(Sergio Briguglio 15/1/2009)

 

EMENDAMENTI IN MATERIA DI STRANIERI ALL'A.S. 733 (TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI) APPROVATI NELLE SEDUTE DEL 14/1/2009

 

 

1.700

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 1, aggiunto il seguente:

        1-bis. La disposizione di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis, del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

 

 

 

1.600

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        1-bis. All'articolo 235 del codice penale abrogato il secondo comma;

        1-ter. All'articolo 312 del codice penale abrogato il secondo comma;

        1-quater. Dopo l'articolo 183 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

        "Articolo 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        Articolo 183-ter - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea disposto in conformit ai criteri e con le modalit fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30".

        Conseguentemente, la rubrica dell'articolo sostituita dalla seguente: (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

 

 

 

4.0.601

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 4, aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

        1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 5 sostituito dal seguente:

        "5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.";

            b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

        "9. Il Ministero dell'Interno, limitatamente al giudizio di primo grado, pu stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata pu in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 4l7-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

        10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed comunicata al pubblico ministero.

        11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell''Interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza".

            c) il comma 14 sostituito dal seguente:

        "14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello pu essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile.".

 

 

 

12.104

D'ALIA

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        d) all'articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies," sono aggiunte le seguenti: "600-octies,".

 

 

 

19.800

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, la lettera b), sostituita dalla seguente:

            b)  all'articolo 16, comma 1, le parole: "n le cause ostative" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative.

 

 

 

19.0.800 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 19,inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

        1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente:

                "s-bis) articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".;

            b) dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

        "Articolo 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari) - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

        2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

            a) le generalit dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

            b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

            c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

            d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonch le generalit dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

            e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

        3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

        4. L'ufficiale giudiziario, notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero.

        "Articolo 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria formula altres richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

        2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, altrimenti provvede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

        3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altres comunicati immediatamente al difensore".

            c) dopo l'articolo 32, inserito il seguente:

        "Articolo 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le posizioni dell'articolo 32.

        2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

        3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

        4. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente.

        5. L'imputato avvisato della facolt di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolt, il dibattimento sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non pu essere superiore a quarantotto ore".

            d) dopo l'articolo 62, inserito il seguente:

        "Articolo 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".