illegale o arbitraria; lĠarresto, la detenzione o lĠimprigionamento di un fanciullo devono (...) costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata pi breve possibile) e non sarebbero adeguatamente garantiti: diritto ad assistenza giuridica e ogni altra assistenza adeguata (lett. C) i diritti allĠistruzione, al gioco, alla salute.

Non  infatti prevista alcuna forma di tutela specifica per i minori che nel rispetto del diritto allĠunitˆ familiare si troverebbero costretti a permanere per un tempo ancora maggiore nei Centri. Nel caso invece in cui il minore sia affidato dal Tribunale per i minorenni a una struttura separandolo per un tempo cos“ lungo dal genitore trattenuto, vi sarebbe una gravissima violazione del diritto allĠunitˆ familiare sancito dallĠart. 9 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza.

Inoltre occorre considerare che un numero non quantificabile di minori non accompagnati viene identificato erroneamente come maggiorenne, rimanendo quindi soggetto alle disposizioni della normativa vigente in materia di espulsioni, respingimento e trattenimento in centri di identificazione o in centri di permanenza temporanea e assistenza.

Tale disposizione di modifica comportando una estensione dei termini di durata delle misure restrittive rischia pertanto di aggravare le situazioni summenzionate.

 

 

 Il  comma 1 , lettera s) dellĠarticolo 39 modifica lĠart. 32 del Testo unico, sia nel comma 1 che nel comma 1 bis, relativi al rilascio del permesso di soggiorno, al compimento della maggiore etˆ, ai minori affidati.

La norma richiede non pi alternativamente (o/o) ma congiuntamente (e/e), sia il requisito  della presenza sul territorio italiano da almeno 3 anni con la partecipazione a un progetto di integrazione sociale, che quello dellĠesistenza di un provvedimento di affidamento ai sensi dellĠart. 2 legge 184/83 o di tutela per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore etˆ.

La disposizione comporterebbe , per i minori stranieri non accompagnati non in possesso di entrambi i requisiti o lĠespulsione o la permanenza in Italia come irregolari.

 

La consapevolezza di non poter comunque ottenere, al compimento dei 18 anni, un permesso di soggiorno per mancanza di uno dei due requisiti avrebbe conseguenze molto rilevanti:

 

- indurrebbe molti minorenni stranieri ad entrare in Italia prima dei 15 anni in modo da coprire il periodo di tre anni richiesto dalla legge per i progetti di integrazione;

 

- per quelli giˆ presenti non in possesso di entrambi i requisiti, aumenterebbe il rischio di coinvolgimento in attivitˆ illegali e in forme comunque di sfruttamento, legate spesso allo status di irregolari.

 

 

Proposte

 

Eliminare la disposizione di cui alle lettere b, f, i, per violazione dei diritti fondamentali della persona indipendentemente dallo status giuridico, in violazione dellĠart. 3 Cost. 

Eliminare la lettera l) per violazione degli articoli 9 e 37 della CRC, nonchŽ dellĠart. 3 CRC

Eliminare la lettera s) per contrasto con il principio di non discriminazione tra i minorenni stranieri, di cui allĠart. 3 Cost. e art. 2  CRC.

 

 

 

 

EMENDAMENTI

 

In relazione agli emendamenti presentati in Aula, destano preoccupazione lĠ emendamento 39.305 e lĠemendamento 39.306.

Il primo propone di sostituire il comma 4 dellĠart.35 TU, (che attualmente garantisce la gratuitˆ delle prestazioni sanitarie urgenti ai richiedenti privi di risorse economiche)  prevedendo  che  per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale irregolarmente, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchŽ continuative per malattia ed infortunioÓ nonchŽ Ò i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettivaÓ dovranno essere erogate ai richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti non pi gratuitamente  ma Ò previo pagamento della relativa tariffa  ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a paritˆ con i cittadini italianiÓ, precisando che in caso di cure urgenti e non differibili il pagamento sia posticipato, ma anche che in caso di mancato pagamento scatti la segnalazione allĠautoritˆ competente.

Questo emendamento, nel sopprimere la gratuitˆ delle prestazioni urgenti o comunque essenziali per gli stranieri irregolari avrebbe delle serie ripercussioni, sia in via indiretta che direttamente sulla salute dei bambini e adolescenti,entrando in contrasto sia con lĠart. 32 comma 1 della Costituzione italiana ( ÒLa Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dellĠindividuo e interesse della collettivitˆ e garantisce cure gratuite agli indigenti) e violando lo spirito e la lettera della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza  ratificata dallĠItalia con legge n. 176/91, in particolare contravvenendo ai precetti degli articoli 2,3 e 24 che obbligano lĠItalia ad assicurare a tutti i bambini presenti sul territorio, senza discriminazione alcuna, il diritto di godere del miglior stato di salute possibile, per contribuire a realizzare il loro superiore interesse.

 

LĠemendamento 39.306 propone lĠ intera soppressione del  comma 5 dellĠart. 35. che nella sua attuale formulazione, afferma che - salvo le ipotesi di obbligo di referto - non sussiste alcun obbligo di segnalare alle autoritˆ competenti lĠaccesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare.

La sua soppressione indurrebbe gli stranieri irregolari ad evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche, creando una area di clandestinitˆ sanitaria  pericolosa sia per la salute del singolo straniero che per lĠintera collettivitˆ, dato che, in questo modo si comprometterebbero gli interventi di profilassi e prevenzione e si innalzerebbe il rischio di contagio tra la popolazione.

Le ricadute per la salute ei bambini e degli adolescenti sarebbero gravissime compromettendo il loro diritto fondamentale alla salute anche con ripercussioni future e creando le condizioni per  favorire processi di esclusione  ed invisibilitˆ dei diritti sociali.

 

Proposte

 

Si propone di eliminare gli emendamenti 39.305 e 39.306 in quanto:

incostituzionali, e quindi illegittimi,per violazione degli articoli:

art. 32 Cost. – che tutela il diritto fondamentale alla salute di ogni individuo; artt. 2 e 3 Cost. in cui la Repubblica italiana si impegna a garantire i diritti inviolabili dellĠuomo,richiedendo a coloro che risiedono sul suo territorio lĠadempimento, tra gli altri, dei doveri di solidarietˆ sociale, garantendo il principio di non discriminazione e rimuovendo gli ostacoli che ne limitano lĠeguaglianza.

 

In particolare, in relazione alle ricadute sui bambini e  sugli adolescenti, lĠemendamento 39.035  e lĠemendamento 39.036 pregiudicano il superiore interesse del fanciullo ( art. 3 CRC) in quanto:

- la mancata gratuitˆ delle prestazioni di sicuro arrecherebbe gravi danni alla loro salute  perchŽ pi facilmente esposti a rischi di malattie, epidemie, contagi, in quanto pi deboli

- la paura della  segnalazione allĠautoritˆ competente nel caso di accesso ai servizi sanitari da parte di un/a minore straniero/a irregolare  potrebbe spingerli a rivolgersi, a organizzazioni sanitarie parallele illecite (si pensi agli aborti clandestini, alle gravidanze in corso)

 

 

 

Art. 41

 

Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

 

1. Dopo lĠarticolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  inserito il seguente:

 

ÇArt. 4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societˆ.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellĠinterno, sentiti il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali , stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalitˆ per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠarticolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con lĠimpegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validitˆ del permesso di soggiorno. La stipula dellĠAccordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4, del presente testo unicoÈ.

 

 

Emendamento 41.300

 

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

ÇArt. 41-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

        1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1ĵ gennaio 2009, per il periodo di due anni,  sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

        2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

            a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonchŽ sui rimpatri;

            b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

            c) all'analisi della capacitˆ recettiva del paese, in rapporto alle singole realtˆ territoriali, in riferimento ai posti d“ lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilitˆ di alloggi, alla disponibilitˆ e al costo dei servizi garantiti;

            d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

            e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

            f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

        3. Sono esclusi dalla disposizione d“ cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286È.

 

Dopo lĠ articolo 41  aggiunto lĠarticolo 4 bis al TU Dlgs 286/98, istituendo  i cosiddetti Çaccordi di integrazione con lo scopo di Òpromuovere la convivenza dei cittadini italiani con quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla CostituzioneÓ.

 LĠaccordo di integrazione  articolato per crediti e deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal cittadino straniero ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Con esso lo straniero si impegna a conseguire specifici obiettivi di integrazione, non specificati dalla norma. I crediti devono essere conseguiti nel periodo di validitˆ del permesso  ( si ricorda che il permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro pu˜ essere  rilasciato per periodi che vanno da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni; in caso di permesso di soggiorno legato ad un contratto di lavoro, esso avrˆ durata pari a quella del contratto). La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione dello straniero. I criteri e le modalitˆ di sottoscrizione sono da definirsi con regolamento governativo entro 180 gg dallĠentrata in vigore della legge.

In primo luogo la norma non si fonda su modalitˆ coerenti e partecipative.

Se si parla di accordo e se lo scopo  quello della integrazione dei cittadini stranieri, poichŽ nellĠesecuzione saranno tenuti a partecipare, ognuno per la propria parte, sia lo Stato che lo straniero, sarebbe logico che la definizione dei contenuti  dellĠaccordo, e la individuazione degli obiettivi da raggiungere fossero, almeno in via preliminare,  individuati congiuntamente, mediante modalitˆ partecipative,  con il contributo delle (pi significative)  rappresentanze  straniere nel nostro Paese.

La sola affermazione secondo la quale la perdita dei crediti , di per sŽ comporterebbe la perdita del permesso di soggiorno, e questo senza che rilevino le cause di tale perdita o si tenga conto di altri elementi come lo status familiare della persona, lĠesistenza di figli, di un lavoro regolare, rende la norma palesemente discriminatoria.

In secondo luogo, la valutazione dei crediti  rimessa a un organo amministrativo, e pertanto sicuramente discrezionale, in contrasto con la riserva di legge (peraltro rinforzata) di cui all'articolo 10, capoverso, della Costituzione, in materia di disciplina della condizione giuridica dello straniero.

Inoltre questa norma non esclude dalla possibilitˆ di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno i titolari di protezione umanitaria, i rifugiati, i richiedenti asilo, i minorenni e, in via generale, non fa riferimento allĠart. 19 del T.U immigrazione sul divieto di espulsione.

 

Proposte

 

Si propone di eliminare lĠart.41 che introdurrebbe lĠart.4 bis al TU 286/1998.

 

 

LĠemendamento 41.0.300

 

LĠemendamento in esame blocca i flussi migratori verso lĠItalia per due anni.

Il testo afferma dii essere in linea con il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, e in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008.

 

Questo blocco  dei flussi non sembra trovi un riscontro e un puntuale riferimento nei documenti europei citati, dove, piuttosto, si fa riferimento alla opportunitˆ di politiche migratorie armoniose e rigorosamente rispettose dei diritti umani dei migranti.

 Nel Patto europeo, il Consiglio europeo chiede agli Stati membri di attuare Òuna politica d'immigrazione scelta, in particolare in funzione dell'insieme delle esigenze del mercato del lavoro, e concertata, tenendo conto dell'impatto che essa pu˜ avere sugli altri Stati membri. Infine, sottolinea l'importanza di adottare una politica che consenta un equo trattamento dei migranti e l'integrazione armoniosa degli stessi nella societˆ del paese ospitante.Ó

 

 

Proposte

 

Eliminare lĠemendamento 41.0.300

 

Art. 47

 

Rimpatrio assistito di minore cittadino
dellĠUnione europea

 

1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui allĠarticolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dellĠUnione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nellĠinteresse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

 

LĠarticolo 47 prevede lĠestensione della sfera di applicazione dellĠart. 33, comma 2 bis, TU 286/98

anche ai minori non accompagnati cittadini dellĠUnione Europea che esercitano la prostituzione.

LĠart. 33 attualmente

prevede il rimpatrio assistito per i msna, , con lĠattribuzione del potere decisorio al Comitato per i Minori stranieri.

La disposizione contrasta con il divieto di discriminazione sancito dai Trattati comunitari e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto disponendo l'espulsione anche in assenza delle ragioni di pubblica sicurezza e pericolositˆ sociale, che, sole, legittimano l'allontanamento dei cittadini comunitari,  impone al minore straniero comunitario  un trattamento diverso rispetto ai  cittadini italiani.

La disposizione inoltre, cos“ come attualmente formulata, richiama in modo non appropriato/fuorviante la CRC, nella parte in cui specifica la necessitˆ di operare il rimpatrio nel rispetto dellĠinteresse del minore e nel rispetto della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠ adolescenza e non tiene conto del fatto che nella maggior parte dei casi il minorenne sia  stato costretto a venire in Italia per esercitare la prostituzione  per cui il ritorno nellĠambiente dĠorigine  potrebbe che essere ulteriormente dannoso.

Inoltre, la norma contrasta in pi punti con le disposizioni della direttiva 38 del 2004 sul diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari, in particolare con  l'articolo 28 della direttiva, che prescrive che, nei confronti del minore, l'allontanamento - sempre che risponda al suo superiore interesse - non possa essere adottato se non in presenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza.

 

Infine, cĠ anche una ragione di carattere procedurale: la disposizione contrasta con il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio  del 27 novembre 2003, in particolare con lĠart. 8 che attribuisca la competenza decisoria in materia di responsabilitˆ genitoriale (che include anche il Òritorno del minore nei casi di trasferimento illecito o mancato rientroÓ ) ad unĠautoritˆ giurisdizionale, individuata, in va generale, nellĠautoritˆ giurisdizionale dello stato di residenza abituale del minorenne, non in quella dello stato in cui il minorenne si trova.

 

Proposte

 

Stante la non conformitˆ alla lettera e allo spirito della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza, nonchŽ alla normativa comunitaria e vista la  sua non derogabilitˆ da parte della normativa italiana (di rango ordinario), si propone di eliminare la disposizione prevista nel testo del ddl in quanto illegittima.