La visione formalistica dellĠinteresse a ricorrere del Giudice amministrativo e lĠepilogo della vicenda dei lavavetri!

 

 

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n. 5/2009 - İ copyright

TAR TOSCANA, SEZ. II - sentenza 12 maggio 2009 n. 841 - Pres. Nicolosi, Est. Fiorentino - Daadoui (Avv.ti Adami, Angelelli, Salerni, A. Ronchi, Antetomaso e M. Ronchi) c. Comune di Firenze (Avv.ti Sansoni e Visciola) e con lĠintervento ad adiuvandum dellĠAssociazione Progetto Diritti o.n.l.u.s. ed altro (Avv.ti Salemi e Damizia) - (dichiara il ricorso inammissibile).

Circolazione stradale - Ordinanza del Sindaco di Firenze dellĠ11 settembre 2007 - Con la quale si inibisce lĠattivitˆ di lavavetri presso i semafori in difetto di autorizzazione - Ricorso proposto da un cittadino extracomunitario - Che asserisce di esercitare da tempo lĠattivitˆ di lavavetri - Inammissibilitˆ del ricorso per difetto di interesse - Va dichiarata.

EĠ inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto da un cittadino straniero che da circa sei anni svolge attivitˆ di lavavetri presso gli impianti semaforici del Comune di Firenze, munito di propria attrezzatura, avverso lĠordinanza del Sindaco di Firenze n. 833, dellĠ11 settembre 2007, avente come oggetto "Tutela dellĠincolumitˆ pubblica nelle strade cittadine e agli incroci semaforici". Il difetto di interesse a ricorrere deriva dalla circostanza della non riconducibilitˆ della cosiddetta "figura del lavavetri" ad alcuna attivitˆ lavorativa giuridicamente riconosciuta, come comprovato dal fatto che alla pulizia del parabrezza o dei fari da parte del cosiddetto " lavavetri " non consegue lĠobbligo di corrispettivo di danaro da parte dellĠautomobilista e, comunque, quandĠanche questi elargisca una somma di danaro per tale pulizia, detta somma riveste mero carattere di liberalitˆ non sussistendo, peraltro, al riguardo alcun tariffario (del resto esistono apposite strutture – garage, e stazioni di servizio, ecc. – debitamente autorizzate al lavaggio di automezzi); in tal caso, quindi, non risulta assolutamente individuabile la sussistenza dellĠinteresse a ricorrere, che per giurisprudenza pacifica, esige che il provvedimento impugnato abbia arrecato un concreto pregiudizio al ricorrente e che, dunque, vi sia una effettiva lesione di questĠultimo (1).

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(1) Ha aggiunto il T.A.R. Toscana che il ricorso era da ritenere, comunque, improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa coltivazione, atteso che il provvedimento n. 833, dellĠ11 settembre 2007, oggetto del ricorso, era stato, a sua volta revocato con il provvedimento n. 975, del 15 ottobre 2007.

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Documenti correlati:

COMUNE DI FIRENZE - ordinanza sindacale 11 settembre 2007 n. 2007/00833 - Oggetto: tutela dell'incolumitˆ pubblica nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, pag. http://www.lexitalia.it/leggi/ord_2007-09-11.htm

COMUNE DI FIRENZE - ordinanza sindacale 25 agosto 2007 n. 2007/00774 - Oggetto: Divieto di esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", pag. http://www.lexitalia.it/leggi/ord_2007-08-25.htm

COMUNE DI PADOVA - ordinanza sindacale 30 gennaio 2009, n. 4 avente ad oggetto: Misure volte a prevenire e contrastare situazioni urbane di degrado e di "criminalitˆ diffusa" collegate allĠacquisto di sostanze stupefacenti e psicotrope, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/ord_2009-01.htm

L. OLIVERI, Ammissibili le ordinanze sindacali firmate dagli assessori?, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/oliveri_lavavetri.htm

G. VIRGA, La supplenza normativa degli enti locali ed il pericolo di un diritto "a macchia di leopardo", pag. http://www.lexitalia.it/p/72/virgag_faidate.htm

 

N. 00841/2009 REG.SEN.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2007, proposto da:

Daadoui Mohamed, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Adami, Mario Angelelli, Arturo Salerni, Andrea Ronchi, Cesare Antetomaso, Marco Ronchi, con domicilio eletto presso Marco Ronchi in Firenze, via Masaccio 219;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Claudio Visciola, con domicilio eletto presso Claudio Visciola in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale;

e con l'intervento di

Con lĠintervento ad adiuvandum dellĠAssociazione Progetto Diritti o.n.l.u.s. nonchŽ dellĠAssociazione Antigone o.n.l.u.s. rappresentate e difese dagli avv.ti Arturo Salemi e Maria Rosaria Damizia ed selettivamente domiciliate presso lo studio dellĠavv.to Marco Franchi in Firenze Via Masaccio 219;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dellĠordinanza " Tutela dellĠincolumitˆ pubblica nelle strade cittadine e agli incroci semaforici" n. 833/2007 del 11 settembre 2007, esecutiva in pari data, del sindaco del comune di Firenze, Leonardo Domenici, nonch di ogni altro atto comunque alla detta ordinanza connesso, anche se non conosciuto dal ricorrente, sia esso presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Visto lĠatto di intervento ad adiuvandum dellĠAssociazione Progetto Diritti o.n.l.u.s. e dellĠAssociazione Antigone o.n.l.u.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/10/2008 il dott. Vincenzo Fiorentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 24 settembre2007 e depositato il 2 ottobre successivo il cittadino Marocchino Daadoui Mohamed, dopo aver premesso di svolgere, da circa sei anni, attivitˆ di lavavetri presso gli impianti semaforici di Viale Guidoni, davanti al complesso universitario, recandovisi ogni giorno dalle ore 8 alle ore 17, munito di propria attrezzatura offrendo il servizio agli automobilisti, ha dedotto lĠillegittimitˆ del sopraindicato provvedimento sindacale n. 833, dellĠ11 settembre 2007, per i seguenti motivi:

- 1) violazione e/o falsa applicazione dellĠart. 54, comma 2 del D.lgs. 267/2000; difetto di presupposto e di motivazione; eccesso di potere per sviamento pubblico, per illogicitˆ, travisamento di fatti ed iniquitˆ.

Il provvedimento gravato sarebbe stato adottato disattendendo che nella specie non vi sarebbero stati i presupposti di cui al suindicato comma 2 dellĠart. 54 del D.lgs. 267/2000dato che lĠattivitˆ di lavavetri sarebbe inidonea a determinare situazione di effettivo pericolo per lĠincolumitˆ pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione, che da sola legittimerebbe lĠadozione di unĠordinanza con tingibile ed urgente.

- 2) Violazione dellĠart. 21 septies della L. 241 del 1990, violazione degli artt. 3 e 25, comma 2 Cost. ; eccesso di potere ex art. 21 octies della L. 241 del 1990 relativamente alla parte del provvedimento che fa riferimento allĠart. 650 c.p.

Il provvedimento sarebbe legittimo per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies L. 241 del 1990 in quanto adottato in eccesso di potere ed in violazione di legge ex art. 21 octies L. 241 del 1990 in quanto diretto ad introdurre un precetto in spregio ai principi di riserva di legge statale, legalitˆ e tassativitˆ ex artt. 25, comma 2 e 27 Cost.

- 3) Violazione degli artt. 3 e 25 comma 2 Cost. ed eccesso di potere ex art. 21 octies L. 241/90 del provvedimento sindacale che impone lĠapplicazione dellĠart. 650 c.p. laddove si dovrebbe applicare soltanto la sanzione amministrativa di cui allĠart. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Con atto notificato lĠ11 ottobre 2007 sono intervenute a sostegno del ricorrente lĠAssociazione Progetto Diritti o.n.l.u.s. e lĠAssociazione Antigone o.n.l.u.s.

Il comune intimato costituitosi in giudizio con atto depositato il 1 ottobre 2007, ha, con memoria del successivo giorno15, eccepito in via preliminare lĠinammissibilitˆ del ricorso " per difetto in capo al ricorrente, dellĠinteresse ad agire " dato che questi risulterebbe privo di qualsiasi legittimazione processuale e ci˜ sul rilievo che la legittimazione a ricorrere potrebbe essere riconosciuta soltanto a chi avesse potuto conseguire lĠautorizzazione a svolgere lĠattivitˆ di lavavetri".

La difesa comunale ha, nel merito, contestato la fondatezza del ricorso.

In data 15 ottobre 2007, il sindaco del comune di Firenze ha, tuttavia, con provvedimento n. 975, disposto, previa revoca del sopraindicato provvedimento n. 833 dellĠ11 settembre 2007 – che comunque sarebbe scaduto il 30 ottobre – il " divieto su tutto il territorio comunale, ai sensi dellĠart. 43 lett. B) del regolamento di P.M. , a chiunque nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti durante talune fasi della circolazione per offrire attivitˆ di pulizia vetri o fari dellĠautomezzo e aspettarsi, in conseguenza, lĠelargizione di " denaro ", richiamando poi, ai fini sanzionatori le " disposizioni di cui alla L. 689/81 ed alla L. reg. 81/2000.

Nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2007, in cui la difesa comunale ha comunicato lĠintervenuta adozione del suddetto nuovo provvedimento n. 975, del 15 ottobre 2007,  stata respinta, come da ordinanza n. 884, la domanda cautelare proposta.

Con memoria depositata il 30 novembre 2007 la difesa comunale nel sostenere lĠinammissibilitˆ del ricorso sullĠassunto del difetto di legittimazione ha comunque eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso per cessazione della materia del contendere e ci˜ in ragione della revoca del provvedimento con tale ricorso impugnato, disposta con il successivo provvedimento del 15 ottobre 2007, sia del fatto che il provvedimento n. 833 dellĠ11 settembre, era destinato ad esaurire i suoi effetti con il 30 ottobre 2007, per cui la successiva revoca avrebbe solo anticipato di 15 giorni la scadenza del provvedimento stesso.

Nel merito la difesa comunale ha, comunque, dedotto lĠinfondatezza del ricorso.

DIRITTO

Come delineato in fatto la difesa comunale ha, con memoria depositata il 15 ottobre 2007, eccepito in via preliminare lĠinammissibilitˆ del gravame per difetto in capo, al ricorrente, dellĠinteresse ad agire.

Come riportato in narrativa con tale gravame  stato impugnato il provvedimento n. 833, dellĠ11 settembre 2007, con il quale il sindaco del comune di Firenze – previa revoca della precedente determinazione n. 774, del 25 agosto 2007, contenente il divieto fino al 30 ottobre di tale anno, del " mestiere di girovago lavavetri " – ha disposto, sul rilievo della " ravvisata esigenza della tutela della incolumitˆ pubblica ", il divieto, su tutto il territorio comunale, " alle persone nelle strade cittadine ed agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attivitˆ di pulizia vetri o fari dellĠautomezzo ed aspettarsi, in conseguenza, lĠelargizione di denaro " precisando che lĠinosservanza di tale divieto sarebbe stata punita ai sensi dellĠart. 650 c.p. e con il sequestro delle attrezzature utilizzate durante la tenuta dei comportamenti " suddetti.

LĠeccezione  fondata.

Come tende, lĠinteresse processuale comporta un giudizio di utilitˆ e tenore ad accertare, in primo luogo, se sia stata lesa la sfera giuridica il ricorrente ed, in secondo luogo, il vantaggio potenziale che potrebbe derivare al ricorrente dallĠaccoglimento del ricorso.

Tale giudicato di utilitˆ si risolve nella comparazione di due situazioni: quella in cui verserebbe il ricorrente ove il ricorso non fosse stato proposto ed il provvedimento, quindi, fosse divenuto per lui impugnabile ed efficace e quella al contrario in cui il ricorso fosse accolto e lĠatto contestato venisse eliminato dal mondo giuridico, e ci˜ allo scopo di stabilire se la seconda situazione ( quella dellĠeventuale accoglimento del ricorso e del seguente annullamento del provvedimento ) sia, in ipotesi, secondo il comune buon senso, pi vantaggiosa della prima, vale a dire, apportatrice per la parte ricorrente di utilitˆ e benefici maggiori.

Ebbene, con riferimento al caso di specie,  di tutta evidenza come in considerazione della circostanza – che qui essenzialmente rileva – della non riconducibilitˆ della cosiddetta " figura del lavavetri " ad alcuna attivitˆ lavorativa giuridicamente riconosciuta, come comprovato dal fatto che alla pulizia del parabrezza o dei fari da parte del cosiddetto " lavavetri " non consegue lĠobbligo di corrispettivo di danaro da parte dellĠautomobilista e, comunque, quandĠanche questi elargisca una somma di danaro per tale pulizia, detta somma riveste mero carattere di liberalitˆ non sussistendo, peraltro, al riguardo alcun tariffario ( del resto esistono apposite strutture – garage, e stazioni di servizio, ecc. – debitamente autorizzate al lavaggio di automezzi ) non risulta assolutamente individuabile la sussistenza dellĠinteresse a ricorrere, che per giurisprudenza pacifica, esige che il provvedimento impugnato abbia arrecato un concreto pregiudizio al ricorrente e che, dunque, vi sia una effettiva lesione di questĠultimo.

Peraltro, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, lĠesistenza da parte del ricorrente, dellĠinteresse ad agire, il ricorso non sarebbe sfuggito ad un giudizio di inammissibilitˆ.

Invero, come eccepito dalla difesa comunale, con la memoria depositata il 30 novembre 2007, il ricorso sarebbe stato, comunque, improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa coltivazione.

Tale eccezione, come delineato in punto di fatto,  stata, in particolare, formulata sul rilievo che il provvedimento n. 833, dellĠ11 settembre 2007, oggetto del ricorso,  stato, a sua volta revocato con il provvedimento n. 975, del 15 ottobre 2007.

Con tale ulteriore provvedimento, come riportato in narrativa,  stato imposto il " divieto su tutto il territorio comunale, ai sensi dellĠart. 43 lett. B, del regolamento di Polizia Municipale, a chiunque nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti durante talune fasi della circolazione per offrire attivitˆ di pulizia vetri o fari dellĠautomezzo e aspettarsi, in conseguenza, lĠelargizione di danaro ", richiamando poi, ai fini sanzionatori " le disposizioni di cui alla L. 689/81 ed alla L. Reg. 81/2000 ".

Incidendo questĠultimo provvedimento, per il suo contenuto, pressochŽ identico a quello dellĠatto revocato, sulla stessa pretesa di cui al ricorso,  di tutta evidenza come il ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse a coltivare il ricorso atteso che, anche se tale ricorso venisse ( sempre per mera ipotesi ) accolto, nessun vantaggio ne deriverebbe al ricorrente medesimo dato che gli sarebbe stato comunque impedito dal secondo provvedimento il raggiungimento dello scopo.

Concludendo il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II ^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese ed onorari di causa compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Vincenzo Fiorentino, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2009

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