OSSERVAZIONI SUL TESTO DEL DDL 733

COME APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Premessa

 

Il ddl  recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica viene presentato per la prima volta al Senato e prende la numerazione AS 733. In seconda lettura giunge alla Camera e, dopo essere stato esaminato, modificato ed approvato dalla Camera dei Deputati, con la numerazione AC 2180,  giunge allesame del Senato per la seconda volta con la numerazione AS 733 B

 

Le modifiche approvate dalla Camera rispetto al testo approvato dal Senato (A.S. 733) sono in grassetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Norme nel testo approvato dalla Camera  (DDL 2180)

Argomento e  contenuto delle norme

Osservazioni rispetto alle richieste del Tavolo

 

Art. 1 comma 11

 

L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sostituito dal seguente:

 

      Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

      2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della met in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

 

Articolo 1 comma 12.

 

Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente:

 

      Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

      1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

      1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la met, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra met, alla copertura degli oneri connessi alle attivit istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza .

 

      

 

 

REQUISITI PER LACQUISTO DELLA CITTADINANZA

 

I commi 11 e 12 (ex art. 4 AC 2180) intervengono sulla L. 91/1992 in materia di cittadinanza, prevedendo, in particolare, nuovi requisiti pi stringenti per lottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano e sottoponendo le istanze o dichiarazioni concernenti lacquisto o la perdita della cittadinanza ad un contributo pari a 200 euro.

 

La disposizione conferma la versione iniziale del ddl. 733 e  prevede che:

il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni  - o da un anno, in presenza di figli nati dai coniugi -, (in precedenza: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli) nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio - o un anno e mezzo, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi- (in precedenza: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli), qualora risieda allestero. La condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento delladozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (in precedenza: al momento della presentazione dell'istanza);

 

-le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di duecento euro. Il gettito e' destinato per meta' alla realizzazione di progetti di cooperazione in materia di immigrazione; per l'altra meta', alla copertura delle spese dell'amministrazione dell'interno per le istruttorie relative ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

 

 

 

 

Larticolo 1, commi 11 e 12, resta sostanzialmente inalterato nei suoi contenuti, poich:

- i requisiti per lottenimento della cittadinanza restano restrittivi, sebbene si sia previsto che la riduzione dei termini operi anche in presenza di  figli adottati.

 

- la sostituzione della parola tassa con contributo, non cambia il carattere discriminatorio della previsione.

 

 

Si ribadisce pertanto che il testo dellart. 1 commi 11-12 approvato dalla Camera lascia inalterate le rigidit relative al tempo di permanenza e allesercizio dei diritti di cittadinanza, creando evidenti ostacoli ai processi di integrazione degli stranieri che vogliano stabilirsi nel nostro Paese.

Si propone di eliminare la disposizione per contrasto con lart. 3 della Costituzione, in quanto lesiva del principio di non discriminazione.

 

Si chiede di intervenire sulla legge n. 91/92 per  modificare lart. 1 relativo ai requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, ampliando  il novero dei casi in cui la cittadinanza si acquista in base al criterio dello jus soli, per conferire la cittadinanza per nascita a tutti quei bambini e adolescenti stranieri nati in Italia  da genitori stranieri.

 

Art. 1 comma 15.

 

All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonch un documento attestante la regolarit del soggiorno nel territorio italiano.

 

      

 

MATRIMONIO DELLO STRANIERO IN ITALIA

 

Il comma 15 (ex art. 6, co. 1 AC 2180) prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia debba presentare allufficiale di stato civile italiano un documento attestante la regolarit del soggiorno in Italia (art. 116 c.c.), oltre al nulla osta dellautorit competente nel proprio paese (come attualmente previsto dallart. 116 c.c.)

 

Il testo approvato dalla Camera riprende esattamente il testo originario dellart. 6 approvato dal Senato in prima lettura.  Pertanto non contempla pi la possibilit, prevista nel testo approvato dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera ( sede referente)   che -  anche se solo per taluni Stati da individuare – il cittadino straniero potesse presentare in caso di mancato rilascio del nulla osta dellautorit competente nel proprio paese, una autocertificazione.

 

 

 

 

La disposizione non rispetta il dettato della Costituzione italiana, in particolare il combinato disposto degli articoli 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto discriminatoria nei confronti degli stranieri nella misura in cui subordina l'esercizio del diritto a contrarre matrimonio - che un diritto fondamentale della persona e non di cittadinanza -  al possesso di un documento che attesti la regolarit del soggiorno.

Contrasta altres con gli articoli 9 e 21 della Carta di Nizza, nonch con gli articoli 12 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali che riconoscono a ciascun individuo il diritto al matrimonio e vietano qualsiasi discriminazione fondata sullorigine nazionale o sociale.

 

Inoltre, in presenza di figli minorenni, la disposizione pregiudica seriamente il diritto di questi ultimi, ad uno status familiare e allunit della famiglia, nella misura in cui ostacola il consolidamento dei legami per coloro che decidano di scegliere listituto del matrimonio.

 

Si propone di eliminare la disposizione, in quanto discriminatoria e,  con speciale riguardo al diritto dei bambini e degli adolescenti, lesiva del diritto allidentit e allunit familiare di cui agli artt. 8, 9 e 10 CRC.

 

 

 

 

Art. 1 comma 16.

 

 

 

Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) dopo l'articolo 10 inserito il seguente:

 

      Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

      3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

      4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria competente all'accertamento del reato.

      5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

      6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere;

 

          b) all'articolo 16, comma 1, le parole: n le cause ostative sono sostituite dalle seguenti: ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative.

 

 

REATO DI INGRESSO E SOGGIORNO IRREGOLARE

 

 

Il comma 16 (ex art. 21 AC 2180) novella il T.U. sullimmigrazione, introducendo la nuova contravvenzione dellIngresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (non applicabile allo straniero respinto al valico di frontiera); la medesima disposizione interviene sul procedimento applicabile, disciplina lesecuzione dellespulsione dello straniero denunciato per il medesimo reato, prevede la sentenza di non luogo a procedere nei casi di esecuzione del respingimento o dellespulsione, disciplina gli effetti sul procedimento della presentazione di una domanda di protezione internazionale e, infine, estende al caso di condanna per il reato in esame la facolt per il giudice di sostituire la pena dellammenda con lespulsione.

 

 La disposizione conferma la versione iniziale del ddl 733

 

 

 

 

La norma desta molta preoccupazione perch se venisse definitivamente approvata avrebbe come immediata conseguenza, quella di spingere alla completa invisibilit una parte consistente della popolazione straniera, relegando cos gli irregolari alla totale marginalit sociale, con la conseguente esclusione dei minorenni, per i quali non prevista alcuna forma di tutela, da qualunque servizio di base. In tal modo verrebbero negati quei diritti fondamentali che dovrebbero ormai essere acquisiti per tutti.

 

In particolare, si  evidenzia che mantenere questa fattispecie di reato avr come conseguenza quella di vanificare e, in pratica, rendere di difficile  applicazione lart. 35 co. 5 del TUIMM relativo al  non obbligo di segnalazione degli irregolari da parte dei medici. Infatti, se viene confermato il reato di Ingresso e soggiorno illegale,  i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (e, quindi, anche per i medici ospedalieri e delle ASL)  saranno comunque tenuti a  denunciare lirregolare, contravvenendo al disposto dall'articolo 35 co. 5 del TUIMM.

Unaltra contraddizione si evidenzia in relazione alla norma di cui allart. 1 comma 22 lett. g) del medesimo ddl AS733 B, che esclude l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie e scolastiche. Questo esonero  sarebbe ininfluente perch in ogni caso lirregolare si asterrebbe - nel timore di essere denunciato e quindi espulso - dall'accedere ai presidi sanitari, con il rischio che si creino gabinetti medici abusivi, magari gestiti da finti medici. Altres si avrebbe un aumento incontrollato di minori che non si avvalgono dei servizi scolastici, dal momento che anche gli insegnanti, in quanto incaricati di pubblico servizio sarebbero tenuti alla denuncia, analogamente ai medici.
 
Inoltre si teme che possa aumentare il numero di partorienti che non si rivolgeranno all'ospedale per partorire, sia che intendano riconoscere il figlio o meno. L'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per ottenere il rilascio di atti dello stato civile, di cui allart. 1 comma 22, lett. g) far s che nessuna "madre clandestina" denuncer pi la nascita del figlio.

Ci determinerebbe non solo un aumento del numero di parti non assistiti con le nefaste conseguenze sulla salute del bambino e della partoriente stessa, ma rischierebbe di far aumentare  significativamente il numero di  neonati abbandonati nei cassonetti o in luoghi insicuri che mettono a forte rischio la loro stessa vita.

I minori sarebbero completamente invisibili, e non registrati in alcuna anagrafe.

Per le ragioni illustrate, la norma di cui allart. 1 comma 16,  oltre ad essere contraddittoria, chiaramente incostituzionale in quanto lesiva del principio di ragionevolezza sancito dall'art. 2 della Costituzione.

Si ribadisce la necessit di  eliminare la disposizione.

 

 

Art.  1 comma 18.

 

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma inserito il seguente:

 

      L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

 

 Articolo 1 comma  19.

 

All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) sostituita dalla seguente:

 

          a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer.

 

 

 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA SUBORDINATA ALLA VERIFICA DI CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE

 

 

I commi 18 e 19 (ex art. 42 AC 2180, modificato) prevedono che liscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione possono dar luogo alla verifica (che, pertanto, solo facoltativa) da parte dei competenti uffici comunali,                                delle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

 

La disposizione risulta modificata rispetto alla versione originaria che subordinava, invece,  liscrizione anagrafica o la  registrazione di variazioni anagrafiche a tale verifica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La norma non subordina pi liscrizione anagrafica e la registrazioni di eventuali variazioni a tale verifica ma rimane comunque la possibilit che ci avvenga.

Pertanto si ribadisce che tale previsione sia eliminata.

 Articolo 1 comma 22.

 

Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

omissis

 

g) all'articolo 6, comma 2, le parole: e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi sono sostituite dalle seguenti: , per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie;

 

 

 

 

omissis

 

 

v) all'articolo 32:

 

              1) al comma 1, le parole: e ai minori comunque affidati sono sostituite dalle seguenti: e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati;

 

              2) al comma 1-bis, dopo le parole: ai minori stranieri non accompagnati sono inserite le seguenti: , affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,.

 

Modifiche al Testo Unico dell'immigrazione di cui al Dlgs 286/1998 in materia di immigrazione

 

La norma di cui alla lettera g) ( ex art. 45 lettera f)  nella versione  approvata dalla Camera, prevede che lesibizione del titolo di soggiorno valido non venga  richiesta non solo per l'accesso alle prestazioni garantite agli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale ( ipotesi gi contemplata nella versione precedente)  ma anche per l'accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie; tuttavia resta  l'obbligatoriet dell'esibizione del permesso di soggiorno  per richiedere gli atti dello stato civile .

 

 

 

La norma di cui alla lettera v) (ex art. 45 lett. S AC2180)  resta immodificata rispetto alla sua originaria formulazione.

 

La norma  richiede  per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore et, non pi alternativamente (o/o) ma congiuntamente (e/e), sia il requisito  della presenza sul territorio italiano da almeno 3 anni con la partecipazione a un progetto di integrazione sociale, che quello dellesistenza di un provvedimento di affidamento o di tutela)

 

 

 

 

 

La norma di cui alla lettera   g) crea un sistema indistinto di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente presenti, perch si impedisce tout court, non solo, per es. di contrarre matrimonio, limitando cos il diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, ma si ostacola no le dichiarazioni di nascita e il riconoscimento dei figli, con  un grave svantaggio ed una discriminazione per i minori stranieri figli di genitori irregolari. Al proposito si vedano le osservazioni riportate in relazione all'articolo 1 comma 16 ( sopra).

 

 

In relazione alla lettera v) per cui si ribadiscono le osservazioni gi espresse, ossia :

 

nel richiedere, non pi alternativamente, ma congiuntamente  sia il requisito della presenza sul territorio italiano  da almeno tre anni con la partecipazione a un progetto di integrazione sociale, che quello  dell'esistenza di un provvedimento di affidamento o di tutela , per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et, la norma comporterebbe, per i msna non in possesso di entrambi i requisiti o l'espulsione o la permanenza in Italia come irregolari. Tra gli altri, il grave rischio sarebbe che tra i minorenni gi presenti nel territorio italiano non in possesso di entrambi i requisiti aumenti la possibilit di essere coinvolti in attivit illegali e in forme di sfruttamento.

 

Si ribadiscono le richieste del tavolo di :

- eliminare la norma di cui all''art. 1 comma 22 lett. g) per violazione dei diritti fondamentali della persona a prescindere dallo status giuridico, in palese contrasto con l'art. 3 Cost. e per violazione dei diritti alla registrazione alla nascita e alla salute, riconosciuti a tutti i minori senza alcuna discriminazione, , in virt degli articoli 2, 7 , 24 CRC

- eliminare la norma di cui alla lettera v) per contrasto palese con il principio di non discriminazione di cui all'art.  2 Cost. e all'art. 3 CRC.

 

 

 

Articolo 1 comma 25.

 

Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente:

 

      Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ.

      2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalit per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonch dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

      3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

ACCORDI DI INTEGRAZIONE

 

Il comma 25 (ex art. 47 AC2180), novellando il TU sullimmigrazione, vi introduce la definizione del concetto di integrazione e prevede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, lobbligo per lo straniero di stipulare un accordo di integrazione, articolato su crediti, la cui disciplina rimessa a un emanando regolamento. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e lespulsione amministrativa dello straniero.

 

La norma confermata nella sua precedente versione.

 

 

La perdita integrale dei crediti che, di per s, comporta la perdita del permesso di soggiorno,  non tiene conto delle cause di tale perdita n si tiene conto di altri elementi di particolare importanza, come lesistenza di figli e senza che, nel novero delle eccezioni, siano inclusi i permessi di soggiorno rilasciati a minorenni stranieri non accompagnati.

 

 Si rinnovano le proposte del tavolo, di eliminare la disposizione  e qualora fosse mantenuta prevedere che nel novero delle eccezioni siano inserite le tipologie di permessi di soggiorno per minorenni stranieri non accompagnati, non espressamente richiamati dalla norma.

 

   Articolo 1 comma 29

 

Nei limiti delle risorse assegnate per le finalit di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

RIMPATRIO ASSISTITO DI MINORE CITTADINO DELL'UE

 

Il comma 29 (ex art. 53 AC2180) prevede che le disposizioni relative al rimpatrio assistito possano essere estese anche ai minori cittadini dellUnione europea non accompagnati che esercitano la prostituzione. Tale procedura deve essere applicata nellinteresse del minore e in ogni caso secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

 

 

 

 

 

La norma confermata nella sua precedente versione.

 

Nel prevedere lapplicazione dellistituto del rimpatrio assistito anche ai minorenni cittadini UE che esercitino la prostituzione, non prevede ladozione di garanzie per cui il rimpatrio sia realmente adottato nellinteresse del minorenne conformemente alle raccomandazioni del  Comitato ONU sui diritti dellinfanzia, contenute nel Commento generale n6. 

 

Inoltre, da un punto di vista procedurale,  la norma contrasta con l'art. 8 del  regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, che attribuisce la competenza decisoria in materia di potest genitoriale ( che include anche il ritorno del minorenne nei casi di trasferimento illecito o mancato rientro) ad una autorit giurisdizionale, individuata, in via generale, nell'autorit giurisdizionale dello Stato di residenza  del minorenne, da valutarsi caso per caso.

 

Pertanto, per la mancanza di chiare e puntuali indicazioni relative alle garanzie da apprestare al minorenne affinch il rimpatrio sia realmente conforme al suo superiore interesse, come richiesto dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, e vista la non conformit della disposizione alla normativa comunitaria, non derogabile da parte della normativa italiana ( di rango ordinario) si propone di eliminare la stessa, in quanto approssimativa ed illegittima.

 

 

 

 

 

Art. 3 comma 19.

 

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) dopo l'articolo 600-septies inserito il seguente:

 

      Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorit o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, punito con la reclusione fino a tre anni;

 

          b) dopo l'articolo 602 inserito il seguente:

 

      Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

 

          1) la decadenza dall'esercizio della potest del genitore;

 

          2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura;

 

          c) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: 600-quinquies, inserita la seguente: 600-octies,;

 

          d) l'articolo 671 abrogato.

 

IMPIEGO DI MINORI NELLACCATTONAGGIO

 

Lart. 3  comma 19 (ex art. 13 A C2180 modificato dalle Commissioni) introduce nel codice penale il delitto di Impiego di minori nellaccattonaggio (abrogando corrispondentemente lomologa contravvenzione) e individua le pene accessorie applicabili nel caso in cui i reati di cui agli artt. 583-bis (Mutilazione degli organi genitali femminili), 600 (Riduzione o mantenimento in schiavit o in servit), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) c.p. siano commessi dal genitore o dal tutore.

prevista la pena automatica della decadenza dall'esercizio della potesta' genitoriale o interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente allamministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura per il genitore o, rispettivamente, il tutore condannati per riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu', tratta di persone ovvero acquisto o alienazione di schiavi.

 

 

 

 

 

Si prevede che la decadenza dalla potest venga applicata anche per i seguenti reati: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; violenza sessuale, corruzione di minorenne, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo.

 

Lautomaticit della pena anche per questi ulteriori reati disattende ulteriormente le richiesta avanzate dal Tavolo, in quanto non solo resta la previsione della automaticit della decadenza dalla potest senza che ci sia la previa valutazione dellinteresse del minore da parte del giudice, ma viene anche ampliato il novero dei casi in cui applicarla automaticamente