Dal giuramento dĠIppocrate:

Giuro di osservare il segreto su tutto ci˜ che mi  confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato

APPELLO

ÒDIVIETO DI SEGNALAZIONEÓ

siamo medici ed infermieri, non siamo spie

Le organizzazioni firmatarie esprimono preoccupazione ed allarme per le conseguenze della possibile approvazione dellĠemendamento 39.306 presentato in sede di esame del DDL 733 allĠAssemblea del Senato, volto a sopprimere il comma 5 dellĠarticolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sullĠimmigrazione) che sancisce il divieto di Òsegnalazione alle autoritˆÓ.

 

Il suddetto comma 5 attualmente prevede che ÒlĠaccesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere, sia territoriali n.d.r.) da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu˜ comportare alcun tipo di segnalazione all'autoritˆ, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a paritˆ di condizioni con il cittadino italianoÓ.

 

Questa disposizione normativa  presente nellĠordinamento italiano giˆ dal 1995, attraverso lĠart. 13, proposto da una vasta area della societˆ civile, del decreto legge n. 489/95, pi volte reiterato, voluto ed approvato dal centro destra anche con i voti della Lega. La ÒlogicaÓ della norma non  solo quella di Òaiutare/curare lĠimmigrato irregolareÓ,  ma anche quella di dare piena attuazione allĠart. 32 della Costituzione, in base al quale la salute  tutelata dalle istituzioni in quanto riconosciuta come diritto pieno ed incondizionato della persona in sŽ, senza limitazioni di alcuna natura, comprese – nello specifico – quelle derivanti dalla cittadinanza o dalla condizione giuridica dello straniero. Il concreto rischio di segnalazione e/o denuncia contestuale alla prestazione sanitaria creerebbe nellĠimmigrato privo di permesso di soggiorno e bisognoso di cure mediche una reazione di paura e diffidenza in grado di ostacolarne lĠaccesso alle strutture sanitarie. Tutto ci˜ potrebbe provocare una pericolosa Òmarginalizzazione sanitariaÓ di una fetta della popolazione straniera presente sul territorio, anche aumentando i fattori di rischio per la salute collettiva. Il citato obbligo di non segnalazione risulta quindi essere una disposizione fondamentale al fine di garantire la tutela del diritto costituzionale alla salute. Appare pertanto priva di significato lĠipotesi di affidare alla libera scelta del personale sanitario se procedere o meno alla segnalazione dello straniero poichŽ ci˜, in contrasto con il principio della certezza della norma, lascerebbe al mero arbitrio dei singoli lĠapplicazione di principi normativi di portata fondamentale.

 

La cancellazione di questo comma vanificherebbe inoltre unĠimpostazione che nei 13 anni di applicazione ha prodotto importanti successi nella tutela sanitaria degli stranieri testimoniato, ad esempio, dalla riduzione dei tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalitˆ perinatale e neonatale ...). E tutto questo con evidente effetto sul contenimento dei costi, in quanto lĠutilizzo tempestivo e appropriato dei servizi (quando non sia impedito da problemi di accessibilitˆ) si dimostra non solo pi efficace, ma anche pi ÒefficienteÓ in termini di economia sanitaria.

 

Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchŽ:

- spingerˆ verso l'invisibilitˆ una fetta di popolazione straniera che in tal modo sfuggirˆ ad ogni tutela sanitaria;

- incentiverˆ la nascita e la diffusione di percorsi sanitari ed organizzazioni sanitarie ÒparalleleÓ, al di fuori dei sistemi di controllo e di verifica della sanitˆ pubblica (gravidanze non tutelate, rischio di aborti clandestini, minori non assistiti, ...);

- creerˆ condizioni di salute particolarmente gravi poichŽ gli stranieri non accederanno ai servizi se non in situazioni di urgenza indifferibile;

- avrˆ ripercussioni sulla salute collettiva con il rischio di diffusione di eventuali focolai di malattie trasmissibili, a causa dei ritardi negli interventi e della probabile irreperibilitˆ dei destinatari di interventi di prevenzione;

- produrrˆ un significativo aumento dei costi, in quanto comunque le prestazioni di pronto soccorso dovranno essere garantite e, in ragione dei mancati interventi precedenti di terapia e di profilassi, le condizioni di arrivo presso tali strutture saranno verosimilmente pi gravi e necessiteranno di interventi pi complessi e prolungati.

 

Hanno espresso posizioni analoghe gli Ordini ed i Collegi che rappresentano, su base nazionale, le principali categorie di operatori impegnati nellĠassistenza socio-sanitaria alle persone immigrate: Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FnOMCEO), Federazione Nazionale Collegi Infermieri (IPASVI), Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (FNCO), Consiglio Nazionale dellĠOrdine degli Assistenti Sociali (CNOAS).

 

Per le ragioni sopraesposte rivolgiamo un sentito appello affinchŽ i senatori di qualunque schieramento respingano la citata proposta emendativa all'art. 35 del Dlgs.286/98 e comunque, nellĠincertezza di una eventuale riformulazione di emendamenti specifici, chiediamo che lĠarticolo 35 del Dlgs.286/98 rimanga per intero nella sua attuale formulazione.

 

Si prega di comunicare lĠadesione allĠappello allĠindirizzo mail: ombretta.scattoni@rome.msf.org

Per informazioni: 06/4486921 – 329/9636533

Primi firmatari

Medici senza Frontiere (MSF)

Societˆ Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)

Associazione Studi Giuridici sullĠImmigrazione (ASGI)