GRIGLIA DI LAVORO SUL DDL 733 AS COME APPROVATO DEFINITIVAMENTE DAL
SENATO IN PRIMA LETTURA ( assegnato alla Camera con la numerazione A.C. 1280)
ARTICOLI RICHIESTE
DEL TAVOLO DI LAVORO
Art. 4. (Modifiche alla legge 5 febbraio
1992, n. 91) 1. LĠarticolo
5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sostituito dal seguente: ÇArt. 5.
– 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano
pu acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda
legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo
tre anni dalla data del matrimonio se residente allĠestero, qualora, al
momento dellĠadozione del decreto di cui allĠarticolo 7, comma 1, non sia
intervenuto lo scioglimento, lĠannullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini
di cui al comma 1 sono ridotti della met in presenza di figli nati dai
coniugi. 2. Dopo
lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente: |
LĠarticolo 4 introduce nuovi e pi
restrittivi requisiti per lĠottenimento della cittadinanza italiana a seguito
di matrimonio con cittadino italiano,
perch viene sancito un
allungamento del tempo di permanenza in Italia, quale condizione necessaria
per ottenerla (da sei mesi a due anni, specificando che la decorrenza parte
dallĠavvenuto matrimonio) Inoltre si prevede che dichiarazioni
relative alla cittadinanza siano soggette al pagamento di una tassa di euro
200, il cui gettito dovrebbe essere destinato per la met a finanziare i
progetti del Dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione. é prevista inoltre una ulteriore
modifica con cui si introduce lĠobbligo di allegare la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge, ai fini
dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza. La rigidit delle disposizioni
relative al tempo di permanenza crea evidenti ostacoli ai processi di
integrazione degli stranieri che vogliono stabilirsi nel nostro Paese. Inoltre, la previsione del pagamento
di una tassa palesemente
discriminatoria e non se ne comprende la ratio, considerato che da una parte non sembrano
sussistere i presupposti per lĠapplicazione di una tassa, e dallĠaltra se il rilascio delle
dichiarazioni relative alla cittadinanza per i cittadini italiani non
comporta alcun aggravio in termini di spesa, deve essere parimenti per i cittadini stranieri. Proposte: Si propone la sua eliminazione per
contrasto con lĠart. 3 della Costituzione, in quanto lesiva del principio di
non discriminazione. Si chiede, piuttosto, di intervenire
sulla legge n. 91/92 per
modificare lĠart. 1 relativo ai requisiti per ottenere la cittadinanza
italiana, ampliando il novero dei casi in
cui la cittadinanza si acquista in base al criterio dello jus soli, per conferire la
cittadinanza Òper nascitaÓ a tutti quei bambini e adolescenti stranieri nati
in Italia da genitori stranieri.
|
Art. 6. (Modifica allĠarticolo 116 del codice
civile) 1.
AllĠarticolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: Çnonch un documento attestante la regolarit del soggiorno
nel territorio italianoÈ. |
LĠart. 6 modifica lĠarticolo 116 del
codice civile, affiancando alla dichiarazione dell'autorit competente del
proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio (come gi
previsto), lĠobbligo, per lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello
Stato, di produrre anche un documento che attesti la regolarit del soggiorno
in Italia. Questa disposizione non rispetta il
dettato della Costituzione italiana, in particolare il combinato disposto
degli articoli 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto discriminatoria nei confronti
degli stranieri nella misura in cui subordina l'esercizio del diritto a
contrarre matrimonio - che un diritto fondamentale della persona e non di
cittadinanza - al possesso di un
documento che attesti la regolarit del soggiorno. Contrasta
altres con gli articoli 9 e 21 della Carta di Nizza, che nel riconoscere a
ciascun individuo il diritto al matrimonio, vieta qualsiasi discriminazione
fondata sulla cittadinanza. Inoltre,
dove ci sono gi dei figli minorenni, la disposizione pu seriamente
pregiudicare in partenza il loro diritto ad uno status familiare e allĠunit
familiare nella misura in cui ostacola il consolidamento dei legami familiari
per coloro che scelgono lĠistituto del matrimonio. Proposte: Si propone di eliminare la
disposizione, in quanto discriminatoria e, con speciale riguardo al diritto dei bambini e degli
adolescenti, lesiva del diritto allĠidentit e allĠunit familiare di cui agli
artt 8, 9 e 10 CRC. |
Art. 12. (Disposizioni in tema di occupazione 1. Fatti
salvi i provvedimenti dellĠautorit per motivi di ordine pubblico, nei casi
di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dallĠarticolo 633 del
codice penale e dallĠarticolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e
il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo, possono ordinare lĠimmediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di
commercio, la chiusura dellĠesercizio fino al pieno adempimento dellĠordine e
del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque,
per un periodo non inferiore a cinque giorni. 2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui lĠesercente
ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli
spazi pubblici antistanti lĠesercizio. |
LĠart. 12 consente a Sindaci e Prefetti di
ordinare lo sgombero e lĠimmediato ripristino dello stato dei luoghi a spese
degli occupanti. Si osserva: - particolare attenzione va
posta ai minori facenti parte di minoranze etniche, come Rom e Sinti, alcuni
dei quali comunitari. Le modifiche apportate al Codice
penale dallĠart. 7 riguardano sicuramente questi gruppi che spesso non sono collocati in campi organizzati,
ma si sistemano autonomamente in zone individuate ai margini delle citt. Proposte Si richiede che il Governo
centrale sostenga economicamente le amministrazioni locali affinch, in un
quadro strategico nazionale, siano assicurate condizioni abitative idonee.
Sistemazioni adeguate garantiranno anche il rispetto delle condizioni
igienico - sanitarie che in base allĠart.42 delle stesso Disegno di legge,
condizionano lĠiscrizione anagrafica. |
Art. 13. (Contrasto allĠimpiego dei minori 1. Al codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo
lĠarticolo 600-septies inserito il seguente: 2)
lĠinterdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente allĠamministrazione di
sostegno, alla tutela e alla curaÈ; c)
allĠarticolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: Ç600-quinquies,È
inserita la seguente: Ç600-octies,È; |
LĠart. 13 del ddl aumenta le pene previste
per lĠimpiego di minori nellĠaccattonaggio, modificando il reato da
contravvenzione - lĠart. 671 c.p. Òimpiego dei minori nellĠaccattonaggioÓ
attualmente in vigore viene abrogato - concernente lĠordine pubblico, a
delitto contro la personalit individuale. La
norma prevede, come pena accessoria automatica, la decadenza dallĠesercizio
della potest genitoriale
(attualmente prevista la sospensione della potest genitoriale),senza
alcuna valutazione dellĠinteresse del minore. Si osserva: - non si tiene conto che lĠimpiego di minorenni
nellĠaccattonaggio un fenomeno estremamente complesso, che vede al suo
interno situazioni molto diversificate: da casi di vera e propria riduzione
in schiavit e sfruttamento da parte di organizzazioni criminali a situazioni
in cui il minore contribuisce allĠeconomia familiare senza subire alcuna
violenza, minaccia o inganno. Pertanto, la disposizione viola i principi
sanciti dallĠart. 3 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e
dellĠadolescenza in base a cui in tutte le decisioni relative ai minori
Òl'interesse superioreÓ deve
essere una considerazione preminente, e dallĠart. 9 della stessa Convenzione,
che sancisce lĠobbligo per gli Stati di vigilare affinch il minore non sia
separato dai suoi genitori contro la loro volont a meno che le autorit
competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e
conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione
necessaria nell'interesse preminente del minore. - prevedere lĠallontanamento dai
genitori di tutti i minorenni impiegati nellĠaccattonaggio comporterebbe non
solo una violazione dei diritti del minorenne nei casi in cui
lĠallontanamento sia contrario al suo interesse, ma anche un forte impegno
economico da parte degli Enti locali per garantire assistenza a tutti i
minori allontanati (come ad esempio lĠinserimento in comunit). Proposte
é necessario affrontare il complesso fenomeno dellĠimpiego
di minori nellĠaccattonaggio con un approccio finalizzato alla tutela dei
diritti del minore e non con un approccio meramente e rigidamente repressivo.
In particolare si ribadisce che : -lĠaccattonaggio, laddove si
configuri come una forma di tratta e/o sfruttamento, di minori debba essere
ricondotto a reato di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale. - la decadenza dalla potest dei
genitori sia eventualmente applicata solo previa valutazione dellĠinteresse
del minore da parte dellĠautorit giurisdizionale competente. |
Art. 21. (Ingresso e soggiorno illegale 1. Al testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo
lĠarticolo 10 inserito il seguente: 2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario
del provvedimento di respingimento ai sensi dellĠarticolo 10, comma 1. b) allĠarticolo
16, comma 1, le parole: Çn le cause ostativeÈ sono sostituite dalle
seguenti: Çovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui
allĠarticolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostativeÈ. |
LĠart. 21 introduce il reato di immigrazione
clandestina, passando dalla originaria ipotesi di delitto a quella nuova di
contravvenzione di ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato
punibile con lĠammenda da 5.000 a 10.000 euro. La disposizione non prevede
alcuna forma di tutela per i minori di 18 anni. Bench esista il divieto di
espulsione per i minorenni, il reato di immigrazione clandestina potrebbe
dunque, essere contestato anche ad essi. Questo indurrebbe i minorenni che sono entrati in
Italia irregolarmente (la quasi totalit dei minori non accompagnati, molti
dei minori accompagnati da genitori irregolari, nonch una parte dei minori
accompagnati da genitori regolari ma che hanno fatto ingresso in Italia in
violazione delle norme sul ricongiungimento) ad evitare qualsiasi contatto
con le istituzioni, non solo con le autorit di pubblica sicurezza, ma anche
con i servizi sociali, i servizi sanitari, la scuola ecc., per paura di
essere denunciati per il reato di immigrazione illegale, con gravi possibili
conseguenze di estrema emarginazione. Se anche tale reato non venisse contestato ad un
minorenne, lĠintroduzione di tale previsione provocherebbe comunque un
peggioramento della situazione dei minorenni accompagnati da genitori
irregolari. Proposte Eliminare la previsione del
reato di ingresso e soggiorno illegale;
in subordine, nel caso tale reato venga comunque introdotto, stabilire
che esso non possa essere
proprio contestato agli stranieri che rientrano nelle categorie per le
quali vige il divieto di espulsione ai sensi dellĠart. 19 T.U. e in particolare
ai minori dĠet. |
Art. 42. (Modifiche alla legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286) 1.
AllĠarticolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo
comma inserito il seguente: ÇLĠiscrizione
e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da
parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie
dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai
sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni
igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla
richiesta di iscrizione, questĠultima effettuata con riserva di verifica,
fatta salva la facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con
esito negativoÈ. |
LĠart.42 introduce una modifica
alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - ÒStato civile e anagrafeÓ- stabilendo che non solo lĠiscrizione
ma anche la variazione anagrafica siano subordinate alla verifica, da parte
dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie
dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai
sensi delle vigenti norme sanitarie. La norma prevede che
se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non compiuta nel termine
di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questĠultima effettuata con
riserva di verifica, fatta salva la facolt di successiva cancellazione in
caso di verifica con esito negativo. La norma, sebbene abbia portata e carattere
generale, produce effetti negativi diretti sui diritti di tutti quei minori
stranieri e comunitari che sono costretti a vivere in abitazioni
caratterizzate da condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Questi verrebbero
in tal modo o privati in partenza o successivamente (al momento della
verifica delle condizioni igienico sanitarie con esito negativo) dei diritti
connessi alla residenza (diritto di soggiorno per periodi superiori a tre
mesi nel caso di cittadini comunitari, accesso allĠassistenza sociale,
sanitaria), in violazione del principio di non discriminazione di cui
allĠart. 2 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza e
del diritto allĠassistenza sociale e sanitaria di cui allĠarticolo 26 CRC,
riconosciuti dalla stessa Convenzione a tutti i minorenni. Proposte: Eliminare la
previsione di cui allĠart. 36 per violazione degli artt. 2 e 26 CRC. |
Art. 45. (Modifiche al testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 1. Al citato
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: a)
allĠarticolo 4, comma 3: 2)
dopo il terzo periodo inserito il seguente: ÇImpedisce lĠingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di
autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penaleÈ; b)
allĠarticolo 5, dopo il comma 2-bis inserito il
seguente: d)
allĠarticolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il
seguente: Ç5-ter. Il
permesso di soggiorno rifiutato o revocato quando si accerti la violazione
del divieto di cui allĠarticolo 29, comma 1-terÈ; f)
allĠarticolo 6, comma 2, le parole: Çe per quelli inerenti agli atti di stato
civile o allĠaccesso a pubblici serviziÈ sono sostituite dalle seguenti: Çe
per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui
allĠarticolo 35È; Ç3. Lo
straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non ottempera, senza giustificato motivo, allĠordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di
soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio
dello Stato punito con lĠarresto fino ad un anno e con lĠammenda fino ad
euro 2.000È; 5-ter. Lo
straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio
dello Stato, in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del
comma 5-bis, punito con la reclusione da uno a quattro anni se
lĠespulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel
territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per
non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria
presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di
cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o
annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se
lĠespulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da
pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo, ovvero se la
richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo straniero
si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dellĠarticolo 1,
comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo
straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede allĠadozione
di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica per violazione allĠordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia
possibile procedere allĠaccompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo nonch, ricorrendone i presupposti, quelle di cui allĠarticolo 13,
comma 3. l) dopo
lĠarticolo 14 inserito il seguente: 2. Nel Fondo
di cui al comma 1 confluiscono la met del gettito conseguito attraverso la
riscossione del contributo di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter, nonch i
contributi eventualmente disposti dallĠUnione europea per le finalit del
Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui
allĠarticolo 5, comma 2-ter, assegnata allo stato di previsione del
Ministero dellĠinterno, per gli oneri connessi alle attivit istruttorie
inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiornoÈ; m)
allĠarticolo 16, comma 1, dopo le parole: Çn le cause ostative indicate
nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico,È sono inserite le
seguenti: Çche impediscono lĠesecuzione immediata dellĠespulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,È; n)
allĠarticolo 22, dopo il comma 11 inserito il seguente: Ç11-bis. Lo
straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master
universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per
motivi di studio, pu essere iscritto nellĠelenco anagrafico previsto
dallĠarticolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi,
ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, pu
chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoroÈ; 1-quater. Le
disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai
datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dellĠinterno,
sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un
apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacit economica richiesta e lĠosservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoriaÈ; p)
allĠarticolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il
seguente: 2)
al comma 1-bis, dopo le parole: Çai minori stranieri
non accompagnatiÈ sono inserite le seguenti: Ç, affidati ai sensi
dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a
tutela,È; 2.
DallĠattuazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le amministrazioni interessate provvedono alle attivit ivi previste con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
LĠarticolo 45
modifica in pi punti il testo unico sullĠimmigrazione, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In relazione alle conseguenze dirette sui diritti
dei bambini e degli adolescenti stranieri, si sottolinea che : - la norma di cui al
comma 1, lettera f), modifica lĠart. 6 del T.U
richiedendo allo straniero che vuole ottenere provvedimenti di suo interesse,
lĠesibizione del permesso di soggiorno, normale o CE di lungo periodo,
o della carta di soggiorno anche per ottenere il rilascio di atti
dello stato civile. La norma crea un sistema indistinto
di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente presenti, perch si
impedisce tout court, non solo di contrarre matrimonio,
limitando cos il diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, ma
anche di riconoscere i propri figli, con un grave svantaggio ed una discriminazione per i minori stranieri.
Pertanto, in relazione a questĠultimo aspetto, essa contraria al perseguimento del
diritto dei bambini e degli adolescenti allĠunit familiare, in violazione del principio di non
discriminazione di cui allĠarticolo 2 della CRC, e del principio del rispetto del superiore interesse del
fanciullo di cui allĠ art. 3 CRC. - la
norma di cui al comma 1, lettera s) richiedendo non pi alternativamente
(o/o) ma congiuntamente (e/e), sia il requisito della presenza sul territorio italiano da almeno 3 anni
con la partecipazione a un progetto di integrazione sociale, che quello
dellĠesistenza di un provvedimento di affidamento o di tutela per ottenere il
rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore et,
comporterebbe se approvata definitivamente, per i minori stranieri non
accompagnati non in possesso di entrambi i requisiti o lĠespulsione o la
permanenza in Italia come irregolari. Tra gli altri, il grave rischio che tra i
minorenni gi presenti in territorio italiano, non in possesso di entrambi i
requisiti, aumenti il rischio di coinvolgimento in attivit illegali e in
forme comunque di sfruttamento. La norma di cui al comma 1, lettera t) sopprime il comma 5 dellĠart.
35. che nella sua attuale formulazione, afferma che - salvo le ipotesi di
obbligo di referto - non sussiste alcun obbligo di segnalare alle autorit
competenti lĠaccesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero
irregolare. La soppressione dellĠart. 35 comma 5 indurrebbe gli stranieri
irregolari ad evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche,
creando una area di clandestinit sanitaria pericolosa sia per la salute del singolo straniero che per
lĠintera collettivit, dato che, in questo modo si comprometterebbero gli interventi
di profilassi e prevenzione e si innalzerebbe il rischio di contagio tra la
popolazione. Le ricadute per la salute dei bambini e degli
adolescenti sarebbero gravissime compromettendo il loro diritto fondamentale
alla salute anche con ripercussioni future e creando le condizioni per favorire processi di esclusione ed invisibilit dei diritti sociali. Proposte: Eliminare la disposizione di cui
alle lettere f) e t) per violazione dei diritti fondamentali della persona
indipendentemente dallo status giuridico, in palese contrasto con lĠart. 3
Cost. Eliminare le lettere s) per
palese contrasto con il principio di non discriminazione tra i minorenni
stranieri, di cui allĠ art. 3
Cost. e art. 2 CRC. Riconsiderare lĠemendamento 12.0.300 - presentato
al Senato e respinto - che
intende introdurre, tra le modifiche a T.U, lĠart. 35 bis riconoscendo il
diritto alla salute ai minori stranieri anche se irregolari, attraverso la
possibilit di accedere alle prestazioni pediatriche di base Òurgenti e continuativeÓ, in ospedale e sul territorio,
nei consultori, anche attraverso la continuit delle cure garantita
dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di
Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarit del soggiorno, dalla
residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionaleÓ. |
Art. 53. (Rimpatrio assistito di minore
cittadino 1. Nei limiti
delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche
migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui
allĠarticolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini
dellĠUnione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che
esercitano la prostituzione, quando sia necessario nellĠinteresse del minore
stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176. |
LĠart. prevede lĠestensione della sfera di
applicazione dellĠart. 33, comma 2 bis, Dlgs 286/98 relativa al rimpatrio
assistito per i msna, anche ai minori non accompagnati cittadini dellĠUnione
Europea che esercitano la prostituzione, con lĠattribuzione del potere
decisorio al Comitato per i Minori stranieri. La disposizione contrasta con il divieto
di discriminazione sancito dai Trattati comunitari e dall'articolo 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto disponendo
l'espulsione anche in assenza delle ragioni di pubblica sicurezza e pericolosit
sociale, che, sole, legittimano l'allontanamento dei cittadini
comunitari, impone al minore
comunitario un trattamento
diverso rispetto ai minori cittadini italiani. La disposizione inoltre,
cos come attualmente formulata, richiama in modo non appropriato la CRC,
nella parte in cui afferma la necessit di operare il rimpatrio nel
rispetto dellĠinteresse del minore e nel rispetto della Convenzione sui
diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza, poich non tiene conto del fatto
che nella maggior parte dei casi il minorenne sia stato costretto a venire in Italia per esercitare la
prostituzione, per cui il
ritorno nellĠambiente dĠorigine
potrebbe essere ulteriormente dannoso. Infine, cĠ anche una ragione di carattere
procedurale: la disposizione contrasta con il regolamento (CE) n. 2201/2003
del Consiglio del 27 novembre
2003, in particolare con lĠart. 8 che attribuisca la competenza decisoria in
materia di responsabilit genitoriale (che include anche il Òritorno del
minore nei casi di trasferimento illecito o mancato rientroÓ ) ad unĠautorit
giurisdizionale, individuata, in va generale, nellĠautorit giurisdizionale
dello stato di residenza abituale del minorenne, non in quella dello stato in
cui il minorenne si trova. Proposte Stante la non conformit alla lettera e allo
spirito della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza,
nonch alla normativa comunitaria e vista la sua non derogabilit da parte della normativa italiana (di
rango ordinario), si propone di eliminare la disposizione prevista nel testo
del ddl in quanto illegittima. |
|
|
|
|
|
|