(Sergio Briguglio 21/1/2009)
NORME RELATIVE AGLI STRANIERI NEL DDL SICUREZZA
(A.S. 733), NELLA FORMA RISULTANTE DALLE MODIFICHE APPORTATE DALLE COMMISSIONI
E DALL'ASSEMBLEA DEL SENATO FINO AL 15/1/2009
Nota:
le modifiche approvate dall'Assemblea sono in grassetto.
Art. 1.
(Modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale)
...
1-bis.
La disposizione di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis, del codice
penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi.
1-ter.
All'articolo 235 del codice penale abrogato il secondo comma
1-quater.
All'articolo 312 del codice penale abrogato il secondo comma
1-quinquies. Dopo l'articolo 183 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Articolo 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea
e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato eseguita dal
questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Articolo 183-ter - (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). -
1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea
disposto in conformit ai criteri e con le modalit fissati dall'articolo 20
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30".
...
2.
Allarticolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: 600, 601 e 602
sono sostituite dalle seguenti: 600, 601 e 602, nonch allarticolo 12, comma
3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286,.
...
Art. 4.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1.
Larticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sostituito dal seguente:
Art.
5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu
acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda
legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre
anni dalla data del matrimonio se residente allestero, qualora, al momento
delladozione del decreto di cui allarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto
lo scioglimento, lannullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2.
I termini di cui al comma 1 sono ridotti della met in presenza di figli nati
dai coniugi.
3.
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza di cui allarticolo 9 sono soggette al pagamento
di una tassa di importo pari ad euro 200.
4.
Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3 attribuito allo stato di
previsione del Ministero dellinterno che lo destina per la met al
finanziamento di progetti del Dipartimento per le libert civili e limmigrazione
diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai
Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a
programmi finanziati dallUnione europea.
2.
Dopo larticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente:
Art.
9-bis. – 1. Ai fini dellelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza, allistanza o dichiarazione dellinteressato
deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per legge.
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
1.
All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 sostituito dal seguente:
"5.
Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto
in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il
decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al
Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico
ministero.";
b)
i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
"9.
Il Ministero dell'Interno, limitatamente al giudizio di primo grado, pu stare
in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla
Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La
Commissione interessata pu in ogni caso depositare alla prima udienza utile
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 4l7-bis, secondo
comma, del codice di procedura civile.
10. Il
tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide
con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il
ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui
accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al
ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero
presso la competente Commissione territoriale, ed comunicata al pubblico
ministero.
11.
Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il
Ministero dell'Interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla
corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte
d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o
comunicazione della sentenza".
c)
il comma 14 sostituito dal seguente:
"14.
Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello pu essere proposto
ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato
alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di
consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in
camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura
civile.".
Art. 5.
(Modifica allarticolo 116 del codice civile)
1.
Allarticolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: nonch un documento attestante la regolarit del soggiorno
nel territorio italiano.
Art. 10.
(Responsabilit delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai
minori)
1.
Allarticolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, numero 4), dopo le parole: avvalso degli stessi sono inserite
le seguenti: o con gli stessi ha partecipato;
b)
al secondo comma, dopo le parole: si avvalso di persona non imputabile o non
punibile, a cagione di una condizione o qualit personale, sono inserite le
seguenti: o con la stessa ha partecipato;
c)
al terzo comma, dopo le parole: Se chi ha determinato altri a commettere il
reato o si avvalso di altri sono inserite le seguenti: o con questi ha
partecipato.
Art. 12.
(Contrasto allimpiego dei minori
nellaccattonaggio)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo larticolo 600-septies inserito il seguente:
Art.
600-octies. - (Impiego di minori nellaccattonaggio). – Salvo che il
fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una
persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero
permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorit o affidata alla sua
custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare,
punito con la reclusione fino a tre anni;
b)
dopo larticolo 602 inserito il seguente:
–Art.
602-bis. - (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli
articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli
siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1)
la decadenza dallesercizio della potest del genitore;
2)
linterdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente allamministrazione di
sostegno, alla tutela e alla cura;
c)
larticolo 671 abrogato;
d)
all'articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies," sono
aggiunte le seguenti: "600-octies,".
Art. 17.
(Modifiche al codice penale
in materia di sequestro di persona
e sottrazione di persone incapaci)
1.
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
...
b)
nel libro II, titolo IX, capo IV, dopo larticolo 574 inserito il seguente:
Art.
574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore allestero). – Salvo
che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque sottrae un minore al
genitore esercente la potest dei genitori o al tutore, conducendolo o
trattenendolo allestero contro la volont del medesimo genitore o tutore,
impedendo in tutto o in parte allo stesso lesercizio della potest
genitoriale, punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se
il fatto di cui al primo comma commesso nei confronti di un minore che abbia
compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se
i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno
del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dallesercizio della
potest dei genitori.
Art. 19.
(Ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato)
1.
Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo larticolo 10 inserito il seguente:
Art.
10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). –
1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa
ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di cui allarticolo 1
della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con lammenda da 5.000 a 10.000
euro. Al reato di cui al presente comma non si applica larticolo 162 del
codice penale.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario
del provvedimento di respingimento ai sensi dellarticolo 10, comma 1.
3.
Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4.
Ai fini dellesecuzione dellespulsione dello straniero denunciato ai sensi del
comma 1 non richiesto il rilascio del nulla osta di cui allarticolo 13,
comma 3, da parte dellautorit giudiziaria competente allaccertamento del
medesimo reato. Il questore comunica lavvenuta esecuzione dellespulsione
ovvero del respingimento di cui allarticolo 10, comma 2, allautorit
giudiziaria competente allaccertamento del reato.
5.
Il giudice, acquisita la notizia dellesecuzione dellespulsione o del
respingimento ai sensi dellarticolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dallarticolo 13, comma 14, si applica
larticolo 345 del codice di procedura penale.
6.
Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento sospeso.
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale
di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui allarticolo 5, comma 6, del
presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere;
b) all'articolo
16, comma 1, le parole: "n le cause ostative" sono sostituite dalle
seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative".
Art.
19-bis.
(Modifiche
al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)
1.
Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente:
"s-bis)
articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".;
b)
dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:
"Articolo
20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi
particolari) - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di
reato ovvero quando la prova evidente, la polizia giudiziaria chiede al
pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a
giudizio dinanzi al giudice di pace.
2.
La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico
ministero, contiene:
a)
le generalit dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b)
l'indicazione delle persone offese dal reato;
c)
la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita
all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono
violati;
d)
l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonch le
generalit dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione
delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e)
la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle
persone citate a giudizio.
3.
Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero
autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando
la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un
difensore d'ufficio all'imputato che ne privo. Se non ritiene sussistere i
presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta
manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace
incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi
dell'articolo 25, comma 2.
4.
L'ufficiale giudiziario, notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore
copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico
ministero.
"Articolo
20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari).
- 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e
comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione
dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato
si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
della libert personale, la polizia giudiziaria formula altres richiesta di
citazione contestuale per l'udienza.
2.
Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero
rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per
l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3,
altrimenti provvede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
3.
Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la
polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo
sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale
direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento,
salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato
non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert
personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la
richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia
della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altres
comunicati immediatamente al difensore".
c)
dopo l'articolo 32, inserito il seguente:
"Articolo
32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso
del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si
osservano le posizioni dell'articolo 32.
2.
La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente
dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di
cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui
all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3.
Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a
dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4.
Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente.
5.
L'imputato avvisato della facolt di chiedere un termine a difesa non
superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolt, il
dibattimento sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non pu essere
superiore a quarantotto ore".
d)
dopo l'articolo 62, inserito il seguente:
"Articolo
62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - Nei casi stabiliti
dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello
straniero"."
Art. 22.
(Modifiche allarticolo 1 e al titolo
della legge 31 maggio 1965, n. 575)
1.
Allarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ovvero del delitto di cui allarticolo 12-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356.
2.
Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dal seguente:
Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere.
Art. 36.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1.
Allarticolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma
inserito il seguente:
1-bis.
Liscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla
verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni
igienico-sanitarie dellimmobile in cui il richiedente intende fissare la
propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle
condizioni igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla
richiesta di iscrizione, questultima effettuata con riserva di verifica,
fatta salva la facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con
esito negativo.
2.
Allarticolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la lettera a) sostituita dalla seguente:
a)
di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonch di idoneit
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di
et inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori,
sufficiente il consenso del titolare dellalloggio nel quale il minore
effettivamente dimorer.
Art. 37.
(Attivit di trasferimento di fondi
Money transfer)
1.
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, gli agenti in attivit finanziaria che prestano servizi di
pagamento nella forma dellincasso e trasferimento di fondi (money transfer)
acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il
soggetto che ordina loperazione un cittadino extracomunitario. Il documento
conservato con le modalit previste con decreto del Ministro dellinterno
emanato ai sensi dellarticolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore,
apposita segnalazione allautorit locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i
dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione
sanzionato con la cancellazione dallelenco degli agenti in attivit
finanziaria ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 39.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286)
1.
Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 4, comma 3:
1)
nel terzo periodo, dopo le parole: o che risulti condannato, anche sono
inserite le seguenti: con sentenza non definitiva, compresa quella adottata;
2)
dopo il terzo periodo, inserito il seguente: Impedisce lingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore,
e degli articoli 473 e 474 del codice penale;
b)
allarticolo 5, dopo il comma 2-bis aggiunto il seguente:
2-ter.
La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno sottoposta al
pagamento di una tassa, il cui importo fissato in 200 euro.;
c)
allarticolo 5, comma 5-bis, le parole: per i reati previsti dallarticolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, sono sostituite
dalle seguenti: per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,;
d)
allarticolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il seguente:
5-ter.
Il permesso di soggiorno rifiutato o revocato quando si accerti la violazione
del divieto di cui allarticolo 29, comma 1-ter;
e)
allarticolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: ovvero contraff o altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un visto dingresso o di
reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una
carta di soggiorno sono inserite le seguenti: oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati;
f)
allarticolo 6, comma 2, le parole: e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o allaccesso a pubblici servizi sono sostituite dalle seguenti: e per
quelli inerenti allaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35;
g)
allarticolo 6, il comma 3 sostituito dal seguente:
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non ottempera, senza giustificato motivo, allordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno
o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato
punito con larresto fino ad un anno e con lammenda fino ad euro 2.000.
h)
allarticolo 9, dopo il comma 2 inserito il seguente:
2-bis
Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza
della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento sono determinate con
decreto del Ministro dellinterno di concerto con il Ministro dellistruzione,
delluniversit e della ricerca.
i)
allarticolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, aggiunto il seguente: Nel
caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia
il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque
anni, salvo quanto previsto dal comma 6.;
l)
allarticolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
il comma 5 sostituito dal seguente:
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
sessanta giorni. Qualora laccertamento dellidentit e della nazionalit,
ovvero lacquisizione di documenti per il viaggio presenti difficolt, il giudice,
su richiesta del questore, pu prorogare il termine di ulteriori sessanta
giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il
suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza
giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore pu
chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per
ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza
nel centro non pu, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.;
2)
i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
5-bis.
Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia
consentito lesecuzione con laccompagnamento alla frontiera dellespulsione o
del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. Lordine dato con
provvedimento scritto, recante lindicazione delle conseguenze sanzionatorie
della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato.
Lordine del questore pu essere accompagnato dalla consegna allinteressato
della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonch per rientrare
nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato
di provenienza.
5-ter.
Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio
dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis, punito con la reclusione da uno a quattro anni se lespulsione o il
respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio
nazionale ai sensi dellarticolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non
aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria
presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause
di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si
applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se lespulsione stata
disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e
non ne stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di
soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo straniero si trattenuto nel
territorio dello Stato in violazione dellarticolo 1, comma 3, della legge 28
maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato
di detenzione in carcere, si procede alladozione di un nuovo provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per
violazione allordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del
comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere allaccompagnamento alla
frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo nonch, ricorrendone i presupposti, quelle di cui allarticolo 13,
comma 3.
5-quater.
Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter
e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a
permanere illegalmente nel territorio dello Stato, punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al
comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies.
Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con
rito direttissimo ed obbligatorio larresto dellautore del fatto;
m)
allarticolo 16, comma 1, dopo le parole: n le cause ostative indicate
nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, sono inserite le
seguenti: che impediscono lesecuzione immediata dellespulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,;
n)
allarticolo 26, comma 7-bis:
1)
dopo le parole: del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero sono
inserite le seguenti: , anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo,;
2)
aggiunto, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui
allarticolo 13, comma 3, e allarticolo 14.;
o)
allarticolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il seguente:
1-ter.
Non consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d)
del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento
coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio
nazionale che abbia altro coniuge;
p)
allarticolo 29, il comma 5 sostituito dal seguente:
5.
Salvo quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, consentito lingresso per
ricongiungimento al figlio minore, gi regolarmente soggiornante in Italia con
laltro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti
di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della
sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da
parte dellaltro genitore.;
q)
allarticolo 29, il comma 8 sostituito dal seguente:
8.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato entro centottanta
giorni dalla richiesta;
r)
allarticolo 30, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
1-ter.
La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
familiari sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo fissato in
200 euro.
1-quater.
Il gettito derivante dalle tasse di cui allarticolo 5, comma 2-ter, e al comma
1-ter del presente articolo attribuito allo stato di previsione del Ministero
dellinterno che lo destina per la met al finanziamento di progetti del
Dipartimento per le libert civili e limmigrazione diretti alla collaborazione
internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di
immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati
dallUnione europea.;
s)
allarticolo 32:
1)
al comma 1, le parole: e ai minori comunque affidati sono sostituite dalle
seguenti: e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che
sono stati affidati;
2)
al comma 1-bis, dopo le parole: ai minori stranieri non accompagnati sono
inserite le seguenti: , affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,.
Art. 41.
(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di
soggiorno)
1.
Dopo larticolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, inserito il seguente:
Art.
4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo
unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la
convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori
sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare
alla vita economica, sociale e culturale della societ.
2.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellinterno, sentiti il
Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca e il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito
regolamento, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, i criteri e le modalit per la sottoscrizione, da parte
dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio
del permesso di soggiorno ai sensi dellarticolo 5, di un Accordo di integrazione,
articolato per crediti, con limpegno a sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso di soggiorno.
La stipula dellAccordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per
il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti
determina la revoca del permesso di soggiorno e lespulsione dello straniero
dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalit di cui
allarticolo 13, comma 4, del presente testo unico.
Art. 42.
(Modifiche allarticolo 12 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1.
Allarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 sostituito dal seguente:
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente lingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa di 15.000 euro per ogni persona;
b)
il comma 3 sostituito dal seguente:
3.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente lingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da cinque a quindici
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a)
il fatto riguarda lingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di cinque o pi persone;
b)
la persona trasportata stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua
incolumit per procurarne lingresso o la permanenza illegale;
c)
la persona trasportata stata sottoposta a trattamento inumano o degradante
per procurarne lingresso o la permanenza illegale;
d)
il fatto commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e)
gli autori del fatto hanno la disponibilit di armi o materie esplodenti;
c)
il comma 3-bis sostituito dal seguente:
3-bis.
Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi
prevista aumentata;
d)
il comma 3-ter sostituito dal seguente:
3-ter.
La pena detentiva aumentata da un terzo alla met e si applica la multa di
25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a)
sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano lingresso
di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento;
b)
sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto;
e)
il comma 4 sostituito dal seguente:
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio larresto in flagranza;
f)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
4-bis.
Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal
comma 3, applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4-ter.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 sempre disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti.
Art. 43.
(Modifica allarticolo 407 del codice di procedura penale)
1.
Allarticolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura
penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonch dei delitti
previsti dallarticolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
Art. 44.
(Modifica allarticolo 2 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228)
1.
Dopo il terzo comma dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
inserito il seguente:
comunque istituito presso il Ministero dellinterno un apposito registro delle
persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dellinterno, da
adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite le modalit di funzionamento del
registro attraverso lutilizzo del sistema INA-SAIA.
Art. 45.
(Modifica allarticolo 11 del regolamento
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)
1.
Allarticolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: trascorso
un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno sono sostituite dalle
seguenti: trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno.
Art. 46.
(Concorso delle associazioni volontarie
al presidio del territorio)
1.
Gli enti locali, previo parere del comitato provinciale per lordine e la
sicurezza pubblica, sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di
associazioni tra cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locale,
ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno
alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e cooperare nello
svolgimento dellattivit di presidio del territorio.
Art. 47.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino
dellUnione europea)
1.
Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le
politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui
allarticolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dellUnione europea
non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la
prostituzione, quando sia necessario nellinteresse del minore stesso, secondo
quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 49.
(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di
circostanze attenuanti)
1.
Dopo larticolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, inserito il
seguente:
Art.
4-bis. - (Circostanze attenuanti). – 1. Per i delitti previsti dagli
articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, le pene sono
diminuite fino alla met nei confronti dellimputato che si adopera per evitare
che lattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando
concretamente lautorit di polizia o lautorit giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lindividuazione
e la cattura di uno o pi autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.