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ASGI NEWSLETTER

14 GENNAIO 2009

 

 

SEGNALAZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI

 



 

SEGNALAZIONI NORMATIVE

 

 

1. Ripreso in aula al Senato l’esame del “pacchetto sicurezza” (DDL A.S. 733). Continua il balletto degli emendamenti proposti da Governo e Maggioranza parlamentare. La segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle cure sanitarie urgenti e essenziali agli stranieri irregolari, voluta dalla Lega, lasciata alla discrezionalità dei medici ?

 

 

E’ ripreso 13 gennaio scorso  al Senato (Aula) l'esame del ddl sicurezza (A.S. 733).

 

Il testo di riferimento e' quello approvato dalle Commissioni riunite I e II (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/novembre/as-733-a.html).

 

Gli emendamenti proposti in Aula fino a ieri si possono trovare sul sito del Senato. Si veda il testo degli emendamenti cliccando sui singoli articoli al link http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/31554_testi.htm

 

 

Si segnalano due emendamenti del Governo.

Il primo e' relativo alla tassa su rilascio e rinnovo del permesso di

soggiorno: rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dell'importo.

Il secondo riguarda l'accordo di integrazione ("patente a punti" per lo straniero): esclude che si proceda all'espulsione dello straniero che abbia esaurito i punti, quando si tratti di straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, o di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Si segnala anche, con preoccupazione, la notizia data dall’Agenzia di stampa Redattore Sociale, e confermata oggi dai principali quotidiani, secondo la quale Governo e maggioranza avrebbero concordato di modificare l'art. 35 del Testo Unico sull'immigrazione, prevedendo che spetti al medico del pronto soccorso decidere se segnalare o meno alla polizia il clandestino che ricorra alle cure.

 

 

Si ringrazia per la segnalazione l’amico Sergio Briguglio.

 

 

 

2. Approdato in Parlamento il ddl di autorizzazione alla ratifica del trattato tra Italia e Libia, firmato il 30 agosto 2008. L’art. 19 riguarda la lotta all’immigrazione clandestina e prevede tra l’altro misure di esternalizzazione a società private dei controlli.

 

I ddl di autorizzazione alla ratifica del trattato tra Italia e Libia, firmato il 30 agosto 2008,  è stato presentato alla Camera dei Deputati dal Governo il 23 dicembre 2008.

Si nota dal testo del ddl che gli oneri finanziari (ingentissimi) saranno coperti con una sovrattassa a carico delle imprese di idrocarburi e di quelle operanti in Libia.  L'art. 19 sulla lotta all'immigrazione clandestina prevede misure di esternalizzazione dei controlli, affidando  a società italiane dotate di competenze tecnologiche la costituzione e l’affidamento   di un sistema di controllo, anche radar sui movimenti di persone.

  

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0017390.pdf

 

 

 

 

 

3) Pubblicato  sulla G.U.U.E. il testo della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:IT:PDF

 

 

Si ringrazia il Prof. Paolo Bonetti per le segnalazioni.

 

 

 

 

SEGNALAZIONI GIURISPRUDENZIALI

 

1. In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, lo straniero espulso non incorre nel reato di inottemperanza al provvedimento espulsivo,  quando nel decreto di intimazione a lasciare il territorio nazionale  non sono stati indicati i motivi per i quali lo straniero non veniva trattenuto in un centro di permanenza temporanea.

Corte di Cassazione, Sez. I Penale, n. 394/09 depositata in data  09 gennaio 2009

I Questori devono sempre motivare bene il decreto con il quale, espellendo lo straniero in condizione di irregolarità, lo intimano a lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, con la previsione, in caso di inottemperanza dello straniero del  compimento del reato di cui all’art.  14 comma 5-ter del T.U. Immigrazione, che prevede una pena minima di un anno di reclusione. In particolare, qualora il questore decida di espellere lo straniero intimandolo a lasciare spontaneamente il territorio nazionale senza dunque ricorrere al suo trattenimento in un centro di permanenza temporanea, deve indicare il motivo del mancato trattenimento.  In caso contrario, il giudice penale può rilevare l’illegittimità dell’atto presupposto alla sanzione penale e dunque assolvere lo straniero. Lo ha ribadito la Cassazione con una sentenza depositata il 9 gennaio  scorso e che ribadisce una linea interpretativa già consolidata (sez. 1 n. 11489/2008, n. 11714/2008, n. 38679/2007 e n. 15259 /2006).

Quasi un anno fa il tribunale di Verona aveva assolto un cittadino straniero senza permesso di soggiorno che non aveva obbedito all’ordine del Questore di allontanarsi dall’Italia entro cinque giorni. Secondo il giudice quell’ordine era carente di motivazione, perché il Questore si era limitato a spiegare che “non è possibile trattenere lo straniero in questione presso un centro di permanenza temporanea”.

La procura di Verona ha presentato ricorso, ma la Cassazione  le ha dato torto.  Secondo la Suprema Corte, ''al fine di assicurare il controllo di legalità'' è necessario che il decreto di espulsione motivi bene le cause ''non bastando che si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge senza alcuna indicazione, sia pure concisa, delle ragioni di tale impossibilità''.  Insomma, il Questore avrebbe dovuto spiegare, anche succintamente,  perché non era possibile trattenere lo straniero in un centro, e non ripetere semplicemente la formula di legge.

In base alla normativa vigente, l’espulsione dello straniero può realizzare in tre   diverse forme  (coatta, con trattenimento o semplice intimazione). La Cassazione contesta però la tesi della Procura, secondo la quale  la semplice intimazione ad allontanarsi sarebbe la prassi più favorevole per il cittadino straniero e dunque questi non avrebbe ragioni per dolersene .

Secondo la Cassazione invece, ''La normale situazione di disagio in cui versa il migrante economico e lo straniero privo del permesso di soggiorno  non consente davvero di presumere che l'ordine di allontanarsi con i propri mezzi entro 5 giorni pena la commissione di un delitto per il quale oggi e' minacciata una pena minima di un anno di reclusione, sia per lui evenienza favorevole''.

 

 

2. Secondo il Tribunale di Agrigento, allo straniero espulso con provvedimento notificato prima dell’entrata in vigore della L. 12.11.2004 n. 271, e   che rientra clandestinamente in Italia senza l’autorizzazione del Ministero dell’Interno, va applicato il sistema sanzionatorio previsto al momento in cui l’espulsione è stata notificata e non quello previsto dalla legge n. 271/2004 citata, che ha trasformato l’illecito in esame da contravvenzione a delitto. Il Tribunale di Agrigento, pertanto, non riconosce l’orientamento contrario invece adottato dalla Cassazione Penale. Per il Tribunale di Agrigento, la sentenza della Corte di Giustizia europea dd. 25 luglio 2008 non incide sulla necessità, prevista dalla normativa italiana, del requisito del visto per l’ingresso del cittadino di paesi terzi coniugato con cittadina comunitaria, anche se, nel caso specifico, può avere influito la condotta penale dell’interessato.

Tribunale di Agrigento, sentenza n. 4856/08 R.G.N.R. depositata il 03/11/2008 (est. Geraci).

Il caso giudicato dal Tribunale di Agrigento prevede il rientro di un cittadino tunisino espulso coattivamente dal territorio nazionale nel 2001 ed entrato nuovamente in Italia nel settembre 2008. L'imputato prima dell'espulsione coattiva aveva contratto matrimonio con una cittadina rumena e quindi comunitaria.

La difesa dell’imputato si è fondata sulla recente sentenza  della Corte di Giustizia europea dd. 25 luglio 2008 (C-127-08) sul soggiorno dei famigliari dei cittadini comunitari, sostenendo l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 13 c. 13 del d.lgs. n. 286/98 come modificato dalla L. 12.11.2004 n. 271.

Il giudice di primo grado non ha accolto la  tesi difensiva  per quanto riguardava l'applicazione della normativa comunitaria. Tuttavia, tale   pronuncia merita comunque di essere segnalata per il motivo che il Giudice di primo grado,  in netto contrasto con l'orientamento dominante della Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la normativa dell'art. 13 comma 13 prima delle modifiche introdotte dalla legge 12.11.2004 che considerava  l'illecito una contravvenzione, punita con la sola pena dell'arresto e non della reclusione. Come noto l'orientamento dominante della  Cassazione prevede che la legge applicabile è quella dell'effettiva espulsione dal territorio nazionale e non quella in cui viene emesso il provvedimento (Cass. Pen. n. 44619/2007).  La Suprema Corte ha infatti sempre stabilito che trattandosi di reato permanente che dura fino a quando non si pone in essere il comportamento dovuto, ossia l'abbandono del territorio dello Stato, una condotta iniziata sotto la previgente normativa  e continuata sotto la nuova è sanzionabile secondo le previsioni di quest'ultima. Secondo il Tribunale di Agrigento,  poiché nel provvedimento di espulsione lo Stato avverte lo straniero di quale sia la legge italiana applicabile in materia di sanzioni irrogabili in caso di ingresso illegale sul territorio, anche se successivamente il sistema sanzionatorio viene a modificarsi, l’errore di conoscenza dello straniero appare scusabile anche se egli si trattiene clandestinamente sul territorio nazionale avendo in considerazione il suo mancato inserimento nella collettività nazionale.

Si ringrazia l’avv. Leonardo Marino di Agrigento per la segnalazione.

 

 

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

 

 

 "Chiesa e Islam in Italia". Esperienze e prospettive di dialogo a cura di Andrea Pacini con contributi di: Miguel Angel Ayuso Guixot, Mariano Crociata, Silvio Ferrari, Barbara Ghiringhelli, Augusto Tino Negri, Andrea Pacini, Chantal Saint-Blancat, Silvia Scaranari Introvigne, Giuliano Zatti, Ed. Paoline, anno 2008

 

Si ringrazia la socia Maria Campagnolo per la segnalazione.