La
visione formalistica dellĠinteresse a ricorrere del Giudice amministrativo e
lĠepilogo della vicenda dei lavavetri!
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TAR
TOSCANA, SEZ. II - sentenza 12 maggio 2009 n. 841 - Pres. Nicolosi, Est. Fiorentino -
Daadoui (Avv.ti Adami, Angelelli, Salerni, A. Ronchi, Antetomaso e M. Ronchi)
c. Comune di Firenze (Avv.ti Sansoni e Visciola) e con lĠintervento ad
adiuvandum dellĠAssociazione Progetto Diritti o.n.l.u.s. ed altro (Avv.ti
Salemi e Damizia) - (dichiara il ricorso inammissibile).
Circolazione
stradale - Ordinanza del Sindaco di Firenze dellĠ11 settembre 2007 - Con la
quale si inibisce lĠattivit di lavavetri presso i semafori in difetto di
autorizzazione - Ricorso proposto da un cittadino extracomunitario - Che
asserisce di esercitare da tempo lĠattivit di lavavetri - Inammissibilit del
ricorso per difetto di interesse - Va dichiarata.
EĠ
inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto da un cittadino
straniero che da circa sei anni svolge attivit di lavavetri presso gli
impianti semaforici del Comune di Firenze, munito di propria attrezzatura,
avverso lĠordinanza
del Sindaco di Firenze n. 833, dellĠ11 settembre 2007, avente come oggetto
"Tutela dellĠincolumit pubblica nelle strade cittadine e agli incroci
semaforici". Il difetto di interesse a ricorrere deriva dalla circostanza
della non riconducibilit della cosiddetta "figura del lavavetri" ad
alcuna attivit lavorativa giuridicamente riconosciuta, come comprovato dal
fatto che alla pulizia del parabrezza o dei fari da parte del cosiddetto "
lavavetri " non consegue lĠobbligo di corrispettivo di danaro da parte
dellĠautomobilista e, comunque, quandĠanche questi elargisca una somma di
danaro per tale pulizia, detta somma riveste mero carattere di liberalit non
sussistendo, peraltro, al riguardo alcun tariffario (del resto esistono
apposite strutture – garage, e stazioni di servizio, ecc. –
debitamente autorizzate al lavaggio di automezzi); in tal caso, quindi, non
risulta assolutamente individuabile la sussistenza dellĠinteresse a ricorrere,
che per giurisprudenza pacifica, esige che il provvedimento impugnato abbia
arrecato un concreto pregiudizio al ricorrente e che, dunque, vi sia una
effettiva lesione di questĠultimo (1).
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(1) Ha
aggiunto il T.A.R. Toscana che il ricorso era da ritenere, comunque,
improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa coltivazione,
atteso che il provvedimento n. 833, dellĠ11 settembre 2007, oggetto del
ricorso, era stato, a sua volta revocato con il provvedimento n. 975, del 15
ottobre 2007.
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Documenti
correlati:
COMUNE DI
FIRENZE - ordinanza sindacale 11 settembre 2007 n. 2007/00833 - Oggetto: tutela
dell'incolumit pubblica nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, pag.
http://www.lexitalia.it/leggi/ord_2007-09-11.htm
COMUNE DI
FIRENZE - ordinanza sindacale 25 agosto 2007 n. 2007/00774 - Oggetto: Divieto
di esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", pag. http://www.lexitalia.it/leggi/ord_2007-08-25.htm
COMUNE DI
PADOVA - ordinanza sindacale 30 gennaio 2009, n. 4 avente ad oggetto: Misure
volte a prevenire e contrastare situazioni urbane di degrado e di
"criminalit diffusa" collegate allĠacquisto di sostanze stupefacenti
e psicotrope, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/ord_2009-01.htm
L. OLIVERI, Ammissibili
le ordinanze sindacali firmate dagli assessori?, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/oliveri_lavavetri.htm
G. VIRGA, La
supplenza normativa degli enti locali ed il pericolo di un diritto "a
macchia di leopardo", pag. http://www.lexitalia.it/p/72/virgag_faidate.htm
N.
00841/2009 REG.SEN.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato
la presente
SENTENZA
Sul ricorso
numero di registro generale 1519 del 2007, proposto da:
Daadoui
Mohamed, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Adami, Mario Angelelli,
Arturo Salerni, Andrea Ronchi, Cesare Antetomaso, Marco Ronchi, con domicilio
eletto presso Marco Ronchi in Firenze, via Masaccio 219;
contro
Comune di
Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Claudio Visciola,
con domicilio eletto presso Claudio Visciola in Firenze, c/o Ufficio Legale
Comunale;
e con l'intervento di
Con
lĠintervento ad adiuvandum dellĠAssociazione Progetto Diritti o.n.l.u.s. nonch
dellĠAssociazione Antigone o.n.l.u.s. rappresentate e difese dagli avv.ti
Arturo Salemi e Maria Rosaria Damizia ed selettivamente domiciliate presso lo
studio dellĠavv.to Marco Franchi in Firenze Via Masaccio 219;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dellĠordinanza
" Tutela dellĠincolumit pubblica nelle strade cittadine e agli incroci
semaforici" n. 833/2007 del 11 settembre 2007, esecutiva in pari data, del
sindaco del comune di Firenze, Leonardo Domenici, nonch di ogni altro atto
comunque alla detta ordinanza connesso, anche se non conosciuto dal ricorrente,
sia esso presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo;.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Visto lĠatto
di intervento ad adiuvandum dellĠAssociazione Progetto Diritti o.n.l.u.s. e
dellĠAssociazione Antigone o.n.l.u.s.;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 15/10/2008 il dott. Vincenzo Fiorentino e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto
notificato il 24 settembre2007 e depositato il 2 ottobre successivo il
cittadino Marocchino Daadoui Mohamed, dopo aver premesso di svolgere, da circa
sei anni, attivit di lavavetri presso gli impianti semaforici di Viale
Guidoni, davanti al complesso universitario, recandovisi ogni giorno dalle ore
8 alle ore 17, munito di propria attrezzatura offrendo il servizio agli
automobilisti, ha dedotto lĠillegittimit del sopraindicato provvedimento
sindacale n. 833, dellĠ11 settembre 2007, per i seguenti motivi:
- 1)
violazione e/o falsa applicazione dellĠart. 54, comma 2 del D.lgs. 267/2000;
difetto di presupposto e di motivazione; eccesso di potere per sviamento
pubblico, per illogicit, travisamento di fatti ed iniquit.
Il
provvedimento gravato sarebbe stato adottato disattendendo che nella specie non
vi sarebbero stati i presupposti di cui al suindicato comma 2 dellĠart. 54 del
D.lgs. 267/2000dato che lĠattivit di lavavetri sarebbe inidonea a determinare
situazione di effettivo pericolo per lĠincolumit pubblica, non fronteggiabile
con gli ordinari strumenti di amministrazione, che da sola legittimerebbe
lĠadozione di unĠordinanza con tingibile ed urgente.
- 2)
Violazione dellĠart. 21 septies della L. 241 del 1990, violazione degli artt. 3
e 25, comma 2 Cost. ; eccesso di potere ex art. 21 octies della L. 241 del 1990
relativamente alla parte del provvedimento che fa riferimento allĠart. 650 c.p.
Il
provvedimento sarebbe legittimo per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21
septies L. 241 del 1990 in quanto adottato in eccesso di potere ed in
violazione di legge ex art. 21 octies L. 241 del 1990 in quanto diretto ad
introdurre un precetto in spregio ai principi di riserva di legge statale,
legalit e tassativit ex artt. 25, comma 2 e 27 Cost.
- 3)
Violazione degli artt. 3 e 25 comma 2 Cost. ed eccesso di potere ex art. 21
octies L. 241/90 del provvedimento sindacale che impone lĠapplicazione
dellĠart. 650 c.p. laddove si dovrebbe applicare soltanto la sanzione
amministrativa di cui allĠart. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
Con atto
notificato lĠ11 ottobre 2007 sono intervenute a sostegno del ricorrente
lĠAssociazione Progetto Diritti o.n.l.u.s. e lĠAssociazione Antigone o.n.l.u.s.
Il comune
intimato costituitosi in giudizio con atto depositato il 1 ottobre 2007, ha,
con memoria del successivo giorno15, eccepito in via preliminare
lĠinammissibilit del ricorso " per difetto in capo al ricorrente,
dellĠinteresse ad agire " dato che questi risulterebbe privo di qualsiasi
legittimazione processuale e ci sul rilievo che la legittimazione a ricorrere
potrebbe essere riconosciuta soltanto a chi avesse potuto conseguire
lĠautorizzazione a svolgere lĠattivit di lavavetri".
La difesa
comunale ha, nel merito, contestato la fondatezza del ricorso.
In data 15
ottobre 2007, il sindaco del comune di Firenze ha, tuttavia, con provvedimento
n. 975, disposto, previa revoca del sopraindicato provvedimento n. 833 dellĠ11
settembre 2007 – che comunque sarebbe scaduto il 30 ottobre – il
" divieto su tutto il territorio comunale, ai sensi dellĠart. 43 lett. B)
del regolamento di P.M. , a chiunque nelle strade cittadine e agli incroci
semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti durante talune fasi della
circolazione per offrire attivit di pulizia vetri o fari dellĠautomezzo e
aspettarsi, in conseguenza, lĠelargizione di " denaro ", richiamando
poi, ai fini sanzionatori le " disposizioni di cui alla L. 689/81 ed alla
L. reg. 81/2000.
Nella Camera
di Consiglio del 16 ottobre 2007, in cui la difesa comunale ha comunicato
lĠintervenuta adozione del suddetto nuovo provvedimento n. 975, del 15 ottobre
2007, stata respinta, come da ordinanza n. 884, la domanda cautelare
proposta.
Con memoria
depositata il 30 novembre 2007 la difesa comunale nel sostenere
lĠinammissibilit del ricorso sullĠassunto del difetto di legittimazione ha
comunque eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del
ricorso per cessazione della materia del contendere e ci in ragione della
revoca del provvedimento con tale ricorso impugnato, disposta con il successivo
provvedimento del 15 ottobre 2007, sia del fatto che il provvedimento n. 833
dellĠ11 settembre, era destinato ad esaurire i suoi effetti con il 30 ottobre
2007, per cui la successiva revoca avrebbe solo anticipato di 15 giorni la
scadenza del provvedimento stesso.
Nel merito la
difesa comunale ha, comunque, dedotto lĠinfondatezza del ricorso.
DIRITTO
Come delineato
in fatto la difesa comunale ha, con memoria depositata il 15 ottobre 2007,
eccepito in via preliminare lĠinammissibilit del gravame per difetto in capo,
al ricorrente, dellĠinteresse ad agire.
Come riportato
in narrativa con tale gravame stato impugnato il provvedimento n. 833,
dellĠ11 settembre 2007, con il quale il sindaco del comune di Firenze –
previa revoca della precedente determinazione n. 774, del 25 agosto 2007,
contenente il divieto fino al 30 ottobre di tale anno, del " mestiere di
girovago lavavetri " – ha disposto, sul rilievo della "
ravvisata esigenza della tutela della incolumit pubblica ", il divieto,
su tutto il territorio comunale, " alle persone nelle strade cittadine ed
agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi
della circolazione, per offrire attivit di pulizia vetri o fari dellĠautomezzo
ed aspettarsi, in conseguenza, lĠelargizione di denaro " precisando che
lĠinosservanza di tale divieto sarebbe stata punita ai sensi dellĠart. 650 c.p.
e con il sequestro delle attrezzature utilizzate durante la tenuta dei
comportamenti " suddetti.
LĠeccezione
fondata.
Come tende,
lĠinteresse processuale comporta un giudizio di utilit e tenore ad accertare,
in primo luogo, se sia stata lesa la sfera giuridica il ricorrente ed, in
secondo luogo, il vantaggio potenziale che potrebbe derivare al ricorrente
dallĠaccoglimento del ricorso.
Tale giudicato
di utilit si risolve nella comparazione di due situazioni: quella in cui
verserebbe il ricorrente ove il ricorso non fosse stato proposto ed il
provvedimento, quindi, fosse divenuto per lui impugnabile ed efficace e quella
al contrario in cui il ricorso fosse accolto e lĠatto contestato venisse
eliminato dal mondo giuridico, e ci allo scopo di stabilire se la seconda
situazione ( quella dellĠeventuale accoglimento del ricorso e del seguente
annullamento del provvedimento ) sia, in ipotesi, secondo il comune buon senso,
pi vantaggiosa della prima, vale a dire, apportatrice per la parte ricorrente
di utilit e benefici maggiori.
Ebbene, con
riferimento al caso di specie, di tutta evidenza come in considerazione della
circostanza – che qui essenzialmente rileva – della non
riconducibilit della cosiddetta " figura del lavavetri " ad alcuna
attivit lavorativa giuridicamente riconosciuta, come comprovato dal fatto che
alla pulizia del parabrezza o dei fari da parte del cosiddetto " lavavetri
" non consegue lĠobbligo di corrispettivo di danaro da parte
dellĠautomobilista e, comunque, quandĠanche questi elargisca una somma di
danaro per tale pulizia, detta somma riveste mero carattere di liberalit non
sussistendo, peraltro, al riguardo alcun tariffario ( del resto esistono apposite
strutture – garage, e stazioni di servizio, ecc. – debitamente
autorizzate al lavaggio di automezzi ) non risulta assolutamente individuabile
la sussistenza dellĠinteresse a ricorrere, che per giurisprudenza pacifica,
esige che il provvedimento impugnato abbia arrecato un concreto pregiudizio al
ricorrente e che, dunque, vi sia una effettiva lesione di questĠultimo.
Peraltro,
anche a voler ritenere, per mera ipotesi, lĠesistenza da parte del ricorrente,
dellĠinteresse ad agire, il ricorso non sarebbe sfuggito ad un giudizio di
inammissibilit.
Invero, come
eccepito dalla difesa comunale, con la memoria depositata il 30 novembre 2007,
il ricorso sarebbe stato, comunque, improcedibile, per sopravvenuta carenza di
interesse alla relativa coltivazione.
Tale
eccezione, come delineato in punto di fatto, stata, in particolare, formulata
sul rilievo che il provvedimento n. 833, dellĠ11 settembre 2007, oggetto del
ricorso, stato, a sua volta revocato con il provvedimento n. 975, del 15
ottobre 2007.
Con tale
ulteriore provvedimento, come riportato in narrativa, stato imposto il "
divieto su tutto il territorio comunale, ai sensi dellĠart. 43 lett. B, del
regolamento di Polizia Municipale, a chiunque nelle strade cittadine e agli
incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti durante talune fasi della
circolazione per offrire attivit di pulizia vetri o fari dellĠautomezzo e
aspettarsi, in conseguenza, lĠelargizione di danaro ", richiamando poi, ai
fini sanzionatori " le disposizioni di cui alla L. 689/81 ed alla L. Reg.
81/2000 ".
Incidendo
questĠultimo provvedimento, per il suo contenuto, pressoch identico a quello
dellĠatto revocato, sulla stessa pretesa di cui al ricorso, di tutta evidenza
come il ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse a coltivare il ricorso
atteso che, anche se tale ricorso venisse ( sempre per mera ipotesi ) accolto,
nessun vantaggio ne deriverebbe al ricorrente medesimo dato che gli sarebbe
stato comunque impedito dal secondo provvedimento il raggiungimento dello
scopo.
Concludendo il
ricorso va dichiarato inammissibile.
Sussistono
ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II ^, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese ed
onorari di causa compensati.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in
Firenze nella camera di consiglio del giorno 15/10/2008 con l'intervento dei
Magistrati:
Maurizio Nicolosi,
Presidente
Vincenzo
Fiorentino, Consigliere, Estensore
Alessandro
Cacciari, Primo Referendario
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 12/05/2009