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SENTENZA 4.6.2009 – CAUSE RIUNITE C-22/08 E C-23/08

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

4 giugno 2009 (*)

ÇCittadinanza dellĠUnione europea – Libera circolazione delle persone – Artt. 12 CE e 39 CE – Direttiva 2004/38/CE – Art. 24, n. 2 – Giudizio di validitˆ – Cittadini di uno Stato membro – Attivitˆ professionale esercitata in un altro Stato membro – Livello della remunerazione e durata dellĠattivitˆ – Conservazione dello status di ÒlavoratoreÓ – Diritto alle prestazioni previste in favore delle persone in cerca di occupazioneÈ

Nei procedimenti riuniti C‑22/08 e C‑23/08,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dellĠart. 234 CE, dal Sozialgericht NŸrnberg (Germania), con decisioni datate 18 dicembre 2007, pervenute in cancelleria il 22 gennaio 2008, nei procedimenti

Athanasios Vatsouras (C‑22/08),

Josif Koupatantze (C‑23/08)

contro

Arbeitsgemeinschaft (ARGE) NŸrnberg 900,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. î Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), U. L›hmus e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

cancelliere: sig. B. FŸlšp, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito allĠudienza del 4 febbraio 2009,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo danese, dal sig. J. Bering Liisberg e dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo olandese, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. M. de Grave, in qualitˆ di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra I. Rao e dal sig. J. Coppel, in qualitˆ di agenti;

–        per il Parlamento europeo, dai sigg. E. Perillo, A. Auersperger Matić e U. Ršsslein, in qualitˆ di agenti;

–        per il Consiglio dellĠUnione europea, dalle sigg.re M. Veiga e M. Simm, in qualitˆ di agenti;

–        per la Commissione delle Comunitˆ europee, dalla sig.ra D. Maidani e dal sig. F. Hoffmeister, in qualitˆ di agenti,

sentite le conclusioni dellĠavvocato generale, presentate allĠudienza del 12 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sullĠinterpretazione degli artt. 12 CE e 39 CE, nonchŽ sulla validitˆ dellĠart. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, L 197, pag. 34, nonchŽ GU 2007, L 204, pag. 28).

2        Tali domande sono state presentate nellĠambito delle controversie che oppongono i sigg. Vatsouras e Koupatantze allĠArbeitsgemeinschaft (ARGE) NŸrnberg 900 (ente consortile per il lavoro, lĠassistenza e lĠintegrazione sociale di Norimberga 900; in prosieguo: lĠÇARGEÈ) in merito allĠannullamento delle prestazioni di base per persone in cerca di occupazione di cui avevano beneficiato.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        Il primo ed il nono ÔconsiderandoĠ della direttiva 2004/38 sono formulati nei seguenti termini:

Ç(1)      La cittadinanza dellĠUnione conferisce a ciascun cittadino dellĠUnione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

(É)

(9)      I cittadini dellĠUnione dovrebbero aver il diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante per un periodo non superiore a tre mesi senza altra formalitˆ o condizione che il possesso di una carta dĠidentitˆ o di un passaporto in corso di validitˆ, fatto salvo un trattamento pi favorevole applicabile ai richiedenti lavoro, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustiziaÈ.

4        LĠart. 6 della direttiva 2004/38 enuncia quanto segue:

Ç1.      I cittadini dellĠUnione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalitˆ, salvo il possesso di una carta dĠidentitˆ o di un passaporto in corso di validitˆ.

2.      Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validitˆ non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dellĠUnioneÈ.

5        LĠart. 7 della direttiva 2004/38 cos“ dispone:

Ç1.      Ciascun cittadino dellĠUnione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a)      di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; (É).

(É)

3.      Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dellĠUnione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualitˆ di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:

(É)

c)      lĠinteressato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si  registrato presso lĠufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, lĠinteressato conserva la qualitˆ di lavoratore subordinato per un periodo che non pu˜ essere inferiore a sei mesi;

(É)È.

6        LĠart. 14 di tale direttiva prevede, in particolare, che

Ç1.      I cittadini dellĠUnione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui allĠarticolo 6 finchŽ non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

2.      I cittadini dellĠUnione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finchŽ soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

(É)

4.      In deroga ai paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di allontanamento non pu˜ essere adottato nei confronti di cittadini dellĠUnione o dei loro familiari qualora:

(É)

b)      i cittadini dellĠUnione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dellĠUnione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dellĠUnione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilitˆ di trovarloÈ.

7        Ai sensi dellĠart. 24 della direttiva 2004/38:

Ç1.      Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dellĠUnione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

2.      In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non  tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni dĠassistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo pi lungo previsto allĠarticolo 14, paragrafo 4, lettera b), nŽ  tenuto a concedere prima dellĠacquisizione del diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiariÈ.

 La normativa nazionale

8        LĠart. 7, n. 1, del libro II del codice tedesco della previdenza sociale – Prestazioni di base in favore dei disoccupati (Sozialgesetzbuch II, in prosieguo, lĠÇSGB IIÈ) cos“ dispone:

Ç1.      Le prestazioni previste dal presente libro vengono erogate a coloro che:

1)      siano di etˆ superiore a quindici anni, ma inferiore a sessantacinque,

2)      siano abili al lavoro,

3)      si trovino in stato di bisogno, e,

4)      abbiano la propria residenza abituale nella Repubblica federale di Germania (É).

Sono esclusi (É)

2.      gli stranieri il cui diritto di soggiorno sia giustificato unicamente dalla finalitˆ di ricercare un lavoro, i loro familiari, nonchŽ i soggetti legittimati a ricevere prestazioni in forza dellĠart. 1 della legge sulle prestazioni a favore dei richiedenti asilo (Asylbewerberleistungsgesetz). Restano impregiudicate le disposizioni in materia di diritto di soggiornoÈ.

9        In forza dellĠart. 23, n. 3, del libro XII del codice tedesco della previdenza sociale – Assistenza sociale in favore degli stranieri (Sozialgesetzbuch XII), gli stranieri che abbiano fatto ingresso nel paese per ottenere unĠassistenza sociale, ovvero il cui diritto di soggiorno sia giustificato unicamente dalla finalitˆ di ricercare lavoro, non hanno diritto a ricevere prestazioni di assistenza sociale.

10      LĠart. 1 della suddetta legge sulle prestazioni assistenziali a favore dei richiedenti asilo enuncia quanto segue:

Ç1.      Hanno titolo per beneficiare delle prestazioni ai sensi della presente legge gli stranieri che risiedono effettivamente nel territorio federale e che

1)      siano in possesso di unĠautorizzazione provvisoria di soggiorno ai sensi della legge sulle procedure in materia di asilo (Asylverfahrensgesetz).

(É)È.

 Cause principali e questioni pregiudiziali

 Causa C‑22/08

11      Il sig. Vatsouras, nato il 10 dicembre 1973 e cittadino greco, faceva il suo ingresso in Germania nel marzo 2006.

12      Il 10 luglio 2006, egli presentava dinanzi allĠARGE una richiesta di prestazioni ai sensi dellĠSGB II, che gli venivano concesse, con decisione 27 luglio 2006 dellĠARGE, fino al 30 novembre 2006. PoichŽ il reddito percepito dal sig. Vatsouras a titolo della sua attivitˆ professionale era stato dedotto dalle prestazioni in questione, il loro importo mensile ammontava a EUR 169. Con decisione 29 gennaio 2007 dellĠARGE, il diritto a tali prestazioni veniva prorogato fino al 31 maggio 2007.

13      LĠattivitˆ professionale del sig. Vatsouras terminava alla fine del mese di gennaio 2007.

14      Con decisione 18 aprile 2007, lĠARGE annullava tali prestazioni con effetto a partire dal 30 aprile 2007. LĠopposizione proposta dal sig. Vatsouras avverso detta decisione veniva respinta mediante la decisione dellĠARGE 4 luglio 2007, con la motivazione che egli non era legittimato a percepire tali prestazioni ai sensi dellĠart. 7, n. 1, seconda frase, punto 2, dellĠSGB II. Il sig. Vatsouras proponeva ricorso giurisdizionale contro questĠultima decisione dinanzi al Sozialgericht NŸrnberg.

15      Nel frattempo, il 4 giugno 2007, il sig. Vatsouras riprendeva a svolgere unĠattivitˆ professionale che gli consentiva di non dovere pi dipendere dallĠassistenza sociale.

 Causa C‑23/08

16      Il sig. Koupatantze, nato il 15 maggio 1952,  un cittadino greco.

17      Egli faceva ingresso in Germania nellĠottobre 2006 e accettava un impiego il successivo 1Ħ novembre. Il suo contratto di lavoro veniva risolto il 21 dicembre dello stesso anno in ragione della mancanza di ordinativi riscontrata dal datore di lavoro.

18      Il 22 dicembre 2006, il sig. Koupatantze presentava dinanzi allĠARGE una richiesta di prestazioni di base per persone in cerca di occupazione ai sensi dellĠSGB II. Con decisione dellĠARGE 15 gennaio 2007, gli veniva accordata una prestazione di importo mensile pari a EUR 670 fino al 31 maggio 2007. Tuttavia, con decisione 18 aprile 2007, lĠARGE annullava tale prestazione con effetto a partire dal 28 aprile 2007.

19      LĠopposizione proposta dal sig. Koupatantze avverso questĠultima decisione veniva respinta mediante decisione dellĠARGE 11 maggio 2007, con la motivazione che egli non era legittimato a percepire tali prestazioni ai sensi dellĠart. 7, n. 1, seconda frase, punto 2, dellĠSGB II. Il sig. Koupatantze proponeva ricorso contro tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

20      A far data dal 1Ħ giugno 2007, il sig. Koupatantze riprendeva a svolgere unĠattivitˆ professionale che gli consentiva di non dovere pi dipendere dallĠassistenza sociale.

 Le questioni pregiudiziali

21      In data 18 dicembre 2007, il Sozialgericht NŸrnberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Ç1)      Se lĠart. 24, n. 2, della direttiva 2004/38 (É) sia compatibile con lĠart. 12 CE in combinato disposto con lĠart. 39 CE.

2)      In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se lĠart. 12 CE in combinato disposto con lĠart. 39 CE osti ad una normativa nazionale che esclude i cittadini dellĠUnione dalla possibilitˆ di beneficiare dellĠassistenza sociale, qualora sia stata superata la durata massima del soggiorno consentita ai sensi dellĠart. 6 della direttiva 2004/38 (É), e non sussista un diritto di soggiorno neppure in forza di altre disposizioni.

3)      In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se lĠart. 12 CE osti ad una normativa nazionale che esclude i cittadini di uno Stato membro dellĠUnione europea dalla possibilitˆ di beneficiare persino delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse agli immigrati irregolariÈ.

22      Con ordinanza 7 aprile 2008, le cause C‑22/08 e C‑23/08 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, come pure della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

23      Sebbene nellĠambito della ripartizione delle competenze tra giudici comunitari e nazionali spetti, in linea di massima, al giudice nazionale verificare che sussistano, nella causa dinanzi ad esso pendente, le condizioni di fatto tali da comportare lĠapplicazione di una norma comunitaria, la Corte, allorchŽ si pronuncia su un rinvio pregiudiziale, pu˜, ove necessario, fornire precisazioni tese a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione (v., in tal senso, sentenza 4 luglio 2000, causa C‑424/97, Haim, Racc. pag. I‑5123, punto 58).

24      Come risulta dalla decisione di rinvio, le questioni deferite si fondano sulla premessa che, allĠepoca dei fatti oggetto della causa principale, i sigg. Vatsouras e Koupatantze non avevano la qualitˆ di ÇlavoratoreÈ ai sensi dellĠart. 39 CE.

25      Il giudice del rinvio ha constatato che lĠattivitˆ professionale Çin forma ridotta, di breve durataÈ esercitata dal sig. Vatsouras era Çinidonea a garantirgli i mezzi di sussistenzaÈ e che lĠattivitˆ del sig. Koupatantze Ǐ durata poco pi di un meseÈ.

26      A tale riguardo, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di ÇlavoratoreÈ ai sensi dellĠart. 39 CE ha portata comunitaria e non devĠessere interpretata restrittivamente. Per essere qualificato come ÇlavoratoreÈ, un soggetto deve svolgere attivitˆ reali ed effettive, restando escluse quelle attivitˆ talmente ridotte da potersi definire puramente marginali e accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro , secondo questa giurisprudenza, il fatto che una persona fornisca per un certo periodo di tempo, in favore e sotto la direzione di unĠaltra persona, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione (v., in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17, nonchŽ 11 settembre 2008, causa C‑228/07, Petersen, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).

27      NŽ il livello limitato della retribuzione stessa, nŽ lĠorigine delle risorse per questĠultima, possono avere alcuna conseguenza sulla qualitˆ di ÇlavoratoreÈ ai sensi del diritto comunitario (v. sentenze 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray, Racc. pag. 1621, punto 15, nonchŽ 30 marzo 2006, causa C‑10/05, Mattern e Cikotic, Racc. pag. I‑3145, punto 22).

28      Il fatto che il reddito proveniente da unĠattivitˆ di lavoro subordinato sia inferiore al minimo vitale non impedisce di qualificare chi la svolge come ÇlavoratoreÈ ai sensi dellĠart. 39 CE (v. sentenze 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punti 15 e 16, nonchŽ 14 dicembre 1995, causa C‑317/93, Nolte, Racc. pag. I‑4625, punto 19), anche se la persona in questione cerca di integrare tali proventi con altri mezzi di sussistenza, come un aiuto finanziario a carico dello Stato di residenza (v. sentenza 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf, Racc. pag. 1741, punto 14).

29      Inoltre, relativamente alla durata dellĠattivitˆ esercitata, la circostanza che unĠattivitˆ di lavoro subordinato sia di breve durata non pu˜, di per sŽ, escluderla dallĠambito di applicazione dellĠart. 39 CE (v. sentenze 26 febbraio 1992, causa C‑3/90, Bernini, Racc. pag. I‑1071, punto 16, e 6 novembre 2003, causa C‑413/01, Ninni-Orasche, Racc. pag. I‑13187, punto 25).

30      Ne consegue che, indipendentemente dal livello limitato della retribuzione e dalla breve durata dellĠattivitˆ professionale, non si pu˜ escludere che le autoritˆ nazionali reputino questĠultima, alla luce di una valutazione complessiva del rapporto di lavoro in questione, come reale ed effettiva, e, quindi, idonea a conferire a chi la esercita lo status di ÇlavoratoreÈ ai sensi dellĠart. 39 CE.

31      NellĠipotesi in cui il giudice del rinvio pervenisse ad una siffatta conclusione in ordine alle attivitˆ esercitate dai sigg. Vatsouras e Koupatantze, questi ultimi potrebbero conservare lo status di ÇlavoratoriÈ per almeno sei mesi, purchŽ risultino soddisfatte le condizioni enunciate allĠart. 7, n. 3, lett. c), della direttiva 2004/38. Dette valutazioni di fatto devono essere compiute esclusivamente dal giudice nazionale.

32      Qualora i sigg. Vatsouras e Koupatantze avessero conservato il proprio status di lavoratori, essi avrebbero avuto diritto a percepire, nel suddetto periodo di almeno sei mesi, prestazioni come quelle previste dallĠSGB II, in applicazione dellĠart. 24, n. 1, della direttiva 2004/38.

 Sulla prima questione

33      Mediante tale questione, il giudice del rinvio chiede se lĠart. 24, n. 2, della direttiva 2004/38 sia compatibile con lĠart. 12 CE in combinato disposto con lĠart. 39 CE.

34      LĠart. 24, n. 2, della direttiva 2004/38 stabilisce una deroga al principio della paritˆ di trattamento di cui godono i cittadini dellĠUnione, diversi dai lavoratori subordinati o autonomi, dai soggetti che mantengano tale status e dai loro familiari, che soggiornano nel territorio di uno Stato membro ospitante.

35      Secondo detta disposizione, lo Stato membro ospitante non  tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni dĠassistenza sociale, in particolare, ai disoccupati durante il lasso di tempo pi lungo nel quale essi hanno il diritto di soggiornarvi.

36      I cittadini di uno Stato membro alla ricerca di unĠoccupazione in un altro Stato membro rientrano nellĠambito di applicazione dellĠart. 39 CE, e, pertanto, beneficiano del diritto alla paritˆ di trattamento previsto al n. 2 di tale disposizione (sentenza 15 settembre 2005, causa C‑258/04, Ioannidis, Racc. pag. I‑8275, punto 21).

37      Inoltre, tenuto conto dellĠistituzione della cittadinanza dellĠUnione e dellĠinterpretazione giurisprudenziale del diritto alla paritˆ di trattamento di cui godono i cittadini dellĠUnione, non si pu˜ pi escludere dallĠambito di applicazione dellĠart. 39, n. 2, CE una prestazione di natura finanziaria destinata a facilitare lĠaccesso allĠoccupazione sul mercato del lavoro di uno Stato membro (sentenze 23 marzo 2004, causa C‑138/02, Collins, Racc. pag. I‑2703, punto 63, e Ioannidis, cit., punto 22).

38      Tuttavia,  legittimo che uno Stato membro attribuisca una siffatta prestazione soltanto previo accertamento dellĠesistenza di un legame reale tra chi  alla ricerca di un lavoro ed il mercato del lavoro del medesimo Stato (sentenze 11 luglio 2002, causa C‑224/98, DĠHoop, Racc. pag. I‑6191, punto 38, e Ioannidis, cit., punto 30).

39      LĠesistenza di un legame del genere potrebbe essere verificata, in particolare, accertando che la persona di cui trattasi ha effettivamente e concretamente cercato un lavoro nello Stato membro in questione per un periodo di una durata ragionevole (sentenza Collins, cit., punto 70).

40      Ne consegue che i cittadini degli Stati membri alla ricerca di un lavoro in un altro Stato membro, i quali abbiano stabilito legami reali con il mercato del lavoro di questĠultimo, possono avvalersi dellĠart. 39, n. 2, CE al fine di beneficiare di una prestazione di natura finanziaria destinata a facilitare lĠaccesso al mercato del lavoro.

41      Spetta alle competenti autoritˆ nazionali e, ove occorra, ai giudici nazionali, non solo constatare lĠesistenza di un legame reale con il mercato del lavoro, ma altres“ esaminare gli elementi costitutivi della suddetta prestazione, ed in particolare i suoi obiettivi e le condizioni per la sua concessione.

42      Come rilevato dallĠavvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, lĠobiettivo della prestazione devĠessere esaminato con riguardo ai suoi risultati e non alla sua struttura formale.

43      Una condizione come quella prevista allĠart. 7, n. 1, dellĠSGB II, nella misura in cui implica che lĠinteressato devĠessere in grado di esercitare unĠattivitˆ lavorativa, potrebbe rappresentare un indizio del fatto che la prestazione  destinata a facilitare lĠaccesso allĠoccupazione.

44      In ogni caso, lĠeccezione prevista allĠart. 24, n. 2, della direttiva 2004/38 devĠessere interpretata alla luce dellĠart. 39, n. 2, CE.

45      Le prestazioni di natura finanziaria che, a prescindere dalla qualificazione che ne dˆ la legislazione nazionale, siano destinate a facilitare lĠaccesso al mercato del lavoro, non possono essere considerate Çprestazioni dĠassistenza socialeÈ, ai sensi dellĠart. 24, n. 2, della direttiva 2004/38.

46      In considerazione di quanto precede, occorre dichiarare che dallĠesame della prima questione non  emerso alcun elemento tale da compromettere la validitˆ dellĠart. 24, n. 2, della direttiva 2004/38 con riguardo al diritto dei cittadini degli Stati membri che cercano unĠoccupazione in un altro Stato membro.

 Sulla seconda questione

47      In considerazione della soluzione alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.

 Sulla terza questione

48      Mediante tale questione, il giudice del rinvio mira a sapere se lĠart. 12 CE osti ad una normativa nazionale che escluda i cittadini di uno Stato membro dellĠUnione europea dalla possibilitˆ di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse agli immigrati irregolari.

49      NellĠambito di tale questione, il giudice del rinvio fa riferimento alle disposizioni della legge sulle prestazioni a favore dei richiedenti asilo, il cui art. 1, n. 1, primo comma, prevede che gli stranieri effettivamente residenti nel territorio della Repubblica federale di Germania hanno diritto alle suddette prestazioni non appena divengano titolari di unĠautorizzazione provvisoria di soggiorno per richiedenti asilo.

50      Si deve quindi intendere la questione deferita nel senso che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lĠart. 12 CE osti a una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilitˆ di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono invece concesse ai cittadini di Stati terzi.

51      LĠart. 12, primo comma, CE vieta, nellĠambito di applicazione del Trattato e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, qualsiasi discriminazione effettuata in base alla nazionalitˆ.

52      Tale disposizione riguarda le situazioni, rientranti nellĠambito di applicazione del diritto comunitario, nelle quali un cittadino di uno Stato membro subisce un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini di un altro Stato membro per la sola ragione della sua nazionalitˆ, e non trova applicazione nel caso di unĠeventuale disparitˆ di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e quelli degli Stati terzi.

53      Per tali ragioni, si deve risolvere la terza questione nel senso che lĠart. 12 CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilitˆ di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      DallĠesame della prima questione non  emerso alcun elemento tale da compromettere la validitˆ dellĠart. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, con riguardo al diritto dei cittadini degli Stati membri che cercano unĠoccupazione in un altro Stato membro.

2)      LĠart. 12 CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilitˆ di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.