AVVISO IMPORTANTE:Le
informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilit e ad un avviso
relativo al Copyright.
SENTENZA
4.6.2009 – CAUSE RIUNITE C-22/08 E C-23/08
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
4 giugno 2009 (*)
ÇCittadinanza dellĠUnione europea – Libera circolazione
delle persone – Artt. 12 CE e 39 CE –
Direttiva 2004/38/CE – Art. 24, n. 2 – Giudizio di
validit – Cittadini di uno Stato membro – Attivit professionale
esercitata in un altro Stato membro – Livello della remunerazione e
durata dellĠattivit – Conservazione dello status di ÒlavoratoreÓ –
Diritto alle prestazioni previste in favore delle persone in cerca di
occupazioneÈ
Nei procedimenti riuniti C‑22/08 e C‑23/08,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte
alla Corte, ai sensi dellĠart. 234 CE, dal Sozialgericht Nrnberg
(Germania), con decisioni datate 18 dicembre 2007, pervenute in cancelleria il
22 gennaio 2008, nei procedimenti
Athanasios Vatsouras (C‑22/08),
Josif Koupatantze (C‑23/08)
contro
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nrnberg 900,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai
sigg. A. î Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues (relatore),
U. Lhmus e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
cancelliere: sig. B. Flp, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito allĠudienza
del 4 febbraio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualit di
agenti;
– per il
governo danese, dal sig. J. Bering Liisberg e dalla
sig.ra B. Weis Fogh, in qualit di agenti;
– per il
governo olandese, dalla sig.ra C. Wissels e dal
sig. M. de Grave, in qualit di agenti;
– per il
governo del Regno Unito, dalla sig.ra I. Rao e dal
sig. J. Coppel, in qualit di agenti;
– per il
Parlamento europeo, dai sigg. E. Perillo,
A. Auersperger Matić e U. Rsslein, in qualit di agenti;
– per il
Consiglio dellĠUnione europea, dalle sigg.re M. Veiga e M. Simm, in
qualit di agenti;
– per la
Commissione delle Comunit europee, dalla sig.ra D. Maidani e dal
sig. F. Hoffmeister, in qualit di agenti,
sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate
allĠudienza del 12 marzo 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sullĠinterpretazione degli
artt. 12 CE e 39 CE, nonch sulla validit dellĠart. 24,
n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile
2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e
rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, L 197, pag. 34,
nonch GU 2007, L 204, pag. 28).
2 Tali
domande sono state presentate nellĠambito delle controversie che oppongono i
sigg. Vatsouras e Koupatantze allĠArbeitsgemeinschaft (ARGE) Nrnberg 900
(ente consortile per il lavoro, lĠassistenza e lĠintegrazione sociale di
Norimberga 900; in prosieguo: lĠÇARGEÈ) in merito allĠannullamento delle
prestazioni di base per persone in cerca di occupazione di cui avevano
beneficiato.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il
primo ed il nono ÔconsiderandoĠ della direttiva 2004/38 sono formulati nei
seguenti termini:
Ç(1) La cittadinanza
dellĠUnione conferisce a ciascun cittadino dellĠUnione il diritto primario e
individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato
e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
(É)
(9) I cittadini
dellĠUnione dovrebbero aver il diritto di soggiornare nello Stato membro
ospitante per un periodo non superiore a tre mesi senza altra formalit o
condizione che il possesso di una carta dĠidentit o di un passaporto in corso
di validit, fatto salvo un trattamento pi favorevole applicabile ai
richiedenti lavoro, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di
giustiziaÈ.
4 LĠart. 6
della direttiva 2004/38 enuncia quanto segue:
Ç1. I cittadini dellĠUnione
hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un
periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalit, salvo il
possesso di una carta dĠidentit o di un passaporto in corso di validit.
2. Le disposizioni del
paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in
corso di validit non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
accompagnino o raggiungano il cittadino dellĠUnioneÈ.
5 LĠart. 7
della direttiva 2004/38 cos dispone:
Ç1. Ciascun cittadino
dellĠUnione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi
nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; (É).
(É)
3. Ai sensi del paragrafo 1,
lettera a), il cittadino dellĠUnione che abbia cessato di essere un lavoratore
subordinato o autonomo conserva la qualit di lavoratore subordinato o autonomo
nei seguenti casi:
(É)
c) lĠinteressato,
trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al
termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o
venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si registrato
presso lĠufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In
tal caso, lĠinteressato conserva la qualit di lavoratore subordinato per un
periodo che non pu essere inferiore a sei mesi;
(É)È.
6 LĠart. 14
di tale direttiva prevede, in particolare, che
Ç1. I cittadini dellĠUnione e
i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui allĠarticolo 6
finch non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale
dello Stato membro ospitante.
2. I cittadini dellĠUnione e
i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7,
12 e 13 finch soddisfano le condizioni fissate negli stessi.
(É)
4. In deroga ai paragrafi 1 e
2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di
allontanamento non pu essere adottato nei confronti di cittadini dellĠUnione o
dei loro familiari qualora:
(É)
b) i cittadini
dellĠUnione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per
cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dellĠUnione e i membri
della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini
dellĠUnione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e
di avere buone possibilit di trovarloÈ.
7 Ai
sensi dellĠart. 24 della direttiva 2004/38:
Ç1. Fatte salve le
disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto
derivato, ogni cittadino dellĠUnione che risiede, in base alla presente
direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento
rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il
beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente.
2. In deroga al paragrafo 1,
lo Stato membro ospitante non tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni
dĠassistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso,
durante il periodo pi lungo previsto allĠarticolo 14, paragrafo 4, lettera b),
n tenuto a concedere prima dellĠacquisizione del diritto di soggiorno
permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione
professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone
che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status
o loro familiariÈ.
La normativa nazionale
8 LĠart. 7,
n. 1, del libro II del codice tedesco della previdenza sociale –
Prestazioni di base in favore dei disoccupati (Sozialgesetzbuch II, in
prosieguo, lĠÇSGB IIÈ) cos dispone:
Ç1. Le prestazioni previste
dal presente libro vengono erogate a coloro che:
1) siano di et superiore a
quindici anni, ma inferiore a sessantacinque,
2) siano abili al lavoro,
3) si trovino in stato di
bisogno, e,
4) abbiano la propria
residenza abituale nella Repubblica federale di Germania (É).
Sono esclusi (É)
2. gli stranieri il cui
diritto di soggiorno sia giustificato unicamente dalla finalit di ricercare un
lavoro, i loro familiari, nonch i soggetti legittimati a ricevere prestazioni
in forza dellĠart. 1 della legge sulle prestazioni a favore dei
richiedenti asilo (Asylbewerberleistungsgesetz). Restano impregiudicate le
disposizioni in materia di diritto di soggiornoÈ.
9 In
forza dellĠart. 23, n. 3, del libro XII del codice tedesco della
previdenza sociale – Assistenza sociale in favore degli stranieri
(Sozialgesetzbuch XII), gli stranieri che abbiano fatto ingresso nel paese per
ottenere unĠassistenza sociale, ovvero il cui diritto di soggiorno sia
giustificato unicamente dalla finalit di ricercare lavoro, non hanno diritto a
ricevere prestazioni di assistenza sociale.
10 LĠart. 1
della suddetta legge sulle prestazioni assistenziali a favore dei richiedenti
asilo enuncia quanto segue:
Ç1. Hanno titolo per
beneficiare delle prestazioni ai sensi della presente legge gli stranieri che
risiedono effettivamente nel territorio federale e che
1) siano in possesso di
unĠautorizzazione provvisoria di soggiorno ai sensi della legge sulle procedure
in materia di asilo (Asylverfahrensgesetz).
(É)È.
Cause principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑22/08
11 Il
sig. Vatsouras, nato il 10 dicembre 1973 e cittadino greco, faceva il suo
ingresso in Germania nel marzo 2006.
12 Il
10 luglio 2006, egli presentava dinanzi allĠARGE una richiesta di prestazioni
ai sensi dellĠSGB II, che gli venivano concesse, con decisione 27 luglio
2006 dellĠARGE, fino al 30 novembre 2006. Poich il reddito percepito dal
sig. Vatsouras a titolo della sua attivit professionale era stato dedotto
dalle prestazioni in questione, il loro importo mensile ammontava a EUR 169.
Con decisione 29 gennaio 2007 dellĠARGE, il diritto a tali prestazioni veniva
prorogato fino al 31 maggio 2007.
13 LĠattivit
professionale del sig. Vatsouras terminava alla fine del mese di gennaio
2007.
14 Con
decisione 18 aprile 2007, lĠARGE annullava tali prestazioni con effetto a
partire dal 30 aprile 2007. LĠopposizione proposta dal sig. Vatsouras
avverso detta decisione veniva respinta mediante la decisione dellĠARGE 4
luglio 2007, con la motivazione che egli non era legittimato a percepire tali
prestazioni ai sensi dellĠart. 7, n. 1, seconda frase, punto 2, dellĠSGB II.
Il sig. Vatsouras proponeva ricorso giurisdizionale contro questĠultima
decisione dinanzi al Sozialgericht Nrnberg.
15 Nel
frattempo, il 4 giugno 2007, il sig. Vatsouras riprendeva a svolgere
unĠattivit professionale che gli consentiva di non dovere pi dipendere
dallĠassistenza sociale.
Causa C‑23/08
16 Il
sig. Koupatantze, nato il 15 maggio 1952, un cittadino greco.
17 Egli
faceva ingresso in Germania nellĠottobre 2006 e accettava un impiego il
successivo 1Ħ novembre. Il suo contratto di lavoro veniva risolto il 21
dicembre dello stesso anno in ragione della mancanza di ordinativi riscontrata
dal datore di lavoro.
18 Il
22 dicembre 2006, il sig. Koupatantze presentava dinanzi allĠARGE una
richiesta di prestazioni di base per persone in cerca di occupazione ai sensi
dellĠSGB II. Con decisione dellĠARGE 15 gennaio 2007, gli veniva accordata
una prestazione di importo mensile pari a EUR 670 fino al 31 maggio 2007.
Tuttavia, con decisione 18 aprile 2007, lĠARGE annullava tale prestazione con
effetto a partire dal 28 aprile 2007.
19 LĠopposizione
proposta dal sig. Koupatantze avverso questĠultima decisione veniva
respinta mediante decisione dellĠARGE 11 maggio 2007, con la motivazione che
egli non era legittimato a percepire tali prestazioni ai sensi
dellĠart. 7, n. 1, seconda frase, punto 2, dellĠSGB II. Il
sig. Koupatantze proponeva ricorso contro tale decisione dinanzi al
giudice del rinvio.
20 A
far data dal 1Ħ giugno 2007, il sig. Koupatantze riprendeva a svolgere
unĠattivit professionale che gli consentiva di non dovere pi dipendere
dallĠassistenza sociale.
Le questioni pregiudiziali
21 In
data 18 dicembre 2007, il Sozialgericht Nrnberg ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
Ç1) Se
lĠart. 24, n. 2, della direttiva 2004/38 (É) sia compatibile con
lĠart. 12 CE in combinato disposto con lĠart. 39 CE.
2) In caso di
soluzione negativa della questione sub 1), se lĠart. 12 CE in
combinato disposto con lĠart. 39 CE osti ad una normativa nazionale
che esclude i cittadini dellĠUnione dalla possibilit di beneficiare
dellĠassistenza sociale, qualora sia stata superata la durata massima del
soggiorno consentita ai sensi dellĠart. 6 della direttiva 2004/38 (É), e
non sussista un diritto di soggiorno neppure in forza di altre disposizioni.
3) In caso di
soluzione affermativa della questione sub 1), se lĠart. 12 CE osti ad
una normativa nazionale che esclude i cittadini di uno Stato membro dellĠUnione
europea dalla possibilit di beneficiare persino delle prestazioni di
assistenza sociale che vengono concesse agli immigrati irregolariÈ.
22 Con
ordinanza 7 aprile 2008, le cause C‑22/08 e C‑23/08 sono state
riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, come pure della
sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
23 Sebbene
nellĠambito della ripartizione delle competenze tra giudici comunitari e
nazionali spetti, in linea di massima, al giudice nazionale verificare che sussistano,
nella causa dinanzi ad esso pendente, le condizioni di fatto tali da comportare
lĠapplicazione di una norma comunitaria, la Corte, allorch si pronuncia su un
rinvio pregiudiziale, pu, ove necessario, fornire precisazioni tese a guidare
il giudice nazionale nella sua interpretazione (v., in tal senso, sentenza 4
luglio 2000, causa C‑424/97, Haim, Racc. pag. I‑5123,
punto 58).
24 Come
risulta dalla decisione di rinvio, le questioni deferite si fondano sulla
premessa che, allĠepoca dei fatti oggetto della causa principale, i
sigg. Vatsouras e Koupatantze non avevano la qualit di ÇlavoratoreÈ ai
sensi dellĠart. 39 CE.
25 Il
giudice del rinvio ha constatato che lĠattivit professionale Çin forma
ridotta, di breve durataÈ esercitata dal sig. Vatsouras era Çinidonea a
garantirgli i mezzi di sussistenzaÈ e che lĠattivit del sig. Koupatantze
Ç durata poco pi di un meseÈ.
26 A
tale riguardo, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la
nozione di ÇlavoratoreÈ ai sensi dellĠart. 39 CE ha portata
comunitaria e non devĠessere interpretata restrittivamente. Per essere
qualificato come ÇlavoratoreÈ, un soggetto deve svolgere attivit reali ed
effettive, restando escluse quelle attivit talmente ridotte da potersi definire
puramente marginali e accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di
lavoro , secondo questa giurisprudenza, il fatto che una persona fornisca per
un certo periodo di tempo, in favore e sotto la direzione di unĠaltra persona,
prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione (v., in
particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum,
Racc. pag. 2121, punti 16 e 17, nonch 11 settembre 2008, causa C‑228/07,
Petersen, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).
27 N
il livello limitato della retribuzione stessa, n lĠorigine delle risorse per
questĠultima, possono avere alcuna conseguenza sulla qualit di ÇlavoratoreÈ ai
sensi del diritto comunitario (v. sentenze 31 maggio 1989, causa 344/87,
Bettray, Racc. pag. 1621, punto 15, nonch 30 marzo 2006, causa
C‑10/05, Mattern e Cikotic, Racc. pag. I‑3145,
punto 22).
28 Il
fatto che il reddito proveniente da unĠattivit di lavoro subordinato sia
inferiore al minimo vitale non impedisce di qualificare chi la svolge come
ÇlavoratoreÈ ai sensi dellĠart. 39 CE (v. sentenze 23 marzo 1982,
causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punti 15 e 16, nonch 14
dicembre 1995, causa C‑317/93, Nolte, Racc. pag. I‑4625,
punto 19), anche se la persona in questione cerca di integrare tali proventi
con altri mezzi di sussistenza, come un aiuto finanziario a carico dello Stato
di residenza (v. sentenza 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf,
Racc. pag. 1741, punto 14).
29 Inoltre,
relativamente alla durata dellĠattivit esercitata, la circostanza che
unĠattivit di lavoro subordinato sia di breve durata non pu, di per s,
escluderla dallĠambito di applicazione dellĠart. 39 CE (v. sentenze
26 febbraio 1992, causa C‑3/90, Bernini, Racc. pag. I‑1071,
punto 16, e 6 novembre 2003, causa C‑413/01, Ninni-Orasche,
Racc. pag. I‑13187, punto 25).
30 Ne
consegue che, indipendentemente dal livello limitato della retribuzione e dalla
breve durata dellĠattivit professionale, non si pu escludere che le autorit
nazionali reputino questĠultima, alla luce di una valutazione complessiva del
rapporto di lavoro in questione, come reale ed effettiva, e, quindi, idonea a
conferire a chi la esercita lo status di ÇlavoratoreÈ ai sensi
dellĠart. 39 CE.
31 NellĠipotesi
in cui il giudice del rinvio pervenisse ad una siffatta conclusione in ordine
alle attivit esercitate dai sigg. Vatsouras e Koupatantze, questi ultimi
potrebbero conservare lo status di ÇlavoratoriÈ per almeno sei mesi, purch
risultino soddisfatte le condizioni enunciate allĠart. 7, n. 3, lett. c),
della direttiva 2004/38. Dette valutazioni di fatto devono essere compiute
esclusivamente dal giudice nazionale.
32 Qualora
i sigg. Vatsouras e Koupatantze avessero conservato il proprio status di
lavoratori, essi avrebbero avuto diritto a percepire, nel suddetto periodo di
almeno sei mesi, prestazioni come quelle previste dallĠSGB II, in
applicazione dellĠart. 24, n. 1, della direttiva 2004/38.
Sulla prima questione
33 Mediante
tale questione, il giudice del rinvio chiede se lĠart. 24, n. 2,
della direttiva 2004/38 sia compatibile con lĠart. 12 CE in combinato
disposto con lĠart. 39 CE.
34 LĠart. 24,
n. 2, della direttiva 2004/38 stabilisce una deroga al principio della
parit di trattamento di cui godono i cittadini dellĠUnione, diversi dai
lavoratori subordinati o autonomi, dai soggetti che mantengano tale status e
dai loro familiari, che soggiornano nel territorio di uno Stato membro
ospitante.
35 Secondo
detta disposizione, lo Stato membro ospitante non tenuto ad attribuire il
diritto a prestazioni dĠassistenza sociale, in particolare, ai disoccupati
durante il lasso di tempo pi lungo nel quale essi hanno il diritto di
soggiornarvi.
36 I
cittadini di uno Stato membro alla ricerca di unĠoccupazione in un altro Stato
membro rientrano nellĠambito di applicazione dellĠart. 39 CE, e,
pertanto, beneficiano del diritto alla parit di trattamento previsto al
n. 2 di tale disposizione (sentenza 15 settembre 2005, causa C‑258/04,
Ioannidis, Racc. pag. I‑8275, punto 21).
37 Inoltre,
tenuto conto dellĠistituzione della cittadinanza dellĠUnione e
dellĠinterpretazione giurisprudenziale del diritto alla parit di trattamento
di cui godono i cittadini dellĠUnione, non si pu pi escludere dallĠambito di
applicazione dellĠart. 39, n. 2, CE una prestazione di natura
finanziaria destinata a facilitare lĠaccesso allĠoccupazione sul mercato del
lavoro di uno Stato membro (sentenze 23 marzo 2004, causa C‑138/02,
Collins, Racc. pag. I‑2703, punto 63, e Ioannidis, cit., punto
22).
38 Tuttavia,
legittimo che uno Stato membro attribuisca una siffatta prestazione soltanto
previo accertamento dellĠesistenza di un legame reale tra chi alla ricerca di
un lavoro ed il mercato del lavoro del medesimo Stato (sentenze 11 luglio 2002,
causa C‑224/98, DĠHoop, Racc. pag. I‑6191, punto 38, e
Ioannidis, cit., punto 30).
39 LĠesistenza
di un legame del genere potrebbe essere verificata, in particolare, accertando
che la persona di cui trattasi ha effettivamente e concretamente cercato un
lavoro nello Stato membro in questione per un periodo di una durata ragionevole
(sentenza Collins, cit., punto 70).
40 Ne
consegue che i cittadini degli Stati membri alla ricerca di un lavoro in un
altro Stato membro, i quali abbiano stabilito legami reali con il mercato del
lavoro di questĠultimo, possono avvalersi dellĠart. 39, n. 2, CE al
fine di beneficiare di una prestazione di natura finanziaria destinata a
facilitare lĠaccesso al mercato del lavoro.
41 Spetta
alle competenti autorit nazionali e, ove occorra, ai giudici nazionali, non
solo constatare lĠesistenza di un legame reale con il mercato del lavoro, ma
altres esaminare gli elementi costitutivi della suddetta prestazione, ed in
particolare i suoi obiettivi e le condizioni per la sua concessione.
42 Come
rilevato dallĠavvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni,
lĠobiettivo della prestazione devĠessere esaminato con riguardo ai suoi
risultati e non alla sua struttura formale.
43 Una
condizione come quella prevista allĠart. 7, n. 1, dellĠSGB II,
nella misura in cui implica che lĠinteressato devĠessere in grado di esercitare
unĠattivit lavorativa, potrebbe rappresentare un indizio del fatto che la
prestazione destinata a facilitare lĠaccesso allĠoccupazione.
44 In
ogni caso, lĠeccezione prevista allĠart. 24, n. 2, della direttiva
2004/38 devĠessere interpretata alla luce dellĠart. 39, n. 2, CE.
45 Le
prestazioni di natura finanziaria che, a prescindere dalla qualificazione che
ne d la legislazione nazionale, siano destinate a facilitare lĠaccesso al
mercato del lavoro, non possono essere considerate Çprestazioni dĠassistenza
socialeÈ, ai sensi dellĠart. 24, n. 2, della direttiva 2004/38.
46 In
considerazione di quanto precede, occorre dichiarare che dallĠesame della prima
questione non emerso alcun elemento tale da compromettere la validit
dellĠart. 24, n. 2, della direttiva 2004/38 con riguardo al diritto
dei cittadini degli Stati membri che cercano unĠoccupazione in un altro Stato
membro.
Sulla seconda questione
47 In
considerazione della soluzione alla prima questione, non occorre risolvere la
seconda questione.
Sulla terza questione
48 Mediante
tale questione, il giudice del rinvio mira a sapere se lĠart. 12 CE
osti ad una normativa nazionale che escluda i cittadini di uno Stato membro
dellĠUnione europea dalla possibilit di beneficiare delle prestazioni di
assistenza sociale che vengono concesse agli immigrati irregolari.
49 NellĠambito
di tale questione, il giudice del rinvio fa riferimento alle disposizioni della
legge sulle prestazioni a favore dei richiedenti asilo, il cui art. 1,
n. 1, primo comma, prevede che gli stranieri effettivamente residenti nel
territorio della Repubblica federale di Germania hanno diritto alle suddette
prestazioni non appena divengano titolari di unĠautorizzazione provvisoria di
soggiorno per richiedenti asilo.
50 Si
deve quindi intendere la questione deferita nel senso che il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se lĠart. 12 CE osti a una normativa nazionale
che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilit di beneficiare
delle prestazioni di assistenza sociale che vengono invece concesse ai
cittadini di Stati terzi.
51 LĠart. 12,
primo comma, CE vieta, nellĠambito di applicazione del Trattato e senza
pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, qualsiasi
discriminazione effettuata in base alla nazionalit.
52 Tale
disposizione riguarda le situazioni, rientranti nellĠambito di applicazione del
diritto comunitario, nelle quali un cittadino di uno Stato membro subisce un
trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini di un altro Stato membro per
la sola ragione della sua nazionalit, e non trova applicazione nel caso di
unĠeventuale disparit di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e
quelli degli Stati terzi.
53 Per
tali ragioni, si deve risolvere la terza questione nel senso che
lĠart. 12 CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i
cittadini degli Stati membri dalla possibilit di beneficiare delle prestazioni
di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi.
Sulle spese
54 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
1) DallĠesame della prima
questione non emerso alcun elemento tale da compromettere la validit
dellĠart. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini
dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, con
riguardo al diritto dei cittadini degli Stati membri che cercano unĠoccupazione
in un altro Stato membro.
2) LĠart. 12 CE non
osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilit di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono
concesse ai cittadini di Stati terzi.
Firme
* Lingua processuale: il
tedesco.