DINIEGO DEL VISTO DĠINGRESSO

 

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n. 6/2009 - İ copyright

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I QUATER - sentenza 29 maggio 2009 n. 5354 - Pres. Guerrieri, Est. Francavilla - Russo ed altro (Avv. Sarag˜) c. Ministero degli Esteri (Avv.ra Stato) ed altri (n.c.) - (respinge).

Stranieri - Visto di ingresso per turismo - Diniego - Motivato con riferimento al mancato possesso di mezzi necessari per il soggiorno ed al mancato chiarimento delle ragioni della richiesta - Legittimitˆ.

EĠ legittimo il provvedimento con il quale una Ambasciata italiana ha respinto la richiesta di visto dĠingresso per turismo presentata da un cittadino straniero nel caso in cui questĠultimo non abbia fornito prova alcuna del possesso di idonee fonti di reddito tali da palesare la probabilitˆ del suo rientro nel Paese di origine e comunque non sia possibile comprendere le reali finalitˆ del viaggio (1).

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(1) Ha osservato in particolare il T.A.R. Lazio che lĠart. 5 del trattato di Schengen, ratificato dallĠItalia con la l. n. 388/93 e sostanzialmente confermato dallĠart. 5 comma 1Ħ lettera c) Reg. CE n. 562/06, per lĠingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire "i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza"; tali formalitˆ debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del "visto uniforme" avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato).

Nello stesso senso lĠart. 4 comma 3Ħ d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto dĠingresso lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza".

LĠart. 5 comma 6Ħ d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente "la finalitˆ del viaggio".

Da tali disposizioni si evince che lo straniero che richiede il visto dĠingresso per turismo non deve dimostrare solo la disponibilitˆ dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, pi in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare "lo scopo e le condizioni del soggiorno" (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98) e le finalitˆ dello stesso (art. 5 d.p.r. n. 394/99).

A tal fine, lĠinteressato deve fornire allĠamministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalitˆ del soggiorno e, trattandosi di visto dĠingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneitˆ (confermata dalla durata del soggiorno che non pu˜ essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15 trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere lĠinteresse dello straniero a fare rientro nel Paese dĠorigine onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio".

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Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 31-3-2009, n. 1887, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/cds6_2009-03-31-4.htm (sulla legittimitˆ o meno di un provvedimento di respingimento di uno straniero il quale si  presentato alla frontiera munito di regolare visto turistico di 30 giorni, nel caso in cui comunque sia stata rilevata la insussistenza di sufficienti mezzi di sussistenza e di idonea documentazione attestante scopo e condizioni di soggiorno).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. I QUATER, sentenza 14-1-2009, n. 171, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/tarlazio1_2009-01-05.htm (sui presupposti necessari per il rilascio di un visto turistico agli stranieri ed in particolare sulla legittimitˆ o meno del diniego di visto perch lo straniero non ha dimostrato di possedere, nel paese di origine, fonti di reddito tali, per natura ed entitˆ, da palesare la probabilitˆ del suo rientro in patria).

 

N. 05354/2009 REG.SEN.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 667 del 2009, proposto da:

RUSSO VINCENZO e DAYANIS MABEL PULIDO CONCEPTION elettivamente domiciliati in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 8 presso lo studio dellĠavv. Tiberio Sarag˜ e rappresentati e difesi nel presente giudizio dallĠavv. Antonina Riccio del foro di Palermo

contro

- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dellĠAvvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- MINISTERO DELLĠINTERNO, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio;

- CONSOLATO DĠITALIA A CUBA, in persona del Console p.t. – non costituito in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 1673 dellĠ11/11/08 con cui lĠAmbasciata dĠItalia a Cuba ha respinto la richiesta di visto dĠingresso per turismo presentata da Pulido Conception Dayanis Mabel;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2009 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71 consentendolo lĠoggetto della causa, lĠintegritˆ del contraddittorio e la completezza dellĠistruttoria;

Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2009 della possibilitˆ di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71;

Rilevato, in fatto, che i ricorrenti impugnano il provvedimento prot. n. 1673 dellĠ11/11/08 con cui lĠAmbasciata dĠItalia a Cuba ha respinto la richiesta di visto dĠingresso per turismo presentata da Pulido Conception Dayanis Mabel;

Considerato, in diritto, che il ricorso  infondato e deve essere respinto;

Rilevato, in particolare, che il provvedimento impugnato appare legittimo alla luce della normativa vigente;

Considerato, infatti, che:

- secondo lĠart. 5 del trattato di Schengen, ratificato dallĠItalia con la l. n. 388/93 e sostanzialmente confermato dallĠart. 5 comma 1Ħ lettera c) Reg. CE n. 562/06, per lĠingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire "i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza"; tali formalitˆ debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del "visto uniforme" avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato);

- nello stesso senso lĠart. 4 comma 3Ħ d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto dĠingresso lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza";

- lĠart. 5 comma 6Ħ d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente "la finalitˆ del viaggio";

- secondo il punto 20 dellĠallegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00, poi, il visto dĠingresso per ragioni di turismo  subordinato al deposito di documentazione comprovante:

"a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;

b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilitˆ di autonomi mezzi di viaggio;

c) la disponibilitˆ di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalitˆ, ecc.)";

- la direttiva del Ministero dellĠInterno del 1 marzo 2000 quantifica, altres“, gli importi dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto dĠingresso per turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno;

Considerato che dalle disposizioni ora richiamate si evince che lo straniero che richiede il visto dĠingresso per turismo non deve dimostrare solo la disponibilitˆ dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, pi in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare "lo scopo e le condizioni del soggiorno" (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98) e le finalitˆ dello stesso (art. 5 d.p.r. n. 394/99);

Rilevato che, a tal fine, lĠinteressato deve fornire allĠamministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalitˆ del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto dĠingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneitˆ (confermata dalla durata del soggiorno che non pu˜ essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15 trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere lĠinteresse dello straniero a fare rientro nel Paese dĠorigine onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio";

Considerato che le condizioni in esame possono essere di varia natura quali lĠesistenza di significativi legami familiari, lĠesercizio di attivitˆ economiche, il possesso di fonti di reddito, la titolaritˆ di beni immobili o, comunque, altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi farˆ ritorno al termine del soggiorno in Italia;

Considerato che nella fattispecie nessuna delle condizioni in esame  stata dimostrata dallĠinteressata che, come risulta dalla documentazione trasmessa dallĠAmbasciata con nota del 3 febbraio 2009, non ha fornito prova alcuna del possesso di idonee fonti di reddito tali da palesare la probabilitˆ del suo rientro nel Paese di origine;

Considerato, poi, che lĠamministrazione ha desunto lĠesistenza del c.d. "rischio migratorio" anche dalle dichiarazioni rese dallĠinteressata allĠatto della presentazione della domanda dalle quali non  stato possibile comprendere le reali finalitˆ del viaggio e le date dello stesso;

Considerato che, a fronte della correttezza sostanziale del provvedimento impugnato, la dedotta carenza motivazionale  inidonea a determinarne lĠannullamento in sede giurisdizionale secondo quanto previsto dagli artt. 21 octies comma 2Ħ l. n. 241/90 e 4 comma 2Ħ d. lgs. n. 286/98, norma, questĠultima, che consente allĠamministrazione di non motivare il diniego di visto per turismo ferma restando la possibilitˆ per il Giudice di verificare – nel corso del giudizio - la legittimitˆ delle ragioni poste a base del diniego previa acquisizione delle stesse a seguito di richiesta istruttoria del Tribunale, come  effettivamente avvenuto nella fattispecie;

Rilevato che lĠopzione ermeneutica in esame consente, poi, di ritenere irrilevante e, comunque, manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzionale prospettata in riferimento allĠinesistenza normativa di un obbligo motivazionale a carico dellĠamministrazione allorchŽ si pronuncia sulla richiesta di visto dĠingresso per turismo;

Considerato, poi, che per gli stessi motivi la prospettata violazione dellĠart. 7 l. n. 241/90 non legittima lĠannullamento giurisdizionale dellĠatto impugnato;

Considerato, pertanto, che il ricorso  infondato e deve essere respinto;

Ritenuto che le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo si liquida in euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ Amministrativa.

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Pio Guerrieri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29/05/2009.

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