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ASGI
28 gennaio 2009
SEGNALAZIONI NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
1. Iter parlamentare del DDL Sicurezza. Riprende
l’esame al Senato.
Riprenderà martedì 3 febbraio 2009 l'esame al Senato del "pacchetto sicurezza” (DDL A.S. 733), dopo le modifiche e le approvazioni ai primi 33 articoli durante la discussione in aula del 13 - 15 gennaio scorsi.
Confermati gli emendamenti della Lega all'art. 35 del T.U. che, se approvati, richiederebbero alle strutture sanitarie di segnalare alle autorità di polizia gli stranieri irregolari che non corrispondano le quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le cure urgenti erogate ovvero consentirebbero alla strutture sanitarie medesime di rifiutare l' erogazione di prestazioni sanitarie essenziali in caso di mancato previo pagamento delle tariffe o quote di partecipazione alla spesa da parte dello straniero irregolare.
Nelle sedute
precedenti ha trovato approvazione la norma che estende a due
anni il termine di residenza quale requisito per l'accesso alla cittadinanza
dello straniero a seguito di matrimonio con cittadino italiano, e
che prevede la necessità
della permanenza del vincolo matrimoniale senza separazione tra i coniugi fino
all'adozione definitiva del provvedimento.
E' stata introdotta pure una tassa pari a 200 euro per le istanza di acquisto
della cittadinanza italiana per naturalizzazione.
Già approvate dal Senato le norme che introducono il
reato di clandestinità con la previsione di procedimenti
giudiziari immediati e la punizione con ammende da 5.000 a 10.000 euro.
Si segnalano due emendamenti del
Governo riguardo alle norme ancora da discutere.
Il primo e' relativo alla tassa su rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno: si rinvia a un decreto
Ministeriale per la determinazione dell'importo.
Il secondo riguarda
l'accordo di integrazione ("soggiorno a punti" per lo straniero): se
sarà approvato, chi chiede il permesso di soggiorno dovrà anche firmare un
accordo a crediti, impegnandosi a raggiungere entro la scadenza precisi "obiettivi
d'integrazione".Leggi
ancora
Per approfondimenti :
Dati generali, testi, dossier e trattazione in aula dell Atto Senato 733, dal sito del Senato della Repubblica
Sommario delle principali disposizioni relative a stranieri e cittadini dell'Unione europea contenute nel ddl sicurezza (A.S. 733) nella forma aggiornata ad approvato dal Senato (testo approvato dalle Commissioni ed emendamenti approvati dall'Aula alla data del 15/1/2009) a cura di Sergio Briguglio.
Appello - Divieto di Segnalazione - ASGI, MSF, SIMM e altri contro l' approvazione dell’emendamento 39.306 presentato in sede di esame del DDL 733 all’Assemblea del Senato, volto a sopprimere il divieto di “segnalazione alle autorità”del cittadino straniero non in regola col soggiorno che accede alle strutture sanitarie
2. Trattato di amicizia Italia – Libia. Ratifica parlamentare
In calendario al Senato a partire dal 3 febbraio 2009 l'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 tra Italia e Libia, già approvato dalla Camera dei Deputati e che prevede una più forte collaborazione nel contrasto all’immigrazione clandestina.
Per Approfondimenti
Il testo del Ddl. 1333
Un commento a cura del prof. Fulvio Vassallo,
Università di Palermo e membro del consiglio direttivo dell'ASGI
Il testo del rapporto della Missione Frontex (EU) in
Libia nel giugno 2007
3. Assegno sociale per l’anno 2009
Nuovo importo per l’assegno sociale . Lo ha reso
noto l’INPS con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2009. L'importo mensile della prestazione economica è fissato in
409,05 euro, pari a 5.317,65 euro all'anno. Si ricorda che dal primo gennaio
2009, oltre agli altri requisiti di età e di reddito, per l’accesso all’assegno sociale viene richiesto
pure il soddisfacimento di un requisito di residenza di lunga durata di almeno
dieci anni. Per avere riconosciuto l’assegno sociale è anche necessario avere
un reddito non superiore ai 5.317,65 euro annui se il richiedente non è sposato
e di 10.635,30 euro annui (cioè 5.317,65 per due) se chi fa la richiesta è
coniugato.
Fonte : Deaweb, Meltingpot, Metropoli
Circolare n. 1 02/01/2009 - INPS - Direzione centrale
Pensioni - Direzione centrale
4. Manuale aggiornato on-line sulla legislazione
in materia di immigrazione, cittadinanza e asilo
E’ disponibile
un
quadro aggiornato al 31 dicembre 2008 della normativa vigente in
materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, realizzato da Sergio
Briguglio .
Circolari
1. Elezioni europee: cittadini comunitari in
Italia
Per esercitare il voto i cittadini
dell’Unione europea residenti in Italia devono presentare domanda di
iscrizione nella lista del comune di residenza entro il 9 marzo 2009. Il
Ministero dell’Interno ha reso disponibili i moduli con la
circolare n. 2 del 22
gennaio 2009
.
Fonte: Ministero
dell'Interno
2. Minori non accompagnati di nazionalità rumena.
L'Organismo centrale di raccordo per la protezione dei
minori comunitari non accompagnati, istituito il 18 ottobre 2008 presso il
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno,
ha emanato la 'Direttiva
sulla gestione della presenza dei minori romeni non accompagnati o in
difficoltà presenti sul territorio italiano'. Il documento, del 20
gennaio 2009, è stato adottato in accordo con le altre parti istituzionali
coinvolte. Il documento definisce nel dettaglio le procedure operative del
processo di gestione dei programmi di identificazione e rientro in patria
studiati per ciascun minore, ed avvia lo sviluppo dell'applicazione informatica
a supporto del processo stesso. Gestire la presenza sul territorio italiano dei
minori romeni non accompagnati o in difficoltà garantendo loro
protezione significa, infatti, seguire le fasi di ritrovamento e
identificazione del minore ed il conseguente affidamento ad una struttura di
accoglienza, nonchè seguire l'attuazione dei programmi finalizzati al
rientro, compresa la fase di monitoraggio successiva al ritorno nel Paese
d'origine.
Al documento sono allegati due modelli di scheda informativa, uno dei quali
specificamente riferito al minore romeno non accompagnato o in difficoltà
sottoposto a procedimento penale. Le procedure in cui si articola tutto il
processo di gestione sono state attivate in modalità transitoria, fino al
definitivo rilascio dell'applicativo informatico, previsto per l'aprile
prossimo. Fonte: Ministero
dell'Interno
3. Regime transitorio in materia di
accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria
Il Ministero dell'Interno ha diffuso la Circolare
congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali
n. 1 del 14 gennaio 2009 con cui ha formalmente confermato per
un ulteriore anno il regime transitorio in materia di accesso al mercato del
lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, senza modifiche rispetto al
2007, come già previsto dalle circolari congiunte del Ministero
dell’Interno e del Ministero della
Solidarietà n. 2 del 28 dicembre 2006 e n.
3 del 3 gennaio 2007. Restano quindi salve le
deroghe per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e
turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio;
metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti
dall'art. 27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro stagionale).Per tutti i
restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari
avviene attraverso la presentazione di richieste di nulla osta allo Sportello
Unico per l'Immigrazione (mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito del
Ministero dell'Interno e della Solidarietà Sociale. Fonte : Ministero Interno,
DPL Modena
Inoltre si
segnala la Circolare
del Ministero dell'Interno del 21 gennaio 2009 - n.3 - Decreto
legislativo n.30-2007 - Iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione
europea e dei loro familiari.
4.Circolare
sulla documentazione necessaria al matrimonio in Italia per i cittadini
brasiliani
Il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare
del Ministero dell'Interno n. 1 2009 Dichiarazione ai
fini del matrimonio in Italia" di cittadini brasiliani rilasciata dalle
autorita' consolari del Brasile - modello " per risolvere
alcuni problemi interpretativi recentemente sorti in ordine alle formule usate
dagli organi diplomatici brasiliani in Italia nel rilasciare il nulla osta al
matrimonio ai cittadini del paese sudamericano che ne facessero richiesta per
celebrare il rito in Italia. Nel documento si fa presente che, alla luce
delle indicazioni fomite dalla Direzione Centrale del Ministero dell’Interno,
il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata del Brasile hanno definito
congiuntamente un testo che sarà rilasciato dalle autorità consolari brasiliane
in Italia. Tale formulazione si ritiene soddisfi sostanzialmente i
requisiti di cui all'art. 116 c.c, relativamente all'assenza di
impedimenti che, giusta le leggi brasiliane, ostino alla celebrazione del
matrimonio.Fonte : Ministero dell’Interno
5. Falsificazione di
documenti nelle procedure peri il riconoscimento della cittadinanza italiana
jure sanguinis - Circolare del Ministero dell'Interno del 20 gennaio 2009 n°4
-
Giurisprudenza Italiana
1. Incostituzionale il requisito del possesso della carta di
soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) ai fini
dell’accesso alle pensioni di inabilità.
Con l’importante sentenza
n. 11/2009 (depositata il 23.01.2009), la Corte costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità delle
norme di cui all’art. Art. 80, c. 19°, della legge 23/12/2000, n. 388, in
combinato disposto con l'art. 9, c. 1°, del decreto legislativo 25/07/1998, n.
286, in relazione alla legge 11/02/1980, n. 18 e all'art. 12 della legge
30/03/1971, n. 118, nella parte in cui escludono che la pensione di
inabilità possa essere attribuita
agli stranieri extracomunitari
soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già
stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Pertanto ciò che viene meno dopo la sentenza della
Corte Costituzionale è il requisito che lo straniero regolarmente soggiornante inabile possa ottenere la
pensione di inabilità soltanto qualora sia titolare della carta di
soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Pertanto,
ora tale pensione sarà erogabile a tutti gli stranieri inabili al lavoro
regolarmente soggiornanti,
ed in possesso del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno (ovvero i minori iscritti sul permesso
di soggiorno) che possano dimostrare di soggiornare regolarmente nel territorio
italiano da almeno cinque anni.
Nella citata sentenza, infatti, la Corte Costituzionale
ha fatto esplicito richiamo al suo precedente giurisprudenziale (sentenza
della Corte Costituzionale n. 306 dd. 29 luglio 2008), nel quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80
c. 19 della legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) e dell’art. 9,
comma 1 del T.U. immigrazione, nella parte in cui escludevano che l’indennità
di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
spettante ai disabili non autonomamente deambulanti o che non siano in grado di
compiere da soli gli atti quotidiani della loro vita, potesse essere attribuita
agli stranieri extracomunitari soltanto perché non in possesso dei requisiti di
reddito necessari per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti.
In entrambi i casi, il giudice delle leggi non ha voluto censurare per intero
la norma della legge finanziaria 2001 che ha subordinato per gli stranieri
extracomunitari l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale che
costituiscono diritti soggettivi al possesso della carta di soggiorno (ora
permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti), ma si è limitato a
dichiararne l’illegittimità soltanto con riferimento ai requisiti reddituali e
di alloggio che sono il presupposto per il rilascio del suddetto titolo di
soggiorno. La Corte, invece, non ha voluto intaccare l’ulteriore requisito
della durata quinquennale del soggiorno del cittadino straniero in Italia, già
stabilito ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno CE per lungo soggiornanti,
con la motivazione che tale requisito non era stato oggetto di valutazione da
parte del giudice remittente.
Tale requisito, pertanto, rimane
attualmente in vigore.
Desta perplessità il fatto che l’INPS non abbia
ancora diramato una circolare applicativa della sentenza della Corte
Costituzionale n. 306, ormai risalente all’estate scorsa, per cui da più parti
viene segnalato che gli uffici periferici dell’INPS
continuerebbero a chiedere l’esibizione della carta di soggiorno ( o permesso
di soggiorno CE per lungo soggiornanti) ai fini dell’accesso all’indennità di
accompagnamento per i disabili non autonomamente deambulanti.
2. Decreto Flussi: il Tar del Lazio riammette
gli stranieri col permesso di soggiorno nella graduatoria
Il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelativa la parte del Decreto
flussi per l'anno 2008 che non ammetteva le domande di autorizzazione
all’ingresso di lavoratori dall’estero presentate da datori di lavoro immigrati
in possesso del solo permesso di soggiorno. La sospensione si è ottenuta a seguito del ricorso promosso da Inca Cgil e con l'intervento
dell'Associazione Progetto Diritti, assistita dagli avvocati Maria Rosaria
Damizia e Arturo Salerni . Il Decreto flussi aveva rimodellato i requisiti per
i datori di lavoro stranieri, escludendo i datori di lavoro extracomunitari che
non siano titolari di una carta di soggiorno ( vale a dire il nuovo permesso Ce
per lungo soggiornanti) o non ne abbiano fatto richiesta alla data di
pubblicazione del decreto. Inoltre, sempre per i soli stranieri era stata
introdotta una procedura di conferma scaduta il 3 gennaio. Le conferme arrivate
sui server del Viminale sono state oltre 127mila. Il Tar Lazio ha concesso
dunque la sospensiva per il requisito della carta di soggiorno per i datori di
lavoro stranieri. La previsione di requisiti diversificati per datori di lavoro
stranieri rispetto a quelli italiani in merito all’assegnazione delle quote del
decreto flussi 2008 appare in contrasto con le norme contenute nel T. U.
dell’immigrazione.
Fonte : Deaweb
Ordinanza : http://www.deaweb.org/upload-FCK/File/allegati/TAR_FLUSSI.pdf
3. Il giudice del lavoro di Brescia dichiara discriminatoria la
delibera del Comune di Brescia che assegna il “bonus bebè” ai soli figli con
almeno un genitore di cittadinanza italiana.
È “discriminatorio” il provvedimento con cui il
Comune di Brescia ha deliberato il bonus bebè da mille euro per le famiglie di
ogni bambino nato nel 2008, purché sia figlio di almeno un genitore italiano.
Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Brescia, con l’ordinanza n. 335 dd. 26 gennaio 2009,
accogliendo il ricorso presentato per conto di due coppie di genitori stranieri
dagli avv. Alberto Guariso e Alessandro Zucca dell’ASGI, con l’assistenza
della CGIL di Brescia.
Il tribunale, con la sua ordinanza, dichiara quindi
“discriminatorio” il comportamento adottato dal Comune di Brescia con la delibera
del 21 novembre; ordina inoltre al Comune di Brescia di “eliminare tale
discriminazione e suoi effetti, attribuendo il beneficio a tutti gli stranieri
che ne facciano richiesta e siano in possesso degli ulteriori requisiti diversi
dalla cittadinanza”. Il giudice stabilisce pertanto che il termine per la
presentazione delle domande debba essere posticipato al 28 febbraio 2009 e
condanna il Comune di Brescia a versare ai ricorrenti l'assegno previsto dalla
delibera (1000 euro) oltre a 5mila euro per le spese legali e processuali. Il
giudice del lavoro inoltre condanna l’amministrazione comunale di Brescia a
pubblicare l’ordinanza su un quotidiano a diffusione nazionale tra i primi tre
a maggiore tiratura. Si tratta di uno dei primi casi di attuazione di tale misura accessoria prevista dalla
normativa anti-discriminatoria nazionale di recepimento della direttiva europea
n. 2000/43/CE, volta a dare un carattere dissuasivo alle sanzioni previste in
caso di accertamento giudiziario della discriminazione.
NOTIZIE
ASILO – I progetti degli enti
locali ammessi al finanziamento del Fondo nazionale
I contributi serviranno per l'attivazione dei
servizi di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti asilo,
rifugiati e destinatari di protezione umanitaria . L’elenco
dei progetti finanziati
STUDI
E RICERCHE
Si segnalano
tre interessanti e approfonditi
studi sulle norme e sulla giurisprudenza italiane, internazionali e
comunitarie in materia di stranieri, elaborati nel settembre 2008 dal Servizio
studi della Corte Costituzionale, quali Quaderni predisposti in occasione
dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e
portoghese:
1)
Lo straniero nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
(a cura di B. Randazzo)
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/STRANIERO-CEDU-STU209-b.pdf
2)
La condizione giuridica dello straniero extracomunitario (a cura di S.
Magnanensi, P. Passaglia ed E. Rispoli)
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/STU_209_Straniero.pdf
3)
Lo straniero nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE (a
cura di G. Scaccia)
Si
ringrazia il prof. Paolo Bonetti per la segnalazione.