ARTICOLI APPROVATI DALLASSEMBLEA DEL SENATO ( si riporta il testo approvato  al quale seguono gli emendamenti anchessi approvati )

EMENDAMENTI RESPINTI O ACCANTONATI  DAL LASSEMBLEA DEL SENATO CHE SONO IMPORTANTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E ADOLESCENTI STRANIERI

OSSERVAZIONI DEL TAVOLO DI LAVORO 

Art. 4.

Approvato

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

    1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sostituito dal seguente:

    Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della met in presenza di figli nati dai coniugi.

    3. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

    4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3 attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la met al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea.

    2. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente:

    Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

 

4.104

CAROFIGLIO, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, CHIURAZZI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

        01. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sostituito dal seguente:

        "Articolo 1. - 1. cittadino per nascita:

            a) il figlio di padre o di madre cittadini;

            b) chi nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

            c) chi nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

            d) chi nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

        2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore et, il soggetto pu rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

        3. considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza".

 

Larticolo 4 introduce nuovi e pi restrittivi requisiti per lottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano,  perch  viene sancito un allungamento del tempo di permanenza in Italia, quale condizione necessaria per ottenerla (da sei mesi a due anni, specificando che la decorrenza parte dallavvenuto matrimonio)

Inoltre si prevede che dichiarazioni relative alla cittadinanza siano soggette al pagamento di una tassa di euro 200, il cui gettito dovrebbe essere destinato per la met a finanziare i progetti del Dipartimento per le libert civili e limmigrazione.

prevista inoltre una ulteriore modifica con cui si introduce lobbligo di allegare la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge, ai fini dellelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

 

La rigidit delle disposizioni relative al tempo di permanenza crea evidenti ostacoli ai processi di integrazione degli stranieri che vogliono stabilirsi nel nostro Paese.

 

Inoltre, la previsione del pagamento di una tassa   palesemente discriminatoria e non se ne comprende la ratio, considerato che da una parte non sembrano sussistere i presupposti per lapplicazione di una tassa, e dallaltra, se il rilascio delle dichiarazioni relative alla cittadinanza per i cittadini italiani non comporta alcun aggravio in termini di spesa, deve essere parimenti  per i cittadini stranieri.

 

Proposte:

 

Si propone la sua eliminazione per contrasto con lart. 3 della Costituzione, in quanto lesiva del principio di non discriminazione.

 

Si chiede, piuttosto, di intervenire sulla legge n. 91/92 per  modificare lart. 1 relativo ai requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, ampliando  il novero dei casi in cui la cittadinanza si acquista in base al criterio dello jus soli, per conferire la cittadinanza per nascita a tutti quei bambini e adolescenti stranieri nati in Italia  da genitori stranieri.

 

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

Approvato

(Modifica all'articolo 116 del codice civile)

    1. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonch un documento attestante la regolarit del soggiorno nel territorio italiano.

 

 

Allarticolo 5  si prevede  di modificare larticolo 116 del codice civile, affiancando alla dichiarazione dell'autorit competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio (come gi previsto), lobbligo, per lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato, di produrre anche un documento che attesti la regolarit del soggiorno in Italia.

Questa disposizione non rispetta il dettato della Costituzione italiana, in particolare il combinato disposto degli articoli 3, 29, 30 e 31 in quanto discriminatoria nei confronti degli stranieri nella misura in cui subordina l'esercizio del diritto a contrarre matrimonio - che un diritto fondamentale della persona e non di cittadinanza -  al possesso di un documento che attesti la regolarit del soggiorno.

 

Contrasta altres con gli articoli 9 e 21 della Carta di Nizza, che nel riconoscere a ciascun individuo il diritto al matrimonio, vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.

 

Inoltre, la dove ci sono gi dei figli minorenni, la disposizione pu seriamente pregiudicare in partenza il loro diritto ad uno status familiare e allunit familiare nella misura in cui ostacola il consolidamento dei legami familiari per coloro che scelgono listituto del matrimonio come modello di vita familiare.

 

Proposte: Si propone di eliminare la disposizione, in quanto discriminatoria e,  con speciale riguardo al diritto dei bambini e degli adolescenti, lesiva del diritto allidentit e allunit familiare di cui agli artt 8, 9 e 10 CRC.

 

Art. 12.

Approvato nel testo emendato. Cfr. seduta n. 123.

(Contrasto all'impiego dei minori nell'accattonaggio)

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo 600-septies inserito il seguente:

    Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorit o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, punito con la reclusione fino a tre anni;

        b) dopo l'articolo 602 inserito il seguente:

    Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

        1) la decadenza dall'esercizio della potest del genitore;

        2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura>>.

         c) l'articolo 671 abrogato.

 

EMENDAMENTO 12.104

D'ALIA

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        d) all'articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies," sono aggiunte le seguenti: "600-octies,".

 

 

Respinto :Emendamento 12.103

MARITATI, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 602-bis, al numero 1, dopo le parole: del genitore, aggiungere, in fine, le seguenti: , previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilit di tale pena con il superiore interesse del minore.

 

Accantonato : Emendamento12.0.100

SERAFINI ANNA MARIA, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

        1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente:

        "Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatriche a prescindere dalla condizione di regolarit del soggiorno e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio..

Accantonato: Emendamento 12.0.300

SERAFINI ANNA MARIA, MARITATI, SBARBATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BAIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

        1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente:

        "Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute) - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 , il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire, a parit con i minori italiani e in conformit con quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle prestazioni mediche pediatriche, urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuit delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarit del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Lart. 12 del ddl aumenta le pene previste per limpiego di minori nellaccattonaggio, modificando il reato da contravvenzione - lart. 671 c.p. impiego dei minori nellaccattonaggio attualmente in vigore, viene abrogato - concernente lordine pubblico a delitto contro la personalit individuale.  Con la previsione della decadenza dallesercizio della potest del genitore (attualmente prevista la sospensione della potest genitoriale) come misura penale, decisa automaticamente, senza alcuna valutazione dellinteresse del minore, il minorenne verrebbe necessariamente allontanato dai genitori anche nei casi in cui ci sia contrario allinteresse del minore. Tale disposizione violerebbe il principio sancito dallart. 3 della Convenzione sui diritti dellinfanzia e delladolescenza in base a cui in tutte le decisioni relative ai minori l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, e lart. 9 della stessa Convenzione, che sancisce lobbligo per gli Stati di vigilare affinch il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro volont a meno che le autorit competenti non decidano, sotto riserva loro volont a meno che le autorit competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione necessaria nell'interesse preminente del minore.

Si consideri, infine, che prevedere lallontanamento dai genitori di tutti i minorenni impiegati nellaccattonaggio comporterebbe non solo una violazione dei diritti del minorenne nei casi in cui lallontanamento sia contrario allinteresse del minore, ma anche un forte impegno economico da parte degli Enti locali per garantire assistenza a tutti i minori allontanati (come ad esempio linserimento in comunit).

 

 

Proposte

 

necessario affrontare il complesso fenomeno dellimpiego di minori nellaccattonaggio con un approccio finalizzato alla tutela dei diritti del minore e non con un approccio meramente e rigidamente repressivo. Riteniamo che laccattonaggio, laddove si configuri come una forma di tratta e/o sfruttamento, di minori debba essere ricondotto a reato di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale.

 

Riteniamo pertanto che:

 

- la sospensione o la decadenza della potest non dovrebbe mai essere una misura penale e automatica, ma dovrebbe essere decisa dal giudice minorile, in seguito a unattenta valutazione dellinteresse del minore. ( questultima soluzione oggetto dellemendamento 12.103 che stato respinto)

 

- occorre affrontare in modo diversificato le differenti situazioni: gli adulti responsabili di riduzione in schiavit o sfruttamento dovrebbero essere severamente puniti, anche con un migliore coordinamento tra le istituzioni competenti (magistratura minorile, magistratura ordinaria, servizi sociali); i casi in cui invece i genitori non sono responsabili di riduzione in schiavit o sfruttamento ma impiegano il minore nellaccattonaggio soprattutto a causa delle gravissime condizioni di indigenza in cui si trovano, dovrebbero essere affrontati in primo luogo dai servizi sociali con interventi di supporto alla famiglia (in termini di assistenza, di sensibilizzazione sui diritti del minore ecc.) affinch possa provvedere adeguatamente al mantenimento e alleducazione del minore;

- fondamentale prevedere, in particolare, percorsi di inserimento scolastico e sociale,  di protezione e di avvio al mondo del lavoro;

                       

- va accordata particolare attenzione alla formazione del personale che lavora a stretto contatto con minorenni vittime di sfruttamento nellaccattonaggio, soprattutto per quel che riguarda le tecniche di intervista, le cui modalit dovrebbero essere appropriate allet e al sesso del minorenne.

 

- si auspica, inoltre, lapprovazione dellemendamento 12.0.300 che vuole introdurre lart. 35 bis al T.U., riconoscendo il diritto alla salute ai minori stranieri anche se irregolari, attraverso la possibilit di accedere alle prestazioni pediatriche di base urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuit delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarit del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

- si auspica che sia riconsiderato il contenuto dellemendamento 12 e che, pertanto, venga riformulata la norma in oggetto in modo da eliminare lautomaticit dellapplicazione della pena accessoria della decadenza dalla potest genitoriale e passare al criterio della previa valutazione da parte del giudice procedente.

 

 

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 19.

Approvato nel testo emendato.

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

    1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo 10 inserito il seguente:

    Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

    3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

    4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria competente all'accertamento del reato.

    5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

    6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere;

        b) all'articolo 16, comma 1, le parole: sentenza di condanna per un reato non colposo sono sostituite dalle seguenti: sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis ovvero sentenza di condanna per un reato non colposo.

Emendamento 19.800

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, la lettera b), sostituita dalla seguente:

            b)  all'articolo 16, comma 1, le parole: "n le cause ostative" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative.

Emendamento 19.0.800 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

        1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente:

                "s-bis) articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".;

            b) dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

        "Articolo 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari) - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

        2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

            a) le generalit dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

            b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

            c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

            d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonch le generalit dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

            e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

        3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

        4. L'ufficiale giudiziario, notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero.

        "Articolo 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria formula altres richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

        2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, altrimenti provvede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

        3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altres comunicati immediatamente al difensore".

            c) dopo l'articolo 32, inserito il seguente:

        "Articolo 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le posizioni dell'articolo 32.

        2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

        3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

        4. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente.

        5. L'imputato avvisato della facolt di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolt, il dibattimento sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non pu essere superiore a quarantotto ore".

            d) dopo l'articolo 62, inserito il seguente:           

        "Articolo 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".

 

 

Larticolo 19 introduce il reato di immigrazione clandestina, passando dalla originaria ipotesi di delitto a quella nuova di contravvenzione di ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato punibile con lammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica larticolo 162 del codice penale, ossia non ammessa loblazione che estingue il reato.

La norma prevede che si proceda penalmente solo nei confronti di chi non destinatario di un provvedimento di respingimento, in quanto, nei confronti di questi ultimi lespulsione comunicata al giudice determina il non luogo a procedere: questa disposizione  appare incompatibile con l'articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui impedisce allo straniero destinatario di tale provvedimento l'esercizio del diritto inviolabile alla difesa nel processo, precludendogli la possibilit di dimostrare in giudizio la propria innocenza, oltre che quella di far ricorso alloblazione che estinguerebbe il reato.

Inoltre, sebbene si preveda il non luogo a procedere per coloro che, dietro richiesta, abbiano ottenuto la protezione internazionale, e per coloro che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per  seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,   resta la mancanza di una previsione generale che ESCLUDA, come regola generale non subordinata ad alcuna richiesta di parte, la PUNIBILIT DELLE CATEGORIE DI PERSONE INDICATE DALLARTICOLO 19 TUIMM, tra cui ci sono i minori det.

Inoltre tale disposizione non tiene conto di quanto stabilito dalla decisione quadro 2002/629/GAI e dalla direttiva 2004/81/CE, nonch dalla Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale e i suoi protocolli, che recano norme a tutela  delle persone  vittime di tratta, riduzione in schiavit o in servit o di altri delitti contro la personalit individuale, anche mediante la  previsione di una scriminante o, comunque, di una causa di non punibilit in  loro favore.

Per i minorenni larticolo in esame non prevede alcuna forma di tutela: dunque, bench per i minori viga il divieto di espulsione (salvo il diritto di seguire il genitore o laffidatario espulsi) ai sensi dellart. 19, co. 2 T.U. 286/98, il reato di ingresso e soggiorno illegale potrebbe essere contestato anche ai minorenni, sia accompagnati che non accompagnati.

Questo indurrebbe i minorenni che sono entrati in Italia irregolarmente (la quasi totalit dei minori non accompagnati, molti dei minori accompagnati da genitori irregolari, nonch una parte dei minori accompagnati da genitori regolari ma che hanno fatto ingresso in Italia in violazione delle norme sul ricongiungimento) ad evitare qualsiasi contatto con le istituzioni, non solo con le autorit di pubblica sicurezza, ma anche con i servizi sociali, i servizi sanitari, la scuola ecc., per paura di essere denunciati per il reato di immigrazione illegale.

Anche qualora il reato di ingresso e soggiorno illegale potesse essere contestato solo agli adulti e non ai minori, lintroduzione di tale reato provocherebbe comunque un peggioramento della situazione dei minori accompagnati da genitori irregolari, in quanto aumenterebbe ulteriormente il timore da parte di questi ultimi di rendersi visibili alle istituzioni ad es. accompagnando il minore a scuola, ai servizi sanitari o ai servizi sociali.

 

Se venisse introdotto il reato di immigrazione illegale, dunque, aumenterebbe moltissimo il rischio che un numero di bambini e adolescenti stranieri restino al di fuori del sistema di protezione dei minori, che non hanno accesso ai servizi sociali e alle strutture daccoglienza, ai servizi sanitari, alla scuola, ai percorsi di regolarizzazione e di integrazione; in conseguenza dellemarginazione e della mancata protezione, inoltre, vi sarebbe un forte aumento del rischio dello sfruttamento di minori nellambito della prostituzione, dellaccattonaggio, dello sfruttamento lavorativo, nonch delle attivit illegali. Questa disposizione potrebbe pregiudicare lesercizio dei diritti alla salute, allistruzione, allassistenza sociale, alla protezione dallo sfruttamento sessuale e lavorativo riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dellinfanzia e delladolescenza e dalla normativa italiana a tutti i minori, indipendentemente dalla nazionalit e dalla regolarit del soggiorno Da un punto di vista strettamente processuale

Lemendamento 19.0.800, presentato dal Governo allAssemblea del Senato e approvato aggiunge larticolo 19 bis che, a sua volta introduce nel decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , relativo alla competenza penale del giudice di pace, gli articoli 20-bis, 20-ter, 32-bis e 62 bis

Con lapprovazione di questo emendamento, da un punto di vista processuale,  la polizia giudiziaria potrebbe chiedere al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace entro i 15 giorni successivi. In tal caso, la presentazione dellimputato alludienza entro il quindicesimo giorno dallarresto comprometterebbe il diritto del minore (ex legge 4 maggio 1984 n. 183) di ricevere un affidamento familiare o di essere accolto in una comunit di tipo familiare i cui legali esercitino i poteri tutelari sul minore in attesa della nomina del tutore; questa compromissione potrebbe aggravarsi maggiormente qualora la polizia giudiziaria formulasse altres richiesta di citazione contestuale per l'udienza, in caso di gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentano di attendere la fissazione dell'udienza entro i 15 giorni successivi.

Lo svolgimento del giudizio a presentazione immediata inoltre non garantirebbe i tempi necessari per laccertamento dello stato di abbandono del minore da parte del Tribunale per i minorenni ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilit.

 

 

Proposte

 

Eliminare la previsione del reato di ingresso e soggiorno illegale;  in subordine, nel caso tale reato venga comunque introdotto, stabilire che esso non possa essere  proprio contestato agli stranieri che rientrano nelle categorie per le quali vige il divieto di espulsione ai sensi dellart. 19 T.U. e in particolare ai minori det.

 

 

 

 

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 23.

Approvato nel testo emendato

(Modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali)

    1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivit delle associazioni previste dallo stesso articolo sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies.

23.103

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: e 3-quinquies aggiungere, in fine, le seguenti: , limitatamente alle fattispecie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale.

 

 

23.0.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Ulteriori modificazioni al codice di procedura penale)

omissis

            c) all'articolo 392 il comma 1-bis sostituito dal seguente:

        "1-bis. Nei procedimenti per i delitti. di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".

 

Lart. 23 introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali. Ci che si preme sottolineare non in relazione allart. 23 quanto a un suo emendamento aggiuntivo  respinto, che andrebbe tenuto in considerazione in quanto propone una modifica dellart. 392 c.p.p. volta a :

 

-       chiedere lassunzione della testimonianza con incidente probatorio anche su richiesta della persona offesa  e anche al di fuori delle ipotesi predeterminate per legge.

-       ammettere tale possibilit anche per il reato di maltrattamenti in famiglia, oltre che per quelli per legge gi ammessi;

-       innalzare let della vittima, ai fini della richiesta di assunzione della testimonianza fino ai 18 anni. 

Poich persone offese sono, il pi delle volte, i bambini e gli adolescenti, questa modifica offre uno strumento processuale  utile ad acquisire la prova il prima possibile,  su loro richiesta ( dei loro rappresentanti legali),  per evitare  di far rivivere alle vittime  le violenze subite anche a distanza di tempo.