PERMESSO DI SOGGIORNO - PRESUPPOSTI
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CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. VI - sentenza 13 maggio 2009 n. 2961 - Pres. Barbagallo, Est. Corradino -
Chen Sixian (Avv.ti A. e M. Salerni e Miraglia) c. Questura di Bologna (Avv.
Stato Guizzi) - (conferma T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, 26 maggio
2006, n. 641).
1.
Stranieri - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Presupposti - Individuazione -
Svolgimento di un'attivit lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati
mezzi di sostentamento - Necessit - Mancata dimostrazione di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno - Diniego di rinnovo -
Legittimit - Fattispecie.
2.
Stranieri - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Art. 22 del D.Lgs. n. 286 del
1998 (T.U. sullĠimmigrazione) - Secondo il quale la perdita del posto di lavoro
non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno - Interpretazione.
3.
Stranieri - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Presupposti - Dimostrazione di
mezzi di sussistenza sufficienti - Necessit - Mera proposta di contratto di
lavoro in favore dello straniero - Insufficienza.
4.
Stranieri - Permesso di soggiorno - Norme contenute nel D.Lgs. n. 286 del 1998
(T.U. sullĠimmigrazione) - Finalit - Individuazione.
5. Stranieri
- Permesso di soggiorno - Rinnovo - Necessit di tenere conto anche degli
elementi sopravvenuti - Ex art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286
del 1998 - Interpretazione - Elementi sopravvenuti - Non possono essere tenuti
presenti se prodotto dopo lĠemissione del provvedimento da parte della P.A.
1. Ai sensi
del D.Lgs.
n. 286 del 1998 (T.U. sullĠimmigrazione), i requisiti essenziali per
ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
essenzialmente tre: a) una condotta di vita corretta, tale da far
presumibilmente escludere ogni possibile pericolosit sociale; b) la
disponibilit di un alloggio; c) lo svolgimento di un'attivit lavorativa
retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento. EĠ pertanto
legittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nel
caso in cui, pur sussistendo i primi due requisiti, difetti il possesso del
reddito minimo cos come previsto dagli artt. 4, comma 3Ħ e 5Ħ del T.U.
citato, secondo i quali per soggiornare in Italia altres necessaria "la
disponibilit di mezzi di sussistenza - derivanti da
attivit lecite - sufficienti per la durata del soggiorno" (nella
specie lo straniero risultava avere un reddito lordo pari a Û 2471,10; tale
reddito stato ritenuto "comunque insufficiente a garantire
unĠesistenza dignitosa, tenuto conto del contesto socio-economico del nostro
Paese").
2. LĠart.
22 del D.Lgs.
n. 286 del 1998 (secondo il quale la perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno), lungi dal consentire
il rinnovo del permesso di soggiorno, si limita a precludere esclusivamente la
revoca del titolo di soggiorno, a fine di consentire lĠiscrizione nelle liste
di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno.
Tale norma, per la sua applicazione, comunque presuppone la dimostrazione
dellĠavvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.
3. Ai sensi
dellĠart. 4, comma 3, del D.Lgs.
n. 286 del 1998, per ottenere il permesso di soggiorno occorre dimostrare
tra lĠaltro, "la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per
la durata del soggiorno". EĠ pertanto da escludere che sia
sufficiente, per il rinnovo del titolo di soggiorno, la mera proposta di
contratto di lavoro in favore dello straniero, considerato che a qualunque
straniero basterebbe far sottoscrivere a un datore di lavoro una proposta di
contratto di lavoro, senza necessit che questi retribuisca concretamente il
lavoratore, affinch questĠultimo possa conseguire il rilascio del permesso.
4. Le norme
del T.U. sullĠimmigrazione (D.Lgs.
n. 286 del 1998) hanno lo scopo di consentire lĠingresso agli
extracomunitari, ma in modo razionale, equilibrato e senza che ci determini
pericoli per la sicurezza pubblica; obiettivi, questi, che vengono perseguiti
richiedendo allo straniero un regolare contratto di lavoro, dal quale
scaturiscano adeguati redditi, sufficienti a garantirgli una dignitosa
permanenza (1).
5. LĠinciso
dellĠart. 5, comma 5 del D.Lgs.
n. 286 del 1998 (secondo cui, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno,
si deve tener conto dei "nuovi elementi sopraggiunti") va
interpretato nel senso che i "nuovi elementi sopraggiunti"
devono comunque esistere ed essere disponibili al momento della decisione, cio
prima che si concluda il relativo procedimento amministrativo (2), mentre non
possono essere presi in considerazione gli elementi prodotti successivamente a
tale momento, dato che, altrimenti, si finirebbe con il considerare illegittimo
un provvedimento sulla base di circostanze di fatto emerse in epoca successiva
al provvedimento stesso.
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(1) Cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, 28 luglio 2008, n. 3793.
(2) V. in
questo senso Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3280. V. anche da ult.
Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2009, n. 2954, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/cds6_2009-05-13.htm
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Documenti
correlati:
CORTE
COSTITUZIONALE, sentenza 16-5-2008, n. 148, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/ccost_2008-05-16-3.htm
(sulla questione del legittimit costituzionale delle norme del T.U.
immigrazione nella parte in cui prevedono il divieto di rilascio o di rinnovo
del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari condannati per
determinati reati, senza lĠaccertamento della loro pericolosit sociale).
CORTE
COSTITUZIONALE, ordinanza 27-4-2007, n. 143, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/ccost_2007-04-27-3.htm
(sulla q.l.c. dellĠart. 5, 5Ħ comma, del T.U. sullĠimmigrazione nella parte in
cui prevede il divieto di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno in
caso di condanna ex art. 444 c.p.p. per determinati reati).
CONSIGLIO DI
STATO SEZ. VI, sentenza 13-5-2009, n. 2954, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/cds6_2009-05-13.htm
(sui presupposti per lĠapplicabilit della disciplina che prevede che gli
elementi necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno possono essere
anche sopraggiunti rispetto allĠistanza e che il permesso va rinnovato per 6
mesi agli stranieri disoccupati che siano iscritti nelle liste di
collocamento).
CONSIGLIO DI
STATO SEZ. VI, sentenza 28-8-2008, n. 4088, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cds6_2008-08-28-3.htm
(sulla legittimit o meno del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei
confronti di uno straniero che non ha lavorato nel periodo del precedente
permesso, nel caso in cui sia stato successivamente documentato che lo stesso
aveva trovato un nuovo lavoro).
CONSIGLIO DI
STATO SEZ. VI, sentenza 7-7-2008, n. 3350, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cds6_2008-07-07-4.htm
(sulla legittimit o meno del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ad
un cittadino extracomunitario residente in Italia da 13 anni, ma che non sia in
grado di dimostrare la disponibilit di un reddito da lavoro sufficiente al suo
sostentamento e dei familiari conviventi a carico).
CONSIGLIO DI
STATO SEZ. VI, sentenza 25-6-2008, n. 3239, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cds6_2008-06-25-1.htm
(sulla legittimit o meno del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
motivato con riferimento alla mancanza dei necessari mezzi di sussistenza ove
risulti che la mancanza di detti mezzi sia stata solo temporanea e dovuta ad un
infortunio sul lavoro e, comunque, lĠinteressato abbia documentato di avere
ripreso lĠattivit lavorativa).
CONSIGLIO DI
STATO SEZ. VI, sentenza 6-5-2008, n. 1990, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/cds6_2008-05-06-4.htm
(sui presupposti necessari per il rilascio o per il rinnovo del permesso di
soggiorno agli stranieri e sulla necessit o meno per lĠAmm.ne di considerare
anche le eventuali circostanze sopravvenute evidenziate dallĠinteressato;
afferma anche interessanti principi sulla sanatoria applicabile alle eventuali
irritualit della notifica nel caso di costituzione in giudizio dellĠAvv.ra
dello Stato).
TAR LAZIO -
ROMA, SEZ. II QUATER, sentenza 3-10-2007, n. 9717, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/tarlazio2_2007-10-03.htm
(sulla necessit di verificare, in sede di rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno, la sussistenza delle prescritte condizioni al momento in cui
l'Autorit amministrativa chiamata a pronunciarsi).
N.2961/2009
Reg.Dec.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n.
10004/2006, proposto dal Sig. Chen Sixian, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Arturo e Mario Salerni, nonch dallĠAvv. Raffaele Miraglia ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, Viale Carso n. 23;
contro
la Questura di
Bologna, in persona del Questore pro-tempore, ed il Ministero
dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e
difesi dallĠAvvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12;
per lĠannullamento
della sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale dellĠEmilia Romagna - Bologna, Sez. I,
26 maggio 2006, n. 641;
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista lĠatto
di costituzione in giudizio dellĠAvvocatura generale dello Stato;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Udito il
relatore il Consigliere Michele Corradino ed uditi, altres, lĠAvv. M. R.
Damizia per delega dellĠAvv. A. Salerni e lĠAvv. dello Stato Guizzi;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Nel 2004, il
Sig. Chen Sixian, gi titolare di permesso di soggiorno, presentava istanza
alla Questura di Bologna al fine di ottenere il rinnovo di tale permesso.
Con il decreto
indicato in epigrafe, il Questore di Bologna negava il rinnovo del permesso di
soggiorno, ritenendo lĠinsussistenza di redditi sufficienti al sostentamento.
Successivamente, il Questore rigettava anche una seconda istanza, con la quale
si chiedeva il riesame del suindicato decreto.
Investito
dellĠimpugnazione per lĠannullamento, previa sospensione, dei provvedimenti
emessi dal Questore, il Tar Emilia Romagna, con la sentenza n. 641/2006,
rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno, dato che il richiedente risultava sprovvisto di un reddito
sufficiente a consentirgli adeguate condizioni di vita, tenuto conto del
contesto socio-economico sussistente nel nostro Paese.
Avverso tale
decisione il sig. Chen ha presentato ricorso in appello, contestando le
conclusioni fatte proprie dal giudice di primo grado.
Il Ministero
dellĠinterno e la Questura di Bologna si sono costituiti per resistere
allĠappello.
Alla pubblica
udienza del 9 gennaio 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
LĠappello va
respinto per le ragioni che seguono.
Con il primo
motivo lĠappellante lamenta che lĠatto impugnato sia viziato da eccesso di
potere per travisamento del fatto, poich nel denegare il rinnovo del permesso
di soggiorno lĠAmministrazione non avrebbe valutato correttamente i dati
concernenti il proprio reddito.
Sul punto,
opportuno premettere che, come costantemente affermato da questo Giudice,
requisiti essenziali, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il
suo rinnovo, sono una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente
escludere ogni possibile pericolosit sociale, la disponibilit di un alloggio
e lo svolgimento di un'attivit lavorativa retribuita idonea a garantire
adeguati mezzi di sostentamento.
Nel caso di
specie sussistono i primi due requisiti, mentre difetta il possesso del reddito
minimo cos come previsto dagli artt. 4, comma 3Ħ e 5Ħ e 5 del D.Lgs. 286/98
(T.U. sullĠimmigrazione) secondo i quali per soggiornare in Italia, altres
necessaria "la disponibilit di mezzi di sussistenza- derivanti da
attivit lecite- sufficienti per la durata del soggiorno".
Invero,
sebbene parte appellante abbia documentato il saltuario svolgimento di
unĠattivit lavorativa, la stessa, allĠepoca di presentazione della domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno, non forniva adeguati mezzi di sostentamento,
tenuto conto che cessato il periodo di disoccupazione (cominciato nel novembre
del 2003), durante tutto il 2004, cio dal 15.4.2004 al 31.12.2004, il sig.
Chen, ha cumulato un reddito pari a Û 2.252,10.
Il ricorrente
contesta questo dato, affermando che tale importo sarebbe semplicemente il
reddito netto, mentre andrebbe considerato il reddito lordo che ammonterebbe
alla somma pi elevata di Û 2471,10, derivante dalla somma del reddito netto
con le relative trattenute che ammonterebbero a Û 218,65.
Questo rilievo
privo di pregio.
Anzitutto,
dalla documentazione allegata (le buste paga relative al 2004) non possibile
evincere le suddette trattenute.
In secondo
luogo, anche a voler prendere in considerazione il reddito lordo, esso si
rivelerebbe comunque insufficiente a garantire unĠesistenza dignitosa, tenuto
conto del contesto socio-economico del nostro Paese.
Nel secondo
motivo di ricorso lĠappellante deduce il vizio di violazione di legge (artt. 5,
22 e 29 del T.U. immigrazione), sostenendo che lĠAmministrazione, nel valutare
la sussistenza dei requisiti di reddito, avrebbe dovuto tenere conto del
periodo di disoccupazione patito ed escludere quel periodo dal calcolo del
reddito minimo che viene richiesto allo straniero ai fini del rilascio del
titolo di soggiorno; richiama, inoltre, lĠart. 29, comma 3, lett. b) del T.U.
immigrazione, al fine di sostenere che il requisito del reddito minimo sarebbe
necessario solo ai fini del rilascio (e rinnovo) del permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare. Le censure sono prive di pregio.
Sotto il primo
profilo, il giudice di primo grado ha, infatti, gi correttamente rilevato che
la norma dellĠart. 22 citato (secondo il quale la perdita del posto di lavoro
non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno) lungi dal
consentire il rinnovo del permesso di soggiorno, si limita a precludere
esclusivamente la revoca del titolo di soggiorno, a fine di consentire lĠiscrizione
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di
soggiorno.
Tra lĠaltro,
affinch il sig. Chen potesse effettivamente usufruire di tale beneficio,
sarebbe stato necessario che lo stesso si fosse iscritto nelle liste di
collocamento presso il centro di impiego competente, condizione questa che,
invece, non stata osservata.
Qualora poi si
facesse propria lĠinterpretazione dellĠart. 29 citato sostenuta dal ricorrente,
si giungerebbe a superare la stessa ratio del T.U. sullĠimmigrazione
che, nel richiedere adeguati mezzi di sussistenza, vuole assicurarsi che il
soggetto extracomunitario si procuri da vivere senza ricorrere ad attivit
illecite o addirittura criminose. Sarebbe, allora, gravemente compromessa
lĠesigenza di tutela della sicurezza pubblica, qualora si escludesse dal
computo del reddito il periodo di disoccupazione, consentendo, in tal modo, di
rilasciare un titolo di soggiorno in assenza delle condizioni richieste dalla
legge.
In altri
termini, il disposto dellĠart. 29, comma 3, lett. b) norma distinta e
autonoma rispetto allĠart. 4, comma 3. Ebbene questĠultima la norma
fondamentale che sancisce quali requisiti debba possedere lo straniero ai fini
dellĠottenimento del permesso di soggiorno o del suo rinnovo. Il significato di
essa inequivocabile quando richiede, tra lĠaltro, "la disponibilit
di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno".
é, pertanto,
palesemente errata la conclusione secondo cui sia sufficiente, per il rilascio
del titolo di soggiorno, la mera proposta di contratto di lavoro in favore
dello straniero, considerato che a qualunque straniero basterebbe far
sottoscrivere a un datore di lavoro una proposta di contratto di lavoro, senza
necessit che questi retribuisca concretamente il lavoratore, affinch
questĠultimo possa conseguire il rilascio del permesso.
Lungi da
questa lettura, le norme del T.U. sullĠimmigrazione hanno lo scopo di
consentire lĠingresso agli extracomunitari, ma in modo razionale, equilibrato e
senza che ci determini pericoli per la sicurezza pubblica; obiettivi, questi,
che vengono perseguiti richiedendo allo straniero un regolare contratto di
lavoro, dal quale scaturiscano adeguati redditi, sufficienti a garantirgli una
dignitosa permanenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2008, n.3793).
Il terzo
motivo del ricorso pu essere rigettato, richiamando le superiori
argomentazioni. Sostenere, come fa lĠappellante, che i requisiti per il
rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno siano esclusivamente la
disponibilit di un alloggio e una proposta di contratto di lavoro, appalesano,
ancora una volta, una lettura riduttiva e formalistica degli artt. 5, comma 3bis, e dellĠart.
22 che appena stata confutata.
Resta solo da
considerare un ulteriore motivo di ricorso, che, seppure infondato, contiene
qualche elemento di rilevanza, nei termini di seguito indicati.
Si tratta
della doglianza con cui si fa valere la violazione della seconda parte
dellĠart. 5, comma 5, del T.U. sullĠimmigrazione, secondo la quale: "il
permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutatiÉquando mancano i
requisiti richiesti per lĠingres-soÉsempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascioÉ". In particolare,
lĠappellante sostiene che lĠAmministrazione non avrebbe tenuto conto
dellĠintegrazione di reddito conseguita nei primi due mesi dellĠanno 2005 per
effetto di una nuova attivit lavorativa, questa volta a tempo indeterminato e
sufficientemente remunerata.
Anche sotto
questo profilo, la decisione assunta dalla p.a. risulta essere legittima.
Infatti, la
valutazione circa il possesso di adeguati redditi deve essere fatta con
riferimento al momento dellĠemanazione del provvedimento da parte dellĠautorit
competente. Alla data del 27.04.2005 la situazione lavorativa e redditizia del
sig. Chen non aveva raggiunto, tenuto conto dei documenti allora allegati,
quella stabilit e remunerativit tale da far presumere con ragionevole
probabilit la disponibilit di mezzi economici sufficienti, cosicch legittimamente
il Questore aveva rifiutato il rinnovo. LĠallegazione di documenti comprovanti
definitivamente la stabilit e la sufficiente redditivit dellĠattivit
lavorativa del sig. Chen sono stati acquisiti solo a fine 2008 e non possono
rilevare ai fini del presente giudizio.
Infatti, per
costante giurisprudenza di questo Consesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10
settembre 2008, n. 4329), come correttamente ha fatto rilevare lĠAvvocatura
dello Stato, il giudizio amministrativo ha natura impugnatoria, cosicch, nella
controversia in esame, viene in rilievo la legittimit del provvedimento
adottato dalla Questura di Bologna, in relazione agli elementi che, al tempo
del provvedimento, essa aveva a disposizione. In sostanza, non si in presenza
di nuovi sopraggiunti elementi che possano inficiare a posteriori la
legittimit dei provvedimenti del Questore.
Infatti, il
corretto significato dellĠinciso dellĠart. 5, comma 5 che i "nuovi
elementi sopraggiunti", in senso favorevole al rilascio del titolo di
soggiorno, devono comunque esistere ed essere disponibili al momento della
decisione, cio prima che si concluda il relativo procedimento amministrativo
(in questo senso Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3280). Si finirebbe,
altrimenti, con il considerare illegittimo un provvedimento sulla base di
circostanze di fatto emerse in epoca successiva al provvedimento stesso.
Le
considerazioni svolte inevitabilmente, per, dimostrano che, il ricorrente,
allegando i documenti comprovanti il mutato quadro reddituale, possa chiedere
il rinnovo del permesso di soggiorno. Di fronte a tale richiesta,
correlativamente, lĠAmministrazione avr lĠobbligo di rivalutare lĠattuale
situazione lavorativa dellĠappellante.
Ricorrono giusti
motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando
sullĠappello indicato in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra
le parti le spese di giudizio.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in
Roma, il 9 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale -
Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe
Barbagallo Presidente
Paolo Buonvino
Consigliere;
Aldo Fera
Consigliere;
Domenico
Cafini Consigliere
Michele
Corradino Consigliere, Rel.
Presidente
Giuseppe
Barbagallo
Consigliere
Michele
Corradino
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA il....13/05/2009.