FERMATE LA STRAGE ALLE FRONTIERE PORTUALI IN
ADRIATICO.
1. Ancora una vittima delle politiche di
respingimento indiscriminato alle frontiere portuali in Adriatico, dopo la
torbida vicenda di Venezia, a seguito della quale 50 migranti, in gran parte
donne e bambini, che vi erano giunti a bordo di un traghetto greco, venivano
costrette a reimbarcarsi verso Patrasso. Secondo
fonti di stampa, un giovane
immigrato clandestino morto dopo essere caduto da un tir sbarcato nel porto
di Ancona e diretto verso nord lungo lo svincolo fra la Superstrada 76 e lA14.
Il ragazzo, che in tasca aveva un documento intestato ad un diciannovenne
afghano, Amir Rohol, si era aggrappato al pianale dellautotreno, con targa
inglese, o si era nascosto in unintercapedine di fortuna. Probabilmente
lautista del tir non si neppure accorto di lui e ha continuato a guidare a
velocit sostenuta. Pochi chilometri prima dellautostrada, Amir precipitato
sullasfalto, davanti agli occhi di alcuni automobilisti, che sono riusciti a
non travolgerlo e a dare subito lallarme. Soccorso dalla polizia stradale e da
unambulanza del 118, il ragazzo e stato trasportato nellospedale di Ancona,
con un grave politrauma. I medici hanno tentato di operarlo, ma e morto
durante lintervento chirurgico. Come prima di lui altri migranti non in
regola, che tentano viaggi come questo per sfuggire ai controlli. Uno dei
testimoni ha annotato alcuni numeri di targa del tir, non ancora rintracciato
(agenzia ADUC).
Gli immigrati che giungono alle frontiere portuali
dellAdriatico continuano a rischiare la vita, tutti i giorni, per effetto
dellinasprimento dei controlli di polizia al momento dello sbarco, e per la
impossibilit di un accesso effettivo alle procedure di protezione
internazionale. Non sappiamo quando i tribunali nazionali o le corti
internazionali riusciranno ad impedire che le autorit di frontiera italiane
continuino a commettere abusi, insieme alle omologhe autorit greche, al punto
di costringere quanti avrebbero diritto a ricevere protezione ed accoglienza a
nascondersi sotto un autotreno per tentare di entrare in Italia. Riteniamo
comunque doveroso rispetto alla memoria dei tanti che sono morti per entrare in
Italia sfuggendo ai controlli di polizia nei porti di Brindisi, Bari, Ancona e
Venezia, richiamare ancora una volta le fonti interne ed internazionali e le
regole di comportamento che vengono violate dalle autorit di polizia nei
confronti dei migranti che dalla Grecia giungono nei porti adriatici.
Un richiamo che non deve costituire solo un
esercizio di memoria, ma che deve diventare uno strumento operativo nelle mani
dei soggetti e delle associazioni che svolgono, e ancora di pi dovranno
svolgere in futuro, attivit di monitoraggio sugli arrivi di migranti alle
frontiere portuali in Adriatico.
2. Malgrado ladozione del decreto legislativo 25 del
2008 sulle procedure per il riconoscimento degli status di protezione
internazionale (emanato in recepimento della Direttiva europea 2005/85/CE), che dovrebbe sottrarre
alla polizia di frontiera qualunque potere discrezionale nellammissione alle
procedure di asilo e di protezione sussidiaria, accade quindi spesso che lo
straniero che attraversi irregolarmente una frontiera marittima entri in contatto
esclusivamente con il personale di Polizia e possa essere accompagnato in
frontiera senza riuscire a presentare domanda di protezione internazionale.
La presenza, nei servizi di frontiera di organismi
terzi rispetto alla Polizia quali enti ed associazioni di tutela (ad esempio il
CIR e lACNUR) non , come detto, quasi mai garantita e, soprattutto, lente
incaricato non posto nelle condizioni di operare con piena indipendenza dal
momento che il servizio prestato presente solo nella misura in cui
tollerato dalla medesima Autorit di polizia. Ci vale in particolare per la
fase del primo contatto con lo straniero – quali ad esempio larea di
transito aeroportuale, il centro di prima accoglienza, spesso un tendone o un
hangar, o la nave allattracco, luoghi spesso preclusi allaccesso di enti
terzi, con i pretesti pi vari (motivi di sicurezza, natura extraterritoriale
dellarea etc.).
La mancanza di soggetti che possano effettuare con
tempestivit un monitoraggio indipendente rende oltremodo difficile lemersione
di eventuali comportamenti illeciti da parte delle Autorit di polizia
marittima, come si
verificato nel porto di Ancona, a Brindisi e a Venezia, e rende difficile
altres la stessa registrazione documentale delle prassi applicate dalla
Polmare in violazione sostanziale, non solo del Regolamento Dublino n. 343/2003
e del codice delle frontiere Schengen, ma anche del principio di non
refoulement sancito dallart. 33 della Convenzione di Ginevra e dallart. 3
della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti delluomo.
3. E noto da tempo il trattamento disumano che la
Grecia riserva ai richiedenti asilo, abusati dalla polizia, costretti alla
clandestinit o espulsi verso i paesi, come lIrak, la Turchia o lAfganistan,
dai quali sono fuggiti o transitati, al punto che il Tribunale amministrativo
della Regione Puglia, con la decisione citata e in riferimento alle
raccomandazioni espresse in tal senso dallAcnur, ha gi bloccato
lapplicazione del regolamento Dublino nei confronti della Grecia, impedendo la
riammissione in quel paese di un immigrato che aveva presentato domanda di
asilo in Italia dopo esservi transitato. In molti casi migranti irakeni
respinti dallItalia verso la Grecia sono stati successivamente respinti da
questo paese verso la Turchia e poi verso lIrak, malgrado lUnione Europea
avesse deciso lo scorso anno il blocco delle operazioni di rimpatrio verso il
paese ancora in stato di guerra (Cfr. Human Rights Watch, Novembre 2008 Stuck
in a Revolving Door. Iraqis and Other Asylum Seekers and Migrants at the Greece/Turkey
Entrance to the European Union, p. 5 ss.)
.E altres noto che la Grecia accoglie meno delluno
per cento delle domande di asilo in base alla Convenzione di Ginevra, di fatto
non applica la Convenzione del 1951 a protezione dei diritti dei rifugiati, e
non ha dato piena attuazione alle direttive comunitarie in materia di asilo e
protezione internazionale (Cfr. Report by Thomas Hammarberg, Council of
Europe Commissioner for Human Rights following his visit to Greece, 8-10 December 2008, Strasbourg, 4
February 2009; e il rapporto di
Pro Asyl, The situation in Greece is out of control, Research into the situation of asylum
seekers in Greece, carried out by Karl Kopp, PRO ASYLs Director of European
Affairs, from October 20th to 28th 2008;).
4. Da parte del governo italiano la prassi dei
respingimenti informalicon accompagnamento immediato in frontiera stata
giustificata con il richiamo allAccordo tra il governo greco e il governo
italiano sulla riammissione delle persone in situazione irregolare,
sottoscritto a Roma il 30 marzo 1999 che consentirebbe un respingimento in
frontiera senza formalit. Ma basta leggere i protocolli esecutivi di questo
accordo per comprendere come le formalit siano previste anche nel caso di
respingimento in frontiera di migranti irregolari, e si tratta proprio di
quelle formalit che non vengono adottate dalla polizia di frontiera italiana.
Questo
Accordo intergovernativo italo-greco, per come viene concretamente applicato,
risulta in contrasto con i successivi regolamenti comunitari denominati Dublino
II, n.343 del 2003, e Codice attraversamento frontiere Schengen n.562 del 2006,
oltre che con il recentissimo decreto legislativo n.25 del 2008 che abolisce
qualunque potere discrezionale della polizia di frontiera nel giudicare
irricevibili le istanze di asilo, imponendo una adeguata informazione e
procedure di garanzia, compresa la possibilit di un interprete indipendente,
per tutti i potenziali richiedenti asilo, come vanno qualificati certamente, in
base ai documenti delle pi importanti agenzie umanitarie, gli afghani e gli
iracheni. Ma sufficiente impedire la presentazione di una domanda di asilo,
negare informazioni e traduzione linguistica degli atti, con la pratica della
riammissione immediata stabilita sulla base dellaccordo Italia Grecia del 1999
ed il gioco fatto, nessun richiedente asilo, solo clandestini da respingere
immediatamente. Nessuna scomoda traccia documentale, tutto scompare nella
clandestinit, anche gli abusi commessi dalle autorit amministrative.
5. Al di l della loro dubbia formalizzazione, le
misure di allontanamento forzato praticate negli ultimi anni nei porti di
Brindisi, Bari, Ancona, Venezia, risultano del tutto illegittime ed arbitrarie
in quanto l'art.10 del TU 286/98 che prevede il respingimento, da parte della
polizia di frontiera, degli stranieri "che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti (...) per l'ingresso nel territorio dello
Stato", introduce una importante eccezione a tale disposizione.
Si prevede infatti che il questore
pu disporre il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti
degli stranieri che "sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati
all'ingresso o subito dopo", ma si aggiunge poi che (articolo 10, comma 4
del Testo unico n.286 del 1998) tali disposizioni non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di
protezione temporanea per motivi umanitari". Secondo la
polizia di frontiera, una parte minima dei migranti che vengono respinti ha
fatto richiesta di asilo o di protezione internazionale. Nessuno dice che
spesso proprio la polizia di frontiera ad impedire la presentazione e la
formalizzazione delle istanze di protezione internazionale, malgrado i migranti
esprimano la volont di chiedere asilo.
Solo una minima parte dei migranti giunti alle frontiere marittime
dellAdriatico ha potuto usufruire dei servizi di accoglienza alla frontiera,
previsti dalla legge ed affidati ad organizzazioni non governative.
6. Nella prassi amministrativa dei respingimenti
informali alle frontiere portuali dellAdriatico si pu constatare la
violazione dellarticolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei
diritti della persona, che sancisce il divieto di trattamenti inumani e
degradanti, norma che pu essere invocata tanto davanti agli organi comunitari
che davanti alla Corte Europea dei diritti delluomo ed al Comitato per la
prevenzione della tortura (CPT). Trattamenti inumani o degradanti che gi
vengono riservati agli immigrati respinti nel corso del loro viaggio di ritorno
a Patrasso, rinchiusi in locali inadeguati per la detenzione di h esseri umani,
e poi proseguono una volta giunti a Patrasso, con il rischio incombente che la
Grecia effettui un ulteriore respingimento verso lAfghanistan o lIrak, come
sta succedendo proprio in questi giorni. Si cancella il diritto alla difesa che
la nostra Costituzione prevede per tutti ( art. 24). Con lallontanamento
immediato delle persone, riconsegnate ai comandanti dei traghetti con i quali
giungono da Patrasso, viene messa in discussione anche la stessa possibilit
effettiva di presentare un ricorso individuale ad un giudice interno o alla
Corte Europea di Strasburgo.
La Corte Europea dei Diritti dellUomo, Seconda Sezione, il 18 novembre 2008,
ai sensi dellarticolo 39 CEDU ravvisava la possibile violazione dellart. 34
CEDU e intimava allo Stato italiano di sospendere lespulsione di un cittadino
afghano verso la Grecia fino al 10 dicembre 2008 (CEDH-LF2.2R, EDA/cbo, Requete
n55240/08, M. c. Italie). Nella motivazione del provvedimento di sospensiva la
Corte faceva riferimento ad una sua precedente decisione nel caso Mamatkulov et
Askarov c. Turquie (requete n 46827/99 et 46951/99) paragrafi 128 e 129 e
dispositivo numero 5, nella quale si sanzionava il mancato rispetto del diritto
ad un ricorso individuale ai sensi dellart. 34 del Regolamento di procedura
della stessa Corte. Lo stesso diritto di ricorso effettivo negato ai migranti
afghani ed irakeni respinti senza formalit dalle frontiere portuali
dellAdriatico verso la Grecia.
Inoltre, considerando le notorie condizioni nelle quali si trovano i minori non
accompagnati ed i potenziali richiedenti asilo, soprattutto kurdi, afghani ed
irakeni, in Grecia, a Patrasso in particolare, detenuti in condizioni disumane
ed esposti alle percosse della polizia greca, come censito da diversi rapporti
di agenzie umanitarie, da Amnesty International alla tedesca Pro Asyl, il mero
allontanamento indiscriminato, dai porti dellAdriatico verso la Grecia,
verificato talvolta anche ai danni di madri che accompagnavano i loro figli
piccoli, si pu configurare come un trattamento inumano e degradante, quale
si andato definendo in questi anni nella giurisprudenza della Corte di
Strasburgo. Nelle concrete modalit di esecuzione delle misure di
riammissione in Grecia si potrebbe riscontrare infine una violazione del
divieto di espulsioni collettive (nelle quali vanno ricomprese anche i casi di
respingimento) sancito dallart. 4 del protocollo 4 allegato alla Convenzione
Europea a salvaguardia dei diritti delluomo. Ma anche le persone che riescono
a presentare ricorso davanti ad un giudice rischiano di essere allontanate
arbitrariamente, e di scomparire nel nulla, malgrado la fondatezza del loro
ricorso. In questo senso le pratiche di sgombero e di deportazione attuate dal
governo greco a Patrasso, in questo stesso senso le operazioni di respingimento
informale o le pressioni sui potenziali richiedenti asilo perch non presentino
la loro istanza, alle frontiere portuali italiane.
Baster la conta dei voti e le opinioni razziste di
una parte minoritaria della popolazione italiana a giustificare queste
violazioni dei diritti fondamentali della persona? Fino a quando i migranti
dovranno morire nei porti dellAdriatico per sottrarsi a forme di controllo
delle frontiere che scadono nellarbitrio e nella violazione di norme interne e
di principi consolidati di diritto costituzionale?
Fulvio Vassallo Paleologo
Universit di Palermo