Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 125 del 15/01/2009


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

125a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2009

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Presidenza della vice presidente MAURO,

indi del presidente SCHIFANI

e del vice presidente NANIA

 

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

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RESOCONTO SOMMARIO

 

Presidenza della vice presidente MAURO

 

La seduta inizia alle ore 9,37.

Sul processo verbale

MALAN, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PEGORER (PD). Ne chiede la votazione, previa verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

 

La seduta, sospesa alle ore 9,42, è ripresa alle ore 10,08.

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sull'ordine dei lavori

LEGNINI (PD). Chiede che l'orario di chiusura della seduta venga anticipato alle ore 12, in modo da consentire al Gruppo di svolgere un'importante riunione sul disegno di legge in materia di federalismo fiscale, il cui esame in sede referente è prossimo alla conclusione presso le Commissioni 1a, 5a e 6 a riunite.

PRESIDENTE. Ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha già provveduto a ridurre significamene la durata dei lavori dell'Aula per la settimana in corso, onde concedere alle Commissioni riunite un tempo maggiore per concludere l'esame del disegno di legge sul federalismo fiscale. Prendendo comunque atto della fondata richiesta del senatore Legnini, propone di anticipare la conclusione della seduta odierna alle ore 13. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

 

Comunicazioni della Presidenza

 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

 

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,12 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'ordine dei lavori

PEDICA (IdV). Annuncia l'intenzione di intervenire sulla decisione assunta dal Governo brasiliano di negare l'estradizione di Cesare Battisti.

MARITATI (PD). Interviene per anticipare un appello a favore della cessazione immediata della guerra a Gaza e della ripresa delle trattative di pace.

PRESIDENTE. I senatori Pedica e Maritati potranno svolgere i loro interventi a fine seduta.

Sulla copertura finanziaria del disegno di legge n. 733

LI GOTTI (IdV). Chiede al Presidente di sollecitare la Commissione bilancio a svolgere una valutazione più attenta della copertura finanziaria del disegno di legge n. 733, la quale, così come prevista nell'emendamento 55.500 (testo 2) dei relatori (che recepisce il parere espresso dalla stessa Commissione bilancio), appare del tutto inadeguata, soprattutto in riferimento all'articolo 19. Infatti, l'ulteriore previsione del reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato, che si aggiunge a quella iniziale di ingresso illegale, aumenta in modo considerevole la platea dei possibili destinatari di tale norma, con conseguente aumento del numero dei processi che si dovranno istruire e di tutte le relative spese.

PRESIDENTE. La Presidenza inviterà la Commissione bilancio ad approfondire le fondate e articolate questioni di copertura finanziaria poste dal senatore Li Gotti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere favorevole sull'emendamento 23.103, modificando il parere espresso nella seduta di ieri.

 

BERSELLI, relatore. Concorda con il rappresentante del Governo.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiede la votazione elettronica dell'emendamento 23.104.

 

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa che decorra il termine regolamentare di preavviso di venti minuti.

 

La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 10,38.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 23.104.

Il Senato approva l'emendamento 23.103. Con votazione a scrutinio segreto, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, è approvato l'articolo 23 nel testo emendato. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), è respinto l'emendamento 23.0.100. Il Senato respinge anche l'emendamento 23.0.101.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 24.0.100.

 

PORETTI (PD). Per dare attuazione al precetto costituzionale che assegna alla pena una finalità rieducativa, l'emendamento 24.0.100 prevede che l'amministrazione penitenziaria appronti corsi di preparazione finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti che devono scontare meno di sei mesi di pena residua. Coglie l'occasione per rinnovare l'invito ad introdurre nell'ordinamento il reato di tortura. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Il Senato approva l'emendamento 24.800, interamente sostitutivo dell'articolo 24. Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è quindi respinto l'emendamento 24.0.100.

 

PRESIDENTE. All'articolo 25 non sono stati presentati emendamenti.

 

D'AMBROSIO (PD). Dichiara il voto contrario sull'articolo 25 perché esso sopprime il testo originario dell'articolo 11 che invertiva l'onere della prova nella procedura di confisca dei beni di provenienza mafiosa. Il sequestro dei beni è uno degli strumenti principali per contrastare la criminalità organizzata e non è condivisibile in alcun modo la scelta, dettata forse dal timore di introdurre nell'ordinamento forme più stringenti di controllo fiscali, di indebolire tale strumento. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

 

INCOSTANTE (PD). Sollecita una risposta del Governo alle osservazioni del senatore D'Ambrosio.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. L'articolo 25 riguarda i poteri di prevenzione della magistratura inquirente: per questa ragione si è ritenuto di dislocare in una sede più appropriata la norma, di cui all'originario articolo 11, relativa alla confisca dei beni di provenienza illecita.

 

Il Senato approva gli articoli 25, 26 e 27.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e dei relativi emendamenti.

 

VIZZINI, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 28.800/1 e favorevole sull'emendamento 28.100.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Condivide il parere del relatore.

 

Il Senato respinge l'emendamento 28.800/1 e approva l'emendamento 28.800. Sono quindi approvati gli articoli 28, nel testo emendato, e 29.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e dei relativi emendamenti.

 

LI GOTTI (IdV). Illustra l'emendamento 30.100 che prevede, analogamente all'articolo 29, che anche per i beni sottoposti a sequestro collegato alle misure di prevenzione nei procedimenti antimafia l'elenco sia integrato con le azioni, le quote sociali e gli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico.

 

VIZZINI (PdL). Illustra l'emendamento 30.500 (testo 2) che, al fine di evitare il fallimento delle imprese sequestrate, con evidenti conseguenze negative sui lavoratori, prevede la sospensione delle procedure di pignoramento e di altri provvedimenti cautelari a danno del patrimonio aziendale, nel contempo sospendendo, tuttavia, i termini di prescrizione al fine di non pregiudicare gli interessi erariali. Non comprende per quale motivo la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario sull'ultimo capoverso che prevede l'estinzione dei crediti erariali nelle ipotesi di confisca dei beni al fine di evitare che lo Stato diventi creditore di se stesso. Tuttavia, per agevolare i lavori è disponibile a recepire la richiesta soppressiva della Commissione bilancio.

 

PRESIDENTE. Ritiene che la questione sia meritevole di approfondimento.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Condivide i rilievi del relatore ed esprime parere favorevole sull'intero testo dell'emendamento 30.500 (testo 2). Nella fase del sequestro la riscossione dei crediti erariali è sospesa perché potrebbe avere conseguenze negative sull'azienda ma, a confisca avvenuta, è ragionevole prevedere l'estinzione dei crediti.

 

PRESIDENTE. Affinché la Commissione bilancio possa approfondire meglio la questione, accantona l'articolo 30 e i relativi emendamenti. Passa all'esame dell'articolo 31, ricordando che la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 31.100.

 

LI GOTTI (IdV). Raccomanda all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 31.100 che riproduce letteralmente le proposte, in tema di destinazione dei beni mobili e immobili confiscati, della procura nazionale antimafia e degli uffici del Ministero della giustizia.

 

LUMIA (PD). L'emendamento 31.0.101, al fine di potenziare le risorse destinate alla lotta alla criminalità organizzata, prevede che i beni mobili sequestrati possano essere affidati dall'autorità giudiziaria alle Forze dell'ordine che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia giudiziaria.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti 31.100 e 31.0.101.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Invita a ritirare gli emendamenti perché l'attuale formulazione dell'articolo 31 prevede che i beni mobili sequestrati siano affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia anche per le esigenze di polizia giudiziaria.

 

LUMIA (PD). La formulazione dell'articolo 31 è più sintetica mentre l'emendamento 31.0.101 stabilisce una relazione stringente, destinando i beni di provenienza mafiosa all'attività di polizia giudiziaria antimafia.

 

PRESIDENTE. Suggerisce al senatore Lumia di presentare un ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. E' disponibile ad accogliere un ordine del giorno, ma segnala che una correlazione troppo rigida tra provenienza e destinazione dei beni sequestrati rischia di essere controproducente.

 

LUMIA (PD). Accoglie la proposta e ritira l'emendamento 31.0.101, presentando l'ordine del giorno G31.0.101 (v. Allegato A).

 

PRESIDENTE. Accolto dal Governo esso non viene posto ai voti.

 

CASSON (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 31.100 che detta una disciplina più articolata e completa in tema di gestione e destinazione dei beni mobili e immobili sequestrati e confiscati.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 31.100. E' quindi approvato l'articolo 31.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32 e dei relativi emendamenti.

 

CASSON (PD). L'emendamento 32.100 introduce modifiche nel codice degli appalti per prevenire le infiltrazioni mafiose nelle gare pubbliche e garantire maggiore trasparenza. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti si prevede che essi siano effettuati da intermediari autorizzati e non possano essere frazionati.

 

LI GOTTI (IdV). Prevedendo che l'emendamento 32.101 in tema di appalti pubblici registrerà un parere contrario, ne annuncia la ripresentazione nell'ambito dell'esame del testo unico sulle misure di prevenzione.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Illustra l'emendamento 32.800 (testo corretto) che segna una svolta dal punto di vista giuridico e culturale in tema di sanzionabilità dell'inottemperanza dell'obbligo di denunciare la richiesta estorsiva in contesto mafioso. Per evitare appesantimenti procedurali e conferire efficacia alla norme, si prevede che la mancata denuncia da parte dell'imprenditore comporti l'interdizione dalla partecipazione ad altre gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici per un periodo fino a tre anni.

 

LUMIA (PD). L'emendamento 32.0.100 (testo 2 corretto) prevede sanzioni amministrative da applicarsi nei confronti di quegli imprenditori che, avendo subito un'estorsione, non ne facciano immediatamente denuncia, così spingendo il mondo dell'impresa ad opporsi all'organizzazione mafiosa, non solo per motivi etici ma anche per evitare penalità che mettano in serio pericolo l'attività economica svolta. Le proposte normative presentate dal Partito Democratico prevedono inoltre vantaggi fiscali e contributivi per coloro che si rifiutano di pagare il pizzo, nonché l'obbligo di denuncia per tutti gli operatori economici e non soltanto per coloro impegnati nella realizzazione di opere pubbliche, come invece proposto dal Governo. Nel rigettare l'invito al ritiro preannunciato dal Governo, invita ad un maggior approfondimento della materia ai fini della realizzazione di un testo condiviso da maggioranza e opposizione. (Applausi dal Gruppo PD).

 

GARRAFFA (PD). Malgrado i risultati positivi realizzati negli ultimi mesi nella lotta alla criminalità organizzata, il fenomeno dell'estorsione è sempre più diffuso in Sicilia ed aumenta l'elenco degli imprenditori costretti a pagare il pizzo. L'approvazione dell'emendamento 32.0.100 (testo 2 corretto) rappresenterebbe quindi un segnale forte, anche dal punto di vista culturale, a sostegno degli imprenditori e di quelle organizzazioni antiracket che da anni si battono contro la criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo PD).

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 32, ad eccezione dell'emendamento 32.800 (testo corretto), su cui il parere è favorevole.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Ribadisce l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 32.800 (testo corretto), che contiene una proposta giusta ed equilibrata. Il Governo non conviene sull'ipotesi di riconoscere vantaggi fiscali e contributivi a coloro che denunciano intimidazioni di carattere mafioso, in quanto si tratta del mero adempimento di un dovere civico. L'emendamento 32.0.100 (testo 2 corretto) non è inoltre affatto condivisibile laddove prevede che le sanzioni scattino dopo un accertamento del prefetto che, muovendosi nella fase iniziale della denuncia, potrebbe dare conseguenze immediate, originando però un conflitto qualora l'accertamento giudiziario portasse a conclusioni diverse.

 

BIANCO (PD). Esprime rammarico per il parere negativo formulato sull'emendamento 32.100, il quale interviene con serietà ed equilibrio nella delicatissima materia degli appalti pubblici, occorrendo in particolare svolgere un'approfondita riflessione sull'istituto della certificazione antimafia, il quale non rappresenta ad oggi uno strumento realmente efficace nel contrasto alla criminalità organizzata, come peraltro certificato da una recente indagine del FORMEZ. L'emendamento contiene inoltre necessarie e imprescindibili modifiche al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e per tali ragioni chiede che il parere del relatore e del Governo venga rivisto o che si proceda eventualmente ad un accantonamento.

 

LUMIA (PD). Condivide la proposta di accantonamento formulata dal senatore Bianco, così da tentare di addivenire ad un testo condiviso da tutte le forze politiche.

 

BERSELLI, relatore. Conviene sulla proposta di accantonamento.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Si rimette alla volontà dell'Aula, esprimendo però rammarico per la mancata convergenza sulla soluzione proposta dal Governo, che appare giusta e ragionevole.

 

PRESIDENTE. Dispone quindi l'accantonamento dell'articolo 32 e dei relativi emendamenti. Passa quindi all'esame dell'articolo 33 e dei relativi emendamenti, ricordando che sugli emendamenti 33.102, 33.101 (testo 2), 33.103 (testo 2), 33.300, 33.106, 33.0.100 e 33.0.101 (testo 2) la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

LUMIA (PD). Trasforma l'emendamento 33.101 (testo 2) nell'ordine del giorno G33.101, che il Governo ha anticipato di essere disponibile ad accogliere. E' importante che il Governo, quando presenterà un testo unico sulle misure di prevenzione patrimoniale, tenga conto delle risultanze unanimi del lavoro svolto a tale riguardo dalla Commissione parlamentare antimafia.

Saluto ad una scolaresca dell'Istituto "Emanuela Loi" di Nettuno

PRESIDENTE. Rivolge un saluto agli studenti dell'Istituto "Emanuela Loi" di Nettuno, presenti in tribuna, ricordando che la struttura è intitolata ad una componente della scorta del giudice Borsellino. (Generali applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Invita ad una maggiore speditezza dei lavori così da concludere nella seduta odierna l'esame dell'articolo 34, che è di estrema rilevanza nell'ambito del provvedimento.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). L'emendamento 33.102 e gli altri emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione all'articolo 33 hanno l'obiettivo di rendere più valide ed efficaci le modalità di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, posto che quelle oggi vigenti non ne garantiscono una loro corretta e vantaggiosa gestione. Spesso, infatti, un'azienda viene confiscata e se ne dichiara poi il fallimento in via anticipata, con la conseguenza che i lavoratori, spesso in buona fede, sono indotti a pensare che sia meglio un'impresa mafiosa anziché un'impresa fallita che non è in grado di garantire loro una stabile occupazione. Chiede che il Governo e la maggioranza esplicitino il proprio orientamento in materia, così da valutare la sussistenza o meno della possibilità di addivenire a soluzioni normative condivise.

 

LI GOTTI (IdV). L'emendamento 33.100 muove dall'assunto per cui una corretta ed efficace gestione e destinazione dei beni confiscati impone il trasferimento della relativa competenza dall'Agenzia del demanio ai prefetti, i quali meglio conoscono la specificità territoriale di riferimento.

 

CASSON (PD). Il Gruppo del Partito Democratico è favorevole a ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 33 ed è pronto a convergere sulla proposta del Governo di formulare un ordine del giorno, a condizione che in esso si specifici l'impegno dell'Esecutivo a tenere conto dei risultati del lavoro svolto dalla precedente Commissione parlamentare antimafia.

 

GHEDINI (PD). Nell'associarsi alla disponibilità testé espressa dal senatore Casson, illustra poi il contenuto dell'emendamento 33.0.101 (testo 2), il quale interviene in particolare sulla fase di gestione dei beni confiscati, disponendo la costituzione di un fondo a supporto delle imprese che intervengono in qualità di assegnatarie sui suddetti beni, che versano spesso in un grave stato di deterioramento e necessitano di ingenti investimenti.

 

MARITATI (PD). L'emendamento 33.106 dispone che un organismo centrale, posto sotto la responsabilità politica della Presidenza del Consiglio, si occupi del coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione e all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi e di raccordo con le autorità giudiziarie e le autonomie locali. (Applausi dal Gruppo PD).

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 33.105, 33.0.601, 33.0.602 (testo corretto) e 33.0.600. Invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 33.0.102 e a ritirare l'emendamento 33.103 (testo 2 corretto). È favorevole nel merito alla proposta contenuta nell'emendamento 33.300, ma invita a ritirarlo, stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Anche l'emendamento 3.106 sostanzialmente identico al precedente non può essere accolto. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

 

VIZZINI, relatore. Stante il parere contrario della 5ª Commissione, trasforma l'emendamento 33.0.100 nell'ordine del giorno G33.0.100 (v. Allegato A).

 

CASSON (PD). Non si comprende perché il relatore abbia dato pareri distinti sugli emendamenti 33.300 e 33.106, sostanzialmente identici.

 

PRESIDENTE. Il relatore ha detto di condividerne il contenuto ma di non poter dare parere favorevole a seguito del parere ex articolo 81 della Commissione bilancio.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 33.105, 33.0.601, 33.0.602 (testo corretto), 33.0.600 e sui subemendamenti 33.0.600/1, 33.0.600/2 e 33.0.600/6. Invita al ritiro dell'emendamento 33.0.102. Condivide nel merito gli emendamenti 33.300 e 33.106 e chiede chiarimenti sul parere contrario della 5ª Commissione, dal momento che le proposte emendative si limitano a rendere ordinario un organismo già operante, senza aggravio di costi. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti. Accoglie gli ordini del giorno G33.0.100 e G33.101.

 

BERSELLI, relatore. Stante il parere del Governo, esprime parere positivo anche sui subemendamenti 33.0.600/1, 33.0.600/2 e 33.0.600/6.

 

PRESIDENTE. L'economia dei lavori non consente di accantonare anche questo articolo per approfondire le questioni di natura finanziaria che impediscono l'approvazione di norme ritenute valide anche dal relatore e dal Governo.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). L'emendamento 33.0.600 consente al Ministero dell'interno di disporre la sospensione cautelare e lo scioglimento di associazioni o movimenti che possano favorire la commissione di delitti con finalità di terrorismo, qualora vi sia connessione con un'indagine giudiziaria in corso. Si concede dunque al Ministero dell'interno la possibilità di comprimere, anche in modo discrezionale, le libertà di riunione ed associazione, garantite dalla Carta costituzionale: tale misura, finalizzata a contribuire alla lotta al terrorismo, potrebbe essere giustificata se emergenziale e temporanea, ma appare eccessiva e pericolosa se prevista come misura ordinaria.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. La misura è motivata dalla comprovata facilità con cui terroristi, soprattutto di matrice islamica, sono riusciti ad occultare il loro operato attraverso associazioni apparentemente innocue. Essa ricalca la procedura prevista dalla cosiddetta legge Mancino, con l'unica differenza che lo scioglimento cautelare è rimesso nelle mani del Ministero dell'interno, per garantire la rapidità e l'efficacia della misura.

 

CASSON (PD). Il procedimento previsto dalla legge Mancino è in realtà stravolto dall'emendamento in esame: si prevede infatti che la decisione venga adottata, in maniera potenzialmente discrezionale, dal Ministero dell'interno e non dall'autorità giudiziaria. Si dovrebbe dunque adottare per intero il meccanismo più garantista previsto dalla legge Mancino: l'eventuale approvazione dei subemendamenti su cui il Governo ha dato parere positivo, dunque, non bastano a far mutare l'orientamento negativo del Gruppo sulla disposizione in esame.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Ritira gli emendamenti 33.102 e 33.104 e sottoscrive l'ordine del giorno G33.101.

 

CASSON (PD). Ritira l'emendamento 33.103 (testo 2 corretto) ed aggiunge la firma all'ordine del giorno G33.101.

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G33.101, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

 

Il Senato respinge l'emendamento 33.100 ed approva l'emendamento 33.105.

 

INCOSTANTE (PD). Chiede che l'emendamento 33.106, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, sia comunque messo ai voti ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Ribadisce che, a suo avviso, gli emendamenti 33.300 e 33.106, sostanzialmente analoghi, non comportino maggiori spese e che dunque possano essere considerati procedibili. (Applausi dal Gruppo PD).

 

AZZOLLINI (PdL). La 5ª Commissione ha ritenuto non vi siano garanzie che dall'approvazione degli emendamenti non conseguano nuovi oneri per le finanze pubbliche.

 

MORANDO (PD). Anche il Ministro dell'economia ha condiviso le conclusioni della Commissione: per mutare parere sarebbe necessaria una relazione tecnica che assicuri che il passaggio tra la vecchia struttura di coordinamento straordinaria e la nuova struttura non comporti alcuna spesa aggiuntiva.

 

PRESIDENTE. Dal momento che non sarebbe prudente approvare un emendamento con il parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che sarebbe troppo oneroso per l'economia dei lavori accantonare l'intero articolo, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti e a trasformarli in emendamenti aggiuntivi all'articolo 33; i due emendamenti potranno così essere accantonati, consentendo però di procedere alla votazione dell'articolo 33.

 

SALTAMARTINI (PdL). Accoglie la proposta del Presidente.

 

CASSON (PD). Accede anch'egli alla proposta della Presidenza.

 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, gli emendamenti 33.300 e 33.106 sono accantonati e verranno trattati come articolo aggiuntivo.

 

Il Senato approva l'articolo 33, nel testo emendato.

 

GHEDINI (PD). Ritira l'emendamento 33.0.101 (testo 2) ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G33.101.

 

Il Senato respinge l'emendamento 33.0.500 ed approva gli emendamenti 33.0.601 e 33.0.602 (testo corretto).

 

LUMIA (PD). L'emendamento 33.0.102 consente allo Stato di far assumere nella pubblica amministrazione i testimoni di giustizia, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, garantendo così un'adeguata fonte di reddito a tutti coloro che alla fine del programma di protezione non riescono a reinserirsi nel mondo del lavoro, vivendo così situazioni di forte disagio.

 

PRESIDENTE. Ricorda che sull'emendamento 33.0.102 la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato all'inserimento di una modifica.

 

LUMIA (PD). Riformula l'emendamento 33.0.102 accogliendo le indicazioni della Commissione bilancio (v. testo 2 nell'Allegato A).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 33.0.102 (testo 2), cui chiede di poter aggiungere la propria firma. Sottolinea in proposito l'opportunità di offrire ai testimoni di giustizia la possibilità di avere un accesso privilegiato nella pubblica amministrazione, pur con tutte le garanzie necessarie, in quanto ciò rappresenterebbe un adeguato incentivo a collaborare con la giustizia ed una ricompensa per i rischi e i disagi che tale scelta spesso comporta.

 

LI GOTTI (IdV). Nel condividere e sottoscrivere, a nome del proprio Gruppo, l'emendamento 33.0.102 (testo 2), osserva che testimoniare è un dovere di ogni cittadino, ma che purtroppo in alcune parti del Paese non è possibile adempiere a tale dovere senza subire gravi conseguenze. Appare pertanto condivisibile la proposta di offrire ai testimoni di giustizia la possibilità di un inserimento nella pubblica amministrazione, in quanto è dovere dello Stato, che da queste persone riceve un grande beneficio, garantire adeguatamente il loro futuro. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

PISANU (PdL). Invita il Governo a considerare con la massima attenzione l'emendamento 33.0.102 (testo 2), ricordando che in Commissione antimafia è emerso un consenso unanime sulla necessità di accordare maggiori tutele ai testimoni di giustizia. Osserva che eventuali problemi di copertura finanziaria non appaiono insuperabili, in considerazione del notevole significato che avrebbe un voto unanime del Parlamento su tale rilevante materia ai fini della lotta alla criminalità organizzata. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e IdV).

 

FINOCCHIARO (PD). Nel chiedere di aggiungere la propria firma e quella del senatore Zanda all'emendamento 33.0.102 (testo 2), sottolinea l'estrema opportunità della proposta in esame (di cui peraltro già si discute da tempo), che consente di offrire una garanzia sul futuro e un'adeguata ricompensa a persone che vivono spesso situazioni di estrema difficoltà e precarietà. (Applausi dal Gruppo PD).

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. L'emendamento 33.0.102 (testo 2), pur apprezzabile nelle intenzioni, appare tuttavia non condivisibile e poco opportuno, in quanto l'assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione in deroga alle normali procedure concorsuali rischia di rendere queste persone facilmente individuabili e, quindi, di vanificare i programmi di protezione. Il Governo è disposto ad accogliere un eventuale ordine del giorno che, riprendendo i temi contenuti nella proposta emendativa in esame, impegni l'Esecutivo a riferire periodicamente nelle sedi parlamentari opportune in merito all'attività di gestione dei testimoni di giustizia e al loro reinserimento lavorativo. Esprime in proposito la piena disponibilità sua e del Governo a rendere conto dettagliatamente sulla materia e sottolinea il costante impegno profuso nel favorire il ritorno a una vita normale e il reinserimento lavorativo dei testimoni di giustizia, spesso in aziende che lavorano a stretto contatto con la pubblica amministrazione. Peraltro, la disciplina in merito è profondamente cambiata nel 2001 e il quadro negativo tratteggiato dal senatore Lumia appare non più rispondente al vero. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e della senatrice Sbarbati).

 

PRESIDENTE. Trattandosi di un tema molto delicato, propone di sospendere l'esame dell'emendamento 33.0.102, onde verificare le possibilità di una convergenza sulla proposta di ordine del giorno avanzata dal Governo e consentire un'accurata stesura del testo.

 

CASSON (PD). Sottolinea l'estrema rilevanza anche dei successivi emendamenti in materia di terrorismo, che richiederebbero adeguati tempi di discussione.

 

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza

MARITATI (PD). Nell'invitare la Presidenza a riconsiderare la decisione di spostare a fine seduta gli interventi non strettamente attinenti all'ordine dei lavori, anche quando si tratti di questioni di rilevantissimo interesse, si rivolge all'Assemblea affinché esprima in modo unitario un appello per un'immediata cessazione degli scontri nella Striscia di Gaza, per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari e sollecitare la ripresa del tavolo diplomatico. (Applausi dal Gruppo PD).

Sulla negata estradizione di Cesare Battisti

PEDICA (IdV). Associandosi alla richiesta del senatore Maritati, sottolinea l'inopportunità di relegare in una fase marginale dell'attività dell'Assemblea interventi che, pur essendo non strettamente attinenti all'ordine dei lavori, spesso riguardano temi di estrema rilevanza, condannati così alla poca attenzione e alla scarsa presenza di senatori in Aula. Alla luce di tale contesto, ritiene di non dover svolgere il proprio intervento, che avrebbe riguardato la mancata concessione dell'estradizione di Cesare Battisti da parte del Governo brasiliano, su cui è stata anche presentata una mozione.

GRAMAZIO (PdL). Condivide la richiesta di anticipare all'inizio della seduta gli interventi su argomenti di grande rilievo solo perché non iscritti all'ordine del giorno. Sollecita inoltre il Governo a insistere presso le autorità brasiliane perché sia concessa l'estradizione di Cesare Battisti che dovrebbe scontare l'ergastolo in Italia perché condannato per quattro omicidi. In Italia la vita di Battisti non corre alcun pericolo, come sostiene il suo avvocato, ed egli dovrebbe solo pagare il suo debito con la giustizia. Al riguardo è stata presentata l'interrogazione 4-01002. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

Per un dibattito sul sistema penitenziario italiano

FLERES (PdL). Richiama l'attenzione dell'Aula sull'opportunità di svolgere una riflessione approfondita sulle condizioni e sul funzionamento del sistema penitenziario italiano, sul processo di reale rieducazione dei detenuti e sul rischio, tutt'altro che astratto, che nelle carceri vengano perpetrati comportamenti scorretti o ingiustizie a danno dei reclusi, ricollegandosi su quest'ultimo punto alla recente proposta di introdurre il reato di tortura nell'ordinamento italiano. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

 

Presidenza del vice presidente NANIA

Sull'ordine dei lavori

PERDUCA (PD). Condivide la necessità di riconsiderare la collocazione degli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. L'appello unanime per il cessate il fuoco a Gaza, richiesto dal senatore Maritati, dovrebbe rivolgersi ad entrambe le parti in conflitto e costituire il primo passo per cercare una soluzione ad una guerra che risente negativamente di una politica troppo sbilanciata in passato a favore dell'OLP. Esprime inoltre rammarico per il fatto che l'esame del disegno di legge n. 733 non sia potuto giungere al'articolo 34, perché in quella sede si sarebbe potuto parlare dell'introduzione del reato di tortura. (Applausi della senatrice Poretti).

PRESIDENTE. Auspica che la Conferenza dei Capigruppo assuma una deliberazione specifica sul tema degli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. E' evidente tuttavia che, se si desidera coinvolgere in modo più ampio l'Assemblea in un dibattito, è opportuno utilizzare gli strumenti di sindacato ispettivo o di indirizzo offerti dal Regolamento.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 20 gennaio.

 

La seduta termina alle ore 13,20.

  

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE.La seduta è aperta (ore 9,37).

Si dia lettura del processo verbale.

 

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

Sul processo verbale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEGORER (PD). Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,42, è ripresa alle ore 10,08).

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

 

Sull'ordine dei lavori

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, vorrei rivolgerle un'istanza sull'ordine dei lavori. Come sappiamo tutti, le Commissioni riunite 1ª, 5ª e 6ª stanno esaminando l'importantissimo provvedimento sul federalismo fiscale e si trovano nella fase conclusiva dei lavori: oggi devono essere esaminati e votati gli emendamenti al testo che il Comitato ristretto ha predisposto.

Poiché è stata convocata una seduta pomeridiana delle Commissioni riunite stesse alle ore 14 e considerando che il nostro Gruppo ha la necessità di assumere un orientamento conclusivo sull'atteggiamento da tenere sul provvedimento, anche alla luce dell'evoluzione di queste ore sulla definizione del testo e degli emendamenti, attività che sono in corso, le chiedo a nome del nostro Gruppo di prevedere la chiusura dei lavori dell'Assemblea per le ore 12, in maniera tale da consentirci di svolgere la riunione di Gruppo e poi avviare speditamente i lavori delle Commissioni.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, già in Conferenza dei Capigruppo avevamo previsto, per consentire alle tre Commissioni riunite di lavorare, di non tenere Aula nel pomeriggio di martedì, anche per dare ampio spazio alle opposizioni di subemendare i nuovi emendamenti presentati dal Governo. In contemporanea, avevamo deciso di tenere seduta proprio nel pomeriggio di oggi per recuperare la mancata seduta d'Aula di martedì.

Nelle more, mentre deliberavamo questo, è arrivato un appunto delle tre Commissioni che all'unanimità chiedevano alla Conferenza dei Capigruppo di non tenere Aula nel pomeriggio di oggi. Ne abbiamo preso atto, visto che la richiesta era formulata all'unanimità dalle tre Commissioni, e abbiamo preferito, cambiando percorso di scelte, di non tenere seduta nemmeno nel pomeriggio di oggi e di prevedere la seduta antimeridiana fino alle ore 13,30.

Prendo atto dell'esigenza che mi manifesta a nome del suo Gruppo: la Presidenza è sempre sensibile alle richieste che vengono formulate dai Gruppi per esigenze di riunioni interne. La pregherei di accettare la controproposta della Presidenza di concludere la seduta alle ore 13, anziché alle 13,30, e consentire all'Aula di lavorare su questo importante disegno di legge che - come lei noterà - non è contingentato nei tempi. Vi è un dibattito ampio, serrato e costruttivo che sta dando i suoi frutti e sarei felice di non sottrarre ulteriori tempi ai lavori d'Aula.

Se lei è d'accordo, proporrei all'Aula e a lei in primis - visto che ha formulato questa richiesta - di sospendere i lavori alle ore 13, anziché alle ore 13,30.

LEGNINI (PD). Va bene, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE.Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 10,12).

 

Sull'ordine dei lavori

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEDICA (IdV). Signor Presidente, preannuncio che a fine seduta chiederò di intervenire sulla decisione assunta dal Ministro della giustizia brasiliano di accordare al terrorista Cesare Battisti lo status di rifugiato politico. Vorrei che a fine seduta si aprisse un dibattito su questa grave decisione.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Pedica. A fine seduta.

MARITATI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore?

 

MARITATI (PD). Signor Presidente, mi faccia parlare.

 

PRESIDENTE. Chiedo il motivo per cui intende intervenire.

 

MARITATI (PD). Devo anticipare una richiesta che formulerò alla fine della seduta.

 

PRESIDENTE. Mi dica qual è l'argomento, senatore.

 

MARITATI (PD). Signor Presidente, alla fine della seduta chiederò all'Assemblea di rivolgere con unanime consenso un appello per la cessazione immediata della guerra nella città di Gaza, per la concessione degli aiuti umanitari e per il rafforzamento delle attività diplomatiche al fine di risolvere il problema. Anticipo in questa sede i contenuti della richiesta.

PRESIDENTE. Bene, senatore Maritati. Ha anticipato i motivi del suo intervento. La ringrazio.

 

Sulla copertura finanziaria del disegno di legge n. 733

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, intendo intervenire sull'ordine dei lavori e ritengo di farlo in questo momento e non quando si dovrà esaminare l'ultimo emendamento presentato sul disegno di legge in esame, ben conoscendo il suo rigore nell'applicazione dell'articolo 8 del Regolamento del Senato nella parte relativa alla concreta gestione dei lavori d'Aula. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di prestare maggiore attenzione agli interventi dei senatori. Il senatore Li Gotti sta ponendo un problema sull'ordine dei lavori attinente all'argomento in trattazione in Aula. Pertanto, merita attenzione e diritto di parola.

 

LI GOTTI (IdV). Ben conoscendo l'estremo rigore con cui lei, signor Presidente, ha dimostrato di saper bene interpretare ed applicare l'articolo 8 del Regolamento relativo all'esercizio dei suoi poteri, mi appello proprio a questa sua scrupolosa attenzione e sensibilità per porre un problema ora e non quando verrà esaminato l'ultimo emendamento presentato sul disegno di legge in titolo, proprio per consentire che la Commissione bilancio - mi riferisco ad una puntuale applicazione dell'articolo 81 della Costituzione - possa più congruamente rispondere e fornire un parere ulteriore rispetto a quello espresso ieri.

Infatti, la copertura finanziaria del disegno di legge in esame è stata quantificata con l'articolo 20 del testo originario tenendo in considerazione quanto prescritto nell'articolo 9, sempre del testo presentato dal Governo, quindi sulla base del costo dei processi che si sarebbero celebrati. Il costo indicato si rinviene nella relazione tecnica allegata al disegno di legge e viene rapportato al numero degli ingressi irregolari dell'ultimo anno ed all'effetto dissuasivo della norma che viene introdotta, pari ad un 10 per cento, per cui viene stimato che il numero degli ingressi irregolari si riduca a 49.050 unità.

La copertura finanziaria è quindi calcolata dal Governo sulla base di questi numeri: tanti ingressi illegali stimati, tanti i costi. Sennonché il reato è stato modificato, come sappiamo, prevedendosi non solo il reato d'ingresso illegale ma anche quello di soggiorno illegale e questo cambia notevolmente i numeri della platea dei destinatari dell'intervento.

Il Servizio del bilancio del Senato aveva sollevato questo problema, ponendo l'enorme differenza tra i due numeri (49.000 in un caso, 700.000 nell'altro), però ha valutato sulla base dei 49.000, perché quella era la platea interessata dall'articolo 9. Ora però la platea è cambiata, quindi torniamo a quei numeri diversi.

L'emendamento presentato dal Governo ha modificato la norma sulla copertura finanziaria, non nelle cifre, che sono rimaste identiche e parametrate all'articolo 9, ma nel cambio dell'articolo di riferimento, non più l'articolo 9, bensì l'articolo 19. Però le cifre restano le stesse. Noi sappiamo invece che le cifre non possono essere le stesse.

Sulla base di questa difettosa comunicazione, perché non bastava cambiare il numero dell'articolo, ma occorreva modificare la copertura finanziaria sul nuovo articolo e sulla nuova fattispecie di reato, la Commissione bilancio ha espresso un parere, sia pure intervenendo con piccole modifiche, di recepimento delle indicazioni di copertura finanziaria: 33.354.000 euro previsti nel disegno di legge; 33.731.000 euro proposti dalla Commissione bilancio. È la medesima somma, in sostanza.

Il problema che io pongo non è di lieve entità. Calcolare il costo dei processi per 49.000 persone porta ad un risultato; calcolare il costo dei processi per 500.000 persone, quanto è la platea dei destinatari di questa norma, significa moltiplicare per dieci la copertura prevista. Significa cioè passare da una copertura di 33 milioni di euro, solo per i processi, ad una copertura che sfiora i 400 milioni di euro.

Se noi manteniamo e prevediamo la copertura così come era originariamente prevista creiamo un grosso problema, perché poi dovremo pagare gli interpreti e gli avvocati per il gratuito patrocinio. Tutti quei costi, stimati per singolo processo in 650 euro dal Ministero, dovremo dunque moltiplicarli e trovare la copertura per pagare questi oneri.

Signor Presidente, solleciterei la sua sensibilità, che so molto particolare su questi temi, affinché inviti il presidente Azzollini e la 5a Commissione, quando ne avranno il tempo, visto che attualmente si stanno occupando di altri argomenti - ma il tempo c'è, ecco perché pongo ora questo problema e non aspetto l'ultimo momento - a congruamente valutare la corretta applicazione dell'articolo 81 della nostra Costituzione, ossia la concreta copertura finanziaria di questa legge. La ringrazio per avermi concesso la parola.

PRESIDENTE. Grazie a lei, senatore Li Gotti, anche perché ha portato in questo dibattito delle motivazioni estremamente articolate, importanti ed interessanti, che hanno una base logica e anche finanziaria.

Ho preso atto del suo intervento. Invito la Commissione bilancio, compatibilmente con i tempi che si è data sul federalismo fiscale, ma credo che, da quelle che sono le mie notizie, da qui a qualche ora dovrebbe concludere l'attività in proposito, a confrontarsi al proprio interno per motivare meglio le sue decisioni in relazione a quello che lei ha prospettato.

Lei sostiene, giustamente, dagli atti, che cambia la platea, con un emendamento aggiuntivo al testo iniziale, dei soggetti destinatari di sanzioni penali e quindi di procedimenti penali, per cui evidentemente aumentano i costi che saranno sostenuti dall'apparato giudiziario in funzione di questa innovazione; presenta quindi un problema di compatibilità tra la vecchia copertura ed una nuova ipotetica copertura in relazione all'ampliamento della platea. È un'obiezione estremamente strategica e fondata. Invito pertanto la Commissione a ritornare sul tema affinché la prossima volta che tratteremo l'argomento - sapete che lo faremo ai primi di febbraio - possa esaustivamente riferire in Aula.

Spero che il presidente Azzollini e i componenti della Commissione bilancio siano presenti e abbiano ascoltato le mie parole in relazione all'intervento del senatore Li Gotti.

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (ore 10,23)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 733.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Prima di procedere con le votazioni, ha chiesto di intervenire il sottosegretario Mantovano.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Presidente, intervengo solo per fare una correzione rispetto al parere espresso ieri sull'emendamento 23.103. Il parere è favorevole.

 

PRESIDENTE. Il relatore è conforme?

BERSELLI, relatore. Sì, Presidente, esprimo parere conforme a quello del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.104.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 10,32.

 

(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 10,38).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.104, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.103, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23, nel testo emendato.

 

INCOSTANTE (PD). Come annunciato, chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione a scrutinio segreto

 

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 23, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.0.100.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.0.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.101, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 24, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Do per illustrato l'emendamento 24.800.

PORETTI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 24.0.100 si intende introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24 che recita: «L'amministrazione penitenziaria deve organizzare corsi di preparazione al rilascio per i condannati che devono scontare meno di sei mesi di pena residua. Essi vanno organizzati in concorso con gli enti locali e con le organizzazioni private. A tal fine deve favorire la presenza di questi detenuti in appositi istituti omogenei».

Si ritiene utile, considerato che si parla di sicurezza e che si vorrebbe dare piena attuazione a quanto previsto dalla Costituzione, considerare la pena non solo in un'ottica punitiva ma anche riabilitativa e di reinserimento sociale del condannato.

Forse potrebbe anche essere utile se tale emendamento venisse riportato nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: se si vuole impedire che il carcere sia semplicemente una scuola per la criminalità, un luogo in cui nascondere tutto ciò che non va bene, una sorta di pattumiera della società, ebbene bisogna immaginare anche il reinserimento dei detenuti. Sappiamo quanto nelle carceri italiane manchi tutto quello che dovrebbe portare alla pena come rieducazione e riabilitazione: mancano gli assistenti sociali, il lavoro (che invece dovrebbe essere garantito all'interno delle carceri) e tutte le altre attività. Con l'emendamento 24.0.100 cerchiamo di inserire tutto questo per evitare che, una volta scontata la pena, il detenuto si ritrovi sbattuto fuori, senza lavoro e senza altro, e spesso reintrodotto in un mondo criminale che può indurlo anche a commettere nuovi reati.

Per tali ragioni, chiediamo che l'emendamento venga sostenuto e colgo l'occasione per ricordare anche al sottosegretario Mantovano e agli altri componenti del Governo, nel caso in cui si votasse questa mattina, l'emendamento 34.0.100 volto all'introduzione del reato di tortura. Credo che tale proposta emendativa rappresenti l'occasione per rendere questo disegno di legge realmente un provvedimento sulla sicurezza. Si introdurrebbe finalmente un reato che l'Italia aspetta da oltre 20 anni e peraltro si creerebbe l'occasione per adeguare, il prossimo 26 giugno (che è la Giornata internazionale per le vittime della tortura), l'Italia alla normativa, traducendo l'articolo 1 della Convenzione ONU contro la tortura che risale al 1984. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 24.

È approvato.

 

Passiamo all'emendamento 24.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.0.100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 25.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario sull'articolo 25 perché è stato soppresso l'originario articolo 11 del disegno di legge governativo, che comportava effettivamente una svolta epocale nella lotta alla criminalità organizzata. Sappiamo che è sempre più difficile combattere la criminalità organizzata perché c'è una rincorsa tra i mezzi di investigazione e le cautele prese dalla criminalità organizzata per evitare che si possano trovare prove a suo carico. Sappiamo anche che uno degli interventi più efficaci per combattere la criminalità organizzata è rappresentato dal sequestro dei beni frutto delle attività illecite.

Nell'articolo 11 del testo di iniziativa del Governo, la cui intestazione era «Confisca di beni di provenienza illecita», si prevedeva di sostituire all'articolo 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo con il seguente: «Con l'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

Quindi, con quell'articolo 11 si introduceva un elemento di innovazione oggetto di auspicio forte da parte della stessa comunità internazionale per la lotta alla criminalità organizzata. Si riconosceva la difficoltà di trovare delle prove nei confronti della stessa e tutti noi sappiamo che a volte la Polizia ha dovuto fare intercettazioni ambientali in campi aperti dove, a seguito di faticosi pedinamenti, riusciva a vedere il luogo in cui gli appartenenti alla criminalità organizzata andavano a parlare. Sappiamo anche che l'enorme numero di intercettazioni telefoniche effettuate e le relative spese derivano dal fatto che ormai la criminalità organizzata non fa più di una telefonata dallo stesso cellulare e poi lo butta via, gettando non solo la scheda, come faceva una volta, ma l'intero telefono perché ha saputo, attraverso il deposito degli atti, che la Polizia riusciva a risalire allo stesso apparecchio telefonico attraverso l'uso della scheda.

Si capisce quindi la grande difficoltà che esiste nel condurre la lotta alla criminalità organizzata, tant'è che in sede internazionale, quando si è iniziato ad affrontare questi problemi - ormai la criminalità organizzata non riguarda soltanto il nostro Paese ma anche gli altri, non essendo solo di origine italiana ma anche russa, kosovara, albanese e così via - si è pensato che l'unico strumento veramente efficace nei confronti della criminalità organizzata fosse invertire l'onere della prova sulle ricchezze improvvise.

Con grande gioia, quando ho letto l'articolo 11 del testo di iniziativa del Governo, mi sono detto che finalmente anche in Italia si cominciava a condurre la lotta alla criminalità organizzata molto seriamente introducendo un'inversione dell'onere della prova, quanto meno nei confronti delle persone imputate di associazione per delinquere di stampo mafioso. Era una grande conquista.

Ora, invece, nel testo proposto dalle Commissioni riunite l'articolo 11 del testo d'iniziativa del Governo viene soppresso. Mi chiedo la ragione per cui ciò avviene. Viene soppresso perché si ha paura che attraverso quella norma si possa arrivare anche ad individuare l'evasione fiscale? Questa è la domanda che angosciosamente mi pongo, posto che tutti quanti noi sappiamo che una delle cose che sta affliggendo l'Italia è l'enorme evasione fiscale che non permette, anche in questo momento di grande crisi economica, di trovare le risorse per dare una risposta efficace al problema.

Concludo dichiarando il mio voto contrario all'articolo 25, e non perché siano stati attribuiti altri poteri ma perché con esso si è soppresso un articolo che poteva rappresentare una svolta epocale nella lotta alla criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, pur rendendomi conto che l'articolo è stato completamente riformulato, dal momento che le obiezioni poste dal senatore D'Ambrosio si riferiscono ad una dizione molto specifica in cui si fa riferimento a chiunque non possa giustificare il motivo del suo patrimonio, quando eccessivo, mentre nel testo d'iniziativa del Governo veniva usata l'espressione «anche per interposta persona fisica o giuridica», volevo chiedere al Governo se può riformulare l'articolo inserendo la questione del non giustificato motivo di un patrimonio ingente. Si tratta infatti di un elemento di maggiore precisione cui si riferivano le osservazioni del senatore D'Ambrosio.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, stiamo votando l'articolo 25 che riguarda tutt'altra cosa, cioè la risistemazione dei poteri di iniziativa e di seguito nel procedimento di prevenzione del procuratore della Repubblica ordinario e del procuratore distrettuale antimafia.

L'articolo 11 è già stato soppresso in Commissione perché le disposizioni in esso contenute si trovano in altre norme del sistema della prevenzione. Quindi, le preoccupazioni manifestate dal senatore D'Ambrosio trovano risposta nel complesso delle altre disposizioni, mentre quelle relative all'articolo 25 riguardano tutt'altra cosa, cioè la ridefinizione dei poteri di iniziativa della magistratura inquirente in materia di prevenzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 28, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 28.800/1 e favorevole al 28.800.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.800/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 28.800, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 28, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 29.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 30, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, con l'emendamento 30.100 si vogliono rendere simmetriche norme simili. L'Assemblea poc'anzi ha approvato l'articolo 29 che individua i beni sequestrabili collegati ad una persona imputata di un reato, cioè il sequestro preventivo relativo ai reati. Vengono inseriti, nel caso dell'articolo 29, cioè del sequestro preventivo, le azioni, le quote sociali e i beni finanziari dematerializzati. Abbiamo approvato questo un minuto fa.

Ora stiamo votando i sequestri preventivi collegati alle misure di prevenzione. Per una simmetria di sistema, così come avviene per il sequestro preventivo collegato ai reati, l'elenco deve essere il medesimo anche su azioni, quote sociali e strumenti finanziari dematerializzati. Non capisco perché nei procedimenti di prevenzione antimafia si possano sequestrare certi beni e non altri mentre nei processi normali si possono sequestrare preventivamente anche le azioni, le quote sociali e i beni finanziari dematerializzati. È un problema di simmetria e non capisco il motivo del disaccordo ad inserire la previsione di beni attinti dai provvedimenti di sequestro nei procedimenti di prevenzione antimafia.

Non riesco a capirne la ragione. Ecco perché insisto in un voto favorevole di questo emendamento.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, volevo chiarire il senso dell'emendamento 30.500 (testo 2), che ho presentato insieme al collega Berselli.

Quando un'azienda o una società viene sequestrata la questione che si pone è come far funzionare un'impresa dove lavorano tanti soggetti dimostrando che lo Stato, quando sequestra un'impresa alla mafia, non la fa fallire e non fa perdere occupazione, poiché i lavoratori di tali aziende non hanno nessuna responsabilità del fatto che il loro titolare si sia macchiato di reati.

Per questi motivi abbiamo presentato l'emendamento, che prevede la sospensione delle procedure esecutive degli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia, per non aggravare la situazione di queste aziende; contemporaneamente, abbiamo previsto la sospensione dei termini di prescrizione, in modo tale da non pregiudicare gli interessi dello Stato e i crediti erariali che esso può vantare nei confronti di tali aziende. Fin qui la Commissione bilancio ha trovato l'emendamento equilibrato dal punto di vista finanziario.

Abbiamo poi aggiunto al comma 4-ter che, nell'ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, e cioè quando questi beni diventano dello Stato, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile, poiché lo Stato acquisisce un patrimonio e diventa creditore di se stesso. La Commissione bilancio ha espresso un parere negativo su tale comma, esprimendo quindi un parere favorevole al resto dell'emendamento a condizione che sia eliminata questa ultima parte. Per quanto mi riguarda, non voglio oppormi a quanto deciso dalla Commissione bilancio. Posso ipotizzare che ci sia un motivo di natura contabile, perché lo Stato acquisisce un patrimonio ma perde un credito, ma francamente l'idea che lo Stato diventi creditore di se stesso e che debba continuare ad iscriversi un debito-credito dello Stato nei confronti di se stesso non mi convince molto. Comunque, per andare avanti nei lavori e non accantonare altre questioni, accetto la decisione.

PRESIDENTE. Presidente Vizzini, questa parte dell'emendamento 30.500, se l'Aula è d'accordo, la potremmo accantonare al fine di effettuare un approfondimento. La Presidenza è orientata ad accettare eventuali proposte di accantonamento su questo ultimo comma. In effetti, preferirei un approfondimento in Commissione bilancio, anche se non mi permetto di entrare nel merito.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, accetto il suo suggerimento e pertanto propongo un accantonamento del comma. Sono favorevole a votare, per il momento, solo la prima parte dell'emendamento 30.500 (testo 2), fino alle parole «termini di prescrizione». (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, stiamo discutendo di temi estremamente delicati. Il rappresentante del Governo intende intervenire in merito all'emendamento 30.500?

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo non comprende la ragione del parere espresso dalla Commissione bilancio sul comma 4-ter; quindi intervengo a sostegno e a sottolineare la fondatezza di quanto appena notato dal presidente Vizzini. La questione è stata già spiegata con estrema chiarezza: in fase di sequestro è irrazionale che un credito erariale possa essere portato a compimento, dal momento che l'azienda - qui stiamo parlando soprattutto di aziende - che viene sottratta alla disponibilità dell'associazione mafiosa evidentemente risente di alcuni contraccolpi; per esempio, non può fruire cash di flussi finanziari assolutamente leciti.

Se a ciò si aggiungesse anche la necessità di pagare immediatamente le tasse si avrebbe la certa decozione dell'impresa stessa. La prima parte di questa disposizione prevede la sospensione dei crediti erariali, che non pregiudica in alcun modo le entrate dello Stato, perché se l'azienda dovesse essere restituita, in quanto in sede definitiva non si ritiene fondata la misura di prevenzione, allora a questo punto rivivrebbero i termini per poter riscuotere i crediti erariali.

Ciò che veramente non si capisce è la contrarietà della Commissione bilancio su una norma di assoluto buonsenso: nella fase conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale, l'azienda è confiscata e a questo punto è irrazionale che lo Stato incameri un bene gravato di imposte che provengono dallo Stato stesso.

A conferma di tutto questo, se mi è permesso, vorrei citare alcuni dati che provengono dall'ufficio del commissario straordinario per la gestione dei beni confiscati, aggiornati al 30 novembre 2008. A questa data, risultavano censite, come esito di confisca, 1.130 aziende sottratte alla criminalità mafiosa. Di queste, 315 sono state liquidate; 271 sono state chiuse per motivi previsti dalla normativa societaria, soprattutto per la cancellazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004; 175 sono state dichiarate fallite. È un bilancio terrificante, che rischia di far dire ai dipendenti di queste aziende: «stavamo meglio quando stavamo peggio».

Ovviamente, non è che il credito erariale è l'unica causa del fallimento della liquidazione, ma almeno eliminiamo un ostacolo rispetto al quale lo Stato non riporta alcun danno; mi permetto quindi di sostenere l'emendamento presentato dai relatori nella sua completezza, compresa la norma prevista dal comma 4-ter.

PRESIDENTE. A questo punto, per esigenze procedurali, dobbiamo accantonare non solo l'emendamento in questione ma l'intero articolo, pregando la 5a Commissione (è la seconda preghiera che le rivolgiamo oggi) di tornare sul tema con un approfondimento.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Faccio presente, signor Presidente, che gli emendamenti che abbiamo presentato su questa materia (ciò vale anche per i successivi) sono stati mutuati testualmente e integralmente dalle proposte sviluppate e articolate dalla procura nazionale antimafia e dagli uffici legislativi del Ministero, consegnateci in Commissione giustizia. Si tratta cioè di modulazioni della gestione dei beni e di una serie di altre questioni.

Mi permetto quindi di sottolineare l'origine documentale dei testi degli emendamenti da noi proposti, nel senso che sono a nostra firma, ma sono la testuale riproposizione di quegli interventi che sono stati indicati come necessari, in Commissione, da parte del procuratore nazionale antimafia e - come io stesso ben ricordo - dell'ufficio legislativo del Ministero, sino al maggio dello scorso anno.

LUMIA (PD). Signor Presidente, penso che l'emendamento 31.0.101 possa essere valutato positivamente e possa trovare il consenso anche da parte della maggioranza e del Governo, poiché mette le forze di polizia in condizioni di utilizzare per attività antimafia «i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria» sul fronte della lotta alle mafie.

È un modo per potenziare i mezzi dell'autorità giudiziaria impegnata in questo campo, utilizzando quei beni che spesso sono lasciati marcire e per la cui custodia vengono sostenute anche delle spese, senza poterli utilizzare proficuamente. Penso pertanto che questo sia un emendamento di buonsenso, tanto atteso, su cui potrebbe essere espresso un consenso generale.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 31.100, su cui vi è anche il parere negativo della 5a Commissione, e sull'emendamento 31.0.101.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore, ma vorrei far presente che le preoccupazioni che alimentano i due emendamenti presentati all'articolo 31 in realtà trovano già risposta nel testo dell'articolo, così com'è stato integrato dal lavoro delle Commissioni. Infatti, l'articolo 31 dice testualmente che i beni mobili sequestrati, soprattutto quelli iscritti in pubblici registri, «sono affidati» dall'autorità giudiziaria - quindi non «possono essere affidati» agli organi di polizia genericamente - anche per le esigenze di polizia giudiziaria e che le finalità possono essere anche di giustizia, di protezione civile e di tutela ambientale. È quindi ricompresa nella possibilità di utilizzazione di questi beni tutta quella gamma di ipotesi contenute - in modo certamente più diffuso, ma qui c'è una maggiore sintesi - nei due emendamenti a firma dei senatori Li Gotti e Lumia.

Ne consegue che più che un parere contrario sui due emendamenti il mio è un invito al ritiro, perché a nostro avviso le richieste in essi contenute sono già soddisfatte. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo trattando temi estremamente sensibili e delicati attinenti all'utilizzabilità di beni mobili iscritti in pubblici registri, messi sotto sequestro da parte delle forze dell'ordine e da chi combatte la criminalità organizzata. Vi è un emendamento del senatore Lumia, su cui il Governo si è espresso sostenendo che quanto proposto nell'emendamento è già contenuto nell'articolo. Ora vorrei ridare la parola al senatore Lumia. È un tema estremamente delicato. Senatore Giuliano, la prego di prestare attenzione.

LUMIA (PD). Signor Presidente, in effetti nell'articolo 31 si definisce una disciplina che amplia la possibilità di utilizzare questi beni mobili per scopi finalmente utili all'attività della polizia giudiziaria. L'emendamento a mia firma rivolge una specifica attenzione a quei beni mobili che sono sequestrati in attività giudiziarie collegate al perseguimento di reati di mafia. Si poneva quel vincolo solo per i beni sequestrati in collegamento ad attività antimafia e relative a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, per poterli utilizzare - mi segua, Presidente - in attività di polizia giudiziaria nella medesima materia. Quindi, i beni sequestrati in attività antimafia possono essere riassegnati dall'autorità giudiziaria - che si occupa sempre della materia - e riutilizzati in attività antimafia.

Ecco perché il Governo potrebbe accogliere questo emendamento, che riformulato può incastrarsi bene nell'articolo 31 inserendo questa specificazione. Faremmo un utile lavoro, sia in generale per tutti i beni sequestrati, sia in particolare per quelli sequestrati - ripeto - in operazioni antimafia.

PRESIDENTE. Senatore Lumia, ho ascoltato attentamente le sue considerazioni.

Mi permetterei di suggerire al Governo di invitare il senatore Lumia a convertire il suo emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo ad attuare questa sorta di sinallagma di destinazione: beni mobili sequestrati in operazioni antimafia da destinare ad operazioni antimafia. É possibile definire questa connessione?

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, è possibile come indicazione di massima, perché lei ben comprende la complessità di gestire eventuali settori separati. Accolgo il suo suggerimento ed invito il senatore Lumia a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lumia se condivide la proposta della Presidenza e l'invito del Governo a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, che però dia un indirizzo non ingessato. Infatti, si possono incontrare obiettive difficoltà che rischierebbero di produrre l'effetto contrario: potrebbe verificarsi un'eccessiva disponibilità di beni mobili registrati confiscati in operazioni antimafia e la loro non utilizzabilità in quanto non necessari. Gli stessi beni rimarrebbero bloccati ed in tal caso la norma si presterebbe ad un effetto contrario.

Quindi, se il senatore Lumia accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 31.0.101 e a trasformarlo in un ordine giorno, questo verrebbe accolto dal Governo e la vicenda sarebbe risolta.

 

LUMIA (PD). Va bene, signor Presidente, lo trasformo in ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. La invito a far pervenire il testo alla Presidenza.

Passiamo all'emendamento 31.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

GIAMBRONE (IdV). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento 31.100, perché in una materia così delicata che concerne sequestro e confisca di beni mobili ed immobili registrati la norma che ci viene proposta dal Governo presenta sicuramente degli aspetti positivi, ma riteniamo di dover votare a favore dell'emendamento in esame perché con la sua approvazione la disposizione ci sembra più completa, in quanto riguarderebbe tutte le fattispecie relative alla destinazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni mobili ed immobili registrati.

In particolare, rappresento come si faccia riferimento innanzitutto alle somme di denaro confiscate ed alla loro destinazione e poi alla gestione ed alla destinazione dei beni immobili che devono essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile, o che devono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio, in particolare - lo sottolineo - del comune ove l'immobile è situato, o al patrimonio della Provincia o della Regione. Questo è un aspetto particolarmente importante anche nell'ottica complessiva - mi limito ad accennarlo - dell'impostazione federalista, materia che stiamo affrontando in questo momento in altra sede. Inoltre, per quanto riguarda i beni aziendali, in particolare si prevedono una manutenzione ed una destinazione con provvedimento del prefetto secondo modalità molto dettagliate che possono essere sicuramente più positive.

Non viene assolutamente eliminata l'impostazione del Governo, perché la parte finale dell'emendamento riproduce sostanzialmente, anzi quasi alla lettera, la norma proposta dal Governo e dalla maggioranza; quindi, complessivamente, verrebbe ribadito ciò che chiede il Governo ma verrebbe meglio gestita l'amministrazione e la destinazione di tutti i beni mobili ed immobili registrati sottratti alla criminalità, oggetto di un sequestro o di una confisca.

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

 

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine dle giorno 31.0.101 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (PD). Signor Presidente, l'emendamento 32.100 prevede alcune modifiche al codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Riguarda, in particolare, la materia della prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici, tali da introdurre l'obbligo di denuncia di tentativi di estorsione o condizionamento fra i requisiti di ordine generale. Ne consegue il correlativo adeguamento del regolamento e dei capitolati di lavori pubblici, servizi e forniture.

Con l'emendamento 32.100 si introducono altresì misure tese a garantire che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi sotto qualsiasi forma e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2.000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, si dispone l'esclusione dell'aggiudicatario dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante, potendosi anche richiedere, quale sanzione di natura civilistica, la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. È del tutto evidente che l'approvazione di una norma di questo genere consentirebbe una maggiore trasparenza negli appalti, soprattutto nei settori a rischio di infiltrazione della grande criminalità organizzata.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati sono finalizzati a rafforzare la tutela degli appalti dalle infiltrazioni mafiose. Con molto senso di realismo mi rendo conto, avendo trovato delle difficoltà già in Commissione, che quando la discussione si trasferisce in Aula le difficoltà aumentano. Quindi devo solo fare affidamento sul prosieguo dei lavori che riguardano il testo unico delle misure di prevenzione antimafia, ossia sul nostro disegno di legge che già pende in Commissione giustizia. Riproporremo in quella sede, sperando di ottenere ascolto anche dalla maggioranza, dei temi estremamente caldi, che riguardano l'infiltrazione mafiosa nel sistema degli appalti. Comunque, insisto per l'accoglimento degli emendamenti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, credo sia opportuno illustrare l'emendamento 32.800, che in realtà è una semplice riformulazione di una norma già approvata da parte delle Commissioni, perché ad avviso del Governo prevede una norma che segna una svolta non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche, se mi è permesso, dal punto di vista politico e culturale nel modo di affrontare un tema che è stato sollevato negli ultimi mesi da svariati addetti ai lavori. Penso, per esempio, alle prese di posizione di Confindustria siciliana. Il tema è quello della sanzionabilità dell'inottemperanza ad un obbligo di denuncia di fronte a richieste estorsive quando queste si inseriscono in un contesto mafioso.

Come Governo ci siamo posti il problema di come dare seguito alle preoccupazioni sollevate, non soltanto da queste fasce coraggiose di industriali presenti in zone a rischio, ma anche dall'associazionismo antiracket e dall'autorità giudiziaria maggiormente impegnata su questo fronte. Abbiamo cercato di evitare una norma che fosse soltanto velleitaria e quindi colpisse in modo indiscriminato tutti gli operatori economici, rappresentando in questo modo una bandierina senza esiti concreti apprezzabili. Abbiamo altresì cercato di evitare l'inserimento di un'ulteriore norma penale, che sarebbe andata incontro alle difficoltà dei vari gradi di giudizio e quindi avrebbe avuto un esito a distanza di molti anni rispetto all'accadimento.

Per questo si è immaginato di circoscrivere l'area di interesse a quella degli imprenditori che vincono una gara di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici. Costoro hanno un obbligo in più, a nostro avviso, di lealtà nei confronti dello Stato e delle istituzioni. Per questo viene richiesto loro, non un atto di eroismo ma un seguito concreto di questa lealtà, posto che non denunciare richieste estorsive che si inseriscono in un contesto mafioso li farebbe passare dalla posizione di vittime alla posizione di collusi, data la rilevanza degli interessi in gioco.

Si è immaginato perciò il seguente intervento, inserito nel codice degli appalti: nel caso in cui, alla conclusione di indagini, il pubblico ministero contesti, nei confronti di altri evidentemente, un reato di estorsione o di concussione con l'aggravante mafiosa (articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991), se dagli atti che sostengono la citazione a giudizio si riscontra che questa richiesta di estorsione non è stata denunciata dall'aggiudicatario di un appalto pubblico, parte una segnalazione all'autorità degli appalti, la quale la pubblica sul sito del proprio osservatorio. Dalla pubblicazione sul sito deriva come conseguenza l'interdizione fino a tre anni dal conseguire nuovi appalti pubblici; il che significa - lo ripeto - evitare lungaggini giudiziarie, intervenendo sulla parte più sensibile per chiunque, (quindi anche per l'imprenditore che vince gare pubbliche) ovvero il portafoglio; significa anche dare un seguito concreto e operativo a quel gesto di coraggio a cui le istituzioni, in questo caso il Parlamento a cui il Governo affida questa norma, non possono certamente fare mancare una risposta altrettanto concreta e operativa.

Proprio perché riteniamo che questa disposizione sia tutto sommato un punto di equilibrio rispetto alle esigenze sollevate e alla necessità di non gravare ulteriormente sull'autorità giudiziaria, mi permetto, anticipando il parere, di invitare i colleghi senatori al ritiro degli emendamenti che vanno nella stessa direzione.

LUMIA (PD). Signor Presidente, questo al nostro esame è uno dei temi cruciali che stiamo affrontando stamattina e che dovrebbe impegnare il Parlamento ad una svolta nel prendere in esame la storia e i risultati che si sono ottenuti in questi anni sul versante dell'antiracket con il contributo preziosissimo e insostituibile da parte delle associazioni antiracket.

Da più parti ci è stata chiesta una svolta; da più parti ci è stato chiesto un gesto finalmente di grande maturità da parte del Parlamento: fare in modo che di fronte alla richiesta estorsiva dell'organizzazione mafiosa non ci sia più la sola volontà soggettiva, discrezionale e per molti versi fragile degli imprenditori nel dire no, ma ci sia un supporto normativo. Il conflitto tra l'imprenditore che non vuole pagare e l'organizzazione mafiosa con tutta la sua forza e con tutta la sua capacità intimidatrice potrà così far leva sul dato normativo, che fa emergere il dato oggettivo: l'imprenditore non paga perché altrimenti va incontro a penalità che mettono in serio pericolo la sua attività economica.

Per la prima volta nella storia del nostro Paese, quindi, mettiamo in conflitto interessi forti da parte del mondo dell'impresa, che non solo ha una motivazione ideale nella libertà di mercato di non pagare o una motivazione nella propria dignità di imprenditori, ma anche un interesse forte, consistente nel dire no e resistere grazie alle norme adottate nei confronti dell'organizzazione mafiosa.

Il Governo ha preso un indirizzo che a nostro avviso sicuramente va nella direzione degli emendamenti che abbiamo proposto, ma nello stesso tempo però non fa il salto di qualità fino in fondo; una sorta di paura. Le proposte che noi avanziamo, Presidente, non sono quelle di dire semplicemente che chi paga il pizzo va incontro a penalità - benché le nostre siano solo penalità amministrative, niente sanzioni penali - ma con l'emendamento in titolo prevediamo anche vantaggi fiscali e contributivi: chi paga viene penalizzato, chi non paga viene sostenuto. Questa nostra scelta, signor Presidente, aggiunge un ingrediente potentissimo per disarticolare non più semplicemente in nicchie la denuncia e il rifiuto di pagare il pizzo, ma mette una vasta platea di imprenditori nelle condizioni di fare la scelta e di essere accompagnati in questa decisione da un interesse dello Stato. Li mette nella condizione di non subire conseguenze; anzi, resistendo e denunciando, possono ottenere vantaggi. Sul tema dei vantaggi il Governo si è bloccato e questo è un limite.

Inoltre, signor Presidente, rispetto a quella necessità avanzata dal Governo di circoscrivere la proposta alle opere pubbliche, noi compiamo una scelta diversa: inseriamo l'obbligo di denuncia per tutti gli operatori economici. Le penalità - sempre di carattere amministrativo - vanno in capo al rapporto che gli operatori economici hanno con l'ente pubblico, sia nella stipula dei contratti nell'esercizio di opere pubbliche. Un'altra penalità prevista nella nostra proposta emendativa concerne l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi che lo Stato pone al servizio delle imprese. È chiaro, infatti, che se un'impresa utilizza una risorsa pubblica per sostenere la propria attività non può deviare tali risorse verso il pagamento del pizzo.

Ecco perché noi guardiamo alla platea generale, prevedendo anche degli incentivi che, invece, nella proposta del Governo non ci sono, e prevediamo delle penalità amministrative in capo al legame che tutti gli operatori economici hanno con la pubblica amministrazione. Vi è quindi una convergenza tra la proposta del Governo e la nostra, ma è evidente che quest'ultima conferisce maggiore forza ed energia. In sostanza, ci vorrebbe più coraggio: è il momento per dare un segnale più capillare e dirompente.

Ed ecco perché, alla richiesta di invito al ritiro, signor Presidente, potrebbe subentrare una soluzione che integri tutte queste previsioni, affinché dal Parlamento unitariamente possa scaturire una norma in grado di raccogliere le istanze indicate dal Governo e, al contempo, grazie anche al contributo dell'opposizione, di far compiere un salto di qualità ancora più consistente e utile. Ciò al fine di dare un segnale a quegli imprenditori siciliani che, come lei sa, signor Presidente, hanno compiuto una scelta anche senza la norma. Loro - ripeto, senza la norma - obbligano tutti i loro aderenti a esporre denuncia. Signor Presidente, rischiamo che il dettato legislativo sia un po' al di sotto della loro scelta. Credo che invece dovremmo essere almeno in grado di camminare in parallelo con loro, se non addirittura - come dovrebbe accadere in uno Stato avanzato e maturo - esserne la guida: dovremmo trovarci un po' più avanti nel rapporto con il mondo delle imprese.

In conclusione, ritengo che con l'integrazione di cui ho parlato il Senato potrebbe varare in maniera unitaria una norma che faccia scrivere una bella pagina nella lotta alla mafia. (Applausi dal Gruppo PD).

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, in ordine a questa vicenda credo che lei sia perfettamente a conoscenza di ciò che è accaduto in questo periodo nella nostra terra. Ci sono stati risultati positivi, ma nonostante ciò non vi è ancora una presa di coscienza che possa determinare una svolta. Credo, pertanto, che questo provvedimento, come anche questo emendamento, vadano in questa direzione. Le cito un esempio: dopo gli arresti dei grandi boss e le ultime retate, l'elenco degli imprenditori che pagano il pizzo aumenta sempre di più, non diminuisce. Ma non sono molti quegli imprenditori che decidono di confermare quanto scritto nei libri mastri della mafia.

Ebbene, questo emendamento e questa scelta potrebbero determinare una svolta, che consiste nel fatto che l'imprenditore non deve scegliere la convenienza, ma deve scegliere lo Stato contro la criminalità, la democrazia economica contro la mafia, la via della giustizia contro la criminalità organizzata. In tal senso, credo si debba dare un contributo a quanti, in questi giorni e in questi anni, grazie anche al lavoro svolto dalle organizzazioni antiracket e da quelle di categoria, si stanno rendendo protagonisti di una svolta determinante nel nostro territorio. Ciò al fine di consentire una fase di risveglio economico che non soggiaccia più ai voleri della criminalità organizzata. Questo è un modo per dare un contributo forte anche dal punto di vista culturale ad una scelta che in questo momento gli imprenditori spesso non fanno perché sono ricattati ed hanno paura.

Basta leggere i giornali di oggi per capire che le tariffe sono scontate, ma nonostante tutto ancora sulle estorsioni prospera la cassa della criminalità organizzata, le casse e i conti correnti dei criminali. Ecco perché in questo momento è importante, proprio adesso, dare un segnale unico da questo Parlamento. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 32.100 e 32.101.

Sono favorevole all'emendamento 32.800 nel testo corretto.

Il parere è contrario sugli emendamenti 32.0.500, 32.0.501 e 32.0.100 (testo 2 corretto).

 

PRESIDENTE. Ricordo che su quest'ultimo emendamento vi era già il parere contrario della 5a Commissione, con riferimento ai commi 10 e 13, ma ciò non attiene al merito.

 

BERSELLI, relatore. Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 32.0.101 e 32.0.102.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo conferma l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti diversi dal proprio. Se mi è permesso, continuo ad essere convinto che la soluzione che viene proposta e che già è stata condivisa dalle Commissioni sia quella di maggiore equilibrio.

Ho letto ancora una volta, in particolare, l'emendamento presentato dal senatore Lumia, che reca anche tante altre firme. Nel disegno del Governo si fa stato, per procedere poi all'intervento sanzionatorio, su un accertamento giudiziario che abbia un carattere di plausibilità e quindi la conclusione dell'indagine nel momento in cui il pubblico ministero si appresta a chiedere la citazione in giudizio; invece nell'emendamento del senatore Lumia si fa riferimento ad un accertamento del prefetto, che si muove nella fase iniziale della denuncia e potrebbe dare conseguenze immediate, così come previsto nell'articolazione dell'emendamento, originando però un conflitto qualora l'accertamento giudiziario andasse in una direzione diversa.

Alla stessa maniera, se il nostro ordinamento prevede, come è giusto che sia, un intervento risarcitorio dello Stato quando colui che denuncia il racket subisce danni anche «semplicemente» da intimidazione ambientale, non ci sentiamo come Governo di condividere una sorta di premio per l'adempimento di un dovere civico che dovrebbe interessare tutti i cittadini, quale l'obbligo di denunciare l'intimidazione di tipo mafioso, anche perché un'ipotesi di questo tipo si presterebbe inevitabilmente ad usi strumentali, come accade già adesso per alcuni istituti di carattere risarcitorio.

 

GARRAFFA (PD). Queste di cui parla sono le eccezioni.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Quindi, non vi è certamente un rifiuto ad approfondire ulteriormente la materia, considerato che siamo in una fase di elaborazione delle norme. Ciò nonostante, poiché si deve comunque valutarne l'applicazione, si ritiene che il testo dell'emendamento del Governo sia quello che obiettivamente dà garanzie, per ciò che al momento è possibile prevedere, di minore problematicità applicativa.

Pertanto, confermo l'invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, su tutti gli altri emendamenti.

BIANCO (PD). Domando di parlare .

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Signor Presidente, mi dispiace sinceramente che il rappresentante del Governo e i relatori abbiano espresso parere contrario su questo emendamento, considerato che talvolta hanno mostrato attenzione alle considerazioni da noi espresse.

L'emendamento in esame, volto a sostituire l'articolo 32, fa riferimento alla delicatissima materia degli appalti pubblici, a cui (bisogna dirlo con grande franchezza) occorre mettere mano, signor Sottosegretario. Basta pensare al tema della certificazione antimafia, che invece non è stato affrontato.

Colgo l'occasione per ribadire al rappresentante del Governo ma anche al presidente della Commissione, senatore Berselli, la necessità di una riflessione su tale argomento. Oggi la certificazione antimafia, così come è strutturata, finisce per essere un peso insopportabile per le aziende che non hanno alcun rapporto mafioso e, al contrario, per essere aggirata assai facilmente dalle imprese che invece hanno rapporti con la mafia. Nell'anno passato il FORMEZ ha svolto su questo argomento una ricerca molto seria e approfondita, tra l'altro con il pieno coinvolgimento delle prefetture di Roma, Napoli, Palermo e Catania, giungendo alla conclusione che occorre mettere mano alla certificazione antimafia per renderla uno strumento realmente efficace (con ciò assumendosi anche il rischio di dare maggiore discrezionalità alle prefetture) ed evitare quanto accade oggi in cui ci si limita a chiedere il certificato penale degli amministratori: è ovvio che le imprese mafiose aggirano il problema facendo risultare degli amministratori con la fedina penale pulita.

Con questo emendamento si mette mano anche al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (il cosiddetto codice degli appalti), prevedendo una serie di interventi che sono assolutamente comprensibili. Ad esempio, sottosegretario Mantovano, chiediamo che del Comitato interministeriale che vigila sulla materia faccia parte, oltre al Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'interno, proprio per finalizzare la nostra iniziativa nell'ottica che sto illustrando.

Pertanto, se fosse possibile e poiché non vi sono controindicazioni specifiche su tale argomento, raccomanderei una rivalutazione del parere contrario o anche, se necessario, un accantonamento, considerato che questa mattina non sarà possibile completarne l'esame. Si tratta in ogni caso di una questione centrale, atteso che oggi il mondo degli appalti pubblici è tornato ad essere uno dei settori privilegiati in cui la mafia e le organizzazioni criminali concentrano i loro interessi.

LUMIA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUMIA (PD). Signor Presidente, dal momento che le argomentazioni del senatore Bianco sono condivisibili ed hanno spiegato bene il senso della nostra proposta, voglio soltanto sottolineare quanto segue.

Più volte è stato detto che il tema della lotta alla mafia è unitario, tanto che giustamente lo si ribadisce in ogni occasione. Ora, di fronte a proposte che potrebbero integrarsi con esiti alla fine positivi ed unitari per il Parlamento, mi domando perché su questo argomento, che riguarda sia il sistema degli appalti che quello delle denunce dell'antiracket, non è possibile immaginare un accantonamento per approvare un testo unitario in modo da scrivere una pagina molto bella per il Parlamento ed evitare contestualmente che l'appello all'unità sia puramente retorico non trovandosi soluzioni quando si è realmente alla prova dei fatti.

BERSELLI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, le argomentazioni dei colleghi dell'opposizione - ad avviso dei relatori - meritano una pausa di riflessione. Pertanto, la richiesta di accantonamento ci trova d'accordo.

PRESIDENTE. Vorrei capire bene: se si accantona questo emendamento, si sospende il dibattito sull'intero articolo 32 e su tutti gli emendamenti ad esso presentati, compresi gli aggiuntivi.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di accantonamento.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea. Non può, però, non esprimere tutto il rammarico possibile su una norma che ritiene fondamentale.

PRESIDENTE. Sottosegretario Mantovano, stia tranquillo perché, prima o poi, la voteremo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Ricordate semplicemente che l'ottimo è nemico del bene.

PRESIDENTE. Va bene, sottosegretario Mantovano, ma l'accantonamento rappresenta soltanto un'esigenza di riflessione per trovare il massimo della convergenza. Poi l'Assemblea sicuramente deciderà alla ripresa dell'esame di questo testo.

Poiché non vi sono osservazioni, accantoniamo l'articolo 32 e tutti gli emendamenti ad esso presentati.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LUMIA (PD). Signor Presidente, ricordo che sull'emendamento 33.101 (testo 2) è stato rivolto un invito al ritiro da parte del Governo - del quale vorrei avere conferma - per favorire la presentazione di un ordine del giorno sulla materia. Si tratta della questione relativa alle misure di prevenzione, che in parte abbiamo già affrontato.

Vorrei avere una conferma in proposito, affinché io possa motivare la nostra risposta al riguardo.

 

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo conferma?

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sì, signor Presidente, c'è una disponibilità ad accogliere un ordine del giorno e a riesaminare l'intera materia delle misure di prevenzione.

LUMIA (PD). Signor Presidente, accolgo tale richiesta e vorrei rapidamente motivarne le ragioni.

Sulle misure di prevenzione patrimoniale la Commissione parlamentare antimafia ha svolto un lavoro molto importante alcuni mesi fa (e, quindi, ancora attualissimo), nel quale sono contenute indicazioni assai preziose. Vorrei che il Governo tenesse conto del lavoro unanime svolto dalla Commissione parlamentare antimafia quando, successivamente, presenterà in Parlamento una proposta di testo unico sulle misure di prevenzione patrimoniale, dove poter affrontare alcuni nodi molto importanti sia sul versante dell'aggressione sia su quello decisivo della migliore gestione sociale e produttiva dei beni. Vorrei, pertanto, che l'indicazione al lavoro unanime svolto dalla Commissione parlamentare antimafia venisse contenuta anche nell'ordine del giorno.

 

Saluto ad una scolaresca dell'istituto "Emanuela Loi" di Nettuno

PRESIDENTE. Saluto, anche a nome dell'Assemblea, gli alunni dell'istituto "Emanuela Loi", di Nettuno: una scuola che evoca il nome di una vittima della mafia, componente della scorta del compianto giudice Borsellino. (Generali applausi).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 733 (ore 11,45)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 33.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, apprezzo e condivido la richiesta di accantonamento dell'articolo 32 e dei relativi emendamenti, in precedenza accolta dai relatori. Al riguardo vorrei svolgere un ragionamento anche con il sottosegretario Mantovano.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, le chiedo una cortesia perché, prima che prosegua il suo intervento, vorrei fare una riflessione insieme a tutti i componenti dell'Aula.

Onorevoli colleghi, vi prego di prestare qualche secondo di attenzione: abbiamo deciso di concludere i lavori dell'Assemblea per le ore 13; ora stiamo esaminando l'articolo 33 del provvedimento ed il successivo articolo 34 tratta un argomento estremamente delicato, che è strategico per la lotta alla criminalità organizzata. A mio avviso, sarebbe un bellissimo segnale se l'Assemblea del Senato, entro le ore 13, terminasse i lavori quanto meno con l'approvazione dell'articolo 34.

Poiché i tempi non sono contingentati, mi rimetto alla disciplina dei Gruppi e alla volontà dei singoli parlamentari.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, mi riferivo proprio a questo. Abbiamo rinviato l'esame e l'approvazione di una serie di norme antimafia al più organico pacchetto sicurezza non inserendole, se non per alcuni aspetti, nel decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (che è stato convertito), proprio per costruire in questo provvedimento un corpus organico di norme che acceleri sotto ogni aspetto le modalità di aggressione alla criminalità organizzata. Quindi, l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 32 ha un senso.

Ora, invece, con i nostri emendamenti stiamo esaminando - e volevo capire l'orientamento dei relatori e del Governo anche in ragione del fatto che si tratta di un tema centrale in ordine al cambio delle modalità di assegnazione dei beni confiscati, che attualmente non funziona - l'utilizzo dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia delle entrate per l'assegnazione dei suddetti beni. Il dato di fondo è che questo sistema non funziona perché mancano le professionalità tecniche e giuridiche adeguate per gestire non tanto e non solo i beni mobili ed immobili confiscati alla mafia quanto soprattutto i complessi aziendali che hanno bisogno, per definizione e per struttura, di una gestione adeguata. Quando si confisca un'impresa mafiosa non si può immaginare che questa attività possa essere gestita con sistemi improvvisati o tipici della pubblica amministrazione.

Proponiamo pertanto, con questi emendamenti, un cambio di rotta sostanziale che riguarda la gestione dei beni confiscati ed una disciplina di dettaglio che si riferisce ai beni mobili, ai titoli, ai valori e ai beni immobili e, soprattutto, alle aziende mafiose, punto critico della questione sotto il profilo giuridico e sociale. Quando si confisca un'azienda o un'impresa e non si garantisce la continuità manageriale in termini di efficienza di quella stessa impresa ma se ne dichiara il fallimento in via anticipata, creando crisi di livello occupazionale, si inserisce un corto circuito nel rapporto con la società. Infatti, a fronte di un'impresa mafiosa confiscata, i suoi lavoratori, in buona fede, che diventano disoccupati, sono indotti a pensare che sia meglio tenersi un'impresa mafiosa anziché un'impresa fallita che non è in condizione di offrirgli un lavoro o un'alternativa.

Questo è il senso delle proposte avanzate non solo nel mio emendamento ma anche in quelli dei colleghi degli altri Gruppi di opposizione. La richiesta di chiarimento preventivo, proprio per arrivare alle conclusioni di cui lei ha parlato, signor Presidente, è finalizzata a capire se anche sul tema della gestione dei beni confiscati, dove, come ricordava il senatore Lumia precedentemente, abbiamo fatto una sintesi del lavoro svolto nelle diverse Commissioni antimafia, c'è un orientamento del Governo e della maggioranza a discuterne. Vorrei capire se lo si vuole accantonare o si ritiene debba esservi una diversa sede in cui discuterne, purché si tratti di una sede rapida per affrontare questo tema centrale. Possiamo costruire, e lo stiamo facendo bene insieme, il maggior numero di norme per l'aggressione alla mafia e alla criminalità organizzata, ma se non diamo allo Stato gli strumenti per poter aggredire in maniera più efficiente i patrimoni mafiosi non andiamo da nessuna parte. Questo era il senso della mia richiesta.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 33.100 coincide con gli emendamenti presentati e illustrati poc'anzi dal senatore D'Alia e con altri presentati dall'opposizione; ciò che cambia è l'ottica con cui si affronta il problema. Il Governo continua a mantenere una funzione centrale all'Agenzia del demanio, mentre noi riteniamo che il problema della gestione dei beni confiscati debba essere affidato al territorio e quindi attribuire la gestione centrale ai prefetti. È un problema che si pone in questi termini: ha senso, come propone il Governo, mantenere ferma la competenza dell'Agenzia del demanio mentre la destinazione dei beni è disposta dal prefetto? In questo modo si creano conflitti tra le due autorità. Si ritiene infatti che la competenza sui beni è del demanio, ma per la destinazione è competente il prefetto: è chiaro che arriveranno a litigare, perché la proposta deve provenire dall'Agenzia del demanio.

Riteniamo che i nostri emendamenti portino ad una maggiore chiarificazione: l'Agenzia del demanio può, a nostro parere, svolgere fondamentali funzioni istituzionali, ma in questo settore è opportuno riprendere il controllo dei beni perché la gestione dei beni confiscati ai mafiosi è stata purtroppo deficitaria. Serve l'intervento del territorio, che può essere assicurato esclusivamente dando centralità alle prefetture, sulla gestione e destinazione dei beni.

CASSON (PD). Signor Presidente, come Partito Democratico abbiamo presentato una serie di emendamenti riguardanti: il riordino della disciplina in materia di misure di prevenzione (il 33.101, testo 2); l'assegnazione dei beni confiscati alle associazioni a delinquere di tipo mafioso (il 33.103, testo 2); l'istituzione del fondo di garanzia e ricostituzione per gli assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie, operanti nel settore agricolo (il 33.0.101, testo 2, prima firmataria la senatrice Ghedini).

Ci sono una serie di altri emendamenti. Peraltro, di fronte ad una materia così delicata e, soprattutto, tecnicamente complessa ci è stato proposto in data di ieri dal rappresentante del Governo un ordine del giorno, al quale saremmo intenzionati ad aderire, ritirando gli emendamenti, però con l'impegno preciso di tenere conto del lavoro svolto unanimemente dalla Commissione parlamentare antimafia nella precedente legislatura, che mi sembra aver prodotto anche una relazione finale. Quel testo andrebbe anche bene con la precisazione, prima del dispositivo, delle seguenti parole: «tenuto conto del lavoro unanime svolto e concluso in tal senso dalla precedente Commissione parlamentare antimafia». In questo senso siamo disponibili a votare l'ordine del giorno, ritirando i nostri emendamenti allo stato.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, aggiungo una specificazione a quanto già detto dal senatore Casson. Mi associo alla disponibilità, espressa in questo momento dal collega Casson al ritiro degli emendamenti in questione, a ritirare anche l'emendamento che mi vede prima firmataria, in presenza di una trasformazione in ordine del giorno e di un accoglimento dell'impegno da parte del Governo a promuovere in tempi brevi una disciplina complessiva sul tema dell'assegnazione e della gestione dei beni confiscati.

L'emendamento 33.0.101 (testo 2) interviene in particolare sulla fase di gestione disponendo la costituzione di un fondo a supporto delle imprese interessate in qualità di assegnatarie sui beni confiscati. Per le ragioni questa mattina più volte richiamate, queste imprese si trovano il più delle volte ad intervenire su beni in grave stato di deterioramento che richiedono ingenti investimenti perché, nelle more dell'assegnazione, queste aziende non sono gestite, di fatto, e quindi il loro patrimonio si deteriora.

I soggetti assegnatari si trovano spesso nella difficoltà di reperire fondi per realizzare gli investimenti necessari a far ripartire la produzione e quindi la costituzione di un fondo a garanzia di questi investimenti, purtroppo spesso necessari in presenza di interventi delittuosi che realizzano danneggiamenti dolosi nei confronti delle produzioni di tali imprese, è misura indispensabile per far sì che il recupero all'economia legale di questi territori e di queste attività sia effettivo e non meramente nominale.

Per questo l'invito al Governo ad intervenire presto ed efficacemente su questa materia è davvero caloroso.

MARITATI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 33.106, com'è evidente, affronta un argomento di particolare interesse e molto delicato. Ferma restando la richiesta del collega Casson, mi limiterò in poche battute ad esprimere un punto di vista sulla delicata materia dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

In questo settore, secondo me, persiste uno stato di confusione: ci sono diversi organi che se ne stanno occupando da tempo, oltre alla magistratura, ma con risultati spesso scarsi e talvolta inconsistenti. Riteniamo sia giunto il momento di porre chiarezza, dando consistenza all'organizzazione di un patrimonio che sta diventando sempre più vasto e quindi particolarmente interessante ed utile per il contrasto al crimine organizzato.

Siamo del parere che in questo settore vada data vita ad un organismo di vertice, sotto il controllo politico della Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà provvedere, entro novanta giorni, con decreto. In parte condivido le osservazioni del collega Li Gotti, ma c'è bisogno di un organismo centrale, un organismo che abbia la possibilità, non di gestire direttamente, ma di svolgere un'attività di coordinamento e di cognizione sistematica e complessiva che non potrà che essere di sua competenza, sotto la direzione ma soprattutto la responsabilità politica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e utilizzando quelle risorse enormi ed affidabili che fanno capo soprattutto alle prefetture. Quindi, non c'è un contrasto, c'è però l'esigenza profonda di un organo centrale cui sia attribuito il coordinamento.

A tale proposito, ricordo che, per iniziativa del Ministero, è stata data vita negli ultimi anni ad una banca dati dei beni confiscati, che è operativa e di eccezionale importanza; essa costituisce un tassello del sistema integrato giudiziario informatizzato che abbiamo cercato di varare con l'ultimo Governo e che stiamo cercando di far varare a quello attuale (anche se ancora, da parte della maggioranza, a mio giudizio, non c'è quell'attenzione che meriterebbe una riforma di tal genere nel settore giudiziario). Questa banca dati, che, ripeto, è una risorsa esistente e funzionante, dovrà essere posta anche a disposizione di tale organismo e, attraverso una cognizione sistematica, si potranno evitare tutte quelle disfunzioni, quegli errori inutili e dannosi che riguardano il settore del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata.

Quindi, in sintesi, un organismo centrale sotto la responsabilità politica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvarrà sul territorio delle risorse che fanno capo alle prefetture, con l'utilizzo importante della base informatica che già esiste e che va posta al servizio di tale organismo. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Sottosegretario Mantovano, vi è la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno G33.101?

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sì, Presidente. Proporrei solo, per rispetto della Commissione parlamentare antimafia, di modificare la premessa, sostituendo le parole «precedente Commissione parlamentare antimafia», con le altre «Commissione parlamentare antimafia». Non ritengo si debba far riferimento solo alla precedente Commissione, trattandosi di un organo che ha una sua continuità istituzionale.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 33.102 e 33.100.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 33.103 (testo 2), altrimenti il mio parere sarà contrario.

Esprimo parere contrario all'emendamento 33.104 e favorevole all'emendamento 33.105.

Sull'emendamento 33.300, il parere sarebbe favorevole con riferimento al merito della proposta, però sono costretto ad invitare il presentatore a ritirarlo, poiché su di esso la 5a Commissione ha espresso parere contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 33.106.

Riguardo all'emendamento 33.0.100, su cui c'è un parere contrario della 5a Commissione, passo la parola al senatore Vizzini.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, poiché già in Commissione il Governo ci aveva invitato a ritirare questo emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno (essendo stato espresso su di esso un parere contrario dalla Commissione bilancio), così abbiamo fatto. Ho già pronto un testo che consegno alla Presidenza.

 

PRESIDENTE. Va bene. Prego, senatore Berselli, prosegua.

BERSELLI, relatore. Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 33.0.101 (testo 2) e 33.0.500 e favorevole sugli emendamenti 33.0.601 e 33.0.602 (testo corretto).

Per quanto riguarda l'emendamento 33.0.102, invitiamo i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno.

Esprimiamo inoltre parere contrario sui subemendamenti da 33.0.600/1 a 33.0.600/8, in quanto siamo a favore dell'emendamento 33.0.600 presentato dal Governo.

Esprimiamo parere contrario sull'emendamento 33.0.103. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di limitare questo chiacchiericcio, perché stiamo lavorando.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, volevo fare due segnalazioni.

Innanzitutto, per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 33.0.600 del Governo, con cui si propone di inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 33, poiché non siamo intervenuti per spiegare di cosa si tratta forse sarebbe opportuno attenderne l'illustrazione, prima che il relatore si pronunzi su di essi.

Inoltre, in relazione agli emendamenti 33.300 del senatore Saltamartini e 33.106, di cui sono primo firmatario, ma che è stato illustrato dal senatore Maritati, mi è incomprensibile il motivo per cui è stato dato parere favorevole all'emendamento della maggioranza e parere contrario al nostro, considerato che gli emendamenti sono sostanzialmente identici. Le uniche differenze sono date dal fatto che, nella prima frase, nell'emendamento 33.300 si usa il verbo «garantisce», mentre nell'emendamento 33.106 il verbo è «assicura» e che il primo parla di «organizzazione della struttura», mentre il secondo parla di «definizione funzionale, organizzativa, organica e strumentale della struttura».

PRESIDENTE. Sull'emendamento 33.300 c'è un invito al ritiro del relatore per il parere contrario della 5a Commissione.

 

CASSON (PD). Ma il relatore Berselli ha espresso un giudizio favorevole nel merito.

 

PRESIDENTE. Forse c'è stata un'incomprensione, perché il relatore ha condiviso il merito ma ha preso atto del parere contrario della 5a Commissione.

 

BERSELLI, relatore. È esattamente così, Presidente.

 

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, l'emendamento 33.101 (testo 2) è stato trasformato in ordine del giorno già accolto dal Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 33.102, 33.100, 33.103 (testo 2) e 33.104 e parere favorevole sull'emendamento 33.105.

Anch'io, signor Presidente, vorrei conoscere le motivazioni del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti sostanzialmente identici 33.300 e 33.106; infatti, entrambi descrivono un organismo che è già operante, il commissario straordinario per la gestione dei beni confiscati, soltanto per farlo diventare ordinario. Questa figura di commissario attualmente ha oneri di funzionamento che sono posti a carico della Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle sue dotazioni ordinarie, così com'è chiarito nell'articolo 3-quater di ciascuno dei suddetti emendamenti. Perciò, se ci sono altre motivazioni sarebbe interessante conoscerle, ma sulla base del tenore letterale di queste disposizioni risulta difficile capire perché vi sia il parere contrario della 5a Commissione.

Circa l'emendamento 33.0.100, il Governo accoglie l'ordine del giorno derivante dalla sua trasformazione.

Sull'emendamento 33.0.101 (testo 2), senatrice Ghedini, non ho capito se insiste per la votazione o se, com'è emerso dalla sua illustrazione, vi è la disponibilità a trasformarlo in un ordine del giorno.

 

GHEDINI (PD). Avevo dichiarato la disponibilità a trasformarlo in un ordine del giorno.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Senatrice Ghedini, quando sarà depositato l'ordine del giorno lo esaminerò ed esprimerò il mio parere.

Sull'emendamento 33.0.500 esprimo parere contrario.

Il parere ovviamente è favorevole sugli emendamenti 33.0.601 e 33.0.602 (testo corretto), presentati dal Governo.

Sull'emendamento 33.0.102 avanzo un invito al ritiro altrimenti il parere è contrario, ma vorrei spendervi qualche parola in più per motivarlo. Signor Presidente, mi dica quand'è il caso che intervenga su questo argomento.

 

PRESIDENTE. In fase di dichiarazione di voto.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sugli emendamenti 33.0.600/1, 33.0.600/2 e 33.0.600/6 esprimo parere favorevole, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 33.0.600/3, 33.0.600/4, 33.0.600/5, 33.0.600/7 e 33.0.600/8.

 

PRESIDENTE. Il suo parere su questi ultimi emendamenti è difforme da quello del relatore.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sull'emendamento 33.0.600 del Governo esprimo parere favorevole.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 33.0.103.

PRESIDENTE. Mi spiace che, in presenza di una condivisione nel merito, sia del relatore che del Governo, e di entrambi i presentatori, di maggioranza e di opposizione, l'emendamento 33.300, sostanzialmente identico all'emendamento 33.106, purtroppo sconti il parere contrario della 5ª Commissione.

BERSELLI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, sugli emendamenti 33.0.600/1, 33.0.600/2 e 33.0.600/6 - ai quali precedentemente mi ero dichiarato contrario - mi uniformo al parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Colleghi, stavo ribadendo che la contrarietà della 5a Commissione su un emendamento circa il quale, nel merito, vi è piena condivisione postulerebbe o un approfondimento oppure una sua messa in votazione. Approfondire significa accantonare e accantonare l'intero articolo sarebbe un ulteriore accantonamento che appesantirebbe ancora di più l'iter dell'intero disegno di legge.

La Presidenza in questa occasione non se la sente di suggerire tale ipotesi, avendo già accantonato un altro articolo. Andiamo quindi avanti con le votazioni.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, vorrei chiedere, se è possibile, un chiarimento al sottosegretario Mantovano in merito all'emendamento 33.0.600 presentato dal Governo, perché vorrei capire a cosa è funzionale la norma, in modo da mettere noi colleghi in condizione di esprimerci di conseguenza, trattandosi di una disposizione molto delicata anche sotto il profilo della compressione dei diritti di libertà.

L'articolo 33-bis che il Governo intende introdurre con l'emendamento in questione prevede un'ipotesi di sospensione cautelativa e, quindi, di scioglimento con atto amministrativo di associazioni qualora si proceda per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo, ovvero per uno dei reati aggravati già previsti dalla normativa in vigore. Poiché la procedura di sospensione dell'associazione e della sua attività si attiva solo sulla scorta della comunicazione del pubblico ministero, ci troviamo di fronte, ovviamente, alla compressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello della libertà di riunione.

Mi domando pertanto se si tratta di una norma funzionale ad un obiettivo specifico, quale può essere il contrasto al terrorismo, nel qual caso, però, così come è avvenuto con altre norme che sono state introdotte nell'ordinamento, verosimilmente dovrebbe avere una sua dimensione eccezionale e temporanea. Vorrei capire dal sottosegretario Mantovano qual è la finalità concreta dell'articolo 33-bis in questione, in quanto la discrezionalità in capo al Ministro dell'interno nell'attività di scioglimento di associazioni è abbastanza ampia. Credo sia una norma che vada esaminata con attenzione. Se le finalità sono emergenziali se ne comprende il senso; a regime qualche perplessità potrebbe sussistere.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, ringrazio il senatore D'Alia per aver fornito questa occasione di chiarimento.

La norma che si intende introdurre su iniziativa del Governo parte da una situazione di fatto che è emersa in numerosi procedimenti penali in corso e che ha avuto anche una rilevanza nelle cronache. Mi riferisco alla facilità con la quale soggetti che si muovono nell'area del terrorismo, soprattutto quello di matrice islamica (è cronaca delle ultime settimane), si occultano all'ombra di ONG o, comunque, di sigle associative apparentemente neutre.

La struttura presa in considerazione è quella della legge n. 205 del 1993, la cosiddetta legge Mancino, al cui interno vi è una disposizione, contenuta nell'articolo 7, che prevede esattamente la stessa dinamica contemplata nell'articolo 33-bis in questione, cioè la possibilità di sospendere l'attività dell'associazione in presenza di una comprovata discriminazione razziale determinata da odio etnico o altro, che si muove utilizzando le strutture associative, salvo poi, all'esito di un giudizio in cui ciò risulti dimostrato, arrivare, se ne sussistono i requisiti, allo scioglimento della medesima associazione. Anche per la legge Mancino è sufficiente che vi sia un procedimento penale in corso. Ovviamente al Ministro dell'interno, che è autorità nazionale di sicurezza, questo procedimento deve essere comunicato: da ciò la previsione di una comunicazione da parte del pubblico ministero.

L'unico elemento procedurale differente rispetto alla legge Mancino è che il potere di sospensione viene individuato nella titolarità del Ministro dell'interno al fine di consentire un intervento più tempestivo e, soprattutto, di garantire alla sua persona di avere il quadro complessivo dell'attività di terrorismo sul piano nazionale, il che può permettere di evitare il pregiudizio di altre indagini o di altra attività di prevenzione in corso. Quindi, l'obiettivo di questa norma è quello di potenziare lo sforzo di prevenzione da parte delle autorità di sicurezza utilizzando una struttura che è già patrimonio del nostro ordinamento da oltre quindici anni.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, mi ero riservato di intervenire su questa norma, che è molto particolare e sulla quale credo bisognerebbe porre un po' più di attenzione.

L'articolo 33 del disegno di legge riguarda la lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Ora viene introdotto questo articolo aggiuntivo che fa riferimento a tutt'altra fattispecie, cioè il terrorismo. Peraltro, in proposito abbiamo presentato un emendamento per aggiungere le parole "anche internazionale". Dicevo, bisogna porre attenzione, per le conseguenze che ne possono derivare, sia da un punto di vista giuridico-istituzionale sia da un punto di vista politico-sociale.

Il rappresentante del Governo ha detto poco fa che è stata adottata la struttura della legge Mancino. Ritengo che non sia esattamente così, perché quella struttura è stata adottata soltanto inizialmente. La legge Mancino è stata in realtà stravolta, perché l'intervento della magistratura, del tribunale, su diritti fondamentali di qualsiasi per persona, viene sostituito con l'intervento del Ministro dell'interno come intervento di polizia. Non voglio ora dire che da uno Stato di diritto si arrivi ad uno Stato di polizia, però voglio invitare a riflettere. In particolare, credo che la struttura del legge Mancino, se la si vuole considerare in questa situazione, debba essere adottata integralmente, perché si toccano diritti fondamentali che riguardano la libertà della persona, la libertà di riunione, i diritti di difesa.

Quindi, va benissimo che ci sia un'attività da parte delle forze di polizia in fase preventiva, in fase di sicurezza, e che queste segnalazioni arrivino al pubblico ministero, però la legge Mancino dice che dopo deve intervenire, a seguito di richiesta del procuratore, il tribunale, anche in sede cautelare, in tempi molto rapidi per disporre la sospensione. Credo che questa cautela che abbiamo inserito nel nostro ordinamento fin dal 1982 debba essere mantenuta.

Sulla preoccupazione nei confronti del terrorismo espressa dal Governo siamo d'accordo. Non siamo d'accordo sui mezzi che vengono indicati. Per questo abbiamo proposto una serie di emendamenti. Alcuni hanno ricevuto un parere favorevole. Altri però, non a caso quelli fondamentali, cioè quelli che tendono a portare il controllo e far disporre la sospensione di queste attività in capo all'autorità giudiziaria, del tribunale, hanno ricevuto un parere negativo. Così come sugli elementi che devono essere utilizzati per arrivare a questa decisione. Chiediamo di pensarci e di adottare integralmente la struttura della legge Mancino.

PRESIDENTE. L'emendamento 33.101 (testo 2) è stato trasformato in un ordine del giorno. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi in proposito.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G33.101 non verrà posto in votazione.

L'emendamento 33.102...

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Lo abbiamo ritirato e abbiamo poi sottoscritto l'ordine del giorno G33.101.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Sull'emendamento 33.103 (testo 2 corretto) è stato espresso un invito al ritiro. In alternativa, parere contrario. Senatore Casson, aderisce all'invito?

CASSON (PD). Signor Presidente, lo ritiro e confluisco nell'ordine del giorno G33.101.

PRESIDENTE. L'emendamento 33.104 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 33.105, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Sull'emendamento 33.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di contenuto analogo al successivo 33.106, c'è un invito al ritiro.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, per le motivazioni che ha espresso il senatore Casson nell'individuare una quasi totale identità tra l'emendamento 33.300 e l'emendamento 33.106 e quindi un difforme parere e dopo anche quello che ha detto il Governo, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Saltamartini, accetta l'invito al ritiro?

 

SALTAMARTINI (PdL). Sì, Presidente, ritiro l'emendamento 33.300.

 

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'emendamento 33.106, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

INCOSTANTE (PD). Mi sembra che il Sottosegretario avesse detto qualcosa anche al senatore Saltamartini rispetto al parere.

 

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, stiamo parlando dell'emendamento 33.106, sul quale è stato espresso un parere contrario da parte della 5a Commissione. Ora ho bisogno di conoscere formalmente il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

 

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo ribadisce il parere favorevole all'introduzione di questa struttura. (Applausi dal Gruppo PD).

 

BERSELLI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BERSELLI, relatore. C'è un parere contrario della Commissione bilancio. Il senatore Saltamartini ha ritirato l'emendamento.

VIZZINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, il senatore Saltamartini aveva aderito all'invito al ritiro prima ancora che il Sottosegretario si dicesse favorevole all'emendamento, al pari di quello che aveva fatto il senatore Casson. A questo punto, se vi è una posizione favorevole da parte del Governo all'emendamento 33.106, ovviamente vale anche per l'emendamento a firma Saltamartini, che in buona fede l'aveva ritirato non essendo a conoscenza di questo parere.

 

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, ha qualcosa da dire rispetto al parere contrario espresso dalla 5a Commissione?

AZZOLLINI (PdL). Presidente, ho davanti i due emendamenti e ricordo perfettamente che abbiamo dato un parere contrario ad entrambi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: d'altra parte si vede nettamente che ci sono nuovi oneri di funzionamento della struttura. È difficile che nuovi oneri di funzionamento non comportino spese, pertanto rimane il parere che era stato formulato in sede di Commissione.

PRESIDENTE. In effetti, quando l'emendamento recita: «Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri», è una frase molto retorica.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, forse il presidente Azzollini era fuori dall'Aula quando abbiamo iniziato la discussione su questa vicenda. Parliamo di una struttura che già esiste nell'ambito della Presidenza del Consiglio e che viene finanziata con le dotazioni ordinarie della stessa Presidenza, sia pure come figura di commissario straordinario. Siamo già al primo rinnovo; quindi si tratta di rendere ordinario ciò che è straordinario finora, ma con le medesime dotazioni.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, premesso che ovviamente non posso modificare il parere della Commissione, sento tuttavia di confermarlo. Sottosegretario Mantovano, nulla contro la sua persona, per la quale nutro grande affetto, ma proprio gli emendamenti dicono il contrario: l'emendamento 33.106 recita infatti: «La definizione funzionale, organizzativa, organica e strumentale della struttura è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». In sostanza, l'emendamento parla di una nuova struttura e difficilmente le nuove strutture non costano. Mi pare molto difficile.

 

INCOSTANTE (PD). No, non è così.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD). Signor Presidente, francamente durante la discussione in Commissione bilancio abbiamo approfondito l'argomento e anche il Ministero dell'economia, che come lei sa è sempre rappresentato quando diamo i pareri, ha condiviso e sollecitato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in funzione del fatto che è patente l'introduzione di una struttura che determina oneri.

Soltanto una relazione tecnica predisposta adeguatamente, che mostrasse che la vecchia struttura si trasforma (probabilmente modificandone la base legislativa o almeno regolamentare) in funzione del conferimento delle risorse che oggi finanziano la vecchia per finanziare la nuova avrebbe indotto un altro argomento. Ma così stando l'emendamento, sulla base del parere del Ministero dell'economia non vedo come potessimo dare un parere diverso da quello che abbiamo espresso.

PRESIDENTE. Senatore Morando, intendo richiamare l'attenzione dell'Aula su un aspetto. Stiamo lavorando proficuamente, in un ottimo clima, su un testo che tratta una materia delicatissima sulla quale vedo consumarsi un confronto estremamente interessante e costruttivo tra maggioranza e opposizione. Vi sono delle idee diverse, ma sostanzialmente si condivide con grande senso di responsabilità l'esigenza di occuparsi di questo tema anche con la dovuta speditezza.

Il timore della Presidenza è che approvare un emendamento con il parere contrario ex articolo 81 possa non soltanto determinare modifiche da parte della Camera, che avrà il sacrosanto diritto di intervenire nel merito, ma eventualmente anche rilievi da parte del Quirinale, trattandosi appunto di un voto con il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione.

E poiché si tratta del tema della sicurezza vorrei proprio sin da ora evitare che nel testo trasmesso al secondo ramo del Parlamento possano esserci norme che, sì, potrebbero essere soppresse dalla Camera ma, ove mantenute, potrebbero costituire motivo di rinvio alle Camere da parte del Quirinale. Si tratta di un testo che riguarda temi delicatissimi quali quello della sicurezza, del contrasto alla criminalità, della criminalità mafiosa, del 41-bis (che dovremmo affrontare tra poco).

Questa è la riflessione che la Presidenza affida all'Aula e che riguarda l'opportunità o meno di approvare un emendamento che, seppur condiviso nel merito, ha formalmente un parere contrario ex articolo 81 - di cui devo prendere atto - condiviso all'interno della Commissione dalla Presidenza, da un autorevolissimo esponente dell'opposizione e dal Governo, nella persona del rappresentante del Ministero dell'economia.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, mi sembra che ci si stia avviando verso un accantonamento. L'importante è che non sia accantonato anche l'articolo 33, dal momento che si tratta di una voce che può essere tranquillamente trattata a parte.

PRESIDENTE. Si potrebbero invitare - la Presidenza se ne assume la responsabilità - i proponenti Saltamartini e Casson a trasformare gli emendamenti in aggiuntivi, che verrebbero accantonati, in modo tale da poter votare l'articolo 33.

Poiché i proponenti concordano, dispongo l'accantonamento degli emendamenti 33.300 e 33.106.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

 

L'emendamento 33.0.100 è stato trasformato nell'ordine del giorno G33.0.100, che essendo stato accolto dal Governo non verrà posto in votazione.

Sull'emendamento 33.0.101 (testo 2) è stato espresso un parere contrario, ma vi era una disponibilità a trasformarlo in ordine del giorno.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. La senatrice Ghedini era già soddisfatta dall'ordine del giorno G33.101, che comprende anche questa materia.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 33.0.101 (testo 2) dunque è ritirato e confluisce nell'ordine del giorno G33.101.

 

GHEDINI (PD). Sì, confermo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.0.500, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 33.0.601, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 33.0.602 (testo corretto), presentato dal Governo.

È approvato.

 

Sull'emendamento 33.0.102 è stato espresso un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Chiedo al senatore Lumia se intende accettare tale invito.

LUMIA (PD). Signor Presidente, l'emendamento in esame tratta un argomento delicatissimo, ossia i testimoni di giustizia, che sono cosa ben diversa dai collaboratori di giustizia. Colleghi, i testimoni di giustizia sono cittadini onesti, lontani dall'organizzazione mafiosa, che rifiutano la cultura dell'omertà, denunciano, vanno nelle aule dei tribunali a compiere il loro dovere di cittadini e da quel giorno, ahimè, per molti di loro inizia una vita a dir poco infernale. Vorrei quindi ci fosse la massima attenzione su questo tema dei testimoni di giustizia.

Presidente, lei sa che molti di loro le hanno scritto: vi sono stati diversi appelli di tanti testimoni di giustizia. A dire il vero, non sono molti, non è una platea ampia: sono circa una settantina. Alcuni di questi testimoni di giustizia oggi vivono in condizioni disperate. Infatti, una volta che per loro finisce il programma a carico dello Stato, che li protegge e mantiene, dopo aver passato mesi ed anni in un rapporto assistenziale con lo Stato non sono in grado di reinserirsi nella società e nel mercato del lavoro attraverso una attività autonoma, anche perché molti di questi non sono imprenditori. Ritengo limitato e forse anche sbagliato l'atteggiamento dello Stato, che stipula un patto con i testimoni di giustizia e, dopo alcuni anni che dà loro un sostegno al reddito e alcune provvidenze, li fa uscire dal programma e lascia che si arrangino.

Questo atteggiamento è sbagliato perché, se alla fine di questo cammino c'è un fallimento, esso riguarda anche noi, lo Stato e la lotta alla mafia. E perché, signor Presidente, il più delle volte c'è un fallimento? Perché queste persone sono sradicate dai loro posti e portate in località lontane (si immagini, Presidente, cosa questo significhi e cosa comporti per la moglie e i bambini); sono tenuti in strutture lontane, spesso a non fare niente; dopo anni e anni che sono chiusi nei loro appartamenti in condizioni difficilissime (devono cambiare generalità e vivono con il terrore), senza essere stati nel frattempo inseriti nel mercato del lavoro, alcuni vivono un disagio psicologico drammatico e molti non ce la fanno più.

Signor Presidente,penso sia necessario integrare la normativa sui testimoni di giustizia dando la possibilità allo Stato di avere un'arma in più, non obbligatoria e non per tutti ma dove è necessaria e utile, prevedendo il loro inserimento nella pubblica amministrazione (sono pochi casi) e garantendo loro dignità. Lo Stato riconoscerebbe il loro valore di testimoni di giustizia, non darebbe loro solo un reddito passivo, ma un lavoro; si alzerebbero la mattina, uscirebbero di casa e si guadagnerebbero con la loro onestà e il loro lavoro il proprio reddito e si interromperebbe quel meccanismo, che diventa perverso, di mantenimento e assistenza che produce risultati fallimentari sul piano non solo della lotta alla mafia, ma anche sul piano esistenziale e umano.

Perché non si può accogliere uno strumento di questo tipo? Come detto, è una norma che integra le opportunità che abbiamo nel trattare e nel reinserire i testimoni di giustizia. Possiamo farlo: è una norma che abbiamo già cambiato, perché l'abbiamo già discussa in altri momenti qui in Aula e che è stata corretta alla luce delle indicazioni fornite. Se il Governo vuole apportare ulteriori modifiche direttamente in Aula lo può fare in modo da poter dare sui testimoni di giustizia la risposta che ci si attende dal Parlamento e dal Governo.

Ecco perché, così come riformulato - un termine improprio - l'emendamento 33.0.102 fa riferimento ad un testo discusso all'interno di altri provvedimenti, in particolare nel decreto-legge n. 92 del 2008 in tema di sicurezza.

In questo disegno di legge potrebbe invece trovare finalmente una collocazione corretta e quindi risolvere quei casi che per tutti noi sono importanti, come unanimemente riconosciuto dalla Commissione parlamentare antimafia che appena un anno fa ha approvato una relazione presentata dall'onorevole Napoli - oggi rappresentante di maggioranza - che, tra le indicazioni, forniva anche questoatto di indirizzo.

Pertanto, non solo ne chiedo l'approvazione al rappresentante del Governo, magari prevedendo ulteriori modifiche, ma anche ai colleghi. Chiedo loro di sottoscriverlo unanimemente perché non è un emendamento di una parte, e sui testimoni di giustizia deve esserci l'impegno corale da parte di tutti.

PRESIDENTE. Le segnalo che il parere non ostativo della Commissione bilancio su tale emendamento è condizionato all'eventuale modifica, ove lei dovesse accettare, volta a trasformare l'anno 2008 in 2009 e a sostituire le parole «24 dicembre 2007, n. 244» con le altre «22 dicembre 2008, n. 203». Senatore Lumia, lei concorda?

 

LUMIA (PD). Sì, signor Presidente. Riformulo l'emendamento nel senso indicato dalla Commissione bilancio.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, in primo luogo le chiedo che sia aggiunta la mia firma all'emendamento proposto dal senatore Lumia.

In questa sede si è già svolta una discussione con riferimento al decreto-legge in materia di sicurezza. Ora, non si sta parlando di collaboratori di giustizia ma di persone incensurate, perbene, comuni cittadini che si trovano coinvolti come soggetti che possono dare un contributo positivo ad un'indagine antimafia e di fronte alla scelta di collaborare con lo Stato, pur non avendone alcuna convenienza. Infatti, non si tratta di pentiti che possono ottenere un beneficio in termini di sconti di pena o di altro genere, ma di cittadini normali che vogliono dare un contributo allo Stato, ma che si trovano di fronte all'alternativa di non poterlo fare in quanto condannati a vivere una condizione di clandestinità.

Considerato ciò, lo Stato deve fornire un'alternativa rispetto alla gestione di questa clandestinità. Ora, poiché il numero dei testimoni di giustizia rischia di assottigliarsi per questa ragione, non essendo previsto alcun incentivo reale, concreto, credibile, serio da parte dello Stato, credo che l'idea di prevedere un accesso privilegiato - lo sottolineo - nell'ambito della pubblica amministrazione, con tutte le garanzie che in occasione dell'esame del provvedimento governativo in Senato il sottosegretario Mantovano aveva espresso in Aula, vale a dire in termini di segretezza e della circostanza che ciò avvenga senza che si incida in alcun modo sulla genuinità dell'acquisizione testimoniale e quant'altro - tutte osservazioni corrette e condivise - possa essere recepita nel testo al nostroesame. Ritengo sia opportuno dare questa ulteriore occasione ai testimoni di giustizia e che ciò possa avvenire adesso in modo da rendere più agevole il compito della collaborazione dei cittadini perbene nella alla lotta alla mafia.

Pur sottolineando l'importanza di avvalersi della collaborazione dei pentiti, la collaborazione dei testimoni di giustizia, che in sostanza sono cittadini testimoni di fatti criminosi, credo che sotto il profilo culturale e sociale rappresenterebbe un dato positivo. Sulla base di queste considerazioni, ritengo che oggi vi siano tutte le condizioni per votare congiuntamente a favore di questo emendamento.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, come noto, la testimonianza è un dovere dei cittadini, ma in alcune parti del nostro Paese, prima di essere un dovere, deve essere ancora riconosciuto come diritto. Infatti, in alcune zone italiane non esiste il diritto a testimoniare: figuriamoci, quindi, se la testimonianza può diventare un dovere.

Il diritto a testimoniare significa poter testimoniare senza avere conseguenze. Non stiamo parlando di atteggiamenti premiali da parte dello Stato (che riguardano la collaborazione degli ex appartenenti alle organizzazioni criminali); stiamo facendo riferimento a persone che non devono essere premiate dallo Stato, ma che devono essere garantite nella loro sicurezza e nel loro futuro. Rendere testimonianza in favore della giustizia non può essere una iattura! Noi dobbiamo porci in quest'ottica.

Obiettivamente, da anni (il problema non riguarda soltanto l'attuale Governo perché si tratta di un'antica questione), si avverte un'insofferenza verso il testimone di giustizia, quasi fosse uno status. Dietro quella parola vi è una valutazione giuridica: si ha accesso alle misure previste dal provvedimento del 2001 soltanto qualora vi sia un comportamento rilevante in ordine alle conoscenze che si hanno, se cioè lo Stato riceve un grande beneficio. Devono verificarsi, dunque, due condizioni: vi deve essere un comportamento rilevante ed un pericolo incombente.

Lo Stato non può preferire l'opzione di dare un po' di denaro purché il testimone esca dalla scena: purtroppo, da anni si cerca di realizzare proprio questo, provando cioè a «far sparire» il testimone! Queste persone, però, non possono sparire perché hanno diritto ad avere una dignità; non possono nascondersi per tutta la loro esistenza. (Applausi dal Gruppo IdV).

Con l'emendamento 33.0.102 (testo 2) si chiede almeno che lo Stato, riconoscendo le loro professionalità (qualora le abbiano), quanto meno le inserisca nell'ambito dell'amministrazione. Si chiede almeno questo!

Pertanto, condivido e sottoscrivo, a nome delle mio Gruppo, l'emendamento 33.0.102 (testo 2). (Applausi dal Gruppo IdV).

PISANU (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PISANU (PdL). Signor Presidente, pregherei il Governo di considerare con la massima attenzione l'emendamento 33.0.102 (testo 2), tenendo conto del fatto che nella discussione generale appena conclusasi presso la Commissione parlamentare antimafia il tema della tutela dei testimoni di giustizia ha trovato unanime convergenza sulla necessità di accordare maggiori tutele a persone che, per rendere un servizio alla giustizia, hanno già accettato lo sconvolgimento della loro vita personale e familiare e restano esposti al pericolo di vita.

Intuisco che vi sono problemi, che peraltro non mi sembrano insuperabili, di copertura finanziaria; tuttavia credo che, per l'estrema delicatezza del tema e per il valore emblematico che avrebbe una decisione unanime del Parlamento in questa materia, si tratterebbe di un contributo morale importante nella lotta - ancora aspra e difficile - ai fenomeni mafiosi che tormentano l'intero Paese e condizionano pesantemente lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e IdV).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, desidero soltanto aggiungere una considerazione alle molte che condivido che sono state fatte ed anche annunciare che, insieme al senatore Zanda, appongo la mia firma all'emendamento 33.0.102.

Abbiamo la grande fortuna di discutere di questo argomento davanti al sottosegretario Mantovano, che della materia si occupa molto bene da anni (sono almeno tre o quattro legislature che il sottosegretario Mantovano se ne occupa anche da deputato). Abbiamo ora la necessità di mettere la parola fine a tale questione, che tante volte e con successive modifiche abbiamo affrontato, non solo per le considerazioni fatte, e molto bene, dal presidente Pisanu e dai senatori Lumia, Li Gotti e D'Alia, ma anche per un'altra ragione che in qualche modo alimenta una preoccupazione non detta che tuttavia pesa sulla soluzione del problema.

Vedete, persone che spesso per dieci anni, data la lunghezza dei processi e la necessità di affrontarne i diversi gradi, si trovano ad essere testimoni di giustizia in una situazione non solo di straordinaria difficoltà ma anche di incredibile precarietà circa il futuro - possibilità di mantenere la propria famiglia, nonché un ruolo e una dignità legate al fatto di esercitare una professione o svolgere un lavoro - possono incontrare disagi che talvolta pesano non soltanto sulla vita delle persone stesse, ma anche sulle relazioni che intrattengono con le istituzioni che le seguono. Credo sia davvero opportuna una soluzione di questo genere, che assicura la dignità di un lavoro, una certezza rispetto alle prospettive e che celebra e premia: questo dobbiamo fare.

In tante zone del nostro Paese il dovere civico della collaborazione e della testimonianza viene avvertito così difficile per le condizioni di pericolo nelle quali ci si muove. È una soluzione dignitosa, da Paese moderno, che spazza via non soltanto le preoccupazioni di queste persone, ma anche la preoccupazione non detta che talvolta può serpeggiare al di sotto della nostra discussione. (Applausi dal Gruppo PD).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, l'intenzione alla base dell'emendamento in esame è certamente lodevole, anche se il quadro tratteggiato dal senatore Lumia per sostenerlo si riferisce probabilmente a dieci anni fa. Su questo, prima di dedicare un cenno all'esame dell'emendamento, vorrei fare una premessa doverosa. Trovo singolare che a scadenze ricorrenti si parli della gestione dei testimoni di giustizia, che certamente ha mille limiti, senza sentire mai il dovere di ascoltare chi questa gestione esercita. Spesso le valutazioni fornite a tutti i livelli, anche mediatici, sono fatte sulla base di denunce di persone che magari non sono mai entrate nel programma di protezione o che ne sono state estromesse sulla base di valutazioni, magari anch'esse discutibili, che oggi sono all'esame della giustizia amministrativa.

Una premessa doverosa e non di stile è che il Governo è disponibile e pronto in qualsiasi circostanza, con le dovute garanzie di riservatezza che la Commissione parlamentare antimafia, oggi presieduta dal senatore Pisanu, è senz'altro in grado di dare, a rendere conto della gestione dei testimoni di giustizia con documenti ed atti, anche relativamente a singole posizioni. Peccato che ciò ordinariamente non avvenga.

Fatta questa premessa, come tutti voi sapete - avendo alcuni concorso in modo qualificato all'elaborazione e all'approvazione della nuova normativa - nel 2001 la disciplina è cambiata totalmente ed è stato introdotto un vero e proprio statuto dei testimoni di giustizia che rende la posizione di costoro assolutamente diversa, com'è giusto che sia, rispetto a quella dei collaboratori. Questo ha comportato che la gran parte dei problemi incontrati si riferissero alla fase antecedente, non tanto per anomalie strutturali nella gestione, ma nella configurazione giuridica che non tratteggiava questa linea di confine, sicché si scambiava una persona onesta per un delinquente pluriomicida che, in una logica premiale, aveva scelto di collaborare con lo Stato.

Ma dal 2001, anche per coloro che sono entrati prima, vi è una totale diversità quanto ad assegno di mantenimento, alloggio e prospettive di reinserimento, quanto alla possibilità - che non hanno i collaboratori ma i testimoni di giustizia - di chiedere l'acquisto da parte dello Stato a prezzo di mercato di immobili che sono costretti a lasciare nella località di origine; se lo chiedono ovviamente, è una loro facoltà. Vi è inoltre da anni uno sforzo che ha raggiunto dei risultati importanti di mantenere il testimone il più possibile, se vi è la richiesta dell'interessato, nel luogo di residenza, proprio perché non è giusto sradicarlo. È giusto che lo Stato si impegni nella sua tutela in loco anche perché questo, al di là delle scelte dell'interessato, rappresenta una vittoria per lo Stato, che non costringe le persone oneste a trasferirsi.

Sono disponibile in qualsiasi momento a rendere conto dettagliato e nominativo di questa situazione con tutte le garanzie di riservatezza, avendo presieduto la Commissione sui programmi di protezione dal 2001 al 2006 e presiedendola di nuovo dal giugno dello scorso anno.

In questa veste posso testimoniare non soltanto dello sforzo, in larga parte dei casi giunto a compimento, di reinserimento lavorativo di tanti testimoni di giustizia ma anche, in certi casi, quanto è stato richiesto e quando praticabile, dello sforzo di permettere ad alcuni testimoni di giustizia, che non fossero operatori economici, la cui attività quindi non fosse ricostruibile in altra sede o non fosse tutelabile nel luogo d'origine, per inserire testimoni di giustizia, per esempio, in aziende che lavorano a stretto contatto con la pubblica prestazione. Naturalmente non dirò neanche sotto tortura i nomi di costoro, perché l'esigenza fondamentale, nel momento in cui il programma va a compimento, è che quella persona non sia riconoscibile. Se viene meno infatti l'intento di mimetizzazione, abbiamo distrutto il programma anche nella sua fase conclusiva.

Con riferimento al punto specifico, cioè una sorta di canale privilegiato, di corsia preferenziale per entrare nella pubblica amministrazione: questo significa concretamente individuare, sia pure per pochi numeri, una categoria a sé di ingresso alla pubblica amministrazione in deroga al concorso.

Questa categoria a sé avrebbe come effetto immediato l'individuazione dei soggetti. Voglio capire come si spiega l'accesso in un ufficio pubblico, non in una azienda, dove si può dire ad una sola persona con mille cautele, ma in un ufficio pubblico: come si fa a garantire un accesso che non sia svelabile perlomeno nei termini generali. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Perduca, Poretti e Sbarbati).

Quindi, l'arma in più in questo caso - non è un argomento polemico ma per esprimere nel modo più chiaro - la si dà alla criminalità mafiosa che quel testimone ha contribuito a disarticolare, nel momento in cui lo si indica come colui che lavora in un certo posto.

Proprio perché l'argomento è delicato ogni automatismo è deleterio. Il Governo ribadisce in questa sede il proprio impegno massimo alla ripresa di un'attività lavorativa da parte di ogni testimone di giustizia, anche in continuità con quanto fatto finora, quando non vi è un'attività economica a monte che possa essere ripresa (per esempio, quindi, come è accaduto, in aziende che hanno a che fare con la pubblica amministrazione) ed è disponibile ad accogliere un ordine del giorno che, riformulando e riprendendo i temi alla base di questo emendamento, imponga al Governo, con periodicità che stabilirete, di rendere conto dell'attuazione di tale impegno nelle sedi più opportune, a cominciare dalla Commissione parlamentare antimafia.

Credo che, per onestà, si debba dire con estrema chiarezza che il rimedio proposto, che ha intenzioni lodevolissime, ad avviso del Governo (per carità, discutibilissimo e contrastabilissimo) appare peggiore del male. Per tale ragione confermo la disponibilità nei termini prima enunciati. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e della senatrice Sbarbati).

PRESIDENTE. Colleghi, il tema è estremamente delicato. Ci sono stati vari interventi che hanno evidenziato la centralità della tematica della tutela, non solo a breve ma anche a lungo termine, del testimone di giustizia, per una sua normalità di esistenza. Il Governo ha posto delle motivazioni che anch'esse confluiscono sull'esigenza di una tutela, laddove il testimone di giustizia dovesse essere assunto in maniera diretta, seppur riservata, nell'ambito della pubblica amministrazione.

È intento della Presidenza concludere quantomeno gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 33 (sono pochissime votazioni), anche se mi dolgo molto, ma non è responsabilità di nessuno, di non poter passare all'articolo 34, che, come sapete, tocca il tema delicatissimo dell'articolo 41‑bis dell'ordinamento penitenziario, che tratteremo alla ripresa dei lavori.

Alla luce delle motivazioni, condivisibili o meno, ma sostanziali, del Governo sulla proposta emendativa 33.0.102 del senatore Lumia e della disponibilità del Governo ad accettare la trasformazione di tale emendamento in un ordine del giorno, da concordare bene tra Governo e firmatari, volevo poi valutare se accantonare l'esame di tale proposta e quindi innescare un rapporto tra il Governo e i firmatari per arrivare ad un ordine del giorno che faccia propri gli orientamenti del senatore Lumia e del Governo, entrambi favorevoli all'esigenza di assicurare una collocazione lavorativa al testimone di giustizia. Senatore Lumia, il problema, come dice il Governo, riguarda l'ambito; in alcuni ambiti si potrebbe infatti esporre a dei rischi il testimone di giustizia. Quindi, se siete d'accordo, sospenderei l'esame di tale emendamento, in modo da vedere se si può trovare, non una norma ma un ordine del giorno che possa rispondere alle esigenze di tutela poste sia dal senatore Lumia che dal Governo.

Proseguiamo dunque con la votazione dei restanti emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 33.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, le chiedo scusa, però l'emendamento 33.0.600 del Governo in materia di terrorismo penso abbia bisogno di una meditazione e di un approfondimento. Avrei intenzione su alcuni nostri emendamenti di intervenire in maniera dettagliata; su alcuni c'è già un parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. A questo punto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

Per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza

MARITATI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARITATI (PD). Signor Presidente, mi rendo conto della situazione, ma il tema che volevo porre all'Assemblea è di grandissima importanza e di grande urgenza, per cui auspico che le regole relative alle richieste di intervento in apertura di seduta siano riviste e rese compatibili con le esigenze con cui abbiamo a misurarci in questa sede.

Signor Presidente, se l'Aula avesse avuto il tempo di ascoltare, avrei proposto di lanciare un appello in maniera unitaria da questa Assemblea a chi ha la possibilità di intervenire affinché vi sia un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Non è un fatto retorico, signor Presidente, se vuole posso scriverlo.

 

PRESIDENTE. Si riferisce ad una mozione?

 

MARITATI (PD). Sì, ma non c'è tempo e quindi, conoscendo la delicatezza del tema e la differente posizione che i Gruppi hanno o possono legittimamente avere, chiederei soltanto un appello a fermare il fuoco, per consentire l'accesso degli aiuti umanitari, e ad incentivare il tavolo diplomatico e politico al fine di trovare una soluzione. Su questo secondo punto, ovviamente, ci sarà bisogno di più tempo e di grande maestria da parte dei vari Governi.

Se da Palazzo Madama partisse oggi un appello unitario al cessate il fuoco, questo vorrebbe dire appunto non dividerci, ma essere unitari (Applausi dal Gruppo PD).

 

Sulla negata estradizione di Cesare Battisti

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEDICA (IdV). Signor Presidente, concordo con quanto ha detto il collega che mi ha preceduto circa la decisione della Conferenza dei Capigruppo di far svolgere questi interventi alla conclusione della discussione in Aula. In questo modo, infatti, ci parliamo addosso. Non è molto felice questa situazione per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, perché alla fine della seduta i colleghi tendono ad andarsene, così non possono ascoltare le questioni che vengono sollevate, come quella della situazione nella Striscia di Gaza, citata dal collega Maritati, o quella che intendiamo proporre noi (oggi abbiamo presentato anche una mozione in merito), relativa alla decisione del Ministro della giustizia brasiliano di accordare al terrorista Cesare Battisti lo status di rifugiato politico. Non credo che questo sia un tema da affrontare al termine della seduta dell'Aula, perché nessuno ascolta. Purtroppo, ormai sembra che si sia affermata la cultura della campanella di ricreazione e quindi al termine della seduta se ne vanno tutti.

Come dicevo, signor Presidente, abbiamo presentato una mozione su tale argomento. Non svolgo però il mio intervento, anche perché la mia osservazione vuole essere una nota polemica nei confronti della Conferenza dei Capigruppo che ha stabilito questa regola. Non credo sia opportuno che il collega che mi ha preceduto ed io parliamo nel vuoto. Mi rivolgo a lei che è la massima espressione di questo Parlamento, e la rispetto in quanto tale, ma all'inizio dei lavori sono presenti anche gli altri colleghi. Se interveniamo sempre alla fine della discussione, ci parliamo addosso, anche se si tratta di temi importantissimi.

Il Brasile ritiene che l'Italia sia un Paese dove ammazzano le persone. Così hanno dichiarato il Ministro della giustizia e gli avvocati di questo terrorista, Battisti, che è ancora nel Paese brasiliano. Domani dovrebbe addirittura essere un cittadino libero, libero di dire a tutti gli altri terroristi e a tutti quelli che hanno ucciso di andare in quel Paese, dove viene riconosciuto il titolo di rifugiato politico. Su questo bisognava parlare e discutere.

Desidero anche fare una piccola precisazione su un'intervista che ha rilasciato il senatore Gasparri. Egli sostiene di avere ascoltato con attenzione il ministro Frattini (ma credo che non lo abbia fatto), il quale gli avrebbe assicurato che il presidente Lula era favorevole all'estradizione ma la decisione è stata assunta dalla Corte suprema, che in Brasile, come in altri Paesi, è un organismo indipendente. La dichiarazione del senatore Gasparri è sbagliata dall'inizio alla fine, in quanto il Ministro della giustizia ha preso la decisione e la Corte suprema deve ancora pronunciarsi. I tempi saranno lunghi, purtroppo. Ieri ho parlato con l'ambasciatore brasiliano, il quale mi ha detto che avevano avvisato due giorni fa, attraverso l'ambasciatore in Brasile, di questo fatto. Oggi c'è appunto questa situazione.

Lo ripeto, seppure con molto rammarico, che non affronto il discorso. Dico solo che abbiamo presentato una mozione, firmata da parte sia del centrodestra che del centrosinistra. Speriamo di approfondirla e di discuterla la prossima settimana. È un tema che ci riguarda come Paese, signor Presidente.

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, mi rifaccio innanzitutto a quanto affermato poc'anzi dal collega Pedica. Non mi sembra opportuno, infatti, chiudere nel vuoto la seduta parlando di problemi di grande importanza. La Presidenza ha piena competenza sulla gestione dei lavori d'Aula, ma credo che certi argomenti dovrebbero essere trattati in apertura di seduta.

In questo caso mi riferisco alla questione di Cesare Battisti, l'assassino, da non confondere con l'eroe. Il sottoscritto, insieme ai colleghi Ciarrapico, Caligiuri, Paravia, Totaro, De Gregorio, Germontani e Cursi, ha presentato ieri l'interrogazione 4-01002, oggi pubblicata, con la quale si chiede al Governo innanzitutto di presentarsi in Aula a riferire su questo problema. Cesare Battisti non viene estradato in Italia perché - sostiene il suo avvocato e conferma il Ministro della giustizia brasiliano - potrebbe essere ucciso. Noi non siamo un Paese sudamericano, bisogna dirlo ai brasiliani che hanno precise responsabilità sull'arrivo in Italia di gente che spesso viene arrestata. Ricordo l'arresto avvenuto proprio qualche giorno fa di un brasiliano, non so se uomo o donna, che ha ucciso un cittadino italiano. Bisogna fare attenzione.

Noi chiediamo che il Governo italiano intervenga, e già lo ha fatto il Ministro degli affari esteri. Cesare Battisti è stato condannato per quattro omicidi tra il 1977 e il 1979. Uno dei sopravvissuti, Torreggiani, il figlio di un gioielliere, che è rimasto paralizzato ed è seduto su una sedia a rotelle perché uno dei colpi di pistola sparato dal padre per sbaglio lo ha colpito, ha detto che è una vergogna. Certo, è una vergogna. La giustizia ha condannato Battisti all'ergastolo, lui deve scontarlo in Italia. Questo chiediamo nella nostra interrogazione. Io, insieme ad altri, ho sottoscritto anche la mozione presentata dal collega Pedica e da altri senatori.

Chiediamo al Governo di insistere con il Brasile affinché sia chiaro che il nostro non è un Paese sudamericano dove si uccidono i carcerati. I carcerati devono scontare le pene, come quella che la giustizia italiana ha comminato a Cesare Battisti per avere commesso quattro omicidi, e non possiamo ammettere che Battisti possa essere considerato un rifugiato politico. È solo un assassino. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

 

Per un dibattito sul sistema penitenziario italiano

FLERES (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FLERES (PdL). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché, nel momento che stiamo vivendo, la legge che abbiamo discusso fino a pochi momenti fa, così come opportunamente introduce una serie di reati e comunque modifica l'attuale sistema delle pene, non può non tener conto - e il tema è stato più volte affrontato dai colleghi Poretti e Perduca - dell'esigenza che a ciascuna modifica del sistema giudiziario e dell'impianto che configura nuovi reati e dunque nuove pene corrisponda una verifica delle modalità di esecuzione delle pene stesse e delle condizioni delle carceri, della garanzia all'interno dei luoghi di detenzione del rispetto dei diritti umani o - come diceva la collega Poretti poc'anzi - del reale avvio di un percorso di rieducazione che deve riguardare i detenuti, se non vogliamo che gli stessi rimangano tali per tutta la vita, nel senso che non viene proposta loro una soluzione alternativa a quella del crimine.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 13,08)

 

(Segue FLERES). Il mio intervento non vuole assolutamente appesantire il già articolato dibattito della seduta di oggi, ma soltanto porre all'attenzione del Senato l'opportunità - vorrei dire l'esigenza - che si porti rapidamente in Aula uno strumento che consenta all'Assemblea di effettuare una riflessione sul sistema penitenziario italiano e sulle opportunità che lo stesso offre a chi ha intenzione di rieducarsi e di reinserirsi nella società, sull'effettività e il grado di applicazione dei contenuti dell'articolo 27 della Costituzione (in materia di pena non afflittiva, ma rieducativa), sulle condizioni interne alle carceri, nonché sulle motivazioni che hanno indotto il sottoscritto, sin dal 29 aprile 2008 (giorno in cui si è insediato il Senato), e altri colleghi successivamente fino ad oggi, a proporre più volte l'esigenza dell'introduzione del reato di tortura.

È un reato - per il quale il nostro Paese si è impegnato e ha sottoscritto accordi internazionali - che non è presente nel codice penale italiano e che certamente ha bisogno di essere ben perimetrato e individuato per evitare, con la sua introduzione, che possano verificarsi fenomeni che ostacolano il corretto percorso della giustizia. Mi riferisco soprattutto alle forze dell'ordine, ma non c'è dubbio che in questo Paese all'interno delle carceri ci siano le «squadrette» e vengano perpetrate ingiustizie, in alcuni casi da uomini in divisa, in altri da uomini con la toga, in altri ancora da uomini con il camice bianco; non c'è dubbio che in questo Paese le divise, le toghe e i camici bianchi non siano di per sé garanzia di corretta applicazione della legge e di un corretto comportamento etico e morale.

Dunque, dal momento che i delinquenti possono essere in doppiopetto, con il colletto bianco, con la toga, con la divisa oppure con la coppola (perché tali sono se sono delinquenti e non è l'abito o la funzione che stabiliscono la correttezza comportamentale), credo che questi temi che riguardano la condizione penitenziaria, l'applicazione dell'articolo 27 della Costituzione e il rispetto degli accordi internazionali in materia di introduzione del reato di tortura non possano che essere affrontati insieme per realizzare un unico tavolo di verifica e di ragionamento, proprio per fare in modo che l'Italia torni ad essere la patria del diritto e a rispettare uomini come Beccaria, Verri e Calamandrei che sui medesimi argomenti si sono spesi e hanno conferito tanto onore a questo Paese. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

  

Sull'ordine dei lavori

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, ringrazio innanzitutto il senatore Fleres per l'attenzione e per la sensibilità con cui ha seguito il mio intervento e quello della senatrice Poretti.

Purtroppo non siamo arrivati ad esaminare l'articolo 34 del disegno di legge n. 733 perché anche in quella occasione, se non altro con riferimento agli emendamenti volti ad inasprire le disposizioni contenute nell'articolo 41-bis e ad altri che introducono il reato di tortura, sicuramente avremmo potuto non rendere clandestino un dibattito, come - ahimè - purtroppo ora avviene. Probabilmente solo gli ascoltatori di Radio radicale, se e quando andrà in onda la seduta odierna, potranno seguire la discussione e rendersi conto che in Aula sono presenti venti senatori scarsi. E a tal proposito faccio mia ancora una volta anche la raccomandazione del senatore Gramazio perché la decisione di concentrare alla fine della seduta gli interventi sull'ordine dei lavori possa essere riesaminata.

Ho chiesto di intervenire quando il senatore Maritati ha invitato l'Aula a rivolgere un appello unanime per richiedere il cessate il fuoco a Gaza. Sicuramente ad un cessate il fuoco ci si deve appellare, ma non deve essere questo l'esercizio conclusivo perché altrimenti, questo sì, sarebbe un mero esercizio retorico. Il cessate il fuoco, infatti, è la precondizione per la ricerca di una soluzione politica per un conflitto che va avanti in maniera sempre più violenta almeno dall'inizio degli anni '80, da quando cioè è stata rilanciata la prima Intifada, nel 1982, in un momento in cui la Comunità europea avrebbe potuto includere Israele tra i candidati alla sua primissima espansione.

In quegli anni l'attenzione della politica e dei politici italiani, ahimè di tutti gli schieramenti, salvo quello dei radicali, era molto più dedicata alle iniziative, che alcuni definivano e continuano a definire diplomatiche, di Yasser Arafat piuttosto che alla ricerca di una possibilità della pratica di un sionismo non violento che oggi potrebbe quasi sembrare una sorta di contraddizione in termini ma che invece si può manifestare con la promozione della legalità, della democrazia e dello Stato di diritto, tanto per gli israeliani quanto per i palestinesi; palestinesi che oggi in Israele godono di diritti civili e politici (con tutte le limitazioni che anche Israele, in quanto democrazia, inizia a porre relativamente al loro godimento), mentre invece dubito che possano continuare a godere di quel minimo di finestra di pratica di politica militante non violenta, che è stata concessa loro ad un certo punto negli anni '90, che li ha portati finalmente ad eleggere alcune delle loro cariche, dal punto di vista parlamentare e dal punto di vista esecutivo.

Quindi, se posso emendare l'appello al cessate il fuoco, direi che non soltanto lo lanciamo tutti insieme, come organi dello Stato, ma che ci rivolgiamo alle due parti in guerra, ritenendo che quello sia il primo passo per la ricerca di una soluzione e non l'unico obiettivo politico che la Comunità internazionale in queste ore si propone relativamente ad Israele. (Applausi della senatrice Poretti).

PRESIDENTE. Mi auguro che nella Conferenza dei Capigruppo si decida di assumere qualche determinazione su questo tema.

Volevo però dire ai colleghi, in particolare al senatore Gramazio, che non vedo, e al senatore Perduca, che hanno richiamato nel dettaglio il fatto che in Aula si fosse in pochi, che in questo caso si tratta di sollecitare l'intervento dell'Aula e del Governo. In ogni caso la democrazia è fatta di procedure - come nel caso dei solleciti e delle interrogazioni, che sono comunque un rapporto a due tra l'interrogante e l'interrogato, con gli altri che non possono partecipare -, di ascolto e di parola. Se si vuole la presenza degli altri colleghi, che si presenti una mozione o un altro strumento parlamentare, per cui chi è presente ed ascolta ha anche il diritto di intervenire. In caso diverso, chi non ha diritto di intervenire, può rendersi conto di quello che è stato fatto, o attraverso i Resoconti o con Radio radicale o con altri strumenti informatici che sono disposizione di tutti. Il fatto che non ci sia nessuno significa che chiunque è presente in questo momento in quest'Aula.

 

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 20 gennaio 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 20 gennaio 2008, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

 

La seduta è tolta (ore 13,20).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733)

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 23.

Approvato nel testo emendato

(Modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali)

    1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies».

EMENDAMENTI

23.104

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'articolo 407, comma 2 lettera a), agli articoli 423-bis, primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale, all'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e all'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;».

23.103

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «e 3-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti: «, limitatamente alle fattispecie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 23,aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Ulteriori modificazioni al codice di procedura penale)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 310, il comma 3 è abrogato;

            b) all'articolo 311, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivo";

            c) all'articolo 392 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        "1-bis. Nei procedimenti per i delitti. di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1"».

23.0.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Dopo l'articolo 23,inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

    È abrogata la legge 13 febbraio 2006, n. 59».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 24.

Non posto in votazione (*)

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: «sottrarsi ai controlli di polizia,» sono inserite le seguenti: «armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti comunque denominati in grado di emettere scariche elettriche, tra i quali gli storditori, ovvero di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,».

________________

(*) Approvato l'emendamento 24.800, interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTO

24.800

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l'articolo 24, con il seguente:

«Art. 24.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

        All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: "sottrarsi ai controlli di polizia," sono inserite le seguenti: "armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 24

24.0.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Dopo l'articolo 24,inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

        L'amministrazione penitenziaria deve organizzare corsi di preparazione al rilascio per i condannati che devono scontare meno di sei mesi di pena residua. Essi vanno organizzati in concorso con gli enti locali e con le organizzazioni private. A tal fine deve favorire la presenza di questi detenuti in appositi istituti omogenei"».

ARTICOLI 25, 26, 27 E 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 25.

Approvato

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965 n. 575)

    1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione della proposta» sono soppresse;

        b) all'articolo 2-bis:

            1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

            2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

            3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        c) all'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

        d) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

        e) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1».

Art. 26.

Approvato

(Modifica all'articolo 12-sexies, comma 2-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

    1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

    «2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona».

Art. 27.

Approvato

(Modifica all'articolo 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

    1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

Art. 28.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55)

    1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo le parole: «procedimenti di prevenzione.» sono inseriti i seguenti periodi: «Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale loro spettante».

EMENDAMENTI

28.800/1

CASSON, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

Respinto

All'emendamento 28.800, sostituire le parole: «della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al Tribunale competente» con le seguenti: «degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale loro spettante, nonchè della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al Tribunale competente».

28.800

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, ultimo periodo le parole: «degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale loro spettante» sono sostituite dalle seguenti: «della proposta di misura personale e patrimoni aIe da presentare al Tribunale competente'».

ARTICOLI 29 E 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 29.

Approvato

(Sequestri)

    1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

    «Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1. Il sequestro preventivo è eseguito:

        a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

        b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

        c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

        d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

        e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

    2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.»;

        b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 è inserito il seguente:

    «Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».

Art. 30.

Accantonato

(Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati)

        1. All'articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

    «4-bis. Nelle ipotesi di sequestro o confisca di beni, aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario, nessuna azione esecutiva esattoriale sui beni in sequestro o confisca può essere intrapresa o proseguita da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione, per tutta la durata della misura di prevenzione o del procedimento penale.

    4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.

    4-quater. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento nonché i provvedimenti cautelari già intrapresi da Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione tributi alla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal comma 4-bis sono sospesi in caso di sequestro e si estinguono in caso di confisca, perdendo efficacia fin dall'origine».

    2. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari».

    3. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 2 del presente articolo, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito con decreto legislativo da adottare entro il 30 novembre 2008, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:

        a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

        b) l'ambito delle attività oggetto della professione;

        c) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

        d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

    4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

    5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

    6. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento».

    7. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575».

EMENDAMENTI

30.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Al comma 1 premettere il seguente:

        01. All'Articolo 2-quater della legge 31 marzo 1965, n. 575 dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

            «c-bis) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese.

            c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210».

30.500 (testo 2)

I RELATORI

Accantonato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

        4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile"».

30.501

I RELATORI

Accantonato

Al comma 3, dopo la parola: «istituito» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

30.650 (testo corretto)

IL GOVERNO

Accantonato

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2008», con le seguenti: «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

30.101

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Accantonato

Al comma 3, sostituire le parole: «30 novembre 2008» con le seguenti: «30 gennaio 2009».

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 31.

Approvato

(Custodia di beni mobili registrati)

    1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    «3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo».

EMENDAMENTO

31.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Custodia di beni immobili e mobili registrati)

        1. L'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

Art. 2-undecies.

(Destinazione delle somme e dei beni immobili)

        1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

            a) le somme di denaro confiscate;

            b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

            c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

        2. I beni immobili sono:

            a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

            b) trasferiti per fmalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

        3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

            a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

            b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

            c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

        4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

        5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

            a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

            b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

            c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;

            d) risanamento di quartieri urbani degradati;

            e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

            j) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;

            g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;

            h) all'informatizzazione del processo.

        6. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro per le politiche regionali, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

        7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.

        8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

        9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infùtrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto.

        10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.

        11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

        12. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudizi aIe agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 31

31.0.101

LUMIA, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato e trasformato nell'odg G31.0.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Potenziamento delle risorse destinate alle operazioni di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata)

        1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria relative a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia giudiziaria nella medesima materia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

        2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

        3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario».

ORDINE DEL GIORNO

G31.0.101 (già em. 31.0.101)

LUMIA, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 733,

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 31.0.101.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 32.

Accantonato

(Modifiche all'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

    1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

        «m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. All'uopo il procuratore della Repubblica procedente comunica la avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;

        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».

EMENDAMENTI

32.100

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 32. - (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici) - 1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

            b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e dell'interno";

                2) al comma 5, dopo la lettera s-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:

            "s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini";

            c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera) è inserita la seguente:

        "1-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili";

            d) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché";

            e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        d-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter);

            j) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

            "e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;

            e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub-affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracci abilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appai tante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento i sub affidamento"».

32.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Al comma 1, lettera a)premettere la seguente:

        0a) al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

        «f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infIltrazione mafiosa fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili».

32.800 (testo corretto)

IL GOVERNO

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

            "m-ter) di cui alla precedente letto b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 32

32.0.500 (già 48.0.100)

D'ALIA

Accantonato

Dopo l'articolo 48,inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

                a) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "dell'interno";

                b) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis), è inserita la seguente:

        "s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini;";

            d) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

        "f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili;";

            e) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, nonché";

            j) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        "3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter)".;

            g) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        "e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori, indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.";

            h) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

        "e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento"».

32.0.501 (già 31.0.100)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Dopo l'articolo 31,aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Norme per il contrasto e la prevenzione delle infìltrazioni criminali nel settore degli appalti)

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "dell'ambiente" aggiungere le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infùtrazioni mafiose";

            b) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti: "dell'interno";

            c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis), aggiungere la seguente:

        "s-ter) la prevenzione del rischio di infùtrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini"».

32.0.100 (testo 2 corretto)

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARRAFFA (*)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti)

        1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

            a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

            b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

        2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

        3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sè o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archivi azione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

        4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

        5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

        6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

        7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendo lo delle conseguenze a suo danno.

        8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

        9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

        10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

        11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

        12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

        13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, si provvede, nel limite massimo di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'interno disciplina con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 10».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

32.0.101

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio)

        1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        "c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, auto calunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale";

            b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

        2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudizi aria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa»;

            c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        d-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo».

32.0.102

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato" inserire le seguenti: "per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/ Ce, nonché";

            b) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di inf1ltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter).";

            c) all'articolo 176, comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infùtrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività";

            d) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        "e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento"».

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 33.

Approvato nel testo emendato

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

    1. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

    «Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

    2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.

    3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

EMENDAMENTI

33.101 (testo 2)

LUMIA, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 33. - (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di misure di prevenzione). - 1. Il Governo e'delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi che hanno ad oggetto:

            a) la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia e di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, espressamente favorendo la destinazione e il riutilizzo sociali di essi, nonché, esclusivamente nei casi eccezionali espressamente previsti da disposizioni di legge, la loro distruzione;

            b) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata "Agenzia nazionale";

            c) l'istituzione, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, di un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata "agenzia provinciale", presieduta del prefetto o da un suo delegato e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni; e'previsto che alle riunioni dell'agenzia provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, ciascuna agenzia provinciale può ricorrere a personale dell'Agenzia del demanio ovvero di altre amministrazioni pubbliche;

            d) l'individuazione delle strutture organizzative dell'Agenzia nazionale e delle agenzie provinciali, in relazione ai compiti ad esse assegnati dalla legge;

            e) l'attribuzione all'Agenzia nazionale dei seguenti compiti:

                1) osservazione e analisi in merito alle attività e ai beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

                2) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

                3) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

                4) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

                5) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

                6) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalita'di cui al numero 1), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilita'di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

        2. I decreti legislativi concernenti la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, adottati ai sensi del comma l, si ispirano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) la custodia, l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali sono affidate all'agenzia provinciale la quale, per l'adempimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge, si avvale di amministratori indicati dall'autorita'giudiziaria e scelti tra i soggetti di comprovata capacità tecnica di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, che, ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene;

            b) l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

            c) l'agenzia provinciale invia all'Agenzia nazionale una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

            d) l'Agenzia provinciale, anche attraverso apposite deleghe agli amministratori giudiziari:

                1) è responsabile della custodia, dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali;

                2) provvede alle attività relative ai compiti di cui al numero 1) anche mediante gli amministratori dei beni indicati dall'autorità giudiziaria;

                3) formula proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale; successivamente al sequestro, le relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore distrettuale antimafia;

                4) provvede agli adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati a organizzazioni criminali, compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta:

            e) l'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:

                1) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'eco sistema e dei beni culturali, garantendo altresl'la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

                2) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

                3) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

                4) impugnare, nel caso di sequestro di quote di societa'in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dell'intero capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

                5) proporre all'Agenzia nazionale, illustrando ne le ragioni, la distruzione del bene sequestrato o confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

                6) ottenere, nel caso di sequestro o di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti; fare salva, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

                7) chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali, attivando procedure al fine di accertare che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non ritornino alle organizzazioni criminali o a loro prestanomi, attraverso la vendita degli stessi;

            f) per i beni sequestrati e per quelli confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorita'giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è recalmabile;

            g) l'amministratore di cui alla lettera a) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei beni secondo le direttive dell'autorità giudiziaria procedente e fornisce i rendiconti della sua attivita'all'agenzia provinciale, che forma le proprie valutazioni e richieste all'autorità giudizi aria procedente; l'amministratore esprime la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva e può essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina è sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera a);

            h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dagli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è istituito un apposito fondo di garanzia e di frnanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a sequestro o a confisca. Al fine dell'accesso al sistema creditizio, sono individuati adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti;

            i) per le imprese sequestrate sono individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tale fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

            l) la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati e'disciplinata secondo i seguenti criteri:

                1) è effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

                2) è effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

                3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto d'imposta applica l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

            m) sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

        3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, con gli stessi decreti legislativi di cui al comma 1 disposizioni di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e delle norme ad essa collegate, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) individuazione di criteri e di rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, nonchè agli altri soggetti di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, prevedendo, in particolare:

                1) l'adozione dell'atto di assegnazione o destinazione da parte dell'agenzia provinciale;

                2) adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, la cui attuazione e'demandata all'agenzia provinciale, la quale assicura la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti;

                3) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, ai soggetti di cui agli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene;

                4) l'individuazione, oltre ai soggetti previsti dall'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di altri soggetti cui assegnare i beni confiscati, comprendendo i soggetti del privato sociale e, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale;

                5) la competenza dell'agenzia provinciale a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione alloro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalita'indicate nell'atto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. È previsto, altresì, che avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

                6) il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, che la decisione e'subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità;

                7) la possibilità di distruggere o demolire i beni confiscati, secondo le procedure indicate nei decreti legislativi, nei soli casi eccezionali previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza e negli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso e previa valutazione dell'Agenzia nazionale che può dispone l'acquisizione e una diversa destinazione;

                8) ulteriori procedure sull'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia del demanio nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa decisione dell'agenzia provinciale;

            q) l'istituzione di un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori. Sono previste, altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attivita'di amministratore, nonché sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia a carico degli amministratori.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, si provvede, nel limite massimo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

________________

(*) Trasformato, congiuntamente agli emendamenti 33.103 (testo 2 corretto), 33.0.101 (testo 2) e 33.102, nell'ordine del giorno G33.101.

33.102

D'ALIA

Ritirato (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 33. - (Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose). - 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire l'articolo 2-decies con il seguente:

        "Art. 2-decies. - (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati). - 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

        2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

        3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.";

            b) sostituire l'articolo 2-undecies con il seguente:

        «Art. 2-undecies. - (Destinazione delle somme e dei beni immobili). - 1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

            a) le somme di denaro confiscate;

            b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

            c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

        2. I beni immobili sono:

            a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

            b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

        3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

            a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di tal una delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se tal uno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

            b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

            c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

        4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

        5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

            a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

            b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

            c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;

            d) risanamento di quartieri urbani degradati;

            e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

            f) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;

            g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;

            h) all'informatizzazione del processo.

        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

        7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consulti vi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.

        8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

        9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto.

        10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.

        11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.";

            c) all'articolo 2-nonies, al comma 1, sostituire le parole: "all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata" con le seguenti: "all'Agenzia del Demanio";

            d) all'articolo 2-nonies, al comma 2, sostituire le parole: "ufficio del territorio del Ministero delle finanze" con le seguenti: "ufficio dell'Agenzia del Demanio"».

________________

(*) Trasformato, congiuntamente agli emendamenti 33.101 (testo 2), 33.103 (testo 2 corretto) e 33.0.101 (testo 2), nell'ordine del giorno G33.101.

33.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sostituire l'articolo col seguente:

        «Art. 33. - (Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose). - 1-bis. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'articolo 2-decies è sostituito dal seguente:

        "Art. 2-decies. - (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati). - 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

        2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

        3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia, e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile"».

33.103 (testo 2 corretto)

CASSON, LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 33. - (Assegnazione dei beni confiscati alle associazioni a delinquere di tipo mafioso). - L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

        "Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza del Ministero delle Finanze (Agenzia del demanio) per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-novies e 2-undecies della presente legge, nonché di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-udecies interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

        2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al primo comma non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.

        3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dai decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

        4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di realizzazione del coordinamento di cui al periodo precedente, da effettuarsi nell'ambito della dotazione organica degli uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.

        5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

        6. Gli oneri di funzionamento non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stazionamenti di bilancio"».

________________

(*) Trasformato, congiuntamente agli emendamenti 33.101 (testo 2), 33.0.101 (testo 2) e 33.102, nell'ordine del giorno G33.101.

33.104

D'ALIA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 33. - (Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose). - 1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di cui all'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. A tal fine, il prefetto può avvalersi dell'ausilio dell'Agenzia del demanio e di ogni altra pubblica amministrazione».

33.105

I RELATORI

Approvato

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies» con le altre: «di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies».

33.300

SALTAMARTINI

V. em. 33.0.305

Al comma 1, capoverso «Art. 2-decies», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con funzioni di impulso, ispettive e sostitutive nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di organizzazione della struttura.

        3-ter. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

        3-quater. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stazionamenti di bilancio.».

33.106

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

V. em. 33.0.306

Dopo il comma 3 dell'articolo 2-decies, ivi richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. La definizione funzionale, organizzativa, organica e strumentale della struttura è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

        3-ter. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

        3-quater. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stazionamenti di bilancio.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 33

33.0.100

I RELATORI

Ritirato e trasformato nell'odg G33.0.100

Dopo l'articolo 33,inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Trasferimento dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

        1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Prefetto trasferisce al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione, i singoli beni immobili rispettivamente utilizzati da tali enti per fini istituzionali o sociali, oggetto di confisca disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

        2. Il Prefetto, a fronte del pagamento di eventuali rate di mutuo gravanti sui singoli immobili inclusi nel patrimonio aziendale, ne determina gli oneri a carico di ogni singolo cespite in proporzione al valore dell'unità immobiliare da trasferire e delle rate di mutuo residue.

        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo istituito presso le Prefetture ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575».

33.0.101 (testo 2)

GHEDINI, LUMIA, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato (*)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia e ricostituzione per gli assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie, operanti nel settore agricolo)

        "1. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma. 5, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo e dal Regolamento di cui al comma 7.

        2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso Consorzi fidi di cui al comma 6.

        3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100% dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni criminali da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di 2 milioni di euro. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere presentata entro 7 giorni dal fatto, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per ì beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. La fruizione dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

        4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui al comma 2, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

        5. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute, nonché da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

        6. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 1-ter. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 1-octies.

        7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari all'importo di 3.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Associazioni cooperative riconosciute, predispone uno schema di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 si provvede, nel limite massimo di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

________________

(*) Trasformato, congiuntamente agli emendamenti 33.101 (testo 2), 33.103 (testo 2 corretto) e 33.102, nell'ordine del giorno G33.101.

33.0.500 (già 48.0.101)

D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo 48,inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

        1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        "c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale.»;

            b) all'articolo 22, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi offensivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

        2-ter. Ai fini dell'applicazione della disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.";

            c) all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        "3-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter.".

        2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 129, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        "3-bis. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 629, 644 e 644-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 368, 369, 372, 377, 378, 379 del codice penale, se la condotta è riferita alla commissione di delitti di estorsione, anche tentata, e di usura in danno di esercenti attività commerciali, il pubblico ministero ne dà comunicazione alla polizia tributaria ed all'Agenzia delle Entrate"».

33.0.601

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifica al decreto-legge 2 ottobre 2008 n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008 n. 186)

        1. All'art. 2-quinquies comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 ottobre 2008 n.  151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: "affine o convivente" sono sostituite dalle seguenti: "convivente, parente o affine entro il quarto grado"».

33.0.602 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifica alla legge 22 dicembre 1999, n. 512)

        1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli Enti" sono soppresse e la parola: "costituiti" è sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:

        "1-bis. Gli Enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali".

        2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli Enti" sono soppresse, e la parola: "costituiti" è sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Gli Enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali"».

33.0.102

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARRAFFA (*), D'ALIA (*), LI GOTTI (*), FINOCCHIARO (*), ZANDA (*)

V. testo 2

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

        1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

        "e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;";

            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "1-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

33.0.102 (testo 2)

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARRAFFA, D'ALIA, LI GOTTI, FINOCCHIARO, ZANDA

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

        1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

        "e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;";

            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "1-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

33.0.600/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, dopo le parole: «di terrorismo» inserire le seguenti: «anche internazionale».

33.0.600/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, dopo la parola: «concreti» inserire le seguenti: «e specifici».

33.0.600/3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, dopo la parola: «favorisca» inserire le seguenti: «, in ragione di collegamenti con l'imputato o con la persona sottoposta alle indagini, ovvero con l'associazione terroristica o eversiva cui questi appartengano».

33.0.600/4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, sostituire le parole: «la commissione dei medesimi reati» con le seguenti: «l'attività delle associazioni per cui si procede».

33.0.600/5

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, sostituire le parole da: «il Ministro dell'interno» sino alla fine del comma, con le seguenti: «può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.».

33.0.600/6

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 3, alla parola: «reati» premettere le seguenti: «taluno dei».

33.0.600/7

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'interno» inserire le seguenti: «, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ».

33.0.600/8

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 3, dopo le parole: «in sentenza.» aggiungere, in fine, le seguenti: «Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

33.0.600

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 33,inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Sospensione cautelativa e scioglimento)

        1. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo ovvero per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 e successive modificazioni, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto, cautelativamente, la sospensione di ogni attività associativa secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in quanto applicabili.

        2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

        3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di reati di cui al comma 1, il Ministro dell'interno ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza».

33.0.103

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Attribuzione al procuratore antimafia di funzioni in materia di terrorismo)

        1. A far data dal 1 marzo 2009, al procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con fmalità di terrorismo e di prevenzione del crimine orgamzzato.

        2. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nel primo comma, sostituire le parole «nell'articolo 51 comma 3-bis» con le seguenti: «negli articoli 51 commi 3-bis e 3-quater».

        3. Dal 1º marzo 2009, la Direzione Nazionale Antimafia assume la denominazione di Direzione Nazionale Criminalità Organizzata.

33.0.305 (già 33.300)

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità)

        1. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con funzioni di impulso, ispettive e sostitutive nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. Il Presidente del Consiglio dei ministri con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di organizzazione della struttura.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

        3. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.».

33.0.306 (già 33.106)

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità)

        1. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. La definizione funzionale, organizzativa, organica e strumentale della struttura è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

        3. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.».

ORDINI DEL GIORNO

G33.101

LUMIA (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

        premesso che:

            il corpus normativo in materia di misure di prevenzione costituisce oggi il frutto di una cinquantennale stratificazione normativa essendo le due leggi fondamentali sulle misure di prevenzione personali - legge n. 1423 del 1956 - e patrimoniali - legge n. 575 del 1965 - assai risalenti nel tempo;

        considerato che le leggi suddette hanno subito nel tempo numerosi interventi modificativi anche ad opera di leggi speciali emanate in situazioni di emergenza che, ai fini di rendere più efficace la lotta contro il fenomeno mafioso, hanno introdotto rilevanti correttivi soprattutto in tema di ambito e procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, di gestione dei beni confiscati e in materia di poteri e attribuzioni dei diversi organi e autorità coinvolti nel procedimento;

        considerato che anche il presente disegno di legge contiene ulteriori integrazioni e modifiche alla normativa di cui sopra, che si aggiungono e completano quelle già recate dal recente decreto-legge n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, e che si rende pertanto opportuno un intervento volto a sistemare in modo organico l'intera materia;

        tenuto conto del lavoro unanime svolto e concluso, in tal senso, dalla Commissione parlamentare antimafia,

        impegna il Governo a porre in essere una iniziativa volta a riordinare la disciplina vigente in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali attraverso la redazione di un testo unico che riorganizzi l'intera materia.

________________

(*) L'ordine del giorno è sottoscritto da tutti i firmatari degli emendamenti 33.101 (testo 2), 33.103 (testo 2 corretto), 33.0.101 (testo 2) e 33.102.

(**) Accolto dal Governo

G33.0.100 (già em. 33.0.100)

I RELATORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        considerato che:

            la riforma del procedimento di destinazione dei beni confiscati si rende necessaria a causa delle perduranti difficoltà applicative della disciplina concernente la gestione, la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali;

            è necessario razionalizzare la materia e soprattutto migliorare le procedure di destinazione dei beni, definitivamente acquisiti al patrimonio dello Stato, in modo da consentire, nell'ambito di una complessiva valutazione del contesto socioeconomico ove sono situati i beni da destinare, una più ponderata considerazione dei diversi interessi anche delle Regioni e degli enti territoriali ai fini di un effettivo utilizzo pubblico, sociale e produttivo dei beni stessi,

        impegna il Governo:

            a promuovere le opportune iniziative affinché nella destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali si tengano in debita considerazione le esigenze degli Enti territoriali e locali;

            ad attivare il graduale trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione, dei singoli beni immobili rispettivamente utilizzati da tali enti per fini istituzionali o sociali, oggetto di confisca disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

________________

(*) Accolto dal Governo

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amato, Bettamio, Bevilacqua, Caliendo, Caligiuri, Carrara, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Compagna, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Delogu, Gentile, Giovanardi, Longo, Mantica, Mantovani, Martinat, Mugnai, Nessa, Palma, Pera, Piccone, Sciascia e Viespoli.

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Baio e Bianconi, per partecipare ad un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni riunite 10a (Industria, commercio, turismo) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali), i senatori Vicari e Fluttero hanno presentato, ai sensi degli articoli 144, comma 6, e 50, comma 3, del Regolamento, una relazione sulla risoluzione approvata nella seduta del 3 dicembre 2008 a conclusione dell'esame congiunto degli atti comunitari nn. 11, 12, 13, 14, 15 e 16, recanti il cosiddetto pacchetto "clima-energia" (Doc. XVIII, n. 6-A).

 

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Tomassini Antonio

Norme in materia dell'attività di tatuaggio e piercing (1313)

(presentato in data 14/1/2009 );

 

senatore Tofani Oreste

Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1314)

(presentato in data 14/1/2009 ).

Disegni di legge, nuova assegnazione

In sede deliberante

 

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Sciascia Salvatore ed altri

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2008 (1075)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

Già assegnato, in sede referente, alla 6ª Commissione permanente(Finanze)

(assegnato in data 15/01/2009).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato per le politiche di sviluppo e competitività del turismo, con lettera in data 5 dicembre 2008, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione concernente l'attività svolta dal Club Alpino Italiano (CAI) nell'anno 2007.

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 108).

   

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 22 dicembre 2008, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione - per l'anno 2007 - concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue indicate all'articolo 2 della predetta legge diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane.

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (Doc. LXXX-bis, n. 1).

  

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 30 dicembre 2008, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla regolamentazione delle autorizzazioni per la costituzione di depositi fiscali.

 

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 109).