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News ed eventi
13 febbraio 2009

Anche il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alle donne in stato di gravidanza può essere convertito in permesso per famiglia.
Chiarimento del Dipartimento PS del Ministero dell’interno sull’applicazione della norma del TU immigrazione che consente, in determinati casi, il ricongiungimento familiare direttamente in Italia senza necessità di visto.


In risposta ad un quesito della Questura di Roma, il Dipartimento della PS del Ministero dell’interno ha espresso parere favorevole circa la possibilità di convertire il permesso di soggiorno, rilasciato per cure mediche ai sensi degli artt. 28 e 19 del Testo unico immigrazione, in permesso per motivi di famiglia.
La casistica presa in esame riguarda i permessi che vengono rilasciati alle donne in stato di gravidanza, o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, che non possono essere espulse dall’Italia.
La Questura di Roma ha infatti posto il problema se anche in questi casi si possa applicare l’articolo 30 del Testo unico che, al comma 1, lettera c), regolamenta le modalità di conversione del titolo di soggiorno precedentemente detenuto in un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Per il Ministero la risposta è affermativa in quanto la legge sottopone la possibilità di conversione alle condizioni, esclusive, del regolare soggiorno in Italia del richiedente, nonché del possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare (permesso di soggiorno, reddito e disponibilità di alloggio) da parte del congiunto, senza limitare la possibilità di conversione ad una specifica tipologia di permesso.
(M.M.)


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