Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1333
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DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il Ministro dellinterno (MARONI) con il Ministro della difesa (LA RUSSA) con il Ministro delleconomia e delle finanze (TREMONTI) con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI) con il Ministro dellistruzione, delluniversità e
della ricerca (GELMINI) con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI) con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONDI) con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO) e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI) (V. Stampato Camera n. 2041) approvato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2009 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato
e cooperazione
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 23 del Trattato stesso.
(Addizionale allimposta sul reddito
delle
società)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:
a) che operano nel
settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni
materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore
di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio
di esercizio;
b) emittenti azioni
o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nellultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al
versamento di unaddizionale allimposta sul reddito delle società
(IRES) pari al 4 per cento dellutile prima delle imposte risultante
dal conto economico qualora dallo stesso risulti unincidenza fiscale
inferiore al 19 per cento. In ogni caso laddizionale non è
dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non può
eccedere il minore tra:
a) limporto
determinato applicando allutile prima delle imposte la differenza
tra il 19 per cento e laliquota di incidenza fiscale risultante dal
conto economico;
b) limporto corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5:
1) 10,3 per mille fino allesercizio in corso al 31 dicembre 2011;
2)
5,8 per mille dallesercizio che inizia successivamente al 31 dicembre
2011 e fino allesercizio in corso al 31 dicembre 2015;
3)
5,15 per mille dallesercizio che inizia successivamente al 31 dicembre
2015 e fino allesercizio in corso al 31 dicembre 2019;
4)
4,65 per mille dallesercizio che inizia successivamente al 31 dicembre
2019 e fino allesercizio in corso al 31 dicembre 2023;
5)
4,2 per mille dallesercizio che inizia successivamente al 31 dicembre
2023 e fino allesercizio in corso al 31 dicembre 2028.
3. Lincidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde
allaliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati
dal conto economico:
a) onere netto per
lIRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte
sostitutive. Ai fini della presente lettera il riferimento allIRES
deve intendersi comprensivo delladdizionale istituita dallarticolo
81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non rileva ai
fini della determinazione dellonere netto per lIRES laddizionale
prevista dal comma 2 del presente articolo;
b) utile prima delle imposte.
4. Dallonere netto per lIRES di cui al comma 3 sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali è stata esercitata lopzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, lonere netto per lIRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.
5. Il patrimonio netto per la determinazione
del limite di cui al comma 2, lettera b), è quello risultante
dal bilancio di esercizio diminuito dellutile di esercizio e aumentato
degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo dimposta
è superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato
comma 2, lettera b), è ragguagliato alla durata di esso.
6. Laddizionale di cui al comma
2 è dovuta a decorrere dallesercizio che inizia successivamente
al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini
del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa
riferimento a quella che sarebbe stata laddizionale dovuta per lesercizio
precedente, ferma rimanendo la facoltà di fare riferimento allo
stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.
(Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative)
1. Ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 5.
2. Agli effetti del comma 1 sono valide
le domande già presentate, se confermate dagli aventi diritto entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della corresponsione dellindennizzo
di cui al comma 1, le pratiche già respinte per carenza di documentazione
sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorità
dalla Commissione interministeriale di cui allarticolo 2, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per lintegrazione
della documentazione mancante.
4. Agli indennizzi corrisposti in
base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui allarticolo
11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e allarticolo 1, comma
4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.
5. Ai fini della corresponsione dellindennizzo
di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero
delleconomia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione
di 50 milioni di euro annui dallanno 2009 allanno 2011. Con
decreto del Ministro delleconomia e della finanze, da emanare previo
parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia
e per i profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalità
di corresponsione dellindennizzo di cui al comma 1, nel limite della
dotazione del predetto fondo.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione degli articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui allarticolo 1, pari a euro 34.200.200 per lanno 2009, a euro 74.216.200 per lanno 2010, a euro 70.716.200 per lanno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dallattuazione dellarticolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, nonché agli oneri derivanti dallattuazione dellarticolo 4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dallattuazione dellarticolo 3.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dallattuazione
dellarticolo 8 del Trattato di cui allarticolo 1 della presente
legge, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di
cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati
ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge
n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi
alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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