39.800
IL GOVERNO
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
"2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ovvero per lavoro subordinato a tempo indeterminato è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2".
b) dopo la lettera l), è inserita la seguente:
"l-bis) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri) - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter. La quota residua del gettito del medesimo contributo è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno"».
Conseguentemente la lettera r) è soppressa.