Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 124 del 14/01/2009


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

124a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2009

(Pomeridiana)

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Presidenza del presidente SCHIFANI

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

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RESOCONTO SOMMARIO

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

La seduta inizia alle ore 16,32.

 

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

 

Comunicazioni della Presidenza

 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

 

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sul 90° compleanno del senatore a vita Giulio Andreotti

PRESIDENTE. Rivolge affettuosi auguri, per il suo novantesimo compleanno, al senatore Giulio Andreotti, la cui biografia è indissolubilmente intrecciata con la storia delle istituzioni repubblicane. Protagonista della vita pubblica, uomo politico e uomo di lettere, Andreotti ha ricoperto numerosi incarichi governativi e parlamentari. Dopo la nomina a senatore a vita, partecipa assiduamente ai lavori parlamentari e i suoi interventi offrono sempre un contributo prezioso di approfondimento. La fede cristiana è un tratto essenziale della sua attività politica, che si è distinta per la ricerca di un rapporto costante con i cittadini e per la capacità di prestare attenzione ai bisogni delle persone. (Vivi, generali applausi).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Rivolge auguri affettuosi al senatore Giulio Andreotti, protagonista essenziale della vita politica del Paese che ha ricoperto più volte la carica di Presidente del Consiglio e di Ministro della Repubblica. Uomo di punta della Democrazia Cristiana, Andreotti ha praticato la politica come un'arte nobile e seria, distinguendosi per pragmatismo, intuito, lucidità, semplicità e ironia. La sua capacità di affrontare passaggi difficili e di coniugare un elevato senso dello Stato con la fede cattolica rappresentano tuttora un modello. A nome dei senatori altoatesini appartenenti al Gruppo, rivolge un ringraziamento particolare al senatore Andreotti per l'impegno profuso nella questione dell'autonomia del Sud Tirolo. (Generali applausi).

BODEGA (LNP). La Lega Nord, pur essendo distante dalla visione centralista dello Stato e dalla concezione della politica propria della prima Repubblica, riconosce al senatore Andreotti doti di rigore personale e di intelligenza politica, che gli hanno consentito di affrontare momenti drammatici a livello politico e a livello personale. Il senatore Andreotti, che rappresenta la memoria storica della Repubblica nata dalla Liberazione, ha saputo intrattenere rapporti privilegiati con il Vaticano e ha fatto della politica la propria ragione di vita. (Generali applausi).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Attento osservatore e al contempo attore protagonista della storia politica del Paese dalla Ricostruzione al delicato passaggio alla seconda Repubblica, Giulio Andreotti ha una personalità poliedrica e misteriosa. Uomo politico, giornalista appassionato, uomo di fede, interprete di una cultura vissuta e mai ostentata, il senatore Andreotti ha ricoperto le più importanti cariche pubbliche con competenza e assiduità, coniugando la testimonianza della fede cristiana con la tutela della laicità dello Stato e dando prova di notevoli capacità in politica estera. Da ultimo ha affrontato con coraggio un processo che lo vedeva imputato per gravi reati. (Generali applausi).

GASPARRI (PdL). Si associa agli auguri rivolti al presidente Andreotti, di cui ricorda la lunga e intensa attività parlamentare e in special modo l'incarico di Presidente di Gruppo presso la Camera dei deputati, che ricoprì cercando di valorizzare al meglio l'impegno dei singoli parlamentari. Egli rappresenta un modello per i giovani parlamentari, in quanto partecipe assiduo dei lavori, specie all'interno delle Commissioni. Dopo aver ha ricoperto numerosi incarichi nel corso della storia repubblicana, raccogliendo molti consensi e talvolta suscitando dissensi, ed è oggi un ascoltato e prestigioso opinion leader in tutti i campi della vita culturale e civile del Paese, anche grazie alle sue doti di scrittore e giornalista. Esprime infine parole di apprezzamento per la compostezza con cui il presidente Andreotti ha affrontato le prove difficili della vita e in particolare i procedimenti giudiziari cui è stato sottoposto per diversi anni. (Applausi dal Gruppo PdL).

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si associa agli auguri rivolti al presidente Andreotti, il quale è stato uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana e presenza costante ai vertici dello Stato nella storia della Repubblica italiana. Di lui colpiscono in particolare la forte passione politica e il grande rispetto per il prossimo, che lo hanno sempre spinto a prodigarsi per il benessere dei cittadini e a coltivare rapporti umani con tutti gli elettori, recependone le richieste e i problemi. Conclude augurando al presidente Andreotti di continuare a coltivare con entusiasmo le sue passioni e rinnovandogli i sentimenti di stima e apprezzamento, che spingono tutti i senatori ad ascoltare sempre con interesse e in silenzio i suo interventi in Aula. (Applausi dai Gruppi PdL e UDC-SVP-Aut).

ANDREOTTI (UDC-SVP-Aut). Esprime un ringraziamento per le parole di stima e di affetto pronunciate dal Presidente e dai colleghi, rammaricandosi per non aver contribuito abbastanza a far meglio conoscere all'opinione pubblica il lavoro che quotidianamente viene svolto nelle Aule parlamentari e in special modo nelle Commissioni, che rappresentano la sede specializzata in cui temi politici vengono trattati in modo approfondito. Se l'Italia è stata in grado di superare momenti difficili, ciò infatti lo si deve molto anche all'attività del Parlamento, di cui si onora di fare parte. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PdL e PD e dai banchi del Governo).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

PRESIDENTE. Riprende l'esame del testo proposto dalle Commissioni riunite. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 e che sono stati accantonati l'articolo 7 e i relativi emendamenti, nonché gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8. Passa quindi alla votazione dell'articolo 12.

 

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato approva l'articolo 12, nel testo emendato.

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.0.100 (testo 2) e 12.0.300 (testo 2) sono accantonati. L'emendamento 12.0.101 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.700. Passa quindi all'esame dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti.

 

PERDUCA (PD). Illustra il contenuto dell'emendamento 13.100, volto a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 13, i quali contengono disposizioni eccessivamente vaghe ed ambigue in materia di reati contro i minori e di violenza sessuale. (Applausi dal Gruppo PD).

 

LI GOTTI (IdV). L'emendamento 13.101 prevede che l'aggravante introdotta per il reato di cui all'articolo 609-ter sia estesa anche al fatto commesso in condizioni di sfruttamento della comune abitazione da parte del soggetto e della vittima, mentre l'emendamento 13.102 mira ad introdurre nell'ordinamento il reato di adescamento di minorenni attraverso l'utilizzo della rete Internet e di altri mezzi di comunicazione.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 13.100 e invita a ritirare gli emendamenti 13.101 e 13.102.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore e coglie l'occasione per rivolgere parole di apprezzamento alle Forze di polizia e all'autorità giudiziaria per l'avvenuto arresto del superlatitante Giuseppe Setola. (Vivi, generali applausi).

 

PRESIDENTE. Rinnova il sentimento di gratitudine già espresso telefonicamente al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Siazzu per l'arresto del boss Giuseppe Setola.

 

Il Senato respinge l'emendamento 13.100.

 

GIAMBRONE (IdV). Insiste per la votazione dell'emendamento 13.101 e ne chiede la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 13.101.

 

GIAMBRONE (IdV). Non accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 13.102.

 

INCOSTANTE (PD). Preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico all'emendamento 13.102, stante l'esigenza di affrontare in tempi rapidi il problema dell'adescamento dei minori attraverso la rete Internet e gli altri mezzi di comunicazione.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), viene respinto l'emendamento 13.102. Con votazione a scrutinio segreto, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il Senato approva l'articolo 13.

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 13.0.300 e 13.0.301 sono stati ritirati. Passa all'esame dell'articolo 14 e del relativo emendamento.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 14.650 del Governo.

 

Il Senato approva l'emendamento 14.650.

 

MAZZATORTA (LNP). Preannuncia il voto favorevole del Gruppo all'articolo 14, volto a meglio garantire l'assoluta inviolabilità del domicilio introducendo una pena minima edittale di sei mesi anche l'ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per il reato di furto con travisamento e con armi. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

Il Senato approva l'articolo 14, nel testo emendato.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti 15.100 e 15.101.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 15.100 e 15.101. Il Senato approva quindi gli articoli 15 e 16.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e del relativo emendamento.

 

CASSON (PD). Illustra il contenuto dell'emendamento 17.100, concernente il sequestro di persona e la sottrazione di persone incapaci e riguardante i casi di ravvedimento, cioè di concreto aiuto alle Forze dell'ordine e alla magistratura per impedire questi reati.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 17.100.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 17.100. Con votazione a scrutinio segreto, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, viene quindi approvato l'articolo 17.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti.

 

BONFRISCO (PdL). Illustra il contenuto dell'emendamento18.0.300 il quale si propone di regolamentare in modo chiaro e trasparente la vendita e l'uso dei dispositivi di autodifesa di oleoresin capsicum, attraverso una modifica della disciplina contenuta nella legge n. 110 del 1975. L'intervento normativo si rende in particolar modo necessario affinché sia emanato dal Ministero dell'interno uno specifico regolamento per l'immissione sul mercato di tali dispositivi di autodifesa, già valutato come idoneo dal Ministero stesso: attraverso un più diffuso ed efficace utilizzo dello spray di difesa personale sarà così garantita maggiore sicurezza alle donne. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

SALTAMARTINI (PdL). L'emendamento 18.0.301 prevede che i dispositivi e le bombolette che emettono gas per la difesa personale non vengano considerate armi, mettendo così fine ad un'annosa disputa giurisprudenziale e garantendo la certezza nei rapporti giuridici e il principio della tassatività delle norme penali. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.800 e 18.801 sono stati ritirati.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.650 e 18.0.300, invitando conseguentemente al ritiro dell'emendamento 18.0.301.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme al relatore, chiedendo però una riformulazione dell'emendamento 18.0.300.

 

BONFRISCO (PdL). Accetta la riformulazione chiesta dal rappresentante del Governo, che ringrazia per l'attenzione prestata all'emendamento. (v. testo 2 dell'emendamento 18.0.300 nell'Allegato A).

 

Il Senato approva l'emendamento 18.650, interamente sostitutivo dell'articolo 18, e l'emendamento aggiuntivo 18.0.300 (testo 2).

 

SALTAMARTINI (PdL). Ritira l'emendamento 18.0.301.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). La nuova formulazione dell'articolo 19 è più ipocrita, ma non meno grave della norma originariamente prevista nel disegno di legge, che introduceva il reato di immigrazione clandestina, stabilendo l'applicazione del rito direttissimo e l'obbligatoria misura accessoria dell'espulsione. Essa è infatti discutibile sotto il profilo della rispondenza al principio costituzionale di uguaglianza e fa emergere legittimi dubbi in merito alla sua efficace applicazione. Stante il principio dell'irretroattività della normativa penale, il giudice di pace sarà infatti chiamato a dimostrare che l'illecito ingresso in Italia non sia avvenuto prima dell'approvazione della legge. L'espulsione dello straniero, però, potrà comunque essere eseguita a prescindere dalla valutazione dell'autorità giudiziaria che, in tal caso, dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere: basterà una semplice denuncia, dunque, a determinare il presupposto giuridico in forza del quale si potrà procedere all'espulsione dell'immigrato, anche nel caso in cui l'irregolarità della sua condizione sia controversa. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e dei senatori Pardi e Poretti).

 

LI GOTTI (IdV). Propone in primo luogo di accantonare la discussione dell'articolo 19, dal momento che al comma 4 vengono richiamati esplicitamente alcuni articoli del decreto legislativo n. 274 del 2000 attualmente inesistenti, giacché la loro introduzione è disposta dall'emendamento 19.0.8000 (testo 2), che verrà votato successivamente. Quanto al merito dell'articolo, nella quantificazione della spesa e della relativa copertura non è stato adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che, ampliando la fattispecie di reato al soggiorno illegale nel territorio dello Stato, aumenta anche la platea dei possibili imputati e dunque il costo per sostenere i relativi processi. Il provvedimento, oltre ad essere assai costoso, appare del tutto inutile, visto che difficilmente un immigrato irregolare potrà permettersi di pagare la pesante ammenda prevista né svolgere lavori socialmente utili e potrà pertanto essergli applicata la sola permanenza domiciliare obbligatoria: Tutto ciò quando la sua espulsione già ora potrebbe essere eseguita in via amministrativa, sulla base della legislazione vigente, senza bisogno di istruire nuovi e costosi processi. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore D'Alia).

 

D'AMBROSIO (PD). La normativa dell'articolo 19 va in una direzione errata, visto che l'aumento delle fattispecie di reato previste comporta solo un appesantimento del carico di lavoro delle Forze di polizia e dell'apparato giudiziario. Tale normativa, inoltre, non apporterà alcun beneficio, essendo già prevista nell'ordinamento vigente la possibilità di procedere all'espulsione in via amministrativa dello straniero illegalmente soggiornante in Italia. Sarebbe invece assai più produttivo fermare i flussi migratori irregolari attraverso interventi mirati da compiersi nei Paesi d'origine, come accade negli Stati Uniti e come virtuosamente è stato dimostrato dagli accordi stipulati negli anni scorsi tra Italia e Albania, che hanno contribuito a far decrescere il flusso di immigrati irregolari proveniente da quel Paese. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

 

PORETTI (PD). Illustra l'emendamento 19.103, interamente soppressivo dell'articolo 19, sottolineando l'inutilità, la dannosità e il valore puramente propagandistico della norma che introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Tale norma produrrà un ulteriore appesantimento del lavoro degli uffici giudiziari, distogliendo le energie dei magistrati dall'effettiva tutela della sicurezza dei cittadini, ma avrà scarsi effetti pratici, in quanto appare estremamente improbabile che si riesca a riscuotere da un immigrato clandestino l'ammenda pecuniaria prevista. Coglie inoltre l'occasione per annunciare la presentazione dell'emendamento 34.0.100, con cui si prevede l'introduzione nel codice penale del reato di tortura, invitando tutti i senatori interessati ad aggiungervi la propria firma. Rileva in proposito l'importanza della previsione di tale nuova fattispecie di reato, che colma un vuoto legislativo prendendo come riferimento la Convenzione dell'ONU contro la tortura del 1984, ed auspica su di essa un'ampia condivisione da parte del Governo e dell'Aula. (Applausi dal Gruppo PD).

 

CAROFIGLIO (PD). Intervenendo per illustrare l'emendamento 19.108, evidenzia le perplessità suscitate dalla norma recata dall'articolo 19, che appare del tutto non condivisibile in linea di principio e scarsamente efficace stanti le sue scarse potenzialità dissuasive, in quanto prevede una sanzione pecuniaria nei confronti di soggetti, gli immigrati irregolari, di solito nullatenenti. Osserva inoltre che tale norma produrrà un sovraccarico di lavoro non solo nelle procure, ma anche negli uffici di Polizia, distogliendo il personale da altre e più proficue attività di presidio del territorio. (Applausi dal Gruppo PD).

 

DE SENA (PD). Illustra l'emendamento 19.110, volto a sollecitare un atteggiamento collaborativo da parte degli immigrati irregolari nei confronti dell'autorità giudiziaria e delle Forze di polizia, atteggiamento estremamente importante soprattutto nelle zone meridionali, caratterizzate da una forte presenza della criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.800 e 19.0.800 (testo 2). Invita a ritirare gli emendamenti 19.107, 19.114, 19.110 e 19.112. Si rimette al parere del Governo sugli emendamenti 19.0.800 (testo 2)/1 e 19.0.800 (testo 2)/2. Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere contrario sugli emendamenti 19.0.800 (testo 2)/1 e 19.0.800 (testo 2)/2. Concorda con il relatore sui restanti emendamenti.

 

PRESIDENTE. Accogliendo l'opportuno suggerimento del senatore Li Gotti si procederà innanzi tutto alla votazione dell'emendamento aggiuntivo 19.0.800 (testo 2) e dei relativi subemendamenti.

 

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 19.0.800(testo 2)/1 e 19.0.800 (testo 2)/2. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato approva l'emendamento 19.0.800 (testo 2).

 

PERDUCA (PD). Invita la Presidenza ad un maggior controllo della regolarità delle votazioni.

 

PRESIDENTE. Assicura che la Presidenza sarà molto rigida nell'effettuare tale controllo.

 

Con votazioni a scrutinio segreto, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 19.100 (identico agli emendamenti 19.101, 19.102 e 19.103) e 19.108. Il Senato respinge l'emendamento 19.104. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 19.105 e 19.106.

 

PRESIDENTE. E' stato segnalato alla Presidenza che continuerebbe a risultare il voto del senatore Gentile nonostante egli non sia presente in Aula. La Presidenza procederà alla verifica. (Proteste dai banchi della maggioranza).

 

PISTORIO (Misto-MPA). Ritira l'emendamento 19.107.

 

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD), DE SENA (PD) e CASSON (PD), il Senato respinge gli emendamenti 19.111, 19.109, 19.114, 19.110 e 19.112. Il Senato respinge l'emendamento 19.113.

 

PERDUCA (PD). Osserva che il senatore Caligiuri è assente dall'Aula da diverso tempo e tuttavia continua a risultare votante nei tabulati delle votazioni nominali elettroniche.

 

PRESIDENTE. La Presidenza verificherà nelle prossime votazioni.

 

GRAMAZIO (PdL). Il senatore Caligiuri si è assentato da poco tempo.

 

PRESIDENTE. Nella corso della seduta, il Presidente non ha visto il senatore Caligiuri. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato approva l'emendamento 19.800. Il Senato respinge l'emendamento 19.115.

 

MAZZATORTA (LNP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania sull'articolo 19, che introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Si tratta di una norma fondamentale per il contrasto all'immigrazione irregolare, che peraltro è già presente nell'ordinamento dei principali Paesi europei e che non presenta assolutamente profili razzisti o contrari ai principi della democrazia. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

LIVI BACCI (PD). Annuncia il voto contrario del Gruppo sull'articolo 19, pur sottolineando che il Partito Democratico non ha affatto un atteggiamento debole o remissivo nei confronti dell'immigrazione illegale. La contrarietà è dovuta piuttosto all'inadeguatezza della norma in esame, che introduce una nuova fattispecie di reato laddove la maggior parte degli immigrati irregolari non rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica, e alla sua difformità rispetto ad una direttiva europea di prossima emanazione, che prevede meccanismi alternativi rispetto all'espulsione immediata. Va inoltre sottolineato che l'alto numero di stranieri irregolari presenti nel Paese è dovuto ai cattivi meccanismi della legge Bossi-Fini, che non consentono un adeguato incontro tra domanda ed offerta di lavoro. (Applausi dal Gruppo PD).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Dichiara voto contrario all'articolo 19 che introduce il reato di immigrazione clandestina e, insieme alla previsione di una tassa sul permesso di soggiorno e all'allungamento a 18 mesi del periodo di permanenza nei centri di identificazione (una forma di custodia cautelare non prevista nemmeno per la criminalità mafiosa), asseconda la pretesa della Lega Nord di produrre un mutamento culturale. Si tratta di una norma odiosa, ipocrita e inutile, che reintroduce surrettiziamente l'espulsione senza vaglio dell'autorità giudiziaria e, in mancanza di una nuova disciplina del contratto di lavoro degli immigrati, genererà un notevole contenzioso. Anziché operare distinzioni tra l'immigrazione regolare e quella irregolare l'articolo 19 tende ad assimilare fattispecie diverse ed è perciò inadatto a contrastare l'immigrazione clandestina. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

 

SALTAMARTINI (PdL). L'obbligo per i cittadini stranieri che entrano nel territorio dello Stato di rispettare le leggi risponde ad un principio basilare dello Stato di diritto e ogni violazione del precetto relativo alla regolarizzazione del permesso di soggiorno deve essere correlata ad una sanzione. Il Popolo della Libertà, che voterà a favore dell'articolo 19, non ha cambiato idea su pressioni esterne: la previsione di una sanzione contravvenzionale nell'ipotesi di una violazione amministrativa è più rispondente ai principi di ragionevolezza e di coerenza del sistema giuridico. La politica del centrodestra tesa a tutelare la sicurezza e la libertà dei cittadini è in linea, d'altronde, con gli orientamenti del Partito popolare europeo. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

 

LI GOTTI (IdV). Nel dichiarare voto contrario all'articolo 19 sottolinea che l'ingresso irregolare nel territorio dello Stato è già sanzionato dalla legge vigente con l'espulsione tramite accompagnamento alla frontiera ed è noto che l'efficacia della sanzione dipende da accordi con i Paesi di provenienza degli immigrati. L'introduzione di uno specifico reato, dunque, non produrrà alcuna svolta culturale, ma avrà effetti devastanti sul sistema giudiziario perché comporterà migliaia di processi a carico di lavoratori domestici non regolarizzati e dei loro datori di lavoro, accusabili di favoreggiamento. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Poiché La Presidenza ha verificato essere fondata la denunzia di una irregolarità nelle operazioni di voto, rinnova la votazione dell'emendamento 19.108 (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

 

Con votazione a scrutinio segreto, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 19.108. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato approva l'articolo 19 nel testo emendato. Il Senato approva quindi gli articoli 20 e 21.

 

VALLARDI (LNP). Nel dichiarare voto favorevole all'articolo 22, sottolinea la necessità di contrastare le mafie che inquinano e danneggiano l'economia settentrionale. Coglie l'occasione per esprimere apprezzamento per l'arresto di un pericoloso latitante della camorra e per l'operato del Ministro dell'interno e delle Forze dell'ordine. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

Il Senato approva l'articolo 22.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti.

 

LI GOTTI (IdV). Il Gruppo condivide l'articolo 23 e gli emendamenti presentati mirano a rafforzare il principio secondo cui la custodia cautelare in carcere diventa misura principale anziché residuale per taluni reati. Tale rivolgimento viene esteso, infatti, a reati ulteriori rispetto a quelli di mafia quali il furto in abitazione, la rapina, l'avvelenamento di acque e l'incendio boschivo doloso. L'emendamento aggiuntivo 23.0.100 prevede infine che il ricorso dell'imputato in Cassazione non ha effetti sospensivi sull'applicazione della misura preventiva. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

CASSON (PD). Illustra il contenuto dell'emendamento 23.103, tendente ad evitare il rischio che la custodia cautelare in carcere venga resa obbligatoria anche per i reati di natura informatica, i quali non sono certo espressivi di una particolare pericolosità sociale, anche alla luce delle statuizioni della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo l'obbligatorietà della misura cautelare va limitata ai soli delitti che destano un grave allarme sociale.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Il Senato respinge l'emendamento 23.101. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), viene quindi respinto l'emendamento 23.100.

 

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 23.104.

 

PEGORER (PD). Chiede la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 15 gennaio.

 

La seduta termina alle ore 19,40.

  

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

 

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,34).

 

Sul 90° compleanno del senatore a vita Giulio Andreotti

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ricorre oggi, come certamente sapete, il 90° compleanno del collega Giulio Andreotti (Generali applausi). Nel felicitarci con lui per questo lieto anniversario, non possiamo non ricordare come ad esso corrispondano quasi sessantaquattro anni di ininterrotta appartenenza alle Assemblee parlamentari, dalla Consulta Nazionale all'attuale XVI legislatura repubblicana.

Buona parte di questi anni sono stati vissuti ricoprendo rilevanti incarichi di Governo: salvo alcune eccezioni, infatti, tutti i Governi della Repubblica, fino al 1992, hanno visto il presidente Andreotti fra i loro membri, per ben sette volte con il ruolo di Presidente del Consiglio.

Meno noti, ma altrettanto importanti, gli incarichi di responsabilità ricoperti dal nostro collega all'interno del Parlamento.

Nel corso della V legislatura, venne eletto Presidente del Gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana alla Camera dei deputati, nel momento in cui i nuovi Regolamenti parlamentari, approvati nel 1971, cominciavano ad attribuire ai Gruppi, ed in particolare ai loro Presidenti, un ruolo fondamentale nella vita delle Assemblee.

Per l'intera durata dell'VIII legislatura, è stato poi Presidente della Commissione affari esteri, sempre presso la Camera dei deputati, in un periodo assai delicato sul piano delle relazioni europee e mediterranee, nel quale iniziava a muovere i primi passi lo strumento della cosiddetta diplomazia parlamentare, al cui sviluppo ha certamente contribuito poi nel ruolo di Presidente della Commissione affari politici e disarmo dell'Unione interparlamentare.

A tal punto egli è stato un protagonista della vita pubblica del nostro Paese, che numerosi tratti della sua lunga ed intensa biografia si sovrappongono, quasi confondendosi, ad altrettanti fondamentali momenti e periodi della nostra storia nazionale.

La passione politica non esaurisce affatto, però, la complessità e la ricchezza della sua personalità. A questa si affianca, ad esempio, una tenace passione per la scrittura.

Avviatosi giovanissimo all'attività giornalistica, ha diretto il periodico della Federazione degli universitari cattolici italiani «Azione Fucina» e successivamente ha continuato ad alternare ai suoi incarichi pubblici una intensa e curatissima attività editoriale.

Hanno visto così la luce veri e propri gioielli di analisi storica, trattati con stile lucido e serrato ma sempre aperto alla comprensione dei non professionisti, insieme ad una ineguagliata produzione di memorie e commenti, che ci offrono la preziosa testimonianza di un protagonista dei principali avvenimenti della vita del nostro Paese.

Questa sua duplice natura, di uomo politico e di uomo di lettere, ha ricevuto la sua più importante sanzione nel 1991, quando il presidente della Repubblica Cossiga lo ha nominato senatore a vita per altissimi meriti in campo sociale e letterario: lasciò quindi l'Aula di Montecitorio, dove sedeva sin dai tempi della Consulta Nazionale, per entrare a far parte della nostra Assemblea.

La sua azione, nei diversi ruoli ricoperti fino ad oggi, è sempre stata animata da una ferma convinzione della centralità dell'Istituzione parlamentare nella vita pubblica. Questa impronta si è sempre manifestata in tutti i suoi atti, sia come parlamentare che come uomo di Governo.

II suo profondo rispetto nei confronti del Parlamento si manifesta, inoltre, con l'assidua presenza ed attenzione con la quale egli partecipa, ancora oggi, ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti. I suoi interventi, sempre sagaci nello spirito quanto misurati nei toni e ricchi di saggezza ed esperienza, costituiscono di frequente una pausa di approfondimento e riflessione che cattura l'attenzione dell'intera Assemblea.

La matrice profondamente cristiana della sua coscienza di uomo e di cittadino, sempre apertamente rivendicata come tratto essenziale della sua identità politica, traspare anche nella grande sensibilità ed attenzione manifestate nei confronti degli strumenti pubblici di attenuazione delle disuguaglianze sociali nonché nell'intensa ed efficace attività svolta negli anni dalle diverse istituzioni private da lui dirette od animate. È il caso, ad esempio, delle associazioni rivolte a sostenere, mediante sovvenzioni di varia natura, il progresso negli studi di ragazzi "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" (secondo la formula della nostra Costituzione), che sono riuscite a portare molti di questi giovani ai più elevati traguardi di studio e dì lavoro.

Questa è - io credo - una delle caratteristiche più importanti dell'azione politica di Giulio Andreotti, che non può che costituire per tutti noi un monito ed un insegnamento prezioso: la sua continua ricerca di un rapporto con i cittadini, anche al di là di quello che è comprensibile e naturale per qualsiasi uomo politico.

Una relazione assidua, in grado di esprimere interesse ed attenzione nei confronti della vita, dei bisogni, delle aspirazioni delle persone, e di farsi strumento di una convinta, costante ricerca di autenticità nell'esercizio della rappresentanza politica e di concretezza nei risultati della sua azione. Il tutto con una serenità ed una comprensione profonda delle cose umane, accompagnata da una fede radicata e da una visione fortissima dei rapporti familiari, che non lo hanno abbandonato mai, anche nei momenti più difficili.

Sono certo perciò di interpretare l'animo di tutta l'Assemblea nel rivolgerle, presidente Andreotti, i più affettuosi auguri, assieme ad un sincero ringraziamento per lo straordinario bagaglio di esperienze che lei continua a mettere a disposizione della nostra Istituzione e di tutto il Paese. (Vivi, generali applausi).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Pregherei l'Aula di seguire un comportamento consequenziale all'autorevolezza del momento; non che altri momenti, quali quelli della legislazione che impegna la nostra attività, siano meno autorevoli, ma questo è un momento di pari dignità.

Ha facoltà di intervenire, senatore D'Alia.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi compie novant'anni un grande protagonista della politica e della vita democratica del nostro Paese. I senatori dell'UDC, SVP e Autonomie, Gruppo parlamentare che si onora di averlo come collega, formulano i più affettuosi auguri di compleanno al senatore a vita Giulio Andreotti.

Con così poco tempo a disposizione, come si può ripercorrere, senza incappare in qualche vistosa dimenticanza, le tappe che hanno reso Giulio Andreotti il grande campione della politica italiana? Sette volte Presidente del Consiglio, come ha ricordato lei, signor Presidente, otto volte Ministro della difesa, cinque volte Ministro degli esteri, senza dimenticare i suoi incarichi alle Finanze, al Bilancio, al Tesoro ed all'Industria.

Dal 1948, cioè da quando l'Italia è diventata una Repubblica, Giulio Andreotti è stato sempre presente nella vita istituzionale del Paese. Le sue qualità politiche sono note a tutti: pragmatismo, intuito, forza delle idee, lucidità e semplicità, capacità messo a servizio dei cittadini. Il tutto condito da una punta di ironia, la stessa con cui si è sempre divertito a stuzzicare la stampa e l'opinione pubblica, che gli ha affibbiato i più disparati soprannomi e nomignoli, spesso ingenerosi.

Giulio Andreotti è l'uomo politico che ha contribuito in maniera determinante alla costruzione del più importante partito del dopoguerra, la Democrazia Cristiana. La sua preziosa militanza nella DC, della quale non assunse mai la carica di segretario, è stata quella del politico puro, rigorosamente e orgogliosamente di professione, che ha sempre inteso la politica come un'arte nobile, come una cosa seria che non si può in alcun modo improvvisare, e che ha sempre diffidato della categoria dei cosiddetti prestati alla politica.

La politica italiana e internazionale l'ha sempre visto protagonista; dal periodo della ricostruzione degasperiana alla nascita del Governo di solidarietà nazionale, che nel 1978 aiutò l'Italia ad uscire dal periodo più buio della sua storia democratica. Ed ancora: come non riconoscere la sua capacità e la sua esperienza nel gestire i grandi eventi di politica internazionale, anche i più drammatici, che hanno contraddistinto il dopoguerra? Specie per noi, parlamentari dell'UDC, poi, Giulio Andreotti rappresenta un modello, in particolare, per com'è riuscito in tanti anni a coordinare le sue cariche con il rispetto dei valori cristiani e della funzione della Chiesa cattolica. Un punto di riferimento irrinunciabile, insomma, per l'azione politica nostra, ma anche di molti rappresentanti di partiti di maggioranza e di opposizione che siedono in quest'Aula.

Nel corso degli innumerevoli incarichi ricoperti ha sempre mantenuto altissimo il suo senso dello Stato: non ha mai dato peso, forte della verità, alle critiche ed alle accuse che gli sono piovute addosso in tanti anni di Governo. È un uomo dello Stato e, come tale, si è sempre comportato, dimostrando fiducia nelle istituzioni, anche quando le stesse sono apparse ingiuste e ingenerose nei suoi confronti.

Mai Andreotti - è bene ricordarlo - ha cercato scappatoie e sotterfugi per evitare il giudizio della magistratura, alla quale ha sempre dimostrato rispetto e fiducia, anche quando sembrava non meritarlo, ed è stato ricambiato - seppur dopo molto, troppo tempo - con il riconoscimento della verità dei fatti.

A partire da questa legislatura - lo ricordo - è componente, da senatore a vita, del Gruppo che ho l'onore di presiedere: da parte nostra, quindi, assieme agli auguri, si rinnova il sentito ringraziamento per l'attenzione che ci riserva e, in modo particolare, gli giunge un ringraziamento da parte degli amici altoatesini, che vogliono riconoscere e ricordare il suo impegno per i problemi del Sud Tirolo e delle sue prerogative speciali.

Ancora oggi, si guarda giustamente, con profonda ammirazione e rinnovata curiosità, alla figura di Andreotti. L'Italia, nel celebrare i suoi 90 anni, prova ancora a carpirne i segreti di una vita, spulciando i suoi archivi, cercando interpretazioni sempre nuove alle sue parole e alle sue attività, a ciò che ha contribuito a renderlo unico. Fiumi di inchiostro sono stati spesi per delineare il suo profilo: è stato imitato, oggetto di film, libri, canzoni. È stato, in sostanza, capace di far discutere e appassionare intere generazioni alla politica, ma per tutti noi Giulio Andreotti è soprattutto un padre della democrazia, un patrimonio che il resto del mondo ci invidia, uno scrigno che racchiude, con ordine e cura, un tesoro inestimabile, rappresentato da 60 anni di storia italiana.

Signor Presidente, mi consentirà una battuta di spirito affettuosa nei confronti del Presidente del Consiglio, che - lo sappiamo - da tempo è alla ricerca del segreto della longevità politica: penso che un paio di consulti con il nostro presidente Andreotti potrebbero essergli molto utili.

Al senatore Giulio Andreotti rivolgiamo, con affetto, tantissimi auguri di cuore. (Generali applausi).

BODEGA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BODEGA (LNP). Signor Presidente, l'augurio al senatore Giulio Andreotti è il riconoscimento ad una vita spesa per la famiglia e la politica di questo Paese.

Un'esperienza, la sua, cominciata da giovanissimo, accanto ad Alcide De Gasperi, e che ha attraversato tutte le vicende del dopoguerra. Uomo di Governo come nessun altro, ha avuto luci ed ombre, specie nell'ultima parte della sua vita politica, nella quale ha dovuto subire un processo con accuse pesanti, da cui è uscito e di cui ci restano il coraggio e la dignità con le quali ha affrontato il tutto.

Si possono non condividere molte delle sue scelte, come ad esempio la sua visione centralista dello Stato o l'essere stato protagonista attivo della politica della prima Repubblica, e credo, per quanto ci riguarda, che ben pochi siano stati i punti di incontro tra lui e il movimento della Lega Nord. Ma occorre altresì riconoscere la sua capacità di guidare il Paese con fermezza in alcuni suoi passaggi drammatici, come quelli succeduti al rapimento dell'onorevole Aldo Moro, così come va riconosciuto il suo prestigio internazionale. Come ha recentemente ricordato il senatore Francesco Cossiga, egli è stato una sorta di Segretario di Stato della Chiesa, poiché è sempre stato il ponte politico oltre il Tevere, l'interprete più autorevole degli indirizzi del Vaticano.

Anche a noi della Lega Nord farebbe piacere - come le è già stato augurato dalla nostra vice presidente del Senato Rosi Mauro - che potesse dedicare ancora parte del suo tempo allo studio della marineria padana veneziana, che è stata baluardo contro l'invasione dell'Islam verso l'Europa cristiana, così come ha ben fatto con lo studio sulla marineria pontificia.

Del presidente Andreotti occorre sottolineare anche il rigore personale e l'intelligenza politica, non disgiunta da una capacità infaticabile di seguire la vita parlamentare in una carriera che lo ha visto ricoprire tutte le più alte cariche dello Stato ad eccezione del Quirinale. Oggi è ancora una vivace e acuta presenza nel Parlamento e nel Paese e, soprattutto, la formidabile memoria storica della nostra Repubblica uscita dalla lotta di Liberazione.

Lunga vita al senatore Andreotti e l'augurio che possa continuare nell'esercizio di quella disciplina politica che è stata la passione e la ragione della sua vita. (Generali applausi).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, auguri al presidente Andreotti. Molte parole sono state dette e scritte su Giulio Andreotti nel tempo e, soprattutto, in questi giorni che accompagnano il suo novantesimo compleanno: politologi, storici, scrittori, giornalisti, storici, uomini di cultura, di Chiesa e delle istituzioni hanno ricordato e narrato - a volte in termini generosi a volte no - alcuni aspetti della sua storia personale e politica che hanno segnato un'epoca.

Mi sarebbe piaciuto anche narrarvi alcuni aneddoti personali, perché Andreotti è stato il mio Presidente del Consiglio quando ero Sottosegretario, il mio Presidente all'Unione interparlamentare e abbiamo anche pregato insieme, ma il luogo e la circostanza esigono una formale e meritata modalità di intervento. Perciò, anche andando un po' fuori dagli schemi di circostanza, desidero accompagnare l'augurio di tutto il Gruppo del Partito Democratico del Senato - ma credo di poter dire di tutti i senatori, come ho visto dagli applausi - evidenziando alcuni aspetti dell'impegno e della personalità del presidente Andreotti, che rischiano di perdersi nella mole degli auguri, del resto meritatissimi.

Dire che Giulio Andreotti sia un testimone del tempo è davvero insufficiente e anche inutile. Andreotti è un "presente" del e nel tempo; nella sua vita non ha osservato come va il mondo in diversi momenti storici e politici, ma ha partecipato con sorprendente assiduità alle scelte che hanno determinato gli eventi; ha contribuito ad affrontare problemi nazionali con lo sforzo costante di superare le difficoltà e spesso anche le insufficienze di una società italiana non sempre pronta. Forse adesso, a novant'anni, è soprattutto un osservatore e tuttavia non si nega mai alla richiesta di un parere che sa offrire, rimanendo ancorato alla razionalità dei fatti.

Nella traversata del grande mare dell'attività pubblica ha dovuto superare non poche difficoltà dovute ad avversioni personali perché, come accade in politica, i problemi in questo senso sono strutturali e - direi - sono parte del mestiere. In realtà, nella vita politica risulta vero quello che talora Andreotti stesso ha ricordato, citando Cicerone di cui è un grande cultore, e che cioè la politica non crea le amicizie, ma capita spesso che guasti anche quelle che ci sono.

È in Parlamento dall'inizio dei lavori del nostro più alto consesso democratico e la sua vita è una presenza, come già è stato ricordato prima da altri colleghi. Una personalità poliedrica, per molti misteriosa: politico, uomo di cultura, giornalista, uomo di fede. Ha vissuto ed osservato con interesse gli avvenimenti ed è diventata famosa la sua capacità dì prestare attenzione. Andreotti non è mai un distratto. Riconosce sempre l'obiettivo e non finge attenzione dove non c'è interesse a prestarla.

Non c'è riunione alla quale Andreotti partecipi senza prendere appunti che, data la costanza del suo scrivere, sono puntigliosi e attenti ai dettagli, quei dettagli nei quali si insinuano elementi decisivi di conoscenza e di interpretazione delle diverse situazioni. Ho sempre invidiato la sua capacità di registrare anche in poche righe le giornate sul suo diario. Questa caratteristica non è un vezzo e c'è stato un tempo in cui, lo so Presidente, la sua preziosa agenda, ben annotata le è servita per difendere la sua dignità, il suo prestigio e la sua persona.

Così, la statura del personaggio Andreotti non è legata alla sua età, ma alla sua competenza e assiduità nell'esercitare il ruolo che nel tempo gli è toccato. Certamente, anche l'età conta, perché una persona come lui ne ha viste proprio tante, come ormai pochissimi altri sulla scena politica.

Andreotti ha percorso una strada da un certo punto di vista del tutto lineare. È passato dal movimento dell'Azione cattolica, nei suoi rami, per giungere a fianco di De Gasperi al centro della direzione politica del Paese negli anni della ricostruzione. Gli incarichi governativi, e soprattutto quello di Presidente del Consiglio, gli hanno fatto attraversare tutte le diverse fasi dei 60 anni della nostra democrazia, sempre con l'ancoraggio ai fondamenti della Costituzione. Le crisi delle alleanze, la guerra fredda, il terrorismo, le crisi economiche, ed infine il passaggio alla cosiddetta seconda Repubblica.

Presidente, quante volte le è stato rimproverato cinismo e, a causa delle sue battute spesso fulminanti, un eccessivo distacco dalla realtà. Ma c'è voluto molto coraggio a fronteggiare certe realtà! Non so quanti colleghi in quest'Aula possono riconoscerle la forza della sua scelta quando con un Governo monocolore nel 1976, perché nessuno ci stava ad accolarsi quella grana, ha affrontato una crisi gravissima che ha richiesto di impegnare le riserve auree del nostro Paese per avere il prestito dalla Germania. Che esempio anche per la crisi di oggi!

I diversi ruoli assunti dimostrano come il suo carattere di osservatore si sia fuso completamente con quello dell'attore, dimostrando che si può servire il Paese in diverse dimensioni; da posizioni istituzionali di prestigio, ma anche da umili e quotidiane attenzioni ai problemi della gente. Mi piacerebbe chiedere alle persone che il sabato e la domenica si recavano al suo studio un giudizio su Andreotti; persone umili, provenienti dalla campagna romana, povera gente proveniente dai quartieri più periferici e popolari della città. Durante la mia esperienza di Vice Sindaco di Roma il Presidente mi ha presentato spesso le esigenze più elementari della gente, soprattutto dei giovani, non certamente per un tornaconto personale o elettoralistico, bensì per l'ansia di garantire alcuni diritti fondamentali.

Nonostante il crescente rilievo assunto nei diversi ruoli, non ha mai voluto assumere una carica importante di partito, limitandosi al più ad essere un leader di corrente, anche competitivo. Tra gli incarichi di governo, quello di Ministro degli esteri è diventato negli anni quasi più importante di tutti gli altri, importantissimi, rivestiti. Con la sua direzione degli affari esteri il nostro Paese è riuscito a mantenersi in una zona di confine dell'area politica occidentale, in una posizione di vera difesa della pace.

La fedeltà alla Costituzione ha creato l'argine entro cui l'azione della politica italiana si è svolta senza oltranzismi. Andreotti è stato ed è ancora protagonista della politica internazionale perché ancora oggi molti Capi di Stato di passaggio a Roma fanno tappa da lui per confrontarsi con lui ed avere magari ancora consigli. Del resto, la sua assidua partecipazione ai lavori della Commissione esteri del Senato continua a testimoniare quanto, come De Gasperi, Andreotti sia convinto che dalla politica estera arrivino sostegno e fondazioni anche per gli interessi della politica interna.

Da letterato, il Presidente partecipa alla Società dantesca, al Certamen ciceroniano ed ad altro ancora. Ha scritto moltissimo, è già stato ricordato; la sua è una cultura vissuta mai ostentata come valore astratto o di moda. Lo anima certamente il desiderio di voler trasmettere ed affidare alle generazioni future la testimonianza di stagioni politiche che, pure in mezzo a tante difficoltà, hanno costruito la nostra democrazia. Credo corrisponda a questo intento anche la sua decisione di consegnare, per mettere a disposizione di ricercatori e studiosi, il suo archivio personale all'Istituto Luigi Sturzo, prestigioso luogo storico, che conserva la memoria di molti politici cattolici che hanno segnato le vicende del nostro Paese.

Sintetizza la sua verve giornalistica ed il suo impegno divulgativo con la direzione del mensile «30 Giorni» che ha come sottotitolo «Nella Chiesa e nel mondo» e che viene diffusa e tradotta in sette lingue. È una dimensione imprescindibile, essenziale nella sua vita, la testimonianza di fede cristiana vissuta quotidianamente e che, senza dubbio, ha sorretto la sua forza interiore quando ha dovuto affrontare le tremende vicende che l'hanno colpito negli ultimi anni. Ma è stato un politico esemplare nell'interpretare la laicità delle istituzioni e questo è un aspetto non abbastanza valorizzato. Basti ricordare che cosa ha rappresentato la firma della legge n. 194.

Non c'è un'espressione che possa riassumere interamente il profilo, l'attività, la personalità di Andreotti. Anzi, Presidente, so che le mie parole sono state povere e insufficienti e non solo a causa del poco tempo che abbiamo a disposizione. Mi pare di vederla sorridere anche sotto i baffi che non ha, dicendo che ci mancava solo «il coccodrillo da vivo». Ridiamo con lei, ridiamo delle sue battute, che sono uno degli aspetti che la rendono tanto simpatico agli italiani, anche quelli che hanno una valutazione politica diversa dalla sua, anche a quella gente di ogni ceto che sa che lei ha partecipato a regalarci questo grande Paese, che ha vissuto in pace ed è rispettato nell'arena di tutti i Paesi civili e democratici del mondo. Auguri, ad multos annos ancora, Presidente. (Generali applausi).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, a nome di tutto il Gruppo del Popolo della Libertà mi unisco ai voti augurali che tutta l'Aula, ma credo tutta l'Italia, rivolge al presidente Andreotti. Sono state dette molte cose e il presidente Andreotti, noto non solo per l'ironia ma anche per l'autoironia, che è un'ulteriore prova della sua grande intelligenza, in una frase riportata in uno degli ultimi libri a lui dedicati, una biografia di Massimo Franco, ha detto: «non mi piacciono le biografie da vivo, però capisco che ci si occupi della mia vita; in fondo, in un certo senso io sono postumo di me stesso». Una frase autoironica che segna la valutazione di una personalità - come è stato detto dal presidente Schifani e dai colleghi che mi hanno preceduto - ma anche la storia italiana.

Voglio anch'io sottolineare alcuni aspetti da indicare alla pubblica opinione, ai cittadini, che vedono in Andreotti uno dei simboli della storia italiana di questo lungo dopoguerra. La sua lunga attività di parlamentare, come ricordavano alcuni colleghi, lo ha visto ricoprire diversi incarichi, tra cui quello di presidente di Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati. Mi dicono che fosse molto attento a valorizzare l'impegno dei singoli colleghi, a valutare i loro interventi, le loro presenze, prendendo nota in maniera diligente dei meriti e delle eventuali mancanze, ma soprattutto dei meriti di ciascuno.

Abbiamo visto in questi anni - sono ormai in Parlamento da non breve tempo - come il presidente Andreotti partecipi assiduamente ai lavori parlamentari, soprattutto delle Commissioni. Giorni fa, in una delle tante interviste rilasciate in questi giorni di celebrazioni, il presidente Andreotti ha detto una cosa molto importante per l'attività parlamentare, che egli ama più le Commissioni dell'Aula. La Commissione infatti è il luogo in cui si possono far pesare di più le opinioni, si può formare il processo legislativo, si possono confrontare le idee in un contesto meno affollato.

Ilpresidente Andreotti, oltre a frequentare l'Aula, lo vediamo in tutte le occasioni. Anche in questi giorni è stato presente al dibattito nelle Commissioni congiunte affari esteri per affrontare i nodi internazionali di grandi crisi che lui ha vissuto e affrontato da Capo del Governo e da Ministro degli affari esteri. Come è stato ricordato, anche in questi giorni egli non ha fatto mancare la sua presenza, il suo consiglio e la sua opinione, come fa abitualmente.

Credo che questo sia un esempio per tanti giovani parlamentari che spesso mostrano insofferenza o frustrazione per il quotidiano lavoro parlamentare, che invece è importante, prezioso e va vissuto con spirito di servizio come il presidente Andreotti, carico di gloria e di incarichi, potrebbe non fare e invece fa, essendo anche in questo esempio per coloro che nel tempo sono entrati in Parlamento.

Dell'uomo di Governo si è detto molto. Sono stati ricordati gli incarichi. È capitato a tutti di convenire sulle sue scelte o di non acconsentire ad esse. Saremmo ipocriti nel non ricordare che il presidente Andreotti, protagonista della lunga storia del dopoguerra, ha raccolto ampi consensi e ha spesso suscitato dissensi, come tutti i grandi personaggi. Credo comunque - lo ripeto - che sia stato protagonista di una lunga storia che ha attraversato tutti i momenti della vita italiana: la cultura, lo sport, il cinema e tanti altri capitoli che hanno visto in Giulio Andreotti, fin dal suo incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, un attivo movimentatore di idee, di personaggi, di situazioni, di istituzioni che oggi lo portano ad essere un ascoltato opinion leader in tanti campi della vita culturale e civile della Nazione: dai primi momenti del cinema italiano del dopoguerra ad Arcinazzo, ad incontri che cercavano di ricomporre una lacerata vita italiana che aveva bisogno di ritrovare momenti di coesione dopo guerre civili e scontri drammatici.

Voglio poi ricordare l'uomo del giornalismo, l'uomo dei libri, lo scrittore che ha regalato riflessioni importanti ma anche analisi spesso ironiche ed autoironiche, anche della vita parlamentare, dei suoi aspetti più pungenti, riflessioni tra le più serie ed importanti, espresse sempre con una grande autoironia. Il presidente Andreotti tempo fa disse: «Mi hanno attribuito praticamente tutto, tranne che le guerre puniche». Chissà che nella lunga vita che lo attende ancora qualcuno non gli attribuisca qualche responsabilità anche in questa materia.

Voglio ancora sottolineare - e lo dico consapevole della storia politica diversa, molto meno importante e spesso distante dalle posizioni politiche del presidente Andreotti - la compostezza con cui ha affrontato le prove più difficili, i lunghi anni di giudizio. (Applausi dai Gruppi PdL, PD, UDC-SVP-Aut e dai banchi del Governo). Si è recato nei tribunali, ha affrontato la giustizia, ha atteso con pazienza e forse troppo a lungo - lasciatemelo dire - che i giudizi dessero ragione alla sua perseveranza. Ricordo anche in questo caso una battuta autoironica che il presidente Andreotti ha fatto su se stesso - mi consentirà di ricordarla - e che mi colpì molto. In uno dei tanti processi, che come tanti altri si concluse con un'assoluzione, era stata avanzata una spropositata richiesta di condanna da parte del pubblico ministero e lui commentò: «Come? Ha chiesto 16 anni? Beh, meno male. Avevo capito 18». (Applausi dal Gruppo PdL). Questa frase fu riportata il giorno dopo da tutti i giornali e dimostrò la serenità con cui il presidente Andreotti affrontava prove non facili che tutto ricordiamo.

Voglio quindi unire a quelli del presidente Schifani, dei colleghi, di tanti italiani, mi auguro di tutti gli italiani, l'augurio sincero del nostro Gruppo, un Gruppo composito nel quale confluiscono tante esperienze, tante culture, tante sensibilità, alcune più vicine, altre meno alla lunga esperienza politica del presidente Andreotti, ma tutte rispettose della sua persona alla quale rivolgo anche un augurio personale. Con lui condivido, infatti, una passione calcistica; ho frequentato molto tempo dopo la stessa scuola, il liceo Tasso; abitando nello stesso quartiere ho il privilegio di frequentare la stessa chiesa, quella di San Giovanni dei Fiorentini, dove spesso ci incrociamo nella messa domenicale.

Pertanto, come concittadino, come abitante dello stesso quartiere e frequentatore della stessa parrocchia, come compagno di scuola ma, ovviamente, soprattutto, come Presidente del Gruppo che ho l'onore di presiedere, le rivolgo ancora una volta tanti auguri, presidente Andreotti. (Applausi dal Gruppo PdL).

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo doverosamente si associa alle sue parole e a quelle dei colleghi; ma non è soltanto un dovere, è una testimonianza sentita.

Mi impressiona pensare di percorrere la storia della prima metà del secolo scorso, quando il giovane Andreotti si turbava a vedere i turbamenti di un Papa, prima ancora di Pio XII, che assisteva personalmente. È la storia della guerra e quella del dopoguerra.

Una presenza costante, per me che sono nato nel 1950, di una persona che già era ai vertici dello Stato e che rappresentava - lo dice lui stesso - la presenza fisica con altri personaggi: Vittorio Emanuele Orlando, Nitti. Andreotti scrive di quando era di fronte a questi padri della Patria, protagonisti della prima guerra mondiale, della storia d'Italia, intimorito a sedere in Parlamento con questi monumenti della storia del nostro Paese.

Era l'Italia che usciva dalla guerra; era l'Italia dei personaggi come De Gasperi, di cui Andreotti fu uno strettissimo collaboratore; era l'Italia a cui tantissimi di noi guardavano. Io mi sono iscritto nel 1968 alla Democrazia Cristiana - non ne faccio mistero - e avevo in mente il presidente del Consiglio De Gasperi, il presidente del Consiglio Pella, il presidente del Consiglio Scelba, tutta la storia degli anni '50 e '60, la storia democratica di uomini che avevano saputo nel contempo essere rigorosamente antifascisti, ma anche molto fermi nei confronti del comunismo di allora, e che avevano tracciato una strada di democrazia per il nostro Paese.

Credo che nei vari interventi dell'Andreotti politico, statista, Ministro, Presidente del consiglio, scrittore, cultore di scienze umane sia stato detto tutto; vorrei solo sottolineare un tratto umano, che poi nelle persone è l'aspetto più importante. Quando recentemente - lo avrete letto tutti - è iniziata una campagna diffamatoria e vergognosa nei confronti del Senato, del comportamento dei senatori che magari quando votano fanno anche qualcos'altro, mi è venuto da pensare che Andreotti l'ha sempre fatto; lo abbiamo sempre visto partecipare, intervenire, votare, scrivere, lavorare, perché chiunque si è rivolto a lui e gli ha scritto qualcosa ha ricevuto di suo pugno una risposta.

Ciò denota un grande rispetto per la gente, un grande rispetto per il rapporto con chiunque, possa essere il Sommo Pontefice - ed è stato ricordato - o l'ultimo degli elettori, non quando aveva bisogno delle preferenze. Come senatore a vita non ne ha bisogno, ma la passione politica continua a portarlo a coltivare questo rapporto con la gente per risolvere i problemi delle persone.

A Giulio Andreotti faccio un augurio in una nicchia particolarissima che non è stata ancora ricordata, ossia che ci sia la possibilità di trovare quelle due buste mancanti di storia postale del 1870. Andreotti, grande cultore di storia postale, ha tutti i giorni di quell'anno fatidico, il 1870, di buste che partirono in quell'anno da quando lo Stato della Chiesa diventava Stato italiano. Quindi, gli auguro di poter continuare a coltivare le sue passioni.

Faccio verificare a tutti un fenomeno che capita raramente in Parlamento. È vero, è difficilissimo attirare l'attenzione dei colleghi. Tutti noi invece sappiamo una cosa importante e significativa, ossia che quando Giulio Andreotti si alza in piedi, quando parla, l'Assemblea lo ascolta in religioso silenzio, perché tutti sappiamo che quando interviene abbiamo sempre qualcosa da imparare dalla sua esperienza e dalla sua limpida storia democratica.

Allora, lunga vita al senatore Andreotti, che rimanga ancora fra di noi per darci il frutto della sua esperienza e della sua capacità. (Applausi dai Gruppi PdL e UDC-SVP-Aut).

ANDREOTTI (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANDREOTTI (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, non voglio davvero abusare del tempo delSenato, ma non posso non ringraziare per quello che ho udito. Potrei - conoscendomi meglio di quanto mi conoscete voi - fare tutto un controcanto, riferendo tutta una serie di difetti e di mancate occasioni positive che costellano la mia vita, ma ve lo risparmio.

Vi ringrazio e vorrei solo dire che, trovatomi per combinazione a fare vita politica, perché non avevo né tradizione familiare, né aperture di altro genere, ne sono stato però sempre progressivamente attratto. Se ho un rammarico è quello di non aver contribuito abbastanza a fare quello che manca, cioè far conoscere meglio l'attività reale dei due rami del Parlamento all'opinione pubblica, che è distratta. Infatti, se un giorno c'è una disputa un po' forte - per fortuna adesso non ci sono più le colluttazioni, che invece c'erano in qualche periodo - si punta l'obiettivo e si parla del lavoro del Parlamento, ma sul lavoro quotidiano, sia in Aula sia, ancora di più, nelle Commissioni, si punta l'attenzione soltanto in sedi specializzate. Credo sia invece necessario - certamente ne sono interessato, poiché vi partecipo da tantissimi anni - contribuire a far conoscere all'opinione pubblica un po' meglio il nostro lavoro e ad abituarla sempre più a guardare al Parlamento come un punto di riferimento e di orientamento.

Per il resto, prima ho ascoltato con una certa esitazione, perché ho assistito a molte commemorazioni, ma quelle da vivo sono un po' diverse! (Ilarità. Applausi dai Gruppi PdL, PD e UDC-SVP-Aut). Ve ne ringrazio molto.

Nella mia vita ho avuto anche momenti difficili, pure a livello familiare. Mio padre è morto che io avevo due anni, non lasciando certamente dei beni, ma a mia madre tre figli da crescere. Eppure, ho visto sempre che le difficoltà alla fine si superano e che quello che conta poi è essere assolutamente in armonia con la propria coscienza.

Credo che il concetto che qualche volta polemicamente - ma non è una cosa nuova, è sempre stato così - si ha della vita pubblica, considerata quasi in un modo negativo, in un modo più critico che non secondo una valutazione obiettiva, vada superato. Avendo, ormai per un periodo molto lungo, visto dall'interno la vita pubblica, devo dire che, se l'Italia è uscita da momenti molto difficili e ha creato una condizione di rasserenamento graduale, ma costante, con un indirizzo molto preciso, questo lo si deve molto al lavoro silenzioso, ma estremamente positivo, che viene fatto dal Parlamento. Ringrazio Dio di esserne partecipe da tanto tempo. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PdL, PD e dai banchi del Governo).

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (ore 17,17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 733.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 e sono stati accantonati l'articolo 7 e i relativi emendamenti, nonché gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12, nel testo emendato.

  

Verifica del numero legale

 

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

È la prima votazione, quindi la Presidenza sarà tollerante. Prego i colleghi di stare ciascuno al proprio posto. (Proteste dai banchi del PD). Stiamo facendo accuratissime verifiche.

Invito tutti i colleghi a prendere posto accanto alla loro scheda. Quelle non corrispondenti a senatori seduti verranno ritirate.

Senatore Cantoni, nel suo banco ci sono due tessere, ma vi è seduto soltanto lei. Può sfilare l'altra? (Il senatore Amoruso si siede vicino al senatore Cantoni).

Avevo pregato i colleghi di stare seduti al proprio posto. Ve lo chiedo per cortesia.

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

 

Gli emendamenti 12.0.100 (testo 2) e 12.0.300 (testo 2) sono accantonati, mentre l'emendamento 12.0.101 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.700.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 13.100, proponiamo di sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 13. Riteniamo infatti che la norma sia vaga e indeterminata, come invece non deve essere una norma penale. Prevedere un aumento di pena per i fatti commessi nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori significa stabilire che vi sarà sempre un aumento di pena, dal momento che tutti i casi possono rientrare in questo tipo di descrizione, trattandosi di scuole o di case al cui interno non si sa chi vi abiti.

Non si capisce poi l'aggravante che viene introdotta dal comma 3 per il delitto di violenza sessuale se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze della scuola frequentata dalla persona offesa. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 13.101 e 13.102.

Il testo che stiamo esaminando già prevede aggravanti per i reati sessuali. Con l'emendamento 13.101, proponiamo che l'aggravante introdotta per il reato di cui all'articolo 609-ter sia estesa anche al fatto commesso in condizioni di sfruttamento della comune abitazione da parte del soggetto e della vittima, quindi quando vi siano condizioni particolarmente insidiose per la commissione del reato.

Con l'emendamento 13.102, chiediamo di introdurre una nuova figura di reato che è molto diffusa, su cui purtroppo vi è una zona d'ombra nel nostro sistema. Mi riferisco al reato di adescamento di minorenni attraverso la utilizzazione della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. Sono condotte che attualmente sfuggono ad una giusta repressione, pur essendo particolarmente diffuse. Si tratta di tutelare i minori esposti a questa particolare insidia che viene loro portata attraverso la rete Internet.

Pertanto, sollecito sia il Governo che l'Aula nel suo insieme ad esprimersi con un voto favorevole sui due emendamenti testè illustrati.

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti 13.0.300 e 13.0.301 sono stati ritirati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

Prego i colleghi di prestare maggiore attenzione ai lavori dell'Assemblea. Chi non è interessato è pregato di uscire dall'Aula.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.100. Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 13.101 e 13.102, in considerazione del fatto che un provvedimento relativo alla violenza sessuale è già all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Colgo l'occasione per esprimere tutta la gratitudine del Governo nei confronti delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria per la cattura, avvenuta qualche ora fa, di Giuseppe Setola. (Vivi, generali applausi).

Esprimo gratitudine per l'impegno attualmente in atto nel territorio campano, in particolare nella provincia di Caserta, che rappresenta non un punto di arrivo, ma comunque una tappa importante.

PRESIDENTE. La Presidenza segnala all'Aula che un'ora fa ha avuto modo di chiamare personalmente il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Siazzu, per manifestargli, a nome proprio e dell'intera Assemblea, il compiacimento per la prodigiosa estrategica operazione di cattura realizzata dall'Arma.

Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 13.101 è stato avanzato un invito al ritiro. I presentatori accolgono tale invito?

 

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, insistiamo per la votazione dell'emendamento 13.101 e ne chiediamo la votazione elettronica.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.101, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Per cortesia, colleghi, state al vostro posto, altrimenti faccio ritirare le schede.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 13.102 è stato avanzato un invito al ritiro. I presentatori accolgono tale invito?

 

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, insistiamo per la votazione dell'emendamento 13.102 e ne chiediamo la votazione elettronica.

 

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 13.102.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico su questo emendamento.

Voglio ancora una volta sottolineare che si sta esaminando una norma che non si comprende perché il Governo non voglia introdurre in questo disegno di legge. Si fa riferimento all'adescamento di minorenni attraverso l'utilizzazione della rete Internet. Si continua a rispondere che un provvedimento in materia è all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ma nel frattempo i minorenni navigano su Internet, trovano delle trappole, possono essere adescati. Poiché sono state inserite nel provvedimento tante norme di rilievo, non comprendo perché non si possa prevedere anche quest'ultima.

Pertanto, invito ancora una volta i colleghi a riflettere e a pesare quello che facciamo rispetto agli interessi dei ragazzi e delle loro famiglie.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.102, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

 

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 13.0.300 e 13.0.301 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, su cui è stato presentato un emendamento del Governo che si dà per illustrato e su cui invito il relatore a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.650, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 14, nel testo emendato.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo è stato introdotto in sede di Commissioni riunite su una nostra proposta, dettata dall'esigenza per noi fondamentale di garantire l'assoluta inviolabilità del domicilio. La nostra abitazione deve essere sacra. È scritto anche nella Costituzione che il domicilio è inviolabile e pertanto la propria abitazione non può essere assoggettata a furti, aggressioni, rapine e ad ogni tipo di violazione di domicilio.

Per questo motivo siamo intervenuti su questo reato di violazione di domicilio introducendo un minimo edittale di sei mesi (prima non era previsto un minimo edittale) e introducendo l'arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi di furto con travisamento e con armi (anche se non usate), ipotesi di furto che sono tipiche nelle nostre abitazioni. Finalmente, abbiamo introdotto anche l'arresto facoltativo in flagranza per la violazione di domicilio.

Tutte queste norme rispondono, se volete, al principio del «sicuri a casa nostra» perché dobbiamo assolutamente tutelare l'incolumità fisica delle nostre abitazioni e di chi in quelle vive. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.100.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.100, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.101.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.101, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (PD). Signor Presidente, la norma introdotta col disegno di legge all'articolo 17 concerne il sequestro di persona e la sottrazione di persone incapaci.

L'emendamento 17.100 fa riferimento ai casi di ravvedimento nel senso che l'ultimo comma dell'articolo 605 del codice penale come modificato parla di pene diminuite per chi si adopera concretamente affinché il minore riacquisti la propria libertà oppure si adopera perché l'attività delittuosa non venga portata ad ulteriori conseguenze e nei casi di aiuto all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria; e nella parte finale si segnala che la pena viene diminuita anche per i casi in cui si eviti la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

Ci sembrerebbe idoneo introdurre un allargamento nel senso che, nei casi di ravvedimento e quindi di concreto aiuto da parte della persona alla polizia o alla magistratura per impedire sequestri di qualsiasi persona, che sia minore o non, credo sarebbe un risultato positivo e che anche da parte del Governo e della maggioranza non dovrebbe esserci nulla in contrario. Riguarda - lo ripeto - l'aiuto per evitare sequestri di persona, sia minorenne che maggiorenne.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentane del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 17.100.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.100.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.100, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

 

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4 del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

*BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, cercherò di rubare poco tempo all'Assemblea, ma ho la necessità di illustrare con un po' di precisione questo emendamento che si propone, introducendo una norma attuativa alla legge 18 aprile 1975, n. 110, che unitamente al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, disciplina il controllo delle armi e delle munizioni, di regolamentare in modo chiaro e trasparente la vendita e l'uso dei dispositivi di autodifesa di oleoresin capsicum nei cui riguardi il Ministero dell'interno si è già espresso, definendolo infatti privo di «attitudine a recare offesa alla persona».

I problemi relativi alla legittimità di tali strumenti sono, infatti, determinati dalla complessità della legge n. 110 del 1975 e dalla confusione generata dalle sue successive modifiche e integrazioni, succedutesi nel tempo, nonché dalle decine di circolari interpretative emanate dal Ministero dell'interno.

In realtà, il Ministero dell'interno ha già autorizzato la libera commercializzazione di due prodotti contenenti il principio in questione, in quanto non classificabili armi comuni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, e tale autorizzazione è stata rilasciata con una circolare del 9 gennaio 1998 e con la comunicazione del 25 giugno 1998, del Dipartimento della pubblica sicurezza-direzione centrale degli affari generali-divisione armi ed esplosivi, condividendo il parere positivo espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 110 del 1975. Va messo in evidenza che tale commissione è l'unico soggetto qualificato per esprimere una valutazione sulle caratteristiche delle armi e sulla loro attitudine a recare offesa alla persona.

La confusione riguardo la legittimità della vendita e del porto degli spray per autodifesa nasce negli anni Novanta, quando in Italia, ma soprattutto in Europa, vengono immesse sul mercato due tipologie di prodotti: gli spray contenenti aggressivi chimici, comunemente conosciuti come "CS", con effetti lacrimogeni, utilizzati dalle forze di polizia; gli spray contenenti una sostanza organica composta da un olio estratto dal peperoncino (oleoresin capsicum) comunemente conosciuti come "OC". In realtà, lo spray contenente "CS", cioè quello molto diffuso in Europa, poiché contenente un aggressivo chimico è sempre stato considerato assolutamente illegale in Italia in quanto rientrante tra le armi da guerra di cui all'articolo 1 della legge n. 110 del 1975. Questa sostanza rientra, infatti, nell'elenco dei materiali d'armamento del decreto del Ministero della difesa del 13 giugno 2003, in quanto destinata al caricamento di armi chimiche. Tuttavia, tale prodotto viene liberamente venduto negli altri paesi dell'Unione europea, persino nelle tabaccherie, e sarebbe comunque, a prescindere dalla normativa italiana, di facile reperibilità per i soggetti malintenzionati.

Purtroppo, molti organi di polizia, confondendo i due prodotti, hanno avviato procedimenti anche nei confronti di soggetti che commercializzano e portano il prodotto contenente il principio dell'oleoresin capsicum che, invece, essendo un prodotto organico, non è classificabile come aggressivo chimico e come tale è stato valutato positivamente dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa e penale ha sancito la differenza tra le due sostanze, emettendo sentenze di assoluzione nel caso specifico dell'oleoresin capsicum. È comunque evidente che per l'ordinamento penale italiano un uso dello spray finalizzato a commettere reati comporterebbe la sua considerazione come arma impropria, con tutte le conseguenze già previste dalla legge, come per qualsiasi altro oggetto che venisse utilizzato come strumento di aggressione.

L'intervento normativo si rende quindi necessario affinché sia emanato dal Ministero dell'interno uno specifico regolamento, ispirato a criteri di trasparenza, per l'immissione sul mercato di dispositivi di autodifesa che nebulizzano il principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona, sulla base di quanto già valutato come idoneo dal Ministero stesso.

L'emendamento da noi presentato e che valutiamo in quest'Aula introduce una norma di attuazione che integra quanto previsto dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come prima sostituito dall'articolo 1 della legge n. 36 del 21 febbraio 1990.

E fin qui la parte tecnica, signor Presidente. Ma non sfugge a nessuno che la preoccupante crescita di fenomeni di violenza, in special modo contro le donne, e l'agghiacciante lista di morti annunciate o di violenze che esplodono imprevedibili pongono alla nostra attenzione cosa fare, tra le tante cose da fare, nell'ambito di una migliore organizzazione della sicurezza del nostro Paese, anche da parte nostra.

Sappiamo bene che, nonostante gli sforzi di questo Governo e le risorse messe in campo, non ci può essere un poliziotto in ogni angolo di strada. Ha fatto bene a ricordarlo il senatore Bianco, quando, qualche giorno fa, in una dichiarazione, a proposito dell'esame di questo provvedimento, ha ricordato e sostenuto con forza la necessità di un migliore utilizzo e di un'organizzazione più efficiente delle forze di polizia sul territorio. Infatti, sono sempre troppi, anche a nostro avviso, i rappresentanti delle forze di polizia costretti a stare negli uffici a espletare attività burocratiche, che non possono dedicare il loro tempo sulle strade a favore dei cittadini italiani.

Penso però che in questo momento sia chiaro a tutti noi, anche da questo punto di vista, che dobbiamo poter fare le nostra parte, puntando ad una migliore normativa. E ringrazio il Governo per aver voluto ascoltare le ragioni che tante donne e associazioni femminili hanno posto alla nostra attenzione, sostenendo con forza l'emendamento che sto illustrando, che è il semplice atto rappresentativo della volontà di provare anche noi a difenderci, in situazioni di particolare crisi o tensione, avendo il tempo di riuscire a scappare, chiamare la polizia (che non può essere ovunque) e denunciare chi ci vuole aggredire.

Attraverso un migliore utilizzo di questo spray di difesa personale, però, ciascuno di noi - in modo particolare, le donne italiane - potrà girare per le strade sapendo di essere al sicuro da un'emergenza, in quanto avrà il tempo di attirare l'attenzione e riuscire a denunciare l'aggressore.

Certo, ciò si unisce a tutti gli altri sforzi che questo Parlamento e questo Governo stanno compiendo (come la citata legge sullo stalking o gli altri emendamenti che abbiamo esaminato stamattina a proposito di sicurezza per le donne), che devono portare le cittadine italiane ad avere la certezza di non essere sempre considerate così deboli da non potersi mai difendere.

Questo, signor Presidente, è un emendamento che - ne sono certa - con l'accoglimento da parte di questo Governo aiuterà le donne a vivere più serenamente la loro vita quotidiana. (Applausi dal Gruppo PdL).

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, vorrei brevissimamente illustrare il mio emendamento 18.0.301, che segue la ratio di quello presentato dalla senatrice Bonfrisco. Il problema è essenzialmente il seguente: nel nostro Paese sono consentiti il porto e la vendita di bombolette spray per autodifesa e vi è un conflitto giurisprudenziale nell'applicazione delle normative che riguardano il settore. Vi sono sentenze che considerano questi strumenti ad emissione di gas come armi da guerra, con un conseguente pesante trattamento sanzionatorio; ve ne sono altre che li ritengono armi comuni da sparo ed ulteriori ancora che ne consentono il porto in modo lecito. La disciplina della materia risale al 1975, con la legge n. 110, e la dottrina migliore e una parte della giurisprudenza ne hanno invocato una rideterminazione sul piano della tassatività della norma penale.

L'emendamento in discussione, quindi, si prefigge stabilire una volta per tutte la natura giuridica di queste bombolette, rimandando ad una fonte secondaria - un regolamento del Governo - l'individuazione del loro contenuto lecito. Credo quindi che questo intervento emendativo tenda essenzialmente a garantire un principio fondamentale, la certezza dei rapporti giuridici e, in particolare, la tassatività delle norme penali incriminatrici, evidentemente oggetto di una tutela sottolineata da parte della Costituzione della Repubblica. È quindi un fine politico che il Popolo della Libertà persegue anche attraverso tale intervento normativo. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. Comunico che gli emendamenti 18.800 e 18.801 sono stati ritirati.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.650 e sull'emendamento 18.0.300, a firma della senatrice Bonfrisco, con conseguente invito al ritiro sull'emendamento 18.0.301, a firma del senatore Saltamartini, recante sostanzialmente il medesimo oggetto.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, ma con la richiesta alla senatrice Bonfrisco di espungere dall'emendamento 18.0.300, la frase iniziale: «Al fine di pervenire alla armonizzazione della normativa nazionale con quella vigente negli altri paesi comunitari». Pertanto, l'emendamento, che il Governo accoglie, inizierebbe direttamente con le parole «Il Ministro dell'interno definisce con regolamento...».

 

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accetta la proposta del Governo?

BONFRISCO (PdL). Accetto la riformulazione che propone il Governo e, con il suo consenso, signor Presidente, ringrazio il ministro Maroni e il sottosegretario Mantovano per l'attenzione posta nei confronti di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.650, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 18.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 18.0.300 (testo 2), presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

È approvato.

Sull'emendamento 18.0.301 è stato formulato un invito al ritiro. Senatore Saltamartini, accetta tale invito?

 

SALTAMARTINI (PdL). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, credo che siamo arrivati al primo punto controverso del provvedimento, perché l'articolo 19 introduce il reato di immigrazione clandestina. Devo dire che la formulazione del testo non è migliorata rispetto alla stesura originaria dell'articolo 9: la nuova formulazione dell'ipotesi di ingresso e soggiorno illegale è - se mi si passa il termine - giuridicamente e politicamente più ipocrita, ma sotto il profilo politico e dell'impatto è parimenti grave. Infatti, signor Presidente, abbiamo già sollevato in Commissione diverse volte il tema dell'incostituzionalità di questa norma e soprattutto della sua inutilità.

Mi rendo conto che ci sia l'esigenza di fare norme manifesto, ma quando trattiamo un tema così delicato e complesso come quello dell'immigrazione dobbiamo anche avere l'accortezza, nel momento in cui interveniamo profondamente sotto il profilo delle norme penali e sanzionatorie, di capire quale impatto queste abbiano e se siano oggettivamente utili e funzionali a contrastare il problema.

Nel caso che ci riguarda, ci troviamo di fronte all'ipotesi di una sanzione dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro e all'introduzione come ipotesi di reato della fattispecie dell'ingresso e del soggiorno illegale nel territorio dello Stato. È stato già ricordato, quindi per brevità mi attengo solo ad alcuni aspetti della proposta di eliminare questa norma dal testo, che tale disposizione viola il principio di eguaglianza e soprattutto che nella migliore delle ipotesi è inutile e nella peggiore molto pericolosa, anche per come tecnicamente è stata scritta. La norma, infatti, è costruita come un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti che si realizza nel momento dell'ingresso nel territorio dello Stato e con la formulazione «ipocrita» che è stata licenziata dalla Commissione - non me ne vogliano i colleghi - con l'aggiunta del soggiorno e quindi del mantenimento della presenza fisica dell'extracomunitario all'interno del territorio dello Stato.

È noto a tutti il principio di irretroattività della norma penale, per cui la prima questione è come si possa accertare se l'ipotesi dell'ingresso o della permanenza illegale nel territorio dello Stato sia cronologicamente anteriore o successiva all'entrata in vigore della nuova norma incriminatoria. Vorrei ricordare che già l'allora minoranza di centrodestra polemizzò sulle regolarizzazioni che i Governi di centrosinistra avevano permesso con il famoso scontrino e giustamente anche noi abbiamo sostenuto questa posizione e non la smentisco oggi per ragioni di coerenza. Ma, proprio invocando quel principio in forza del quale non vi è la possibilità di un accertamento reale della condizione per la quale scatta la sanzione penale, non si può scaricare sul giudice di pace quest'altro aspetto particolare della disposizione, cioè la responsabilità di accertare se l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato sia antecedente o meno all'entrata in vigore della norma.

Poiché questa norma, correttamente, non si applica alla condizione diversa, cioè al respingimento alla frontiera, perché in tal caso non sussiste la condizione prevista, non essendoci appunto l'ingresso, è chiaro ed evidente che questa fattispecie è circoscritta all'ipotesi in cui il soggetto o lo si sorprende in flagranza mentre entra nel territorio dello Stato (quindi, per intenderci, non ci si riferisce agli sbarchi per i quali l'altra ipotesi formulata dal Governo, che però non è nelle condizioni di applicarla, è quella del respingimento) oppure se lo si scopre una volta che è entrato senza avere alcun titolo valido e, in quest'ultimo caso, bisogna accertare, ai fini della normativa da applicare, se l'ingresso nel territorio dello Stato sia antecedente o successivo all'entrata in vigore della norma.

Tutto questo dovrebbe farlo il giudice di pace, mentre nel frattempo il questore può comunque eseguire il provvedimento di espulsione, perché il comma 4 della nuova versione dell'articolo 19 prevede che ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero, denunciato ai sensi del comma 1, non è richiesto il nulla osta dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3 dell'articolo 13 del testo unico della legge sull'immigrazione e quindi a prescindere dalla valutazione dell'autorità giudiziaria competente chiamata a verificare l'esistenza del reato di ingresso e soggiorno clandestino: la semplice denuncia determina quindi il presupposto giuridico in forza del quale si procede all'espulsione del clandestino.

Tradotto in termini molto semplici questo significa che la norma è ipocrita e più pericolosa di quella precedente, perché consente l'espulsione anche di soggetti la cui condizione di irregolarità è controversa in ragione del fatto che la valutazione in ordine alla regolarità o meno del titolo di soggiorno, in questa fase, non viene all'apprezzamento del giudice. Per cui vi possono essere numerosi casi di permessi di soggiorno scaduti o in fase di rinnovo soggetti a contenzioso, in quanto è noto il principio in forza del quale il cittadino extracomunitario che chiede il rinnovo del permesso di soggiorno, nel periodo di tempo che intercorre tra l'istanza e l'autorizzazione si trova comunque legittimamente nel territorio dello Stato.

Non credo però che questa materia sia conosciuta in modo approfondito dal giudice di pace, con la conseguenza che si procede ad una sorta di giustizia "tanto al chilo" e ad una forma di esecuzione in violazione della Costituzione e di quelle pronunce che nelle passate legislature ci hanno portato a dover prevedere altre forme di controllo giurisdizionale anche sui provvedimenti di espulsione, senza ottenere alcun risultato se non quello di aumentare il livello del contenzioso intasando gli uffici giudiziari, di rendere ancora più difficile il compito delle forze dell'ordine rispetto a questo tema e di utilizzare la condizione di irregolarità per un fine diverso, che non è quello di una sanzione penale. Il giudice, nel momento in cui viene eseguito il provvedimento di espulsione, emette una sentenza di non luogo a procedere e quindi, a prescindere dalla valutazione sulla regolarità o meno, intanto si espelle il soggetto, se è clandestino o meno poco importa.

Credo che tutto ciò sia in violazione assoluta dei principi e delle norme costituzionali di uguaglianza, ma sia soprattutto inutile perché aggrava il procedimento, introduce una norma ipocrita ed odiosa che non serve a contrastare l'immigrazione clandestina ma solo a mettere l'ennesima bandierina populista e demagogica su un tema che invece è epocale, drammatico e necessita di interventi diversi. La norma, pertanto, non ci può trovare consenzienti, perché credo che questo non sia un modo serio, decoroso e dignitoso di affrontare il tema dell'immigrazione.

Per queste ragioni chiediamo che la norma in questione venga strappata, in quanto non può essere applicata e se lo sarà verrà fatto in maniera del tutto errata. Quindi, onde evitare che la Corte costituzionale la dichiari illegittima per difetto di costituzionalità, sarebbe cosa buona e giusta toglierla dal testo del provvedimento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e dei senatori Pardi e Poretti).

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, desidero porre innanzi tutto un problema di natura regolamentare. L'articolo 19, come proposto a quest'Aula e licenziato dalla Commissione, contiene un riferimento a norme che non esistono nel nostro ordinamento. Infatti il comma 3 del suddetto articolo fa riferimento alla procedura che si applica ai processi penali; si richiamano gli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Sennonché questi articoli non esistono.

La Commissione quindi ha approvato una norma facendo riferimento ad articoli che non esistono. Il Governo, che se ne è accorto dopo che sui giornali l'ex procuratore aggiunto di Torino, Bruno Tinti, aveva ironizzato su questo infortunio, ha presentato un emendamento volto ad introdurre l'articolo 19-bis, con cui per la prima volta si propone di inserire gli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis.

Signor Presidente, ma se noi non abbiamo ancora introdotto nel nostro ordinamento gli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis perché contenuti nell'articolo aggiuntivo 19-bis, introdotto dall'emendamento 19.0.800 (testo 2) non ancora votato, come facciamo a votare prima l'articolo 19 che fa quindi riferimento ad articoli inesistenti? Qualora poi il 19-bis non fosse approvato da quest'Aula, noi ci troveremmo davanti ad una legge che farebbe ridere l'Italia, oltre che il mondo intero, perché in un'ampia discussione abbiamo citato norme inesistenti.

Questo primo mio richiamo è proprio al Regolamento. Mi dica lei, signor Presidente, se devo proseguire o se l'articolo 19 viene accantonato al fine di esaminare prima l'emendamento 19.0.800 (testo 2) che introduce l'articolo 19-bis.

 

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, lei può comunque illustrare nel merito l'emendamento da lei presentato. Verificheremo in seguito l'aspetto procedurale che lei ha opportunamente sollevato.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, sappiamo che il disegno di legge originario prevedeva il reato d'ingresso illegale nel territorio dello Stato, sanzionandolo con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La scelta dura di sanzionare in maniera così pesante l'ingresso illegale è stata poi modificata dopo diversi giorni di discussione in Commissione, quando nella seduta notturna del 5 novembre, in cui si è concluso l'esame del disegno di legge in sede referente, un emendamento del Governo ha trasformato la condotta di ingresso illegale da delitto in reato contravvenzionale. Non solo, veniva anche modificata la sanzione, prevedendosi non più la reclusione da sei mesi a quattro anni bensì un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Inoltre, veniva ampliata la tipologia dei fatti, sanzionando non più solo l'ingresso illegale ma anche il soggiorno illegale.

Nella Relazione tecnica del Governo si esaminano anche i costi che la norma produce. Il Governo, però, ovviamente ha presentato la relazione tecnica sull'ipotesi di ingresso illegale presumendo, nello sviluppo del conto dei costi, che gli ingressi illegali fossero annualmente 49.050, dato statistico peraltro approssimativo. Il Governo sostiene che il processo per 49.050 ingressi illegali costa 650 euro per il gratuito patrocinio, pervenendo così a più di 31 milioni di euro.

Ora, però, l'ipotesi di reato non è più soltanto relativa all'ingresso illegale ma fa riferimento anche al soggiorno illegale nel Paese. Secondo il Servizio studi del Senato, in Italia gli irregolari ai quali si applicherebbe questa norma, che verserebbero cioè in una condizione di reità, alla data del luglio 2007 sono 760.000.

Ciò significa che la platea dei processandi non è più di 49.000 persone con un costo di 31 milioni di euro, bensì di 600.000 o 700.000 persone tra quelle che entrano e quelle che soggiornano illegalmente, con un costo di 650 euro per il gratuito patrocinio che - secondo i parametri indicati dal Governo - va moltiplicato non più per 49.000 processi ma per 700.000 processi. Sapete cosa significa fare 700.000 processi pagando un costo stimato dal Governo in 650 euro a processo? Significa che ci stiamo accollando un costo di 400 milioni di euro per fare dei processi totalmente inutili. Applicandosi la normativa e quindi le disposizioni e le sanzioni che può adottare il giudice di pace, poiché la sanzione dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro è francamente impensabile (è soltanto risibile pensare che colui che faccia ingresso illegalmente in Italia paghi l'ammenda di 10.000 euro per farsi espellere), allora questa sanzione chiaramente non potrà essere applicata.

Cosa potrà fare a quel punto il giudice di pace? La legge stabilisce che qualora l'ammenda non possa essere applicata o comunque non venga pagata, il giudice di pace deve convertire questa pena. In cosa può convertirla? In lavoro socialmente utile. L'irregolare però non può svolgere un lavoro socialmente utile perché non ha neanche una posizione assicurativa previdenziale. Allora cosa prevede la legge? Che qualora non si paghi l'ammenda e non si possa fare la conversione nel lavoro socialmente utile, il giudice di pace potrà fare soltanto una cosa: potrà ordinare - articolo 53 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 - la pena della permanenza domiciliare, ossia l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione nei giorni di sabato e domenica. Ma voi riuscite ad immaginare l'irregolare che viene condannato a rimanere nella propria abitazione nei giorni di sabato e domenica! Stiamo facendo tutto questo, spendendo 400 milioni, per fare questo ridicolo intervento? Colui che sbarca senza dimora lo processiamo e lo condanniamo a rimanere in una dimora, che non ha, nei giorni di sabato e domenica, perché gli altri giorni è libero! Questo può fare il giudice di pace.

A cosa serve? Non esiste più l'espulsione amministrativa? Non si applica agli irregolari che soggiornano nel nostro Paese l'espulsione amministrativa? Non è stato detto anche recentemente dal ministro Maroni che coloro che stavano sbarcando a Lampedusa sarebbero stati subito rimpatriati? Allora si può fare? Per quale motivo dobbiamo fare questo ridicolo processo, con questi enormi costi, per arrivare al risultato dell'espulsione che posso già oggi applicare attraverso la norma che già esiste.

Ecco perché riteniamo che se aveva un senso fare una battaglia che prevedeva un delitto punibile con una pena da sei mesi a quattro anni, avrebbe avuto un senso; noi eravamo contro, ma almeno proponevate qualcosa. Questa disposizione è una presa in giro per tutti. Ragionate su quello che proponete? Ragionate su quanto costerà alle tasche degli italiani e a cosa servirà? Vi rendete conto del ridicolo a cui costringete con questo intervento? Vi sembra una misura per contrastare l'ingresso illegale?

Ecco perché insistiamo e sollecitiamo, signor Presidente, attraverso i suoi poteri, anche la Commissione bilancio a non fidarsi dei numeri collegati alla Relazione tecnica, perché i numeri, essendo cambiato il reato, sono diversi. La Commissione deve verificare l'impatto della norma, non solo sugli ingressi illegali ma anche sulle permanenze illegali; deve verificare l'impatto della norma sulla platea dei processandi, una platea che così passa da 49.000 a 700.000. Quella è la valutazione che deve fare la Commissione bilancio, non quella che è stata fatta sulla base dei conteggi come se la norma fosse quella originariamente prevista.

Ecco perché concludiamo sostenendo l'emendamento 19.101, che mira alla soppressione di questo articolo. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore D'Alia).

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, devo dire che coloro che mi hanno preceduto nell'illustrare gli emendamenti soppressivi dell'articolo 19 hanno esaurito quasi tutti gli argomenti.

In sede di Commissione, quando fu proposto l'originario testo di questo reato, che allora veniva punito con una pena che andava da sei mesi a quattro anni, illustrai cosa sarebbe successo, soprattutto alla magistratura, con un delitto così grave per cui era previsto il giudizio direttissimo. Si sarebbero dovuti processare circa 50.000 ingressi abusivi, per cui la magistratura sarebbe stata bloccata con i processi per direttissima esclusivamente su questo reato.

Il Ministro della giustizia mi seguì con grande attenzione, anche perché oltre a tutti questi processi e alla paralisi della magistratura, che invece si deve occupare di altre sicurezze per i cittadini, quali la criminalità diffusa e la criminalità organizzata, c'era dell'altro. Per la verità mi ero anche compiaciuto sotto questo profilo quando poi si è cominciato a parlare di eliminare questo reato. Non so se mi devo compiacere con le osservazioni che furono fatte in sede di Commissione in quella occasione, perché non c'erano solo i processi da compiere, ma ci sarebbero state anche le carceri da costruire - visto che si sarebbero dovute detenere 50.000 persone in più rispetto alle quasi 58.000 già detenute - a meno che non si fosse scelta la via di costruire dei campi di concentramento.

Illustrai la mia posizione, anche facendo tesoro delle mie precedenti esperienze e di quello che era stato detto dal Capo dell'ufficio immigrazione americano, secondo il quale non era questo il modo di combattere l'immigrazione clandestina. Al contrario, si devono presidiare i punti da cui i migranti partono. Ne abbiamo avuto un esempio all'epoca dell'esodo dall'Albania: non c'era verso di fermare quei flussi così imponenti; per la verità, non c'è mai verso quando è il bisogno che spinge ad emigrare. L'unico modo per fermarli, quando si trattò dell'Albania, fu di costituire dei nostri presidi nei porti di partenza, stabilendo delle convenzioni internazionali, avvertendo che avremmo mandato i nostri uomini e le nostre navi per impedire la partenza dei migranti.

Così si sarebbe dovuto fare anche in questo caso: gli sbarchi clandestini che ci sono stati a Lampedusa negli ultimi tempi dimostrano che se non si ferma il flusso dal punto di partenza - abbiamo riconosciuto alla Libia il risarcimento per i danni dell'età coloniale e abbiamo promesso di costruire un'autostrada, ma non siamo stati in condizione di chiedere di poter presidiare i punti di partenza o di farli presidiare adeguatamente - il fenomeno non si interrompe.

E allora va detto che ha ragione il senatore Li Gotti a proposito delle spese. Non so se si celebrerà un numero così elevato di processi, però se anche si processassero solamente coloro che vengono in Italia durante l'anno e che sono (secondo quanto si legge nella relazione) circa 55.000, ai costi previsti nella relazione bisognerà aggiungere anche quelli per i giudici di pace. Trattandosi infatti di una contravvenzione di competenza del giudice di pace, che è retribuito a sentenza, si dovrà corrispondere un compenso ai giudici di pace per 55.000 sentenze. Infatti, anche nel caso che il clandestino dovesse essere espulso, il giudice di pace comunque dovrà pronunciare sentenza di non doversi procedere e quindi a lui spetterà il dovuto compenso. Analogamente, dovranno essere retribuiti i pubblici ministeri, che rappresentano l'accusa.

Che cosa facciamo, paghiamo questi giudici con i soldi della condanna? Non è possibile, a meno che non vogliamo prevedere che quando l'immigrato arriva in Italia gli si debba chiedere per prima cosa se ha la carta di credito per pagare l'eventuale contravvenzione a cui verrà condannato. Ci troviamo quindi di fronte a uno di quei reati assolutamente inutili sotto ogni profilo. A cosa serve fare questi processi, quando poi, come ha spiegato il collega Li Gotti, non saranno mai eseguite le relative sentenze? È chiaro, infatti, che queste persone non avranno i soldi, né le sanzioni potranno essere pagate in maniera diversa con lo svolgimento di un lavoro.

Allora, perché stabilire un reato quando ciò non accade neanche negli Stati Uniti d'America, che è la Nazione che ha fatto maggiori esperienze sull'immigrazione clandestina? Ricordo che quando uno dei miei colleghi chiese al Capo dell'Ufficio immigrazione se le persone entrate clandestinamente venissero messe in galera (e noi facciamo proprio questo, perché è prevista la reclusione da uno a quattro anni e, in caso di recidiva, addirittura fino a cinque anni), egli rispose che non sono pazzi, perché tenere le persone in galera costa molto. E mantenere un detenuto in carcere costa non 30 euro al giorno, come è scritto nella Relazione tecnica, bensì 3.500 euro al mese. Allora, sarebbe più giusto scegliere di usare le somme che sono state stanziate per bloccare l'immigrazione clandestina, per stabilire convenzioni internazionali con i Paesi da cui queste persone migrano e per aiutarle a rimanere nei luoghi da cui provengono.

Questo è un ragionamento sotto il profilo generale. Va anche detto, signor Presidente, che stiamo sostenendo (questa volta concordemente) la necessità di ridurre i tempi dei processi; ma per raggiungere questo obiettivo (e anche su questo ci siamo espressi tutti in modo concorde) occorre ridurre il numero dei reati. Per la verità, non mi pare che con il testo al nostro esame si riduca il numero dei reati, né mi sembra che si alleggerisca il compito della polizia. Infatti, gli immigrati clandestini tenuti nei centri di accoglienza dovranno essere portati in giudizio, per essere processati. Chi ce li accompagna? Oppure si può lasciarli andare, imponendogli di presentarsi al giudice e poi di rientrare nel centro di accoglienza; ma come ci comportiamo, se non lo fanno? Li espelliamo?

Allora, visto che anche il giudice può ordinare l'espulsione, in alternativa al patteggiamento, perché non mantenere solo la misura amministrativa dell'espulsione e risparmiare i soldi per organizzare molto meglio la lotta alla immigrazione clandestina?

Abbiamo già previsto la pena di tre anni di reclusione per la zingarella che va in giro con un bambino in braccio: stamattina abbiamo approvato appunto una norma di questo tipo. Prevedere tre anni di reclusione significa consentire l'arresto in flagranza e quindi impegnare la magistratura nella convalida dell'arresto.

Ebbene, ci si deve rendere conto che più si appesantisce la magistratura con questi reati, meno sarà efficiente la giustizia. Noi siamo meno efficienti degli altri perché abbiamo un numero di reati spropositato e un numero di reati di qualità veramente difficile da perseguire, quali quelli compiuti dalla criminalità organizzata.

Ora, se si vogliono esaminare seriamente tutti i problemi non bisogna stabilire dei reati inutili, assolutamente inutili, che distolgono sia le forze di polizia che la magistratura dai veri compiti ai quali adempiere per assicurare sicurezza ai cittadini. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

PORETTI (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, tanto è stato detto sull'articolo 19 e sulla necessità e utilità di abrogarlo completamente. È bene ricordare che si è partiti dall'articolo 9 di un disegno di legge del Governo in cui si prevedeva addirittura la reclusione da sei mesi a quattro anni. Poi, a seguito di un iniziale dibattito svoltosi al riguardo e al richiamo rivoltoci dall'Unione europea, si è giunti a trasformare questo reato penale, punito con una reclusione in carcere, in una sanzione pecuniaria di importo variabile dai 5.000 ai 10.000 euro. Questa è la sanzione comminata ad una persona che si trovi ad entrare o a soggiornare in maniera illegale sul territorio nazionale. L'inutilità, anzi, peggio, la dannosità, di una norma del genere è altrettanto evidente, come è già stato sottolineato negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto.

L'inutilità è data dalla difficoltà di riscuotere una cifra di questo rilievo di un immigrato che si trova a soggiornare clandestinamente sul nostro territorio; la dannosità sta nella creazione di un ingolfamento, come già indicato più volte, rispetto al lavoro dei nostri uffici giudiziari. Questo carico di lavoro inutile non garantirebbe affatto una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini, motivo cardine della predisposizione di questo disegno di legge, ma rappresenterebbe soltanto una mole di lavoro in più per le procure e i giudici, con ciò distogliendo energie importanti rispetto ad un lavoro che invece dovrebbe essere svolto proprio a tutela della sicurezza dei cittadini.

È una norma ideologica, di difficile applicazione. Questo è il dato di fatto, anche se in quest'Aula si va avanti con un gioco delle parti al quale si è assistito sin dall'inizio della legislatura. Del resto, questo è il secondo disegno di legge che viene esaminato dal Parlamento, considerato che finora si sono stati esaminati in prevalenza decreti-legge. Il gioco delle parti era dunque già scritto. Mi auguro soltanto che esaminando un disegno di legge questo gioco delle parti si possa in qualche modo attenuare e al Parlamento venga restituito quel minimo di dignità di cui avrebbe bisogno, di modo che sia possibile valutare gli emendamenti proposti dai senatori dell'opposizione non soltanto come un intralcio, ma come una possibilità concreta di miglioramento del testo.

È in questo senso che intervengo nel preannunciare l'emendamento 34.0.100 che esamineremo a breve, relativamente alla possibilità di introdurre nel nostro codice penale il reato di tortura. Mi rendo conto che il fatto di introdurre un nuovo reato, considerato che siamo proprio noi i primi a volere un diritto penale minimo, potrebbe sembrare quasi un paradosso, ma in realtà è proprio il volere un diritto penale minimo che ci dovrebbe tutelare dall'evitare una sovrabbondanza di reati e di figure di reati inutili concentrandosi piuttosto su quelli utili.

Poco fa abbiamo dato in dono al senatore Andreotti, in occasione del festeggiamento dei suoi 90 anni, e a tutti i senatori la possibilità e l'opportunità di sottoscrivere questo emendamento che introduce il reato di tortura. Mi auguro che, oltre ad ascoltarmi, il sottosegretario Mantovano faccia anche tesoro di questo emendamento che gli porgiamo in dono con spirito di generosità politica. Questo è un disegno di legge che non condividiamo ma potrebbe essere, quantomeno, l'occasione per introdurre un reato che l'Italia aspetta da oltre vent'anni, cioè da quando abbiamo sottoscritto la Convenzione internazionale contro la tortura.

L'emendamento 34.0.100 per il momento ha già una trentina di sottoscrittori e questa mattina lo abbiamo anche illustrato nel corso di una conferenza stampa con associazioni che si occupano di diritti umani, come «Nessuno tocchi Caino» e «Antigone». Anche Amnesty International, del resto, si è più volte appellata direttamente al Presidente del Consiglio, quello stesso presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che nel 1994 si appellò perché in Italia fosse introdotto il reato di tortura. Allora, perché non cogliere l'occasione di questo disegno di legge e di questo emendamento, che con generosità vi abbiamo proposto e sul quale chiediamo al Governo di esprimere un parere positivo o, quantomeno, di rimettersi all'Aula nel rispetto di un Parlamento che potrebbe colmare quel vuoto legislativo come la Convenzione dell'ONU ci chiedeva?

Noi abbiamo fedelmente trascritto l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, ratificata oltre vent'anni fa dell'Italia, in cui si definisce tortura ogni atto mediante il quale siano inflitti intenzionalmente ad una persona dolori o sofferenze gravi, sia fisici che mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso, di intimidirla o sottoporla a coercizione o di intimidire e sottoporre a coercizione un'altra persona o per qualunque altro motivo fondato su ragioni di discriminazione di qualsiasi tipo, a condizione che la sofferenza o il dolore siano inflitti da o su istigazione o con il consenso o l'acquiescenza di un pubblico ufficiale o altra persona che svolga una funzione ufficiale. Il pubblico ufficiale non dovrebbe farlo ma purtroppo, in alcuni casi, compie il reato di tortura.

Signor Presidente, io termino qui e so che, in parte, posso essere andata fuori dall'ambito di competenza degli emendamenti all'articolo 19, però, visto che parliamo anche di come trattare gli immigrati, di come sanzionarli, di come punirli e di come mandarli ipoteticamente anche nelle nostre carceri, che sono in una situazione di degrado e di sovraffollamento, inviterei a fare attenzione ad introdurre nuovi reati ma ad introdurre, casomai, quelli che servono o che servirebbero anche all'Italia. (Applausi dal Gruppo PD).

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 19.108, di cui è prima firmataria la senatrice Incostante. Si tratta di un emendamento che, come tutti vediamo, mira a realizzare un minimo di ortopedia normativa a fronte di una disposizione, quella di cui si sono occupati finora i colleghi con ricchezza di argomenti, che francamente suscita - volendo utilizzare un'espressione eufemistica - una straordinaria perplessità.

Signor Presidente, la norma precedente, anch'essa già citata più volte e che prevedeva l'ingresso abusivo nel territorio dello Stato come un delitto, era norma, a nostro modo di vedere, esecrabile ma munita di senso.

Con il disposto penalistico e processual-penalistico, infatti, costruito intorno alla fattispecie, la prospettiva che potesse trattarsi di una sorta di presidio dissuasivo al fine di ridurre l'impatto delle entrate illegali nel nostro territorio sembrava una tesi astrattamente sostenibile (dal nostro punto di vista assolutamente priva di qualsiasi prospettiva pratica per una serie di ragioni su cui non tornerò per non appesantire inutilmente l'intervento) nel quadro di una dialettica tra posizioni molto diverse.

Ciò che è accaduto nel corso della storia parlamentare di questa norma lascia francamente - lo dico con molta serenità - esterrefatti quanto allo strumentario tecnico-giuridico che assiste questo tipo di interventi. È stato già detto - ma voglio ripeterlo, evidenziando qualche altro piccolo dettaglio particolarmente tecnico che ha che fare con questa norma - che si tratta di una contravvenzione, punita con una pena pecuniaria ridicola, se si ha riferimento ai destinatari della norma, cioè soggetti nella stragrande maggioranza dei casi nullatenenti. Si tratta di una norma, gioiello di dottrina penalistica, non oblabile. Chiunque abbia dimestichezza con il processo penale e con le sue fumisterie sa che le contravvenzioni sono normalmente, salvo casi eccezionali, oblabili perché ciò risponde, in presenza di condotte ritenute comunque devianti, all'esigenza di accelerare il funzionamento della macchina processuale. In questo caso abbiamo una norma che, come bene ha detto il senatore D'Alia, qualificandola ipocrita e odiosa, caricherà in modo clamoroso gli uffici giudiziari. E questo tema è stato riccamente illustrato anche dai colleghi Li Gotti e D'Ambrosio.

Vorrei far riflettere l'Assemblea e la maggioranza - so bene che si tratta di un esercizio accademico, ma ciò nondimeno voglio dedicarmici - sul tempo-lavoro e quindi denaro che questa norma costerà alle forze di polizia. Pochi sono dentro ai meccanismi tecnici del lavoro degli uffici giudiziari e di polizia, ma vorrei ricordare che un funzionario, un ispettore, un agente o un maresciallo dei Carabinieri o della Guardia di finanza rediga una informativa per un reato che non verrà mai di fatto realmente accertato in un processo e, laddove lo fosse, non vedrebbe mai lo sbocco sanzionatorio della sua vita, impiega mediamente - si tratta di dati statistici che è possibile ricostruire anche ad opera di chi di queste cose si occupa - da una a due ore di lavoro, che potrebbero essere utilizzate presidiando il territorio, intervenendo nei confronti dell'autentica devianza sociale, anche quella posta in essere dagli immigrati - che esistono, nessuno lo nega, e a quelli dovremmo dedicarci - che commettono reati.

Avremo invece forze di polizia - il sottosegretario Mantovano lo sa molto bene poiché egli stesso è all'interno della sequenza che ci porta ad approvare una norma-manifesto che non è soltanto ipocrita ed odiosa, ma che, soprattutto in certi uffici, renderà difficile o paralizzerà ulteriormente il lavoro delle forze di polizia. Avremo uffici di polizia nei quali ci sono funzionari e sottufficiali abitualmente dediti al lavoro ed alla produttività (la maggioranza) che vedranno decurtato il proprio monteore ed il proprio monte energia lavorativa per redigere questo tipo di informativa; avremo altri uffici di polizia (la minoranza), in cui qualche funzionario non particolarmente incline all'attività investigativa o all'autentica repressione dei fenomeni di devianza troverà un facile rifugio statistico nella redazione di decine e decine di queste ridicole informative, per questo ridicolo e inutile reato che rimane in questa legge soltanto come emblema di un preconcetto ideologico, con una prospettiva vagamente e forse non troppo vagamente discriminatoria, e di cui francamente non sentivamo il bisogno. (Applausi dal Gruppo PD).

DE SENA (PD). Signor Presidente, l'emendamento 19.110 che proponiamo è in linea con l'indicazione che ci perviene dal contenuto del disegno di legge ed è anche una sollecitazione per una collaborazione in tema di immigrazione illegale. In effetti, esso ripercorre quella sintonia con l'immigrazione clandestina collaborativa che lo stesso disegno di legge si propone e che può suscitare effetti positivi per quanto riguarda la conoscenza di un fenomeno allarmante e difficilmente arginabile, se non con un'attività di prevenzione generale.

Con questa proposta vogliamo sottolineare la valenza di un'attività di questo tipo, specialmente in riferimento ad alcune Regioni e ad alcuni territori dell'Italia meridionale, a rischio notevolissimo proprio per quanto riguarda l'aspetto dell'immigrazione e dell'integrazione. In un editoriale di tempo fa apparso sul "Corriere della Sera", si parlava di integrazione in quelle aree a grande tasso di criminalità mafiosa, un'integrazione che non sarebbe più sociale ma tipicamente mafiosa. L'emendamento 19.110 si rivolge quindi proprio ad un'attività di prevenzione generale e vuole sollecitare una collaborazione con i servizi di polizia giudiziaria e con le autorità giudiziarie di quei territori, per evitare effetti e conseguenze ancora più gravi. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Secondo l'opportuno suggerimento del senatore Li Gotti, la Presidenza procederà alla votazione partendo dai subemendamenti presentati all'emendamento 19.0.800 (testo 2), che introduce le nuove norme.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 19.100, 19.101, 19.102, 19.103, 19.104, 19.105, 19.106 e 19.108.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 19.107.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 19.111, 19.113 e 19.109.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 19.114, 19.110 e 19.112, in funzione dell'emendamento 19.800 del Governo.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 19.800 e contrario all'emendamento 19.115.

Mi rimetto, infine, al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 19.0.800 (testo 2)/1 e 19.0.800 (testo 2)/2.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore, mentre nei casi in cui egli si è rimesso al Governo, il mio parere è contrario e la ragione è abbastanza chiara, poiché si desume anche dalla riformulazione dell'originale testo del Governo: si tratta, cioè, di far fare alle forze di polizia l'attività loro propria e non quella di ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.800 (testo 2)/1.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.0.800 (testo 2)/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.800 (testo 2)/2.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.0.800 (testo 2)/2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.800 (testo 2).

  

Verifica del numero legale

 

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.800 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.100, identico agli emendamenti 19.101, 19.102 e 19.103.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, siccome poco fa si è raggiunto il numero legale probabilmente per un paio di unità e dal momento che vi sono ancora schede disattese davanti a posti vuoti, prima di effettuare un voto segreto sarebbe utile svolgere un'ultima ricognizione, togliendo tutte le schede disattese.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, lo faremo non appena verrà richiesto di verificare il numero legale, perché ora è stata appoggiata la richiesta di votazione segreta, in occasione della quale le assicuro che la Presidenza sarà molto vigile.

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.100, presentato dal senatore D'Alia, identico agli emendamenti 19.101, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, 19.102, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, e 19.103, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione. Brusìo).

 

Colleghi, seduti ognuno al vostro posto, per cortesia. (Commenti del senatore Morando). Se vi sono anomalie, segnalatele ai senatori segretari.

 

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, vi è una scheda disattesa vicino alla senatrice Colli.

 

PRESIDENTE. Il senatore Piccone - che mi è stato indicato come presente, mentre prima si dava per assente - è accanto al senatore Izzo.

 

MORANDO (PD). O l'uno o l'altro, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Lì vi sono due luci accese, quella del senatore Piccone e quella del senatore Izzo, anche se non sono seduti ai loro posti. Ci sono, quindi, due luci davanti e una dietro e in tutto ci sono tre senatori, quindi il numero mi pare che coincida, colleghi.

Dichiaro chiusa la votazione.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.104, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.105.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.105, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.106.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.106, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.108.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.108, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi segnalano l'assenza del senatore Gentile che continuerebbe a votare. Faremo una verifica. (Proteste dai banchi della maggioranza). Me la segnala il senatore Segretario e devo prenderne atto. Quindi, se dovesse risultare dai tabulati un voto del senatore Gentile, sarò costretto a far ripetere la votazione.

Passiamo all'emendamento 19.107, sul quale è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori accolgono tale invito?

 

PISTORIO (Misto-MPA). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.111.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.111, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.113, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.109.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.109, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.114, sul quale è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

 

CASSON (PD). Signor Presidente, manteniamo l'emendamento e ne chiediamo la votazione elettronica.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.114, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.110, sul quale è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

 

DE SENA (PD). No, signor Presidente, e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Sena, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.110, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.112, sul quale è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

 

CASSON (PD). No, signor Presidente, e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.112, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, se dobbiamo fare i nomi degli assenti, posso certificare che il senatore Caligiuri da due ore non è in Aula eppure continua a votare. Se vuole controllare i tabulati, sicuramente scoprirà che è stato votato più volte per il senatore Caligiuri. Quindi, si dovranno eliminare tutti quei voti in cui probabilmente è apparso il voto di un senatore che non è presente in Aula, ivi comprese la verifica del numero legale e le votazioni a scrutinio segreto, visto e considerato che sta diminuendo il numero dei voti a favore dell'espressione contraria o favorevole in linea con il Governo.

 

PRESIDENTE. Faremo una verifica in occasione di queste votazioni e se il senatore Caligiuri, che non vedo, tra l'altro, dovesse risultare presente ripeteremo la votazione.

 

GRAMAZIO (PdL). Il senatore Caligiuri c'era fino ad ora.

 

PRESIDENTE. È stato presente, ma in questo momento non lo è. Non lo vedo, non so se c'è stato o meno, ma da quando ho iniziato a presiedere non l'ho visto. (Applausi dal Gruppo PD).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.800.

  

Verifica del numero legale

 

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Per cortesia, colleghi, ognuno al proprio posto.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.800, presentato dal Governo.

E' approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 19.115, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 19, nel testo emendato.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi esprimeremo un voto favorevole sull'articolo 19 e su questa nuova fattispecie di reato su ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Per noi è una norma fondamentale nel sistema di lotta all'immigrazione clandestina e illegale. Finalmente compiamo un passaggio importantissimo anche dal punto di vista culturale.

Come sapete, colleghi, un dossier dell'Ufficio Studi del Senato, pochi mesi fa, ci ha fatto scoprire che Francia, Germania e Inghilterra considerano già l'immigrazione clandestina un reato e lo perseguono in maniera molto più pesante di quello che ci accingiamo a fare noi. L'unico Paese che non ha una fattispecie di rilievo penale è la Spagna che considera, però, l'immigrazione clandestina una violazione amministrativa gravissima, punita con una sanzione pecuniaria ben superiore a quella che noi introduciamo sotto forma di ammenda senza oblazione.

Quindi, non si tratta di una norma razzista o antidemocratica o di una norma manifesto, come ho sentito dire, bensì di una norma fondamentale per porsi in linea con gli altri Paesi europei nella lotta all'immigrazione clandestina se la si vuole fare davvero, e noi intendiamo farla davvero. (Applausi dal Gruppo LNP).

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, mi scuso per la voce perché sono quasi afono, ma spero che sia sufficiente per dire che il nostro Gruppo intende votare ovviamente contro questa norma ma anche per fare alcune considerazioni. Questa, come ha riconosciuto l'onorevole Mazzatorta, è una norma cardine nella lotta all'immigrazione clandestina. Benissimo, partiamo da qui: innanzitutto occorre finirla con la storiella che il Partito Democratico avrebbe un atteggiamento molle verso l'immigrazione clandestina e irregolare, perché non è così. Il Partito Democratico crede che l'immigrazione debba essere regolare, e debba avvenire secondo i principi della legge, questa è la premessa.

Occorrerebbe però che l'onorevole Mazzatorta, i colleghi della Lega e molti altri senatori si domandassero perché il nostro Paese ha tra il mezzo milione e un milione di immigrati che lavorano regolarmente nel nostro Paese, quasi senza eccezione, che sono in posizione di irregolarità. Dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza - l'onorevole Mantovano del resto è del mestiere perché è stato per cinque anni, e lo è di nuovo, in un posto cruciale al Ministero dell'interno - e riconoscere che è la stessa legge Bossi-Fini e i suoi meccanismi che determinano l'alto livello di irregolarità nel nostro Paese.

D'altronde, i modi di ammissione legale nel nostro Paese non consentono l'incontro tra offerta e domanda di manodopera e quindi è vantaggioso per tutti, a cominciare dai datori di lavoro, che un immigrato arrivi regolarmente ma che permanga irregolarmente nel nostro territorio. Se non si riconosce questo, continueremo ad inasprire le sanzioni contro l'irregolarità, ma nello stesso tempo a non chiudere il rubinetto dell'irregolarità.

Voglio ricordare poi la clamorosa marcia indietro del Governo rispetto alla proposta iniziale, che prevedeva una condanna penale con la reclusione per coloro che si macchiavano di questo gravissimo reato; marcia indietro assolutamente clamorosa dovuta al fatto che la norma era inapplicabile e che quasi tutti i centri di opinione che contano in questo Paese (gli imprenditori, l'opinione pubblica, la Chiesa, le altre comunità religiose) si erano schierati nettamente contro quella norma. Il Governo ha quindi ripiegato sulla più blanda norma attuale, delle cui difficoltà giuridiche hanno ampiamente parlato i collegi D'Alia, Li Gotti, D'Ambrosio e Carofiglio e su cui pertanto non insisterò.

Vorrei tuttavia ricordare un paio di cose. La prima è che stiamo andando contro una direttiva europea di prossima emanazione che prevede che quando si accerta una irregolarità e prima di procedere all'espulsione si debbono esperire vari tentativi. Anzitutto, all'immigrato irregolare che non sia un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico - per inciso, mi domando quante centinaia di migliaia di badanti o di lavoratori irregolari siano effettivamente una minaccia per l'ordine pubblico - quindi la stragrande maggioranza, deve essere concesso un periodo compreso tra i 7 e i 30 giorni per ottemperare volontariamente all'ordine di rimpatrio. Quindi, non espulsione di massa, che è inattuabile e che l'Unione europea non ci permetterebbe di fare, ma graduata, che tenga conto delle circostanze e venga quindi moderata da una eventuale regolarizzazione per coloro che sono ben inseriti nel nostro territorio e nella nostra società, che abbiano figli, famiglia e lavoro. Mi sembrerebbe più che naturale che ciò avvenisse. Invece il nostro Governo propone il pugno duro contro la stragrande maggioranza dei nostri irregolari.

La direttiva poi, per coloro che fossero o dessero luogo al sospetto di essere pericolosi per l'ordine pubblico e per la nostra sicurezza, prevede che durante il periodo di tregua si possa pretendere una garanzia finanziaria prima che l'espulsione venga eseguita. Insomma, la direttiva europea propone una serie di vie alternative all'espulsione immediata dell'irregolare.

Detto questo, credo vi sia poco da aggiungere. La norma in esame fa molti più danni dei vantaggi che pensa di poter arrecare alla nostra società. Gran parte degli irregolari presenti nel nostro territorio sono persone in regola con la propria coscienza, nei rapporti sociali e nelle loro famiglie, e l'idea che tutti debbano essere soggetti ad espulsione è davvero peregrina.

Spero che questo Senato abbia un sussulto. Spero, ma non ci credo. Credo che per affrontare l'irregolarità il Governo debba tirare fuori altre armi diverse da quella dell'inasprimento delle pene e spero che prima o poi questa idea saggia si faccia strada.

Ribadisco, quindi, il voto contrario sull'articolo 19 da parte del Gruppo del Partito Democratico. (Applausi del Gruppo PD).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, annuncio il voto contrario del mio Gruppo sull'articolo 19.

Non intendo ripetere quanto già dichiarato nel corso dell'esame degli emendamenti presentati sull'articolo 19, ma vorrei comunque sottolineare l'apprezzamento per l'onestà intellettuale e politica dei colleghi della Lega. Il senatore Mazzatorta ha infatti affermato con grande chiarezza che per loro l'introduzione del reato di immigrazione clandestina è un fatto culturale e, sul piano culturale, l'introduzione di tale reato, così come abbiamo detto essere stato previsto, si associa alla tassa sul permesso di soggiorno ed al prolungamento fino a 18 mesi della permanenza temporanea nei centri.

Ricordo a me stesso che, se non sbaglio, analogo trattamento in termini di custodia cautelare non si riserva né ai criminali comuni né ai criminali mafiosi. Il reato di immigrazione clandestina si associa ancora alla fideiussione bancaria e/o assicurativa per l'esercizio di un'attività imprenditoriale e alla omologazione, sotto il profilo del trattamento, dei cittadini comunitari stranieri agli extracomunitari.

Qual è allora la questione, cari colleghi moderati del Popolo della Libertà? Voi state pagando un prezzo politico alla Lega, legittimo - onore al merito della Lega - ma che è lontano mille miglia dalla nostra posizione politica e credo anche da quella della stragrande maggioranza dei cittadini di buon senso che non la pensano come la Lega, che ha altri elettori di buon senso (per carità, non è un giudizio sulle persone).

È però chiaro ed evidente che voi state assecondando l'introduzione di una norma odiosa, ipocrita ed inutile. Odiosa perché è un modo clandestino, questo sì, di reintrodurre, in violazione delle sentenze della Corte costituzionale, il principio e l'esecuzione immediata dell'espulsione per la sola denuncia, senza alcun accertamento giudiziario, della condizione di illiceità della permanenza nel territorio dello Stato, illiceità che, per quanto riguarda i fatti antecedenti all'entrata in vigore della norma, non è dimostrabile.

State dicendo che tutto ciò lo può fare, con tutto il rispetto, il giudice di pace. State dicendo che intanto il clandestino, sia regolare che irregolare, se ne va, poi se ne parlerà. Nulla però fate per disciplinare il contratto di lavoro degli extracomunitari rispetto alla legge Biagi, la quale prevede oltre 30 tipologie di rapporti di lavoro che non sono sussumibili nelle ipotesi previste dalla legge Bossi-Fini circa il contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato. E questo disallineamento nella disciplina dell'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro extracomunitario determina contenzioso sull'accertamento della titolarità e della legittimità della permanenza all'interno del territorio dello Stato. Voi state dicendo, in altri termini, che anche il cittadino e lavoratore extracomunitario regolare, che paga le tasse e che, quindi, contribuisce con le proprie risorse a pagare il servizio che l'amministrazione statale offre, debba pagare il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

Capisco la logica che era frutto anche dei precedenti Governi ed è qui presente il senatore Pisanu che può essere testimone diretto dell'ipotesi sperimentale del permesso di soggiorno elettronico che, pur avendo costi elevati ma una certezza sui tempi di esame e di rilascio, prevedeva l'introduzione di un costo aggiuntivo, così come ipotizzato sempre in via sperimentale per la carta d'identità elettronica.

Ma cosa c'entra tutto questo con la condizione di regolarità dell'extracomunitario?

Allora, quando per un fatto culturale asseverate questo tipo di scelte, non fate altro che prestare il fianco a quella polemica che non fa solo la Chiesa legittimamente, ma che fanno tutte le persone di buon senso che sostengono che bisogna distinguere l'immigrazione legale e regolare da quella irregolare. Questo non è un modo per distinguerla; questo è un modo ed un approccio culturale che assimila, che omologa fattispecie diverse e che quindi fa di tutta l'erba un fascio e non aiuta a risolvere i problemi del contrasto all'immigrazione clandestina.

Queste sono le ragioni politiche per le quali votiamo contro l'articolo 19 e spero che qualche senatore del Gruppo del Popolo della Libertà faccia lo stesso. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, è piuttosto pittoresco il contesto di questo dibattito dal momento che si sostiene in quest'Aula la possibile esistenza dell'ipotesi per cui i cittadini italiani dovrebbero rispettare le norme giuridiche dello Stato di diritto e questo stesso obbligo non dovrebbe essere ascritto ai cittadini extracomunitari che entrano nel nostro Paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale hanno il dovere di conformarsi alle leggi vigenti del nostro Paese secondo il principio antico dello Stato di diritto, sia che questo si coniughi nell'espressione tedesca del Rechtsstaat o dello Stato di diritto francese o italiano, l'État de droit, o dello Stato di diritto inglese, the Rule of law. Voglio anche aggiungere che una recente legge approvata nel Regno Unito, la Human rights act, concede a quel Paese la possibilità di intervenire su questa materia con dei limiti che sicuramente non sarebbero compatibili con i princìpi della nostra Costituzione, in particolare con l'articolo 13.

Allora, il dilemma che dovremmo sciogliere in quest'Aula è il seguente: dovremmo capovolgere tutti i postulati dei più antichi padri del diritto moderno dello Stato di diritto, a cominciare da Hans Kelsen, cioè dovremmo sostenere la tesi che, di fronte ad un precetto che impone agli stranieri di regolarizzare il permesso di soggiorno nel nostro Paese e di renderlo entro otto giorni, poi in violazione di questo presupposto non ci dovrebbe essere una sanzione. Noi reintroduciamo, a seguito di un precetto, una sanzione che è perfettamente coerente con l'ordinamento giuridico del nostro Paese.

Non abbiamo cambiato idea sull'illecito perché ci sono state queste pressioni; coerentemente, con la sistematica del codice Rocco del 1931, abbiamo applicato una sanzione di natura contravvenzionale alla violazione di obblighi amministrativi. Questa è la ragione giuridica che è conforme al principio di ragionevolezza delle leggi, per cui abbiamo introdotto l'ipotesi contravvenzionale.

D'altra parte, la norma che introduciamo era già prevista nell'articolo 142 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, quindi trova conferma, ragionevolezza e sopratutto coerenza con il sistema giuridico del nostro Paese, ma in particolare con le sentenze della Corte costituzionale in materia.

Quindi, signor Presidente e onorevoli colleghi, credo che rendiamo ragionevolezza a princìpi di diritto del nostro Paese e diciamo sostanzialmente agli stranieri che vengono in Italia che è un obbligo etico e morale, ma soprattutto civile, in primo luogo rispettare le leggi dell'ordinamento di un Paese civile e avanzato come l'Italia e poi richiedere quelle misure di solidarietà che all'interno di queste leggi approviamo. (Applausi dal Gruppo PdL).

Pertanto, lontani dalla vostra demagogia, affrontiamo questo problema perché nei due anni precedenti a questa legislatura, nel 2006 e nel 2007, sono entrati illegalmente in Italia 600.000 cittadini stranieri e c'è un problema serio di ordine pubblico e soprattutto di garanzia dei livelli di sicurezza del nostro Paese.

Noi non abbiamo compresso i diritti fondamentali di libertà, che invece tentiamo di garantire, perché evidentemente esiste un prius rispetto a queste misure, che è la necessità di garantire i diritti fondamentali dei cittadini di questo Paese.

Poco fa il senatore Mazzatorta, parlando della misura relativa alla tutela e alla protezione del domicilio, diceva che quella misura si riferisce alla protezione fisica del domicilio. Non è così: il domicilio e la libertà personale sono espressione di tutela della libertà e della dignità delle persone. Noi attraverso queste misure garantiamo questo diritto fondamentale, che è di tutti i cittadini e che, soprattutto, si radica nella storia costituzionale d'Europa e nelle politiche che in Europa fa uno dei più grandi partiti, che è il Partito Popolare Europeo, al quale il nostro partito è iscritto. La nostra è una politica europea, è una politica di libertà, è una politica di civiltà. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, il voto dell'Italia dei Valori sarà ovviamente contrario.

La situazione oggi, con riguardo agli stranieri che entrano nel nostro Paese illegalmente, è disciplinata da una legge, la n. 40 del 1998, che prevede l'espulsione amministrativa eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera. In particolare, l'articolo 11 parla di straniero «che è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera» e di straniero «che si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto». Quindi c'è lo strumento per intervenire.

Voi oggi parlate in termini di rivoluzione culturale e dite che no, deve essere reato. La vostra rivoluzione culturale per questa ipotesi di reato, nel testo del Governo quando la pena era da sei mesi a quattro anni, prevedeva nella relazione tecnica (pagina 109 del disegno di legge governativo) la seguente conseguenza: «Considerato l'effetto dissuasivo connesso all'introduzione del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, è possibile stimare nella misura del 10 per cento la riduzione del flusso annuo di immigrati clandestini». Sicché voi assegnate, non a questa norma, che volete applicare e che prevede l'ammenda, ma alla vecchia norma, che prevedeva invece la reclusione da sei mesi a quattro anni, una capacità di effetto dissuasivo nella misura del 10 per cento. Quindi, nessuna rivoluzione culturale.

Noi immettiamo nel nostro sistema centinaia di migliaia di processi che riguarderanno le badanti. Questa norma si applicherà infatti proprio a quelle persone che versano in una situazione di irregolarità e che verranno processate perché nel nostro Paese l'azione penale è obbligatoria; non sarà nemmeno discrezionale: dovranno essere ricercate e processate. E coloro che daranno loro lavoro saranno sanzionabili per favoreggiamento reale (articolo 379 del codice penale), perché vuol dire che avranno assicurato il profitto di un reato, ossia l'ingresso clandestino dell'irregolare dandogli lavoro. Sicché noi faremo centinaia di migliaia di processi a carico di persone che versano in situazione irregolare e dei loro datori di lavoro: centinaia di migliaia di persone. Penso che qualcuno ci sarà anche in quest'Aula. Cominciasse subito a preoccuparsi, perché il reato a lui ascrivibile prevede una condanna fino a cinque anni di reclusione, ex articolo 379 del codice penale: il reato commesso dall'immigrato clandestino diventa reato anche per il datore di lavoro che lo impiega, a quel punto colpevole di favoreggiamento. Questa è la conseguenza.

Ci saranno centinaia di migliaia di processi per il nulla, altro che bandiere, altro che principi e svolta culturale! State facendo qualcosa che non serve al Paese, che diffonderà disorientamento, che avrà un connotato totalmente devastante per il nostro sistema giudiziario, perché saranno processabili gli immigrati clandestini e gli italiani che sono i loro datori di lavoro. Saranno coinvolti anche coloro che impiegano queste persone come collaboratori domestici o come badanti. Sapete bene che sono centinaia di migliaia di persone: ebbene, tutte quante ricadranno sotto la disciplina dell'articolo 19 del disegno di legge in esame.

Sapete benissimo che questa non è una norma contro l'immigrazione. La norma contro l'immigrazione è quella che prevede l'applicazione della possibilità di espulsione. E l'espulsione è possibile esclusivamente concludendo accordi con i Paesi da cui provengono gli immigrati. L'espulsione, infatti, è resa difficile dal fatto che la stragrande maggioranza di queste persone non è identificabile, sicché non si sa quali siano i Paesi d'origine e questi, quindi, non le riprendono. Se non si fanno gli accordi internazionali, non si potranno rispedire a casa queste persone. Così si risolve il problema, non con le chiacchiere!

In questo modo voi state facendo un danno al Paese, che ci costerà centinaia di milioni di euro e creerà terrorismo nella gente, perché ognuno dovrà liberarsi della persona che presta aiuto in casa. Inoltre, si dovrà perseguire obbligatoriamente - così prevede la legge - la massa di soggiornanti irregolari, celebrando i processi con i costi che vi ho elencato, senza ottenere alcun effetto.

Ci pentiremo, il Senato si pentirà di ciò che sta votando questa sera! (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Colleghi, in occasione della votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 19.108, era stata segnalata alla Presidenza, a votazione conclusa, l'assenza di un parlamentare. La Presidenza, attraverso l'ausilio dei senatori Segretari, ha effettuato accertamenti ed ha verificato che quella denunzia era fondata, per cui intende procedere ad una nuova votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 19.108. Questo per una questione squisitamente formale, in quanto la differenza di voti era ininfluente, ma per una questione di principio e di rispetto della regolarità del voto, questa Presidenza dispone che si torni a votare l'emendamento 19.108 a scrutinio segreto. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Procediamo dunque nuovamente alla votazione dell'emendamento 19.108, su cui era stata avanzata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

 

INCOSTANTE (PD). Ribadisco tale richiesta.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.108, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. A questo punto, procediamo alla votazione dell'articolo 19, nel testo emendato.

  

Verifica del numero legale

 

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, la prego di verificare la luce accesa accanto ai senatori Azzollini e Mazzaracchio. (Il senatore Mazzaracchio estrae la scheda inserita nel banco alla sua destra)

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

 

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 22.

VALLARDI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, l'articolo 22, che affronta temi simili a quelli trattati nei precedenti articoli 20 e 21, fa riferimento in particolare al fenomeno delle mafie straniere che in quest'ultimo periodo ha fortemente influenzato l'economia del Nord. La Lega Nord ha fortemente voluto che questo articolo fosse modificato, non solo facendo riferimento alle mafie in generale, ma a quelle straniere in particolare.

Questo fenomeno ha avuto un grandissimo sviluppo sul nostro territorio, a partire dal momento in cui le nostre frontiere sono state aperte ed il valore della nostra economia ha rappresentato un elemento di forte attrazione per gli investimenti della mafia sul nostro territorio.

Considerato il momento particolarmente difficile che sta attraversando la nostra economia, va rafforzata in modo particolare la lotta alla mafia e gli emendamenti da noi presentati in questa sede vanno proprio in tale direzione.

La mafia rappresenta un freno a mano per l'economia del nostro territorio e dunque va combattuta con forza, anche in considerazione del fatto che ne deriverebbe un passo avanti nella direzione di un rilancio dell'economia.

Approfitto dell'occasione per fare i complimenti miei e di tutti i colleghi del Gruppo Lega Nord alle forze dell'ordine, in particolare all'Arma dei carabinieri, per l'operazione di successo grazie alla quale si è arrivati all'arresto di Giuseppe Setola.

È un notevole successo anche per il nostro Ministro dell'interno che ha dimostrato in quest'ultimo periodo un grandissimo decisionismo, cosa che ci fa ben sperare anche per il futuro. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 23, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, gli emendamenti di cui sono primo firmatario vanno nella direzione di un rafforzamento del testo che noi condividiamo. Si sta indubbiamente votando una norma di particolare rilievo.

Sono perfettamente consapevole che non si tratta di una norma che incontra il favore dell'avvocatura, considerato che si stabilisce che l'unica misura applicabile nei confronti degli accusati di determinati reati è quella della custodia cautelare in carcere.

Il nostro sistema processuale è impostato nel senso di ritenere la misura cautelare in carcere una misura residuale rispetto alle altre. Con la modifica che si propone, invece, si capovolge questo principio: la misura cautelare diventa la misura principale e le altre misure diventano misure residuali.

Attualmente questo era possibile esclusivamente per i reati di mafia, mentre oggi si estende a una gran quantità di reati. Indubbiamente è una scelta difficile quella che ci apprestiamo a fare, me ne rendo conto, perché è un problema dibattuto da tantissimi anni. Però, penso che la situazione del nostro Paese, senza che questa voglia apparire una norma eccezionale, vada nella direzione di ritenere che la misura cautelare per determinati reati, non solo per quelli connotati da mafiosità o, per meglio dire, per reati di associazione mafiosa come nel caso del 416-bis, sia quella custodiale in carcere, certo nella speranza che le misure vengano adottate sulla base di elementi ponderati, valutati, verificati.

La sfida di questa norma che si vuole introdurre, di questo capovolgimento del sistema sta proprio in questo. Noi ci crediamo ma riteniamo che questa previsione debba estendersi ad altri elementi di valutazione, dove per valutazione mi riferisco a quei criteri che il giudice deve adottare nell'applicare la misura. Noi riteniamo che, tra gli elementi da valutarsi nell'applicare la misura, debba essere presa in considerazione anche la banca dati prevista dall'articolo 97 delle norme di attuazione, ossia la banca dati delle misure cautelari eseguite, ossia già pendenti ed eseguite nei confronti di un soggetto nuovo destinatario della misura. Ciò è quanto si propone con l'emendamento 23.100.

Per alcuni sarà un passo indietro di decenni ma l'emendamento 23.104 estende questa innovazione, che privilegia la misura cautelare in carcere come misura prioritaria, a determinati reati per noi ugualmente gravi e non presi in considerazione.

Si tratta di estendere questa misura al furto in abitazione perché noi riteniamo che per il reato aggravato di furto in abitazione, di cui al 624-bis del codice penale, l'unica misura applicabile sia la custodia in carcere; allo stesso modo riteniamo che anche per la rapina debba applicarsi la misura cautelare in carcere.

Lo stesso discorso vale per l'avvelenamento delle acque e per l'incendio boschivo doloso. Voi ricordate quanto si è verificato nel nostro Paese alcuni anni fa e che peraltro continua a verificarsi? Tre anni fa si parlò in modo particolare del fenomeno degli incendi dolosi che provocarono anche vittime. Non è pensabile che per un tipo di reato di questa gravità non possa essere prevista la misura cautelare in carcere.

Per queste ragioni noi crediamo in questa norma che ci è stata proposta e vogliamo anzi rafforzarla attraverso i nostri emendamenti.

Non illustro l'emendamento 23.0.100 perché è un emendamento particolarmente tecnico. In ogni modo, nella sostanza, esso prevede che il ricorso in Cassazione dell'imputato avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non abbia effetti sospensivi, nel senso che, qualora l'appello venga accolto, la misura cautelare deve essere eseguita.

Le altre norme sono particolarmente tecniche e, pertanto, mi riporto al testo che i colleghi potranno leggere. (Applausi dal Gruppo IdV).

CASSON (PD). Signor Presidente, faccio riferimento all'emendamento 23.103 perché forse, nella stesura del testo, il redattore del disegno di legge è incorso in un lapsus calami o in una svista nel coordinamento delle norme. Ricordo che qui si tratta sostanzialmente dell'articolo 275 del codice di procedura penale, che fa riferimento alla custodia cautelare in carcere obbligatoria, quindi nella sostanza a quella che una volta si chiamava il mandato di cattura obbligatorio.

Questa situazione era ed è soprattutto prevista con le norme vigenti per i delitti distrettuali, realmente espressivi di una pericolosità sociale. In particolare quelli di terrorismo, sequestro di persona, traffico di stupefacenti, sfruttamento sessuale del minore ed altri ancora. Vengono esclusi con la normativa vigente quei reati che sono di minore rilevanza e gravità sociale, quali ad esempio quelli di natura informatica.

Con la norma che si intende e che si vorrebbe introdurre e approvare in questo momento diventerebbe obbligatoria la custodia cautelare in carcere anche per quei reati che sicuramente non sono gravi da destare un particolare allarme sociale, come i reati di natura informatica. Va rilevato che per questi reati, che non sono espressivi di una particolare pericolosità sociale, si ritiene irragionevole estendere l'istituto dell'obbligatorietà della custodia cautelare.

Ricordo come siano intervenute in materia sia la Corte costituzionale che la Corte europea dei diritti dell'uomo per sostenere che l'obbligatorietà della misura cautelare va limitata soltanto ai delitti che destano un grave allarme sociale e, in particolare, vengono citati i delitti di mafia. È evidente che estendere la custodia cautelare obbligatoria anche a reati quali quelli informatici, attribuiti alle procure distrettuali, non certo per la gravità ma per mere esigenze di coordinamento delle indagini, contrasta con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nonché con l'articolo 6 della Corte europea dei diritti dell'uomo sul giusto e corretto processo.

Sarebbe pertanto censurata una tale norma certamente sia dalla Corte costituzionale italiana che dalla Corte di Strasburgo. Pertanto se ne propone la modifica con questo emendamento.

 

PRESIDENTE I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.101, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.100.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.104.

 

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 15 gennaio 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 15 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

 

La seduta è tolta (ore 19,40).

 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733)

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato. Cfr. seduta n. 123.

(Contrasto all'impiego dei minori nell'accattonaggio)

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

    «Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

        b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

    «Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

        1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

        2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

        c) l'articolo 671 è abrogato.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.100 (testo 2)

SERAFINI ANNA MARIA, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, D'ALIA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

        1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

        "Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatriche a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale».

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.300 (testo 2)

SERAFINI ANNA MARIA, MARITATI, SBARBATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BAIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, PORETTI, D'ALIA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

        1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

        "Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute) - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 , il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire, a parità con i minori italiani e in conformità con quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle prestazioni mediche pediatriche, urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuità delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.700. Cfr. seduta n. 123.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        È abrogato il comma 11-bis dell'articolo 61 del codice penale.»

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 13.

Approvato

(Ulteriori modifiche al codice penale)

    1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale, dopo il numero 11-bis), è aggiunto il seguente:

        «11-ter) l'aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado».

    2. All'articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

    «La pena è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».

    3. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

        «5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa».

EMENDAMENTI

13.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

13.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente numero:

        «5-ter) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza».

13.102

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

        "Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.300

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Ritirato

Dopo l'articolo 13,inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n.499 recante "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

13.0.301

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Ritirato

Dopo l'articolo 13,inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630.

        Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese e'tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

        In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria e'ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 14.

Approvato nel testo emendato.

Modifiche all'articolo 614 del codice penale e agli articoli 380 e 381del codice di procedura penale)

    1. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni».

    2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        «e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale»;

        b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

        «f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo comma, del codice penale».

EMENDAMENTO

14.650

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 2, lettera b), sostituire la lettera f-bis) con la seguente:

            «f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 15.

Approvato

(Modifiche agli articoli 625 e 628 del codice penale)

    1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:

        «8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

        8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

    2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;

        3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

        3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

EMENDAMENTI

15.100

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «8-ter», sostituire le parole da: «che si trovi» fino a: «fruito dei» con le seguenti: «che abbia prelevato denaro usufruendo di».

15.101

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «3-quater», sostituire le parole da: «che si trovi» fino a: «fruito dei» con le seguenti: «che abbia prelevato denaro usufruendo di».

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 16.

Approvato

(Modifica all'articolo 640 del codice penale)

    1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

        «2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5)».

Art. 17.

Approvato

(Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci)

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

    «Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

    Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

        1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;

        2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

        3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore»;

        b) nel libro II, titolo IX, capo IV, dopo l'articolo 574 è inserito il seguente:

    «Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

    Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».

EMENDAMENTO

17.100

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 3) del comma quarto dell'articolo 605, ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«o comunque di altra persona».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 18.

Non posto in votazione (*)

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

    1. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «La pena prevista dal primo comma è raddoppiata, se le armi sono utilizzate per commettere un reato:

        a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

        b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-ter), del codice penale;

        c) quando il fatto è commesso di notte in luogo abitato, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto».

    2. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

    «La pena prevista dal primo comma è raddoppiata quando ricorre la circostanza prevista dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895».

________________

(*) Approvato l'emendamento 18.650, interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

18.650

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 18. - (Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e alla legge 18 aprile 1975, n. 110). - 1. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n.  895, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

            a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

            b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-ter del codice penale;

            c) quando il fatto è commesso di notte in luogo abitato, nella immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto".

        2. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma è sostituito dal seguente:

        "La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre la circostanza prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso"».

18.800

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1, capoverso, articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n.  895, sopprimere le parole: «se le armi sono utilizzate per commettere un reato».

18.801

IL GOVERNO

Ritirato

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 4, sesto comma dopo le parole: «compiere reati» aggiungere le seguenti: «ovvero ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.300 (già 15.0.300 testo corretto)

BONFRISCO, CARRARA, CASOLI, BIANCONI, SALTAMARTINI

V. testo 2

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di attuazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)

        1. Al fine di pervenire alla armonizzazione della normativa nazionale con quella vigente negli altri paesi comunitari, il Ministro dell'interno definisce con regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona».

18.0.300 (già 15.0.300 testo corretto) (testo 2)

BONFRISCO, CARRARA, CASOLI, BIANCONI, SALTAMARTINI

Approvato

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di attuazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)

        1. Il Ministro dell'interno definisce con regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona».

18.0.301 (già 15.0.301)

SALTAMARTINI, BONFRISCO

Ritirato

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

        1. Dopo l'articolo 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

(Bombolette a gas per difesa personale).

        1. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali della presente legge, i dispositivi e le bombolette che emettono gas per difesa personale.

        Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 delle presente legge e sono considerati armi, i dispositivi di cui al presente articolo, ove siano utilizzati per la commissione di reati".

        2. Le caratteristiche tecniche e il contenuto dei dispositivi di autodifesa, di cui al comma precedente, che debbono essere innocui e non invasivi per la salute umana, sono disciplinati con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 19.

Approvato nel testo emendato.

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

    1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

    «Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

    3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

    4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

    5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

    6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

        b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «sentenza di condanna per un reato non colposo» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis ovvero sentenza di condanna per un reato non colposo».

EMENDAMENTI

19.100

D'ALIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 19.100

Sopprimere l'articolo.

19.102

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 19.100

Sopprimere l'articolo.

19.103

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 19.100

Sopprimere l'articolo.

19.104

INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 19. - (Fondo per il finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine», destinato a finanziare, con le risorse previste dall'articolo 55, i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata.

        2. Il Ministro dell'interno è autorizzare ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziate».

19.105

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 19. - (Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il »Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine«, destinato a finanziare, con le risorse previste dall'articolo 55, i premi di produttività per le forze dell'ordine.

        2. Il Ministro dell'interno è autorizzare ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziate».

19.106

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 19. - (Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata", destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata.

        2. Il Ministro dell'interno è autorizzare ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

19.108

INCOSTANTE, BIANCO, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, sostituire le parole: «in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di» con le seguenti: «violando intenzionalmente le disposizioni del presente testo unico, nonché».

19.107

PISTORIO, OLIVA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando l'ingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

19.111

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a),capoverso «Art. 10-bis», al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è punibile lo straniero che sia stato costretto o indotto con artifici o raggiri, ovvero con abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, a commettere il fatto di cui al comma 1».

19.113

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 3.

19.109

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Respinto

Al comma 1, lettera a), al capoverso «Art. 10-bis», sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

        «3. Fermo quanto disposto dagli articoli 13, comma 2-bis e 19, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma l, quando non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, può sostituire la pena con la misura dell'espulsione con divieto di reingresso nel territorio dello Stato, per un periodo compreso tra cinque e dieci anni.

        4. L'espulsione di cui al comma 3 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

        5. Se lo straniero espulso a norma del comma 3 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 3, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente».

        Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

19.114

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a),capoverso «Art. 10-bis», al comma 3, sostituire le parole: «di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis», con le seguenti: «di cui all'articolo 20».

        Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

        «b-bis). All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s), aggiungere, in fine, la seguente:

        «s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

19.110

DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a),capoverso «Art. 10-bis», sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

        «4. Nei confronti dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 è disposta l'espulsione con decreto motivato immediatamente esecutivo e non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il consenso e la collaborazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, prestati dalla persona denunciata per il reato di cui al comma 1, determina la sospensione del procedimento penale. Trascorsi cinque anni dalla sospensione il giudice dichiara l'estinzione del reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

        5. Se lo straniero espulso ai sensi del comma 4 rientra illegalmente nel territorio dello Stato durante il termine di cinque anni previsto dal medesimo comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 345 del codice di procedura penale e la pena prevista dal comma 1 è aumentata sino alla metà.

        5-bis. La commissione del reato di cui al comma 1 da parte dello straniero che abbia già beneficiato dell'estinzione di cui al comma 4 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni».

19.112

DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10-bis», al primo periodo del comma 6, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251», inserire le seguenti:«,ovvero di istanza o proposta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del presente testo unico».

        Conseguentemente, alla lettera a), al secondo periodo del comma 6, sostituire le parole: «all'articolo 5, comma 6» con le seguenti: «agli articoli 5, comma 6 o 18».

19.800

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

            «b)  all'articolo 16, comma 1, le parole: "né le cause ostative" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative».

19.115

DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) al comma 1 dell'articolo 18 alle parole: "per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75", sono preposte le seguenti: "per tal uno dei delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del codice penale ovvero dagli articoli 572, 581, 582, 583-bis, e da 609-bis a 609-octies del medesimo codice, ovvero" e dopo le parole: "per effetto dei tentativi di sottrarsi" sono inserite le seguenti "alla violenza o agli abusi, ovvero"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.800 testo 2/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 19.0.800 (testo 2), capoverso «Articolo 20-bis», al comma 4, dopo le parole: «L'ufficiale giudiziario» inserire le seguenti: «ovvero di polizia giudiziaria».

19.0.800 testo 2/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 19.0.800 (testo 2), capoverso «Articolo 32-bis», sostituire il comma 2, con il seguente:

        "2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati, anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria"».

19.0.800 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 19,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

        1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente:

                "s-bis) articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".;

            b) dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

        "Articolo 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari) - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

        2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

            a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

            b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

            c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

            d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

            e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

        3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

        4. L'ufficiale giudiziario, notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero.

        "Articolo 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

        2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, altrimenti provvede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

        3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore".

            c) dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

        "Articolo 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le posizioni dell'articolo 32.

        2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

        3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

        4. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente.

        5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore".

            d) dopo l'articolo 62, è inserito il seguente:

        "Articolo 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'"».

ARTICOLI 20, 21, 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 20.

Approvato

(Poteri di accesso e accertamento del prefetto)

    1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia», sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata»;

        b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

    «Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

    2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».

Art. 21.

Approvato

(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726)

    1. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

Art. 22.

Approvato

(Modifiche all'articolo 1 e al titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575)

    1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

    2. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere».

Art. 23.

(Modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali)

    1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies».

EMENDAMENTI

23.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

        01. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 274, comma 1, lettera c), dopo le parole: «o dai suoi precedenti penali» sono inserite le seguenti: «o giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 », e dopo le parole: «sussiste il concreto pericolo che questi commetta», sono inserite le seguenti: «uno dei delitti di cui all'articolo 380, ovvero altri»;

            b) all'articolo 275, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole»;

            c) all'articolo 275, il comma 2-ter è abrogato.

23.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

23.104

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'articolo 407, comma 2 lettera a), agli articoli 423-bis, primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale, all'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e all'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;».

23.103

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «e 3-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti: «, limitatamente alle fattispecie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 23,aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Ulteriori modificazioni al codice di procedura penale)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 310, il comma 3 è abrogato;

            b) all'articolo 311, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivo";

            c) all'articolo 392 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        "1-bis. Nei procedimenti per i delitti. di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1"».

23.0.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo 23,inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

    È abrogata la legge 13 febbraio 2006, n. 59».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Carrara, Caselli, Castelli, Ciampi, Compagna, Cursi, Davico, Dell'Utri, Delogu, Esposito, Giovanardi, Longo, Mantica, Mantovani, Martinat, Nessa, Palma, Pera, Sciascia, Spadoni Urbani e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Baio e Bianconi, per partecipare ad un incontro internazionale.

  

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 23 dicembre 2008, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della predetta legge in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati, riferita all'anno 2006, con aggiornamenti all'anno 2007.

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Doc. CC, n. 1).

  

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 dicembre 2008, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, la relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2007.

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (Doc. XXXVI, n. 1).

  

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 12 dicembre 2008, ha inviato il testo di quattordici risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 17 al 20 novembre 2008:

 

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Kazakhstan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (Doc. XII, n. 179). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Doc. XII, n. 180). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 3a Commissione permanente;

una risoluzione sulla Pagella dei mercati dei beni al consumo (Doc. XII, n. 181). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente;

una risoluzione sull'UEM@10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria (Doc. XII, n. 182). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente;

una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini (Doc. XII, n. 183). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 11a Commissione permanente;

una risoluzione sulla comunicazione intitolata "Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili (Doc. XII, n. 184). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea nella denuncia 1487/2005/GG (Doc. XII, n. 185). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza all'individualizzazione (Doc. XII, n. 186). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto (Doc. XII, n. 187). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, all'8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul conflitto nella Repubblica democratica del Congo (Doc. XII, n. 188). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente;

una risoluzione sulla politica spaziale europea: come portare lo spazio sulla terra (Doc. XII, n. 189). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente;

una risoluzione sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo (Doc. XII, n. 190). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

una risoluzione sulla pena di morte in Nigeria (Doc. XII, n. 191). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente;

una risoluzione sul caso della famiglia al-Kurd (Doc. XII, n. 192). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente.

  

 

 

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE LILLO - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che in base all'accordo del tavolo farmaceutico del 15 ottobre 2008 per il contenimento della spesa, le misure adottate riguardano: l'aumento della quota di spettanza della filiera distribuitiva del farmaco di 8 punti percentuali limitatamente ai medicinali equivalenti unbranded; la riduzione del 7 per cento dei prezzi al pubblico dei prodotti equivalenti unbranded inseriti nella lista di trasparenza AIFA al 30 settembre 2008; l'incremento dell'1,4 per cento dello sconto a favore del Servizio Sanitario Nazionale per far recuperare allo stesso il valore degli extra sconti praticati nel corso del 2008;

considerato che recenti indiscrezioni invece segnalano la possibilità di inserimento tra le misure sopra indicate anche di una ulteriore differenziazione a favore dei farmaci generici, introducendo un differenziale obbligatorio compreso tra 1 euro e 50 e 2 euro da porsi tra il prezzo del farmaco originator ed il generico per un periodo pari a 12 mesi dalla data di scadenza del brevetto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per confermare quanto già concordato dal tavolo farmaceutico.

(4-00998)

STIFFONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

a quanto consta all'interrogante, l'amministrazione del Comune di Casale sul Sile (Treviso) ha conferito consulenze ed incarichi esterni per l'anno 2006 e trasmesso l'elenco di tali incarichi in data 6 agosto 2008 tardivamente rispetto a quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che dispone che le amministrazioni che omettono di comunicare all'anagrafe delle prestazioni del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro la data di giugno 2007, l'elenco degli incarichi riguardanti il 2006, non possono conferire incarichi fino a quando non adempiono;

nell'anno 2007 la stessa Amministrazione ha conferito consulenze ed incarichi esterni rinnovando per l'anno 2007 e 2008 l'incarico di vigilanza esterna delle sedi scolastiche, pur non avendo rispettato il patto di stabilità così come certificato dalla delibera della Giunta comunale n. 3 del 31 luglio 2008. In tal senso si ricorda che l'articolo 76, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

considerato che anche la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, con sentenza n. 303 del 2007, per quanto attiene agli avvocati esterni, ha espresso il principio di diritto secondo cui "la pubblica amministrazione deve provvedere ai compiti istituzionali con la propria organizzazione e il proprio personale e che il ricorso a soggetti esterni è consentito solo nei casi previsti dalla legge od in relazione ad eventi straordinari non sopperibili con la struttura burocratica esistente" e che il Comune in questione, con delibera della Giunta comunale n.105 del 7 agosto 2008 ha espressamente comunicato ai responsabili di area interessati "di procedere all'attuazione delle opere indicate nell'elenco annuale del programma triennale (...) anche se ciò dovesse comportare il non rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere ad una verifica e ad un accertamento delle responsabilità circa le violazioni sopra esposte e, ove già effettuati, comunicarne gli esiti;

quali interventi intenda assumere al fine di ripristinare la legalità in ordine a eventuali profili di danno erariale.

(4-00999)

SARO, CAMBER - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

la legge 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia" prevede all'articolo 3 l'istituzione di un "Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena" e al successivo articolo 4 demanda al citato Comitato la predisposizione di una tabella che includa i comuni e le frazioni nei quali sono applicate le misure di tutela della minoranza slovena;

il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 reca "Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38";

in particolare detta tabella elenca per la provincia di Udine ben 18 tra comuni e frazioni nei quali dovrebbe essere tutelata la minoranza slovena;

considerato che:

nella realtà storica della provincia di Udine la minoranza slovena convive tradizionalmente con la popolazione italiana;

nei diciotto comuni elencati nella citata tabella sono presenti, inoltre, altre minoranze che pure fanno riferimento all'area slava,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, se intenda intervenire al fine di rivedere l'operato di detto Comitato ed eventualmente promuovere l'aggiornamento dell'elenco dei comuni cui è demandata la tutela della minoranza slovena, in considerazione del fatto che negli stessi comuni tradizionalmente e storicamente convivono minoranze diverse, ma che pure fanno riferimento all'area slava.

(4-01000)

GIULIANO - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

la maggior parte delle farmacie campane, a partire dal mese di dicembre 2008 ad oggi, è sprovvista del farmaco "gammaglobulina antitetanica";

tale farmaco è essenziale per la prevenzione di una malattia potenzialmente mortale come il tetano, in quanto immediatamente efficace, al contrario dell'unica alternativa, la vaccinazione antitetanica, che agisce a partire dalla seconda dose (5-6 settimane);

i motivi degli inadeguati rifornimenti del farmaco sono ancora da accertare: tra di essi, l'eventualità che la produzione annuale pianificata dalle quattro ditte produttrici (Csl Behring, Grifols Italia, Baxter-rm, Kedrion) risulti insufficiente, oltre ad essere distribuita in maniera disomogenea sul territorio, giacché le farmacie con grossi depositi e cospicue risorse finanziarie si approvvigionano di ampie scorte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare per la salvaguardia della salute pubblica.

(4-01001)

GRAMAZIO, CIARRAPICO, CALIGIURI, PARAVIA, TOTARO, DE GREGORIO, GERMONTANI, CURSI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia - Premesso che:

il Ministro brasiliano della giustizia Tarso Genro ha concesso lo status di rifugiato politico al terrorista Cesare Battisti la cui estradizione era stata richiesta dall'Italia;

l'ex militante dei Proletari armati per il comunismo era stato condannato all'ergastolo in Italia per quattro omicidi avvenuti tra il 1977 e il 1979;

Battisti, 52 anni, si trova agli arresti in un carcere della capitale brasiliana dal marzo 2008;

tra i quattro omicidi di cui si è macchiato l'ex brigatista Battisti c'è anche quello di Pierluigi Torregiani, gioielliere ucciso nel febbraio del 1979 a Milano; per tale omicidio è stato condannato all'ergastolo;

il figlio di Torregiani, Alberto, denuncia la gravità della predetta decisione che permette a Battisti, nonostante sia stato condannato per quattro omicidi, di essere considerato dalla giustizia brasiliana come un perseguitato politico;

Alberto Torregiani ha dichiarato: "bisognerebbe capire come è nata questa scelta e chi ha appoggiato l'ex terrorista esponente dei Proletari armati per il comunismo per ottenere lo status di perseguitato politico";

Alberto Torregiani, nel corso della sparatoria in cui morì il padre, fu raggiunto da un proiettile ed è rimasto paralizzato: appare pertanto legittima la sua richiesta alle autorità italiane di reiterare la domanda di estradizione del Battisti;

anche il Ministro ombra del Partito democratico, onorevole Piero Fassino, ospite di Maurizio Belpietro nella trasmissione "Panorama del giorno" di Canale 5, ha dichiarato di non condividere affatto la decisione del Brasile che concede lo status di rifugiato politico all'ex esponente del terrorismo rosso Cesare Battisti,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo intendano assumere al fine di sollecitare il Ministro della giustizia del Brasile a revocare lo status di rifugiato politico concesso al terrorista rosso Cesare Battisti e a concedere la sua estradizione in Italia.

(4-01002)