IMMIGRAZIONE

 

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n. 5/2008 - İ copyright

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI- sentenza 22 maggio 2008 n. 2437 - Pres. Varrone, Est. Cafini - Ministero dellĠinterno ed altro (Avv. Stato Spina) c. Kasaj (n.c.) - (conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, sent. n. 523 del 2002).

1. Stranieri - Generalitˆ - Disciplina dellĠimmigrazione - Prevista dalla L. n. 40 del 1998 - Ratio ispiratrice - Individuazione.

2. Stranieri - Generalitˆ - Disciplina dellĠimmigrazione - Prevista dalla L. n. 40 del 1998 - Previsione di ipotesi in cui lĠespulsione  automatica e di ipotesi in cui lĠespulsione  affidata allĠapprezzamento discrezionale della P.A. - Legittimitˆ.

3. Stranieri - Generalitˆ - Disciplina dellĠimmigrazione - Applicazione per i provvedimenti in materia dellĠobbligo di motivazione e dellĠeconomicitˆ dellĠazione della P.A. - Sussiste.

4. Stranieri - Permesso di soggiorno - Disciplina prevista dallĠart. 32 del D.L.vo n. 286 del 1998 - Applicabilitˆ anche nei confronti dei minori stranieri che abbiano ottenuto dal competente Tribunale civile un provvedimento di affidamento al tutore appositamente nominato - Sussiste - Fattispecie.

1. La normativa italiana in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia, prevista dalla legge 6 marzo 1998 n. 40 e s.m.i., si ispira al principio del cosiddetto "flusso regolato", tendente cio ad ammettere lĠingresso e il soggiorno degli stranieri nel limite di un numero massimo accoglibile, tale da assicurare loro un adeguato lavoro, mezzi idonei di sostentamento, in una parola un livello minimo di dignitˆ e di diritti, e tra questi, quelli alla casa ed allo studio. Quale corollario alla decisione di porre un limite allĠingresso dei cittadini extracomunitari, si pone lĠobbligo di espulsione per quelli che non sono in regola, sia in relazione allĠingresso, sia al soggiorno.

2. Il bilanciamento dei vari interessi in materia di immigrazione di cittadini extracomunitari  stato effettuato dal legislatore graduando le varie situazioni: in alcuni casi, ad esempio, disponendo lĠespulsione dello straniero in via quasi automatica, al semplice verificarsi di determinati presupposti, mentre, in altri, ha ammesso una certa discrezionalitˆ in capo allĠamministrazione, nella valutazione e ponderazione dei fatti.

3. NellĠapplicazione della normativa sui cittadini extracomunitari trovano ingresso i principi generali dellĠordinamento, in specie quelli regolanti lĠattivitˆ della P.A., tra cui quello relativo allĠobbligo della motivazione dellĠatto amministrativo (pi attenuato qualora si tratti di un atto dovuto, pi stringente qualora la discrezionalitˆ dellĠamministrazione sia pi estesa), quello dellĠeconomicitˆ dellĠazione amministrativa, per cui determinate irregolaritˆ si considerano sanate qualora lĠatto abbia raggiunto il suo scopo, ed infine la potestˆ dellĠamministrazione di revocare in ogni tempo un atto amministrativo ad effetti permanenti, qualora vengano meno i presupposti per la sua concessione.

4. LĠart. 32, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - T.U. immigrazione (secondo cui "al compimento della maggiore etˆ, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu˜ essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura") trova applicazione anche in favore dei minori stranieri che abbiano ottenuto dal competente Tribunale civile un provvedimento di affidamento al tutore appositamente nominato, essendo allĠuopo irrilevante quanto previsto nella circolare ministeriale 13 novembre 2000 n. 300/c/2000/785/P/12.229.28/I Div., dato che una circolare di natura interpretativa non  vincolante per il giudice, tenuto ad interpretare ed applicare la legge (alla stregua del principio nella specie  stato ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il Questore aveva respinto una richiesta di permesso di soggiorno per lavoro, presentata da un cittadino straniero divenuto maggiorenne, cui era stato rilasciato un permesso di soggiorno per "affidamento" in quanto minore, giusta decreto di nomina del tutore emesso dal giudice tutelare) (1).

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(1) Ha aggiunto la Sez. VI con la sentenza in rassegna che lĠart. 32, d.lgs. n. 286/1998, nellĠuso della locuzione "e ai minori comunque affidati ai sensi dellĠart. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184" evidenzia la ratio propria di una norma di chiusura di carattere onnicomprensivo, sottolineata dallĠuso dellĠavverbio "comunque", coerente con i principi di uguaglianza, di tutela dei minori e di buon andamento fissati dagli artt. 3, 31 e 97, Cost., ai quali deve ispirarsi il giudice in sede ermeneutica, apparendo incoerente sul piano interpretativo una diversa disciplina, che faccia esclusivo riferimento alla posizione di "minore non accompagnato" ed al diverso titolo di rilascio "per minore etˆ" del permesso di soggiorno, non sussistendo sul piano degli effetti giuridici alcuna apprezzabile differenza fra la posizione del minore non accompagnato affidato ad un tutore con provvedimento del giudice tutelare (come nel caso di specie) ed il minore destinatario del provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale per i minorenni ex artt. 2 e 4, legge 184/1983, avuto riguardo tra lĠaltro al medesimo ruolo svolto dai servizi sociali ed agli obblighi derivanti dagli artt. 343 e 371, c.c..

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 4679/2003, proposto da:

- Ministero dellĠinterno, in persona del Ministro in carica, e Questura di Firenze, in persona del Questore in carica, entrambi rappresentati e difesi dallĠAvvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma, appellante;

c o n t r o

- Kasaj Klodi, non costituito in giudizio, appellato;

per annullamento e/o riforma,

della sentenza breve del T.a.r. Toscana Sez. I, n. 523/2002, resa inter partes e concernente il decreto n. 1244/2001 del Questore di Firenze, recante il diniego di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro, giˆ rilasciato a minore in quanto affidato dal giudice tutelare (in base alle norme del codice civile) e poi divenuto maggiorenne.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati.

Visti gli atti tutti della causa.

Relatore, alla pubblica udienza del 4 marzo 2008, il Consigliere Aldo SCOLA.

Udito, per la p.a. appellante, lĠavvocato dello Stato Maria Luisa Spina.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Kasaj Klodi impugnava quanto in epigrafe dinanzi al T.a.r. Toscana il decreto con il quale il Questore di Firenze aveva respinto la sua richiesta di permesso di soggiorno per lavoro, quale cittadino straniero divenuto maggiorenne, cui era stato rilasciato un permesso di soggiorno per "affidamento" in quanto minore, giusta decreto di nomina del tutore emesso dal giudice tutelare di Empoli il 27 luglio 2000;

avverso tale decreto venivano dedotti diversi motivi di censura ed, in particolare, la violazione dellĠart. 32, d.lgs. n. 268/1998;

Si costituiva in giudizio la p.a. intimata, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.

Il ricorso veniva poi accolto con sentenza breve, prontamente impugnata dalla p.a. soccombente in prime cure per errore di giudizio, in relazione alla ritenuta equipollenza tra "tutela civile" ed "affidamento ad ente pubblico", di cui alla pronuncia dei primi giudici, essendosi tratte conclusioni difformi da quelle razionalmente ricollegabili alle premesse accertate.

AllĠesito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni della p.a. appellante, non essendosi costituito in giudizio lĠappellato.

D I R I T T O

Prima di affrontare il merito del presente ricorso, appare opportuno delineare brevemente i principii cui si  ispirato il legislatore nel disciplinare lĠingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia, in particolare con la legge 6 marzo 1998 n. 40.

Va, innanzitutto, rilevato che la scelta  stata quella di individuare una strada intermedia tra lĠapertura incondizionata al flusso migratorio e la chiusura totale, sulla scia di quanto  avvenuto nel corso della storia in quasi tutti i Paesi democratici.

La normativa italiana si ispira conseguentemente al principio del cosiddetto flusso regolato, tendente cio ad ammettere lĠingresso e il soggiorno degli stranieri nel limite di un numero massimo accoglibile, tale da assicurare loro un adeguato lavoro, mezzi idonei di sostentamento, in una parola un livello minimo di dignitˆ e di diritti, e tra questi, quelli alla casa ed allo studio.

Quale corollario alla decisione di porre un limite allĠingresso dei cittadini extracomunitari, si pone lĠobbligo di espulsione per quelli che non sono in regola, sia in relazione allĠingresso, sia al soggiorno.

Due sono i limiti esterni allĠimpostazione sopra esposta: uno  dato dalle ragioni di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, per cui, quando sono in gioco tali valori, uno straniero pu˜ sempre essere espulso, anche ove si trovi regolarmente in Italia.

LĠaltro limite, questa volta di segno opposto,  dato da particolari esigenze umanitarie, che consentono una deroga alle norme sullĠingresso; si tratta, infatti, di dare prioritˆ ai principii dei diritti dellĠuomo fatti propri dalla Costituzione ed introdotti nellĠordinamento italiano con la ratifica di numerosi accordi internazionali.

Viene in rilievo, in particolare, la tutela della famiglia e dei minori (donde le deroghe allĠingresso per favorire il ricongiungimento familiare), di coloro che si trovano in particolari situazioni di difficoltˆ (per cui si concede lĠasilo per straordinari motivi umanitari, come  avvenuto per gli sfollati dalla ex Jugoslavia), fino a giungere, in caso di persecuzioni dovute a ragioni etniche, religiose o politiche, alla concessione dello status di rifugiato politico.

EĠ evidente quindi che, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 21 novembre 1997 n. 353), le ragioni della solidarietˆ umana non possono essere sancite al di fuori di un bilanciamento dei valori in gioco: tra questi, vi sono indubbiamente la difesa dei diritti umani, la tutela dei perseguitati ed il diritto di asilo, ma altres“, di non minore rilevanza, il presidio delle frontiere (nazionali e comunitarie), la tutela della sicurezza interna del Paese, la lotta alla criminalitˆ, lo stesso principio di legalitˆ, per cui chi rispetta la legge non pu˜ trovarsi in una posizione deteriore rispetto a chi la elude.

Il bilanciamento dei vari interessi in gioco  stato effettuato dal legislatore, che ha graduato le varie situazioni: in alcuni casi, ad esempio, ha disposto lĠespulsione dello straniero in via quasi automatica, al semplice verificarsi di determinati presupposti, mentre, in altri, ha ammesso una certa discrezionalitˆ in capo allĠamministrazione, nella valutazione e ponderazione dei fatti.

Naturalmente, anche nellĠapplicazione della normativa sui cittadini extracomunitari trovano ingresso i principi generali dellĠordinamento, in specie quelli regolanti lĠattivitˆ della p.a., tra cui basterˆ menzionare quello relativo allĠobbligo della motivazione dellĠatto amministrativo (pi attenuato qualora si tratti di un atto dovuto, pi stringente qualora la discrezionalitˆ dellĠamministrazione sia pi estesa), quello dellĠeconomicitˆ dellĠazione amministrativa, per cui determinate irregolaritˆ si considerano sanate qualora lĠatto abbia raggiunto il suo scopo, ed infine la potestˆ dellĠamministrazione di revocare in ogni tempo un atto amministrativo ad effetti permanenti, qualora vengano meno i presupposti per la sua concessione.

Nella specie, in ordine al profilo riguardante la posizione giuridica rivestita dal ricorrente, in quanto minore alla data di rilascio del primo permesso di soggiorno, le argomentazioni della p.a. risultano viziate per la palese erronea interpretazione e, quindi, violazione dellĠart. 32, d.lgs. n. 286/1998, di nessun rilievo giuridico dimostrandosi il richiamo alla circolare ministeriale 13 novembre 2000 n. 300/c/2000/785/P/12.229.28/I Div., dato che una circolare di natura interpretativa non  vincolante per il giudice, tenuto ad interpretare ed applicare la legge, donde lĠirrilevanza anche dellĠimpugnazione della circolare medesima, del tutto priva di carattere provvedimentale.

EĠ chiaro, infatti, che lĠart. 32, d.lgs. n. 286/1998 trova applicazione anche in favore dei minori stranieri che abbiano ottenuto dal competente Tribunale civile un provvedimento di affidamento al tutore appositamente nominato, risultando dagli atti che il provvedimento di affidamento era stato emesso a termini del codice civile a seguito dellĠintervento dei servizi sociali; al che deve solo aggiungersi come la fattispecie delineata dallĠart. 2, legge 4 maggio 1983 n. 184, richiamato dallĠart. 32, d.lgs. n. 286/1998, intenda proteggere in via generale la posizione dei minori comunque privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, prevedendo espressamente lĠaffidamento anche ad una persona singola che sia in grado di assicurargli il mantenimento, lĠeducazione e lĠistruzione.

In varie occasioni il collegio ha ritenuto che lĠart. 32, d.lgs. n. 286/1998, nellĠuso della locuzione "e ai minori comunque affidati ai sensi dellĠart. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184" evidenzia la ratio propria di una norma di chiusura di carattere onnicomprensivo, sottolineata dallĠuso dellĠavverbio "comunque", coerente con i principi di uguaglianza, di tutela dei minori e di buon andamento fissati dagli artt. 3, 31 e 97, Cost., ai quali deve ispirarsi il giudice in sede ermeneutica, apparendo incoerente sul piano interpretativo una diversa disciplina, che faccia esclusivo riferimento alla posizione di "minore non accompagnato" ed al diverso titolo di rilascio "per minore etˆ" del permesso di soggiorno, non sussistendo sul piano degli effetti giuridici alcuna apprezzabile differenza fra la posizione del minore non accompagnato affidato ad un tutore con provvedimento del giudice tutelare (come nel caso di specie) ed il minore destinatario del provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale per i minorenni ex artt. 2 e 4, legge 184/1983, avuto riguardo tra lĠaltro al medesimo ruolo svolto dai servizi sociali ed agli obblighi derivanti dagli artt. 343 e 371, c.c..

DĠaltra parte, quanto alle determinazioni di competenza del Comitato per i minori stranieri, la mancata pronuncia di tale organo non pu˜ operare a danno della posizione del soggetto in favore del quale lĠintervento del medesimo organo  previsto nŽ pu˜ legittimare lĠautoritˆ di pubblica sicurezza a sostituirsi al Comitato stesso, tanto pi che, nella specie, non risulta che il Comitato abbia predisposto ed adottato le misure previste dallĠart. 2, comma 2, lett. g), d.p.c.m. 9 dicembre 1999 n. 535, ai fini del suo rimpatrio, mentre, quanto ai presupposti di diritto per lĠinstaurazione di un rapporto lavorativo (cui in via prodromica  finalizzato il rilascio del permesso di soggiorno), lĠart. 32, d.lgs. n. 286/1998 espressamente prescinde dal possesso dei requisiti stabiliti dal precedente art. 23 e, quindi, dallĠautorizzazione della competente Direzione provinciale del lavoro.

LĠappello va, dunque, respinto, con salvezza dellĠimpugnata sentenza, mentre le spese del secondo grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,

respinge lĠappello;

compensa spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 4 marzo 2008, con l'intervento dei signori magistrati:

Claudio VARRONE Presidente

Carmine VOLPE Consigliere

Paolo BUONVINO Consigliere

Domenico CAFINI Consigliere

Aldo SCOLA Consigliere rel. est.

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere

ALDO SCOLA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 22/05/2008.

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