Dal giuramento dĠIppocrate:
Giuro di osservare il segreto su
tutto ci che mi confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito
nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato
APPELLO
ÒDIVIETO
DI SEGNALAZIONEÓ
siamo medici ed infermieri, non siamo spie
Le organizzazioni firmatarie esprimono
preoccupazione ed allarme per le conseguenze della possibile approvazione dellĠemendamento
39.306 presentato in sede di esame del DDL 733 allĠAssemblea del Senato,
volto a sopprimere il comma 5 dellĠarticolo 35 del Decreto Legislativo 286 del
1998 (Testo Unico sullĠimmigrazione) che sancisce il divieto di Òsegnalazione
alle autoritÓ.
Il suddetto comma 5
attualmente prevede che ÒlĠaccesso alle strutture sanitarie (sia
ospedaliere, sia territoriali n.d.r.) da parte dello straniero non in regola
con le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di
condizioni con il cittadino italianoÓ.
Questa disposizione normativa presente
nellĠordinamento italiano gi dal 1995, attraverso lĠart. 13, proposto da una
vasta area della societ civile, del decreto legge n. 489/95, pi volte
reiterato, voluto ed approvato dal centro destra anche con i voti della Lega.
La ÒlogicaÓ della norma non solo quella di Òaiutare/curare lĠimmigrato
irregolareÓ, ma anche quella di
dare piena attuazione allĠart. 32 della Costituzione,
in base al quale la salute tutelata dalle istituzioni in quanto riconosciuta
come diritto pieno ed incondizionato della persona in s, senza limitazioni di
alcuna natura, comprese – nello specifico – quelle derivanti dalla
cittadinanza o dalla condizione giuridica dello straniero. Il concreto rischio
di segnalazione e/o denuncia contestuale alla prestazione sanitaria creerebbe
nellĠimmigrato privo di permesso di soggiorno e bisognoso di cure mediche una
reazione di paura e diffidenza in grado di ostacolarne lĠaccesso alle strutture
sanitarie. Tutto ci potrebbe provocare una pericolosa Òmarginalizzazione sanitariaÓ
di una fetta della popolazione straniera presente sul territorio, anche
aumentando i fattori di rischio per la salute collettiva. Il citato obbligo di
non segnalazione risulta quindi essere una disposizione fondamentale al fine di
garantire la tutela del diritto costituzionale alla salute. Appare pertanto
priva di significato lĠipotesi di affidare alla libera scelta del personale
sanitario se procedere o meno alla segnalazione dello straniero poich ci, in
contrasto con il principio della certezza della norma, lascerebbe al mero
arbitrio dei singoli lĠapplicazione di principi normativi di portata
fondamentale.
La cancellazione di questo comma vanificherebbe
inoltre unĠimpostazione che nei 13 anni di applicazione ha prodotto importanti
successi nella tutela sanitaria degli stranieri testimoniato, ad esempio, dalla
riduzione dei tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla
Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli negli indicatori materno
infantili (basso peso alla nascita, mortalit perinatale e neonatale ...). E
tutto questo con evidente effetto sul contenimento dei costi, in quanto
lĠutilizzo tempestivo e appropriato dei servizi (quando non sia impedito da
problemi di accessibilit) si dimostra non solo pi efficace, ma anche pi
ÒefficienteÓ in termini di economia sanitaria.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il
provvedimento perch:
- spinger verso l'invisibilit una fetta di
popolazione straniera che in tal modo sfuggir ad ogni tutela sanitaria;
- incentiver la nascita e la diffusione di
percorsi sanitari ed organizzazioni sanitarie ÒparalleleÓ, al di fuori dei
sistemi di controllo e di verifica della sanit pubblica (gravidanze non
tutelate, rischio di aborti clandestini, minori non assistiti, ...);
- creer condizioni di salute particolarmente
gravi poich gli stranieri non accederanno ai servizi se non in situazioni di
urgenza indifferibile;
- avr ripercussioni sulla salute collettiva con
il rischio di diffusione di eventuali focolai di malattie trasmissibili, a
causa dei ritardi negli interventi e della probabile irreperibilit dei
destinatari di interventi di prevenzione;
- produrr un significativo aumento dei
costi, in quanto comunque le prestazioni di pronto soccorso dovranno essere
garantite e, in ragione dei mancati interventi precedenti di terapia e di
profilassi, le condizioni di arrivo presso tali strutture saranno
verosimilmente pi gravi e necessiteranno di interventi pi complessi e
prolungati.
Hanno espresso posizioni analoghe gli Ordini ed i
Collegi che rappresentano, su base nazionale, le principali categorie di
operatori impegnati nellĠassistenza socio-sanitaria alle persone immigrate: Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FnOMCEO),
Federazione Nazionale Collegi Infermieri (IPASVI), Federazione Nazionale dei
Collegi delle Ostetriche (FNCO), Consiglio Nazionale dellĠOrdine degli
Assistenti Sociali (CNOAS).
Per le ragioni sopraesposte rivolgiamo un sentito
appello affinch i senatori di qualunque schieramento respingano la citata
proposta emendativa all'art. 35 del Dlgs.286/98 e comunque, nellĠincertezza di
una eventuale riformulazione di emendamenti specifici, chiediamo che lĠarticolo
35 del Dlgs.286/98 rimanga per intero nella sua attuale formulazione.
Si
prega di comunicare lĠadesione allĠappello allĠindirizzo mail: ombretta.scattoni@rome.msf.org
Per
informazioni: 06/4486921 – 329/9636533
Primi firmatari
Medici senza Frontiere (MSF)
Societ Italiana di Medicina delle Migrazioni
(SIMM)
Associazione Studi Giuridici sullĠImmigrazione
(ASGI)