Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 123 del 14/01/2009


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

123a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2009

(Antimeridiana)

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Presidenza della vice presidente MAURO,

indi del vice presidente NANIA

 

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

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RESOCONTO SOMMARIO

 

Presidenza della vice presidente MAURO

 

La seduta inizia alle ore 9,39.

Sul processo verbale

MALAN, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 22 dicembre 2008.

PEGORER (PD). Ne chiede la votazione, previa verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

 

La seduta, sospesa alle ore 9,42, è ripresa alle ore 10,02.

 

Previa verifica del numero legale, chiesta nuovamente dal senatore PEGORER (PD), il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 22 dicembre.

 

Comunicazioni della Presidenza

 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

 

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per un dibattito sui rapporti tra Governo e Parlamento

ZANDA (PD). In relazione all'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia, che è stato rilevato anche dal Presidente della Camera, rinnova la richiesta di una discussione sul tema dei rapporti tra Governo e Parlamento alla presenza del Presidente del Consiglio. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. La richiesta sarà esaminata nella prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

 

Stralcio dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del testo proposto dalle Commissioni riunite (733-bis)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

 

MALAN, segretario. Dà lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti. (v. Resoconto stenografico).

 

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

 

BERSELLI, relatore. Si rimette al Governo.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G100 e G101. E' contrario all'ordine del giorno G102 e propone una riformulazione dell'ordine del giorno G103.

 

MALAN, segretario. Dà lettura della proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G103 (v. il testo 2 nell'allegato A).

 

PORETTI (PD). Accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G103 il cui fine è garantire l'assistenza sanitaria agli immigrati sbarcati a Lampedusa, riconoscendo il servizio svolto dall'associazione Medici senza frontiere.

 

STIFFONI (LNP). Occorrerebbe precisare che il servizio svolto da Medici senza frontiere non è prestato a titolo gratuito.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il testo riformulato dell'ordine del giorno riconosce che il servizio offerto da Medici senza frontiere è importante ma non esclusivo. Sul rilievo del senatore Stiffoni, si riserva di approfondire la questione.

 

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100, G101 e G103 (testo 2) non sono posti in votazione.

 

Il Senato respinge l'ordine del giorno G102.

PRESIDENTE. In relazione alla richiesta, avanzata dal senatore Bianco e da altri senatori nella seduta antimeridiana del 19 novembre, di sottoporre a scrutinio segreto diversi emendamenti ed articoli, comunica le votazioni che, ai sensi dell'articolo 113, commi 4 e 6 del Regolamento, sono state ritenute ammissibili dalla Presidenza (v. Resoconto stenografico). Avverte che gli emendamenti 01.101, 13.0.300 e 13.0.301 sono improponibili per estraneità alla materia. Passa quindi all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Poiché l'emendamento volto a premettere un articolo aggiuntivo è improponibile, procede all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

 

LI GOTTI (IdV). Illustra l'emendamento 1.101 che mira a rendere meno frequente la concessione della sospensione della pena per motivi di buona condotta. Si prevede infatti che, ai fini della concessione del beneficio da parte dell'autorità giudiziaria, sia valutata anche l'eventuale sussistenza ed esecuzione di ulteriori misure cautelari per altro reato, utilizzando i dati desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. (Applausi della senatrice Carlino).

 

LUMIA (PD). Illustra l'emendamento 1.105 che mira ad agevolare la denuncia di estorsione. Si prevede infatti che, analogamente alla disciplina della falsa testimonianza, venga meno il reato di favoreggiamento qualora l'imprenditore ritratti le precedenti dichiarazioni e riconosca di avere subito estorsione prima della conclusione del processo.

 

ADAMO (PD). Illustra l'emendamento 1.108 che punisce con la reclusione da due a sei anni i maltrattamenti di familiare o convivente, di cui sono vittime soprattutto le donne. Il testo in esame, pur procedendo in un'unica soluzione alla revisione di normative molto complesse in materia penale (ciascuna delle quali avrebbe meritato una riflessione separata e organica), non affronta temi delicatissimi quali i maltrattamenti e le violenze in ambito familiare, lo stalking e le molestie, che investono in particolare la vita delle donne, cioè del 52 per cento della popolazione italiana. (Applausi dal Gruppo PD).

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.700 e 1.600, ritira l'emendamento 1.107 (testo corretto) e si rimette alla decisione dell'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento 1.105. Dà quindi lettura della riformulazione dell'emendamento 1.104 (v. testo 2 nell'Allegato A) e invita al ritiro degli emendamenti 1.200 1.110, 1.108, 1.109 e 1.0.100, ricordando che alcune delle materie ivi trattate formano oggetto di progetti di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati. Esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

 

VIZZINI, relatore. Sottolinea l'opportunità della proposta di stralcio S1.100, relativa ai commi contenenti norme in materia di autoriciclaggio, per consentire un maggiore approfondimento che porti alla loro armonizzazione con la disciplina interna e comunitaria.

 

INCOSTANTE (PD). Chiede che sia distribuito il testo scritto dell'emendamento 1.104 (testo 2).

 

CASSON (PD). Esprimendo soddisfazione per la proposta di stralcio formulata dai relatori, ritira l'emendamento 1.110, quantunque la soppressione dei commi in oggetto sarebbe stata più opportuna.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello dei relatori, invitando però al ritiro degli emendamenti su cui è stato espresso parere contrario. Sottolinea che la contrarietà agli emendamenti 1.108, 1.109 e 1.0.100 è motivata unicamente dall'esigenza di non sovrapporsi al lavoro della Camera dei deputati, che sta già approfondendo i medesimi temi.

 

Il Senato approva l'emendamento 1.700 e respinge gli emendamenti 1.100 e 1.101.

 

CASSON (PD). Invita ad approvare i subemendamenti 1.600/1 e 1.600/2, che introducono precisazioni tese a rendere il testo coerente con la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari.

 

Il Senato respinge l'emendamento 1.600/1.

 

INCOSTANTE (PD). Nel chiedere la votazione elettronica del subemendamento 1.600/2, si stupisce della contrarietà dei relatori e del Governo.

 

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.600/2 e approva l'emendamento 1.600. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 1.103 e 1.102.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). L'emendamento 1.104 (testo 2) rappresenta un esempio di proficua collaborazione tra Governo e Parlamento, che ha consentito, attraverso il lavoro svolto dalle Commissioni riunite, di predisporre un testo che reintroduce di fatto il reato di oltraggio, circoscrivendone però in maniera attenta i requisiti oggettivi e soggettivi. (Applausi del senatore Baldassarri).

 

SALTAMARTINI (PdL). Dichiara il voto favorevole all'emendamento 1.104 (testo 2), ritirando conseguentemente l'emendamento 1.200. L'introduzione di queste modifiche al testo costituisce un atto importante, che offre una doverosa tutela alle forze dell'ordine. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

SERRA (PD). Ben conoscendo le contumelie di cui spesso sono fatti ingiustamente oggetto gli esponenti delle Forze dell'ordine nello svolgimento delle loro funzioni, voterà convintamene a favore dell'emendamento.

 

Il Senato approva l'emendamento 1.104 (testo 2).

 

CASSON (PD). Invita a votare a favore dell'emendamento 1.105, il quale prevede che non sia punibile per favoreggiamento la vittima di estorsione che abbia ritrattato dichiarazioni mendaci rese in precedenza.

 

VALENTINO (PdL). Pur apprezzando le ragioni sottese all'emendamento, pone in dubbio la sua conformità al dettato costituzionale.

 

LUMIA (PD). La lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1999 può fugare i dubbi di costituzionalità avanzati dal senatore Valentino, poiché giudica possibile l'estensione all'ipotesi di favoreggiamento della disciplina sulla ritrattazione prevista per la falsa testimonianza.

 

INCOSTANTE (PD). Nel chiedere il voto elettronico, invita i colleghi del centrodestra a considerare gli effetti positivi dell'approvazione dell'emendamento sulla lotta al racket e all'estorsione.

 

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 1.105.

 

PERDUCA (PD). Invita a controllare la regolarità delle operazioni di voto.

 

PRESIDENTE. Chiede ai senatori Segretari di verificare la regolarità delle operazioni di voto.

 

FRANCO Vittoria (PD). Il parere negativo di relatore e Governo sugli emendamenti 1.108 e 1.109, che inaspriscono le pene previste per il reato di maltrattamenti di familiari e conviventi e rendono non invocabile l'ignoranza dell'età della persona offesa per discolparsi da delitti a sfondo sessuale in danno di minori di sedici anni, è sorprendente, dal momento che i provvedimenti in materia, depositati alla Camera dei deputati, sono ancora ben lungi dall'essere approvati. Invita dunque a votare a favore degli emendamenti in oggetto, per dare un importante segnale di contrasto al grave fenomeno della violenza su donne e minori. (Applausi dal Gruppo PD).

 

ZANDA (PD). Chiede di aggiungere la firma agli emendamenti 1.108 e 1.109.

 

BONFRISCO (PdL). Pur condividendo il contenuto degli emendamenti, ritiene che non ci si debba sovrapporre al positivo approfondimento in corso alla Camera dei deputati e che le norme in esame possano essere più opportunamente inserite in un testo normativo ampio e articolato, su cui potranno convergere gli sforzi di maggioranza e opposizione. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

Con votazioni a scrutinio segreto chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e BIANCO (PD), ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 1.108 e 1.109.

 

LI GOTTI (IdV). Dichiara il voto contrario alla proposta di stralcio S1.100, concernente i commi 4 e 5 dell'articolo 1, in materia di contrasto al fenomeno del cosiddetto autoriciclaggio. La normativa in oggetto, infatti, caldeggiata dal governatore della Banca d'Italia, dal Fondo monetario internazionale e dalla Commissione antimafia della passata legislatura, è stata proposta dall'opposizione e condivisa dagli stessi relatori: non si comprendono dunque le ragioni di un suo accantonamento. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

BOSCETTO (PdL). In dissenso dal proprio Gruppo, dichiara di condividere le norme di cui si propone lo stralcio, in quanto volte a garantire un valido contrasto al fenomeno dell'autoriciclaggio, dovendosi peraltro prescindere dal rilievo secondo cui esse costituirebbero un'eccezione al principio consolidato del diritto penale secondo il quale il post factum non è punibile.

 

CASSON (PD). Preannuncia il voto favorevole del Gruppo alla proposta di stralcio S1.100 e ritira l'emendamento 1.110, che prevedeva invece la soppressione delle norme in oggetto, ribadendo la necessità di una riformulazione degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, nel senso indicato dal relatore.

 

Il Senato approva la proposta di stralcio S1.100.

 

PRESIDENTE. Comunica che, per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, le disposizioni dell'articolo 1, commi 4 e 5, del disegno di legge n. 733, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, costituiranno oggetto dell'autonomo disegno di legge n. 733-bis dal titolo: «Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale», che sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

 

LI GOTTI (IdV). Preannuncia il voto contrario sull'articolo 1, non condividendo in particolare la chiusura al dialogo e l'atteggiamento oscillante della maggioranza, la quale dispone oggi l'abrogazione della normativa in materia di trasgressione dell'ordine di espulsione dallo Stato per condannati stranieri per reati di cospirazione politica, di partecipazione o assistenza a banda armata, introdotta appena sei mesi fa nell'articolo 312 del codice penale.

 

GASPARRI (PdL). Nel preannunciare il voto convintamene favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà all'articolo 1, esprime particolare soddisfazione per il ripristino del reato di oltraggio, volto a meglio tutelare l'azione delle Forze dell'ordine e l'attività della Polizia giudiziaria. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 1, nel testo emendato.

 

PRESIDENTE. Ricorda che sull'emendamento 1.0.100 è stato formulato un invito al ritiro.

 

ADAMO (PD). Nonostante le reiterate rassicurazioni del sottosegretario Mantovano, il Governo non ha ancora provveduto ad assumere atti concreti per affrontare in modo organico il problema degli atti persecutori nei confronti delle donne. Per tali ragioni, non accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Presidenza del vice presidente NANIA

 

BONFRISCO (PdL). Preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.100, il quale anticipa di fatto il disegno di legge governativo in materia di stalking, che auspica arriverà presto all'esame del Senato e che potrà beneficiare di un iter legislativo abbreviato. (Applausi dal Gruppo PD).

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo non ha alcuna preclusione ad affrontare la questione dello stalking, ma è contrario all'emendamento 1.0.100 in quanto la sua eventuale approvazione rischierebbe di sovrapporsi al lavoro che si sta svolgendo in modo più organico presso l'altro ramo del Parlamento. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

CASSON (PD). Segnala che vi è una sostanziale convergenza di contenuto tra l'emendamento 1.0.100 e il disegno di legge governativo in materia di stalking, derivante dal fatto che quest'ultimo ha copiato il testo del disegno di legge presentato dall'opposizione in Senato. (Applausi dal Gruppo PD).

 

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Nel precisare che il proprio voto sull'articolo 1 è stato favorevole, aggiunge la firma all'emendamento 1.0.100.

 

DELLA MONICA (PD). Insiste per la votazione dell'emendamento 1.0.100.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 1.0.100 e 1.0.300.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi.

 

INCOSTANTE (PD). L'emendamento 2.0.100 contiene norme importanti e volte ad affrontare nel modo più urgente possibile il problema della violenza contro le donne e per tali ragioni esso va approvato malgrado le iniziative in atto presso l'altro ramo del Parlamento. (Applausi dal Gruppo PD).

 

CASSON (PD). Con l'emendamento 2.0.101, tendente a modificare l'articolo 444 del codice di procedura penale, si prevede che il giudice possa subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al suo risarcimento, con riferimento a taluni specifici reati, tra i quali le truffe a danno degli anziani, i furti e gli scippi.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). È pienamente condivisibile il principio che si tenta di introdurre nell'ordinamento con l'emendamento 2.0.101, ossia quello del risarcimento del danno con l'eliminazione delle sue conseguenze quale condizione per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ciò nonostante, per ragioni di organicità e correttezza istituzionale, si dichiara favorevole al ritiro dell'emendamento e all'introduzione della norma nel cosiddetto pacchetto giustizia che sarà presentato a breve dal Governo.

 

BATTAGLIA (PdL). Preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.0.100.

 

BERSELLI, relatore. Invita a ritirare l'emendamento 2.0.100, il quale affronta un tema oggetto di un disegno di legge già incardinato presso l'altro ramo del Parlamento, e l'emendamento 2.0.101, dal momento che sulla medesima materia sono stati presentati due disegni di legge e che il Governo ha annunciato l'imminente presentazione di un provvedimento per la riforma del processo penale.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 2.

 

INCOSTANTE (PD). Non accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), viene respinto l'emendamento 2.0.100.

 

BATTAGLIA (PdL). Preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.0.101, il quale risponde con urgenza all'esigenza di riformare l'articolo 444 del codice di procedura penale. (Applausi del senatore Bianco).

 

Con votazione a scrutinio segreto, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, viene respinto l'emendamento 2.0.101.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e del relativo emendamento.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.100.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore.

 

INCOSTANTE (PD). Stigmatizza il fatto che il Governo abbia espresso parere contrario sull'emendamento 3.100, che prevede semplicemente l'utilizzo di un'espressione terminologica più appropriata, all'interno della legge n. 104 del 1992, per indicare le persone portatrici di minorazione fisica, psichica o sensoriale. (Applausi dal Gruppo PD).

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere contrario è dovuto a ragioni di equilibrio formale della legge n. 104 del 1992, in quanto l'emendamento 3.100 interviene su un solo punto del testo, mentre in altre parti della medesima legge lo stesso concetto continuerebbe ad essere indicato con termini diversi.

 

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.100 ed approva l'articolo 3.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti. Comunica che gli emendamenti 4.100 e 4.103 saranno votati successivamente.

 

CAROFIGLIO (PD). Illustra l'emendamento 4.104, che interviene sulla delicata materia del riconoscimento della cittadinanza per nascita, al fine di disporre un maggiore equilibrio del quadro legislativo. Si tratta peraltro di un testo già presente all'interno di un disegno di legge presentato nel corso della precedente legislatura. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PERDUCA (PD). L'emendamento 4.101 intende ristabilire il fondamentale principio della certezza dei tempi all'interno dell'iter per l'ottenimento della cittadinanza da parte del coniuge straniero di cittadino italiano, ponendo un argine al rischio di gravi ritardi dovuti alle inadempienze della pubblica amministrazione.

 

BIANCO (PD). Chiede che l'emendamento 4.108 sia accantonato e venga esaminato insieme all'emendamento 39.800 (testo 2) del Governo, in quanto entrambi i testi si riferiscono alla delicata materia relativa al versamento di una tassa o di un contributo al momento della presentazione dell'istanza per l'ottenimento della cittadinanza o della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. Sottolinea come su tale materia siano emerse incertezze e indecisioni all'interno della maggioranza e del Governo.

 

BERSELLI, relatore. Invita al ritiro degli emendamenti 4.100, 4.103, 4.0.600/1, 4.0.600/2 e 4.0.600, che riguardano il riconoscimento della cittadinanza ai figli nati in Italia da genitori provenienti dalla disciolta Repubblica federativa di Jugoslavia, in quanto su tale materia è stato presentato un disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati. Invita inoltre a ritirare gli emendamenti 4.104, 4.105 e 4.0.601/1. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.601. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

 

VIZZINI, relatore. Esprime parere contrario sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento 4.108, in quanto quest'ultimo affronta una materia diversa rispetto all'emendamento 39.800 (testo 2).

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme ai relatori, sottolineando la diversità di materia tra gli emendamenti 4.108 e 39.800 (testo 2), in quanto nel primo caso si tratta della cittadinanza, mentre nel secondo si tratta del permesso di soggiorno. Ritira inoltre l'emendamento 4.0.600.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.104. Il Senato respinge gli emendamenti 4.102 e 4.101.

 

BIANCO (PD). Esprime rammarico per il mancato accantonamento dell'emendamento 4.108, la cui materia è comunque connessa a quella dell'emendamento 39.800 (testo 2). Rileva inoltre che è inaccettabile, dal punto di vista culturale, imporre il pagamento di una tassa per l'ottenimento della cittadinanza.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.107, identico all'emendamento 4.108. Il Senato respinge gli emendamenti 4.109 e 4.110.

 

PERDUCA (PD). Non accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.105, ritenendo opportuno che si provveda alla riduzione da due anni ad un anno del termine per la definizione dei procedimenti amministrativi di concessione di cittadinanza, anche in considerazione dei frequenti ritardi da parte della pubblica amministrazione.

 

Il Senato respinge gli emendamenti 4.105 e 4.106. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 4.

 

OLIVA (Misto-MPA). Ritira l'emendamento 4.100.

 

CASSON (PD). Ritira gli emendamenti 4.103 e 4.0.601/2.

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.0.600/1, 4.0.600/2 e 4.0.600 sono stati ritirati.

 

PISTORIO (Misto-MPA). Ritira l'emendamento 4.0.601/1.

 

Il Senato approva l'emendamento 4.0.601.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e del relativo emendamento 5.100, interamente soppressivo.

 

GALPERTI (PD). Illustra l'emendamento 5.100, osservando che il matrimonio dello straniero è già compiutamente disciplinato dalla legislazione vigente e che non appare opportuno introdurre modifiche. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 5.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e del relativo emendamento.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.100.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme al relatore.

 

Il Senato respinge l'emendamento 6.100 ed approva l'articolo 6.

 

VIZZINI, relatore. Chiede l'accantonamento dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti.

 

INCOSTANTE (PD). Chiede al senatore Vizzini di fornire maggiori chiarimenti in merito a tale richiesta.

 

VIZZINI, relatore. Osserva che è diritto del relatore avanzare una richiesta di accantonamento.

 

PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori osservazioni, dispone l'accantonamento dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti. Passa quindi all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti aggiuntivi 8.0.300 e 8.0.301, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

Il Senato approva l'articolo 8.

 

SALTAMARTINI (PdL). Gli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301 contengono disposizioni relative al pagamento degli stipendi al personale delle Forze di polizia. Considerata l'estrema rilevanza della materia, auspica la condivisione di tali proposte da parte del Governo e la loro approvazione da parte dell'Aula.

 

BERSELLI, relatore. Invita il presentatore a ritirare gli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301, in considerazione del parere contrario espresso dalla 5aCommissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiede l'accantonamento degli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301, in modo da poter svolgere una verifica più approfondita della loro copertura finanziaria.

 

SERRA (PD). Preannuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301.

 

BIANCO (PD). Osserva, in linea generale, che l'Aula ha il diritto di essere informata sulle motivazioni di una richiesta di accantonamento. Nello specifico, si dichiara favorevole all'accantonamento degli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301, auspicando che si riescano a reperire le risorse necessarie.

 

PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori osservazioni, dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301.

 

Il Senato approva l'articolo 9. Con votazione a scrutinio segreto, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il Senato approva l'articolo 10.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti.

 

FIORONI (PD). Illustra l'emendamento 11.100, volto a prevedere una distinzione, a livello sanzionatorio, tra chi occupa abusivamente il suolo pubblico senza avere alcuna concessione e chi, pur in possesso di concessione, non ne rispetta le prescrizioni. Illustra inoltre l'emendamento 11.101, che introduce chiarimenti in materia di sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico. (Applausi dal Gruppo PD).

 

MARINO Mauro Maria (PD).Illustra l'emendamento 11.0.100, volto ad introdurre strumenti più efficaci per la prevenzione e il contrasto dell'attività dei parcheggiatori abusivi.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme al relatore.

 

Il Senato respinge gli emendamenti 11.100 e 11.101 ed approva, previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), l'articolo 11. Il Senato respinge l'emendamento 11.0.100.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.0.100 e 12.0.300.

 

PERDUCA (PD). Illustra l'emendamento 12.100 che mira a sopprimere l'articolo. Il problema dell'impiego dei minori nell'accattonaggio non si contrasta, infatti, con la pena della reclusione bensì con politiche di integrazione della comunità rom e con l'estensione dei diritti di cittadinanza. (Applausi del senatore Della Seta).

 

MARITATI (PD). Pur condividendo la necessità di prevedere una pena principale e una pena accessoria per lo sfruttamento dei minori impiegati nell'accattonaggio, è preoccupato per gli effetti negativi che la perdita di relazione con i genitori può avere sullo sviluppo della personalità del fanciullo. Per queste ragioni l'emendamento 12.103 prevede la valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilità della pena con il superiore interesse del minore. (Applausi della senatrice Adamo).

 

SERAFINI Anna Maria (PD). Gli emendamenti 12.0.100 e 12.0.300 prevedono che il minore straniero presente sul territorio ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatriche a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. L'assistenza sanitaria, infatti, non può essere garantita esclusivamente tramite il pronto soccorso. (Applausi dal Gruppo PD).

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.104, si rimette al Governo sugli emendamenti 12.0.100 e 12.0.300 ed è contrario alle restanti proposte di modifica.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Condivide il parere del relatore e invita la senatrice Serafini a ritirare gli emendamenti 12.0.100 e 12.0.300. Il Governo, infatti, non è contrario alle proposte per motivi di merito, ma nutre perplessità circa le modalità di copertura e ritiene che la Commissione sanità sia la sede migliore per approfondire il tema della tutela della salute del minore straniero.

 

SERAFINI Anna Maria (PD). Propone di accantonare gli emendamenti 12.0.100 e 12.0.300.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. E' favorevole alla proposta.

 

Il Senato respinge l'emendamento 12.100. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è quindi respinto l'emendamento 12.101.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Dichiara voto favorevole all'emendamento 12.102 che prevede una pena aggravata per lo sfruttamento di minori sotto i tre anni. Aggiunge la firma agli emendamenti 12.0.100 e 12.0.300, che sono conformi a quanto disposto dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, e denuncia la grave situazione in cui versano i minori stranieri nel centro di identificazione di Lampedusa. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

 

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori CINTOLA (UDC-SVP-Aut) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 12.102 e 12.103.

 

CAROFIGLIO (PD). Sollecita maggiore vigilanza sulla regolarità delle votazioni. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Commenti dai banchi della maggioranza).

 

PRESIDENTE. Invita i senatori Segretari a controllare la regolarità delle operazioni di voto.

 

Il Senato approva l'emendamento 12.104.

 

PEGORER (PD). Chiede la verifica del numero legale prima della votazione dell'articolo 12.

 

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

 

La seduta termina alle ore 12,57.

  

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE.La seduta è aperta (ore 9,39).

Si dia lettura del processo verbale.

 

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 22 dicembre 2008.

 

Sul processo verbale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEGORER (PD). Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE.Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,42, è ripresa alle ore 10,02).

 

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

  

Verifica del numero legale

 

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione sul processo verbale

 

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 10,05).

 

Per un dibattito sui rapporti fra Governo e Parlamento

ZANDA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (PD). Signora Presidente, porterò via solo pochi minuti all'Aula per ricordare che più volte, prima della pausa per le vacanze natalizie, il Gruppo del Partito Democratico ha sollecitato la Presidenza del Senato a rivolgere al Governo l'invito a venire qui in Aula per aprire una sessione nella quale poter discutere sui rapporti tra Governo e Parlamento. Lei stessa lo ricorderà certamente, Presidente, essendosi trovata a presiedere l'Assemblea in alcune delle occasioni in cui tale richiesta è stata formulata.

Si tratta di un tema delicatissimo, che ritengo vitale per individuare bene il nodo istituzionale di questa fase politica della vita del nostro Paese.

Abbiamo sottolineato la necessità di definire l'uso del decreto-legge e del voto sulla fiducia. Ieri, alla Camera dei deputati, c'è stata una giornata devo dire molto singolare, nella quale abbiamo sentito il presidente Fini - del quale ho personalmente apprezzato molto l'intervento - definire come offesa alla dignità del Parlamento la richiesta del voto di fiducia ed il modo in cui ciò è avvenuto alla Camera.

Credo che sia una questione che non possiamo trascurare. Abbiamo nel nostro calendario provvedimenti molto importanti da esaminare, a cominciare da quello che discuteremo tra pochi minuti; ritengo però che il tema del rapporto fra Governo e Parlamento sia per il Senato della Repubblica il primo da trattare.

A nome del Gruppo del Partito Democratico, vorrei quindi nuovamente chiedere alla Presidenza del Senato di invitare il Presidente del Consiglio a venire in Aula, fissando il prima possibile una sessione per discutere questo tema. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Zanda. La Presidenza prende atto della sua richiesta e la proporrà alla prossima Conferenza dei Capigruppo.

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (ore 10,07)

 

Stralcio dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del testo proposto dalle Commissioni riunite (733-bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 733.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

MALAN, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che l'articolo 30, comma 1, sia soppresso e che venga approvato 1'emendamento 30.500 (testo 2), sul quale il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del comma 4-ter;

- che all'articolo 30, comma 3, dopo la parola "istituito" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

- che all'articolo 44, comma 1, dopo la parola "istituito" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

- che all'articolo 46 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

- che l'articolo 55 sia sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri recati dall'articolo 19, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 39, valutati in euro 52.000.000 per l'anno 2009, in euro 98.357.680 per l'anno 2010, in euro 53.474.880 per l'anno 2011 e in euro 77.031.400 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 52.000.000 per l'anno 2009, euro 92.000.000 per l'anno 2010 ed euro 11.160.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.976.000 euro per l'anno 2010 e 56.886.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 28.897.325 per l'anno 2009, euro 32.712.780 per l'anno 2010, euro 30.319.980 per l'anno 2011 e euro 53.876.500 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

- che la tabella n. 1 sia sostituita dalla seguente:

Tabella 1
(art. 55, comma 1, lettera a)

 

 

2009

2010

2011

Ministero dell'economia e delle finanze

7.742.000

3.403.000

3.403.000

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

35.401.000

30.028.000

23.374.000

Ministero della giustizia

911.000

-

805.000

Ministero degli affari esteri

3.300.000

26.455.000

24.455.000

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

499.000

2.417.000

2.388.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

22.000

521.000

514.000

Ministero per i beni e le attività culturali

526.000

1.971.000

1.947.000

TOTALE

48.401.000

64.795.000

56.886.000

 

Esprime parere di semplice contrarietà in ordine all'articolo 51.

Il parere è altresì reso con il seguente presupposto:

- che alle attività di cui all'articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5, in relazione alla tenuta dell'Albo ivi indicato, possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Sugli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.300, 8.0.301, 24.0.100, 31.100, 33.102, 33.101 (testo 2), 33.103 (testo 2), 33.300, 33.106, 33.0.100, 33.0.101 (testo 2), 48.0.107, 52.0.101, 54.0.302 e 55.500, nonché parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.101, 4.100, 4.103, 4.104, 4.0.600 (e sui relativi subemendamenti), 48.305, 48.0.300. Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle seguenti proposte sulle quali il parere non ostativo è reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alle condizioni che seguono:

- che alle proposte 12.0.100 e 12.0.300, le parole: "per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010" siano sostituite dalle altre: "a decorrere dal 2009" e che le parole: "24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008" siano sostituite dalle altre: "22 dicembre 2008, n. 203";

- che all'emendamento 32.0.100 (testo 2) siano soppressi i commi 10 e 13;

- che alle proposte 33.0.102 e 39.0.100 la parola: "2008" sia sostituita dall'altra: "2009" e che le parole: "24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008" siano sostituite dalle altre: "22 dicembre 2008, n. 203";

- che all'emendamento 39.106 il numero 4) della lettera l) venga soppresso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Signora Presidente, ci rimettiamo al parere del Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G100, nonché sul G101, che si può ritenere assorbito dal precedente; quindi o accolto, o assorbito.

Il parere, inoltre, è contrario sull'ordine del giorno G102, mentre per quanto riguarda l'ordine del giorno G103 ne propongo una riformulazione abbastanza articolata, il cui testo consegno alla Presidenza chiedendo che ne venga data lettura.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura della riformulazione testé presentata.

MALAN, segretario.

«II Senato della Repubblica,

considerato che:

l'ONG di assistenza e aiuto sanitario, Medici Senza Frontiere (MSF), conosciuta in tutto il mondo per il suo impegno umanitario, il 31 ottobre 2008 ha terminato la propria attività sull'isola di Lampedusa, per scadenza del protocollo di intesa stipulato con il Ministero dell'interno;

MSF ha garantito dal 2002 visite mediche d'emergenza gratuite per i migranti che arrivano sull'isola dopo aver attraversato un drammatico viaggio in mare. Dal 2005 fino ad oggi il team di MSF ha visitato 4.550 migranti, 1.420 solo fra gennaio e ottobre del 2008;

l'assistenza sanitaria e di primo intervento di MSF ha consentito in questi anni un supporto importante, necessario e utile al servizio sanitario regionale;

nei primi dieci mesi del 2008 le persone sbarcate sulle coste dell'isola di Lampedusa sono state più di 25.000;

negli ultimi anni tra i migranti sbarcati a Lampedusa vi è stato un incremento di patologie dovute alle condizioni dei viaggi in mare (traumi, ipotermia, ustioni etc.);

rispetto agli anni scorsi la popolazione migrante è cambiata, dal momento che sempre più persone provengono da zone di guerra o Paesi colpiti da carestie, come Somalia, Eritrea, Sudan ed Etiopia (30 per cento);

un dato rilevante è costituito dall'incremento del numero delle donne (12 per cento) e dei minori (8 per cento), con un aumento delle donne in gravidanza (151 dall'inizio dell'anno);

impegna il Governo:

ad assicurare l'assistenza sanitaria alle popolazioni migranti anche attraverso la stipula di intese con le componenti medico-sanitarie presenti sull'isola di Lampedusa, ivi compresi Medici Senza Frontiere».

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G103 testé proposta?

PORETTI (PD). Signora Presidente, posso accettare la riformulazione proposta. L'importante è che si prenda atto, e di questo ringrazio il Governo, della problematica legata al mancato rinnovo del protocollo d'intesa con Medici Senza Frontiere, da cui era scaturito l'ordine del giorno, il cui senso è quello di tenere presente la necessità di fornire un'assistenza sanitaria alle persone che sbarcano sull'isola, attraverso Medici Senza Frontiere o altro tipo di assistenza. L'importante è che ci sia questa disponibilità e anche il riconoscimento da parte del Governo del servizio svolto da Medici Senza Frontiere. In tal senso, accolgo la riformulazione.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STIFFONI (LNP). Signora Presidente, non ho inteso bene la riformulazione dell'ordine del giorno G103. Il testo riformulato dal sottosegretario Mantovano insiste nel dire che Medici Senza Frontiere effettua prestazioni mediche d'emergenza gratuite: non sono propriamente gratuite, nel senso che essendovi un protocollo d'intesa sono pagate al momento della stipula di tale protocollo. Lo sottolineo soltanto per una questione logica.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signora Presidente, la riformulazione dell'ordine del giorno va nel senso di sottolineare che l'azione di Medici Senza Frontiere è importante, ma non è l'unica che viene svolta sul fronte sanitario a Lampedusa. Il senatore Stiffoni si riferisce ad una parte dell'ordine del giorno che non è stata modificata dal Governo, su cui sinceramente in questo momento non sono in grado di rispondere e mi riservo di fornire delucidazioni dopo aver acquisito informazioni.

La riformulazione comunque punta a riconoscere il ruolo di Medici Senza Frontiere e a ricordare che non è l'unica realtà che opera su questo fronte.

 

STIFFONI (LNP). L'importante è che sia omesso il termine «gratuite», perché non è vero.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100, G101 e G103 (testo 2) non verranno posti in votazione.

Metto ai voti l'ordine del giorno G102, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli emendamenti, avverto che, da parte del senatore Bianco e di altri senatori, è stata presentata la richiesta di sottoporre a scrutinio segreto diversi emendamenti ed articoli del disegno di legge all'ordine del giorno. Tale richiesta è stata annunciata ed illustrata dal senatore Casson nella seduta antimeridiana del 19 novembre 2008, a conclusione della discussione generale.

La Presidenza, dopo avere attentamente valutato le richieste di votazioni a scrutinio segreto alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 113, commi 4 e 6, del Regolamento, precisa che le relative votazioni sono state ritenute ammissibili per gli emendamenti o gli articoli che introducono nuove fattispecie di reato ovvero operano modifiche alla disciplina di reati già previsti dall'ordinamento o disciplinano circostanze aggravanti o attenuanti (articoli 13, 25 e 27 della Costituzione); prevedono disposizioni concernenti la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione); recano modifiche al sistema delle misure di sicurezza e prevenzione, purché si traducano in restrizioni della libertà personale (articoli 13 e 25, terzo comma, della Costituzione); attengono al principio che la «responsabilità penale è personale» (articolo 27, primo comma, della Costituzione); riguardano i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (articolo 29 della Costituzione); incidono sulla tutela dell'infanzia e della gioventù (articolo 31 della Costituzione).

La richiesta di voto segreto non è stata invece ritenuta ammissibile, per estraneità ai criteri sopra richiamati, sugli articoli 4 (acquisizione della cittadinanza), 5 (requisito della regolarità del soggiorno per il matrimonio dello straniero), 41 (accordo di integrazione per il permesso di soggiorno), 46 (concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio) e relativi emendamenti; nonché sugli emendamenti 18.0.300 e 18.0.301, concernenti le caratteristiche tecniche delle «bombolette» per difesa personale, 39.102, 39.800/1 e 39.118, sul pagamento di contributi per il permesso di soggiorno, 39.104 e 39.305, in materia di accesso alle prestazioni sanitarie, 39.306, sulla segnalazione all'autorità giudiziaria degli stranieri non in regola che accedono a prestazioni sanitarie.

L'elenco degli emendamenti e degli articoli ammessi al voto segreto, nonché di quelli non ammessi, con le relative motivazioni, sarà distribuito ai Gruppi.

La Presidenza ricorderà di volta in volta gli emendamenti e gli articoli sui quali è consentito lo scrutinio segreto, fermo restando che in ciascun caso la richiesta dovrà risultare sostenuta dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Infine, sono improponibili per estraneità alla materia trattata dal disegno di legge, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 01.101 (abrogazione della legge n. 124 del 2008 sulla sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato), 13.0.300 (modifica alla legge n. 499 del 1929, disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove Province) e 13.0.301 (modifica all'articolo 2630 del codice civile, in materia di sanzioni per mancate comunicazioni al registro delle imprese).

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Essendo improponibile l'emendamento 01.101, procediamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti e una proposta di stralcio che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 1.101 a nostro modo di vedere assume un grande rilievo. Si parla della materia della sospensione della pena, ossia del beneficio che il giudice può concedere in caso di condanna dell'imputato ad una pena contenuta nel limite previsto dall'articolo 164 del codice penale. L'attuale normativa prevede che il giudice nel valutare la possibilità di concessione del beneficio debba considerare gli elementi indicati all'articolo 133 del codice penale, ossia la condotta del reo, la reiterazione di condotte disdicevoli, il comportamento processuale, cioè una serie di parametri. Noi riteniamo che l'istituto della sospensione della pena vada irrigidito; troppo frequentemente, infatti, il giudice che emette una sentenza di condanna concede la sospensione della pena senza la possibilità di valutare altri elementi che a nostro modo di vedere, invece, sono essenziali.

Riteniamo, pertanto, che tra i criteri di valutazione dell'articolo 164, cui il giudice ricorre per concedere il beneficio della sospensione sul presupposto che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati - così stabilisce il primo comma dell'articolo 164 - debba rientrare anche il riferimento alle risultanze desumibili. Non si devono valutare soltanto, quindi, il certificato penale, il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, ma anche le risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. L'articolo non è altro che la previsione dell'inserimento dei provvedimenti con i quali si dispongono misure cautelari, emesse ed eseguite, nei confronti di un imputato. Questo archivio informatico, previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, consente cioè di sapere se una persona sottoposta ad un processo è colpita da un'altra misura cautelare per altro reato, e se quella misura cautelare sia stata eseguita o meno. Sicché il giudice, nel valutare la meritevolezza del beneficio della sospensione, dovrà tener conto anche di questi dati espressamente previsti dal nostro codice processuale nelle norme di attuazione.

È una banca dati, quella prevista all'articolo 97 delle norme di attuazione, nella quale confluiscono tutte le misure cautelari adottate ed eseguite; non riusciamo a capire perché, nel concedere un beneficio che ha come presupposto il fatto che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, il giudice non possa valutare anche questo elemento, ossia l'esistenza di altre misure cautelari per altri reati commessi. In questo modo, riteniamo che l'istituto della sospensione, che contiene un beneficio elargito più che concesso, rientri nei confini normali, ossia che ne possono beneficiare soltanto condannati per i quali la prognosi possa essere veramente positiva e, perché questa possa essere definita tale, devono potersi valutare tutti gli elementi.

Per tali motivi riteniamo che questo emendamento irrigidisca un istituto che comunque da più parti, ad esempio dai Gruppi di Alleanza Nazionale e della Lega Nord, è già stato messo in discussione. La nostra proposta non è di eliminare l'istituto, ma quantomeno di irrigidirne l'applicazione, perché si eviti che possa essere concesso come un atto dovuto ad ogni condannato cui sia stata inflitta una pena limitata. Insisto per l'accoglimento e per la votazione favorevole sull'emendamento 1.101. (Applausi della senatrice Carlino).

LUMIA (PD). Signora Presidente, desidero richiamare l'attenzione dei relatori sull'emendamento 1.105, che prevede la possibilità di disciplinare il reato della falsa testimonianza, perché attualmente, quando la dichiarazione viene ritrattata e si dice il vero non oltre la chiusura del dibattimento, non si procede e quindi non c'è colpevolezza. Vorremmo estendere questa possibilità al reato di favoreggiamento, perché in molti casi di estorsione vi sono due fasi: nella prima spesso gli imprenditori nascondono il fatto che hanno pagato il pizzo e continuano a tacere di fronte all'autorità giudiziaria e in molti interrogatori; nella seconda fase, nel corso del processo, di fronte a dati oggettivi ed anche a seguito di un processo di maturazione che spesso avviene grazie anche al supporto delle associazioni antiracket, si ha invece la possibilità di dire il vero. Bisogna prevedere che anche nel favoreggiamento decada la possibilità di procedere in caso di ritrattazione, così come avviene per la falsa testimonianza: avremmo così uno strumento più chiaro, perché anche se allo stato attuale spesso si arriva a questa stessa conclusione, non c'è una norma di legge esplicita che lo preveda.

Sarebbe importante avere questa copertura normativa chiara ed esplicita che dà uno strumento in più all'autorità giudiziaria per richiamare alla responsabilità gli imprenditori quando pagano il pizzo, affinché possano, anche in fase successiva alla prima, affermare il vero senza incorrere nel reato di favoreggiamento.

ADAMO (PD). Chiedo in particolare l'attenzione e la sensibilità delle colleghe presenti in Aula che hanno seguito questo testo di legge per i suoi tanti aspetti.

Inizio ad illustrare l'emendamento 1.108, concernente i maltrattamenti contro i familiari ed i conviventi, primo di un elenco di emendamenti di cui è prima firmataria la collega Della Monica, seguita dalle senatrici Vittoria Franco, Anna Serafini e tante altre colleghe del nostro Gruppo, che affronta una delle questioni che riteniamo debba vedere il Parlamento, a partire da questa Camera, cominciare a dare una risposta chiara: mi riferisco alle questioni dei maltrattamenti, delle molestie e dello stalking.

Chiunque di noi abbia seguito, anche durante queste vacanze, le cronache quotidiane ha visto quanti episodi ci sono di donne che finiscono in ospedale, quando non direttamente uccise, e il colpevole nel 90 per cento dei casi è il convivente o il fidanzato. Siamo di fronte a questa tipologia allarmante e nuova, che ci richiede anche uno sforzo normativo per cogliere la specificità della situazione di separati, divorziati, allontanati anche con provvedimento giudiziario, che hanno il divieto di avvicinare l'ex coniuge o l'ex convivente e che arrivano fino all'omicidio.

Su questo non disponiamo di una legislazione ancora sufficiente tale da permettere all'attività della polizia e della magistratura di prevenire da un lato e di colpire seriamente dove necessario, e nemmeno di mettere in atto tutte quelle iniziative di riabilitazione e di intervento che possono contribuire ad evitare situazioni del genere. Come si diceva, si tratta di emendamenti che anticipano il nostro progetto di legge.

La legge sulla sicurezza ha in sé la revisione di parti della legge sull'immigrazione, la revisione di parti consistenti del codice penale. Si affronta, cioè, in un unico testo di legge un insieme di partite molto vaste, ciascuna delle quali avrebbe richiesto, a nostro avviso, una riflessione separata ed organica. Ci chiediamo allora, come ci siamo già chiesti quando abbiamo svolto il dibattito sul decreto sulla sicurezza - mi rivolgo al Governo - perché dobbiamo anticipare tutto in un provvedimento e non occuparci di una questione che riguarda la vita delle donne, il 52 per cento delle cittadine di questo Paese, non del patrimonio o del borsellino!

La ministra Carfagna ha presentato un suo testo, che non è tra le priorità di questo Governo. Diamo allora un segno alle donne italiane e cominciamo, a partire da questo emendamento, ad occuparci anche di tale questione perché la sicurezza delle donne italiane è un bene prezioso tanto quanto il patrimonio degli italiani. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e la proposta di stralcio si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sulla proposta di stralcio in esame.

BERSELLI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.100 e favorevole all'emendamento 1.700.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 1.101, 1.600/1 e 1.600/2.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 1.600 e contrario agli emendamenti 1.103 e 1.102.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.104, relativo alla reintroduzione del reato di oltraggio, i relatori hanno predisposto la seguente riformulazione: «Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale o l'agente a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile. Si applica la disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288». Conseguentemente, invito il senatore Saltamartini a ritirare l'emendamento 1.200.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.105 i relatori si rimettono all'Aula.

L'emendamento 1.107 (testo corretto) dei relatori è ritirato.

Invito a ritirare l'emendamento 1.108 della senatrice Della Monica relativo ai maltrattamenti contro familiari e conviventi, in quanto alla Camera esiste un disegno di legge sulla materia.

Invito al ritiro anche per l'emendamento 1.109.

VIZZINI, relatore. Signora Presidente, il parere sulla proposta di stralcio S1.100 è favorevole e ne illustro le ragioni. Le modifiche dell'articolo 648-bis del codice penale introdurrebbero per la prima volta nel nostro ordinamento positivo la figura del reato del cosiddetto autoriciclaggio. Tali proposte, inserite dalle Commissioni nel testo oggetto dell'odierna discussione, dovrebbero essere più opportunamente trattate in una sede apposita, per ragioni che in sintesi espongo.

Una norma incriminatrice del cosiddetto autoriciclaggio necessita di approfondimenti per armonizzarla con la disciplina dettata in sede comunitaria. L'intera normativa sul riciclaggio, ridisegnata compiutamente con il disegno di legge n. 231 del 2007, impone infatti l'individuazione di strumenti volti a perseguire le attività illecite di investimento anche all'estero e nel rispetto dei principi basilari programmatici imposti dalla convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio.

Inoltre, lo stralcio si rende opportuno per problemi di coordinamento di diritto interno, ovvero per rendere coerenti le possibilità di modifiche normative in materia con l'intero sistema sanzionatorio penale di settore, in particolare con la normativa sulla circolazione del denaro contante, sulla segnalazione delle operazioni sospette e sui pagamenti con moneta elettronica, che imporrebbero l'adozione, auspicata anche dal governatore della Banca d'Italia lo scorso anno, di un codice unico della normativa antiriciclaggio, attualmente frammentaria e disorganica.

Per queste ragioni propongo lo stralcio ed il ritorno all'esame delle Commissioni permanenti dei commi 4 e 5 dell'articolo 1.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, poiché il relatore, senatore Berselli, ha riformulato l'emendamento 1.104, si vorrebbe poter esaminare il suddetto testo, particolarmente complesso, per le valutazioni del caso.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signora Presidente, intervengo sull'emendamento illustrato dal senatore Vizzini, analogo all'emendamento 1.110 da noi presentato, relativo alla soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1.

Presso le Commissioni riunite avevamo già chiesto la soppressione di entrambi i commi, che ci sembravano in primo luogo non confacenti al testo del disegno di legge governativo a suo tempo presentato. Peraltro, il motivo specifico di questa soppressione concerne il fatto che con un tratto di penna lineare e non adeguatamente motivato, veniva proposta dal Governo una modifica molto profonda della normativa concernente il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, così come formulata all'interno del codice penale. Con un semplice tratto di penna si trattava di cancellare alcune biblioteche riferite ad una normativa concernente reati molto gravi, come quelli del riciclaggio anche a livello internazionale, considerato che la formulazione proposta nel disegno di legge in esame non ci sembrava adeguatamente motivata.

Prendiamo dunque atto con soddisfazione dell'adesione, anche se parziale, alla proposta avanzata in Commissione, ritenendosi più semplice la soppressione dei due commi e una riproposizione ex novo. Comunque, anche la proposta di stralcio del senatore Vizzini, con conseguente riesame presso le Commissioni riunite delle questioni inerenti gli articoli 648-bis e 648-ter in tema di riciclaggio, ci trova consenzienti.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti emendamenti.

BERSELLI, relatore. Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.110.

Conriferimento all'emendamento 1.0.100, concernente modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di atti persecutori, invito i presentatori al ritiro dal momento che presso la Camera dei deputati è all'esame un disegno di legge su analoga materia.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 1.0.300.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signora Presidente, esprimo parere pienamente conforme a quello dei relatori, pur con un paio di precisazioni.

Inprimo luogo, tutti i pareri contrari espressi dal Governo sono preceduti da un invito al ritiro nei confronti dei proponenti.

In secondo luogo, con particolare riferimentoagli emendamenti 1.108 e 1.0.100, sottolineo che non vi è alcuna ostilità ad affrontare nel merito le questioni, magari con l'approfondimento e la decisione che tematiche così delicate richiedono. In ogni caso, rilevo un problema di forma, che poi è anche di sostanza. Come già ricordato dai relatori, presso la II Commissione della Camera dei deputati è all'esame una proposta di legge, Atto Camera n. 952, che affronta esattamente tali tematiche. Credo che nel rispetto necessario tra i due rami del Parlamento non sia il caso di sovrapporsi ad una materia che già in questo momento è istruita ed approfondita presso la Camera di deputati.

Con riferimento invece agli atti persecutori - lo ricordava in precedenza la senatrice Adamo - ricordo che, sempre presso l'altro ramo del Parlamento, è all'esame l'Atto Camera n. 1440 relativo ad un progetto di legge d'iniziativa del Governo.

In conclusione, il Governo ha particolare interesse ad un esame di questa materia che possa tradursi in un testo di legge, pur ritenendo che l'esame debba svolgersi nella sede propria. C'è una profonda differenza tra questa materia e quella dell'immigrazione o del contrasto alla criminalità mafiosa, che non comportano in questo momento una sovrapposizione rispetto a quanto esaminato presso l'altro ramo del Parlamento. Le questioni relative agli atti persecutori, il cosiddetto stalking, presentano invece questo problema. È l'unica ragione per la quale il Governo non esprime un parere contrario, ma invita in maniera convinta al ritiro nella certezza che al momento opportuno, cosa che già sta accadendo alla Camera, si potrà fare un importante lavoro comune.

Con riferimento, infine, all'emendamento 1.105, anche il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.700, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.600/1.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signora Presidente, il mio intervento in dichiarazione di voto riguarda sia il subemendamento 1.600/1, che il subemendamento 1.600/2, in relazione al successivo emendamento governativo 1.600.

Ricordo che l'emendamento presentato dal Governo è una pura norma di coordinamento che sposta la disciplina dell'esecuzione dell'espulsione o dell'allontanamento dei cittadini stranieri, rispettivamente non comunitari e comunitari, a titolo di misura di sicurezza dal codice penale alle norme di attuazione del codice di rito processuale penale.

I nostri subemendamenti mirano a correggere la rubrica dell'articolo 183-ter nella misura in cui non richiama quali destinatari dell'allontanamento in questione anche i familiari dei cittadini dell'Unione europea.

Non mi sembra una norma particolarmente grave per il Governo e per la maggioranza. Il contenuto dei nostri subemendamenti ci sembra piuttosto un adeguamento alla disciplina contenuta nella direttiva dell'Unione europea 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e, come prevede la direttiva, dei loro familiari. È un semplice adeguamento che credo non creerebbe nessun problema se fosse approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.600/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.600/2.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico pregando i relatori ed il rappresentante del Governo di prestare particolare attenzione ai contenuti del subemendamento da noi presentato. Ci sembra, infatti, davvero poco comprensibile la ragione per cui il Governo abbia espresso un parere negativo in quanto accompagna all'allontanamento della persona anche quello dei familiari. Non comprendiamo davvero.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.600/2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.600.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.600, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dalla senatrice Bugnano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Bugnano.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104 (testo 2).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è di grande attualità, come abbiamo sentito anche in inizio di seduta, il dibattito tutto politico sul ruolo del Parlamento rispetto alle iniziative e alle proposte del Governo e viceversa.

Vorrei rilevare che questo è un esempio, non dei principalissimi e tuttavia non irrilevante, della positività della collaborazione tra Parlamento e Governo nell'arrivare a un punto di incontro di tipo normativo che, a mio parere, sintetizza abbastanza felicemente le varie istanze che possono essere proposte.

In 1ª Commissione permanente si è svolto un dibattito di un certo interesse su questo aspetto e non vi nascondo che tale emendamento sarà destinato a far parlare. Non ignoro infatti che diversi colleghi, anche autorevolissimi giuristi, non sono di principio favorevoli alla reintroduzione di questo reato di oltraggio, per argomenti in verità tutt'altro che ignobili, anzi significativi; tuttavia, ve ne sono di notevoli, anche nuovi, che militano invece a favore della reintroduzione di un simile reato.

Debbo ricordare però che la collaborazione tra Governo e parlamentari (in particolare ne debbo dare atto al collega Saltamartini che si è fatto promotore di varie proposte al riguardo, poi vi sono stati alcuni miei modesti interventi in Commissione ed altri contributi) ha portato ad una formulazione decisamente accettabile, perché torna al reato di oltraggio ma lo focalizza, lo circoscrive e lo circostanzia dal punto di vista soggettivo ed oggettivo. In altre parole, essa prevede nell'economia del reato, perché esso si possa concretizzare, il requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico, (circostanza oggettiva), la presenza di più persone (anch'essa circostanza oggettiva), l'offesa dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (circostanza temporale oggettiva ed anche soggettiva), dunque della persona non solo in quanto tale, ma in quanto sta esercitando le sue funzioni, e che riceva l'offesa all'onore e al prestigio in quanto ed a causa delle sue funzioni.

Vi è quindi una focalizzazione notevole rispetto all'originaria formulazione, il che incide - permettetemi di ricordarlo in particolare a chi ha pratica forense - sull'onere della prova, sul fatto di non rimettere all'indiscriminata, ancorché pregevole asserzione del pubblico ufficiale che si asserisce offeso. La presenza di più persone, infatti, di per se stessa comporta la possibilità di una prova in termini di intervento testimoniale di soggetti che possano avere assistito al fatto oltraggioso. Mi sembra che la riformulazione, che nasce - lo ripeto - dalla collaborazione tra Governo e Parlamento nei suoi vari settori, sia un esempio classico di positiva collaborazione tra esecutivo e legislativo, che può portare a mio parere - tutte le norme sono criticabili, per carità - a un equilibrio delle esigenze rappresentate dalla norma e dei beni tutelabili decisamente apprezzabile.

Con tutto il rispetto di principio per coloro che non condividono la sussistenza del reato come tale in via generale, milito a favore della positività di questa soluzione e mi esprimerò con voto favorevole alla formulazione sottopostaci dagli onorevoli relatori. (Applausi del senatore Baldassarri).

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALTAMARTINI (PdL). Signora Presidente, intervengo per aderire alla richiesta formulata dal relatore per il ritiro dell'emendamento 1.200 a mia firma, ma soprattutto per sottolineare l'importanza e la svolta storica che oggi, con questa votazione, il Parlamento della Repubblica compie in merito alla tutela istituzionale delle forze di polizia.

Avevamo inserito nel programma di Governo una più efficace tutela dell'azione delle forze dell'ordine e l'abbiamo realizzata con il decreto-legge n. 92 del 2008, reintroducendo il reato di ergastolo per l'omicidio di appartenenti alle forze dell'ordine. Con tale emendamento reintroduciamo il reato di oltraggio nei riguardi della funzione degli operatori delle forze dell'ordine e credo che in tal modo compiamo una svolta culturale sul piano giuridico e di politica del diritto una volta per tutte, comprendendo che la tutela della dignità delle funzioni delle forze dell'ordine e delle istituzioni nel nostro Paese meriti la protezione di norme penali incriminatrici.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono davvero onorato, essendo stato per 32 anni un appartenente alle forze dell'ordine, di aver presentato questo emendamento, che spero entrerà a fare parte del corpus iuris del nostro Paese, sia pur nel testo formulato dai due relatori, gli onorevoli Vizzini e Berselli, che ringrazio. Sono davvero orgoglioso che in sette mesi siamo riusciti ad inserire e ad approvare la pena dell'ergastolo per il reato di omicidio di appartenenti alle forze dell'ordine, nonché il reato di oltraggio nei riguardi delle forze di polizia. Dalla politica delle chiacchiere, dalla richiesta della Commissione d'indagine sui fatti di Genova contro le polizie ad una politica del diritto di tutela delle istituzioni dello Stato. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

MARITATI (PD). Ma quali chiacchiere?

SERRA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SERRA (PD). Signora Presidente, senza rispondere alle polemiche sollevate dal collega Saltamartini, preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 1.104 (Testo 2) perché, avendo vissuto la strada, la piazza, so quante offese e vituperie vengono riversate sulle forze dell'ordine. Ciò non è assolutamente concepibile, per cui ritengo di dover votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.104 (testo 2), presentato dai relatori.

È approvato.

 

Ricordo che l'emendamento 1.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signora Presidente, intervengo per rilevare, per quanto possa essere utile all'Aula, la positiva indicazione formulata dai relatori con riferimento all'emendamento 1.105, avente come primo firmatario il senatore Lumia, che ha illustrato in maniera molto approfondita ed ampia questa norma. È un segnale sicuramente positivo che ci viene dalla maggioranza e che credo debba essere accolto, perché frutto del lavoro che abbiamo svolto all'interno delle Commissioni riunite 1a e 2 a, con l'accordo tra senatori di maggioranza e di opposizione.

Ricordo semplicemente che il riferimento è alla norma di cui all'articolo 376 del codice penale, che riguarda la possibilità di considerare non punibile una persona che ritratta relativamente a tutta una serie di reati. In questo caso, in particolare, si prevede un allargamento alle ipotesi di favoreggiamento e di estorsione, previsto quest'ultimo dall'articolo 629 del codice penale. Come bene ha ricordato il senatore Lumia, questa norma aiuterebbe in maniera considerevole la lotta contro la criminalità, ed in particolare contro i casi di estorsione.

Credo quindi che le indicazioni dei Presidenti delle Commissioni riunite, così come era maturata l'idea all'interno delle Commissioni stesse, possano essere un segnale positivo di un Parlamento e di un Senato, in particolare, che congiuntamente vota una norma a sostegno della lotta contro la criminalità, con specifico riferimento al reato di estorsione.

VALENTINO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALENTINO (PdL). Signora Presidente, è lodevole l'intento che è stato rappresentato dal primo firmatario dell'emendamento 1.105, tuttavia, a mio avviso, si profila un elemento di incostituzionalità. Infatti, se è vero che taluni reati, che afferiscono proprio al ruolo del testimone nel processo, ove mai subiscano una rivisitazione da parte degli autori possono essere dichiarati non punibili, estendere la gamma di queste possibilità, e limitarla nello stesso tempo, crea un disagio costituzionale di tutta evidenza. Capisco che per ogni reato, parlo in linea teorica, chiunque abbia rassegnato delle falsità agli inquirenti possa ritrattare ed essere dichiarato non punibile, ma per talune vicende particolari, se è certamente commendevole il principio - per l'amor del cielo, nessuno discute l'apprezzabilità delle ragioni - il dato costituzionale, Presidente, a mio avviso è ineludibile.

Per questa ragione credo che l'Aula dovrebbe riconsiderare le argomentazioni dottamente introdotte dai colleghi che mi hanno preceduto sul tema e cercare di non vulnerare il sistema esprimendo un voto contrario.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma solo per un minuto, perché per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Casson.

 

LUMIA (PD). Intervengo molto brevemente per tranquillizzarla, senatore Valentino, perché la Corte costituzionale, a onor del vero, è già intervenuta con la sentenza n. 101 del 1999, depositata il 30 marzo 1999, di cui la prego di prendere nota, che di fatto prevede la possibilità di estendere all'ipotesi del favoreggiamento quanto previsto per la falsa testimonianza. Pertanto, la sua preoccupazione, che in teoria potrebbe essere legittima, è già stata fugata dalla Corte costituzionale e quindi l'Assemblea è nelle migliori condizioni per poterla approvare e fare un passo in avanti nella lotta alla mafia: le assicuro che, nel rapporto con gli imprenditori che pagano il pizzo ed effettuano denunce, costituirebbe uno strumento preziosissimo e insostituibile.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Nell'avanzare tale richiesta, visto che il Governo e il relatore si sono rimessi all'Aula e siccome l'emendamento 1.105 produce elementi positivi nella lotta contro l'estorsione, invito davvero tutti i colleghi ad interrogarsi su queste particolari problematiche e ad esprimere un voto in piena coscienza. Pertanto, nel richiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, ringraziamo il Governo per essersi rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, finora ero un po' distratto dalle carte ma è probabile che qualcuno abbia allungato delle mani laddove non vi è presenza di senatori dietro la propria scheda. Chiedo quindi se fosse possibile effettuare un rapido controllo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore; invito i senatori Segretari a controllare.

L'emendamento 1.107 è stato ritirato.

Sull'emendamento 1.108 è stato formulato un invito al ritiro. Chiedo ai presentatori se intendono accoglierlo.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, siamo un po' sorpresi dai pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti 1.108 e 1.109, come se queste materie non fossero attinenti al provvedimento che stiamo discutendo; mi chiedo cosa ci sia di più attinente del contrasto alla violenza sulle donne che si esercita in luoghi pubblici, oltre che in famiglia. Con l'emendamento 1.108 proponiamo un inasprimento delle pene per i maltrattamenti contro familiari e conviventi; con l'emendamento 1.109 proponiamo che venga introdotta la inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa.

È vero che alla Camera sono già all'ordine del giorno misure come quella inerente lo stalking e il provvedimento sulla violenza sessuale, ma è anche vero che su questa seconda iniziativa la discussione è molto indietro. Pertanto, come diceva la senatrice Adamo presentando gli emendamenti, questo è un modo per accelerare misure che sono quanto mai necessarie e urgenti, visto che secondo dati degli ultimi giorni del Ministero dell'interno la violenza contro le donne è purtroppo in drammatico aumento. Allora, quale responsabilità è più grande di dare oggi in quest'Aula segnali chiari, evidenti e trasparenti di misure per il contrasto alla violenza sulle donne?

Invito pertanto l'Aula a votare a favore degli emendamenti 1.108 e 1.109, dando così un segnale di fiducia e di speranza alle donne vittime di violenza, che spesso non trovano solidarietà e sostegno nel territorio e nelle istituzioni. Si tratterebbe di un atto di riguardo verso la dignità e la libertà delle donne.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (PD). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma agli emendamenti 1.108 e 1.109.

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, so bene che le questioni poste dalle senatrici Adamo e Franco Vittoria hanno una grande rilevanza e non credo che l'abbiano solo per le parlamentari donne. Penso che oramai sia evidente l'acuirsi di questo fenomeno, registrato non solo dai mezzi di comunicazione, ma ancora più puntualmente dai dati del Ministero dell'interno appena ricordati dalla collega Franco, che segnala un'evidente crisi in termini di sicurezza nei rapporti interpersonali.

C'è sempre un provvedimento più avanti, più urgente, più rapido, e questo è uno di quelli, ma ritengo che la sede più propria che possa ricomprendere in un testo di legge articolato, ampio, approfondito e certamente condiviso tra maggioranza e opposizione questi temi sia il famoso disegno di legge sullo stalking, attualmente all'esame della Camera. E credo che, anche per una sorta di riguardo nei confronti dei deputati di maggioranza e di opposizione che in quella sede stanno lavorando molto alacremente e con grande impegno, in quel testo si debbano ricomprendere tutte le norme che certamente condivideremo volte ad impedire o stroncare - se ci riusceremo - la crescita esponenziale di questo fenomeno agghiacciante. Mi riferisco alle violenze che, nonostante le denunce e le condanne, vengono reiterate nei confronti delle donne spesso da parte di familiari o di persone che hanno vissuto accanto a loro.

Invito, pertanto, le colleghe a far convergere lì tutti i nostri sforzi nella consapevolezza che, quando il testo perverrà all'esame del Senato, potrà essere arricchito del nostro contributo. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.108, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.

BIANCO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Come annunciato, chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Bianco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.109, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S1.100.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, la proposta presentata dai relatori riguarda una questione di particolare rilievo. Si tratta di una norma che avevamo inserito nel nostro disegno di legge n. 583, che era frutto di precise indicazioni che provenivano dal Governatore della Banca d'Italia, nonché dal Fondo monetario internazionale. Il Governatore della Banca d'Italia, infatti, sentito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata il 14 giugno 2007, aveva rimarcato i risultati positivi ottenuti dagli ordinamenti che puniscono anche il cosiddetto autoriciclaggio. Tali considerazioni erano state successivamente confortate dalle dichiarazioni del procuratore nazionale antimafia, dottor Grasso, nella seduta delle Commissioni dell'Ufficio di Presidenza riunite 1a e 2a del 24 luglio 2008; egli ha detto che finalmente si accoglierebbero i rilievi formulati dal Fondo monetario internazionale del 2005, suggerendo un intervento legislativo in tal senso, anche alla luce dei risultati positivi raggiunti dagli ordinamenti di altri Paesi, come la Repubblica federale tedesca e il Regno Unito.

Ciò per dire che c'era un orientamento favorevole in tal senso, tanto è vero che i relatori proposero di emendare il testo presentato dal Governo con la previsione di punizione delll'autoriciclaggio. Non capisco ora questa marcia indietro rispetto ad un qualcosa che si faceva nell'interesse condiviso da parte di tutti; non capisco la necessità di collocare questa norma in un ampio testo diverso. Quale è questo testo? Stiamo parlando di riciclaggio e autoriciclaggio, di una norma che ci era stata suggerita dal Fondo monetario internazionale, dal Governatore della Banca d'Italia, dal procuratore nazionale antimafia, proposta da noi dell'opposizione, proposta dalla Commissione antimafia all'unanimità nella scorsa legislatura, fatta propria dai relatori e presentata dai relatori stessi. Ora si dice di no. Perché? Perché dobbiamo rinunciare a questo strumento di contrasto all'autoriciclaggio, che è un fenomeno particolarmente grave e impeditivo di accertamenti?

Si dice che ce ne occuperemo in un altro momento. Ebbene, dato che non esistono ragioni valide per rimandare ad un altro momento, che non si capisce bene quale possa essere, ritengo di poter esprimere convintamente il voto contrario alla proposta di stralcio presentata dai relatori. (Applausi dal Gruppo IdV).

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOSCETTO (PdL). Signora Presidente, colleghi, in dissenso dal mio Gruppo vorrei esprimere il mio voto in quanto le considerazioni del collega Li Gotti sono anche le mie considerazioni. Il reato di autoriciclaggio è estremamente importante e viene richiesto ai più diversi livelli, da quelli altissimi, menzionati dal senatore Li Gotti, a quelli delle forze dell'ordine in generale, per risolvere problemi che vedono non punita un'attività di riciclaggio da parte dell'autore del reato. Ciò fa sì che si creino delle zone d'ombra che non permettono di perseguire i colpevoli sotto diversi profili, non solo penali ma anche di conseguenze penali del reato, quali sequestri o confische.

Conosco l'obiezione di parte della dottrina che è stata pubblicata anche recentemente su «Il Sole 24 ORE». In sostanza, questa dottrina dice che con la norma sull'autoriciclaggio, per come è stata scritta dalle Commissioni riunite, si va a fare eccezione al principio consolidato del diritto penale secondo il quale il post factum non è punibile. L'autore del reato, quindi, è punibile solo del reato presupposto e non di questo autoriciclaggio che verrebbe da tale dottrina considerato post factum. Ritengo, invece, che per come é strutturata la norma si debba prescindere da questo aspetto dogmatico e che i due commi di cui si propone lo stralcio debbano, quindi, essere introdotti proprio per la fondamentale utilità della quale ho brevemente parlato in questo mio ragionamento.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, l'intervento del senatore Boscetto illustra il motivo per il quale riteniamo indispensabile un ritorno in Commissione della normativa che riguarda l'autoriciclaggio.

Noi siamo fortemente e convintamente favorevoli a una riformulazione delle norme di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale proprio nell'ottica segnalata dai relatori e anche dai senatori Boscetto e Li Gotti. Il problema è squisitamente di natura tecnica; non esistono soltanto gli articoli de «Il Sole 24 Ore», ma intere biblioteche che riguardano interventi sia della giurisprudenza che della dottrina per una riformulazione di queste norme che, per come sono proposte, sono difficili da interpretare e soprattutto da applicare. Si riteneva opportuno, quindi, come abbiamo già segnalato all'interno delle Commissioni riunite, un approfondimento tecnico specifico. Abbiamo riproposto in questa sede una soppressione dei commi 4 e 5, ma proprio per dare la nostra convinta idea che sosteniamo la necessità di affrontare il tema del post factum, come giustamente diceva il senatore Boscetto, voteremo a favore della proposta di stralcio e fin da ora annuncio che ritiriamo l'emendamento successivo 1.110 presentato dal Partito Democratico che, invece, riportava la soppressione pura e semplice.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S1.100, presentata dai relatori.

È approvata.

 

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio le disposizioni dell'articolo 1, commi 4 e 5, del disegno di legge n. 733, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, costituiranno un autonomo disegno di legge (733-bis) dal titolo «Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Ricordo che l'emendamento 1.110 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, richiamo l'attenzione del Governo e dei relatori su qualcosa che non riesco a capire. Lo scorso luglio approvammo la legge n. 125 di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

In quel decreto, con il nostro voto contrario, la maggioranza aveva modificato gli articoli 235 e 312 del codice penale, prevedendo la reclusione da sei mesi a quattro anni nel caso in cui il destinatario (straniero o cittadino comunitario) dell'ordine di espulsione avesse trasgredito al suddetto ordine. Non riesco a capire per quale motivo venga tenuta ferma questa previsione con riferimento all'articolo 235 e, invece, sia stata abrogata, attraverso l'approvazione di apposito emendamento, la medesima norma contenuta nell'articolo 312 modificato.

L'articolo 312, come era stato modificato con la previsione di sanzioni da sei mesi a quattro anni per il trasgressore all'ordine di espulsione, si riferiva ai condannati stranieri per i reati di cospirazione politica, di banda armata, di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, cioè una serie di reati gravi: per quale motivo per questo tipo di reato la maggioranza ritiene improvvisamente che debba essere abrogato il comma 2 dell'articolo 312, che era stato inserito nel luglio 2008?

Di fronte a questa schizofrenica scelta, per noi incomprensibile, di fronte alla chiusura sulla modifica che si riteneva opportuna ed è condivisa, ossia irrigidire lo strumento di concessione del beneficio di sospensione della pena, rispetto al rifiuto di prendere in considerazione la nuova ipotesi di reato di autoriciclaggio, richiesta da anni, per tutti questi motivi fondamentali il nostro voto all'articolo 1 non può che essere contrario.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, dichiarando il voto convintamente favorevole all'articolo 1 di questo importante disegno di legge, che sarà uno dei capisaldi dell'attività legislativa in questa legislatura, desidero sottolineare la particolare soddisfazione del Gruppo del Popolo della Libertà per il ripristino del reato di oltraggio, che tutela l'azione delle forze dell'ordine e l'attività della polizia giudiziaria.

Già gli interventi del senatore Benedetti Valentini e del senatore Saltamartini hanno sottolineato questo fatto, che ha una valenza giuridica per le sanzioni che sono connesse all'oltraggio nei confronti degli operatori della sicurezza, ma anche una valenza di ordine morale. Dedichiamo pertanto a tutti coloro che operano per la nostra sicurezza il voto favorevole all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, dando anche un valore morale alla scelta che oggi compie il Senato. (Applausi dal Gruppo PdL).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. È stato chiesto il ritiro dell'emendamento 1.0.100. Chiedo pertanto ai presentatori se intendono accogliere tale richiesta.

ADAMO (PD). Signora Presidente, mantengo l'emendamento e approfitto del pochissimo tempo in sede di dichiarazione di voto anche per rispondere all'intervento che ho seguito con grande attenzione della collega Bonfrisco perché è propriamente questo l'articolo che si riferisce esattamente allo stalking. Quelli precedenti concernono, invece, aggravamenti di pena per chi compie maltrattamenti all'interno della famiglia o, comunque, su persone affidate - prevalentemente minori - alla custodia, alle cure di altre persone responsabili. Peraltro, non capisco perché su tali emendamenti sia stato espresso il voto contrario: pazienza!

Sul ragionamento fin qui fatto, vorrei ricordare sia alla collega Bonfrisco che al sottosegretario Mantovano quanto sto per dire.

Sottosegretario Mantovano, la prego di ascoltare dato che lei è stato così cortese a rivolgersi prima a me: non può rifarmi per la terza volta lo stesso discorso! Abbiamo posto questo tema in uno dei primi progetti di legge che abbiamo presentato perché le leggi hanno una storia: era già arrivato quasi al voto finale nella precedente legislatura: lo abbiamo ripresentato per primi; abbiamo chiesto a questa Camera di occuparsene: poiché non riuscivamo ad avere la priorità sul testo di legge abbiamo cominciato a presentare emendamenti ai decreti sulla sicurezza.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,35)

 

(Segue ADAMO). Tutte le volte ci siamo sentiti dire - questa è la terza - che ce ne saremmo occupati in un provvedimento più organico. Mi auguro la massima velocità nel lavoro alla Camera, però non capisco i motivi. Tra le tante materie qui affrontate che richiederebbero provvedimenti organici che speriamo di riuscire a fare ne cito una per tutti: non c'è chi non veda - e l'ultimo emendamento presentato dal Governo va in tal senso - che ci vuole una revisione della Fini-Bossi. Ci vuole una revisione della Fini-Bossi perché tutto il marchingegno non funziona. Ciononostante, si vuole dare un segnale e si mettono dentro articoli, che non razionalizzano tutta la materia, ma si vuole dare un segnale a fette di popolazione. Non l'ultimo: al Capogruppo interessa evidentemente di più salvare l'onore delle forze dell'ordine senza dare una lira piuttosto difendere invece la salute e la vita delle donne.

Detto questo, chiediamo il voto elettronico: vogliamo capire, quando arriverà un testo di legge che conterrà le stesse cose i motivi per cui l'Aula voterà a favore. È inutile parlare di atteggiamento non ideologico e di rapporto con l'opposizione e così via: voi non accogliete le proposte dell'opposizione, le più ragionevoli, le più vicine agli interessi dei cittadini. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.0.100.

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, con grande convinzione rispondo alla senatrice Adamo che, condividendo nel merito tutti gli emendamenti presentati che sono parte integrante del disegno di legge sullo stalking in esame alla Camera, confermo e ribadisco la nostra volontà di ritrovarci su posizioni condivise quando quel disegno di legge arriverà - molto presto - in Senato.

Auguriamoci che abbia una corsia preferenziale vista l'emergenza alla quale si riferisce ed invitiamo il Governo a sostenere questo percorso parlamentare, tutto legislativo, e quindi tutto nostro. Dipende solo dalla nostra volontà politica poter votare molto rapidamente in Aula il testo che la Camera ci invierà, sul quale sono certa che maggioranza e opposizione si ritroveranno.

Nel frattempo, è evidente - e questo lo dico ovviamente solo a titolo personale - che su questo emendamento che si riferisce allo stalking è molto forte il nostro convincimento di sostenere gli sforzi che anche il Governo sta compiendo, e cioè il ministro Carfagna. Annuncio pertanto il mio voto favorevole a tale emendamento, che anticipa nei fatti il disegno di legge Carfagna, che ci auguriamo possa presto arrivare in questa Aula. (Applausi dal Gruppo PD).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, temo di non essermi spiegato nell'espressione del precedente parere. Il Governo non ha nessuna preclusione ad affrontare anche oggi alla Camera il merito della questione ed a concluderla e portarla in Aula, per quanto di propria competenza, nei tempi più rapidi e nel pieno rispetto della sovranità del Parlamento. Esso ritiene però scorretto che, nel momento in cui un ramo del Parlamento sta affrontando una questione, l'altro ramo si sovrapponga con un emendamento che passa senza l'approfondimento che l'altra Camera sta dedicando alla materia. (Applausi dal Gruppo PdL).

Il problema da porsi non è allora se siamo o meno contrari alla violenza sessuale (penso sia offensivo per tutti anche semplicemente porre tale questione), ma se riteniamo che ogni Camera debba svolgere il suo lavoro per ciò che è iscritto all'ordine del giorno. Quindi, si deve dare risposta al quesito: la Camera sta affrontando o no l'argomento? Se lo sta affrontando bisogna lasciarle la possibilità di approfondirlo e di portarlo a compimento.

Per tale ragione ribadisco l'invito al ritiro di tale emendamento (Applausi dal Gruppo PdL).

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, solo una precisazione in merito all'intervento del rappresentante del Governo, che ha accusato di scorrettezza chi ha presentato questo emendamento.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Non è così.

 

CASSON (PD). Vorrei solo precisare che c'è una coincidenza sostanziale del nostro emendamento con il disegno di legge Carfagna. Ricordo al Governo che quel testo ha letteralmente ricopiato di sana pianta il nostro disegno di legge presentato qui in Senato. (Applausi dal Gruppo PD). Ad onor del vero, credo che ciò debba essere detto. In più, ritengo che a questo punto, di fronte alle dichiarazioni di disponibilità della maggioranza e del Governo, sarebbe opportuno che quest'ultimo segnalasse all'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge come priorità da affrontare, visto che c'è un amplissimo consenso. (Applausi dal Gruppo PD).

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, vorrei anzitutto precisare che prima ho votato a favore dell'articolo 1 e non ho avuto la possibilità di annunciarlo ufficialmente all'Assemblea.

Intendo poi apporre la mia firma all'emendamento 1.0.100, presentato dalla collega Della Monica e da altri senatori.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'emendamento 1.0.100?

INCOSTANTE (PD). Sì, Signor Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.100, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

253

Senatori votanti

252

Maggioranza

127

Favorevoli

118

Contrari

134

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.300.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.300, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

256

Senatori votanti

254

Maggioranza

128

Favorevoli

113

Contrari

141

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo tale articolo, che invito i presentatori ad illustrare.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, si insiste in modo particolare sulle norme indicate all'emendamento 2.0.100 nella convinzione che non siano solo importanti, ma addirittura vitali per molte donne. Si tenga infatti conto che, mentre si discute in questa sede di tali questioni, alcune persone nel frattempo vengono offese, molestate e anche uccise, come risulta dalle statistiche.

Spesso la politica, come tante volte è accaduto anche a questo Governo, si rende conto che ad alcune urgenze non ci si può sottrarre. Per questo motivo in taluni provvedimenti si inseriscono norme rispetto alle quali si cerca di convincere la propria maggioranza ed il Parlamento sulla base di una motivazione d'urgenza. In questo caso è nostra intenzione convincervi del fatto che queste norme, che nel frattempo possono essere riorganizzate in un'altra sede, sono particolarmente urgenti perché magari è possibile evitare che alcune donne siano uccise o molestate.

Si vorrebbe, infine, chiedere di prevedere una corsia privilegiata a questo tema, considerato che quando si vuole si procede con la massima urgenza. Vi chiedo dunque di procedere in tal senso anche sul tema della violenza alle donne. (Applausi dal Gruppo PD).

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.0.101 che fa riferimento all'articolo 444 del codice di procedura penale che concerne,in particolare, il patteggiamento della pena.

Ora, siamo tutti a conoscenza del fatto che spesso, specialmente per i reati di minore gravità, si accede al patteggiamento della pena, di intesa tra pubblico ministero e persona offesa, e il giudice emette la sentenza.

Con l'emendamento in esame si chiede che il giudice possa subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno. Si crede che sia un principio fondamentale di giustizia e di equità, anche sociale, pensare anche alla tutela delle vittime del reato.

In particolare, con riferimento ai reati considerati, a mio parere a torto, di microcriminalità, come nel caso dei furti, degli scippi o degli incidenti stradali, si irroga una pena che è sicuramente inferiore al limite della sospensione condizionale. Peraltro, la vittima del reato oltre al danno spesso rischia anche la beffa perché non ottiene concretamente il risarcimento del danno subito. Per questi casi, se il Parlamento volesse veramente assicurare una tutela completa in favore della vittima, bisognerebbe subordinare la sospensione condizionale in particolare al risarcimento del danno.

Ricordo alcuni dei reati che rientrerebbero in tali fattispecie: intanto le truffe, che con riferimento agli anziani sono particolarmente evidenti, ma anche i furti, gli scippi e gli incidenti stradali rispetto ai quali, a volte, si verificano danni molto gravi, ciò nonostante chi subisce un danno non ha neanche la soddisfazione di ottenere un risarcimento.

Da ultimo, ricordo gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali. Quando vengono irrogate sanzioni penali di condanna, che nella maggior parte dei casi sono di molto inferiori al limite della sospensione condizionale della pena, prima di arrivare ad un risarcimento del danno reale per i lavoratori e le vittime, bisogna aspettare moltissimi anni e talvolta addirittura l'instaurazione di un processo civile.

Si tratta di una norma di civiltà, di equità sociale, rispetto alla quale si chiede che il Parlamento intervenga congiuntamente a tutela delle vittime del reato.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, in ordine a questo importante emendamento, il 2.0.101, io aderisco pienamente alla tesi or ora illustrata che si debba introdurre il principio del risarcimento del danno o la eliminazione delle sue conseguenze come condizione per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Infatti, nel momento, nella stagione politica, sociale e giuridica attuale mi sembra di poter cogliere il principio che, prima ancora dell'aspetto sanzionatorio della norma, pur importante e insostituibile, si ponga l'esigenza della riparazione o del ristoro del danno, del suo risarcimento. È quello che oggi, specialmente di fronte alle pastoie, alle lungaggini, alla causidicità della nostra giustizia, il cittadino chiede. Prima sono stati fatti alcuni esempi di fattispecie di reato, ma ne potremmo fare molti altri. Quindi, questo principio riparatorio o restitutorio, immediato e comunque posto come condizione per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è un principio al quale aderisco assolutamente sia in via dottrinaria sia in via pratica.

Il problema qual è? Che si va ad introdurre un principio generale nel nostro ordinamento e poiché il Governo ci annuncia - ed è vivo il dibattito politico al riguardo - un pacchetto giustizia complessivo che andrebbe ad incidere sul processo penale e, addirittura, sul diritto penale sostanziale, riconosco che in effetti questo principio si va ad iscrivere nelle norme di sistema (userei proprio la esse maiuscola per questa parola). Quindi con assoluto spirito di attesa e di impazienza quasi, nell'aderire al principio che anche il collega Casson ha illustrato, mi sembrerebbe corretto, dal punto di vista dell'intervento legislativo, attendere questa riforma complessiva di procedura, ma più ancora di diritto penale nel merito per introdurre questo principio generale.

Con questo cosa voglio dire? Che vedrei con favore in questa sede anche un ritiro dell'emendamento, auspicato - mi pare - dagli onorevoli relatori, ma con qualcosa di più dell'abituale rito parlamentare del ritiro, e cioè un'indicazione al Governo, al nostro Governo - di cui mi permetto di richiamare l'onorevole attenzione - perché non manchi di introdurre nella riforma del diritto penale, il cui pacchetto ci viene annunciato come imminente, questo principio giuridico, e cioè che per ogni beneficio di legge - sono ormai molti, oltre alla sospensione condizionale della pena, previsti per il reo riconosciuto tale - sia inserito in via generale il sacrosanto principio della condizione dell'avvenuta restituzione o ristoro del danno o della eliminazione dei suoi effetti nei confronti della parte offesa.

Quindi, aderisco alla metodologia della richiesta di ritiro in questa sede, aderendo invece nel merito alla bontà del principio, ma lo trasformo e lo enfatizzo come un preciso invito - perlomeno a titolo personale, non so se di tutta l'Assemblea, non mi prendo la libertà di dirlo - all'Esecutivo affinché nel pacchetto giustizia la riforma del penale sostanziale preveda questo sacrosanto principio atteso da ogni cittadino perbene.

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BATTAGLIA (PdL). Signor Presidente, intendevo intervenire, ma mi riservo di farlo successivamente in dichiarazione di voto per annunciare la condivisione di questo emendamento. Preannuncio, quindi, che chiederò la parola per la dichiarazione di voto sull'emendamento.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti aggiuntivi.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 2.0.100, di cui è prima firmataria la senatrice Della Monica e che ha come oggetto la tutela della vittima di delitti a sfondo sessuale, così come per l'altro emendamento, chiedo ai presentatori di ritirarlo perché alla Camera è già incardinato un disegno di legge sul medesimo tema.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.101, concernente la sospensione condizionale della pena, rifacendomi a quanto già anticipato dal senatore Benedetti Valentini vorrei ricordare che per la riforma del codice di procedura penale in Senato vi sono due disegni di legge, rispettivamente dei senatori Casson e Li Gotti, e che il Governo, per bocca del Ministro della giustizia, ha annunciato che nel Consiglio dei ministri del 23 gennaio prossimo verrà approvato il testo concernente la riforma del processo penale. Senza entrare nel merito (ma potremmo anche entrarci perché apprezzo il contenuto di tale emendamento), prego i presentatori dell'emendamento di ritirarlo in quanto già al Senato, in Commissione giustizia, abbiamo incardinato dei disegni di legge sul medesimo tema, nel senso della riforma del processo penale, in cui rientra chiaramente la modifica dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ma soprattutto in attesa della già annunciata presentazione da parte del Governo, e in questo caso del Ministro della giustizia, di un organico disegno di legge di riforma del processo penale.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

258

Senatori votanti

256

Maggioranza

129

Favorevoli

144

Contrari

112

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.0.100 c'è un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

 

INCOSTANTE (PD). No, signor Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.100, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

258

Senatori votanti

257

Maggioranza

129

Favorevoli

113

Contrari

144

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 2.0.101 c'è un invito al ritiro. È accolto?

 

INCOSTANTE (PD). No, non è accolto e, come annunciato, chiedo il voto segreto.

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BATTAGLIA (PdL). Signor Presidente, desidero aderire alla proposizione del suddetto emendamento perché ne condivido il contenuto, al li là del fatto che in Commissione giustizia sia pronto un disegno di legge che modifica l'assetto del codice di procedura penale per quanto riguarda alcuni articoli. Ritengo che bisogna mettere mano all'articolo 444 del codice di procedura penale partendo da una vecchia concezione giuridica secondo cui tale articolo è un'applicazione di pena e non è un'assunzione di responsabilità. Ne condivido il contenuto anche per il fatto che non è possibile che la parte lesa debba poi aderire e fare una causa civile per avere riconosciuto il danno. Questo è il motivo per il quale, al di là del fatto che ci sia in itinere la trattazione della modifica del codice di procedura penale, voterò favorevolmente sull'emendamento in esame. (Applausi del senatore Bianco).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.101, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

253

Senatori votanti

252

Maggioranza

127

Favorevoli

121

Contrari

128

Astenuti

3

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare davvero l'attenzione di tutti i colleghi sul fatto che il Governo nega la possibilità di sostituire, così come prevede l'emendamento in esame, alla parola "handicappata", la dicitura «portatrice di minorazione fisica, psichica, o sensoriale». È una posizione che non comprendiamo ed invito tutti a far funzionare un po' l'intelligenza, se è così, e se ho ben capito. Si tratta della sostituzione di una dicitura, ed invito tutti a ragionare, perché non siamo qui solo per premere un bottone; ogni tanto possiamo fare anche qualcosa di ragionevole, invitando ad esempio anche i relatori a riflettere un attimo, e può darsi che ci riusciamo. (Applausi dal Gruppo PD).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, apprezzo la passione della senatrice Incostante, ma si tratta semplicemente di un problema di equilibrio formale all'interno della famosa legge n. 104 del 1992. Infatti, modificando solo questa espressione, come indicato nell'emendamento, si avrebbe nello stesso testo di legge un utilizzo di differenti espressioni per definire lo stesso tipo di menomazione. È quindi soltanto un problema di ordine formale: non c'è niente di più, né niente di meno.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

255

Senatori votanti

253

Maggioranza

127

Favorevoli

115

Contrari

138

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

255

Senatori votanti

254

Maggioranza

128

Favorevoli

250

Contrari

4

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Comunico che gli emendamenti 4.100 e 4.103 saranno votati successivamente.

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare all'Assemblea che l'emendamento 4.104 ha una storia relativamente remota. Esso infatti è parte dell'originario disegno di legge unificato (e lo sottolineo), elaborato nella precedente legislatura, in cui erano previste le restrizioni, contenute in questo disegno di legge, all'acquisizione della cittadinanza attraverso il matrimonio, ciò allo scopo di contrastare il fenomeno delle unioni di comodo. Tuttavia, per un'adeguata armonia e bilanciamento legislativo, erano altresì previste norme, e segnatamente quella oggetto del presente emendamento, che introducevano, seppur in maniera assai mite e temperata, una prima forma di ius soli nella disciplina dell'acquisizione della cittadinanza italiana.

È bene sottolineare che quel disegno di legge, come questo emendamento, sono il frutto di una riflessione congiunta di cui parte importante, se non fondamentale, è l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia che, come ognuno sa, non è parte del centrosinistra o del Partito Democratico, ma è organizzazione che nella sua collettività tende a proporre nell'arena politica generale il punto di vista delle amministrazioni locali, di chi cioè ha la percezione più concreta di come le istanze, soprattutto nel tema delicatissimo del rapporto tra integrazione e repressione dei comportamenti devianti, si atteggino sul territorio.

La storia dell'emendamento 4.104 è questa; la mia sollecitazione si inserisce nella prospettiva di definire una normativa e un quadro legislativo più equilibrato in materia di acquisizione della cittadinanza. Invito quindi a votare a favore di questo emendamento. (Applausi dal Gruppo PD).

PERDUCA (PD). Signor Presidente, con la modifica al comma 1 che si propone con l'emendamento 4.101 intendiamo ristabilire un principio di diritto fondamentale nei rapporti con la pubblica amministrazione, vale a dire la certezza dei tempi di ottenimento del decreto di cui all'articolo 7 della legge n. 91 del 1992 e delle conseguenze che ne derivino. La proposta del Governo infatti stabilisce che per l'esito positivo dell'istanza di concessione di cittadinanza non sia intervenuta separazione personale o divorzio, scioglimento o annullamento del matrimonio alla data di emissione del decreto stesso.

Come visto, i casi di ritardo dell'amministrazione sono a volte eclatanti e non vi sono, si sa, rimedi giudiziali adeguati per spingere il Ministero a pronunciarsi nei termini di legge. Il ricorso al TAR per il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione in materia di cittadinanza, un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione, non rappresenta nei fatti che un ennesimo e costoso tassello per il cittadino straniero. Dunque, ancorare la situazione di fatto utile per la concessione della cittadinanza al momento dell'emissione del decreto significa esporre l'istante alla mercé dei tempi e delle inefficienze del Ministero e, comunque, rendere del tutto incerti, contrariamente a qualunque principio del diritto, il se e il quando dell'istanza a tempi futuri.

BIANCO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 4.108 a firma mia e dei colleghi del Gruppo del Partito Democratico intende sopprimere i commi 3 e 4 del capoverso «Art. 5» dell'articolo 4, quindi interviene per sopprimere la cosiddetta tassa sugli immigrati, di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni e sulla quale si è manifestata una rilevante incertezza all'interno della maggioranza e del Governo.

Ritengo che su una materia così seria e delicata occorrerebbe procedere senza improvvisazioni, ma poiché sulla stessa tematica il Governo è intervenuto con un nuovo emendamento all'articolo 39 che riguarda sostanzialmente questa fattispecie, chiedo al relatore di esprimere il suo parere su un accantonamento dell'emendamento soppressivo 4.108, in modo tale che si possa trattare della delicata questione in un unico momento, quando esamineremo la materia su cui interviene l'emendamento del Governo che certamente, anche se non identica, è affine.

Pertanto, chiedo che l'emendamento 4.108 venga accantonato affinché si esamini la questione nel momento in cui verrà trattato l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, sulle richieste di chiarimenti interverrà il presidente Vizzini.

Per quanto riguarda i pareri, gli emendamenti 4.100 e 4.0.600, presentato dal Governo, sono emendamenti che attengono alla problematica relativa alla cittadinanza di figli di genitori provenienti dalla disciolta federazione della ex Jugoslavia. Presso la Camera dei deputati è già incardinato un disegno di legge concernente la cittadinanza e pertanto, invito il Governo a ritirare l'emendamento 4.0.600, così come i presentatori degli altri emendamenti che vertono sullo stesso argomento, precisamente il 4.100, 4.103, 4.0.600/1 e 4.0.600/2.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.104, esso non attiene alla questione dei figli nati da genitori provenienti dalla della ex Jugoslavia, bensì a quella della cittadinanza. Pertanto invito il senatore Carofiglio, primo presentatore, a ritirarlo.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 4.102, 4.101, 4.107, 4.108, 4.109 e 4.110. Invito a ritirare l'emendamento 4.105. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.106. Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.601/1, formulo un invito al ritiro. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 4.0.601/2 mentre il parere è favorevole sull'emendamento 4.0.601 del Governo.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, in ordine alla richiesta del senatore Bianco circa l'accantonamento dell'emendamento 4.108, il parere dei relatori è contrario giacché quest'ultimo si occupa di materia diversa da quella che verrà poi trattata dagli emendamenti del Governo all'articolo 39, trattandosi nel primo caso delle istanze di cittadinanza e nell'ipotesi dell'articolo 39 di permesso di soggiorno. Sono due questioni diverse.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo si era fatto carico di una sintesi rispetto ai vari emendamenti presentati in ordine alla situazione dei minori della ex Jugoslavia, ma accetta l'invito del relatore Berselli a ritirare l'emendamento 4.0.600 perché effettivamente il disegno di legge ha per oggetto la sicurezza e l'articolo 4 nell'attuale formulazione punta ad evitare gli aggiramenti delle norme sulla cittadinanza e gli abusi relativi all'applicazione delle disposizioni che incidono sulla sicurezza. La materia a regime viene in questo momento considerata e approfondita dalla Camera e quindi, in coerenza con la linea seguita anche per altre materie delicate, è giusto che se ne occupi la Camera. Di conseguenza, accolgo l'invito e ritiro l'emendamento 4.0.600.

Per gli altri emendamenti il parere è conforme a quello dei relatori, segnalando peraltro, a proposito dell'emendamento 4.108, che si tratta di questioni assolutamente diverse, perché mentre il permesso di soggiorno è soggetto poi, qualora dovesse essere confermata l'ipotesi passata già in Commissione, ad un periodico versamento dell'importo così come sarà determinato ad ogni rinnovo, in questo caso l'importo è versato una sola volta, nel momento in cui viene chiesta la cittadinanza. Peraltro, la richiesta di cittadinanza in base alla legislazione vigente, come noto, cade almeno dieci anni dopo l'ottenimento del primo permesso di soggiorno, in una situazione del tutto diversa rispetto a quella dell'immigrato regolare che per la prima volta riceve il titolo giustificativo della sua presenza.

PRESIDENTE. Come già comunicato, gli emendamenti 4.100 e 4.103 saranno posti in votazione successivamente.

Sull'emendamento 4.104 è stato avanzato un invito al ritiro. I presentatori intendono accoglierlo?

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, insistiamo sull'emendamento e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.104, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

252

Senatori votanti

251

Maggioranza

126

Favorevoli

111

Contrari

139

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Sugli emendamenti 4.107 e 4.108, fra loro identici, è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori intendono accoglierlo?

BIANCO (PD). Signor Presidente, noi manteniamo l'emendamento 4.108 e ci dispiace che il rappresentante del Governo ed il relatore non abbiano accettato la nostra richiesta di accantonarlo. È ovvio che si tratta di materia diversa: una cosa è la cittadinanza e altra cosa è il permesso di lavoro. Tuttavia, è ovvio anche che sono questioni strettamente connesse e nessuno può negare che siamo nell'ambito della stessa impostazione culturale, cioè si ritiene che il cittadino che acquisisce la cittadinanza italiana sulla base di un soggiorno nel nostro Paese, protratto per dieci anni o per il tempo richiesto dalla legge, a differenza di chi diventa cittadino italiano per altre ragioni debba pagare allo Stato una sorta di tassa.

Non si tratta di una cifra particolarmente consistente ed è certamente una tantum, ma è comunque, dal punto di vista culturale, cosa che non rientra nella nostra concezione: a qualunque titolo un cittadino entri e divenga cittadino italiano deve avere parità di trattamento.

Ecco la ragione per la quale chiediamo la soppressione dei commi 3 e 4 al comma 1, capoverso «Art. 5», e voteremo a favore dell'emendamento 4.108.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.107, identico all'emendamento 4.108.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.107, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.108, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

255

Senatori votanti

253

Maggioranza

127

Favorevoli

114

Contrari

138

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.109, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.110, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Sull'emendamento 4.105 è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori intendono accoglierlo?

PERDUCA (PD). Signor Presidente, la senatrice Poretti, che è prima firmataria dell'emendamento in esame, sta tenendo una conferenza stampa perché tra gli emendamenti che abbiamo proposto ce n'è anche uno che vuole introdurre il reato di tortura in Italia, dopo anni che si porta avanti un dibattito in proposito.

Non ritiriamo questo emendamento, perché i tempi legali del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241 del 1990, di concessione di cittadinanza, previsti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994, ossia il regolamento che attua le procedure della legge n. 91 del 1992, sono di due anni, cioè di 730 giorni. Non solo, ma dal sito dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC), che haaperto una sezione particolare relativamente all'immigrazione, abbiamo raccolto tutta una serie di testimonianze secondo le quali le procedure di fatto durano molto più tempo rispetto ai due anni previsti, arrivando a quattro o più anni, senza che sia stata fornita alcuna giustificazione relativamente al ritardo.

Riteniamo quindi che due anni, senza che venga fornita una dettagliata istruttoria di ciò che va portando avanti l'amministrazione pubblica, costituiscano un tempo troppo lungo per questo tipo di procedure. Per tale ragione, con il nostro emendamento 4.105 cogliamo l'occasione per modificare il termine spostandolo a 365 giorni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.105, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

259

Senatori votanti

257

Maggioranza

129

Favorevoli

139

Contrari

118

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.100 c'è un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

 

OLIVA (Misto-MPA). Sì, Presidente, ritiriamo l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 4.103 è stato avanzato un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Casson?

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 4.103 e sui successivi, collegati alla questione dei genitori provenienti della disciolta Federazione della ex Jugoslavia, segnalando che concordiamo con l'invito al ritiro che è stato avanzato, così come il Governo ha ritirato il proprio emendamento, visto che si tratta di una fattispecie molto specifica e piuttosto combattuta. Ci sono sicuramente situazioni di profughi degne di essere considerate perché riguardano in particolare i minorenni.

Così come sono stati formulati, i nostri emendamenti possono destare alcune perplessità per l'estensione eccessivamente ampia, e in effetti l'emendamento del Governo era intervenuto in maniera più corretta - bisogna riconoscerlo - a restringere il limite della portata del nostro emendamento. Peraltro, condividiamo la valutazione della necessità di rivedere completamente l'assetto concernente anche i cittadini provenienti dalla disciolta Federazione della ex Jugoslavia.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.0.600 è stato ritirato, così come il 4.0.600/1 e 4.0.600/2.

Sull'emendamento 4.0.601/1 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Pistorio?

 

PISTORIO (Misto-MPA). Sì, Presidente, ritiro l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Un analogo invito al ritiro è stato avanzato in riferimento all'emendamento 4.0.601/2.

 

CASSON (PD). Lo ritiro, Presidente.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.601, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

GALPERTI (PD). Signor Presidente, la nostra proposta di soppressione dell'articolo 5 è legata alla circostanza che a nostro avviso il matrimonio dello straniero nella nostra Repubblica è già ben disciplinato in maniera organica e completa dell'articolo 116 del codice civile, sia per quanto riguarda il nulla osta che è richiesto all'autorità dello Stato straniero, sia per quanto riguarda gli atti di controllo e di verifica che sono in capo alle autorità che presiedono agli uffici dello stato civile nel nostro Paese.

Questo istituto, del resto, è disciplinato da tempo, non è certo un fenomeno nuovo. Si fa, quindi, fatica a capire le intenzioni e la ratio di questa proposta di innovazione normativa se non rifacendosi alla circostanza registrata in altre occasioni di voler introdurre norme che rappresentano nuove forme di controllo, di severità e rigore. I fatti, però, come dimostrano anche gli innumerevoli sbarchi clandestini che abbiamo registrato in questo periodo, ci fanno dire che tra la quantità di parole e l'effettiva produzione di fatti vi sia un rapporto inversamente proporzionale.

Per questi motivi chiediamo la soppressione dell'articolo 5. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 5 altri emendamenti oltre quello soppressivo 5.100, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

255

Senatori votanti

248

Maggioranza

125

Favorevoli

136

Contrari

112

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.100.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VIZZINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 7 perché abbiamo delle questioni da risolvere sugli emendamenti e sul testo approvato dalla Commissione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo al relatore Vizzini una maggiore chiarificazione - visto che facciamo tutti parte di quest'Assemblea e abbiamo lavorato anche in Commissione - su quali sono le "questioni" per le quali si chiede l'accantonamento dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Senatore Vizzini, risponda solo se lo ritiene.

 

VIZZINI, relatore. Credo sia un diritto chiedere un chiarimento.

 

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, lei può essere favorevole o meno all'accantonamento, ma non può obbligare il relatore a chiarirne i motivi.

L'articolo 7 e i relativi emendamenti sono accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8, che invito il presentatore ad illustrare.

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, gli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301 comportano un intervento sul piano ordinamentale per poter corrispondere le retribuzioni mensili al personale delle forze di polizia. Data l'importanza di questo provvedimento, che potrebbe comportare un ritardo nei meccanismi di pagamento degli emolumenti, chiedo che il Governo sostenga questi emendamenti.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario su entrambi gli emendamenti, pertanto, senza entrare nel merito, chiediamo al senatore Saltamartini di ritirarli.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, proporrei l'accantonamento di questi due emendamenti perché prevedibilmente - così do anche risposta alla senatrice Incostante, se ha la bontà di ascoltarmi - ci sarà ancora qualche ora per la trattazione dell'intero provvedimento e confido nella possibilità di un esame ancora più analitico del sostegno finanziario che finora non è stato ritenuto congruo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della 5a Commissione.

SERRA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SERRA (PD). Signor Presidente, desidero preannunciare il mio voto favorevole sugli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301.

BIANCO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Signor Presidente, poiché le richieste di accantonamento non sono questioni personali, immagino che se il senatore Vizzini richiede un accantonamento per una discussione politica, l'Assemblea, e in particolare i colleghi della Commissione che hanno lavorato con lui in modo molto serio, abbiano il diritto di essere informati sulle ragioni politiche per affrontarle e possibilmente dare un contributo per risolverle. Tra l'altro, capisco il suo richiamo all'opportunità signor Presidente, ma qualche volta il richiamo può essere anche un suggerimento e credo non sia nel suo stile suggerire quello che va fatto.

Nella fattispecie, ascoltate le motivazioni della richiesta di accantonamento, ovviamente siamo favorevoli: gli emendamenti presentati dal senatore Saltamartini vanno nel senso di trovare delle risorse vere e non chiacchiere e pacche sulle spalle per le forze di polizia e se c'è la possibilità concreta di trovare le risorse necessarie, saremo particolarmente lieti. Accogliamo pertanto la richiesta di accantonamento e speriamo che questa ricerca affannosa di trovare risorse reali possa andare nel senso da noi desiderato.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento degli emendamenti 8.0.300 e 8.0.301.

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, come annunciato, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

250

Senatori votanti

248

Maggioranza

125

Favorevoli

132

Contrari

114

Astenuti

2

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FIORONI (PD). Signor Presidente, gli emendamenti 11.100 e 11.101, riferiti all'articolo 11, concernente disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico, hanno il seguente scopo. Il primo, quello di differenziare una sanzione che deriva dalla violazione delle previsioni in materia tra coloro che occupano in effetti abusivamente il suolo stradale senza avere mai ottenuto una concessione e gli esercenti che sono in possesso, invece, di una concessione ma non ottemperano alle prescrizioni, travalicando i confini degli spazi assegnati. La differenza ha una sua ratio anche nella previsione dell'articolo 20 del codice della strada: infatti, per entrambi i casi, vi è una sanzione amministrativa che permette una gradazione, consentendo la possibilità di modificare la sanzione a seconda della gravità dell'infrazione.

Il secondo emendamento, invece, è volto ad evitare che vi sia confusione in materia di sanzioni che hanno a che fare con l'occupazione abusiva di suolo pubblico, perché molti regolamenti comunali già prevedono il ripristino dello stato dei luoghi. Quindi si dice che le disposizioni di cui all'articolo 11 non si applicano nel caso in cui i regolamenti comunali già si occupino della materia. (Applausi dal Gruppo PD).

MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, il fine dell'emendamento 11.0.100 è quello di chiedere l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei parcheggiatori abusivi, ritenendo che il comportamento di questa persone incide oltremodo in maniera negativa nei confronti della qualità della vita delle persone, rientrando nella cosiddetta microcriminalità. È una proposta nata all'interno del tavolo sulla sicurezza creato in Piemonte, nella fattispecie a Torino.

Questo emendamento intende offrire uno strumento di più pregnante efficacia nell'azione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, la cui attività è spesso caratterizzata da comportamenti sia aggressivi sia intimidatori, quando non direttamente estorsivi.

Poiché questo fenomeno viene rilevato come elemento di particolare pericolosità o che incide particolarmente sulla vita della cittadinanza, e poiché gli attuali strumenti di contrasto sono di natura eminentemente contravvenzionale, sono di fatto totalmente inapplicabili e si mostrano totalmente inefficaci a debellare questo fenomeno, si ritiene opportuno che ci sia la possibilità di estendere invece a tale attività la definizione di comportamento pericoloso per la sicurezza pubblica e, di conseguenza, l'applicazione delle misure preventive previste nella vigente legislazione.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.100, 11.101 e 11.0.100.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dai senatori Fioroni e Marino Mauro Maria.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dai senatori Fioroni e Marino Mauro Maria.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

  

Verifica del numero legale

 

PEGORER (PD). Signor Presidente, prima che venga votato l'articolo chiedo a dodici colleghi il sostegno per la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.100, presentato dal senatore Marino Mauro Maria.

Non è approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, riteniamo con l'emendamento 12.100 che questo articolo vada soppresso, perché l'impiego dei minori nell'accattonaggio non si risolve mettendo in galera tutta le comunità Rom e Sinti che si trovano in Italia. Questo articolo modifica l'inquadramento della fattispecie dell'impiego di minori nell'accattonaggio, che, da semplice contravvenzione, diviene vero e proprio delitto. Secondo noi le misure necessarie per affrontare tale fenomeno (che naturalmente esiste, nessuno vuole negarne l'evidenza) debbono essere di tipo completamente diverso e mirare molto di più all'estensione dei diritti di cittadinanza alle suddette comunità presenti in Italia ed eventualmente a politiche di integrazione sociale e culturale, nonché economica. (Applausi del senatore Della Seta).

MARITATI (PD). Signor Presidente, con gli emendamenti 12.101 e 12.103 esprimiamo la necessità di sanzionare in modo adeguato l'impiego dei minori nell'accattonaggio e parimenti anche la necessità di irrogare, in linea di massima, la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale. Abbiamo dinanzi un quadro di sfruttamento che riguarda comportamenti di genitori irresponsabili e, sotto certi aspetti, diretti a non tutelare la persona del figlio, che è posta sotto il loro diretto controllo.

Vi è un aspetto però di questo delicato problema e di questa delicata pena accessoria che attiene non alla persona del genitore ma soprattutto agli effetti che si riverberano sul minore: la complessità delle situazioni familiari, che vedo sfociare anche in questo comportamento sanzionato, è tale da imporre una valutazione complessiva molto attenta. Bisogna valutare la posizione del minore e il suo interesse superiore a non perdere talvolta il contatto con i genitori.

Per questo prevediamo un ascolto, cioè una decisione del tribunale dei minorenni, al fine di non perdere il contatto e la relazione con i genitori, che, sebbene rei di fatti illeciti, potrebbe essere necessaria, se non indispensabile, per lo sviluppo della vita e soprattutto dell'equilibrio del minore.

Questa è la ragione fondamentale dell'esistenza nel nostro ordinamento di tutto il sistema civile e penale affidato alla giurisdizione in favore dei minorenni. Pertanto, prima di irrogare una sanzione che vada ad incidere non tanto e non solo sulla persona del reo ma soprattutto sulla persona del minore, pensiamo sia indispensabile nell'interesse superiore del minore che il tribunale per i minorenni si esprima preventivamente in merito.

Quindi, al di là di questioni relative ad un'attenuazione di pena, principale o accessoria che sia, ci preoccupano piuttosto e non poco gli effetti che l'irrogazione della pena accessoria può produrre sulla vita e lo sviluppo del minore. Per questa ragione chiediamo un'attenta valutazione da parte dell'Aula affinché sia approvato l'emendamento 12.103, che nulla toglie alla censura e alla repressione di questa forma di illecito, cose che noi condividiamo, ma che mira esclusivamente a salvaguardare l'equilibrio e l'interesse superiore del minore. (Applausi della senatrice Adamo).

SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, gli emendamenti 12.0.100 e 12.0.300 tendono ad introdurre l'assistenza pediatrica per i bambini immigrati i cui genitori non siano in regola con il permesso di soggiorno. Sono emendamenti che modificano l'assistenza sanitaria nel senso di dare stabilità e continuità al diritto alla salute dei bambini.

Oggi questi bambini seguono il destino dei loro genitori senza aver scelto come, dove e quando emigrare. I bambini di genitori non in regola con il permesso di soggiorno ricevono cure soltanto rivolgendosi ai pronto soccorso. È evidente che una vaccinazione o qualsiasi altro intervento di carattere curativo non può passare esclusivamente attraverso tali strutture: è una cosa priva di senso sia dal punto di vista economico, sia soprattutto rispetto al diritto di questi bambini (che hanno particolari problemi rispetto agli altri) ad essere curati come avviene per tutti i bambini italiani e ad avere un'assistenza pediatrica che consenta di prevenire e curare con continuità la loro salute oltre che garantirne l'accoglienza.

Dopo aver parlato con molti colleghi e colleghe dell'argomento e conoscendo proprio la sensibilità del sottosegretario Mantovano su tale questione, ritengo che l'approvazione di tali emendamenti garantirebbe la possibilità di continuare in quell'azione di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che ha reso questo Parlamento molto sensibile su certi temi: ricordo i temi dell'adozione internazionale, della lotta contro i reati di pedofilia o di tratta degli immigrati.

Siamo pienamente convinti della necessità di garantire un sostegno ai bambini che possa consentire loro di vivere all'interno delle rispettive famiglie, ma quando queste ultime non sono in grado di garantire loro un sostegno e la tutela di elementari diritti o comunque condizioni di vita più sicure e serene, devono essere altri, in questo caso il legislatore, ad assumersi una responsabilità genitoriale nei loro confronti.

Sono convinta che insieme sia possibile approvare questa mattina in Aula questi emendamenti, auspicati non solo da tutte le organizzazioni internazionali riconosciute dall'ONU, ma anche nei congressi più recenti da tutti i pediatri, a prescindere dal loro orientamento politico. Sono convinta che il mio appello possa essere accolto perché si condivide nel profondo la responsabilità verso bambini più sfortunati di altri. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.100, 12.101, 12.102 e 12.103. Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 12.104.

Con riferimento agli emendamenti 12.0.100 e 12.0.300 mi rimetto al Governo. Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.0.101.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Con riferimento agli emendamenti di cui è prima firmataria la senatrice Serafini, vorrei provare ad esprimere alcune perplessità, che non vanno intese come contrarietà nel merito quanto piuttosto come un tentativo di riflessione comune sulla questione. L'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione al comma 3 prevede che per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in posizione regolare, siano previste una serie di cure essenziali. Tra queste cure essenziali, al capoverso b) si parla anche della tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Anche se la 5a Commissione non ha segnalato problemi di copertura - perché non ce ne sono in quanto la voce di bilancio è una voce di carattere generale - tuttavia la copertura dei compiti precisi previsti dagli emendamenti rischia di incidere sulla minima operatività degli enti e degli istituti che sono annualmente finanziati con queste risorse.

Per tutte queste ragioni mi permetto di formulare un invito al ritiro e ad affrontare, con tutta la disponibilità possibile da parte del Governo, la questione in Commissione sanità per comprenderla meglio dopo un approfondimento specifico, che evidentemente le condizioni della discussione e l'assenza di dati quantitativi sull'entità delle risorse preclude di svolgere in questa sede. Quella potrebbe essere, invece, la sede più opportuna per dare una risposta adeguata ai problemi che vengono sollevati e per vedere se dipendono da una legislazione nazionale o da linee di indirizzo delle Regioni che, come si sa, hanno competenza pressoché esclusiva in materia. Non si tratta, quindi, di un parere contrario nel merito, ma di un invito ad un approfondimento più specifico in una materia così delicata.

 

PRESIDENTE. Senatrice Serafini, accoglie l'invito del Governo?

SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, se è possibile - come controproposta che tenga conto delle osservazioni espresse dal Sottosegretario ‑ potremmo accantonare questi emendamenti per studiare una riformulazione che tenga presenti le sue obiezioni. Secondo me, questo sarebbe un segnale.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.101.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.101, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

243

Senatori votanti

242

Maggioranza

122

Favorevoli

108

Contrari

131

Astenuti

3

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.102.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per dire che non solo siamo favorevoli alla sanzione e all'inasprimento della sanzione per chi utilizza i minori nell'accattonaggio, ma con questo emendamento chiediamo di introdurre un'ipotesi aggravata per chi utilizzi minori di tre anni (una delle ipotesi più ricorrenti nello sfruttamento dei minori in questo campo). Ci sono bambini addirittura di due anni o di un anno e mezzo che vengono utilizzati per questo.

Con l'occasione, per economia dei lavori, annuncio di voler sottoscrivere gli emendamenti illustrati poc'anzi dalla collega Serafini rappresentando al sottosegretario Mantovano, che conosce bene la situazione dei centri che oggi si chiamano centri di identificazione e in particolare quello di Lampedusa, che vi sono minori stranieri segregati in questi centri. E poiché il nostro ordinamento, in ossequio alle Convenzioni internazionali, prevede che i minori stranieri irregolari non solo siano inespellibili, ma devono essere trattati dal nostro ordinamento alla stregua dei minori italiani che si trovano in condizioni di disagio e quindi avviati presso centri e strutture adeguati che siano nelle condizioni di poterli assistere, è evidente che, ad esempio, il caso dei 150 giovani minorenni segregati a Lampedusa (parte dei quali sembrerebbe siano stati già trasferiti) è un caso che non fa onore al nostro Paese.

Credo che gli interventi che vanno nel senso di rafforzare la tutela dei minori irregolari che arrivano nel nostro Paese e che si trovano, soprattutto se non accompagnati, in condizioni di assoluto disagio e solitudine debbano essere accolti.

Ritengo che non possa neanche far velo l'eventuale reperimento di una copertura diversa, perché gli emendamenti che la collega Serafini propone prevedono un utilizzo di 12,5 milioni di euro annui per tre anni, quindi le risorse certamente ci sono e, come ha rappresentato anche la Commissione bilancio, possono essere reperite.

Ritengo che uno sforzo in questa materia debba essere fatto, perché l'unico strumento reale di integrazione che esiste nel nostro Paese è quello di partire dai minori. Se partiamo dai minori, garantendo loro quei diritti fondamentali che cerchiamo di garantire ai minori italiani, forse facciamo un lavoro migliore ed evitiamo alcune passerelle indecenti come quella di Lampedusa. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.102, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

246

Senatori votanti

245

Maggioranza

123

Favorevoli

117

Contrari

127

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.103.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.103, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

240

Senatori votanti

239

Maggioranza

120

Favorevoli

106

Contrari

130

Astenuti

3

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, sono addirittura avvilito a dover tornare su questo tema, ma ci sono dei casi plateali di voto per senatori che non sono presenti in Aula. Invito vivamente a fare... (Commenti dai banchi della maggioranza). È ulteriormente avvilente subire ogni volta questa reazione, a fronte di una richiesta di rispetto della legalità. È mai possibile reagire in questo modo di fronte a una richiesta di rispetto della legalità? (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. La ringrazio, collega, per il suo invito. Chiedo ai senatori Segretari di controllare ed eventualmente di ritirare le tessere.

Metto ai voti l'emendamento 12.104, presentato dal senatore D'Alia.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

 

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,57).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733)

ORDINI DEL GIORNO

G100

VALLARDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

            considerate le nuove funzioni di competenza statale attribuite ai sindaci dall'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, con particolare riferimento alla sicurezza urbana, nonché la prevista collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, anche ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di avviare in tempi brevi un confronto tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i comuni capoluoghi di provincia, al fine di individuare e sperimentare modalità operative volte a fornire con tempestività agli agenti di polizia municipale in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria tutte le informazioni di polizia necessarie allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, anche al fine di estenderle successivamente alle altre realtà locali, nonché al fine di realizzare tali obbiettivi anche attraverso l'attuazione delle modalità di collaborazione della polizia municipale con le forze di polizia dello Stato, ai sensi del decreto interministeriale previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 92 del 2008, richiamato in premessa.

________________

(*) Accolto dal Governo

G101

MURA

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

        in sede di esame dell'AS 733, recante disposizioni in materia dì sicurezza pubblica;

            considerato che il provvedimento, in linea con quanto già previsto dal decreto-legge n. 92 del 2008, contiene alcune disposizioni finalizzate ad ampliare i poteri dei Sindaci nell'espletamento delle funzioni attinenti alla sicurezza pubblica ed alla sicurezza urbana;

            appurato che per l'ottimale esercizio di tali funzioni, è necessario riconoscere ai Sindaci, attraverso la polizia locale, la possibilità di accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, attraverso la mediazione delle questure;

            valutata l'opportunità di prevedere un percorso sperimentale volto a dare attuazione a tali obiettivi, attraverso la realizzazione di progetti pilota;

        impegna il Governo:

            a valutare positivamente l'opportunità di avviare progetti sperimentali volti a consentire, attraverso la questura locale, l'accesso degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

________________

(*) Accolto dal Governo

G102

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Il Senato della Repubblica,

        Premesso che:

            nel mese di settembre 2008, una ragazza ghanese di 20 anni, immigrata irregolare e senza fissa dimora, dopo un intervento abortivo in un ospedale pubblico, riconosciuta dai funzionari di Polizia in servizio presso la struttura, è stata arrestata per violazione della legge «Bossi-Fini» sull'immigrazione;

            il provvedimento è stato convalidato dalla magistratura, che ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio italiano,

        considerato che:

            come anche sottolineato dal servizio Immigrazione dell'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori);

            questo provvedimento potrebbe rivelarsi un precedente pericoloso in quanto:

                le donne immigrate irregolari saranno motivate ad abortire clandestinamente, con grave pregiudizio della propria salute individuale e di quella pubblica: le statistiche ufficiali non a caso ci indicano in aumento il fenomeno degli aborti clandestini fra le immigrate irregolari rispetto ad un trend generale di diminuzione degli aborti;

                anche nel caso un immigrato clandestino fosse affetto da una malattia infettiva, per paura di essere identificato presso una struttura sanitaria pubblica ed espulso, sarà spinto a non curarsi comportando il rischio concreto di trasmettere a sua volta a terzi, anche non clandestini e non immigrati, la medesima infezione;

                in altri Paesi, opportune misure sono state adottate al fine di non ostacolare l'accesso degli immigrati irregolari presso le strutture sanitarie, come ad esempio negli Stati Uniti d'America dove è vietato dalla legge l'ingresso dei funzionari dell'immigrazione negli ospedali,

        impegna il Governo:

            ad adottare appositi provvedimenti al fine di garantire agli utenti delle strutture sanitarie nel territorio nazionale la non imputabilità per reati contro le leggi sull'immigrazione.

G103

PORETTI, PERDUCA, BONINO

V. testo 2

Il Senato della Repubblica,

        considerato che:

            l'ong di assistenza e aiuto sanitario, Medici Senza Frontiere (MSF), conosciuta in tutto il mondo per il suo impegno umanitario, il 31 ottobre 2008 è stata costretta a chiudere le sue attività sull'Isola di Lampedusa, dopo sei anni, a causa del diniego del Ministero degli Interni a firmare un nuovo Protocollo d'Intesa e a rilasciare il permesso necessario affinché MSF continui ad operare adeguatamente;

            MSF ha garantito dal 2002 visite mediche d'emergenza gratuite per i migranti che arrivano sull'isola dopo aver attraversato un drammatico viaggio in mare. Dal 2005 fino ad oggi il team di MSF ha visitato 4.550 migranti, 1.420 solo fra gennaio e ottobre del 2008;

            l'assistenza sanitaria e di primo intervento di MSF ha consentito in questi anni un supporto importante, necessario e utile al servizio sanitario regionale che non riesce, viste le continue gravi emergenze, a far fronte autonomamente all'assistenza di migliaia di persone che necessitano di primo soccorso;

            nei primi dieci mesi del 2008 le persone sbarcate sulle coste dell'Isola di Lampedusa sono state più di 25.000;

            negli ultimi anni tra i migranti sbarcati a Lampedusa vi è stato un incremento di patologie dovute alle condizioni dei viaggi in mare (traumi, ipotermia, ustioni etc.);

            rispetto agli anni scorsi la popolazione migrante è cambiata, dal momento che sempre più persone provengono da zone di guerra o paesi colpiti da carestie, come Somalia, Eritrea, Sudan ed Etiopia (30 per cento);

            un dato rilevante è costituito dall'incremento del numero delle donne (12 per cento) e dei minori (8 per cento), con un aumento delle donne in gravidanza (151 dall'inizio dell'anno);

            il mancato rinnovo delle necessarie autorizzazioni e dell'intesa tra lo Stato italiano e MSF per l'espletamento dei servizi sanitari alla popolazione migrante sull'isola di Lampedusa, rischia di configurare una violazione delle disposizioni nazionali e internazionali sul rispetto dei diritti umani sottoscritte dall'Italia,

        impegna il Governo:

            a rinnovare il Protocollo d'Intesa e i permessi necessari alla Ong Medici Senza Frontiere per l'assistenza sanitaria alle popolazioni migranti sull'Isola di Lampedusa.

G103 (testo 2)

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

        considerato che:

            l'ONG di assistenza e aiuto sanitario, Medici Senza Frontiere (MSF), conosciuta in tutto il mondo per il suo impegno umanitario, il 31 ottobre 2008 ha terminato la propria attività sull'isola di Lampedusa, per scadenza del protocollo di intesa stipulato con il Ministero dell'interno;

            MSF ha garantito dal 2002 visite mediche d'emergenza gratuite per i migranti che arrivano sull'isola dopo aver attraversato un drammatico viaggio in mare. Dal 2005 fino ad oggi il team di MSF ha visitato 4.550 migranti, 1.420 solo fra gennaio e ottobre del 2008;

            l'assistenza sanitaria e di primo intervento di MSF ha consentito in questi anni un supporto importante, necessario e utile al servizio sanitario regionale;

            nei primi dieci mesi del 2008 le persone sbarcate sulle coste dell'isola di Lampedusa sono state più di 25.000;

            negli ultimi anni tra i migranti sbarcati a Lampedusa vi è stato un incremento di patologie dovute alle condizioni dei viaggi in mare (traumi, ipotermia, ustioni, eccetera);

            rispetto agli anni scorsi la popolazione migrante è cambiata, dal momento che sempre più persone provengono da zone di guerra o Paesi colpiti da carestie, come Somalia, Eritrea, Sudan ed Etiopia (30 per cento);

            un dato rilevante è costituito dall'incremento del numero delle donne (12 per cento) e dei minori (8 per cento), con un aumento delle donne in gravidanza (151 dall'inizio dell'anno),

        impegna il Governo ad assicurare l'assistenza sanitaria alle popolazioni migranti anche attraverso la stipula di intese con le componenti medico-sanitarie presenti sull'isola di Lampedusa, ivi compresi Medici Senza Frontiere.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.101

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Improponibile

        All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

        La legge 23 luglio 2008, n. 124 è abrogata».

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al codice penale)

    1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

        «5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».

    2. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

    3. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

        «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies».

    4. All'articolo 648-bis del codice penale:

        a) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

        b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

    «Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».

    5. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

EMENDAMENTI

1.100

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, le parole: «anche in riferimento all'età avanzata» sono soppresse.

1.700

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. La disposizione di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis, del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi».

1.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 164, primo comma, dopo le parole: "nell'articolo 133," sono inserite le seguenti: "nonché alle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,"».

1.600/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.600, al capoverso «Articolo 183-ter», dopo le parole: «dell'Unione europea» inserire le seguenti: «ovvero di un suo familiare».

1.600/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.600, al capoverso «Articolo 183-ter», alla rubrica, dopo le parole: «dell'Unione europea» aggiungere, in fine, le seguenti: «o di un suo familiare».

1.600

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        1-bis. All'articolo 235 del codice penale è abrogato il secondo comma;

        1-ter. All'articolo 312 del codice penale è abrogato il secondo comma;

        1-quater. Dopo l'articolo 183 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

        "Articolo 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        Articolo 183-ter - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30"».

        Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

1.103

BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 337 del codice penale sostituire le parole "sei mesi" con "un anno"».

1.102

BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza"».

1.104 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Dopo l'articolo 341 del codice penale è aggiunto il seguente:

        "341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

        La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile».

        «3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, la parola "341" è sostituita dalla seguente: "341-bis"».

1.200

SALTAMARTINI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 341. (Oltraggio ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza di più persone e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazioni telegrafiche, telematiche o telefoniche, o con scritto o disegno o altri mezzi di comunicazione.

        La pena è della reclusione da uno a tre anni e si procede d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

        È sempre ammessa la prova della verità del fatto medesimo nel procedimento penale e, ove raggiunta, determina la non punibilità dell'autore se il fatto attribuito si riferisce all'esercizio delle funzioni pubbliche esercitate"».

1.105

LUMIA, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARRAFFA (*)

Approvato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 376, primo comma, del codice penale dopo le parole: "e 373" sono inserite le seguenti. ", nonché dall'articolo 378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 del codice penale"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.107 (testo corretto)

I RELATORI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 12, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

        "3-bis.1. - Ai delitti di cui al comma precedente si applica l'articolo 416, sesto comma, del codice penale."».

        Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «,  nonchè al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286».

1.108

DELLA MONICA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, ZANDA (*), LUSI (*)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. L'articolo 572 è sostituito dal seguente:

        "Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

        Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.109

DELLA MONICA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, ZANDA (*), LUSI (*)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Dopo l'articolo 604 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni sedici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona, salvo che si tratti di errore o ignoranza inevitabili».

        3-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

        "5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

        5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

PROPOSTA DI STRALCIO

S1.100

I RELATORI

Approvata

Stralciare i commi 4 e 5.

EMENDAMENTO

1.110

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato

Sopprimere i commi 4 e 5.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

DELLA MONICA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, CINTOLA (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di atti persecutori)

        1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

        «612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta tal uno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

        La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

        Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

        2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

            b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

        c) dopo l'articolo 282-bis è aggiunto il seguente:

        "Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

        2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

        3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

        4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

        5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio assistenziali del territorio.".

            d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato»;

            e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

        "Art. 384-bis. - (Divieto provvisorio di avvicinamento). - 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

        2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

        3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

        4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

        5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

        6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391".

        f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        "1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

            g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

        "1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria";

            h) all'articolo 396, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»;

                2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,»;

            i) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

                1) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»;

            m) all'articolo 398, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) prima della parola: «600» è inserita «572,»;

                2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite da: «609-quinquies, 609-octies, e 612-bis»;

                3) le parole: «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite da: «vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,»;

                4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;

                5) le parole «abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti «abitazione persona interessata all'assunzione della prova».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.300

DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Intervento nel giudizio penale)

        1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, e 609-octies del codice penale, l'ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

        2. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall'articolo 380, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero di programma speciale ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato

(Modifiche agli articoli 117 e 371-bis del codice di procedura penale)

    1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono inserite le seguenti: «, ai registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,».

    2. All'articolo 371-bis, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia» sono aggiunte le seguenti: «avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100

DELLA MONICA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela della vittima di delitti a sfondo sessuale)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        "1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

            b) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

        "1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria";

            c) all'articolo 396, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato";

                2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,";

            d) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

            e) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

            f) all'articolo 398, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) prima della parola: "600" è inserita "572,";

                2) le parole: "e 609-octies" sono sostituite da: "609-quinquies e 609-octies";

                3) le parole: "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

                4) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da "quando le esigenze di tutela delle persone";

                5) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione persona interessata all'assunzione della prova"».

2.0.101

DELLA MONICA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)

        1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        "3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Approvato

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

    1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

EMENDAMENTO

3.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «sensoriale,» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 1».

        Conseguentemente, all'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 2, sostituire la parola: «handicappata» con le seguenti: «portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

    1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

    «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.»

    3. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

    4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3 è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea».

    2. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

    «Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge».

EMENDAMENTI

4.100

PISTORIO, OLIVA

Ritirato

AI comma 1, premettere il seguente:

        «01. Dopo l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 aggiungere il seguente:

        "Art. 3-bis. - 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

        3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde qualora, durante la minore età, acquisti la cittadinanza di un altro Stato"».

4.103

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Ritirato

Al comma 1, premettere i seguenti:

        «01. Anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge, il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, che non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n.  91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, qualora sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

        02. Le disposizioni del comma 01 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti di cui al comma 01 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

        03. Chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi dei commi 01 e 02 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato».

4.104

CAROFIGLIO, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, CHIURAZZI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

        "Articolo 1. - 1. È cittadino per nascita:

            a) il figlio di padre o di madre cittadini;

            b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

            c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

            d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

        2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

        3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza"».

4.102

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio» con le seguenti: «risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del matrimonio».

4.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «e comunque non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza».

4.107

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere i commi 3 e 4.

4.108

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 4.107

Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere i commi 3 e 4.

4.109

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 3.

4.110

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.

4.105

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994 è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda».

4.106

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 9-bis», alle parole: «Ai fini dell'elezione», premettere le seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.600/1

PISTORIO, OLIVA

Ritirato

All'emendamento 4.0.600, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Repubblica federativa di Jugoslavia che siano giunti in Italia entro il 1º gennaio 1996, qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che, al momento della nascita, almeno uno dei genitori del minore sia presente in Italia non occasionalmente sin dal 1º gennaio 1996».

4.0.600/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Ritirato

All'emendamento 4.0.600, al comma 1, sostituire le parole da: «Il minore» sino a: «Jugoslavia» con le seguenti: «Anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge, il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Jugoslavia che siano giunti in Italia entro il 1º gennaio 1996,».

        Conseguentemente:

        Al comma 1, sostituire le parole: «di almeno uno dei genitori da una data anteriore al 1º gennaio 1996» con le seguenti: «dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, alla data di entrata in vigore della presente legge.».

        Al comma 2, sostituire le parole da: «oltre» sino a: «1996», con le seguenti: «oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.600

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 4,è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Minori nati in Italia da genitori già cittadini della Repubblica federativa di Jugoslavia)

        1. Il minore nato nel territorio della Repubblica, da genitori entrambi privi di cittadinanza in conseguenza della dissoluzione della Repubblica federativa di Jugoslavia, qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è considerato comunque cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza nel territorio nazionale di almeno uno dei genitori da una data anteriore al 1º gennaio 1996.

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano i requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre ad essere presente nel territorio nazionale da una data anteriore al 1º gennaio 1996, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

        3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato».

4.0.601/1

PISTORIO, OLIVA

Ritirato

All'emendamento 4.0.601, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

            1) Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione interessata può depositare con un anticipo di cinque giorni dalla data della prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria»;

            2) al comma 11 sostituire le parole: «10 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza» con le seguenti: «30 giorni dalla notificazione della sentenza».

4.0.601/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Ritirato

All'emendamento 4.0.601, al comma 1, lettera b), numero 11, sopprimere le parole: «, il Ministero dell'interno».

4.0.601

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 4,è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

        1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.";

            b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

        "9. Il Ministero dell'Interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 4l7-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

        10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.

        11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell''Interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza".

            c) il comma 14 è sostituito dal seguente:

        "14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile."».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

Approvato

(Modifica all'articolo 116 del codice civile)

    1. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

EMENDAMENTO

5.100

DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)

    1. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al secondo comma, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

    «3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;»;

        b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

    «Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

EMENDAMENTO

6.100

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:«ovvero» fino a: «condanna».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Accantonato

(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

    1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;

        b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;

        c) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

    «Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi fino a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

    Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio».

EMENDAMENTI

7.300

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

7.301

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Accantonato

Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo periodo.

7.302

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Accantonato

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «pena della reclusione da uno a sei mesi e della».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «pena della reclusione da tre mesi a un anno e della» e sostituire la parola: «3.000» con «1.500».

        Conseguentemente al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «pena della reclusione di tre mesi fino a due anni e della» e sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.500».

        Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.

7.650 (testo corretto)

IL GOVERNO

Accantonato

Al comma 1 capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «c) in caso di reiterazione del reato di cui al secondo comma, secondo periodo, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 1.500 a 10.000 euro».

7.303

VALDITARA, BALBONI, SALTAMARTINI, DI STEFANO, DE ECCHER, SCOTTI, ASCIUTTI

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro».

7.304

VALDITARA, BALBONI, SALTAMARTINI, DI STEFANO, DE ECCHER, SCOTTI, ASCIUTTI

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il numero "639", sono inserite le seguenti parole: "primo comma"».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 8.

Approvato

(Decoro delle pubbliche vie)

    1. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.300

SALTAMARTINI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)

        1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

        2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in euro 5,1 milioni per l'anno 2009 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

8.0.301

SALTAMARTINI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al personale del Nucleo operativo di sicurezza NOCS)

        1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1º gennaio 2009, con le stesse modalità, l'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennità è corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

        2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in euro 596.000, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

ARTICOLI 9, 10 E 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 9.

Approvato

(Introduzione dell'articolo 34-bis nel nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

    1. Nel titolo II, capo I del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:

    «Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».

Art. 10.

Approvato

(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

    1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

        b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;

        c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

    1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

    3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

EMENDAMENTI

11.100

FIORONI, MARINO MAURO MARIA

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupa abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso, è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.».

11.101

FIORONI, MARINO MAURO MARIA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico già prevedano disposizioni specifiche applicabili alle suddette ipotesi.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.100

MARINO MAURO MARIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Applicabilità delle misure di prevenzione nei confronti dei parcheggiatori abusivi)

        1. All'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI", è inserito il seguente periodo: "Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue l'applicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 12.

(Contrasto all'impiego dei minori nell'accattonaggio)

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

    «Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

        b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

    «Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

        1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

        2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

        c) l'articolo 671 è abrogato.

EMENDAMENTI

12.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.101

MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 610-bis. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

        La pena è della reclusione fino a due anni nei casi in cui la persona offesa ha un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni"».

12.102

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), all'articolo 600-octies richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di impiego di minori sotto i tre anni, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

12.103

MARITATI, SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 602-bis», al numero 1, dopo le parole: «del genitore», aggiungere, in fine, le seguenti: «, previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilità di tale pena con il superiore interesse del minore».

12.104

D'ALIA

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        «d) all'articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies," sono aggiunte le seguenti: "600-octies,"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.100

SERAFINI ANNA MARIA, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, D'ALIA (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

        1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

        "Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatriche a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale».

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

12.0.300

SERAFINI ANNA MARIA, MARITATI, SBARBATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BAIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, PORETTI, D'ALIA (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

        1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

        "Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute) - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 , il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire, a parità con i minori italiani e in conformità con quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle prestazioni mediche pediatriche, urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuità delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

12.0.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        È abrogato il comma 11-bis dell'articolo 61 del codice penale.»

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Carrara, Caselli, Castelli, Ciampi, Davico, Dell'Utri, Delogu, Esposito, Giovanardi, Longo, Mantica, Mantovani, Martinat, Nessa, Palma, Pera, Quagliariello, Sciascia e Viespoli.

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Baio e Bianconi, per partecipare ad un incontro internazionale.

  

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro giustizia

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (733-BIS)

(presentato in data 14/1/2009).

Derivante da stralcio art. 1, commi 4 e 5 del DDL S.733.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 24 dicembre 2008, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi originali sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2008.

 

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Atto n. 106).

   

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 dicembre 2008, ha inviato il documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di agosto 2008.

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 107).

  

 

Interrogazioni

PERDUCA, PORETTI, BORNACIN, PASTORE - Al Ministro degli affari esteri - Premesso che:

il Governo ha espresso nei mesi scorsi, anche a seguito del dibattito svoltosi in seno alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati, la propria posizione contraria alla cancellazione dell'Organizzazione dei Mujaidin del Popolo dell'Iran (OMPI) dalla lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea;

tuttavia, nel corso degli ultimi due mesi sono occorsi fatti nuovi a livello legale, con una sentenza della Corte del Lussemburgo del 4 dicembre 2008 che chiede la cancellazione dell'OMPI dalla lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea, nonché importanti decisioni politiche a livello europeo, in quanto i governi danese e finlandese hanno annunciato la loro disponibilità a dar seguito alle sentenze delle corti europee che negli anni si sono susseguite, tutte favorevoli alla cancellazione dell'OMPI dalla lista delle organizzazioni terroristiche, mentre il governo britannico, in sede di dibattito alla Camera dei Lord il 12 gennaio 2009, per voce del ministro Malloch-Brown, ha annunciato che darà corso alle decisioni delle corti nazionali in materia - tutte notoriamente contrarie al mantenimento dell'OMPI nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea perché in violazione delle procedure previste,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza degli ultimi sviluppi politici in materia;

se, in previsione della riunione del 26 e 27 gennaio 2009 del Consiglio affari generali e relazioni esterne (CAGRE) dell'Unione europea, il Governo non ritenga di cambiare la posizione dell'Italia relativamente alla cancellazione dalla lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea e creare un fronte favorevole al rispetto del principio della legalità e delle varie delibere delle Corti europee che si sono susseguite negli anni.

(3-00479)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

il 29 novembre 2008, in un incontro che si è tenuto presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca il sottosegretario di Stato Giuseppe Pizza ha confermato ai sindacati di categoria e ad una folta rappresentanza dei lavoratori lavoratori socialmente utili e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio nelle scuole lo stanziamento di 110 milioni di euro per la prosecuzione del servizio di pulizia nelle scuole di tutta Italia per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 2000;

il sottosegretario di Stato Pizza, nel corso del predetto incontro, aveva anche dato ai sindacati piena disponibilità ad aprire appositi tavoli per l'approfondimento delle problematiche non risolte in quella sede;

nell'incontro citato il Sottosegretario ha evidenziato inoltre la necessità di assicurare la qualità e la quantità del servizio prestato dagli interessati al fine dell'obiettiva funzionalità delle numerose scuole nelle quali il servizio viene svolto e ha assicurato ai sindacati che sarebbero stati convocati i Consorzi per la revoca delle procedure di mobilità in corso e che sarebbero state adottate tutte le iniziative necessarie per il reperimento dei finanziamenti necessari per regolare la prosecuzione delle attività;

nella regione Puglia le aziende che hanno ottenuto l'appalto nel maggio 2008 per lo svolgimento del servizio hanno già attivato le procedure di licenziamento collettivo a partire dal 2 gennaio 2009,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, siano a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, se e quali provvedimenti intendano adottare per reperire le risorse necessarie a garantire ai lavoratori che svolgono il servizio di pulizia nelle scuole le retribuzioni per l'intero anno 2009 alle medesime condizioni contrattuali in essere e nel rispetto delle intese consolidate.

(4-00994)

BOSONE - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

il comma 1 dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni prevede che nelle aziende unità sanitarie locali «I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo»;

il comma 5 prevede che «Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari»

si chiede di sapere:

quanti incarichi, a far data dal 1° gennaio 2006, siano stati conferiti dai direttori generali nell'ambito delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici trasformati in fondazione e dell'Azienda emergenza urgenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-septies, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni in Lombardia;

chi siano i beneficiari dei suddetti incarichi e presso quali enti venga svolta la prestazione;

quale sia la durata di ciascun incarico;

quali siano i costi specificati per ciascun ente assegnatario di detti incarichi;

in base a quali direttive regionali siano stati conferiti i suddetti incarichi.

(4-00995)

PERDUCA - Al Ministro degli affari esteri - Premesso che:

dal 20 al 26 dicembre 2008, con il Presidente del Senato del Partito radicale nonviolento, transnazionale e transpartito, l'eurodeputato Marco Pannella, l'interrogante si è recato in Cambogia per una serie di incontri con l'opposizione democratica del Sam Rainsy Party, la comunità in esilio dei Kmer Kampuchea Krom e per visitare i campi rifugiati che a Phnom Penh ospitano circa 300 montagnard, indigeni degli altopiani centrali del Vietnam di religione cristiana, scappati negli ultimi quattro anni dai loro villaggi a seguito di persecuzioni sistematiche dell'esercito di Hanoi;

la Cambogia avrebbe dovuto essere la prima tappa di un giro che avrebbe portato la delegazione il 23 dicembre 2008 anche a Ho Chi Min City per visitare il patriarca della Chiesa buddista unificata del Vietnam, Thich Quang Do (di 79 anni), vincitore nel 2006 del Premio Rafto per la difesa dei diritti umani, incarcerato a più riprese dal 1982 e tuttora agli arresti domiciliari, nonché ad Hanoi dove, grazie al personale interessamento del Ministro degli affari esteri, la delegazione avrebbe dovuto incontrare il vice presidente della Commissione esteri del Parlamento vietnamita;

la delegazione, malgrado avesse ottenuto un regolare visto turistico per il Vietnam dall'ambasciata a Roma in data 16 dicembre 2008 (al momento della richiesta non era ancora pervenuta conferma degli incontri istituzionali), al banco della Vietnam Airlines dell'aeroporto di Phnom Penh, è stato mostrato alla delegazione un fax di un'agenzia di viaggio vietnamita denominata Vungtau Intourco Hanoi, che informava che era stato richiesto alle autorità vietnamite di non consentire l'entrata nel Paese. L'agenzia Vungtau Intourco Hanoi aveva contattato la delegazione richiedendo copia dell'itinerario del viaggio perché, affermava, essere incaricata di garantire la sicurezza della delegazione durante il viaggio; tuttavia, la delegazione non si è mai rivolta a tale agenzia per l'organizzazione del viaggio, che è stata curata con la collaborazione dell'agenzia Carlson Wagonlit operante presso il Senato, che puntualmente, su sollecitazione della delegazione, ha trasmesso direttamente le prenotazioni aeree ed alberghiere all'ambasciata vietnamita a Roma. Una procedura peraltro non richiesta a chi si reca in Vietnam per motivi turistici;

il giorno 23 dicembre 2008, immediatamente dopo la comunicazione dell'impossibilità di imbarcarsi per Ho Chi Min City, l'interrogante ha informato l'ambasciata italiana ad Hanoi, dove il Capo della Sezione commerciale Simone Landini confermava all'interrogante non solo che il visto rilasciato a Roma non era stato annullato, ma che l'incontro presso l'Assemblea nazionale con il vice presidente della Commissione esteri dell'Assemblea nazionale vietnamita Ngo Quang Xuan era stato confermato per la mattina del 24 dicembre 2008;

il 22 ottobre 2008 il Parlamento europeo ha adottato un'articolata risoluzione in cui, tra le altre cose, si denuncia come la libertà di riunione in quel Paese sia soggetta a severe restrizioni, anche in considerazione, della durissima e violenta repressione lanciata dal governo vietnamita nel settembre 2008 contro pacifici manifestanti cattolici che partecipavano a veglie di preghiera ad Hanoi per chiedere la restituzione delle proprietà ecclesiastiche confiscate dal governo. Inoltre, in Vietnam la libertà di stampa è soggetta a gravi restrizioni, come dimostrato dall'arresto nel corso del 2008 di numerosi giornalisti vietnamiti e, in particolare, del direttore dell'ufficio della Associated Press ad Hanoi, Ben Stocking il 19 settembre 2008, il quale è stato privato della libertà e percosso dalla polizia per un servizio su una delle manifestazioni pacifiche di cattolici vietnamiti svoltasi ad Hanoi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

non intenda chiedere chiarimenti al suo omologo vietnamita;

non intenda reagire a questa gravissima decisione di Hanoi di non rendersi disponibile al confronto politico su una serie di questioni che il Parlamento europeo ritiene essere ancora irrisolte circa le riforme democratiche in Vietnam;

non intenda convocare l'Ambasciatore del Vietnam a Roma per ottenere chiarimenti circa i reali poteri della rappresentanza diplomatica vietnamita in Italia, visto che il viaggio di due cittadini italiani in possesso di un visto rilasciato dalla rappresentanza diplomatica è stato cancellato da un'agenzia di viaggi vietnamita;

non ritenga opportuno, a seguito del grave comportamento delle autorità vietnamite, adoperarsi per rafforzare in sede europea la parte dell'accordo tra Unione europea e Vietnam relativa alla "clausola dei diritti umani" e, considerato quanto sopra esposto, non ritenga opportuno mantenere aperto tale negoziato pretendendo alcuni immediati passi concreti nella direzione auspicata dall'accordo stesso.

(4-00996)

MUSI - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:

l'importante mostra sulla civiltà etrusca nel Lazio, organizzata nel 2008 presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma e prorogata, visto il notevole successo di pubblico, fino all'8 marzo 2009, ha riproposto - come rilevato, tra gli altri, dalla rivista telematica "Contrappunti.info" - l'annoso problema della collezione Torlonia, considerata la raccolta di arte classica privata più importante del mondo e tuttora ammassata senza alcuna cura negli scantinati del palazzo omonimo di via della Lungara;

la mancanza, nella predetta mostra sulla civiltà etrusca, dei celeberrimi affreschi della tomba Francois, presenti solo in copia a causa del rifiuto dell'amministrazione dei beni Torlonia di metterli a disposizione dei visitatori, nonostante gli affreschi stessi siano stati di recente restaurati a spese e cura della competente Soprintendenza, dimostra ancora una volta l'assoluto disinteresse di tale amministrazione per il grande valore storico e culturale che i beni da essa posseduti possono rivestire per la nostra collettività;

tra i reperti contenuti in tale collezione sono infatti presenti capolavori assoluti come l'Hestia Giustiniani, la Pallade di Porto, la colossale Testa di Apollo di Kanachos, l'Afrodite Anadiomene, l'Atleta di Mirone, il Diadumeno di Policleto, il rilievo di Portus con la rappresentazione degli edifici, delle navi, delle divinità protettrici e della vita commerciale dell'antico Porto di Roma, insieme ad altre opere di squisita fattura come il sarcofago delle fatiche di Ercole e i ritratti imperiali, considerati dagli studiosi più importanti di quelli dei Musei Capitolini e Vaticani;

dopo tante parole, articoli, convegni, disegni di legge, interrogazioni parlamentari, la situazione dei beni anzidetti non è cambiata di una virgola dagli anni Settanta, e cioè da quando Alessandro Torlonia, a seguito della ristrutturazione e suddivisione in appartamenti dell'omonimo palazzo in via della Lungara in Roma, fu ritenuto responsabile dalla Corte di Cassazione (Sezione III penale) del reato di rimozione abusiva di cose di interesse storico-artistico sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939;

con la stessa sentenza, la Cassazione aveva ribadito che «il privato che abbia disperso o distrutto una cosa artisticamente protetta (...) è condannato al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al valore della cosa perduta o della diminuzione di valore subìta per effetto del suo comportamento, secondo il dettato dell'articolo 59, comma 3, della legge n. 1089 del 1939»;

da allora, mentre l'anzidetta sentenza è rimasta inapplicata, l'intera collezione è stata sottratta alla pubblica fruizione ed è tuttora, come si è detto, ammassata senza alcuna garanzia di adeguata conservazione nei seminterrati delle proprietà dei Torlonia;

nessuno dei Ministri per i beni e le attività culturali da allora succedutisi ha ritenuto di procedere all'esproprio a titolo gratuito dei beni stessi, come avrebbe consentito la legge e la più volte citata sentenza e neppure - avvalendosi della forza contrattuale conferita da tale possibilità - ha provveduto a intavolare con i Torlonia trattative serie per acquisire, anche dietro compenso, la collezione anzidetta alla fruizione pubblica,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per mettere a disposizione degli italiani, nonché dei molti stranieri che arrivano nel nostro Paese attratti dalle sue ricchezze artistiche, i beni di grande bellezza e straordinario valore culturale, testimonianze preziose della civiltà greco-romana, malamente conservati dall'amministrazione Torlonia.

(4-00997)

  

Avviso di rettifica

 

Nel Resoconto sommario e stenografico della 122a seduta pubblica del 13 gennaio 2009, a pagina 72, nel testo dell'interrogazione 4-00987, del senatore Valentino, sostituire il secondo capoverso con i seguenti:

"le transazioni incriminate, inclusi due specifici ingenti pagamenti a ignote terze persone - 1,4 milioni di euro e 3,25 milioni di dollari - sono state effettuate per ottenere affari overseas, ovvero fuori dal Regno Unito;

Margaret Cole, responsabile della vigilanza della FSA ha dichiarato (appare anche sul Timesonline): "questo manda un chiaro messaggio al mercato finanziario inglese, che è completamente inaccettabile per le aziende sviluppare affari all'estero senza avere un appropriato sistema di controllo anticorruzione";".