(Sergio Briguglio 7/2/2009)
NORME RELATIVE AGLI STRANIERI NEL DDL SICUREZZA
(A.S. 733), NEL TESTO APPROVATO DAL SENATO
Nota:
le modifiche approvate dall'Assemblea del Senato sono in grassetto.
Art. 1.
(Modifiche al codice penale e alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale)
...
1-bis. La disposizione di cui all'articolo 61, comma 1,
numero 11-bis, del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.
1-ter. All'articolo 235 del codice penale abrogato il
secondo comma
1-quater. All'articolo 312 del codice penale abrogato
il secondo comma
1-quinquies. Dopo l'articolo 183 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Articolo 183-bis. - (Esecuzione della misura
di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno
Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello
Stato eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma
4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Articolo 183-ter - (Esecuzione della misura di
sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea disposto in conformit ai criteri e con le modalit fissati
dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30".
...
2. Allarticolo 416, sesto comma, del codice
penale, le parole: 600, 601 e 602 sono sostituite dalle seguenti: 600, 601 e
602, nonch allarticolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.
...
Art. 4.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Larticolo 5 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91 sostituito dal seguente:
Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o
apolide, di cittadino italiano pu acquistare la cittadinanza italiana quando,
dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente
allestero, qualora, al momento delladozione del decreto di cui allarticolo
7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, lannullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei
coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti
della met in presenza di figli nati dai coniugi.
3. Le istanze o dichiarazioni di elezione,
acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui
allarticolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro
200.
4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al
comma 3 attribuito allo stato di previsione del Ministero dellinterno che lo
destina per la met al finanziamento di progetti del Dipartimento per le
libert civili e limmigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche
attraverso la partecipazione a programmi finanziati dallUnione europea.
2. Dopo larticolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, inserito il seguente:
Art. 9-bis. – 1. Ai fini dellelezione,
acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, allistanza o
dichiarazione dellinteressato deve essere comunque allegata la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25)
1.
All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 sostituito dal seguente:
"5.
Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto
in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il
decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al
Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico
ministero.";
b)
i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
"9.
Il Ministero dell'Interno, limitatamente al giudizio di primo grado, pu stare
in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla
Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La
Commissione interessata pu in ogni caso depositare alla prima udienza utile
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 4l7-bis, secondo
comma, del codice di procedura civile.
10.
Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari,
decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui
rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di
persona cui accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata
al ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale
ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed comunicata al
pubblico ministero.
11.
Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il
Ministero dell'Interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla
corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte
d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o
comunicazione della sentenza".
c)
il comma 14 sostituito dal seguente:
"14.
Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello pu essere proposto
ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato
alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di
consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in
camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura
civile.".
Art. 5.
(Modifica allarticolo 116 del codice civile)
1. Allarticolo 116, primo comma, del codice
civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonch un documento
attestante la regolarit del soggiorno nel territorio italiano.
Art. 10.
(Responsabilit delle persone maggiorenni nei delitti
commessi dai minori)
1. Allarticolo 112 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma,
numero 4), dopo le parole: avvalso degli stessi sono inserite le seguenti: o
con gli stessi ha partecipato;
b) al secondo comma,
dopo le parole: si avvalso di persona non imputabile o non punibile, a
cagione di una condizione o qualit personale, sono inserite le seguenti: o
con la stessa ha partecipato;
c) al terzo comma, dopo
le parole: Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si avvalso di
altri sono inserite le seguenti: o con questi ha partecipato.
Art. 12.
(Contrasto allimpiego dei minori
nellaccattonaggio)
1. Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo larticolo
600-septies inserito il seguente:
Art. 600-octies. - (Impiego di minori
nellaccattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici
o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta
alla sua autorit o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che
altri se ne avvalga per mendicare, punito con la reclusione fino a tre anni;
b) dopo larticolo 602
inserito il seguente:
–Art. 602-bis. - (Pene accessorie). – La condanna per i
reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti
dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza
dallesercizio della potest del genitore;
2) linterdizione
perpetua da qualsiasi ufficio attinente allamministrazione di sostegno, alla
tutela e alla cura;
c) larticolo 671
abrogato;
d) all'articolo 609-decies, dopo le parole:
"600-quinquies," sono aggiunte le seguenti: "600-octies,".
Art. 17.
(Modifiche al codice penale
in materia di sequestro di persona
e sottrazione di persone incapaci)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
...
b) nel libro II, titolo
IX, capo IV, dopo larticolo 574 inserito il seguente:
Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento
di minore allestero). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potest dei genitori o al
tutore, conducendolo o trattenendolo allestero contro la volont del medesimo
genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso lesercizio della
potest genitoriale, punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma commesso
nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo
consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono
commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la
sospensione dallesercizio della potest dei genitori.
Art. 19.
(Ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo larticolo 10
inserito il seguente:
Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato). – 1. Salvo che il fatto costituisca pi
grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonch
di quelle di cui allarticolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con
lammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si
applica larticolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai
sensi dellarticolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dellesecuzione dellespulsione
dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non richiesto il rilascio del
nulla osta di cui allarticolo 13, comma 3, da parte dellautorit giudiziaria
competente allaccertamento del medesimo reato. Il questore comunica lavvenuta
esecuzione dellespulsione ovvero del respingimento di cui allarticolo 10,
comma 2, allautorit giudiziaria competente allaccertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia
dellesecuzione dellespulsione o del respingimento ai sensi dellarticolo 10,
comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallarticolo 13, comma 14, si applica larticolo 345 del codice di procedura
penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, il procedimento sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento
della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui
allarticolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere;
b) all'articolo
16, comma 1, le parole: "n le cause ostative" sono sostituite dalle
seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative".
Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274)
1.
Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente:
"s-bis)
articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".;
b)
dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:
"Articolo
20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi
particolari) - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di
reato ovvero quando la prova evidente, la polizia giudiziaria chiede al
pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a
giudizio dinanzi al giudice di pace.
2.
La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico
ministero, contiene:
a)
le generalit dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b)
l'indicazione delle persone offese dal reato;
c)
la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita
all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono
violati;
d)
l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonch le
generalit dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione
delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e)
la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle
persone citate a giudizio.
3.
Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero
autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando
la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un
difensore d'ufficio all'imputato che ne privo. Se non ritiene sussistere i
presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente
infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per
territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4.
L'ufficiale giudiziario, notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore
copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico
ministero.
"Articolo
20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari).
- 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e
comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione
dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato
si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
della libert personale, la polizia giudiziaria formula altres richiesta di
citazione contestuale per l'udienza.
2.
Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero
rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per
l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3,
primo periodo, altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del
medesimo articolo.
3.
Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia
giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a
misure di limitazione o privazione della libert personale direttamente dinanzi
al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli
espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova
sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale, la
polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al
comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del
provvedimento del pubblico ministero sono altres comunicati immediatamente al
difensore".
c)
dopo l'articolo 32, inserito il seguente:
"Articolo
32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso
del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si
osservano le posizioni dell'articolo 32.
2.
La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente
dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di
cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui
all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3.
Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a
dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4.
Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente.
5.
L'imputato avvisato della facolt di chiedere un termine a difesa non
superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolt, il
dibattimento sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non pu essere
superiore a quarantotto ore".
d)
dopo l'articolo 62, inserito il seguente:
"Articolo
62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - Nei casi stabiliti
dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero"."
Art. 22.
(Modifiche allarticolo 1 e al titolo
della legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. Allarticolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero del delitto di cui
allarticolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
2. Il titolo della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sostituito dal seguente: Disposizioni contro le organizzazioni
criminali di tipo mafioso, anche straniere.
Art. 36.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e
al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Allarticolo 1 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, dopo il primo comma inserito il seguente:
1-bis. Liscrizione e la richiesta di
variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti
uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile in cui il
richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme
sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non compiuta
nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questultima
effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facolt di successiva
cancellazione in caso di verifica con esito negativo.
2. Allarticolo 29, comma 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a)
sostituita dalla seguente:
a) di un alloggio
conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di et
inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, sufficiente
il consenso del titolare dellalloggio nel quale il minore effettivamente
dimorer.
Art. 37.
(Attivit di trasferimento di fondi
Money transfer)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivit finanziaria
che prestano servizi di pagamento nella forma dellincasso e trasferimento di
fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del
titolo di soggiorno se il soggetto che ordina loperazione un cittadino
extracomunitario. Il documento conservato con le modalit previste con
decreto del Ministro dellinterno emanato ai sensi dellarticolo 7, comma 4,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti
effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione allautorit locale di
pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato
rispetto di tale disposizione sanzionato con la cancellazione dallelenco
degli agenti in attivit finanziaria ai sensi dellarticolo 3 del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno
efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 39.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo 4,
comma 3:
1)
nel terzo periodo, dopo le parole: o che risulti condannato, anche sono
inserite le seguenti: con sentenza non definitiva, compresa quella adottata;
2)
dopo il terzo periodo, inserito il seguente: Impedisce lingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore,
e degli articoli 473 e 474 del codice penale;
b) allarticolo 5, dopo
il comma 2-bis aggiunto il seguente:
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo
del permesso di soggiorno sottoposta al versamento di un contributo, il
cui importo fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altres le modalit del versamento nonch di
attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non richiesto il versamento del
contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo,
per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.;
c) allarticolo 5,
comma 5-bis, le parole: per i reati previsti dallarticolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, sono sostituite dalle seguenti:
per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale,;
d) allarticolo 5, dopo
il comma 5-bis inserito il seguente:
5-ter. Il permesso di soggiorno rifiutato o
revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui allarticolo 29,
comma 1-ter;
e) allarticolo 5,
comma 8-bis, dopo le parole: ovvero contraff o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto dingresso o di reingresso, di un permesso
di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno sono
inserite le seguenti: oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o
alterati;
f) allarticolo 6,
comma 2, le parole: e per quelli inerenti agli atti di stato civile o
allaccesso a pubblici servizi sono sostituite dalle seguenti: e per quelli
inerenti allaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35;
g) allarticolo 6, il
comma 3 sostituito dal seguente:
3. Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato
motivo, allordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato punito con larresto fino ad un
anno e con lammenda fino ad euro 2.000.
h) allarticolo 9, dopo
il comma 2 inserito il seguente:
2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dellinterno di concerto
con il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca.
i) (...)
l) allarticolo 14 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) (...)
2) i commi 5-bis,
5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
5-bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione,
ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito lesecuzione con
laccompagnamento alla frontiera dellespulsione o del respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. Lordine dato con provvedimento scritto, recante
lindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche
reiterata, nel territorio dello Stato. Lordine del questore pu essere
accompagnato dalla consegna allinteressato della documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se onoraria, nonch per rientrare nello Stato di appartenenza
ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato
motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione
dellordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito con la
reclusione da uno a quattro anni se lespulsione o il respingimento sono stati
disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dellarticolo
13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di
soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato
nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere
stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da
sei mesi ad un anno se lespulsione stata disposta perch il permesso di
soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il
rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata,
ovvero se lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione
dellarticolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso,
salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
alladozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione allordine di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia
possibile procedere allaccompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch, ricorrendone
i presupposti, quelle di cui allarticolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del
provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di
allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel
territorio dello Stato, punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo
periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi
5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed
obbligatorio larresto dellautore del fatto;
l-bis)
dopo l'articolo 14, inserito il seguente:
'Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri)
1.
istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a
finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine
ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluisce la met del gettito
conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5,
comma 2-ter nonch i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalit del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di
cui all'articolo 5, comma 2-ter assegnata allo stato di previsione del
Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivit istruttorie
inerenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.;
m) allarticolo 16,
comma 1, dopo le parole: n le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma
1, del presente testo unico, sono inserite le seguenti: che impediscono
lesecuzione immediata dellespulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica,;
m-bis)
all'articolo 22, dopo il comma 11 inserito il seguente:
"11-bis.
Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario
di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di
studio, pu essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei
requisiti previsti dal presente testo unico, pu chiedere la conversione in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.";
n) (...)
n-bis)
all'articolo 27, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter.
Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c),
g) sostituito da una
comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione presentata con
modalit informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la
comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi
all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le
medesime modalit informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per
il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al
datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le
disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori
di lavoro garantiscono la capacit economica richiesta e l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria".
o) allarticolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il seguente:
1-ter. Non consentito il ricongiungimento
dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di
cui si chiede il ricongiungimento coniugato con un cittadino straniero
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale;
p) allarticolo 29, il
comma 5 sostituito dal seguente:
5. Salvo quanto disposto dallarticolo 4,
comma 6, consentito lingresso per ricongiungimento al figlio minore, gi
regolarmente soggiornante in Italia con laltro genitore, del genitore naturale
che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di
reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene
conto del possesso di tali requisiti da parte dellaltro genitore.;
q) allarticolo 29, il
comma 8 sostituito dal seguente:
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare
rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta;
r) (...)
s) allarticolo 32:
1)
al comma 1, le parole: e ai minori comunque affidati sono sostituite dalle
seguenti: e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che
sono stati affidati;
2)
al comma 1-bis, dopo le parole: ai minori stranieri non accompagnati sono
inserite le seguenti: , affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,.
s-bis) all'articolo 35, il comma 5 dell'articolo
soppresso.
1-bis.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera n-bis) del comma 1, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le Amministrazioni
interessate provvedono alle attivit ivi previste con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 41.
(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno)
1. Dopo larticolo 4 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente:
Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione).
– 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione
quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e
di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione
italiana, con il reciproco impegno
a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ.
2. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca e il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalit per la sottoscrizione, da
parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellarticolo 5, di un Accordo di
integrazione, articolato per crediti, con limpegno a sottoscrivere specifici
obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso
di soggiorno. La stipula dellAccordo di integrazione rappresenta condizione
necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei
crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e lespulsione dello
straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalit
di cui allarticolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria,
per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea nonch dello straniero titolare di altro permesso
di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare..
Art. 42.
(Modifiche allarticolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Allarticolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1
sostituito dal seguente:
1. Salvo che il fatto costituisca pi grave
reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente lingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per
ogni persona;
b) il comma 3
sostituito dal seguente:
3. Salvo che il fatto costituisca pi grave
reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente lingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda
lingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi
persone;
b) la persona
trasportata stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumit
per procurarne lingresso o la permanenza illegale;
c) la persona
trasportata stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per
procurarne lingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto commesso
da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti;
e) gli autori del fatto
hanno la disponibilit di armi o materie esplodenti;
c) il comma 3-bis sostituito dal seguente:
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono
commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista aumentata;
d) il comma 3-ter sostituito dal seguente:
3-ter. La pena detentiva aumentata da un
terzo alla met e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i
fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al
fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano lingresso di minori da
impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al
fine di trarne profitto, anche indiretto;
e) il comma 4 sostituito dal seguente:
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3
obbligatorio larresto in flagranza;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3
sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il
reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Art. 43.
(Modifica allarticolo 407 del codice di procedura
penale)
1. Allarticolo 407, comma 2, lettera a),
numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: , nonch dei delitti previsti dallarticolo 12, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
Art. 44.
(Modifica allarticolo 2 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228)
0.1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non
ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio
domicilio. La stessa al momento della richiesta di iscrizione tenuta a
fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli
accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In
mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita."
1. Dopo il terzo comma dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, inserito il seguente:
comunque istituito senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato
presso il Ministero dellinterno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto
del Ministro dellinterno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalit di funzionamento del registro attraverso lutilizzo del sistema
INA-SAIA.
Art. 45.
(Modifica allarticolo 11 del regolamento
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)
1. Allarticolo 11, comma 1, lettera c), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, le parole: trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
soggiorno sono sostituite dalle seguenti: trascorsi sei mesi dalla scadenza
del permesso di soggiorno.
Art. 46.
(Concorso delle associazioni volontarie
al presidio del territorio)
1. Gli enti locali, previo parere del comitato
provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad avvalersi
della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia locale,
ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla
sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale (...). Dalla presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 47.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino
dellUnione europea)
1. Nei limiti delle risorse annualmente
assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni
relative al rimpatrio assistito di cui allarticolo 33, comma 2-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano
ai minori cittadini dellUnione europea non accompagnati presenti nel
territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario
nellinteresse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176.
Art. 49.
(Modifiche al codice penale in materia di circostanze attenuanti)
1. All'articolo 600-sexies, dopo il quarto
comma inserito il seguente:
"4.bis. Nei casi previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto
comma, le pene sono diminuite fino alla met nei confronti dellimputato che si
adopera per evitare che lattivit delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori aiutando concretamente lautorit di polizia o lautorit giudiziaria
nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti,
per lindividuazione e la cattura di uno o pi autori dei reati ovvero per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti".