(Sergio Briguglio 25/1/2009)
PRINCIPALI ELEMENTI RELATIVI AGLI STRANIERI NEL
DDL SICUREZZA (A.S. 733), NELLA FORMA RISULTANTE DALLE MODIFICHE APPORTATE
DALLE COMMISSIONI E DALL'ASSEMBLEA DEL SENATO FINO AL 15/1/2009
Nota:
le modifiche approvate dall'Assemblea sono in grassetto.
- L'aggravante associata alla
condizione di soggiorno illegale si riferisce solo ai cittadini stranieri e
agli apolidi, non a quelli dell'Unione europea (nota: restano inclusi i
familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea).
- Soppresse le disposizioni
del codice penale che prevedono l'allontanamento del cittadino dell'Unione
europea quale misura di sicurezza conseguente alla condanna alla reclusione per
un tempo superiore a due anni (nota: restano in vigore le disposizioni relative
all'espulsione del familiare straniero di cittadino dell'unione europea).
- Soppresse le disposizioni
del codice penale che prevedono l'allontanamento del cittadino dell'Unione
europea quale misura di sicurezza conseguente alla condanna ad una pena
restrittiva della liberta' personale per un
delitto contro la personalita' dello Stato (nota: restano in
vigore le disposizioni relative all'espulsione del familiare straniero di
cittadino dell'unione europea).
- L'espulsione dello straniero
e dell'apolide quale misura di sicurezza e' eseguita dal questore con
accompagnamento coattivo alla frontiera (nota: e' inclusa l'espulsione del
familiare straniero del cittadino dell'unione europea).
- L'allontanamento del
cittadino dell'Unione europea quale misura di sicurezza e' eseguito
conformemente con le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007.
- Pena della reclusione da cinque a quindici anni per chi promuove o costituisce o organizza l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui all'art. 12, co. 3 bis D. Lgs. 286/1998 (atti diretti a favorire l'ingresso illegale in Italia o in altro Stato, al fine di trarre profitto, anche indiretto, di stranieri, aggravati da una delle seguenti circostanze: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone; per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti); pena della reclusione da quattro a nove anni per chi partecipa all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione degli stessi reati.
-
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare[1]
la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da
almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati dai coniugi)[2]
nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio
(un anno e mezzo, in presenza di figli nati dai coniugi)[3],
qualora risieda allĠestero. La condizione di assenza di scioglimento,
annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve
sussistere al momento dellĠadozione del decreto di riconoscimento della
cittadinanza[4].
-
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza sono soggette ad una tassa di duecento euro. Il
gettito e' destinato alla realizzazione di progetti di cooperazione in materia
di immigrazione.
- Ai fini dellĠelezione,
acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, allĠistanza o
dichiarazione dellĠinteressato deve essere allegata la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti.
- Il ricorso avverso il
provvedimento negativo in materia di riconoscimento della protezione internazionale
e' notificato anche al Ministero dell'interno, presso la Commissione, nazionale
o territoriale, competente[5].
Il Ministero dell'interno
puo' stare in giudizio, nel solo giudizio di primo grado, tramite un
rappresentante designato dalla Commissione, nazionale o territoriale, che ha
adottato l'atto impugnato[6].
La sentenza viene notificata anche al Ministero dell'Interno, presso la
Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale[7].
Anche il Ministero dell'interno puo' proporre reclamo alla Corte d'Appello
contro la sentenza (nota: non mi e' chiaro se il Ministero dell'interno possa
ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello).
- Lo straniero che voglia
contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile
anche un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio
italiano.
- Pena aumentata nel caso in cui
si partecipi alla commissione di un reato per cui e' previsto l'arresto in
flagranza con persona di eta' minore ovvero inferma o psichicamente deficiente;
la pena e' aumentata fino alla meta' se il copevole e', della persona stessa,
il genitore esercente la potesta'. Pena aumentata fino alla meta' nel caso in
cui si partecipi alla commissione di un reato con persona non imputabile o non
punibile, a causa di una condizione o qualita' personale; la pena e' aumentata
fino a due terzi se il copevole e', della persona stessa, il genitore esercente
la potesta'.
- Reclusione fino a tre anni[8]
per chi si avvale per mendicare di una persona di eta' inferiore a quattordici
anni o, comunque, non imputabile, e per chi, avendo una tale persona sottoposta
alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, permetta che
mendichi o che un terzo se ne avvalga per mendicare. Quando si procede per
uno di questi reati, il Procuratore della Repubblica ne informa il Tribunale
per i minorenni; l'assistenza affettiva del minore e' assicurata in ogni stato
e grado del procedimento dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee
indicate dal minorenne e ammesse dall'autorita' giudiziaria che procede; al
minore e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione
della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali; degli stessi servizi
si avvale anche l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
- Decadenza dall'esercizio della
potesta' genitoriale o interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente
allĠamministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura per il genitore o,
rispettivamente, il tutore condannati per riduzione o mantenimento in
schiavitu' o servitu', tratta di persone ovvero acquisto o alienazione di
schiavi.
- Chi sottragga un minore al
genitore esercente la potesta' dei genitori o al tutore, conducendolo o
trattenendolo allĠestero contro la volont dello stesso genitore o tutore,
impedendogli in tutto o in parte lĠesercizio della potesta' genitoriale e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni (da sei mesi a tre anni, se il
minore e' di eta' superiore a quattordici anni ed e' consensiente). Se la
sottrazione e' commessa da un genitore in danno del figlio, la condanna
comporta la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori.
- Ammenda da 5.000 a 10.000 euro
per lo straniero che faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato (salvo
che sia respinto per essersi presentato al valico di frontiera privo dei
requisiti per l'ingresso) o vi soggiorni illegalmente. Non e' ammessa
l'oblazione con conseguente estinzione del reato. La competenza e' del
giudice di pace. Al procedimento penale
per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato
(art. 20-bis D. Lgs. 274/2000), citazione
contestuale dell'imputato in udienza (20-ter D. Lgs. 274/2000) e svolgimento del giudizio a presentazione immediata
(32-bis D. Lgs. 274/2000).
In particolare, l'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a
difesa non superiore a sette giorni (a quarantotto ore, se l'imputato e'
sottoposto a misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si
avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
- Ai fini dell'espulsione dello
straniero denunciato per il reato di ingresso o soggiorno illegale non e'
richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento
del reato. Il questore comunica l'avvenuta espulsione o respingimento alla
stessa autorita', che dichiara il non luogo a procedere. L'azione penale si
ripropone se lo straniero rientra prima della scadenza del termine di dieci
anni (nota: sembra applicarsi anche al caso di respingimento di straniero che
abbia fatto ingresso da valico non autorizzato) o del piu' breve termine
fissato dal decreto di espulsione. In caso di presentazione di domanda di
protezione internazionale da parte dell'interessato, il procedimento e'
sospeso; in caso di riconoscimento della protezione internazionale o di
rilascio di un permesso per motivi umanitari, il giudice pronunzia sentenza di
non luogo a procedere. Il giudice, quando non ricorrono circostanze ostative
all'esecuzione immediata dell'accompagnamento coattivo dello straniero alla
frontiera (necessita' di soccorrere lo straniero, incertezza sull'identita' o
sulla nazionalita', mancanza di documenti di viaggio o di vettore), puo'
sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione con divieto di reingresso di
durata non inferiore a cinque anni.
-
Nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo di
sua competenza nei confronti dello straniero che dovrebbe comunque essere
espulso dal prefetto per soggiorno illegale o per misura di prevenzione, il
giudice di pace, quando ritiene di dovere irrogare la pena della reclusione di
durata non superiore a due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ne' le cause ostative all'accompagnamento
coattivo immediato alla frontiera,
puo' sostituire la stessa pena con la misura dell'espulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
- L'essere indiziato del delitto di cui all'art. 12-quinquies, co. 1, L. 356/1992 (trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori) e' motivo di espulsione dello straniero titolare di permesso di soggiorno ordinario, nonche', sempre che sia stata applicata una misura di prevenzione, possibile motivo dell'espulsione del titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo; e' anche rilevante ai fini del diniego di quest'ultimo permesso, del diniego o della revoca del permesso di soggiorno al titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, dell'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza del cittadino dell'Unione europea o del suo familiare straniero.
-
L'accoglimento della richiesta di iscrizione o di variazione anagrafica
sono subordinati alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende
fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la
verifica non e' compiuta entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione,
questa e' effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facolta' di
successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.
- Ai fini del ricongiungimento
familiare dello straniero, e' necessario dimostrare la disponibilita' di un
alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali[9]
(nota: mia interpretazione di un testo sgrammaticato).
- Trascorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge, l'agente in attivita' finanziaria
che presta servizi di trasferimento di danaro deve acquisire e conservare per
dieci anni copia del titolo di soggiorno dell'utente straniero. In mancanza del
titolo di soggiorno, il gestore deve effettuare segnalazione, entro dodici ore,
all'autorita' locale di pubblica sicurezza (nota: non e' chiaro se solo in caso
di avvenuta erogazione del servizio), trasmettendo i dati identificativi del
richiedente. Le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono
essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di tali disposizioni e' sanzionata con la cancellazione
dall'elenco degli agenti in attivit finanziaria.
- Le condanne per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta'
sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite sono
ostative all'ingresso dello straniero in Italia anche quando la sentenza sia
non definitiva.
- Sono
ostative all'ingresso anche le condanne con sentenza irrevocabile per uno dei
reati relativi alla tutela del diritto d'autore o alla contraffazione o
alterazione a fini commerciali di marchi industriali o di segni distintivi di
opere dell'ingegno (nota: essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno
di questi reati motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione
dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato,
in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione di questa disposizione e' pleonastica).
- La
richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per motivi
familiari) e' gravata da una tassa di duecento euro. Il gettito e' destinato,
per meta', alla realizzazione di progetti di cooperazione in materia di
immigrazione.
- Ai fini della revoca del
permesso di soggiorno per motivi familiari la pericolosita' del soggetto per
l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato e' valutata tenendo conto
anche di eventuali condanne per reati di cui all'art. 380 c.p.p. (reati per i
quali e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza).
- Reclusione da uno a sei anni
per chi utilizzi, anche senza averlo prodotto, un documento contraffatto al
fine di determinare il rilascio (nota: la limitazione della sanzione al caso in
cui vi sia tale finalita' e' frutto di mia interpretazione) di un visto
dĠingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
- L'esibizione del titolo di
soggiorno e' richiesta anche per i provvedimenti relativi ad atti di stato
civile e per l'accesso a pubblici servizi, fatta eccezione per quelli relativi
alle prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN (nota: benche' la
mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni
sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come
privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e'
elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo
pagamento della tariffa).
- Arresto fino a un anno[10]
e ammenda fino a 2.000 eur[11]o
per lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottemperi all'ordine di
esibire il passaporto o altro documento identificativo e il permesso di
soggiorno o altro documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia[12]
(nota: ad esempio, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno breve per turismo,
studio o affari).
- Il rilascio del permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato anche al superamento, da parte del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, con modalita' di
svolgimento da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
- In caso di richiesta di
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo per i familiari, tale permesso e'
rilasciato quando (nota: non e' chiaro se significhi "solo se" o
"dopo che") tali familiari risultano essere regolarmente soggiornanti
in Italia da almeno cinque anni[13];
assenze inferiori a sei mesi consecutivi e non superiori a dieci mesi
complessivi, come pure assenze piu' lunghe dovute all'adempimento di obblighi
militari o ad altri gravi e comprovati motivi, non interrompono la continuita'
del periodo di soggiorno regolare e sono incluse nel computo dello stesso.
-
La convalida del trattenimento in centro di identificazione ed espulsione
comporta la permanenza nel centro per sessanta giorni[14].
In presenza di difficolta'[15]
relative all'accertamento dell'identita' o della nazionalita' dello straniero,
il termine puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, di
ulteriori sessanta giorni[16].
Trascorso tale termine, qualora l'interessato non abbia fornito, senza
giustificato motivo, elementi utili alla sua identificazione (nota: non e'
chiaro se la condizione sia integrata anche in caso di omissione parziale o
solo in caso di omissione completa), possono essere disposte, dal giudice su
richiesta del questore, ulteriori proroghe di sessanta giorni l'una, fino a una
durata complessiva della permanenza di diciotto mesi[17].
-
LĠordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni in caso di
trattenimento in Centro di identificazione ed espulsione impossibile o
inefficace, reca anche lĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della
permanenza illegale reiterata nel territorio dello Stato. L'ordine del questore
puo' essere accompagnato dalla documentazione necessaria per raggiungere gli
uffici della rappresentanza diplomatica, anche onoraria, del Paese dello
straniero in Italia, e dalla documentazione necessaria per rientrare nello
Stato di appartenenza o, quando questo non sia possibile, nello Stato di
provenienza (nota: non e' chiaro se si riferisca anche al biglietto di
viaggio). La pena della reclusione da uno a quattro anni per trasgressione
dell'ordine si applica anche quando il provvedimento di allontanamento adottato
nei confronti dello straniero era di respingimento. Pena della reclusione[18]
da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta per mancata richiesta
nei termini del rinnovo del permesso; la stessa pena si applica anche quando il
provvedimento di allontanamento era l'espulsione disposta a seguito di
permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso ovvero l'espulsione
disposta per mancata dichiarazione di presenza in caso di soggiorno breve per
turismo, studio o affari, o per prolungamento illegale di tale soggiorno breve
(in questi casi non e' obbligatorio l'arresto in flagranza ne' si procede con
rito direttissimo). Il nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento
coattivo alla frontiera e' adottato espressamente per violazione dell'ordine
del questore[19]; il
provvedimento non e' adottato se lo straniero si trova in stato di detenzione
in carcere. Al nuovo provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni
ordinarie sull'espulsione, incluse quelle sul trattenimento in un centro di
identificazione e di espulsione e quelle relative all'ordine del questore
(nota: la reiterazione del procedimento era stata esclusa dalla giurisprudenza,
sulla base di una lettura palesemente errata delle disposizioni vigenti). Lo
straniero che, in violazione di un nuovo ordine del questore, continua a
permanere illegalmente in Italia[20]
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni[21];
si procede iterando la successione di espulsione, trattenimento ed eventuale
ordine del questore.
- La
condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati relativi alla tutela del
diritto d'autore o alla contraffazione o alterazione a fini commerciali di
marchi industriali o di segni distintivi di opere dell'ingegno comporta la
revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione dello
stesso con accompagnamento coattivo alla frontiera anche quando lo straniero
sia titolare di permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro autonomo
(nota: la revocabilita', per tali motivi, di un permesso di soggiorno
rilasciato per motivi diversi era stata esclusa da un certo orientamento
giurisprudenziale). Si applicano le disposizioni su richiesta di nulla-osta da
parte del questore all'autorita' giudiziaria, in caso di procedimento penale
pendente, e di trattenimento nei centri di identificazione e di espulsione
(nota: disposizione pleonastica, a mio parere).
- Non e' consentito l'ingresso
per ricongiungimento di coniuge o genitore a carico coniugati con straniero
regolarmente soggiornante in Italia che abbia altro coniuge. In caso di accertamento
di violazione di tale divieto, il permesso di soggiorno di detto coniuge o
genitore a carico e' rifiutato o revocato.
- Il ricongiungimento del
genitore naturale con figlio minore e' consentito se il figlio minore soggiorna
regolarmente in Italia con l'altro genitore e se sono soddisfatti i requisiti
relativi alla disponibilita' di reddito e alloggio; si tiene conto, ai fini
della verifica di tali requisiti, del possesso degli stessi da parte dell'altro
genitore[22].
- Il nulla osta al ricongiungimento
familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta (nota: termine
a carattere ordinatorio) [23].
- Il rilascio di un permesso di
soggiorno (per motivi di studio, lavoro o accesso al lavoro) al compimento
della maggiore eta' al minore non accompagnato e' condizionato, anche quando il
minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sia stato
sottoposto a tutela, al soddisfacimento dei requisiti di soggiorno pregresso in
Italia di almeno tre anni, inserimento di almeno due anni in un progetto di
integrazione, disponibilita' di alloggio e iscrizione a un corso di studio o
svolgimento di attivita' lavorativa in corso o imminente[24]
(nota: la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 D.
Lgs. 286/1998 non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla
possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore
eta'; nella Sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo
fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde
dall'occorrenza di tale parola).
- Il rilascio del permesso di
soggiorno e' condizionato alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo
di integrazione, articolato per crediti,
consistente nell'impegno a raggiungere, nel periodo di validita' del permesso,
specifici obiettivi di integrazione. Per integrazione si intende, a questo
fine, il processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani
e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana,
con impegno alla partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della
societa' (nota: questa definizione e' frutto della mia benevolenza nei
confronti di un legislatore totalmente privo di rudimenti
sintattico-grammaticali; benevolenza del tutto immeritata). I contenuti
dell'accordo sono determinati con regolamento che il Consiglio dei ministri
adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. La perdita
integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione
con accompagnamento coattivo alla frontiera (nota: quest'ultima disposizione e'
pleonastica; in ogni caso, se la perdita dei crediti fosse rilevata in sede di
rinnovo del permesso, si dovrebbe procedere solo al rifiuto del rinnovo, non
alla revoca del permesso).
- Chiunque, illegalmente,
promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona trasportata (nota: disposizione
pleonastica, dato che e' gia' punito con la stessa pena chiunque compia atti
diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello
Stato).
- Chiunque, illegalmente,
promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato o compia atti diretti a procurare illegalmente
l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale
la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con
la reclusione da cinque[25]
a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona, se ricorre una
delle seguenti condizioni[26]:
il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di piu' di quattro persone; la persona trasportata e' stata esposta a
pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne lĠingresso o
la permanenza illegale; la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilita' di
armi o materie esplodenti. La pena e' aumentata se ricorrono almeno due di
queste condizioni[27].
Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a questi reati, si
applica la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
- Aumento delle pene detentiva da
un terzo alla meta' e applicazione della multa di 25.000 euro per persona
quando gli atti diretti a favorire l'ingresso illegale nel rritorio dello Stato
o di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente sono commessi al fine di trarne, anche indirettamente
profitto (oltre che, come gia' previsto, al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento).
- Soppressa la previsione di
giudizio direttissimo per i reati di favoreggiamento dell'ingresso illegale.
- Tra i delitti in relazione ai
quali la durata massima delle indagini prelimnari si estende a due anni e'
incluso quello di favoreggiamento dell'ingresso illegale aggravato da una delle
seguenti condizioni: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di piu' di quattro persone; la persona trasportata e'
stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per
procurarne lĠingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata e' stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale; il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto
hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.
- Presso il Ministero
dell'interno e' istituito un apposito registro delle persone prive di fissa
dimora.
- La cancellazione dallĠanagrafe
della popolazione residente viene effettuata, per lo straniero, anche per
irreperibilit accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della
dichiarazione di cui allĠarticolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi[28]
dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo
avviso da parte dellĠufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
- Gli enti locali, previo parere
del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati
ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare
agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi
che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio
sociale e cooperare nello svolgimento dell'attivita' di presidio del
territorio.
- Le disposizioni relative al
rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati si applicano, nei
limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche
migratorie, anche ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia
necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
- Per i delitti di riduzione o
mantenimento in schiavitu' o servitu', tratta di persone, acquisto o
alienazione di schiavi e per quello di associazione a delinquere finalizzato
alla commissione di uno di questi delitti, le pene sono diminuite fino alla
meta' se l'imputato aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti, per l'individuazione e la cattura di autori dei reati o per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
[1] In precedenza: acquista.
[2] In precedenza: sei mesi, a prescindere dalla
presenza di figli.
[3] In precedenza: tre anni, a prescindere dalla
presenza di figli.
[4] In precedenza: al momento della presentazione
dell'istanza.
[5] In precedenza: ricorso comunicato alla Commissione nazionale o alla Commissione territoriale competente.
[6] In
precedenza: previsto solo l'intervento, in giudizio,
di un rappresentante designato dalla Commissione competente.
[7] In precedenza: sentenza comunicata alla Commissione nazionale o alla Commissione territoriale competente
[8] In precedenza: arresto da tre mesi a un anno e, nel caso in cui il colpevole sia il genitore o il tutore del minore, sospensione dall'esercizio della potesta' genitoriale o dall'ufficio di tutore.
[9] In precedenza: alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente per territorio.
[10] In precedenza: fino a sei mesi.
[11] In precedenza: fino a 800.000 lire.
[12] In precedenza: o la carta di soggiorno.
[13] In precedenza: durata del soggiorno pregresso del familiare irrilevante.
[14] In precedenza: trenta giorni.
[15] In precedenza: gravi difficolta'.
[16] In precedenza: ulteriori trenta giorni.
[17] In precedenza, non era dato rilievo alla
collaborazione dello straniero ne' era prevista la possibilita' di proroghe
successive alla prima; la durata massima del trattenimento era cosi' pari a
sessanta giorni.
[18] In precedenza: arresto.
[19] In precedenza, non era previsto espliciamente uno specifico motivo.
[20] In precedenza, piu' in generale, era sanzionato lo straniero trovato nuovamente in condizioni di soggiorno illegale: si prescindeva, cioe', dalla continuita' della permanenza illegale come pure dall'esistenza di un secondo ordine del questore; poteva cosi' essere punito anche lo straniero rientrato illegalmente in Italia dopo aver ottemperato al secondo ordine del questore o dopo essere stato accompagnato alla frontiera, prima che il questore emanasse un secondo ordine.
[21] In precedenza, per lo straniero originariamente espulso per non aver richiesto nei termini il rinnovo del permesso, la pena era della reclusione da uno a quattro anni.
[22] In precedenza, si prescindeva dalla presenza dell'altro genitore in Italia ed era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.
[23] In
precedenza, era previsto che, trascorsi, senza esito, cettottanta giorni dalla
richiesta di nulla-osta, il familiare potesse ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, previa esibizione della copia
degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risultasse la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
[24] In precedenza, in base all'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente e alla conseguente prassi amministrativa, il rilascio del permesso ai minori non accompagnati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela prescindeva dal soddisfacimento degli altri requisiti.
[25] In precedenza: quattro.
[26] In precedenza: se la finalita' e' quella di trarre, anche indirettamente, profitto.
[27] In precedenza: pene aumentate se ricorre una delle seguenti condizioni: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di piu' di quattro persone; la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
[28] In precedenza: trascorso un anno.