ASSEMBLEA LEGISLATIVA CONSIGLIO REGIONALE                                                       

                                                          DELLA LIGURIA                                                 

 

 

 

 

LĠAssemblea Legislativa - Consiglio Regionale della Liguria

 

ritiene lĠintroduzione dellĠobbligo di contestuale denuncia da parte dei medici per prestazioni sanitarie ad immigrati irregolari, una grave lesione dei diritti universali dellĠuomo e un impedimento allo svolgimento della professione medica il cui obbligo  solo quello della prestazione di cura senza alcuna distinzione di classe sociale, etnia, credo religioso o politico.

 

LĠapprovazione da parte del Parlamento di una cos“ pesante discriminazione razziale e sociale farebbe piombare lĠItalia in coda tra i Paesi che rispettano le convenzioni e i trattati internazionali, ricacciandoci nella cupa e triste storia di quando esistevano durante il ventennio le leggi razziali.

 

I medici, anche per giuramento, e le strutture sanitarie devono, sulla base della Costituzione repubblicana, garantire le prestazioni sanitarie gratuite a tutti coloro che ne hanno necessitˆ e, per deontologia, rispetto della riservatezza, nonchŽ pratica umanitaria, non sarebbero tenuti nemmeno a  conoscere lĠidentitˆ del paziente, se ci˜ avviene,  principalmente in ragione di una eventuale continuitˆ di cura.

 

Inoltre, produrrebbe tra gli immigrati, una reazione di paura, allontanandoli dalle cure necessarie alla loro stessa sopravvivenza, con rischi sanitari anche per il resto della popolazione

 

Invita

 

Il Parlamento della Repubblica a respingere tale modifica normativa

 

Impegna il Presidente della Giunta e lĠAssessore competente a

 

Predisporre ed inviare a tutte le strutture sanitarie e ai medici, nel caso in cui la proposta fosse tramutata in legge dal Parlamento, una circolare in cui sulla base del rispetto dei diritti universali dellĠuomo, sia considerato il mantenimento dello stato e delle procedure attuali, che non prevedono lĠobbligo di denuncia, un atto di OBIEZIONE di COSCIENZA, pertanto non sanzionabile sul piano amministrativo  da parte della Regione e degli enti ad essa collegati del settore sanitario, prevedendo, nel contempo, la difesa degli aderenti alla obiezione di coscienza anche dinnanzi alle autoritˆ giudiziarie penali.