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Torino/Trieste, 2 febbraio 2009

 

 

 

Ill.mo Prefetto

          Dott. Mario Morcone

          Capo Dipartimento per le Libertˆ Civili e lĠImmigrazione

          Ministero dellĠInterno

          ROMA

e p.c. Spett. Ministero dellĠInterno

                     Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

                     Direzione Centrale per i Servizi Demografici

                     Area III – Stato Civile

                     ROMA

 

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni in ordine alla generalitˆ da attribuire con decreto di concessione della cittadinanza italiana. Mutamento del cognome originario a neo-cittadini italiani con altra cittadinanza di paesi non appartenenti allĠUnione Europea.

 

 

            Ill.mo Prefetto  Morcone,

 

 

LĠA.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sullĠImmigrazione) ha ricevuto nel corso delle ultime settimane numerose segnalazioni provenienti da cittadini stranieri cui  stato notificato il provvedimento di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione con la correzione del cognome in base alla regole vigenti in Italia (attribuzione del cognome paterno).

 

La casistica segnalata  rilevante in quanto diversi ordinamenti stranieri differiscono rispetto a quello italiano riguardo alle modalitˆ di attribuzione del cognome al momento della nascita ovvero per matrimonio. Si pensi ai paesi latinoamericani di tradizionale coloniale spagnola o portoghese che  prevedono lĠattribuzione  al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno, ovvero ai paesi di tradizione islamica, come nel caso dellĠEgitto, ove la parte costituente il cognome  formata dal nome del padre, del nonno e del bisnonno, con lĠeliminazione  dellĠultimo nome a seguito di progressione della discendenza, ovvero allĠordinamento della ex Repubblica Yugoslava di  Macedonia che attribuisce alla figlia il cognome paterno, ma declinato.

 

Dalle informazioni e casistica segnalata, si evincerebbe che il Suo Dipartimento, incaricato del procedimento di acquisto  della cittadinanza, applichi i criteri della normativa italiana in materia di stato civile ai fini della registrazione della generalitˆ dellĠinteressato nel decreto di concessione della cittadinanza italiana, con la rettifica dĠufficio del cognome originario dellĠinteressato a favore di quello paterno soltanto. Ci˜ indipendentemente se lĠinteressato mantenga o meno la cittadinanza di origine in aggiunta a quella italiana che gli viene concessa e, quindi, dunque anche nei casi di doppia cittadinanza, ed indipendentemente dal consenso dellĠinteressato.

 

Con la presente, lĠASGI esprime perplessitˆ verso tale prassi ritenendola non conforme ai principi costituzionali,  alle norme internazionali vigenti e ad una corretta applicazione delle norme di diritto internazionale privato.

 

Il diritto al nome  incontrovertibilmente un diritto della personalitˆ che trova tutela specifica anche a livello costituzionale (artt. 2 e 22 Cost. Italiana) oltrechŽ nella normativa ordinaria (art. 6 Cod. Civile) ed in quella pattizia internazionale. A tale riguardo, lĠart. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo dd. 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27.05.1991 n. 176, prevede esplicitamente la protezione del cognome attribuito al momento della nascita.  Art. 1 c. 1 della Convenzione di Monaco del 05.12.1980  dispone quanto segue: ÒI nomi e i cognomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui  cittadino. A questo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto StatoÓ e, al comma 2 prevede che Òin caso di cambiamento di nazionalitˆ, viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalitˆÓ. LĠart. 2 della legge n. 218/1995 sulle norme di diritto internazionale privato stabilisce che  le sue disposizioni non  pregiudicano lĠapplicazione delle convenzioni internazionali in vigore.

Di conseguenza,  una lettura   combinata, costituzionalmente orientata, di tale complesso di norme interne ed internazionali, deve far ritenere che, in caso di doppia cittadinanza, la modifica ÒcoattivaÓ del cognome, a prescindere dalla volontˆ dellĠinteressato,  non possa essere consentita. Il criterio della supposta  prevalenza del diritto interno su quello estero, di cui allĠart. 19 della legge n. 218/95, non trova qui fondamento, in quanto il cognome attribuito per nascita allĠestero ha certo il carattere di un autonomo segno distintivo della persona, e costituisce dunque un   diritto umano fondamentale allĠidentitˆ e di personalitˆ, protetto costituzionalmente anche per effetto di norme internazionali. NŽ potrebbe invocarsi a fondamento della prassi del mutamento dĠufficio del cognome, la citata norma di cui allĠart. 1 c. 2 della Convenzione di Monaco, ratificata con legge n. 950/1984, per cui in caso di cambiamento della nazionalitˆ viene applicata la legge dello Stato di nuova cittadinanza. Come pi volte indicato dalla giurisprudenza di merito, Òil cambiamento di nazionalitˆ cui fa riferimento il 2Ħ comma dellĠart. 1 della ConvenzioneÓ deve essere inteso solo per il futuro ovvero solo per quelle vicende che possono incidere sul cognome verificatesi dopo lĠacquisizione della corrispondente cittadinanza, mentre non pu˜ autorizzare a modificare arbitrariamente  e retroattivamente il nome del nuovo cittadinoÓ  poichŽ Òuna diversa interpretazione sarebbe contraria allo spirito della citata Convenzione che favorisce lĠunificazione del diritto relativo ai nomi e cognomi, ma pur sempre nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino, tra i quali non pu˜ non annoverarsi il diritto a mantenere il cognome acquisito quale autonomo segno distintivo della propria personalitˆ e parte essenziale della persona umanaÓ (Tribunale di Reggio Emilia, decreto 28 maggio 2007, ma anche  Tribunale di Cagliari 18 maggio 2005; Tribunale di Torino 10 marzo 2000, Corte di Appello di Torino 3 giugno 1998, per la giustizia amministrativa: TAR Veneto, sentenza n. 13/2008).

 

Alle medesime  conclusioni, peraltro,  giunto il Consiglio di Stato con un parere che poi  stato ripreso da unĠapposita circolare del Ministero dellĠInterno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione per i servizi demografici Area III stato civile dd. 15 maggio 2008, che ha stabilito che: Òin caso di soggetti nati allĠestero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, lĠufficiale di stato civile procederˆ ad iscrivere lĠatto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato allĠatto di nascitaÓ. La possibilitˆ, dunque, dellĠufficiale di stato civile in sede di registrazione dellĠatto di nascita di procedere  alla correzione del cognome mediante lĠacquisizione del solo cognome paterno in base alla normativa italiana, appare limitata alle sole situazioni in cui vi sia unĠespressa  richiesta in tal senso del diretto interessato ovvero nei casi in cui lĠinteressato abbia perso la cittadinanza di origine.

 La citata circolare  del Ministero dellĠInterno richiama anche quanto indicato in una sentenza della Corte di Giustizia UE dd. 2 ottobre 2003 (C- 148/02) che fa ovviamente riferimento ai soli cittadini comunitari e alle conseguenti norme del Trattato UE, e che ha stabilito che  ÒlĠordinamento interno deve consentire la possibilitˆ di richiedere alle autoritˆ amministrative competente un provvedimento che consenta di conservare il cognome acquisito al momento della nascitaÓ. Purtuttavia,  la  portata applicativa della circolare ministeriale, ancorandosi ai valori e principi costituzionali attinenti ai diritti fondamentali alla personalitˆ, espressamente si estende anche ai cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un paese terzo non membro dellĠUE.

 

Non si pu˜, pertanto, condividere lĠorientamento restrittivo espresso dal Ministero dellĠInterno – Dipartimento per le Libertˆ Civili e lĠimmigrazione – Direzione centrale diritti civili, cittadinanza e minoranze- , che con la circolare dd. 12 giugno 2008, ha disposto solo con riferimento ai cittadini dellĠUnione europea di nazionalitˆ spagnola e portoghese lĠaffermazione del principio della conservazione, nei decreti di concessione della cittadinanza, delle generalitˆ attribuite ai soggetti al momento della nascita, senza che gli interessati debbano farne apposita richiesta.

La prassi  del M.I.  - Dipartimento Libertˆ Civili e Immigrazione - riferita ai procedimenti in materia di acquisto della cittadinanza, non appare dunque in armonia con gli orientamenti espressi  dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione dei servizi demografici  del medesimo Ministero dellĠInterno,[1] determinando cos“ una difforme applicazione del diritto a seconda delle realtˆ locali. Risulta infatti che  diversi ufficiali di stato civile dei comuni incaricati di ricevere il giuramento del neo cittadino italiano ex art. 10 L. n. 91/92  procedono alla trascrizione delle generalitˆ del neo cittadino negli atti di stato civile  alla luce dei principi fissati con la circolare M.I. n. 397/2008 dd. 15 maggio 2008, ignorando e sostanzialmente disapplicando la correzione del cognome operata nel procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, altri invece si attengono alle generalitˆ indicate nel decreto di acquisto della cittadinanza, determinando spesso un conseguente contenzioso nelle sedi giudiziarie per ottenere un giudizio di rettificazione.

 

Ugualmente,  si ritiene come la prassi attuale in materia di procedimento per lĠacquisto della cittadinanza  contraddica  la stessa circolare  Ministero Interno - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze n. 114 (K.8.2.99) dd. 24.11.1999 che dovrebbe costituire  tuttora  il principale atto di indirizzo in materia di generalitˆ dei cittadini stranieri nei decreti di concessione della cittadinanza e nella quale si indica come Òdeve ritenersi corretta la procedura in base alla quale le registrazioni delle generalitˆ del cittadino straniero residente nel nostro territorio, ancorch coniuge di cittadino italiano, debbano tener conto dei criteri di identificazione degli ordinamenti di appartenenzaÓ. In detta circolare, correttamente viene indicato che il neo cittadino pu˜ essere individuato in maniera diversa  rispetto al cognome originario quando questĠultimo,  in base alla normativa vigente in Italia,  non pu˜ essere mantenuto. Tuttavia, tali ipotesi  dovrebbero essere chiarite a livello centrale dalla Direzione per i servizi demografici, al fine di permettere una prassi omogenea nel paese, anche con riferimento alle situazioni in cui lĠinteressato stesso manifesti espressamente la sua intenzione di  modificare il cognome originario a favore di quello individuato secondo la legge italiana. Si ritiene che tali situazioni dovrebbero essere appositamente verificate durante il procedimento concessorio della cittadinanza, sentito l'interessato ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990, a cura dei competenti uffici ministeriali. Le risultanze saranno riportate nel decreto concessorio della cittadinanza e trasmesse agli ufficiali di stato civile dei comuni e da questi agli ufficiali di anagrafe ai sensi dellĠart. 6 L. 1228/64.

Si ritiene che un siffatto procedimento, oltrechŽ conforme a quanto previsto dalla citata circolare M.I. K. 08.02.1999, consentirebbe di evitare quei contenzioni giudiziari relativi ai giudizi di rettificazione dei cognomi promossi dai neo cittadini italiani che lĠattuale insoddisfacente prassi ministeriale viene a causare.

 

 

Alla luce di quanto sopra si chiede cortesemente al Ministero dellĠInterno – Dipartimento Libertˆ Civili e Immigrazione di dare istruzioni ai competenti uffici in materia di procedimento di acquisto della cittadinanza italiana affinch nella materia della correzione del cognome nei decreti di conferimento della cittadinanza italiana si tenga conto  integralmente di quanto correttamente previsto dalla circolare M.I. – D.A.I.T. – D.S.D. Area III Stato Civile, prevedendo in caso di "doppia cittadinanzaÓ il principio della conservazione del cognome originario, salvo espressa rinuncia da parte dellĠinteressato, anche nel caso di neo cittadini italiani in possesso di altra cittadinanza di paesi non membri dellĠUnione Europea.

 

            Ringraziando per lĠattenzione che Vorrete porre alla presente, cogliamo lĠoccasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

 

 

p. lĠASGI

Il Presidente

Avv. Lorenzo Trucco

 

 

La segreteria organizzativa

Dott. Walter Citti

 

 

 



[1] Coerentemente  con lĠimpostazione affermata con la circolare dd. 15 maggio 2008 n. 397,  il M.I. D.A.I.T. – Direzione centrale per i servizi demografici ha dettato con la circolare n. 16/2008 istruzioni in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini egiziani e delle cittadini tunisine Òallo scopo di garantire lĠadozione di criteri uniformi di registrazione dei dati anagraficiÓ.