(Sergio Briguglio 18/1/2009)

 

TESTO DEL DDL SICUREZZA (A.S. 733), NELLA FORMA RISULTANTE DALLE MODIFICHE APPORTATE DALLE COMMISSIONI E DALL'ASSEMBLEA DEL SENATO FINO AL 15/1/2009

 

Nota: le modifiche approvate dall'Assemblea sono in grassetto.

 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale)

    1. AllĠarticolo 61, primo comma, del codice penale, il numero 5)  sostituito dal seguente:

        Ç5) lĠavere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento allĠetˆ avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;È.

1-bis. La disposizione di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis, del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

1-ter. All'articolo 235 del codice penale  abrogato il secondo comma

1-quater. All'articolo 312 del codice penale  abrogato il secondo comma

1-quinquies. Dopo l'articolo 183 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

"Articolo 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato  eseguita dal questore secondo le modalitˆ di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 183-ter - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea  disposto in conformitˆ ai criteri e con le modalitˆ fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30"È.

1-sexies. All'articolo 376, primo comma, del codice penale dopo le parole: "e 373" sono inserite le seguenti. ", nonchŽ dall'articolo 378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 del codice penale"

    2. AllĠarticolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: Ç600, 601 e 602È sono sostituite dalle seguenti: Ç600, 601 e 602, nonchŽ allĠarticolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,È.

    3. AllĠarticolo 576, primo comma, del codice penale, il numero 5)  sostituito dal seguente:

        Ç5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octiesÈ.

3-bis. Dopo l'articolo 341 del codice penale  aggiunto il seguente:

"341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di pi persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni,  punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena  aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la veritˆ del fatto  provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto  attribuito  condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non  punibileÈ.

Ç3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, la parola "341"  sostituita dalla seguente: "341-bis"

 

 

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 117 e 371-bis
del codice di procedura penale)

    1. AllĠarticolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: Çnotizie di reatoÈ sono inserite le seguenti: Ç, ai registri di cui allĠarticolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,È.

    2. AllĠarticolo 371-bis, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: Çe in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafiaÈ sono aggiunte le seguenti: Çavviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettualiÈ.

 

 

Art. 3.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

    1. AllĠarticolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1  sostituito dal seguente:

    Ç1. Quando i reati di cui allĠarticolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonchŽ i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena  aumentata da un terzo alla metˆÈ.

 

 

Art. 4.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

    1. LĠarticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91  sostituito dal seguente:

    ÇArt. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu˜ acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente allĠestero, qualora, al momento dellĠadozione del decreto di cui allĠarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, lĠannullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metˆ in presenza di figli nati dai coniugi.È

    3. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui allĠarticolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

    4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3  attribuito allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno che lo destina per la metˆ al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dallĠUnione europeaÈ.

    2. Dopo lĠarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  inserito il seguente:

    ÇArt. 9-bis. – 1. Ai fini dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, allĠistanza o dichiarazione dellĠinteressato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per leggeÈ.

 

 

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

        1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 5  sostituito dal seguente:

        "5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.";

            b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

        "9. Il Ministero dell'Interno, limitatamente al giudizio di primo grado, pu˜ stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata pu˜ in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 4l7-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

        10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui  accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed  comunicata al pubblico ministero.

        11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell''Interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza".

            c) il comma 14  sostituito dal seguente:

        "14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello pu˜ essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile."È.

 

 

Art. 5.

(Modifica allĠarticolo 116 del codice civile)

    1. AllĠarticolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ÇnonchŽ un documento attestante la regolaritˆ del soggiorno nel territorio italianoÈ.

 

 

Art. 6.

(Disposizioni concernenti il reato
di danneggiamento)

    1. AllĠarticolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al secondo comma, dopo il numero 3),  inserito il seguente:

    Ç3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;È;

        b) dopo il secondo comma  aggiunto il seguente:

    ÇPer i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena  sempre subordinata allĠeliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivitˆ non retribuita a favore della collettivitˆ per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalitˆ indicate dal giudice nella sentenza di condannaÈ.

 

 

Art. 7.

(Disposizioni concernenti il reato
di deturpamento e imbrattamento
di cose altrui)

    1. AllĠarticolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole: Ço immobiliÈ sono soppresse;

        b) il secondo comma  sostituito dal seguente:

    ÇSe il fatto  commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto  commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euroÈ;

        c) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

    ÇNei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi fino a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

    Nei casi previsti dal secondo comma si procede dĠufficioÈ.

 

 

Art. 8.

(Decoro delle pubbliche vie)

    1. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori allĠimporto di euro 500.

 

 

Art. 9.

(Introduzione dellĠarticolo 34-bis
nel nuovo codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

    1. Nel titolo II, capo I del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo lĠarticolo 34,  inserito il seguente:

    ÇArt. 34-bis. - (Decoro delle strade). – 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta,  punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000È.

 

 

Art. 10.

(Responsabilitˆ delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

    1. AllĠarticolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: Çavvalso degli stessiÈ sono inserite le seguenti: Ço con gli stessi ha partecipatoÈ;

        b) al secondo comma, dopo le parole: Çsi  avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualitˆ personale,È sono inserite le seguenti: Ço con la stessa ha partecipatoÈ;

        c) al terzo comma, dopo le parole: ÇSe chi ha determinato altri a commettere il reato o si  avvalso di altriÈ sono inserite le seguenti: Ço con questi ha partecipatoÈ.

 

 

Art. 11.

(Disposizioni in tema di occupazione
di suolo pubblico)

    1. Fatti salvi i provvedimenti dellĠautoritˆ per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dallĠarticolo 633 del codice penale e dallĠarticolo 20 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare lĠimmediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dellĠesercizio fino al pieno adempimento dellĠordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui lĠesercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti lĠesercizio.

    3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento  trasmessa, a cura dellĠufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dellĠarticolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

 

Art. 12.

(Contrasto allĠimpiego dei minori
nellĠaccattonaggio)

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo lĠarticolo 600-septies  inserito il seguente:

    ÇArt. 600-octies. - (Impiego di minori nellĠaccattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autoritˆ o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare,  punito con la reclusione fino a tre anniÈ;

        b) dopo lĠarticolo 602  inserito il seguente:

–ÇArt. 602-bis. - (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

        1) la decadenza dallĠesercizio della potestˆ del genitore;

        2) lĠinterdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente allĠamministrazione di sostegno, alla tutela e alla curaÈ;

        c) lĠarticolo 671  abrogato;

d) all'articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies," sono aggiunte le seguenti: "600-octies,".

 

 

Art. 13.

(Ulteriori modifiche al codice penale)

    1. AllĠarticolo 61, primo comma, del codice penale, dopo il numero 11-bis),  aggiunto il seguente:

        Ç11-ter) lĠaver commesso il fatto ai danni di soggetti minori allĠinterno o nelle immediate vicinanze di scuole per lĠinfanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e gradoÈ.

    2. AllĠarticolo 527 del codice penale, dopo il primo comma  inserito il seguente:

    ÇLa pena  aumentata da un terzo alla metˆ, se il fatto  commesso allĠinterno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ci˜ deriva il pericolo che essi vi assistanoÈ.

    3. AllĠarticolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5)  aggiunto il seguente:

        Ç5-bis) allĠinterno o nelle immediate vicinanze di istituto dĠistruzione o di formazione frequentato dalla persona offesaÈ.

 

 

Art. 14.

Modifiche allĠarticolo 614
del codice penale e agli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale)

    1. AllĠarticolo 614, primo comma, del codice penale, le parole Çfino a tre anniÈ sono sostituite dalle seguenti: Çda sei mesi a tre anniÈ.

    2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) allĠarticolo 380, comma 2, la lettera e)  sostituita dalla seguente:

        Çe) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dallĠarticolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dallĠarticolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui allĠarticolo 62, primo comma, numero 4), del codice penaleÈ;

        b) allĠarticolo 381, comma 2, dopo la lettera f)  inserita la seguente:

        Çf-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penaleÈ.

 

 

Art. 15.

(Modifiche agli articoli 625 e 628
del codice penale)

    1. AllĠarticolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:

        Ç8-bis) se il fatto  commesso allĠinterno di mezzi di pubblico trasporto;

        8-ter) se il fatto  commesso nei confronti di persona che si trovi nellĠatto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaroÈ.

    2. AllĠarticolo 628, terzo comma, del codice penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

        Ç3-bis) se il fatto  commesso nei luoghi di cui allĠarticolo 624-bis;

        3-ter) se il fatto  commesso allĠinterno di mezzi di pubblico trasporto;

        3-quater) se il fatto  commesso nei confronti di persona che si trovi nellĠatto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaroÈ.

 

 

Art. 15-bis.

(Norme di attuazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)

1. Il Ministro dell'interno definisce con regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla personaÈ.

 

 

Art. 16.

(Modifica allĠarticolo 640 del codice penale)

    1. AllĠarticolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2)  aggiunto il seguente:

        Ç2-bis) se il fatto  commesso in presenza della circostanza di cui allĠarticolo 61, primo comma, numero 5)È.

 

 

Art. 17.

(Modifiche al codice penale
in materia di sequestro di persona
e sottrazione di persone incapaci)

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) allĠarticolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

    ÇSe il fatto di cui al primo comma  commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto  commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato  condotto o trattenuto allĠestero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

    Le pene previste dal terzo comma sono altres“ diminuite fino alla metˆ nei confronti dellĠimputato che si adopera concretamente:

        1) affinchŽ il minore riacquisti la propria libertˆ;

        2) per evitare che lĠattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautoritˆ di polizia o lĠautoritˆ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati;

        3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minoreÈ;

        b) nel libro II, titolo IX, capo IV, dopo lĠarticolo 574  inserito il seguente:

    ÇArt. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore allĠestero). – Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestˆ dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo allĠestero contro la volontˆ del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso lĠesercizio della potestˆ genitoriale,  punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Se il fatto di cui al primo comma  commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

    Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dallĠesercizio della potestˆ dei genitoriÈ.

 

 

Art. 18.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895,
e alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

    1. AllĠarticolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma  sostituito dal seguente:

    ÇSalvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma  aumentata da un terzo alla metˆ:

        a) quando il fatto  commesso da persone travisate o da pi persone riunite;

        b) quando il fatto  commesso nei luoghi di cui allĠarticolo 61, primo comma, numero 11-ter), del codice penale;

        c) quando il fatto  commesso di notte in luogo abitato, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasportoÈ.

    2. AllĠarticolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma  sostituito dal seguente:

    ÇLa pena prevista dal terzo comma  raddoppiata quando ricorre la circostanza prevista dallĠarticolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso È.

 

 

Art. 19.

(Ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato)

    1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo lĠarticolo 10  inserito il seguente:

    ÇArt. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). – 1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchŽ di quelle di cui allĠarticolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68,  punito con lĠammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica lĠarticolo 162 del codice penale.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dellĠarticolo 10, comma 1.

    3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

    4. Ai fini dellĠesecuzione dellĠespulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non  richiesto il rilascio del nulla osta di cui allĠarticolo 13, comma 3, da parte dellĠautoritˆ giudiziaria competente allĠaccertamento del medesimo reato. Il questore comunica lĠavvenuta esecuzione dellĠespulsione ovvero del respingimento di cui allĠarticolo 10, comma 2, allĠautoritˆ giudiziaria competente allĠaccertamento del reato.

    5. Il giudice, acquisita la notizia dellĠesecuzione dellĠespulsione o del respingimento ai sensi dellĠarticolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallĠarticolo 13, comma 14, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale.

    6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento  sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedereÈ;

        b)  all'articolo 16, comma 1, le parole: "nŽ le cause ostative" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative".

 

 

Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

        1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente:

                "s-bis) articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".;

            b) dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

        "Articolo 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari) - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova  evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

        2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

            a) le generalitˆ dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

            b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

            c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

            d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonchŽ le generalitˆ dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

            e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

        3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne  privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

        4. L'ufficiale giudiziario, notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero.

        "Articolo 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertˆ personale, la polizia giudiziaria formula altres“ richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

        2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, altrimenti provvede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

        3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertˆ personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertˆ personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altres“ comunicati immediatamente al difensore".

            c) dopo l'articolo 32,  inserito il seguente:

        "Articolo 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le posizioni dell'articolo 32.

        2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

        3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

        4. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente.

        5. L'imputato  avvisato della facoltˆ di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltˆ, il dibattimento  sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non pu˜ essere superiore a quarantotto ore".

            d) dopo l'articolo 62,  inserito il seguente:

        "Articolo 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero"."

 

 

Art. 20.

(Poteri di accesso e accertamento
del prefetto)

    1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante: ÇDisposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafiaÈ, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ç, nonchŽ disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalitˆ organizzataÈ;

        b) dopo lĠarticolo 5  inserito il seguente:

    ÇArt. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). – 1. Per lĠespletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto pu˜ disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate allĠesecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui allĠarticolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dellĠinterno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

    2. Con regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e lĠinnovazione, di concerto con il Ministro dellĠinterno, il Ministro della giustizia ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalitˆ di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1È.

 

 

Art. 21.

(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726)

    1. Al quarto comma dellĠarticolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: Çbanche, istituti di credito pubblici e privati, societˆ fiduciarie e presso ogni altro istituto o societˆ che esercita la raccolta del risparmio o lĠintermediazione finanziariaÈ sono sostituite dalle seguenti: Çe i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231È.

 

 

Art. 22.

(Modifiche allĠarticolo 1 e al titolo
della legge 31 maggio 1965, n. 575)

    1. AllĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Çovvero del delitto di cui allĠarticolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356È.

    2. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575,  sostituito dal seguente: ÇDisposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniereÈ.

 

 

Art. 23.

(Modifica alle disposizioni
del codice di procedura penale
in tema di misure cautelari personali)

    1. AllĠarticolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: ÇallĠarticolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare lĠattivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articoloÈ sono sostituite dalle seguenti: ÇallĠarticolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, limitatamente alle fattispecie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penaleÈ.

 

 

Art. 24.

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423)

1. AllĠarticolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: Çsottrarsi ai controlli di polizia,È sono inserite le seguenti: "armi a modesta capacitˆ offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonchŽ sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,".

 

 

Art. 25.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965,
n. 575)

    1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) allĠarticolo 2, comma 2, le parole: Çcon la notificazione della propostaÈ sono soppresse;

        b) allĠarticolo 2-bis:

            1) al comma 1, dopo le parole: ÇIl procuratore della RepubblicaÈ sono inserite le seguenti: Çdi cui allĠarticolo 2, comma 1È;

            2) al comma 4, dopo le parole: Çil procuratore della RepubblicaÈ sono inserite le seguenti: Ç, il direttore della Direzione investigativa antimafiaÈ;

            3) al comma 6, dopo le parole: ÇIl procuratore della RepubblicaÈ sono inserite le seguenti: Ç, il direttore della Direzione investigativa antimafiaÈ;

        c) allĠarticolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: Çdel procuratore della RepubblicaÈ sono inserite le seguenti: Çdi cui allĠarticolo 2, comma 1È;

        d) allĠarticolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: Çsu richiesta del procuratore della RepubblicaÈ sono inserite le seguenti: Çdi cui allĠarticolo 2, comma 1È;

        e) allĠarticolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: Çsu richiesta del procuratore della RepubblicaÈ sono inserite le seguenti: Çdi cui allĠarticolo 2, comma 1È.

 

 

Art. 26.

(Modifica allĠarticolo 12-sexies, comma 2-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

    1. AllĠarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il comma 2-ter  sostituito dal seguente:

    Ç2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non  possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilitˆ di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilitˆ per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilitˆ, anche per interposta personaÈ.

 

 

Art. 27.

(Modifica allĠarticolo 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

    1. AllĠarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 4-bis, le parole: Çdalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioniÈ sono sostituite dalle seguenti: Çdagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioniÈ.

 

 

Art. 28.

(Modifiche allĠarticolo 34
della legge 19 marzo 1990, n. 55)

    1. Al comma 1 dellĠarticolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, primo periodo, dopo le parole: Çappositi registriÈ sono inserite le seguenti: Ç, anche informatici,È e dopo le parole: Çprocedimenti di prevenzione.È sono inseriti i seguenti periodi: ÇNei registri viene curata lĠimmediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al Tribunale competenteÈ.

 

 

Art. 29.

(Sequestri)

    1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

    ÇArt. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). – 1. Il sequestro preventivo  eseguito:

        a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

        b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

        c) sui beni aziendali organizzati per lĠesercizio di unĠimpresa, oltre che con le modalitˆ previste per i singoli beni sequestrati, con lĠimmissione in possesso dellĠamministratore, con lĠiscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale  iscritta lĠimpresa;

        d) sulle azioni e sulle quote sociali, con lĠannotazione nei libri sociali e con lĠiscrizione nel registro delle imprese;

        e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nellĠapposito conto tenuto dallĠintermediario ai sensi dellĠarticolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica lĠarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

    2. Si applica altres“ la disposizione dellĠarticolo 92.È;

        b) nel capo VII, dopo lĠarticolo 104  inserito il seguente:

    ÇArt. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). – 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, societˆ ovvero beni di cui sia necessario assicurare lĠamministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui allĠarticolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lĠautoritˆ giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nellĠAlbo di cui allĠarticolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dellĠautoritˆ giudiziaria la custodia dei beni suddetti pu˜ tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedenteÈ.

 

 

Art. 30.

(Conservazione e amministrazione
dei beni sequestrati)

        1. AllĠarticolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

    Ç4-bis. Nelle ipotesi di sequestro o confisca di beni, aziende o societˆ disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario, nessuna azione esecutiva esattoriale sui beni in sequestro o confisca pu˜ essere intrapresa o proseguita da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione, per tutta la durata della misura di prevenzione o del procedimento penale.

    4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o societˆ sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dellĠarticolo 1253 del codice civile.

    4-quater. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento nonchŽ i provvedimenti cautelari giˆ intrapresi da Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione tributi alla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal comma 4-bis sono sospesi in caso di sequestro e si estinguono in caso di confisca, perdendo efficacia fin dallĠorigineÈ.

    2. AllĠarticolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: Çnegli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonchŽ tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nellĠamministrazione di beni del genere di quelli sequestratiÈ sono sostituite dalle seguenti: ÇnellĠAlbo nazionale degli amministratori giudiziariÈ.

    3. LĠAlbo di cui allĠarticolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 2 del presente articolo, tenuto presso il Ministero della giustizia,  istituito con decreto legislativo da adottare entro il 30 novembre 2008, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dellĠinterno, dellĠeconomia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:

        a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per lĠiscrizione allĠAlbo;

        b) lĠambito delle attivitˆ oggetto della professione;

        c) le norme transitorie che disciplinano lĠinserimento nellĠAlbo degli attuali iscritti nellĠalbo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nellĠalbo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nellĠamministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

        d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dellĠimpegno richiesto per la gestione dellĠattivitˆ, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

    4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3  trasmesso alle Camere ai fini dellĠespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo pu˜ essere comunque adottato.

    5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalitˆ di tenuta e pubblicazione dellĠAlbo nazionale degli amministratori giudiziari, nonchŽ i rapporti con le autoritˆ giudiziarie che procedono alla nomina.

    6. AllĠarticolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: Ça qualunque titoloÈ sono aggiunte le seguenti: Çovvero sequestrate o comunque nella disponibilitˆ del procedimentoÈ.

    7. Al comma 1 dellĠarticolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÇLa presente disposizione non si applica alle aziende o societˆ per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dellĠarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575È.

 

 

Art. 31.

(Custodia di beni mobili registrati)

    1. AllĠarticolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3  inserito il seguente:

    Ç3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dallĠautoritˆ giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per lĠimpiego in attivitˆ di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalitˆ di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se  stato nominato lĠamministratore giudiziario di cui allĠarticolo 2-sexies, lĠaffidamento non pu˜ essere disposto senza il previo parere favorevole di questĠultimoÈ.

 

 

Art. 32.

(Modifiche allĠarticolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n.163)

    1. AllĠarticolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera m-bis)  aggiunta la seguente:

        Çm-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dellĠarticolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autoritˆ giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dellĠimputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. AllĠuopo il procuratore della Repubblica procedente comunica la avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autoritˆ di cui allĠarticolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dellĠOsservatorioÈ;

        b) dopo il comma 1  inserito il seguente:

        Ç1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o societˆ sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dellĠarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziarioÈ.

 

 

Art. 33.

(Assegnazione dei beni confiscati
alle organizzazioni criminali mafiose)

    1. LĠarticolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575,  sostituito dal seguente:

    ÇArt. 2-decies. – 1. Ferma la competenza dellĠAgenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali  effettuata con provvedimento del prefetto dellĠufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede lĠazienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dellĠAgenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui allĠarticolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonchŽ i soggetti di cui  devoluta la gestione dei beni.

    2. Il prefetto procede dĠiniziativa se la proposta di cui al comma 1 non  formulata dallĠAgenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dellĠarticolo 2-nonies.

    3. Il provvedimento del prefetto  emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dellĠemanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dellĠarticolo 823 del codice civileÈ.

 

 

Art. 33-bis.

(Modifica al decreto-legge 2 ottobre 2008 n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008 n. 186)

        1. All'art. 2-quinquies comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 ottobre 2008 n.  151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: "affine o convivente" sono sostituite dalle seguenti: "convivente, parente o affine entro il quarto grado"

 

 

Art. 33-ter.

(Modifica alla legge 22 dicembre 1999, n. 512)

        1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli Enti" sono soppresse e la parola: "costituiti"  sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 1,  inserito il seguente:

        "1-bis. Gli Enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilitˆ finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali".

        2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli Enti" sono soppresse, e la parola: "costituiti"  sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 2,  inserito il seguente:

        "2-bis. Gli Enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilitˆ finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali"

 

 

Art. 34.

(Modifiche allĠarticolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)

    1. AllĠarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) comma 1, le parole: Çil Ministro di grazia e giustiziaÈ sono sostituite dalle seguenti: Çil Ministro della giustiziaÈ;

        b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: Ç4-bisÈ sono inserite le seguenti: Ço comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare lĠassociazione di tipo mafiosoÈ;

        c) al comma 2, dopo il primo periodo,  aggiunto il seguente: ÇIn caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di pi titoli di custodia cautelare, la sospensione pu˜ essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nellĠarticolo 4-bis.È;

        d) il comma 2-bis  sostituito dal seguente:

    Ç2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2  adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dellĠinterno, sentito lĠufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nellĠazione di contrasto alla criminalitˆ organizzata, terroristica o eversiva, nellĠambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed  prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga  disposta quando risulta che la capacitˆ di mantenere collegamenti con lĠassociazione criminale, terroristica o eversiva non  venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno allĠassociazione, della perdurante operativitˆ del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sŽ, elemento sufficiente per escludere la capacitˆ di mantenere i collegamenti con lĠassociazione o dimostrare il venir meno dellĠoperativitˆ della stessa.È;

        e) il comma 2-ter  abrogato;

        f) al comma 2-quater:

            1) allĠalinea, al primo periodo  premesso il seguente: ÇI detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti allĠinterno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque allĠinterno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dellĠistituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziariaÈ e nel primo periodo le parole: Çpu˜ comportareÈ sono sostituite dalla seguente: ÇprevedeÈ;

            2) alla lettera b):

                2.1) nel primo periodo, le parole: Çin un numero non inferiore a uno e non superiore a dueÈ sono sostituite dalle seguenti: Çnel numero di unoÈ;

                2.2) nel terzo periodo le parole: ÇI colloqui possono essereÈ sono sostituite dalle seguenti: ÇI colloqui vengonoÈ e alle parole: Çpu˜ essere autorizzatoÈ sono premesse le seguenti: Çsolo per coloro che non effettuano colloquiÈ;

                2.3) dopo il terzo periodo  inserito il seguente: ÇI colloqui sono comunque videoregistratiÈ;

                2.4) allĠultimo periodo, dopo le parole: Çnon si applicano ai colloqui con i difensoriÈ sono aggiunte le seguenti: Çcon i quali potrˆ effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiariÈ;

            3) nella lettera f), le parole: Çcinque personeÈ sono sostituite dalle seguenti: Çquattro personeÈ, le parole: Çquattro oreÈ sono sostituite dalle seguenti: Çdue oreÈ ed  aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÇSaranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilitˆ di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialitˆ, scambiare oggetti e cuocere cibiÈ;

        g) il comma 2-quinquies  sostituito dal seguente:

    Ç2-quinquies. Il detenuto o lĠinternato nei confronti del quale  stata disposta o prorogata lĠapplicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo  presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso  competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende lĠesecuzione del provvedimentoÈ;

        h) il comma 2-sexies  sostituito dal seguente:

    Ç2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per lĠadozione del provvedimento. AllĠudienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altres“ svolte da un rappresentante dellĠufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte dĠappello, il detenuto, lĠinternato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso lĠordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende lĠesecuzione del provvedimento ed  trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamoÈ;

        i) dopo il comma 2-sexies  aggiunto il seguente:

    Ç2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dellĠinternato allĠudienza si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 146-bis delle norme di attuazione, di cordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271È.

 

 

Art. 35.

(Introduzione dellĠarticolo 391-bis
del codice penale)

    1. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo lĠarticolo 391  inserito il seguente:

    ÇArt. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dallĠordinamento penitenziario). – Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui allĠarticolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni allĠuopo imposte,  punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Se il fatto  commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anniÈ.

 

 

Art. 36.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    1. AllĠarticolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma  inserito il seguente:

    Ç1-bis. LĠiscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellĠimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non  compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, questĠultima  effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltˆ di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativoÈ.

    2. AllĠarticolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a)  sostituita dalla seguente:

        Ça) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchŽ di idoneitˆ abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di etˆ inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori,  sufficiente il consenso del titolare dellĠalloggio nel quale il minore effettivamente dimorerˆÈ.

 

 

Art. 37.

(Attivitˆ di trasferimento di fondi
ÇMoney transferÈ)

    1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivitˆ finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dellĠincasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina lĠoperazione  un cittadino extracomunitario. Il documento  conservato con le modalitˆ previste con decreto del Ministro dellĠinterno emanato ai sensi dellĠarticolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione allĠautoritˆ locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione  sanzionato con la cancellazione dallĠelenco degli agenti in attivitˆ finanziaria ai sensi dellĠarticolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 38.

(Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231)

    1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) allĠarticolo 6  aggiunto, in fine, il seguente comma:

    Ç7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica lĠarticolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262È;

        b) allĠarticolo 48, il comma 1  sostituito dal seguente:

    Ç1. LĠavvenuta archiviazione della segnalazione  comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui allĠarticolo 43, comma 2È;

        c) allĠarticolo 56, comma 1, dopo le parole: Çai sensi degli articoli 7, comma 2,È sono inserite le seguenti: Ç37, commi 7 e 8,È;

        d) allĠarticolo 56, il comma 2  sostituito dal seguente:

    Ç2. LĠautoritˆ di vigilanza di settore dei soggetti indicati dallĠarticolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decretoÈ.

 

 

Art. 39.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) allĠarticolo 4, comma 3:

            1) nel terzo periodo, dopo le parole: Ço che risulti condannato, ancheÈ sono inserite le seguenti: Çcon sentenza non definitiva, compresa quella adottataÈ;

            2) dopo il terzo periodo,  inserito il seguente: ÇImpedisce lĠingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penaleÈ;

        b) allĠarticolo 5, dopo il comma 2-bis  aggiunto il seguente:

    Ç2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno  sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo  fissato in 200 euro.È;

        c) allĠarticolo 5, comma 5-bis, le parole: Çper i reati previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,È sono sostituite dalle seguenti: Çper i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,È;

        d) allĠarticolo 5, dopo il comma 5-bis  inserito il seguente:

    Ç5-ter. Il permesso di soggiorno  rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui allĠarticolo 29, comma 1-terÈ;

        e) allĠarticolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: Çovvero contraffˆ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto dĠingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiornoÈ sono inserite le seguenti: Çoppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alteratiÈ;

        f) allĠarticolo 6, comma 2, le parole: Çe per quelli inerenti agli atti di stato civile o allĠaccesso a pubblici serviziÈ sono sostituite dalle seguenti: Çe per quelli inerenti allĠaccesso alle prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35È;

        g) allĠarticolo 6, il comma 3  sostituito dal seguente:

    Ç3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, allĠordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato  punito con lĠarresto fino ad un anno e con lĠammenda fino ad euro 2.000È.

        h) allĠarticolo 9, dopo il comma 2  inserito il seguente:

    Ç2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalitˆ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dellĠinterno di concerto con il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricercaÈ.

        i) allĠarticolo 9, comma 5, dopo il primo periodo,  aggiunto il seguente: ÇNel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.È;

        l) allĠarticolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) il comma 5  sostituito dal seguente:

    Ç5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltˆ, il giudice, su richiesta del questore, pu˜ prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore pu˜ chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non pu˜, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.È;

        2) i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

    Ç5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito lĠesecuzione con lĠaccompagnamento alla frontiera dellĠespulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. LĠordine  dato con provvedimento scritto, recante lĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. LĠordine del questore pu˜ essere accompagnato dalla consegna allĠinteressato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonchŽ per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci˜ non sia possibile, nello Stato di provenienza.

    5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis,  punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se lĠespulsione  stata disposta perchŽ il permesso di soggiorno  scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno  stata rifiutata, ovvero se lo straniero si  trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dellĠarticolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione allĠordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere allĠaccompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonchŽ, ricorrendone i presupposti, quelle di cui allĠarticolo 13, comma 3.

    5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato,  punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fattoÈ;

        m) allĠarticolo 16, comma 1, dopo le parole: ÇnŽ le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico,È sono inserite le seguenti: Çche impediscono lĠesecuzione immediata dellĠespulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,È;

        n) allĠarticolo 26, comma 7-bis:

            1) dopo le parole: Çdel permesso di soggiorno rilasciato allo stranieroÈ sono inserite le seguenti: Ç, anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo,È;

            2)  aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÇSi applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 13, comma 3, e allĠarticolo 14.È;

        o) allĠarticolo 29, dopo il comma 1-bis  inserito il seguente:

    Ç1-ter. Non  consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento  coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge;

        p) allĠarticolo 29, il comma 5  sostituito dal seguente:

    Ç5. Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6,  consentito lĠingresso per ricongiungimento al figlio minore, giˆ regolarmente soggiornante in Italia con lĠaltro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dellĠaltro genitore.È;

        q) allĠarticolo 29, il comma 8  sostituito dal seguente:

    Ç8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare  rilasciato entro centottanta giorni dalla richiestaÈ;

        r) allĠarticolo 30, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

    Ç1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari  sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo  fissato in 200 euro.

    1-quater. Il gettito derivante dalle tasse di cui allĠarticolo 5, comma 2-ter, e al comma 1-ter del presente articolo  attribuito allo stato di previsione del Ministero dellĠinterno che lo destina per la metˆ al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dallĠUnione europea.È;

        s) allĠarticolo 32:

            1) al comma 1, le parole: Çe ai minori comunque affidatiÈ sono sostituite dalle seguenti: Çe, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidatiÈ;

            2) al comma 1-bis, dopo le parole: Çai minori stranieri non accompagnatiÈ sono inserite le seguenti: Ç, affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,È.

 

 

Art. 40.

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali)

    1. Per la tutela della sicurezza urbana, gli enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

    2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante lĠuso di sistemi di videosorveglianza  limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

    3. In presenza di una specifica richiesta dellĠautoritˆ giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attivitˆ investigativa in corso,  ammesso un tempo pi ampio di conservazione dei dati, che non pu˜ comunque superare i quattordici giorni.

 

 

Art. 41.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

    1. Dopo lĠarticolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  inserito il seguente:

    ÇArt. 4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societˆ.

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellĠinterno, sentiti il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalitˆ per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠarticolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con lĠimpegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validitˆ del permesso di soggiorno. La stipula dellĠAccordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e lĠespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4, del presente testo unicoÈ.

 

 

Art. 42.

(Modifiche allĠarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    1. AllĠarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1  sostituito dal seguente:

    Ç1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente lĠingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni personaÈ;

        b) il comma 3  sostituito dal seguente:

    Ç3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente lĠingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

        a) il fatto riguarda lĠingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

        b) la persona trasportata  stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumitˆ per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale;

        c) la persona trasportata  stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne lĠingresso o la permanenza illegale;

        d) il fatto  commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

        e) gli autori del fatto hanno la disponibilitˆ di armi o materie esplodentiÈ;

    c) il comma 3-bis  sostituito dal seguente:

    Ç3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista  aumentataÈ;

    d) il comma 3-ter  sostituito dal seguente:

    Ç3-ter. La pena detentiva  aumentata da un terzo alla metˆ e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

        a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

        b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indirettoÈ;

    e) il comma 4  sostituito dal seguente:

    Ç4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3  obbligatorio lĠarresto in flagranzaÈ;

    f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

    Ç4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3,  applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

    4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3  sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle partiÈ.

 

 

Art. 43.

(Modifica allĠarticolo 407 del codice di procedura penale)

    1. AllĠarticolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ç, nonchŽ dei delitti previsti dallĠarticolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioniÈ.

 

 

Art. 44.

(Modifica allĠarticolo 2 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228)

    1. Dopo il terzo comma dellĠarticolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,  inserito il seguente:

    Çé comunque istituito presso il Ministero dellĠinterno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dellĠinterno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalitˆ di funzionamento del registro attraverso lĠutilizzo del sistema INA-SAIAÈ.

 

 

Art. 45.

(Modifica allĠarticolo 11 del regolamento
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)

    1. AllĠarticolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: Ç trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiornoÈ sono sostituite dalle seguenti: Çtrascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiornoÈ.

 

 

Art. 46.

(Concorso delle associazioni volontarie
al presidio del territorio)

    1. Gli enti locali, previo parere del comitato provinciale per lĠordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e cooperare nello svolgimento dellĠattivitˆ di presidio del territorio.

 

 

Art. 47.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino
dellĠUnione europea)

    1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui allĠarticolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dellĠUnione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nellĠinteresse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

 

Art. 48.

(Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)

     1. AllĠarticolo 128 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

    Ç1-bis. é sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

    1-ter. é sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui  previsto che consegua lĠapplicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guidaÈ;

        b) il comma 2  sostituito dal seguente:

    Ç2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter  sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nellĠinvito a sottoporsi a revisione senza necessitˆ di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato  soggetto alle sanzioni amministrative di cui allĠarticolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guidaÈ;

        c) il comma 3  abrogato.

    2. AllĠarticolo 186 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) soppressa

        b) dopo il comma 2-quinquies  inserito il seguente:

    Ç2-sexies. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se  stata applicata la sospensione condizionale della pena, per i reati previsti dal comma 2, lettera c), del presente articolo quando il veicolo con il quale  stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato  disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, al momento dellĠaccertamento del reato, lĠorgano accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui allĠarticolo 214, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a fermo pu˜ essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio  ammesso il reclamo al tribunale. In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio, si applicano le sanzioni di cui allĠarticolo 214, comma 8È.

    3. Dopo il comma 4 dellĠarticolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  aggiunto il seguente:

    Ç4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dellĠarticolo 240 del codice penale,  sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente. Si applicano le disposizioni dellĠarticolo 213 del presente codiceÈ.

    4. AllĠarticolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

        Çc-bis) al Ministero dellĠinterno, missione Òordine pubblico e sicurezzaÒ, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per lĠacquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui allĠarticolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale;

        c-ter) al Ministero dellĠinterno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di poliziaÈ;

        b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: ÇLe determinazioni della giunta e la relazione annuale sullĠimpiego dei proventi predisposta dalla stessa giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dellĠinternoÈ;

        c) il comma 4-bis  sostituito dal seguente:

    Ç4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di giunta al miglioramento della circolazione sulle strade,  destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, limitatamente al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonchŽ a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed allĠacquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui allĠarticolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale. Le determinazioni della giunta e la relazione annuale sullĠimpiego dei proventi predisposta dalla stessa giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dellĠinternoÈ.

    5. Dopo lĠarticolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  inserito il seguente:

    ÇArt. 208-bis. - (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati). – 1. I veicoli sequestrati ai sensi dellĠarticolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dellĠarticolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dallĠautoritˆ giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per lĠimpiego in attivitˆ di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalitˆ di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

    2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto lĠuso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita  antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero dellĠeconomia e delle finanze  disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

    3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allĠarticolo 301-bis del testo unico di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e allĠarticolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registratiÈ.

    6. AllĠarticolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 3-bis,  aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÇQuando la revoca della patente accede alla violazione degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, non  possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni, decorrenti dallĠepoca di accertamento del reatoÈ.

    7. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo lĠarticolo 219  inserito il seguente:

    ÇArt. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneitˆ alla guida). – 1. NellĠipotesi in cui, ai sensi del presente codice,  disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende  commessa da un conducente munito di certificato di idoneitˆ alla guida di cui allĠarticolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneitˆ alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altres“, le disposizioni dellĠarticolo 126-bis.

    2. Se il conducente  persona munita di patente di guida, nellĠipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non  richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altres“, le disposizioni dellĠarticolo 126-bis.

    3. Quando il conducente  minorenne si applicano le disposizioni dellĠarticolo 128 commi 1-ter e 2È.

    8. Nel titolo VI, capo II, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo lĠarticolo 224-bis  inserito il seguente:

    ÇArt. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali  prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, lĠagente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dellĠarticolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro  trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dellĠarticolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinchŽ disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dellĠarticolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

    3. Nelle ipotesi di reato per le quali  prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, lĠagente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui allĠarticolo 214, in quanto compatibile.

    4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se  stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica allĠorgano di polizia competente affinchŽ disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dellĠarticolo 214, in quanto compatibili.

    5. La declaratoria di estinzione del reato per morte dellĠimputato importa lĠestinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, lĠufficio o il comando da cui dipende lĠagente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per lĠapplicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. LĠestinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sullĠapplicazione della sanzione amministrativa accessoria.

    6. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, lĠufficio o il comando da cui dipende lĠagente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo allĠintestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3È.

 

 

Art. 49.

(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)

    1. Dopo lĠarticolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228,  inserito il seguente:

    ÇArt. 4-bis. - (Circostanze attenuanti). – 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, le pene sono diminuite fino alla metˆ nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente lĠautoritˆ di polizia o lĠautoritˆ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione e la cattura di uno o pi autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delittiÈ.

 

 

Art. 50.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilitˆ degli enti per delitti di criminalitˆ organizzata)

    1. Dopo lĠarticolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  inserito il seguente:

        ÇArt. 24-ter. - (Delitti di criminalitˆ organizzata) – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare lĠattivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchŽ ai delitti previsti dallĠarticolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui allĠarticolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui allĠarticolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

    3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dallĠarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    4. Se lĠente o una sua unitˆ organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dellĠinterdizione definitiva dallĠesercizio dellĠattivitˆ ai sensi dellĠarticolo 16, comma 3È.

 

 

Art. 51.

(Programmi integrati di cui allĠarticolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

    1. Le disposizioni introdotte dallĠarticolo 21-bis del decreto-legge 1ĵ ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere dal 1ĵ gennaio 2010.

    2. é riaperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, il termine previsto dallĠarticolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la ratifica degli accordi di programma, di cui allĠarticolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    3. Sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, i termini previsti dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma di cui allĠarticolo 11, comma 2, e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche di cui allĠarticolo 12, comma 2, della medesima legge n. 136 del 1999.

    4. Le disposizioni di cui al comma 1 dellĠarticolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 52.

(Modifica dellĠarticolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

    1. LĠarticolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  sostituito dal seguente:

    ÇArt. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilitˆ dei dirigenti e dipendenti). – 1. Fuori dai casi previsti dallĠarticolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dellĠarticolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalitˆ organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui allĠarticolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare unĠalterazione del procedimento di formazione della volontˆ degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o lĠimparzialitˆ delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchŽ il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

    2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dellĠente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo lĠaccesso presso lĠente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione dĠindagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui  titolare per delega del Ministro dellĠinterno ai sensi dellĠarticolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

    3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione dĠindagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per lĠordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dellĠinterno una relazione nella quale si dˆ conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dellĠente locale. Nella relazione sono, altres“, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalitˆ organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto pu˜ richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga allĠarticolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

    4. Lo scioglimento di cui al comma 1  disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dellĠinterno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed  immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti pi gravi e pregiudizievoli per lĠinteresse pubblico; la proposta indica, altres“, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

    5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dellĠente locale, con decreto del Ministro dellĠinterno, su proposta del prefetto,  adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalitˆ la vita amministrativa dellĠente, ivi inclusa la sospensione dallĠimpiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dellĠautoritˆ competente.

    6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui allĠarticolo 110, nonchŽ gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui allĠarticolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

    7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o lĠadozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dellĠinterno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dˆ conto degli esiti dellĠattivitˆ di accertamento. Le modalitˆ di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dellĠinterno con proprio decreto.

    8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalitˆ organizzata di tipo mafioso, il Ministro dellĠinterno trasmette la relazione di cui al comma 3 allĠautoritˆ giudiziaria competente per territorio, ai fini dellĠapplicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

    9. Il decreto di scioglimento  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dellĠinterno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

    10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princ“pi di imparzialitˆ e di buon andamento dellĠazione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono nella prima giornata domenicale successiva alla scadenza della durata dello scioglimento. La data delle elezioni  fissata dal prefetto con proprio decreto, dĠintesa con il presidente della corte dĠappello. Qualora la giornata domenicale coincida con la festivitˆ della Pasqua o cada in periodi compresi fra il 1ĵ agosto e il 15 settembre e tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il prefetto fissa la data delle elezioni nella prima giornata domenicale successiva alla predetta festivitˆ o ai predetti periodi. LĠeventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento  adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalitˆ stabilite nel comma 4.

    11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova lĠente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilitˆ sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione dĠincandidabilitˆ il Ministro dellĠinterno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

    12. Quando ricorrono motivi di urgente necessitˆ, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonchŽ da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dellĠente mediante invio di commissari. La sospensione non pu˜ eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

    13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorchŽ ricorrano le situazioni previste dallĠarticolo 141È.

 

 

Art. 53.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo regolamento di attuazione in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

    1. Al comma 2, lettera a), dellĠarticolo 208 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: Çe della Guardia di finanzaÈ sono sostituite dalle seguenti: Ç, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziariaÈ.

    2. Al comma 3 dellĠarticolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: Çe della Guardia di FinanzaÈ sono sostituite dalle seguenti: Ç, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziariaÈ.

 

 

Art. 54.

(Modifica allĠarticolo 585 del codice penale)

    1. AllĠarticolo 585, primo comma, del codice penale, dopo le parole: ÇdallĠarticolo 577È sono inserite le seguenti: Çed  aumentata dalla metˆ a due terzi se il fatto  commesso da persona travisata o da pi persone riuniteÈ.

 

 

Art. 55.

(Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri recati dallĠarticolo 19, valutati in euro 16.677.000 per lĠanno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dallĠanno 2009, e dallĠarticolo 39, valutati in euro 47.424.000 per lĠanno 2008, in euro 104.385.000 per lĠanno 2009, in euro 154.992.000 per lĠanno 2010 e in euro 97.107.000 a decorrere dallĠanno 2011, di cui euro 46.632.000 per lĠanno 2008 ed euro 93.264.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

        a)  quanto a euro 64.101.000 per lĠanno 2008, euro 137.739.000 per lĠanno 2009 e euro 184.766.000 per lĠanno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito del programma ÇFondi di riserva e specialiÈ della missione ÇFondi da ripartireÈ dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

        b)  quanto a euro 3.580.000 per lĠanno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellĠambito del programma ÇFondi di riserva e specialiÈ della missione ÇFondi da ripartireÈ dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2.

    2. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dellĠadozione dei provvedimenti correttivi di cui allĠarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellĠarticolo 7, secondo comma, numero  2), della citata legge n.  468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

    3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.