RIFUGIATI12.04 17/02/2009
La Corte europea: per richiedere protezione non sono necessarie
motivazioni personali
Lo ha
stabilito la Corte europea di Giustizia, pronunciandosi sulla causa introdotta
dai coniugi Elgafaj, iracheni, cui era stato negato l'asilo nei Paesi Bassi.
Per chiedere protezione basta che sussista un grado di violenza generale
BRUXELLES - Per richiedere protezione internazionale, non
necessario dover dimostrare di essere minacciati personalmente nel proprio
paese d'origine ma basta che sussista un grado di violenza indiscriminata tale
che possa mettere a rischio la vita del richiedente senza che per questo vi
siano ragioni personali alla base.
Lo ha stabilito oggi la Corte europea di Giustizia, pronunciandosi
sulla causa introdotta dai coniugi Elgafaj, iracheni, cui era stato negato
l'asilo nei Paesi Bassi. Ricorso dopo ricorso, il Consiglio di Stato olandese
ha deciso infine di trasmettere gli incartamenti alla Corte di Lussemburgo per
fare luce sull'interpretazione da dare alla direttiva 2004/83/EC che
regolamenta l'asilo.
Secondo una prima interpretazione, il giudice olandese aveva
stabilito che i due coniugi non avevano dimostrato il rischio effettivo di
minaccia grave e individuale cui asserivano di essere esposti in Iraq. Ma negli
appelli successivi era sorto il dubbio che lĠesistenza di minaccia grave e
individuale alla vita o alla persona del richiedente protezione sia
effettivamente da subordinare alla condizione che questi fornisca la prova di
essere interessato in modo specifico.
La Corte ha quindi osservato che il danno definito nella direttiva
come costituito da "minaccia grave e individuale alla vita o alla
persona" del richiedente riguarda un rischio di danno pi generale degli
altri due tipi di danni definiti nella direttiva, ovvero che riguardano
situazioni in cui il richiedente esposto in modo specifico al rischio di un
danno particolare.
Infatti, viene considerata in modo pi ampio quella che pu essere
una minaccia alla vita o alla persona di un civile, piuttosto che violenze
specifiche a egli indirizzate. Inoltre, tale minaccia inerente ad una
situazione generale di "conflitto armato interno o internazionale".
Infine, la violenza allĠorigine della detta minaccia viene qualificata come
"indiscriminata", termine che implica che essa possa estendersi ad
alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. A questo
proposito, occorre precisare che tanto pi il richiedente in grado di
dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della
sua situazione personale, tanto meno elevato sar il grado di violenza
indiscriminata richiesto affinch egli possa beneficiare della protezione
sussidiaria.
Pertanto, secondo la Corte, le disposizioni della direttiva devono
essere interpretate in modo pi ampio di quello stabilito in un primo momento
dalla giustizia olandese. Infatti, secondo i giudici di Lussemburgo,
lĠesistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del
richiedente la protezione sussidiaria non subordinata alla condizione che
questĠultimo fornisca la prova che egli interessato in modo specifico a causa
di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre, lĠesistenza di
una tale minaccia pu essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il
grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso
raggiunga un livello cos elevato per cui un civile rientrato nel paese in
questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio
effettivo per la sua persona o la sua vita. (mm)