PERMESSO DI SOGGIORNO - PRESUPPOSTI

 

 

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n. 5/2009 - İ copyright

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 13 maggio 2009 n. 2961 - Pres. Barbagallo, Est. Corradino - Chen Sixian (Avv.ti A. e M. Salerni e Miraglia) c. Questura di Bologna (Avv. Stato Guizzi) - (conferma T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, 26 maggio 2006, n. 641).

1. Stranieri - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Presupposti - Individuazione - Svolgimento di un'attivitˆ lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento - Necessitˆ - Mancata dimostrazione di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno - Diniego di rinnovo - Legittimitˆ - Fattispecie.

2. Stranieri - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Art. 22 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. sullĠimmigrazione) - Secondo il quale la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno - Interpretazione.

3. Stranieri - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Presupposti - Dimostrazione di mezzi di sussistenza sufficienti - Necessitˆ - Mera proposta di contratto di lavoro in favore dello straniero - Insufficienza.

4. Stranieri - Permesso di soggiorno - Norme contenute nel D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. sullĠimmigrazione) - Finalitˆ - Individuazione.

5. Stranieri - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Necessitˆ di tenere conto anche degli elementi sopravvenuti - Ex art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione - Elementi sopravvenuti - Non possono essere tenuti presenti se prodotto dopo lĠemissione del provvedimento da parte della P.A.

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. sullĠimmigrazione), i requisiti essenziali per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre: a) una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolositˆ sociale; b) la disponibilitˆ di un alloggio; c) lo svolgimento di un'attivitˆ lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento. EĠ pertanto legittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nel caso in cui, pur sussistendo i primi due requisiti, difetti il possesso del reddito minimo cos“ come previsto dagli artt. 4, comma 3Ħ e 5Ħ  del T.U. citato, secondo i quali per soggiornare in Italia  altres“ necessaria "la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza - derivanti da attivitˆ lecite - sufficienti per la durata del soggiorno" (nella specie lo straniero risultava avere un reddito lordo pari a Û 2471,10; tale reddito  stato ritenuto "comunque insufficiente a garantire unĠesistenza dignitosa, tenuto conto del contesto socio-economico del nostro Paese").

2. LĠart. 22 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno), lungi dal consentire il rinnovo del permesso di soggiorno, si limita a precludere esclusivamente la revoca del titolo di soggiorno, a fine di consentire lĠiscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno. Tale norma, per la sua applicazione, comunque presuppone la dimostrazione dellĠavvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.

3. Ai sensi dellĠart. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, per ottenere il permesso di soggiorno occorre dimostrare tra lĠaltro, "la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno". EĠ pertanto da escludere che sia sufficiente, per il rinnovo del titolo di soggiorno, la mera proposta di contratto di lavoro in favore dello straniero, considerato che a qualunque straniero basterebbe far sottoscrivere a un datore di lavoro una proposta di contratto di lavoro, senza necessitˆ che questi retribuisca concretamente il lavoratore, affinchŽ questĠultimo possa conseguire il rilascio del permesso.

4. Le norme del T.U. sullĠimmigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) hanno lo scopo di consentire lĠingresso agli extracomunitari, ma in modo razionale, equilibrato e senza che ci˜ determini pericoli per la sicurezza pubblica; obiettivi, questi, che vengono perseguiti richiedendo allo straniero un regolare contratto di lavoro, dal quale scaturiscano adeguati redditi, sufficienti a garantirgli una dignitosa permanenza (1).

5. LĠinciso dellĠart. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (secondo cui, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, si deve tener conto dei "nuovi elementi sopraggiunti") va interpretato nel senso che i "nuovi elementi sopraggiunti" devono comunque esistere ed essere disponibili al momento della decisione, cio prima che si concluda il relativo procedimento amministrativo (2), mentre non possono essere presi in considerazione gli elementi prodotti successivamente a tale momento, dato che, altrimenti, si finirebbe con il considerare illegittimo un provvedimento sulla base di circostanze di fatto emerse in epoca successiva al provvedimento stesso.

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2008, n. 3793.

(2) V. in questo senso Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3280. V. anche da ult. Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2009, n. 2954, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/cds6_2009-05-13.htm

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Documenti correlati:

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 16-5-2008, n. 148, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/ccost_2008-05-16-3.htm (sulla questione del legittimitˆ costituzionale delle norme del T.U. immigrazione nella parte in cui prevedono il divieto di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari condannati per determinati reati, senza lĠaccertamento della loro pericolositˆ sociale).

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 27-4-2007, n. 143, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/ccost_2007-04-27-3.htm (sulla q.l.c. dellĠart. 5, 5Ħ comma, del T.U. sullĠimmigrazione nella parte in cui prevede il divieto di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna ex art. 444 c.p.p. per determinati reati).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 13-5-2009, n. 2954, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/cds6_2009-05-13.htm (sui presupposti per lĠapplicabilitˆ della disciplina che prevede che gli elementi necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno possono essere anche sopraggiunti rispetto allĠistanza e che il permesso va rinnovato per 6 mesi agli stranieri disoccupati che siano iscritti nelle liste di collocamento).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 28-8-2008, n. 4088, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cds6_2008-08-28-3.htm (sulla legittimitˆ o meno del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti di uno straniero che non ha lavorato nel periodo del precedente permesso, nel caso in cui sia stato successivamente documentato che lo stesso aveva trovato un nuovo lavoro).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 7-7-2008, n. 3350, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cds6_2008-07-07-4.htm (sulla legittimitˆ o meno del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ad un cittadino extracomunitario residente in Italia da 13 anni, ma che non sia in grado di dimostrare la disponibilitˆ di un reddito da lavoro sufficiente al suo sostentamento e dei familiari conviventi a carico).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 25-6-2008, n. 3239, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cds6_2008-06-25-1.htm (sulla legittimitˆ o meno del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con riferimento alla mancanza dei necessari mezzi di sussistenza ove risulti che la mancanza di detti mezzi sia stata solo temporanea e dovuta ad un infortunio sul lavoro e, comunque, lĠinteressato abbia documentato di avere ripreso lĠattivitˆ lavorativa).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 6-5-2008, n. 1990, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/cds6_2008-05-06-4.htm (sui presupposti necessari per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno agli stranieri e sulla necessitˆ o meno per lĠAmm.ne di considerare anche le eventuali circostanze sopravvenute evidenziate dallĠinteressato; afferma anche interessanti principi sulla sanatoria applicabile alle eventuali irritualitˆ della notifica nel caso di costituzione in giudizio dellĠAvv.ra dello Stato).

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II QUATER, sentenza 3-10-2007, n. 9717, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/tarlazio2_2007-10-03.htm (sulla necessitˆ di verificare, in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, la sussistenza delle prescritte condizioni al momento in cui l'Autoritˆ amministrativa  chiamata a pronunciarsi).

 

N.2961/2009 Reg.Dec.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 10004/2006, proposto dal Sig. Chen Sixian, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Arturo e Mario Salerni, nonchŽ dallĠAvv. Raffaele Miraglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, Viale Carso n. 23;

contro

la Questura di Bologna, in persona del Questore pro-tempore, ed il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per lĠannullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dellĠEmilia Romagna - Bologna, Sez. I, 26 maggio 2006, n. 641;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAvvocatura generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore il Consigliere Michele Corradino ed uditi, altres“, lĠAvv. M. R. Damizia per delega dellĠAvv. A. Salerni e lĠAvv. dello Stato Guizzi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Nel 2004, il Sig. Chen Sixian, giˆ titolare di permesso di soggiorno, presentava istanza alla Questura di Bologna al fine di ottenere il rinnovo di tale permesso.

Con il decreto indicato in epigrafe, il Questore di Bologna negava il rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendo lĠinsussistenza di redditi sufficienti al sostentamento. Successivamente, il Questore rigettava anche una seconda istanza, con la quale si chiedeva il riesame del suindicato decreto.

Investito dellĠimpugnazione per lĠannullamento, previa sospensione, dei provvedimenti emessi dal Questore, il Tar Emilia Romagna, con la sentenza n. 641/2006, rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, dato che il richiedente risultava sprovvisto di un reddito sufficiente a consentirgli adeguate condizioni di vita, tenuto conto del contesto socio-economico sussistente nel nostro Paese.

Avverso tale decisione il sig. Chen ha presentato ricorso in appello, contestando le conclusioni fatte proprie dal giudice di primo grado.

Il Ministero dellĠinterno e la Questura di Bologna si sono costituiti per resistere allĠappello.

Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

LĠappello va respinto per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo lĠappellante lamenta che lĠatto impugnato sia viziato da eccesso di potere per travisamento del fatto, poichŽ nel denegare il rinnovo del permesso di soggiorno lĠAmministrazione non avrebbe valutato correttamente i dati concernenti il proprio reddito.

Sul punto,  opportuno premettere che, come costantemente affermato da questo Giudice, requisiti essenziali, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo, sono una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolositˆ sociale, la disponibilitˆ di un alloggio e lo svolgimento di un'attivitˆ lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.

Nel caso di specie sussistono i primi due requisiti, mentre difetta il possesso del reddito minimo cos“ come previsto dagli artt. 4, comma 3Ħ e 5Ħ e 5 del D.Lgs. 286/98 (T.U. sullĠimmigrazione) secondo i quali per soggiornare in Italia,  altres“ necessaria "la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza- derivanti da attivitˆ lecite- sufficienti per la durata del soggiorno".

Invero, sebbene parte appellante abbia documentato il saltuario svolgimento di unĠattivitˆ lavorativa, la stessa, allĠepoca di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, non forniva adeguati mezzi di sostentamento, tenuto conto che cessato il periodo di disoccupazione (cominciato nel novembre del 2003), durante tutto il 2004, cio dal 15.4.2004 al 31.12.2004, il sig. Chen, ha cumulato un reddito pari a Û 2.252,10.

Il ricorrente contesta questo dato, affermando che tale importo sarebbe semplicemente il reddito netto, mentre andrebbe considerato il reddito lordo che ammonterebbe alla somma pi elevata di Û 2471,10, derivante dalla somma del reddito netto con le relative trattenute che ammonterebbero a Û 218,65.

Questo rilievo  privo di pregio.

Anzitutto, dalla documentazione allegata (le buste paga relative al 2004) non  possibile evincere le suddette trattenute.

In secondo luogo, anche a voler prendere in considerazione il reddito lordo, esso si rivelerebbe comunque insufficiente a garantire unĠesistenza dignitosa, tenuto conto del contesto socio-economico del nostro Paese.

Nel secondo motivo di ricorso lĠappellante deduce il vizio di violazione di legge (artt. 5, 22 e 29 del T.U. immigrazione), sostenendo che lĠAmministrazione, nel valutare la sussistenza dei requisiti di reddito, avrebbe dovuto tenere conto del periodo di disoccupazione patito ed escludere quel periodo dal calcolo del reddito minimo che viene richiesto allo straniero ai fini del rilascio del titolo di soggiorno; richiama, inoltre, lĠart. 29, comma 3, lett. b) del T.U. immigrazione, al fine di sostenere che il requisito del reddito minimo sarebbe necessario solo ai fini del rilascio (e rinnovo) del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Le censure sono prive di pregio.

Sotto il primo profilo, il giudice di primo grado ha, infatti, giˆ correttamente rilevato che la norma dellĠart. 22 citato (secondo il quale la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno) lungi dal consentire il rinnovo del permesso di soggiorno, si limita a precludere esclusivamente la revoca del titolo di soggiorno, a fine di consentire lĠiscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno.

Tra lĠaltro, affinchŽ il sig. Chen potesse effettivamente usufruire di tale beneficio, sarebbe stato necessario che lo stesso si fosse iscritto nelle liste di collocamento presso il centro di impiego competente, condizione questa che, invece, non  stata osservata.

Qualora poi si facesse propria lĠinterpretazione dellĠart. 29 citato sostenuta dal ricorrente, si giungerebbe a superare la stessa ratio del T.U. sullĠimmigrazione che, nel richiedere adeguati mezzi di sussistenza, vuole assicurarsi che il soggetto extracomunitario si procuri da vivere senza ricorrere ad attivitˆ illecite o addirittura criminose. Sarebbe, allora, gravemente compromessa lĠesigenza di tutela della sicurezza pubblica, qualora si escludesse dal computo del reddito il periodo di disoccupazione, consentendo, in tal modo, di rilasciare un titolo di soggiorno in assenza delle condizioni richieste dalla legge.

In altri termini, il disposto dellĠart. 29, comma 3, lett. b)  norma distinta e autonoma rispetto allĠart. 4, comma 3. Ebbene  questĠultima la norma fondamentale che sancisce quali requisiti debba possedere lo straniero ai fini dellĠottenimento del permesso di soggiorno o del suo rinnovo. Il significato di essa  inequivocabile quando richiede, tra lĠaltro, "la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno".

é, pertanto, palesemente errata la conclusione secondo cui sia sufficiente, per il rilascio del titolo di soggiorno, la mera proposta di contratto di lavoro in favore dello straniero, considerato che a qualunque straniero basterebbe far sottoscrivere a un datore di lavoro una proposta di contratto di lavoro, senza necessitˆ che questi retribuisca concretamente il lavoratore, affinchŽ questĠultimo possa conseguire il rilascio del permesso.

Lungi da questa lettura, le norme del T.U. sullĠimmigrazione hanno lo scopo di consentire lĠingresso agli extracomunitari, ma in modo razionale, equilibrato e senza che ci˜ determini pericoli per la sicurezza pubblica; obiettivi, questi, che vengono perseguiti richiedendo allo straniero un regolare contratto di lavoro, dal quale scaturiscano adeguati redditi, sufficienti a garantirgli una dignitosa permanenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2008, n.3793).

Il terzo motivo del ricorso pu˜ essere rigettato, richiamando le superiori argomentazioni. Sostenere, come fa lĠappellante, che i requisiti per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno siano esclusivamente la disponibilitˆ di un alloggio e una proposta di contratto di lavoro, appalesano, ancora una volta, una lettura riduttiva e formalistica degli artt. 5, comma 3bis, e dellĠart. 22 che  appena stata confutata.

Resta solo da considerare un ulteriore motivo di ricorso, che, seppure infondato, contiene qualche elemento di rilevanza, nei termini di seguito indicati.

Si tratta della doglianza con cui si fa valere la violazione della seconda parte dellĠart. 5, comma 5, del T.U. sullĠimmigrazione, secondo la quale: "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutatiÉquando mancano i requisiti richiesti per lĠingres-soÉsempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascioÉ". In particolare, lĠappellante sostiene che lĠAmministrazione non avrebbe tenuto conto dellĠintegrazione di reddito conseguita nei primi due mesi dellĠanno 2005 per effetto di una nuova attivitˆ lavorativa, questa volta a tempo indeterminato e sufficientemente remunerata.

Anche sotto questo profilo, la decisione assunta dalla p.a. risulta essere legittima.

Infatti, la valutazione circa il possesso di adeguati redditi deve essere fatta con riferimento al momento dellĠemanazione del provvedimento da parte dellĠautoritˆ competente. Alla data del 27.04.2005 la situazione lavorativa e redditizia del sig. Chen non aveva raggiunto, tenuto conto dei documenti allora allegati, quella stabilitˆ e remunerativitˆ tale da far presumere con ragionevole probabilitˆ la disponibilitˆ di mezzi economici sufficienti, cosicchŽ legittimamente il Questore aveva rifiutato il rinnovo. LĠallegazione di documenti comprovanti definitivamente la stabilitˆ e la sufficiente redditivitˆ dellĠattivitˆ lavorativa del sig. Chen sono stati acquisiti solo a fine 2008 e non possono rilevare ai fini del presente giudizio.

Infatti, per costante giurisprudenza di questo Consesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4329), come correttamente ha fatto rilevare lĠAvvocatura dello Stato, il giudizio amministrativo ha natura impugnatoria, cosicchŽ, nella controversia in esame, viene in rilievo la legittimitˆ del provvedimento adottato dalla Questura di Bologna, in relazione agli elementi che, al tempo del provvedimento, essa aveva a disposizione. In sostanza, non si  in presenza di nuovi sopraggiunti elementi che possano inficiare a posteriori la legittimitˆ dei provvedimenti del Questore.

Infatti, il corretto significato dellĠinciso dellĠart. 5, comma 5  che i "nuovi elementi sopraggiunti", in senso favorevole al rilascio del titolo di soggiorno, devono comunque esistere ed essere disponibili al momento della decisione, cio prima che si concluda il relativo procedimento amministrativo (in questo senso Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3280). Si finirebbe, altrimenti, con il considerare illegittimo un provvedimento sulla base di circostanze di fatto emerse in epoca successiva al provvedimento stesso.

Le considerazioni svolte inevitabilmente, per˜, dimostrano che, il ricorrente, allegando i documenti comprovanti il mutato quadro reddituale, possa chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Di fronte a tale richiesta, correlativamente, lĠAmministrazione avrˆ lĠobbligo di rivalutare lĠattuale situazione lavorativa dellĠappellante.

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sullĠappello indicato in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 9 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo Presidente

Paolo Buonvino Consigliere;

Aldo Fera Consigliere;

Domenico Cafini Consigliere

Michele Corradino Consigliere, Rel.

Presidente

Giuseppe Barbagallo

Consigliere

Michele Corradino

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il....13/05/2009.

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