ARTICOLI NON ANCORA APPROVATI DALLĠASSEMBLEA DEL SENATO ( si riporta il testo presentato dalle Commissioni riunite ) |
EMENDAMENTI PRESENTATI CHE SONO IMPORTANTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E ADOLESCENTI STRANIERI |
EMENDAMENTI PRESENTATI CHE PREGIUDICANO I DIITTI DEI BAMBINI E ADOLESCENTI STRANIERI |
OSSERVAZIONI DEL TAVOLO DI LAVORO |
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ARTICOLO
7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE Art. 7. Accantonato (Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e
imbrattamento di cose altrui) 1. All'articolo
639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: Ço
immobiliÈ sono soppresse; b) il secondo comma sostituito
dal seguente: ÇSe il fatto
commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si
applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a
1000 euro. Se il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico,
si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da
1.000 a 3.000 euroÈ; c) dopo il secondo comma, sono
aggiunti i seguenti: ÇNei
casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena
della reclusione da tre mesi fino
a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi
previsti dal secondo comma si procede d'ufficioÈ. |
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La norma consente a Sindaci e Prefetti di
ordinare lo sgombero e lĠimmediato ripristino dello stato dei luoghi a spese
degli occupanti. Si osserva: - particolare attenzione va
posta ai minori facenti parte di minoranze etniche, come Rom e Sinti, alcuni
dei quali comunitari. Le modifiche apportate al Codice
penale dallĠart. 7 riguardano sicuramente questi gruppi che spesso non sono collocati in campi organizzati,
ma si sistemano autonomamente in zone individuate ai margini delle citt. Proposte Si richiede pertanto che il
Governo centrale sostenga economicamente le amministrazioni locali affinch,
in un quadro strategico nazionale, siano assicurate condizioni abitative
idonee. Sistemazioni adeguate garantiranno anche il rispetto delle condizioni
igienico - sanitarie che in base allĠart.16 delle stesso Disegno di legge,
condizionano lĠiscrizione anagrafica. |
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Art. 36 Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e
al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 1.
AllĠarticolo 1 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, dopo il primo comma inserito il seguente: Ç1-bis. LĠiscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questĠultima effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativoÈ.
Ça) di un alloggio conforme ai
requisiti igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni
quattordici al seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del
titolare dellĠalloggio nel quale il minore effettivamente dimorerÈ. |
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LĠart. 36 del disegno di legge
introduce una modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - ÒStato civile e
anagrafeÓ- stabilendo che non
solo lĠiscrizione ma anche la variazione anagrafica siano subordinate alla
verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni
igienico-sanitarie dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la
propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. La norma prevede che se la verifica delle condizioni
igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla
richiesta di iscrizione, questĠultima effettuata con riserva di verifica,
fatta salva la facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con
esito negativo. La norma, sebbene abbia portata e carattere generale, produce effetti negativi diretti sui diritti di tutti quei minori stranieri e comunitari che sono costretti a vivere in abitazioni caratterizzate da condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Questi verrebbero in tal modo o privati in partenza o successivamente (al momento della verifica delle condizioni igienico sanitarie con esito negativo) dei diritti connessi alla residenza (diritto di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel caso di cittadini comunitari, accesso allĠassistenza sociale, sanitaria), in violazione del principio di non discriminazione di cui allĠart. 2 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza e del diritto allĠassistenza sociale e sanitaria di cui allĠarticolo 26 CRC, riconosciuti dalla stessa Convenzione a tutti i minorenni. Proposte Eliminare la previsione di cui
allĠart. 36 |
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Art.
39 ( ART. 18 nella formulazione iniziale
del testo del ddl) (Modifiche
al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
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EMENDAMENTO 39.305 All'articolo 39, dopo la lettera s), inserire la
seguente: Çs-bis)
all'articolo 35, il comma 4 sostituito dal seguente: "Le
prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa
tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parit con i
cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse
economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata
urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di
compartecipazione posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla
corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture
sanitarie ne trasmettono segnalazione all'autorit competente"È. EMENDAMENTO 39.306 Dopo la lettera s), inserire la
seguente: Çs-bis) all'articolo
35, il comma 5 dell'articolo soppressoÈ. |
LĠarticolo 39
modifica in pi punti il testo unico sullĠimmigrazione, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In particolare si osserva che : al comma 1, la lettera b) interviene per
modificare lĠart. 5 del T.U in
materia di permesso di soggiorno, subordinando sia la richiesta del rilascio
di permesso di soggiorno sia del rinnovo al pagamento di una tassa. Non si comprende la ratio della tassazione, non
sussistendo i presupposti legali per la sua introduzione. al comma 1,
la lettera f) modifica lĠart. 6 del T.U richiedendo allo straniero che vuole
ottenere provvedimenti di suo interesse, lĠesibizione del permesso di
soggiorno, normale o CE di lungo
periodo, o della carta di
soggiorno anche per ottenere il rilascio di atti dello stato civile. La norma crea un sistema indistinto di restrizioni per i
cittadini stranieri irregolarmente presenti, perch si impedisce tout court, non solo di
contrarre matrimonio, limitando cos il diritto fondamentale alla creazione
di una famiglia, ma anche di
riconoscere i propri figli, con
un grave svantaggio ed una discriminazione per i minori stranieri. La
norma sarebbe quindi contraria al perseguimento del diritto dei bambini e degli
adolescenti allĠunit familiare, violerebbe il principio di non
discriminazione di cui allĠarticolo 2 della CRC allĠart. 3 della
Costituzione, e in generale risulterebbe lesiva del superiore interesse ex art. 3 CRC. - al comma 1, la lettera i)
modifica lĠart. 9 del T.U
prevedendo che la richiesta di permesso di soggiorno CE di lungo
periodo relativa a familiari richiede il regolare soggiorno nel territorio
dello Stato ininterrottamente da almeno 5 anni. Questa disposizione limita il
diritto del figlio di uno straniero titolare di permesso di soggiorno CE di
lungo periodo di godere dello stesso titolo di soggiorno del genitore, contravvenendo allĠart. 31 T.U. per
cui il minore segue la condizione giuridica del genitore. Ci comporterebbe
inoltre una destabilizzazione emotiva e sociale per il minore che appare
ingiustificata. - al comma 1, lett. l) si
modifica lĠart. 14 del T.U , prevedendo lĠaumento della durata del
trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione fino a 18 mesi (dai
30+30 giorni previsti attualmente dal T.U.). Ci aggraverebbe ulteriormente
le violazioni dei diritti dei minori. Si tratta, infatti di una disposizione
che se attuata andrebbe ad incidere fortemente sui diritti sia dei minori
che giungono sul territorio
italiano allĠinterno di nuclei familiari, sia dei minori non accompagnati
erroneamente identificati come maggiorenni. Nel caso in cui il minore sia
trattenuto al seguito del genitore o affidatario, infatti, vi sarebbe
unĠulteriore violazione del principio della detenzione/privazione della
libert come ultima risorsa sancito dallĠart. 37 della Convenzione sui
diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza (art. 37 lett. B) nessun fanciullo
deve essere privato della libert in maniera illegale o arbitraria;
lĠarresto, la detenzione o lĠimprigionamento di un fanciullo devono (...)
costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata pi breve
possibile) e non sarebbero adeguatamente garantiti: diritto ad assistenza
giuridica e ogni altra assistenza adeguata (lett. C) i diritti
allĠistruzione, al gioco, alla salute. Non infatti prevista alcuna
forma di tutela specifica per i minori che nel rispetto del diritto allĠunit
familiare si troverebbero costretti a permanere per un tempo ancora maggiore
nei Centri. Nel caso invece in cui il minore sia affidato dal Tribunale per i
minorenni a una struttura separandolo per un tempo cos lungo dal genitore
trattenuto, vi sarebbe una gravissima violazione del diritto allĠunit
familiare sancito dallĠart. 9 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e
dellĠadolescenza. Inoltre occorre considerare che
un numero non quantificabile di minori non accompagnati viene identificato
erroneamente come maggiorenne, rimanendo quindi soggetto alle disposizioni
della normativa vigente in materia di espulsioni, respingimento e
trattenimento in centri di identificazione o in centri di permanenza
temporanea e assistenza. Tale disposizione di modifica
comportando una estensione dei termini di durata delle misure restrittive
rischia pertanto di aggravare le situazioni summenzionate. Il comma 1 ,
lettera s) dellĠarticolo 39 modifica lĠart. 32 del Testo unico, sia nel comma
1 che nel comma 1 bis, relativi al rilascio del permesso di soggiorno, al
compimento della maggiore et, ai minori affidati. La norma richiede non pi alternativamente (o/o)
ma congiuntamente (e/e), sia il requisito della presenza sul territorio italiano da almeno 3 anni
con la partecipazione a un progetto di integrazione sociale, che quello
dellĠesistenza di un provvedimento di affidamento ai sensi dellĠart. 2 legge
184/83 o di tutela per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno al
compimento della maggiore et. La disposizione comporterebbe , per i minori
stranieri non accompagnati non in possesso di entrambi i requisiti o
lĠespulsione o la permanenza in Italia come irregolari. La consapevolezza di non poter comunque ottenere,
al compimento dei 18 anni, un permesso di soggiorno per mancanza di uno dei
due requisiti avrebbe conseguenze molto rilevanti: - indurrebbe molti minorenni stranieri ad entrare
in Italia prima dei 15 anni in modo da coprire il periodo di tre anni richiesto
dalla legge per i progetti di integrazione; - per quelli gi presenti non in possesso di
entrambi i requisiti, aumenterebbe il rischio di coinvolgimento in attivit
illegali e in forme comunque di sfruttamento, legate spesso allo status di
irregolari. Proposte Eliminare la disposizione di cui
alle lettere b, f, i, per violazione dei diritti fondamentali della persona
indipendentemente dallo status giuridico, in violazione dellĠart. 3
Cost. Eliminare la lettera l) per
violazione degli articoli 9 e 37 della CRC, nonch dellĠart. 3 CRC Eliminare la lettera s) per
contrasto con il principio di non discriminazione tra i minorenni stranieri,
di cui allĠart. 3 Cost. e art. 2
CRC. EMENDAMENTI In relazione agli emendamenti presentati in Aula,
destano preoccupazione lĠ emendamento 39.305 e lĠemendamento 39.306. Il primo propone di sostituire il comma 4
dellĠart.35 TU, (che attualmente garantisce la gratuit delle prestazioni
sanitarie urgenti ai richiedenti privi di risorse economiche) prevedendo che per i
cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale irregolarmente, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch
continuative per malattia ed infortunioÓ nonch Ò i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettivaÓ dovranno
essere erogate ai richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti
non pi gratuitamente ma Ò previo
pagamento della relativa tariffa
ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parit con i
cittadini italianiÓ, precisando che in caso di cure urgenti e non
differibili il pagamento sia posticipato, ma anche che in caso di mancato
pagamento scatti la segnalazione allĠautorit competente. Questo emendamento, nel sopprimere la gratuit
delle prestazioni urgenti o comunque essenziali per gli stranieri irregolari
avrebbe delle serie ripercussioni, sia in via indiretta che direttamente
sulla salute dei bambini e adolescenti,entrando in contrasto sia con lĠart.
32 comma 1 della Costituzione italiana ( ÒLa Repubblica tutela la salute come
diritto fondamentale dellĠindividuo e interesse della collettivit e
garantisce cure gratuite agli indigenti) e violando lo spirito e la lettera
della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza ratificata dallĠItalia con legge n.
176/91, in particolare contravvenendo ai precetti degli articoli 2,3 e 24 che
obbligano lĠItalia ad assicurare a tutti i bambini presenti sul territorio,
senza discriminazione alcuna, il diritto di godere del miglior stato di
salute possibile, per contribuire a realizzare il loro superiore interesse. LĠemendamento 39.306 propone lĠ intera soppressione
del comma 5 dellĠart. 35. che
nella sua attuale formulazione, afferma che - salvo le ipotesi di obbligo di
referto - non sussiste alcun obbligo di segnalare alle autorit competenti
lĠaccesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare. La sua soppressione
indurrebbe gli stranieri irregolari ad evitare di rivolgersi alle strutture
sanitarie pubbliche, creando una area di clandestinit sanitaria pericolosa sia per la salute del
singolo straniero che per lĠintera collettivit, dato che, in questo modo si
comprometterebbero gli interventi di profilassi e prevenzione e si
innalzerebbe il rischio di contagio tra la popolazione. Le ricadute per
la salute ei bambini e degli adolescenti sarebbero gravissime compromettendo
il loro diritto fondamentale alla salute anche con ripercussioni future e
creando le condizioni per
favorire processi di esclusione
ed invisibilit dei diritti sociali. Proposte Si propone di eliminare gli emendamenti 39.305 e
39.306 in quanto: incostituzionali, e quindi illegittimi,per
violazione degli articoli: art. 32 Cost. – che tutela il diritto
fondamentale alla salute di ogni individuo; artt. 2 e 3 Cost. in cui la
Repubblica italiana si impegna a garantire i diritti inviolabili
dellĠuomo,richiedendo a coloro che risiedono sul suo territorio
lĠadempimento, tra gli altri, dei doveri di solidariet sociale, garantendo
il principio di non discriminazione e rimuovendo gli ostacoli che ne limitano
lĠeguaglianza. In particolare, in relazione alle ricadute sui
bambini e sugli adolescenti,
lĠemendamento 39.035 e
lĠemendamento 39.036 pregiudicano il superiore interesse del fanciullo ( art.
3 CRC) in quanto: - la mancata gratuit delle prestazioni di sicuro
arrecherebbe gravi danni alla loro salute perch pi facilmente esposti a rischi di malattie,
epidemie, contagi, in quanto pi deboli - la paura della segnalazione allĠautorit competente nel caso di accesso
ai servizi sanitari da parte di un/a minore straniero/a irregolare potrebbe spingerli a rivolgersi, a
organizzazioni sanitarie parallele illecite (si pensi agli aborti
clandestini, alle gravidanze in corso) |
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Art. 41 Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno) 1. Dopo lĠarticolo 4 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente: ÇArt. 4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di
cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli
stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana,
impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e
culturale della societ. 2. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dellĠinterno, sentiti il Ministro dellĠistruzione,
dellĠuniversit e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali , stabilisce con apposito regolamento, adottato ai
sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i
criteri e le modalit per la sottoscrizione, da parte dello straniero,
contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi dellĠarticolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato
per crediti, con lĠimpegno a sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso di
soggiorno. La stipula dellĠAccordo di integrazione rappresenta condizione
necessaria per il
rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti
determina la revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione dello straniero
dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalit di cui
allĠarticolo 13, comma 4, del presente testo unicoÈ. |
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Emendamento 41.300 Dopo l'articolo 41, inserire il
seguente: ÇArt. 41-bis. (Analisi dei flussi migratori) 1.
In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche
comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in
armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo
adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere
dal 1ĵ gennaio 2009, per il periodo di due anni, sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi
di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto. 2.
Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio
sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede: a)
alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni
internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione
della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di
paesi extracomunitari, nonch sui rimpatri; b)
al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di
permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla
formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di
lavoratori; c)
all'analisi della capacit recettiva del paese, in rapporto alle singole
realt territoriali, in riferimento ai posti d lavoro disponibili nei
diversi settori occupazionali, alla disponibilit di alloggi, alla
disponibilit e al costo dei servizi garantiti; d)
all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra
costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi; e)
all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio
nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza; f)
alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di
ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli
ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento
familiare. 3.
Sono esclusi dalla disposizione d cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in
casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286È. |
Dopo lĠ articolo 41 aggiunto lĠarticolo 4 bis al TU Dlgs 286/98, istituendo i cosiddetti Çaccordi di integrazione con lo scopo di Òpromuovere la convivenza dei cittadini italiani con quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla CostituzioneÓ. LĠaccordo di integrazione articolato per crediti e deve
essere obbligatoriamente sottoscritto dal cittadino straniero ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno. Con esso lo straniero si impegna a conseguire specifici
obiettivi di integrazione, non specificati dalla norma.
I crediti devono essere conseguiti nel periodo di validit del permesso ( si ricorda che il permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro pu essere rilasciato per periodi che vanno da un minimo di tre mesi
ad un massimo di due anni; in caso di permesso di soggiorno legato ad un
contratto di lavoro, esso avr durata pari a quella del contratto). La
perdita integrale dei crediti comporta la revoca del permesso di soggiorno e
lĠespulsione dello straniero. I criteri e le modalit di sottoscrizione sono
da definirsi con regolamento governativo entro 180 gg dallĠentrata in vigore
della legge. In primo luogo la norma non si fonda su modalit
coerenti e partecipative. Se si parla di accordo e se lo scopo quello
della integrazione dei cittadini stranieri, poich nellĠesecuzione saranno
tenuti a partecipare, ognuno per la propria parte, sia lo Stato che lo
straniero, sarebbe logico che la definizione dei contenuti dellĠaccordo, e la individuazione
degli obiettivi da raggiungere fossero, almeno in via preliminare, individuati congiuntamente, mediante
modalit partecipative, con il
contributo delle (pi significative)
rappresentanze straniere
nel nostro Paese. La sola affermazione secondo la quale la perdita
dei crediti , di per s comporterebbe la perdita del permesso di soggiorno, e
questo senza che rilevino le cause di tale perdita o si tenga conto di altri
elementi come lo status familiare della persona, lĠesistenza di figli, di un
lavoro regolare, rende la norma palesemente discriminatoria. In secondo luogo, la valutazione dei crediti
rimessa a un organo amministrativo, e pertanto sicuramente discrezionale, in
contrasto con la riserva di legge (peraltro rinforzata) di cui all'articolo
10, capoverso, della Costituzione, in materia di disciplina della condizione
giuridica dello straniero. Inoltre questa norma non esclude dalla
possibilit di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno i titolari di
protezione umanitaria, i rifugiati, i richiedenti asilo, i minorenni e, in
via generale, non fa riferimento allĠart. 19 del T.U immigrazione sul divieto
di espulsione. Proposte Si propone di eliminare lĠart.41 che
introdurrebbe lĠart.4 bis al TU 286/1998. LĠemendamento 41.0.300 LĠemendamento in esame blocca i
flussi migratori verso lĠItalia per due anni. Il testo afferma dii essere in linea
con il
Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e
di protezione internazionale, e in armonia con gli impegni assunti nel Patto
europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a
Bruxelles il 15-16 ottobre 2008. Questo blocco dei flussi non sembra trovi un riscontro e un puntuale
riferimento nei documenti europei citati, dove, piuttosto, si fa riferimento
alla opportunit di politiche migratorie armoniose e rigorosamente rispettose
dei diritti umani dei migranti. Nel
Patto europeo, il Consiglio europeo chiede agli Stati membri di attuare Òuna
politica d'immigrazione scelta, in particolare in funzione dell'insieme delle
esigenze del mercato del lavoro, e concertata, tenendo conto dell'impatto che
essa pu avere sugli altri Stati membri. Infine, sottolinea l'importanza di
adottare una politica che consenta un equo trattamento dei migranti e
l'integrazione armoniosa degli stessi nella societ del paese ospitante.Ó Proposte Eliminare lĠemendamento 41.0.300 |
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Art.
47 Rimpatrio
assistito di minore cittadino 1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui allĠarticolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dellĠUnione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nellĠinteresse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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LĠarticolo 47 prevede lĠestensione della sfera
di applicazione dellĠart. 33, comma 2 bis, TU 286/98 anche ai
minori non accompagnati cittadini dellĠUnione Europea che esercitano la
prostituzione. LĠart. 33
attualmente
prevede il rimpatrio assistito
per i msna, , con lĠattribuzione del potere decisorio al Comitato per i
Minori stranieri. La disposizione contrasta con il divieto
di discriminazione sancito dai Trattati comunitari e dall'articolo 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto disponendo
l'espulsione anche in assenza delle ragioni di pubblica sicurezza e
pericolosit sociale, che, sole, legittimano l'allontanamento dei cittadini
comunitari, impone al minore
straniero comunitario un
trattamento diverso rispetto ai
cittadini italiani. La disposizione inoltre,
cos come attualmente formulata, richiama in modo non appropriato/fuorviante
la CRC, nella parte in cui specifica la necessit di operare il
rimpatrio nel rispetto dellĠinteresse del minore e nel rispetto della
Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠ adolescenza e non tiene conto
del fatto che nella maggior parte dei casi il minorenne sia stato costretto a venire in Italia
per esercitare la prostituzione
per cui il ritorno nellĠambiente dĠorigine potrebbe che essere ulteriormente dannoso. Inoltre, la norma contrasta in pi punti con le
disposizioni della direttiva 38 del 2004 sul diritto di libera circolazione e
soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari, in particolare
con l'articolo 28 della
direttiva, che prescrive che, nei confronti del minore, l'allontanamento -
sempre che risponda al suo superiore interesse - non possa essere adottato se
non in presenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza. Infine, cĠ anche una ragione di carattere
procedurale: la disposizione contrasta con il regolamento (CE) n. 2201/2003
del Consiglio del 27 novembre
2003, in particolare con lĠart. 8 che attribuisca la competenza decisoria in
materia di responsabilit genitoriale (che include anche il Òritorno del
minore nei casi di trasferimento illecito o mancato rientroÓ ) ad unĠautorit
giurisdizionale, individuata, in va generale, nellĠautorit giurisdizionale
dello stato di residenza abituale del minorenne, non in quella dello stato in
cui il minorenne si trova. Proposte Stante la non conformit alla lettera e allo
spirito della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza,
nonch alla normativa comunitaria e vista la sua non
derogabilit da parte della normativa italiana (di rango ordinario),
si propone di eliminare la disposizione prevista nel testo del ddl in quanto
illegittima. |