DINIEGO DEL VISTO DĠINGRESSO
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TAR LAZIO -
ROMA, SEZ. I QUATER - sentenza 29 maggio 2009 n. 5354 - Pres. Guerrieri, Est. Francavilla
- Russo ed altro (Avv. Sarag) c. Ministero degli Esteri (Avv.ra Stato) ed
altri (n.c.) - (respinge).
Stranieri
- Visto di ingresso per turismo - Diniego - Motivato con riferimento al mancato
possesso di mezzi necessari per il soggiorno ed al mancato chiarimento delle
ragioni della richiesta - Legittimit.
EĠ
legittimo il provvedimento con il quale una Ambasciata italiana ha respinto la
richiesta di visto dĠingresso per turismo presentata da un cittadino straniero
nel caso in cui questĠultimo non abbia fornito prova alcuna del possesso di
idonee fonti di reddito tali da palesare la probabilit del suo rientro nel
Paese di origine e comunque non sia possibile comprendere le reali finalit del
viaggio (1).
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(1) Ha
osservato in particolare il T.A.R. Lazio che lĠart. 5 del trattato di Schengen,
ratificato dallĠItalia con la l. n. 388/93 e sostanzialmente confermato
dallĠart. 5 comma 1Ħ lettera c) Reg. CE n. 562/06, per lĠingresso nel
territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire "i documenti
che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei
mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia
per il ritorno nel paese di provenienza"; tali formalit
debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del "visto uniforme"
avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato).
Nello stesso
senso lĠart. 4 comma 3Ħ d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto
dĠingresso lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro,
anche per il ritorno nel Paese di provenienza".
LĠart. 5 comma
6Ħ d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre
alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero
deve depositare quella concernente "la finalit del viaggio".
Da tali disposizioni
si evince che lo straniero che richiede il visto dĠingresso per turismo non
deve dimostrare solo la disponibilit dei mezzi necessari ad assicurarne la
sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, pi in
generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare "lo scopo e
le condizioni del soggiorno" (art. 5 del trattato di Schengen e art.
4 comma 3 d. lgs. n. 286/98) e le finalit dello stesso (art. 5 d.p.r. n.
394/99).
A tal fine,
lĠinteressato deve fornire allĠamministrazione la prova delle condizioni che
giustificano le finalit del soggiorno e, trattandosi di visto dĠingresso per
turismo caratterizzato da necessaria temporaneit (confermata dalla durata del
soggiorno che non pu essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15
trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente
ritenere lĠinteresse dello straniero a fare rientro nel Paese dĠorigine onde
scongiurare il c.d. "rischio migratorio".
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Documenti correlati:
CONSIGLIO DI
STATO SEZ. VI, sentenza 31-3-2009, n. 1887, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/cds6_2009-03-31-4.htm
(sulla legittimit o meno di un provvedimento di respingimento di uno straniero
il quale si presentato alla frontiera munito di regolare visto turistico di
30 giorni, nel caso in cui comunque sia stata rilevata la insussistenza di
sufficienti mezzi di sussistenza e di idonea documentazione attestante scopo e
condizioni di soggiorno).
TAR LAZIO -
ROMA SEZ. I QUATER, sentenza 14-1-2009, n. 171, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/tarlazio1_2009-01-05.htm
(sui presupposti necessari per il rilascio di un visto turistico agli stranieri
ed in particolare sulla legittimit o meno del diniego di visto perch lo
straniero non ha dimostrato di possedere, nel paese di origine, fonti di
reddito tali, per natura ed entit, da palesare la probabilit del suo rientro in
patria).
N. 05354/2009
REG.SEN.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato
la presente
SENTENZA
ex art. 21 e
26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso
numero di registro generale 667 del 2009, proposto da:
RUSSO VINCENZO
e DAYANIS MABEL PULIDO CONCEPTION elettivamente domiciliati in Roma, piazzale
delle Belle Arti n. 8 presso lo studio dellĠavv. Tiberio Sarag e rappresentati
e difesi nel presente giudizio dallĠavv. Antonina Riccio del foro di Palermo
contro
- MINISTERO
DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n. 12 presso la Sede dellĠAvvocatura Generale dello Stato che ex lege lo
rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO
DELLĠINTERNO, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio;
- CONSOLATO
DĠITALIA A CUBA, in persona del Console p.t. – non costituito in giudizio
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del
provvedimento prot. n. 1673 dellĠ11/11/08 con cui lĠAmbasciata dĠItalia a Cuba
ha respinto la richiesta di visto dĠingresso per turismo presentata da Pulido
Conception Dayanis Mabel;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore nella
Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2009 il dott. Michelangelo Francavilla
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di
potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli
artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71 consentendolo lĠoggetto della
causa, lĠintegrit del contraddittorio e la completezza dellĠistruttoria;
Avvisate le
parti presenti alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2009 della possibilit di
definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma
4Ħ L. n. 1034/71;
Rilevato, in
fatto, che i ricorrenti impugnano il provvedimento prot. n. 1673 dellĠ11/11/08
con cui lĠAmbasciata dĠItalia a Cuba ha respinto la richiesta di visto
dĠingresso per turismo presentata da Pulido Conception Dayanis Mabel;
Considerato,
in diritto, che il ricorso infondato e deve essere respinto;
Rilevato, in
particolare, che il provvedimento impugnato appare legittimo alla luce della
normativa vigente;
Considerato,
infatti, che:
- secondo
lĠart. 5 del trattato di Schengen, ratificato dallĠItalia con la l. n. 388/93 e
sostanzialmente confermato dallĠart. 5 comma 1Ħ lettera c) Reg. CE n. 562/06,
per lĠingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire
"i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno
previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata
prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza"; tali
formalit debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del
"visto uniforme" avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11
e 15 del trattato);
- nello stesso
senso lĠart. 4 comma 3Ħ d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto
dĠingresso lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch
la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro,
anche per il ritorno nel Paese di provenienza";
- lĠart. 5
comma 6Ħ d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda,
oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo
straniero deve depositare quella concernente "la finalit del
viaggio";
- secondo il
punto 20 dellĠallegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del
12/07/00, poi, il visto dĠingresso per ragioni di turismo subordinato al
deposito di documentazione comprovante:
"a)
adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito
dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del
testo unico n. 286/1998;
b) il titolo
di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilit di
autonomi mezzi di viaggio;
c) la
disponibilit di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di
ospitalit, ecc.)";
- la direttiva
del Ministero dellĠInterno del 1 marzo 2000 quantifica, altres, gli importi
dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto dĠingresso per
turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno;
Considerato
che dalle disposizioni ora richiamate si evince che lo straniero che richiede
il visto dĠingresso per turismo non deve dimostrare solo la disponibilit dei
mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il
ritorno in patria ma, pi in generale, deve esibire quegli atti necessari a
comprovare "lo scopo e le condizioni del soggiorno" (art. 5 del
trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98) e le finalit dello
stesso (art. 5 d.p.r. n. 394/99);
Rilevato che,
a tal fine, lĠinteressato deve fornire allĠamministrazione la prova delle
condizioni che giustificano le finalit del soggiorno e, nella fattispecie,
trattandosi di visto dĠingresso per turismo caratterizzato da necessaria
temporaneit (confermata dalla durata del soggiorno che non pu essere
superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15 trattato di Schengen), dei
presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere lĠinteresse dello
straniero a fare rientro nel Paese dĠorigine onde scongiurare il c.d.
"rischio migratorio";
Considerato
che le condizioni in esame possono essere di varia natura quali lĠesistenza di
significativi legami familiari, lĠesercizio di attivit economiche, il possesso
di fonti di reddito, la titolarit di beni immobili o, comunque, altre
circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia
il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi far ritorno al
termine del soggiorno in Italia;
Considerato
che nella fattispecie nessuna delle condizioni in esame stata dimostrata
dallĠinteressata che, come risulta dalla documentazione trasmessa
dallĠAmbasciata con nota del 3 febbraio 2009, non ha fornito prova alcuna del
possesso di idonee fonti di reddito tali da palesare la probabilit del suo
rientro nel Paese di origine;
Considerato,
poi, che lĠamministrazione ha desunto lĠesistenza del c.d. "rischio
migratorio" anche dalle dichiarazioni rese dallĠinteressata allĠatto della
presentazione della domanda dalle quali non stato possibile comprendere le
reali finalit del viaggio e le date dello stesso;
Considerato
che, a fronte della correttezza sostanziale del provvedimento impugnato, la
dedotta carenza motivazionale inidonea a determinarne lĠannullamento in sede
giurisdizionale secondo quanto previsto dagli artt. 21 octies comma 2Ħ l. n.
241/90 e 4 comma 2Ħ d. lgs. n. 286/98, norma, questĠultima, che consente
allĠamministrazione di non motivare il diniego di visto per turismo ferma
restando la possibilit per il Giudice di verificare – nel corso del
giudizio - la legittimit delle ragioni poste a base del diniego previa
acquisizione delle stesse a seguito di richiesta istruttoria del Tribunale,
come effettivamente avvenuto nella fattispecie;
Rilevato che
lĠopzione ermeneutica in esame consente, poi, di ritenere irrilevante e,
comunque, manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale
prospettata in riferimento allĠinesistenza normativa di un obbligo
motivazionale a carico dellĠamministrazione allorch si pronuncia sulla
richiesta di visto dĠingresso per turismo;
Considerato,
poi, che per gli stessi motivi la prospettata violazione dellĠart. 7 l. n.
241/90 non legittima lĠannullamento giurisdizionale dellĠatto impugnato;
Considerato,
pertanto, che il ricorso infondato e deve essere respinto;
Ritenuto che
le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da
dispositivo, debbono essere poste a carico dei ricorrenti in quanto
soccombenti;
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I
Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma
10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71:
1) respinge il
ricorso;
2) condanna i
ricorrenti a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del
presente giudizio il cui importo complessivo si liquida in euro cinquecento/00,
per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
3) ordina che
la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit Amministrativa.
Cos deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2009 con l'intervento dei
Magistrati:
Pio Guerrieri,
Presidente
Giancarlo
Luttazi, Consigliere
Michelangelo
Francavilla, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA il 29/05/2009.