21/01/09 | 17:03
Menu principale
Area news
Cerca
Normativa : Documento di viaggio: quanto “costa”? Risponde l’Agenzia delle entrate
(14/01/09)

Per ottenere il documento di viaggio o il titolo di viaggio i rifugiati, i protetti sussidiari e umanitari devono pagare un contributo di 40,29 euro. Tale contributo è stato solitamente moltiplicato per gli anni di validità del documento. Dopo l’entrata in vigore del decreto sulle qualifiche dello status di rifugiato o di protetto sussidiario si è allungata la durata dei permessi di soggiorno e il costo dei titoli di viaggio è diventato in taluni casi proibitivo. Il Ministero dell’interno ha interpellato l’Agenzia delle entrate a riguardo.



I rifugiati hanno diritto al documento di viaggio in sostituzione del passaporto e, analogamente, ai titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, che non possono recarsi all’ambasciata del loro paese di origine, può essere rilasciato un titolo di viaggio. I documenti hanno la stessa validità del permesso di soggiorno che, dall’entrata in vigore del decreto legislativo 251/2007 recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi della qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione, hanno durata di 5 anni per i rifugiati e di 3 per i protetti sussidiari. La tassa da pagare per il rilascio dei documenti di viaggio è pari ad un importo di 40,29 euro annui che se moltiplicato per 5 o 3 diventa una cifra che spesso i protetti appena riconosciuti non possono permettersi.

A questo riguardo il Ministero dell’interno ha inviato un interpello all’Agenzia delle entrate che, in data 29 ottobre 2008, ha risposto. La richiesta del Ministero era volta ad accertare se la tassa per il titolo di viaggio debba essere dovuta solo in caso di viaggi verso paesi extracomunitari, in applicazione della legge 341/2000, e se deve essere percepita ogni anno oppure riscossa in un’unica soluzione all’atto dell’emissione.

Secondo il parere dell’Agenzia delle entrate i documenti di viaggio sono da ritenersi documenti equipollenti al passaporto e sono perciò applicabili le norme tributarie connesse al rilascio del passaporto ordinario. Per quest'ultimo è previsto il pagamento della medesima tassa di concessione governativa di 40,29 euro e, ai sensi dell’articolo 55 della citata legge 342/2000, tale tariffa deve intendersi dovuta qualora si facciano viaggi verso paesi diversi da quelli aderenti dell’Unione europea. L’Agenzia delle entrate precisa inoltre che una nota al primo articolo della citata legge reca un elenco tassativo dei soggetti che devono corrispondere la tassa “in parola” ( anticipatamente) e fra di essi non sono compresi i richiedenti i documenti di viaggio in oggetto.

Per analogia dunque la tassa sulle concessioni governative deve essere versata per i documenti e i titoli di viaggio dai rifugiati o dai protetti sussidiari secondo le modalità previste per il rilascio dei passaporti ordinari. Detta tassa, pari a 40,29 euro dovrà essere corrisposta al momento del rilascio e, in seguito, solo se il soggetto intenda viaggiare in paesi extracomunitari. Tale tassa non è dovuta qualora l’interessato non intenda usufruire del passaporto durante l’anno. L’Agenzia conclude, in merito alla seconda questione posta dal Viminale sulle modalità di pagamento, che il contributo non può essere corrisposto in un’unica soluzione anticipata in quanto tale possibilità non è prevista per i passaporti ordinari.


Risoluzione Agenzia delle entrate 404/E 29/10/2008 Tassa documento di viaggio

Pagina stampabile Invia questa notizia a un amico Crea un PDF dall'articolo


Ultime news
21/01/09 - On-line la sezione Schede tematiche
21/01/09 - Immigrazione 2007- 2013: così il Ministero gestirà i fondi per integrazione, asilo e rimpatri
21/01/09 - Rifugiati: on-line la graduatoria dei progetti territoriali di accoglienza finanziati
21/01/09 - Cuneo: incontro sulla tratta e la prostituzione
21/01/09 - Roma: licenza media per cittadini stranieri

    
 
    Copyright © 2005 - 2009 - Programma integra Scarl - Tutti i diritti riservati