OSSERVAZIONI SUGLI EFFETTI DEL DISEGNO DI LEGGE S733 FACENTE PARTE DEL PACCHETTO SICUREZZA

 SUI DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI STRANIERI   

                                             

 

Premessa

 

Il presente documento  il frutto di un percorso di analisi e riflessioni congiunte di un tavolo di lavoro, promosso dallĠUNICEF Italia, composto da realtˆ associative che lavorano per garantire la piena attuazione anche dei diritti dei bambini e degli adolescenti di origine straniera presenti sul territorio italiano.

 

Il tavolo di lavoro  stato costituito a seguito dellĠapprovazione da parte del Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2008 del cosiddetto ÒPacchetto SicurezzaÓ, voluto per contrastare fenomeni di illegalitˆ diffusa collegati allĠimmigrazione irregolare e alla criminalitˆ organizzata.

 

Il perseguimento della ÒsicurezzaÓ, motivo e oggetto del Pacchetto,  di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti e soprattutto per essi deve essere strumento di garanzia ai fini dellĠesercizio di tutti i diritti che la Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza riconosce loro. Occorre per˜ riflettere sullĠaccezione del termine: sicurezza, per chi lavora per i diritti, significa sicurezza sociale, ottenuta attraverso politiche inclusive e la promozione di una cultura dei diritti umani.

 

Il Pacchetto Sicurezza, composto da un Decreto Legge, un disegno di legge e tre schemi di decreti legislativi, affronta tematiche che, a nostro giudizio, coinvolgeranno e condizioneranno molto la vita dei bambini e degli adolescenti  presenti sul nostro territorio sia regolarmente che irregolarmente, non solo se provenienti da Paesi extracomunitari ma anche comunitari.

 

PoichŽ non soltanto misure espressamente destinate ai minorenni hanno effetti su di loro,  necessaria unĠanalisi attenta e approfondita sulle conseguenze che tali misure potranno avere in modo diretto e indiretto su bambini e adolescenti di origine straniera presenti sul territorio italiano.

 

Pertanto, si intende sottoporre allĠattenzione del Governo e del Parlamento le  principali preoccupazioni che solleva questo Pacchetto ed alcune proposte di modifica dei provvedimenti che lo compongono, relativamente agli effetti che si potranno avere sui minorenni.

 

Ci˜  frutto di una scelta metodologica dettata dalla necessitˆ di porre lĠattenzione su quelle norme che, secondo gli aderenti, metteranno a repentaglio la vita, la sopravvivenza e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti di origine straniera, con pesanti ricadute sui loro diritti civili, economici, sociali e culturali.

 

La Costituzione della Repubblica Italiana e la Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza (di seguito CRC) forniscono il quadro di riferimento per le osservazioni e le proposte che seguono.

 

 

Si  sottolinea in particolare, che:

 

-       I diritti civili, economici, sociali e culturali di tutti i bambini e gli adolescenti, senza alcuna distinzione di sorta,  sono da considerarsi ÒincondizionatiÓ e ÒincondizionabiliÓ da alcuna legislazione interna, se incompatibile con i dettami della CRC che lĠItalia ha ratificato con la legge n. 176/1991, vincolandosi al pieno rispetto di tutti i suoi precetti;

-       lĠart. 2 della CRC obbliga lĠItalia a rispettare e a garantire tali diritti a ogni bambino e adolescente minore degli anni 18 che dipenda dalla sua giurisdizione e a non operare alcuna discriminazione quanto, piuttosto, a individuare quei gruppi di bambini e adolescenti per i quali il riconoscimento e la realizzazione di tali diritti richiedano lĠadozione di misure speciali;

-       lĠart. 3 della CRC obbliga lĠItalia a considerare ÒlĠinteresse superioreÓ dei bambini e degli adolescenti preminente in tutti i provvedimenti che li riguardino, direttamente o indirettamente. PoichŽ i diritti dei bambini e degli adolescenti possono essere influenzati, nel loro esercizio, non soltanto da normative pensate ad hoc per essi ma anche da misure destinate a disciplinare altri ambiti,  opportuno e necessario che, a tutti i livelli di governo e soprattutto in sede di legiferazione, sia intrapreso un processo continuo di analisi e valutazione sullĠimpatto che le scelte politiche possano avere su di loro;

-       il Comitato ONU sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza, nelle Osservazioni Conclusive 2003 rivolte allĠItalia esprime preoccupazione per Òil verificarsi di episodi di razzismo contro minoranze, [É] le disparitˆ nel godimento di diritti economici e sociali, in particolare nel settore della salute, dellĠassistenza sociale, dellĠistruzione e delle condizioni abitative sperimentate da bambini poveri, rom, stranieri, minori non accompagnati e disabiliÓ (punto 20) e raccomanda allĠItalia di prendere tutte le misure appropriate per combattere gli atteggiamenti discriminatori, volgendo una particolare attenzione alle condizioni di vita dei bambini e adolescenti vulnerabili, come i minori stranieri non accompagnati, i rom, per garantire loro lĠaccesso soprattutto allĠassistenza sanitaria e scolastica, incoraggiando le famiglie mediante misure efficaci (punti 40, 44, 45, 54)[1];

-       lĠarticolo 2 della Costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dellĠuomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitˆ e richiede lĠadempimento dei doveri inderogabili di solidarietˆ politica, economica e sociale;

-       lĠarticolo 3 della Costituzione italiana sancisce il principio di uguaglianza  e di non discriminazione davanti alla legge, attribuendo allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

 

 


 

BOZZA DI DOCUMENTO AL 27 GENNAIO 2009

 

 

Osservazioni sul Disegno di Legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica – Atto del Senato n. 733

 

 

1.   LĠarticolo 4

 

 

LĠarticolo 4 introduce nuovi e pi restrittivi requisiti per lĠottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano,  perchŽ  viene sancito un allungamento del tempo di permanenza in Italia, quale condizione necessaria per ottenerla (da sei mesi a due anni, specificando che la decorrenza parte dallĠavvenuto matrimonio)

Inoltre si prevede che dichiarazioni relative alla cittadinanza siano soggette al pagamento di una tassa di euro 200, il cui gettito dovrebbe essere destinato per la metˆ a finanziare i progetti del Dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione.

é prevista inoltre una ulteriore modifica con cui si introduce lĠobbligo di allegare la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge, ai fini dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

 

La rigiditˆ delle disposizioni relative al tempo di permanenza crea evidenti ostacoli ai processi di integrazione degli stranieri che vogliono stabilirsi nel nostro Paese.

 

Inoltre, la previsione del pagamento di una tassa   palesemente discriminatoria e non se ne comprende la ratio, considerato  che da una parte non sembrano sussistere i presupposti per lĠapplicazione di una tassa, e dallĠaltra se il rilascio delle dichiarazioni relative alla cittadinanza per i cittadini italiani non comporta alcun aggravio in termini di spesa, deve essere parimenti  per i cittadini stranieri.

 

Proposte:

 

Si propone la sua eliminazione per contrasto con lĠart. 3 della Costituzione, in quanto lesiva del principio di non discriminazione.

 

Si chiede, piuttosto, di intervenire sulla legge n. 91/92 per  modificare lĠart. 1 relativo ai requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, ampliando  il novero dei casi in cui la cittadinanza si acquista in base al criterio dello jus soli, per conferire la cittadinanza Òper nascitaÓ a tutti quei bambini e adolescenti stranieri nati in Italia  da genitori stranieri.

 

 

2. LĠarticolo 5

 

LĠarticolo 5 modifica lĠarticolo 116 del codice civile, affiancando alla dichiarazione dell'autoritˆ competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio (come giˆ previsto), lĠobbligo, per lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato, di produrre anche un documento che attesti la regolaritˆ del soggiorno in Italia.

Questa disposizione non rispetta il dettato della Costituzione italiana, in particolare il combinato disposto degli articoli 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto discriminatoria nei confronti degli stranieri nella misura in cui subordina l'esercizio del diritto a contrarre matrimonio - che  un diritto fondamentale della persona e non di cittadinanza -  al possesso di un documento che attesti la regolaritˆ del soggiorno.

 

Contrasta altres“ con gli articoli 9 e 21 della Carta di Nizza, che nel riconoscere a ciascun individuo il diritto al matrimonio, vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.

 

Inoltre, la dove ci sono giˆ dei figli minorenni, la disposizione pu˜ seriamente pregiudicare in partenza il loro diritto ad uno status familiare e allĠunitˆ familiare nella misura in cui ostacola il consolidamento dei legami familiari per coloro che scelgono lĠistituto del matrimonio come modello di vita familiare.

 

Proposte: Si propone di eliminare la disposizione, in quanto discriminatoria e,  con speciale riguardo al diritto dei bambini e degli adolescenti, lesiva del diritto allĠidentitˆ e allĠunitˆ familiare di cui agli artt 8, 9 e 10 CRC.

 

 

3. LĠarticolo 7

 

La norma consente a Sindaci e Prefetti di ordinare lo sgombero e lĠimmediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

 

Si osserva:

- particolare attenzione va posta ai minori facenti parte di minoranze etniche, come Rom e Sinti, alcuni dei quali comunitari.

Le modifiche apportate al Codice penale dallĠart. 7 riguardano sicuramente questi  gruppi che spesso non sono collocati in campi organizzati, ma si sistemano autonomamente in zone individuate ai margini delle cittˆ.

 

Proposte

 

Si richiede pertanto che il Governo centrale sostenga economicamente le amministrazioni locali affinchŽ, in un quadro strategico nazionale, siano assicurate condizioni abitative idonee. Sistemazioni adeguate garantiranno anche il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie che in base allĠart.16 delle stesso Disegno di legge, condizionano lĠiscrizione anagrafica.

 

 

4. LĠarticolo 12

LĠimpiego di minorenni nellĠaccattonaggio  un fenomeno estremamente complesso, che vede al suo interno situazioni molto diversificate: da casi di vera e propria riduzione in schiavit e sfruttamento da parte di organizzazioni criminali a situazioni in cui il minore contribuisce allĠeconomia familiare senza subire alcuna violenza, minaccia o inganno.

LĠart. 12 del ddl aumenta le pene previste per lĠimpiego di minori nellĠaccattonaggio, modificando il reato da contravvenzione - lĠart. 671 c.p. Òimpiego dei minori nellĠaccattonaggioÓ attualmente in vigore viene abrogato - concernente lĠordine pubblico , a delitto contro la personalitˆ individuale.

Ove venisse prevista la decadenza dallĠesercizio della potestˆ del genitore (attualmente  prevista la sospensione della potestˆ genitoriale) come misura penale, decisa automaticamente, senza alcuna valutazione dellĠinteresse del minore, il minorenne verrebbe necessariamente allontanato dai genitori anche nei casi in cui ci˜ sia contrario allĠinteresse del minore. Tale disposizione violerebbe il principio sancito dallĠart. 3 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza in base a cui in tutte le decisioni relative ai minori l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, e lĠart. 9 della stessa Convenzione, che sancisce lĠobbligo per gli Stati di vigilare affinchŽ il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontˆ a meno che le autoritˆ competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione Ž necessaria nell'interesse preminente del minore.

Si consideri, infine, che prevedere lĠallontanamento dai genitori di tutti i minorenni impiegati nellĠaccattonaggio comporterebbe non solo una violazione dei diritti del minorenne nei casi in cui lĠallontanamento sia contrario allĠinteresse del minore, ma anche un forte impegno economico da parte degli Enti locali per garantire assistenza a tutti i minori allontanati (come ad esempio lĠinserimento in comunitˆ).

 

 

Proposte

 

é necessario affrontare il complesso fenomeno dellĠimpiego di minori nellĠaccattonaggio con un approccio finalizzato alla tutela dei diritti del minore e non con un approccio meramente e rigidamente repressivo. Riteniamo che lĠaccattonaggio, laddove si configuri come una forma di tratta e/o sfruttamento, di minori debba essere ricondotto a reato di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale.

 

Riteniamo pertanto che:

 

- la sospensione o la decadenza della potestˆ non dovrebbe mai essere una misura penale e automatica, ma dovrebbe essere decisa dal giudice minorile, in seguito a unĠattenta valutazione dellĠinteresse del minore. QuestĠultima soluzione  oggetto dellĠemendamento 12.103 respinto al Senato.

 

- occorre affrontare in modo diversificato le differenti situazioni: gli adulti responsabili di riduzione in schiavit o sfruttamento dovrebbero essere severamente puniti, anche con un migliore coordinamento tra le istituzioni competenti (magistratura minorile, magistratura ordinaria, servizi sociali); i casi in cui invece i genitori non sono responsabili di riduzione in schiavit o sfruttamento ma impiegano il minore nellĠaccattonaggio soprattutto a causa delle gravissime condizioni di indigenza in cui si trovano, dovrebbero essere affrontati in primo luogo dai servizi sociali con interventi di supporto alla famiglia (in termini di assistenza, di sensibilizzazione sui diritti del minore ecc.) affinchŽ possa provvedere adeguatamente al mantenimento e allĠeducazione del minore;

 

-  fondamentale prevedere, in particolare, percorsi di inserimento scolastico e sociale,  di protezione e di avvio al mondo del lavoro;

                       

- va accordata particolare attenzione alla formazione del personale che lavora a stretto contatto con minorenni vittime di sfruttamento nellĠaccattonaggio, soprattutto per quel che riguarda le tecniche di intervista, le cui modalitˆ dovrebbero essere appropriate allĠetˆ e al sesso del minorenne.

 

- si auspica, inoltre, lĠapprovazione dellĠemendamento 12.0.300 che vuole introdurre lĠart. 35 bis al T.U., riconoscendo il diritto alla salute ai minori stranieri anche se irregolari, attraverso la possibilitˆ di accedere alle prestazioni pediatriche di base Òurgenti e continuativeÓ, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuitˆ delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolaritˆ del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionaleÓ.

 

- si auspica che sia riconsiderato il contenuto dellĠemendamento 12.103 e che, pertanto, venga riformulata la norma in oggetto in modo da eliminare lĠautomaticitˆ dellĠapplicazione della pena accessoria della decadenza dalla potestˆ genitoriale e passare al criterio della previa valutazione da parte del giudice procedente.

 

5. LĠarticolo 19

 

LĠarticolo 19 introduce il reato di immigrazione clandestina, passando dalla originaria ipotesi di delitto a quella nuova di contravvenzione di ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato punibile con lĠammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica lĠarticolo 162 del codice penale, ossia non  ammessa lĠoblazione che estingue il reato.

La norma prevede che si proceda penalmente solo nei confronti di chi non  destinatario di un provvedimento di respingimento, in quanto, nei confronti di questi ultimi lĠespulsione comunicata al giudice determina il non luogo a procedere: questa disposizione  appare incompatibile con l'articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui impedisce allo straniero destinatario di tale provvedimento l'esercizio del diritto inviolabile alla difesa nel processo, precludendogli la possibilitˆ di dimostrare in giudizio la propria innocenza, oltre che quella di far ricorso allĠoblazione che estinguerebbe il reato.

Inoltre, sebbene si preveda il non luogo a procedere per coloro che, dietro richiesta, abbiano ottenuto la protezione internazionale, e per coloro che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per  Ò seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italianoÓ,   resta la mancanza di una previsione generale che escluda, come regola generale non subordinata ad alcuna richiesta di parte, la punibilitˆ delle categorie di persone indicate dallĠart. 19 TUIMM, tra cui ci sono i minori dĠetˆ.

Inoltre tale disposizione non tiene conto di quanto stabilito dalla decisione quadro 2002/629/GAI e dalla direttiva 2004/81/CE, nonchŽ dalla Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale e i suoi protocolli, che recano norme a tutela  delle persone  vittime di tratta, riduzione in schiavit o in servit o di altri delitti contro la personalitˆ individuale, anche mediante la  previsione di una scriminante o, comunque, di una causa di non punibilitˆ in  loro favore.

Per i minorenni lĠarticolo in esame non prevede alcuna forma di tutela: dunque, benchŽ per i minori viga il divieto di espulsione (salvo il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi) ai sensi dellĠart. 19, co. 2 T.U. 286/98, il reato di ingresso e soggiorno illegale potrebbe essere contestato anche ai minorenni, sia accompagnati che non accompagnati.

Questo indurrebbe i minorenni che sono entrati in Italia irregolarmente (la quasi totalitˆ dei minori non accompagnati, molti dei minori accompagnati da genitori irregolari, nonchŽ una parte dei minori accompagnati da genitori regolari ma che hanno fatto ingresso in Italia in violazione delle norme sul ricongiungimento) ad evitare qualsiasi contatto con le istituzioni, non solo con le autoritˆ di pubblica sicurezza, ma anche con i servizi sociali, i servizi sanitari, la scuola ecc., per paura di essere denunciati per il reato di immigrazione illegale.

Anche qualora il reato di ingresso e soggiorno illegale potesse essere contestato solo agli adulti e non ai minori, lĠintroduzione di tale reato provocherebbe comunque un peggioramento della situazione dei minori accompagnati da genitori irregolari, in quanto aumenterebbe ulteriormente il timore da parte di questi ultimi di rendersi visibili alle istituzioni ad es. accompagnando il minore a scuola, ai servizi sanitari o ai servizi sociali.

 

Se venisse introdotto il reato di immigrazione illegale, dunque, aumenterebbe moltissimo il rischio che un numero di bambini e adolescenti stranieri restino al di fuori del sistema di protezione dei minori, che non hanno accesso ai servizi sociali e alle strutture dĠaccoglienza, ai servizi sanitari, alla scuola, ai percorsi di regolarizzazione e di integrazione; in conseguenza dellĠemarginazione e della mancata protezione, inoltre, vi sarebbe un forte aumento del rischio dello sfruttamento di minori nellĠambito della prostituzione, dellĠaccattonaggio, dello sfruttamento lavorativo, nonchŽ delle attivitˆ illegali. Questa disposizione potrebbe pregiudicare lĠesercizio dei diritti alla salute, allĠistruzione, allĠassistenza sociale, alla protezione dallo sfruttamento sessuale e lavorativo riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza e dalla normativa italiana a tutti i minori, indipendentemente dalla nazionalitˆ e dalla regolaritˆ del soggiorno.

LĠemendamento 19.0.800, presentato dal Governo allĠAssemblea del Senato e approvato aggiunge lĠarticolo 19 bis che, a sua volta introduce nel decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , relativo alla competenza penale del giudice di pace, gli articoli 20-bis, 20-ter, 32-bis e 62 bis

Con lĠapprovazione di questo emendamento, da un punto di vista processuale, la polizia giudiziaria potrebbe chiedere al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace entro i 15 giorni successivi. In tal caso, la presentazione dellĠimputato allĠudienza entro il quindicesimo giorno dallĠarresto comprometterebbe il diritto del minore (ex legge 4 maggio 1984 n. 183) di ricevere un affidamento familiare o di essere accolto in una Òcomunitˆ di tipo familiareÓ i cui legali esercitino i poteri tutelari sul minore in attesa della nomina del tutore; questa compromissione potrebbe aggravarsi maggiormente qualora la polizia giudiziaria formulasse altres“ richiesta di citazione contestuale per l'udienza, in caso di Ògravi e comprovate ragioni di urgenzaÓ che non consentano di attendere la fissazione dell'udienza entro i 15 giorni successivi.

Lo svolgimento del giudizio a presentazione immediata inoltre non garantirebbe i tempi necessari per lĠaccertamento dello stato di abbandono del minore da parte del Tribunale per i minorenni ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilitˆ.

 

 

 

 

Proposte

 

Eliminare la previsione del reato di ingresso e soggiorno illegale;  in subordine, nel caso tale reato venga comunque introdotto, stabilire che esso non possa essere  proprio contestato agli stranieri che rientrano nelle categorie per le quali vige il divieto di espulsione ai sensi dellĠart. 19 T.U. e in particolare ai minori dĠetˆ.

 

 

6. LĠarticolo 23

 

LĠart. 23 introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali. Ci˜ che si preme sottolineare non  in relazione allĠart. 23 quanto a un suo emendamento aggiuntivo  respinto, che andrebbe tenuto in considerazione in quanto propone una modifica dellĠart. 392 c.p.p. volta a :

-       chiedere lĠassunzione della testimonianza con incidente probatorio anche su richiesta della Òpersona offesaÓ  e anche al di fuori delle ipotesi predeterminate per legge. 

-       ammettere tale possibilitˆ anche per il reato di maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, oltre che per quelli per legge giˆ ammessi;

-       innalzare lĠetˆ della vittima, ai fini della richiesta di assunzione della testimonianza fino ai 18 anni. 

Poich persone offese sono, il pi delle volte i bambini e gli adolescenti, questa modifica offre uno strumento processuale  utile ad acquisire la prova il prima possibile,  su loro richiesta ( dei loro rappresentanti legali),  per evitare  di far rivivere alle vittime  le violenze subite anche a distanza di tempo. Ci˜ sarebbe pienamente conforme al principio del rispetto del superiore interesse del fanciullo.

 

7. LĠarticolo 36

 

LĠart. 36 del disegno di legge introduce una modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - ÒStato civile e anagrafeÓ-  stabilendo che non solo lĠiscrizione ma anche la variazione anagrafica siano subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

 La norma prevede che se  la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non  compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questĠultima  effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltˆ di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.

 

La norma, sebbene abbia portata e carattere generale, produce effetti negativi diretti sui diritti di tutti quei minori stranieri e comunitari che sono costretti a vivere in abitazioni caratterizzate da condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Questi verrebbero in tal modo o privati in partenza o successivamente (al momento della verifica delle condizioni igienico sanitarie con esito negativo) dei diritti connessi alla residenza (diritto di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel caso di cittadini comunitari, accesso allĠassistenza sociale, sanitaria), in violazione del principio di non discriminazione di cui allĠart. 2 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza e del diritto allĠassistenza sociale e sanitaria di cui allĠarticolo 26 CRC, riconosciuti dalla stessa Convenzione a tutti i minorenni.

 

Proposte

 

Eliminare la previsione di cui allĠart. 36 per violazione degli artt. 2 e 26  CRC.

 

 

8. LĠarticolo 39

 

LĠarticolo 39 modifica in pi punti il testo unico sullĠimmigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

In particolare si osserva che:

 

- al comma 1, la lettera b) interviene per modificare lĠart. 5 del T.U  in materia di permesso di soggiorno, subordinando la semplice richiesta del rilascio di permesso di soggiorno o di rinnovo al pagamento di una tassa.

Non si comprende la ratio della tassazione, non sussistendo i presupposti legali per la sua introduzione.

 

 

- al comma 1, la lettera f) modifica lĠart. 6 del T.U richiedendo allo straniero che vuole ottenere provvedimenti di suo interesse, lĠesibizione del permesso di soggiorno, normale o  CE di lungo periodo,  o della carta di soggiorno anche per ottenere il rilascio di atti dello stato civile.

La norma crea un sistema indistinto di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente presenti, perchŽ  si impedisce tout court, non solo di contrarre matrimonio, limitando cos“ il diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, ma anche di riconoscere i propri figli, con  un grave svantaggio ed una discriminazione per i minori stranieri. La norma sarebbe quindi contraria al perseguimento del diritto dei bambini e degli adolescenti allĠunitˆ familiare, violerebbe il principio di non discriminazione di cui allĠarticolo 2 della CRC allĠart. 3 della Costituzione, e in generale risulterebbe lesiva del  superiore interesse ex art. 3 CRC.

 

 

- al comma 1, la lettera i) modifica lĠart. 9 del T.U  prevedendo che la richiesta di permesso di soggiorno CE di lungo periodo relativa a familiari richiede il regolare soggiorno nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno 5 anni. Questa disposizione limita il diritto del figlio di uno straniero titolare di permesso di soggiorno CE di lungo periodo di godere dello stesso titolo di soggiorno del genitore,  contravvenendo allĠart. 31 T.U. per cui il minore segue la condizione giuridica del genitore. Ci˜ comporterebbe inoltre una destabilizzazione emotiva e sociale per il minore che appare ingiustificata.

 

- al comma 1, lett. l)  modifica lĠart. 14 del T.U , prevedendo lĠaumento della durata del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione  fino a 18 mesi (dai 30+30 giorni previsti attualmente dal T.U.). Ci˜ aggraverebbe ulteriormente le violazioni dei diritti dei minori. Si tratta, infatti di una disposizione che se attuata andrebbe ad incidere fortemente sui diritti sia dei minori che  giungono sul territorio italiano allĠinterno di nuclei familiari, sia dei minori non accompagnati erroneamente identificati come maggiorenni.

Nel caso in cui il minore sia trattenuto al seguito del genitore o affidatario, infatti, vi sarebbe unĠulteriore violazione del principio della detenzione/privazione della libertˆ come ultima risorsa sancito dallĠart. 37 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza (art. 37 lett. B) nessun fanciullo deve essere privato della libertˆ in maniera illegale o arbitraria; lĠarresto, la detenzione o lĠimprigionamento di un fanciullo devono (...) costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata pi breve possibile) e non sarebbero adeguatamente garantiti: diritto ad assistenza giuridica e ogni altra assistenza adeguata (lett. C) i diritti allĠistruzione, al gioco, alla salute.

Non  infatti prevista alcuna forma di tutela specifica per i minori che nel rispetto del diritto allĠunitˆ familiare si troverebbero costretti a permanere per un tempo ancora maggiore nei Centri. Nel caso invece in cui il minore sia affidato dal Tribunale per i minorenni a una struttura separandolo per un tempo cos“ lungo dal genitore trattenuto, vi sarebbe una gravissima violazione del diritto allĠunitˆ familiare sancito dallĠart. 9 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza.

Inoltre occorre considerare che un numero non quantificabile di minori non accompagnati viene identificato erroneamente come maggiorenne, rimanendo quindi soggetto alle disposizioni della normativa vigente in materia di espulsioni, respingimento e trattenimento in centri di identificazione o in centri di permanenza temporanea e assistenza.

Tale disposizione di modifica comportando una estensione dei termini di durata delle misure restrittive rischia pertanto di aggravare le situazioni summenzionate.

 

 

Il  comma 1 , lettera s) dellĠarticolo 39 modifica lĠart. 32 del Testo unico, sia nel comma 1 che nel comma 1 bis, relativi al rilascio del permesso di soggiorno ai minori affidati, al compimento della maggiore etˆ.

La norma richiede non pi alternativamente (o/o) ma congiuntamente (e/e), sia il requisito  della presenza sul territorio italiano da almeno 3 anni con la partecipazione a un progetto di integrazione sociale, che quello dellĠesistenza di un provvedimento di affidamento ai sensi dellĠart. 2 legge 184/83 o di tutela per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore etˆ.

La disposizione comporterebbe , per i minori stranieri non accompagnati non in possesso di entrambi i requisiti o lĠespulsione o la permanenza in Italia come irregolari.

 

La consapevolezza di non poter comunque ottenere, al compimento dei 18 anni, un permesso di soggiorno per mancanza di uno dei due requisiti avrebbe conseguenze molto rilevanti:

 

- indurrebbe molti minorenni stranieri ad entrare in Italia prima dei 15 anni in modo da coprire il periodo richiesto di tre anni, richiesto dalla legge, per i progetti di integrazione;

 

- per quelli giˆ presenti non in possesso di entrambi i requisiti, aumenterebbe il rischio di coinvolgimento in attivitˆ illegali e in forme comunque di sfruttamento.

 

 

Proposte

 

Eliminare la disposizione di cui alle lettere b, f, i, per violazione dei diritti fondamentali della persona indipendentemente dallo status giuridico, in violazione dellĠart. 3 Cost. 

Eliminare la  lettera l) per violazione degli articoli 9 e 37 della CRC, nonchŽ dellĠart. 3 CRC

Eliminare la lettera s) per contrasto con il principio di non discriminazione tra i minorenni stranieri,  di cui allĠ art. 3 Cost. e art. 2  CRC.

 

 

 

 

EMENDAMENTI

 

In relazione agli emendamenti presentati in Aula, destano preoccupazione lĠ emendamento 39.305 e lĠemendamento 39.306.

Il primo propone di sostituire il comma 4 dell'articolo 35(che attualmente garantisce la gratuitˆ delle prestazioni sanitarie urgenti ai richiedenti privi di risorse economiche) prevedendo che  per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale irregolarmente, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchŽ continuative per malattia ed infortunioÓ nonchŽ Ò i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettivaÓ dovranno essere erogate ai richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti non pi gratuitamente  ma Òprevio pagamento della relativa tariffa  ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a paritˆ con i cittadini italianiÓ, precisando che in caso di cure urgenti e non differibili il pagamento sia posticipato, ma anche che in caso di mancato pagamento scatti la segnalazione allĠautoritˆ competente.

Questo emendamento, nel sopprimere la gratuitˆ delle prestazioni urgenti o comunque essenziali per gli stranieri irregolari avrebbe delle serie ripercussioni, sia in via indiretta che direttamente sulla salute dei bambini e adolescenti,entrando in contrasto sia con lĠart. 32 comma 1 della Costituzione italiana ( ÒLa Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dellĠindividuo e interesse della collettivitˆ e garantisce cure gratuite agli indigenti) e violando lo spirito e la lettera della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza  ratificata dallĠItalia con legge n. 176/91, in particolare contravvenendo ai precetti degli articoli 2,3 e 24 che obbligano lĠItalia ad assicurare a tutti i bambini presenti sul territorio, senza discriminazione alcuna, il diritto di godere del miglior stato di salute possibile, per contribuire a realizzare il loro superiore interesse.

 

LĠemendamento 39.306 propone lĠ intera soppressione del  comma 5 dellĠart. 35. che nella sua attuale formulazione, afferma che - salvo le ipotesi di obbligo di referto - non sussiste alcun obbligo di segnalare alle autoritˆ competenti lĠaccesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare.

 La sua soppressione indurrebbe gli stranieri irregolari ad evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche, creando una area di clandestinitˆ sanitaria  pericolosa sia per la salute del singolo straniero che per lĠintera collettivitˆ, dato che, in questo modo si comprometterebbero gli interventi di profilassi e prevenzione e si innalzerebbe il rischio di contagio tra la popolazione.

Le ricadute per la salute dei bambini e degli adolescenti sarebbero gravissime compromettendo il loro diritto fondamentale alla salute anche con ripercussioni future e creando le condizioni per  favorire processi di esclusione  ed invisibilitˆ dei diritti sociali.

 

Proposte

 

Si propone di eliminare gli emendamenti 39.305 e 39.306 in quanto:

incostituzionali, e quindi illegittimi,per violazione degli articoli:

art. 32 Cost. – che tutela il diritto fondamentale alla salute di ogni individuo; artt. 2 e 3 Cost. in cui la Repubblica italiana si impegna a garantire i diritti inviolabili dellĠuomo,richiedendo a coloro che risiedono sul suo territorio lĠadempimento, tra gli altri, dei doveri di solidarietˆ sociale, garantendo il principio di non discriminazione e rimuovendo gli ostacoli che ne limitano lĠeguaglianza.

 

 

In particolare, in relazione alle ricadute sui bambini e  sugli adolescenti, lĠemendamento 39.035  e lĠemendamento 39.036 pregiudicano il superiore interesse del fanciullo ( art. 3 CRC) in quanto:

- la mancata gratuitˆ delle prestazioni di sicuro arrecherebbe gravi danni alla loro salute  perchŽ pi facilmente esposti a rischi di malattie, epidemie, contagi, in quanto pi deboli

- la paura della  segnalazione allĠautoritˆ competente nel caso di accesso ai servizi sanitari da parte di un/a minore straniero/a irregolare  potrebbe spingerli a rivolgersi, a organizzazioni sanitarie parallele clandestine illecite (si pensi agli aborti clandestini, alle gravidanze in corso)

 

 

9. LĠart. 41

 

LĠarticolo 41 aggiunge lĠarticolo 4 bis al TU Dlgs 286/98, istituendo  i cosiddetti Çaccordi di integrazione con lo scopo di Òpromuovere la convivenza dei cittadini italiani con quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla CostituzioneÓ.

 LĠaccordo di integrazione  articolato per crediti e deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal cittadino straniero ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Con esso lo straniero si impegna a conseguire specifici obiettivi di integrazione, non specificati dalla norma. I crediti devono essere conseguiti nel periodo di validitˆ del permesso (si ricorda che il permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro pu˜ essere  rilasciato per periodi che vanno da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni; in caso di permesso di soggiorno legato ad un contratto di lavoro, esso avrˆ durata pari a quella del contratto). La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione dello straniero. I criteri e le modalitˆ di sottoscrizione sono da definirsi con regolamento governativo entro 180 gg dallĠentrata in vigore della legge.

In primo luogo la norma non si fonda su modalitˆ coerenti e partecipative.

Se si parla di accordo e se lo scopo  quello della integrazione dei cittadini stranieri, poichŽ nellĠesecuzione saranno tenuti a partecipare, ognuno per la propria parte, sia lo Stato che lo straniero, sarebbe logico che la definizione dei contenuti dellĠaccordo, e la individuazione degli obiettivi da raggiungere fossero, almeno in via preliminare,  individuati congiuntamente, mediante modalitˆ partecipative,  con il contributo delle pi significative  rappresentanze  straniere nel nostro Paese.

La sola affermazione secondo la quale la perdita dei crediti, di per sŽ comporterebbe la perdita del permesso di soggiorno, e questo senza che rilevino le cause di tale perdita o si tenga conto di altri elementi come lo status familiare della persona, lĠesistenza di figli, di un lavoro regolare, rende la norma palesemente discriminatoria.

In secondo luogo, la valutazione dei crediti  rimessa a un organo amministrativo, e pertanto sicuramente discrezionale, in contrasto con la riserva di legge (peraltro rinforzata) di cui all'articolo 10, capoverso, della Costituzione, in materia di disciplina della condizione giuridica dello straniero.

Inoltre questa norma non esclude dalla possibilitˆ di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno i titolari di protezione umanitaria, i rifugiati, i richiedenti asilo, i minorenni e, in via generale, non fa riferimento allĠart. 19 del T.U immigrazione sul divieto di espulsione.

 

Proposte

 

Si propone di eliminare lĠart.41 che introdurrebbe lĠart.4 bis al TU 286/1998.

 

LĠemendamento 41.0.300

 

LĠemendamento in esame blocca i flussi migratori verso lĠItalia per due anni.

Il testo afferma di essere in linea con il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, e in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008.

 

Questo blocco  dei flussi non sembra trovi un riscontro e un puntuale riferimento nei documenti europei citati, dove, piuttosto, si fa riferimento alla opportunitˆ di politiche migratorie armoniose e rigorosamente rispettose dei diritti umani dei migranti.

 Nel Patto europeo, il Consiglio europeo chiede agli Stati membri di attuare Òuna politica d'immigrazione scelta, in particolare in funzione dell'insieme delle esigenze del mercato del lavoro, e concertata, tenendo conto dell'impatto che essa pu˜ avere sugli altri Stati membri. Infine, sottolinea l'importanza di adottare una politica che consenta un equo trattamento dei migranti e l'integrazione armoniosa degli stessi nella societˆ del paese ospitante.Ó

 

 

Proposte

 

Eliminare lĠemendamento 41.0.300

 

9.LĠarticolo 47

 

LĠarticolo 47 prevede lĠestensione della sfera di applicazione dellĠart. 33, comma 2 bis, Dlgs 286/98 relativa al rimpatrio assistito per i msna, anche ai minori non accompagnati cittadini dellĠUnione Europea che esercitano la prostituzione, con lĠattribuzione del potere decisorio al Comitato per i Minori stranieri. LĠart. 33 attualmente prevede il rimpatrio assistito per i msna,  con lĠattribuzione del potere decisorio al Comitato per i Minori stranieri.

 

La disposizione contrasta con il divieto di discriminazione sancito dai Trattati comunitari e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto disponendo l'espulsione anche in assenza delle ragioni di pubblica sicurezza e pericolositˆ sociale, che, sole, legittimano l'allontanamento dei cittadini comunitari,  impone al minore straniero comunitario  un trattamento diverso rispetto ai  cittadini italiani.

La disposizione inoltre, cos“ come attualmente formulata, richiama in modo non appropriato/fuorviante la CRC, nella parte in cui richiama la necessitˆ di operare il rimpatrio nel rispetto dellĠinteresse del minore e nel rispetto della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠ adolescenza  e non tiene conto del fatto che nella maggior parte dei casi il minorenne sia  stato costretto a venire in Italia per esercitare la prostituzione  per cui il ritorno nellĠambiente dĠorigine  potrebbe che essere ulteriormente dannoso.

Inoltre, la norma contrasta in pi punti con le disposizioni della direttiva 38 del 2004 sul diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari, in particolare con  l'articolo 28 della direttiva, che prescrive che, nei confronti del minore, l'allontanamento - sempre che risponda al suo superiore interesse - non possa essere adottato se non in presenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza.

 

Infine, cĠ anche una ragione di carattere procedurale: la disposizione contrasta con il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio  del 27 novembre 2003, in particolare con lĠart. 8 che attribuisca la competenza decisoria in materia di responsabilitˆ genitoriale (che include anche il Òritorno del minore nei casi di trasferimento illecito o mancato rientroÓ ) ad unĠautoritˆ giurisdizionale, individuata, in va generale, nellĠautoritˆ giurisdizionale dello stato di residenza abituale del minorenne, non in quella dello stato in cui il minorenne si trova.

 

 

Proposte

 

Stante la non conformitˆ alla lettera e allo spirito della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza, nonchŽ alla normativa comunitaria e vista la  sua non derogabilitˆ da parte della normativa italiana (di rango ordinario), si propone di eliminare la disposizione prevista nel testo del ddl in quanto illegittima.

 

 


 

 



1 In particolare al punto 45 OSS. Conclusive 2003, il Comitato ONU lamenta

 

1.     la mancanza di adeguate strutture di accoglienza per minori non accompagnati;

2.     la mancanza di armonizzazione tra le  procedure che riguardano lĠaccompagnamento di minori nelle diverse Regioni italiane;

3.     la nuova previsione, secondo la Legge 189/2002, che permette la detenzione di immigrati privi di documenti;

4.     lĠattuazione del D.L. 113/99 che porta a un aumento dei rimpatri senza un adeguato follow-up;

5.     il cambiamento, avvenuto nel 2000, riguardo al permesso di soggiorno per i minori.

 

 Tali preoccupazioni, hanno portato il  Comitato  a raccomandare allĠItalia di agire in queste direzioni (punto 46):

1.     incrementare gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;

2.     assicurare che la permanenza in questi centri sia pi breve possibile e che lĠaccesso allĠistruzione e alla sanitˆ siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;

3.     adottare il prima possibile, una procedura armonizzata nellĠinteresse preminente del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte;

4.     assicurare che sia previsto il rimpatrio assistito quando ci˜  nel superiore interesse del bambino, e che sia garantita assistenza per tutto il periodo successivo a questi stessi bambini.