ARTICOLI APPROVATI
DALLASSEMBLEA DEL SENATO ( si riporta il testo approvato al quale seguono gli emendamenti
anchessi approvati ) |
EMENDAMENTI
RESPINTI O ACCANTONATI DAL
LASSEMBLEA DEL SENATO CHE SONO IMPORTANTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI
BAMBINI E ADOLESCENTI STRANIERI |
OSSERVAZIONI DEL
TAVOLO DI LAVORO |
Art. 4. Approvato (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91) 1. L'articolo 5
della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sostituito dal seguente: Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o
apolide, di cittadino italiano pu acquistare la cittadinanza italiana
quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel
territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio
se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui
all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la
separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1
sono ridotti della met in presenza di figli nati dai coniugi. 3. Le istanze o dichiarazioni di
elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di
cui all'articolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad
euro 200. 4. Il gettito derivante dalla
tassa di cui al comma 3 attribuito allo stato di previsione del Ministero
dell'interno che lo destina per la met al finanziamento di progetti del
Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione
internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di
immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati
dall'Unione europea. 2. Dopo
l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente: Art. 9-bis.
- 1. Ai fini
dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere
comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti
richiesti per legge. |
4.104 CAROFIGLIO, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, CHIURAZZI Respinto Al comma 1, premettere il seguente: 01.
L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sostituito dal seguente: "Articolo
1. - 1.
cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre
cittadini; b) chi nato nel territorio della
Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio
non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale
questi appartengono; c) chi nato nel territorio della
Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente
in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni; d) chi nato nel territorio della
Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi
legalmente risieda. 2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal
raggiungimento della maggiore et, il soggetto pu rinunciare, se in possesso
di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana. 3. considerato cittadino per
nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non
venga provato il possesso di altra cittadinanza". |
Larticolo 4 introduce nuovi e pi
restrittivi requisiti per lottenimento della cittadinanza italiana a seguito
di matrimonio con cittadino italiano,
perch viene sancito un
allungamento del tempo di permanenza in Italia, quale condizione necessaria
per ottenerla (da sei mesi a due anni, specificando che la decorrenza parte
dallavvenuto matrimonio) Inoltre si prevede che dichiarazioni
relative alla cittadinanza siano soggette al pagamento di una tassa di euro
200, il cui gettito dovrebbe essere destinato per la met a finanziare i
progetti del Dipartimento per le libert civili e limmigrazione. prevista inoltre una ulteriore
modifica con cui si introduce lobbligo di allegare la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge, ai fini dellelezione,
acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. La rigidit delle disposizioni
relative al tempo di permanenza crea evidenti ostacoli ai processi di
integrazione degli stranieri che vogliono stabilirsi nel nostro Paese. Inoltre, la previsione del pagamento
di una tassa palesemente discriminatoria
e non se ne comprende la ratio, considerato che da una parte non
sembrano sussistere i presupposti per lapplicazione di una tassa, e
dallaltra, se
il rilascio delle dichiarazioni relative alla cittadinanza per i cittadini
italiani non comporta alcun aggravio in termini di spesa, deve essere
parimenti per i cittadini
stranieri. Proposte: Si propone la sua eliminazione per
contrasto con lart. 3 della Costituzione, in quanto lesiva del principio di
non discriminazione. Si chiede, piuttosto, di intervenire
sulla legge n. 91/92 per
modificare lart. 1 relativo ai requisiti per ottenere la cittadinanza
italiana, ampliando il novero dei casi in
cui la cittadinanza si acquista in base al criterio dello jus soli, per conferire la
cittadinanza per nascita a tutti quei bambini e adolescenti stranieri nati
in Italia da genitori stranieri.
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ARTICOLO
5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE Art. 5. Approvato (Modifica all'articolo 116 del codice civile) 1. All'articolo
116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: nonch un documento attestante la regolarit del soggiorno nel
territorio italiano. |
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Allarticolo 5 si prevede di modificare larticolo 116 del codice civile,
affiancando alla dichiarazione dell'autorit competente del proprio Paese
dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio (come gi previsto),
lobbligo, per lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato, di
produrre anche un documento che attesti la regolarit del soggiorno in
Italia. Questa disposizione non rispetta il
dettato della Costituzione italiana, in particolare il combinato disposto
degli articoli 3, 29, 30 e 31 in quanto discriminatoria nei confronti degli
stranieri nella misura in cui subordina l'esercizio del diritto a contrarre
matrimonio - che un diritto fondamentale della persona e non di
cittadinanza - al possesso di un
documento che attesti la regolarit del soggiorno. Contrasta
altres con gli articoli 9 e 21 della Carta di Nizza, che nel riconoscere a
ciascun individuo il diritto al matrimonio, vieta qualsiasi discriminazione
fondata sulla cittadinanza. Inoltre, la dove ci sono gi dei figli minorenni,
la disposizione pu seriamente pregiudicare in partenza il loro diritto ad
uno status familiare e allunit familiare nella misura in cui ostacola il
consolidamento dei legami familiari per coloro che scelgono listituto del
matrimonio come modello di vita familiare. Proposte: Si propone di eliminare la
disposizione, in quanto discriminatoria e, con speciale riguardo al diritto dei bambini e degli
adolescenti, lesiva del diritto allidentit e allunit familiare di cui
agli artt 8, 9 e 10 CRC. |
Art. 12. Approvato
nel testo emendato. Cfr. seduta n. 123. (Contrasto all'impiego dei minori nell'accattonaggio) 1. Al codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 600-septies inserito il seguente: Art. 600-octies.
- (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca pi
grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli
anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale
persona, ove sottoposta alla sua autorit o affidata alla sua custodia o
vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, punito con la
reclusione fino a tre anni; b) dopo l'articolo 602 inserito
il seguente: Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di
cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti dai citati
articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1)
la decadenza dall'esercizio della potest del genitore; 2)
l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di
sostegno, alla tutela e alla cura>>. c) l'articolo 671 abrogato. EMENDAMENTO 12.104 Approvato Al comma 1, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente: d) all'articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies," sono aggiunte le
seguenti: "600-octies,". |
Respinto
:Emendamento 12.103 MARITATI, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO Al comma 1,
lettera b), capoverso Art. 602-bis, al numero 1, dopo
le parole: del genitore, aggiungere, in fine, le seguenti: , previa
valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilit di tale
pena con il superiore interesse del minore. Accantonato : Emendamento12.0.100 SERAFINI ANNA MARIA, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO Dopo l'articolo, inserire
il seguente: Art. 12-bis. (Tutela
della salute del minore straniero) 1.
Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente: "Art.
35-bis. - (Diritto del minore alla salute). - 1. Fermo quanto
previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio
nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatriche a
prescindere dalla condizione di regolarit del soggiorno e dall'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale. 2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro
12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro
dell'economia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.. Accantonato:
Emendamento 12.0.300 SERAFINI ANNA MARIA, MARITATI, SBARBATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BAIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, PORETTI Dopo l'articolo, inserire
il seguente: Art. 12-bis. (Tutela
della salute del minore straniero) 1.
Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente: "Art.
35-bis. - (Diritto del minore alla salute) - 1. Fermo quanto
previsto dagli articoli 34 e 35 , il minore straniero presente sul territorio
nazionale ha diritto di usufruire, a parit con i minori italiani e in
conformit con quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle prestazioni mediche pediatriche,
urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche
attraverso la continuit delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di
base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere
dalla condizione di regolarit del soggiorno, dalla residenza anagrafica e
dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale". 2. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro
dell'economia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
Lart. 12 del ddl aumenta le
pene previste per limpiego di minori nellaccattonaggio, modificando il
reato da contravvenzione - lart. 671 c.p. impiego dei minori
nellaccattonaggio attualmente in vigore, viene abrogato - concernente
lordine pubblico a delitto contro la personalit individuale. Con la previsione della decadenza
dallesercizio della potest del genitore (attualmente prevista la
sospensione della potest genitoriale) come misura penale, decisa
automaticamente, senza alcuna valutazione dellinteresse del minore, il
minorenne verrebbe necessariamente allontanato dai genitori anche nei casi in
cui ci sia contrario allinteresse del minore. Tale disposizione violerebbe
il principio sancito dallart. 3 della Convenzione sui diritti dellinfanzia
e delladolescenza in base a cui in tutte le decisioni relative ai minori
l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, e
lart. 9 della stessa Convenzione, che sancisce lobbligo per gli Stati di
vigilare affinch il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro
volont a meno che le autorit competenti non decidano, sotto riserva loro
volont a meno che le autorit competenti non decidano, sotto riserva di
revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili,
che questa separazione necessaria nell'interesse preminente del minore. Si consideri, infine, che
prevedere lallontanamento dai genitori di tutti i minorenni impiegati
nellaccattonaggio comporterebbe non solo una violazione dei diritti del
minorenne nei casi in cui lallontanamento sia contrario allinteresse del
minore, ma anche un forte impegno economico da parte degli Enti locali per
garantire assistenza a tutti i minori allontanati (come ad esempio
linserimento in comunit). Proposte necessario affrontare il
complesso fenomeno dellimpiego di minori nellaccattonaggio con un approccio
finalizzato alla tutela dei diritti del minore e non con un approccio
meramente e rigidamente repressivo. Riteniamo che laccattonaggio, laddove si
configuri come una forma di tratta e/o sfruttamento, di minori debba essere
ricondotto a reato di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale. Riteniamo pertanto che: - la sospensione o la decadenza
della potest non dovrebbe mai essere una misura penale e automatica, ma
dovrebbe essere decisa dal giudice minorile, in seguito a unattenta
valutazione dellinteresse del minore. ( questultima soluzione oggetto
dellemendamento 12.103 che stato respinto) - occorre affrontare in modo
diversificato le differenti situazioni: gli adulti responsabili di riduzione
in schiavit o sfruttamento dovrebbero essere severamente puniti, anche con
un migliore coordinamento tra le istituzioni competenti (magistratura
minorile, magistratura ordinaria, servizi sociali); i casi in cui invece i
genitori non sono responsabili di riduzione in schiavit o sfruttamento ma
impiegano il minore nellaccattonaggio soprattutto a causa delle gravissime
condizioni di indigenza in cui si trovano, dovrebbero essere affrontati in
primo luogo dai servizi sociali con interventi di supporto alla famiglia (in
termini di assistenza, di sensibilizzazione sui diritti del minore ecc.)
affinch possa provvedere adeguatamente al mantenimento e alleducazione del
minore; - fondamentale prevedere, in
particolare, percorsi di inserimento scolastico e sociale, di protezione e di avvio al mondo del
lavoro; - va accordata particolare
attenzione alla formazione del personale che lavora a stretto contatto con
minorenni vittime di sfruttamento nellaccattonaggio, soprattutto per quel
che riguarda le tecniche di intervista, le cui modalit dovrebbero essere
appropriate allet e al sesso del minorenne. - si auspica, inoltre, lapprovazione
dellemendamento 12.0.300 che vuole introdurre lart. 35 bis al T.U., riconoscendo
il diritto alla salute ai minori stranieri anche se irregolari, attraverso la
possibilit di accedere alle prestazioni pediatriche di base urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio,
nei consultori, anche attraverso la continuit delle cure garantita
dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di
Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarit del soggiorno, dalla
residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. - si auspica che sia riconsiderato il contenuto
dellemendamento 12 e che, pertanto, venga riformulata la norma in oggetto in
modo da eliminare lautomaticit dellapplicazione della pena accessoria
della decadenza dalla potest genitoriale e passare al criterio della previa
valutazione da parte del giudice procedente. |
ARTICOLO
19 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE Art. 19. Approvato
nel testo emendato. (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato) 1. Al testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 10 inserito
il seguente: Art. 10-bis.
- (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca
pi grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel
territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo
unico nonch di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n.
68, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al
presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. 2. Le disposizioni di cui al comma
1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 3. Al procedimento penale per il
reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274. 4. Ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da
parte dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del medesimo
reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria
competente all'accertamento del reato. 5. Il giudice, acquisita la
notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di
procedura penale. 6. Nel caso di presentazione di
una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, il procedimento sospeso. Acquisita la comunicazione
del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di
soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo
unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere; b) all'articolo 16, comma 1, le
parole: sentenza di condanna per un reato non colposo sono sostituite dalle
seguenti: sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis ovvero sentenza di condanna per
un reato non colposo. Emendamento 19.800 IL GOVERNO Approvato Al comma 1, la lettera b), sostituita
dalla seguente: b) all'articolo 16, comma 1, le
parole: "n le cause ostative" sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative. Emendamento 19.0.800 (testo 2) IL GOVERNO Approvato Dopo l'articolo 19, inserire il seguente: Art. 19-bis (Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274) 1.
Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 4, comma 2, dopo
la lettera s),
inserire la seguente: "s-bis) articolo 10-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recante 'Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
giuridica dello straniero'".; b) dopo l'articolo 20, sono
inseriti i seguenti: "Articolo
20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi
particolari) - 1.
Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero
quando la prova evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico
ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio
dinanzi al giudice di pace. 2. La richiesta di cui al comma
1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene: a) le generalit dell'imputato e
del suo difensore, ove nominato; b) l'indicazione delle persone
offese dal reato; c) la descrizione, in forma chiara
e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli
articoli di legge che si assumono violati; d) l'indicazione delle fonti di
prova a sostegno della richiesta, nonch le generalit dei testimoni e dei
consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve
vertere l'esame; e) la richiesta di fissazione
dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. 3. Salvo che ritenga di
richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione
immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del
giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio
all'imputato che ne privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la
presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata
ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio,
il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2. 4.
L'ufficiale giudiziario, notifica senza ritardo all'imputato e al suo
difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del
pubblico ministero. "Articolo
20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi
particolari). - 1.
Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e
comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione
dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato
si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
della libert personale, la polizia giudiziaria formula altres richiesta di
citazione contestuale per l'udienza. 2. Se ritiene sussistere i
presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato
direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza
contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, altrimenti provvede
ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. 3. Quando il pubblico ministero
dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce
l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione
o privazione della libert personale direttamente dinanzi al giudice di pace
per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a
partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di
limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria
notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il
provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del
provvedimento del pubblico ministero sono altres comunicati immediatamente
al difensore". c) dopo l'articolo 32, inserito
il seguente: "Articolo
32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a
presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le posizioni
dell'articolo 32. 2. La persona offesa e i
testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario
nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a
citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono
essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia
giudiziaria. 3. Il pubblico ministero,
l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri
testimoni e consulenti tecnici. 4. Il pubblico ministero contesta
l'imputazione all'imputato presente. 5. L'imputato avvisato della
facolt di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando
l'imputato si avvale di tale facolt, il dibattimento sospeso fino
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso
previsto dall'articolo 20-ter, il termine non pu essere superiore a quarantotto
ore". d) dopo l'articolo 62, inserito
il seguente: "Articolo
62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - Nei casi stabiliti dalla legge,
il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante 'Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione giuridica dello straniero'". |
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Larticolo 19 introduce il reato di immigrazione
clandestina, passando dalla originaria ipotesi di delitto a quella nuova di
contravvenzione di ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato
punibile con lammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente
comma non si applica larticolo 162 del codice penale, ossia non ammessa
loblazione che estingue il reato. La norma
prevede che si proceda penalmente solo nei confronti di chi non
destinatario di un provvedimento di respingimento, in quanto, nei confronti
di questi ultimi lespulsione comunicata al giudice determina il non luogo a
procedere: questa disposizione
appare incompatibile con l'articolo 24 della Costituzione, nella
misura in cui impedisce allo straniero destinatario di tale provvedimento
l'esercizio del diritto inviolabile alla difesa nel processo, precludendogli
la possibilit di dimostrare in giudizio la propria innocenza, oltre che
quella di far ricorso alloblazione che estinguerebbe il reato. Inoltre, sebbene si preveda il non luogo a procedere
per coloro che, dietro richiesta, abbiano ottenuto la protezione
internazionale, e per coloro che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno
per seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano,
resta la mancanza di una
previsione generale che ESCLUDA, come regola generale non subordinata ad
alcuna richiesta di parte, la PUNIBILIT DELLE CATEGORIE DI PERSONE INDICATE
DALLARTICOLO 19 TUIMM, tra cui ci sono i minori det. Inoltre tale disposizione non tiene conto di quanto
stabilito dalla decisione quadro 2002/629/GAI e dalla direttiva 2004/81/CE,
nonch dalla Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale e i
suoi protocolli, che recano norme a tutela delle persone
vittime di tratta, riduzione in schiavit o in servit o di altri
delitti contro la personalit individuale, anche mediante la previsione di una scriminante o,
comunque, di una causa di non punibilit in loro favore. Per i minorenni larticolo in
esame non prevede alcuna forma di tutela: dunque, bench per i minori viga il
divieto di espulsione (salvo il diritto di seguire il genitore o
laffidatario espulsi) ai sensi dellart. 19, co. 2 T.U. 286/98, il reato di
ingresso e soggiorno illegale potrebbe essere contestato anche ai minorenni,
sia accompagnati che non accompagnati. Questo indurrebbe i minorenni che sono entrati in Italia irregolarmente (la quasi totalit dei minori non accompagnati, molti dei minori accompagnati da genitori irregolari, nonch una parte dei minori accompagnati da genitori regolari ma che hanno fatto ingresso in Italia in violazione delle norme sul ricongiungimento) ad evitare qualsiasi contatto con le istituzioni, non solo con le autorit di pubblica sicurezza, ma anche con i servizi sociali, i servizi sanitari, la scuola ecc., per paura di essere denunciati per il reato di immigrazione illegale. Anche qualora il reato di
ingresso e soggiorno illegale potesse essere contestato solo agli adulti e
non ai minori, lintroduzione di tale reato provocherebbe comunque un
peggioramento della situazione dei minori accompagnati da genitori
irregolari, in quanto aumenterebbe ulteriormente il timore da parte di questi
ultimi di rendersi visibili alle istituzioni ad es. accompagnando il minore a
scuola, ai servizi sanitari o ai servizi sociali. Se
venisse introdotto il reato di immigrazione illegale, dunque, aumenterebbe
moltissimo il rischio che un numero di bambini e adolescenti stranieri
restino al di fuori del sistema di protezione dei minori, che non hanno
accesso ai servizi sociali e alle strutture daccoglienza, ai servizi
sanitari, alla scuola, ai percorsi di regolarizzazione e di integrazione; in
conseguenza dellemarginazione e della mancata protezione, inoltre, vi
sarebbe un forte aumento del rischio dello sfruttamento di minori nellambito
della prostituzione, dellaccattonaggio, dello sfruttamento lavorativo,
nonch delle attivit illegali. Questa disposizione potrebbe pregiudicare
lesercizio dei diritti alla salute, allistruzione, allassistenza sociale,
alla protezione dallo sfruttamento sessuale e lavorativo riconosciuti dalla
Convenzione sui diritti dellinfanzia e delladolescenza e dalla normativa
italiana a tutti i minori, indipendentemente dalla nazionalit e dalla
regolarit del soggiorno Da un punto di vista strettamente processuale Lemendamento 19.0.800, presentato dal
Governo allAssemblea del Senato e approvato aggiunge larticolo 19 bis che,
a sua volta introduce nel decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ,
relativo alla competenza penale del giudice di pace, gli articoli 20-bis, 20-ter, 32-bis e 62 bis
Con lapprovazione di questo emendamento, da un
punto di vista processuale, la
polizia giudiziaria potrebbe chiedere al pubblico ministero l'autorizzazione
a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace entro
i 15 giorni successivi. In tal caso, la presentazione dellimputato
alludienza entro il quindicesimo giorno dallarresto comprometterebbe il
diritto del minore (ex legge 4 maggio 1984 n. 183) di ricevere un affidamento
familiare o di essere accolto in una comunit di tipo familiare i cui
legali esercitino i poteri tutelari sul minore in attesa della nomina del
tutore; questa compromissione potrebbe aggravarsi maggiormente qualora la polizia giudiziaria formulasse altres richiesta di
citazione contestuale per l'udienza, in caso di gravi e comprovate ragioni
di urgenza che non consentano di attendere la fissazione dell'udienza entro
i 15 giorni successivi. Lo svolgimento
del giudizio a presentazione immediata inoltre non garantirebbe i
tempi necessari per laccertamento dello stato di abbandono del minore da
parte del Tribunale per i minorenni ai fini della dichiarazione dello stato
di adottabilit. Proposte Eliminare la previsione del
reato di ingresso e soggiorno illegale;
in subordine, nel caso tale reato venga comunque introdotto, stabilire
che esso non possa essere
proprio contestato agli stranieri che rientrano nelle categorie per le
quali vige il divieto di espulsione ai sensi dellart. 19 T.U. e in
particolare ai minori det. |
ARTICOLO
23 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE Art. 23. Approvato
nel testo emendato (Modifica alle disposizioni del codice di procedura
penale in tema di misure cautelari personali) 1. All'articolo
275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: all'articolo
416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivit
delle associazioni previste dallo stesso articolo sono sostituite dalle seguenti:
all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies. 23.103 CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI Approvato Al comma 1, dopo le parole: e
3-quinquies aggiungere, in fine, le seguenti: , limitatamente alle
fattispecie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del
codice penale. |
23.0.100 LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO Respinto Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente: Art. 23-bis. (Ulteriori modificazioni al codice di procedura
penale) omissis c) all'articolo 392 il comma 1-bis sostituito dal seguente: "1-bis. Nei procedimenti per i
delitti. di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico
ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle
indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona
offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma
1". |
Lart. 23 introduce una serie di modifiche al codice
di procedura penale in tema di misure cautelari personali. Ci che si preme
sottolineare non in relazione allart. 23 quanto a un suo emendamento
aggiuntivo respinto, che
andrebbe tenuto in considerazione in quanto propone una modifica dellart.
392 c.p.p. volta a : - chiedere lassunzione della testimonianza
con incidente probatorio anche su richiesta della persona offesa e anche al di fuori delle ipotesi
predeterminate per legge. - ammettere tale possibilit anche per il
reato di maltrattamenti in famiglia, oltre che per quelli per legge gi
ammessi; - innalzare let della vittima, ai fini della
richiesta di assunzione della testimonianza fino ai 18 anni. Poich persone offese sono, il pi delle
volte, i bambini e gli adolescenti, questa modifica offre uno strumento
processuale utile ad acquisire
la prova il prima possibile, su
loro richiesta ( dei loro rappresentanti legali), per evitare
di far rivivere alle vittime
le violenze subite anche a distanza di tempo. |
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