TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per il FRIULI VENEZIA GIULIA

RICORSO

di , rappresentato e difeso dallavv.  giusta delega a margine con domicilio eletto presso lo studio legale

nei confronti di

MINISTERO DELLINTERNO, in persona del Ministro in carica, Commissione Nazionale per il Diritto dAsilo, rappresentato e difeso dallAvvocatura Distrettuale dello Stato.

per lannullamento

del provvedimento comunicato esclusivamente allavv. difensore sub prot. 700/2009.

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Va premessa la cronistoria.

Nel corso del 2007 la Commissione Nazionale per il Diritto dAsilo (che peraltro non ha personalit giuridica) emana una circolare nella quale esplicitamente afferma che a seguito della mole del contenzioso .instauratosi a seguito di decisioni negative sulle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato politico emesse dalla ex Commissione Centrale e dalla Sezione Stralcio si reso necessario studiare una soluzione al fine di deflazionare il carico dei tribunali e di consentire il corretto impiego di risorse della Sezione Stralcio nellesame delle domande di riconoscimento pendenti.

Pertanto – continua la circolare – in via di autotutela ritiene di procedere allesame di tutti i casi di contenzioso pendenti e di richiedere al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari subordinato alla rinuncia, da parte del richiedente asilo, agli atti del giudizio in corso con conseguente cessazione della materia del contendere.

La circolare della Commissione precisa che la procedura indicata consente di ovviare ad una palese disparit di trattamento tra i richiedenti asilo che hanno presentato domanda di riconoscimento anteriormente allentrata in vigore del DPR 303/2004.

Il ricorrente – che ha in piedi ricorso davanti al Tribunale di Roma – ha inviato la richiesta come previsto dalla circolare.

In termini pratici ( e non giuridici) di fronte alle vive proteste dei magistrati del Tribunale Civile di Roma che, a seguito di Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sulla competenza per territorio, si erano visti sommergere da numerosissimi ricorsi (1.300 dice la Commissione ma in realt dovrebbero essere quasi 2000) il Ministero dellInterno aveva cos pensato di utilizzare il permesso di soggiorno residuale dellart. 5, sesto comma, del D.Lgs 286/98.

Ed in effetti pressoch tutti i ricorrenti hanno presentato lindicata istanza e sono stati rilasciati numerosissimi permessi di soggiorno dalle Questure ex art. 5 D.Lgs 286/98 sulla base di pareri della Commissione Nazionale che di fatto introducevano una sorta di sanatoria mascherata per i richiedenti asilo.

E si arriva al provvedimento impugnato.

Provvedimento che viene comunicato senza alcuna indicazione sui termini di ricorribilit e sulla competente autorit giudiziaria e si conclude  con laccertamento della non sussistenza di elementi nuovi ai fini della protezione internazionale ex D.Lvo 251/2007 e con una frase che va interpretata non sussistono elementi tali da determinare un esito diverso da quello adottato dalla precedente commissione. In sostanza la Commissione riesamina ai sensi del D.Lvo 251/2007 e conferma.

Con motivazioni che si ritengono del tutto illegittime, la Commissione – dopo che per mesi e mesi aveva espresso i propri pareri propedeutici al rilascio di permessi di soggiorno ex art. 5 D.Lgs 286/98 - improvvisamente cambia idea e cos motiva:

a)     richiama una diversa ponderazione degli interessi;

b)    diversa ponderazione che, di autotutela in autotutela, consente ad ogni amministrazione di riconsiderare i propri atti;

c)     richiama lentrata in vigore dei D.Lgs 251/2007 e 25/2008 che hanno introdotto nel nostro ordinamento forme e criteri completamente nuovi di definizione delle singole posizioni giuridiche soggettive riconosciute in capo a coloro che ottengono il riconoscimento della protezione internazionale

d)    si sofferma sulle pi significative e rilevanti novit rappresentate da due diversi status di protezione internazionale riconoscibili e che si sostanziano nello status di rifugiato in senso stretto e nella protezione sussidiaria;

e)     la Commissione fa riferimento allart. 34 del D.Lvo 251/07 che ha espressamente previsto la conversione dei permessi di soggiorno umanitari rilasciati prima dellentrata in vigore della nuova normativa, in permessi di protezione sussidiaria.

f)     Pertanto: il prosieguo delliniziativa intrapresa .comporterebbe non pi una protezione umanitaria che si accompagna ad un provvedimento negativo di riconoscimento di status ma bens un vero e proprio riconoscimento di status di protezione internazionale.

g)    In conseguenza di quanto affermato la Commissione si determinata ad un riesame dei dinieghi esclusivamente sotto il profilo del danno grave ai sensi del D.Lvo 251/2007;

h)    Sulla base deli nuovi criteri di valutazione la Commissione ha, pertanto deciso che, nel caso del ricorrente, la richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi dellart. 5, sesto comma del D.Lgs 286/98, doveva essere convertita dufficio in richiesta di protezione sussidiaria, valutata ai sensi del D.Lvo 251/2007 e respinta.

i)      E cos riconfermare il precedente giudizio negativo espresso dalla Commissione centrale e contro il quale pende giudizio davanti al Tribunale di Roma.

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prime considerazioni:

-       la richiamata diversa ponderazioni dinteressi altro non sembra essere che un diverso orientamento politico;

-       il richiamo ai D.Lgs 251/2007 e 25/2008 che hanno introdotto nel nostro ordinamento forme e criteri completamente nuovi di definizione delle singole posizioni giuridiche soggettive riconosciute in capo a coloro che ottengono il riconoscimento della protezione internazionale non pu celare la circostanza che non stato abrogato lart. 5, comma 6, del D.Lgs 286/98;

-       la buona pratica di evitare disparit di trattamento non pu nascondere la clamorosa disparit di trattamento fra coloro che in piena vigenza dei D.Lv 251/07 e 25/2008 hanno ottenuto, sulla base dei pareri della Commissione, il permesso di soggiorno ex art. 5;

-       la circostanza che la Commissione intende applicare criteri valutativi sulla protezione sussidiaria a richiedenti anteriori alla entrata in vigore della nuova normativa e che si erano visti rifiutare lo status sulla base delle previsioni di norme ormai abrogate.

-       Lulteriore circostanza che cos operando non solo si evitano le disparit di trattamento ma si codificano almeno quattro (se non cinque)  diverse situazioni di trattamento diverso: fra i richiedenti ante DPR 303 e quelli successivi; fra i richiedenti ante D.Lgs 251/07 e quelli successivi ma soprattutto fra coloro che sono stati ammessi alla procedura immaginata dalla Commissione prima dellentrata del 251/07, quelli ammessi successivamente e accolti senza alcun riferimento alla nuova normativa e coloro ai quali si intendono applicare i nuovi criteri.

Ci premesso si impugna il provvedimento per i seguenti

MOTIVI

1)    illegittimit per eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge.

Nel momento in cui la Commissione Centrale determina la non sussistenza di elementi nuovi ai fini della protezione internazionale ex D.Lvo 251/2007 e che non sussistono elementi tali da determinare un esito diverso da quello adottato dalla precedente commissione riesamina la richiesta di asilo (e in subordine di protezione internazionale)  ai sensi del D.Lvo 251/2007 che demanda la competenza alle Commissioni territoriali istituite ad hoc.

Lesame effettuato – di cui peraltro non si conoscono le motivazioni – con richiamo ad una norma di legge viola i criteri applicativi dalla stessa norma indicati proprio sullelemento, fondamentale, della prova.

Infatti

1)    Lart. 3 del D.Lgs 251/2007 richiede che lesame della domanda venga effettuato sulla base di:

-       tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese dorigine al momento delladozione della decisione in merito alla domanda comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese dorigine e relative modalit di applicazione;

-       della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche rendere noto se ha gi subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

-       della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e let, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

-       delleventualit che le attivit svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il paese dorigine, abbiano mirato esclusivamente o principalmente, creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione    internazionale, al fine di stabilire se dette attivit espongono il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel paese;

2)    la normativa interviene anche sulla prova; si afferma, infatti, che in fatto che il richiedente abbia gi subito persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purch non sussistano gravi motivi umanitari che impediscano il ritorno nel paese dorigine

3)    Ma non basta. Il comma successivo dellart. 3 afferma che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se lautorit competente a decidere sulla domanda ritiene che

-       il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

-       tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed stata fornita una idonea motivazione delleventuale mancanza di altri elementi significativi;

-       le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui dispone;

-       il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

-       dai riscontri effettuati il ricorrente , in genere, attendibile.

Su questi principi si pronunciata la Cassazione sezione Unite 27310/2008 il cui dictum rappresenta certamente corretto criterio ermeneutico.

Dei criteri valutativi correttamente applicabili non vՏ traccia alcuna nel provvedimento impugnato da cui non dato comprendere alcun iter logico n alcuna effettiva motivazione.

N pu essere condivisibile il richiamo ad una motivazione per relationem quando la stessa Commissione che esplicitamente afferma che ha applicato un diverso quadro normativo.

2)    illegittimit per eccesso di potere sotto il profilo del contrasto fra i presupposti dellazione della Commissione e le conclusioni del procedimento.

La Commissione – come risulta dalla circolare che ha avviato la procedura – ha fatto esplicito riferimento allart. 5, comma 6 del D.Lgs 286/98.

Ha concluso il procedimento richiamando una norma successiva giustificando il salto logico con una motivazione insufficiente ed inconferente tale da ingenerare una equivoca rappresentazione dei suoi poteri e indeterminatezza del suo agire amministrativo.

Ha concluso con una riaffermazione di un merito di cui non possibile risalire nelliter logico n negli elementi di fatto che sono stati valorizzati producendo un atto contraddittorio, insufficiente, generico e frutto di un assemblaggio pi politico-discrezionale che tecnico-giuridico senza, peraltro, fornire adeguate motivazioni.

3)    illegittimit sotto il profilo delleccesso di potere e di sviamento della funzione amministrativa.

La stessa Commissione dichiara un suo ripensamento sui criteri e sulle procedure rendendo evidente che alcune richieste di riesame sono state effettuate sulla base del deliberato reso pubblico con lindicata circolare ed altre – per persone che si trovavano tutte nella stessa posizione – con un richiamo a criteri diversi.

Criteri non giustificati da una sovrapposizione temporale o da una successione di norme ma da un mero ripensamento su categorie solo parzialmente giuridiche quali la diversa comparazioni di interessi.

Si in presenza di una evidente  di disparit di trattamento particolarmente significativa quando sono in gioco valori anche costituzionalmente garantiti fra persone tutte allineate, allorigine, in una medesima procedura di revisione o meglio rilettura delle condizioni per la loro permanenza nel paese.

E ci nel presupposto della piena legittimit della fase di revisione voluta dalla Commissione perch se pur vero che leccesso di potere per disparit di trattamento per giurisprudenza ormai consolidata, non configurabile quando il termine di raffronto consista in precedenti atti non conformi a legge (essendo evidente che colui che sia stato legittimamente escluso da un determinato ripensamento non possa invocare l'eventuale illegittimit commessa a favore di altri al fine di ottenere che essa venga compiuta anche in proprio favore) specialmente in presenza di attivit vincolata dell'amministrazione leventuale valutazione di mancanza di pregio delleccezione dovrebbe comportare una valutazione su unattivit complessivamente illegittima posta in essere dalla Commissione Centrale (e in sostanza dal Ministero dellInterno) che avrebbe per coinvolto migliaia di persone nelle quali si determinata unaspettativa particolarmente qualificata che incidendo su un valore primario e  rafforzate da determinazioni in senso diverso gi assunte dallamministrazione avrebbe necessitato di congrua motivazione in quanto la completezza della motivazione costituisce lo strumento dal quale deve emergere l'avvenuta comparazione tra il pubblico interesse cui si finalizza la nuova scelta e quello del privato, assistito appunto in questo caso da una aspettativa giuridicamente tutelata.

4) illegittimit sotto il profilo del travisamento della funzione della norma.

Il richiamare  lentrata in vigore dei D.Lgs 251/2007 e 25/2008 che hanno introdotto nel nostro ordinamento forme e criteri completamente nuovi di definizione delle singole posizioni giuridiche soggettive riconosciute in capo a coloro che ottengono il riconoscimento della protezione internazionale e sulle pi significative e rilevanti novit rappresentate da due diversi status di protezione internazionale riconoscibili e che si sostanziano nello status di rifugiato in senso stretto e nella protezione sussidiaria sembra far ritenere abrogata la previsione dellart. 5 del D.Lgs 286/98 che stato il riferimento normativo iniziale di tale, anomala, procedura.

La Commissione fa riferimento allart. 34 del D.Lvo 251/07 che ha espressamente previsto la conversione dei permessi di soggiorno umanitari rilasciati prima dellentrata in vigore della nuova normativa, in permessi di protezione sussidiaria.

Pertanto per la Commissione il prosieguo delliniziativa intrapresa .comporterebbe non pi una protezione umanitaria che si accompagna ad un provvedimento negativo di riconoscimento di status ma bens un vero e proprio riconoscimento di status di protezione internazionale.

In realt la norma richiamata recita pi semplicemente che allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto. E aggiunge che ai  titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.

Portata quindi ben diversa da quella che fa intendere la Commissione. Si tratta semplicemente di una conversione e di un riconoscimento di diritti e  non come vorrebbe la Commissione di un riconoscimento di status di protezione internazionale.

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CONCLUSIONI

Si evidenzia, in conclusione lillegittimit del provvedimento sotto il profilo delle figure sintomatiche sopra illustrate.

Per leffetto si chiede lannullamento del provvedimento della Commissione Centrale.

Sotto il profilo istruttorio si chiede che lIll.mo TAR voglia disporre lacquisizione integrale del fascicolo del ricorrente. Si allega:

-       circolare della Commissione

-       copia del provvedimento impugnato;

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Si presenta istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.

Il fumus viene valorizzato rispetto allo stesso dictum del provvedimento impugnato che sembra rispondere ad un mal inteso criterio vincolato.

Il periculum rappresentato dall espulsione del ricorrente che ha confidato in una corretta revisione.

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DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi del  DPR 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia cos come modificato nella determinazione del contributo unificato dalle successive disposizioni di legge si dichiara a che il valore della presente causa indeterminato e che il contributo unificato dovuto di 250,00.

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