NEWSLETTER

ASGI

28 gennaio 2009

 

 

SEGNALAZIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

 

 

 

1. Iter parlamentare del DDL Sicurezza. Riprende l’esame al Senato.

Riprenderà martedì 3 febbraio  2009 l'esame al Senato del "pacchetto sicurezza” (DDL A.S. 733), dopo le modifiche e le approvazioni ai primi 33 articoli durante la discussione in aula del 13 - 15 gennaio scorsi.

Confermati gli emendamenti della Lega all'art. 35 del T.U. che, se approvati, richiederebbero alle strutture sanitarie di segnalare alle autorità di polizia gli stranieri irregolari che non corrispondano le quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le cure urgenti erogate ovvero consentirebbero alla strutture sanitarie medesime di rifiutare l' erogazione di prestazioni sanitarie essenziali in caso di mancato previo pagamento delle tariffe o quote di partecipazione alla spesa da parte dello straniero irregolare.


Nelle sedute precedenti ha trovato approvazione la norma che estende a due anni il termine di residenza quale requisito per l'accesso alla cittadinanza dello straniero a seguito di matrimonio con cittadino italiano, e che   prevede la necessità della permanenza del vincolo matrimoniale senza separazione tra i coniugi fino all'adozione definitiva del provvedimento.
E' stata introdotta pure una tassa pari a 200 euro per le istanza di acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione.

Già approvate dal Senato le norme che introducono il reato di clandestinità con la previsione di procedimenti giudiziari immediati e la punizione con ammende da 5.000 a 10.000 euro.

 

Si segnalano due emendamenti del Governo riguardo alle norme ancora da discutere.
Il primo e' relativo alla tassa su rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno: si rinvia a un decreto

Ministeriale per  la determinazione dell'importo.

Il secondo riguarda l'accordo di integrazione ("soggiorno a punti" per lo straniero): se sarà approvato, chi chiede il permesso di soggiorno dovrà anche firmare un accordo a crediti, impegnandosi a raggiungere entro la scadenza precisi "obiettivi d'integrazione".Leggi ancora 


Per approfondimenti :

Dati generali, testi, dossier e trattazione in aula dell Atto Senato 733, dal sito del Senato della Repubblica

Sommario delle principali disposizioni relative a stranieri e cittadini dell'Unione europea contenute nel ddl sicurezza (A.S. 733) nella forma aggiornata ad approvato dal Senato (testo approvato dalle Commissioni ed emendamenti approvati dall'Aula alla data del 15/1/2009)  a cura di Sergio Briguglio.

Appello - Divieto di Segnalazione - ASGI, MSF, SIMM e altri contro l' approvazione dell’emendamento 39.306 presentato in sede di esame del DDL 733 all’Assemblea del Senato, volto a sopprimere il divieto di “segnalazione alle autorità”del cittadino straniero non in regola col soggiorno che accede alle strutture sanitarie

 

2. Trattato di amicizia  Italia – Libia. Ratifica parlamentare

In calendario al Senato a partire dal 3 febbraio 2009  l'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 tra Italia e Libia, già approvato dalla Camera dei Deputati e   che prevede una più forte collaborazione nel contrasto all’immigrazione clandestina.

 

Per Approfondimenti

Il testo del Ddl. 1333 

Un commento a cura del prof. Fulvio Vassallo, Università di Palermo e membro del consiglio direttivo dell'ASGI
Il testo del rapporto della Missione Frontex (EU) in Libia nel giugno 2007

 

 

 

3. Assegno sociale per l’anno 2009

Nuovo importo per l’assegno sociale . Lo ha reso noto l’INPS con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2009.  L'importo mensile della prestazione economica è fissato in 409,05 euro, pari a 5.317,65 euro all'anno. Si ricorda che dal primo gennaio 2009, oltre agli altri requisiti di età e di  reddito, per l’accesso all’assegno sociale viene richiesto pure il soddisfacimento di un requisito di residenza di lunga durata di almeno dieci anni. Per avere riconosciuto l’assegno sociale è anche necessario avere un reddito non superiore ai 5.317,65 euro annui se il richiedente non è sposato e di 10.635,30 euro annui (cioè 5.317,65 per due) se chi fa la richiesta è coniugato.

 

Fonte : Deaweb, Meltingpot, Metropoli

Circolare n. 1 02/01/2009 - INPS - Direzione centrale Pensioni - Direzione centrale

 

 

 

 

 

4. Manuale aggiornato on-line sulla legislazione in materia di immigrazione, cittadinanza e asilo

E’ disponibile  un quadro aggiornato al 31 dicembre 2008 della normativa vigente in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, realizzato da Sergio Briguglio .

 


 

Circolari

 

1. Elezioni europee: cittadini comunitari in Italia

 

Per esercitare il voto  i cittadini dell’Unione europea residenti in Italia devono presentare domanda di iscrizione nella lista del comune di residenza entro il 9 marzo 2009. Il Ministero dell’Interno ha reso disponibili i moduli con la circolare n. 2 del 22 gennaio 2009 .

Fonte: Ministero dell'Interno

 

2. Minori non accompagnati di nazionalità rumena. 

L'Organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati, istituito il 18 ottobre 2008 presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, ha emanato la 'Direttiva sulla gestione della presenza dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano'. Il documento, del 20 gennaio 2009, è stato adottato in accordo con le altre parti istituzionali coinvolte. Il documento definisce nel dettaglio le procedure operative del processo di gestione dei programmi di identificazione e rientro in patria studiati per ciascun minore, ed avvia lo sviluppo dell'applicazione informatica a supporto del processo stesso. Gestire la presenza sul territorio italiano dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà garantendo loro protezione significa, infatti, seguire le fasi di ritrovamento e identificazione del minore ed il conseguente affidamento ad una struttura di accoglienza, nonchè seguire l'attuazione dei programmi finalizzati al rientro, compresa la fase di monitoraggio successiva al ritorno nel Paese d'origine. 
Al documento sono allegati due modelli di scheda informativa, uno dei quali specificamente riferito al minore romeno non accompagnato o in difficoltà sottoposto a procedimento penale. Le procedure in cui si articola tutto il processo di gestione sono state attivate in modalità transitoria, fino al definitivo rilascio dell'applicativo informatico, previsto per l'aprile prossimo. Fonte: Ministero dell'Interno

 

 

3. Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria 

Il Ministero dell'Interno ha diffuso la Circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 1 del 14 gennaio 2009 con cui ha formalmente confermato  per un ulteriore anno il regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, senza modifiche rispetto al 2007, come già previsto dalle circolari congiunte del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà n. 2 del 28 dicembre 2006 e n. 3 del 3 gennaio 2007.     Restano quindi salve le deroghe per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'art. 27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro stagionale).Per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene attraverso la presentazione di richieste di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione (mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell'Interno e della Solidarietà Sociale. Fonte : Ministero Interno, DPL Modena

Inoltre  si segnala la Circolare  del Ministero dell'Interno  del 21 gennaio 2009 - n.3 - Decreto legislativo n.30-2007 - Iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari.

4.Circolare sulla documentazione necessaria al matrimonio in Italia per i cittadini brasiliani

Il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare del Ministero dell'Interno n. 1 2009 Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia" di cittadini brasiliani rilasciata dalle autorita' consolari del Brasile - modello  " per risolvere alcuni problemi interpretativi recentemente sorti in ordine alle formule usate dagli organi diplomatici brasiliani in Italia nel rilasciare il nulla osta al matrimonio ai cittadini del paese sudamericano che ne facessero richiesta per celebrare il rito in Italia. Nel documento si fa presente che, alla luce delle indicazioni fomite dalla Direzione Centrale del Ministero dell’Interno, il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata del Brasile hanno definito congiuntamente un testo che sarà rilasciato dalle autorità consolari brasiliane in Italia. Tale formulazione si ritiene soddisfi sostanzialmente i requisiti di cui all'art. 116 c.c, relativamente all'assenza di impedimenti che, giusta le leggi brasiliane, ostino alla celebrazione del matrimonio.Fonte : Ministero dell’Interno

5. Falsificazione di documenti nelle procedure peri il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis  - Circolare del Ministero dell'Interno del 20 gennaio 2009 n°4 -

 


 

Giurisprudenza Italiana

 

1. Incostituzionale il requisito del possesso della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) ai fini dell’accesso alle pensioni di inabilità.

 

Con l’importante sentenza n. 11/2009 (depositata il 23.01.2009), la Corte costituzionale  ha stabilito l’incostituzionalità delle norme di cui all’art. Art. 80, c. 19°, della legge 23/12/2000, n. 388, in combinato disposto con l'art. 9, c. 1°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, in relazione alla legge 11/02/1980, n. 18 e all'art. 12 della legge 30/03/1971, n. 118, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità  possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari
soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs.  n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

 

Pertanto ciò che viene meno dopo la sentenza della Corte Costituzionale è il requisito che lo straniero regolarmente  soggiornante inabile possa ottenere la pensione di inabilità soltanto qualora sia titolare della carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Pertanto, ora tale pensione sarà erogabile a tutti gli stranieri inabili al lavoro regolarmente soggiornanti,
ed in possesso del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno  (ovvero i minori iscritti sul permesso di soggiorno) che possano dimostrare di soggiornare regolarmente nel territorio italiano da almeno cinque anni.

Nella citata sentenza, infatti, la Corte Costituzionale ha fatto esplicito richiamo al suo precedente giurisprudenziale (sentenza della Corte Costituzionale n. 306 dd. 29 luglio 2008), nel  quale  aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 della legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) e dell’art. 9, comma 1 del T.U. immigrazione, nella parte in cui escludevano che l’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, spettante ai disabili non autonomamente deambulanti o che non siano in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della loro vita, potesse essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché non in possesso dei requisiti di reddito necessari per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

In entrambi i casi, il giudice delle leggi non ha voluto censurare per intero la norma della legge finanziaria 2001 che ha subordinato per gli stranieri extracomunitari l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi al possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti), ma si è limitato a dichiararne l’illegittimità soltanto con riferimento ai requisiti reddituali e di alloggio che sono il presupposto per il rilascio del suddetto titolo di soggiorno. La Corte, invece, non ha voluto intaccare l’ulteriore requisito della durata quinquennale del soggiorno del cittadino straniero in Italia, già stabilito ai fini del rilascio del permesso

 

 

 

di soggiorno CE per lungo soggiornanti, con la motivazione che tale requisito non era stato oggetto di valutazione da parte del giudice remittente.

Tale requisito, pertanto, rimane attualmente in vigore.

 

Desta perplessità il fatto che l’INPS non abbia ancora diramato una circolare applicativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 306, ormai risalente all’estate scorsa, per cui da più parti viene  segnalato  che gli uffici periferici dell’INPS continuerebbero a chiedere l’esibizione della carta di soggiorno ( o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) ai fini dell’accesso all’indennità di accompagnamento per i disabili non autonomamente deambulanti.

 

2. Decreto Flussi: il Tar del Lazio riammette gli stranieri col permesso di soggiorno nella graduatoria

 

Il Tar del Lazio  ha sospeso in via cautelativa la parte del Decreto flussi per l'anno 2008 che non ammetteva le domande di autorizzazione all’ingresso di lavoratori dall’estero presentate da datori di lavoro immigrati in possesso del solo permesso di soggiorno. La sospensione si è ottenuta  a seguito del  ricorso promosso da Inca Cgil e con l'intervento dell'Associazione Progetto Diritti, assistita dagli avvocati Maria Rosaria Damizia e Arturo Salerni . Il Decreto flussi aveva rimodellato i requisiti per i datori di lavoro stranieri, escludendo i datori di lavoro extracomunitari che non siano titolari di una carta di soggiorno ( vale a dire il nuovo permesso Ce per lungo soggiornanti) o non ne abbiano fatto richiesta alla data di pubblicazione del decreto. Inoltre, sempre per i soli stranieri era stata introdotta una procedura di conferma scaduta il 3 gennaio. Le conferme arrivate sui server del Viminale sono state oltre 127mila. Il Tar Lazio ha concesso dunque la sospensiva per il requisito della carta di soggiorno per i datori di lavoro stranieri. La previsione di requisiti diversificati per datori di lavoro stranieri rispetto a quelli italiani in merito all’assegnazione delle quote del decreto flussi 2008 appare in contrasto con le norme contenute nel T. U. dell’immigrazione.

Fonte : Deaweb

Ordinanza : http://www.deaweb.org/upload-FCK/File/allegati/TAR_FLUSSI.pdf

 

 

3. Il giudice del lavoro di Brescia dichiara discriminatoria la delibera del Comune di Brescia che assegna il “bonus bebè” ai soli figli con almeno un genitore di cittadinanza italiana.  

 

È “discriminatorio” il provvedimento con cui il Comune di Brescia ha deliberato il bonus bebè da mille euro per le famiglie di ogni bambino nato nel 2008, purché sia figlio di almeno un genitore italiano. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Brescia, con l’ordinanza n. 335 dd. 26 gennaio 2009, accogliendo il ricorso presentato per conto di due coppie di genitori stranieri dagli avv. Alberto Guariso e Alessandro Zucca dell’ASGI, con l’assistenza della  CGIL di Brescia.



 

Il tribunale, con la sua ordinanza, dichiara quindi “discriminatorio” il comportamento adottato dal Comune di Brescia con la delibera del 21 novembre; ordina inoltre al Comune di Brescia di “eliminare tale discriminazione e suoi effetti, attribuendo il beneficio a tutti gli stranieri che ne facciano richiesta e siano in possesso degli ulteriori requisiti diversi dalla cittadinanza”. Il giudice stabilisce pertanto che il termine per la presentazione delle domande debba essere posticipato al 28 febbraio 2009 e condanna il Comune di Brescia a versare ai ricorrenti l'assegno previsto dalla delibera (1000 euro) oltre a 5mila euro per le spese legali e processuali. Il giudice del lavoro inoltre condanna l’amministrazione comunale di Brescia a pubblicare l’ordinanza su un quotidiano a diffusione nazionale tra i primi tre a maggiore tiratura. Si tratta di uno dei primi casi di attuazione di tale  misura accessoria prevista dalla normativa anti-discriminatoria nazionale di recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE, volta a dare un carattere dissuasivo alle sanzioni previste in caso di accertamento giudiziario della discriminazione.

 

NOTIZIE

 

ASILO – I progetti degli enti locali ammessi al finanziamento del Fondo nazionale

I contributi serviranno per l'attivazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione umanitaria . L’elenco dei progetti finanziati

 

STUDI E RICERCHE

 

Si segnalano  tre interessanti e approfonditi  studi sulle norme e sulla giurisprudenza italiane, internazionali e comunitarie in materia di stranieri, elaborati nel settembre 2008 dal Servizio studi della Corte Costituzionale, quali Quaderni predisposti in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese:

 

1) Lo straniero nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (a cura di B. Randazzo)

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/STRANIERO-CEDU-STU209-b.pdf

 

2) La condizione giuridica dello straniero extracomunitario (a cura di S. Magnanensi, P. Passaglia ed E. Rispoli)

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/STU_209_Straniero.pdf

 

3) Lo straniero nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE (a cura di G. Scaccia)

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/STU_209-a_Lo%20straniero_nella%20giurisprudenza_della_Corte_di_giustizia_CE.pdf

 

Si ringrazia il prof. Paolo Bonetti per la segnalazione.