RIFUGIATI12.04    17/02/2009

La Corte europea: per richiedere protezione non sono necessarie motivazioni personali

 

Lo ha stabilito la Corte europea di Giustizia, pronunciandosi sulla causa introdotta dai coniugi Elgafaj, iracheni, cui era stato negato l'asilo nei Paesi Bassi. Per chiedere protezione basta che sussista un grado di violenza generale

 

BRUXELLES - Per richiedere protezione internazionale, non  necessario dover dimostrare di essere minacciati personalmente nel proprio paese d'origine ma basta che sussista un grado di violenza indiscriminata tale che possa mettere a rischio la vita del richiedente senza che per questo vi siano ragioni personali alla base.

Lo ha stabilito oggi la Corte europea di Giustizia, pronunciandosi sulla causa introdotta dai coniugi Elgafaj, iracheni, cui era stato negato l'asilo nei Paesi Bassi. Ricorso dopo ricorso, il Consiglio di Stato olandese ha deciso infine di trasmettere gli incartamenti alla Corte di Lussemburgo per fare luce sull'interpretazione da dare alla direttiva 2004/83/EC che regolamenta l'asilo.

Secondo una prima interpretazione, il giudice olandese aveva stabilito che i due coniugi non avevano dimostrato il rischio effettivo di minaccia grave e individuale cui asserivano di essere esposti in Iraq. Ma negli appelli successivi era sorto il dubbio che lĠesistenza di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente protezione sia effettivamente da subordinare alla condizione che questi fornisca la prova di essere interessato in modo specifico.

La Corte ha quindi osservato che il danno definito nella direttiva come costituito da "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona" del richiedente riguarda un rischio di danno pi generale degli altri due tipi di danni definiti nella direttiva, ovvero che riguardano situazioni in cui il richiedente  esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare.

Infatti, viene considerata in modo pi ampio quella che pu˜ essere una minaccia alla vita o alla persona di un civile, piuttosto che violenze specifiche a egli indirizzate. Inoltre, tale minaccia  inerente ad una situazione generale di "conflitto armato interno o internazionale". Infine, la violenza allĠorigine della detta minaccia viene qualificata come "indiscriminata", termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. A questo proposito, occorre precisare che tanto pi il richiedente  in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarˆ il grado di violenza indiscriminata richiesto affinchŽ egli possa beneficiare della protezione sussidiaria.

Pertanto, secondo la Corte, le disposizioni della direttiva devono essere interpretate in modo pi ampio di quello stabilito in un primo momento dalla giustizia olandese. Infatti, secondo i giudici di Lussemburgo, lĠesistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non  subordinata alla condizione che questĠultimo fornisca la prova che egli  interessato in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre, lĠesistenza di una tale minaccia pu˜ essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello cos“ elevato per cui un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo per la sua persona o la sua vita. (mm)