(Sergio Briguglio 21/1/2009)

 

NORME RELATIVE AGLI STRANIERI NEL DDL SICUREZZA (A.S. 733), NELLA FORMA RISULTANTE DALLE MODIFICHE APPORTATE DALLE COMMISSIONI E DALL'ASSEMBLEA DEL SENATO FINO AL 15/1/2009

 

Nota: le modifiche approvate dall'Assemblea sono in grassetto.

 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale)

...

1-bis. La disposizione di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis, del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

1-ter. All'articolo 235 del codice penale abrogato il secondo comma

1-quater. All'articolo 312 del codice penale abrogato il secondo comma

1-quinquies. Dopo l'articolo 183 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

"Articolo 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 183-ter - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea disposto in conformit ai criteri e con le modalit fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30".

...

    2. Allarticolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: 600, 601 e 602 sono sostituite dalle seguenti: 600, 601 e 602, nonch allarticolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.

...

 

 

Art. 4.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

    1. Larticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sostituito dal seguente:

    Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente allestero, qualora, al momento delladozione del decreto di cui allarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, lannullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della met in presenza di figli nati dai coniugi.

    3. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui allarticolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

    4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3 attribuito allo stato di previsione del Ministero dellinterno che lo destina per la met al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libert civili e limmigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dallUnione europea.

    2. Dopo larticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente:

    Art. 9-bis. – 1. Ai fini dellelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, allistanza o dichiarazione dellinteressato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

 

 

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

        1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 5 sostituito dal seguente:

        "5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.";

            b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

        "9. Il Ministero dell'Interno, limitatamente al giudizio di primo grado, pu stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata pu in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 4l7-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

        10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed comunicata al pubblico ministero.

        11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'Interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza".

            c) il comma 14 sostituito dal seguente:

        "14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello pu essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile.".

 

 

Art. 5.

(Modifica allarticolo 116 del codice civile)

    1. Allarticolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonch un documento attestante la regolarit del soggiorno nel territorio italiano.

 

 

Art. 10.

(Responsabilit delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

    1. Allarticolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: avvalso degli stessi sono inserite le seguenti: o con gli stessi ha partecipato;

        b) al secondo comma, dopo le parole: si avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualit personale, sono inserite le seguenti: o con la stessa ha partecipato;

        c) al terzo comma, dopo le parole: Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si avvalso di altri sono inserite le seguenti: o con questi ha partecipato.

 

 

Art. 12.

(Contrasto allimpiego dei minori
nellaccattonaggio)

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo larticolo 600-septies inserito il seguente:

    Art. 600-octies. - (Impiego di minori nellaccattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorit o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, punito con la reclusione fino a tre anni;

        b) dopo larticolo 602 inserito il seguente:

–Art. 602-bis. - (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

        1) la decadenza dallesercizio della potest del genitore;

        2) linterdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente allamministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura;

        c) larticolo 671 abrogato;

d) all'articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies," sono aggiunte le seguenti: "600-octies,".

 

 

Art. 17.

(Modifiche al codice penale
in materia di sequestro di persona
e sottrazione di persone incapaci)

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

...

        b) nel libro II, titolo IX, capo IV, dopo larticolo 574 inserito il seguente:

    Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore allestero). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potest dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo allestero contro la volont del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso lesercizio della potest genitoriale, punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Se il fatto di cui al primo comma commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

    Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dallesercizio della potest dei genitori.

 

 

Art. 19.

(Ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato)

    1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo larticolo 10 inserito il seguente:

    Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). – 1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di cui allarticolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con lammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica larticolo 162 del codice penale.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dellarticolo 10, comma 1.

    3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

    4. Ai fini dellesecuzione dellespulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non richiesto il rilascio del nulla osta di cui allarticolo 13, comma 3, da parte dellautorit giudiziaria competente allaccertamento del medesimo reato. Il questore comunica lavvenuta esecuzione dellespulsione ovvero del respingimento di cui allarticolo 10, comma 2, allautorit giudiziaria competente allaccertamento del reato.

    5. Il giudice, acquisita la notizia dellesecuzione dellespulsione o del respingimento ai sensi dellarticolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallarticolo 13, comma 14, si applica larticolo 345 del codice di procedura penale.

    6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui allarticolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere;

        b)  all'articolo 16, comma 1, le parole: "n le cause ostative" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative".

 

 

Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

        1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente:

                "s-bis) articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".;

            b) dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

        "Articolo 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari) - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

        2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

            a) le generalit dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

            b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

            c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

            d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonch le generalit dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

            e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

        3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

        4. L'ufficiale giudiziario, notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero.

        "Articolo 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria formula altres richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

        2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, altrimenti provvede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

        3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libert personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altres comunicati immediatamente al difensore".

            c) dopo l'articolo 32, inserito il seguente:

        "Articolo 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le posizioni dell'articolo 32.

        2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

        3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

        4. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente.

        5. L'imputato avvisato della facolt di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolt, il dibattimento sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non pu essere superiore a quarantotto ore".

            d) dopo l'articolo 62, inserito il seguente:

        "Articolo 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero"."

 

 

Art. 22.

(Modifiche allarticolo 1 e al titolo
della legge 31 maggio 1965, n. 575)

    1. Allarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero del delitto di cui allarticolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

    2. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dal seguente: Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.

 

 

Art. 36.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    1. Allarticolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma inserito il seguente:

    1-bis. Liscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questultima effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.

    2. Allarticolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) sostituita dalla seguente:

        a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare dellalloggio nel quale il minore effettivamente dimorer.

 

 

Art. 37.

(Attivit di trasferimento di fondi
Money transfer)

    1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivit finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dellincasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina loperazione un cittadino extracomunitario. Il documento conservato con le modalit previste con decreto del Ministro dellinterno emanato ai sensi dellarticolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione allautorit locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione sanzionato con la cancellazione dallelenco degli agenti in attivit finanziaria ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 39.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) allarticolo 4, comma 3:

            1) nel terzo periodo, dopo le parole: o che risulti condannato, anche sono inserite le seguenti: con sentenza non definitiva, compresa quella adottata;

            2) dopo il terzo periodo, inserito il seguente: Impedisce lingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale;

        b) allarticolo 5, dopo il comma 2-bis aggiunto il seguente:

    2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo fissato in 200 euro.;

        c) allarticolo 5, comma 5-bis, le parole: per i reati previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, sono sostituite dalle seguenti: per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,;

        d) allarticolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il seguente:

    5-ter. Il permesso di soggiorno rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui allarticolo 29, comma 1-ter;

        e) allarticolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto dingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno sono inserite le seguenti: oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati;

        f) allarticolo 6, comma 2, le parole: e per quelli inerenti agli atti di stato civile o allaccesso a pubblici servizi sono sostituite dalle seguenti: e per quelli inerenti allaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35;

        g) allarticolo 6, il comma 3 sostituito dal seguente:

    3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, allordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato punito con larresto fino ad un anno e con lammenda fino ad euro 2.000.

        h) allarticolo 9, dopo il comma 2 inserito il seguente:

    2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dellinterno di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca.

        i) allarticolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, aggiunto il seguente: Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.;

        l) allarticolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) il comma 5 sostituito dal seguente:

    5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora laccertamento dellidentit e della nazionalit, ovvero lacquisizione di documenti per il viaggio presenti difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore pu chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non pu, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.;

        2) i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

    5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito lesecuzione con laccompagnamento alla frontiera dellespulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. Lordine dato con provvedimento scritto, recante lindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. Lordine del questore pu essere accompagnato dalla consegna allinteressato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonch per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza.

    5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito con la reclusione da uno a quattro anni se lespulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dellarticolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se lespulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dellarticolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede alladozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione allordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere allaccompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch, ricorrendone i presupposti, quelle di cui allarticolo 13, comma 3.

    5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed obbligatorio larresto dellautore del fatto;

        m) allarticolo 16, comma 1, dopo le parole: n le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, sono inserite le seguenti: che impediscono lesecuzione immediata dellespulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,;

        n) allarticolo 26, comma 7-bis:

            1) dopo le parole: del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero sono inserite le seguenti: , anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo,;

            2) aggiunto, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 13, comma 3, e allarticolo 14.;

        o) allarticolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il seguente:

    1-ter. Non consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge;

        p) allarticolo 29, il comma 5 sostituito dal seguente:

    5. Salvo quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, consentito lingresso per ricongiungimento al figlio minore, gi regolarmente soggiornante in Italia con laltro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dellaltro genitore.;

        q) allarticolo 29, il comma 8 sostituito dal seguente:

    8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta;

        r) allarticolo 30, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

    1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo fissato in 200 euro.

    1-quater. Il gettito derivante dalle tasse di cui allarticolo 5, comma 2-ter, e al comma 1-ter del presente articolo attribuito allo stato di previsione del Ministero dellinterno che lo destina per la met al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libert civili e limmigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dallUnione europea.;

        s) allarticolo 32:

            1) al comma 1, le parole: e ai minori comunque affidati sono sostituite dalle seguenti: e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati;

            2) al comma 1-bis, dopo le parole: ai minori stranieri non accompagnati sono inserite le seguenti: , affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,.

 

 

Art. 41.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

    1. Dopo larticolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente:

    Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ.

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellinterno, sentiti il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalit per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellarticolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con limpegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula dellAccordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e lespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalit di cui allarticolo 13, comma 4, del presente testo unico.

 

 

Art. 42.

(Modifiche allarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    1. Allarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 sostituito dal seguente:

    1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente lingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona;

        b) il comma 3 sostituito dal seguente:

    3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente lingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

        a) il fatto riguarda lingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

        b) la persona trasportata stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumit per procurarne lingresso o la permanenza illegale;

        c) la persona trasportata stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne lingresso o la permanenza illegale;

        d) il fatto commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

        e) gli autori del fatto hanno la disponibilit di armi o materie esplodenti;

    c) il comma 3-bis sostituito dal seguente:

    3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista aumentata;

    d) il comma 3-ter sostituito dal seguente:

    3-ter. La pena detentiva aumentata da un terzo alla met e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

        a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano lingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

        b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto;

    e) il comma 4 sostituito dal seguente:

    4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio larresto in flagranza;

    f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

    4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

    4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

 

Art. 43.

(Modifica allarticolo 407 del codice di procedura penale)

    1. Allarticolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonch dei delitti previsti dallarticolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

 

 

Art. 44.

(Modifica allarticolo 2 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228)

    1. Dopo il terzo comma dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, inserito il seguente:

     comunque istituito presso il Ministero dellinterno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dellinterno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalit di funzionamento del registro attraverso lutilizzo del sistema INA-SAIA.

 

 

Art. 45.

(Modifica allarticolo 11 del regolamento
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)

    1. Allarticolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno sono sostituite dalle seguenti: trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno.

 

 

Art. 46.

(Concorso delle associazioni volontarie
al presidio del territorio)

    1. Gli enti locali, previo parere del comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e cooperare nello svolgimento dellattivit di presidio del territorio.

 

 

Art. 47.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino
dellUnione europea)

    1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui allarticolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dellUnione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nellinteresse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

 

Art. 49.

(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)

    1. Dopo larticolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, inserito il seguente:

    Art. 4-bis. - (Circostanze attenuanti). – 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, le pene sono diminuite fino alla met nei confronti dellimputato che si adopera per evitare che lattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente lautorit di polizia o lautorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lindividuazione e la cattura di uno o pi autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.