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Notizie

Immigrazione

18.02.2009

Ricongiungimenti familiari. Nuovi chiarimenti in due circolari del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Emanate il 17 febbraio 2009, riguardano le richieste relative a genitori ultrasessantacinquenni e a familiari iscritti nel Sistema d'informazione Schengen

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, ha fornito con due circolari del 17 febbraio 2009 ulteriori chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare in base all'articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008.

I chiarimenti contenuti nelle circolari riguardano:

- gli obblighi relativi alla copertura dei rischi sanitari sul territorio nazionale - stipula si un'assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio sanitario nazionale - cui è tenuto chi chiede il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni;
 
- il rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare a favore di stranieri segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (Sis).

Per quanto riguarda la richiesta di ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, con la circolare protocollo n.737 il Dipartimento informa i richiedenti che è ancora in fase istruttoria il decreto del ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale con cui viene determinato l'importo del contributo per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, alternativa alla stipula di una polizza sanitaria. In attesa del decreto, gli interessati devono, pertanto, stipulare l'assicurazione a copertura dei rischi di malattia, infortunio e maternità.

Per l'ipotesi in cui il ricongiungimento venga, invece, richiesto per un familiare che risulta iscritto nel Sis, il Dipartimento sottolinea nella circolare protocollo n.738 l'opportunità che gli Sportelli unici accertino il possesso dei requisiti di reddito e alloggio da parte del richiedente prima che venga avviato presso la Rappresentanza diplomatica competente l'iter per la cancellazione dell'espulsione che risulta a carico del familiare.





   
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