Protocollo n. 02
li, 2 Gennaio 2009
Tavolo nazionale immigrazione
La Federazione Rom e Sinti insieme chiede il Suo autorevole e diretto
intervento in merito alla proposta di disegno di legge n. 733 disposizioni in
materia di sicurezza, in discussione in Parlamento nel mese di Gennaio 2009.
Il disegno di legge, tra tanto altro, propone la modifica
della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, modifica che mina il fondamento
del nostro essere Stato repubblicano e che di fatto si impedirebbe a molti cittadini Italiani,
immigrati e Rom/Sinti, colpevoli di essere POVERI, lesigibilit dei diritti
fondamentali, come quello di voto, sanciti dalla nostra Costituzione.
Infatti larticolo 16 del disegno di legge n. 733, cos recita
1. Allarticolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
dopo il primo comma e` inserito il seguente:
1-bis. Liscrizione anagrafica subordinata alla verifica,
da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie
dellimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai
sensi delle vigenti norme sanitarie.
Questo norma, se approvata, cambier radicalmente la legislazione
anagrafica italiana perch oggi liscrizione anagrafica di un Cittadino di
fatto vincolata a soli due criteri: la volont del Cittadino e laccertamento
da parte degli Uffici comunali delleffettiva presenza dello stesso Cittadino.
Tale impostazione stata ribadita pi volte da diversi Organi
dello Stato, segnaliamo la Circolare del Ministro dellInterno n. 8 del 29
maggio 1995 precisazioni
sulliscrizione nellanagrafe della popolazione residente, di cittadini
italiani ma
anche le Circolari del Ministero dellInterno sul problema dei nomadi, a partire dalla Circolare
MI.A.CEL. n. 17/73 del 11.10.1973 pos. 15900.2.22 prot. 7063.
In particolare metto in risalto il passaggio della
Circolare n. 8 del 29 maggio 1995 secondo cui:
...il concetto di residenza, come affermato da costante
giurisprudenza e da ultimo dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte
con sentenza depositata il 24 giugno 1991, fondato sulla dimora abituale del
soggetto sul territorio comunale, cio dall'elemento obiettivo della permanenza
in tale luogo e soggettivo di avervi stabile dimora, rilevata dalle
consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre
sottolineare che non pu essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la
natura dell'alloggio,
quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilit ovvero non
conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in rulottes
In pratica la funzione dell'anagrafe essenzialmente di
rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, n
tale funzione pu essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri
interessi, anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine
pubblico, l'incolumit pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati
idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico.
Detta lettura confermata anche dalla Giurisprudenza della
Cassazione Sezioni Unite (sent. 19.06.2000 n. 449) la quale ha precisato che
l'ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente e relativo regolamento di esecuzione...configura uno strumento
giuridico – amministrativo di documentazione e di conoscenza, che predisposto
nell'interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui.
Sussiste, invero, non soltanto l'interesse
dell'amministrazione ad avere una relativa certezza circa la composizione e i
movimenti della popolazione..., ma anche l'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni
anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici e,
in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia (v.
particolarmente gli artt. 29 e 31 del regolamento n. 136/58).
Inoltre, tutta l'attivit dell'ufficiale d'anagrafe
disciplinata dalle norme sopra richiamate in modo vincolato, senza che trovi
spazio alcun momento di discrezionalit. In particolare, sono rigidamente
definiti dalle norme del citato regolamento (artt. 5 – 9) i presupposti
per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde
l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza
dei detti presupposti.
Nellarticolo 16 del disegno di legge n. 733 per la modifica
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 si parla esclusivamente di immobili,
escludendo a priori dal poter ottenere liscrizione anagrafica per chi vive in
roulotte, in camper, in una carovana o una casa mobile (beni mobili).
Ma soprattutto si pone come requisito essenziale le condizioni
igienico-sanitarie ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
Come gi molti hanno rilevato la maggior parte forse degli
alloggi, non risponde ai requisiti richiesti semplicemente perch si tratta di
immobili costruiti prima che diventasse necessario il certificato di
abitabilit.
Chi sar colpito da questa norma? Certamente le famiglie sinte
e rom che vivono nei cosiddetti campi nomadi e non solo, ma anche tante
famiglie Italiane, immigrate e Rom/Sinte, colpevoli di essere POVERI.
Molti Cittadini italiani, immigrati, Rom/Sinti se questa norma
diventasse legge, saranno nella condizione di perdere non solo il diritto di
voto, ma tutta una serie di diritti legati indissolubilmente alliscrizione
anagrafica (i documenti come la patente di guida, le licenze per le attivit
lavorative, lassistenza sanitaria,).
Se larticolo 16 del disegno di legge n. 733 diventasse legge
dello Stato Italiano, a nostro giudizio cadrebbe il fondamento del nostro
essere Stato repubblicano e di fatto si impedirebbe a tantissime famiglie Italiane,
immigrate, Rom/Sinti, colpevoli di essere POVERI, lesigibilit dei diritti
fondamentali, come quello di voto, sanciti dalla nostra Costituzione.
Per queste ragioni la Federazione Rom e Sinti insieme chiede Vs. sostegno affinch sia
corretta questa proposta di legge.
Con loccasione auguriamo i pi sinceri auguri di un Felice
Anno Nuovo 2009.
Federazione Rom e Sinti insieme
Il Presidente
Nazzareno
Guarnieri