OSSERVAZIONI SUGLI EFFETTI DEL
DISEGNO DI LEGGE S733 FACENTE PARTE DEL PACCHETTO SICUREZZA
SUI DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI STRANIERI
Premessa
Il presente documento il frutto
di un percorso di analisi e riflessioni congiunte di un tavolo di lavoro,
promosso dallĠUNICEF Italia, composto da realt associative che lavorano per
garantire la piena attuazione anche dei diritti dei bambini e degli adolescenti
di origine straniera presenti sul territorio italiano.
Il tavolo di lavoro stato
costituito a seguito dellĠapprovazione da parte del Consiglio dei Ministri il
21 maggio 2008 del cosiddetto ÒPacchetto SicurezzaÓ, voluto per contrastare
fenomeni di illegalit diffusa collegati allĠimmigrazione irregolare e alla
criminalit organizzata.
Il perseguimento della
ÒsicurezzaÓ, motivo e oggetto del Pacchetto, di fondamentale importanza per
la crescita e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti e soprattutto per
essi deve essere strumento di garanzia ai fini dellĠesercizio di tutti i
diritti che la Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza
riconosce loro. Occorre per riflettere sullĠaccezione del termine: sicurezza,
per chi lavora per i diritti, significa sicurezza sociale, ottenuta attraverso
politiche inclusive e la promozione di una cultura dei diritti umani.
Il Pacchetto Sicurezza, composto
da un Decreto Legge, un disegno di legge e tre schemi di decreti legislativi,
affronta tematiche che, a nostro giudizio, coinvolgeranno e condizioneranno
molto la vita dei bambini e degli adolescenti presenti sul nostro territorio sia regolarmente che
irregolarmente, non solo se provenienti da Paesi extracomunitari ma anche
comunitari.
Poich non soltanto misure
espressamente destinate ai minorenni hanno effetti su di loro, necessaria
unĠanalisi attenta e approfondita sulle conseguenze che tali misure potranno
avere in modo diretto e indiretto su bambini e adolescenti di origine straniera
presenti sul territorio italiano.
Pertanto, si intende sottoporre
allĠattenzione del Governo e del Parlamento le principali preoccupazioni che solleva questo Pacchetto ed
alcune proposte di modifica dei provvedimenti che lo compongono, relativamente
agli effetti che si potranno avere sui minorenni.
Ci frutto di una scelta
metodologica dettata dalla necessit di porre lĠattenzione su quelle norme che,
secondo gli aderenti, metteranno a repentaglio la vita, la sopravvivenza e lo
sviluppo dei bambini e degli adolescenti di origine straniera, con pesanti
ricadute sui loro diritti civili, economici, sociali e culturali.
La Costituzione della Repubblica
Italiana e la Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza (di
seguito CRC) forniscono il quadro di riferimento per le osservazioni e le
proposte che seguono.
Si
sottolinea in particolare, che:
-
I
diritti civili, economici, sociali e culturali di tutti i bambini e gli
adolescenti, senza alcuna distinzione di sorta, sono da considerarsi ÒincondizionatiÓ e ÒincondizionabiliÓ
da alcuna legislazione interna, se incompatibile con i dettami della CRC che
lĠItalia ha ratificato con la legge n. 176/1991, vincolandosi al pieno rispetto
di tutti i suoi precetti;
-
lĠart.
2 della CRC obbliga lĠItalia a rispettare e a garantire tali diritti a ogni
bambino e adolescente minore degli anni 18 che dipenda dalla sua giurisdizione
e a non operare alcuna discriminazione quanto, piuttosto, a individuare quei
gruppi di bambini e adolescenti per i quali il riconoscimento e la
realizzazione di tali diritti richiedano lĠadozione di misure speciali;
-
lĠart.
3 della CRC obbliga lĠItalia a considerare ÒlĠinteresse superioreÓ dei bambini
e degli adolescenti preminente in tutti i provvedimenti che li riguardino,
direttamente o indirettamente. Poich i diritti dei bambini e degli adolescenti
possono essere influenzati, nel loro esercizio, non soltanto da normative
pensate ad hoc per essi ma anche da misure destinate a disciplinare altri ambiti,
opportuno e necessario che, a tutti i livelli di governo e soprattutto in sede
di legiferazione, sia intrapreso un processo continuo di analisi e valutazione
sullĠimpatto che le scelte politiche possano avere su di loro;
-
il
Comitato ONU sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza, nelle Osservazioni
Conclusive 2003 rivolte allĠItalia esprime preoccupazione per Òil verificarsi
di episodi di razzismo contro minoranze, [É] le disparit nel godimento di
diritti economici e sociali, in particolare nel settore della salute,
dellĠassistenza sociale, dellĠistruzione e delle condizioni abitative sperimentate
da bambini poveri, rom, stranieri, minori non accompagnati e disabiliÓ (punto
20) e raccomanda allĠItalia di prendere tutte le misure appropriate per
combattere gli atteggiamenti discriminatori, volgendo una particolare
attenzione alle condizioni di vita dei bambini e adolescenti vulnerabili, come
i minori stranieri non accompagnati, i rom, per garantire loro lĠaccesso
soprattutto allĠassistenza sanitaria e scolastica, incoraggiando le famiglie
mediante misure efficaci (punti 40, 44, 45, 54)[1];
-
lĠarticolo
2 della Costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dellĠuomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalit e richiede lĠadempimento dei doveri inderogabili di solidariet
politica, economica e sociale;
-
lĠarticolo
3 della Costituzione italiana sancisce il principio di uguaglianza e di non discriminazione davanti alla
legge, attribuendo allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
BOZZA
DI DOCUMENTO AL 27 GENNAIO 2009
Osservazioni sul Disegno di Legge recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica – Atto del Senato
n. 733
1. LĠarticolo 4
LĠarticolo 4 introduce nuovi e pi
restrittivi requisiti per lĠottenimento della cittadinanza italiana a seguito
di matrimonio con cittadino italiano,
perch viene sancito un
allungamento del tempo di permanenza in Italia, quale condizione necessaria per
ottenerla (da sei mesi a due anni, specificando che la decorrenza parte
dallĠavvenuto matrimonio)
Inoltre si prevede che dichiarazioni
relative alla cittadinanza siano soggette al pagamento di una tassa di euro
200, il cui gettito dovrebbe essere destinato per la met a finanziare i
progetti del Dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione.
é prevista inoltre una ulteriore
modifica con cui si introduce lĠobbligo di allegare la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge, ai fini dellĠelezione,
acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.
La rigidit delle disposizioni relative
al tempo di permanenza crea evidenti ostacoli ai processi di integrazione degli
stranieri che vogliono stabilirsi nel nostro Paese.
Inoltre, la previsione del pagamento di
una tassa palesemente
discriminatoria e non se ne comprende la ratio, considerato che da una parte non sembrano
sussistere i presupposti per lĠapplicazione di una tassa, e dallĠaltra se il rilascio delle
dichiarazioni relative alla cittadinanza per i cittadini italiani non comporta
alcun aggravio in termini di spesa, deve essere parimenti per i cittadini stranieri.
Proposte:
Si propone la sua eliminazione per
contrasto con lĠart. 3 della Costituzione, in quanto lesiva del principio di
non discriminazione.
Si chiede, piuttosto, di intervenire
sulla legge n. 91/92 per
modificare lĠart. 1 relativo ai requisiti per ottenere la cittadinanza
italiana, ampliando il novero dei casi in cui
la cittadinanza si acquista in base al criterio dello jus soli, per conferire la
cittadinanza Òper nascitaÓ a tutti quei bambini e adolescenti stranieri nati in
Italia da genitori stranieri.
2. LĠarticolo 5
LĠarticolo 5 modifica lĠarticolo 116
del codice civile, affiancando alla dichiarazione dell'autorit competente del
proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio (come gi
previsto), lĠobbligo, per lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello
Stato, di produrre anche un documento che attesti la regolarit del soggiorno
in Italia.
Questa disposizione non rispetta il dettato
della Costituzione italiana, in particolare il combinato disposto degli
articoli 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto discriminatoria nei confronti degli
stranieri nella misura in cui subordina l'esercizio del diritto a contrarre
matrimonio - che un diritto fondamentale della persona e non di cittadinanza
- al possesso di un documento che
attesti la regolarit del soggiorno.
Contrasta altres con
gli articoli 9 e 21 della Carta di Nizza, che nel riconoscere a ciascun
individuo il diritto al matrimonio, vieta qualsiasi discriminazione fondata
sulla cittadinanza.
Inoltre, la dove ci sono gi dei figli minorenni,
la disposizione pu seriamente pregiudicare in partenza il loro diritto ad uno status familiare e allĠunit
familiare nella misura in cui ostacola il consolidamento dei legami familiari
per coloro che scelgono lĠistituto del matrimonio come modello di vita
familiare.
Proposte: Si propone di eliminare la disposizione,
in quanto discriminatoria e, con
speciale riguardo al diritto dei bambini e degli adolescenti, lesiva del
diritto allĠidentit e allĠunit familiare di cui agli artt 8, 9 e 10 CRC.
3. LĠarticolo 7
La norma consente a Sindaci e Prefetti di ordinare
lo sgombero e lĠimmediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli
occupanti.
Si osserva:
- particolare attenzione va posta
ai minori facenti parte di minoranze etniche, come Rom e Sinti, alcuni dei
quali comunitari.
Le modifiche apportate al Codice
penale dallĠart. 7 riguardano sicuramente questi gruppi che spesso non sono collocati in campi organizzati,
ma si sistemano autonomamente in zone individuate ai margini delle citt.
Proposte
Si richiede pertanto che il
Governo centrale sostenga economicamente le amministrazioni locali affinch, in
un quadro strategico nazionale, siano assicurate condizioni abitative idonee.
Sistemazioni adeguate garantiranno anche il rispetto delle condizioni igienico
- sanitarie che in base allĠart.16 delle stesso Disegno di legge, condizionano
lĠiscrizione anagrafica.
4. LĠarticolo 12
LĠimpiego di minorenni nellĠaccattonaggio un fenomeno
estremamente complesso, che vede al suo interno situazioni molto diversificate:
da casi di vera e propria riduzione in schiavit e sfruttamento da parte di
organizzazioni criminali a situazioni in cui il minore contribuisce
allĠeconomia familiare senza subire alcuna violenza, minaccia o inganno.
LĠart. 12 del ddl aumenta le pene
previste per lĠimpiego di minori nellĠaccattonaggio, modificando il reato da
contravvenzione - lĠart. 671 c.p. Òimpiego dei minori nellĠaccattonaggioÓ
attualmente in vigore viene abrogato - concernente lĠordine pubblico , a
delitto contro la personalit individuale.
Ove venisse prevista la decadenza
dallĠesercizio della potest del genitore (attualmente prevista la
sospensione della potest genitoriale) come misura penale, decisa
automaticamente, senza alcuna valutazione dellĠinteresse del minore, il
minorenne verrebbe necessariamente allontanato dai genitori anche nei casi in
cui ci sia contrario allĠinteresse del minore. Tale disposizione violerebbe il
principio sancito dallĠart. 3 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e
dellĠadolescenza in base a cui in tutte le decisioni relative ai minori
l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, e
lĠart. 9 della stessa Convenzione, che sancisce lĠobbligo per gli Stati di
vigilare affinch il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro
volont a meno che le autorit competenti non decidano, sotto riserva di
revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili,
che questa separazione necessaria nell'interesse preminente del minore.
Si consideri, infine, che
prevedere lĠallontanamento dai genitori di tutti i minorenni impiegati
nellĠaccattonaggio comporterebbe non solo una violazione dei diritti del
minorenne nei casi in cui lĠallontanamento sia contrario allĠinteresse del
minore, ma anche un forte impegno economico da parte degli Enti locali per
garantire assistenza a tutti i minori allontanati (come ad esempio lĠinserimento
in comunit).
Proposte
é necessario affrontare il
complesso fenomeno dellĠimpiego di minori nellĠaccattonaggio con un approccio
finalizzato alla tutela dei diritti del minore e non con un approccio meramente
e rigidamente repressivo. Riteniamo che lĠaccattonaggio, laddove si configuri
come una forma di tratta e/o sfruttamento, di minori debba essere ricondotto a
reato di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale.
Riteniamo pertanto che:
- la sospensione o la decadenza
della potest non dovrebbe mai essere una misura penale e automatica, ma
dovrebbe essere decisa dal giudice minorile, in seguito a unĠattenta
valutazione dellĠinteresse del minore. QuestĠultima soluzione oggetto
dellĠemendamento 12.103 respinto al Senato.
- occorre affrontare in modo
diversificato le differenti situazioni: gli adulti responsabili di riduzione in
schiavit o sfruttamento dovrebbero essere severamente puniti, anche con un
migliore coordinamento tra le istituzioni competenti (magistratura minorile,
magistratura ordinaria, servizi sociali); i casi in cui invece i genitori non
sono responsabili di riduzione in schiavit o sfruttamento ma impiegano il
minore nellĠaccattonaggio soprattutto a causa delle gravissime condizioni di
indigenza in cui si trovano, dovrebbero essere affrontati in primo luogo dai
servizi sociali con interventi di supporto alla famiglia (in termini di
assistenza, di sensibilizzazione sui diritti del minore ecc.) affinch possa
provvedere adeguatamente al mantenimento e allĠeducazione del minore;
- fondamentale prevedere, in
particolare, percorsi di inserimento scolastico e sociale, di protezione e di avvio al mondo del
lavoro;
- va accordata particolare
attenzione alla formazione del personale che lavora a stretto contatto con
minorenni vittime di sfruttamento nellĠaccattonaggio, soprattutto per quel che
riguarda le tecniche di intervista, le cui modalit dovrebbero essere
appropriate allĠet e al sesso del minorenne.
- si auspica, inoltre, lĠapprovazione
dellĠemendamento 12.0.300 che vuole introdurre lĠart. 35 bis al T.U., riconoscendo
il diritto alla salute ai minori stranieri anche se irregolari, attraverso la
possibilit di accedere alle prestazioni pediatriche di base Òurgenti e continuativeÓ, in ospedale e sul territorio, nei
consultori, anche attraverso la continuit delle cure garantita dall'assistenza
pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a
prescindere dalla condizione di regolarit del soggiorno, dalla residenza
anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionaleÓ.
- si auspica che sia riconsiderato il contenuto
dellĠemendamento 12.103 e che, pertanto, venga riformulata la norma in oggetto
in modo da eliminare lĠautomaticit dellĠapplicazione della pena accessoria
della decadenza dalla potest genitoriale e passare al criterio della previa
valutazione da parte del giudice procedente.
5. LĠarticolo 19
LĠarticolo 19 introduce il reato di immigrazione
clandestina, passando dalla originaria ipotesi di delitto a quella nuova di
contravvenzione di ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato
punibile con lĠammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente
comma non si applica lĠarticolo 162 del codice penale, ossia non ammessa
lĠoblazione che estingue il reato.
La norma prevede
che si proceda penalmente solo nei confronti di chi non destinatario di un
provvedimento di respingimento, in quanto, nei confronti di questi ultimi
lĠespulsione comunicata al giudice determina il non luogo a procedere: questa
disposizione appare incompatibile
con l'articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui impedisce allo
straniero destinatario di tale provvedimento l'esercizio del diritto
inviolabile alla difesa nel processo, precludendogli la possibilit di
dimostrare in giudizio la propria innocenza, oltre che quella di far ricorso
allĠoblazione che estinguerebbe il reato.
Inoltre, sebbene si preveda il non luogo a procedere per coloro che,
dietro richiesta, abbiano ottenuto la protezione internazionale, e per coloro
che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per Ò seri motivi, in particolare di carattere umanitario o
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italianoÓ, resta la mancanza di una previsione
generale che escluda, come regola generale non subordinata ad alcuna richiesta
di parte, la punibilit delle categorie di persone indicate dallĠart. 19 TUIMM,
tra cui ci sono i minori dĠet.
Inoltre tale disposizione non tiene conto di quanto stabilito dalla
decisione quadro 2002/629/GAI e dalla direttiva 2004/81/CE, nonch dalla
Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale e i suoi
protocolli, che recano norme a tutela
delle persone vittime di
tratta, riduzione in schiavit o in servit o di altri delitti contro la
personalit individuale, anche mediante la previsione di una scriminante o, comunque, di una causa di
non punibilit in loro favore.
Per i minorenni lĠarticolo in
esame non prevede alcuna forma di tutela: dunque, bench per i minori viga il
divieto di espulsione (salvo il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario
espulsi) ai sensi dellĠart. 19, co. 2 T.U. 286/98, il reato di ingresso e
soggiorno illegale potrebbe essere contestato anche ai minorenni, sia
accompagnati che non accompagnati.
Questo indurrebbe i minorenni che sono entrati in Italia irregolarmente (la quasi totalit dei minori non accompagnati, molti dei minori accompagnati da genitori irregolari, nonch una parte dei minori accompagnati da genitori regolari ma che hanno fatto ingresso in Italia in violazione delle norme sul ricongiungimento) ad evitare qualsiasi contatto con le istituzioni, non solo con le autorit di pubblica sicurezza, ma anche con i servizi sociali, i servizi sanitari, la scuola ecc., per paura di essere denunciati per il reato di immigrazione illegale.
Anche qualora il reato di ingresso
e soggiorno illegale potesse essere contestato solo agli adulti e non ai
minori, lĠintroduzione di tale reato provocherebbe comunque un peggioramento
della situazione dei minori accompagnati da genitori irregolari, in quanto
aumenterebbe ulteriormente il timore da parte di questi ultimi di rendersi
visibili alle istituzioni ad es. accompagnando il minore a scuola, ai servizi
sanitari o ai servizi sociali.
Se venisse introdotto il reato di
immigrazione illegale, dunque, aumenterebbe moltissimo il rischio che un numero
di bambini e adolescenti stranieri restino al di fuori del sistema di
protezione dei minori, che non hanno accesso ai servizi sociali e alle
strutture dĠaccoglienza, ai servizi sanitari, alla scuola, ai percorsi di
regolarizzazione e di integrazione; in conseguenza dellĠemarginazione e della
mancata protezione, inoltre, vi sarebbe un forte aumento del rischio dello
sfruttamento di minori nellĠambito della prostituzione, dellĠaccattonaggio,
dello sfruttamento lavorativo, nonch delle attivit illegali. Questa
disposizione potrebbe pregiudicare lĠesercizio dei diritti alla salute,
allĠistruzione, allĠassistenza sociale, alla protezione dallo sfruttamento
sessuale e lavorativo riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dellĠinfanzia
e dellĠadolescenza e dalla normativa italiana a tutti i minori,
indipendentemente dalla nazionalit e dalla regolarit del soggiorno.
LĠemendamento 19.0.800, presentato dal Governo
allĠAssemblea del Senato e approvato aggiunge lĠarticolo 19 bis che, a sua
volta introduce nel decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , relativo alla
competenza penale del giudice di pace, gli articoli 20-bis, 20-ter, 32-bis
e 62 bis
Con lĠapprovazione di questo emendamento, da un punto di vista
processuale, la polizia giudiziaria potrebbe chiedere al pubblico ministero
l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al
giudice di pace entro i 15 giorni successivi. In tal caso, la presentazione
dellĠimputato allĠudienza entro il quindicesimo giorno dallĠarresto
comprometterebbe il diritto del minore (ex legge 4 maggio 1984 n. 183) di
ricevere un affidamento familiare o di essere accolto in una Òcomunit di tipo
familiareÓ i cui legali esercitino i poteri tutelari sul minore in attesa della
nomina del tutore; questa compromissione potrebbe aggravarsi maggiormente
qualora la polizia giudiziaria formulasse altres
richiesta di citazione contestuale per l'udienza, in caso di Ògravi e
comprovate ragioni di urgenzaÓ che non consentano di attendere la fissazione
dell'udienza entro i 15 giorni successivi.
Lo svolgimento
del giudizio a presentazione immediata inoltre non garantirebbe i tempi
necessari per lĠaccertamento dello stato di abbandono del minore da parte del Tribunale
per i minorenni ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilit.
Proposte
Eliminare la previsione del reato
di ingresso e soggiorno illegale;
in subordine, nel caso tale reato venga comunque introdotto, stabilire
che esso non possa essere proprio
contestato agli stranieri che rientrano nelle categorie per le quali vige il
divieto di espulsione ai sensi dellĠart. 19 T.U. e in particolare ai minori
dĠet.
6. LĠarticolo 23
LĠart. 23 introduce una serie di modifiche al codice di procedura
penale in tema di misure cautelari personali. Ci che si preme sottolineare non
in relazione allĠart. 23 quanto a un suo emendamento aggiuntivo respinto, che andrebbe tenuto in
considerazione in quanto propone una modifica dellĠart. 392 c.p.p. volta a :
- chiedere lĠassunzione della testimonianza con
incidente probatorio anche su richiesta della Òpersona offesaÓ e anche al di fuori delle ipotesi
predeterminate per legge.
- ammettere tale possibilit anche per il reato
di maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, oltre che per quelli per legge
gi ammessi;
- innalzare lĠet della vittima, ai fini della
richiesta di assunzione della testimonianza fino ai 18 anni.
Poich persone offese sono, il pi delle volte i bambini e gli
adolescenti, questa modifica offre uno strumento processuale utile ad acquisire la prova il prima
possibile, su loro richiesta ( dei
loro rappresentanti legali), per
evitare di far rivivere alle
vittime le violenze subite anche a
distanza di tempo. Ci sarebbe pienamente conforme al principio del rispetto
del superiore interesse del fanciullo.
7. LĠarticolo 36
LĠart. 36 del disegno di legge
introduce una modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - ÒStato civile e
anagrafeÓ- stabilendo che non solo
lĠiscrizione ma anche la variazione anagrafica siano subordinate alla verifica,
da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie
dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai
sensi delle vigenti norme sanitarie.
La norma prevede che se la verifica delle condizioni
igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta
di iscrizione, questĠultima effettuata con riserva di verifica, fatta salva la
facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.
La norma, sebbene abbia portata e
carattere generale, produce effetti negativi diretti sui diritti di tutti quei
minori stranieri e comunitari che sono costretti a vivere in abitazioni
caratterizzate da condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Questi verrebbero
in tal modo o privati in partenza o successivamente (al momento della verifica
delle condizioni igienico sanitarie con esito negativo) dei diritti connessi
alla residenza (diritto di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel caso
di cittadini comunitari, accesso allĠassistenza sociale, sanitaria), in
violazione del principio di non discriminazione di cui allĠart. 2 della
Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza e del diritto
allĠassistenza sociale e sanitaria di cui allĠarticolo 26 CRC, riconosciuti
dalla stessa Convenzione a tutti i minorenni.
Proposte
Eliminare la previsione di cui
allĠart. 36 per violazione degli artt. 2 e 26 CRC.
8. LĠarticolo 39
LĠarticolo 39 modifica
in pi punti il testo unico sullĠimmigrazione, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
In particolare si osserva che:
- al comma 1, la lettera b) interviene per
modificare lĠart. 5 del T.U in
materia di permesso di soggiorno, subordinando la semplice richiesta del
rilascio di permesso di soggiorno o di rinnovo al pagamento di una tassa.
Non si comprende la ratio della tassazione, non
sussistendo i presupposti legali per la sua introduzione.
- al comma 1,
la lettera f) modifica lĠart. 6 del T.U richiedendo allo straniero che vuole
ottenere provvedimenti di suo interesse, lĠesibizione del permesso di
soggiorno, normale o CE di lungo
periodo, o della carta di soggiorno
anche per ottenere il rilascio di atti dello stato civile.
La norma crea
un sistema indistinto di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente
presenti, perch si impedisce tout
court, non solo di contrarre matrimonio, limitando cos il diritto
fondamentale alla creazione di una famiglia, ma anche di riconoscere i propri
figli, con un grave svantaggio ed
una discriminazione per i minori stranieri. La norma sarebbe quindi contraria
al perseguimento del diritto dei bambini e degli adolescenti allĠunit
familiare, violerebbe il principio di non discriminazione di cui allĠarticolo 2
della CRC allĠart. 3 della Costituzione, e in generale risulterebbe lesiva
del superiore interesse ex art. 3
CRC.
- al comma 1, la lettera i)
modifica lĠart. 9 del T.U
prevedendo che la richiesta di permesso di soggiorno CE di lungo periodo
relativa a familiari richiede il regolare soggiorno nel territorio dello Stato
ininterrottamente da almeno 5 anni. Questa disposizione limita il diritto del
figlio di uno straniero titolare di permesso di soggiorno CE di lungo periodo
di godere dello stesso titolo di soggiorno del genitore, contravvenendo allĠart. 31 T.U. per cui
il minore segue la condizione giuridica del genitore. Ci comporterebbe inoltre
una destabilizzazione emotiva e sociale per il minore che appare ingiustificata.
- al comma 1, lett. l) modifica lĠart. 14 del T.U , prevedendo
lĠaumento della durata del trattenimento nei Centri di identificazione ed
espulsione fino a 18 mesi (dai
30+30 giorni previsti attualmente dal T.U.). Ci aggraverebbe ulteriormente le violazioni
dei diritti dei minori. Si tratta, infatti di una disposizione che se attuata
andrebbe ad incidere fortemente sui diritti sia dei minori che giungono sul territorio italiano
allĠinterno di nuclei familiari, sia dei minori non accompagnati erroneamente
identificati come maggiorenni.
Nel caso in cui il minore sia
trattenuto al seguito del genitore o affidatario, infatti, vi sarebbe
unĠulteriore violazione del principio della detenzione/privazione della libert
come ultima risorsa sancito dallĠart. 37 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia
e dellĠadolescenza (art. 37 lett. B) nessun fanciullo deve essere privato della
libert in maniera illegale o arbitraria; lĠarresto, la detenzione o
lĠimprigionamento di un fanciullo devono (...) costituire un provvedimento di
ultima risorsa e avere la durata pi breve possibile) e non sarebbero
adeguatamente garantiti: diritto ad assistenza giuridica e ogni altra
assistenza adeguata (lett. C) i diritti allĠistruzione, al gioco, alla salute.
Non infatti prevista alcuna
forma di tutela specifica per i minori che nel rispetto del diritto allĠunit
familiare si troverebbero costretti a permanere per un tempo ancora maggiore
nei Centri. Nel caso invece in cui il minore sia affidato dal Tribunale per i
minorenni a una struttura separandolo per un tempo cos lungo dal genitore
trattenuto, vi sarebbe una gravissima violazione del diritto allĠunit
familiare sancito dallĠart. 9 della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e
dellĠadolescenza.
Inoltre occorre considerare che un
numero non quantificabile di minori non accompagnati viene identificato
erroneamente come maggiorenne, rimanendo quindi soggetto alle disposizioni
della normativa vigente in materia di espulsioni, respingimento e trattenimento
in centri di identificazione o in centri di permanenza temporanea e assistenza.
Tale disposizione di modifica
comportando una estensione dei termini di durata delle misure restrittive
rischia pertanto di aggravare le situazioni summenzionate.
Il
comma 1 , lettera s) dellĠarticolo 39 modifica lĠart. 32 del Testo
unico, sia nel comma 1 che nel comma 1 bis, relativi al rilascio del permesso
di soggiorno ai minori affidati, al compimento della maggiore et.
La norma richiede non pi alternativamente (o/o) ma
congiuntamente (e/e), sia il requisito
della presenza sul territorio italiano da almeno 3 anni con la
partecipazione a un progetto di integrazione sociale, che quello dellĠesistenza
di un provvedimento di affidamento ai sensi dellĠart. 2 legge 184/83 o di
tutela per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della
maggiore et.
La disposizione comporterebbe , per i minori
stranieri non accompagnati non in possesso di entrambi i requisiti o
lĠespulsione o la permanenza in Italia come irregolari.
La consapevolezza di non poter comunque ottenere,
al compimento dei 18 anni, un permesso di soggiorno per mancanza di uno dei due
requisiti avrebbe conseguenze molto rilevanti:
- indurrebbe molti minorenni stranieri ad entrare
in Italia prima dei 15 anni in modo da coprire il periodo richiesto di tre
anni, richiesto dalla legge, per i progetti di integrazione;
- per quelli gi presenti non in possesso di
entrambi i requisiti, aumenterebbe il rischio di coinvolgimento in attivit
illegali e in forme comunque di sfruttamento.
Proposte
Eliminare la disposizione di cui
alle lettere b, f, i, per violazione dei diritti fondamentali della persona
indipendentemente dallo status giuridico, in violazione dellĠart. 3 Cost.
Eliminare la lettera l) per violazione degli
articoli 9 e 37 della CRC, nonch dellĠart. 3 CRC
Eliminare la lettera s) per
contrasto con il principio di non discriminazione tra i minorenni
stranieri, di cui allĠ art. 3
Cost. e art. 2 CRC.
EMENDAMENTI
In relazione agli emendamenti presentati in Aula,
destano preoccupazione lĠ emendamento 39.305 e lĠemendamento 39.306.
Il primo propone di sostituire il comma 4 dell'articolo 35(che attualmente garantisce la gratuit
delle prestazioni sanitarie urgenti ai richiedenti privi di risorse economiche) prevedendo che per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale
irregolarmente, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorch continuative per malattia ed infortunioÓ nonch Ò i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettivaÓ dovranno essere erogate ai richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti non pi gratuitamente ma Òprevio pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione
alla spesa a parit con i cittadini italianiÓ, precisando che in caso di cure
urgenti e non differibili il pagamento sia posticipato, ma anche che in caso di
mancato pagamento scatti la segnalazione allĠautorit competente.
Questo emendamento, nel sopprimere la gratuit
delle prestazioni urgenti o comunque essenziali per gli stranieri irregolari
avrebbe delle serie ripercussioni, sia in via indiretta che direttamente sulla
salute dei bambini e adolescenti,entrando in contrasto sia con lĠart. 32 comma
1 della Costituzione italiana ( ÒLa Repubblica tutela la salute come diritto
fondamentale dellĠindividuo e interesse della collettivit e garantisce cure
gratuite agli indigenti) e violando lo spirito e la lettera della Convenzione
sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza ratificata dallĠItalia con legge n. 176/91, in particolare
contravvenendo ai precetti degli articoli 2,3 e 24 che obbligano lĠItalia ad
assicurare a tutti i bambini presenti sul territorio, senza discriminazione
alcuna, il diritto di godere del miglior stato di salute possibile, per contribuire
a realizzare il loro superiore interesse.
LĠemendamento 39.306 propone lĠ intera soppressione
del comma 5 dellĠart. 35. che
nella sua attuale formulazione, afferma che - salvo le ipotesi di obbligo di
referto - non sussiste alcun obbligo di segnalare alle autorit competenti
lĠaccesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare.
La sua soppressione indurrebbe gli
stranieri irregolari ad evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie
pubbliche, creando una area di clandestinit sanitaria pericolosa sia per la salute del
singolo straniero che per lĠintera collettivit, dato che, in questo modo si
comprometterebbero gli interventi di profilassi e prevenzione e si innalzerebbe
il rischio di contagio tra la popolazione.
Le ricadute per la
salute dei bambini e degli adolescenti sarebbero gravissime compromettendo il
loro diritto fondamentale alla salute anche con ripercussioni future e creando
le condizioni per favorire
processi di esclusione ed
invisibilit dei diritti sociali.
Proposte
Si propone di eliminare gli emendamenti 39.305 e
39.306 in quanto:
incostituzionali, e quindi illegittimi,per
violazione degli articoli:
art. 32 Cost. – che tutela il diritto
fondamentale alla salute di ogni individuo; artt. 2 e 3 Cost. in cui la
Repubblica italiana si impegna a garantire i diritti inviolabili
dellĠuomo,richiedendo a coloro che risiedono sul suo territorio lĠadempimento,
tra gli altri, dei doveri di solidariet sociale, garantendo il principio di
non discriminazione e rimuovendo gli ostacoli che ne limitano lĠeguaglianza.
In particolare, in relazione alle ricadute sui
bambini e sugli adolescenti,
lĠemendamento 39.035 e
lĠemendamento 39.036 pregiudicano il superiore interesse del fanciullo ( art. 3
CRC) in quanto:
- la mancata gratuit delle prestazioni di sicuro
arrecherebbe gravi danni alla loro salute
perch pi facilmente esposti a rischi di malattie, epidemie, contagi,
in quanto pi deboli
- la paura della segnalazione allĠautorit competente nel caso di accesso ai
servizi sanitari da parte di un/a minore straniero/a irregolare potrebbe spingerli a rivolgersi, a
organizzazioni sanitarie parallele clandestine illecite (si pensi agli aborti
clandestini, alle gravidanze in corso)
9. LĠart. 41
LĠarticolo 41 aggiunge lĠarticolo 4 bis al
TU Dlgs 286/98, istituendo i
cosiddetti Çaccordi di integrazione con lo scopo di Òpromuovere la convivenza
dei cittadini italiani con quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti
dalla CostituzioneÓ.
LĠaccordo di integrazione articolato per crediti e deve
essere obbligatoriamente sottoscritto dal cittadino straniero ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno. Con esso lo straniero si impegna a
conseguire specifici obiettivi di integrazione, non specificati dalla norma. I
crediti devono essere conseguiti nel periodo di validit del permesso (si
ricorda che il permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro pu
essere rilasciato per periodi che
vanno da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni; in caso di permesso
di soggiorno legato ad un contratto di lavoro, esso avr durata pari a quella
del contratto). La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del
permesso di soggiorno e lĠespulsione dello straniero. I criteri e le modalit
di sottoscrizione sono da definirsi con regolamento governativo entro 180 gg
dallĠentrata in vigore della legge.
In primo luogo la norma non si fonda su modalit
coerenti e partecipative.
Se si parla di accordo e se lo scopo quello della
integrazione dei cittadini stranieri, poich nellĠesecuzione saranno tenuti a
partecipare, ognuno per la propria parte, sia lo Stato che lo straniero,
sarebbe logico che la definizione dei contenuti dellĠaccordo, e la
individuazione degli obiettivi da raggiungere fossero, almeno in via preliminare, individuati congiuntamente, mediante
modalit partecipative, con il
contributo delle pi significative
rappresentanze straniere
nel nostro Paese.
La sola affermazione secondo la quale la perdita
dei crediti, di per s comporterebbe la perdita del permesso di soggiorno, e
questo senza che rilevino le cause di tale perdita o si tenga conto di altri
elementi come lo status familiare della persona, lĠesistenza di figli, di un
lavoro regolare, rende la norma palesemente discriminatoria.
In secondo luogo, la valutazione dei crediti
rimessa a un organo amministrativo, e pertanto sicuramente discrezionale, in
contrasto con la riserva di legge (peraltro rinforzata) di cui all'articolo 10,
capoverso, della Costituzione, in materia di disciplina della condizione
giuridica dello straniero.
Inoltre questa norma non esclude dalla possibilit
di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno i titolari di protezione
umanitaria, i rifugiati, i richiedenti asilo, i minorenni e, in via generale,
non fa riferimento allĠart. 19 del T.U immigrazione sul divieto di espulsione.
Proposte
Si propone di eliminare lĠart.41 che introdurrebbe
lĠart.4 bis al TU 286/1998.
LĠemendamento in esame blocca i flussi
migratori verso lĠItalia per due anni.
Il testo afferma di essere in linea con
il
Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e
di protezione internazionale, e in armonia con gli impegni assunti nel Patto
europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles
il 15-16 ottobre 2008.
Questo blocco
dei flussi non sembra trovi un riscontro e un puntuale riferimento nei
documenti europei citati, dove, piuttosto, si fa riferimento alla opportunit
di politiche migratorie armoniose e rigorosamente rispettose dei diritti umani
dei migranti.
Nel
Patto europeo, il Consiglio europeo chiede agli Stati membri di attuare Òuna
politica d'immigrazione scelta, in particolare in funzione dell'insieme delle
esigenze del mercato del lavoro, e concertata, tenendo conto dell'impatto che
essa pu avere sugli altri Stati membri. Infine, sottolinea l'importanza di
adottare una politica che consenta un equo trattamento dei migranti e
l'integrazione armoniosa degli stessi nella societ del paese ospitante.Ó
Proposte
Eliminare lĠemendamento 41.0.300
9.LĠarticolo 47
LĠarticolo 47 prevede lĠestensione della sfera
di applicazione dellĠart. 33, comma 2 bis, Dlgs 286/98 relativa al rimpatrio
assistito per i msna, anche ai minori non accompagnati cittadini dellĠUnione
Europea che esercitano la prostituzione, con lĠattribuzione del potere
decisorio al Comitato per i Minori stranieri. LĠart. 33 attualmente prevede il
rimpatrio assistito per i msna, con lĠattribuzione del potere decisorio al Comitato per i
Minori stranieri.
La disposizione contrasta con il divieto di discriminazione
sancito dai Trattati comunitari e dall'articolo 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, in quanto disponendo l'espulsione anche in
assenza delle ragioni di pubblica sicurezza e pericolosit sociale, che, sole,
legittimano l'allontanamento dei cittadini comunitari, impone al minore straniero comunitario un trattamento diverso rispetto ai cittadini italiani.
La disposizione inoltre, cos come attualmente formulata, richiama in modo non
appropriato/fuorviante la CRC, nella parte in cui richiama la necessit di operare il rimpatrio nel
rispetto dellĠinteresse del minore e nel rispetto della Convenzione sui diritti
dellĠinfanzia e dellĠ adolescenza
e non tiene conto del fatto che nella maggior parte dei casi il
minorenne sia stato costretto a
venire in Italia per esercitare la prostituzione per cui il ritorno nellĠambiente dĠorigine potrebbe che essere ulteriormente
dannoso.
Inoltre, la norma contrasta in pi punti con le disposizioni della
direttiva 38 del 2004 sul diritto di libera circolazione e soggiorno dei
cittadini comunitari e dei loro familiari, in particolare con l'articolo 28 della direttiva, che
prescrive che, nei confronti del minore, l'allontanamento - sempre che risponda
al suo superiore interesse - non possa essere adottato se non in presenza di
motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Infine, cĠ anche una ragione di carattere
procedurale: la disposizione contrasta con il regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio del 27 novembre 2003, in
particolare con lĠart. 8 che attribuisca la competenza decisoria in materia di
responsabilit genitoriale (che include anche il Òritorno del minore nei casi
di trasferimento illecito o mancato rientroÓ ) ad unĠautorit giurisdizionale,
individuata, in va generale, nellĠautorit giurisdizionale dello stato di
residenza abituale del minorenne, non in quella dello stato in cui il minorenne
si trova.
Proposte
Stante la non conformit alla lettera e allo
spirito della Convenzione sui diritti dellĠinfanzia e dellĠadolescenza, nonch
alla normativa comunitaria e vista la
sua non derogabilit da parte della normativa italiana (di rango
ordinario), si propone di eliminare la disposizione prevista nel testo del ddl
in quanto illegittima.
1 In particolare al punto 45 OSS. Conclusive 2003, il
Comitato ONU lamenta
1. la mancanza di
adeguate strutture di accoglienza per minori non accompagnati;
2. la mancanza di armonizzazione
tra le procedure che riguardano
lĠaccompagnamento di minori nelle diverse Regioni italiane;
3. la nuova
previsione, secondo la Legge 189/2002, che permette la detenzione di immigrati
privi di documenti;
4. lĠattuazione
del D.L. 113/99 che porta a un aumento dei rimpatri senza un adeguato follow-up;
5. il cambiamento,
avvenuto nel 2000, riguardo al permesso di soggiorno per i minori.
Tali preoccupazioni, hanno portato
il Comitato a raccomandare allĠItalia di agire in
queste direzioni (punto 46):
1. incrementare
gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non
accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di
traffico e/o sfruttamento sessuale;
2. assicurare che
la permanenza in questi centri sia pi breve possibile e che lĠaccesso
allĠistruzione e alla sanit siano garantiti durante e dopo la permanenza nei
centri di accoglienza;
3. adottare il
prima possibile, una procedura armonizzata nellĠinteresse preminente del
bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte;
4. assicurare che sia previsto
il rimpatrio assistito quando ci nel superiore interesse del bambino, e che
sia garantita assistenza per tutto il periodo successivo a questi stessi
bambini.