COME APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Premessa
Il ddl
recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica viene
presentato per la prima volta al Senato e prende la numerazione AS 733. In
seconda lettura giunge alla Camera e, dopo essere stato esaminato, modificato
ed approvato dalla Camera dei Deputati, con la numerazione AC 2180, giunge allesame del Senato per la
seconda volta con la numerazione AS 733 B
Le modifiche approvate dalla Camera rispetto al testo
approvato dal Senato (A.S. 733) sono in grassetto.
Norme nel testo approvato dalla Camera (DDL 2180) |
Argomento e contenuto delle norme |
Osservazioni rispetto alle
richieste del Tavolo |
Art. 1 comma 11 L'articolo 5 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, sostituito dal seguente: Art.
5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano pu
acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda
legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo
tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al
momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia
intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini
di cui al comma 1 sono ridotti della met in presenza di figli nati o adottati dai
coniugi. Articolo 1 comma 12. Dopo l'articolo 9 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente: Art.
9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato
deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per legge. 1-bis. Le istanze o
dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200
euro. 1-ter. Il gettito
derivante dal contributo di cui al comma 1-bis versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del
Ministero dell'interno che lo destina, per la met, al finanziamento di
progetti del Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione diretti alla
collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi
terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a
programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra met, alla
copertura degli oneri connessi alle attivit istruttorie inerenti ai
procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di
immigrazione, asilo e cittadinanza . |
REQUISITI
PER LACQUISTO DELLA CITTADINANZA I
commi 11 e 12 (ex art. 4 AC 2180) intervengono sulla L. 91/1992 in materia di
cittadinanza, prevedendo, in particolare, nuovi requisiti pi stringenti per
lottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con
cittadino italiano e sottoponendo le istanze o dichiarazioni
concernenti lacquisto o la perdita della cittadinanza ad un contributo pari
a 200 euro. La
disposizione conferma la versione iniziale del ddl. 733 e prevede che: il coniuge, straniero o apolide, di
cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il
matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni - o da un anno, in presenza di figli nati dai coniugi -,
(in precedenza: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli) nel
territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio -
o un anno e mezzo, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi- (in
precedenza: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli), qualora risieda
allestero. La condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione
degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento
delladozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza
(in precedenza: al momento della presentazione dell'istanza); -le
istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di
duecento euro. Il gettito e' destinato per meta' alla realizzazione di
progetti di cooperazione in materia di immigrazione; per l'altra meta', alla
copertura delle spese dell'amministrazione dell'interno per le istruttorie
relative ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. |
Larticolo
1, commi 11 e 12, resta sostanzialmente inalterato nei suoi contenuti, poich:
-
i requisiti per lottenimento della cittadinanza restano restrittivi, sebbene
si sia previsto che la riduzione dei termini operi anche in presenza di figli adottati. -
la sostituzione della parola tassa con contributo, non cambia il carattere discriminatorio
della previsione. Si ribadisce pertanto che il testo dellart. 1 commi 11-12 approvato dalla Camera lascia
inalterate le rigidit relative al tempo di permanenza e allesercizio dei
diritti di cittadinanza, creando evidenti ostacoli ai processi di
integrazione degli stranieri che vogliano stabilirsi nel nostro Paese. Si propone di eliminare la
disposizione per contrasto con lart. 3 della Costituzione, in quanto lesiva
del principio di non discriminazione. Si chiede di intervenire sulla legge n. 91/92 per modificare lart. 1 relativo ai
requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, ampliando il novero dei casi in cui la
cittadinanza si acquista in base al criterio dello jus soli, per conferire la
cittadinanza per nascita a tutti quei bambini e adolescenti stranieri nati
in Italia da genitori stranieri. |
Art. 1
comma 15. All'articolo 116, primo comma, del
codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonch un
documento attestante la regolarit del soggiorno nel territorio italiano. |
MATRIMONIO DELLO
STRANIERO IN ITALIA Il comma 15 (ex art. 6, co. 1 AC
2180) prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia debba
presentare allufficiale di stato civile italiano un documento attestante la regolarit
del soggiorno in Italia (art. 116 c.c.), oltre al nulla osta dellautorit
competente nel proprio paese (come attualmente previsto dallart. 116 c.c.) Il testo approvato
dalla Camera riprende esattamente il testo originario dellart. 6 approvato
dal Senato in prima lettura.
Pertanto non contempla pi la possibilit, prevista nel testo
approvato dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera ( sede
referente) che - anche se solo per taluni Stati da
individuare – il cittadino straniero potesse presentare in caso di
mancato rilascio del nulla osta dellautorit competente nel proprio paese,
una autocertificazione. |
La disposizione non rispetta il
dettato della Costituzione italiana, in particolare il combinato disposto
degli articoli 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto discriminatoria nei confronti
degli stranieri nella misura in cui subordina l'esercizio del diritto a
contrarre matrimonio - che un diritto fondamentale della persona e non di
cittadinanza - al possesso di un
documento che attesti la regolarit del soggiorno. Contrasta
altres con gli articoli 9 e 21 della Carta di Nizza, nonch con gli articoli
12 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libert fondamentali che riconoscono a ciascun individuo il diritto al
matrimonio e vietano qualsiasi discriminazione fondata sullorigine nazionale
o sociale. Inoltre, in presenza di figli minorenni, la
disposizione pregiudica seriamente il diritto di questi ultimi, ad uno status familiare e allunit
della famiglia, nella misura in cui ostacola il consolidamento dei legami per
coloro che decidano di scegliere listituto del matrimonio. Si propone di eliminare la disposizione, in
quanto discriminatoria e, con
speciale riguardo al diritto dei bambini e degli adolescenti, lesiva del
diritto allidentit e allunit familiare di cui agli artt. 8, 9 e 10 CRC. |
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Art. 1
comma 16. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) dopo
l'articolo 10 inserito il seguente: Art.
10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che
fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione
delle disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di cui
all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con l'ammenda da
5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica
l'articolo 162 del codice penale. 2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario
del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 3. Al
procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 4. Ai fini
dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma
1 non richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,
da parte dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del medesimo
reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria
competente all'accertamento del reato. 5. Il giudice,
acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale. 6. Nel caso di
presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento sospeso. Acquisita la
comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del
presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere; b)
all'articolo 16, comma 1, le parole: n le cause ostative sono sostituite
dalle seguenti: ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di
cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative. |
REATO DI INGRESSO E
SOGGIORNO IRREGOLARE Il comma 16 (ex art. 21 AC 2180) novella il
T.U. sullimmigrazione, introducendo la nuova contravvenzione dellIngresso
e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (non applicabile allo straniero
respinto al valico di frontiera); la medesima disposizione interviene sul
procedimento applicabile, disciplina lesecuzione dellespulsione dello
straniero denunciato per il medesimo reato, prevede la sentenza di non luogo
a procedere nei casi di esecuzione del respingimento o dellespulsione,
disciplina gli effetti sul procedimento della presentazione di una domanda di
protezione internazionale e, infine, estende al caso di condanna per il reato
in esame la facolt per il giudice di sostituire la pena dellammenda con
lespulsione. La
disposizione conferma la versione iniziale del ddl 733 |
La norma desta molta preoccupazione perch se
venisse definitivamente approvata avrebbe come immediata conseguenza, quella
di spingere alla completa invisibilit una parte consistente della
popolazione straniera, relegando cos gli irregolari alla totale marginalit
sociale, con la conseguente esclusione dei minorenni, per i quali non
prevista alcuna forma di tutela, da qualunque servizio di base. In tal modo
verrebbero negati quei diritti fondamentali che dovrebbero ormai essere
acquisiti per tutti. In particolare, si evidenzia che mantenere questa
fattispecie di reato avr come conseguenza quella di vanificare e, in
pratica, rendere di difficile
applicazione lart. 35 co. 5 del TUIMM relativo al non obbligo di segnalazione degli
irregolari da parte dei medici. Infatti, se viene confermato il reato di
Ingresso e soggiorno illegale, i
pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (e, quindi, anche
per i medici ospedalieri e delle ASL)
saranno comunque tenuti a
denunciare lirregolare, contravvenendo al disposto dall'articolo 35
co. 5 del TUIMM. Unaltra contraddizione si evidenzia in relazione
alla norma di cui allart. 1 comma 22 lett. g) del medesimo ddl AS733 B, che
esclude l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle
prestazioni sanitarie e scolastiche. Questo esonero sarebbe ininfluente perch in ogni caso lirregolare si
asterrebbe - nel timore di essere denunciato e quindi espulso - dall'accedere
ai presidi sanitari, con il rischio che si creino gabinetti medici abusivi,
magari gestiti da finti medici. Altres si avrebbe un aumento incontrollato
di minori che non si avvalgono dei servizi scolastici, dal momento che anche
gli insegnanti, in quanto incaricati di pubblico servizio sarebbero tenuti
alla denuncia, analogamente ai medici. Ci determinerebbe non solo un aumento del
numero di parti non assistiti con le nefaste conseguenze sulla salute del
bambino e della partoriente stessa, ma rischierebbe di far aumentare
significativamente il numero di neonati abbandonati nei
cassonetti o in luoghi insicuri che mettono a forte rischio la loro stessa
vita. I minori sarebbero completamente invisibili, e
non registrati in alcuna anagrafe. Per le ragioni illustrate, la norma di cui
allart. 1 comma 16, oltre ad
essere contraddittoria, chiaramente incostituzionale in quanto lesiva del
principio di ragionevolezza sancito dall'art. 2 della Costituzione. Si ribadisce la necessit di eliminare la disposizione. |
Art. 1 comma 18. All'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma inserito il seguente: L'iscrizione
e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da
parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie
dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai
sensi delle vigenti norme sanitarie. Articolo 1 comma 19. All'articolo 29, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a)
sostituita dalla seguente: a) di un
alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonch di idoneit
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di
et inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori,
sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorer. |
ISCRIZIONE ANAGRAFICA
SUBORDINATA ALLA VERIFICA DI CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE I commi 18 e 19 (ex art. 42 AC 2180,
modificato) prevedono che liscrizione anagrafica e le relative richieste di
variazione possono dar luogo alla verifica (che, pertanto, solo
facoltativa) da parte dei competenti uffici comunali,
delle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile in cui il
richiedente intende fissare la propria residenza. La disposizione risulta
modificata rispetto alla versione originaria che subordinava, invece, liscrizione anagrafica o la registrazione di variazioni
anagrafiche a tale verifica. |
La norma non subordina pi
liscrizione anagrafica e la registrazioni di eventuali variazioni a tale
verifica ma rimane comunque la possibilit che ci
avvenga. Pertanto si
ribadisce che tale previsione sia eliminata. |
Articolo 1 comma 22. Al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni: omissis g) all'articolo 6,
comma 2, le parole: e per quelli inerenti agli atti di stato civile o
all'accesso a pubblici servizi sono sostituite dalle seguenti: , per quelli
inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per
quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie; omissis v) all'articolo 32: 1)
al comma 1, le parole: e ai minori comunque affidati sono sostituite dalle
seguenti: e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori
che sono stati affidati; 2)
al comma 1-bis, dopo le parole: ai minori stranieri non accompagnati
sono inserite le seguenti: , affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,. |
Modifiche al Testo Unico
dell'immigrazione di cui al Dlgs 286/1998 in materia di immigrazione La norma di cui alla lettera g) ( ex art. 45
lettera f) nella versione approvata dalla Camera, prevede che
lesibizione del titolo di soggiorno valido non venga richiesta non solo per l'accesso alle
prestazioni garantite agli stranieri non iscritti al servizio sanitario
nazionale ( ipotesi gi contemplata nella versione precedente) ma anche per l'accesso alle
prestazioni scolastiche obbligatorie; tuttavia resta l'obbligatoriet dell'esibizione del
permesso di soggiorno per
richiedere gli atti dello stato civile . La
norma di cui alla lettera v) (ex art. 45 lett. S AC2180) resta immodificata rispetto alla sua
originaria formulazione. La norma richiede per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno al
compimento della maggiore et, non pi alternativamente (o/o) ma
congiuntamente (e/e), sia il requisito
della presenza sul territorio italiano da almeno 3 anni con la
partecipazione a un progetto di integrazione sociale, che quello
dellesistenza di un provvedimento di affidamento o di tutela) |
La norma di cui alla lettera g) crea un sistema indistinto
di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente presenti, perch si
impedisce tout court, non solo, per es. di contrarre matrimonio, limitando
cos il diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, ma si ostacola
no le dichiarazioni di nascita e il riconoscimento dei figli, con un grave svantaggio ed una
discriminazione per i minori stranieri figli di genitori irregolari. Al proposito
si vedano le osservazioni riportate in relazione all'articolo 1 comma 16 (
sopra). In relazione alla lettera v) per cui
si ribadiscono le osservazioni gi espresse, ossia : nel richiedere, non pi alternativamente, ma
congiuntamente sia il requisito
della presenza sul territorio italiano
da almeno tre anni con la partecipazione a un progetto di integrazione
sociale, che quello
dell'esistenza di un provvedimento di affidamento o di tutela , per
ottenere il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore
et, la norma comporterebbe, per i msna non in possesso di entrambi i
requisiti o l'espulsione o la permanenza in Italia come irregolari. Tra gli
altri, il grave rischio sarebbe che tra i minorenni gi presenti nel
territorio italiano non in possesso di entrambi i requisiti aumenti la
possibilit di essere coinvolti in attivit illegali e in forme di
sfruttamento. Si ribadiscono le richieste del tavolo di : - eliminare la norma di cui all''art. 1 comma 22 lett.
g) per violazione dei diritti fondamentali della persona a prescindere dallo
status giuridico, in palese contrasto con l'art. 3 Cost. e per violazione dei
diritti alla registrazione alla nascita e alla salute, riconosciuti a tutti i
minori senza alcuna discriminazione, , in virt degli articoli 2, 7 , 24 CRC - eliminare la norma di cui alla lettera v) per
contrasto palese con il principio di non discriminazione di cui all'art. 2 Cost. e all'art. 3 CRC. |
Articolo
1 comma 25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente: Art.
4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al
presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a
promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel
rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco
impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ.
2. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con
regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit
e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalit per la sottoscrizione, da
parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di
integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici
obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso
di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione
necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale
dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione
dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le
modalit di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero
titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonch
dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare. 3.
All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. |
ACCORDI DI INTEGRAZIONE Il
comma 25
(ex art. 47 AC2180), novellando il TU
sullimmigrazione, vi introduce la definizione del concetto di integrazione
e prevede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, lobbligo per lo
straniero di stipulare un accordo di integrazione, articolato su crediti,
la cui disciplina rimessa a un emanando regolamento. La perdita integrale
dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e lespulsione
amministrativa dello straniero. La norma
confermata nella sua precedente versione. |
La perdita
integrale dei crediti che, di per s, comporta la perdita del permesso di
soggiorno, non tiene conto delle
cause di tale perdita n si tiene conto di altri elementi di particolare
importanza, come lesistenza di figli e senza che, nel novero delle
eccezioni, siano inclusi i permessi di soggiorno rilasciati a minorenni
stranieri non accompagnati. Si
rinnovano le proposte del tavolo, di eliminare la disposizione e qualora fosse mantenuta prevedere
che nel novero delle eccezioni siano inserite le tipologie di permessi di
soggiorno per minorenni stranieri non accompagnati, non espressamente
richiamati dalla norma. |
Articolo
1 comma 29 Nei limiti delle risorse assegnate
per le finalit di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio
assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai
minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio
dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario
nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. |
RIMPATRIO ASSISTITO
DI MINORE CITTADINO DELL'UE Il comma 29 (ex art. 53 AC2180)
prevede che le disposizioni relative al rimpatrio assistito possano essere
estese anche ai minori cittadini dellUnione europea non accompagnati che
esercitano la prostituzione. Tale procedura deve essere applicata
nellinteresse del minore e in ogni caso secondo quanto previsto dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo. |
La
norma confermata nella sua precedente versione. Nel prevedere lapplicazione dellistituto del
rimpatrio assistito anche ai minorenni cittadini UE che esercitino la
prostituzione, non prevede ladozione di garanzie per cui il rimpatrio sia
realmente adottato nellinteresse del minorenne conformemente alle
raccomandazioni del Comitato ONU
sui diritti dellinfanzia, contenute nel Commento generale n6. Inoltre,
da un punto di vista procedurale,
la norma contrasta con l'art. 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27
novembre 2003, che attribuisce la competenza decisoria in materia di potest
genitoriale ( che include anche il ritorno del minorenne nei casi di trasferimento
illecito o mancato rientro) ad una autorit giurisdizionale, individuata, in
via generale, nell'autorit giurisdizionale dello Stato di residenza del minorenne, da valutarsi caso per
caso. Pertanto, per la mancanza di chiare e puntuali
indicazioni relative alle garanzie da apprestare al minorenne affinch il
rimpatrio sia realmente conforme al suo superiore interesse, come richiesto
dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, e vista la non conformit della
disposizione alla normativa comunitaria, non derogabile da parte della
normativa italiana ( di rango ordinario) si propone di eliminare la stessa,
in quanto approssimativa ed illegittima. |
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Art. 3
comma 19. Al codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo
l'articolo 600-septies inserito il seguente: Art.
600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il
fatto costituisca pi grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una
persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero
permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorit o affidata alla
sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare,
punito con la reclusione fino a tre anni; b) dopo
l'articolo 602 inserito il seguente: Art. 602-bis. - (Pene
accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti
previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore,
rispettivamente: 1)
la decadenza dall'esercizio della potest del genitore; 2)
l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di
sostegno, alla tutela e alla cura; c)
all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: 600-quinquies,
inserita la seguente: 600-octies,; d) l'articolo
671 abrogato. |
IMPIEGO
DI MINORI NELLACCATTONAGGIO Lart. 3
comma 19 (ex art. 13 A C2180 modificato dalle Commissioni)
introduce nel codice penale il delitto di Impiego di minori
nellaccattonaggio (abrogando corrispondentemente lomologa
contravvenzione) e individua le pene accessorie applicabili nel caso in cui i
reati di cui agli artt. 583-bis (Mutilazione degli organi genitali femminili), 600 (Riduzione o
mantenimento in schiavit o in servit), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e
alienazione di schiavi), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con
minorenni),
609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-octies (Violenza sessuale di
gruppo)
c.p. siano commessi dal genitore o dal tutore. prevista la pena automatica della decadenza
dall'esercizio della potesta' genitoriale o interdizione perpetua da
qualsiasi ufficio attinente allamministrazione di sostegno, alla tutela e
alla cura per il genitore o, rispettivamente, il tutore condannati per
riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu', tratta di persone ovvero
acquisto o alienazione di schiavi. |
Si
prevede che la decadenza dalla potest venga applicata anche per i seguenti
reati: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; violenza
sessuale, corruzione di minorenne, atti sessuali con minorenne, violenza
sessuale di gruppo. Lautomaticit della pena anche per questi
ulteriori reati disattende ulteriormente le richiesta avanzate dal Tavolo, in
quanto non solo resta la previsione della automaticit della decadenza dalla
potest senza che ci sia la previa valutazione dellinteresse del minore da
parte del giudice, ma viene anche ampliato il novero dei casi in cui
applicarla automaticamente |
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