DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009 , n. 11
  Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori.
          

CAPO I


Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di introdurre
misure  per  assicurare  una  maggiore  tutela  della sicurezza della
collettivita',   a  fronte  dell'allarmante  crescita  degli  episodi
collegati  alla  violenza  sessuale,  attraverso  un sistema di norme
finalizzate  al  contrasto  di  tali  fenomeni e ad una piu' concreta
tutela  delle  vittime  dei  suddetti  reati, all'introduzione di una
disciplina  organica  in  materia  di  atti  persecutori, ad una piu'
efficace   disciplina   dell'espulsione  e  del  respingimento  degli
immigrati  irregolari,  nonche'  ad  un piu' articolato controllo del
territorio;
  Ritenuto,  pertanto,  di anticipare talune delle norme contenute in
disegni  di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento in materia
di sicurezza pubblica e di atti persecutori;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'interno,  del  Ministro della giustizia e del Ministro
per  le pari opportunita', di concerto con i Ministri dell'economia e
delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del
mare,   delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  della
gioventu',  per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, per la
semplificazione  normativa,  per le riforme per il federalismo, della
difesa e per le politiche europee;
                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:


                               Art. 1.


                     Modifiche al codice penale


  1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a)  il  n.  5)  e' sostituito dal seguente: «5) in occasione della
commissione  di  taluno  dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies; »;
   b)  dopo  il  numero 5) e' inserito il seguente: «5.1) dall'autore
del delitto previsto dall'articolo 612-bis; ».

        
      
          

CAPO I


Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio

                               Art. 2.


               Modifiche al codice di procedura penale


  1.  Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 275, comma 3, le parole: «all'articolo 416-bis del
codice  penale  o  ai  delitti  commessi avvalendosi delle condizioni
previste  dal  predetto  articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita'  delle  associazioni previste dallo stesso articolo» sono
sostituite  dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo
comma,  600-ter,  escluso  il  quarto  comma, 600-quinquies, 609-bis,
escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del
codice penale,»;
   b)  all'articolo  380,  comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo
609-bis,  escluso  il  caso  previsto  dal  terzo comma, e delitto di
violenza  sessuale  di  gruppo  previsto dall'articolo 609-octies del
codice penale; ».

        
      
          

CAPO I


Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio

                               Art. 3.


             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354


  1.  Al  comma  1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  periodo,  dopo  la  parola: «600,» sono inserite le
seguenti:  «600-bis,  primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e
dopo  la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso
il  caso  previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma,
609-octies»;
   b)  al  quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter,
primo  e  secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo
comma,  600-ter,  terzo  comma,  600-quinquies  e 609-quater, secondo
comma».

        
      
          

CAPO I


Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio

                               Art. 4.


Modifiche  al  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della
                  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115


  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio 2002, n. 115, dopo il comma
4-bis e' aggiunto il seguente:
  «4-ter.  La  persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis,
609-quater  e  609-octies  del  codice  penale puo' essere ammessa al
patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente
decreto.».

        
      
          

CAPO I


Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio

                               Art. 5.


                     Esecuzione dell'espulsione


  1.  Al  comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi: «Trascorso tale
termine,  in  caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino
del  Paese  terzo  interessato  o  di  ritardi nell'ottenimento della
necessaria  documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere
al  giudice  di  pace  la  proroga  del  trattenimento per un periodo
ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui
al  periodo  precedente,  il  questore  puo'  chiedere al giudice una
ulteriore  proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo
di  trattenimento  non puo' essere superiore a centottanta giorni. Il
questore,   in   ogni   caso,   puo'   eseguire  l'espulsione  ed  il
respingimento  anche  prima  della  scadenza  del  termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di
Stati  non  appartenenti  all'Unione europea anche se gia' trattenuti
nei  centri  di  identificazione e espulsione alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

        
      
          

CAPO I


Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio

                               Art. 6.


           Piano straordinario di controllo del territorio


  1.  Al  fine di predisporre un piano straordinario di controllo del
territorio,  al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei
vigili  del  fuoco  ad  effettuare, in deroga alla normativa vigente,
assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui,
le  parole:  «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro  il  30  aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso
comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente
della  Repubblica,  da  adottarsi  su  proposta  dei  Ministri per la
pubblica    amministrazione    e    l'innovazione,   dell'interno   e
dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
  2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del
comma  23  dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive  modificazioni,  le  risorse  oggetto  di confisca versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato successivamente alla data di
entrata  in  vigore  del  predetto  decreto-legge sono immediatamente
riassegnate  nel  limite  di  100  milioni di euro per l'anno 2009, a
valere  sulla  quota  di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del
decreto-legge   16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti
necessita'   di  tutela  della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso
pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro
per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti
di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo
nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo
1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.  I  sindaci,  previa  intesa  con il prefetto, possono avvalersi
della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine
di  segnalare  alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che
possano  arrecare  danno  alla  sicurezza urbana ovvero situazioni di
disagio sociale.
  4.  Le  associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura
del  prefetto,  previa  verifica  da  parte  dello stesso, sentito il
Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica, dei
requisiti  necessari  previsti  dal  decreto  di  cui  al comma 6. Il
prefetto   provvede,   altresi',   al  loro  periodico  monitoraggio,
informando dei risultati il Comitato.
  5.  Tra  le  associazioni  iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i
sindaci  si  avvalgono,  in via prioritaria, di quelle costituite tra
gli  appartenenti,  in  congedo,  alle  Forze dell'ordine, alle Forze
armate  e  agli  altri  Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da
quelle  di  cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se
non  siano  destinatarie,  a  nessun  titolo, di risorse economiche a
carico della finanza pubblica.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione   del  presente  decreto,  sono  determinati  gli  ambiti
operativi  delle  disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per
l'iscrizione  nell'elenco  e sono disciplinate le modalita' di tenuta
dei relativi elenchi.
  7.   Per  la  tutela  della  sicurezza  urbana,  i  comuni  possono
utilizzare  sistemi  di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti
al pubblico.
  8.  La  conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini
raccolte  mediante  l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata
ai  sette  giorni  successivi  alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione.

        
      
          

CAPO II


Disposizioni in materia di atti persecutori

                               Art. 7.


                     Modifiche al codice penale


  1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e' inserito il seguente:
  «Art.  612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca
piu'  grave  reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni  chiunque,  con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in
modo  da  cagionare  un  perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di
un  prossimo  congiunto  o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva  ovvero  da  costringere  lo  stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita.
  La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente
separato  o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione
affettiva alla persona offesa.
  La  pena  e'  aumentata  fino  alla meta' se il fatto e' commesso a
danno  di  un  minore,  di  una donna in stato di gravidanza o di una
persona  con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
  Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la  proposizione  della  querela  e' di sei mesi. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una
persona  con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992,  n.  104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto
per il quale si deve procedere d'ufficio.».

        
      
          

CAPO II


Disposizioni in materia di atti persecutori

                               Art. 8.


                             Ammonimento


  1.  Fino  a  quando  non  e'  proposta  querela per il reato di cui
all'articolo  612-bis  del codice penale, introdotto dall'articolo 7,
la  persona  offesa  puo'  esporre  i fatti all'autorita' di pubblica
sicurezza   avanzando   richiesta  al  questore  di  ammonimento  nei
confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza
ritardo al questore.
  2.  Il  questore,  assunte  se necessario informazioni dagli organi
investigativi  e  sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga
fondata  l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti
e'  stato  richiesto  il  provvedimento,  invitandolo  a  tenere  una
condotta  conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del
processo  verbale  e'  rilasciata  al  richiedente l'ammonimento e al
soggetto   ammonito.  Il  questore  valuta  l'eventuale  adozione  di
provvedimenti in materia di armi e munizioni.
  3.  La  pena  per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice
penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito
ai sensi del presente articolo.
  4.  Si  procede  d'ufficio  per  il  delitto previsto dall'articolo
612-bis  del  codice  penale  quando il fatto e' commesso da soggetto
ammonito ai sensi del presente articolo.

        
      
          

CAPO II


Disposizioni in materia di atti persecutori

                               Art. 9.


               Modifiche al codice di procedura penale


  1.  Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
   a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
   «Art.  282-ter  (Divieto  di  avvicinamento  ai luoghi frequentati
dalla  persona  offesa).  -  1.  Con  il provvedimento che dispone il
divieto  di  avvicinamento  il  giudice prescrive all'imputato di non
avvicinarsi  a  luoghi  determinati  abitualmente  frequentati  dalla
persona  offesa  ovvero di mantenere una determinata distanza da tali
luoghi o dalla persona offesa.
   2.  Qualora  sussistano  ulteriori  esigenze di tutela, il giudice
puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o
da  persone  con  questa  conviventi  o  comunque legate da relazione
affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
o da tali persone.
   3.  Il  giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare,
attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
   4.  Quando  la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia
necessaria  per  motivi  di  lavoro ovvero per esigenze abitative, il
giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
   «Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti
di  cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita'
di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei
provvedimenti  in  materia  di  armi  e munizioni. Essi sono altresi'
comunicati  alla  parte  offesa  e ai servizi socio-assistenziali del
territorio.»;
   b) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis.  Nei  procedimenti  per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies, 612-bis,
600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui  all'articolo  600-quater.1,  600-quinquies, 601 e 602 del codice
penale  il  pubblico  ministero,  anche  su  richiesta  della persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda  con  incidente probatorio all'assunzione della testimonianza
di  persona  minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche
al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
   c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
    1)  le  parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,
609-octies e 612-bis»;
    2)  le  parole:  «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite
dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
    3)  le  parole:  «quando  le esigenze del minore» sono sostituite
dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
    4)  le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite
dalle    seguenti:    «l'abitazione    della    persona   interessata
all'assunzione della prova»;
   d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
    1)  le  parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,
609-octies e 612-bis»;
    2)  dopo  le  parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono
inserite  le  seguenti:  «ovvero  del  maggiorenne  infermo  di mente
vittima del reato».

        
      
          

CAPO II


Disposizioni in materia di atti persecutori

                              Art. 10.


           Modifica all'articolo 342-ter del codice civile


  1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

        
      
          

CAPO II


Disposizioni in materia di atti persecutori

                              Art. 11.


    Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori


  1.  Le  forze  dell'ordine,  i  presidi  sanitari  e le istituzioni
pubbliche  che  ricevono  dalla  vittima  notizia  del  reato di atti
persecutori,   di   cui   all'articolo  612-bis  del  codice  penale,
introdotto  dall'articolo  7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima
stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti
sul  territorio  e,  in  particolare,  nella  zona di residenza della
vittima.  Le  forze  dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni
pubbliche  provvedono  a  mettere in contatto la vittima con i centri
antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

        
      
          

CAPO II


Disposizioni in materia di atti persecutori

                              Art. 12.


                            Numero verde


  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  le  pari  opportunita'  e' istituito un numero verde nazionale a
favore  delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore
su  ventiquattro, con la finalita' di fornire, nei limiti di spesa di
cui  al  comma  3  dell'articolo  13, un servizio di prima assistenza
psicologica  e  giuridica da parte di personale dotato delle adeguate
competenze,  nonche' di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e
su  richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti
gli atti persecutori segnalati.

        
      
          

CAPO III


Disposizioni finali

                              Art. 13.


                        Copertura finanziaria


  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro 35.000.000
per  l'anno  2009,  in  euro  87.064.000  per  l'anno  2010,  in euro
51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno
2012,  di  cui  euro  35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per
l'anno   2010,   euro  21.050.000  per  l'anno  2011  destinati  alla
costruzione  e  ristrutturazione  dei  Centri di identificazione e di
espulsione, si provvede:
   a)  quanto  a  35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro
per  l'anno  2010  e  48.014.000  euro  a  decorrere  dall'anno 2011,
mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo
speciale  di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011,  nell'ambito  del  programma  «Fondi  di riserva speciali»
della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo
utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
   b)   quanto   a   3.580.000   euro   per   l'anno  2010,  mediante
corrispondente   riduzione  dello  stanziamento  del  conto  capitale
iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del
programma  «Fondi  di  riserva  speciali»  della  missione  «Fondi da
ripartire»  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e
delle   finanze,   per   l'anno  2009,  allo  scopo  utilizzando  gli
accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;
   c)  quanto  a  18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per
l'anno  2011,  e  7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante
corrispondente  riduzione  della  dotazione  del fondo per interventi
strutturali  di  politica  economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del   decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  di  cui  all'articolo  5,  anche  ai fini
dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.  Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo
7,  secondo  comma,  numero  2),  della citata legge n. 468 del 1978,
prima  della  data  di  entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
  3.  Per le finalita' di cui all'articolo 12 e' autorizzata la spesa
annua  di  1.000.000  di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo
onere  si  provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo  19,  comma  3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  come  rideterminata  dalla  Tabella  C  allegata  alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
  4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        
      
          

CAPO III


Disposizioni finali

                              Art. 14.


                          Entrata in vigore


  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  nomativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2009

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Maroni, Ministro dell'interno
                                  Alfano, Ministro della giustizia
                                  Carfagna,   Ministro  per  le  pari
                                  opportunita'
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
                                  Prestigiacomo,             Ministro
                                  dell'ambiente  e  della  tutela del
                                  territorio e del mare
                                  Zaia,   Ministro   delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali
                                  Meloni, Ministro della gioventu'
                                  Brunetta,  Ministro per la pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione
                                  Calderoli,    Ministro    per    la
                                  semplificazione normativa
                                  Bossi,  Ministro per le riforme per
                                  il federalismo
                                  La Russa, Ministro della difesa
                                  Ronchi,  Ministro  per le politiche
                                  europee

                                      Visto, il Guardasigilli: Alfano

        
      
          

CAPO III


Disposizioni finali

                ---->  Vedere Tabelle a pag. 5  <----

        
      

25.02.2009
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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