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ASGI

16 febbraio 2009

 

 

SEGNALAZIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

 

 

ATTIVITA’ DELL’ASGI

 

 

1. CITTADINANZA ITALIANA - No al cambio dei cognomi originari

 

L'ASGI prende posizione contro la prassi del Ministero dell'Interno di correggere il cognome originario in base alla regole vigenti in Italia (attribuzione del cognome paterno) nei provvedimenti di acquisto della cittadinanza italiana. Il testo della lettera dell'ASGI inviato al Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno dopo le segnalazioni giunte da diversi neo cittadini italiani.

L’intervento dell’ASGI

 

2. DISCRIMINAZIONE - Bonus Bebé a Brescia

A seguito dell’ordinanza del giudice del lavoro di Brescia (n. 335 dd. 26 gennaio 2009), con cui il giudice del Lavoro di Brescia aveva accolto il ricorso presentato per conto di due coppie di genitori stranieri dagli avv. Alberto Guariso e Alessandro Zucca dell’ASGI, con l’assistenza della CGIL di Brescia, con delibera n. 46 del 30.1.09 (doc.6) la Giunta Comunale di Brescia ha deciso di “revocare…la propria deliberazione n.1062/52053”. Si legge in detta delibera che “l’estensione del beneficio a tutti gli stranieri in possesso dei requisiti risulterebbe in contrasto con la finalità prioritaria di sostegno alla natalità delle famiglie di cittadinanza italiana che si prefiggeva questa amministrazione con l’adozione dell’atto impugnato” ; che la revoca della delibera si impone “non potendo darvi attuazione con le finalità originariamente previste”; che comunque “si procederà a ricercare forme diversificate e giuridicamente sostenibili di valorizzazione della maternità e della promozione della natalità e, più in generale, ad individuare efficaci strumenti di sostegno economico per le famiglie di

 

 

cittadinanza italiana che, comunque, rimangono tra gli obiettivi di governo preminenti di questa Amministrazione”. In altre parole, la revoca è avvenuta non al fine di adeguarsi ai principi enunciati nel provvedimento giudiziario 26.1.09, ma esattamente con lo scopo opposto, cioè di poter perseguire il medesimo fine che era stato posto a base della prima delibera. L’ASGI ha, dunque, presentato un esposto alla Commissione europea in quanto “Pare alla Associazione esponente che le due delibere (la prima laddove conferisce il beneficio, la seconda nella parte in cui ne preannuncia la futura concessione) confliggano in più punti con l’ordinamento comunitario. “ Anche l’europarlamentare Donata Gottardi ha presentato un’interrogazione al parlamento europeo.“Il Comune di Brescia vuole scavalcare la legge, inserendo principi di distinzione non previsti” sottolinea l’avvocato Alberto Guariso (Asgi). “Così sollecita a una divisione e a un conflitto sociale del quale non c’è davvero bisogno. E fa passare il messaggio, sbagliato e pericolosissimo, che le azioni di parità sono un danno per tutti” .

 



 

 

NORMATIVA ITALIANA

 

 

DISCRIMINAZIONI - Bonus per latte e pannolini, ma solo per i bebè italiani. La legge di conversione del decreto anti-crisi introduce una norma discriminatoria per il rimborso alle famiglie delle spese sostenute per acquistare pannolini e latte artificiale, prevedendo che possano usufruirne soltanto  i minori di cittadinanza italiana inseriti in nuclei familiari   meno abbienti. I profili discriminatori contrari ai principi costituzionali e alle norme di diritto comunitario.

L. 28 gennaio 2009, n. 2  : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale  (Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22, S.O.)

Il testo dell’art. 19 comma 18 della legge n. 2/2009:

 Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

 

 

Un commento a cura della Segreteria organizzativa dell’ASGI

 

L’articolo 19, comma 18, della legge 2/2009 (conversione in legge del decreto anti-crisi) autorizza la spesa di due milioni di euro (in riferimento al 2009), per rimborsare alle famiglie le spese sostenute per acquistare pannolini  e latte artificiale per i neonati fino a tre mesi. Potranno usufruire di questi rimborsi i soggetti beneficiari del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, di cui all’art. 81, comma 29, del decreto legge 112 dd. 25 giugno 2008, poi convertito in legge con la L. 133/2008, istitutiva della “social card” o “carta acquisti”. Di conseguenza, requisito indispensabile per l’accesso al beneficio è dunque la cittadinanza italiana, oltre ai requisiti reddituali di basso reddito dimostrabili attraverso l’apposita certificazione Isee . Le modalità attuative delle disposizioni sul rimborso delle spese per i pannolini ed il latte artificiale saranno stabilite con un apposito decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia entro la fine di febbraio 2009 (per info: www.mef.gov.it/carta_acquisti/minori/carta-bambini-requisiti.asp ).

 

Tale riserva di cittadinanza in una materia attinente all’assistenza sociale e in particolare ad  una misura concernente  la protezione dell’infanzia, appare illegittima sul piano costituzionale, innanzitutto per  i profili di contrasto con norme pattizie ed  internazionali vincolanti per il nostro paese. Vale la pena ricordare il principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti e nazionali in materia di assistenza sociale di cui alla Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata dall’Italia, nonché  l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, in combinazione con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della Convenzione medesima, così come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo, per la quale le prestazioni sociali, anche a carattere non contributivo, costituiscono beni patrimoniali per la cui erogazione non sono ammesse discriminazioni su base di appartenenza nazionale (Gaygusuz c. Austria, ricorso n. 17371/90).

Trattandosi di una prestazione assistenziale attribuita ai minori (in quanto intestatari della “carta acquisti”), la norma ora introdotta nell’ordinamento italiano   è in palese  contrasto con la Convenzione di New York  sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con l. 176/1991,  che non consente distinzioni su basi di nazionalità nella fruizione dei diritti fondamentali in essa previsti, i quali debbono essere erogati e goduti su basi universalistiche (artt. 26 e 27 in materia di sicurezza sociale, letti in  combinato disposto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 2). L’idea inoltre di prevedere misure a tutela dell’infanzia, limitandone i beneficiari in base al requisito della cittadinanza, è in evidente contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto introduce un criterio arbitrario (la nazionalità) rispetto alle finalità della norme (la tutela dei bambini) che dovrebbero ispirarsi necessariamente a criteri universalistici. La norma ora approvata sempre dunque suggerire una finalità  di tutelare   l’infanzia solo se “etnicamente” italiana, anche alla luce dei criteri che regolano le condizioni per l’acquisto della cittadinanza dei minori, ove l’acquisto jus soli, per nascita sul territorio italiano,  ha caratteristiche solo residuali, essendo limitato ai casi di nascita da genitori apolidi o sconosciuti. Il collegamento dunque con le condizioni normative vigenti per l’acquisto della cittadinanza italiana dei minori, dominate dal principio dello jus sanguinis, fa logicamente ritenere che la   concezione della tutela dell’infanzia cui sembra ispirarsi il provvedimento  ora approvato richiama necessariamente a criteri fondanti una presunta necessità di  tutela della “razza” o della “stirpe”, estranei necessariamente ai nostri basilari principi di eguaglianza costituzionale. Si richiama, pertanto, quanto affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 432/2005 e n. 306/2008, che  hanno sostenuto l’illegittimità per manifesta violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di un requisito di cittadinanza nella previsione di misure assistenziali anche non attinenti ai diritti fondamentali. La citata giurisprudenza costituzionale ha  precisato che un requisito di residenza potrebbe essere invece legittimamente richiesto alla popolazione straniera con l’importante precisazione però che  “una volta, però, che il diritto dello straniero a soggiornare  non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali, riconosciuti invece ai cittadini”.

 

 Oltre ai soprarichiamati profili interni di incostituzionalità, per l’evidente discriminazione “diretta” a danno dei cittadini comunitari e loro famigliari, la norma della legge anti-crisi sui rimborsi per pannolini e latte in polvere appare inconciliabile con la normativa europea (principio della parità di trattamento e di non discriminazione nelle materie coperte dal Trattato, di cui agli artt. 12 e 39 del Trattato CE, dell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE;  Artt. 3 e 4,  7 del regolamento CEE n. 1612/1968 e successive modifiche, che estende il principio di parità di trattamento con i lavoratori nazionali a tutti “i vantaggi fiscali e sociali collegati alla condizione di lavoratore”). Ugualmente, la norma appare in evidente contrasto con il diritto europeo in relazione al principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale tra cittadini nazionali e cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, di cui all’art. 11 della direttiva europea n. 109/2003/CE. Con riferimento ai rifugiati riconosciuti in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 e ai titolari di protezione sussidiaria, la norma della manovra finanziaria si pone in  violazione del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di assistenza sociale  di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 251/2007, nonché, limitatamente ai rifugiati riconosciuti in base alla citata Convenzione, alle norme di  diritto internazionale ed europeo che li riguardano e che hanno introdotto il principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di assistenza sociale (art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951; art. 28 c. 1  direttiva 2004/83/CE).

L’ASGI, pertanto, invierà alla Commissione Europea un’apposita nota di richiamo (complaint) al fini di sollecitare l’organo europeo ad  accertare la violazione del diritto comunitario da parte del nostro Paese e avviare un’apposita procedura d’infrazione.

 

 

 

CIRCOLARI AMMINISTRATIVE

 

 

 

 1. Sportelli per l'Immigrazione, le linee guida sui ricorsi per nulla osta al lavoro e ricongiungimento familiare

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare . n. 617 del 06/02/2009 a cura del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con cui, dopo un monitoraggio effettuato presso i Consigli Territoriali per l'Immigrazione nell'ambito dei provvedimenti emanati dagli Sportelli Unici dell'Immigrazione (es. diniego al nulla osta al lavoro o al ricongiungimento familiare, etc.) assoggettati ad impugnazione, sia in sede giurisdizionale che straordinaria, vengono diffuse alcune linee guida, ispirate ad alcuni orientamenti giurisprudenziali per consentire la definizione dei procedimenti residui ancora pendenti.  Nella circolare si richiama l'attenzione sugli aspetti giuridici e le fattispecie più frequenti o comunque rilevanti, come, ad esempio, l'insufficiente motivazione del diniego di nulla osta per lavoro, l'esercizio dell'autotutela rispetto a normative dichiarate costituzionalmente illegittime, i rapporti tra procedimento amministrativo e penale, in presenza di misure cautelari adottate dall'Autorità Giudiziaria.

 

2. Informazioni utili per gli studenti lavoratori immigrati

 

 

 

Il Ministero dell’interno , con la circolare del 30 gennaio 2009, ha chiarito che ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per studio e formazione è consentito lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, rispettando però l’orario massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali. Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato.

 

 

3. Circolare sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia a famigliari di cittadini italiani non espellibili ai sensi dell’art. 19 c. 2 lett. c T.U. immigrazione.

Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare dd. 23 gennaio 2009 nr. 400/C/2009/384/P/12.229.28, con la quale dà disposizioni alle questure di snellire gli iter amministrativi connessi ai rilasci dei permessi di soggiorno per motivi di famiglia ai famigliari di cittadini italiani inespellibili ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera c) del d.lgs. n.286/98 (stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado  o con il coniuge, di nazionalità italiana), i  cui nominativi siano presenti nelle banca dati SDI  o SIS in relazione a precedenti provvedimenti espulsivi. La circolare indica che la cancellazione del provvedimento di espulsione nelle banche dati interforze potrà avvenire contestualmente al rilascio dell’autorizzazione al soggiorno, ferma restando la valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto interessato.

 

 

4. Circolare sul costo  del titolo  di viaggio

L’Agenzia delle entrate  ha diffuso la risoluzione n.404/E con cui chiarisce il costo del rinnovo del documento di viaggio a carico di rifugiati e titolari di protezione sussidiaria. Il documento di viaggio ha la durata del permesso di soggiorno (5 anni per i rifugiati e 3 per i titolari di protezione sussidiaria) e viene rilasciato dietro il pagamento della tassa di 40,29 euro. Nella prassi questa tassa veniva spesso automaticamente moltiplicata per tutti gli anni di validità del documento, vedendo quindi la persona apagare anche oltre 200 euro. In una risoluzione dell'Agenzia delle entrate (di risposta ad un interpello del Ministero dell'Interno) del 29 ottobre 2008, viene specificato finalmente quale sia la corretta interpretazione da dare alla normativa. Fonte: FCEI

 

 

 

 

 

5 .  Agenzia Entrate : chiarimenti sulle detrazioni per il coniuge a carico

L’Agenzia delle entrate, durante Telefisco 2009, ha chiarito quale documentazione devono presentare i cittadini stranieri per ottenere  detrazioni per carichi di famiglia previste all'articolo 12 del TUIR.

 

 Fonte : sole24ore

 

 

6. Bonus Famiglia per i cittadini stranieri con familiari a carico non residenti in Italia

I cittadini stranieri che vorranno richiedere il bonus famiglia potranno inserire anche i loro familiari a carico per ottenere il contributo, anche se non presenti in Italia. Lo spiega con la circolare del 3 febbraio 2009  (art. 1, d.l. 185/2008, come modificato dalla legge di conversione) l’Agenzia delle Entrate. Per beneficiare del bonus è sufficiente che il  solo richiedente straniero sia residente in Italia, mentre per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto peraltro ai fini della condizione di familiare “a carico” ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.

 

7. DURC e imprese straniere : chiarimenti del Ministero del Lavoro

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6 del 6 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata, in merito all’applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere, extracomunitarie e comunitarie, che operano il distacco dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale.

La risposta in sintesi:".... ciò che forma materia tipica del DURC o di altra documentazione equivalente rilasciata dal competente Istituto del Paese straniero non può essere surrogato, nella sua funzione probante, dalla dichiarazione sostitutiva dell’interessato, né con la produzione dei modelli F24 e dei bollettini postali, anche perché si tratta di documenti insufficienti a verificare l’integrale adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori.".

Fonte: Dpl Modena

 

 

NOTIZIE

 

Cittadini comunitari - L’esercizio del diritto di voto per l’elezione del parlamento europeo

 

Informazioni utili per i cittadini comunitari residenti in Italia sull’elettorato attivo e passivo in relazione alle prossime elezioni europee. Ricordiamo che la data delle elezioni europee è stabilita tra il 4 ed il 7 giugno 2009 e che le istanze  per l’ iscrizione nell’apposita lista aggiuntiva  degli elettori devono essere presentate presso il competente comune di residenza entro il 90° giorno precedente alla data delle votazioni, cioè entro il 9 marzo 2009.

 

Approfondimento a cura dell’Avv. Marco Paggi – Progetto MeltingPoTEuropa

 


 

 

GIURISPRUDENZA ITALIANA

 

CIVILE

 

1. Accertamento della condizione di apolide

      La Corte di  Cassazione – Sezioni Unite riconosce la doppia strada che gli interessati possono seguire per l’accertamento dello stato di apolidi: la via giurisdizionale e la via amministrativa. Respinta la tesi  che, sulla base delle norme contenute nel Regolamento applicativo della normativa in materia di cittadinanza, solo il Ministero dell’Interno poteva disporre l’accertamento dello status di apolide  con eventuale ricorso al TAR in caso di diniego e non anche il giudice ordinario. 

E’ ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello in materia di accertamento della condizione di apolidia, in quanto il procedimento in esame ha natura contenziosa. Di conseguenza, il Ministero dell’Interno è legittimato ad intervenire nel procedimento, avendo una legittimazione passiva a resistere in sede di legittimità di un eventuale provvedimento di accertamento dell’apolidia. La Corte di Cassazione  inoltre ribadisce che il provvedimento giudiziario di accertamento della condizione di apolidia, una volta definitivo, vincola il Ministero dell’Interno al rilascio dell’apposita certificazione e al conseguente riconoscimento dei diritti e facoltà statuiti dalla relative convenzioni internazionali.

Il procedimento avviato in relazione alla domanda di uno straniero proveniente da Cuba, in relazione alla legislazione di tale paese, per la quale il cittadino che si assenta dal territorio cubano per oltre undici mesi, viene privato effettivamente del diritto di rientrarvi (diritto di incolato) e di godere dell’assistenza diplomatico-consolare all’estero, cioè dei diritti fondamentali connessi allo status di cittadino.

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sent. n. 28873 del 9 dicembre 2008, Pres. Carbone, Rel. Forte.

 

 

 

2. Acquisto della cittadinanza italiana  per naturalizzazione – Illegittimità del diniego alla concessione della cittadinanza in ragione di precedenti penali per furto, in relazione ai quali sia intervenuto un successivo provvedimento di riabilitazione. Necessità di applicazione della legge n. 241/90 nel procedimento amministrativo di naturalizzazione.

 

Il TAR Lazio  ritiene  illegittimo il provvedimento che ha negato la concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero in ragione  di due sentenze di condanna per il reato di furto, in relazione alle quale  è intervenuto  il successivo provvedimento di riabilitazione. IL TAR Lazio afferma che nel procedimento di naturalizzazione va applicato l’art. 10 bis della legge n. 241/90 per cui  all’interessato in causa  deve essere dato  avviso dell’esito negativo del procedimento e della possibilità di far presente le proprie osservazioni. In detto caso, pertanto andava comunicata l’intenzione dell’amministrazione  di negare la naturalizzazione in ragione dei precedenti penali, dando così all’interessato la possibilità di far rilevare la sopravvenuta riabilitazione.


Tar Lazio, Sez. II quater, Sent. n. 5360 del 30 maggio 2008, Pres. Conti, Rel. Santoleri. M.A. – Ministero dell’interno.

 

 

 3. La durata del contratto  di lavoro a tempo determinato non può dipendere dalla scadenza del permesso di soggiorno dello straniero e pertanto devono trovare piena applicazione anche nei confronti degli stranieri le norme generali in tema di disciplina dei contratti.

 

Con sentenza n. 29920 del 22 dicembre 2008, la Cassazione ha affermato che le disposizioni dettate per l’impiego dei lavoratori extra comunitari non contengono norme speciali di deroga alla disciplina stabilita in tema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La disciplina relativa ai contratti a termine trova piena applicazione anche nei confronti dei lavoratori stranieri e il requisito della fissazione del termine con atto scritto non può essere surrogato dagli atti dell’autorità amministrativa relativi al rilascio dei permessi di soggiorno, anche in caso di permessi per lavoro stagionale.

 

 

PENALE

 

1- Diritti risarcitori a favore dei famigliari residenti all’estero dell’immigrato extracomunitario regolarmente residente in Italia deceduto a seguito di incidente stradale per colpa altrui (responsabilità civile); Illegittimità dell’applicazione della condizione di reciprocità.

I famigliari dell’immigrato extracomunitario regolarmente residente in Italia e deceduto in un incidente stradale per colpa altrui hanno diritto  a chiedere i danni risarcitori propri per lucro cessante e per gli oneri delle spese funerarie anche se non residenti in Italia, ma nel paese di origine, a prescindere dalla sussistenza della condizione di reciprocità.  Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il trattamento giuridico conseguente alla lesione del bene vita spetta ai famigliari dello straniero alla stessa stregua del cittadino italiano, siano o meno conviventi in Italia. Ciò in virtù di una ragionevole applicazione del principio di eguaglianza nel campo dei diritti fondamentali dell’individuo.

 

Corte di Cassazione. IV sezione penale, sentenza n. 5471/2009 depositata il 06 febbraio 2009.

 

 

2. Cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia – Esclusione della possibilità di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a condanne penali nel Paese di appartenenza – Applicazione della Decisione quadro 2002/584/GAI

 

L’art. 18, comma primo, lett. r), della l. n. 69/2005, che prevede la possibilità di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a condanne penali subite all’estero, è applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero residente in Italia. Questo vale anche nei confronti dei cittadini di altri Paesi dell’Unione Europea in quanto la Decisione quadro 2002/584/GAI da facoltà, ma non obbliga gli Stati membri dell’U.E. ad ampliare le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri residenti sul loro territorio. La decisione della Corte di Cassazione adottata con riferimento al ricorso presentato da un cittadino ceco residente in Italia avverso al provvedimento di estradizione in relazione ad una sentenza di condanna pronunciata nel Paese di origine.


Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, Sent. n. 46299 del 16 dicembre 2008, Pres. Di Virgilio, Rel. G. Conti.

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA EUROPEA

 

 

Diritto comunitario alla libera circolazione dei cittadini comunitari e loro famigliari – diritto al soggiorno dei famigliari del cittadino UE .

 

 

 

La Corte di Giustizia Europea (ordinanza dd. 19 dicembre 2008, caso C 551/07)  ribadisce che  i diritti che la Direttiva 2004/38/CE riconosce ai famigliari del cittadino UE che esercita la libera circolazione  devono trovare applicazione non solo ai famigliari che “accompagnano” o “raggiungono” il cittadino EU, ma anche  a quelli che sono giunti nel paese UE indipendentemente dal cittadino dell’Unione e che abbiano acquisito la qualità di suo famigliare solo successivamente all’ingresso in detto Stato. Per la Corte di Giustizia europea è irrilevante quale sia la condizione giuridica del cittadino del paese terzo al momento in cui acquisisce la condizione di famigliare del cittadino dell’Unione, nella fattispecie un cittadino di nazionalità turca che al momento del matrimonio con una cittadina tedesca soggiornava soltanto provvisoriamente in Austria come richiedente asilo.

L’ordinanza della Corte di Giustizia  consolida la  giurisprudenza già affermata con l’ordinanza dd. 25 luglio 2008 (C 127/08) e che rimane tuttora inattuata nel nostro paese, ove illegittimamente molte questure continuano a richiedere il possesso del visto di ingresso o da parte del famigliare extracomunitario del cittadino dell’UE o del cittadino italiano quale condizione per il rilascio della carta di soggiorno.

 

Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. VII, Ordinanza del 19 dicembre 2008. D.S. - Bundesminister für Inneres (Austria).

 

 


 

 

 

 

STUDI E RICERCHE

 

Immigrazione e crimine: un’analisi empirica (Immigration and crime: an empirical analysis) di Milo Bianchi, Paolo Buonanno e Paolo Pinotti, dicembre 2008

Il lavoro analizza la relazione tra presenza straniera e tassi di criminalità a livello provinciale tra il 1990 e il 2003. L'analisi mostra che la correlazione positiva generalmente riscontrabile tra le due variabili non è dovuta a un significativo effetto causale della presenza di immigrati sui tassi di criminalità, ma a fattori che muovono entrambe le variabili nella stessa direzione. Per esempio, un più alto tasso di criminalità e una maggiore presenza di stranieri potrebbero entrambi riflettere il più elevato grado di sviluppo di quelle province.

 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td08/TD698_08/TD_698_08