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ASGI
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14
GENNAIO 2009
SEGNALAZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI
SEGNALAZIONI NORMATIVE
1.
Ripreso in aula al Senato l’esame del “pacchetto sicurezza” (DDL A.S. 733).
Continua il balletto degli emendamenti proposti da Governo e Maggioranza
parlamentare. La segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle cure
sanitarie urgenti e essenziali agli stranieri irregolari, voluta dalla Lega, lasciata
alla discrezionalità dei medici ?
E’ ripreso 13
gennaio scorso al Senato (Aula)
l'esame del ddl sicurezza (A.S. 733).
Il testo di
riferimento e' quello approvato dalle Commissioni riunite I e II (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/novembre/as-733-a.html).
Gli emendamenti proposti in Aula fino a ieri si possono trovare sul sito
del Senato. Si veda il testo degli emendamenti cliccando sui singoli articoli
al link http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/31554_testi.htm
Si segnalano due
emendamenti del Governo.
Il primo e'
relativo alla tassa su rilascio e rinnovo del permesso di
soggiorno: rinvia
a un decreto ministeriale la determinazione dell'importo.
Il secondo
riguarda l'accordo di integrazione ("patente a punti" per lo
straniero): esclude che si proceda all'espulsione dello straniero che abbia
esaurito i punti, quando si tratti di straniero titolare di permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per
motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea, o di straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Si segnala anche,
con preoccupazione, la notizia data dall’Agenzia di stampa Redattore Sociale, e
confermata oggi dai principali quotidiani, secondo la quale Governo e
maggioranza avrebbero concordato di modificare l'art. 35 del Testo Unico
sull'immigrazione, prevedendo che spetti al medico del pronto soccorso decidere
se segnalare o meno alla polizia il clandestino che ricorra alle cure.
Si ringrazia per la segnalazione l’amico
Sergio Briguglio.
2. Approdato in Parlamento il ddl di
autorizzazione alla ratifica del trattato tra Italia e Libia, firmato il 30
agosto 2008. L’art. 19 riguarda la lotta all’immigrazione clandestina e prevede
tra l’altro misure di esternalizzazione a società private dei controlli.
I ddl di autorizzazione alla ratifica del trattato tra Italia e
Libia, firmato il 30 agosto 2008, è stato presentato alla Camera dei
Deputati dal Governo il 23 dicembre 2008.
Si nota dal testo del ddl che gli oneri finanziari (ingentissimi)
saranno coperti con una sovrattassa a carico delle imprese di idrocarburi e di
quelle operanti in Libia. L'art.
19 sulla lotta all'immigrazione clandestina prevede misure di esternalizzazione
dei controlli, affidando a società
italiane dotate di competenze tecnologiche la costituzione e l’affidamento di un sistema di controllo, anche
radar sui movimenti di persone.
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0017390.pdf
3)
Pubblicato sulla G.U.U.E. il testo
della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:IT:PDF
Si ringrazia il
Prof. Paolo Bonetti per le segnalazioni.
SEGNALAZIONI
GIURISPRUDENZIALI
1. In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, lo straniero espulso non incorre
nel reato di inottemperanza al provvedimento espulsivo, quando nel decreto di intimazione a
lasciare il territorio nazionale
non sono stati indicati i motivi per i quali lo straniero non veniva
trattenuto in un centro di permanenza temporanea.
Corte di Cassazione, Sez. I Penale, n. 394/09 depositata in
data 09 gennaio 2009
I
Questori devono sempre motivare bene il decreto con il quale, espellendo lo
straniero in condizione di irregolarità, lo intimano a lasciare il territorio
nazionale entro cinque giorni, con la previsione, in caso di inottemperanza
dello straniero del compimento del
reato di cui all’art. 14 comma
5-ter del T.U. Immigrazione, che prevede una pena minima di un anno di
reclusione. In particolare, qualora il questore decida di espellere lo
straniero intimandolo a lasciare spontaneamente il territorio nazionale senza
dunque ricorrere al suo trattenimento in un centro di permanenza temporanea,
deve indicare il motivo del mancato trattenimento. In caso contrario, il giudice penale può rilevare
l’illegittimità dell’atto presupposto alla sanzione penale e dunque assolvere
lo straniero. Lo ha ribadito la Cassazione con una sentenza depositata il 9
gennaio scorso e che ribadisce una
linea interpretativa già consolidata (sez. 1 n. 11489/2008, n. 11714/2008, n.
38679/2007 e n. 15259 /2006).
Quasi un
anno fa il tribunale di Verona aveva assolto un cittadino straniero senza
permesso di soggiorno che non aveva obbedito all’ordine del Questore di
allontanarsi dall’Italia entro cinque giorni. Secondo il giudice quell’ordine
era carente di motivazione, perché il Questore si era limitato a spiegare che
“non è possibile trattenere lo straniero in questione presso un centro di
permanenza temporanea”.
La
procura di Verona ha presentato ricorso, ma la Cassazione le ha dato
torto. Secondo la Suprema Corte, ''al fine di assicurare il controllo di
legalità'' è necessario che il decreto di espulsione motivi bene le cause ''non
bastando che si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge senza
alcuna indicazione, sia pure concisa, delle ragioni di tale impossibilità''. Insomma, il Questore avrebbe dovuto
spiegare, anche succintamente, perché non era possibile trattenere lo
straniero in un centro, e non ripetere semplicemente la formula di legge.
In base
alla normativa vigente, l’espulsione dello straniero può realizzare in tre
diverse forme (coatta, con
trattenimento o semplice intimazione). La Cassazione contesta però la tesi
della Procura, secondo la quale la semplice intimazione ad allontanarsi
sarebbe la prassi più favorevole per il cittadino straniero e dunque questi non
avrebbe ragioni per dolersene .
Secondo
la Cassazione invece, ''La normale situazione di disagio in cui versa il
migrante economico e lo straniero privo del permesso di soggiorno non consente davvero di presumere che
l'ordine di allontanarsi con i propri mezzi entro 5 giorni pena la commissione
di un delitto per il quale oggi e' minacciata una pena minima di un anno di
reclusione, sia per lui evenienza favorevole''.
2. Secondo il Tribunale di Agrigento, allo straniero espulso con
provvedimento notificato prima dell’entrata in vigore della L. 12.11.2004 n.
271, e che rientra
clandestinamente in Italia senza l’autorizzazione del Ministero dell’Interno,
va applicato il sistema sanzionatorio previsto al momento in cui l’espulsione è
stata notificata e non quello previsto dalla legge n. 271/2004 citata, che ha
trasformato l’illecito in esame da contravvenzione a delitto. Il Tribunale di
Agrigento, pertanto, non riconosce l’orientamento contrario invece adottato
dalla Cassazione Penale. Per il Tribunale di Agrigento, la sentenza della Corte
di Giustizia europea dd. 25 luglio 2008 non incide sulla necessità, prevista
dalla normativa italiana, del requisito del visto per l’ingresso del cittadino
di paesi terzi coniugato con cittadina comunitaria, anche se, nel caso specifico,
può avere influito la condotta penale dell’interessato.
Tribunale
di Agrigento, sentenza n. 4856/08 R.G.N.R. depositata il 03/11/2008 (est. Geraci).
Il caso
giudicato dal Tribunale di Agrigento prevede il rientro di un cittadino
tunisino espulso coattivamente dal territorio nazionale nel 2001 ed entrato
nuovamente in Italia nel settembre 2008. L'imputato prima dell'espulsione
coattiva aveva contratto matrimonio con una cittadina rumena e quindi
comunitaria.
La difesa
dell’imputato si è fondata sulla recente sentenza
della Corte di Giustizia europea dd. 25 luglio 2008 (C-127-08) sul
soggiorno dei famigliari dei cittadini comunitari, sostenendo l’assoluzione
dell’imputato dal reato di cui all’art. 13 c. 13 del d.lgs. n. 286/98 come
modificato dalla L. 12.11.2004 n. 271.
Il
giudice di primo grado non ha accolto la
tesi difensiva per quanto riguardava l'applicazione della
normativa comunitaria. Tuttavia, tale pronuncia merita comunque di essere segnalata per il
motivo che il Giudice di primo grado, in netto contrasto con
l'orientamento dominante della Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la
normativa dell'art. 13 comma 13 prima delle modifiche introdotte dalla legge
12.11.2004 che considerava l'illecito una contravvenzione, punita
con la sola pena dell'arresto e non della reclusione. Come noto l'orientamento
dominante della Cassazione prevede che la legge applicabile è quella
dell'effettiva espulsione dal territorio nazionale e non quella in cui viene
emesso il provvedimento (Cass. Pen. n. 44619/2007). La Suprema Corte ha
infatti sempre stabilito che trattandosi di reato permanente che dura fino a
quando non si pone in essere il comportamento dovuto, ossia l'abbandono del
territorio dello Stato, una condotta iniziata sotto la
previgente normativa e continuata sotto la nuova è sanzionabile
secondo le previsioni di quest'ultima. Secondo il Tribunale di Agrigento, poiché nel provvedimento di espulsione
lo Stato avverte lo straniero di quale sia la legge italiana applicabile in
materia di sanzioni irrogabili in caso di ingresso illegale sul territorio,
anche se successivamente il sistema sanzionatorio viene a modificarsi, l’errore
di conoscenza dello straniero appare scusabile anche se egli si trattiene
clandestinamente sul territorio nazionale avendo in considerazione il suo
mancato inserimento nella collettività nazionale.
Si
ringrazia l’avv. Leonardo Marino di Agrigento per la segnalazione.
SEGNALAZIONI
BIBLIOGRAFICHE
"Chiesa e Islam in Italia". Esperienze e prospettive di dialogo a cura di Andrea Pacini con contributi di: Miguel Angel Ayuso Guixot, Mariano Crociata, Silvio Ferrari, Barbara Ghiringhelli, Augusto Tino Negri, Andrea Pacini, Chantal Saint-Blancat, Silvia Scaranari Introvigne, Giuliano Zatti, Ed. Paoline, anno 2008
Si
ringrazia la socia Maria Campagnolo per la segnalazione.