Legislatura 16º - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 66 del 24/06/2009


 

COMMISSIONI1ª e2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)  

 

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2009

66ª Seduta (pomeridiana) 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.     

 

            La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- e petizione n. 660 ad essa attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)  

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

 

      Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente BERSELLI dichiara chiusa la discussione generale.

 

            Si procede quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

 

            Il senatore LI GOTTI (IdV) dà per illustrati gli emendamenti presentati da lui e da altri senatori del Gruppo Italia dei Valori.

 

            La senatrice BAIO (PD) illustra gli emendamenti 1.18 e 1.19, che propongono la concessione di un termine per la regolarizzazione della posizione lavorativa e di soggiorno in Italia delle persone che dimostrano di svolgere attività di cura e assistenza presso una famiglia. In proposito, osserva che le attività di collaborazione familiare sono svolte in Italia non solo da numerosi immigrati regolari, ma anche da un numero elevato di persone prive del permesso di soggiorno, di cui tuttavia lo Stato ben conosce l'identità e perfino il luogo di residenza. La regolarizzazione di queste persone, che forniscono un prezioso supporto alle famiglie, soprattutto in presenza di bambini e persone anziane talvolta non autosufficienti, rappresenterebbe un modo civile per affrontare il fenomeno dell'immigrazione, ma anche una misura per migliorare la sicurezza dei cittadini e per attuare un principio di giustizia sociale, in quanto consentirebbe di far emergere una parte consistente di lavoro irregolare.

 

            Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 ed in particolare su quelli volti a modificare il comma 14 del disegno di legge. Al riguardo, svolge talune considerazioni critiche sulle modifiche apportate da tale disposizione alla fattispecie penale prevista dall'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, a carico di colui che dà alloggio a uno straniero irregolare, ai fini di precisare la sussistenza del reato nel caso di assenza del titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. La fattispecie di reato contemplata dall'articolo 12 del testo unico rischia di coinvolgere anche coloro che quale corrispettivo per prestazioni lavorative danno alloggio a stranieri. Si sofferma quindi sul diffuso fenomeno del lavoro irregolare di badanti e collaboratori domestici, il quale esige soluzioni concrete, quali quelle prospettate nell'emendamento 1.18. Invita in conclusione il Governo e la maggioranza a valutare l'impatto sul piano dell'efficienza del sistema giudiziario derivante da tali previsioni.

 

La senatrice ADAMO (PD) si sofferma sugli emendamenti 1.21 e 1.20, diretti a neutralizzare la previsione di cui all'articolo 1, comma 18, in base alla quale gli uffici comunali possono dare luogo alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni di coloro che richiedono l'iscrizione anagrafica. Ribadisce l'opinione che tale norma affiderebbe un eccessivo potere discrezionale ai comuni, che potrebbe tradursi in una disparità di trattamento degli immigrati rispetto ai cittadini italiani.

 

I rimanenti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

 

Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI (PdL), relatore, si rimette al Governo per il parere sugli ordini del giorno e si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti.

 

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Invita a ritirare l'ordine del giorno G/733-B/1/1 e 2, preannunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario. Infatti le norme vigenti già prevedono che il Ministro dell'interno riferisca annualmente al Parlamento sulla medesima materia; ricorda peraltro che anche il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen riferisce alle Camere sulla base di elementi informativi che acquisisce periodicamente sull'andamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina e dei richiedenti asilo in Italia.

Invita a ritirare anche l'ordine del giorno G/733-B/2/1 e 2, annunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario. L'ordine del giorno infatti propone un chiarimento che, a suo avviso, è superfluo, essendo esplicita la previsione dell'articolo 365 del codice penale, in materia di omissione di referto, che riferisce l'obbligo di segnalazione esclusivamente ai delitti e non anche alle contravvenzioni.

Quanto all'ordine del giorno G/733-B/3/1 e 2, che invita a ritirare, si pronuncia in senso contrario in quanto, a suo avviso, è opportuno fare ricorso anche a soggetti diversi dal personale in congedo appartenente alle forze dell'ordine. Illustra quindi una proposta di riformulazione degli ordini del giorno G/733-B/4/1 e 2 e G/733-B/5/1 e 2 e invita a ritirare l'ordine del giorno G/733-B/6/1 e 2, ricordando che la materia potrà essere trattata nel disegno di legge di riordino delle forze di polizia, già all'esame del Parlamento. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/733-B/7/1 e 2 ricorda che la materia della falsificazione delle polizze assicurative è oggetto di una norma recentemente introdotta nell'ordinamento. L'ipotesi di un modello di certificato unico stampato dal Poligrafico, a suo avviso, determinerebbe eccessive difficoltà per il rilascio dei contrassegni assicurativi; invita pertanto a ritirare la proposta, preannunciando altrimenti un parere contrario.

Infine, invita a ritirare anche l'ordine del giorno G/733-B/8/1 e 2.

 

Si procede alla votazione.

 

I senatori CASSON (PD) e  BIANCO (PD) fanno propri gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia e dichiarano di non ritirarli. Accogliendo la proposta del Governo, riformulano gli ordini del giorno nn. 4 e 5 in nuovi testi, che sono pubblicati in allegato.

 

Il senatore BELISARIO (IdV) fa propri gli ordini del giorno nn. 6 e 7 e dichiara di mantenerli.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3, mentre accolgono gli ordini del giorno nn. 4 (testo 2) e 5 (testo 2). Anche gli ordini del giorno nn. 7 e 8 sono respinti. Posti in votazione, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO precisa che il parere contrario sull'emendamento 1.3, identico all'emendamento 1.5, è motivato dall'opportunità di mantenere l'equilibrio individuato presso l'altro ramo del Parlamento tra l'esigenza di tutelare il pubblico ufficiale e l'opportunità di sospendere il procedimento penale nel momento in cui l'autore dell'offesa manifesta concretamente il proprio ravvedimento.

 

            Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), pur non condividendo le ragioni del parere contrario espresso dal Governo, ritira l'emendamento 1.3.

 

            Il senatore CASSON (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 1.5.

 

            L'emendamento 1.5, posto in votazione, non è approvato.

 

            Dopo le dichiarazioni di voto contraria del senatore LONGO (PdL) e favorevole del senatore D'AMBROSIO (PD), con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.6 e 1.4. Sono respinti anche gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

 

            Il senatore D'AMBROSIO (PD) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.13, che, posto in votazione, è respinto.

 

Dopo le dichiarazioni di voto, favorevole del senatore MARITATI (PD) e contraria del senatore LONGO (PdL), è respinto l'emendamento 1.14. Con distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 1.17, 1.15, 1.16, 1.18 e 1.19.

 

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.21, che dopo la controprova richiesta dal senatore CASSON (PD) risulta respinto.

 

Sono respinti anche gli emendamenti 1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33, 1.34.

 

I senatori MARITATI (PD) e CAROFIGLIO (PD) invitano il Presidente a togliere la seduta delle Commissioni riunite in quanto sta per iniziare la seduta della Commissione giustizia, convocata alle ore 15.

 

Il presidente BERSELLI, accogliendo tale invito, toglie la seduta avvertendo che le Commissioni riunite saranno nuovamente convocate al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, presumibilmente intorno alle ore 20,15.

 

Le Commissioni riunite prendono atto.

 

            La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 733-B

G/733-B/1/1 e 2

D'ALIA

Il Senato,

        premesso che:

            le polemiche sul fenomeno delle migrazioni devono lasciare il posto a discussioni costruttive e decisioni responsabili. Tale fenomeno è comunque destinato a durare a lungo nel tempo e, secondo alcune stime, a crescere fino a raddoppiare nei prossimi quaranta o cinquant'anni, incidendo profondamente sui processi economici, politici e sociali del bacino del Mediterraneo. Se per i paesi di origine l'immigrazione regolare è quasi sempre una triste necessità, per quelli di arrivo è certamente una opportunità da cogliere e governare con saggezza, prestando attenzione tanto alle esigenze del proprio sistema produttivo quanto ai problemi della integrazione di chi viene in Europa solo per lavorare e vivere in pace;

            l'immigrazione clandestina, invece, è la patologia di questo grande e positivo fenomeno e, almeno in linea teorica, si prevede che essa tenderà ad aumentare. Quella via mare è la forma più povera, più disperata e più pericolosa di immigrazione irregolare, che più volte ha dato esiti tragici. L'aggravarsi della situazione, soprattutto negli ultimi mesi, deve essere affrontata con misure efficaci, basandoci principalmente sulle nostre risorse e sul buon funzionamento delle intese bilaterali con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori;

            il modo più efficace di contrastare questa drammatica patologia è quello di favorire l'immigrazione legale, in armonia con le esigenze di sviluppo dell'Europa ed in collaborazione con i paesi di origine e transito dei migranti;

            in Italia più del 70 per cento delle 31.200 domande d'asilo presentate nel 2008 provengono da persone sbarcate sulle coste meridionali del Paese. Il 75 per cento circa dei 36.000 migranti sbarcati sulle coste italiane nel 2008 – due su tre – ha presentato domanda d'asilo, sul posto o successivamente, mentre il tasso di riconoscimento di una qualche forma di protezione (status di rifugiato o protezione sussidiaria/umanitaria) delle persone arrivate via mare è stato di circa il 50 per cento. Nel 2008, il maggior numero di domande di asilo in Italia è stato presentato da cittadini provenienti dalla Nigeria, seguiti da persone in fuga dalla Somalia e dall'Eritrea, dall'Afghanistan, dalla Costa d'Avorio e dal Ghana;

            il 4 febbraio 2009 il ministro Maroni ha sottoscritto il protocollo di attuazione dell'accordo di collaborazione Italia-Libia sottoscritto in data 29 dicembre 2007 dal ministro Amato. Il Governo in carica ha dato attuazione al succitato accordo e ha approvato il Trattato di amicizia partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamariria libica popolare socialista che, tra le altre cose, prevede all'articolo 19 accordi di collaborazione per combattere l'immigrazione clandestina;

            gli obblighi internazionali che scaturiscono, in particolare, dalla Convenzione sui Rifugiati del 1951 e dal Protocollo del 1967, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, della Convenzione ONU contro la Tortura, dalla Convenzione Europea sulla Protezione dei Diritti Umani, vietano tassativamente il respingimento di rifugiati o richiedenti asilo. Il principio del nonrefoulement è contenuto nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1998, n. 40 e recita: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»;

            il provvedimento in esame con l'articolo 1, comma 13, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del riconoscimento dello status di rifugiato, modificando le procedure per il riconoscimento giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento (articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008);

            al comma 16 dell'articolo 1, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, introduce il nuovo reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», affidato alla competenza del giudice di pace, che punisce con un'ammenda la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si trattenga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della legge n. 68 del 2007 (in tema di disciplina dei soggiorni di breve durata). L'introduzione del nuovo reato comporterà un eccezionale aggravio per l'attività giudiziaria in generale, in considerazione dell'imponenza quantitativa del fenomeno dell'immigrazione irregolare nel nostro Paese inoltre, secondo quanto enunciato dal CSM, non ne deriverà alcun effetto deterrente, una contravvenzione infatti punita con pena pecuniaria non appare prevedibilmente efficace per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate o comunque difficili né, sempre secondo il CSM, si eviterà la circolazione nel nostro Paese di stranieri entrativi irregolarmente, poiché già la normativa vigente, in base al combinato disposto degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente alle autorità amministrative competenti di disporne l'immediata espulsione (a cui ostano, in concreto, non già carenze normative ma difficoltà di carattere amministrativo e organizzativo). Inoltre il CSM denuncia una inevitabile incidenza negativa del nuovo reato in tema di accesso a servizi pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati dalla Costituzione (si pensi al diritto alla salute) da parte degli immigrati non dotati (o non più dotati) di valido titolo di soggiorno;

            l'articolo 1, comma 22, lettera l, introdotto dalla Camera dei deputati estende, novellando il comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico, fino ad un massimo di 180 giorni il termine massimo di durata del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio, ovvero di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. La possibile dilatazione temporale del trattenimento presso i CIE renderebbe, come auspicato dal CSM, opportuno instaurare un controllo sulle modalità e condizioni della detenzione amministrativa del cittadino straniero,

        impegna il Governo:

            a riferire, con cadenza semestrale, al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina e dei richiedenti asilo in Italia.

G/733-B/2/1 e 2

GIAMBRONE, LI GOTTI

Il Senato,

        premesso che:

            rimangono immutate le disposizioni che prevedono che ai cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale siano assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;

            considerato che l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dall'art. 1 comma 16 del disegno di legge in esame, prevede l'introduzione di un reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno irregolari dello straniero e che a causa dell'introduzione di tale fattispecie ciascun incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni;

            considerato altresì che l'articolo 6, comma 2, del Testo unico immigrazione, di cui al decreto-legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico e che permane inalterato il divieto tassativo di cui al comma 5 del citato articolo 35, che dispone che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

            valutato quindi che nell'ambito dell'accesso e fruizione dei servizi sanitari la perdurante disposizione di cui al citato articolo 35 comma 5 del Testo unico opera, secondo il principio di specialità, quale norma di esenzione dell'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio,

        impegna il Governo

 a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, impartendo opportune direttive alle regioni affinché l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno, non comporti alcuna segnalazione alle autorità salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

G/733-B/3/1 e 2

D'ALIA

Il Senato,

        premesso che:

            il disegno di legge in argomento ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3, che corrispondono all'articolo 52 del testo approvato dal Senato, pressoché interamente riformulato dalla Camera dei deputati, prevedono che i sindaci, previa intesa con il prefetto, possano avvalersi della collaborazione di associazioni volontarie di cittadini non armati (le cosiddette ronde) al fine di contribuire al presidio del territorio, segnalando alle forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;

            il testo così approvato dalla Camera dei deputati ripropone (nei commi da 40 a 43) i contenuti dell'articolo 6, commi da 3 a 6 del decreto-legge n. 11 del 2009 (cosiddetto decreto «anti-stalking»), soppressi nell'iter di conversione del decreto-legge stesso e che, a sua volta, riprendeva – modificandoli – i contenuti di una disposizione del disegno di legge in materia di sicurezza (articolo 46 dell'A.S. 733-A e articolo 52 dell'A.C. 2180);

            come disposto dal comma 41, le associazioni devono essere iscritte in un apposito elenco, la cui tenuta è a cura del prefetto. Il successivo comma 43 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, le relative modalità di tenuta, nonché la definizione degli ambiti operativi in cui si sostanzierà l'attività delle associazioni;

            un requisito è peraltro direttamente sancito dal successivo comma 42, che consente l'iscrizione delle associazioni (diverse da quelle costituite da appartenenti in congedo a forze dell'ordine, ecc.) solo se non siano destinatarie di risorse a carico della finanza pubblica;

            il comma 44, infine, prevede che all'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

        considerato che:

        autorizzare le ronde, senza dare mezzi e risorse alle forze dell'ordine e speculando esclusivamente sulle emozioni, significa alimentare un sentimento generalizzato di confusione e di paura nella collettività, oltre a certificare l'impotenza dello Stato che abdica, in tal modo, alla sua imprescindibile ed esclusiva funzione di garanzia della sicurezza pubblica. Si fa fatica a immaginare che uno strumento extra-istituzionale come le ronde possa rappresentare una soluzione e soprattutto un fatto positivo per la cultura della legalità nel nostro Paese. Bisogna chiedersi se la sicurezza non possa essere garantita con politiche più complessive, sociali, urbanistiche, di prevenzione, piuttosto che con soluzioni tampone;

        evidenziato che:

            i commi da 40 a 44 dell'articolo 3 del disegno di legge in argomento andrebbero soppressi, tuttavia,

        impegna il Governo:

            nel varo dei decreti ministeriali – che dovranno rispettivamente determinare i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e definire la natura delle associazioni che svolgeranno compiti di vigilanza ausiliaria – a prevedere che tali associazioni siano costituite unicamente da personale in congedo appartenente alle forze dell'ordine, quali la polizia locale e statale, i carabinieri, ecc. e non da cittadini scelti a caso, poco competenti o addirittura fanatici ed esaltati che recherebbero solo danni al paese e nessuna sicurezza.

G/733-B/4/1 e 2

D'ALIA

Il Senato,

        premesso che:

            la Camera dei deputati durante l'esame in Commissione in sede referente ha soppresso l'articolo 60 del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica recante disposizioni per la repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet;

            non risultano dai resoconti parlamentari le motivazioni per le quali le misure approvate dal Senato sono state giudicate dalla Commissione sproporzionate o non praticabili e non sono state introdotte misure alternative;

            risulta invece estremamente urgente intervenire in una materia tanto delicata che rischia di compromettere o quanto meno ridurre l'utilizzazione di questo straordinario strumento di comunicazione per la crescita culturale, sociale ed economica e per l'integrazione culturale anche alla luce della normativa frammentaria e disorganica attualmente vigente e alle istanze emerse a livello internazionale e dell'Unione europea;

            nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2009) 277 del 18 giugno 2009 dal titolo «Governance di internet: le prossime tappe» in particolare si afferma che internet è ormai una risorsa critica e gravi perturbazioni del suo funzionamento potrebbero avere effetti catastrofici sulla società e l'economia. Interi modelli di attività economica sono ormai basati sul postulato della disponibilità;

            l'Unione europea ha da tempo avviato attività per intervenire nel settore della sicurezza delle reti con l'approvazione di atti e azioni da parte delle diverse istituzioni tra i quali si ricordano:

                il regolamento (CE) n. 460 del 2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione;

                la comunicazione «Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità» (COM(2007) 267) presentata dalla Commissione europea il 5 maggio 2007 che affronta il tema dello sviluppo di sistemi investigativi relativi alla «cibercriminalità» intendendo con tale termine «gli atti criminali commessi contro reti di comunicazioni elettroniche e sistemi di informazione o avvalendosi di tali reti e sistemi». La Comunicazione sottolinea tra l'altro la circostanza che si registra un aumento in Europa del numero di siti internet che diffondono materiale pedopornografico, incitano ad atti terroristici ed esaltano la violenza, il terrorismo, il razzismo e la xenofobia; osserva che la lotta contro tale fenomeno è estremamente difficile, poiché spesso i proprietari e i gestori dei siti si trovano in paesi diversi da quello considerato, in molti casi al di fuori dell'Unione europea; inoltre, i siti possono essere spostati molto velocemente, anche all'esterno dell'UE, e la definizione di illegalità varia notevolmente da uno Stato all'altro;

                le conclusioni del Consiglio giustizia e affari interni del 24 ottobre 2008 in materia di cibercriminalità nelle quali, tra le altre cose, si invita Europol ad istituire ed ospitare una piattaforma europea di lotta alla criminalità in rete che costituisca il punto di convergenza delle varie piattaforme nazionali al fine di un più efficace scambio di informazioni in materia;

                la strategia di lavoro adottata dal Consiglio giustizia e affari interni del 27 novembre 2008 per la lotta alla cibercriminalità nella quale si individuano le misure a breve e medio termine che la Commissione europea e gli Stati membri dovranno adottare in materia, con il coinvolgimento del settore privato;

                la proposta di raccomandazione approvata il 17 febbraio 2009 dalla Commissione libertà civili giustizia e affari interni del Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su internet per sollecitare la ricerca di un equilibrio tra la lotta alla cibercriminalità e i diritti dei fruitori di internet: libertà di associazione ed espressione, non discriminazione. Per quanto riguarda il tema della lotta alla cibercriminalità. Il documento, partendo dalla considerazione che internet, grazie alla libertà che offre, è stato anche utilizzato come piattaforma per lanciare messaggi violenti e antidemocratici, incitando ad esempio a compiere attacchi terroristici, e che più in generale le minacce della cibercriminalità sono aumentate a livello mondiale e mettono in pericolo gli individui (bambini compresi) e le reti, sottolinea la necessità che tali crimini siano combattuti con efficacia e determinazione, senza alterare la natura fondamentalmente libera ed aperta di internet;

            in Italia oltre alle disposizioni generali applicabili alla attività sulla rete che possono essere utilizzate per impedire o contrastare le fattispecie legate alla cibercriminalità sono stati introdotti norme specifiche per impedire l'accesso a contenuti illeciti ed in particolare:

                l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di attuazione della direttiva sul commercio elettronico prevede esplicitamente che in capo al prestatore dei servizi di rete (tra cui l'Access Provider ovvero il fornitore di connettività ad internet) non sussiste un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Il prestatore è tuttavia tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Il provider è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente;

                l'articolo 14-quater della legge 3 agosto 1998, n. 269 come modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 che ha introdotto l'obbligo di oscuramento e di filtraggio dei siti che pubblicano materiale pedopornografico in cui requisiti tecnici sono stati definiti dall'articolo 5 del decreto di attuazione D.M. 8 gennaio 2007 emanato con il concorso degli internet access provider. In particolare in base a tale ultima disposizione la funzione di inibizione del sistema di filtraggio (che si basa sul blocco delle richieste di accesso) deve avere le seguenti caratteristiche: a) garantire l'impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all'elenco dei siti inibiti; b) permettere l'inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata; c) escludere che i fornitori di connettività alla rete internet siano autorizzati al trattamento dei dati relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti;

                il decreto direttoriale 15 marzo 2006 della Direzione Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) che in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 – commi da 535 a 538 – della legge finanziaria 2006 – ha imposto obblighi ai providers per impedire l'accesso ai cosiddetti casinò on line ed ai siti di scommesse non autorizzati in territorio italiano;

            sono evidenti le difficoltà nell'applicazione concreta delle suddette disposizioni anche per le implicazioni tecnologiche e appare inadeguato, nel quadro delineato, non intervenire normativamente come si è tentato di fare con l'introduzione dell'articolo 60 per realizzare migliori condizioni per la sicurezza delle rete;

            appare importante avvalersi del contributo del settore privato, della comunità scientifica e delle organizzazioni che provvedono al coordinamento delle risorse nella rete internet nel quadro della cooperazione internazionale e nell'Unione europea. Appare opportuno altresì implementare un coordinamento costante con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione approfondire e implementare la normativa;

        impegna il Governo:

            ad avviare un tavolo tecnico per l'esame e la valutazione degli strumenti tecnologici volti ad assicurare una maggiore sicurezza della rete internet in collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, con la partecipazione di università, enti di ricerca, con il Registro italiano del ccTLD.it, con organismi che collaborano a livello internazionale per il coordinamento delle risorse di internet e con associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della società dell'informazione;

            di implementare le forme di collaborazione con istituzioni e organismi dell'Unione europea ed in particolare con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione;

            a monitorare la corretta applicazione delle normative richiamate e a promuoverne una revisione organica al fine di renderle efficaci e proporzionate avvalendosi, ove possibile, dell'apporto del tavolo tecnico come sopra delineato.

G/733-B/4/1 e 2 (testo 2)

D'ALIA

Il Senato,

        premesso che:

            la Camera dei deputati durante l'esame in Commissione in sede referente ha soppresso l'articolo 60 del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica recante disposizioni per la repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet;

            non risultano dai resoconti parlamentari le motivazioni per le quali le misure approvate dal Senato sono state giudicate dalla Commissione sproporzionate o non praticabili e non sono state introdotte misure alternative;

            risulta invece estremamente urgente intervenire in una materia tanto delicata che rischia di compromettere o quanto meno ridurre l'utilizzazione di questo straordinario strumento di comunicazione per la crescita culturale, sociale ed economica e per l'integrazione culturale anche alla luce della normativa frammentaria e disorganica attualmente vigente e alle istanze emerse a livello internazionale e dell'Unione europea;

            nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2009) 277 del 18 giugno 2009 dal titolo «Governance di internet: le prossime tappe» in particolare si afferma che internet è ormai una risorsa critica e gravi perturbazioni del suo funzionamento potrebbero avere effetti catastrofici sulla società e l'economia.

            L'Unione europea ha da tempo avviato attività per intervenire nel settore della sicurezza delle reti con l'approvazione di atti e azioni da parte delle diverse istituzioni tra i quali si ricordano:

                il regolamento (CE) n. 460 del 2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione;

                la comunicazione «Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità» (COM(2007) 267) presentata dalla Commissione europea il 5 maggio 2007 che affronta il tema dello sviluppo di sistemi investigativi relativi alla «cibercriminalità» intendendo con tale termine «gli atti criminali commessi contro reti di comunicazioni elettroniche e sistemi di informazione o avvalendosi di tali reti e sistemi». La Comunicazione sottolinea tra l'altro la circostanza che si registra un aumento in Europa del numero di siti internet che diffondono materiale pedopornografico, incitano ad atti terroristici ed esaltano la violenza, il terrorismo, il razzismo e la xenofobia; osserva che la lotta contro tale fenomeno è estremamente difficile, poiché spesso i proprietari e i gestori dei siti si trovano in paesi diversi da quello considerato, in molti casi al di fuori dell'Unione europea; inoltre, i siti possono essere spostati molto velocemente, anche all'esterno dell'UE, e la definizione di illegalità varia notevolmente da uno Stato all'altro;

                le conclusioni del Consiglio giustizia e affari interni del 24 ottobre 2008 in materia di cibercriminalità nelle quali, tra le altre cose, si invita Europol ad istituire ed ospitare una piattaforma europea di lotta alla criminalità in rete che costituisca il punto di convergenza delle varie piattaforme nazionali al fine di un più efficace scambio di informazioni in materia;

                la strategia di lavoro adottata dal Consiglio giustizia e affari interni del 27 novembre 2008 per la lotta alla cibercriminalità nella quale si individuano le misure a breve e medio termine che la Commissione europea e gli Stati membri dovranno adottare in materia, con il coinvolgimento del settore privato;

                la proposta di raccomandazione approvata il 17 febbraio 2009 dalla Commissione libertà civili giustizia e affari interni del Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su internet per sollecitare la ricerca di un equilibrio tra la lotta alla cibercriminalità e i diritti dei fruitori di internet: libertà di associazione ed espressione, non discriminazione. Per quanto riguarda il tema della lotta alla cibercriminalità. Il documento, partendo dalla considerazione che internet, grazie alla libertà che offre, è stato anche utilizzato come piattaforma per lanciare messaggi violenti e antidemocratici, incitando ad esempio a compiere attacchi terroristici, e che più in generale le minacce della cibercriminalità sono aumentate a livello mondiale e mettono in pericolo gli individui (bambini compresi) e le reti, sottolinea la necessità che tali crimini siano combattuti con efficacia e determinazione, senza alterare la natura fondamentalmente libera ed aperta di internet;

            in Italia oltre alle disposizioni generali applicabili alla attività sulla rete che possono essere utilizzate per impedire o contrastare le fattispecie legate alla cibercriminalità sono stati introdotti norme specifiche per impedire l'accesso a contenuti illeciti ed in particolare:

                l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di attuazione della direttiva sul commercio elettronico prevede esplicitamente che in capo al prestatore dei servizi di rete (tra cui l'Access Provider ovvero il fornitore di connettività ad internet) non sussiste un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Il prestatore è tuttavia tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Il provider è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente;

                l'articolo 14-quater della legge 3 agosto 1998, n. 269 come modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 che ha introdotto l'obbligo di oscuramento e di filtraggio dei siti che pubblicano materiale pedopornografico in cui requisiti tecnici sono stati definiti dall'articolo 5 del decreto di attuazione D.M. 8 gennaio 2007 emanato con il concorso degli internet access provider. In particolare in base a tale ultima disposizione la funzione di inibizione del sistema di filtraggio (che si basa sul blocco delle richieste di accesso) deve avere le seguenti caratteristiche: a) garantire l'impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all'elenco dei siti inibiti; b) permettere l'inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata; c) escludere che i fornitori di connettività alla rete internet siano autorizzati al trattamento dei dati relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti;

                il decreto della Direzione Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 15 marzo 2006 che, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 – commi da 535 a 538 – della legge finanziaria 2006 – ha imposto obblighi ai providers per impedire l'accesso ai cosiddetti casinò on line ed ai siti di scommesse non autorizzati in territorio italiano;

            appare importante avvalersi del contributo del settore privato, della comunità scientifica e delle organizzazioni che provvedono al coordinamento delle risorse nella rete internet nel quadro della cooperazione internazionale e nell'Unione europea. Appare opportuno altresì implementare un coordinamento costante con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione approfondire e implementare la normativa;

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

            avviare un tavolo tecnico per l'esame e la valutazione degli strumenti tecnologici volti ad assicurare una maggiore sicurezza della rete internet in collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, con la partecipazione di università, enti di ricerca, con il Registro italiano del ccTLD.it, con organismi che collaborano a livello internazionale per il coordinamento delle risorse di internet e con associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della società dell'informazione;

            implementare le forme di collaborazione con istituzioni e organismi dell'Unione europea ed in particolare con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione;

            monitorare la corretta applicazione delle normative richiamate promuovendo, ove se ne ravvisi la necessità, le modificazioni o integrazioni ritenute opportune ai fini di una maggiore efficacia delle stesse.

G/733-B/5/1 e 2

D'ALIA

Il Senato,

        premesso che:

            il fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei soprattutto in ambito scolastico, cosiddetto bullismo, è in espansione;

            all'interno o nei pressi dell'edificio scolastico spesso gli studenti ricorrono all'uso di armi improprie particolarmente pericolose per i minori ai fini di compiere atti di bullismo;

            risulta necessario prevenire la detenzione di strumenti atti ad offendere, in particolare nei luoghi frequentati da minori quali le scuole, impianti sportivi, luoghi di ricreazione;

            alcuni strumenti atti ad offendere, la cui detenzione/porto senza giustificato motivo al di fuori delle mura domestiche è vietata, sono venduti liberamente da commercianti ambulanti anche nell'ambito di mercati;

            risulta necessario, così come previsto per le armi proprie, vietare la vendita ambulante o in edicola delle armi improprie ai minorenni;

            per l'uso di strumenti atti ad offendere non è sufficiente il principio generale del «giustificato motivo» alla luce del quale uno oggetto potenzialmente pericoloso ad esempio una mazza da baseball può essere introdotto in un ambiente ove si pratica tale disciplina e non in uno stadio dove si gioca a calcio, al contrario è necessario che chi lo detiene si assuma la responsabilità dell'uso di un tale strumento;

        impegna il Governo

            a modificare l'articolo 696 del codice penale in materia di vendita ambulante di armi ai fini di punire con l'arresto e con l'ammenda chi esercita la vendita ambulante o in edicola a minorenni di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto;

            a modificare l'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.  110 ai fini di consentire, in edifici scolastici e/o in impianti ricreativi e/o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di puntai e acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde da parte di minori degli anni 18, solo se strettamente necessari per l'esercizio di attività sportive o ludiche sotto la diretta responsabilità e controllo di un adulto il quale, in qualità di dirigente scolastico, insegnante, esercente gli impianti e addetto a qualsiasi titolo alla vigilanza dei luoghi, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla autorità di polizia eventuali violazioni.

G/733-B/5/1 e 2 (testo 2)

D'ALIA, CASSON

Il Senato,

        premesso che:

            il fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei soprattutto in ambito scolastico, cosiddetto bullismo, è in espansione;

            all'interno o nei pressi dell'edificio scolastico spesso gli studenti ricorrono all'uso di armi improprie particolarmente pericolose per i minori ai fini di compiere atti di bullismo;

            risulta necessario prevenire la detenzione di strumenti atti ad offendere, in particolare nei luoghi frequentati da minori quali le scuole, impianti sportivi, luoghi di ricreazione;

            alcuni strumenti atti ad offendere, la cui detenzione/porto senza giustificato motivo al di fuori delle mura domestiche è vietata, sono venduti liberamente da commercianti ambulanti anche nell'ambito di mercati;

            risulta necessario, così come previsto per le armi proprie, vietare la vendita ambulante o in edicola delle armi improprie ai minorenni;

            per l'uso di strumenti atti ad offendere non è sufficiente il principio generale del «giustificato motivo» alla luce del quale uno oggetto potenzialmente pericoloso ad esempio una mazza da baseball può essere introdotto in un ambiente ove si pratica tale disciplina e non in uno stadio dove si gioca a calcio, al contrario è necessario che chi lo detiene si assuma la responsabilità dell'uso di un tale strumento;

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di un'iniziativa legislativa volta a modificare l'articolo 696 del codice penale in materia di vendita ambulante di armi ai fini di punire con l'arresto e con l'ammenda chi esercita la vendita ambulante o in edicola a minorenni di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto;

            a modificare l'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.  110 ai fini di consentire, in edifici scolastici e/o in impianti ricreativi e/o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di puntai e acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde da parte di minori degli anni 18, solo se strettamente necessari per l'esercizio di attività sportive o ludiche sotto la diretta responsabilità e controllo di un adulto il quale, in qualità di dirigente scolastico, insegnante, esercente gli impianti e addetto a qualsiasi titolo alla vigilanza dei luoghi, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla autorità di polizia eventuali violazioni.

G/733-B/6/1 e 2

GIAMBRONE

Il Senato,

        premesso che:

            la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», al comma 6 dell'articolo 3, rubricato «Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi», dispone che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

            il decreto del Ministro dell'Interno del 6 aprile 1999, n. 115, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» prevede, nell'ambito del concorso per Commissario di Polizia di Stato, tra i vari requisiti, una età non superiore ai trentadue anni;

            il regolamento di cui al decreto n. 115 del 1999, è stato adottato in quanto il Ministro pro tempore ha ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, limiti di età «funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale»;

        in particolare:

            l'articolo 3, con riferimento alla partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice commissario di Polizia in prova (ora Commissario, ndr) prevede che la stessa sia soggetta al limite massimo di età di anni trentadue, mentre non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando, nonché degli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno il limite massimo di età di cui al primo comma è elevato ad anni quaranta;

            all'articolo 5, con riferimento alle elevazioni del limite di età, il citato decreto ministeriale prevede che ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia non si applicano elevazioni dei limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi, non contemplate dal regolamento;

        considerato, inoltre, che:

            il limite d'età fissato dal bando di concorso per commissari è di trentadue anni, e che tale limite, secondo quanto prevede il regolamento, dovrebbe essere «funzionale alla peculiarità del servizio prestato», ovvero al cosiddetto «servizio di polizia», che ricomprende una varietà di servizi connessi alla titolarità delle qualifiche di agenti/ufficiali di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, attribuite tanto agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, quanto agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri;

            che la normativa di settore ha stabilito l'omogeneizzazione dei Corpi di Polizia (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri) appartenenti allo stesso «comparto» (quello Sicurezza), tutti impegnati sugli stessi fronti nel contrasto alla criminalità organizzata e nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia a livello di distinte Amministrazioni sia a livello di organismi interforze quali:

                la Direzione Investigativa Antimafia, organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, che consta di personale sia della Polizia di Stato sia della Guardia di Finanza sia dei Carabinieri, in misura paritaria di un terzo per ciascuno dei tre corpi di polizia anzidetti;

                la Direzione Centrale Servizi Antidroga (organismo dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza);

                il Servizio Centrale di Protezione (organismo dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza);

                la Divisione S.I.Re.N.E. (acronimo di Supplementary Information Request at the National Entry), anche questo organismo dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

                l'Interpol e l'Europol;

            un soggetto appartenente al Corpo della Guardia di finanza o all'Arma dei carabinieri dovrebbe trovarsi, con tutta evidenza, nella medesima posizione giuridica di un appartenente al Corpo della polizia di Stato;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di intervenire anche con provvedimenti modificativi al decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, nella parte in cui non prevede che gli appartenenti ai corrispondenti ruoli «agenti», «assistenti», «sovrintendenti» ed «ispettori» del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, possano usufruire – fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti – dell'abbattimento del limite d'età previsto per i pari-ruolo del Corpo della polizia di Stato per la partecipazione al concorso pubblico per Commissario della polizia di Stato, anche al fine di evitare che la fissazione di un limite di età, senza comportare onere alcuno, si traduca, paradossalmente, in un requisito non funzionale alla peculiarità del servizio prestato.

G/733-B/7/1 e 2

DI NARDO, BELISARIO, RUSSO, LI GOTTI

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge 733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 47, che interviene sull'articolo 193 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, stabilendo che, salvo che debba essere disposta la confisca penale ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, se un veicolo circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente, ed è dunque sprovvisto di copertura assicurativa, deve essere sempre disposta la confisca amministrativa del mezzo, ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada;

            il citato comma 47 prevede altresì che nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno;

        considerato che:

            recentemente vari organi di stampa hanno dato risalto all'asserito aumento degli episodi di conduzione di mezzi a motore in difetto della obbligatoria copertura assicurativa. Addirittura, nel comune di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, sarebbero risultate circolare senza copertura assicurativa, ovvero con la periodica revisione scaduta non comuni autoveicoli, bensì tre autoambulanze ed una automedica di proprietà di alcune aziende private locali;

            il fenomeno della contraffazione di certificati assicurativi di automobili e ciclomotori è in preoccupante crescita su tutto il territorio nazionale, come indicano anche i dati recentemente diffusi dall'Associazione Nazionale Vigili Urbani (Anvu) secondo cui parte rilevante delle autovetture poste sotto sequestro per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria, ad una più attenta verifica, presenti in realtà un tagliando assicurativo non autentico;

            il problema della copertura assicurativa irregolare dei veicoli circolanti, fra i quali rientrano anche i casi di falsificazione dei certificati, non solo è locale, ma si pone a livello nazionale, riguardando circa centomila veicoli l'anno fermati, con un incremento oscillante tra l'otto e il dodici per cento. Accanto a falsari di professione, si diffonde l'utilizzo di semplici scanner e stampanti, mentre una quota del mercato del falso proverrebbe anche da paesi esteri in cui sarebbe possibile acquistare prestampati apparentemente identici agli originali tagliandi assicurativi;

            il fenomeno sarebbe in crescita non solo per effetto della crisi economica in corso ma anche per il permanere dei costi elevatissimi delle polizze, che non di rado superano i duemila euro annui per i veicoli e in alcune zone del paese superano lo stesso valore di mercato dei ciclomotori assicurati;

            la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 193 del codice della strada, da 779 a 3.119 euro, risulta non sufficientemente dissuasiva in quanto nettamente inferiore alla somma risparmiata per effetto dell'acquisto di un tagliando falso (il cui costo sarebbe comunque sotto i cento euro) o per il mancato rinnovo della polizza nei tempi prescritti;

            le compagnie assicurative, alle quali è segnalata la contraffazione, non sporgono spesso denuncia contro l'utilizzatore di tagliando falso o alterato;

            l'aspetto più preoccupante di tale situazione è che la mancanza di copertura assicurativa o la consapevolezza di esporre un tagliando non autentico induce molti soggetti, in caso di incidente, alla omissione di soccorso;

         impegna il governo:

            ad adottare ogni iniziativa utile al fine di fronteggiare il fenomeno di cui in premessa, assicurando, in particolare, il coordinamento delle forze dell'ordine con le regioni e gli enti locali ai fini della intensificazione dei controlli anticontraffazione e del maggior utilizzo dei gabinetti scientifici, alcuni dei quali già operanti in città dell'Italia settentrionale, meglio attrezzati per individuare rapidamente e con certezza la falsa documentazione;

            ad assumere ogni iniziativa utile, nei confronti delle compagnie assicurative, sia con riferimento al costo eccessivo delle polizze, sia con riferimento al mancato intervento in giudizio contro i falsificatori, nonché con riferimento alla possibilità di utilizzo di un modello di certificato unico, eventualmente stampato dall'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato, al fine di agevolare il riconoscimento dei certificati falsi.

G/733-B/8/1 e 2

FLERES

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha apportato modifiche all'articolo 18, comma 10, e all'articolo 67, comma 10, della legge 26 luglio 1975, n. 354, volte, rispettivamente, a prevedere che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici, e a integrare l'elenco delle autorità ammesse a visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, inserendovi, alla lettera l-bis), i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, ciò al fine evidente di assicurare a questi in pieno esercizio delle loro funzioni, nel rispetto dei principi costituzionali;

            con circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – n. 3618/6068 del 2 aprile 2009, sono state fornite alcune indicazioni per la precisa individuazione delle figure titolari della prerogativa di visitare i suddetti istituti;

            in particolare, sono previsti limiti che stravolgono il senso del dettato normativo o, addirittura, determinano discriminazioni, palesemente incostituzionali, tra tipologie diverse di reclusi. Tale circolare, in alcune sue parti, provoca altresì una sorta di assurdo conflitto tra i diritti dei reclusi nei rapporti con i familiari ed il ricorso all'attività del garante da parte dei reclusi medesimi,

        impegna il Governo:

         a dare opportune disposizioni affinché venga ritirata la circolare n. 3618/6068 del 2 aprile 2009, emanata dal capo dipartimento del DAP, in quanto contraria allo spirito dell'articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n.14, e fortemente limitativa delle prerogative e dei poteri dei garanti dei diritti fondamentali dei detenuti intesi sia come uffici, sia come organi monocratici, considerato che la citata legge non prevede nessuna delle limitazioni indicate nella circolare;

            a convocare il coordinamento dei garanti regionali per individuare concordemente soluzioni attuative del sopracitato decreto-legge n. 207 del 2008, compatibili con le esigenze penitenziarie e con il pieno e corretto esercizio delle funzioni di garante dei diritti dei detenuti.

 

Art.  1

1.1

LUMIA, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6, dopo le parole: «,nonchè dall'articolo 378», aggiungere le seguenti: «limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629».

1.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 e sempre che non si proceda per delitti di cui all'articolo 644».

1.3

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 8, capoverso «Art. 341-bis», sopprimere il terzo comma.

1.5

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, capoverso "Art. 341-bis" sopprimere il terzo comma.

1.6

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, capoverso "Art. 341-bis", sostituire il terzo comma con il seguente: «Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso nei confronti della persona offesa o nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

1.4

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, al capoverso "Art. 341-bis" sostituire il terzo comma con il seguente: «Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso nei confronti della persona offesa, il reato è estinto».

 

1.7

LUMIA, MAURO MARIA MARINO

Al comma 8, capoverso «Art. 341-bis», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

        «Le pene di cui al primo comma sono aumentate della metà quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportive».

1.8

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 9, capoverso «Art. 393-bis», sostituire le parole: «,342 e 343» con le seguenti: «e 342».

1.9

DELLA MONICA, DE SENA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

        «9-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale le parole: ''Fuori dei casi di concorso nel reato,'' sono soppresse.

        9-ter. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale le parole: ''dei casi di concorso nel reato e'' sono soppresse».

1.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 10, aggiungere, il seguente:

        «10-bis. La legge 23 luglio 2008, n. 124, è abrogata».

1.11

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 12, capoverso "Art. 2-bis", nel  terzo commasostituire le parole: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato» con la seguente: «attribuito».

1.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 12, capoverso «Art. 9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle politiche di integrazione».

1.13

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, ANNA MARIA SERAFINI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

        «14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        ''5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25.000 euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale"».

1.14

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 14, sostituire le parole da "salvo che il fatto" fino a "tre anni" con le seguenti:

        «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro».

1.17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 14, dopo le parole: «ingiusto profitto», inserire le seguenti: «dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,».

1.15

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 14, sostituire le parole: «che sia privo» con le seguenti: «che sappia essere privo».

1.16

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 14, dopo le parole: «privo di titolo di soggiorno» inserire le seguenti: «salvo che sia in attesa di un nuovo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno,».

1.18

BAIO

Al comma 17, lettera b), capoverso "Art. 20-bis" aggiungere in fine il seguente  comma:

        «6. Per il reato di cui alla lettera s)-bis del comma 2, dell'articolo 4, qualora la persona a cui è contestato il reato dimostri di svolgere attività di cura e di assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità, il pubblico ministero richiede al giudice di pace, di concedere all'indagato, con proprio provvedimento, un termine di 3 mesi per regolarizzare la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia. Qualora ciò non avvenga nel termine di legge stabilito, il procedimento prosegue d'ufficio. Le regolarizzazioni, di cui al comma 1, qualora poste in essere, vengono defalcate dalla quota annuale del decreto flussi, per lavoratori subordinati. Qualora l'indagato regolarizzi la propria posizione nel termine di legge stabilito, il reato si estingue e non si applicano, nemmeno in pendenza di tale termine, le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

1.19

BAIO

Al comma 17, lettera c), capoverso "Art. 32-bis", nel comma 4, dopo le parole: «dà lettura dell'imputazione» aggiungere le seguenti parole: «e richiede, in caso di contestazione del reato di cui alla lettera s)-bis del comma 2, dell'articolo 4, qualora l'indagato dimostri di svolgere attività di cura e di assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità, al giudice di pace, di concedere all'indagato, con proprio provvedimento, un termine di 3 mesi per regolarizzare la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia. Qualora ciò non avvenga nel termine di legge stabilito, il procedimento prosegue d'ufficio.

        4-ter. Le regolarizzazioni, di cui al comma 1, qualora poste in essere, vengono defalcate dalle quote annuali, relative alla determinazione dei flussi di ingresso, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

        4-quater. Qualora l'indagato regolarizzi la propria posizione nel termine di legge stabilito, il reato si estingue e non si applicano, nemmeno in pendenza di tale termine, le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.21

INCOSTANTE, ADAMO, CASSON, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 18, dopo le parole: «variazione anagrafica» inserire la seguente: «non».

1.20

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 18, sostituire le parole: «possono dar luogo» con le seguenti: «non possono dar luogo».

1.22

DI GIOVAN PAOLO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 22, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 5», inserire le seguenti: «il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        «3-bis. Il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata di:

            "a) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari ad un anno;

            b) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore ad un anno;

            c) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;

            d) tre anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.'' ed il».

1.23

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), sostituire il quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato con il seguente:

        «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dai presente testo unico e dai regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale»;

1.24

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), sostituire il quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato con il seguente:

        «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale»;

1.25

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), nell quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, sostituire le parole: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima dena scadenza,» con le seguenti: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza,».

1.26

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, sostituire le parole: «questore della provincia» con la seguente: «comune».

1.27

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, dopo le parole: «dimora, almeno» sostituire la parola: «sessanta» con la seguetne: «novanta».

1.28

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, dopo le porole: «presente testo unico» aggiungere, in fine, le seguenti: «Il permesso di soggiorno del quale è stato richiesto rinnovo nei termini suddetti continua a produrre i suoi effetti fino al rinnovo o al relativo diniego».

1.29

DI GIOVAN PAOLO

Al comma 22, dopo la lettera c), inserire il seguente:

        «c-bis) allo straniero extra-UE che ha conseguito in Italia un titolo di studio professionale può essere prolungato e convertito per motivi di studio o lavori il permesso di soggiorno di 6 mesi al fine di consentirgli l'inserimento lavorativo. Allo studente extra-UE che ha conseguito qualsiasi titolo accademico in Italia, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere prolungato il permesso di soggiorno di 15 mesi e può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

1.30

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; con le seguenti: «per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche e universitarie».

1.31

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; con le seguenti: «per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche».

1.33

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera g), sopprimere la parola: «obbligatorie».

1.34

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera g), sostituire lo parola: «obbligatorie» con le seguenti: «e universitarie».

1.32

CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 22, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per quelli inerenti agli atti di stato civile».

1.35

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, sopprimere la lettera l).

        Conseguentemente, sopprimere il comma 23.

1.37

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" sostituire le parole da: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, trascorso tale termine, non può essere disposta un'ulteriore proroga»».

1.36

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 22, lettera l), capovero "Art.14" sopprimere le parole da: «Trascorso tale termine» fino a: «centottanta giorni».

        Conseguentemente, sostituire le parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo».

1.53

D'ALIA

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole "centottanta giorni" con le seguenti: "centoventi giorni".

1.54

D'ALIA

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14", sopprimere il secondo periodo.

1.38

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" sopprimere la lettera p).

1.39

ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 22, lettera v), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

        «2-bis) al comma 1-ter le parole da: ''si trova'' fino a: ''tre anni'' sono soppresse».

1.41

DELLA MONICA, RUSCONI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 22, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

        «v-bis) il personale scolastico, i direttori didattici, i presidi, gli insegnanti, gli ufficiali di stato civile, nonché gli operatori sociali degli enti territoriali sono esonerati dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge».

1.40

IGNAZIO MARINO, CASSON, BIANCO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, DI GIOVAN PAOLO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, ANNA MARIA SERAFINI, VITALI

Al comma 22, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

        «v-bis) il personale sanitario, medico e non medico è esonerato dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge».

1.43

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere il comma 23.

1.44

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 23.

1.45

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 23, con il seguente:

        «23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 non si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data entrata in vigore della presente legge».

1.42

ANNA MARIA SERAFINI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

        «23-bis. Il minore degli anni 18 non è punibile per il fatto di cui al comma 16».

1.46

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 25, capoverso "Art. 4-bis", sopprimere il terzo comma.

1.47

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 25, capoverso "Art. 14-bis", sostituire il terzo comma dell'articolo 4-bis, ivi richiamato con il seguente:

        «3. La stipula dell'Accordo di integrazione non è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di stranieri:

            a) richiedenti o aventi diritto al soggiorno per protezione umanitaria;

            b) soggiornanti per motivi umanitari;

            c) soggiornanti per motivi familiari;

            d) familiari di cittadino dell'Unione europea;

            e) minori degli anni diciotto;

            f) entrati in Italia per ricongiungimento familiare;

            g) donne in stato di gravidanza o nei tre anni successivi alla nascita del figlio cui provvedono».

1.48

LUMIA

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

        «28-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: ''da un terzo alla metà'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla metà a due terzi''».

1.49

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 29, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,».

1.50

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 29, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328», con le seguenti: «nonché a seguito di un'accurata indagine volta a valutare le condizioni personali e familiari del minore e le sue esigenze di tutela,».

1.51

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 29, dopo le parole: «della legge 8 novembre 2000, n. 328,» inserire le seguenti: «nonché a seguito di un'accurata indagine volta a valutare le condizioni personali e familiari del minore e le sue esigenze di tutela,».

1.52

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 30, dopo le parole: «e dal comma 22,» sostituire le parole: «lettera l)» con le seguenti: «lettera c)».

Art.  2

2.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, comma 1, le parole: ''nell'articolo 51 comma 3-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater''.

        1-ter. A far data dal 1º marzo 2010, al Procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato. Dal 1º marzo 2010, la Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di ''Direzione nazionale contro la criminalità organizzata''».

2.2

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "se del caso collegamenti reciproci.", sono aggiunte le seguenti: ''A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento''».

2.3

DE SENA, DELLA MONICA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 51 del codice di procedura penale, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        "3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente''».

2.4

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. All'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

            ''f-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.''».

2.5

BUGNANO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        10-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 6 della legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è abrogato».

2.6

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 11sostituire le parole da: «4-bis. Nel caso in cui il sequestro» «all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.» con le seguenti:

        «5. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'amministratore giudiziario deve allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali su beni mobili con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Nella redazione degli elenchi l'amministratore giudiziario si avvale delle risultanze delle scritture contabili dell'impresa, sentita la persona, nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

        6. Se dalla relazione e dagli uniti elenchi risultano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, non può farsi luogo a dichiarazione dello stato di insolvenza prima della definizione del procedimento di verifica dei crediti. In questo caso il giudice delegato riferisce al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla gestione dell'impresa e sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

        7. Il giudice delegato assegna ai creditori ed ai titolari di diritti reali mobiliari un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti. il decreto deve essere notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, almeno sessanta giorni prima della scadenza del detto termine.

        8. In caso di sequestro di azienda di imprenditore individuale, la domanda di verifica non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra i creditori e la persona nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

        9. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, ovvero quello prorogato in caso di mancata o tardiva notifica del provvedimento indicato nel comma 7, il giudice delegato procede all'accertamento dei diritti, della loro opponibilità al sequestro. Dell'esito della verifica viene data comunicazione ai singoli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

        10. Avverso il provvedimento di rigetto, ciascun interessato può proporre reclamo al tribunale.

        11. All'esito dei reclami, il giudice delegato, compiute le opportune verifiche, approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo.

        12. Prima della chiusura della verifica dei crediti prevista dal comma 9, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa ed autorizzato dal giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati ed ai crediti degli imprenditori per i finanziamenti, per le vendite e le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore della impresa nei sei mesi precedenti il sequestro.

        13. L'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e del piano di ristrutturazione dell'impresa, autorizzato dal giudice delegato, procede, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, alle ripartizioni parziali e finali delle somme disponibili in favore dei creditori ammessi allo stato passivo, nonché agli accantonamenti in relazione ai crediti per i quali vi sia reclamo o che non siano stati ammessi in via definitiva.

        14. In caso di accoglimento del reclamo il giudice delegato dispone lo svincolo degli accantonamenti già eseguiti e la loro corresponsione. In caso di rigetto, resta fermo l'obbligo degli accantonamenti fino all'esito del procedimento di prevenzione. Fino alla pronuncia di confisca sono ammesse richieste relative ad ulteriori crediti quando il creditore prova di non aver potuto presentare l'istanza tempestivamente per causa a lui non imputabile.

        15. Dopo la confisca, lo stato passivo, contenente l'indicazione dei crediti ammessi e la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché l'elenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti prestati, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze. Al contempo, il giudice delegato dispone la revoca degli accantonamenti e l'attribuzione delle Somme al patrimonio aziendale.

        16. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario. Delle obbligazioni risponde l'affittuario o l'acquirente dell'azienda ed in via sussidiaria lo Stato, ma nei limiti del valore dell'azienda confiscata; entro i medesimi limiti risponde lo Stato nell'ipotesi di liquidazione dell'impresa.

        17. In ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudicano le rispettive ragioni nei confronti dell'imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

        18. Se dalla relazione iniziale presentata al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione risulta che l'impresa versa in stato di insolvenza, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Analogamente si procede nel caso in cui l'insolvenza sopravvenga nel corso del procedimento di prevenzione e comunque prima della confisca.

        19. Se l'azienda in sequestro appartiene a società cooperativa, il tribunale ne dichiara il fallimento anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

        20. A seguito della dichiarazione di fallimento, il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue, ma gli effetti della confisca restano sospesi fino alla definizione della procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano ed a quelli indicati nel comma 39.

        21. Salvo che sia già intervenuta pronuncia che costituisce titolo nei confronti del fallimento, l'accertamento dei diritti dei terzi, diviene improcedibile ed i terzi devono riassumere i giudizi già intrapresi, ove consentito, ovvero procedere secondo quanto previsto dalla normativa fallimentare.

        22. I beni aziendali, compresi gli eventuali accantonamenti previsti dai precedenti commi, sono presi in consegna dal curatore ai sensi degli articoli 84 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

        23. Nel corso del procedimento di prevenzione, e salvo che sopraggiunga revoca del sequestro o della confisca, si applicano al fallimento le disposizioni della presente sezione.

        24. Salvo che non sia diversamente disposto, l'amministratore giudiziario deve essere sentito tutte le volte in cui le norme di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prevede che siano sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

        25. Le domande di ammissione, di separazione e di restituzione devono un attestazione.

        26. Colui a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve provare il rapporto fondamentale; nel caso di titoli di credito il portatore deve provare il rapporto che ne legittima il possesso.

        27. Il giudice delegato procede alla formazione dello stato passivo con l'assistenza del curatore e dell'amministratore giudiziario, o di un suo coadiutore, e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, avvalendosi per quanto possibile anche delle eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione.

        28. I diritti sorti e le garanzie costituite successivamente al sequestro, sono ammessi al passivo a condizione che il procedimento di prevenzione si concluda con la revoca definitiva del sequestro o della confisca Contro il provvedimento di ammissione senza riserva, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, propone impugnazione con ricorso al giudice delegato entro 15 giorni dal deposito del provvedimento di ammissione. Il giudizio resta tuttavia sospeso fino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione e si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

        29. L'amministratore giudiziario deve essere chiamato a comparire nel procedimento per dichiarazioni tardive di crediti ed ha facoltà di opporsi all'ammissione senza riserva dei crediti inopponibili al sequestro.

        30. Qualora, successivamente alla chiusura dello stato passivo Ovvero all'ammissione tardiva di un credito, emerga che l'ammissione senza la riserva prevista dal comma 29 sia stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, può essere proposta, anche da parte del pubblico ministero o dell'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, domanda di revocazione relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa. L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa, il curatore può intervenire in giudizio. Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati. Se il procedimento di prevenzione si conclude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale. Il giudizio tuttavia resta sospeso sino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione, salva la facoltà del giudice, nell'ipotesi di ripartizioni parziali, di autorizzare il sequestro conservativo se vi è il fondato rischio della perdita della garanzia del credito di restituzione di cui all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudizio si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

        31. A seguito del provvedimento di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato, sentito anche l'amministratore giudiziario, procede a nonna degli articoli da 107 a 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Per gli immobili la vendita deve essere disposta con incanto.

        32. Tuttavia, quando sia prevedibile che il ricavato della vendita di beni appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro possa consentire il pagamento delle spese di procedura e l'integrale soddisfazione dei creditori, ivi compresi quelli ammessi con la riserva prevista dal comma 28, il giudice delegato ne dispone la vendita in via prioritaria.

        33. Non possono fare offerte di acquisto o chiedere di partecipare alle gare, neanche per interposta persona:

            a) le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per i delitti di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando;

            b) le persone condannate, con sentenza definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

            c) le persone cui sia stata applicata, nei cinque anni antecedenti, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione;

            d) il coniuge ed i figli della persona nei confronti della quale è stata proposta la misura di prevenzione e dell'intestatario dei beni, nonché coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con gli stessi soggetti.

        34. Sono vietate le offerte per persona da nominare.

        35. In ogni caso il giudice delegato dispone la comunicazione, senza ritardo, all'amministratore giudiziario ed al pubblico ministero del decreto di aggiudicazione. Revoca il decreto se vi è fondato timore che l'aggiudicazione sia avvenuta in favore di uno dei soggetti indicati dal comma 33, ovvero di persona che ha agito per loro conto.

        36. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che contravviene ai divieti del comma 33 è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 100 a euro 1000.

        37. Se un bene immobile sequestrato resta invenduto per tre incanti di seguito, il giudice delegato ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e la vendita resta sospesa fino all'esito del procedimento di prevenzione.

        38. Fino a tale momento, nell'ipotesi di ripartizioni parziali i creditori ammessi con la riserva prevista dal comma 28, sono equiparati ad ogni effetto ai credi tori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.

        39. Intervenuta la confisca, in ogni caso i beni rimasti invenduti per tre incanti successivi sono sottratti alla procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti dalle vigenti disposizioni in tema d destinazione dei beni confiscati.

        40. A seguito del pagamento delle spese della procedura fallimentare e dell'integrale soddisfazione delle ragioni dei creditori, i beni e le residue attività aziendali oggetto di confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato e consegnati, senza ritardo, all'amministratore giudiziario.

        41. In ogni caso l'esclusione dei crediti e dei diritti per inopponibilità al sequestro o per difetto dei presupposti di opponibilità indicati nel comma 28, non pregiudica le ragioni dei titolari nei confronti dell'imprenditore individuale, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

        42. Se. l'azienda in sequestro è di pertinenza di un'impresa precedentemente dichiarata fallita si applicano le disposizioni dei precedenti commi, in quanto compatibili.

        43. II sequestro dell'azienda comporta la cessazione della procedura di amministrazione controllata nonché delle procedure di concordato fallimentare e di concordato preventivo, fatta eccezione per l'ipotesi di intervenuta cessione dei beni al tassuntore con liberazione immediata del debitore. Il decreto di sequestro è comunicato al tribunale fallimentare competente, che dichiara immediatamente il fallimento dell'impresa. Si applicano le disposizioni del comma 42.

        44. Le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicano al sequestro di beni, il cui intestatario sia stato dichiarato fallito in epoca antecedente al provvedimento definitivo di confisca.''».

2.7

LUMIA, CASSON, GHEDINI, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 11 inserire i seguenti.

        «11-bis. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 1-sexies, secondo i criteri stabiliti dal presente comma e dal Regolamento di cui al comma 11-octies.

        11-ter. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 11-septies.

        11-quater. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni criminali da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di 2 milioni di euro. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere presentata entro 7 giorni dal fatto, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. La fruizione dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

        11-quinquies. Possono partecipare alle sezioni del fondo di cui al comma 11-ter, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

        11-sexies. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute, nonché da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

        11-septies. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 1-ter. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 11-octies.

        11-octies. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 11-bis é pari all'importo di 5.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, predispone uno schema di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        11-nonies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-octies, valutato in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.8

CASSON, BIANCO, CAROFIGLIO, LUMIA, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 11 inserire il seguente.

        «11-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al presente comma. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di l milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

2.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 13, lettera c), dopo la parola: «professionale» inserire le seguenti: «almeno decennale».

2.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 19, lettera a), capoverso "m-ter", sopprimere le parole da: «, salvo» fino alla fine del periodo.

2.11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

        «22-bis. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

        La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

        La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

        Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''.

        22-ter. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

        22-quater. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          ''a) all'articolo 379, primo comma, le parole: ''articoli 648, 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''articoli 648 e 648-bis'';

            b) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: ''dagli articolo 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'articolo 648-bis» e al terzo comma le parole: ''di cui agli articoli 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 648-bis''».

2.12

CASSON, PEGORER, ROILO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

        «26-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

            ''4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quella offesa dai reati di cui agli articoli 589, comma 2, e 590 comma 2 limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto''.

        Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

2.13

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

        «26-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

            ''4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 600-ter, comma 1, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto''.

        Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

2.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

        «26-bis. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

            ''d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale''».

2.16

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 28 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al medesimo comma, sostituire le parole: ''dallo stesso comma''» con le seguenti: «dai suddetti commi».

2.17

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

        «All'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''8-bis. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 7, è effettuato in conformità delle norme del codice di procedure penale, delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo''».

2.18

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

        «30-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', con modalità tali da non consentire la captazione di conversazioni''».

Art.  3

3.1

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere i commi da 7 a 13.

3.2

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 7.

3.3

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire la seguente: «non».

3.4

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, dopo le parole: «personale addetto ai servizi» sostituire le parole: «di controllo», con le seguenti: «di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari».

        Conseguentemente, sempre al comma 7, dopo le parole: «in pubblici esercizi,» sopprimere le seguenti: «anche a tutela dell'incolumità dei presenti».

3.5

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «anche a tutela dell'incolumità dei presenti».

3.6

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, sostituire le parole: «anche a tutela dell'incolumità dei presenti», con le seguenti: «per prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari».

3.7

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, dopo le parole: «in pubblici esercizi,» sostituire le parole: «anche a tutela dell'incolumità dei presenti», con le seguenti: «per prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari».

3.8

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, dopo le parole: «di pubbliche qualifiche» inserire le seguenti: «e non può in alcun modo produrre una limitazione della libertà individuale».

3.49

D'ALIA

All'articolo 3, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

 

"7-bis (Modifiche all'articolo 696 del codice penale in materia di vendita ambulante di coltelli o di strumenti atti ad offendere) Dopo il comma 1 dell'articolo 696 del codice penale è aggiunto il seguente.

"Chi esercita la vendita ambulante o in edicola di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 1000."

7-ter.(Disposizioni per prevenire il porto di coltelli o di strumenti atti ad offendere da parte dei minorenni in luoghi scolastici o impianti sportivi) All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.110 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente 2-bis.

"2-bis. In edifici scolastici e/o in impianti ricreativi e/o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde da parte di minori degli anni 18 è consentito solo se strettamente necessari per l'esercizio di attività sportive o ludiche sotto la diretta responsabilità e controllo di un adulto. Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli esercenti gli impianti e chiunque sia addetto a qualsiasi titolo alla vigilanza dei luoghi segnalano tempestivamente alla autorità di polizia eventuali violazioni. La mancata segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al terzo comma".

 

3.9

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 8.

3.10

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, sopprimere le parole: «anche in forma telematica».

3.11

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

3.12

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

3.13

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 9.

3.14

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» inserire le parole: «sentito il garante per la protezione dei dati personali,».

3.15

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 10.

3.16

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 11.

3.17

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 12.

3.18

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 13.

3.19

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 13,sostituire le parole: «da euro 1.500 a euro 5.000», con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 10.000».

3.20

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        «Chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000 e la chiusura dei locali dove svolge le attività di cui al comma 7 per almeno sei mesi».

3.21

INCOSTANTE

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

        «13-bis. All'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

        ''Il questore ha facoltà di dare licenza per il porto di bombolette spray a base di Oleoresin Capsicum, destinate alla difesa personale, purché di tipologia conforme al regolamento emanato dal Ministero dell'interno''.

        13-ter. All'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: ''Ai fini del rilascio della licenza di cui al secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non è richiesto il pagamento di tasse di concessione governative né l'esibizione del certificato di idoneità al maneggio di armi''».

3.22

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 20, capoverso " 11-ter", dopo le parole: «contro la persona» inserire le seguenti: «o commesso mediante violenza».

3.23

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire la parola: «adiacenze» con la seguente: «vicinanze»

            b) sostituire le parole: «o di» con le seguenti: «, comprese le scuole per l'infanzia, edifici di culto o istituti di».

3.24

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 21, nel capoverso «Art. 388» ivi richiamato, sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Si procede d'ufficio».

3.25

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 27, lettera b) sopprimere le parole: «diverse da quella prevista dall'articolo 98,».

3.26

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        27-bis. Dopo l'articolo 609 del codice penale, aggiungere il seguente:

        «Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di sedici anni, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

3.27

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 29, lettera a), sostituire le parole: «morte del minore» con le seguenti: «morte del».

3.28

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 30, alla lettera c), del secondo comma, ivi richiamato, dopo le parole: «il fatto è commesso» inserire le seguenti: «con l'intenzione di arrecare offesa a persone o a cose,».

3.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 30, lettera c), dopo le parole: «fatto è commesso» inserire le seguenti: «in luogo abitato o».

3.50

D'ALIA

Sopprimere i commi da 40 a 44.

3.30

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere i commi da 40 a 44.

3.51

D'ALIA

All'articolo 3, sostituire i commi da 40 a 44 con i seguenti:

"40. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere, quanto a 60 milioni di curo per l'anno 2009 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate che abbia concluso senza demerito il servizio come volontario in ferma breve risultando idoneo non vincitore nei concorsi per l'accesso alle qualifiche e gradi iniziali delle. Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

41. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

3.31

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 40, dopo le parole: «I sindaci» sostituire le parole: «previa intesa con il prefetto» con la seguente: «non».

        Conseguentemente sopprimere i commi da 41 a 44.

3.32

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 40, dopo le parole: «prefetto, possono» inserire le seguenti: «istituire consulte cittadine, alle quali partecipino operatori sociali pubblici e privati, enti ed associazioni no-profit, unitamente alle forze dell'ordine e alle polizie locali, per la elaborazione di progetti in materia di convivenza civile ed integrazione sociale e per».

3.33

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 40, dopo le parole: «prefetto, possono» inserire le seguenti: «istituire osservatori locali, alle quali partecipino operatori sociali pubblici e privati, enti ed associazioni no-profit, unitamente alle forze dell'ordine e alle polizie locali, per la elaborazione di progetti in materia di convivenza civile ed integrazione sociale. Al fine di una maggiore conoscenza del territorio tali osservatori possono».

3.34

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 40, dopo le parole: «dello Stato» sopprimere le seguenti: «o locali».

3.35

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 40 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla presente disposizione non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.36

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

        «40-bis. I cittadini appartenenti alle associazioni iscritte di cui al comma 40, non possono detenere, né portare armi, né strumenti atti ad offendere o a compiere atti di costrizione fisica».

3.37

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 41.

3.38

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 42.

3.39

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 42, sostituire il primo periodo con le seguenti parole: «Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 41 esclusivamente lei associazioni costituite dagli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate agli altri Corpi dello Stato».

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 42.

3.40

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 43.

3.41

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «del Ministro dell'interno,» inserire le parole: «sentito, per quanto di competenza il Garante per la protezione dei dati personali,».

3.42

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le parole: «Costituiscono requisiti essenziali, imprescindibili per l'iscrizione di cui al comma 41, il rispetto delle norme costituzionali, nonché l'assenza di segni distintivi, simboli o motti, che si richiamino a forze politiche di qualsiasi genere o ad ideologie nazifasciste».

3.43

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere infine le seguenti: «Fatti salvi i casi di più grave reato, chi viola le norme del decreto di cui al presente comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

3.44

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le parole: «È requisito ostativo all'iscrizione all'associazione, aver riportato condanne per reati di violenza o per il compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

3.45

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le parole: «L'iscrizione nell'elenco non comporta per gli associati il conferimento di pubbliche funzioni e non può consentire ad essi di operare limitazione alcuna della libertà personale».

3.46

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le seguenti: «, di cancellazione da essi e di revoca dell'iscrizione».

3.47

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 44.

3.48

LUMIA, CASSON, CAROFIGLIO, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

        «47-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria relative a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia giudiziaria nella medesima materia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario».