(Sergio Briguglio 15/1/2009)
EMENDAMENTI IN MATERIA DI STRANIERI
ALL'A.S. 733 (TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI) APPROVATI NELLE SEDUTE DEL
14/1/2009
1.700
IL GOVERNO
Approvato
Dopo il comma 1, aggiunto il seguente:
1-bis. La disposizione di cui all'articolo 61,
comma 1, numero 11-bis,
del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi.
1.600
IL GOVERNO
Approvato
Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. All'articolo 235 del codice penale
abrogato il secondo comma;
1-ter. All'articolo 312 del codice penale
abrogato il secondo comma;
1-quater. Dopo l'articolo 183 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Articolo 183-bis.
- (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno
Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato
eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Articolo 183-ter - (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). -
1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea
disposto in conformit ai criteri e con le modalit fissati dall'articolo 20
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30".
Conseguentemente,
la rubrica dell'articolo sostituita dalla seguente: (Modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale).
4.0.601
IL GOVERNO
Approvato
Dopo l'articolo 4, aggiunto il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
1. All'articolo 35
del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 5 sostituito dal seguente:
"5. Entro
cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in
calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il
decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al
Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente
Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.";
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai
seguenti:
"9. Il
Ministero dell'Interno, limitatamente al giudizio di primo grado, pu stare in
giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla
Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La
Commissione interessata pu in ogni caso depositare alla prima udienza utile
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 4l7-bis, secondo
comma, del codice di procedura civile.
10. Il tribunale,
sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con
sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il
ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui
accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al
ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero
presso la competente Commissione territoriale, ed comunicata al pubblico
ministero.
11. Avverso la
sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero
dell''Interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte
d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello,
a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione
della sentenza".
c) il comma 14 sostituito dal seguente:
"14. Avverso
la sentenza pronunciata dalla corte d'appello pu essere proposto ricorso per
cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato alle parti
assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura
della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio
ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile.".
12.104
D'ALIA
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) all'articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies," sono aggiunte le seguenti:
"600-octies,".
19.800
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 1, la lettera b), sostituita dalla seguente:
b) all'articolo 16, comma 1, le parole:
"n le cause ostative" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero
nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause
ostative.
19.0.800 (testo 2)
IL GOVERNO
Approvato
Dopo l'articolo 19,inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)
1. Al decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera
s), inserire la
seguente:
"s-bis) articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".;
b) dopo l'articolo 20, sono inseriti i
seguenti:
"Articolo 20-bis.
- (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari) - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in
caso di flagranza di reato ovvero quando la prova evidente, la polizia
giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare
immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1,
depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalit dell'imputato e del suo
difensore, ove nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal
reato;
c) la descrizione, in forma chiara e
precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli
articoli di legge che si assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a
sostegno della richiesta, nonch le generalit dei testimoni e dei consulenti
tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere
l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza
per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere
l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei
quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al
giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne privo.
Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se
ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un
giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai
sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale
giudiziario, notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della
richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero.
"Articolo 20-ter.
- (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e
comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione
dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato
si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
della libert personale, la polizia giudiziaria formula altres richiesta di
citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di
cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al
giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di
cui all'articolo 20-bis,
comma 3, altrimenti provvede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la
citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che
si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
della libert personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la
trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a
partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di
limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria
notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il
provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento
del pubblico ministero sono altres comunicati immediatamente al
difensore".
c) dopo l'articolo 32, inserito il
seguente:
"Articolo 32-bis.
- (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione
immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le posizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono
essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio
a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione
contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la
parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e
consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero contesta
l'imputazione all'imputato presente.
5. L'imputato avvisato della facolt di
chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si
avvale di tale facolt, il dibattimento sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto
dall'articolo 20-ter,
il termine non pu essere superiore a quarantotto ore".
d) dopo l'articolo 62, inserito il
seguente:
"Articolo 62-bis.
- (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - Nei casi stabiliti dalla legge, il
giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante 'Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione giuridica dello straniero'".