Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2041 - Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia - Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008
Riferimenti:
AC N. 2041/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 47
Data: 15/01/2009
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2041

 

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e

 Cooperazione Italia-Libia, fatto a Bengasi

 il 30 agosto 2008

 

 

 

 

 

 

 

N. 47 – 15 gennaio 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2041

Titolo breve:

 

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia - Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Antonione

Gruppo:                                                    

PdL

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di Verifica n. 47

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 8 del Trattato.. 3

Progetti infrastrutturali di base. 3

ARTICOLI 9, 10, 12, 13, 14 e 16 del Trattato.. 4

Commissione mista paritetica, Comitati misti e altri organismi4

ARTICOLO 10 del Trattato.. 5

Iniziative speciali5

ARTICOLO 19 del Trattato.. 7

Collaborazione nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.. 7

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 8

Addizionale all'imposta sul reddito delle società.. 8

ARTICOLO 4. 11

Copertura finanziaria.. 11



PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca, agli articoli 1 e 2, la ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bendasi il 30 agosto 2008. Il disegno di legge reca altresì, all’articolo 3, una disposizione di carattere fiscale, finalizzata a determinare maggiori entrate, poste, in parte, dall’articolo 4, a copertura degli oneri recati dal Trattato oggetto di ratifica.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica, nella quale si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

Disposizioni del Trattato

2009

2010

2011

2012

anno terminale

Articolo 8

180.000.000

180.000.000

180.000.000

180.000.000

2028

Articolo 10, lettera a)

640.000

3.680.000

3.680.000

0

2011

Articolo 10, lettera b)

                  0

1.320.000

1.320.000

1.320.000

Permanente*

articolo 10, lettera c)

0

8.000.000

8.000.000

0

2011

articolo 10, lettera d)

16.200

16.200

16.200

16.200

Permanente*

articolo 19

33.544.000

61.200.000

57.700.000

0

2011

Totale

214.200.200

254.216.200

250.716.200

181.336.200

 

*Si segnala che il carattere permanente di tali oneri è desumibile dalla parte illustrativa della relazione tecnica, mentre in altra parte della stessa RT (v. tabelle a pag. 11 e a pag. 20 dello stampato C. 2041) viene indicato l’anno terminale 2028.

 

MAGGIORI ENTRATE QUANTIFICATE DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

Disposizione del DDL

2009

2010

2011

2012

anno terminale

articolo 3

214.200.000

254.300.000

250.800.000

189.700.000

2029*

*Si segnala che la  tabella a pag. 24 dello stampato C. 2041 indica, per gli anni 2013 e seguenti, uno sviluppo del maggior gettito non perfettamente uniforme alla somma riportata per il 2012 (sul punto si rinvia alla scheda riferita all’art. 3).

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 8 del Trattato

Progetti infrastrutturali di base

La norma prevede l’impegno dell’Italia a reperire, nei limiti di 5 miliardi di dollari USA, i fondi necessari per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base, per un importo pari a 250 milioni di dollari USA annui per venti anni.

 

La relazione tecnica precisa che, all’attuale tasso di cambio di mercato, l’ammontare annuo di finanziamenti a carico dell’Italia ammonta a 180 milioni di euro.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione.

Si rileva, comunque, che l’effettivo onere gravante annualmente sulla finanza pubblica è correlato all’andamento del tasso di cambio.

 

ARTICOLI 9, 10, 12, 13, 14 e 16 del Trattato

Commissione mista paritetica, Comitati misti e altri organismi

Le norme istituiscono una serie di organismi a composizione mista.

 

La relazione tecnica prevede che dal funzionamento della Commissione mista paritetica, di cui all’articolo 9 del Trattato, composta da tecnici esperti privati e pubblici, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto per l’utilizzo di funzionari pubblici si provvederà con fondi stanziati per missioni presso capitoli già esistenti di ciascuna amministrazione interessata.

In ordine alla Commissione di cui all’articolo 9, la relazione illustrativa sottolinea alcuni dei compiti affidati all’organismo, quali l’indicazione dei tempi e delle modalità di affidamento e di esecuzione di importanti opere infrastrutturali, progetti industriali e investimenti, nonché le funzioni di verifica degli impegni presi e di segnalazione ai Ministeri di eventuali inadempienze e di soluzioni tecniche.

Per quanto riguarda le spese relative all’istituzione dei Comitati misti per la definizione delle iniziative speciali di cui all’articolo 10 del Trattato, le relative spese saranno imputate sugli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni competenti.

L’istituzione e il funzionamento del Comitato misto per la gestione del Fondo sociale, di cui all’articolo 12 del Trattato, non comporterà oneri aggiuntivi in quanto la partecipazione sarà garantita da funzionari dell’ambasciata a Tripoli e da funzionari della Direzione generale a Roma.

Il Comitato misto sui crediti, di cui all’articolo 13 del Trattato, è già funzionante e le relative spese di missione dei funzionari sono coperte con i fondi annuali attribuiti per il funzionamento corrente del Ministero degli affari esteri.

Infine, alle spese dei Comitati misti di cui agli articoli 14 e 16 del Trattato si farà fronte con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sul bilancio delle amministrazioni interessate che prendono parte agli incontri.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non quantifica gli oneri per l’istituzione e il funzionamento degli organismi paritetici sopra citati, nel presupposto che le relative attività possano essere finanziate nell’ambito delle disponibilità già esistenti presso i bilanci delle amministrazioni interessate. In ordine a tale possibilità, circa la quale si rinvia anche alle osservazioni di seguito formulate con riferimento ai profili di copertura finanziaria, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, tenuto conto del complesso delle finalizzazioni e dei relativi utilizzi gravanti sulle medesime risorse.

È opportuno, inoltre, che il Governo assicuri che in relazione alla partecipazione di tecnici esperti privati ai lavori della Commissione mista paritetica di cui all’articolo 9 si possa provvedere facendo ricorso a fondi già disponibili in bilancio.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo confermi, come indicato nella relazione tecnica, che dall’istituzione e dal funzionamento della Commissione mista paritetica di cui all’articolo 9 del Trattato, nonché dei Comitati misti di cui agli articoli 10, 12, 13, 14 e 16, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato dal momento che agli stessi si dovrebbe provvedere nell’ambito delle risorse già previste per il funzionamento degli organismi esistenti (articolo 13) o già assegnate a legislazione vigente alle amministrazioni competenti per analoghe finalità.

 

ARTICOLO 10 del Trattato

Iniziative speciali

La norma dispone che, sulla base di un ammontare di spesa complessiva concordato dalle Parti, l’Italia si impegna a realizzare i seguenti interventi a favore del popolo libico, rinviando ad appositi Comitati misti la definizione sia delle modalità di esecuzione sia del limite di spesa da impegnare per ciascuna iniziativa:

a)      la costruzione in Libia di 200 unità abitative;

b)     l’assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie per l’intero corso di studi;

c)      un programma di cure, presso Istituti specializzati italiani a favore delle vittime dello scoppio di mine che non possono essere curati presso il Centro di Riabilitazione Ortopedica di Bengasi, realizzato con i fondi della Cooperazione italiana[1];

d)     il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici, civili e militari, e ai loro eredi che, sulla base della normativa italiana vigente, ne abbiano diritto;

e)      la restituzione alla Libia di manoscritti e reperti archeologici trasferiti in Italia in epoca coloniale, individuati dal Comitato misto di cui al successivo articolo 16 del Trattato.

 

La relazione tecnica quantifica gli oneri complessivi recati dalla disposizione come risulta dalla tabella che segue:

 

(milioni di euro)

 

1° anno

2° anno

3° anno

costruzione abitazioni

0,64

3,68

3,68

borse di studio

1,32

1,32

1,32

cure mediche

0

8

8

pensioni di guerra

0,01

0,01

0,01

totale

1,97

13,0

13,0

 

Con riferimento ai singoli interventi precisa e:

-                 costruzione di 200 unità abitative:

il costo annuo è stimato in 640.000 euro nel primo anno per la progettazione e 3.680.000 euro per ciascuno dei due anni successivi (per un importo complessivo pari a circa 8 milioni di euro) sulla base di un costo medio per abitazione pari a 40.000 euro (dato assunto dalla Rappresentanza diplomatica italiana a Tripoli);

-                 borse di studio universitarie e post-universitarie:

il costo annuo è stimato in 1.320.000 euro, a decorrere dal secondo anno di vigenza dell’Accordo, nell’ipotesi di 100 studenti beneficiari e dell’ammontare mensile pro capite della borsa di studio pari a 1.100 euro;

-                 cure mediche per le vittime delle mine:

il costo complessivo è stimato in 16 milioni di euro, da erogarsi in due anni a decorrere dal secondo anno di vigenza del Trattato.

La stima si basa su dati forniti dal Ministero della salute, dai quali risulta che da ciascun ricovero deriva una spesa di 260 euro al giorno e che il costo di una protesi ortopedica varia da 1.000 a 5.000 euro, a seconda dei casi. Pertanto, il costo pro capite di ciascun intervento può essere stimato in 8.000 euro, per un periodo di ricovero di 20 giorni e una protesi ortopedica. Infine, la relazione tecnica ipotizza che siano 2.000 i possibili aventi diritto alle cure in esame;

-                 ripristino delle pensioni di guerra:

la relazione tecnica stima un onere annuo pari a 16.200 euro a decorrere dal primo anno di vigenza del Trattato, sulla base di 45 aventi diritto ed un costo medio mensile di 30 euro.

In particolare, sulla base dei dati del Ministero del tesoro che, nel 1968, al momento del rimpatrio forzato degli italiani dalla Libia, erogava i trattamenti in esame (sospesi a causa di tale avvenimento), si è appurato che gli aventi diritto, italiani e libici, erano 722; essi percepivano una pensione di importo tra le 2.520 e le 150.560 lire. Partendo da tali dati, si è potuto verificare che i titolari libici ancora in vita sarebbero 45.

-                 restituzione dei reperti archeologici:

la relazione tecnica precisa che da tale disposizione non derivano oneri immediati. Infatti, qualora si dovesse procedere alla restituzione si interverrà, come disposto dalla norma stessa, con apposito provvedimento legislativo.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che alcuni degli interventi previsti dalla norma siano modulabili, nell’ambito del limite di spesa complessivo concordato fra le Parti, consentendo comunque di rientrare nell’ambito delle risorse finanziarie oggetto della stima formulata dalla relazione tecnica.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo confermi, come indicato nella relazione tecnica, che agli eventuali oneri relativi alla restituzione dei reperti archeologici si provvederà previa adozione di un apposito provvedimento legislativo che stanzi le necessarie risorse.

 

ARTICOLO 19 del Trattato

Collaborazione nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata

Le norme dispongono:

a)      l’intensificazione della collaborazione in atto nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina[2] (comma 1);

b)     la promozione, per combattere l’immigrazione clandestina,  della realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il Governo italiano sosterrà il 50 per cento dei costi mentre, per il restante 50 per cento, le Parti contraenti chiederanno all’Unione Europea di farsene carico (comma 2);

c)      la collaborazione alla definizione di iniziative per prevenire il fenomeno dell’immigrazione clandestina (comma 3).

 

La relazione tecnica quantifica gli oneri relativi al 50 per cento del costo del controllo delle frontiere in 33.544.000 euro nel 2009, 61.200.000 euro nel 2010 e 57.700.000 per il 2011.

In particolare, la relazione tecnica ipotizza un costo complessivo di 300 milioni di euro, di cui la metà a carico dell’Italia. Ipotizzando, inoltre, che saranno realizzati sistemi diversi di controllo, sia radar sia elettronici, la relazione tecnica non ritiene possibile che il sistema entri a regime sin dal primo anno e, pertanto, stima la distribuzione dei costi nell’arco del triennio.

 

Al riguardo, premesso che l’ammontare indicato dalla relazione tecnica rappresenta una stima dei costi che dovrebbero essere sostenuti e tenuto conto, altresì, che l’imputazione all’Unione Europea del 50 per cento della spesa ha carattere programmatico, appare opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo in ordine alla realizzabilità degli interventi previsti dalla norma anche contenendo l’onere nell’ambito della metà che sarà certamente finanziata dalla Parte italiana.

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Addizionale all'imposta sul reddito delle società

Le norme prevedono l’applicazione di un’addizionale IRES nei confronti delle società e degli enti commerciali:

a)      operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni e con immobilizzazioni nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

b)      emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c)       aventi una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro.

L’addizionale, pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte, è applicabile esclusivamente nel caso in cui dal conto economico risulti un'incidenza fiscale[3] inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non è dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non può eccedere il minore tra:

a)      l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;

b)      l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto[4], come definito al comma 5:

-          8,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;

-          5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;

-          5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

-          4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

-          4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

L'addizionale è dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ferma rimanendo la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.

 

La relazione tecnica quantifica le maggiori entrate derivanti dalla norma in 214,2 mln per il 2009, 254,3 mln per il 2010 e 250,8 mln per il 2011, per poi indicare un importo annuale di ammontare oscillante tra un minimo di 181 mln e un massimo di 198 mln per il periodo compreso tra il 2012 e il 2028. Per il 2029 è previsto un gettito residuo pari a 4,2 mln.

La quantificazione si basa sul presupposto che la norma determini un’addizionale IRES - applicabile solo a condizione che l’incidenza fiscale ai soli fini IRES risulti, sulla base delle risultanze del conto economico, inferiore al 19% - il cui importo sarà pari al minore tra:

-          il 4% dell’utile prima delle imposte;

-          l’importo determinato applicando all’utile prima delle imposte la differenza tra il 19% e l’aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;

-          l’importo derivante all’applicazione delle previste percentuali sul patrimonio netto.

La quantificazione del maggior gettito atteso è condotta secondo lo schema seguente:

 

(importi in milioni di euro)

dati di bilancio

2008

2009

2010

a

patrimonio netto contabile

30.944

32.124

33.304

b

utile di esercizio

7.694

6.262

6.444

c

patrimonio netto ai fini del calcolo dell’addizionale

25.804

28.222

29.221

d

8,3 per mille voce c

214

234

243

e

risultato ante imposte

8.144

7.619

7.836

f

4% voce e

326

305

313

g

imposte sul reddito (IRES 27,5% + 5,5%)

-450

-1.081

-1.019

h

voce e x (19%-g/e)

1.097

367

380

 

Aliquota minima di prelievo - minore tra d, f, h

214

234

243

 

Risulta quindi che il criterio che verrà utilizzato per l’applicazione dell’addizionale è quello commisurato al patrimonio netto che, come previsto dalla norma, determina il minor carico tributario addizionale.

In termini di cassa, la relazione tecnica assume che in ciascun esercizio l’acconto effettivo sia pari al 100% dell’importo risultante dall’applicazione al patrimonio netto dell’esercizio precedente delle percentuali d’imposta prevista per l’esercizio in corso.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione del gettito contenuta nella relazione tecnica risulta coerente con i dati di bilancio esposti da una società del settore che rientra nei requisiti di applicabilità dell’addizionale[5].

Andrebbe comunque acquisito l’avviso del Governo circa un profilo che potrebbe incidere sul gettito atteso con l’introduzione della norma. Si segnala infatti che la misura del gettito dell’addizionale potrebbe essere ridotta rispetto alle stime della relazione tecnica qualora, in base alla disposizione che prevede l’adozione del metodo di calcolo da cui discenda il minor carico tributario per la società soggetta ad addizionale, si determinino le condizioni per cui l’utilizzo del criterio commisurato al reddito dia luogo ad un gettito inferiore rispetto a quello commisurato al patrimonio.

 

ARTICOLO 4

Copertura finanziaria

La norma  dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in euro 214.200.200 per l'anno 2009, in euro 254.216.200 per l'anno 2010, in euro 250.716.200 per l'anno 2011 e in euro 181.336.200 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.

 La disposizione prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia, in base alla quale il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Al riguardo, al fine di garantire l’allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, appare necessario che il Governo confermi, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica, che le disposizioni di cui agli articoli 8, 10, lettere a) e d), e 19 decorrono dall’anno 2009 e che le disposizioni di cui all’articolo 10, lettere b) e c), decorrono dall’anno 2010. Tale chiarimento si rende necessario dal momento che il testo del Trattato non reca esplicite indicazioni circa la decorrenza temporale di tali oneri.

Si segnala, inoltre, che l’onere indicato dall’articolo 4 ha carattere permanente, mentre le maggiori entrate derivanti dalla previsione di una specifica addizionale all’imposta sul reddito delle società, delle quali è previsto l’utilizzo ai sensi dell’articolo 3, si esauriranno nell’anno 2029. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, l’addizionale è dovuta a decorrere dall’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2029. Si segnala tuttavia che solo alcuni degli oneri previsti dal provvedimento sembrerebbero avere, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica, carattere permanente, vale a dire quelli connessi all’assegnazione di borse di studio (articolo 10, lettera b) del Trattato) sia al riconoscimento delle pensioni di guerra (articolo 10, lettera d) del Trattato). Con riferimento a tali interventi, appare necessario che il Governo chiarisca se questi possano produrre i loro effetti solo fino all’anno 2029. Tale chiarimento appare necessario al fine di riformulare la clausola di copertura prevista dall’articolo 4 in modo da garantire l’allineamento temporale della stessa con le maggiori entrate previste dall’articolo 3.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia, si segnala che la relazione tecnica specifica che la stessa sia stata prevista solo al fine di coprire gli eventuali maggiori oneri derivanti dai rischi di cambio connessi all’adozione degli impegni previsti dal Trattato in dollari, anziché in euro.  Pertanto, andrebbe valutata l’opportunità di riferire la suddetta clausola di salvaguardia esclusivamente agli oneri derivanti dall’articolo 8 del Trattato, i quali sono gli unici espressi in dollari.

Si ricorda, infine, che in base alla relazione tecnica le maggiori entrate di cui all’articolo 3 sono utilizzate integralmente sino all’anno 2011. Conseguentemente, l’esplicita previsione di cui all’articolo 3 dell’utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal suddetto articolo deve intendersi riferito solo ai seguenti esercizi: 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026, 2027 e 2028.



[1] Dal sito internet del Ministero degli esteri risulta che, tra i progetti della Cooperazione italiana allo sviluppo, vi è anche la riqualificazione del Centro di riabilitazione ortopedica di Bengasi, con l’obiettivo di attrezzare un edificio di carattere ospedaliero capace di ospitare un Centro di riabilitazione e un’officina ortopedica. Per tale progetto, risultano stanziati 7.850.144,87 euro.

[2] La norma si richiama, in particolare, all’Accordo firmato a Roma il 13.12.2000 e alle successive intese tecniche tra cui, per quanto riguarda la lotta all’immigrazione clandestina, i Protocolli firmati a Tripoli il 29.12.2007.

[3] Tale parametro è definito, dai comma 3 e 4, come rapporto tra i seguenti dati del conto economico:

a) onere netto per l'IRES (o eventuali imposte sostitutive), comprensiva dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; esclusi gli effetti relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale insieme alle quali è stata esercitata l'opzione di trasparenza fiscale, salvo il caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione (in tale caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono);

b) utile prima delle imposte.

[4] Risultante dal bilancio di esercizio, diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, le percentuali indicate sono ragguagliate alla durata di esso.

[5] Cfr. il prospetti di bilancio della sola ENI spa, nel Bilancio consolidato del gruppo ENI per il 2007 (http://www.eni.it/attachments/documentazione/bilanci-rapporti/rapporti-2007/bilancio-2007.pdf). In particolare, con riferimento allo stato patrimoniale e al conto economico, cfr. pgg. 283-284, mentre, con riferimento al dettaglio delle singole imposte e alle variazioni fra aliquote teoriche e aliquote effettive, cfr. pg. 332. In particolare i dati di bilancio dimostrano come la società in questione registri attualmente un’incidenza fiscale della sola IRES inferiore al 19% in virtù dell’elevata incidenza dei dividendi esteri che sono assoggettati ad un regime fiscale agevolato.