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Torino/Trieste,
2 febbraio 2009
Ill.mo
Prefetto
Dott. Mario
Morcone
Capo
Dipartimento per le Libert Civili e lĠImmigrazione
Ministero
dellĠInterno
ROMA
e
p.c. Spett. Ministero dellĠInterno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione
Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile
ROMA
OGGETTO:
Disposizioni in ordine alla generalit da attribuire con decreto di concessione
della cittadinanza italiana. Mutamento del cognome originario a neo-cittadini
italiani con altra cittadinanza di paesi non appartenenti allĠUnione Europea.
Ill.mo
Prefetto Morcone,
LĠA.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici
sullĠImmigrazione) ha ricevuto nel corso delle ultime settimane numerose
segnalazioni provenienti da cittadini stranieri cui stato notificato il
provvedimento di acquisto della cittadinanza italiana
per matrimonio o per naturalizzazione con
la correzione del cognome in base alla regole vigenti in Italia (attribuzione
del cognome paterno).
La casistica segnalata rilevante in quanto diversi ordinamenti stranieri differiscono rispetto a
quello italiano riguardo alle modalit di attribuzione del cognome al momento
della nascita ovvero per matrimonio. Si
pensi ai paesi latinoamericani di
tradizionale coloniale spagnola o portoghese che prevedono lĠattribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo
cognome materno, ovvero ai paesi di tradizione islamica, come nel caso dellĠEgitto,
ove la parte costituente il cognome formata dal nome del padre, del nonno e
del bisnonno, con lĠeliminazione dellĠultimo nome a seguito di
progressione della discendenza, ovvero allĠordinamento della ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia
che attribuisce alla figlia il cognome paterno, ma declinato.
Dalle informazioni e casistica segnalata, si
evincerebbe che il Suo Dipartimento, incaricato del procedimento di acquisto della cittadinanza, applichi i criteri della normativa italiana in
materia di stato civile ai fini della
registrazione della generalit dellĠinteressato
nel decreto di concessione della cittadinanza italiana, con la rettifica dĠufficio del cognome originario
dellĠinteressato a favore di quello paterno soltanto. Ci indipendentemente se lĠinteressato mantenga o
meno la cittadinanza di origine
in aggiunta a quella italiana che gli viene concessa e, quindi, dunque anche
nei casi di doppia cittadinanza, ed indipendentemente dal consenso
dellĠinteressato.
Con la presente, lĠASGI esprime perplessit verso tale
prassi ritenendola non conforme ai principi costituzionali, alle norme internazionali vigenti e ad
una corretta applicazione delle norme di diritto internazionale privato.
Il diritto al nome incontrovertibilmente un
diritto della personalit che trova tutela specifica anche a livello
costituzionale (artt. 2
e 22 Cost. Italiana) oltrech nella normativa ordinaria (art. 6 Cod. Civile) ed
in quella pattizia internazionale. A tale riguardo, lĠart. 7 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo dd. 20 novembre 1989,
ratificata in Italia con legge 27.05.1991 n. 176, prevede esplicitamente la
protezione del cognome attribuito al momento della nascita. LĠArt.
1 c. 1 della Convenzione di Monaco del
05.12.1980
dispone quanto segue: ÒI nomi e i cognomi
di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui cittadino.
A questo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono
valutate secondo la legge di detto StatoÓ e, al comma 2 prevede che Òin caso di cambiamento di
nazionalit, viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalitÓ. LĠart. 2 della legge n. 218/1995 sulle norme di
diritto internazionale privato stabilisce che le sue disposizioni non pregiudicano lĠapplicazione delle convenzioni internazionali
in vigore.
Di conseguenza,
una lettura
combinata, costituzionalmente orientata, di tale complesso di norme
interne ed internazionali, deve far ritenere che, in caso di doppia
cittadinanza, la modifica ÒcoattivaÓ del cognome, a prescindere dalla volont
dellĠinteressato, non possa essere
consentita. Il criterio della supposta
prevalenza del diritto interno su quello estero, di cui allĠart. 19
della legge n. 218/95, non trova qui fondamento, in quanto il cognome
attribuito per nascita allĠestero ha certo il carattere di un autonomo segno
distintivo della persona, e costituisce dunque un diritto umano fondamentale allĠidentit e di
personalit, protetto costituzionalmente anche per effetto di norme
internazionali. N potrebbe invocarsi a fondamento della prassi del mutamento
dĠufficio del cognome, la citata norma di cui allĠart. 1 c. 2 della Convenzione
di Monaco, ratificata con legge n. 950/1984, per cui in caso di cambiamento
della nazionalit viene applicata la legge dello Stato di nuova cittadinanza.
Come pi volte indicato dalla giurisprudenza di merito, Òil cambiamento di
nazionalit cui fa riferimento il 2Ħ comma dellĠart. 1 della ConvenzioneÓ deve
essere inteso solo per il futuro ovvero solo per quelle vicende che possono
incidere sul cognome verificatesi dopo lĠacquisizione della corrispondente
cittadinanza, mentre non pu autorizzare a modificare arbitrariamente e retroattivamente il nome del nuovo
cittadinoÓ poich Òuna diversa interpretazione
sarebbe contraria allo spirito della citata Convenzione che favorisce
lĠunificazione del diritto relativo ai nomi e cognomi, ma pur sempre nel
rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino, tra i quali non pu non
annoverarsi il diritto a mantenere il cognome acquisito quale autonomo segno
distintivo della propria personalit e parte essenziale della persona umanaÓ (Tribunale di Reggio Emilia, decreto 28 maggio
2007, ma anche Tribunale di
Cagliari 18 maggio 2005; Tribunale di Torino 10 marzo 2000, Corte di Appello di
Torino 3 giugno 1998, per la giustizia amministrativa: TAR Veneto, sentenza n.
13/2008).
Alle medesime conclusioni,
peraltro, giunto il Consiglio di Stato con un parere che poi stato ripreso
da unĠapposita circolare del Ministero dellĠInterno – Dipartimento per
gli affari interni e territoriali – Direzione per i servizi demografici
Area III stato civile dd. 15 maggio 2008, che ha stabilito che: Òin caso di
soggetti nati allĠestero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di
quella di un paese estero, lĠufficiale di stato civile proceder ad iscrivere
lĠatto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato allĠatto di nascitaÓ. La possibilit, dunque, dellĠufficiale di stato civile
in sede di registrazione dellĠatto di nascita di procedere alla correzione del cognome mediante lĠacquisizione
del solo cognome paterno in base alla normativa italiana, appare limitata alle
sole situazioni in cui vi sia unĠespressa richiesta in tal senso del diretto interessato ovvero nei
casi in cui lĠinteressato abbia perso la cittadinanza di origine.
La citata
circolare del Ministero
dellĠInterno richiama anche quanto indicato in una sentenza della Corte di
Giustizia UE dd. 2 ottobre 2003 (C- 148/02) che fa ovviamente riferimento ai
soli cittadini comunitari e alle conseguenti norme del Trattato UE, e che ha
stabilito che ÒlĠordinamento
interno deve consentire la possibilit di richiedere alle autorit
amministrative competente un provvedimento che consenta di conservare il
cognome acquisito al momento della nascitaÓ. Purtuttavia, la portata applicativa della circolare ministeriale, ancorandosi
ai valori e principi costituzionali attinenti ai diritti fondamentali alla
personalit, espressamente si estende anche ai cittadini italiani in possesso
anche della cittadinanza di un paese terzo non membro dellĠUE.
Non si pu, pertanto, condividere lĠorientamento
restrittivo espresso dal Ministero dellĠInterno – Dipartimento per le
Libert Civili e lĠimmigrazione – Direzione centrale diritti civili,
cittadinanza e minoranze- , che con la circolare dd. 12 giugno 2008, ha
disposto solo con riferimento ai cittadini dellĠUnione europea di nazionalit
spagnola e portoghese lĠaffermazione del principio della conservazione, nei
decreti di concessione della cittadinanza, delle generalit attribuite ai
soggetti al momento della nascita, senza che gli interessati debbano farne
apposita richiesta.
La prassi del
M.I. - Dipartimento Libert Civili
e Immigrazione - riferita ai procedimenti in materia di acquisto della
cittadinanza, non appare dunque in armonia con gli orientamenti espressi dal Dipartimento per gli affari interni
e territoriali – Direzione dei servizi demografici del medesimo Ministero dellĠInterno,[1]
determinando cos una difforme applicazione del diritto a seconda delle realt
locali. Risulta infatti che diversi ufficiali di stato civile dei comuni incaricati di
ricevere il giuramento del neo cittadino italiano ex art. 10 L. n. 91/92 procedono alla trascrizione delle
generalit del neo cittadino negli atti di stato civile alla luce dei principi fissati con la
circolare M.I. n. 397/2008 dd. 15 maggio 2008, ignorando e sostanzialmente
disapplicando la correzione del cognome operata nel procedimento di acquisto
della cittadinanza italiana, altri invece si attengono alle generalit indicate
nel decreto di acquisto della cittadinanza, determinando spesso un conseguente
contenzioso nelle sedi giudiziarie per ottenere un giudizio di rettificazione.
Ugualmente, si
ritiene come la prassi attuale in materia di procedimento per lĠacquisto della
cittadinanza contraddica la stessa circolare Ministero
Interno - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le
minoranze n. 114 (K.8.2.99) dd. 24.11.1999 che dovrebbe costituire tuttora il principale atto di
indirizzo in materia di generalit dei cittadini stranieri nei decreti di
concessione della cittadinanza e nella quale si indica come Òdeve ritenersi
corretta la procedura in base alla quale le registrazioni delle generalit del
cittadino straniero residente nel nostro territorio, ancorch coniuge di
cittadino italiano, debbano tener conto dei criteri di identificazione degli
ordinamenti di appartenenzaÓ. In detta circolare, correttamente viene indicato
che il neo cittadino pu essere individuato in maniera diversa rispetto
al cognome originario quando questĠultimo, in base alla normativa vigente
in Italia, non pu essere mantenuto. Tuttavia, tali ipotesi
dovrebbero essere chiarite a livello centrale dalla Direzione per i servizi
demografici, al fine di permettere una prassi omogenea nel paese, anche con
riferimento alle situazioni in cui lĠinteressato stesso manifesti espressamente
la sua intenzione di modificare il cognome originario a favore di quello
individuato secondo la legge italiana. Si ritiene che tali situazioni
dovrebbero essere appositamente verificate durante il procedimento concessorio
della cittadinanza, sentito l'interessato ai sensi dell'articolo 10bis della
legge 241/1990, a cura dei competenti uffici ministeriali. Le risultanze
saranno riportate nel decreto concessorio della cittadinanza e trasmesse agli
ufficiali di stato civile dei comuni e da questi agli ufficiali di anagrafe ai sensi dellĠart. 6 L.
1228/64.
Si ritiene che un siffatto procedimento, oltrech
conforme a quanto previsto dalla citata circolare M.I. K. 08.02.1999,
consentirebbe di evitare quei contenzioni giudiziari relativi ai giudizi di
rettificazione dei cognomi promossi dai neo cittadini italiani che lĠattuale
insoddisfacente prassi ministeriale viene a causare.
Alla luce di quanto sopra si chiede cortesemente al
Ministero dellĠInterno – Dipartimento Libert Civili e Immigrazione di
dare istruzioni ai competenti uffici in materia di procedimento di acquisto
della cittadinanza italiana affinch nella materia della correzione del cognome
nei decreti di conferimento della cittadinanza italiana si tenga conto integralmente di quanto correttamente
previsto dalla circolare M.I. – D.A.I.T. – D.S.D. Area III Stato
Civile, prevedendo in caso di "doppia cittadinanzaÓ il principio della
conservazione del cognome originario, salvo espressa rinuncia da parte
dellĠinteressato, anche nel caso di neo cittadini italiani in possesso di altra
cittadinanza di paesi non membri dellĠUnione Europea.
Ringraziando
per lĠattenzione che Vorrete porre alla presente, cogliamo lĠoccasione per porgerVi
i nostri migliori saluti.
p. lĠASGI
Il Presidente
Avv. Lorenzo
Trucco
La segreteria
organizzativa
Dott. Walter
Citti
[1] Coerentemente con lĠimpostazione affermata con la circolare dd. 15 maggio 2008 n. 397, il M.I. D.A.I.T. – Direzione centrale per i servizi demografici ha dettato con la circolare n. 16/2008 istruzioni in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini egiziani e delle cittadini tunisine Òallo scopo di garantire lĠadozione di criteri uniformi di registrazione dei dati anagraficiÓ.